Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001
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Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.
Istituzione dellagenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte)
e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
Art. 1.
Finalita
Art. 2.
Natura ed attivita dell ARES Piemonte
Art. 3.
Competenze della Regione
Art. 4.
Funzioni dellARES Piemonte
Art. 5.
Organi dellARES Piemonte
Art. 6.
Direttore generale
Art. 7.
Comitato direttivo
Art. 8.
Procedure per lapprovazione dei progetti
Art. 9.
Collegio dei revisori
Art. 10.
Compiti del collegio dei revisori
Art. 11.
Organizzazione e statuto
Capo II.
RAPPORTI ISTITUZIONALI E
Art. 12.
Consulenze e collaborazioni
Capo III.
DOTAZIONI DELL ARES PIEMONTE
Art. 13.
Finanziamento
Art. 14.
Norme di contabilita
Art. 15.
Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale
Capo IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
Disposizioni transitorie
Art. 17.
Modifiche allarticolo 101 della l.r. 44/2000
Capo I.
ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO
Art. 1.
(Finalita)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle
norme emanate con larticolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000,
n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dallarticolo 9 della
legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 e sono finalizzate ad istituire lagenzia
regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte
.
2. La finalita generale dell ARES Piemonte , secondo quanto previsto
allarticolo 104 della l.r. 44/2000, è di realizzare la migliore strutturazione
della rete stradale insistente sul territorio della regione, coordinandola
con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento
della sua funzionalita e sicurezza, nellambito dellinteresse generale
dellutenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilita
e della tutela ambientale.
3. L ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti
locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto
per i comparti viari di loro competenza.
Art. 2.
(Natura ed attivita dell ARES Piemonte )
1. L ARES Piemonte e ente di diritto pubblico economico, strumentale
della Regione, dotato di personalita giuridica ed autonomia amministrativa,
tecnica e patrimoniale; esso e posto sotto la vigilanza della Giunta regionale
al fine di garantire lattuazione degli indirizzi programmatici della Regione
nel campo della viabilita, come emergenti dal piano triennale dinvestimenti
e di interventi di cui allarticolo 101, comma 2, della l.r. 44/2000, cosi
come modificato dalla presente legge.
2. L ARES Piemonte concorre allattuazione della pianificazione pluriennale,
alla progettazione ed allesecuzione di interventi in materia di viabilita,
nonche allo studio ed alla diffusione dellinformazione connessa, anche
relativa alla sicurezza, ai cittadini ed allutenza della rete viaria nel
territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza
tecnico scientifica per la Regione; puo svolgere analoghe attivita per
conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo
svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita.
3. L ARES Piemonte puo svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione
del piano regionale per la sicurezza stradale e per lattuazione delle
politiche regionali previste nel piano stesso.
4. L ARES Piemonte puo avvalersi dellattivita di terzi prestatori di
servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione
vigente sui pubblici appalti.
Art. 3.
(Competenze della Regione)
1. La Regione nellambito delle proprie funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete
stradale come previsto dallarticolo 104 della l.r. 44/2000;
b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale,
nonche il rendiconto dell ARES Piemonte .
2. Il Consiglio regionale:
a) approva lo statuto dellARES Piemonte ;
b) nomina il collegio dei revisori.
3. La Giunta regionale:
a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento
cui deve conformarsi lattivita dell ARES Piemonte per lattuazione dei
programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale
e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonche i termini
e le modalita per la presentazione ed approvazione;
c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione
sullattivita dell ARES Piemonte ;
d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita delle attivita
dell ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione
regionale, nonche gli atti di contabilita sulla base delle specifiche
certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale
il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per lapprovazione;
e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita della gestione
anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni
del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari
o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle
leggi vigenti;
f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;
g) definisce la pianta organica dell ARES Piemonte , che comunque non
puo eccedere le trentacinque unita, comprensive del direttore generale
e di due dirigenti responsabili rispettivamente dellarea tecnica e dellarea
amministrativa.
4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni
dallentrata in vigore della presente legge, insedia l ARES Piemonte .
Art. 4.
(Funzioni dell ARES Piemonte )
1. L ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione
sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo
della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:
a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche
o con convenzioni di incarico alle province;
b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;
c) alla proposta dei criteri, delle modalita e dei parametri prestazionali
per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di
apposite convenzioni con le province nonche alla relativa vigilanza sugli
adempimenti definiti;
d) alla realizzazione ed allaggiornamento del catasto delle strade di
interesse regionale.
Art. 5.
(Organi dell ARES Piemonte )
1. Sono organi dell ARES Piemonte :
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori.
Art. 6.
(Direttore generale)
1. Il direttore generale e assunto con contratto di diritto privato a
tempo pieno.
2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle
risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, e individuato
tra persone che:
a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire lincarico di
pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare limparzialita e la
trasparenza dellattivita dell ARES Piemonte ;
b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;
c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze
dell ARES Piemonte , dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita
ed esperienza decennale in materia di viabilita e nella direzione di organizzazioni
complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un
biennio prima della richiesta dellinteressato;
d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta al momento del
provvedimento di nomina.
3. Il direttore generale e responsabile della realizzazione dei compiti
istituzionali dell ARES Piemonte , in coerenza con gli obiettivi fissati
dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale,
in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio
e salute pubblica, nonche della corretta gestione delle risorse.
4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione
e di direzione delle attivita, nonche la legale rappresentanza dell
ARES Piemonte .
5. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo
e degli altri documenti di contabilita;
b) alla gestione del patrimonio e del personale dell ARES Piemonte ;
c) alla verifica ed allassicurazione dei livelli di qualita dei servizi;
d) alla redazione di una relazione annuale sullattivita svolta e sui
risultati conseguiti dall ARES Piemonte da presentare alla Giunta regionale,
che costituisce la base per linformazione periodica della Giunta regionale
alla commissione consiliare competente;
e) alla stipula di contratti e di convenzioni.
6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con
la durata della legislatura in cui la Giunta lo nomina ed e rinnovabile
per non piu di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente,
decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina
del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi
emolumenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Lincarico
e incompatibile con ogni altra attivita professionale e accademica, con
la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società
di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate
e fondazioni bancarie nonche con cariche elettive pubbliche. Lincompatibilità,
qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dallassunzione
dellincarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte
dellimpresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche,
municipalizzate, fondazioni bancarie o dallacquisizione dellaspettativa
in caso di attività accademica, pena limmediata decadenza dallincarico
di direttore dell ARES Piemonte . Linsorgere di qualsiasi forma di incompatibilità
comporta lautomatica risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo,
in caso di grave violazione di leggi nonche in caso di mancato ed ingiustificato
raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione
di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto
immediato.
8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con
il provvedimento di cui al comma 6.
Art. 7.
(Comitato direttivo)
1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo
3, e composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti
da individuare fra persone con comprovata professionalita ed esperienza
in materia di viabilita e pianificazione di infrastrutture, di gestione
amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le
stesse modalita del direttore generale.
3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:
a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali
dell ARES Piemonte;
b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore
alle soglie comunitarie, nonche le variazioni od aggiunte a seguito delle
quali gli affidamenti superino tali soglie;
c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade
regionali;
d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni
giudiziarie in genere, nellambito degli affidamenti di cui alla lettera
b), per le quali cio che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia
europea prevista per gli appalti di servizi;
e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione
o delimitazione di tratti di strade regionali;
f) il trattamento del personale dell ARES Piemonte .
4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza
degli intervenuti; in caso di parita e determinante il voto del presidente.
Il numero legale per la validita delle riunioni del comitato direttivo
e di almeno quattro membri.
5. Il comitato e convocato dal direttore generale dell ARES Piemonte
.
6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati
dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati
e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale).
Art. 8.
(Procedure per lapprovazione dei progetti)
1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall ARES
Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate
dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione
di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti
urbanistici.
Art. 9.
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con
le stesse modalita del direttore generale e del comitato direttivo ed
e composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio
regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze
ed in possesso dei requisiti di compatibilita stabiliti dallarticolo
2399 del codice civile.
2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso
reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dallarticolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili).
3. Il collegio dei revisori e convocato in prima seduta dal Presidente
della Giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio
e eletto tra i revisori.
4 . Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.
Art. 10.
(Compiti del collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile
e finanziaria dell ARES Piemonte , valutandone la conformita dellazione
e dei risultati alle norme che disciplinano lattivita dell ARES Piemonte
stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di
buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il collegio:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli,
posta per posta, con le disponibilita residue degli impegni secondo i
flussi di spesa previsti, nonche con le disponibilita di cassa; inoltre
controlla landamento finanziario e patrimoniale dell ARES Piemonte ;
b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e
sullassestamento o variazioni degli stessi;
c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e
conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati
da redigere ai sensi delle norme di contabilita vigenti;
d) vigila sugli atti gia efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita
amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e
convenzionali ed alla scelta dei contraenti;
e) esprime singoli pareri preventivi sullattivita dell ARES Piemonte
, su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.
3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attivita
di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta
regionale con apposito provvedimento in deroga alla l.r. 33/1976.
Art. 11.
(Organizzazione e statuto)
1. L ARES Piemonte e articolata secondo criteri di:
a) programmazione delle attivita e degli interventi;
b) interdisciplinarieta e specializzazione;
c) garanzia di collaborazione dell ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali
sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi
pubblici di ricerca;
d) fissazione e verifica di obiettivi di qualita dei servizi.
2. L ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui allarticolo
3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualita.
3. Larticolazione e le modalita operative dell ARES Piemonte sono definite
dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite
dalla presente legge.
Capo II.
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
Art. 12.
(Consulenze e collaborazioni)
1. L ARES Piemonte puo stipulare convenzioni quadro con istituti universitari
ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio
di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico
quando la complessita delle indagini od il grado di specializzazione necessaria
per leffettuazione delle stesse lo richiedano.
2. Secondo le modalita previste dallo statuto, l ARES Piemonte stabilisce
rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilita,
ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.
3. Il direttore generale puo avvalersi di specialisti con comprovata competenza,
per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti
che richiedano particolari competenze, da scegliersi nellambito dellalbo
dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale entro
tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.
4. L ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni
affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Capo III.
DOTAZIONI DELL ARES PIEMONTE
Art. 13.
(Finanziamento)
1. Costituiscono entrate dell ARES Piemonte :
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti
di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, cosi ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell ARES
Piemonte ;
2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati
all ARES Piemonte ;
3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione
di specifici progetti;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;
c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici
progetti.
2. Lammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici
relativi ai progetti affidati all ARES Piemonte e determinato sulla base
del programma di attivita dellagenzia.
3. Nel bilancio di previsione per lanno 2001 vengono istituiti i seguenti
capitoli con la dotazione per memoria:
a) Trasferimento di fondi all ARES Piemonte per il contributo annuo regionale
per le spese di funzionamento;
b) Trasferimento di fondi all ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione
degli interventi programmati dalla Regione.
4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge
di bilancio o sue variazioni.
5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle
disponibilita assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 14.
(Norme di contabilita)
1. Lesercizio finanziario dell ARES Piemonte coincide con lanno solare.
2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto dell ARES Piemonte sono quelle
previste dalla l.r. 7/2001.
Art. 15.
(Assegnazione, trattamento giuridico
1. Il personale dell ARES Piemonte e assunto mediante procedure concorsuali
pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell ARES Piemonte
si puo procedere anche attraverso le modalita di mobilita previste dalla
normativa vigente nellambito della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e
previdenziale del personale dell ARES Piemonte , basandosi sul trattamento
previsto per il personale dellEnte nazionale per le strade ANAS .
3. L ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro
interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano lutilizzo del personale proveniente
da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS .
4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998 per
il comparto delle strade è utilizzato sulla base delle complessive esigenze
regionali per la gestione della viabilità e dei trasporti.
Capo IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
(Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale
assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo
funzionamento dell ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto
di insediamento di cui allarticolo 3, comma 4.
2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale
adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more delladozione
dei provvedimenti di cui allarticolo 3.
Art. 17.
(Modifiche allarticolo 101 della l.r. 44/2000)
1. La lettera a) del comma 2 dellarticolo 101 della l.r. 44/2000, come
modificato dallarticolo 9 della l.r. 5/2001, e sostituita dalla seguente:
a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita
dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti
attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali,
di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in
base alle priorita regionali e provinciali, alle progettazioni e alle
risorse finanziarie disponibili;.
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 101 della l.r. 44/2000 e aggiunto il
seguente:
2 bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma
2, lettera a), e presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale
per lapprovazione entro il 30 novembre dellanno di scadenza e, in prima
applicazione, entro il 31 marzo 2002..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2001
Enzo Ghigo
DELLAGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )
CONSULTIVI DELLARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI
DELLAGENZIA REGIONALE PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )
DELLARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI
ed economico del personale)