Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 60-3537

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Ampliamento di cava di inerti” in localita’ Gorreti del Comune di Neive (CN) presentato dalla Societa’ Neive Calcestruzzi S.a.s.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di cava di inerti in località Gorreti del Comune di Neive (CN), presentato dalla Società Neive Calcestruzzi S.a.s. con sede legale in frazione Micca n. 25 del Comune di Neive (CN) in quanto la fase estrattiva ed il conseguente recupero ambientale consentono la realizzazione di un intervento volto alla rinaturalizzazione di un’ampia area, pertinente al fiume Tanaro, attualmente destinata ad altre attività ampliando in tal modo le caratteristiche ambientali e naturalistiche della zona già presenti in un’area limitrofa, peraltro di limitata superficie, a quella di intervento.

* Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato alle seguenti condizioni:

- l’intervento sia realizzato secondo le prescrizioni previste nella nota n. 25951 dell’11/06/2001 della Provincia di Cuneo e nel verbale, relativo alla riunione dell’8 giugno 2001, della Conferenza di Servizi, ex l.r. 40/1998, che per l’occasione è stata integrata dalla Conferenza di Servizi presso la Provincia, ex l.r. 44/2000; le suddette prescrizioni devono essere riprese nell’atto autorizzativo, ex l.r. 69/1978, che l’Amministrazione Comunale di Neive è impegnata ad assumere entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;

- inoltre l’intervento sia realizzato in conformità con quanto prescritto nella Determinazione Dirigenziale del Settore Gestione Beni Ambientali, ex D.lgs. 490/1999, n. 75 del 21/06/2001;

- all’autorizzazione, ex l.r. 69/1978, sia allegata apposita convenzione, tra ditta esercente e Amministrazione comunale di Neive, affinchè anche sull’area di proprietà comunale, attualmente destinata a pioppeto ed individuata catastalmente al Foglio 2 p.c. 118 parte, sia realizzato l’intervento di rinaturalizzazione in continuità con il recupero ambientale previsto sul sito di cava.

* Di dare atto che:

* il Settore Regionale Gestione Beni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 75 in data 21/06/2001, ai sensi del D.lgs. 490/1999 ha autorizzato l’intervento estrattivo;

* il Comune di Neive si è impegnato a rilasciare il provvedimento autorizzativo ex l.r. 69/1978 entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto nonché a mettere a disposizione della Ditta proponente l’area esterna al sito estrattivo, da destinare a scopi di rinaturalizzazione unitamente al recupero finale del sito estrattivo medesimo, e che sarà oggetto di apposita convenzione;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Fa parte integrante della presente deliberazione la seguente documentazione:

- verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi del 14 marzo 2001, 23 maggio 2001 e 8 giugno 2001;

- Determinazione, ex D.lgs. 490/1999, n. 75 del 21/06/2001 del Settore Gestione Beni Ambientali;

- nota n. 25951 in data 11/06/2001 dell’Amministrazione della Provincia di Cuneo.

Di stabilire che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)