Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 87 - 3804
Misure organizzative, procedurali e di adeguamento delle strutture riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori allinterno
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Premesso che:
con D.G.R n. 14-23980 del 16.2.1998 la Giunta Regionale ha deliberato direttive
e procedure che devono essere adottate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione Piemonte, in materia di applicazione delle norme di cui al
D.Lgs. 626/94;
più precisamente, tali direttive e procedure riguardano: i programmi di
intervento sulle strutture sanitarie sotto il profilo della loro rispondenza
alle norme di cui al D.Lgs 626/94; i provvedimenti da adottarsi da parte
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in caso di
sanzioni comminate ai direttori Amministrativi e Sanitari; i provvedimenti
da adottarsi da parte dellAssessorato alla Sanità in caso di ammende comminate
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
con D.G.R. n.33-25079 del 20.7.1998 la Giunta Regionale ha apportato modifiche
e specifiche applicative alla succitata D.G.R. n. 14 ed in particolare
ha disposto, tra laltro, listituzione di una Commissione di indagine
composta dai Direttori delle Direzioni 27 Sanità Pubblica, 28 Programmazione
Sanitaria, 29 Controllo delle Attività Sanitarie e da eventuali idonee
figure professionali, con il compito di proporre alla Giunta Regionale
ladozione di provvedimenti con i quali si autorizza lAzienda Sanitaria
ed Ospedaliera ad assumere in via definitiva lonere del pagamento della
sanzione amministrativa, con lobbligo di rivalsa nei confronti del responsabile
individuato;
con la medesima deliberazione è stato disposto inoltre che il contravventore,
per consentire linizio del procedimento sopra descritto, deve aver adempiuto
alla prescrizione impartita dallorgano di vigilanza ai sensi del D.Lgs.
758/94 e deve essere stato ammesso al pagamento della somma stabilita ed
aver corrisposto il relativo importo nei tempi richiesti;
con D.G.R n. 50- 3034 del 21.5.2001 la Giunta Regionale ha revocato le
sopraccitate deliberazioni n. 14 e n. 33, sia per levidente temporaneità
e transitorietà delle stesse sia in relazione alla nuova situazione determinatasi
con lapprovazione della D.C.R. n. 616 -3149 del 22.2.2000, inerente lattuazione
del processo di accreditamento delle strutture sanitarie regionali; per
cui si è ritenuto opportuno ridefinire le linee di orientamento per la
gestione delle sanzioni comminate, in osservanza alle vigenti disposizioni
in materia, dagli organi di vigilanza e, di conseguenza, graduare i livelli
di responsabilità per le varie tipologie di infrazione;
precisato che, per le carenze strutturali o impiantistiche che richiedono
un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende e per la cui regolarizzazione
sono previsti tempi superiori a quelli massimi concessi perché la procedura
prevista dal D.Lgs. 758/94 possa concludersi col pagamento della sanzione
(un anno), il procedimento penale, non essendo possibile regolarizzare
nei tempi previsti dal Decreto e accedere di conseguenza al pagamento,
riprende il suo corso;
preso altresì atto che:
a) il datore di lavoro, ai sensi dellart. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94
e successive modifiche ed integrazioni, una volta redatto il documento
sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro
(comma a) ed individuate le misure di prevenzione e di protezione conseguenti
(comma b) deve elaborare il programma delle misure (comma c), sulla base
delle priorità che emergono dalla valutazione dei rischi individuati;
b) la regolarizzazione di violazioni collegate con carenze strutturali
o impiantistiche può richiedere un impegno finanziario non sostenibile
dalle Aziende con risorse proprie disponibili;
c) anche per le violazioni di cui al punto b), collegate a carenze strutturali
o impiantistiche che richiedono un impegno finanziario non sostenibile
dalle Aziende con risorse proprie disponibili e le relative misure di prevenzione
e di protezione conseguenti, è necessario che:
- siano individuate nel documento sulla valutazione dei rischi;
- siano contenute nel programma delle misure secondo un ordine di priorità,
avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base
delleffettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;
- inoltre, in attesa della regolarizzazione, siano adottate misure sostitutive
atte a ridurre il rischio per quanto possibile;
d) le richieste di finanziamento relative alle violazioni di cui al punto
b) devono essere mirate e motivate e non riferirsi indistintamente a tutte
le carenze strutturali o impiantistiche;
e) nella individuazione delle priorità i Datori di lavoro dovranno necessariamente
tener conto anche delle scelte che lAzienda Sanitaria o Ospedaliera porrà
in atto in relazione al processo di accreditamento di cui alla D.C.R. n.
616-3149 del 22.02.2000;
le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 per carenze strutturali
o impiantistiche che richiedono un impegno finanziario non sostenibile
dalle Aziende con risorse proprie disponibili, ove ricorrano le condizioni
dei punti a), b), c), d), e) non possano essere oggettivamente poste a
carico del Datore di lavoro.
Tanto premesso:
- visto il D.Lgs. 626 del 19.9.1994 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994;
- vista la D.G.R. n. 14-23980 del 16.2.1998;
- vista la D.G.R. n. 33-25079 del 20.7.1998;
- vista la D.G.R. n. 50-3034 del 21.5.2001;
- vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000;
- vista la D.G.R. n. 68-28834 del 29.11.1999;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- il pagamento delle sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 può
essere posto a carico delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere per violazioni
collegate con carenze strutturali o impiantistiche la cui regolarizzazione
richieda un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse
proprie disponibili qualora:
a) tali violazioni e le relative misure di regolarizzazione siano state
individuate nel documento sulla valutazione dei rischi e siano contenute
nel programma delle misure (crono-programma), secondo un ordine di priorità,
avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base
delleffettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;
b) in attesa della regolarizzazione siano state adottate misure sostitutive
atte a ridurre il rischio per quanto possibile;
c) siano state fatte richieste di finanziamento, per lattuazione degli
interventi di regolarizzazione, mirate e motivate e che tengano conto anche
delle scelte che lazienda sanitaria porrà in atto in relazione al processo
di accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000.
(omissis)