Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 43-3954
D.M. 27.03.2001- Disposizioni riguardanti lautorizzazione delle Società
richiedenti ad operare in qualit di centri autorizzati di assistenza agricola
(Caa) e vigilanza sui Caa medesimi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
In riferimento al D.M. 27.03.2001 avente per titolo Requisiti minimi
di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di
assistenza agricola, di emanare le seguenti disposizioni riguardanti il
procedimento per concedere alle Società richiedenti lautorizzazione ad
operare in qualità di centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) nonchè
la vigilanza sui Caa medesimi.
0. Premessa
Per quanto non indicato nelle presenti disposizioni vale quanto previsto
dal D.M. 27.03.2001.
1. Presentazione delle domande
Le domande da parte delle Società richiedenti, con sede legale in Piemonte,
di autorizzazione ad operare in qualità di Caa (in Piemonte ed, eventualmente,
in altre Regioni), si presentano alla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente,
Agricoltura e Qualità - Direzione Regionale n. 12 Sviluppo dellAgricoltura,
allegando la documentazione prevista dal D.M. 27.03.2001.
2. Esito
Entro 90 gg. dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione
prevista, viene concessa lautorizzazione con Determinazione della Direzione
Regionale n. 12 Sviluppo dellAgricoltura. La richiesta di integrazione
della documentazione interrompe i termini che decorrono nuovamente dal
momento in cui la documentazione richiesta viene presentata.
3. Controlli e vigilanza
Per quanto riguarda i controlli e la vigilanza si rinvia a quanto previsto
dal D.M. 27/03/2001
4. Istruzioni operative
Con determinazione della Direzione Regionale n. 12 Sviluppo dellAgricoltura
vengono emanate le istruzioni operative.
(omissis)