Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.

Istituzione dell’agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )

Art. 1.

Finalita’

Art. 2.

Natura ed attivita’ dell’ ARES Piemonte

Art. 3.

Competenze della Regione

Art. 4.

Funzioni dell’ARES Piemonte

Art. 5.

Organi dell’ARES Piemonte

Art. 6.

Direttore generale

Art. 7.

Comitato direttivo

Art. 8.

Procedure per l’approvazione dei progetti

Art. 9.

Collegio dei revisori

Art. 10.

Compiti del collegio dei revisori

Art. 11.

Organizzazione e statuto

Capo II.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E
CONSULTIVI DELL’ARES PIEMONTE

Art. 12.

Consulenze e collaborazioni

Capo III.

DOTAZIONI DELL’ ARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13.

Finanziamento

Art. 14.

Norme di contabilita’

Art. 15.

Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale

Capo IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Modifiche all’articolo 101 della l.r. 44/2000

Capo I.

ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )

Art. 1.

(Finalita’)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l’articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 e sono finalizzate ad istituire l’agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte .

2. La finalita’ generale dell’ ARES Piemonte , secondo quanto previsto all’articolo 104 della l.r. 44/2000, è di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale insistente sul territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalita’ e sicurezza, nell’ambito dell’interesse generale dell’utenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilita’ e della tutela ambientale.

3. L’ ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.

Art. 2.

(Natura ed attivita’ dell’ ARES Piemonte )

1. L’ ARES Piemonte e’ ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalita’ giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e’ posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilita’, come emergenti dal piano triennale d’investimenti e di interventi di cui all’articolo 101, comma 2, della l.r. 44/2000, cosi’ come modificato dalla presente legge.

2. L’ ARES Piemonte concorre all’attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed all’esecuzione di interventi in materia di viabilita’, nonche’ allo studio ed alla diffusione dell’informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all’utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; puo’ svolgere analoghe attivita’ per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita’.

3. L’ ARES Piemonte puo’ svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per l’attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.

4. L’ ARES Piemonte puo’ avvalersi dell’attivita’ di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.

Art. 3.

(Competenze della Regione)

1. La Regione nell’ambito delle proprie funzioni:

a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dall’articolo 104 della l.r. 44/2000;

b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonche’ il rendiconto dell’ ARES Piemonte .

2. Il Consiglio regionale:

a) approva lo statuto dell’ARES Piemonte ;

b) nomina il collegio dei revisori.

3. La Giunta regionale:

a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l’attivita’ dell’ ARES Piemonte per l’attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonche’ i termini e le modalita’ per la presentazione ed approvazione;

c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione sull’attivita’ dell’ ARES Piemonte ;

d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita’ delle attivita’ dell’ ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonche’ gli atti di contabilita’ sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l’approvazione;

e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita’ della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;

f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;

g) definisce la pianta organica dell’ ARES Piemonte , che comunque non puo’ eccedere le trentacinque unita’, comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell’area tecnica e dell’area amministrativa.

4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, insedia l’ ARES Piemonte .

Art. 4.

(Funzioni dell’ ARES Piemonte )

1. L’ ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:

a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di incarico alle province;

b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;

c) alla proposta dei criteri, delle modalita’ e dei parametri prestazionali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonche’ alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;

d) alla realizzazione ed all’aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.

Art. 5.

(Organi dell’ ARES Piemonte )

1. Sono organi dell’ ARES Piemonte :

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale e’ assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.

2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, e’ individuato tra persone che:

a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l’incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l’imparzialita’ e la trasparenza dell’attivita’ dell’ ARES Piemonte ;

b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;

c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell’ ARES Piemonte , dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita’ ed esperienza decennale in materia di viabilita’ e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell’interessato;

d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta’ al momento del provvedimento di nomina.

3. Il direttore generale e’ responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ ARES Piemonte , in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonche’ della corretta gestione delle risorse.

4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attivita’, nonche’ la legale rappresentanza dell’ ARES Piemonte .

5. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilita’;

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell’ ARES Piemonte ;

c) alla verifica ed all’assicurazione dei livelli di qualita’ dei servizi;

d) alla redazione di una relazione annuale sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti dall’ ARES Piemonte da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l’informazione periodica della Giunta regionale alla commissione consiliare competente;

e) alla stipula di contratti e di convenzioni.

6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la Giunta lo nomina ed e’ rinnovabile per non piu’ di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L’incarico e’ incompatibile con ogni altra attivita’ professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonche’ con cariche elettive pubbliche. L’incompatibilità, qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dall’assunzione dell’incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dell’impresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dall’acquisizione dell’aspettativa in caso di attività accademica, pena l’immediata decadenza dall’incarico di direttore dell’ ARES Piemonte . L’insorgere di qualsiasi forma di incompatibilità comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonche’ in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.

8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.

Art. 7.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, e’ composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalita’ ed esperienza in materia di viabilita’ e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.

2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita’ del direttore generale.

3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:

a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell’ ARES Piemonte;

b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonche’ le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;

c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;

d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere, nell’ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio’ che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;

e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;

f) il trattamento del personale dell’ ARES Piemonte .

4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita’ e’ determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validita’ delle riunioni del comitato direttivo e’ di almeno quattro membri.

5. Il comitato e’ convocato dal direttore generale dell’ ARES Piemonte .

6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

Art. 8.

(Procedure per l’approvazione dei progetti)

1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall’ ARES Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita’ del direttore generale e del comitato direttivo ed e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilita’ stabiliti dall’articolo 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori e’ convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio e’ eletto tra i revisori.

4 . Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.

Art. 10.

(Compiti del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ ARES Piemonte , valutandone la conformita’ dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attivita’ dell’ ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilita’ residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche’ con le disponibilita’ di cassa; inoltre controlla l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ ARES Piemonte ;

b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull’assestamento o variazioni degli stessi;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilita’ vigenti;

d) vigila sugli atti gia’ efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita’ amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime singoli pareri preventivi sull’attivita’ dell’ ARES Piemonte , su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attivita’ di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla l.r. 33/1976.

Art. 11.

(Organizzazione e statuto)

1. L’ ARES Piemonte e’ articolata secondo criteri di:

a) programmazione delle attivita’ e degli interventi;

b) interdisciplinarieta’ e specializzazione;

c) garanzia di collaborazione dell’ ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;

d) fissazione e verifica di obiettivi di qualita’ dei servizi.

2. L’ ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui all’articolo 3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualita’.

3. L’articolazione e le modalita’ operative dell’ ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.

Capo II.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
DELL’ARES PIEMONTE

Art. 12.

(Consulenze e collaborazioni)

1. L’ ARES Piemonte puo’ stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita’ delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per l’effettuazione delle stesse lo richiedano.

2. Secondo le modalita’ previste dallo statuto, l’ ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilita’, ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.

3. Il direttore generale puo’ avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell’ambito dell’albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4. L’ ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III.

DOTAZIONI DELL’ ARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13.

(Finanziamento)

1. Costituiscono entrate dell’ ARES Piemonte :

a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, cosi’ ripartite:

1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell’ ARES Piemonte ;

2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all’ ARES Piemonte ;

3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;

b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;

c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.

2. L’ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all’ ARES Piemonte e’ determinato sulla base del programma di attivita’ dell’agenzia.

3. Nel bilancio di previsione per l’anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione “per memoria”:

a) “Trasferimento di fondi all’ ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento”;

b) “Trasferimento di fondi all’ ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione”.

4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.

5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilita’ assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 14.

(Norme di contabilita’)

1. L’esercizio finanziario dell’ ARES Piemonte coincide con l’anno solare.

2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell’ ARES Piemonte sono quelle previste dalla l.r. 7/2001.

Art. 15.

(Assegnazione, trattamento giuridico
ed economico del personale)

1. Il personale dell’ ARES Piemonte e’ assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell’ ARES Piemonte si puo’ procedere anche attraverso le modalita’ di mobilita’ previste dalla normativa vigente nell’ambito della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’ ARES Piemonte , basandosi sul trattamento previsto per il personale dell’Ente nazionale per le strade ANAS .

3. L’ ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS .

4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998 per il comparto delle strade è utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilità e dei trasporti.

Capo IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell’ ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui all’articolo 3, comma 4.

2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 17.

(Modifiche all’articolo 101 della l.r. 44/2000)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 101 della l.r. 44/2000, come modificato dall’articolo 9 della l.r. 5/2001, e’ sostituita dalla seguente:

“a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorita’ regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della l.r. 44/2000 e’ aggiunto il seguente:

“2 bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), e’ presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 novembre dell’anno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001

Enzo Ghigo