ASSISTENZA

D.G.R. 1 agosto 2001, n. 2 - 3631

Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 e s.m. e i.: specificazioni relative all’erogazione dei contributi FIP e proroghe per fine lavori

CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18.

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4

D.C.R. 26 luglio 2001, n. 174-24922

Convalida dell’elezione del Consigliere Gianluca Godio (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno) - (Proposta di deliberazione n. 249)

D.C.R. 26 luglio 2001, n. 175-24923

Convalida dell’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno) - (Proposta di deliberazione n. 250)

EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 129

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Nuova Costruzione”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 130

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Recupero”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 131

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Locazione Permanente”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 132

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Patto Futura Vendita”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 133

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Parti Comuni”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 134

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Categoria Speciale”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 135

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Recupero Privati”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 136

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Forze Armate e di Polizia - Nuova Costruzione e Recupero”

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 137

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Interventi Integrati” - ambito territoriale Area Metropolitana Torinese

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 138

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Asti

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 139

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Alessandria

Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 140

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8° Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Interventi Integrati” - ambito territoriale Provincia di Torino con esclusione dell’Area Metropolitana

ENTI LOCALI

D.P.G.R. 24 luglio 2001, n. 69

Composizione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali - Aggiornamento

ENTI STRUMENTALI

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.

Istituzione dell’agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

OPERE PUBBLICHE

Codice 25
D.D. 24 luglio 2001, n. 1025

LR 18/84. Piano di contributi per opere pubbliche di competenza comunale e di interesse regionale. Spesa di L. 1.230.000.000 (Capitolo 25010 anni 2001-2002), L. 575.000.000 (Capitolo 23950 anni 2001-2002), L. 2.185.000.000 (Capitolo 23960 anni 2001-2002) e L. 1.150.000.000 (Capitolo 24780 anni 2001-2002)

Codice 25
D.D. 2 agosto 2001, n. 1085

L.R. 40/98 art. 10 - Fase verifica procedura VIA inerente il progetto “Derivazione 132 kV Ceva-Cairo per alimentazione nuova cabina 132/15 kV denominata ‘Monesiglio’ nei Comuni di Sale Langhe, Sale S. Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio (Cn)” presentato da Enel Distribuzione SpA - Necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.P.G.R. 6 agosto 2001, n. 75

Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale

D.C.R. 27 luglio 2001, n. 176-25037

Istituzione Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte - (Proposta di deliberazione n. 244)

PERSONALE REGIONALE

Codice 7.4
D.D. 8 agosto 2001, n. 271

L.R. 41/28 art. 11, comma 5: concorso speciale per esami a n. 1 posto di Dirigente per il profilo professionale di “Esperto amministrativo”. Approvazione bando di concorso

PESCA

Codice 13.9
D.D. 12 giugno 2001, n. 95

Costituzione del Nucleo di valutazione per l’esame delle domande di contributo relative al “Programma regionale nel settore dell’acquacoltura e della pesca professionale per il periodo 2000-2006"

SANITÀ

D.G.R. 9 agosto 2001, n. 1 - 3809

Programmazione Sanitaria. Ulteriori determinazioni per la gestione del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2001 in relazione ai risultati del secondo monitoraggio trimestrale e della revisione dell’accordo Stato regioni del 3 agosto 2000

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del  territorio.

Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18.

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 10/1972, come da ultimo modificata dalle leggi regionali 50/2000 e 4/2001 le parole “dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell’Unione Europea”, sono sostituite da: “dal luogo di residenza in località dell’Unione Europea”; le parole: “nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l’equivalente di undici”, sono sostituite da: “il rimborso delle spese per l’uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall’equivalente di”; le parole: “il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione)”, sono sostituite da: “spettano altresì l’indennità chilometrica di cui all’articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell’autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all’uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell’aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l’aeroporto al ritorno”.

2. All’articolo 3 della legge regionale n. 10/1972, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell’ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare".

“3 ter. Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3 bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell’Unione Europea per ciascun Consigliere".

“3 quater. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all’effettivo periodo di vigenza del mandato”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001

Enzo Ghigo



Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.

Istituzione dell’agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )

Art. 1.

Finalita’

Art. 2.

Natura ed attivita’ dell’ ARES Piemonte

Art. 3.

Competenze della Regione

Art. 4.

Funzioni dell’ARES Piemonte

Art. 5.

Organi dell’ARES Piemonte

Art. 6.

Direttore generale

Art. 7.

Comitato direttivo

Art. 8.

Procedure per l’approvazione dei progetti

Art. 9.

Collegio dei revisori

Art. 10.

Compiti del collegio dei revisori

Art. 11.

Organizzazione e statuto

Capo II.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E
CONSULTIVI DELL’ARES PIEMONTE

Art. 12.

Consulenze e collaborazioni

Capo III.

DOTAZIONI DELL’ ARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13.

Finanziamento

Art. 14.

Norme di contabilita’

Art. 15.

Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale

Capo IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Modifiche all’articolo 101 della l.r. 44/2000

Capo I.

ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )

Art. 1.

(Finalita’)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l’articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 e sono finalizzate ad istituire l’agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte .

2. La finalita’ generale dell’ ARES Piemonte , secondo quanto previsto all’articolo 104 della l.r. 44/2000, è di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale insistente sul territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalita’ e sicurezza, nell’ambito dell’interesse generale dell’utenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilita’ e della tutela ambientale.

3. L’ ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.

Art. 2.

(Natura ed attivita’ dell’ ARES Piemonte )

1. L’ ARES Piemonte e’ ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalita’ giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e’ posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilita’, come emergenti dal piano triennale d’investimenti e di interventi di cui all’articolo 101, comma 2, della l.r. 44/2000, cosi’ come modificato dalla presente legge.

2. L’ ARES Piemonte concorre all’attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed all’esecuzione di interventi in materia di viabilita’, nonche’ allo studio ed alla diffusione dell’informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all’utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; puo’ svolgere analoghe attivita’ per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita’.

3. L’ ARES Piemonte puo’ svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per l’attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.

4. L’ ARES Piemonte puo’ avvalersi dell’attivita’ di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.

Art. 3.

(Competenze della Regione)

1. La Regione nell’ambito delle proprie funzioni:

a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dall’articolo 104 della l.r. 44/2000;

b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonche’ il rendiconto dell’ ARES Piemonte .

2. Il Consiglio regionale:

a) approva lo statuto dell’ARES Piemonte ;

b) nomina il collegio dei revisori.

3. La Giunta regionale:

a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l’attivita’ dell’ ARES Piemonte per l’attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonche’ i termini e le modalita’ per la presentazione ed approvazione;

c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione sull’attivita’ dell’ ARES Piemonte ;

d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita’ delle attivita’ dell’ ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonche’ gli atti di contabilita’ sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l’approvazione;

e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita’ della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;

f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;

g) definisce la pianta organica dell’ ARES Piemonte , che comunque non puo’ eccedere le trentacinque unita’, comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell’area tecnica e dell’area amministrativa.

4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, insedia l’ ARES Piemonte .

Art. 4.

(Funzioni dell’ ARES Piemonte )

1. L’ ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:

a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di incarico alle province;

b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;

c) alla proposta dei criteri, delle modalita’ e dei parametri prestazionali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonche’ alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;

d) alla realizzazione ed all’aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.

Art. 5.

(Organi dell’ ARES Piemonte )

1. Sono organi dell’ ARES Piemonte :

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale e’ assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.

2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, e’ individuato tra persone che:

a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l’incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l’imparzialita’ e la trasparenza dell’attivita’ dell’ ARES Piemonte ;

b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;

c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell’ ARES Piemonte , dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita’ ed esperienza decennale in materia di viabilita’ e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell’interessato;

d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta’ al momento del provvedimento di nomina.

3. Il direttore generale e’ responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ ARES Piemonte , in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonche’ della corretta gestione delle risorse.

4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attivita’, nonche’ la legale rappresentanza dell’ ARES Piemonte .

5. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilita’;

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell’ ARES Piemonte ;

c) alla verifica ed all’assicurazione dei livelli di qualita’ dei servizi;

d) alla redazione di una relazione annuale sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti dall’ ARES Piemonte da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l’informazione periodica della Giunta regionale alla commissione consiliare competente;

e) alla stipula di contratti e di convenzioni.

6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la Giunta lo nomina ed e’ rinnovabile per non piu’ di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L’incarico e’ incompatibile con ogni altra attivita’ professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonche’ con cariche elettive pubbliche. L’incompatibilità, qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dall’assunzione dell’incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dell’impresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dall’acquisizione dell’aspettativa in caso di attività accademica, pena l’immediata decadenza dall’incarico di direttore dell’ ARES Piemonte . L’insorgere di qualsiasi forma di incompatibilità comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonche’ in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.

8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.

Art. 7.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, e’ composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalita’ ed esperienza in materia di viabilita’ e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.

2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita’ del direttore generale.

3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:

a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell’ ARES Piemonte;

b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonche’ le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;

c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;

d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere, nell’ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio’ che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;

e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;

f) il trattamento del personale dell’ ARES Piemonte .

4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita’ e’ determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validita’ delle riunioni del comitato direttivo e’ di almeno quattro membri.

5. Il comitato e’ convocato dal direttore generale dell’ ARES Piemonte .

6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

Art. 8.

(Procedure per l’approvazione dei progetti)

1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall’ ARES Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita’ del direttore generale e del comitato direttivo ed e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilita’ stabiliti dall’articolo 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori e’ convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio e’ eletto tra i revisori.

4 . Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.

Art. 10.

(Compiti del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ ARES Piemonte , valutandone la conformita’ dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attivita’ dell’ ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilita’ residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche’ con le disponibilita’ di cassa; inoltre controlla l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ ARES Piemonte ;

b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull’assestamento o variazioni degli stessi;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilita’ vigenti;

d) vigila sugli atti gia’ efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita’ amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime singoli pareri preventivi sull’attivita’ dell’ ARES Piemonte , su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attivita’ di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla l.r. 33/1976.

Art. 11.

(Organizzazione e statuto)

1. L’ ARES Piemonte e’ articolata secondo criteri di:

a) programmazione delle attivita’ e degli interventi;

b) interdisciplinarieta’ e specializzazione;

c) garanzia di collaborazione dell’ ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;

d) fissazione e verifica di obiettivi di qualita’ dei servizi.

2. L’ ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui all’articolo 3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualita’.

3. L’articolazione e le modalita’ operative dell’ ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.

Capo II.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
DELL’ARES PIEMONTE

Art. 12.

(Consulenze e collaborazioni)

1. L’ ARES Piemonte puo’ stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita’ delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per l’effettuazione delle stesse lo richiedano.

2. Secondo le modalita’ previste dallo statuto, l’ ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilita’, ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.

3. Il direttore generale puo’ avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell’ambito dell’albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4. L’ ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III.

DOTAZIONI DELL’ ARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13.

(Finanziamento)

1. Costituiscono entrate dell’ ARES Piemonte :

a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, cosi’ ripartite:

1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell’ ARES Piemonte ;

2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all’ ARES Piemonte ;

3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;

b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;

c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.

2. L’ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all’ ARES Piemonte e’ determinato sulla base del programma di attivita’ dell’agenzia.

3. Nel bilancio di previsione per l’anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione “per memoria”:

a) “Trasferimento di fondi all’ ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento”;

b) “Trasferimento di fondi all’ ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione”.

4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.

5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilita’ assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 14.

(Norme di contabilita’)

1. L’esercizio finanziario dell’ ARES Piemonte coincide con l’anno solare.

2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell’ ARES Piemonte sono quelle previste dalla l.r. 7/2001.

Art. 15.

(Assegnazione, trattamento giuridico
ed economico del personale)

1. Il personale dell’ ARES Piemonte e’ assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell’ ARES Piemonte si puo’ procedere anche attraverso le modalita’ di mobilita’ previste dalla normativa vigente nell’ambito della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’ ARES Piemonte , basandosi sul trattamento previsto per il personale dell’Ente nazionale per le strade ANAS .

3. L’ ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS .

4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998 per il comparto delle strade è utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilità e dei trasporti.

Capo IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell’ ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui all’articolo 3, comma 4.

2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 17.

(Modifiche all’articolo 101 della l.r. 44/2000)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 101 della l.r. 44/2000, come modificato dall’articolo 9 della l.r. 5/2001, e’ sostituita dalla seguente:

“a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorita’ regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della l.r. 44/2000 e’ aggiunto il seguente:

“2 bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), e’ presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 novembre dell’anno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001

Enzo Ghigo






DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 69

Composizione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali - Aggiornamento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

La composizione della Conferenza, come da decreto cit. n. 103 del 4.10.00, è aggiornata con i seguenti componenti:

Sergio Chiamparino, Sindaco del Comune di Torino;

Massimo Giordano, Sindaco del Comune di Novara;

Angelo Balocco, Sindaco del Comune di Borgo Vercelli (VC);

Renzo Masoero, Vice-Presidente della Provincia di Vercelli.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 75

Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di attribuire temporaneamente le funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale, con delega a sostituire il Presidente della Giunta regionale in caso  di sua assenza od impedimento, all’Assessore Gilberto Pichetto Fratin dal 11 al 15 agosto 2001 e all’Assessore Ugo Cavallera dal 16 agosto al 9 settembre 2001.

Enzo Ghigo














DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2001, n. 2 - 3631

Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 e s.m. e i.: specificazioni relative all’erogazione dei contributi FIP e proroghe per fine lavori

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di stabilire, in via generale, che gli interventi finanziati con il Fondo Investimenti Piemonte (FIP) nel periodo 1995, 1996 e 1997, debbano terminare i lavori entro due anni dalla pubblicazione di questa deliberazione sul B.U.R.;

2) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Statistica di effettuare una verifica con le altre Direzioni regionali, che gestiscono il FIP per gli anni 1995-1997, in modo da sottoporre alla Giunta regionale ulteriori autorizzazioni alla proroga, sempre da contenersi nei limiti di cui al punto 1, qualora si riscontrino motivazioni di pubblica utilità, analoghe a quelle evidenziate nella premessa.

Gli interventi che possono essere oggetto di proroga, per le motivazioni di cui alla premessa, sono allegati alla presente deliberazione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 sono parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)







Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

A relazione dell’Assessore Vaglio:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera a), assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;

l’art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, attribuisce alla Giunta l’emanazione dei suddetti criteri;

richiamato che già l’art. 2 dei DPCM 1º marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, pur non prevedendo espressamente un’attività di coordinamento regionale, stabiliva che i comuni dovevano effettuare la classificazione acustica, e che, in conseguenza, fra gli interventi proposti con il Documento regionale di programma, redatto in attuazione della deliberazione CIPE 21/12/1993 (Programma triennale per la tutela ambientale 1994-96) fu inserito e ammesso a beneficiare di un finanziamento di lire 400 milioni, nell’ambito dell’area programmata di intervento “Aree urbane”, il progetto presentato dal Comune di Torino, denominato “Realizzazione della suddivisione in zone, ai sensi del DPCM 1º marzo 1991, del territorio dell’area metropolitana torinese e attuazione di una rete di verifica e controllo permanente dei livelli di rumorosità da traffico veicolare” fra i cui obiettivi era esplicitamente prevista la predisposizione di criteri generali di classificazione acustica;

considerato che l’attività tecnica di approfondimento, utile al fine di pervenire alle proposte di classificazione acustica da adottarsi da parte dei comuni interessati, è stata svolta dall’A.R.P.A. Piemonte in qualità di soggetto esecutore dell’intervento sopra richiamato, e che per ottenere

risultati oggettivi è stato necessario stabilire un insieme di principi e metodologie che, opportunamente raccolti e sistematizzati, potessero trovare applicazione in via generale;

considerato che il lavoro effettuato dall’A.R.P.A. è stato testato sul territorio del comune di Torino e di altri 23 comuni della cintura torinese aventi caratteristiche diverse fra loro;

ritenuti particolarmente significativi sia l’esperienza acquisita dall’A.R.P.A., sia i risultati del lavoro svolto, sia la metodologia applicata, successivamente affinata dagli uffici regionali preposti per estenderla a livello normativo a tutto il territorio piemontese;

visto il documento allegato, “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, elaborato sulla base dei risultati dei lavori e degli approfondimenti effettuati,

dato atto che la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in data 25 luglio 2001, ha espresso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 20 novembre 1998, n. 34, parere favorevole ]n merito ai criteri allegati alla presente deliberazione;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;


vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali”;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, con votazione unanime, espressa nel modi di legge,

delibera

- di approvare le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, così come individuati nell’allegato “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, che entro dodici mesi dalla data di pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente deliberazione, i Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura per la sua approvazione, e che gli altri Comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data;

- di dare altresì atto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici, indipendentemente dai termini sopra indicati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte al sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett. A)

1. Premessa

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione dei territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un’unità territoriale di riferimento individuata nell’isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). E’ altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.

Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l’accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

2. Criteri generali

l criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d’uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l’elaborazione della classificazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di destinazione d’uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi:

2. la zonizzazione tiene conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d’uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d’uso non risulti rappresentativa;

3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);

4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l’attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.

5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95;

6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all’ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l’eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

2.1 Fasi operative

L’applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)

2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d’uso dei suolo (classi di destinazione d’uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (FASE I).

3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II).

4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto (FASE III).

5. Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (FASE IV).

L’articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il “processo evolutivo” della classificazione acustica di ogni porzione del territorio comunale, garantendo la trasparenza delle singole scelte adottate.

2.2 Fase O: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici

La strategia operativa individuata all’interno delle presenti linee guida prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un’analisi territoriale approfondita e finalizzata all’elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000

- confini comunali;

- aree di destinazione d’uso, poligoni del P.R.G.C.;

- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;

- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;

- infrastrutture dei trasporti;

- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.

Per garantire l’integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche della seguente documentazione:

- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:

- strutture scolastiche e assimilabili;

- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;

- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;

- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;

- distribuzione della popolazione;

- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);

- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice della Strada;

- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);

- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;

- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d’uso del P.R.G.C. non coincide con l’utilizzo, effettivo del territorio.

2.3 Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase si procede all’elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l’analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.

Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile un’identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l’intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e IlI, viene realizzata quindi considerando “solo” gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell’infrastruttura risulta “non commisurata’ alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).

Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l’intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all’art. 11, comma 1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

2.4 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica

La seconda fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un’attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d’aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.

Si evidenze che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del suolo.

2.5 Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di “omogeneizzazione” secondo la procedura riportata di seguito.

Omogenizzare un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree. Come anticipato in premessa l’unità territoriale di riferimento all’interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l’isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L’omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell’area di classe superiore e il confine dell’area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all’intero isolato.

Per procedere all’omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);

2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela”  delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.

3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;

4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all’omogenizzazione;

5. nel caso in cui l’omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:

6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.

6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.

2.6 Fase IV: Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”.

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un’area in Classe Il e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

a) non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;

b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l’accostamento critico;

c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell’ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all’interno dei vari isolati;

d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;

e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da  distribuire in numero uguale all’interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area con classe più elevata.

b) accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell’area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Secondo scopo di questa fase è l’inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All’interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

3. Elementi utili all’attribuzione delle classi

3.1 Premessa

Per favorire un approccio omogeneo nell’analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., e nella conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche (Fase 1), nonché al fine di fornire una serie di indicazioni per l’analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II), si riportano nel seguito elementi utili all’individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.

3.2 Classe I - Aree particolarmente protette -

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un’importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc. ____), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

3.3 Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all’attribuzione di Classe III-IV.

3.4 Classe III - Aree di tipo misto -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatici”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

3.5 Classe IV - Aree di intesa attività umana -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

3.6 Classe V - Aree prevalentemente industriali -

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

3.7. Classe VI - Aree esclusivamente industriali -

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

3.8. Indicazioni generali

- Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;

- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell’infrastruttura di trasporto;

- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

4 Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.

a) l’ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);

b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico;

c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

d) il Comune, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

e) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.


5 Elaborato

L’elaborato di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così composto:

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;

- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV);

- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.

Tale relazione deve contenere:

a) l’analisi del P.R.G.C. e l’individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;

b) l’elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la Fase II;

c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogenizzazione;

d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);

e) l’individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto.

La classificazione acustica dev’essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate in Tabella I. Ogni carta dovrà essere fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati deve essere riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari per chiarezza.


Classe    Definizione    Colore    Retino

I    aree particolarmente protette    verde    punti
II    aree ad uso prevalentemente residenziale    giallo    linee verticali
III    aree di tipo misto    arancione    linee orizzontali
IV    aree di intensa attività umana    rosso    tratteggio a croce
V    aree prevalentemente industriali    viola    linee inclinate
VI    aree esclusivamente industriali    blu    pieno



Tabella I

6 Il Gruppo tecnico interdisciplinare

La redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica a livello comunale richiede necessariamente l’utilizzazione di un gruppo operativo multidisciplinare del quale devono far parte almeno le seguenti professionalità:

a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla viabilità;

b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95.

Il gruppo tecnico, durante la predisposizione del piano, può assumere informazioni presso gli esperti che hanno redatto gli strumenti territoriali e urbanistici, il piano del traffico, eccetera, nonché le Associazioni di categoria interessate.



Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 1 - 3809

Programmazione Sanitaria. Ulteriori determinazioni per la gestione del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2001 in relazione ai risultati del secondo monitoraggio trimestrale e della revisione dell’accordo Stato regioni del 3 agosto 2000

In seguito alle valutazioni regionali su due tendenze critiche rilevate a partire dal giugno 2000:

1 - i bilanci consuntivi aziendali del 1999 evidenziavano il superamento dei parametri di spesa stabiliti con il “patto di buon governo”;

2 - le previsioni di spesa indicate nei piani di attività aziendali per il periodo 2000-2003 presentavano sensibili differenze tra le proiezioni sulle risorse disponibili e quelle richieste dalle aziende sanitarie;

la Giunta Regionale, con provvedimento n. 27-1912 del 7 gennaio 2001, deliberava specifiche determinazioni per la gestione del servizio sanitario regionale nell’anno 2001, prevedendo anche l’adozione di successivi singoli provvedimenti con i quali sono stati definiti gli obiettivi gestionali ed economici che ogni azienda sanitaria doveva raggiungere nell’anno.

Riguardo agli obiettivi, il citato provvedimento stabiliva che gli stessi tenessero conto delle specificità aziendali e fossero costruiti valutando i dati economici e programmatici delle prestazioni previste nel piano di attività 2000-2003, confrontando gli stessi sia con le previsioni della programmazione regionale e sia con la media regionale dei costi delle attività ospedaliere, territoriali e di prevenzione. La valutazione considerava anche i risultati degli studi dell’ARESS che nell’analisi della produzione aziendale rilevava i valori di appropriatezza, efficacia, efficienza operativa ed economica rispetto allo standard regionale.

In merito alle risultanze economiche la stessa DGR n. 27-1912 del 7 gennaio 2001 dava atto che l’analisi sui costi non ha preso in considerazione le variazioni derivanti dagli oneri contrattuali per il personale dipendente e le convenzioni uniche nazionali la cui esatta definizione sarebbe stata possibile nella computazione alla chiusura della gestione in sede di conto consuntivo. Pertanto, come già avvenuto per le gestioni 1997-1999, le necessarie verifiche e valutazioni sarebbero state effettuate sui dati di bilancio in sede di approvazione, da parte della Giunta Regionale, dei conti consuntivi dell’anno 2000.

Sulla base delle indicazioni prima riportate e della quota di finanziamento stimata su quanto stabilito dal confronto e dall’accordo fra Stato e regioni del 3 agosto 2000, in quanto ad inizio gennaio il riparto non era ancora stato effettuato, il 7 gennaio 2001 la Giunta approvava anche i singoli provvedimenti relativi agli obiettivi economico gestionali di ciascuna azienda sanitaria nei quali veniva definito il budget aziendale 2001.

Alla data odierna, i conti consuntivi della aziende sanitarie sono stati tutti esaminati dall’apposita conferenza dei Settori dell’Assessorato alla Sanità e proposti all’approvazione da parte della Giunta regionale, di conseguenza sono disponibili i dati definitivi dei costi 2000, come sono ora anche disponibili i dati definitivi di attività.

Inoltre, in seguito ai risultati del Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria attivato presso il Ministero dell’Economia e Finanze, con il nuovo accordo Stato e Regioni dell’8 agosto 2001 viene operata la ridefinizione dell’accordo del 3 agosto 2000 ed in particolare viene definito l’ammontare delle risorse disponibili per l’anno in corso aumentando a 138.000 miliardi il fabbisogno prima indicato in 130.843 miliardi, mentre si esclude la possibilità alle Regioni di finanziare eventuali maggiori spese 2001 con il ricorso all’indebitamento.

Per la Regione Piemonte la somma disponibile stimata in circa 10.101 miliardi, compensativa ai sensi del citato accordo dell’8 agosto 2001 anche dei mancati introiti derivanti dalla soppressione dei ticket sull’assistenza farmaceutica, è utilizzabile come risulta dal seguente quadro, che rettifica l’analogo riportato nella DGR n. 27-1912 del 7 gennaio 2001:

Finanziamenti    Importi (mld. di lire)

Quota netta stimata di riparto 2001    10.101,0
Spese dirette della Regione (ARESS,
progetti obiettivo, 118,
rete Oncologica, ecc...)    -238,0
Finanziamento ARPA    -88,0    
    ——————-
    9.775,0

Budget Case di cura private    -386,0
Budget Presidi ex artt. 41, 42 e 43 l. 833/78
(escluso osp. Mauriziano Umberto I°
e presidio di Candiolo)     -310,0
Finanziamento diplomi universitari    -14,6
Finanziamento ossigenoterapia    -1,5
    ———————
Importo disponibile per finanziamento 2001
alle AA.SS.RR. e osped. Mauriziano
Umberto I° e presidio di Candiolo    9.062,9
    ========

 L’evoluzione del quadro finanziario per l’anno 2001 unitamente ai dati consuntivi di attività e di costo dell’anno 2000, che presentano consistenze diverse rispetto ai dati di preconsuntivo, analizzabili anche in riferimento ai dati di attività e costo del primo semestre 2001, trasmessi dalle aziende sanitarie alla fine del mese di luglio, rendono possibile una rivisitazione degli obiettivi aziendali per ricercare ulteriori momenti di efficienza nella prestazione delle cure sanitarie ed appropriata erogazione dell’assistenza sanitaria, con i criteri ed il percorso metodologico previsto nell’allegato 1), parte integrante del presente provvedimento.

La revisione dell’accordo Stato regioni del 3 agosto 2000, tra l’altro, affronta il problema dell’andamento della spesa per l’assistenza farmaceutica che in seguito all’abolizione dei ticket attualmente presenta incrementi insostenibili dalle finanze del servizio sanitario nazionale, sono pertanto previste azioni di razionalizzazione e ricerca di una sempre maggiore appropriatezza nelle prescrizioni e nelle modalità di distribuzione dei farmaci agli assistiti, nonché delle misure per l’ottimizzazione delle acquisizioni dei beni e servizi. Azioni ed indirizzi attuabili sono riportate nell’allegato 2) e 3), parte integrante del presente provvedimento.

L’integrale rispetto ed applicazione delle indicazioni regionali riportate nel presente provvedimento sono oggetto di valutazione nei confronti del Direttore Generale per quanto attiene “al rispetto dei principi di legalità efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate”, di cui al contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Direttore Generale.

Vista la DGR. n. 27-1912 del 7. 01.2001;

visti i contenuti dell’accordo 3.08.2000, cosi come integrati e revisionati in data 8.08.2001;

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

Per le motivazioni in premessa indicate:

- di prendere atto che sono ora disponibili i dati economici e di attività definitivi dell’anno 2000 per ciascuna azienda sanitaria regionale e che gli stessi in molti casi presentano anche significativi scostamenti rispetto ai dati di preconsuntivo che sono stati valutati e considerati nella predisposizione della manovra sanitaria adottata con la DGR. n. 27-1912 del 7.01.2001;

- di prendere atto della revisione in data 8.08.2001 dell’accordo Stato regioni stipulato il 3.08.2000, nel quale il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2001 viene ridefinito in 138.000 miliardi, in luogo dei precedenti 130.842 miliardi e che la quota di competenza della Regione Piemonte è stimabile in circa 10.101 miliardi, compensativi ai sensi del citato accordo anche dei mancati introiti derivanti dalla soppressione dei ticket sull’assistenza farmaceutica;

- di stabilire che in forza della disponibilità finanziaria di 10.101 miliardi e della presenza dei dati di costo e di attività a consuntivo 2000 è opportuno ribadire i principi della manovra sanitaria 2001 con una rivisitazione degli obiettivi aziendali per ricercare ulteriori momenti di efficienza nella prestazione delle cure sanitarie ed appropriata erogazione dell’assistenza sanitaria, con i criteri ed il percorso metodologico previsto nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

- di dare in fine atto che la revisione dell’accordo Stato regioni del 3 agosto 2000, tra l’altro, affronta il problema dell’andamento della spesa per l’assistenza farmaceutica che in seguito all’abolizione dei ticket attualmente presenta incrementi insostenibili dalle finanze del servizio sanitario nazionale e che sono pertanto previste azioni di razionalizzazione e ricerca di una sempre maggiore appropriatezza nelle prescrizioni e nelle modalità di distribuzione dei farmaci agli assistiti, nonché delle misure per l’ottimizzazione delle acquisizioni dei beni e servizi. Azioni ed indirizzi attuabili sono riportati negli allegati 2 e 3, parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che il monitoraggio trimestrale sia integrato su base mensile dall’invio da parte delle aziende sanitarie di una sintetica rappresentazione dell’evoluzione dei costi in particolare di personale, beni e servizi e farmaceutica, e dei ricavi dalla quale sia rilevabile il progressivo andamento del risultato di esercizio.

- di stabilire che l’integrale rispetto ed applicazione delle indicazioni regionali riportate nel presente provvedimento sono oggetto di valutazione nei confronti del Direttore Generale per quanto attiene “al rispetto dei principi di legalità efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate”, di cui al contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Direttore Generale.

(omissis)

Allegato

Criteri per la rivisitazione dei budget 2001 delle Aziende Sanitarie e dell’Ordine Mauriziano

In conseguenza all’approvazione dei conti consuntivi aziendali relativi all’anno 2000 e alla ridefinizione del fondo sanitario nazionale con la modifica dell’accordo Stato-Regioni del 3/8/00, si verificano le condizioni per ridefinire le assegnazioni di budget alle Aziende Sanitarie per l’anno 2001. Infatti i provvedimenti di Giunta Regionale del 7/1/01 nell’assegnare obiettivi di attività e conseguenti risorse alle aziende sanitarie e all’Ordine Mauriziano (ospedale Umberto I di Torino e presidio di Candiolo) tenevano conto di attività svolte e risorse consumate nell’anno 2000, così come certificate dalle aziende stesse nel preconsuntivo 2000. L’approvazione da parte della Giunta Regionale dei consuntivi 2000 ha riscontrato un naturale assestamento dei dati di attività e risorse impiegate che occorre prendere in considerazione per verificare la conformità dei budget medesimi agli indirizzi programmatici disposti.

Le informazioni raccolte sull’andamento delle attività e dei costi aziendali, con l’istituto del monitoraggio trimestrale, indicano la necessità di richiedere maggiori gradi di efficienza e di appropriatezza ai servizi erogati dalle aziende; tale esigenza deve conseguentemente tradursi nella valorizzazione a costi medi compatibili delle prestazioni appropriate prodotte dalle aziende stesse, assumendo come base di calcolo i dati di attività e costo desunti dai consuntivi dell’anno 2000, in quanto più recenti valori consolidati.

In considerazione delle ragioni esposte, con la metodologia indicata nella DGR n. 27-1912 del 7.01.2001 e sulla base dei dati economici e di attività delle Aziende a consuntivo per l’anno 2000, tenuto anche conto delle risultanze del secondo monitoraggio trimestrale, devono essere rivisitati gli obiettivi aziendali 2001 ponendo particolare attenzione all’efficienza ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

La rivisitazione dei budget aziendali deve altresì tener conto di quanto già disposto nella citata DGR n. 27-1912 del 7.01.2001 in merito all’assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse necessarie alla copertura degli oneri contrattuali per la Dirigenza Medica, per le convenzioni uniche nazionali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, considerando anche il mancato introito dei ticket sui farmaci.

Infine, il monitoraggio trimestrale viene integrato su base mensile con l’invio da parte delle Aziende Sanitarie di una sintetica rappresentazione dell’evoluzione dei costi (in particolare di personale, beni e servizi e farmaceutica) e dei ricavi dalla quale sia rilevabile il progressivo andamento del risultato di esercizio.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Premessa

L’ aumento della spesa farmaceutica territoriale è fenomeno costante su scala nazionale, dovuto alla combinazione di più fattori. L’incremento di spesa verificatosi in ambito nazionale nel primo trimestre del 2001 (+30,6%) risulta davvero preoccupante circa la possibilità di garantire nel prossimo futuro gli attuali livelli assistenziali.

Tra le Regioni il Piemonte presenta un incremento di spesa lorda tra i piu’ contenuti (+19,7% nel primo semestre 2001- spesa complessiva 845 mld) ed anche il minore incremento della spesa media netta per ricetta (Piemonte +10,5%-Italia +14,3%), segno questo che i precedenti interventi regionali mirati alla appropriatezza della prescrizione l’impianto di un sistema continuo di monitoraggio dell’attività delle Aziende Sanitarie ha conseguito risultati apprezzabili .

L’ulteriore aumento nel corso del 2°trimestre 2001 della spesa farmaceutica lorda per abitante in Piemonte rispetto al primo trimestre rende, tuttavia, necessaria l’ assunzione di misure adeguate a governare lo sforamento rispetto alle previsioni di spesa.

Criteri

L’obiettivo è contenere la spesa farmaceutica piemontese dell’anno 2001 entro il 13% della spesa sanitaria complessiva.

Tale obiettivo si persegue ripartendo proporzionalmente tra le ASL gli oneri della riduzione della spesa farmaceutica , anche in considerazione della tipologia della popolazione assistita.

Si fissano, pertanto, i seguenti criteri:

-le Aziende che nel 1° semestre 2001 registrano un incremento di spesa farmaceutica lorda superiore all’incremento medio regionale (+19,7%) dovranno tendere alla media regionale ed è atteso per il 2°semestre 2001 un decremento di almeno il 50% dell’incremento rilevato nel 1°semestre 2001;

-le Aziende che si collocano sotto la media regionale e sopra la mediana (16,34%), individuata tra le ASL con valori di incremento di spesa inferiori alla media regionale, dovranno tendere alla mediana e da queste, compresa la ASL collocata sulla mediana, è attesa una riduzione di almeno il 25% rispetto all’incremento riscontrato nel 1°semestre 2001;

-le Aziende che si collocano sotto la linea mediana devono comunque tendere ad una razionalizzazione della spesa farmaceutica tale da consentire l’ulteriore riduzione della stessa rispetto all’incremento osservato nel 1°semestre 2001.

La Giunta Regionale determinerà con apposito atto gli importi da attribuire alle singole Aziende.

Aree di intervento

Le misure da assumersi per conseguire gli obiettivi di risparmio indicati in premessa sono inerenti le aree dell’appropriatezza della prescrizione e dell’implementazione dell’acquisto diretto dei farmaci relativi a definiti percorsi assistenziali.

E’ assolutamente determinante, al fine del conseguimento degli obiettivi posti, che anche le Aziende Ospedaliere, seppure non direttamente coinvolte, collaborino attivamente con le ASL operando la massima integrazione fra ospedale e territorio al fine di non creare disagio ai pazienti e di garantire i consueti livelli assistenziali.

-LIMITAZIONE DELLA PLURIPRESCRIZIONE

Considerato che la legge Finanziaria 2001, art. 85, comma 12, prevede che per la cura delle patologie di cui al D.M. n.329/99 siano individuate le confezioni ottimali per ciclo di terapia e che sia assicurata una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni , a decorrere dal 1°settembre 2001 la prescrivibilità con oneri a carico del SSR per i farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al predetto D.M. è limitata ad un massimo di TRE pezzi per ricetta.

-ORIENTAMENTO ALLA PRESCRIZIONE DEL FARMACO GENERICO

I medici di famiglia , i pediatri di libera scelta ed i medici dipendenti del SSN devono tenere in considerazione anche l’aspetto economico della prescrizione, indicando, ove possibile, nella prescrizione o nella proposta terapeutica il nome del principio attivo anziché quello della specialità medicinale.

-ADOZIONE DI LINEE-GUIDA PER L’APPROPRIATEZZA DEI TRATTAMENTI

Le Aziende Sanitarie, sulla base delle indicazioni fornite dall’Assessorato regionale alla Sanità,adottano al loro interno linee guida volte a favorire la congruità dei trattamenti e l’uso appropriato dei farmaci relativi alle categorie di maggiore consumo e costo.

-EROGAZIONE DEI PRESIDI PER SOGGETTI DIABETICI

Rilevato l’incremento eccessivo del consumo di presidi per diabetici rispetto all’incidenza della patologia e, nella fattispecie delle strisce per l’automonitoraggio glicemico, è opportuno adottare misure per evitare l’uso improprio di tali presidi e contenerne la spesa relativa .

A far data dal 1°settembre 2001 l’erogazione a carico del SSN nelle farmacie al pubblico delle strisce per l’autocontrollo della glicemia per i soggetti affetti da diabete mellito è subordinata a specifica procedura di autorizzazione da parte della ASL di residenza del paziente.

Nella prescrizione dei presidi il medico di famiglia deve attenersi a quanto indicato nel piano di trattamento redatto dal servizio diabetologico e, in ogni caso, non può essere superato il fabbisogno trimestrale.

Il tetto massimo di strisce per l’automonitoraggio glicemico erogabili a ciascun paziente per trimestre viene così fissato:

soggetti in terapia insulinica intensiva   n.400

soggetti in terapia insulinica convenzionale  n.250

Ai soggetti in terapia orale o solo dietetica sono assicurate di norma non piu’ di 50 strisce all’anno o monitoraggio a termine, secondo le esigenze cliniche.

-ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI DA PARTE DELLE AZIENDE REGIONALI

I farmaci di cui all’Allegato 2 del D.M. 22/12/2000 di revisione delle note CUF ed eventualmente altri farmaci di costo elevato, impiegati per patologie di particolare complessità clinica e gestionale, individuati in specifico elenco,devono essere acquistati e distribuiti direttamente dalle ASL.

Contestualmente alla distribuzione diretta, le Aziende possono sperimentare forme miste di distribuzione diretta dei predetti farmaci, avvalendosi delle farmacie del territorio con modalità da concordarsi in ambito regionale con le OO.SS. di categoria e,comunque, con un riconoscimento ai farmacisti titolari di un onere per la distribuzione non superiore al 13% del prezzo al pubblico IVA esclusa e non superiore al 4% del prezzo al pubblico IVA esclusa ai distributori intermedi di medicinali.

Le Aziende Sanitarie Ospedaliere presso cui sono in cura pazienti in trattamento con i farmaci in questione sono tenute ad indirizzare gli utenti ai competenti servizi delle ASL di residenza , raccordandosi con le stesse e fornendo ai pazienti tutte le informazioni del caso.

-DISTRIBUZIONE DIRETTA DI FARMACI

Le Aziende Sanitarie provvedono alla distribuzione diretta dei farmaci per l’intero ciclo di cura programmato ai pazienti ricoverati in regime di day hospital medico o chirurgico (art.6, comma 1, DPR 20/10/1992) e dei farmaci relativi al primo ciclo terapeutico completo a seguito di visita specialistica ambulatoriale e ai pazienti in fase di dimissione da ambiente di ricovero.

Le ASL provvedono altresì alla distribuzione diretta dei farmaci per pazienti che usufruiscono di specifiche forme di assistenza (domiciliare, residenziale, semiresidenziale).

Acquisizione e fornitura di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali

Già con la deliberazione n. 27-1912 del 7 gennaio 2001 “Programmazione sanitaria: determinazioni per la gestione del servizio sanitario regionale nell’anno 2001” la Giunta Regionale ha individuato misure volte a razionalizzare ed ottimizzare i processi di acquisizione di beni e servizi messi in essere dalle Aziende Sanitarie Regionali.

Con la deliberazione n° 53-2183 del 5 febbraio 2001 è stato definito ed approvato il sistema di acquisizione beni e servizi nonché uno schema di convenzione tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali in cui, queste ultime, si impegnano, tra l’altro, ad indire bandi di gara per l’acquisizione di beni e servizi che consentano l’adesione successiva di altre Aziende Sanitarie tramite l’adozione di “contratti aperti”.

Si è già dato seguito alle disposizioni di cui sopra attraverso l’avvio di circa 15 procedure negoziali la cui aggiudicazione si presume avverrà nel prossimi mesi.

Al fine di accelerare ed ampliare gli effetti della manovra rispetto all’attivazione della strategia di contenimento della spesa per l’acquisizione di beni e servizi, si dispone che tutte Aziende Sanitarie Regionali, a far data dall’emanazione del presente provvedimento rinegozino, così come previsto anche dalla Legge 724/94 art.44, tutti i contratti di acquisizione e fornitura di beni e servizi attualmente in essere al fine di conseguire una riduzione della spesa in misura non inferiore al 5 % su base annua.

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti in scadenza, le Aziende Sanitarie sono tenute ad attivare le procedure relative ai “contratti aperti” in forma coordinata tale da determinare significativi momenti di sinergia nei comportamenti delle Aziende stesse nonché tra queste e la Regione.

Infine, si fa presente che le cosiddette “attestazioni sanitarie” non possono di norma essere considerate elemento determinante ai fini dell’individuazione del fornitore, delle modalità di gara, nonché dell’aggiudicazione della stessa.

In relazione a quanto sopra, laddove non si verifichi l’ipotesi della “privativa” l’A.S.R. dovrà procedere all’esperimento di regolare gara d’appalto con interpello di più ditte fornitrici.


DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 26 luglio 2001, n. 174-24922

Convalida dell’elezione del Consigliere Gianluca Godio (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno) - (Proposta di deliberazione n. 249)

(omissis)

Il Presidente Toselli propone di esaminare la Proposta di deliberazione relativa a “Convalida dell’elezione del Consigliere Gianluca Godio (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno)".

Interviene il Presidente della Giunta delle Elezioni Consigliere Mellano che, a nome della Giunta stessa, propone all’Assemblea la convalida dell’elezione del Consigliere Gianluca Godio.

Il Presidente Toselli dispone la distribuzione delle schede e precisa sulle modalità di votazione (i Consiglieri che votano “Sì” esprimono parere favorevole alla convalida).

Il Consigliere Segretario Pozzo effettua l’appello nominale dei Consiglieri per la votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente Toselli dichiara chiusa la votazione e si procede allo spoglio delle schede con l’assistenza dei Consiglieri Albano e Giordano.

Il Presidente Toselli comunica il risultato della votazione:

Presenti n. 39 Consiglieri

Votanti n. 38 Consiglieri

Hanno votato sì n. 38 Consiglieri

Non ha partecipato alla votazione il Consigliere Godio.

Il Presidente Toselli proclama convalidata l’elezione del Consigliere Gianluca Godio.

Alla presente deliberazione viene allegata, per farne parte integrante, la lettera di trasmissione del verbale n. 16 del 24 luglio 2001 con la quale il Presidente della Giunta delle Elezioni, ha comunicato al Presidente del Consiglio la proposta di convalida dell’elezione del Consigliere Godio.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 26 luglio 2001, n. 175-24923

Convalida dell’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno) - (Proposta di deliberazione n. 250)

(omissis)

Il Presidente Toselli propone di esaminare la Proposta di deliberazione relativa a “Convalida dell’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella (adempimenti ex artt. 15 e 16 del Regolamento interno)".

Interviene il Presidente della Giunta delle Elezioni Consigliere Mellano che, a nome della Giunta stessa, propone all’Assemblea la convalida dell’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella.

(omissis)

Il Presidente Toselli dispone la distribuzione delle schede e precisa sulle modalità di votazione (i Consiglieri che votano “Sì” esprimono parere favorevole alla convalida).

Il Consigliere Segretario Pozzo effettua l’appello nominale dei Consiglieri per la votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente Toselli dichiara chiusa la votazione e si procede allo spoglio delle schede con l’assistenza dei Consiglieri Albano e Giordano.

Il Presidente Toselli comunica il risultato della votazione:

Presenti n. 40 Consiglieri

Votanti n. 39 Consiglieri

Hanno votato sì n. 39 Consiglieri

Non ha partecipato alla votazione il Consigliere Caramella.

Il Presidente Toselli proclama convalidata l’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella.

Alla presente deliberazione viene allegata, per farne parte integrante, la lettera di trasmissione del verbale n. 16 del 24 luglio 2001 con la quale il Presidente della Giunta delle Elezioni, ha comunicato al Presidente del Consiglio la proposta di convalida dell’elezione del Consigliere Luca Giuseppe Caramella.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 27 luglio 2001, n. 176-25037

Istituzione Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte - (Proposta di deliberazione n. 244)

(omissis)

Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta ai voti con procedimento elettronico ed approvata con 27 voti favorevoli, n. 1 Consigliere non partecipa alla votazione.

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

1. di istituire, ai sensi degli articoli 19 dello Statuto e 40 del Regolamento del Consiglio, una Commissione speciale per lo Statuto;

2. di individuare le seguenti finalità:

a) elaborazione e redazione del testo del nuovo statuto regionale ispirato al nuovo sistema istituzionale introdotto con la legge costituzionale n. 1/1999 ed al complesso delle norme  costituzionali vigenti, alla definizione della forma di governo regionale e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, attivando i necessari confronti con la società piemontese e le sue istituzioni;

b) esame dei disegni e delle proposte di legge presentati al Consiglio che abbiano come  oggetto la revisione dello Statuto regionale;

3. di definire i poteri della Commissione speciale per lo Statuto entro i limiti di cui agli articoli 19, 20 e 82 dello Statuto e all’articolo 40 del Regolamento;

4. di determinare che la Commissione speciale per lo Statuto sia composta da 25 Consiglieri, di cui 15 espressi dai gruppi consiliari di maggioranza, 10 espressi dai gruppi consiliari di opposizione, in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi (il gruppo misto ha un solo rappresentante). Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, i due Vice Presidenti del Consiglio regionale sono componenti di diritto con diritto di voto, senza possibilità di delega. I componenti della Commissione speciale per lo Statuto esprimono il voto a titolo individuale;

5. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di predisporre i provvedimenti di competenza al fine di dotare la Commissione speciale per lo Statuto dei supporti tecnici e dei fondi necessari allo svolgimento della sua attività;

6. di determinare che entro quattro mesi dall’insediamento, la Commissione  speciale per lo Statuto presenti al Consiglio regionale una o più relazioni sulle linee generali sulle quali strutturare il nuovo Statuto;

7. di determinare in 15 mesi dal suo insediamento la durata della Commissione speciale per lo Statuto.

(omissis)


DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice 7.4
D.D. 8 agosto 2001, n. 271

L.R. 41/28 art. 11, comma 5: concorso speciale per esami a n. 1 posto di Dirigente per il profilo professionale di “Esperto amministrativo”. Approvazione bando di concorso

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare per le considerazioni in premessa illustrate ai sensi dell’art. 11 comma 5 della l.r. 41/98 il bando di concorso speciale per esami a n. 1 posto di dirigente per il profilo professionale di “Esperto amministrativo”, riservato al personale già in servizio presso l’Agenzia dell’Impiego del Piemonte, in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 469/97 (cioè al 9.1.1998) con l’incarico di “Direttore” e trasferito alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. A) del D.Lgs 469/97, in possesso del diploma di laurea e di una esperienza di servizio di almeno 4 anni nella direzione dell’Agenzia dell’Impiego del Piemonte, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi del 5° comma dell’art. 11 l.r.41/98 il vincitore del concorso sopraindicato è assegnato all’Agenzia Piemonte Lavoro ed è inquadrato nel ruolo organico della medesima quale dirigente con il profilo professionale conseguito con il predetto concorso.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Il bando relativo alla presente determinazione dirigenziale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 33 - parte III - del 14 agosto 2001 nella sezione Concorsi (Ndr)



Codice 13
D.D. 12 giugno 2001, n. 95

Costituzione del Nucleo di valutazione per l’esame delle domande di contributo relative al “Programma regionale nel settore dell’acquacoltura e della pesca professionale per il periodo 2000-2006"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

è costituito il Nucleo di valutazione per l’esame delle domande di contributo relative al “Programma regionale nel settore dell’acquacoltura e della pesca professionale per il periodo 2000-2006", approvato con deliberazione n. 78-2687 del 2 aprile 2001, composto da:

Coordinatore:

Carlo Di Bisceglie - Responsabile del Settore Caccia e Pesca

Carmelo Stalteri - Supplente

Componenti:

Carlo Audiberti - Responsabile del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli

Salvatore Vullo - Supplente

Leopoldo Cassibba - Responsabile del Settore Politiche Comunitarie

Claudio Scianca - Responsabile del Settore Sviluppo Agroindustriale

Silvia Bottaro - Supplente

Filippo D’Onofrio - Responsabile del Settore dei Servizi dello Sviluppo dell’Agricoltura

Moreno Soster - Supplente

Patrizia Vignetta - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti

Guido Giordana - Supplente.

Le funzioni di Segreteria del Nucleo di valutazione sono svolte dal funzionario del Settore Caccia e Pesca Sig.ra Giuseppina Aliotta.

Il Direttore Vicario
Carlo Torrengo



Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 129

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Nuova Costruzione”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al bando di concorso denominato “Nuova Costruzione”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato (fare riferimento al file PDF)



Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 130

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Recupero”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni/integrazioni/specificazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Recupero”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato (fare riferimento al file PDF)







Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 131

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Locazione Permanente”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a seguito delle specificazioni enunciate in premessa:

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni/integrazioni/specificazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Locazione Permanente”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato (fare riferimento al file PDF)






Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 132

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Patto Futura Vendita”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle

osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al bando di concorso denominato “Patto Futura Vendita”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 133

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Parti Comuni”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle

osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al bando di concorso denominato “Parti Comuni”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 134

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Categoria Speciale”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato (fare riferimento al file PDF)





Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 135

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Recupero Privati”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al bando di concorso denominato “Recupero Privati”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 136

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Forze Armate e di Polizia - Nuova Costruzione e Recupero”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Forze Armate e di Polizia - Nuova Costruzione”;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di prendere atto che non sono pervenute domande di partecipazione al bando denominato “Forze Armate e di Polizia - Recupero”;

- di approvare le tabelle riassuntive dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 137

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Interventi Integrati” - ambito territoriale Area Metropolitana Torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Interventi Integrati” - ambito territoriale Area Metropolitana Torinese;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

Con successivo provvedimento verranno accertate le eventuali disponibilità finanziarie residue.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 138

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Asti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Asti;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

Con successivo provvedimento verranno accertate le eventuali disponibilità finanziarie residue.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato (fare riferimento al file PDF)





Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 139

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bandi “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati al bando di concorso denominato “Interventi Integrati” - ambito territoriale di Alessandria;

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

Con successivo provvedimento verranno accertate le eventuali disponibilità finanziarie residue.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 18.4
D.D. 3 agosto 2001, n. 140

D.G.R. 18.10.1999, n. 12 - 28366 - 8º Programma di Edilizia Residenziale Agevolata - Graduatoria definitiva bando “Interventi Integrati” - ambito territoriale Provincia di Torino con esclusione dell’Area Metropolitana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l’allegato contenente la valutazione regionale delle osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al bando di concorso denominato “Interventi Integrati” ambito territoriale Provincia di Torino (con esclusione dell’Area Metropolitana Torinese);

- di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo finanziamento concesso, allegata alla presente determinazione;

- di approvare la tabella riassuntiva dei finanziamenti concessi e relativa disponibilità finanziaria residua relativamente a tutte le aree territoriali previste nel bando di concorso denominato “Programma Integrati” di cui alla D.G.R. 12-28366 del 18.10.1999.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

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Codice 25
D.D. 24 luglio 2001, n. 1025

LR 18/84. Piano di contributi per opere pubbliche di competenza comunale e di interesse regionale. Spesa di L. 1.230.000.000 (Capitolo 25010 anni 2001-2002), L. 575.000.000 (Capitolo 23950 anni 2001-2002), L. 2.185.000.000 (Capitolo 23960 anni 2001-2002) e L. 1.150.000.000 (Capitolo 24780 anni 2001-2002)

Nel corso del 2000 e 2001 sono pervenute da parte dei Comuni piemontesi numerose richieste di contributi per opere pubbliche di competenza comunale ai sensi della L.R. 18/84. Le richieste sono state formulate per la sistemazione ed il miglioramento di infrastrutture stradali, di cimiteri, di municipi e delle reti di illuminazione pubblica.

L’ammontare delle richieste ha raggiunto la cifra di alcune decine di miliardi di lire per ogni categoria di opere, mentre le somme rese disponibili dalle leggi di bilancio possono essere, per gli anni 2001 - 2003, così schematizzate:

Opere stradali     L. 8 miliardi per il 2001
    L. 8,5 miliardi per il 2002
    L. 8,5 miliardi per il 2003
Opere cimiteriali     L. 3 miliardi per il 2001
    L. 3 miliardi per il 2002
    L. 3 miliardi per il 2003
Opere di edilizia
municipale     L. 3,5 miliardi per il 2001
    L. 4,5 miliardi per il 2002
Opere di illuminazione
pubblica     L. 1,5 miliardo per il 2001
    L. 1,5 miliardi per il 2002

Data la notevolissima disparità tra le domande e la disponibilità reale, al fine di poter concludere positivamente la stesura degli elenchi dei contributi, negli ambiti dei criteri indicati dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 28-26416 del 30/12/98, n. 4-27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000 si è dovuto valutare con particolare rigore le segnalazioni utilizzando i seguenti metodi operativi:

* sono state privilegiate le domande formulate dai piccoli comuni;

* è stata accolta una sola domanda per ogni richiedente, rispettando, quando nota, la priorità espressa dal comune interessato;

* l’ammontare dei contributi copre parzialmente l’entità della rispettiva richiesta con una forbice proporzionalmente più elevata per gli importi maggiori;

* sono state privilegiate le domande non accoglibili ai sensi della L.R. 38/78, pur se di particolare urgenza, nonché quelle riferite ad opere connesse alla salvaguardia delle infrastrutture esistenti o alla messa in sicurezza delle medesime.

Con precedenti atti dirigenziali sono stati predisposti programmi di finanziamento che hanno richiesto l’impegno delle somme stanziate per l’anno 2001 e la prenotazione di parte delle risorse iscritte per l’anno 2002.

Rendendosi ora necessario approvare un ulteriore piano di contribuzione a favore degli Enti richiedenti, è possibile utilizzare le risorse previste sugli appositi capitoli per l’anno 2002 e prenotate con D.G.R. n. 49-1670 del 11/12/2000.

Per quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lvo n. 29/93 così come modificato dal D.lvo n. 470/93;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97;

Vista la L.R. n. 18/84;

Vista la L.R. n. 10/2001;

Viste le DD.G.R. n. 4-27740 del 7/7/99, n. 49-1670 del11/12/2000 di prenotazione delle risorse a favore della Direzione OO.PP e n. 16- 2146 del 5/2/2001 di assegnazione delle stesse;

determina

1. di approvare il piano di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale e favore degli Enti richiedenti così come indicato negli elenchi allegati quale parte integrante al presente provvedimento;

2. di far fronte alla spesa generale così come segue:

Opere stradali

* lire 50.000.000= sul capitolo 25010/2001 (DD.G.R. 4-27740 del 7/7/99)

* lire 1.180.000.000= sul capitolo 25010/2002 (D.G.R. 49-1670 del 11/12/2000)

Opere cimiteriali

* lire 30.000.000= sul capitolo 24780/2001 (DD.G.R: 4/-7740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

* lire 1.120.000.000= sul capitolo 24780/2002 (D.G.R. 49-1670 del 11/12/2000)

Opere di edilizia municipale

* lire 180.000.000= sul capitolo 23960/2001 (D.G.R. 4-27740 del 7/7/99)

* lire 2.005.000.000= sul capitolo 23960/2002 (D.G.R. 49-1670 del 11/12/2000)

Opere di illuminazione pubblica

* lire 90.000.000= sul capitolo 23950/2001 (DD.G.R. 4-27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

* lire 485.000.000 sul capitolo 23950/2002 (D.G.R. 49-1670 del 11/12/2000).

3. l’impegno delle somme di cui sopra verrà assunto con successivo provvedimento.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

Allegato

























Codice 25
D.D. 2 agosto 2001, n. 1085

L.R. 40/98 art. 10 - Fase verifica procedura VIA inerente il progetto “Derivazione 132 kV Ceva-Cairo per alimentazione nuova cabina 132/15 kV denominata ‘Monesiglio’ nei Comuni di Sale Langhe, Sale S. Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio (Cn)” presentato da Enel Distribuzione SpA - Necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

Vista l’istanza presentata in data 13/4/2001, con la quale la Soc. Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, C.F. 05779711000, ha chiesto ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14/12/1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” l’avvio della fase di verifica relativamente al progetto di “Derivazione a 132 kV della Ceva - Cairo per alimentazione nuova cabina a 132/15 kV denominata ‘Monesiglio’ nei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio in Provincia di Cuneo”;

Visti gli elaborati tecnici presentati, dai quali si evince che il progetto presentato ricade nella categoria progettuale n. 31 dell’allegato B1 “Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 chilometri” e non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette;

Considerato che le opere in progetto consistono nella costruzione di un elettrodotto aereo a 132 kV che attraverserà i Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio, nel cui territorio la linea si attesterà alla nuova cabina primaria a 132/15 kV e ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 e a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 ;

Preso atto che la Direzione Opere Pubbliche, in quanto competente ai sensi della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, ha provveduto a delegare con D.D. n. 652 del 17 maggio 2001, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, della L.R. n. 51/1997 e art. 7 della L.R. n. 27/94, la responsabilità del procedimento al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo ;

Preso atto che il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo ha provveduto ad attivare la procedura dando annuncio sul B.U.R. n. 24 del 13 giugno 2001 dell’avvenuto deposito del progetto e dell’individuazione del responsabile del procedimento ;

Preso atto che il Dirigente del competente Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, nominato Responsabile del procedimento, ha indetto per il giorno 28 giugno 2001 la prima riunione della Conferenza dei Servizi, successivamente riconvocata, con nota prot. n. 21629/25.6 del 5 luglio 2001, per il giorno 31 luglio 2001, ai fini di effettuare, con i soggetti interessati di cui all’art. 9 della legge regionale n. 40/98, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di cui all’oggetto ;

Considerato che entro 30 giorni dall’avvio della procedura, avvenuta con la pubblicazione sul B.U.R. n. 24 del 13 giugno 2001 sono pervenute delle osservazioni da parte delle seguenti Associazioni :

gli Aceri di Sale delle Langhe

la Pro Loco di Sale delle Langhe

l’Associazione Culturale “Valbormida viva” di Saliceto

l’Altra Langa di Sale delle Langhe

la Pro Loco di Sale S.Giovanni

Italia Nostra - Sezione di Alba

Legambiente di Cuneo

Preso atto che l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, che in particolare ha rilevato le seguenti carenze progettuali :

a - mancanza di localizzazione dei tralicci in modo da evitare le interferenze sia con la vegetazione ripariale e boschiva sia con il paesaggio, sfruttando al meglio la morfologia della zona e posizionandosi ovunque sia possibile ai confini delle proprietà o di strade interpoderali ;

b - mancanza di indicazioni relative all’eventuale apertura di nuove piste di servizio, le quali dovranno comunque essere posizionate in modo da minimizzare l’interferenza con la vegetazione ripariale e boschiva ;

c - mancata definizione delle aree di cantiere e loro ripristino al termine delle opere di costruzione;

d - mancata indicazione dello smantellamento e del recupero ambientale dell’intera opera al termine del periodo di funzionamento.

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e valutato quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta ;

Tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’Allegato E, punti 1-2-3, della L.R. n. 40/98, si evidenzia quanto segue :

- il progetto, consistente nella costruzione di un elettrodotto aereo a 132 kV attraversante il territorio dei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio, all’esterno di aree naturali protette e nella costruzione di una nuova cabina primaria a 132/15 kV in Comune di Monesiglio, è carente di documentazione tecnica e mancante di informazioni, così come prescritto dall’Allegato E, punti 1-2-3, della L.R. 40/98 e dall’art. 3 lettera “G” della legge 109/94 ;

- l’impianto in progetto interessa in alcuni tratti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed ambientale, e pertanto soggetto alle relative autorizzazioni di cui alla L.R. 45/89 ed al D.Lgs. 490/99 ;

- sono emerse alcune problematiche ambientali sollevate dalle associazioni citate e da alcuni rappresentanti di Enti territoriali presenti alle Conferenze di Servizio;

- non sono state rilevate problematiche legate alla dinamica fluviale e alla dinamica dei versanti tali da poter interferire con sostegni di linea che dovranno essere posizionati all’esterno di eventuali aree in dissesto.

In conclusione, a seguito di quanto sopra richiamato, si ritiene che il progetto in argomento debba essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/98, in quanto :

- sono state rilevate carenze nel progetto preliminare, rilevabili dall’elenco dell’Allegato E della L.R. 40/98 e dall’art. 3 lettera “G” della legge 109/94 e s.m.i.;

- che le stesse sono state evidenziate dalla nota prot. n. 9340 del 30 luglio 2001 dell’ARPA, dalla nota prot. n. 11392 del 31 luglio 2001 della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali, dalla nota prot. n. 16839 del 20 luglio 2001 della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Settore Valutazione di Impatto Ambientale e dalla nota prot. n. 17463 del 30/7/2001 della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.

vista la legge 109/1994 e s.m.i.

vista la D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999

vista la legge 241/1990 e la legge 127/1997

visto il D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993

vista la L.R. n. 51/1997

vista la D.C.R. n. 442 - 14210 del 30/8/1997

vista la L.R. 27/1994

visti i citati pareri

in forza della D.D. n. 652 del 17/05/2001

determina

in qualità di Responsabile del Procedimento

di sottoporre alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998 il progetto relativo a “Derivazione a 132 kV dalla Ceva - Cairo per alimentazione nuova cabina a 132/15 kV denominata Monesiglio nei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio (Cn)” presentato dall’Enel Distribuzione S.p.A.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. n. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo