Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
Comune di Orbassano (Torino)
Statuto comunale (Coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 10.5.2001)
SOMMARIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1: Il Comune
Art. 2: Territori, sede, stemma e gonfalone
Art. 3: Finalità del Comune
Art. 4: Metodi e strumenti dellazione del Comune
Art. 5: Albo Pretorio
Art. 6: Archivio Storico
Art. 7: Toponomastica
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Art. 8: Titolari dei diritti di partecipazione
Art. 9: Associazioni e forme organizzate di partecipazione
Art. 10: Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 11: Forme ed organismi di consultazione
Art. 12: Partecipazione degli utenti
Art. 13: Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale
Art. 14: Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Art. 15: Referendum
Art. 16: Effetti del Referendum
Art. 17: Diritto di accesso
Art. 18: Diritto di informazione
CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 19: Istituzione, ambito di attività
Art. 20: Attribuzioni
Art. 21: Elezioni
Art. 22: Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Art. 23: Durata della carica, rieleggibilità
Art. 24: Mezzi, indennità
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 25: Composizione, elezione, durata e scioglimento
Art. 26: Pubblicità delle spese elettorali
Art. 27: Consiglieri Comunali
Art. 28: Competenze del Consiglio
Art. 29: Prima convocazione del Consiglio Comunale
Art. 30: Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 31: Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 32: Organizzazione e funzionamento del Consiglio
Art. 33: Sessioni del Consiglio Comunale
Art. 34: Gruppi Consiliari
Art. 35: Conferenza dei Capigruppo
Art. 36: Commissioni Consiliari
CAPO II
IL SINDACO
Art. 37: Elezione del Sindaco
Art. 38: Funzioni quale Organo del Comune
Art. 39: Funzioni quale Ufficiale del Governo
Art. 40: Funzioni di vigilanza
Art. 41: Sostituzione del Sindaco
Art. 42: Nomine dei rappresentanti del Comune
CAPO III
GIUNTA COMUNALE
Art. 43: Competenze della Giunta
Art. 44: Composizione e funzionamento della Giunta
Art. 45: Cessazione dalla carica di Assessore
TITOLO IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 46: Criteri e principi
Art. 47: Struttura organizzativa. Regolamento
sullordinamento degli uffici e dei servizi"
Art. 48: Contratti a tempo determinato
Art. 49: Dirigenti
Art. 50: Incarichi di direzione
Art. 50 bis: Direttore Generale
Art. 51: Copertura delle qualifiche dirigenziali
Art. 52: Segretario Generale
Art. 53: Vice Segretario Generale
Art. 54: Responsabilità
Art. 54 bis: Principi generali del controllo interno
Art. 55: Controllo di gestione
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
Art. 56: Principi generali
Art. 57: Poteri di nomina, indirizzo e controllo degli organi del Comune
TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
CAPO I
REVISIONE DEI CONTI
Art. 58: Revisori dei Conti
Art. 59: Contributi
TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 60: Revisione e pubblicità dello Statuto
Art. 61: Regolamenti
Art. 62: Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti
Art. 63: Sopravvenienza di leggi
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64: Disposizioni transitorie e finali
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Orbassano è dotato di autonomia nellunità politica della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali (D.lgs. 18.8.2000 n. 267), dora in avanti denominato Testo Unico e secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Lautonomia del Comune è statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria nellambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La potestà impositiva viene esercitata dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei propri atti amministrativi e in particolare dei regolamenti in materia tributaria.
3. Il Comune rappresenta la comunità che vive nel proprio territorio, ne assicura lautogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dellautonomia locale, ratificata dallItalia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali.
Art. 2
Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune di Orbassano confina con quello dei seguenti Comuni: Torino, Rivoli, Rivalta di Torino, Volvera, None, Candiolo, Nichelino, Beinasco e Grugliasco.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, in Piazza Umberto I n. 5.
3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone. Lutilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sono vietati.
4. Nelle occasioni ufficiali, nel Palazzo comunale, vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dellUnione Europea.
Art. 3
Finalità del Comune
1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, allistruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
c) realizzare un equilibrato sviluppo economico del comune;
d) promuovere il rispetto della vita, la sicurezza sociale e la solidarietà, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani, ed al diritto delle persone handicappate ad un comune accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino lintegrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;
f) riconoscere a tutte le bambine ed i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dellInfanzia approvata dallONU;
g) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;
h) tutelare lambiente di vita e lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
i) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Comune e promuovere la conoscenza della propria storia e delle tradizioni culturali vecchie e nuove presenti nella comunità cittadina;
l) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone lautonomia, e stimolare liniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e lassociazionismo;
m) favorire laggregazione giovanile e attuare interventi per leffettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
n) promuovere e gestire iniziative che valorizzino le persone anziane e che consentano una loro presenza attiva nella comunità sociale;
o) attuare tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sportivo;
p) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e promuovere i valori del pluralismo e convivenza solidale operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.
2. Il Comune di Orbassano è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Piemonte secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dallautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.4
Metodi e strumenti dellazione del Comune
1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:
a) programmazione delle proprie politiche e concorso nella programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;
b) partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;
c) trasparenza e imparzialità dellamministrazione ed informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
d) efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dellattività comunale;
e) distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;
f) cooperazione con la Provincia, la Regione ed altri Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare attraverso convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi;
g) cooperazione con soggetti privati nellesercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;
h) collaborazione ed integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i Comuni dellarea metropolitana torinese per lesercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;
i) riconoscimento e promozione dei diritti dei cittadini utenti;
l) relazioni e scambi nazionali ed internazionali con gli altri Enti locali e partecipazione alle loro strutture associative.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La massima accessibilità a tali atti viene garantita anche attraverso il coordinamento con lUfficio per le relazioni con il pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione.
Art. 6
Archivio Storico
1. Il Comune istituisce e gestisce con cura un proprio Archivio Storico secondo le norme dettate da apposito regolamento.
Art. 7
Toponomastica
1. La denominazione di rioni, strade, aree, edifici ed altre strutture comunali è deliberata dalla Giunta previo parere o su proposta della Conferenza dei Capigruppo in base ad apposito regolamento.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO
DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Art. 8
Titolari dei diritti di partecipazione
1. I diritti di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale, individuale e collettiva, sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orbassano ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.
2. Il Consiglio potrà deliberare, anche in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Orbassano, siano interessati alloggetto della consultazione.
Art. 9
Associazioni e forme organizzate di partecipazione
1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale, in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative, senza fini di lucro, di cittadini, di utenti e di volontariato anche se prive di personalità giuridica, in relazione allutilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza liniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale. Promuove, altresì, forme di partecipazione rivolte ai giovani di età inferiore ai 16 anni, tra le quali il consiglio comunale dei ragazzi od altro organismo similare.
3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dallassenza di fini di lucro,ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista,dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
Art. 10
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Ai sensi di legge, ove non siano riscontrabili esigenze di particolari celerità, da motivare nel provvedimento, lavvio del procedimento amministrativo è comunicato ai diretti interessati, nonchè a coloro i quali esso possa indirettamente arrecare pregiudizio, con i casi di esclusione e le modalità previsti dalla legge stessa.
2. Qualunque soggetto,portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, lAmministrazione Comunale può concludere,senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. La legge disciplina le modalità di tali accordi.
Art. 11
Forme ed organismi di consultazione
1. Prima delladozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dellAmministrazione e delle Commissioni consiliari.
3. Il Comune valorizza le spontanee aggregazioni rionali.
Art. 12
Partecipazione degli utenti
1. Il Comune stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche in relazione a standard prefissati, prevedendo forme di partecipazione degli utenti.
2. Il Comune può promuovere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. Le associazioni che operano nel campo della protezione civile possono partecipare attivamente ai compiti del servizio comunale di protezione civile. Lorganizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile sono stabiliti da apposito regolamento.
Art.13
Istanze e petizioni al Sindaco
ed al Consiglio Comunale
1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dellattività dellAmministrazione. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni devono sottoscriverle con la propria firma autenticata.
2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.
3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dellattività dellAmministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi consiliari ed al Sindaco.
4. Le petizioni al Consiglio Comunale sottoscritte:
a) da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico;
b) da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale;
entro sessanta giorni dalla presentazione sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione consiliare competente, con la presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori devono sottoscrivere la petizione con la propria firma autenticata, dichiarando di assumersi la responsabilità dellautenticità delle altre firme necessarie.
5. Le istanze e le petizioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate alla Segreteria Generale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre.
6. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte di cui ai commi 1, 2, e 3 sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico.
7. Il Consiglio Comunale,con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni.
Art.14
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare.
1. Almeno il 5% (cinque per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere con la propria firma e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche di Statuto essa deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione.
2. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione consiliare competente. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale che la sottopone alla Segreteria Generale per la verifica dei requisiti formali. Il Presidente del Consiglio deve rispondere entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Generale.
3. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali,tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
4. Le firme devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dellautenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.
Art. 15
Referendum
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:
a) quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) quando è richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata.
3. Nei referendum hanno diritto di voto e sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui allart.8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dallelettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.
4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.
5. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.
6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 16
Effetti del Referendum.
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. Leventuale rielezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 17
Diritto di accesso
1. E garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche in terni del Comune, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.
2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.
3. Le modalità dellaccesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.
Art. 18
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione Comunale sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dellart.17 secondo comma, del presente Statuto.
2. Il Comune, salvi i casi di segreto dufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, laccesso alle informazioni di cui è in possesso lAmministrazione Comunale e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3. Il Comune istituisce un Ufficio per le Relazioni con il pubblico con il compito di:
a) fornire allutenza in maniera adeguata informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;
b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dellufficio responsabile del procedimento;
c) formulare allAmministrazione Comunale proposte inerenti il rapporto con lutenza.
4. LAmministrazione Comunale cura larchiviazione informatica dei dati ed il Consiglio Comunale stabilisce norme per garantire laccessibilità.
Capo II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 19
Istituzione, ambito di attività.
1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellAmministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:
a) organi ed uffici del Comune;
b) istituzioni;
c) aziende speciali;
d) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;
e) soggetti privati concessionari di servizi comunali;
f) il difensore civico esercita il controllo degli atti del Comune nei casi previsti dellart. 127 del Testo unico.
2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
4. Il Comune di Orbassano può avvalersi del difensore civico della Regione, della Provincia o di altri Comuni limitrofi mediante convenzione; parimenti il Comune di Orbassano può consentire ad altri Comuni limitrofi di avvalersi del proprio difensore civico mediante convenzione.
Art. 20
Attribuzioni
1. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo precedente, comma 1, lettere a) e b), il Difensore Civico:
a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto dufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato. Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti;
b) ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento;
c) può segnalare allAmministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative. LAmministrazione Comunale ha lobbligo di specifica motivazione, se il contenuto dellatto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del Difensore Civico;
d) deve segnalare al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività;
e) la segnalazione dovrà essere corredata dal nome del funzionario o dei funzionari responsabili e sarà trasmessa anche allAmministrazione o allEnte da cui il funzionario dipende.
2. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo precedente comma 1, lettere d), e), f), il Difensore Civico:
a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata;
b)deve segnalare a Sindaco eventuali disfunzioni a danno degli utenti, nonchè ogni violazione delle clausole della concessione, affinchè vengano prese le opportune misure.
3. Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sullattività svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dellanno successivo e resa pubblica.
4. Qualora il Difensore Civico, nellesercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha comunque lobbligo, ai sensi del Codice di Procedura Penale, di farne rapporto allAutorità giudiziaria.
5. I Consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del Difensore Civico al Sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.
Art. 21
Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi idei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dellIstituto del Difensore Civico.
2. Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dellincarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
Art. 22
Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
1. I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa e avere compiuto cinquantanni di età.
2. Non possono essere nominati Difensore Civico:
a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, nonchè coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati nelle relative elezioni;
c) i ministri del culto;
d) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dirigenti del Comune.
3. Il Regolamento disciplinale attività incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può altresì essere revocato dallincarico per gravi inadempienze ai doveri dufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 23
Durata della carica, rieleggibilità
1. Il Difensore Civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezione nel territorio del Comune di Orbassano durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.
Art. 24
Mezzi, indennità
1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallAmministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dellistituto.
2. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità stabilità dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 25
Composizione,elezione,durata e scioglimento.
1. La composizione, lelezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 26
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre alla segreteria del comune per laffissione allalbo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.
2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.
Art. 27
Consiglieri Comunali
1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno,nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo , nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri comunali, unitamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori, vengono assicurati contro i rischi conseguenti allespletamento delle loro funzioni.
4.I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, affinché possa giustificarsi, della possibile iscrizione della decadenza allordine del giorno del Consiglio.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellarticolo 141 comma 1 numero 3) del Testo Unico.
6. E Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Art. 28
Competenze del Consiglio
1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle attribuite dallart. 42 del Testo unico e da altre disposizioni legislative. Il Consiglio Comunale è organo di rappresentanza diretta e generale del corpo elettorale e costituisce il riferimento diretto della partecipazione dei cittadini alle sue funzioni di indirizzo e di programmazione dellattività del Comune.
2. Le proposte di deliberazione del Consiglio possono essere presentate dal Presidente del Consiglio comunale, dal sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari permanenti e dal 5% dei titolari dei diritti di partecipazione.
3. Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo attraverso ladozione dei necessari atti deliberativi e la approvazione di mozioni direttive.
4. Lattività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante il Presidente del Consiglio e, per iniziativa dei singoli Consiglieri,anche attraverso la presentazione di interpellanze ed interrogazioni. Ad esse, come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura durgenza.
5. Annualmente il Consiglio Comunale delibera lelenco delle relazioni e dei dati conoscitivi che periodicamente la Giunta deve fornire al Consiglio Comunale e lelenco dei dati e degli atti che devono essere trasmessi al Consiglio o resi accessibili tramite il suo sistema informativo.
6. Il Sindaco trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla verifica dellandamento generale dellattività sanitaria prevista dalla normativa.
7. Il Consiglio Comunale esprime, con lapprovazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.
8. Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di cui allart. 42 comma 3 del Testo unico, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
9. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 29
Prima convocazione del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino allelezione del Presidente dellAssemblea.
Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lAssemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.
2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con lelezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui seguono la comunicazione dei componenti della Giunta.
Art. 30
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta procede allelezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vicepresidente che durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e sono rieleggibili.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
3. Lelezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nellultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente allelezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.
6. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Art.31
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori e le attività del Consiglio stesso ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle allordine del giorno del Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per liscrizione allordine del giorno nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal Sindaco.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Art. 32
Organizzazione e funzionamento del Consiglio
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
2. Nellambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula lordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal Regolamento.
5. Le proposte di deliberazione iscritte allordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dellaccesso ai documenti amministrativi.
6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.
8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
9. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa esercitandola nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare..
10. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dellEnte la verbalizzazione delle sedute, che sottoscrive insieme al Sindaco.
Art. 33
Sessioni del Consiglio Comunale
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle che ricomprendono le adunanze che hanno iscritto allordine del giorno la proposta di deliberazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto.
3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente al di fuori della programmazione di cui al comma 2.
4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce peculiari modalità di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi allordine del giorno.
Art. 34
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, dandone comunicazione,entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al Presidente che al Segretario Comunale.Per la costituzione del Gruppo è comunque necessaria ladesione di almeno due Consiglieri, tranne che trattasi di unico Consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nellappartenenza ai rispettivi Gruppi.
2-bis. Se più consiglieri, anche in tempi diversi, si distaccano dai gruppi in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, essi costituiscono il gruppo misto. Se in tale condizione viene a trovarsi un unico consigliere, egli acquisisce le prerogarite spettanti ad un gruppo consiliare e le mantiene fino a quando altri consiglieri non versino nelle medesime condizioni, dando vita ad un gruppo misto.
3. Il Regolamento deve prevedere: la disciplina dei Gruppi, la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Il Sindaco è membro della Conferenza dei Capigruppo.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità attraverso le quali vengono forniti a tale consesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Lo stesso regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Art. 35
Conferenza dei Capigruppo
1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiede il Sindaco o almeno due Capigruppo che rappresentino non meno di un quinto dei Consiglieri.
3. Ai capigruppo vengono comunicate le deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi di legge
Art. 36
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, lorganizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
2-bis. E attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
3. Le Commissioni permanenti devono essere composte da Consiglieri che rappresentino con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i Gruppi.
4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dellorganizzazione comunale.
5. Esse hanno quali compiti principali listruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni ed interpellanze.
6. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sullattività dellAmministrazione, per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
7. E istituita la Commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dellattività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse:
- promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
- possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo lintervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
- possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
9. Le Commissioni possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale,dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.
Capo II
IL SINDACO
Art. 37
Elezione del Sindaco
1. Lelezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario.
Art.38
Funzioni quale Organo del Comune
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza legale e anche in giudizio. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Il Sindaco:
a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione;
b) attribuisce gli incarichi agli Assessori, per settori organici e per progetti;
c) convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno delle sedute;
d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
e) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
f) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purchè non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Dirigenti;
g) sovraintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclusi tali accordi di programma, informa la Giunta e il Consiglio Comunale delloggetto dellintervento, degli enti coinvolti e di ogni adempimento al quale è chiamato il Comune;
i) presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
l) indice i referendum comunali;
m) adotta ordinanze;
n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici,Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
p) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed allesecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato allart. 42 del presente Statuto;
s) risponde,direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
u) nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti allalbo di cui allart. 98 del Testo Unico e, previa deliberazione della Giunta Comunale nomina il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.
Art. 39
Funzioni quale Ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende ,emana direttive, esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Egli può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale del Governo ai soggetti previsti dalla legge.
Art. 40
Funzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;
b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;
c) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.
Art. 41
Sostituzione del Sindaco
1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco che esercita anche le funzioni previste dallart. 54 del Testo unico.
Art. 42
Nomine dei rappresentanti del Comune
1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede con losservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nellesercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Sono riservati al Consiglio Comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita lespressione della minoranza consiliare.
3. Lesercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei allosservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale,anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sullattività dei rappresentanti del Comune durante lespletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in Enti il cui Conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dellEnte in cui rappresentano il Comune.
Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili,allo stesso scopo,da parte delle Commissioni consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri.
7. I rappresentanti del Comune presso Enti,Aziende, Istituti e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.
Capo III
GIUNTA COMUNALE
Art.43
Competenze della Giunta
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio. Essa provvede inoltre a:
a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
b) compiere tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107, commi 1e 2 del Testo unico nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;
c) riferire al Consiglio Comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso, sulla propria attività;
d) adottare, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.
e) adottare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio;
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco ovvero da Assessore appositamente delegato.Inoltre gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 44
Composizione e funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sette, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dellesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 45
Cessazione dalla carica di Assessore
1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltrechè nel caso di decadenza dellintera Giunta e nel caso di revoca di cui allart. 38:
a) per dimissioni;
b) per rimozione con Decreto Ministeriale;
c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.
2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
3. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Titolo IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
Art. 46
Criteri e principi
1. Lorganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione, nella forma e con le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.
2. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia, responsabilità e professionalità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dellazione amministrativa.
3. Gli organi dellEnte, titolari della funzione di governo, effettuano, mediante gli atti normativi ed amministrativi di propria competenza, anche su proposta dei titolari della funzione di gestione, la definizione delle scelte di indirizzo,programmazione ed amministrazione; tali scelte costituiscono gli obbiettivi dellattività dellEnte.
4. I Dirigenti sono titolari della funzione di gestione;essi debbono formulare le proposte per la realizzazione degli obiettivi dellattività dellEnte e per il raggiungimento dei medesimi; le proposte debbono essere predisposte in forma compiuta, corredate dei relativi programmi operativi nei quali debbono essere indicate le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonchè la strumentazione normativa ed amministrativa eventualmente occorrente.
5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dellutenza. LAmministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti,la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.
7. I cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di esprimere le loro valutazioni in ordine allefficacia dellattività amministrativa ed al livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici.
8. Il Comune promuove e realizza la formazione e laggiornamento professionale del proprio personale.
9. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra i dipendenti comunali sono decisi dai responsabili sovraordinati.
Qualora i conflitti riguardino qualifiche dirigenziali, gli stessi sono risolti dal direttore generale, ove nominato, altrimenti dal Segretario Generale.
Art.47.
Struttura organizzativa. Regolamento sullordinamento
degli uffici
e dei Servizi.
1. Larticolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
a) lassetto organizzativo dellEnte;
b) i criteri e le modalità per lassegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
c) i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.
d) le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nellart. 36 del D.lgs. 29/93.
3. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, e può essere modificato in ogni momento.
4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.
5. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio per la presa datto una relazione concernente lo stato dellorganizzazione , la situazione del personale e la valutazione della loro adeguatezza in rapporto agli obiettivi.
6. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
a) le modalità attraverso le quali lAmministrazione dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;
b) la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema daccesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti.
Art. 48
Contratti a tempo determinato.
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.
2. Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile ed ha termine comunque al momento dellinsediamento di un nuovo Consiglio Comunale.
Art. 49
Dirigenti
1. I dirigenti coadiuvano, nellambito delle rispettive competenze,gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dellefficienza della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti organizzano e dirigono lattività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti sono responsabili dei programmi, piani, progetti ed interventi loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti da essi individuati,sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza. Essi redigono una relazione annuale sullattività svolta.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base e a questi, delegati dal sindaco.
- formulano pareri sulle proposte di deliberazione, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
4. Gli atti dei dirigenti sono definiti determinazioni e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e lufficio di provenienza.
5. I dirigenti costituiscono il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale. Ad esso compete assicurare lunitarietà dellattività gestionale ed esercitare funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione di risorse economiche, di personale e strumentali.
Art. 50
Incarichi di direzione.
1. LAmministrazione tiene conto,per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.
2. Il Sindaco:
- sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale, prepone alle unità organizzative dirigenti con lincarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;
- su proposta del Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;
- conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale;fermo restando quanto stabilito dallarticolo 48 per i contratti a tempo determinato.
3. Lincarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. Allatto dellassunzione dellincarico, verificata la consistenza delle risorse, il dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 50 bis
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabilito dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dellarticolo 169 del Testo unico , nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallarticolo 169 del Testo unico . A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dellente, ad eccezione del Segretario del Comune.
2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
Art. 51
Copertura delle qualifiche dirigenziali
1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale avviene:
- con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto esclusivamente a seguito di concorso per esami ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici;
- mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo quanto disposto del precedente art. 48.
Art. 52
Segretario Generale.
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco,ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina di questultimo, disciplina, secondo lordinamento del Comune, i rapporti tra il Segretario e lo stesso Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. Il Segretario Generale viene nominato dal Sindaco; copia del provvedimento di nomina va pubblicata allalbo pretorio e trasmessa ai capigruppo consiliari. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Può essere revocato dallincarico o riconfermato secondo la procedura prevista dalla legge: copia dei provvedimenti vanno pubblicati allalbo pretorio e trasmessi ai capigruppo consiliari.
Art. 53
Vice Segretario Generale
1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art.54
Responsabilità
1. Il personale del Comune conformerà la sua condotta agli obblighi di diligenza, lealtà e di imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
2. Il dipendente ha lobbligo di astensione dal partecipare alladozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che possano ingenerare sfiducia nellindipendenza e imparzialità dellAmministrazione.
3. Ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare dei pubblici dipendenti, gli amministratori ed i dipendenti comunali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
Art. 54 bis
Principi generali del controllo interno
- Il Comune nellambito della propria autonomia, si dota di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Art. 55
Controllo di gestione.
1. Per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa, viene istituito lufficio di controllo interno di gestione.
2. Il regolamento individua competenze, risorse, metodi, indicatori e parametri per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. Nellesercizio della funzione di controllo, lufficio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
4. La dotazione organica è disciplinata dal regolamento, fermo restando che possono collaborare con lufficio consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo della gestione.
5. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica della coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle, eventuali responsabilità.
6. Nel caso che,attraverso lattività di controllo, si accertino anomalie o squilibri di gestione,il Sindaco, con ogni urgenza sollecita lorgano competente ad assumere i provvedimenti ritenuti idonei per leliminazione degli inconvenienti riscontrati e nei casi di particolare gravità, ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Il referto del controllo di gestione deve avvenire con cadenza almeno semestrale.
Titolo V
SERVIZI PUBBLICI
Art. 56
Principi generali
1. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia ovvero mediante:
a) concessione a terzi;
b) aziende speciali dotate di personalità giuridica;
c) istituzioni;
d) società per azioni con partecipazione di capitale pubblico locale.
2. Qualora servizi pubblici non possano essere gestiti con efficienza su base comunale il Comune attuerà forme associative e di cooperazione intercomunale quali convenzioni, consorzi o accordi di programma.
3. La scelta delle modalità di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire unautonomia gestionale tale da elevare lefficacia delle prestazioni.
4. Non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.
5. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di Istituzioni.
6. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie.
7. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
8. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
8 bis. I Servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti.
9. Lerogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione deve rispettare i principi di:
- eguaglianza,
- imparzialità,
- continuità,
- diritto di scelta,
- partecipazione,
- efficienza ed efficacia.
10. LAmministrazione Comunale, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di convenzione a terzi, individuerà standard qualitativi e quantitativi da comunicare allutenza ai quali adeguare le proprie prestazioni.
11. La assunzione da parte del Comune di un nuovo servizio o la variazione della forma di gestione dei servizi esistenti, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione di un piano tecnico-finanziario sulla forma di gestione prescelta, comparata alle altre possibili forme di gestione.
12. Il Comune favorisce e promuove:
- la partecipazione alla gestione dei servizi di associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, senza fine di lucro;
- la costituzione di cooperative/consorzi (ONLUS) che favoriscano loccupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.
Art.57
Poteri di nomina, indirizzo
e controllo degli organi del Comune
1. Il Comune, per la gestione di servizi erogati non in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune, dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti e dalle convenzioni. Il Comune si dota di adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.
2. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori di Aziende speciali e Istituzioni o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società sono stabilite dalla legge e dallart.42 del presente Statuto,che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.
3. Gli Statuti delle Aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza degli organi.
4. I Regolamenti delle Istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti, al comma 3 per le Aziende speciali.
Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti allapprovazione del Consiglio nelle apposite sessioni previste dal presente Statuto allart. 32.
5. Gli Statuti delle Aziende speciali ed i Regolamenti delle istituzioni, approvati dal Consiglio Comunale, stabiliscono le altre modalità attraverso cui gli organi del Comune definiscono gli indirizzi e ne controllano lattuazione e le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.
Titolo VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
Capo I
REVISIONE DEI CONTI
Art. 58
Revisori dei conti
1. I Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge;i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2. Nellesercizio delle loro funzioni previste dalla legge, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle Istituzioni, che hanno lobbligo di rispondere, nonchè dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente cui il Comune eroghi contributi;possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.
3. Nel caso i Revisori riscontrassero gravi irregolarità di gestione essi sono tenuti a presentare referto allorgano consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale e dei Consigli dAmministrazione delle Istituzioni;possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.
Capo II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
Art.59
Contributi
1. Lerogazione di ogni contributo e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio della pubblica utilità. Esse, quando non siano già previste da norme di legge, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite delibere del Consiglio Comunale o Regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi, di criteri obbiettivi e delle modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi.
2. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto, articolo 9 comma 3, e ad altri organismi ed Enti pubblici e privati senza fini di lucro, purchè non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi dellarticolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
3. LAmministrazione comunale,nellerogare i contributi di cui al precedente comma 2, deve tenere conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento,della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere delliniziativa oggetto del contributo. Essa deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe,i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione delliniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e lerogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal Regolamento.
4. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. LAmministrazione cura la pubblicizzazione dellelenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio per la presa datto tale elenco contestualmente al Rendiconto.
Titolo VII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 60
Revisione e pubblicità dello Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto verranno elaborate da una Commissione Consiliare apposita nominata dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco. Ad ogni gruppo presente in Consiglio Comunale è attribuito un rappresentante ogni tre consiglieri o frazione di tre.
I rappresentanti di ogni gruppo in seno alla Commissione dispongono, complessivamente, di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo stesso.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) studio ed elaborazione delle proposte di revisione, integrazione e modifiche dello Statuto comunale;
b) promozione di coordinamento delle impostazioni dei Regolamenti citati nello Statuto comunale, tra di loro e con lo Statuto medesimo.
4. Labrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante lapprovazione di un nuovo Statuto.
5. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.
Art. 61
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza. In particolare, in attuazione del presente Statuto, adotta i seguenti regolamenti:
a) Regolamento dellArchivio storico;
b) Regolamento della Toponomastica;
c) Regolamento del Registro delle Associazioni;
d) Regolamento delle Consulte Settoriali;
e) Regolamento dei Referendum [consultivi];
f) Regolamento dellAccesso ai documenti amministrativi;
g) Regolamento dellIstituto del Difensore Civico;
h) Regolamento del Consiglio;
i) Regolamento delle spese elettorali;
l) Regolamento di Organizzazione;
m) Regolamento del Personale;
n) Regolamento della Contabilità;
o) Regolamento dei Contratti;
p) Regolamento dei Progetti;
1bis. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.
1ter. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.
2. I regolamenti entrano in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la deliberazione che li approva e sono ripubblicati per notizia allAlbo Pretorio per la durata di trenta giorni.
Art. 62
Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti.
1. Le ordinanze per losservanza e lesecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono trasmesse al Consiglio Comunale e pubblicate allAlbo Pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.
Art. 63
Sopravvenienza di leggi
1. Il Consiglio Comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino allemanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, restano in vigore le norme poste dal Comune in base alla legislazione anteriore compatibili con la legge e con lo Statuto.