Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2001, n. 24-3910
L.R 55/84, art. 4 - DCR n. 177 - CR 25209 del 30/07/2001, lett. A): riparto
effettivo delle somme a favore delle Province piemontesi - Assegnazione
ed accantonamento fondi a favore della Direzione Regionale 15 Formazione
Professionale - Lavoro: L. 2.800.000.000 sul cap. 11100/01 e L. 450.000.000
sul cap. 11110/01
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di stabilire il riparto effettivo, in esecuzione della DCR n. 177 - CR
25209 del 30/07/2001, della somma globale di lire 3.250.000.000, a favore
delle Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri per la realizzazione
degli interventi di cui agli artt. 8 e 7 bis della L.R. 55/84 così come
definito nella sottostante tabella:
PROVINCIA N. DISOCCUPATI % art. 8 art. 7 bis
Di stabilire lassegnazione e laccantonamento della somma di lire 2.800.000.000,
sul capitolo 11100 (A.101198) e la somma di lire 450.000.000 sul capitolo
n. 11110 (A. 101199) del bilancio per lesercizio finanziario dellanno
2001 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per il relativo impegno
di spesa e successiva liquidazione a favore dei beneficiari dei contributi
previsti dallart. 8 e dallart. 7 bis della L.R. 55/84 e s.m.i..
Di stabilire, che il predetto impegno sarà assunto successivamente e subordinatamente
allacquisizione agli atti, delle richieste pervenute allAmministrazione
regionale dalle Province piemontesi, relative alla effettiva previsione
di spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli art. 8 e 7 bis
della L.R. 55/84.
Di stabilire, altresì, le seguenti modalità di concessione dei contributi
regionali sopra indicati:
1) - le Province devono decidere circa lammissibilità del progetto entro
il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di ricevimento della
domanda da parte degli Enti locali proponenti;
2) - gli Enti promotori dei cantieri di lavoro, devono avviare le attività
dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di autorizzazione allapertura inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia
del progetto di cantiere, preveda unattività esterna e le condizioni ambientali
ed atmosferiche siano tali da non poter proseguire i lavori dopo lavviamento,
è possibile, previa comunicazione alla Provincia, sospendere lattività
per il periodo necessario a consentire la prosecuzione degli interventi
autorizzati;
3) - le Province devono inviare allAmministrazione Regionale, utilizzando
i modelli predisposti, lelenco contenente le domande ed i relativi progetti
di cantiere approvati, nonché la relativa richiesta di erogazione dellanticipo
del 50% delle somme assegnate, entro 45 giorni dalla data di presentazione
delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione, lAmministrazione
Regionale dovrà provvedere alla liquidazione del citato anticipo, allo
scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;
4) - le Province adottano, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
di rendiconto della attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti
locali, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono,
mediante i citati modelli, entro 15 giorni alla Regione;
5) - le Province, nel caso in cui si verifichino attività di cantiere di
Enti locali autorizzate protratte per un tempo prolungato, adottano entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dellattività
stessa, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono,
mediante i citati modelli, entro 7 giorni alla Regione;
6) - le Province devono procedere alla approvazione dei rendiconti ed alla
erogazione delle quote a saldo a seguito dellacquisizione della documentazione
prevista ed in particolare del provvedimento di approvazione del rendiconto
assunto dagli Enti promotori di cantieri, esecutivo ai sensi di legge e
contenente in allegato la relazione sullattività svolta sottoscritta dallEnte
promotore, il modello riepilogativo dei dati relativi al cantiere e finalizzato
alla verifica della completezza, correttezza di detta documentazione contenuti,
e più in generale, della conformità sostanziale, dellattività svolta dallEnte
promotore alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alla
deliberazione di autorizzazione contenente lindicazione dei criteri adottati
nellindividuazione dei disoccupati;
7) - gli Enti promotori devono prevedere la durata minima e massima dei
progetti prevista dallart.6, ultimo comma, della L.R. 55/84, da mesi 2
a mesi 6, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere
rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130;
8) - gli Enti promotori fissano lorario di lavoro nel cantiere in 7 ore
giornaliere per 5 giorni alla settimana, articolate in modo da consentire
ai disoccupati laccesso ai servizi previsti dal locale Centro per lImpiego;
9) - gli Enti promotori devono prevedere leventualità di effettuare giornate
di lavoro a loro totale carico quando il contributo, di cui allart. 4,
comma 2, lett. c) della citata legge regionale, non sia sufficiente a coprire
il numero delle giornate lavorative;
10) - le Province in caso di rinuncia o di revoca dellautorizzazione ad
un Ente Locale promotore, possono ammettere, negli stessi limiti finanziari,
sostitutivamente altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, a condizione
che abbia presentato la domanda nei termini stabiliti e che questa non
sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi compresi i progetti
autorizzati ai sensi dellart. 10 L.R. 55/84;
11) - gli Enti promotori, ove possibile, consentono lutilizzo delle mense
comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;
12) - gli Enti promotori, nel caso di infortunio sul lavoro, possono integrare
le prestazioni corrisposte dallI.N.A.I.L.; lintegrazione, i cui oneri
finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai
sensi dellart. 4 della legge, è limitata alle giornate lavorative di effettiva
apertura del cantiere cui linfortunato è assegnato e fino alla concorrenza
dellammontare dellindennità giornaliera, con le percentuali indicate
nellapposito modello infortuni;
13) - gli Enti Locali promuovono cantieri di lavoro destinati allutilizzo
dei disoccupati iscritti presso i Centri per lImpiego, previa verifica
di occupabilità, debitamente informati delliniziativa e che lavvio alle
attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione
che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede
di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nellatto
di avvio del progetto adottata dagli Enti interessati e risultare da eventuali
accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. ed i Centri
per lImpiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
14) - gli Enti locali devono promuovere progetti di cantiere caratterizzati
da obiettivi definiti e verificabili anche per svolgere opere e servizi
di natura e di interesse pubblico a condizione che non ricorrano in anni
successivi, utilizzando i cantieri di lavoro per sopperire a carenze di
organico;
15) - gli Enti promotori in caso di eventuali modificazioni che riguardino
la durata, il numero degli addetti, il numero delle giornate lavorative
con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle
Province ai sensi dellart. 5 della predetta legge, fermo restando i requisiti
di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, dovranno comunicare tali
modificazioni alla Provincia. Tale comunicazione, è altresì inviata alla
Provincia nel caso in cui il numero degli addetti sia eventualmente aumentato
ad integrazione delle attività lavorative. Le spese derivanti dalle indennità
e dalle eventuali azioni di formazione ed orientamento degli stessi, sono
a totale carico dellEnte promotore;
16) - LAmministrazione Regionale, preso atto dellelenco dei progetti
approvati ed autorizzati dalle Province, di cui allart. 9, comma 1 della
L.R. 55/84, nellambito dello stesso esercizio finanziario, può attuare
la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso
in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto alla assegnazione,
a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione
dei cantieri di cui allart. 2 della legge;
17) - gli Enti promotori, devono indicare, nel caso in cui le attività
di cantiere prevedano momenti formativi, la loro specificazione e cadenza
temporale, ai sensi dellart. 7 bis della L.R. 55/84 per la loro realizzazione
devono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, degli Enti strumentali
della Regione e/o delle Agenzie formative previste allart. 11 comma 1,
lettere a), b), c) della L.R. 63/95; devono prevedere, inoltre, che la
partecipazione ai corsi, di cui allart. 7 bis della L.R. 55/84, sia parificata
allattività lavorativa;
18) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni
di orientamento e consulenza che facilitino il reinserimento occupazionale
dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese poste in essere,
nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti
complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione
delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nella
tabella di cui al primo comma del presente dispositivo;
19) - gli Enti promotori possono disporre direttamente o proporre alla
Regione leffettuazione di attività informative, formative e di supporto
previste allart. 7 ter della predetta legge, propedeutiche ad eventuale
sbocco in attività imprenditoriale, avvalendosi anche degli Enti strumentali
e delle Agenzie formative a condizione che le predette attività siano svolte
a favore dei soggetti utilizzati nei cantieri per i quali lEnte proponente
abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilità
di proseguire lattività in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute.
Tale formazione avrà luogo in modo non retribuito e fuori dallorario di
lavoro previsto;
20) - gli Enti locali, qualora nellanno successivo allentrata in vigore
della deliberazione quadro del Consiglio Regionale di cui allart. 4 della
L.R. 55/84 non fosse in vigore lanalogo relativo provvedimento e sussista
la volontà di effettuare cantieri di lavoro con proprie risorse, ai sensi
dellart. 10 della L.R. 55/84, le modalità i termini i criteri le priorità,
nonché le procedure attuative alle quali lEnte promotore deve fare riferimento
sono quelle fissate nella deliberazione quadro del Consiglio Regionale
in vigore lanno precedente;
21) - gli Enti locali, che abbiano attivato cantieri di lavoro ai sensi
del precedente punto 20 della presente deliberazione, possono provvedere
allintegrazione dellindennità giornaliera fino alla concorrenza della
somma stabilita dalla citata DCR quadro di riferimento;
22) - i disoccupati che hanno compiuto 50 anni al 31 dicembre 2000, indicati
dalla DCR quadro quali appartenenti alle categorie di soggetti deboli di
cui allart. 4 lettera e) L.R. 55/84, possono partecipare continuativamente
alle attività dei cantieri di lavoro per il tempo necessario al raggiungimento
delletà pensionabile;
23) - gli Enti promotori, non possono prevedere lutilizzo di soggetti
disoccupati, nei progetti di cantieri di lavoro dellesercizio successivo,
tranne che i disoccupati che rientrano nella categoria di cui al punto
22);
24) - Nel caso in cui gli Enti attuatori, non reperissero i soggetti di
cui allart. 2 della L.R. 55/84, gli Enti stessi, utilizzeranno disoccupati
che abbiano già partecipato al cantiere dellanno precedente.
(omissis)
L.R. 55/84 L.R. 55/84
ALESSANDRIA 32.968 9.8 274.400.000 44.100.000
ASTI 14.187 4.2 117.600.000 18.900.000
BIELLA 8.043 2.4 67.200.000 10.800.000
CUNEO 30.289 9.0 252.000.000 40.500.000
NOVARA 21.199 6.3 176.400.000 28.350.000
TORINO 207.951 61.8 1.730.400.000 278.100.000
VERBANIA 11.230 3.3 92.400.000 14.850.000
VERCELLI 10.697 3.2 89.600.000 14.400.000
TOTALE 336.564 100 2.800.000.000 450.000.000