Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo - Venaria Reale (Torino)
Accordo di programma tra il Comune di Lanzo e lEnte di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo per lattuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale dellarea del Ponte del Diavolo
Premesso che:
- la valorizzazione del patrimonio culturale dellarea attrezzata Ponte del Diavolo costituisce un impegno fondamentale del Comune di Lanzo e dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo;
- tale impegno di valorizzazione trova concretizzazione in progetti e programmi di recupero e restauro di beni culturali di rilevante interesse, nel miglioramento dellaccessibilità e dellinformazione in un contesto di riqualificazione ambientale;
- in sede di conferenza tra i rappresentanti dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo e del Comune di Lanzo, verificata la necessità di effettuare, nellambito dellarea del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, interventi di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale e valutata lutilità di gestione dellopera in forma associata mediante accordo di programma;
- la Regione Piemonte, settore Gestione Aree Protette, in data 9.5.01 ha provveduto a manifestare limpegno ad assegnare allEnte di gestione un primo contributo di L. 84.000.000 finalizzato allintervento in oggetto, in particolare per il ripristino del sistema della viabilità pedonale a seguito delle erosioni e smottamenti dovuti allevento alluvionale dellottobre 2000, con rinvio per la restante parte di finanziamento richiesto, ammontante a L. 416.000.000 a successiva istruttoria, sulla base di apposito accordo di programma;
Visti:
lart. 34 del dlgs. 276/2000 e lart. 9 della legge regionale 18.10.1993 n. 43 che prevedono, per lattuazione di interventi e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione lazione coordinata ed integrata di Comuni, Province, Regioni ed altri soggetti pubblici, la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso;
lo Statuto dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, il quale prevede allart. 4, tra le finalità da perseguire con riferimento allarea attrezzata del Ponte del Diavolo, tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dellarea anche mediante interventi di riqualificazione ambientale, nonché organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici e culturali;
la deliberazione di Giunta Esecutiva dellEnte di gestione del Parco Regionale La Mandria n. 249.2S del 4.7.2001
la deliberazione di Consiglio del Comune di Lanzo n. 46 del 5.7.2001
tra
il Comune di Lanzo, rappresentato dal Sindaco dr. Andrea Filippin e lEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, rappresentato dal Direttore D.ssa Stefania Grella e a tal uopo domiciliata
si stipula
il presente accordo di programma per la realizzazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nellambito dellarea del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, secondo quanto segue:
Art. 1
Finalità e oggetto
Costituisce oggetto dellaccordo lattuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nellambito dellarea attrezzata del Ponte del Diavolo nel territorio del Comune di Lanzo, allinterno dellarea attrezzata del Parco regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo.
Tali interventi consistono nella sistemazione dei percorsi, segnaletica ed arredo dellarea attrezzata e negli interventi di restauro delle Cappelle intitolate a San Rocco e San Giacinto del Ponte.
Art. 2
Modalità
LEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi del comma 4, art. 34 del D.lgs. 267/2000, provvede alla progettazione e ove necessario a conferire incarico per la sicurezza ex l. 494/1996 e s.m.i.
Le progettazioni nelle fasi di cui alla L. 109/1994 e s.m.i. e D.P.R. 554/1999, necessarie per lattuazione del presente accordo, potranno essere approvate a norma dellart. 14 dellart. 241/1990, in sede di conferenza dei servizi, tra i due Enti di cui al presente accordo.
Il Comune di Lanzo provvede allappalto, direzione lavori, collaudo e liquidazione, mediante incarichi e procedure ai sensi di legge, delle opere sopra descritte, espletando tutti gli adempimenti necessari.
La manutenzione ordinaria e la gestione delle opere oggetto del presente accordo, saranno a carico dellEnte proprietario e/o del Comune, sulla base di apposita convenzione trentennale, che dovrà essere allegata alla progettazione definitiva.
Art. 3
Copertura finanziaria
La spesa dellintervento è stata stimata in complessive L. 500.000.000 (euro 258.229). Le opere sono finanziate dallEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, mediante trasferimento al Comune in conto capitale, nella misura del 100% della spesa complessiva dellopera, dedotti i costi di progettazione ed incarico ex L. 494/1996.
Il provvedimento di trasferimento delle risorse di cui al punto precedente è subordinato alla condizione sospensiva dellavvenuto finanziamento della predetta somma da parte della Regione Piemonte.
Il provvedimento menzionato prevederà la possibilità di revoca in caso di gravi inadempienze nel rispetto del presente accordo.
Art. 4
Tempi e attuazione dellaccordo
La scadenza del presente accordo di programma è prevista per il 10.7.2006., ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso dei soggetti firmatari.
Laccordo stesso potrà essere modificato ed integrato nei tempi di durata dellAccordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
Art. 5
Vigilanza e coordinamento
Il coordinamento e la vigilanza dellaccordo di programma è svolta da un comitato composto dal Sindaco, del Comune di Lanzo e dal Direttore dellEnte di gestione che, ove richiesto da ciascuno di essi , si riunisce presso la sede del Comune di Lanzo.
Art. 6
Controversie
Le eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno lesecuzione dellaccordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal comitato di coordinamento e vigilanza di cui al presente accordo. Ove la controversia non sia risolta da tale comitato, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente, che in caso di disaccordo è individuato dal Presidente del Tribunale di Torino. Si applicano le disposizioni del codice civile in tema di arbitrato.