AGRICOLTURA

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R

Disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 49-3526

Attribuzione di capitoli del Bilancio della Regione per l’anno 2001 alle Direzioni competenti dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca (art. 17, I comma, lettera c) della L.R. 8 agosto 1997, n. 51) - 7^ assegnazione. Lire 11.847.828.185

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 12-3566

Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61. Approvazione del Regolamento recante la disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica

D.G.R. 1 agosto 2001, n. 7 - 3636

L.R. n. 21/99, art. 44 - Delimitazione dei comprensori d’irrigazione - Proroga dei termini di cui alla D.G.R. n. 19-2322 del 26/2/01

ASSISTENZA

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 25-3503

IPAB “Colonie Alpine e Marine Braidesi” di Bra (CN) - Modifica di Statuto

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 67-3544

Comune di Torino. Deroga ai limiti dimensionali per aree attrezzate previsti dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 26/1993

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 47-3524

Associazione Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza. Provvedimenti in ordine al riconoscimento personalità giuridica

BILANCIO

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 17-3495

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie - Sesto prelievo (cap. 15950/00)

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 18-3496

Quarto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 19-3497

Quinto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 20-3498

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001. Fondo Investimenti Piemonte: Termalismo. L.R. 43/94 e L.R. 31/99

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 21-3499

Variazione al bilancio della Regione mediante prelievo dal fondo di riserva per i fondi reimpostati - Quinto prelievo 2001

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 22-3500

Approvazione Rendiconto Cassa Economale del Settore Ufficio di Roma 2° trimestre 2001 per un importo complessivo di L. 2.045.200

CACCIA

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 23-3501

Indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale attuata dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 51-3528

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’area a caccia specifica denominata “Tenuta Casotto” ubicata nel territorio del CA CN 7

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 52-3529

Approvazione dei piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e dell’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2001/2002

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 65-3542

L.r. 70/96 art. 44 comma 1. Modificazioni al calendario venatorio per l’esercizio dell’attivita venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nei comprensori alpini (CA). Stagione venatoria 2001/2002

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 66-3543

L.R. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori alpini e negli Ambiti territoriali di caccia

COMMERCIO

D.G.R. 3 agosto 2001, n. 76 - 3718

Commercio su area pubblica - D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore - Differimento di termini

CONTENZIOSO

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 10-3488

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R Piemonte proposto da una società. per l’annullamento della D.G.R. n. 33-204 del 12.6.2000 avente ad oggetto la revisione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Moncalieri. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Anita Ciavarra

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 11-3489

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società. per l’annullamento dell’ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 678/2001. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo ed Enrico Romanelli

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 12-3490

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società per l’annullamento dell’ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 684/01. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo ed Enrico Romanelli

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 13-3491

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Piemonte nel ricorso proposto da una società avverso Comitato Tecnico del Piemonte Artigiancassa S.p.A. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 14-3492

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società avverso sentenza ex art. 9 L. n. 205/2000 TAR Piemonte 1a Sez. n. 976/01 in materia di autorizzazione ambientale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima e dell’avv. Enrico Romanelli

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 50-3527

Causa un privato c./ Regione Piemonte. Accettazione proposta transattiva

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 8-3486

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da una società avverso D.G.R. 13.6.1994 n. 53-35480 concernente parere negativo ex L. n. 431/85 per l’apertura di una cava in Comune di Vaie. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 9-3487

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte proposto da privati per l’annullamento della D.G.R. n. 33-204 del 12.6.2000 avente ad oggetto la revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente nel Comune di Moncalieri. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Anita Ciavarra

CULTURA

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 10/R

Regolamento degli interventi a sostegno delle attivita’ teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68

D.G.R. 9 luglio 2000, n. 47 - 3468

Approvazione del regolamento degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 39-3517

Accantonamento di L. 90.000.000 alla Direzione Beni Culturali e alla Direzione Promozione Attività Culturali per l’affidamento di collaborazioni esterne. Riparto e individuazione utilizzo fondi assegnati con D.G.R. n. 49-2983 del 14/5/01 sul Cap.10870/2001

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 40-3518

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Programma di attività 2000-2001. Promozione patrimonio culturale e linguistico. Accantonamento di L. 260.000.000 (E. 134.278,79) (cap. 11770/01)

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 64-3541

Interventi in materia di economia montana. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Importo globale di L. 1.602.677.300. Capitoli vari

EDILIZIA SCOLASTICA

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 7-3552

Revoca assegnazione fondi alla Direzione Promozione Attivit’ Culturali, Istruzione e Spettacolo relativi a interventi di Edilizia Scolastica per trasferimento alle Amministrazioni Provinciali

ENTI STRUMENTALI

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 61-3538

Approvazione dotazione organica definitiva dell’Agenzia Piemonte Lavoro. L.R. 41/98

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Codice 15.10
D.D. 11 luglio 2001, n. 647

Approvazione manuale esplicativo per la valutazione dei progetti in esecuzione del Bando sulla Misura E1, linee di intervento 3 e 4, approvato con D.G.R. n. 66 - 2762 del 9/4/01.

INIZIATIVE TORINO 2006

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 1-3479

          

D.G.R. 18 luglio 2001, n. 1-3554

Esenzione IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2000 a favore del Comitato Organizzativo dei XX Giochi Olimpici invernali, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della legge 9/10/2000 n.285

OCCUPAZIONI D’URGENZA

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 8-3553

Affidamento all’Arch. Maria Pia Orsini incarico di Consulente Tecnico di Parte nelle cause R.G. 232/2001e R.G.276/2001 rispettivamente proposte da Pelassa Giacinto e Pelassa Carlo e Camoletto Maria Pia avanti la Corte d’Appello di Torino per la determinazione dell’indennit’ di occupazione d’urgenza afferente all’Interporto Torino-Orbassano

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 16 - 3494

Definizione ed assegnazione degli obiettivi alle singole direzioni regionali e strutture speciali

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1-3546

Costituzione del Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici art. 1, L. 17.05.1999, n. 144

PARCHI E RISERVE NATURALI

Avviso di rettifica
Legge regionale 16 luglio 2001, n. 14

“Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione), nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all’articolo 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano d’Area approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell’8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po).”.

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 53-3530

Riduzione accantonamento sul bilancio per l’anno 2001 per un importo di L. 126.000.000.= capitolo 15190/01 (n. acc. 100556) relativo alle spese per la Tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l’acquisizione e l’affitto di aree incluse nel piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 17

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa’ CONSEPI S.p.A.

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 5-3550

R.T.P. S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria: 23 luglio 2001 - seconda convocazione. Partecipazione della Regione Piemonte. Indirizzi e vincoli

PERSONALE REGIONALE

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 12/R

Regolamento per l’accesso all’ impiego regionale

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 2-3547

Autorizzazione a svolgere incarico di consulenza a favore della Ditta SOGESID S.p.A. di Roma dei Sigg. Giovanni Bertone, Giorgio Enrietti Oslino, Aldo Leo, Andrea Montanaro e Giancarlo Polato

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 3-3548

Dipendente Mauro Caser, autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/89 a svolgere consulenza tecnica a favore del Comune di Torino

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 32-3585

Approvazione del Regolamento per l’accesso all’impiego regionale

PESCA

Circolare della Direzione Regionale Bilanci e Finanze - Settore Tributi - Addizionali e Compartecipazioni al Gettito Erariale 30 luglio 2001, Prot. n. 4708/9.3

Tasse sulle concessioni regionali - Licenza per la pesca nelle acque interne

POLITICHE COMUNITARIE

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 15-3493

Costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione di progetti proposti nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL

POLIZIA LOCALE

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 38-3516

Nomina Commissione Tecnica per la Polizia Locale prevista dall’art. 16 della L.R. 30.11.1987 n. 58

PROCESSO DI DELEGA

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 42-3519

Accantonamento fondi L.R. 44/2000 e L.R. 5/2001

PROGRAMMAZIONE

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 70

L. 144/99 - Art. 4 - Fondo per la progettazione preliminare - Giudizio di compatibilità dello studio di fattibilità del Comune di Alba (CN) con gli indirizzi della Programmazione regionale

PROTEZIONE CIVILE

D.G.R. 2 luglio 2001, n. 59-3417

Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3084 del 28/09/2000 e n. 3124 del 12/04/2001: Piano di interventi urgenti sugli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000. Modifica ed integrazione alla D.G.R. 35-1749 del 18/12/2000

SANITA’

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 71

Comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Integrazione della composizione e sostituzione di tre componenti del Comitato regionale di coordinamento di cui al D.P.G.R. n. 21 dell’1.4.1999 e successive modificazioni

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 72

Adozione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e l’A.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo Ospedale di Biella, sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano

D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 73

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza relative all’Accordo di Programma stipulato in data 9 giugno 1999 relativo al Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese di Torino

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 26-3504

Assessorato Sanità - Accantonamento della somma di L. 6.606.000.000= sul capitolo 12410 del Bilancio 2001 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per la copertura dei costi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 27-3505

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO CTO/CRF/M. Adelaide di Torino. Atto n. 321/DG/2000/SFP del 30.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio 2000: Adozione”, come modificato e integrato con atto n. 382/DG/2001/SFP del 28.5.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11115/61/SFP del 21.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 28-3506

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 416 del 12.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2000" come modificato e integrato con atto n. 626 del 7.06.2001. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 29-3507

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 4 di Torino. Atto n. 610/2001/GEF del 8.5.01 “Bilancio di esercizio anno 2000: proposta di approvazione” come modificato e integrato con atti nn. 690/2001/GEF del 18.5.01 e 813/2001/GEF del 20.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 30-3508

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO OIRM/S. Anna di Torino. Atto n. 707/2001/DG del 24.4.01 “Bilancio consuntivo 2000" con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 13093/P/GEF del 14.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 31-3509

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n. 442 del 24.4.01 “Approvazione bilancio consuntivo anno 2000 - ASL 9 di Ivrea come modificato e integrato con atto n. 690 del 22.06.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 32-3510

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 12 di Biella. Atto n. 267 del 27.04.01 “Bilancio consuntivo per l’esercizio 2000" con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 20219 del 20.06.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 33-3511

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 6 di Ciriè Atto n. 619/DG del 30.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2000" come modificato e integrato con atto n. 962/DG del 20.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 34-3512

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 3 di Torino. Atto n. 580/003/2001 del 26.4.01 “Bilancio consuntivo dell’esercizio 2000" come modificato e integrato con atto n. 737/003/2001 del 22.05.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 4529/P/01 del 22.06.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 35-3513

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 530 del 20.4.01 “Redazione bilancio di esercizio anno 2000" come modificato e integrato con atti nn. 703 del 23.5.01 e 867 del 25.06.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 36-3514

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 241 del 26.4.01 “Adozione bilancio consuntivo esercizio 2000" come modificato e integrato con atto n. 349 del 21.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 37-3515

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 13 di Novara. Atto n. 390 del 30.04.2001 “Bilancio consuntivo esercizio 2000" come modificato e integrato con atti nn. 423 del 10.5.01 e 604 del 25.6.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 55-3532

Casa di Cura privata “SALUS” sita in Alessandria: parziale variazione autorizzativa di posti letto e relativo provvisorio accreditamento

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 56-3533

Casa di Cura privata “Citta’ di Bra” sita in Bra: autorizzazione alla parziale riconversione di posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati di cui alla D.G.R. n. 68-29557 del 1.3.2000

Codice 28.2
D.D. 31 luglio 2001, n. 250

Emergenza Sanitaria 118 - Attribuzione ed erogazione alle Aziende Sanitarie di somme a destinazione vincolata inerenti i progetti di Emergenza Sanitaria sul territorio per l’anno 2001 - Spesa L. 27.063.966.000 Capitolo 12284 bilancio 2001

TRASPORTI

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 3-3481

Approvazione della bozza di Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Gozzano e F.S. S.p.A. inerente la realizzazione della rettifica della “Gobba ferrovia di Gozzano” sulla linea Novara - Domodossola. Revoca della D.G.R. n. 25-27355 del 17.5.99

TURISMO

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 62-3539

L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici - Piano di attuazione 2000" - Entita’ massima dei contributi di cui al paragrafo 1.11 lett. c) in ordine ai ”Progetti unitari di intervento"

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 63-3540

Approvazione delle procedure di valutazione dei progetti predisposti ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2001" attuativo della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica"

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.P.G.R. 2 agosto 2001, n. 74

Proroga dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale al dr. Walter Vescovi (art. 5, comma 7, della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 54-3531

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 relativo al Progetto dell’Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non da realizzarsi in Comune di S. Benigno Cavavese (TO), presentato dalla Societa Servizi Industriali s.r.l. di Torino

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 60-3537

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Ampliamento di cava di inerti” in localita’ Gorreti del Comune di Neive (CN) presentato dalla Societa’ Neive Calcestruzzi S.a.s.

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 6-3551

Giudizio di compatibilita’ ambientale ex art. 12 della legge regionale 14.12.1998, n. 40, relativo al progetto di perforazione del pozzo esplorativo per ricerca di idrocarburi, denominato “Asti Nord 1", localizzato in Comune di Castell’Alfero (AT), presentato dalla Societa’ ENI - Divisione AGIP S.p.A.

TUTELA DEL SUOLO

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Avviso

URBANISTICA

Codice 19
D.D. 19 giugno 2001, n. 71

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, 6^ comma - Comune di Costigliole d’Asti. Variante obbligatoria al P.R.G.C. di adeguamento al P.S.F.F.. Parere vincolante espresso dalla Conferenza di Servizi

VIABILITA’

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 43-3520

Aggiornamento dei criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art.8 della L.R. n. 33 del 17 aprile 1990 in materia di piste e percorsi ciclabili. Integrazione della D.G.R. n. 22-27210 del 3/5/99

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 44-3521

Incarico di consulenza, a supporto diretto della Giunta Regionale, in materia di viabilità, per gli adempimenti relativi al recepimento e all’attuazione nella Regione Piemonte del D.Lgs. 112/98. Modifica delle D.G.R. n. 1-588 del 31.07.2000 e n. 35-2436 del 12.03.2001. Impegno di L. 40.000.000 sul cap. 10870/2001





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

AVVISO DI RETTIFICA
Legge regionale  16 luglio 2001, n. 14

 “Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione), nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all’articolo 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano d’Area approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell’8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po).”.

Si precisa che l’Allegato G “Schema grafico 11 bis” alla legge regionale in oggetto di riferisce all’articolo 1 della legge medesima, e non all’articolo 2, come erroneamente riportato nel testo originale della legge, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2001, parte I.



Legge regionale 6 agosto 2001, n. 17

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa’ CONSEPI S.p.A.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Al fine di assicurare a CONSEPI S.p.A. la disponibilita’ dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei progetti indispensabili al rilancio della Societa’, la Regione Piemonte sottoscrive, in misura proporzionalmente non superiore alla quota azionaria posseduta ed in adesione al deliberato aumento del capitale sociale da lire 8.032 milioni a lire 13.032 milioni, un numero di nuove azioni di importo complessivo massimo di lire 3.218 milioni.

2. La Giunta regionale e’ autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 3.218 milioni ripartita nella misura di lire 2.000 milioni per l’anno finanziario 2001 e di lire 1.218 milioni per l’anno finanziario 2002.

2. All’onere relativo all’esercizio 2001 si provvede mediante stanziamento di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, istituendo il capitolo con denominazione “Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.”. La copertura di tale spesa è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 27170.

3. All’onere relativo all’esercizio 2002 si provvede con variazione al bilancio pluriennale 2001-2003 mediante stanziamento di lire 1.218 milioni sul capitolo di nuova istituzione con denominazione “Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.”, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio pluriennale.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 10/R

Regolamento degli interventi a sostegno delle attivita’ teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 30 maggio 1980, n. 68;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47 - 3468 del 9 luglio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

emana

il seguente regolamento:

Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Art. 2

Criteri di ammissione ai contributi

Art. 3

Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 4

Decadenza e sanzioni

Capo II
Settori teatrali

Art. 5

Attività teatrale stabile

Art. 6

Compagnie teatrali

Art. 7

Circuiti teatrali regionali

Art. 8

Residenze multidisciplinari

Art. 9

Centro Regionale Universitario per il Teatro

Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell’ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all’articolo 2 della l.r. 68/1980, che svolgono attività teatrali in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l’equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall’articolo 7 della l.r. 68/1980;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell’opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un’ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un’attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

3. L’azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un’ottica di programmazione pluriennale, così come indicato nell’articolo 2 della l.r. 68/1980. L’articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell’ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2.

(Criteri di ammissione ai contributi)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all’articolo 2 della l.r. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell’anno antecedente al triennio di riferimento, per il quale viene richiesto il sostegno regionale.

2. In via transitoria, al fine di armonizzare la triennalità regionale con quella in vigore ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali 4 novembre 1999 n. 470, per l’anno 2002 il contributo viene assegnato per le attività previste nel corso dello stesso anno.

3. A partire dalla scadenza del 15 settembre 2002 le richieste di contributo devono pervenire con cadenza triennale e l’assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente.

4. Coerentemente con l’obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall’articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.

5. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

Art. 3.

(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo, e nel rispetto dei vincoli e dei parametri, individuati dal presente regolamento, relativi agli specifici settori di attività.

2. I contributi assegnati vengono erogati annualmente, tramite il pagamento di tre somme di pari importo per ciascun anno del triennio. L’erogazione è subordinata alla verifica dell’avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto. A tal fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:

a) numero delle giornate lavorative;

b) numero delle giornate recitative;

c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;

d) titolo delle riprese e relative repliche;

e) numero di spettatori agli spettacoli propri;

f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;

g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival)

h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della Compagnia e della sala teatrale, all’allestimento degli spettacoli, all’ospitalità e ad altre attività complementari;

i) entrate articolate in contributi e incassi.

3. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l’avvenuta realizzazione dell’attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

4. Qualora nel primo o nel secondo anno del triennio si rilevi una minore attività o una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, la quota annuale viene liquidata se il soggetto beneficiario si impegna a recuperare l’attività non effettuata nella parte residua del triennio.

5. Salvi i casi di errore materiale, non è consentito il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l’assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l’attività svolta.

Art. 4.

(Decadenza e sanzioni)

1. Ai sensi dell’articolo 11, terzo comma della l.r. 68/1980, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la revoca o la riduzione del contributo assegnato nell’ultimo anno del triennio considerato, in proporzione all’eventuale riduzione delle attività e dei costi previsti complessivamente nel progetto triennale.

2. E’ altresì disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 2;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all’amministrazione regionale e da questa accolte.

3. L’avvio del procedimento di decadenza è comunicato all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II
Settori teatrali

Art. 5.

(Attività teatrale stabile)

1. Per attività teatrale stabile si intende l’attività di interesse pubblico, così come definita e articolata agli articoli 12, 13, 14 e 15 del d.m. 470/1999, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;

b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;

c) un’equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull’intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;

i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine si ritiene opportuno che i piani di intervento elaborati dai teatri stabili prevedano tra l’altro:

a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;

b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;

c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

d) creazione di stabili rapporti con l’Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le Arti, la Musica e lo Spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l’IRRE Piemonte;

e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della regione;

f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 6.

(Compagnie teatrali)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all’interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

3. Il sostegno della Regione Piemonte si articola sulla base delle seguenti fasce contributive:

fascia a)

contributi a Compagnie teatrali che abbiano effettuato, nell’anno precedente al triennio per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, un minimo di 600 giornate lavorative; in via transitoria, nell’anno 2002 vengono ammesse le Compagnie che nel 2001 hanno effettuato almeno 500 giornate lavorative;

fascia b)

contributi a Compagnie teatrali che abbiano effettuato, nell’anno precedente al triennio per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, un minimo di 300 giornate lavorative; in via transitoria, nell’anno 2002 vengono ammesse le Compagnie che nel 2001 hanno effettuato almeno 250 giornate lavorative.

4. Al fine di incentivare lo sviluppo di qualificati progetti di promozione della cultura teatrale e di programmi di ospitalità, anche a carattere multidisciplinare, viene assegnata una quota ulteriore, non superiore al 20 per cento del contributo assegnato per l’attività ordinaria. Per ciò che concerne l’attività di ospitalità la quota ulteriore viene assegnata alle Compagnie comprese nella fascia a) che dispongano di una sede teatrale in gestione esclusiva e permanente, nella quale realizzino direttamente una stagione teatrale coerente con gli indirizzi generali individuati nel progetto artistico.

5. Il programma di ospitalità deve prevedere una presenza non inferiore al 20 per cento di nuovi allestimenti e comunque un numero di spettacoli che costituiscano novità per la città in cui è ubicata la sede teatrale che sia pari ad almeno la metà della programmazione complessiva in cui si articola la stagione considerata.

6. Dai benefici di cui al comma 4 sono escluse le attività svolte dalle Compagnie nell’ambito delle residenze multidisciplinari riconosciute ai sensi dell’articolo 8.

Art. 7.

(Circuiti teatrali regionali)

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.

2. A tal fine l’attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:

a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;

b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un’equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;

c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;

d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici triennali con l’individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonchè per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;

b) prevedere, all’interno delle singole programmazioni, un’adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;

c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un’adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;

d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 8.

(Residenze multidisciplinari)

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell’arte teatrale sul territorio piemontese nonchè di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.

2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale professionale, riconosciuto ai sensi della l.r.. 68/1980, con esclusione dei Teatri Stabili così come definiti all’articolo 12, comma 2 del d.m. 470/1999, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più Comuni, il cui rapporto con l’ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio e rinnovabile, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell’ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall’attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescità sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell’espressività artistica, che comprenda:

1) l’allestimento di almeno una produzione all’anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l’organizzazione di un’articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, se non nel caso in cui sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l’individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l’attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l’attenzione ai processi di integrazione culturale;

d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

3. L’istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell’articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3.

5. Coerentemente con l’obiettivo di favorire un’equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

Art. 9.

(Centro regionale universitario per il teatro (CRUT))

1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3 della l.r. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.

2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 2001

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 11/R

Disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’art. 2 e l’allegato A della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12 - 3566 del 23 luglio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere gli usi multipli delle acque secondo principi di risparmio e razionale utilizzazione delle risorse, il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque) e ai sensi dell’articolo 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), disciplina il procedimento di autorizzazione all’utilizzo da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, semplificandone gli adempimenti in considerazione della sostanziale non modificazione delle caratteristiche fondamentali della derivazione concessa.

2. Il presente regolamento si applica alle derivazioni di acqua pubblica che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

a) siano oggetto di concessione a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi;

b) garantiscano il rilascio, a valle della presa da un corpo idrico naturale, del minimo deflusso vitale determinato secondo le norme vigenti, attraverso dispositivi esistenti o che il soggetto si impegna, attraverso la sottoscrizione di un disciplinare aggiuntivo, a realizzare nei tempi stabiliti dall’autorità competente; non sono comunque ammesse deroghe al rilascio come sopra determinato al di fuori della stagione irrigua;

c) dispongano di strumenti di misura dei prelievi regolarmente funzionanti, ove prescritti;

d) dispongano della scala di risalita della fauna ittica, ove prescritta.

3. I consorzi di bonifica ed irrigazione possono richiedere di utilizzare le acque di cui al comma 2 per realizzare usi, ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

Art. 2.

(Soggetti legittimati)

1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione regolarmente costituiti titolari di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto, che siano in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale.

2. Non possono presentare istanza per realizzare gli usi di cui all’articolo 1, in quanto sprovvisti di valido provvedimento di concessione, i titolari:

a) di derivazioni esercitate sulla base di domande di riconoscimento di antico diritto o di concessioni preferenziali non ancora assentite;

b) di derivazioni in attesa di ottenere dalla pubblica amministrazione il rinnovo.

Art. 3.

(Autorità competente)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è rilasciata dall’autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell’istanza di autorizzazione di cui al presente regolamento.

2. Nelle ipotesi di derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa, d’intesa con le Province interessate.

Art. 4.

(Domanda)

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 1, nella quale sono riportati gli estremi del titolo che legittima la derivazione d’acqua a uso irriguo o di bonifica, sono allegati:

a) il progetto preliminare delle opere da realizzare e i relativi elaborati previsti dall’Allegato A;

b) la documentazione comprovante la regolarità del pagamento del canone demaniale dell’utenza irrigua o di bonifica in riferimento alla quale è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 1;

c) la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento di cui al comma 3 e del versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila (pari a ? 51,65).

2. Nell’ipotesi di istanza di utilizzazione ai fini dell’approvvigionamento di imprese produttive, alla domanda di cui al comma 1 è allegata la richiesta di fornitura d’acqua formulata dai destinatari dell’approvvigionamento.

3. Le spese occorrenti per l’istruttoria della domanda di autorizzazione e le relative pubblicazioni sono a carico del richiedente. L’autorità procedente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di anticipo, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

4. Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessità dell’attività richiesta alla pubblica amministrazione per il rilascio del provvedimento e devono comunque essere comprese tra lire 100.000 (pari a ? 51,65) e lire 500.000 (pari a ? 258,23).

Art. 5.

(Procedimento)

1. L’autorità procedente accerta la legittimazione del consorzio istante ai sensi dell’articolo 2 nonché la regolarità e completezza della domanda e degli allegati presentati e verifica l’esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

2. L’autorità procedente può richiedere una sola volta integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta, eventualmente prorogabile su motivata istanza. Nel caso in cui l’istante non ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato, la domanda si ritiene rinunciata.

3. Qualora l’autorità procedente ritenga che la domanda non sia presentata da soggetto legittimato ovvero non sia ammissibile, rigetta l’istanza con atto espresso notificato al richiedente.

4. L’autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda risultata procedibile e ammissibile tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l’affissione per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni il cui territorio è interessato dall’utilizzo richiesto. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, corredata degli elementi di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3 della l. 241/1990.

5. Entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all’albo pretorio possono essere presentate all’autorità procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine all’utilizzo richiesto.

6. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque e con altri interessi pubblici, l’amministrazione procedente adotta l’atto di autorizzazione e, verificata la necessità di imporre condizioni relative alle modalità di esercizio dell’utilizzazione, le prescrive nell’autorizzazione stessa, a pena di decadenza dalla medesima, purché le medesime non comportino modifiche progettuali; in caso contrario l’istanza viene rigettata con atto espresso notificato al richiedente.

7. L’autorità procedente provvede all’aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all’utilizzazione nell’interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale Regionale con l’indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

Art. 6.

(Termine di conclusione del procedimento)

1. Nei casi in cui le opere connesse all’utilizzo richiesto non siano soggette a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), il procedimento di autorizzazione disciplinato dal presente regolamento è concluso nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’Autorità procedente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa l’utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l’obbligo del pagamento dei canoni per l’utilizzo richiesto, del rispetto degli interessi dei terzi e della normativa vigente in materia di acque pubbliche, di tutela delle risorse idriche e di protezione ambientale.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza di quello necessario per l’eventuale integrazione della documentazione presentata, nonché del termine per la presentazione di opposizioni e osservazioni in ordine all’utilizzo richiesto.

Art. 7.

(Canone demaniale)

1. Nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 6 è altresì rideterminato, ove necessario, il canone demaniale dovuto.

2. Contestualmente alla comunicazione all’interessato dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l’aggiornamento del ruolo dei concessionari di acqua pubblica.

3. Allo stesso fine l’autorità procedente comunica alla Regione la data in cui l’istante ha acquisito il titolo d’uso in forza del disposto di cui all’articolo 6, comma 2, e l’importo del canone dovuto.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. L’utilizzo dell’acqua autorizzato ai sensi del presente regolamento non può avere in ogni caso una durata superiore a quella della concessione originaria ed è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste per l’esercizio di detta concessione.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici del presente procedimento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 2001

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF) A
(Art. 4, comma 1)

REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DA REALIZZARE E RELATIVI ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO PLURIMO DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA

Il progetto preliminare delle opere di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento è costituito da:

1. Una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l’accessibilità dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto attraverso la raccolta di informazioni ricavate dalla bibliografia ovvero da indagini precedentemente eseguite sulla medesima area, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 marzo 1988. Gli allegati tecnici devono giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione.

Nella relazione devono essere specificati:

* la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;

* nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l’energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell’energia prodotta, indicando l’eventuale autoconsumo o la cessione alla rete;

* i dispositivi che si intendono realizzare per l’eventuale modulazione delle portate che si intendono utilizzare.

Nel caso di derivazioni assentite ma non ancora soggette al rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale, la relazione deve essere integrata con la quantificazione del deflusso da assicurarsi nel corpo idrico naturale a valle della presa della derivazione principale e gli eventuali interventi che si rendano necessari per assicurare tale rilascio.

2. Una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale.

3. Un piano topografico contenente l’indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000.

4. Disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 12/R

Regolamento per l’accesso all’ impiego regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 90/2001 del 12 aprile 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32 - 3585 del 23 luglio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i requisiti e le modalità per l’accesso all’impiego regionale;

b) le tipologie dei procedimenti di selezione;

c) il contenuto dei bandi di concorso;

d) i termini di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

e) la composizione, gli adempimenti ed i compensi delle commissioni di concorso e dei comitati di vigilanza;

f) le modalità di svolgimento delle prove selettive e concorsuali;

g) la formazione, l’approvazione e l’utilizzo delle graduatorie.

Art. 2.

(Requisiti generali per l’accesso)

1. Per accedere al ruolo regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

b) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, secondo la normativa vigente;

c) titolo di studio prescritto.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali l’amministrazione può stabilire, con provvedimento motivato oppure direttamente nel bando di concorso, ulteriori requisiti speciali. Con riferimento a specifici profili professionali che prevedano particolari attitudini psico-fisiche, possono essere individuati limiti di età particolari.

3. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni in materia, a tutti i posti del ruolo regionale a parità di requisiti, purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.

4. Non possono accedere all’impiego regionale coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati dispensati, destituiti dall’impiego ovvero licenziati o dichiarati decaduti da pubbliche amministrazioni.

5. Le procedure per l’accesso all’impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a meno che il bando disponga diversamente.

Art. 3.

(Modalità per l’accesso)

1. Per le categorie non dirigenziali il reclutamento del personale ha luogo mediante:

a) concorso pubblico per esami;

b) concorso pubblico per titoli;

c) concorso pubblico per titoli ed esami;

d) corso-concorso pubblico;

e) ricorso al collocamento.

Art. 4.

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. Alle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche dirigenziali si applicano le disposizioni del presente regolamento, la legislazione regionale vigente e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 5.

(Concorso per esami)

1. Il concorso per esami consiste di norma in prove scritte ed orali.

2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso a ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di concorso, anche la predisposizione degli elaborati e la correzione dei test. La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza ed imparzialità.

3. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova orale sia integrata da prove attitudinali tendenti ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che sono chiamati a svolgere.

Art. 6.

(Concorso per titoli ed esami)

1. Nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 od equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.

Art. 7.

(Concorso per titoli)

1. Nel concorso per titoli possono essere valutati i titoli di servizio, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale.

2. I criteri generali di valutazione ed i punteggi sono determinati dal bando di concorso.

Art. 8.

(Corso-concorso)

1. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso. Al termine del corso la commissione esaminatrice, della quale possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del 50 per cento dei posti messi a concorso e comunque non può essere inferiore a 20.

3. Ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d’obbligo.

Art. 9.

(Avviamento dalle liste di collocamento)

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l’avviamento a selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) da effettuare mediante richiesta agli uffici competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali può aver luogo per il reclutamento del personale di categoria A o B mediante prove selettive di idoneità (test, prova pratica, colloquio) effettuate da apposita commissione.

2. Nel provvedimento con cui si dispone il ricorso alle liste di collocamento vengono specificate, se necessario, le connotazioni culturali e professionali che devono possedere i candidati (attestati, patenti, certificati di servizio, diplomi) per ricoprire il relativo posto.

3. I candidati che non hanno superato le selezioni non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art.10.

(Bando di concorso)

1. In esecuzione dei piani occupazionali deliberati dalla Giunta regionale la copertura dei posti dei ruoli del Consiglio e della Giunta può avvenire attraverso concorsi unici. In tal caso i concorsi sono banditi dal Direttore del ruolo della Giunta con le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di concorsi distinti per la copertura dei posti del ruolo della Giunta, il bando è adottato dal Direttore del ruolo della Giunta competente in materia di personale. In caso di concorsi distinti per la copertura dei posti del ruolo del Consiglio, il bando, previa indizione da parte dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), è adottato dal Direttore del ruolo del Consiglio competente in materia di personale.

2. L’atto che bandisce il concorso riporta:

a) il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a concorso;

b) la percentuale dei posti riservati a determinate categorie di cittadini;

c) il termine e la modalità di presentazione delle domande;

d) i requisiti generali per l’ammissione ed i requisiti specifici per i posti messi a concorso;

e) gli eventuali documenti prescritti;

f) le materie oggetto di esame ed il contenuto delle prove, salvo che nei concorsi per soli titoli;

g) gli eventuali titoli valutabili;

h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo;

i) i titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio; i termini e le modalità per la loro presentazione;

l) la ripartizione tra Giunta e Consiglio dei posti messi a concorso, in caso di concorsi unici;

m) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’articolo 57 del d.lgs. 165/2001;

n) la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro per la stipula del contratto individuale;

o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

3. I titoli, ivi compresi quelli di studio, i requisiti specifici, le materie o gli argomenti delle prove di esame sono stabiliti con riferimento alle categorie da ricoprire e/o alle mansioni da espletare.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, a meno che il bando disponga diversamente.

5. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

7. Il diario delle prove è portato a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e/o mediante lettera raccomandata.

Art. 11.

(Titoli di preferenza)

1. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici per l’accesso all’impiego regionale hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

s) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

u) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età.

Art. 12.

(Posti disponibili)

1. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga concluso prima.

Art. 13.

(Prove pre-selettive)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, l’amministrazione può procedere alla preselezione degli aspiranti mediante il ricorso a test selettivi. Le prove preselettive vengono effettuate mediante il ricorso a sistemi automatizzati, la cui gestione può essere affidata a ditte specializzate, con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando.

3. I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi al concorso previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.

Art. 14.

(Domande di ammissione)

1. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio indicato nel bando entro il termine perentorio ivi determinato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande presentate ovvero spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

2. La domanda deve essere redatta secondo il modulo che viene allegato al bando di concorso e deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione all’impiego regionale, e degli eventuali requisiti speciali richiesti per il posto messo a concorso.

3. Le domande non complete delle dichiarazioni o della documentazione prevista non sono sanabili, a meno che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati, possa desumersi il possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell’amministrazione.

4. Ogni bando reca in allegato il modulo di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 15.

(Ammissione ed esclusione)

1. L’ammissione ovvero l’esclusione dal procedimento vengono disposte dalla commissione esaminatrice.

2. L’esclusione può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti.

3. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

(Commissioni di esame e comitati di vigilanza)

1. Le commissioni esaminatrici sono composte e nominate così come previsto dalla legge regionale 15 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali) come modificata dalla l.r. 51/1997.

2. In caso di concorsi indetti per la copertura dei posti del ruolo del Consiglio, la Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 51/1997 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

3. Se previsto dal bando, le commissioni esaminatrici possono essere integrate da ulteriori membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.

4. Qualora il numero dei candidati lo renda necessario, può essere istituito, a supporto della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza composto da dipendenti.

5. Ai componenti del comitato spetta un compenso per ogni giorno di presenza alla prova.

Art. 17.

(Compensi spettanti ai componenti)

1. Ai componenti ed al segretario è corrisposto un compenso determinato in relazione alla complessità delle operazioni concorsuali, aumentato in relazione al numero dei candidati ammessi. Il compenso è corrisposto in proporzione al numero delle sedute alle quali ciascuno ha partecipato.

2. L’ammontare del compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in proporzione al numero dei concorrenti ed alla complessità delle operazioni; con il medesimo provvedimento è stabilita anche la misura del compenso per i componenti dei comitati di vigilanza.

3. Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario spettano, ricorrendone le condizioni, l’indennità di trasferta e/o eventuali rimborsi spese.

Art. 18.

(Adempimenti della commissione)

1. La commissione esaminatrice viene nominata con provvedimento del direttore competente in materia di personale. Nella seduta di insediamento e prima di dare inizio alle operazioni concorsuali, i componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Nella medesima seduta la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine per la conclusione del procedimento. L’inosservanza del termine deve essere giustificata collegialmente con motivata relazione al direttore competente in materia di personale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, la commissione procede a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento con la costante presenza di tutti i suoi membri.

3. Il segretario redige il processo verbale delle sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle decisioni assunte. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario, nonché siglato dai medesimi in ogni facciata.

4. Ogni componente della commissione ha diritto a far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma è comunque tenuto a firmare il verbale medesimo. In caso di rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette al direttore competente in materia di personale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 19.

(Valutazione titoli)

1. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30, od equivalente. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali. I titoli di studio e di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non sono considerati tra i titoli valutabili.

2. La ripartizione del punteggio tra i vari titoli viene precisata nel bando. A tal fine sono valutabili i seguenti titoli:

a) titoli di studio: si intendono per tali quelli ulteriori rispetto al titolo di studio minimo previsto per l’accesso al concorso purchè ritenuti attinenti alla professionalità del posto messo a concorso;

b) titoli di servizio: si intendono per tali quelli resi presso pubbliche amministrazioni in posizione di ruolo o non di ruolo;

c) altri titoli: si intendono per tali quelli costituiti da pubblicazioni su materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, incarichi professionali o consulenze conferite da enti pubblici ed attinenti la professionalità del posto messo a concorso, servizi o consulenze svolti presso aziende private ed attinenti la professionalità del posto messo a concorso, titoli conseguiti a seguito di esami finali di corsi di formazione o perfezionamento o aggiornamento professionale riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità.

Art. 20.

(Convocazione dei candidati)

1. Il diario delle prove scritte viene comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse. L’avviso per la presentazione alla prova orale viene comunicato ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle. In caso di preselezione, o comunque ogniqualvolta l’elevato numero dei candidati lo renda necessario, il calendario delle prove può essere reso noto tramite comunicato sul Bollettino Ufficiale e/o su un quotidiano a diffusione nazionale, da pubblicarsi nella data stabilita dal bando.

2. Le prove d’esame, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 21

(Determinazione delle prove scritte)

1. La determinazione delle prove scritte, previa individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione, viene effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, o di prove teorico-pratiche nelle materie indicate dal bando. Ciascun testo viene numerato e firmato dai componenti della commissione e dal segretario, per essere poi chiuso in un piego suggellato.

2. La predisposizione delle prove scritte deve avvenire, di norma, nel giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Le terne predisposte sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. I test devono essere predisposti, di norma, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati.

Art. 22.

(Svolgimento delle prove scritte)

1. Ammessi i candidati nei locali d’esame, previo accertamento della loro identità personale, la commissione, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, dopo aver constatato l’integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d’esame che viene comunicata ai candidati. Vengono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

2. La prova deve essere svolta entro il termine massimo indicato dalla commissione.

3. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i membri della commissione e gli incaricati della vigilanza.

4. La prova deve essere svolta esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro della Regione e la firma di un componente della commissione.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere. Possono consultare soltanto dizionari, testi di legge non commentati e manuali tecnici, se autorizzati dalla commissione. Di tale autorizzazione è data comunicazione preventiva nell’avviso di convocazione.

6. La commissione cura l’osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della commissione e il segretario dovranno sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

7. Al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

8. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna. Un componente della commissione o del comitato di vigilanza appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

9. Al termine le buste grandi contenenti i lavori svolti dai candidati e le buste piccole vengono raccolti in un unico contenitore che viene sigillato. I membri della commissione e due candidati appongono trasversalmente ai sigilli la propria firma. Qualora non si provveda alla immediata correzione degli elaborati, il Presidente adotta le opportune misure per la custodia del contenitore.

10. Il concorrente che abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati hanno copiato, in tutto od in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

11. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato per entrambe le prove lo stesso numero, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che almeno due potranno assistere alle anzidette operazioni. Al termine di tale operazione, le buste vengono mischiate tra loro.

12. Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati di tutti i concorrenti.

13. L’esito delle prove, i punteggi riportati e l’ammissione o l’esclusione alle prove orali è comunicato agli interessati a cura della commissione esaminatrice. La comunicazione può essere sostituita da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Art. 23.

(Svolgimento delle prove orali)

1. La commissione, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame previa individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La commissione adotta i necessari provvedimenti per garantire l’imparzialità delle prove.

2. Le prove si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

3. Terminata la prova di ciascun candidato la commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali nei quali si è svolta la prova orale.

Art. 24.

(Punteggio delle singole prove e punteggio finale)

1. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova, scritta, pratica, od orale, una votazione di almeno 21/30 od equivalente.

2. Di norma la commissione perviene all’espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. La commissione delibera con voti palesi.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale; nei concorsi per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio riservato ai titoli.

Art. 25.

(Graduatoria)

1. Esperite le prove, la commissione di esame forma la graduatoria finale dei concorrenti, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di preferenza e precedenza, con l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e trasmette i verbali al direttore competente, tra l’altro, in materia di personale, il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.

2. Qualora riscontri irregolarità, il direttore competente in materia di personale può rinviare motivatamente gli atti alla commissione. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvede a modificare gli atti, ovvero a confermarli motivatamente e li ritrasmette definitivamente al direttore medesimo.

3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative della medesima.

4. La graduatoria è approvata sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale.

5. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso o di selezione, in base alla normativa vigente, al fine di accertare l’idoneità piena ed incondizionata alle mansioni previste per il posto da ricoprire.

Art. 26.

(Utilizzo della graduatoria)

1. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l’ordine della graduatoria.

2. La graduatoria del concorso resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all’indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.

Art. 27.

(Assunzioni in servizio)

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti e sono assunti in prova nella categoria e nel profilo professionale stabiliti nel bando. Nel caso in cui il candidato non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, l’amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 28.

(Accesso agli atti )

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di reclutamento, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. L’accesso agli atti dei procedimenti relativi all’assunzione di personale tramite procedure concorsuali è differito fino al termine del procedimento stesso, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del regolamento per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 652 del 13 febbraio 1995;

Art. 29.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 293-4966 del 3 giugno 1982 è abrogato. Restano salvi i bandi e gli avvisi deliberati, nonché gli adempimenti già effettuati ai sensi della normativa previgente.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, ed alla normativa nazionale in materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Torino, addì 31 luglio 2001

Enzo Ghigo












DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 70

L. 144/99 - Art. 4 - Fondo per la progettazione preliminare - Giudizio di compatibilità dello studio di fattibilità del Comune di Alba (CN) con gli indirizzi della Programmazione regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Lo Studio di fattibilità denominato “Studio di prefattibilità per la realizzazione di parcheggi pubblici nella Città di Alba” presentato dal Comune di Alba (CN), ai fini della concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti dei finanziamenti per la progettazione preliminare previsti dall’art. 4 della legge 17 maggio 1999, risulta compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 71

Comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Integrazione della composizione e sostituzione di tre componenti del Comitato regionale di coordinamento di cui al D.P.G.R. n. 21 dell’1.4.1999 e successive modificazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di sostituire l’Ing. Sergio Perini e il Dott. Maurizio Giorgini rispettivamente con il Dott. Salvatore Napoli quale membro effettivo del Comitato regionale di Coordinamento e con l’Ing. Fabio Ferraresi quale membro supplente, secondo quanto comunicato dalla Direzione regionale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

Di sostituire il Dott. Paolo Sacchi con il Dott. Andrea Dotti, quale membro supplente, a seguito della nomina di quest’ultimo a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ASL n. 7 di Chivasso;

Di individuare, quali componenti del Comitato regionale di coordinamento ex art. 27 D.lgs. 626/94 e in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), il Dott. Giorgio Peruzio, membro effettivo, e il Dott. Giulio Girardi, membro supplente.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 72

Adozione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e l’A.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo Ospedale di Biella, sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Tutto ciò premesso, visto e constatato;

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi del IV comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

decreta

Art. 1

E’ adottato l’Accordo di Programma e i relativi allegati amministrativi, progettuali e urbanistici, stipulato in data 28 febbraio 2001, presso la Sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello, 165 Torino, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Ponderano, il Comune di Biella e l’A.S.L. n. 12 di Biella finalizzato alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Biella sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Art. 2

L’adozione del presente Accordo di Programma con il presente Decreto regolamenta gli impegni dei soggetti firmatari dell’Accordo dettagliatamente specificati all’art. 2 del dispositivo dell’Accordo medesimo.

Art. 3

Con riferimento a quanto specificato a pag. 3 dell’Accordo di Programma relativamente ai pareri acquisiti con procedimento ordinario da parte del Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei suddetti pareri dovranno essere rigorosamente dai soggetti attuatori in fase di esecuzione delle opere.

Art. 4

Eventuali modifiche o varianti alla concessione edilizia rilasciata con procedimento ordinario in data 28.10.2000 n. 141 dal Comune di Ponderano saranno autorizzate dal Comune medesimo previa comunicazione al Collegio di Vigilanza.

Art. 5

L’Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti ha validità settennale prorogabile su valutazione del Collegio di Vigilanza, e dovrà essere attuato in conformità al piano finanziario definito nell’Accordo di Programma, nonchè nei termini e con le modalità previste dal cronoprogramma.

Art. 6

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi autorizzati con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, queste modifiche sono comunicate dagli Enti interessati per conoscenza al Collegio di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il cronoprogramma di attuazione dei lavori.

Art. 7

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma ed eventuali poteri sostitutivi previsti dal VII comma dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 è svolta, con le modalità definite all’art. 6 del dispositivo dell’Accordo di Programma, da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da suo delegato ed è così composto:

per la Provincia di Biella dal Presidente Dr. Orazio Scanzio o da suo delegato;

per il Comune di Ponderano dal Sindaco Sig. Alessandro Demargherita o suo delegato;

per il Comune di Biella il Sindaco Dr. Diego Presa o suo delegato;

per l’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella Dr. Giovanni Zenga o suo delegato.

La funzionalità tecnico amministrativa del Collegio di Vigilanza, è assicurata dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente Decreto è il testo integrale dell’Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e trasmesso ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e l’A.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Biella sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Premesso:

- che l’A.S.L. n. 12 di Biella con comunicazione n. 1997 del 20.1.1998 (all. 1) ha formalmente richiesto al Presidente della Regione Piemonte di promuovere, ai sensi dell’art. 27 L. 142/90, ora art. 34 del D.Lgv. 267/2000, ed in relazione alla competenza primaria sull’opera e sui programmi d’intervento, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti da definirsi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento;

- che con comunicazione n. 2722/28.1 dell’11.2.1998 (all. 2) il Presidente della Regione Piemonte ha convocato in data 26.2.1998 una riunione per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 27 L. 142/90 ora art. 34 del D. 267/2000, per la realizzazione dell’iniziativa proposta dall’A.S.L. di Biella;

- che sono state convocate successivamente delle ulteriori riunioni preliminari in data (all. 3): 30.4.1998 - 1.4.1998 - 16.4.1998 - 14.4.1998 - 21.7.1998 - 22.7.1998 - 10.11.1998 - 15.4.1999 - 10.11.1999 - 22.9.2000 29.9.2000;

- che in data 9.11.2000 si è tenuta la Conferenza dei Servizi prevista dal 3º comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del_8.8.2000 finalizzata a verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma di cui all’oggetto sulla base delle intese fra gli Enti sancite nei verbali degli incontri svoltisi c/o la Provincia di Biella (all. 4), in data 29.9.2000 (all 5);

- che l’Accordo di Programma riguarda la realizzazione in località Villanetto nel Comune di Ponderano nel Nuovo Complesso Ospedaliero di Biella, su di un’area localizzata al confine meridionale del Comune di Biella. Tale collocazione risulta particolarmente idonea a rispondere alle esigenze dell’erigenda struttura in quanto prossima al bacino più consistente della domanda senza risentire dei fenomeni di congestione veicolare, in quanto sufficientemente separata dal centro urbano. Risulta inoltre baricentrica rispetto al territorio provinciale che il complesso sanitario dovrà coprire è dotato di buona accessibilità per le nuove connessioni carrabili in fase di completamento con la SS Biella - Mongrando.

L’area nella sua globalità ha una superficie complessiva di 185.155 mq.

Il nuovo complesso ospedaliero, che avrà una capienza di circa 800 posti letto, si configura come un impianto prevalentemente orizzontale composto da un rettangolo di base, delle dimensioni di circa 170 metri per 100 metri, che si sviluppano in altezza in maniera articolata; ad esso vengono affiancati, in posizioni ben determinate, ulteriori volumi più ridotti, in planimetria e/o in altezza, ospitanti funzioni sanitarie differenziate;

- che per ottenere la concessione edilizia del complesso sopradescritto è stata necessaria la variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/27658 in data 28.95.1999 (all. 6);

- che per l’area destinata alla costruzione del nuovo Polo ospedaliero dell’A.S.L. n. 12 è prevista la realizzazione di uno specifico P.E.C. comprensivo dell’intera superficie interessata modificata come risulta dalla deliberazione del Comune di Ponderano n. 27 del 30.7.1999 (all. 7) che modifica l’originario strumento urbanistico esecutivo unitario in due distinti piani d’edilizia convenzionata individuati con le sigle P.E.C. “A” e P.E.C. “B” ed un’ulteriore deliberazione del Comune di Ponderano n. 51 del 28.12.1999 (all. 8) che distingue ulteriormente il P.E.C. individuato con la sigla “A” in “A1" ed ”A2";

- che il Comune di Ponderano, in conformità allo strumento urbanistico, ha richiesto relativamente all’area “A1", di proprietà dell’A.S.L. n. 12, specifico progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, che è stato presentato in data 29.6.2000 (all. 9);

- che per la realizzazione del complesso ospedaliero è stata necessaria un’ulteriore variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.7.2000 (all. 10);

- che il Comune dì Ponderano ha approvato con deliberazione n. 40 del 4.10.2000 (all. 11) il Piano Esecutivo Convenzionato ed ha firmato con l’A.S.L. 12 la Convenzione unita al P.E.C. ed in data 27.10.2000 (all. 12);

- che il Comune di Ponderano ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 141 del 28.10.2000 (all. 13) per la realizzazione dell’opera esente dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai sensi della L. 10/77;

- che il Comune di Biella ha approvato con deliberazioni n. 167 del 19.10.1998 (progetto

preliminare) (all. 14) e n. 89 del 19.4.1999 (progetto definitivo) (all. 15) la variante specifica ordinaria di destinazione d’uso dell’attuale area ospedaliera e schematizzata in due operazioni;

a) incremento in misura limitata della superficie territoriale relativa alle attività terziarie pubbliche e private, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

b) riduzione della qualità globale delle aree per servizi ed impianti d’interesse generale destinate ad attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere (F2) nel rispetto comunque dei valori di cui all’art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.;

- che il Comune di Biella ha rilasciato un’autorizzazione Edilizia n. 124 del 24.7.2000 (all. 16) relativa alla realizzazione di un tratto di strada e di parte di parcheggio per l’area del nuovo Ospedale;

- che il Direttore Generale dell’A.S.L. di Biella con deliberazione n. 899 dell’11.10.2000 ha approvato il Progetto Esecutivo dell’opera oggetto del presente Accordo di Programma (all. 17);

- che l’A.S.L. n. 12 di Biella è proprietaria delle aree oggetto dell’intervento così come da determinazione n. 151 dell’8.7.1999 della Regione Piemonte (all. 18);

- che il Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale ha acquisito con procedimento ordinario i pareri dei Settori competenti della Regione Piemonte e degli altri Enti interessati che sono:

a) parere favorevole da parte dei WF (all. 19);

b) parere favorevole sanitario dell’Azienda Locale - Dipartimento di Igiene e Prevenzione - e dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale (all. 20);

c) parere favorevole dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale sulla valutazione del clima acustico dell’area interessata (all. 21);

d) parere favorevole da parete del Comitato regionale Opere Pubbliche (all. 22);

- che prima dell’entrata in funzione del complesso ospedaliero sono da prevedersi le seguenti opere di urbanizzazione:

1) la realizzazione di una viabilità di raccordo all’area ospedaliera dallo studio di fattibilità predisposto dalla Provincia d Biella (all. 23) nel quale si prevede un impegno di spesa complessivo di L. 6.090.000.000, che sarà suddiviso al 50% secondo gli impegni assunti dalla Provincia di Biella con deliberazione n. 258 del 4.7.2000 per l’importo di L. 3.045.000.000= (all. 24) e dal Comune di Biella con deliberazione n. 796 del 9.11.1999 per l’importo di L. 3.045.000.000= (all. 25).

Il programma dei tempi per la realizzazione delle opere relative alla viabilità di raccordo all’area ospedaliera è stato modificato come da prospetto in allegato, in funzione dei tempi di realizzazione della nuova struttura ospedaliera;

2) la sistemazione e la regimazione delle acque superficiali la cui attuazione è regolamentata dall’Accordo di Programma stipulato in data 21.4.2000 fra la Provincia di Biella, i Comuni di Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia ed adottato con provvedimento n. 23 del 21.4.2000 (all. 26);

3) la realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica di Via 53º Fanteria del Comune di Biella e la realizzazione del collegamento della fognatura comunale di Ponderano come riportato nella Convenzione tra l’A.S.L. ed il Comune di Ponderano (allegata al PEC);

- che la realizzazione degli interventi di cui al punto 3) è regolamentata da apposita Convenzione tra l’A.S.L. n. 12 e la Società Cordar di Biella firmata in data 27/1/1998 e successivamente integrata con atto 544 in data 28/6/2000 (all. 27);

- che l’Accordo di Programma nel definire gli impegni e le modalità di attuazione da parte degli Enti interessati assume come riferimento giuridico per gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente accordo gli atti già acquisiti con procedura ordinaria e speciale, che sono allegati, per presa d’atto, all’Accordo medesimo;

- che la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma, è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi:

a) Documentazione tecnica

1) parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

2) parere favorevole del Comitato regionale Opere Pubbliche;

3) parere favorevole igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale Sezioni di Biella;

4) parere favorevole verifica clima acustico dell’area interessata alla costruzione del Nuovo Ospedale;

5) certificato di controllo della qualità del progetto esecutivo, n. 200OCCO2 (all. 28), predisposto dalla Ditta Conteco su incarico dell’A.S.L. di Biella;

b) Documentazione urbanistica

1) Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area con la sigla “A1" del Comune di Ponderano, Convenzione tra il Comune di Ponderano e l’A.S.L.;

2) concessione Edilizia;

3) stralcio Piano regolatore approvato (tavola e normativa);

4) variante collinette (normativa);

5) studio per la realizzazione della viabilità di raccordo all’area ospedaliera realizzato dalla Provincia di Biella ed al cui finanziamento partecipano al 50% il Comune e la Provincia di Biella;

6) autorizzazione edilizia n. 124 del 24.7.2000 emessa dal Comune di Biella che prevede l’accesso dal raccordo stradale SS338 tramite la viabilità già esistente nell’area ospedaliera e la realizzazione di un tratto di area e parcheggio oggetto del P.E.C. sul territorio:

c) Documentazione progettuale

Elaborati progettuali (all. 29)

Tutta la documentazione di progetto, vistata regolarmente dal CROP, è depositata c/o la stazione appaltante A.S.L., mentre una copia della documentazione è depositata in copia conforme c/o la Presidenza della Giunta Regionale.

d) Documentazione amministrativa

- copia della pubblicazione sul BUR relativa dell’avvio al procedimento;

- comunicazione alla Giunta Regionale da parte del Responsabile del Procedimento;

- deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Biella;

- deliberazioni del Comune di Ponderano inerenti la variante al Piano Regolatore ed il PEC;

- concessione edilizia;

- convenzione tra l’A.S.L. n. 12 di Biella ed il Comune di Ponderano;

- convenzione con la Società Cordar per l’allacciamento all’acquedotto di Biella ed alla fognatura comunale di Ponderano;

- deliberazione della Provincia di Biella e del Comune di Biella di impegno di finanziamento per le opere sopradescritte;

- Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella ed i Comuni di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia per la sistemazione idraulica del territorio;

- programma tempistiche di attuazione degli interventi che dovranno essere effettuati per l’attuazione del Nuovo Ospedale e delle relative opere di urbanizzazione;

- che il programma complessivo degli investimenti riferito agli interventi oggetto degli impegni da sottoscriversi da parte dei firmatari del presente Accordo ammonta, per la realizzazione del Nuovo Ospedale, a L. 260.130.000.000= ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:

Piano Finanziario
per il nuovo ospedale di Biella

Progetto esecutivo

        MLD
Fondi ex art. 20 Legge n. 67/88
CIPE    L. 128.725
REGIONE    L. 6.775
L.R. n. 24 del 24.3.2000 (anticipo ricavato alienazione vecchio ospedale)    L. 43.000
Totale    L. 178.500    178.500
Legge 5.6.1990 n. 135 - Programma interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS        6.520
DGR n. 324-5102 del 29.12.1995 in attuazione della L.R. 97/95        4.000
Fondi assegnati dalla Regione con DGR n. 544-1199 del 27.1.1993 per acceleratore lineare        3.570
Risorse proprie dell’Azienda
Elargizione Fondazione Cassa di Risparmio        29.000
Proventi dall’alienazione exIPAI        1.540
Elargizione Fonazione Cassa di Risparmio per attrezzature        10.000
Mutuo decennale a carico dell’A.S.L. art. 3 comma 5, lett. F) paragrafo 2 d.Lgvo n. 502/92    27.000
TOTALE        260.130

Per le opere di urbanizzazione a L. 10.790.000.000= così finanziati:

Intervento    Ente interessato    Importo Lire

Viabilità
    Provincia di Biella    3,045
    Comune di Biella    3,045
Scarico acque nere    Regione Piemonte    0,350
Acquedotto    Regione Piemonte    1,350
Sistemazione idraulica
dei territorio - 1^ fase     - Regione Piemonte    3,000
    Totale    10,790

- che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22.11.2000 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma dell’avvio del procedimento ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e della Legge regionale 25.7.1994 n. 27 artt. 12 e 13;

- che l’Assessore alla Sanità con nota n. 15714/28.1 del 6.12.2000 ha comunicato alla Giunta regionale i contenuti dell’iniziativa riguardanti il presente Accordo con riferimento particolare agli aspetti che impegnano l’Ente all’atto della firma dell’accordo da parte del Presidente della Giunta regionale:

- che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per sette anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutata dal Collegio di Vigilanza;

- che il presente Accordo di Programma osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

- che il presente Accordo di Programma non prevede la ratifica da parte dei Consigli Comunali di Ponderano e di Biella così come previsto dal Vº comma del Decreto Legislativo n. 142/90 art. 27 ora art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/200 in quanto le variazioni urbanistiche sono state approvate con procedura ordinaria.

Tra

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Onorevole Enzo Ghigo, (omissis) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165

e

La Provincia di Biella, rappresentata dal Presidente dott. Orazio Scanzio, (omissis), domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella, n. 12, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.1.,1 del 22/2/2001

e

Il Comune di Ponderano, rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro De Margherita, (omissis) domiciliato per la carica in Ponderano, Via Edmondo De Amicis, n. 9, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

e

Il Comune di Biella, rappresentato dal Vice Sindaco dott. Diego Presa, (omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero, n. 4, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

e

L’Azienda Sanitaria Locale n. 12, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Giovanni Zenga, (omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via Marconi, n. 23, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto dell’accordo

Le premesse costituiscono parte integrante Ai sensi del 4º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 - D.Lgs 142/90), è condiviso all’unanimità, dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, dal Presidente della Provincia di Biella Dr. Orazio Scanzio, dal Sindaco del Comune di Ponderano Sig. Alessandro De Margherita, dal Vice Sindaco del Comune di Biella Dr. Diego Presa, dal Direttore Generale dell’A.S.L. n. 12 Ing. Giovanni Zenga, il contenuto del presente Accordo di Programma avente per oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale di Biella e relative opere di urbanizzazione sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati c/o l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Art. 2

Impegni

1) La Regione Piemonte, si impegna affinchè sia adottato l’Accordo medesimo con specifico Decreto in ottemperanza al 4º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs 142/90).

Si impegna inoltre a garantire l’erogazione dei seguenti importi relativi a:

Piano finanziario per la costruzione del nuovo ospedale di Biella

Fondi ex - art. 20 Legge n. 67/88
CIPE    L. 128.725
Regione    L. 6.775
L.R. n. 24 del 24.3.2000
(anticipo ricavato alienazione
Vecchio Ospedale)    L. 43.000
Totale    L. 178.500    178.500

Opere di urbanizzazione

Intervento    Ente Interessato    Importo L.
Scarico acque nere    Regione Piemonte    0.350
Acquedotto    Regione Piemonte    1.350
Sistemazione idraulica
del territorio - 1ª fase    Regione Piemonte    3.000
    Totale    4.700

formalizzandoli negli specifici capitoli di bilancio nel rispetto del relativo cronoprogramma di attuazione delle opere (all. 30);

L’importo già stanziato di L. 3.000.000.000=, con determinazione n. 217 del 6.10.2000 della Regione Piemonte, costituisce la 1ª fase del finanziamento complessivo di L. 11.500.000.000= per la sistemazione idraulica del territorio come da Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

Gli impegni di bilancio dovranno essere comunicati al Collegio di Vigilanza.

2) La Provincia di Biella si impegna per:

a) la viabilità: al finanziamento del 50% dell’importo per la progettazione e la realizzazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale inserendo l’opera nella prossima programmazione triennale come da deliberazione n. 258 del 4.7.2000 ed in coerenza con il cronoprogramma di attuazione delle opere. La Provincia si occuperà del coordinamento della progettazione, della fase di appalto e nominerà il Responsabile del Procedimento come da verbale del 29.9.2000;

b) la sistemazione idraulica del territorio: nell’Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia, sarà la Provincia di Biella la Capofila a coordinare gli impegni del presente Accordo con l’Accordo sopra richiamato verificando l’opportunità di prevedere una priorità dell’attuazione degli interventi nell’area ospedaliera anche per consentire il rispetto del cronoprogramma del presente Accordo e delle prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia n. 141 del 28.10.2000, rilasciata dal Comune di Ponderano.

3) Il Comune di Ponderano si impegna a rilasciare tutti gli atti, autorizzazioni, atti d’assenso con modalità ordinaria, incoerenza con il cronoprogramma di attuazione delle opere, necessari per l’attuazione del progetto oggetto dell’Accordo di Programma trasmettendone copia, per conoscenza al Collegio di Vigilanza.

4) Il Comune di Biella si impegna a garantire l’allacciamento all’acquedotto di Biella ed a partecipare al finanziamento nella quota pari al 50% dell’importo complessivo per la realizzazione del raccordo viario come richiamato al punto 2) e da propria deliberazione n. 709 del 9.11.1999.

Il Comune di Biella dovrà eseguirne la progettazione e la Direzione Lavori come da verbale del 29.9.2000 (all. 31).

Il Comune di Biella si impegna a comunicare al Collegio di Vigilanza la quota parte del costo complessivo della realizzazione del raccordo viario di cui sopra e la relativa copertura finanziaria suddivisa per capitoli di impegno secondo quanto previsto dal cronoprogramma degli interventi.

5) L’A.S.L. n. 12 di Biella si impegna a realizzare l’opera nei tempi previsti dal cronoprogramma e secondo il piano finanziario sopra riportato.

Nell’ambito delle prescrizioni inserite nella Concessione Edilizia del Comune di Ponderano n. 141 del 28.10.2000, relativamente alla prescrizione di cui al p.to 1 la presente concessione viene rilasciata a condizione che l’A.S.L. 12 nel momento in cui venga modificato l’andamento superficiale delle acque, provveda ad adeguare le rogge ed i fossi a valle in modo da evitare la tracimazione delle stesse, e conseguentemente alla regimazione delle acque superficiali", si impegna a non gravare ulteriormente sull’attuale portata delle rogge sino all’attuazione dei lavori come da Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano, ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

Il mancato adempimento da parte dei soggetti firmatari degli impegni di cui al presente articolo nonché il mancato rispetto dei tempi dei cronoprogrammi specifici di cui all’art. 5 e di quanto contenuto nella Convenzione del P.E.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ponderano n. 40 del 4.10.2000 e nella convenzione dell’A.S.L. n. 12 di Biella con la Società Cordar, n. 157 del 27.1.1998 e successiva integrazione, comporta un richiamo da parte del Collegio di Vigilanza da adempire entro 30 gg. e successivamente l’applicazione di un’eventuale sanzione pecuniaria definita caso per caso dal Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo programma, fatte salve ragionevoli cause di forza maggiore, ampiamente documentate dal soggetto inadempiente.

Art. 3

Variazioni urbanistiche

L’Accordo di Programma in oggetto non comporta variazioni urbanistiche ai piani regolatori del Comune di Ponderano e di Biella.

Art. 4

Concessioni edilizie

L’attuazione deil’ìntervento oggetto dell’Accordo di Programma è stato autorizzato dal Comune di Ponderano con concessione edilizia in data 28.10.2000 n. 141, previo parere della Commissione edilizia nella seduta del 9.10.2000.

Eventuali modifiche o varianti alla Concessione Edilizia saranno rilasciati dal Comune di Ponderano in via ordinaria e comunicate al Collegio di Vigilanza.

Art. 5

Piano finanziario e cronoprogramma

Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo sono finanziate così come indicato nelle premesse dei presente Accordo e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte dei soggetti interessati alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza può, in caso di dimostrato ritardo sanzionare il soggetto inadempiente come precisato nell’art. 2 del presente dispositivo, fatte salve cause di forza maggiore.

Art. 6

Vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs. 142/90) e come concordemente stabilito dai soggetto firmatari del presente Accordo di Programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica altresì sanzioni pecuniarie in coerenza con quanto espresso all’art. 2 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante ed è composto dai legali rappresentanti della Provincia di Biella, del Comune di Ponderano, del Comune di Biella e dell’A.S.L. n. 12. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7

Modifiche

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi autorizzati con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze funzionali sono comunicati dagli Enti interessati per conoscenza al Collegio di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il cronoprogramma di attuazione dei lavori.

Art. 8

Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizioni di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. Del Codice di procedura civile.

Art. 9

Durata dell’accordo

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilità in anni 7 (sette) decorrenti dalla firma del Decreto di azione dell’Accordo da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Art. 10

Vincolatività dell’accordo

I soggetti stipulanti il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Il presente atto è costituito in n. 16 pagine dattiloscritte e manoscritte di cui il Responsabile del Procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
Enzo Ghigo
Per la Provincia di Biella
Orazio Scanzio
Per il Comune di Ponderano
Alessandro De Margherita
Per il Comune di Biella
Diego Presa
Per l’A.S.L. n. 12
Giovanni Zenga



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 73

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza relative all’Accordo di Programma stipulato in data 9 giugno 1999 relativo al Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Sono adottate le determinazioni del Collegio di Vigilanza relative all’Accordo di Programma dell’Ospedale Evangelico Valdese di Torino sito in Via Silvio Pellico n. 19, così come espresse nel verbale della seduta del Collegio di Vigilanza in data 10 maggio 2001 e richiamate nel seguente Decreto che assentono di cui al paragrafo 1, 2, 4 e 5 ed allegate al presente provvedimento.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2001, n. 74

Proroga dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale al dr. Walter Vescovi (art. 5, comma 7, della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Il dr. Walter Vescovi già nominato in forza del proprio precedente decreto n. 3107 in data 2 agosto 1996, viene prorogato per un periodo di dieci mesi nell’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.;

la proroga avviene agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in precedenza stipulato e decorrerà dal ricevimento della formale accettazione del dr. Walter Vescovi alla proroga come sopra determinata contestualmente alla dichiarazione resa nelle forme di rito in ordine alla insussistenza di condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni


DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 59-3417

Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3084 del 28/09/2000 e n. 3124 del 12/04/2001: Piano di interventi urgenti sugli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000. Modifica ed integrazione alla D.G.R. 35-1749 del 18/12/2000

A relazione del Presidente Ghigo

Vista la D.G.R. n. 35-1749 del 18/12/2000 che approva il Piano d’interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21/08/2000, in applicazione dell’art.7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3084 del 28/09/2000, e autorizza la spesa di lire 6 miliardi, di cui lire 5 miliardi disposti dall’Ordinanza Ministeriale n.3084, impegnata con D.G.R. 1-1266 del 7/11/2000, e lire 1 miliardo impegnata con D.G.R. 32-814 del 11/09/2000;

vista l’Ordinanza n° 3124 del 12.04.2001 del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, recante “Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell’art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ed altri interventi urgenti di protezione civile”;

considerato che detta Ordinanza ministeriale prevede all’art. 1 uno stanziamento di lire 12.600 milioni per l’evento sismico dell’Agosto 2000 e, all’art. 5, stabilisce che la Regione definisca un Piano per il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino degli edifici monumentali danneggiati;

tenuto conto della proposta avanzata dal Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito con D.G.R. n. 33-766 del 31/08/2000, nella seduta del 7/05/2001 e del 2/07/2001;

dato atto che il personale tecnico della Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, col personale del Dipartimento d’Ingegneria Strutturale del Politecnico di Torino, ha completato il censimento dei danni, dando corso all’aggiornamento del Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici, come approvato con D.G.R. n. 35-1749 del 18/12/2000;

considerato che tale Piano contiene un Programma attuativo che individua:

* gli edifici danneggiati già oggetto di lavori di pronto intervento, con i relativi costi, raggruppati nel livello di priorità 01;

* gli edifici danneggiati su cui occorre intervenire, raggruppati secondo livelli di priorità da 1 a 5, con la stima del costo d’intervento di ripristino con miglioramento sismico per ogni edificio;

vista l’attuale disponibilità di spesa di lire 6.000.000.000, autorizzata con D.G.R. n. 35-1749 del 18/12/2000 e lo stanziamento di lire 14.733.000.000 disposto dall’Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12.04.01 di cui al Programma attuativo di intervento pari a L. 74.600.000.000 (evento sismico agosto 2000), approvato con D.G.R. n. 1-3171 del 11/6/01, in grado di coprire i costi, riportati in tale Programma attuativo, per i lavori di pronto intervento compresi nel livello di priorità 01 e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico compresi nei livelli di priorità 1, 2, e 3;

sentita la competente Direzione Regionale Opere pubbliche;

ritenuto di subordinare ad eventuali successivi finanziamenti gli interventi che superano lo stanziamento complessivo di cui al punto precedente;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modifiche ed integrazioni del Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21.08.2000, di cui alla D.G.R. n. 35-1749 del 18/12/2000, in applicazione delle Ordinanze n. 3084 del 28/09/00 e n. 3124 del 12/04/2001, allegato alla presente per costituirne parte integrante;

- di autorizzare la spesa di lire 14.733.000.000, disposta dalla Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12.04.2001, di cui al Programma attuativo di intervento pari a L. 74.600.000.000 (evento sismico agosto 2000), approvato con D.G.R. n. 1-3171 del 11/6/01, da erogare tramite successivi provvedimenti della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. Tale spesa, in aggiunta a quella di lire 6 miliardi, già autorizzata con D.G.R. n. 35-1749 del 18/12/2000, è in grado di coprire i costi per i lavori di ripristino con miglioramento sismico sugli edifici compresi nei livelli di priorità 01, 1, 2 e 3 del Piano stesso.

(omissis)

La presente D.G.R. è già stata pubblicata, priva dell’allegato di seguito riportato, sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 giugno 2001, Parte I (ndr)

Allegato



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2000, n. 47 - 3468

Approvazione del regolamento degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 1-3479

Istituzione, ai sensi dell’art.12 della L.R.51/97, di una struttura flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”;

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di istituire, ai sensi dell’art.12 della L.R.51/97, una struttura flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”;

- di incardinare tale struttura flessibile - che opererà sotto l’indirizzo politico del Presidente della Giunta regionale coadiuvato dall’Assessore al turismo, sport, accoglienza e offerta Olimpiadi 2006 e dall’Assessore ai trasporti, viabilità e comunicazioni, sviluppo infrastrutture Olimpiadi - presso la Struttura speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- di assegnare la responsabilità della stessa al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, che sarà coadiuvato dal Direttore della Direzione turismo, sport e tempo libero e dal Direttore della Direzione trasporti;

- di stabilire che le competenze della struttura flessibile, le risorse e le modalità operative sono quelle indicate in premessa;

- di stabilire che la durata della stessa è fissata nella data di conclusione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 3-3481

Approvazione della bozza di Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Gozzano e F.S. S.p.A. inerente la realizzazione della rettifica della “Gobba ferrovia di Gozzano” sulla linea Novara - Domodossola. Revoca della D.G.R. n. 25-27355 del 17.5.99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare la bozza del Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Gozzano e FS S.p.A. allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore da lui delegato alla firma del Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto della presente delibera autorizzandolo ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali.

3. di revocare la precedente D.G.R. n. 25-27355 del 17.5.99.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 8-3486

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da una società avverso D.G.R. 13.6.1994 n. 53-35480 concernente parere negativo ex L. n. 431/85 per l’apertura di una cava in Comune di Vaie. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R per il Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Irma Lima ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, P.zza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 9-3487

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte proposto da privati per l’annullamento della D.G.R. n. 33-204 del 12.6.2000 avente ad oggetto la revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente nel Comune di Moncalieri. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Anita Ciavarra

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Anita Ciavarra ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 10-3488

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R Piemonte proposto da una società. per l’annullamento della D.G.R. n. 33-204 del 12.6.2000 avente ad oggetto la revisione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Moncalieri. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Anita Ciavarra

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Anita Ciavarra ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 11-3489

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società per l’annullamento dell’ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 678/2001. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo ed Enrico Romanelli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, degli avv.ti Enrico Romanelli e Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso il primo in Roma, Via Cosseria n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata e liquidata a seguito di presentazione della relativa parcella debitamente vistata dal Competente Ordine Professionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 12-3490

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società per l’annullamento dell’ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 684/01. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo ed Enrico Romanelli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, degli avv.ti Enrico Romanelli e Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso il primo in Roma, Via Cosseria n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata e liquidata a seguito di presentazione della relativa parcella debitamente vistata dal Competente Ordine Professionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 13-3491

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Piemonte nel ricorso proposto da una società avverso Comitato Tecnico del Piemonte Artigiancassa S.p.A. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nei giudizi avanti il T.A.R per il Piemonte in premessa descritti ed all’esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell’interesse dell’Ente nei giudizi e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, P.zza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 14-3492

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da una società avverso sentenza ex art. 9 L. n. 205/2000 TAR Piemonte 1a Sez. n. 976/01 in materia di autorizzazione ambientale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima e dell’avv. Enrico Romanelli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto congiunta quanto disgiunta degli avv.ti Irma Lima ed Enrico Romanelli ed eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cosseria n. 5.

La spesa afferente l’incarico all’avv. Enrico Romanelli verrà impegnata e liquidata con successivo provvedimento previa presentazione della relativa parcella debitamente vistata dal competente Ordine Professionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 15-3493

Costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione di progetti proposti nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di istituire un gruppo di lavoro per la valutazione di progetti proposti nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL;

- di individuare quali componenti dell’Ente al gruppo di lavoro i Responsabili delle seguenti Direzioni:

* Lavoro e Formazione professionale

* Politiche sociali

e per quanto di competenza il Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari;

- di demandare agli stessi la nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro;

- di attribuire la funzione di coordinamento del gruppo di lavoro al Responsabile della Direzione Lavoro e Formazione professionale;

- di prevedere la presenza nel gruppo di lavoro di un rappresentante dell’Agenzia Piemonte Lavoro ,competente nelle materie oggetto dell’Iniziativa Comunitaria Equal.

La nomina del rappresentante dell’Agenzia Piemonte Lavoro spetta autonomamente alla stessa.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 16 - 3494

Definizione ed assegnazione degli obiettivi alle singole direzioni regionali e strutture speciali

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 17-3495

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie - Sesto prelievo (cap. 15950/00)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001, la somma indicata nell’allegato parte integrante della presente deliberazione, mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui al capitolo 15950 del bilancio per l’anno finanziario 2001;

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 18-3496

Quarto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. l’approvazione dell’incremento delle previsioni in termini di cassa per l’anno finanziario 2001 in relazione al corrispondente incremento dell’ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000, riguardante i capitoli specificati nel prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione, per l’ammontare rispettivamente indicato nelle colonne denominate “cassa” e “residui”;

2. la riduzione complessiva di lire 11.969.070.075 del fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 19-3497

Quinto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. l’approvazione dell’incremento delle previsioni in termini di cassa per l’anno finanziario 2001 in relazione al corrispondente incremento dell’ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000, riguardante i capitoli specificati nel prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione, per l’ammontare rispettivamente indicato nelle colonne denominate “cassa” e “residui”;

2. la riduzione complessiva di lire 11.467.022.751 del fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 20-3498

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001. Fondo Investimenti Piemonte: Termalismo. L.R. 43/94 e L.R. 31/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di variare il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001 secondo le indicazioni contenute nell’allegato A e B parti integranti della presente deliberazione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 21-3499

Variazione al bilancio della Regione mediante prelievo dal fondo di riserva per i fondi reimpostati - Quinto prelievo 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di variare il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001 secondo le indicazioni contenute nell’allegato A parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 22-3500

Approvazione Rendiconto Cassa Economale del Settore Ufficio di Roma 2° trimestre 2001 per un importo complessivo di L. 2.045.200

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il rendiconto del 2° trimestre 2001 delle minute spese di ufficio sostenute dal Settore Ufficio di Roma;

di disporre il relativo rimborso a favore del c/c bancario intestato alla Cassa Economale del Settore Ufficio di Roma in dotazione a tale Struttura.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 23-3501

Indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale attuata dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare gli indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale da parte degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dai Comprensori alpini (C.A.) della Regione Piemonte, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione.

Nel caso in cui i regolamenti predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. contrastino con gli indirizzi di cui al presente provvedimento si darà attuazione alla previsione dell’art. 6, comma 10 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE NEGLI A.T.C. E NEI C.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

In attuazione del calendario venatorio regionale la Regione Piemonte, ai fini di consentire ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. di regolamentare, in modo uniforme, la caccia alla specie cinghiale, finalizzata al mantenimento di densità compatibili con le altre componenti faunistiche, con le attività produttive agro-silvo-pastorali e per consentire il prelievo in sicurezza, ha ritenuto di dettare i presenti indirizzi.

TERRITORIO

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare l’attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio in zone destinate alla caccia a squadre. Dette zone devono essere opportunamente tabellate.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispongono la individuazione mediante cartografia delle zone per la caccia al cinghiale.

3. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita su tutti i territori degli A.T.C. e C.A. salvo che nelle zone in cui siano presenti squadre autorizzate di cacciata a tale specie.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori, può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria.

5. Il numero e la densità delle squadre viene definito dai Comitati di gestione in funzione delle caratteristiche del territorio, delle condizioni di sicurezza in cui effettuare il prelievo e delle scelte gestionali.

FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’A.T.C. o nel C.A. può partecipare alla formazione delle squadre.

2. Il numero massimo e minimo dei componenti per la formazione della squadra è stabilito dal Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. Ad ogni componente è consentita l’iscrizione ad una sola squadra.

3. La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo fornito dal Comitato di gestione, deve essere presentata dal caposquadra nei termini stabiliti dal Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo del caposquadra, quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: numero di licenza di caccia, data del rilascio e firma di adesione.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. deve comunicare annualmente alla Regione ed alla Provincia, prima dell’inizio della stagione venatoria, il numero e la composizione delle squadre di caccia alla specie cinghiale operanti sul proprio territorio.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. La squadra può esercitare la caccia al cinghiale in un solo ambito territoriale di caccia salvo accordi tra ATC confinanti e nel rispetto dei requisiti di ammissione.

2. Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori.

3. L’ambito di caccia rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante alla squadra.

4. Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all’A.T.C. o al C.A., solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell’art. 53 della Legge Regionale n. 70/96, per le due annate venatorie precedenti la designazione.

5. Il caposquadra, o, in caso di assenza, un suo sostituto, deve sempre essere presente durante la cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A..

6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

7. All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di “registro di caccia” suddiviso per giornate.

8. Il registro, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare i seguenti dati:

a) - i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata annotati a cura del caposquadra prima dell’inizio della stessa;

b) - ora inizio e termine della cacciata;

c) - numero dei capi abbattuti indicando peso, età e sesso;

d) - località di abbattimento;

e) - numero di bracciale ove previsto.

9. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell’Ambito entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

1. Il caposquadra potrà richiedere all’A.T.C. o al C.A., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l’ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata e per un numero massimo stabilito dal Comitato di gestione, purché questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito.

2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza effettiva”, per lo svolgimento della cacciata.

3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell’inizio della cacciata.

SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI

1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili sulle strade di accesso in prossimità della delimitazione della zona interessata indicanti “battuta al cinghiale in corso”. Detti cartelli di segnalazione devono essere immediatamente rimossi al termine della cacciata e qualora la stessa non possa avvenire.

2. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

DIVIETI APPLICABILI

Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:

a) - detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;

b) - abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe;

c) - esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori;

d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata;

e) - esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un’altra squadra autorizzata dall’A.T.C. o dal C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate in forma congiunta;

f) - inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un’altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all’interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;

g) - il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno, non può esercitare nessun tipo di caccia se/o finchè iscritto nel registro di caccia come presente.

Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 25-3503

IPAB “Colonie Alpine e Marine Braidesi” di Bra (CN) - Modifica di Statuto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare la modificazione del 1° comma dell’art. 2 dello statuto vigente dell’IPAB “Colonie Alpine e Marine Braidesi” di Bra (CN), riformulando il testo nel modo seguente:

“La Colonia accoglie i bambini - ragazzi/e di ambo i sessi, che nell’anno in cui si effettua il soggiorno in colonia, al 1° gennaio abbiano compiuto 6 (sei) anni ed al 31 dicembre non abbiano compiuto 14 (quattordici) anni”.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 26-3504

Assessorato Sanità - Accantonamento della somma di L. 6.606.000.000= sul capitolo 12410 del Bilancio 2001 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per la copertura dei costi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare l’accantonamento di £. 6.606.000.000= sul capitolo 12410 del Bilancio 2001 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Programmazione Sanitaria - per permettere la ripartizione del fondo fra le Aziende Sanitarie Regionali, secondo le modalità espresse in premessa, al fine di garantire il proseguimento dei progetti di cura e riabilitazione ai soggetti affetti da AIDS presso il loro domicilio ed il pagamento delle rette per gli inserimenti in casa alloggio dei soggetti per i quali non è possibile il mantenimento presso la propria abitazione. (Accantonamento n. 101013/A).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 27-3505

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO CTO/CRF/M. Adelaide di Torino. Atto n. 321/DG/2000/SFP del 30.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio 2000: Adozione”, come modificato e integrato con atto n. 382/DG/2001/SFP del 28.5.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11115/61/SFP del 21.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASO CTO/CRF/M. Adelaide di Torino n 321/DG/2001/S.F.P. del 30.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo di esercizio 2000: Adozione” come modificato e integrato con atto n. 382/DG/2001/S.F.P. del 28.05.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11115/61/S.F.P. del 21.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 38.027.781.831 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 28-3506

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 416 del 12.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2000" come modificato e integrato con atto n. 626 del 7.06.2001. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 10 di Pinerolo, n 416 del 12.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo d’esercizio - Anno 2000" come modificato e integrato con atto n. 626 del 07.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 21.890.881.042 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 29-3507

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 4 di Torino. Atto n. 610/2001/GEF del 8.5.01 “Bilancio di esercizio anno 2000: proposta di approvazione” come modificato e integrato con atti nn. 690/2001/GEF del 18.5.01 e 813/2001/GEF del 20.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 4 di Torino n. 610/2001/GEF del 8.05.01 avente ad oggetto “Bilancio di esercizio anno 2000: proposta di approvazione”, modificato e integrato con atti nn. 690/2001/GEF del 18.5.01 e 813/2001/GEF del 20.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 71.827.931.702 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 30-3508

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO OIRM/S. Anna di Torino. Atto n. 707/2001/DG del 24.4.01 “Bilancio consuntivo 2000" con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 13093/P/GEF del 14.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASO OIRM/S. Anna di Torino n. 707/2001/DG del 24.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo anno 2000”, con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 13093/P/GEF del 14.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 39.578.619.743 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 31-3509

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n. 442 del 24.4.01 “Approvazione bilancio consuntivo anno 2000 - ASL 9 di Ivrea come modificato e integrato con atto n. 690 del 22.06.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 9 di Ivrea n 442 del 24.4.01 avente ad oggetto “Approvazione bilancio consuntivo anno 2000 - ASL 9 Ivrea” come modificato e integrato con atto n. 690 del 22.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 56.623.964.404 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 32-3510

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 12 di Biella. Atto n. 267 del 27.04.01 “Bilancio consuntivo per l’esercizio 2000" con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 20219 del 20.06.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 12 di Biella n 267 del 27.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo per l’esercizio 2000" con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 20219 del 20.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 30.411.614.150 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 33-3511

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 6 di Ciriè Atto n. 619/DG del 30.4.01 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2000" come modificato e integrato con atto n. 962/DG del 20.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 6 di Ciriè n 619/DG del 30.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo di esercizio - anno 2000"; come modificato e integrato con atto n. 962/DG del 20.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 49.072.598.437 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 34-3512

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 3 di Torino. Atto n. 580/003/2001 del 26.4.01 “Bilancio consuntivo dell’esercizio 2000" come modificato e integrato con atto n. 737/003/2001 del 22.05.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 4529/P/01 del 22.06.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 3 di Torino n 580/003/2001 del 26.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo dell’esercizio 2000" come modificato e integrato con atto n. 737/003/2001 del 22.05.01 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 4529/P/01 del 22.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 50.292.406.282 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 35-3513

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 530 del 20.4.01 “Redazione bilancio di esercizio anno 2000" come modificato e integrato con atti nn. 703 del 23.5.01 e 867 del 25.06.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo n 530 del 20.4.01 avente ad oggetto “Redazione bilancio di esercizio anno 2000" come modificato e integrato con atti nn. 703 del 23.5.01 e 867 del 25.06.01, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 20.440.773.259 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 36-3514

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 241 del 26.4.01 “Adozione bilancio consuntivo esercizio 2000" come modificato e integrato con atto n. 349 del 21.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 14 di Omegna n 241 del 26.4.01 avente ad oggetto “Adozione bilancio consuntivo esercizio 2000"; come modificato e integrato con atto n. 349 del 21.06.01 in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 40.427.227.410 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 37-3515

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 13 di Novara. Atto n. 390 del 30.04.2001 “Bilancio consuntivo esercizio 2000" come modificato e integrato con atti nn. 423 del 10.5.01 e 604 del 25.6.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 13 di Novara n 390 del 30.4.01 avente ad oggetto “Bilancio consuntivo esercizio 2000"; come modificato e integrato con atti nn. 423 del 10.05.01 e 604 del 25.06.01 in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e 2-448 del 13.7.2000;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a L. 53.727.532.404 rinviando ai successivi provvedimenti aziendali e regionali di cui in premessa;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 38-3516

Nomina Commissione Tecnica per la Polizia Locale prevista dall’art. 16 della L.R. 30.11.1987 n. 58

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di nominare la commissione tecnica per la Polizia Locale, i cui membri sono:

quale Presidente l’Assessore regionale Pro-tempore alla Polizia Locale o dal Responsabile del Settore competente;

quali esperti i Sigg.ri:

- Sergio Mensa - Comandante della Polizia Municipale di Alba.

- Vincenzo Manna - Comandante della Polizia Municipale di Torino.

- Giorgio Spalla - Comandante della Polizia Municipale di Vercelli.

- Giorgio Musso - Segretario del Comune di San Damiano d’Asti.

- Mario Rey - Professore Ordinario Università degli Studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza.

- Giuseppe Amelio - Vice Prefetto Prefettura di Torino.

quali rappresentanti degli enti locali i Sigg.ri:

- Angelo Canale Clapetto (ANCI)

- Marilena Barone (UNCEM)

- Maurizio Pagani (UPP)

quali rappresentanti delle OO.SS. i Sigg.ri:

- Ezio Longo (CGIL)

- Giuseppe Gravante (CISL)

- Giuseppe Castagnella (UIL)

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno esercitate dai funzionari del competente Settore regionale.

Agli oneri derivanti dal funzionamento di detta Commissione si farà fronte con successivi provvedimenti ai sensi della L.R. 2/7/1976 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 39-3517

Accantonamento di L. 90.000.000 alla Direzione Beni Culturali e alla Direzione Promozione Attività Culturali per l’affidamento di collaborazioni esterne. Riparto e individuazione utilizzo fondi assegnati con D.G.R. n. 49-2983 del 14/5/01 sul Cap.10870/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare a favore della Direzione Beni Culturali la somma di L.47.000.000 (Acc. n. 101042) a favore della Direzione Promozione Attività Culturali la somma di L.43.000.000 (Acc. 101045) per l’affidamento delle seguenti collaborazioni esterne indispensabili per il perseguimento dei compiti propri delle Direzioni stesse:

Direzione Beni Culturali:

* consulenza per la realizzazione di percorsi ed itinerari didattico-divulgativi legati ai progetti “Residenze Reali” e “Corona Verde”, L.20.000.000;

* consulenza per un’indagine sullo stato dei principali fondi antichi in Piemonte e per la predisposizione di progetti tecnici di restauro L.19.000.000;

* completamento indagine statistica sulle biblioteche, L.8.000.000

Direzione Promozione Attività Culturali:

* consulenza per cura scientifica attività espositive, L.43.000.000

Alla spesa complessiva di L.90.000.000 si fa fronte con accantonamento sul cap.10870 del bilancio 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 40-3518

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Programma di attività 2000-2001. Promozione patrimonio culturale e linguistico. Accantonamento di L. 260.000.000 (E. 134.278,79) (cap. 11770/01)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di procedere all’assegnazione di risorse finanziarie, mediante accantonamento, consistenti in L. 260.000.000 E. 134.278,79 (cap. 11770 accantonamento 101044) alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, per il raggimento degli obiettivi e l’attuazione del relativo Programma di attività 2000-2001, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa.

Il Dirigente competente della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, provvederà con proprie determinazioni all’utilizzo delle risorse accantonate ai sensi della L.R. 51/97.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 42-3519

Accantonamento fondi L.R. 44/2000 e L.R. 5/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare la somma di L. 3.085.008.000 ed assegnarla alla Direzione regionale “Affari istituzionali e processo di delega” a far valere sul cap. 16005 del bilancio 2001 (A. 101047).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 43-3520

Aggiornamento dei criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art.8 della L.R. n. 33 del 17 aprile 1990 in materia di piste e percorsi ciclabili. Integrazione della D.G.R. n. 22-27210 del 3/5/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di integrare la D.G.R. n. 22-27210 del 3 maggio 1999 aggiornando i criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della L.R. 17.04.90 n. 33 in materia di piste e percorsi ciclabili così come riportati nell’allegato - A - della presente deliberazione, facente parte integrante della stessa.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili e criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n°33 in materia di piste ciclabili.

Domande di finanziamento

Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti che intendono beneficiare del contributo regionale devono presentare domanda al Settore Viabilità e Impianti Fissi.

Alla richiesta di finanziamento deve essere allegato il programma piste ciclabili articolato in lotti funzionali ed il progetto preliminare di un lotto ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e i.

In allegato deve inoltre essere fornito il cronoprogramma contenente i tempi di realizzazione dell’opera a decorrere dalla comunicazione dell’ammissione a contributo, compresi i tempi di attivazione dell’eventuale mutuo.

Inoltre il Responsabile del procedimento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve dichiarare:

1) di aver accertato la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera;

2) che l’opera è inserita nel programma triennale OO.PP. (art. 10 Legge 109/94 s.m. e i.);

3) che l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l’intervento previsto;

4) che dalla data di ammissione al contributo regionale alla data di ultimazione dell’opera (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato dai competenti Organi), è prevista la decorrenza di un tempo inferiore a tre anni;

5) che l’opera è conforme alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997.

Una volta ottenuto il finanziamento il Responsabile del procedimento deve inviare ai competenti Uffici regionali un rendiconto sullo stato di avanzamento del progetto entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Le varianti in corso d’opera sono ammesse nei limiti di quanto previsto dalla L.109/94.

Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi

In ottemperanza all’art. 1 della L.R. n. 33/90 vengono finanziate le piste ciclabili che si pongono l’obiettivo di “sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati”.

Annualmente viene stabilita una graduatoria secondo i seguenti criteri:

1) piste o percorsi ciclabili in ambito urbano, inseriti nel P.U.T.;

2) programmi urbani di piste ciclabili atti a creare una rete di trasporto alternativo e protetto e tali da apportare un sensibile e documentato decongestionamento del traffico urbano;

3) realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare consentendo il collegamento con poli di servizio collettivo (scuole, uffici, ospedali, centri sportivi, aree cimiteriali ecc.);

4) realizzazione di itinerari finalizzati alla fruizione di aree pedonali;

5) lotti funzionali a lotti già finanziati e ultimati;

6) programmi intercomunali di collegamento con frazioni, o stazioni di transito e interscambio con mezzi pubblici;

7) piste o percorsi ciclabili di competenza di Enti Parco o aree protette;

8) piste inserite in itinerari interregionali.

Modalità di erogazione dei contributi

1) I contributi di cui all’art. 8 della L.R. n. 33/90 sono corrisposti in unica soluzione nella misura pari al 100 per cento dell’importo del contributo concesso a seguito di presentazione del Verbale di consegna lavori da parte del soggetto beneficiario;

2) l’inizio dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno finanziario, pena la revoca del contributo stesso;

3) al termine dei lavori, il Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, deve comunicare al Settore regionale Viabilità ed Impianti Fissi l’avvenuta ultimazione dei lavori stessi;

4) le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data di ammissione a contributo. Nel caso in cui i lavori non terminino entro i tre anni previsti, si dovrà procedere alla revoca del contributo stesso ai sensi dell’art. 2 del R.D. del 14 aprile 1910 n° 639. Eventuali proroghe alla data di scadenza devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore regionale Viabilità ed Impianti Fissi.

5) la revoca e l’eventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Finanziamento e costi standard

Il finanziamento può coprire fino al 50 per cento del costo standard determinato nel seguito per Enti locali, ed il 100 per cento del costo standard per Enti Parco.

Al fine dell’ammissione a contributo sono determinati i seguenti costi standard di riferimento:

a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradali o marciapiedi ricavabili mediante opere di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: L/km 50.000.000. Per i percorsi nei parchi e aree protette, per cui il contributo è pari al 100 per cento, il costo standard è di L/km 50.000.000;

b) interventi di ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L/km 100.000.000;

c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L/km 200.000.000;

d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con caratteristiche di cui alla voce precedente: L/km 250.000.000

Eventuali soluzioni particolari di incroci, sovrappassi, sottopassi, ponti e passerelle ciclabili, aree di sosta ed opere accessorie sono conteggiate separatamente.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 44-3521

Incarico di consulenza, a supporto diretto della Giunta Regionale, in materia di viabilità, per gli adempimenti relativi al recepimento e all’attuazione nella Regione Piemonte del D.Lgs. 112/98. Modifica delle D.G.R. n. 1-588 del 31.07.2000 e n. 35-2436 del 12.03.2001. Impegno di L. 40.000.000 sul cap. 10870/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di risolvere anticipatamente, per le motivazioni espresse in premessa, il rapporto di collaborazione con l’ing. Giuseppe Menardi che era stato disposto con D.G.R. n. 1-588 del 31.07.2000 e formalizzato con scrittura privata datata 8.9.2000 (Rep. n. 4843);

- di liquidare all’ing. Menardi una quota dei compensi previsti per l’anno in corso, sulla base delle attività effettivamente svolte, modificando di conseguenza la D.G.R. n. 35-2436 del 12.03.2001 con cui era stata impegnata a tal fine la somma di L. 90.000.000 sul cap. 10870/01 (I. n. 689/2001), riducendo l’impegno n. 689/2001 a L. 50.000.000;

- di conferire all’ing. Francesco Ferrazin, un incarico di consulenza in materia di viabilità, per gli adempimenti relativi al recepimento e all’attuazione nella Regione Piemonte del D.Lgs. 112/98, a supporto diretto della Giunta regionale nella persona dell’Assessore competente. Il consulente svolgerà la sua attività sulla base del programma di lavoro allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato a stipulare con l’ing. Francesco Ferrazin un contratto disciplinante le modalità operative cui si atterrà il professionista ed il trattamento economico spettante, secondo lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

- di impegnare a tal fine la somma di L. 40.000.000 sul cap. 10870/2001, derivante dalla corrispondente riduzione dell’impegno n. 689/2001, come sopra disposto. (I. 3108)

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 47-3524

Associazione Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza. Provvedimenti in ordine al riconoscimento personalità giuridica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di riconoscere l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell’Associazione “Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza”, con sede in Verbania, il cui Statuto è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 49-3526

Attribuzione di capitoli del Bilancio della Regione per l’anno 2001 alle Direzioni competenti dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca (art. 17, I comma, lettera c) della L.R. 8 agosto 1997, n. 51) - 7 a assegnazione. Lire 11.847.828.185

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare, in applicazione dell’articolo 17 della L.R. 51/97, alle Direzioni regionali dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, competenti per materia le risorse finanziarie dei capitoli contenuti nel documento allegato (A) al presente atto deliberativo per farne parte sostanziale ed integrante.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 50-3527

Causa un privato c./ Regione Piemonte. Accettazione proposta transattiva

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la transazione relativa alla causa di un privato, domiciliato in Via Roma n. 96 in Caraglio (CN), presso lo studio legale dell’Avv. Mauro Armando, nei seguenti termini:

- a titolo di indennizzo transattivo = L. 2.000.000 (pari a 1032,91 Euro) omnicomprensive;

di accantonare la somma di L. 2.000.000 (pari a 1032,91 Euro) sul capitolo 10460 del bilancio 2001, e di assegnare tale somma alla Direzione Territorio rurale. (A. 101046)

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la predetta somma sul capitolo 10460 del bilancio 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 51-3528

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’area a caccia specifica denominata “Tenuta Casotto” ubicata nel territorio del CA CN 7

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di rinnovare, limitatamente al triennio venatorio 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, l’area a caccia specifica denominata “Tenuta Casotto”, avente superficie di ha 2.249 e ricadente nel territorio del comprensorio alpino CN 7, ove esercitare l’attività venatoria ai soli cinghiali, camosci e volpi secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione approvato con D.G.R. n 10-28069 del 6.8.1999 così come modificato con l’allegato al presente provvedimento;

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

MODIFICA ALL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 10-28069 DEL 6.8.1999 ZONA A CACCIA SPECIFICA “TENUTA CASOTTO” REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Il punto 1.10 è così sostituito:

“1.10 La caccia al cinghiale verrà effettuata da gruppi precostituiti (squadre), cui possono accedere solo i cacciatori ammessi al Comprensorio Alpino C.A. CN 7 Alta Valle Tanaro, con la presenza di almeno un agente di vigilanza designato dal Comitato di gestione.”

Il punto 1.12 è così sostituito:

“1.12 Le squadre che partecipano alle battute saranno ammesse secondo le seguenti priorità:

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nel Comune di Garessio;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio alpino confinanti con l’ACS;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio alpino;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nella Provincia di Cuneo;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nella Regione Piemonte;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori soci del Comprensorio alpino.

Le battute si effettueranno in un’unica giornata. I capi abbattuti saranno di proprietà della squadra. Al fine di garantire la fruizione dell’ACS a tutte le squadre, formate da cacciatori ammessi al CA CN 7, quelle escluse avranno priorità di ammissione l’anno successivo."

Il punto 1.13 è abrogato.

Il punto 1.14 è così sostituito:

“1.14 Il piano di abbattimento del camoscio non deve essere superiore al 5% dei capi censiti nell’area a caccia specifica. Per quanto concerne le priorità di ammissione al prelievo selettivo valgono quelle di seguito specificate:

* residenti nel comune di Garessio;

* residenti nei comuni del Comprensorio alpino confinanti con l’ACS;

* residenti nei comuni del Comprensorio alpino;

* residenti nella Provincia di Cuneo;

* residenti nella Regione Piemonte;

* soci del Comprensorio alpino."

Il punto 1.17 è così sostituito:

“1.17 Tutti i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nel CA CN 7 ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 possono presentare domanda per partecipare al piano di prelievo selettivo alla specie camoscio ai fini dell’assegnazione del capo. L’assegnazione del capo viene effettuata dal Comitato di gestione mediante sorteggio.”

Dopo il punto 1.17 è inserito il seguente:

“1.18 Al fine di garantire la fruizione dell’ACS a tutti i cacciatori ammessi al CA CN 7 i cacciatori esclusi, ai sensi di quanto stabilito ai punti 1.12 e 1.14, hanno priorità di ammissione l’anno successivo.”

Il punto 2.3 è così sostituito:

“2.3 Durante le battute di caccia al cinghiale è consentito avvalersi dell’ausilio dei cani previa autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione del CA CN 7 contenente sia il luogo che la data e le modalità d’impiego.”



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 52-3529

Approvazione dei piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e dell’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2001/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa:

a) i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) la modifica dei periodi dell’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

c) l’elenco delle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie;

come indicati nelle tabelle allegate.

Per le specie gallo forcello, pernice bianca, lepre variabile, coturnice, i piani di prelievo numerici, predisposti dai concessionari dopo il censimento estivo, verranno approvati con successivo provvedimento.

Degli abbattimenti effettuati all’interno delle aziende faunistico-venatorie il concessionario dovrà tenere nota in apposito registro a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria.

Da parte dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per ogni abbattimento relativo al camoscio, cervo, muflone, capriolo, daino, cinghiale nella zona delle Alpi, dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto, in originale e duplice copia con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Caccia, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla Direzione dell’azienda.

Infine all’atto dell’abbattimento delle specie suddette dovrà essere apposto, al garretto dell’arto posteriore dell’animale, un contrassegno avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico di colore rosso riportante la seguente dizione “Regione Piemonte”; numerazione; indicazione giorni e mesi dell’anno, e per il cinghiale, un contrassegno auricolare di colore giallo con numerazione.

Per tutte le altre specie cacciabili non previste negli allegati si applicano le disposizioni stabilite con il calendario venatorio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai direttori concessionari e alle Province competenti per territorio.

(omissis)

Allegato



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 53-3530

Riduzione accantonamento sul bilancio per l’anno 2001 per un importo di L. 126.000.000.= capitolo 15190/01 (n. acc. 100556) relativo alle spese per la Tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l’acquisizione e l’affitto di aree incluse nel piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ridurre l’accantonamento (n. acc. 100556) relativo al capitolo 15190/01 per un importo di L. 126.000.000.= relativo alle spese per la Tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l’acquisizione e l’affitto di aree incluse nel piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 54-3531

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 relativo al Progetto dell’Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non da realizzarsi in Comune di S. Benigno Cavavese (TO), presentato dalla Società Servizi Industriali s.r.l. di Torino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ritenere, a seguito di tutte le osservazioni evidenziate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della L. n. 349/1986, che la documentazione relativa al progetto dell’Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi in Comune di San Benigno Canavese (TO), presentato dalla Società Servizi Industriali s.r.l., con sede legale a Torino in Corso Re Umberto n. 8, presenta notevoli carenze, indeterminatezze ed insufficiente sviluppo di problematiche significative, non fornendo quindi adeguati elementi conoscitivi sulle caratteristiche e sensibilità ambientali del sito e della zona circostante e non consentendo, di conseguenza, le misure di mitigazione necessarie al fine di creare i presupposti per la realizzabilità dell’opera nel contesto ambientale individuato, non permette allo stato di esprimere il parere di compatibilità;

- di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente per il prosieguo dell’iter procedurale ex art 6 della L. 349/86.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 55-3532

Casa di Cura privata “SALUS” sita in Alessandria: parziale variazione autorizzativa di posti letto e relativo provvisorio accreditamento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Casa di Cura “SALUS” sita in Alessandria, alla parziale riconversione dei posti letto così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale, alle condizioni e per gli effetti di cui alla D.G.R. n.156-21885 del 06/08/1997 e s.m.i., da intendersi richiamata;

- di autorizzare la Casa di Cura SALUS all’attivazione dell’attività di R.R.F. di 2° livello, così come da richiesta avanzata dalla stessa per n.60 p.l., tenuto conto che per i n.20 p. l. relativi alla terza U.F. (56.22) la Casa di Cura presenterà un progetto di adeguamento, entro il 30/09/2001. La convenzione allegata alla deliberazione n.441 datata 06/06/2001 del Direttore Generale dell’A.S.L. 22 di Novi Ligure, dovrà essere rettificata con l’esclusione dell’art. 10 della convenzione stessa;

- di autorizzare la Casa di Cura SALUS all’attivazione di una U.F. di Day Surgery di tipo A, di n.10 p.l. dedicate alle attività richieste dalla Casa di Cura stessa, di Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Ortopedia ed Oculistica, fatto salvo il possesso dei requisiti strutturali, impiantistici e funzionali finalizzati all’attivazione della U.F. di cui al presente alinea. L’A.S.L. 20 di Alessandria dovrà verificare la sussistenza di apposita convenzione con struttura sede di D.E.A. e di protocollo formalizzato per gli interventi in caso di emergenza e urgenza, di cui alla D.G.R. n. 82-1597 del 05/12/2000 - Allegato 2, 12° capoverso.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 56-3533

Casa di Cura privata “Citta’ di Bra” sita in Bra: autorizzazione alla parziale riconversione di posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati di cui alla D.G.R. n. 68-29557 del 1.3.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare la Casa di Cura “Citta’ di Bra” sita in Bra, per le motivazioni indicate in premessa, alla parziale riconversione dei posti letto, così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale, alle condizioni e per gli effetti di cui alla D.G.R. n.156-21885 del 06/08/1997 e s.m.i., da intendersi integralmente richiamata, avente decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- di far carico alla società titolare della Casa di Cura suddetta di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente od a precedenti provvedimenti autorizzativi.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 60-3537

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Ampliamento di cava di inerti” in localita’ Gorreti del Comune di Neive (CN) presentato dalla Societa’ Neive Calcestruzzi S.a.s.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di cava di inerti in località Gorreti del Comune di Neive (CN), presentato dalla Società Neive Calcestruzzi S.a.s. con sede legale in frazione Micca n. 25 del Comune di Neive (CN) in quanto la fase estrattiva ed il conseguente recupero ambientale consentono la realizzazione di un intervento volto alla rinaturalizzazione di un’ampia area, pertinente al fiume Tanaro, attualmente destinata ad altre attività ampliando in tal modo le caratteristiche ambientali e naturalistiche della zona già presenti in un’area limitrofa, peraltro di limitata superficie, a quella di intervento.

* Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato alle seguenti condizioni:

- l’intervento sia realizzato secondo le prescrizioni previste nella nota n. 25951 dell’11/06/2001 della Provincia di Cuneo e nel verbale, relativo alla riunione dell’8 giugno 2001, della Conferenza di Servizi, ex l.r. 40/1998, che per l’occasione è stata integrata dalla Conferenza di Servizi presso la Provincia, ex l.r. 44/2000; le suddette prescrizioni devono essere riprese nell’atto autorizzativo, ex l.r. 69/1978, che l’Amministrazione Comunale di Neive è impegnata ad assumere entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;

- inoltre l’intervento sia realizzato in conformità con quanto prescritto nella Determinazione Dirigenziale del Settore Gestione Beni Ambientali, ex D.lgs. 490/1999, n. 75 del 21/06/2001;

- all’autorizzazione, ex l.r. 69/1978, sia allegata apposita convenzione, tra ditta esercente e Amministrazione comunale di Neive, affinchè anche sull’area di proprietà comunale, attualmente destinata a pioppeto ed individuata catastalmente al Foglio 2 p.c. 118 parte, sia realizzato l’intervento di rinaturalizzazione in continuità con il recupero ambientale previsto sul sito di cava.

* Di dare atto che:

* il Settore Regionale Gestione Beni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 75 in data 21/06/2001, ai sensi del D.lgs. 490/1999 ha autorizzato l’intervento estrattivo;

* il Comune di Neive si è impegnato a rilasciare il provvedimento autorizzativo ex l.r. 69/1978 entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto nonché a mettere a disposizione della Ditta proponente l’area esterna al sito estrattivo, da destinare a scopi di rinaturalizzazione unitamente al recupero finale del sito estrattivo medesimo, e che sarà oggetto di apposita convenzione;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Fa parte integrante della presente deliberazione la seguente documentazione:

- verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi del 14 marzo 2001, 23 maggio 2001 e 8 giugno 2001;

- Determinazione, ex D.lgs. 490/1999, n. 75 del 21/06/2001 del Settore Gestione Beni Ambientali;

- nota n. 25951 in data 11/06/2001 dell’Amministrazione della Provincia di Cuneo.

Di stabilire che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 61-3538

Approvazione dotazione organica definitiva dell’Agenzia Piemonte Lavoro. L.R. 41/98

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare la dotazione organica definitiva dell’Agenzia Piemonte lavoro così come proposto dal direttore nella lettera prot. n. 1396 del 14.5.2001. Tale dotazione è pertanto costituita come segue:

- n. 13 posti di cat. B

- n. 9 posti di cat. C

- n. 12 posti di cat. D

- n. 1 posto di dirigente

1. di stabilire che la copertura del posto di dirigente venga effettuata applicando le disposizioni di cui all’articolo 11 della l.r. 41/98;

2. alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse del Bilancio dell’Agenzia Piemonte Lavoro cui vengono attribuiti i trasferimenti del Ministero del Lavoro ai sensi del DPCM 25.11.99 pubblicato sulla G.U. n. 277 supplemento n. 206.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 62-3539

L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici - Piano di attuazione 2000" - Entita’ massima dei contributi di cui al paragrafo 1.11 lett. c) in ordine ai ”Progetti unitari di intervento"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di stabilire, per quanto espresso in premessa, che il contributo in conto capitale previsto al paragrafo 11.1. lett. c) del Programma triennale degli interventi 2000-2002, attuativo della Legge Regionale 24/1/2000 n. 4 e s.m.i., da concedere in ordine ai “Progetti unitari di intervento” non dovrà superare la misura del 50% della spesa ammessa a contributo per la realizzazione dei medesimi e ciò in analogia a quanto già fissato per i “Progetti di intervento” compresi nei “Programmi Integrati”.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 63-3540

Approvazione delle procedure di valutazione dei progetti predisposti ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2001” attuativo della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2001” attuativo della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, così come definite nell’allegato A) nonché la “Griglia di Valutazione” riportata nell’allegato B), entrambi parti integranti della presente deliberazione;

di stabilire, al fine di garantire un elevato grado di aderenza delle proposte progettuali ai criteri di valutazione indicati dal “Programma annuale degli interventi 2001", di articolare la valutazione delle medesime proposte mediante la formulazione di tre graduatorie riferite a:

1) Istanze di piccole e medie imprese nonché organismi “no profit” per interventi a gestione imprenditoriali tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8. lett. A) del Programma 2001;

2) istanze di piccole e medie imprese o organismi “no profit” per interventi a “gestione imprenditoriali e non ” tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. B) e C) del Programma 2001;

3) istanze di soggetti privati tese all’ottenimento del contributo previsto al paragrafo 1.8 lett. D) del Programma 2001;

di stabilire inoltre, secondo quanto esposto in premessa, di procedere con successivo atto deliberativo, alla definizione delle percentuali di riparto da applicare alle disponibilità finanziarie previste per il “Programma annuale di attuazione 2001", per la definizione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuna graduatoria nonché di quelle da assegnare, secondo quanto previsto al paragrafo 2.7 del ”Programma annuale 2001, alle graduatorie riferite alle istanze progettuali presentate ai sensi del “Programma annuale 2000" risultate ”non accettabili per vizi di forma" e riproposte corrette entro il termine fissato dal “Programma annuale 2001".

(omissis)

Allegato






Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 64-3541

Interventi in materia di economia montana. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Importo globale di L. 1.602.677.300. Capitoli vari

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di disporre, tenuto conto di quanto in premessa considerato, l’accantonamento a favore della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste della somma complessiva di L. 1.602.677.300, iscritta sui capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2001 come di seguito specificato:

L. 69.878.000 cap. 13957/2001 (101033/Acc.)

L. 300.000.000 cap. 13960/2001 (101034/Acc.)

L. 1.232.799.300 cap. 23263/2001 (101035/Acc.)

- di ripartire fra le comunità montane la quota assegnata alla Regione Piemonte ai sensi del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, art. 34, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’ U.N.C.E.M.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 65-3542

L.r. 70/96 art. 44 comma 1. Modificazioni al calendario venatorio per l’esercizio dell’attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nei comprensori alpini (CA). Stagione venatoria 2001/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare le modificazioni al calendario venatorio relativo alla stagione 2001/2002 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le procedure previste al punto 12 del calendario venatorio approvato con DGR n. 11 - 3129 del 4 giugno 2001.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, agli organi di vigilanza delle Province ed al Corpo Forestale dello Stato.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 66-3543

L.R. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori alpini e negli Ambiti territoriali di caccia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare:

a) i piani di abbattimento selettivo agli ungulati nei Comprensori alpini (CA) e negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) AL 3, AL 4, AT 2, BI 1, CN 5 e NO 2, ad eccezione dei piani di prelievo selettivo alle specie camoscio, cinghiale e muflone. Tali piani verranno approvati con successivo provvedimento non appena perverrà il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

b) l’anticipazione e la posticipazione del periodo dell’attività venatoria agli ungulati;

c) la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96 come di seguito indicato:

* prelievo della specie daino nell’ambito territoriale AL 3 da uno a tre capi;

* prelievo della specie capriolo nell’ambito territoriale AL 4 da uno a quattro capi;

* prelievo delle specie capriolo e daino nell’ambito territoriale AT 2 da uno a tre capi;

* prelievo della specie capriolo nell’ambito territoriale CN 5 da uno a tre capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino BI 1 da uno a tre capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 1 da uno a quattro capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 2 da uno a cinque capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 3 da uno a tre capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino CN 4 da uno a quattro capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 5 da uno a tre capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 6 da uno a due capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino TO 1 da uno a due capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino TO 2 da uno a cinque capi;

* prelievo nel comprensorio alpino TO 3 delle specie capriolo, cervo, camoscio da uno a tre capi e della specie cinghiale da cinque a otto capi;

* prelievo delle specie capriolo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino TO 5 da uno a due capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino VC 1 da uno a cinque capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 1 da uno a due capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 2 da uno a tre capi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 3 da uno a due capi;

così come riportati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

- di autorizzare i CA VCO 1, VCO 2 e VCO 3 al prelievo selettivo agli ungulati secondo la metodologia adottata nella stagione venatoria 2000/2001, al fine di una significativa valutazione dei risultati dell’applicazione di tale metodo al termine di due anni di sperimentazione.

L’organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito al punto 7, “Organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo”, delle Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999, come modificata dalle DD.G.R. nn. 15-27405 e 44-388 rispettivamente del 24.5.1999 e del 4.7.2000, nonché delle seguenti ulteriori disposizioni:

A) MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

1- Il Comitato di gestione provvederà per la specie cinghiale (solo nei CA) a fornire ai cacciatori un contrassegno inamovibile da apporre all’animale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo, anche ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni a rischio in ordine all’insorgenza ed alla diffusione di patologie;

2- I Comitati di gestione che applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.3. lett. b) delle Linee guida devono consegnare al cacciatore il contrassegno provvisorio di colore giallo, predisposto dalla Regione Piemonte, da applicarsi all’orecchio dell’animale appena abbattuto. All’atto della consegna del capo al centro di controllo il tecnico incaricato applicherà al garretto dell’animale il contrassegno definitivo, di colore giallo, appositamente predisposto e fornito dalla Regione Piemonte.

3- Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito.

B) MODALITA’ DI PRELIEVO

1- Nell’ambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato anche l’uso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente con munizionamento a palla ed è vietato l’uso di armi con canna ad anima rigata qualora la caccia venga organizzata sotto forma di battuta o venga esercitata a quota superiore ai 2000 m s.l.m..

C) CENTRI DI CONTROLLO

1- I centri devono essere affidati a tecnici faunistici qualificati ed in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 17, comma 5 della l.r. 70/96, nonché ai tecnici nominati per tali adempimenti dalla Giunta regionale nelle trascorse stagioni venatorie. E’ titolo preferenziale la comprovata esperienza acquisita in materia;

- i compensi ai tecnici sono a carico dei Comitati di gestione e sono stabiliti in L. 37.000/ora per impegni lavorativi inferiori a 30 giorni e L. 30.000/ora per impegni superiori a tale periodo. Oltre a tale compenso va altresì corrisposta la somma di L. 10.000 per ogni capo controllato ivi compresa la tipica fauna alpina. I compensi sono intesi al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

- la comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico ai tecnici dovrà essere trasmessa al Settore regionale Caccia e Pesca prima dell’inizio dell’attività presso i centri di controllo;

2- la scheda di rilevamento dei dati compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all’abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione;

3- di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato;

4- analogamente agli altri ungulati, anche per il cinghiale, nei Comprensori alpini, il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno inamovibile all’orecchio e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo, presso il quale il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati.

D) I proventi derivanti dall’attuazione del piano di prelievo selettivo agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.

E) la Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione, le schede di rilevamento dei dati ed i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio 2002. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

F) Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2002, al Settore regionale Caccia e Pesca, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate.

G) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di abbattimento selettivo prima dell’inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell’attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 12) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 11-3129 del 4 giugno 2001.

(omissis)

Allegato























Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 67-3544

Comune di Torino. Deroga ai limiti dimensionali per aree attrezzate previsti dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 26/1993

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di concedere al Comune di Torino la deroga alle dimensioni massime previste dall’art., comma 1, lett. a) della L.R. n. 26/93, da mq. 4.000 a mq. 11.000, per la realizzazione della nuova area sosta attrezzata per nomadi in Via Germagnano - Torino.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 1-3546

Costituzione del Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici art. 1, L. 17.05.1999, n. 144

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di costituire, ai sensi dell’art. 1 della l. 17 maggio 1999 n. 144 recante disposizioni in materia di investimenti pubblici, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione Piemonte, che svolge le funzioni previste dall’art. 1 comma 2 e dall’art. 4 comma 6 della stessa legge, e che è composto, nella fase di primo avvio delle attività di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nel seguente modo:

1. Il Responsabile della Direzione Programmazione e Statistica, o suo delegato, che la presiede.

2. I Responsabili dei seguenti settori regionali che hanno competenza relativamente al monitoraggio ed alla valutazione di programmi di investimenti pubblici o funzionari esperti in materia da loro delegati:

* Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l’accesso ai fondi strutturali - Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della giunta regionale;

* Promozione e sviluppo delle PMI - Direzione Industria;

* Politiche comunitarie - Direzione Economia Montana e Foreste;

* Programmazione in materia d’agricoltura - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura;

* Attività formativa - Direzione Lavoro e Formazione Professionale;

* Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata - Direzione Programmazione e Statistica;

* Osservatorio settori produttivi industriali - Direzione Industria;

3. I Responsabili dell’attuazione, monitoraggio e valutazione degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione nell’ambito delle Intese istituzionali di programma Stato - Regioni di cui alla legge 23.12.1986, n° 662 e il Responsabile del Settore Rapporto Stato Regioni (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale), o funzionari da loro delegati;

4. Un funzionario esperto di valutazione ambientale di piani e programmi designato dalla Direzione Ambiente e un funzionario designato dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;

5. Un funzionario esperto di tecniche e metodologie di valutazione designato dal Direttore dell’IRES;

6. Due funzionari esperti di analisi, valutazione e programmazione socio-economica designati dal responsabile della Direzione Programmazione e Statistica;

7. Un funzionario esperto di valutazione e controllo di gestione designato dal responsabile Struttura Speciale Controllo di Gestione;

8. Un funzionario esperto di monitoraggio di lavori pubblici designato dal responsabile della Direzione Opere Pubbliche;

Alle riunioni del Nucleo di valutazione e verifica potranno inoltre essere invitati a partecipare per l’approfondimento di specifici argomenti i funzionari della Regione o degli Enti strumentali o delle Società partecipate regionali in relazione alle particolari competenze tecniche, metodologiche o settoriali.

Per la formulazione di pareri tecnici e certificazioni, il Nucleo può riunirsi in forma ristretta con la presenza dei componenti di cui ai punti 1, 4, 5, 6; alle riunioni ristrette del Nucleo possono inoltre essere invitati a partecipare altri componenti del Nucleo o altri funzionari regionali specificatamente interessati agli argomenti da esaminare.

Le funzioni di supporto tecnico e segreteria del Nucleo sono svolte dal Settore Programmazione regionale della Direzione Programmazione e Statistica.

Il responsabile della Direzione Programmazione e Statistica con propria determinazione prende atto delle designazioni pervenute per la costituzione del Nucleo. Il Nucleo si intende costituito quando siano pervenute almeno 2/3 delle designazioni previste.

- Di riservarsi di modificare o integrare la composizione del Nucleo anche con esperti esterni, nonché le sue funzioni dopo la definizione di un programma organizzativo e di attività del Nucleo previsto dalla propria deliberazione 2.10.2000 n. 1-951.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 2-3547

Autorizzazione a svolgere incarico di consulenza a favore della Ditta SOGESID S.p.A. di Roma dei Sigg. Giovanni Bertone, Giorgio Enrietti Oslino, Aldo Leo, Andrea Montanaro e Giancarlo Polato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, i signori Giovanni Bertone, Giorgio Enrietti Oslino, Aldo Leo, Andrea Montanaro e Giancarlo Polato, funzionari regionali assegnati alla Direzione Pianificazione delle risorse idriche, a svolgere l’incarico di consulenza e supporto alla ricognizione delle infrastrutture idriche della Regione Molise a favore della Ditta SOGESID S.p.A. di Roma.

Lo svolgimento dell’incarico deve avvenire fuori dall’orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all’assenza.

L’assunzione dell’incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente dalla società a ciascun dipendente, con l’obbligo di dare notizia all’Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 3-3548

Dipendente Mauro Caser, autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/89 a svolgere consulenza tecnica a favore del Comune di Torino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l’Arch. Mauro CASER a svolgere, entro il 31 dicembre 2001, l’incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Torino, per la redazione di strumenti urbanistici, consistente nello svolgimento di elaborazioni, simulazioni progettuali e loro trasposizione su supporto informatico.

Lo svolgimento dell’incarico deve avvenire fuori dall’orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all’assenza.

L’assunzione dell’incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente dal Comune di Torino al dipendente, con l’obbligo di dare notizia all’Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 5-3550

R.T.P. S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria: 23 luglio 2001 - seconda convocazione. Partecipazione della Regione Piemonte. Indirizzi e vincoli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di fornire gli indirizzi e vincoli di cui in premessa al rappresentante dell’amministrazione regionale che parteciperà all’Assemblea ordinaria e straordinaria della R.T.P. S.p.A. fissata per il giorno 23 luglio 2001, in seconda convocazione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 6-3551

Giudizio di compatibilita’ ambientale ex art. 12 della legge regionale 14.12.1998, n. 40, relativo al progetto di perforazione del pozzo esplorativo per ricerca di idrocarburi, denominato “Asti Nord 1", localizzato in Comune di Castell’Alfero (AT), presentato dalla Societa’ ENI - Divisione AGIP S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo per ricerca di idrocarburi, denominato “Asti Nord 1", localizzato in Comune di Castell’Alfero (AT), presentato dalla Società ENI - Divisione AGIP S.p.A. con sede in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 e con sede secondaria in S. Donato Milanese, Via Emilia, 1 per le motivazioni in premessa citate che di seguito sono richiamate:

- l’intervento proposto non è supportato da un quadro strategico, che consenta all’Amministrazione, di procedere a valutazioni, a livello regionale, coerentemente con un programma nazionale di ricerca e di sfruttamento di pozzi per idrocarburi;

- la mancanza di un quadro programmatico già rimarcata con deliberazione G.R. n. 32-15940 del 14.01.1997, trova ulteriore conferma nelle recenti richieste di ricerca che recentemente sono state proposte a livello regionale;

- con riferimento al territorio regionale, le ricerche proposte e quelle già in atto vengono a costituire un pesante vincolo su vaste aree ponendo opzioni localizzative in modo diffuso che si pongono a volte in contrasto con le linee di sviluppo e le scelte territoriali già approvate a livello locale e regionale;

- la perforazione del pozzo “Asti Nord 1" viene a porsi in contrasto con le linee di sviluppo previste per l’ambito territoriale interessato, volte a salvaguardare i valori storici, naturalistici e morfologici, in cui si collocano un’agricoltura di elevato pregio ed attività ad essa connessa le quali hanno consentito la realizzazione di iniziative suscettibili di ulteriori interventi in coerenza con le linee programmatiche adottate dalle Amministrazioni;

- gli impatti derivanti dall’intervento proposto, non essendo analizzati in funzione delle caratteristiche ambientali e socio-economiche, non consentono di valutare l’entità delle interferenze sulle componenti ambientali né l’eventuale loro rischio di irreversibilità;

- nello Studio di impatto ambientale, manca una analisi approfondita dei possibili scenari concernenti un eventuale successivo sfruttamento del giacimento petrolifero, necessaria per delineare un quadro valutativo completo, già richiesta con d.g.r. n. 32-15940 del 14.01.1997;

- la Provincia di Asti, le Amministrazioni comunali e la Comunità Collinare “Val Rilate” hanno posto in evidenza l’incompatibilità dell’intervento con le linee di sviluppo socio-economico dell’ambito interessato.

- di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 7-3552

Revoca assegnazione fondi alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo relativi a interventi di Edilizia Scolastica per trasferimento alle Amministrazioni Provinciali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di annullare per le motivazioni in premessa indicate, le sottoelencate assegnazioni di fondi a favore della Direzione Regionale Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo disposte con D.G.R n. 16-2146 del 5.02.2001 e relative a interventi di Edilizia Scolastica:

L. 700.000.000 cap. 20200 ( A/100122)

L. 700.000.000 cap. 20210 (A/100123)

L. 4.000.000.000 cap. 20220 (A/100124)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 8-3553

Affidamento all’Arch. Maria Pia Orsini incarico di Consulente Tecnico di Parte nelle cause R.G. 232/2001e R.G.276/2001 rispettivamente proposte da privati avanti la Corte d’Appello di Torino per la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza afferente all’Interporto Torino-Orbassano

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di affidare l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nelle cause R.G. 232/2001 e 276/2001 proposte contro la Regione Piemonte avanti la Corte d’Appello di Torino rispettivamente da privati, come specificamente in premessa descritte, all’Arch. Maria Pia Orsini con studio in Torino, Via L. Colli n. 24.

La spesa afferente l’incarico all’arch. Maria Pia Orsini sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vistata dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2001, n. 1-3554

Esenzione IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2000 a favore del Comitato Organizzativo dei XX Giochi Olimpici invernali, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della legge 9/10/2000 n.285

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Che i proventi di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 9 ottobre 2000 n.285 non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato Organizzatore dei giochi Olimpici rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con effetto dal periodo d’imposta 2000, così come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 10.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 12-3566

Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61. Approvazione del Regolamento recante la disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 32-3585

Approvazione del Regolamento per l’accesso all’impiego regionale

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2001, n. 7 - 3636

L.R. n. 21/99, art. 44 - Delimitazione dei comprensori d’irrigazione - Proroga dei termini di cui alla D.G.R. n. 19-2322 del 26/2/01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di prorogare i termini di scadenza fissati con la D.G.R. n. 19-2322 del 26/2/01, per l’espletamento degli adempimenti connessi alla delimitazione dei comprensori irrigui di cui all’allegato A della D.G.R. n. 80-1501 del 27/11/00 - L.R. 21/99, art. 44, così come di seguito indicato:

la scadenza per la presentazione delle proposte di delimitazione dei comprensori d’irrigazione da parte dei consorzi irrigui viene prorogata dal 18 maggio 2001 al 23 ottobre 2001;

la scadenza entro la quale le Province definiscono le delimitazioni dei comprensori irrigui e le trasmettono all’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità viene prorogata dal 27 luglio 2001 al 31 maggio 2002;

la scadenza entro la quale la Giunta Regionale approvata le delimitazioni dei comprensori irrigui adottando apposita deliberazione viene prorogata dal 12 ottobre 2001 al 28 giugno 2002.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 76 - 3718

Commercio su area pubblica - D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore - Differimento di termini

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale ha emanato, in attuazione del d. lgs.- 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del commercio in attuazione della legge 59/97) e della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) i “criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”, entrati in vigore il 12 aprile 2001;

con specifico riferimento ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevede una disposizione transitoria secondo la quale “fino al termine di centoventi giorni successivi alla  data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, in riferimento alla partecipazione degli “hobbisti” ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II p. 4 dell’allegato A alla D.C.R. n. 508-146890 del 1 dicembre 1998 (Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione della legge 112/91 e della L.R. 17/1995). Decorso il termine predetto non è più consentito agli “hobbisti” di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione annuale, stagionale o temporanea, per l’esercizio dell’attività commerciale";

sulla base della citata disposizione transitoria pertanto i cosiddetti “hobbisti” possono ancora avvalersi della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità dell’attività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte l’anno, soltanto fino al termine indicato;

decorso tale termine, per poter esercitare l’attività di vendita su area pubblica, anche a titolo non professionale, occorrerà essere in possesso dell’apposita autorizzazione di commercio, almeno in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea;

i soggetti che, decorso tale termine, vorranno effettuare attività di vendita a titolo non professionale lo potranno quindi fare dopo aver ottenuto dal Comune di svolgimento del mercatino, quantomeno un’autorizzazione temporanea;

dal canto loro i Comuni nei quali operino questi mercatini, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo sono tenuti, in particolare, ai seguenti adempimenti:

1. reistituire i mercatini esistenti secondo le modalità procedimentali indicate al Titolo III Capo I n. 1 della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile, quindi dopo aver effettuato  le consultazioni con le categorie interessate;

2. tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto, con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo III Capo II n. 1 lett. a) e d) della deliberazione medesima. Il regime giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area  pubblica, quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle aree sarà diverso anche nei mercatini dell’usato, a seconda della loro cadenza temporale. In particolare:

a) nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore alla mensile;

b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile (quale essa sia) è invece prevista, come già in passato, l’assegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie.

3. Integrare l’atto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, in quanto accessorie alla manifestazione principale non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica. In particolare, secondo la logica della nuova normativa regionale, saranno proprio le autorizzazioni temporanee a consentire l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica ai soggetti che la esercitino a titolo non professionale, cosidetti “hobbisti”, nelle varie manifestazioni su area pubblica ed in particolare sui mercatini dell’usato.

4. Osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della D.G.R. n. 32-2642, laddove viene precisato che “qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell’atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire  i  criteri e le modalità procedimentali per il loro rilascio” che ogni Comune potrà definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo VI capo IX.

Tenuto conto che, nei fatti, molte Amministrazioni comunali hanno segnalato, in riferimento ai mercatini dell’usato già esistenti, di non essere nelle condizioni di poter perfezionare i procedimenti sopra indicati entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, evidenziando l’esiguità dello stesso;

ritenuta pertanto l’opportunità di differire il termine predetto al fine di consentire un agevole e corretto espletamento dei procedimenti sopra indicati;

rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato dalla D.G.R. 32-2642, di imminente scadenza;

LA GIUNTA REGIONALE,

a voti unanimi,

delibera

Il termine di cui al Titolo VI capo II sezione V “mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore” della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 é differito al 31 ottobre 2001, per le motivazioni indicate in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e, per le ragioni di urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)













DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice  15.10
D.D. 11 luglio 2001, n. 647

Approvazione manuale esplicativo per la valutazione dei progetti in esecuzione del Bando sulla Misura E1, linee di intervento 3 e 4, approvato con D.G.R. n. 66 - 2762 del 9/4/01.

Vista la DGR n. 66 - 2762 del 9/4/01 di approvazione del Bando annuale relativo alle azioni attuative delle linee di intervento 3 e 4 della Misura E1, anno 2001/2002, finalizzato al Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente e autonomo e promozione imprenditoria femminile,

preso atto che nel Bando sopra citato sono definiti i criteri e i relativi punteggi per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex-ante,

considerato che nella deliberazione citata si demanda alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro la predisposizione del manuale per la valutazione,

ravvisata la necessità di fornire indicazioni e note esplicative, secondo i criteri indicati nel bando, sulle modalità di attribuzione dei punteggi per procedere alla valutazione ex-ante degli operatori e dei progetti presentati in esecuzione del bando,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.r. 51/97;

determina

di approvare l’allegato, facente parte integrante della presente determinazione, contenente le indicazioni e le note esplicative per la valutazione ex-ante, secondo i criteri definiti nel Bando allegato alla DGR n. 66-2762 del 9/4/01, al fine di procedere all’istruttoria relativa alle domande di contributi presentate in esecuzione del Bando 2001 sulla Misura E1 per le azioni delle linee di intervento 3 e 4.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Olga Sartirana

La presente Determinazione Dirigenziale è già stata pubblicata, priva degli allegati di seguito riportati, sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2001, Parte I (ndr)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Regione Piemonte

Indicazioni per la valutazione

Note esplicative per la lettura e la valutazione dei progetti proposti sul Bando 2001 per le azioni delle Linee di intervento 3 e 4, approvato con D.G.R. 66-2762 del 9/4/01

Premessa

Il primo bando sulla Misura E1, emesso nell’anno 2001 ed approvato con D.G.R. n. 66-2762 del 9/4/01, “Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente e autonomo e promozione dell’imprenditoria femminile” con scadenza 18 giugno 2001, per le seguenti azioni delle Linee di Intervento 3 e 4:

Linea 3

3.1 - Progetti rivolti alle aziende

3.2 - Progetti per la diffusione della cultura di parità

Linea 4

4.1 - Iniziative di mainstreming

4.2 - Aiuti agli attori di Pari Opportunità

ha accantonato risorse destinate al biennio 2000/2001 per complessivi 14 miliardi di Lire, pari a Euro 7.230.396,58, così ripartiti:

Linea di intervento 3 - L. 8.000.000.000, pari a Euro 4.131.655,19

Linea di intervento 4 - L. 6.000.000.000, pari a Euro 3.098.741,39.

Seguono alcune brevi indicazioni di carattere esplicativo, messe a disposizione del Nucleo di valutazione, per la lettura e valutazione dei progetti.

1 - Ammissibilità dell’operatore

Si considerano ammissibili gli operatori individuati nel bando quali “aventi titolo” per ciascuna delle Linee d’intervento. Qualora l’operatore che abbia proposto uno o più progetti non rientri tra i citati soggetti aventi titolo, deve considerarsi inammissibile alla valutazione.

2 - Ammissibilità delle  proposte

Sono considerati ammissibili alla valutazione i progetti pervenuti in osservanza delle procedure di presentazione descritte nel bando, che prevede la trasmissione telematica sul formulario predisposto da CSI Piemonte e con invio del modulo di domanda firmato in bollo con unito il progetto cartaceo, indirizzato a Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale-Lavoro, via Pisano 6 - 10153 Torino.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate da alcuni operatori in ordine a:

- Assegnazione del Codice Operatore

- Scarico/stampa dell’applicativo

- Compilazione/trasmissione del formulario,

Si considerano validi e di conseguenza ammissibili alla valutazione anche quei progetti che non risultano trasmessi con procedura telematica per problemi di collegamento, purchè siano stati spediti tramite Raccomandata A.R., corredati dagli allegati ove richiesti, (come da indicazioni per gli operatori della Regione Piemonte fornite al CSI tramite comunicato trasmesso in data 15/6/2001 e nella stessa data inserito sul sito).

Qualora l’invio telematico non abbia avuto esito positivo e non sia stato possibile effettuare il doppio invio - cartaceo + telematico - si considera valido a tutti gli effetti l’invio del cartaceo purchè regolarmente spedito entro il termine del 18/6/2001, completo di tutti i dati identificativi dell’operatore richiesti e della proposta, comprendente il preventivo di spesa.

3 - Compiti del Nucleo di valutazione

I progetti pervenuti e considerati ammissibili alla valutazione, suddivisi per Linea d’intervento e per azione, sono presi in carico dal “Nucleo di valutazione” composto dai funzionari  regionali dei competenti uffici con il supporto di esperti esterni, come indicato nella D.G.R. 56 - 3415 del 2/7/01, che si insedierà entro 40 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle proposte.

AI momento del suo insediamento il Nucleo di valutazione, presieduto dalla Dirigente del settore Sviluppo dell’Imprenditorialità, definisce l’agenda e la metodologia di lavoro e si impegna a completare i lavori di valutazione, nonchè a definire le graduatorie, entro il termine massimo di 60 giorni dal suo insediamento.

Il Nucleo di valutazione approva a maggioranza esprimendosi su ogni singolo progetto, motivando le proprie decisioni.

Al termine delle procedure di valutazione e della definizione delle graduatorie dovrà essere redatto un verbale da cui risulti l’elenco dei progetti approvati, i relativi importi ammessi a finanziamento a carico del F.S.E., e l’elenco dei progetti respinti.

Il verbale, redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione, viene trasmesso alla Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro per gli atti amministrativi di competenza.

4 - Indicazioni per la lettura dei progetti

Tutti gli operatori, ancorchè si propongano anche come attuatori dei progetti, devono risultare in possesso del Codice anagrafico operatore rilasciato dalla Regione Piemonte (rif. punto 1.1 del formulario); il soggetto proponente non è tenuto ad indicare il codice anagrafico qualora, trattandosi di Istituzione di parità, abbia provveduto a designare con atto formale il soggetto attuatore.

Qualora il codice operatore sia stato richiesto prima della scadenza del bando, ma non sia stato attribuito in tempo  utile dall’Ufficio regionale competente prima della presentazione della proposta, deve essere acquisito dalla struttura successivamente, come requisito essenziale.

Nella valutazione dei progetti, per la quale verrà adottata una griglia di lettura, un’attenzione particolare va prestata ai punti:

1 - Definizione e caratteristiche del soggetto attuatore

ed in particolare alla sezione 1.9 - Caratteristiche del soggetto attuatore, in relazione:

- alle esperienze in tema di pari opportunità,

- alle iniziative che utilizzano gli strumenti della Società dell’informazione,

- all’accordo tra le parti sociali o alle iniziative di partenariato, con attenzione alle iniziative di sviluppo locale.

2 - Definizione del progetto, per quanto riguarda gli obiettivi, l’area di  attività e le competenze del soggetto proponente/attuatore, in relazione alla descrizione generale del progetto articolata nelle sezioni:

2.1 - Contenuti tecnici del progetto e coerenza interna

2.2 - Monitoraggio e valutazione

2.3 - Strategie e metodologie innovative del progetto

2.4 - Coerenza con le strategie di programma

2.5 - Tempi di realizzazione

2.6 - Contesto in cui nasce l’idea progettuale

2.7 - Obiettivi e risultati previsti

2.8 - Elementi di trasferibilità del progetto

2.9 - Divisione in fasi e scansione temporale del progetto

in ordine all’armonizzazione e coerenza tra le diverso sezioni interne del punto 2.

3 - Preventivo di spesa del progetto

Il preventivo di spesa deve essere articolato nelle voci indicate nel formulario: a) b) e) d) e) e deve riportare il totale del preventivo in Lire ed in Euro. Eventuali ulteriori dettagli delle voci di spesa sono ammessi e ritenuti utili alla valutazione.

5 - Valutazione delle proposte pervenute

Quando la proposta è considerata dal Nucleo di valutazione coerente con gli obiettivi del bando e rispondente alle azioni della linea d’intervento su cui è proposta, vanno verificate l’idoneità/qualità del soggetto attuatore e l’idoneità/qualità del progetto proposto rispetto ai contenuti del bando e, per le linee d’intervento 3.1, 3.2, 4.1, va altresì verificata la rispondenza della dimensione dei progetti che non può superare gli importi indicati dal bando per ciascuna linea.

Eventuali preventivi eccedenti i limiti  di L. 200 milioni per le PMI (o L. 500 milioni per le grandi imprese) per la linea 3.1, oppure il limite di L. 200 milioni per le linee 3.2 e 4.1 non sono valutabili; tuttavia la struttura regionale può segnalare all’attuatore l’incongruenza e richiedere la tempestiva riformulazione del preventivo, nel rispetto dei limiti previsti dal bando.

Per i progetti proposti dalle Parti sociali (organizzazioni imprenditoriali e sindacali) che prevedano la sperimentazione in collaborazione con le imprese dovranno essere trasmesse, qualora mancanti, le lettere di adesione o di conferma dell’impegno al coinvolgimento delle imprese stesse.

La linea 4.2, riservata esclusivamente ai proponenti istituzionali che operano nel settore  delle pari opportunità, consente l’individuazione di un soggetto attuatore che sarà altresì il destinatario del finanziamento, e non pone limiti di spesa per ciascun progetto.

6 - Coerenza tra contenuti della proposta e preventivo di spesa

E’ compito del Nucleo di valutazione verificare la coerenza tra i contenuti della proposta ed il preventivo di spesa presentato. Qualora i contenuti del progetto non consentano di verificare se ci sia coerenza tra contenuti e spesa prevista, la struttura potrà richiedere all’operatore gli opportuni chiarimenti e/o maggiori circa la formulazione del preventivo stesso, ai fini di operare una corretta procedura di valutazione.

Eventuali costi compresi nel preventivo di spesa che esulano da quelli previsti nel bando non possono essere considerati come costi ammissibili.

7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi

Sono ammesse a valutazione tutte le proposte pervenute nei termini indicati al punto 1 - Ammissibilità - e già considerate ammissibili alla valutazione, in coerenza con quanto indicato ai capitoli precedenti. I criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono indicati nel bando, del quale sono parte integrante e sono raggruppati in due classi di punteggio, ovvero:

- Idoneità/Qualità del soggetto attuatore - il limite massimo di punteggio attribuibile è 350, formato da tre gruppi di punteggio inerenti:

- le caratteristiche dell’impresa/ente - 115 punti max

- l’esperienza dell’impresa/ente - 130 punti max

C) i rapporti dell’impresa/ente con altri soggetti del territorio - 105 punti max.

2) Idoneità/Qualità del progetto proposto - il limite massimo di punteggio attribuibile è 650, formato da cinque gruppi di punteggio inerenti:

- la congruenza del progetto con le caratteristiche dell’impresa/ente - 115 punti max

- i contenuti del progetto - 120 punti max

- il monitoraggio  e la valutazione - 80 punti max

- le strategie e metodologie innovative del progetto - 190 punti max

- la coerenza con le strategie di programma - 145 punti max.

Soglia minima di punteggio

Le proposte che ottengono almeno in una delle due classi un punteggio superiore alla soglia minima di:

- 175 punti di valutazione per la qualità/idoneità del soggetto attuatore

- 325 punti di valutazione per la qualità/idoneità del progetto proposto sono ammesse alla formazione delle graduatorie.

Nell’eventualità che alcuni progetti in corso di valutazione non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 500 sulle due classi di merito, considerati necessari per accedere alla graduatoria, sono da considerarsi esclusi dalla compilazione della graduatoria dei progetti approvati.

8 - Formazione delle graduatorie

Tra i progetti ammessi alla valutazione, si procede all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri del punto precedente e allo scopo di evitare l’esclusione o la penalizzazione di una determinata azione o di una determinata area territoriale, vengono compilate le graduatorie distinte:

- per tipologia di azione - basata sulla validità delle proposte, che deve altresì tener conto delle risorse del Bando accantonate sulle diverse linee di intervento - 3 e 4 - equamente ripartite, ove ci siano progetti, su entrambe le azioni 3.1 e 3.2;

- per province - basata sulla partecipazione al bando dell’intero territorio regionale, in cui tutte le realtà provinciali siano partecipi alle azioni a bando e rappresentate con almeno una proposta sulla misura E1.

9 - Richiami al V.I.S.P.O. - Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità

Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - area Lavoro e Formazione, in collaborazione con il Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, ha elaborato nel 1999 le Linee Guida per l’attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne, da applicare nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali 2000/2006, con invito alle Regioni di fare proprio il documento, applicandolo nella valutazione ex-ante.

In merito alla valutazione di impatto e di risultato, va richiamato un documento della Commissione Europea - D.G. XVI “Valutare l’applicazione del principio di pari opportunità negli interventi dei Fondi Strutturali - Proposte metodologiche”.

Nel P.O.R. - F.S.E. per l’obiettivo 3 della Regione Piemonte il principio di trasversalità del mainstreaming è osservato; tuttavia, a prescindere dalle azioni di mainstreaming previste in tutte le misure del P.O.R., un’intervento più incisivo è atteso dalle azioni specifiche previsto alla misura E1 “Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente e autonomo e promozione dell’imprenditoria femminile” nell’ambito del F.S.E..

V.I.S.P.O. è un metodo per misurare l’impatto delle politiche di pari opportunità da adottare in costanza di strategie rivolte a:

- migliorare l’accesso delle donne sul M.d.L.

- favorire la conciliabilità tra lavoro e vita professionale attraverso i servizi e le politiche per il lavoro, la formazione, la promozione del lavoro femminile, puntando in specifico per quanto concerne il F.S.E. sull’interconnessione degli obiettivi globali e degli obiettivi specifici.

10 -  Richiami al contesto generale della legislazione italiana

Le misure e le azioni già previste dalle leggi 125/91, 215/92, 53/00 costituiscono un riferimento importante per l’affermazione e l’applicazione dei principi di pari opportunità nel mondo del lavoro, con risultati apprezzabili sulla quantità e qualità dell’occupazione femminile.

Negli ultimi 10 anni, durante i quali il panorama italiano dell’occupazione è notevolmente mutato sotto un profilo di presenza e di opportunità, va riconosciuto il cambiamento che tali Leggi hanno indotto sull’organizzazione del lavoro, producendo un graduale aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Un’azione di collegamento tra la legislazione italiana ed un corretto impiego delle risorse del F.S.E. è opportuna nella valutazione delle proposte, nell’intento di ridurre il divario esistente tra occupazione maschile e femminile.



Codice 19
D.D. 19 giugno 2001, n. 71

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, 6° comma - Comune di Costigliole d’Asti. Variante obbligatoria al P.R.G.C. di adeguamento al P.S.F.F.. Parere vincolante espresso dalla Conferenza di Servizi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di recepire il parere favorevole unanimemente espresso dalla Conferenza di Servizi sulla proposta di variante obbligatoria al P.R.G.C. adottata dal Comune di Costigliole d’Asti con D.C.C. n. 57 del 29.9.2000, integrata con D.C.C. n. 91 del 22.12.2000 e con D.C.C. n. 19 del 18.4.2001, costituito da:

* Parere istruttorio espresso nella seduta del 25.5.2001 dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione e Difesa del Suolo;

* Testo delle N.T.A. prodotto nella seduta del 25.5.2001 dai Tecnici incaricati dal Comune;

* Allegato Tecnico P/3 “Planimetria Generale”, in scala 1:5.000, prodotto nella seduta del 25.5.2001 dai Tecnici incaricati dal Comune;

* Allegato Tecnico P/4/3 “Sviluppo dei Territori Urbanizzati ed Urbanizzandi - Motta”, in scala 1:2.000, prodotto nella seduta del 25.5.2001 dai Tecnici incaricati dal Comune;

2) di trasmettere la presente determinazione, unitamente al parere vincolante di cui al punto 1) che ne costituisce parte integrante, al Comune di Costigliole d’Asti, per il prosieguo dell’iter di approvazione della variante obbligatoria secondo la procedura formalizzata nell’allegato 1 alla D.G.R. 24 maggio 2000, n. 32 - 73, punto 1) della “Procedura di approvazione”, in premessa specificata;

3) di notificare la presente determinazione, unitamente al parere vincolante di cui al punto 1) che ne costituisce parte integrante, al Magistrato per il Po ed all’Autorità di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 11 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Il Dirigente responsabile
Ennio Castellani

Allegato (fare riferimento al file PDF)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, 6º comma - Comune di Costigliole d’Asti - Variante al P.R.G.C. di adeguamento al P.S.F.F.

Terza conferenza dei servizi

Parere istruttorio finale

I sottoscritti Arch. Agostino Novara, in rappresentanza della Direzione Regionale Pianifica e Gestione Urbanistica, Geol. Italo Colombo, in rappresentanza della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, Ing. Salvatore Scifo, in rappresentanza della Direzione Regionale Difesa del Suolo,

Premesso

- Che in data 22 marzo 2001 si era svolta la prima conferenza di servizi nella quale era emerso che:

- Nel P.R.G.C. erano cartografate due lievi modifiche della fascia B di progetto in base al posizionamento effettivo delle opere di difesa arginali in corso di realizzazione mentre le N.T.A. del P.S.F.F. prevedono solo (art. 4 comma 6) che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento di pianificazione comunale, “....può fare coincidere i limiti delle fasce A, B, C, (omissis) con elementi fisici rilevabili nella scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l’unitarietà”. Si era quindi chiarito che tale articolo non poteva trovare applicazione in quanto risulta evidente che esso non possa contemplare pure la fascia B di progetto, riguardando questa elementi morfologici antropici non presenti ma futuri; era stato chiesto quindi di fare un mero riporto delle fasce già tracciate nel P.S.F.F. senza nessuna modifica, rimandando alla procedura indicata nell’art. 5 comma 1 delle N.T.A. del P.S.F.F. che recita “____Allorchè dette opere saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po di presa d’atto del collaudo dell’opera varrà come variante automatica del P.S.F.F. per il tracciato di cui si tratta”.

- Nel corso di detta conferenza era stata evidenziata pure la necessità di realizzare una carta unitaria delle aree soggette a vincoli di inedificabilità con le relative classi di pericolosità geomorfologica relativamente a tutto il territorio compreso nelle fasce fluviali.

- Il Comune in tale sede aveva condiviso quanto sopra richiesto.

Che in data 20 aprile 2001 si era svolta la seconda conferenza di servizi nella quale il Comune ha presentato gli elaborati con le modifiche richieste nella precedente; in detta conferenza era emersa una sostanziale condivisione con quanto presentato dal Comune con le seguenti osservazioni:

- La suddivisione delle classi di pericolosità geomorfologica era preferibile, al fine di consentire una più facile lettera, che fosse basata maggiormente sul limite catastale dei lotti interessati.

- La classificazione di una modesta area sita in fascia B del P.S.F.F. doveva essere modificata da 3b a 3a.

- Si era ritenuto, inoltre, di modificare ed integrare gli articoli delle N.T.A. del P.R.G.C. al fine di eliminare incompatibilità con le N.T.A. del P.S.F.F.; in particolare si era evidenziata l’esigenza di modificare gli art. 18 commi 4, 6 e 9, l’art. 22, l’art. 24 commi 6 e 7 e l’opportunità di introdurre ulteriori articoli per normare, in particolare, le aree classificate nelle varie classi di pericolosità geomorfologica ricadenti in fascia C.

- Si era evidenziato che non era stato correttamente individuato sulle cartografie di progetto l’edificio vincolato ai sensi della ex L. 1089/39 sostituita con D.Lgs. n. 490/99.

- Si è infine evidenziata la necessità di riportare correttamente sulle cartografie il limite minimo del vincolo di cui all’art. 96 del R.D. n. 523/1904 di metri 10 dagli argini del canale S. Marzano.

- Che in data 30 aprile 2001 presso la sede di Asti dei Servizi Tecnici di prevenzione si era tenuto un incontro di chiarimento circa le modifiche da apportare alle N.T.A. in base alle richieste evidenziate nella seconda conferenza dei servizi e condivise in tale sede anche dal Comune.

- Che in data odierna, nel corso della terza conferenza dei servizi, i tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale hanno prodotto gli elaborati contenenti le modifiche ed integrazioni richieste nelle conferenze precedenti,

esprimono il seguente parere

Favorevole con le seguenti prescrizioni:

- In merito all’art. 24 comma 6 si ritiene che esso vada integrato richiamando anche i disposti dell’articolo 23 delle N.T.A. del P.R.G.C.

- In merito a quanto prescritto nell’art. 25 comma 8 si evidenziano delle incongruenze con quanto indicato negli articoli precedenti. Si ritiene pertanto che esso vada stralciato e riscritto nel seguente modo:

“Per quanto concerne la valutazione della pericolosità geomorfologica dei territori del Comune di Costigliole d’Asti ricadenti all’interno delle fasce fluviali A, B e C, si individuano le seguenti classi di pericolosità:

Fascia A

Classe 3 a - pericolosità geomorfologica elevata

Classe 3 c - pericolosità geomorfologica elevata

Fascia B

Classe 3 a - pericolosità geomorfologica elevata

Classe 3 c - pericolosità geomorfologica elevata

Fascia C

Classe 3  a - pericolosità geomorfologica elevata

Classe 3 b - pericolosità geomorfologica elevata

Classe 2b - pericolosità geomorfologica moderata

Per tali aree vanno applicate le norme più restrittive tra quanto indicato nei precedenti commi del presente art. 25 e quanto indicato negli articoli 20, 21, 22 e 24".

- Nell’allegato tecnico P/3 si ritiene opportuno integrare la legenda, indicando che la fascia di rispetto riportata nella cartografia relativamente al canale San Marzano è soggetta ai disposti di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904.

- Si ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire in classe 3c un edificio sito in sponda destra, che risulta ubicato tra il limite B di progetto indicato nel P.S.F.F. e l’alveo del fiume Tanaro, attualmente individuato in classe 3a, in considerazione dell’effettivo tracciato dell’argine.

Costituiscono parte integrante di questo parere le N.T.A. al P.R.G.C., l’allegato tecnico P/3 “Planimetria Generale” e l’allegato tecnico P/4/3 “Sviluppo dei Territori Urbanizzandi di Motta”, fornite dai tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale in data odierna, nel corso della terza Conferenza di servizi.



Codice  28.2
D.D. 31 luglio 2001, n. 250

Emergenza Sanitaria 118 - Attribuzione ed erogazione alle Aziende Sanitarie di somme a destinazione vincolata inerenti i progetti di Emergenza Sanitaria sul territorio per l’anno 2001 - Spesa L. 27.063.966.000 Capitolo 12284 bilancio 2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di L. 27.063.966.000 sull’accantonamento n. 100943 assunto con deliberazione n. 39-3398 del 2.7.01 sullo stanziamento del capitolo 12284 del bilancio 2001, a fronte di un’ulteriore quota di finanziamento per l’anno 2001, pari al 30% dell’importo del progetto presentato dalle Aziende Sanitarie Locali  per l’anno 2000, come risulta dall’elenco allegato al presente provvedimento, per permettere alle Aziende stesse la gestione del servizio di emergenza sanitaria territoriale.

Il conguaglio avverrà a seguito dell’approvazione dei consuntivi relativi alle spese dell’anno 2000 e ai progetti per l’anno 2001.

La liquidazione delle somme indicate a fianco di ciascuna Azienda avverrà ad approvazione del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Dirigente responsabile
Valter Galante


CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare della Direzione Regionale Bilanci e Finanze - Settore Tributi - Addizionali e Compartecipazioni al Gettito Erariale 30 luglio 2001, Prot. n. 4708/9.3

Tasse sulle concessioni regionali - Licenza per la pesca nelle acque interne

Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Piemonte
LORO SEDI

In ordine ai numerosi quesiti posti a questo settore, in relazione all’oggetto, sia da alcune Amministrazioni provinciali che da singoli cittadini, si ritiene qui di seguito fornire alcuni chiarimenti, almeno sugli aspetti più significativi delle questioni poste, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente ed anche ai fini di una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della normativa in vigore.

Premessa

Prima di ogni altra considerazione, occorre premettere che i riferimenti normativi vanno ricercati nella legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, recante norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nella Regione Piemonte, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tributari, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui al titolo II, articolo 5, quarto comma, al titolo III, articoli 8, 9, 10, 11 e 12 (il 13 essendo incompatibile con diversa norma di fonte statale di cui si dirà più oltre), ed al titolo VIII, articolo 30. Per quanto riguarda la tariffa, il riferimento è individuato nella legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni ed  integrazioni, da ultimo la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, e la legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60, da coordinarsi con il decreto legislativo legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Validità temporale dei versamenti

Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Per anno di validità della licenza s’intende ovviamente quello che decorre dalla data del rilascio sino al giorno antecedente la stessa data dell’anno successivo. Se, ad esempio, la licenza è stata rilasciata (previo versamento, s’intende, della relativa tassa di rilascio) il 7 giugno 2001, l’anno di validità viene a scadere il 6 giugno 2002 e quello successivo decorrere dal 7 giugno 2002; pertanto, il versamento relativo a tale anno dovrà essere eseguito entro tale data e detto versamento avrà validità sino a tutto il 6 giugno 2003.

Quanto sin qui detto, naturalmente, vale sempre che il soggetto passivo intenda esercitare il diritto che la licenza gli conferisce: infatti, qualora durante un intero anno di validità (calcolato, s’intende, nello stesso modo di cui si è detto) non si intenda esercitare alcuna attività di pesca, il tributo non è dovuto. Per espressa volontà del legislatore, infatti, la tassa non è legata, come avviene invece nella maggior parte degli altri casi, al mero possesso del titolo, ma all’effettivo esercizio del diritto conferito. Ciò esclude in radice, per naturale conseguenza, il concetto di versamento tardivo, ma pone in carico al titolare l’obbligo di provvedere al versamento prima di esercitare l’attività di pesca, in qualsiasi momento egli intenda esercitarla, e ripristina la validità della licenza a far data dal momento in cui il versamento stesso è stato eseguito e per il tempo di un anno, salvo che per l’ultimo anno di validità perchè in tale particolare caso il rinnovo scade comunque con lo scadere della licenza, indipendentemente dalla data del versamento, e qualora il titolare intenda procurarsene una nuova dovrà corrispondere per questa l’intera tassa di rilascio. Se ad esempio, la licenza è stata rilasciata il 7 giugno 1996 e il titolare, dopo il 6 giugno 1997 (primo anno di validità), non ha più inteso esercitare l’attività di pesca, così sottraendosi legittimamente all’obbligo del rinnovo, fino al 10 settembre 2000, il titolare stesso potrà eseguire il versamento in tale data, purchè prima di porre in essere qualsiasi comportamento relativo all’esercizio dell’attività, così ripristinando la validità della sua licenza sino a tutto il 9 settembre 2001. In seguito, per proseguire senza interruzioni l’attività medesima, potrà eseguire un ulteriore versamento entro la predetta data del 9 settembre 2001, ma detto ultimo versamento non potrà conferire alla licenza altra validità che sino al 6 giugno 2002, data di scadenza naturale, dopodichè il titolare, volendo seguitare nell’esercizio della pesca, se ne dovrà procurare una nuova previa corresponsione dell’intera tassa di rilascio.

Ricevute dei versamenti

E’ del tutto pacifico che, al fine di comprovare agli agenti di vigilanza l’eseguito versamento della tassa e della soprattassa annuali in qualsiasi momento la funzione di vigilanza possa e debba essere esercitata, il titolare della licenza deve recare con sè le relative ricevute per poterle esibire se richiesto.

Meno pacifico, a detta di alcuni operatori del settore, è l’obbligo, per il titolare, di recare con sè le ricevute di versamento della tassa e della soprattassa di rilascio. Da più parti è stato infatti sostenuto che, per il primo anno di validità, l’esibizione delle ricevute non è necessaria perchè l’avvenuta esecuzione del versamento sarebbe del tutto implicita, non potendo l’autorità preposta rilasciare la licenza senza che il versamento medesimo sia stato eseguito.

Questo settore, tuttavia, non è dello stesso avviso: l’articolo 6, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, prevede infatti espressamente che taluno possa esercitare attività per le quali è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l’atto stesso o assolto la relativa tassa. Ne consegue che il possesso della ricevuta costituisce unica prova inconfutabile di assolvimento dell’obbligazione tributaria e d’altra parte, al fine di consentire il completo e puntuale esercizio del potere di vigilanza, l’obbligo di recare con sè le ricevute di versamento, opportunamente allegandole al libretto di licenza, pur non essendo espressamente prescritto dalla norma è da ritenersi del tutto implicito.

Quanto sopra è ancor più vero nel caso in cui il soggetto passivo ricorra alla semplificazione prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, essendo del tutto evidente che in tal caso la ricevuta di pagamento deve sempre essere posta a disposizione per eventuali controlli.

Duplicato della licenza

Secondo le norme vigenti non è prevista la possibilità di ottenere duplicati della licenza. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramente, pertanto, il titolare dovrà necessariamente procedere alla richiesta di una nuova licenza, il cui rilascio comporta ovviamente la corresponsione della tassa e della soprattassa di rilascio ab origine, indipendentemente del fatto che per la licenza smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata fosse stato eseguito o meno il versamento della tassa e della soprattassa annuali. La possibilità di ottenere il duplicato, infatti, che pure era prevista dall’articolo 13 della già citata legge regionale 7/1981, è stata successivamente negata dall’ultimo capoverso della didascalia relativa al numero d’ordine 18 del titolo II della tariffa annessa al decreto legislativo 230/1991 citato in premessa.

Minori di anni quattordici

Nei confronti dei minori di anni quattordici, ai quali può essere rilasciata la licenza di tipo B (quella, cioè, per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancio di lato non superiore a m. 1,50), non si fa luogo ad imposizione alcuna. Per quanto riguarda le tasse e le soprattasse annuali, infatti, ciò è previsto espressamente dall’articolo 11, quarto comma, della legge regionale 7/81, come modificato dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 34; per quanto riguarda la tassa e la soprattassa di rilascio, invece, la norma è facilmente desumibile dalla parificazione di fatto (e, conseguentemente, di diritto) che l’articolo 30 della stessa legge, cui il citato articolo 11 fa rimando, opera fra tassa di rilascio (“per il primo anno in ogni caso”) e tassa di rinnovo o tassa annuale (“e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l’attività di pesca”).

Contenuto dei verbali

I verbali mediante i quali gli agenti preposti alla vigilanza contestano ai trasgressori l’esercizio della pesca senza licenza o con licenza non regolare è idoneo a contestare sia la violazione di cui all’articolo 23 della più volte citata legge regionale 7/1981, per la quale la sanzione è comminata immediatamente, sia quella di ordine fiscale prevista dall’articolo 30 della medesima, per la quale l’irrogazione della sanzione (contestuale al recupero del tributo evaso) è rinviata al competente settore tributi della Regione. Per questo motivo, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, è non solo opportuno, ma indispensabile che detti verbali contengano uno specifico e chiaro riferimento a tale circostanza. Per rendere efficace tale riferimento, d’altra parte, è sufficiente che il verbale contenga uno specifico periodo, quale potrebbe essere il seguente: “Copia del presente verbale sarà trasmessa alla Regione Piemonte, direzione regionale bilanci e finanze, settore tributi addizionali e compartecipazioni al gettito erariale, che provvederà d’ufficio al recupero del tributo evaso ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario”.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto. Le Amministrazioni provinciali cui è particolarmente indirizzata sono invitate a darne la più ampia diffusione presso gli organi di vigilanza competenti e presso gli enti e le associazioni interessati.

Il Dirigente del Settore    Il Direttore Regionale
Giovanni Tarizzo    Pierluigi Lesca



Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Avviso

Si informa che sul Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2001, sono state pubblicate le seguenti deliberazioni adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po nella seduta del 26 aprile 2001:

- n. 18/2001 “Adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”

- n. 19/2001 “Adozione del Progetto di Piano stralcio d’integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po Piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)”

- n. 20/2001 “Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)”

- n. 21/2001 “Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della legge n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno”.

Il Segretario Generale
Roberto Passino