Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 23-3501
Indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale attuata
dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare gli indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie
cinghiale da parte degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dai Comprensori
alpini (C.A.) della Regione Piemonte, di cui allallegato A alla presente
deliberazione.
Nel caso in cui i regolamenti predisposti dai Comitati di gestione degli
A.T.C. e dei C.A. contrastino con gli indirizzi di cui al presente provvedimento
si darà attuazione alla previsione dellart. 6, comma 10 della D.G.R. n.
10-26362 del 28.12.1998.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE NEGLI
A.T.C. E NEI C.A. DELLA REGIONE PIEMONTE
In attuazione del calendario venatorio regionale la Regione Piemonte, ai
fini di consentire ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. di regolamentare,
in modo uniforme, la caccia alla specie cinghiale, finalizzata al mantenimento
di densità compatibili con le altre componenti faunistiche, con le attività
produttive agro-silvo-pastorali e per consentire il prelievo in sicurezza,
ha ritenuto di dettare i presenti indirizzi.
TERRITORIO
1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare
lattività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio
in zone destinate alla caccia a squadre. Dette zone devono essere opportunamente
tabellate.
2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispongono la individuazione
mediante cartografia delle zone per la caccia al cinghiale.
3. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita su tutti i
territori degli A.T.C. e C.A. salvo che nelle zone in cui siano presenti
squadre autorizzate di cacciata a tale specie.
4. Il Comitato di gestione dellA.T.C. o del C.A., per lassegnazione delle
zone alle squadre di cacciatori, può optare per un sistema a rotazione
oppure vincolare ogni squadra ad ununica zona durante tutta la stagione
venatoria.
5. Il numero e la densità delle squadre viene definito dai Comitati di
gestione in funzione delle caratteristiche del territorio, delle condizioni
di sicurezza in cui effettuare il prelievo e delle scelte gestionali.
FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE
1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso allesercizio dellattività venatoria
nellA.T.C. o nel C.A. può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Il numero massimo e minimo dei componenti per la formazione della squadra
è stabilito dal Comitato di gestione dellA.T.C. o del C.A. Ad ogni componente
è consentita liscrizione ad una sola squadra.
3. La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo
fornito dal Comitato di gestione, deve essere presentata dal caposquadra
nei termini stabiliti dal Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo
del caposquadra, quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra.
Ogni nominativo deve essere corredato di: numero di licenza di caccia,
data del rilascio e firma di adesione.
4. Il Comitato di gestione dellA.T.C. o del C.A. deve comunicare annualmente
alla Regione ed alla Provincia, prima dellinizio della stagione venatoria,
il numero e la composizione delle squadre di caccia alla specie cinghiale
operanti sul proprio territorio.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
1. La squadra può esercitare la caccia al cinghiale in un solo ambito territoriale
di caccia salvo accordi tra ATC confinanti e nel rispetto dei requisiti
di ammissione.
2. Per operare sul territorio individuato, la consistenza effettiva della
squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori.
3. Lambito di caccia rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante
alla squadra.
4. Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria
possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente allA.T.C. o al
C.A., solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono
essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92
o in quelle dellart. 53 della Legge Regionale n. 70/96, per le due annate
venatorie precedenti la designazione.
5. Il caposquadra, o, in caso di assenza, un suo sostituto, deve sempre
essere presente durante la cacciata garantendone il regolare svolgimento
ed adempiendo alle formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione
che dovesse essere emanata dal Comitato di gestione dellA.T.C. o del C.A..
6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto,
lutilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino
regionale.
7. Allinizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere
dotata di registro di caccia suddiviso per giornate.
8. Il registro, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso
del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare
i seguenti dati:
a) - i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata annotati a
cura del caposquadra prima dellinizio della stessa;
b) - ora inizio e termine della cacciata;
c) - numero dei capi abbattuti indicando peso, età e sesso;
d) - località di abbattimento;
e) - numero di bracciale ove previsto.
9. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dellAmbito entro
15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
PARTECIPAZIONI OCCASIONALI
1. Il caposquadra potrà richiedere allA.T.C. o al C.A., almeno entro le
24 ore precedenti la cacciata, lammissione occasionale di cacciatori,
fino ad un massimo di 5 per cacciata e per un numero massimo stabilito
dal Comitato di gestione, purché questi siano regolarmente ammessi allesercizio
venatorio allinterno dellAmbito.
2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo
di consistenza effettiva, per lo svolgimento della cacciata.
3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro
di caccia prima dellinizio della cacciata.
SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI
1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata devono
essere apposti cartelli di avviso ben visibili sulle strade di accesso
in prossimità della delimitazione della zona interessata indicanti battuta
al cinghiale in corso. Detti cartelli di segnalazione devono essere immediatamente
rimossi al termine della cacciata e qualora la stessa non possa avvenire.
2. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare
un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.
DIVIETI APPLICABILI
Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale
70/96, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è
vietato:
a) - detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata
in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
b) - abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti
nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla
volpe;
c) - esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o
un suo sostituto, senza il numero minimo di consistenza effettiva dei
cacciatori;
d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di
una squadra di caccia a tale specie autorizzata;
e) - esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata,
salvo invito specifico di unaltra squadra autorizzata dallA.T.C. o dal
C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per
quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità
tra due squadre confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate
in forma congiunta;
f) - inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di unaltra squadra,
anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente
il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra,
coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante
nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio allinterno
di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale
di vigilanza;
g) - il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra
di cacciata, in quel giorno, non può esercitare nessun tipo di caccia se/o
finchè iscritto nel registro di caccia come presente.
Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A.
si applica la sanzione amministrativa prevista dallart. 53, comma 1, lett.
qq) della l.r. 70/96.