Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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 Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo - Venaria Reale (Torino)

Accordo di programma tra il Comune di Lanzo e l’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo per l’attuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale dell’area del Ponte del Diavolo

Premesso che:

- la valorizzazione del patrimonio culturale dell’area attrezzata “Ponte del Diavolo” costituisce un impegno fondamentale del Comune di Lanzo e dell’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo;

- tale impegno di valorizzazione trova concretizzazione in progetti e programmi di recupero e restauro di beni culturali di rilevante interesse, nel miglioramento dell’accessibilità e dell’informazione in un contesto di riqualificazione ambientale;

- in sede di conferenza tra i rappresentanti dell’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo e del Comune di Lanzo, verificata la necessità di effettuare, nell’ambito dell’area del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, interventi di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale e valutata l’utilità di gestione dell’opera in forma associata mediante accordo di programma;

- la Regione Piemonte, settore Gestione Aree Protette, in data 9.5.01 ha provveduto a manifestare l’impegno ad assegnare all’Ente di gestione un primo contributo di L. 84.000.000 finalizzato all’intervento in oggetto, in particolare per il ripristino del sistema della viabilità pedonale a seguito delle erosioni e smottamenti dovuti all’evento alluvionale dell’ottobre 2000, con rinvio per la restante parte di finanziamento richiesto, ammontante a L. 416.000.000 a successiva istruttoria, sulla base di apposito accordo di programma;

Visti:

l’art. 34 del dlgs. 276/2000 e l’art. 9 della legge regionale 18.10.1993 n. 43 che prevedono, per l’attuazione di interventi e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione coordinata ed integrata di Comuni, Province, Regioni ed altri soggetti pubblici, la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso;

lo Statuto dell’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, il quale prevede all’art. 4, tra le finalità da perseguire con riferimento all’area attrezzata del Ponte del Diavolo, “tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dell’area anche mediante interventi di riqualificazione ambientale”, nonché “organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici e culturali”;

la deliberazione di Giunta Esecutiva dell’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria n. 249.2S del 4.7.2001

la deliberazione di Consiglio del Comune di Lanzo n. 46 del 5.7.2001

tra

il Comune di Lanzo, rappresentato dal Sindaco dr. Andrea Filippin e l’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, rappresentato dal Direttore D.ssa Stefania Grella e a tal uopo domiciliata

si stipula

il presente accordo di programma per la realizzazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nell’ambito dell’area del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, secondo quanto segue:

Art. 1

Finalità e oggetto

Costituisce oggetto dell’accordo l’attuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nell’ambito dell’area attrezzata del Ponte del Diavolo nel territorio del Comune di Lanzo, all’interno dell’area attrezzata del Parco regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo.

Tali interventi consistono nella sistemazione dei percorsi, segnaletica ed arredo dell’area attrezzata e negli interventi di restauro delle Cappelle intitolate a San Rocco e San Giacinto del Ponte.

Art. 2

Modalità

L’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi del comma 4, art. 34 del D.lgs. 267/2000, provvede alla progettazione e ove necessario a conferire incarico per la sicurezza ex l. 494/1996 e s.m.i.

Le progettazioni nelle fasi di cui alla L. 109/1994 e s.m.i. e D.P.R. 554/1999, necessarie per l’attuazione del presente accordo, potranno essere approvate a norma dell’art. 14 dell’art. 241/1990, in sede di conferenza dei servizi, tra i due Enti di cui al presente accordo.

Il Comune di Lanzo provvede all’appalto, direzione lavori, collaudo e liquidazione, mediante incarichi e procedure ai sensi di legge, delle opere sopra descritte, espletando tutti gli adempimenti necessari.

La manutenzione ordinaria e la gestione delle opere oggetto del presente accordo, saranno a carico dell’Ente proprietario e/o del Comune, sulla base di apposita convenzione trentennale, che dovrà essere allegata alla progettazione definitiva.

Art. 3

Copertura finanziaria

La spesa dell’intervento è stata stimata in complessive L. 500.000.000 (euro 258.229). Le opere sono finanziate dall’Ente di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, mediante trasferimento al Comune in conto capitale, nella misura del 100% della spesa complessiva dell’opera, dedotti i costi di progettazione ed incarico ex L. 494/1996.

Il provvedimento di trasferimento delle risorse di cui al punto precedente è subordinato alla condizione sospensiva dell’avvenuto finanziamento della predetta somma da parte della Regione Piemonte.

Il provvedimento menzionato prevederà la possibilità di revoca in caso di gravi inadempienze nel rispetto del presente accordo.

Art. 4

Tempi e attuazione dell’accordo

La scadenza del presente accordo di programma è prevista per il 10.7.2006., ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso dei soggetti firmatari.

L’accordo stesso potrà essere modificato ed integrato nei tempi di durata dell’Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Art. 5

Vigilanza e coordinamento

Il coordinamento e la vigilanza dell’accordo di programma è svolta da un comitato composto dal Sindaco, del Comune di Lanzo e dal Direttore dell’Ente di gestione che, ove richiesto da ciascuno di essi , si riunisce presso la sede del Comune di Lanzo.

Art. 6

Controversie

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal comitato di coordinamento e vigilanza di cui al presente accordo. Ove la controversia non sia risolta da tale comitato, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente, che in caso di disaccordo è individuato dal Presidente del Tribunale di Torino. Si applicano le disposizioni del codice civile in tema di arbitrato.