Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802
L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione
acustica del territorio.
A relazione dellAssessore Vaglio:
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sullinquinamento acustico
e in particolare lart. 4, comma 1, lettera a), assegna alle Regioni il
compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla
classificazione acustica del proprio territorio;
lart. 3 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, Disposizioni per
la tutela dellambiente in materia di inquinamento acustico, attribuisce
alla Giunta lemanazione dei suddetti criteri;
richiamato che già lart. 2 dei DPCM 1º marzo 1991 Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno, pur non prevedendo
espressamente unattività di coordinamento regionale, stabiliva che i comuni
dovevano effettuare la classificazione acustica, e che, in conseguenza,
fra gli interventi proposti con il Documento regionale di programma, redatto
in attuazione della deliberazione CIPE 21/12/1993 (Programma triennale
per la tutela ambientale 1994-96) fu inserito e ammesso a beneficiare di
un finanziamento di lire 400 milioni, nellambito dellarea programmata
di intervento Aree urbane, il progetto presentato dal Comune di Torino,
denominato Realizzazione della suddivisione in zone, ai sensi del DPCM
1º marzo 1991, del territorio dellarea metropolitana torinese e attuazione
di una rete di verifica e controllo permanente dei livelli di rumorosità
da traffico veicolare fra i cui obiettivi era esplicitamente prevista
la predisposizione di criteri generali di classificazione acustica;
considerato che lattività tecnica di approfondimento, utile al fine di
pervenire alle proposte di classificazione acustica da adottarsi da parte
dei comuni interessati, è stata svolta dallA.R.P.A. Piemonte in qualità
di soggetto esecutore dellintervento sopra richiamato, e che per ottenere
risultati oggettivi è stato necessario stabilire un insieme di principi
e metodologie che, opportunamente raccolti e sistematizzati, potessero
trovare applicazione in via generale;
considerato che il lavoro effettuato dallA.R.P.A. è stato testato sul
territorio del comune di Torino e di altri 23 comuni della cintura torinese
aventi caratteristiche diverse fra loro;
ritenuti particolarmente significativi sia lesperienza acquisita dallA.R.P.A.,
sia i risultati del lavoro svolto, sia la metodologia applicata, successivamente
affinata dagli uffici regionali preposti per estenderla a livello normativo
a tutto il territorio piemontese;
visto il documento allegato, Criteri per la classificazione acustica del
territorio, elaborato sulla base dei risultati dei lavori e degli approfondimenti
effettuati,
dato atto che la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in data
25 luglio 2001, ha espresso, ai sensi dellart. 6, comma 2, della L.R.
20 novembre 1998, n. 34, parere favorevole ]n merito ai criteri allegati
alla presente deliberazione;
vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sullinquinamento
acustico;
vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela
dellambiente in materia di inquinamento acustico;
vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali;
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, con votazione
unanime, espressa nel modi di legge,
delibera
- di approvare le linee guida regionali per la classificazione acustica
del territorio comunale ai sensi dellart. 3, comma 3, lettera a), della
legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, così come individuati nellallegato
Criteri per la classificazione acustica del territorio, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto, ai sensi dellart. 5, comma 2, della legge regionale 20
ottobre 2000, n. 52, che entro dodici mesi dalla data di pubblicazione
integrale sul B.U.R. della presente deliberazione, i Comuni capoluogo di
provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono
la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura per la sua
approvazione, e che gli altri Comuni provvedono entro ventiquattro mesi
dalla stessa data;
- di dare altresì atto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che
la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica
degli strumenti urbanistici, indipendentemente dai termini sopra indicati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
al sensi dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)
Allegato
Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art.
3, comma 3, lett. A)
1. Premessa
Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad
ogni porzione dei territorio comunale i limiti per linquinamento acustico
con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Il processo di
zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti
urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti
di pianificazione dellambiente, del territorio, della viabilità e dei
trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire
una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti
gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dellambiente dallinquinamento
acustico.
Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente
parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire
ununità territoriale di riferimento individuata nellisolato e definita
come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto
lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti,
laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera).
E altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare
a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.
Lobiettivo è identificare, allinterno del territorio comunale, zone di
dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.
Secondo quanto disposto dallart. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato laccostamento
di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche
nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Tale divieto
è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche
che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si
renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni duso in
aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti
a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito
dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non
contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento
alla classificazione stessa.
2. Criteri generali
l criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica
esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione
del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili
con la destinazione duso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto
conseguono i seguenti elementi guida per lelaborazione della classificazione
acustica:
1. la zonizzazione riflette le scelte dellAmministrazione Comunale in
materia di destinazione duso del territorio (ex art. 2, comma 2 della
Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici,
integrandosi e coordinandosi con essi:
2. la zonizzazione tiene conto dellattuale fruizione del territorio in
tutti quei casi nei quali la destinazione duso definita dal Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica,
oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione duso non
risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente
urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto
tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore
che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei
trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito
dallart. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare lattribuzione
dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti,
allinterno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai
decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e
indipendentemente dalla classificazione acustica definita.
5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte
più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sullinquinamento
acustico n. 447/95;
6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata
allultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima
classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando
leventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima
classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.
Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione
del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza
ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata
nel seguito.
2.1 Fasi operative
Lapplicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:
1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)
2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione
delle corrispondenze tra categorie omogenee duso dei suolo (classi di
destinazione duso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione
acustica (FASE I).
3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza
di zonizzazione acustica. (FASE II).
4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure
allaperto (FASE III).
5. Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture dei trasporti (FASE IV).
Larticolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare
facilmente il processo evolutivo della classificazione acustica di ogni
porzione del territorio comunale, garantendo la trasparenza delle singole
scelte adottate.
2.2 Fase O: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici
La strategia operativa individuata allinterno delle presenti linee guida
prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo
di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed
ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per unanalisi territoriale
approfondita e finalizzata allelaborazione di un piano di classificazione
acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.
I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto
sono:
- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000
- confini comunali;
- aree di destinazione duso, poligoni del P.R.G.C.;
- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;
- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- infrastrutture dei trasporti;
- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico
spettacolo a manifestazioni di cui allart. 6, comma 1, lettera c, della
L.R. n. 52/2000.
Per garantire lintegrazione delle informazioni territoriali è necessario
disporre anche della seguente documentazione:
- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:
- strutture scolastiche e assimilabili;
- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;
- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;
- distribuzione della popolazione;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato,
industrie, ecc.);
- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile
si dovrà disporre di una carta tematica con la delimitazione del centro
abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice
della Strada;
- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico
ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di
base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);
- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali
e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;
- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate
per le quali la destinazione duso del P.R.G.C. non coincide con lutilizzo,
effettivo del territorio.
2.3 Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione
delle corrispondenze tra classi di destinazione duso e classi acustiche
ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.
In questa fase si procede allelaborazione della bozza di zonizzazione
acustica del territorio comunale.
Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere lanalisi delle definizioni
delle diverse destinazioni duso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare
una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M.
14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un
valore di classe acustica per ogni destinazione duso del P.R.G.C. Tale
operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite
dalla restante documentazione tecnica.
Per le categorie omogenee duso del suolo per le quali non è stata possibile
unidentificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in
questa fase, lintervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le
categorie omogenee duso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre
nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa
fase allassegnazione di una specifica classe.
La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e IlI, viene
realizzata quindi considerando solo gli insediamenti residenziali e lavorativi
e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a
norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare
le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli
elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dellinfrastruttura
risulta non commisurata alle attività umane svolte in prossimità (es.
strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).
Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare lintero
territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui allart. 11, comma
1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce
di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).
2.4 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della
bozza di zonizzazione acustica
La seconda fase operativa si fonda su unapprofondita analisi territoriale
diretta di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente
una classe acustica.
In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare
il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione
duso non ha permesso lidentificazione di una corrispondente classe acustica
secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Unattenzione particolare va rivolta alla
verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.
Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere daiuto
ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi
precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.
Si evidenze che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui
è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C.
Intendendo con tale termine larea a cui il P.R.G.C. associa una determinata
destinazione duso del suolo.
2.5 Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione
delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile,
oppure allaperto.
Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente
parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo
di omogeneizzazione secondo la procedura riportata di seguito.
Omogenizzare unarea con una o più aree contigue, di differente classe
acustica, significa assegnare ununica classe alla superficie risultante
dallunione delle aree. Come anticipato in premessa lunità territoriale
di riferimento allinterno della quale compiere i processi di omogeneizzazione
è lisolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture
di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. Lomogeneizzazione
attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri
isolati.
Il processo di omogenizzazione allinterno di un isolato è effettuato solo
nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore
di 12.000 mq, in modo che lunione di questi con i poligoni limitrofi conduca
ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto a
garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al
centro dellarea di classe superiore e il confine dellarea adiacente di
classe immediatamente inferiore) o pari allintero isolato.
Per procedere allomogenizzazione di due o più aree contigue inserite in
un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:
1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare
e larea di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dellarea totale,
si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono
predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi
I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più
di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie
inferiore al 70% dellunione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili,
la classe risultante dovrà essere stimata computando la miscela delle
caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni
della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente
paragrafo 3.
3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più
di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore
del 95% dellunione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile
suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere
allomogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione.
Nel caso in cui larea di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale
al 70% dellarea unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe
I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente
dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede
allomogenizzazione;
5. nel caso in cui lomogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe
V, larea risultante viene posta in Classe V. Se larea in Classe VI ha
una superficie maggiore al 95% dellarea totale, è possibile suddividerla
in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) e procedere allomogenizzazione,
in Classe V, di una sola di esse;
6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti
in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare lisolato
di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati
secondo i criteri seguenti:
6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in
cui non sia possibile individuare lisolato di riferimento risulta essere
maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla
suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione
di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti
devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.
6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in
cui non sia possibile individuare lisolato di riferimento ha una superficie
minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono
di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare
frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione duso
e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il
vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad
eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione
sulla base dei criteri sopra indicati.
In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo
a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure allaperto, secondo i criteri
indicati al punto 4.
2.6 Fase IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture dei trasporti.
Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di
aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)
(accostamento critico). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi
siano preesistenti destinazioni duso che giustifichino laccostamento
critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate
al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.
In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti
critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere allinserimento delle
cosiddette fasce cuscinetto.
Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree
in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti
almeno 50 metri.
Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una
o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe
acustica tale da evitare laccostamento critico (es.: in presenza di un
accostamento tra unarea in Classe Il e una in Classe V si inseriranno
due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).
Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti
regole generali:
a) non possono mai essere inserite allinterno di aree poste in Classe
I;
b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche
che evitano di fatto laccostamento critico;
c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente
urbanizzate. Unarea si considera non completamente urbanizzata qualora
la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La
verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie
di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nellipotesi che la fascia
vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere
applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti allinterno
dei vari isolati;
d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie
totale di esse risulti superiore al 50% dellarea in cui vengono incluse;
e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie
ad evitare laccostamento critico, verranno inserite solamente quelle di
classe acustica contigua allarea più sensibile.
Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:
a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari
di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le
fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale allinterno di entrambe
le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita
una fascia in più nellarea con classe più elevata.
b) accostamento critico tra unarea urbanizzata ed una non completamente
urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido
quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate.
Nel caso unabitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una
fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nellarea in cui ricadono
per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità
della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).
Secondo scopo di questa fase è linserimento delle fasce di pertinenza
previste per le infrastrutture dei trasporti di cui allart. 3, comma 2
del D.P.C.M. 14/11/97. Allinterno di tali fasce ciascuna infrastruttura
è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.
Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto
di classificazione acustica è ultimato.
3. Elementi utili allattribuzione delle classi
3.1 Premessa
Per favorire un approccio omogeneo nellanalisi delle norme tecniche di
attuazione dei P.R.G.C., e nella conseguente determinazione delle corrispondenze
tra classi di destinazione duso e classi acustiche (Fase 1), nonché al
fine di fornire una serie di indicazioni per lanalisi territoriale di
completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase
II), si riportano nel seguito elementi utili allindividuazione delle zone
appartenenti alle diverse classi acustiche.
3.2 Classe I - Aree particolarmente protette -
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..
Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali
la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.
Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere
e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali
rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.
Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione
dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni
(piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal
caso assumono la classificazione attribuita alledificio in cui sono poste.
Gli istituti musicali sono posti in Classe III.
I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere,
se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati
parte integrante dellarea definita in Classe I.
Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate
in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).
Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni
di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole,
le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una
condizione di particolare pregio.
Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree
di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri
storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la
loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o
religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi
che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione,
così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di
questo.
Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi
urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione
naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente
estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla
reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia unimportante
presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali
bar, parcheggi, ecc. ____), la classe acustica potrà essere di minore tutela.
Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere
che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.
Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe
I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne luso prettamente naturalistico.
Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.
3.3 Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata
presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.
In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere,
a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari
(Classe III-IV).
I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse,
di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione,
nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre
allattribuzione di Classe III-IV.
3.4 Classe III - Aree di tipo misto -
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza
di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali
e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatici
Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività
commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive,
le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione
del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali
(Classi IV-V-VI).
In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte
di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).
3.5 Classe IV - Aree di intesa attività umana -
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie.
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità
di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici,
o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.
Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.
Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità
di popolazione devono essere collocate nella Classe V.
3.6 Classe V - Aree prevalentemente industriali -
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali
e con scarsità di abitazioni.
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente
industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non
connesse agli insediamenti industriali.
3.7. Classe VI - Aree esclusivamente industriali -
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo,
ammettendo lesistenza in tali aree di abitazioni connesse allattività
industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle
aziende, previste nel piano regolatore.
3.8. Indicazioni generali
- Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative
assumono la classificazione acustica di tali aree;
- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi
dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio,
etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area
non sono classificate, ma fanno parte integrante dellinfrastruttura di
trasporto;
- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart,
ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.
4 Criteri per lindividuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo, oppure mobile, oppure allaperto.
a) lubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni
acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi
un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare
il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione
agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico
indotto);
b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e
case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento
comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità
di svolgere manifestazioni in concomitanza con lorario scolastico;
c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione
acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
d) il Comune, nellambito del regolamento di cui allarticolo 5, comma
5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione
di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo
svolgimento delle attività in oggetto;
e) tale regolamento fissa limiti sonori allinterno dellarea in parola
durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a
quelli di zonizzazione.
5 Elaborato
Lelaborato di cui allart. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così
composto:
- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla
Fase II;
- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla
Fase III;
- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale
(Fase IV);
- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.
Tale relazione deve contenere:
a) lanalisi del P.R.G.C. e lindividuazione delle connessioni tra le definizioni
delle destinazioni duso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;
b) lelenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente
una classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna,
eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la Fase II;
c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogenizzazione;
d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti
critici);
e) lindividuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere
temporaneo, o mobile, oppure allaperto.
La classificazione acustica devessere rappresentata secondo le scale cromatiche
e le simbologie indicate in Tabella I. Ogni carta dovrà essere fornita
su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati deve essere
riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari per
chiarezza.
Classe Definizione Colore Retino
Tabella I
6 Il Gruppo tecnico interdisciplinare
La redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica a livello comunale
richiede necessariamente lutilizzazione di un gruppo operativo multidisciplinare
del quale devono far parte almeno le seguenti professionalità:
a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione
del territorio e alla viabilità;
b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dellart. 2, commi
7 e 8 della legge 447/95.
Il gruppo tecnico, durante la predisposizione del piano, può assumere informazioni
presso gli esperti che hanno redatto gli strumenti territoriali e urbanistici,
il piano del traffico, eccetera, nonché le Associazioni di categoria interessate.
I aree particolarmente protette verde punti
II aree
ad uso prevalentemente residenziale giallo linee verticali
III aree di tipo
misto arancione linee orizzontali
IV aree di intensa attività umana rosso tratteggio
a croce
V aree prevalentemente industriali viola linee inclinate
VI aree esclusivamente
industriali blu pieno