Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 51 - 3769
L.R. n. 67/94. Art. 10. Criteri per lutilizzazione del Fondo di Garanzia
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dellart.
10 della L.R. n. 67/94, i seguenti criteri generali:
a) a beneficiare della quota regionale di partecipazione al Fondo dovranno
essere i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi operanti
sul territorio regionale anziche il solo Consorzio di Garanzia Fidi -
Fidipiemonte citato nella Convenzione allegata alla D.G.R. n. 147 - 10488
del 09.07.1996;
b) i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia che intenderanno
utilizzare il fondo di garanzia dovranno presentare annualmente a Finpiemonte
S.p.A. una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da una dichiarazione da cui risulti limporto delle garanzie prestate,
nel corso dellesercizio precedente, a sostegno dei finanziamenti erogati
ai sensi dellart. 5 della L.R. n. 67/94.
Per la stipula della Convenzione, di cui allart. 10 della L.R. n. 67/94,
per limpegno e lerogazione della somma relativa alla partecipazione annuale
della Regione allincremento del fondo di garanzia, si adotteranno apposite
determinazioni ai sensi dellart. 23 della L.R. n. 51/97.
Di riservare a successivo provvedimento la revoca della D.G.R. n. 147 -
10488 del 09.07.1996 e lallegata convenzione inerente il fondo di garanzia
di cui al citato art. 10 della L.R. n. 67/94.
(omissis)