AGRICOLTURA

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 48 - 3525

Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006: schema di fideiussione per la concessione di anticipi. Modifica della D.G.R. n. 65-3341 del 25/6/01

Codice 11.4
D.D. 5 giugno 2001, n. 97

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Valgrana S.p.A. con sede in Scarnafigi (CN) - Approvazione del progetto di variante

Codice 11.4
D.D. 13 giugno 2001, n. 111

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Carni Dock S.r.l. con sede in Lagnasco (CN) - Rettifica determinazione n. 97 del 5/6/2001 di proroga data ultimazione lavori

Codice 11.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 112

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Salumificio Gonella S.a.s. con sede in Ceva (CN) - Concessione contributo in conto capitale e proroga fine lavori

Codice 11.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 113

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Aligen Alimentari Generali S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC) - Approvazione del progetto di variante, impegno contributo in conto capitale e proroga fine lavori

Codice 11.4
D.D. 22 giugno 2001, n. 118

Regolamento (CEE) 2081 DocUP 1994-99, ob. 5b - Misura I.5 tip. d1 - Parziale recupero del contributo in conto capitale - Accertamento di lire 2.113.455 capitolo 2340/2001; lire 4.931.395 capitolo 2366/2001; lire 7.044.850 capitolo 2367/2001; lire 2.156.300 capitolo 2340/2001

Codice 12.1
D.D. 14 giugno 2001, n. 58

Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7 giugno 2001

Codice 12.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 59

Reg. CE n. 411/97 - Quantificazione saldo dell’aiuto finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il Piano d’azione approvato (1.1.1998 - 31.12.2000) - O.P. di ortofrutticoli riconosciuta “Piemonte Asprocor Società Consortile Cooperativa a r.l.” - Cissone (CN) - codice OP IT 004 - L. 261.070.761

Codice 12.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 60

Reg. CE n. 411/97 - Quantificazione saldo dell’aiuto finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il Programma operativo approvato (1.1.19998 - 31.12.20030) - O.P. di ortofrutticoli riconosciuta “Organizzazione Produttori Frutta a Guscio Ascopiemonte” - Cravanzana (CN) - codice OP IT 003 - Lire 35.432.298

ASSISTENZA

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 22-3443

Asilo Infantile “Lucca” di Roppolo (BI). Estinzione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 23-3444

Rettifica della D.G.R. n. 26-2033 del 22/01/2001. Asilo Infantile “Regina Margherita” di Asti - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e approvazione nuovo Statuto

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 24-3445

Asilo Infantile “San Giuseppe” di Villadeati (AL), fraz. Zanco. Estinzione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 25-3446

Asilo Infantile “Prigione” di Castellazzo Bormida (AL). Estinzione

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 15-3436

Associazione Ente U.N.S.A.S. di Torino, già Scuola per Assistenti Sociali U.N.S.A.S. di Torino. Provvedimenti in merito all’approvazione modifiche statutarie

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 16-3437

Fondazione Rita Tarchetti Mino - Casa di Riposo di Stroppiana. Provvedimenti in ordine al riconoscimento personalita’ giuridica privata

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 17-3438

Fondazione Pietro Accorsi - Torino - Provvedimenti in merito all’approvazione modifiche statutarie

BENI CULTURALI

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 45-3466

Approvazione documento denominato “Il Patrimonio culturale per il Piemonte del futuro e recante - obiettivi ed indirizzi programmatici per il 2001 e per il Biennio 2002-2003 e relativi allegati”. Assegnazione risorse finanziarie e accantonamenti per L. 50.843.540.000 nell’ esercizio 2001

BILANCIO

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 13-3434

Integrazione del fondo economale per l’anno 2001 presso il Settore Cassa Economale Centrale. L. 300.000.000

BOLLETTINO UFFICIALE

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 2-3556

Indirizzi in materia di diffusione sulla rete Internet del Bollettino Ufficiale

CARTOGRAFIA

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 3-3424

Pagamento della quota per il rinnovo dell’associazione alla SIFET per l’anno 2001. Spesa di lire 300.000, cap. 10940/2001

COMMERCIO

D.P.G.R. 20 luglio 2001, n. 64

L.R. 21/85 e s.m.i. “Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore” - Sostituzione di un rappresentante della Federconsumatori Piemonte e modifiche rappresentanze assessorili in seguito a diversa attribuzione delle deleghe, in modifica del D.P.G.R. n. 4 dell’11.1.2001

COMUNICAZIONE

Comunicato dell’Assessorato Lavori Pubblici, Difesa Del Suolo, Protezione Civile - Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Attivazione di un’apposita sezione all’interno del sito internet regionale per la pubblicazione/consultazione dei bandi e avvisi di gara in attuazione della legge del 24 novembre 2000, n.340 art.24 e D.M. n. 20 del 6/04/2001

CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 12 luglio 2001, n. 171-23312

Dimissioni del Signor Agostino Ghiglia dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con la Signora Patrizia D’Onofrio (art. 16 legge 17 febbraio 1968, n. 108)

D.C.R. 12 luglio 2001, n. 172 - 23997

Integrazione Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Elezione di un Consigliere Segretario (art. 14 dello Statuto e art. 4 del Regolamento consiliare)

CONTENZIOSO

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 19 - 3440

Causa privato c/Regione Piemonte. Autorizzazione proposta transattiva

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 4-3425

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato avverso determinazione ingiunzione n. 356 del 21.3.2001 della Dirigente Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandro Mattioda

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 5-3426

Autorizzazione a transigere la vertenza precedente dinanzi al Giudice di Pace di Saluzzo promossa da un privato c/Regione Piemonte. Spesa L. 2.202.907 sul cap. 10560 del bilancio 2001

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 6-3427

Adempimenti connessi alle spese per il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali iscritte al capitolo 10760 del bilancio 2001. Accantonamento di L. 145.000.000 ed assegnazione alla Struttura Speciale Avvocatura

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 7-3428

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro instaurato da un privato contro un Ente e con chiamata in causa della Regione Piemonte ritenuta legittimata passiva per i debiti delle soppresse U.S.S.L.. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Pier Carlo Maina

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 8-3429

Autorizzazione a transigere la vertenza pendente avanti il Tribunale Civile di Torino promossa dalla Regione Piemonte c/privati con l’intervento dell’ASL n. 1

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 9-3430

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Cuneo avverso determinazione ingiunzione n. 279 del 6.3.2001 della dirigente Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandro Mattioda

CONTROLLO

D.P.G.R. 23 luglio 2001, n. 66

Sezione di quadrante di Torino del Comitato regionale di controllo - Sostituzione componente supplente

CULTURA

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 44-3465

Accantonamento fondi a favore della Direzione Beni Culturali da destinarsi alla Fondazione per il Salone del Libro e per il Salone della Musica. Accantonamento di L. 200.000.000 (cap. 10940/2001)

DIRITTO ALLO STUDIO

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 43-3464

L.R. 16/92, art. 19 - Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario. Nomina due rappresentanti dell’Università degli Studi di Torino eletti dalla componente studentesca

EDILIZIA RESIDENZIALE

D.P.G.R. 24 luglio 2001, n. 67

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 9 - Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1992/95 - Comune di Torino - Intervento non pervenuto all’apertura del cantiere entro il 24/6/2001 - Nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 bis della legge 17/2/1992, n. 179 e s.m.i.

Codice 18.2
D.D. 24 luglio 2001, n. 121

L.R. 06/12/1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 17/5/1976, n. 28 e s.m.i.

ENERGIA

Codice 22.8
D.D. 26 luglio 2001, n. 365

Decreto n.106 del 16 marzo 2001 del Ministero dell’Ambiente -Servizio IAR. - D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001. Approvazione del Bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e della modulistica relativa

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 49-3470

L.R. 41/98, art. 16 - Piano di riparto a favore delle Province Piemontesi delle risorse già destinate al finanziamento della L.R. 48/91 - Anno 2001 - Assegnazione ed accantonamento della somma di Lire 1.620.000.000. sul cap. 11099 /2001 a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale-Lavoro per i provvedimenti di competenza

INIZIATIVE SPECIALI

D.P.G.R. 24 luglio 2001, n. 68

Accordo di programma per lo sviluppo del settore ippico tra la Regione Piemonte, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e l’Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 1-3422

Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle direzioni regionali per lo studio e l’analisi della semplificazione amministrativa

PERSONALE REGIONALE

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 10-3431

Modificazione della D.G.R. n. 1-27689 del 29 giugno 1999 avente per oggetto l’istituzione delle posizioni organizzative delle strutture della Giunta Regionale

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 11-3432

Recepimento dei contratti Collettivi Decentrati stipulati in data 1/6/2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi alle attivita di progettazione e alle altre disciplinate dalla Legge 109/94 e s.m.i.. Assunzione del regolamento relativo ai predetti incentivi

PESCA

Codice 13
D.D. 25 luglio 2001, n. 141

Approvazione della Modulistica in materia di Acquacoltura di cui alla DGR. 2-3478 del 12 .07.2001

POLITICHE COMUNITARIE

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 48-3469

Accantonamento della somma di Lire 30.000.000 sul capitolo 10949/01 quale somma aggiuntiva per azioni ulteriori nell’ambito del progetto partenariale denominato DAPHNE-KIDS ad assegnazione alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, in quanto struttura regionale competente in materia di europartenariato

PROTEZIONE CIVILE

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 54-3474

Riduzione di accantonamento di Lit. 1.116.212.001 da trasferire su cap. 16005/2001 per erogazione contributi “una tantum” a ciascuna delle Amministrazioni Provinciali del Piemonte

SANITA’

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 26-3447

Sviluppo della rete di assistenza regionale per l’ictus cerebrale

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 27-3448

Linee-guida organizzative attività di Teleconsulto Medico Piemonte Ospedali in Rete (Tempore)

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 28-3449

Modalità organizzative per l’applicazione delle tecniche NAT allo screening del sangue

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 29-3450

Autorizzazione all’A.S.L. 9 di Ivrea sede del C.R.C.C. alla partecipazione all’Accordo Interregionale di gestione Piano Plasma

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 34-3455

AA.SS.RR. - Procedimento di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 4 di Torino - Atto n. 622/2001/US.DG del 8.5.01 “Atto Aziendale dell’ASL 4. Adozione” - nota prot. 01/04286 del 20.6.01. Formulazione di rilievi

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 35-3456

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 600 del 31.5.01 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale ASL 10 di Pinerolo per l’utilizzazione delle strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero di Pinerolo (U.O.A. Medicina Generale), da parte della Scuola di Specializzazione in Reumatologia Anno Accademico 2000/2001". Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 36-3457

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 289 del 11.06.01 “Accordo attuativo tra l’Azienda Ospedaliera ”SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" e l’Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la formazione degli studenti iscritti al corso di diploma universitario di infermiere - Anno Accademico 2000/2001". Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 37-3458

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 776 del 5.06.01 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia”. Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 38-3459

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 756 del 4.06.01 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Universita’ degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - A.A. 2001-2002". Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 39-3460

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. Aso SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 258 del 29.05.01 “Convenzione tra Universita’ Studi di Pavia e Azienda Ospedaliera per utilizzazione strutture sanitarie dell’U.O.A. 1 a Chirurgia da parte della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Rinnovo”. Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 40-3461

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 339 del 11.06.01 “Rinnovo accordo convenzionale per l’anno accademico 2001/2002 tra la ASL 14 e l’Universita’ degli Studi di Torino - Scuola di Specializzazione in Geriatria”. Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 41-3462

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO Maggiore della Carita’ di Novara. Atto n. 792 del 16.05.01 “Polo Oncologico - Istituzione borse di studio Scuola di specializzazione in Oncologia: provvedimenti relativi” come modificato con atto n. 960 del 15.06.01. Approvazione

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 42-3463

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 434 del 12.04.01 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l’Universita’ degli Studi di Torino - Facolta’ di Psicologia - per tirocinio di formazione e orientamento” come modificato e integrato con atto n. 593 del 31.05.01. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 68-3545

Art. 108 L.R. 44/2000 come integrata dalla L.R. 5/2001. Regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

SPORT

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 56-3476

Adesione al “Comitato Organizzatore Locale per l_organizzazione del Master Nazionale del 50 Nike Junior Tour” per l’organizzazione della quinta edizione del circuito tennistico “Nike Junior Tour 2001". Erogazione contributo finanziario, art. 4, l.r. 6/77. Integrazione alla D.G.R. n. 50 - 2572 del 26/3/2001

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.P.G.R. 23 luglio 2001, n. 65

Vigilanza sull’A.R.P.A. - Deliberazione n. 241 del 28.3.2001 “Approvazione perizia di stima edificio sito in Via Lago S. Michele - Ivrea”; deliberazione n. 357 dell’11.5.2001 “Alienazione edificio sito in Via Lago S. Michele - Ivrea - Approvazione bando - Impegno di spesa L. 1.735.000 al capitolo 14400/17 ”spese connesse alle selezioni ai concorsi ed i bandi di gara"; deliberazione n. 556 del 23.7.2001 “Deliberazione n. 357 dell’11.5.2001 avente per oggetto: ”Alienazione edificio sito in V. Lago S. Michele Ivrea - Approvazione bando - Impegno di spesa L. 1.735.000 al capitolo 14400/17 - spese connesse alle selezioni ai concorsi ed ai bandi di gara" - Rettifica

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 14-3435

Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 - Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29 agosto 2000, n. 48

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 20-3441

Parere regionale ex art. 4 DPR 420/94, relativo al progetto “Ampliamento del deposito prefettizio di g.p.l. ubicato nel comune di Castellazzo Bormida (AL)”, presentato da Soc. Restiani S.p.A.

D.G.R. 9 luglio 2001, n. 21-3442

Assegnazione alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” della somma di lire 12.000.000.000 (capitoli 15735 e 27070) ai fini del trasferimento in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (art. 17 lettera d) legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 8/AQA

Applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 in merito al controllo dei gas di scarico dei veicoli. Bollino blu

TUTELA DEL SUOLO

Comunicato della Direzione Difesa del Suolo

Adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po e Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)

Autorità di Bacino del Fiume Po - Atti del Comitato Istituzionale 26 aprile 2001, n. 19

Adozione del progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (pai) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: Nodo Idraulico di Ivrea, Po Piemontese da Confluenza Sangone a Confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)

URBANISTICA

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 4-3482

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cirie’ (TO). Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 5-3483

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cressa (NO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 6-3484

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Caluso (TO). Approvazione della Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente

D.G.R. 16 luglio 2001, n. 7-3485

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Suno (NO). Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 3-3557

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Romagnano Sesia (NO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente e della afferente variante “in itinere”

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 4-3558

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Collegno (TO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

D.G.R. 23 luglio 2001, n. 5-3559

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di SantàAlbano Stura (CN). Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 64

L.R. 21/85 e s.m.i. “Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore” - Sostituzione di un rappresentante della Federconsumatori Piemonte e modifiche rappresentanze assessorili in seguito a diversa attribuzione delle deleghe, in modifica del D.P.G.R. n. 4 dell’11.1.2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

La sostituzione in seno alla Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore del membro supplente Sig. Frezzati Danilo con il Sig. Datrino Remo in rappresentanza della Federconsumatori Piemonte; in modifica del D.P.G.R. n. 4 dell’11.1.2001;

la sostituzione, quale Presidente della Consulta Regionale per la difesa e tutela dei consumatori dell’Assessore Gilberto Pichetto Fratin e quale rappresentante per l’Assessorato all’Agricoltura l’Assessore Ugo Cavallera, in modifica del D.P.G.R. n. 4 dell’11.1.2001.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 65

Vigilanza sull’A.R.P.A. - Deliberazione n. 241 del 28.3.2001 “Approvazione perizia di stima edificio sito in Via Lago S. Michele - Ivrea”; deliberazione n. 357 dell’11.5.2001 “Alienazione edificio sito in Via Lago S. Michele - Ivrea - Approvazione bando - Impegno di spesa L. 1.735.000 al capitolo 14400/17 ”spese connesse alle selezioni ai concorsi ed i bandi di gara"; deliberazione n. 556 del 23.7.2001 “Deliberazione n. 357 dell’11.5.2001 avente per oggetto: ”Alienazione edificio sito in V. Lago S. Michele Ivrea - Approvazione bando - Impegno di spesa L. 1.735.000 al capitolo 14400/17 - spese connesse alle selezioni ai concorsi ed ai bandi di gara" - Rettifica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di non formulare osservazioni sulle deliberazioni n. 241 del 28.3.2001, n. 357 dell’11.5.2001 e n. 556 del 23.7.2001 e di considerare favorevolmente concluso l’esame del procedimento  relativo alle deliberazioni citate.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 66

Sezione di quadrante di Torino del Comitato regionale di controllo - Sostituzione componente supplente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

il Vice Prefetto dr. Giuseppe Forlani è nominato componente supplente della Sezione di quadrante di Torino del Comitato regionale di controllo, in sostituzione della dr.ssa Valeria Sabatino.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 67

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 9 - Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1992/95 - Comune di Torino - Intervento non pervenuto all’apertura del cantiere entro il 24/6/2001 - Nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 bis della legge 17/2/1992, n. 179 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di nominare ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i., l’arch. Mario Mana, funzionario regionale della Direzione Edilizia, Settore Attuazione Interventi in Materia di Edilizia, Commissario ad acta per il seguente programma di intervento:



Ambito    P.I.    Comune    Ubicazione    Ente attuatore    Tipologia intervento    Data pubblicazione     Data entro la quale
                        deliberazione comunale    gli interventi dovevano
                        di individuazione     pervenire all’inizio
                        soggetti attuatori      lavori
TO    1277    Torino    Spina 2    Edilgros S.p.A.    Art. 9 Legge 493/93    24/5/2000    24/6/2001




Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 68

Accordo di programma per lo sviluppo del settore ippico tra la Regione Piemonte, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e l’Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria

Nell’ambito del progetto, avviato dalla Regione Piemonte, di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e Borgo Castello della Mandria, inserito nel Documento Unico di Programmazione ( 1994 - 1999 ), Asse 2, Misura 2.3, oggetto dell’Accordo di Programma Quadro approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 10 settembre 1999, n. 64, è operante il progetto di recupero della Cascina Rubianetta e delle relative pertinenze destinate ad accogliere il Centro del Cavallo.

In seguito ad una approfondita analisi promossa dalla Regione Piemonte, di concerto con le maggiori istituzioni del settore equestre, è emersa, a livello nazionale ed internazionale, la necessità di istituire un Centro di alta specializzazione.

Il giorno 30 maggio 2001 è stata convocata la conferenza prevista dall’art. 34, comma 3, D.lgs 267/2000, durante la quale sono stati approvati dai rappresentanti degli Enti intervenuti (Regione Piemonte, UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria i contenuti dell’Accordo di Programma relativo all’oggetto;

In data 25 giugno 2001 la Giunta Regionale, in seguito a comunicazione, ha autorizzato il Presidente alla firma dell’Accordo di Programma.

L’Accordo di Programma, con relativa nota integrativa, è stato sottoscritto in data 27 giugno 2001 dall’Assessore Ettore Racchelli il quale interveniva, con delega del Presidente della Regione Piemonte On. Enzo Ghigo del 25 giugno 2001, all’atto in qualità di Assessore al Turismo - Sport - Navigazione - Acque Minerali e Termali - Fiere - Coordinamento delle Politiche di Promozione Nazionale ed Internazionale - Accoglienza ed Offerta - Olimpiadi 2006 - Impianti di Risalita; dal Presidente dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), Prof. Giovanni Polara; dal Presidente della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), Ing. Cesare Croce; dal Magnifico Rettore dell’Università di Torino, Prof. Rinaldo Bertolino.

Il testo integrale dell’Accordo, unitamente con la nota aggiuntiva, verranno pubblicati sul BUR.

Visti:

l’art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 17, commi 8 e 9, legge 15 maggio 1997, n. 127;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, art. 17".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

E’ adottato l’Accordo di Programma per lo sviluppo del settore ippico stipulato tra la Regione Piemonte, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)e l’Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria così come sottoscritto in data 27 giugno 2001 e allegato al presente decreto per farne parte integrante unitamente con la nota aggiuntiva sottoscritta nella stessa data e allegata al presente decreto.

Il presente Accordo di Programma non costituisce variante agli strumenti urbanistici.

L’esecuzione dell’Accordo è coordinato dal Comitato Promotore di cui all’art. 8 dell’Accordo, il cui membro per la Regione Piemonte viene indicato nella persona del Dott. Alberto Vanelli, Direttore Regionale dei Beni Culturali.

La vigilanza sulla corretta applicazione dell’accordo viene esercitata dal Collegio di vigilanza di cui all’art. 9 dell’Accordo stesso, il cui membro per la Regione Piemonte è indicato nella persona dell’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte o da un suo delegato.

I responsabili della attuazione dell’Accordo di programma per le funzioni di cui all’articolo 14.5 della D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, sono individuati, per la Regione Piemonte nella Dott.ssa Adele Re Rebaudengo e, per quanto riguarda gli aspetti tecnici connessi con le strutture messe a disposizione del Centro del Cavallo, nell’Arch. Roberto Leone.

L’Accordo ed il presente provvedimento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Enzo Ghigo

Allegato

Accordo di programma per lo sviluppo  del settore ippico tra la Regione Piemonte,  l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), L’Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria.

Premessa

La Regione Piemonte ha avviato il progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria che è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, asse 2, misura 2.3."Valorizzazione del Patrimonio Culturale", in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. Tale progetto è stato oggetto dell’Accordo di Programma Quadro approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 10 settembre 1999, n. 64 tra la Regione Piemonte, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Torino ed i Sindaci dei Comuni territorialmente competenti. All’interno del progetto generale di restauro e valorizzazione è operante un progetto di recupero della Cascina Rubbianetta e relative pertinenze, destinate ad accogliere il Centro del Cavallo, anche in stretto rapporto funzionale con le attività e le tematiche che saranno sviluppate presso il “Centro Natura e Paesaggio” al Borgo Castello, in particolare per quanto riguarda il filone attinente all’evoluzione del rapporto uomo - animale nella storia.

L’iniziativa per la realizzazione del Centro del Cavallo presso la Cascina Rubbianetta, nel Parco regionale La Mandria, finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale costituito dalla Reggia di Venaria e dal Borgo Castello della Mandria, è prevista dalla II Variante al Piano d’Area del Parco e rientra pienamente fra le finalità istitutive dell’area protetta stabilite all’art. 4 della L.R. 54/78.

La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 583 del 3.06.1999 ha appaltato i lavori di ristrutturazione della Cascina Rubbianetta localizzata nel Parco La Mandria.

L’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), secondo il D.lgs 29.10.1999, n. 449 recante “Riordino dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", ”promuove l’incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella (...), favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti (...), destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l’incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell’attività ippica (...), collabora con le regioni e le province autonome nell’impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore".

La FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), secondo il proprio Statuto, deve “promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre italiano (...), contribuire all’incremento ed alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia (...), incoraggiare, potenziare ed assistere tutti gli Enti che, comunque, abbiano attinenza con lo sport equestre (...), affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell’allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia (...), concedere, nei limiti consentiti dal suo bilancio, premi e contributi a favore di iniziative e di manifestazioni da essa riconosciute”.

L’Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria sulla scorta della tabella XXXIII allegata al D.M. 5 giugno ‘95 recante “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Medicina Veterinaria” in cui è previsto, ai sensi della Direttiva C.E. n. 78/1027 del 1978 e del DPR n. 947 del 29 agosto ‘96, che l’attività didattica sia svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, deve avvalersi di apposite strutture e di personale specializzato ed operai qualificati. L’attività integrativa pratica può essere svolta anche presso qualificate strutture di Enti ed Imprese Pubbliche operanti nel settore della Medicina Veterinaria con stipula di apposite convenzioni. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino ha manifestato il proprio interesse alla costituzione del Centro del Cavallo - presso la cascina Rubbianetta e relative pertinenze nel Parco Regionale La Mandria - e successivamente al concorso nella gestione dello stesso in materia tecnica, scientifica e didattica, quale struttura complementare all’Ospedale Veterinario di Grugliasco, con particolare riferimento alla attivazione di corsi di preparazione di differente livello, da quelli di formazione professionale alla Scuola di Specializzazione post laurea; è inoltre interessata allo sviluppo delle iniziative scientifiche che presso il Centro potranno avere luogo.

Preso atto che dagli incontri di approfondimento tra la Regione Piemonte, l’UNIRE, la FISE e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino appare possibile l’attuazione di modalità differenziate di integrazione tra le risorse regionali e comunitarie e le risorse di bilancio degli Enti intervenuti, come dettagliato nel successivo articolo 5.

Ritenuto che la Regione Piemonte conferma la volontà di intervenire a favore della promozione e dello sviluppo del settore ippico utilizzando a tal fine sia risorse proprie sia altri fondi di provenienza nazionale ed internazionale.

Ritenuto che con la cooperazione fra la Regione Piemonte, l’UNIRE, la FISE e l’Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, possano essere raggiunti e incentivati gli obiettivi di miglioramento e di crescita del settore ippico, nonché sia possibile realizzare una addizionalità delle risorse.

Ritenuto inoltre che il presente accordo riveste il carattere di esperienza pilota nella programmazione e nello sviluppo del settore ippico perché permette la realizzazione di una integrazione fra interventi afferenti a fondi regionali, nazionali e comunitari altrimenti non realizzata.

Il giorno 30 maggio 2001 è stata convocata la conferenza prevista dall’art. 34, comma 3, D.lgs 267/2000, durante la quale sono stati approvati dai rappresentanti degli Enti intervenuti (Regione Piemonte, UNIRE, FISE, Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria) i contenuti del presente Accordo.

Ritenuto che, a questi fini, gli Enti concordano sulla necessità di costituire un Centro del Cavallo istituito come Fondazione, in cui siano rappresentati gli Enti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso, il giorno 27 giugno 2001, alle ore 12 presso l’Assessorato al Turismo - Sport - Navigazione - Acque Minerali e Termali - Fiere - Coordinamento delle Politiche di Promozione Nazionale ed Internazionale - Accoglienza ed Offerta - Olimpiadi 2006 - Impianti di Risalita, in Torino, Via Magenta 12,

TRA

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dall’Assessore Dott. Ettore Racchelli, (omissis), il quale interviene, con delega del Presidente della Regione Piemonte On. Enzo Ghigo del 25 giugno 2001, al presente atto in qualità di Assessore al Turismo - Sport - Navigazione - Acque Minerali e Termali - Fiere - Coordinamento delle Politiche di Promozione Nazionale ed Internazionale - Accoglienza ed Offerta - Olimpiadi 2006 - Impianti di Risalita;

L’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), rappresentata dal Presidente, Prof. Giovanni Polara, (omissis), domiciliato per la carica a Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 4;

LA FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), rappresentata dal Presidente, Ing. Cesare Croce, (omissis), domiciliato per la carica a Roma, Viale Tiziano, 74;

L’Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi, 8;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1
Finalità

Le iniziative oggetto del presente Accordo di programma hanno come obiettivo la realizzazione del Centro del Cavallo con sede nel Parco Regionale La Mandria, Cascina Rubbianetta e relative pertinenze, per:

* il miglioramento qualitativo del cavallo sportivo mediante lo studio e l’applicazione di corrette tecniche di allevamento, addestramento ed allenamento;

* la formazione, qualificazione professionale e specializzazione (universitaria e post universitaria) degli addetti al settore;

* la ricerca scientifica, l’assistenza veterinaria, la tutela della biodiversità delle razze equine e lo sviluppo e la promozione dell’ippocoltura mediante attività didattiche;

* la promozione e la gestione di attività museali, dimostrative (manifestazioni equestri) e di comunicazione.

Art.2
Enti interessati all’accordo di programma,
Ente promotore

Enti Interessati: Regione Piemonte - UNIRE - Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria - FISE.

Ente promotore dell’Accordo di Programma è la Regione Piemonte.

Art.3
Estensibilità e limiti dell’accordo

Le parti concordano sin d’ora sulla possibilità che all’accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori, previa modifica / integrazione dello stesso e previo consenso degli Enti sottoscrittori, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo.

Art.4
Campo di applicazione dell’accordo

Il presente accordo è finalizzato allo sviluppo del settore ippico attraverso la creazione del suddetto Centro del Cavallo con attività di valenza nazionale ed internazionale.

Art.5
Impegni dei soggetti firmatari

La Regione Piemonte si impegna a:

* realizzare e completare le opere necessarie, adeguandole alle esigenze del progetto, e dotare le strutture del Centro del Cavallo delle attrezzature necessarie alla realizzazione del programma previsto sulla base delle finalità del presente accordo, il tutto per un importo non inferiore a lire 14 miliardi di cui 8 già stanziati;

* assumersi gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili del Centro;

* concorrere: alle spese di funzionamento del Centro, ivi compresi gli oneri relativi al completamento delle dotazioni di attrezzature ed impianti e a quelle relative alla formazione professionale; allo sviluppo ed al funzionamento del museo e della biblioteca nonché ad altre iniziative promozionali. Per il conseguimento di tali obiettivi verranno destinate risorse derivanti dai Fondi Strutturali 2001 - 2006, dai capitoli delle Direzioni regionali Beni Culturali, Formazione Professionale - Lavoro, Turismo - Sport - Parchi, da eventuali altri fondi di provenienza nazionale ed internazionale e dai fondi derivanti dalla applicazione dell’art. 3, D.lgs 449/99 per non meno di lire 7 miliardi / anno, dei quali indicativamente lire 2 miliardi / anno non provenienti dalla applicazione del sopracitato art. 3, D.lgs 449/99;

* contribuire, insieme agli altri Enti firmatari, alla promozione e programmazione delle attività relative al settore equestre e del Centro del Cavallo in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

* mettere a disposizione della costituenda Fondazione le strutture e le attrezzature realizzate, a titolo non oneroso;

* supportare gli organi direttivi del Centro in merito alle scelte dei consulenti e del personale per quanto di competenza;

* mettere in atto gli adempimenti necessari per accertare la fattibilità di altri impianti nel settore ippico ed in particolare relativamente agli Sport Equestri ed al Galoppo nell’ambito del territorio regionale, valutandone le possibilità di realizzazione congiuntamente ad altri Enti Pubblici e Privati.

L’UNIRE riconosce il “Centro del Cavallo” come progetto prioritario a livello nazionale e pertanto si impegna a :

* sostenere finanziariamente il Centro, a partire dall’esercizio 2001, sia con propri fondi per un importo di lire 3 miliardi annui, sia con quanto previsto dall’art. 3, D.lgs 449/99 già citato;

* fornire supporto tecnico per la progettazione e la successiva gestione del Centro;

* supportare gli organi direttivi del Centro in merito alle scelte dei consulenti e del personale per quanto di competenza;

* sostenere, attraverso la propria attività istituzionale, le attività del Centro;

* assumere eventualmente la gestione diretta di strutture dedicate ad attività agonistiche e sportive.

La FISE si impegna a:

* riconoscere il Centro come Centro Federale di Alta Specializzazione per la preparazione tecnica e sportiva di cavalli e cavalieri;

* riconoscere il Centro come Centro di Formazione Professionale per la preparazione e l’aggiornamento degli Istruttori di Equitazione;

* supportare gli organi direttivi del Centro in merito alle scelte dei consulenti e del personale per quanto di competenza;

* concorrere alle spese di funzionamento del Centro ed in particolare a quelle relative alla formazione degli Istruttori di Equitazione in misura valutabile in circa 250 milioni all’anno, a partire dall’esercizio 2001.

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino si impegna a:

* concorrere alla gestione ed al buon funzionamento del Centro, attraverso la utilizzazione delle attrezzature cliniche, di laboratorio e di supporto diagnostico e terapeutico presenti presso la nuova sede di Grugliasco;

* fornire il necessario supporto nelle scelte didattiche, tecniche e scientifiche relativamente alla preparazione professionale per tutti i differenti corsi attivati presso il Centro ed a sviluppare in particolare il settore della preparazione veterinaria post laurea;

* supportare gli organi direttivi del Centro in merito alle scelte dei consulenti e del personale per quanto di competenza;

* fornire il proprio contributo scientifico e tecnico, a titolo gratuito, per la predisposizione del Museo e della biblioteca;

* avvalersi del Centro per lo svolgimento delle attività formative pratiche integrative relativamente al settore equestre;

* elaborare e presentare proposte di finanziamento per ricerca e formazione, riguardanti le attività specifiche del Centro del Cavallo, nell’ambito di programmi nazionali ed internazionali, ed in particolare dei programmi quadro.

Art.6
Fondazione

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, entro il 31 dicembre 2001, a costituire il Centro del Cavallo sotto forma di Fondazione per la gestione del progetto, nel cui organo di gestione siano rappresentati gli Enti fondatori.

Art.7
Durata dell’Accordo e sua conclusione

La durata dell’accordo è fissata in tre anni con decorrenza dalla data della sua stipulazione. Gli Enti si impegnano a verificare l’avanzamento del progetto ed aggiornare lo sviluppo dello stesso.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle modalità operativo/gestionali discendenti dall’accordo.

Art.8
Comitato Promotore

Ai fini dell’attivazione della Fondazione sarà costituito entro 30 giorni un Comitato promotore, composto da un membro per ciascuno degli Enti firmatari del presente Accordo. Con la sottoscrizione del presente Accordo, viene concordemente individuato nel membro designato dalla Regione Piemonte il Presidente del Comitato stesso.

Art.9
Collegio di vigilanza

E’ istituito un Collegio di Vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo, costituito dall’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte o da un suo delegato, dal Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino o da un suo delegato, dal Presidente dell’UNIRE o da un suo delegato, dal Presidente della FISE o da un suo delegato.

Art.10
Approvazione e pubblicazione

Il presente accordo sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 27 giugno 2001.

Per la Regione Piemonte
L’Assessore Dott. Ettore Racchelli

Per l’UNIRE
Il Presidente Prof. Giovanni Polara

Per la FISE
Il Presidente Ing. Cesare Croce

Per l’Università di Torino,
Facoltà di Medicina Veterinaria
Il Magnifico Rettore, Prof. Rinaldo Bertolino

Nota integrativa all’Accordo di Programma per l’attuazione di un “Centro del Cavallo” presso la Cascina Rubianetta nel Parco della Mandria.

I sottofirmatari a specificazione di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma stipulato in data odierna convengono che la composizione dell’Organo di Amministrazione dell’erigenda Fondazione sarà paritaria tra gli Enti sottofirmatari.

Per la Regione Piemonte
L’Assessore Dr. Ettore Racchelli

Per l’UNIRE
Il Presidente Prof. Giovanni Polara

Per la FISE
Il Presidente Ing. Cesare Croce

Per l’Università di Torino,
Facoltà di Medicina Veterinaria
Il Magnifico Rettore, Prof. Rinaldo Bertolino

Torino, 27 giugno 2001


DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 1-3422

Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle direzioni regionali per lo studio e l’analisi della semplificazione amministrativa

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

* la prosecuzione dell’attività del gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 18-25853 del 9.11.1998, quale:

l’approfondimento, fatte salve le specifiche competenze delle Direzioni, delle tematiche inerenti la semplificazione amministrativa con compiti di supporto giuridico e tecnico alle strutture regionali e di proposta di iniziative in materia, anche mediante l’individuazione di strumenti per la semplificazione del linguaggio e delle procedure nonché l’utilizzo di tecnologie informatiche;

* di rivedere la composizione del gruppo di lavoro alla luce delle nuove finalità individuando quali componenti dirigenti/funzionari delle Direzioni:

Affari Istituzionali e Processo di Delega

Comunicazione Istituzionale della Giunta regionale

Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane.

Il gruppo di lavoro è integrato da dirigenti/funzionari del Consiglio regionale da individuarsi con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

* di assegnare la responsabilità dell’attività del gruppo di lavoro alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, con il coordinamento della Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 3-3424

Pagamento della quota per il rinnovo dell’associazione alla SIFET per l’anno 2001. Spesa di lire 300.000, cap. 10940/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di autorizzare il Responsabile del Settore Cartografico a provvedere con propria determinazione al rinnovo per l’anno 2001 dell’associazione alla Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia (SIFET) - Piazzale Morandi, 2 - Milano per una spesa di L. 300.000.

2) di accantonare, a tal fine, la necessaria somma di L. 300.000, sul cap. 10940/2001. (101038/Acc)

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 4-3425

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato avverso determinazione ingiunzione n. 356 del 21.3.2001 della Dirigente Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandro Mattioda

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla costituzione della Regione Piemonte nel giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Alessandro Mattioda ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Piazza Castello n. 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 5-3426

Autorizzazione a transigere la vertenza precedente dinanzi al Giudice di Pace di Saluzzo promossa da un privato c/Regione Piemonte. Spesa L. 2.202.907 sul cap. 10560 del bilancio 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di liquidare in via transattiva e a titolo di spese legali a un privato presso il domicilio legale eletto nello studio dell’avv. Luciano Aimar in Saluzzo, Corso Roma n. 14, L. 2.202.907. Tale spesa farà carico sul cap. 10560 del bilancio 2001. (I. 2922)

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 6-3427

Adempimenti connessi alle spese per il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali iscritte al capitolo 10760 del bilancio 2001. Accantonamento di L. 145.000.000 ed assegnazione alla Struttura Speciale Avvocatura

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare alla Struttura Organizzativa Speciale Avvocatura (cap. 10760/2001) la somma di L. 145.000.000 per spese concernenti il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali per fatti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio (acc. n. 101041).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 7-3428

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro instaurato da un privato contro un Ente e con chiamata in causa della Regione Piemonte ritenuta legittimata passiva per i debiti delle soppresse U.S.S.L.. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Pier Carlo Maina

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro in premessa descritto ed all’esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Pier Carlo Maina ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Piazza Castello 165;

- di incaricare il dott. Enrico Patrizio Mambretti notaio in Torino, C.so Vinzaglio n. 3 per gli adempimenti relativi alla procura speciale a norma dell’art. 420 c.p.c.

La spesa afferente l’incarico del notaio sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vistata dal competente Collegio notarile.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 8-3429

Autorizzazione a transigere la vertenza pendente avanti il Tribunale Civile di Torino promossa dalla Regione Piemonte c/privati con l’intervento dell’ASL n. 1

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad accettare la soluzione di transazione della vertenza in premessa specificata così come proposta nella nota 15.5.2001 agli atti della competente Struttura organizzativa speciale regionale “Avvocatura”.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 9-3430

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Cuneo avverso determinazione ingiunzione n. 279 del 6.3.2001 della dirigente Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandro Mattioda

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla costituzione della Regione Piemonte nel giudizio avanti il Tribunale di Cuneo in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Alessandro Mattioda ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Piazza Castello n. 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 10-3431

Modificazione della D.G.R. n. 1-27689 del 29 giugno 1999 avente per oggetto l’istituzione delle posizioni organizzative delle strutture della Giunta Regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare per le motivazioni esposte, la proposta del Responsabile della Direzione - Opere Pubbliche - di ridefinire le posizioni organizzative evidenziate nella premessa, così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che, comunque, tale modificazione non determina un’alterazione del numero complessivo e della tipologia delle posizioni organizzative assegnate alla Direzione - Opere Pubbliche -;

di ribadire che il Responsabile della Direzione - Opere Pubbliche - con proprio atto dovrà provvedere a ripartire tali posizioni nella Struttura e nelle sue articolazioni, e successivamente con propria determinazione dovrà provvedere al conferimento delle stesse ai dipendenti nominati sulla base dei criteri fissati dal Protocollo d’intesa 17 maggio 1999, recepito con D.G.R. n. 50 - 27689 del 29/06/99.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 11-3432

Recepimento dei contratti Collettivi Decentrati stipulati in data 1/6/2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi alle attività di progettazione e alle altre disciplinate dalla Legge 109/94 e s.m.i.. Assunzione del regolamento relativo ai predetti incentivi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di recepire gli accordi sindacali citati in premessa e di assumere l’atto regolamentare allegato ai predetti accordi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

Accordo decentrato

Il giorno 1/6/2001presso la Regione Piemonte si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale relative al personale non dirigenziale;

nel rispetto di quanto previsto all’art. 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni,

le parti convengono:

- di prevedere quali criteri per l’individuazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e per le altre attività considerate dalla normativa in epigrafe, quelli indicati nello schema di Regolamento allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;

- di rinviare ad apposita deliberazione della giunta regionale l’assunzione del predetto Regolamento uniformemente ai criteri concordati;

le stesse parti, inoltre, danno atto che

- con deliberazione della Giunta regionale successiva all’assunzione del Regolamento di che trattasi, dovranno essere adottate disposizioni esplicative, procedurali ed applicative del Regolamento in oggetto, per tutti gli aspetti di pertinenza, ivi compresa l’approvazione dello schema di convenzione-tipo prevista per l’ipotesi di attività di progettazione (e delle altre attività considerate dalla legge n. 109/94 e s.m.i.) poste in essere da strutture regionali a favore di pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione;

le parti, infine, concordano nel

- prevedere che la deliberazione innanzi citata dovrà contenere anche disposizioni operative inerenti fattispecie riconducibili, per analogia, alla disciplina dell’art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. e più in generale fattispecie ascrivibili alla materia degli incentivi per attività svolte da strutture regionali a favore di soggetti terzi, ivi compresa, anche la fattispecie di cui all’art. 43, comma 3, della legge n. 449/97, sul presupposto di criteri di individuazione e di ripartizione degli incentivi concordati con le OO.SS. e R.S.U. aziendali.

Delegazione di parte pubblica:

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Angelo Burzi

Il Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Giuseppe Pozzo

Il Direttore della Direzione Reg. Organizzazione
Sergio Crescimanno

Il Direttore della Direzione Reg. Bilanci e Finanze
Pier Luigi Lesca

Il Direttore della Direzione Reg. Amministrazione e Personale
Dr.ssa Wally Montagnin

Delegazione Sindacale

RSU Personale non dirigenziale
CGIL
CISL
UIL
CSA
RDB CUB

Allegato A

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e di pianificazione

Titolo I

Applicazione dell’accordo in materia di incentivi per le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, per la redazione dei piano della sicurezza e degli atti di pianificazione

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente documento disciplina i criteri per la ripartizione di una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro nonchè del 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione di cui l’Amministrazioni regionale sia l’Ente aggiudicatore o titolare dell’atto di pianificazione.

2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati ai successivi artt. 8 e 19.

3. L’attività di progettazione e/o gestione delle opere e/o l’assunzione degli atti di piano possono essere svolte da strutture regionali a favore di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, il fondo relativo agli incentivi in parola, viene costituito presso l’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano ed i compensi vengono trasferiti nei capitoli di entrata del bilancio regionale per esser ripartiti, con le modalità di seguito specificate, tra i soggetti della struttura regionale che ha curato l’attività di progettazione e/o gestione delle opere e/o che ha provveduto all’elaborazione degli atti di piano.

4. I rapporti tra la Regione e le Amministrazioni aggiudicatrici o titolari dell’atto di piano sono regolati mediante convenzione. A tal fine l’Amministrazione regionale predispone convenzioni-tipo.

5. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale aggiudicatrice svolga al proprio interno alcuni servizi (ad es. progettazione preliminare, la responsabilità del procedimento, o altro) affidando all’esterno i rimanenti servizi (ad. es. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione dei piano della sicurezza o altro) ai servizi svolti dal personale regionale si applicano le stesse percentuali previste dal TITOLO IV, artt. 8 e segg. dei presente Regolamento.

6. Nel caso di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale, il relativo atto di concessione deve contenere apposita clausola in base alla quale l’Ente aggiudicatore è tenuto ad accantonare la somma necessaria al pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del finanziamento.

Titolo II

Incentivi per le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e di redazione del piano della sicurezza

Art. 2
(Definizione dell’attività di progettazione)

1. L’attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente provvedimento è quella definita dall’art. 16 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, in particolare le attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per l’appalto di lavori ed opere pubbliche, nonchè le attività tecnico-amministrative ad esso connesse, specificate all’interno del titolo IV, articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

2. I progetti, in particolare, devono essere completi, devono, cioè, contenere tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 16.

3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei predetti commi sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

4. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero ad modificarle.

5. I progetti sono firmati da dipendenti dell’Amministrazione regionale abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 3
(Definizione dell’attività di direzione lavori)

1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento figurano anche il direttore dei lavori e gli eventuali suoi collaboratori.

2. La direzione lavori può essere affidata a dipendenti dell’Amministrazione regionale abilitati all’esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono assumere l’incarico di cui trattasi qualora siano in servizio presso l’Amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di direzione lavori.

3. Ai sensi dell’art. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il direttore dei lavori può essere assistito, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più collaboratori con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

4. Il direttore dei lavori ed eventualmente i suoi collaboratori presiedono alle attività di coordinamento di direzione e di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento.

5. Ai sensi dell’art. 127 del predetto D.P.R. n. 554/99, le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori ove lo stesso risulti provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. In sede di ripartizione dell’incentivo bisogna tener conto di questa doppia attribuzione.

Art. 4
(Descrizione dell’attività di collaudo)

1. L’attività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da dipendenti regionali come espressamente disposto all’art. 18, commi 1 e 2 quater e all’art. 28, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2. A tal fine, è istituito presso la Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane un elenco contenente i nominativi del personale avente i requisiti per lo svolgimento del collaudo, secondo le previsioni dell’art. 188 del D.P.R. n. 554/99 all’interno del quale devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico. Tale elenco è istituito con atto del predetto direttore che contestualmente ne specifica le modalità di tenuta e aggiornamento e stabilisce le procedure per il conferimento dell’incarico di collaudo.

3. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti, assegnati ad una struttura regionale, che abbiano svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo e, nelle altre ipotesi previste dall’art. 188, comma 4, del D.P.R. n. 554/99.

4. Ai sensi dell’art. 188, comma 6, del D.P.R. n. 554/99, per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo è affidato anche il collaudo statico.

Art. 5
(Il piano della sicurezza)

1. Tra i soggetti destinatari dell’incentivo in esame è ricompreso il tecnico incaricato della redazione del Piano della sicurezza, vale a dire il coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione. Detto tecnico ed eventuali suoi collaboratori devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non è, invece, ricompreso, tra tali soggetti, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D.Lgs. n. 528/99.

Art. 6
(Individuazione del responsabile unico del procedimento
per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
di ogni intervento)

1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui trattasi, figurano anche il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, il responsabile unico del procedimento è un tecnico appartenente all’organico dell’Amministrazione appaltante, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore ai cinque anni.

3. Il responsabile unico dei procedimento, è titolare delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 554/1999.

4. Il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori nei casi previsti dall’art. 7 del D.P.R n. 554/1999 sempre che sia in possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 2, comma 5 e all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 EURO e nelle altre ipotesi previste dall’art. 7, comma 4, ultimo periodo, del predetto D.P.R. n. 554/99.

5. I collaboratori sono i dipendenti regionali che per singoli progetti e/o per la gestione di opere supportano l’attività del responsabile di procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.P.R n. 554/1999.

6. Il responsabile unico del procedimento è escluso dalla ripartizione degli incentivi, in caso di violazioni alle norme di diligenza nell’esercizio delle sue funzioni che siano accertate dall’Amministrazione aggiudicatrice.

7. Per l’individuazione della figura del responsabile unico del procedimento, per le finalità e le materie di cui al presente regolamento, non trova applicazione l’art. 22, comma 1, lettera h) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Titolo III
Attività di pianificazione

Art. 7
(Descrizione delle attività di pianificazione)

1. Gli incentivi di cui trattasi riguardano anche la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. A tal riguardo, il fondo è costituito per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, integralmente adottati dagli uffici regionali.

2. Per le attività in esame, il riferimento è costituito dagli atti di pianificazione connessi alla materia urbanistica (tutela ed uso del suolo) ed, in particolare, gli atti di pianificazione territoriale ed i piani di settore che assumono valenza di varianti ai piani territoriali previsti da specifiche disposizioni di legge e strumentali alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

3. Il piano è costituito, di norma, da tre elaborati consistenti in una parte normativa-precettiva con la quale sono stati disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

Titolo IV
Definizione dei nucleo (o gruppo) di progettazione
e/o di direzione lavori
e/o di collaudo e per la redazione del piano
della sicurezza per opere o lavori svolti
all’interno dell’Amministrazione regionale

Art. 8
(Individuazione del personale
e ripartizione degli incentivi)

1. Il personale incaricato nelle diverse fasi dell’opera (progettazione, direzione lavori, ecc,) è individuato dal direttore regionale della direzione interessata, il quale provvede altresì alla nomina del responsabile unico del procedimento, quando egli stesso non rivesta tale carica. In tale evenienza, la nomina avviene con atto dell’organo politico cui afferisce la direzione interessata. Nel caso in cui le attività menzionate interessino più Direzioni, l’individuazione è effettuata concordemente dai direttori competenti.

2. Nell’atto del Direttore è determinata la percentuale effettiva nel limite massimo dell’1,5 per cento,,individuata l’opera da progettare, identificato l’importo presunto, individuati i singoli dipendenti interessati alle attività di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di redazione del piano della sicurezza: responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore/i, autore del piano della sicurezza, tecnici e collaboratori amministrativi dotati di capacità professionali ed operative specifiche per il progetto da redigere, per la direzione lavori e/o collaudo, per l’assunzione del piano della sicurezza.

3. La ripartizione del fondo è operata contestualmente all’individuazione del nucleo (gruppo) di cui al comma precedente, dal direttore o dai direttori competenti, sentito il responsabile del procedimento, in misura distinta in funzione dell’importo posto a base di gara delle opere o dei lavori da effettuare, sulla base di una graduazione percentuale oscillante tra una quota minima ed una massima che tenga conto del grado di responsabilità professionale connessa all’attività espletata ed alla complessità dell’opera. Al responsabile unico del procedimento spetta una percentuale determinata in misura fissa.

Art. 9
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo fino a lire 500 milioni, il fondo è attribuito in ragione dell’1,5 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento  5 %

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale)

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20% @33_Centrato it. = Art. 10
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1 miliardo e 500 milioni, il fondo è attribuito in ragione dell’1,4 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico dei procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati  dal 10% al 20%

Art. 11
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni e fino a 10 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,2 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico dei procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 12
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 10 miliardi e fino a lire 50 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,1 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione dei piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la  responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per  la direzione lavori  e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 13
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a 50 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,0 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale)  dal 15%  al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 14
(Ripartizione della somma per l’attività di progettazione)

1. La ripartizione della somma è effettuata in un’unica soluzione ad avvenuta approvazione del progetto per l’appalto (progetto esecutivo). Non viene operata alcuna ripartizione qualora il progetto esecutivo non venga approvato ovvero qualora al progetto preliminare non faccia seguito il finanziamento dell’opera.

2. Le somme di cui al comma 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d) della legge n. 109/94, salvo il caso in cui si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere. In tale circostanza, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e supplettiva.

Art. 15
(Ripartizione della somma per l’attività
di direzione lavori)

1. Per le attività di direzione lavori la ripartizione della somma è effettuata in due fasi corrispondenti al 50 per cento all’atto del verbale di consegna lavori e a saldo ad emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori stessi nelle ipotesi in cui ciò sia ammesso in base alle norme vigenti ovvero a presentazione della relazione sul conto finale qualora per le opere sia prevista l’emissione del certificato di collaudo.

Art. 16
(Ripartizione della somma per l’attività di collaudo)

1. Per le attività di collaudo, il pagamento del compenso avviene in un’unica soluzione ad emissione del certificato di collaudo o ad emissione degli atti sostitutivi dello stesso nei casi previsti dalle disposizioni Agenti in relazione al valore economico dell’opera o del lavoro.

Art. 17
(Ripartizione della somma per la redazione del piano della sicurezza)

1. Per le attività di redazione del piano della sicurezza, il pagamento del compenso all’autore dello stesso e agli eventuali suoi collaboratori avviene in un’unica soluzione ad avvenuta elaborazione del piano della sicurezza.

Art. 18
(Ripartizione della somma per l’attività di pianificazione)

1. Per le attività di pianificazione le somme sono ripartite tra i dipendenti che hanno redatto l’atto di piano o che all’interno della struttura hanno collaborato a tale redazione: responsabile unico del procedimento, tecnico/i; firmatario/i dell’atto di piano, collaboratori tecnici e amministrativi. A tal fine con gli stessi criteri previsti all’art. 8 viene istituito il nucleo o gruppo per la redazione degli atti di pianificazione.

2. Ad avvenuta elaborazione dell’atto di pianificazione ai soggetti facenti parte del nucleo o gruppo di cui al comma precedente, viene attribuita una somma non superiore al 30 per cento della tariffa professionale calcolata sul costo medio di mercato, vale a dire calcolando quanto sarebbe costato affidare a professionisti esterni all’Amministrazione la redazione dello specifico atto di pianificazione.

3. La predetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

- Responsabile unico del procedimento 5%

- Tecnico/i firmatario/i del piano dal 25% al 70%

- Collaboratori dal 25% al 70%

Titolo V
Norma finale e transitoria

Art. 19
(Interventi realizzati in vigenza della legge n. 109/94
e incentivi per il personale di qualifica dirigenziale)

1. Gli incentivi di cui al presente provvedimento per gli interventi realizzati sotto la vigenza della legge n. 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni sono erogabili agli aventi diritto, anche se le attività e le prestazioni sono state svolte anteriormente all’entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Qualora le somme di cui trattasi non siano state accantonate sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, le stesse saranno previste nello stato di previsione della spesa del primo bilancio successivo all’approvazione del presente regolamento.

3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano, per le parti di pertinenza, le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Quando gli incentivi previsti dall’art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni riguardano personale di qualifica dirigenziale, in armonia con quanto stabilito dall’art. 29 del vigente CCNL - area della dirigenza - bisogna tener conto, in sede di attribuzione dei medesimi, delle correlazione di tali compensi con il valore della retribuzione di risultato loro spettante, al fine di non creare sproporzioni o disequilibri, sul piano economico, con il personale dirigenziale che non percepisce i compensi incentivanti in esame. La verifica di tale correlazione è effettuata in sede di concertazione secondo quanto previsto dall’art. 8 del predetto CCNL.



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 13-3434

Integrazione del fondo economale per l’anno 2001 presso il Settore Cassa Economale Centrale. L. 300.000.000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di integrare di L. 300.000.000 l’ammontare del fondo attribuito alla Cassa Economale Centrale per l’anno 2001.

Alla spesa di L.300.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 40070 del bilancio 2001 e che sarà restituito come da Regolamento, sul cap. 2930 dell’Entrata (238/I).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 14-3435

Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 - Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29 agosto 2000, n. 48

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, secondo quanto disposto dalla L.R. 29 agosto 2000, n. 48, art. 1, lo schema tipo di dichiarazione annuale, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, che i soggetti tenuti al versamento del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95, art. 3 comma 24, devono presentare, in triplice copia, entro il 31 gennaio di ogni anno e a decorrere dal 31.01.2002, all’Amministrazione Provinciale sul cui territorio è ubicata la discarica o l’impianto di incenerimento senza recupero di energia.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)











Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 15-3436

Associazione Ente U.N.S.A.S. di Torino, già Scuola per Assistenti Sociali U.N.S.A.S. di Torino. Provvedimenti in merito all’approvazione modifiche statutarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di riconoscere l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001 del nuovo statuto dell’Ente U.N.S.A.S di Torino, così modificato per le motivazioni in premessa indicate. Lo statuto in questione è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

L’approvazione del nuovo statuto è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 16-3437

Fondazione Rita Tarchetti Mino - Casa di Riposo di Stroppiana. Provvedimenti in ordine al riconoscimento personalita’ giuridica privata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di riconoscere l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, della “Fondazione Rita Tarchetti Mino - Casa di Riposo di Stroppiana”, con sede in Stroppiana, il cui statuto è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 17-3438

Fondazione Pietro Accorsi - Torino - Provvedimenti in merito all’approvazione modifiche statutarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di riconoscere l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, del nuovo statuto della Fondazione Pietro Accorsi di Torino, così modificato per le motivazioni in premessa indicate. Lo statuto in questione è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

L’approvazione del nuovo statuto è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 19 - 3440

Causa privato c/Regione Piemonte. Autorizzazione proposta transattiva

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la transazione relativa alla causa di un privato presso lo studio legale dell’Avv. Luciano Aimar che lo rappresenta, nei

seguenti termini:

- a titolo di indennizzo transattivo = L. 2.500.000 (pari a 1291,14 Euro).

Alla spesa di L. 2.500.000 (pari a 1291,14 Euro) si fa fronte con i fondi di cui al capitolo

13097 del bilancio 2001, già accantonati con DGR n. 3-1964 del 12.01.01 (Acc. n. 100213).

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la predetta

somma sul capitolo 13097 del bilancio 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 20-3441

Parere regionale ex art. 4 DPR 420/94, relativo al progetto “Ampliamento del deposito prefettizio di g.p.l. ubicato nel comune di Castellazzo Bormida (AL)”, presentato da Soc. Restiani S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere a seguito delle motivazioni formulate in premessa, parere favorevole in merito agli aspetti ambientali e territoriali ai sensi dell’art. 4 del DPR 420/94 per il progetto di “Ampliamento del deposito prefettizio di g.p.l. ubicato nel Comune di Castellazzo Bormida (AL)”, presentato da Società Restiani S.p.A., ritenendo quale presupposto indispensabile ai fini della compatibilità della realizzazione dell’ampliamento richiesto, la verifica dell’avvenuta attuazione delle opere di regimazione e difesa idraulica nell’ambito comunale, previste dal Piano Stralcio delle Fasce fluviali, secondo quanto indicato nelle disposizioni introdotte nel vigente P.R.G.C. di Castellazzo Bormida, a seguito dell’alluvione del 1994;

- di richiedere che, ai fini della realizzazione vengano ottemperate le prescrizioni di seguito evidenziate:

- il deposito dovrà essere dotato di ulteriori sensori di controllo dell’atmosfera al fine di pervenire al monitoraggio dell’intero perimetro dell’area. Tali sensori, in caso di rilevamento di situazione di pericolo, dovranno essere in grado di azionare la chiusura delle valvole di blocco previste e siano in grado di mettere in azione un sistema di allarme in un luogo permanentemente presidiato al fine di consentire il tempestivo avvio delle misure di emergenza.

- per ridurre al minimo i tempi di intervento in caso di emergenza, oltre al pulsante situato nel locale uffici dovranno esserne posizionati altri due situati rispettivamente presso l’area travaso e presso il locale pompa e compressore che siano in grado di azionare immediatamente la chiusura delle valvole e gli altri interventi di blocco (già previsti);

- le valvole automatiche di intercettazione degli impianti di raffreddamento, a servizio dell’area travaso e della sala pompe, ubicate nel pozzetto dovranno garantire l’efficacia dell’intervento anche in caso di interruzione dell’energia elettrica o di indisponibilità dell’aria compressa;

- la pavimentazione del deposito dovrà avere opportuna pendenza e, inoltre, essere liscia, compatta e impermeabile al fine di facilitare la diluizione di eventuali rilasci di prodotto in fase liquida e favorire il loro convogliamento verso aree in cui non si trovino fonti di pericolo;

- per quanto attiene in specifico l’impianto per il travaso,

- la pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta dell’autocisterna, dovrà essere di tipo impermeabile dotata di opportuna pendenza rispetto all’asse trasversale e con pendenza massima ammessa dell’1% rispetto all’asse longitudinale delle autobotti;

- il tronchetto di collegamento fra autocisterna e valvola terminale del braccio di carico dovrà essere provvisto di apposito dispositivo che ne consenta lo svuotamento in area sicura, prima che sia scollegato il braccio;

- il punto di travaso dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza atti a evitare la fuoriuscita di g.p.l. in caso di rottura del braccio di carico dovuta alla manovra dell’autocisterna;

- l’estremità dell’impianto fisso a cui è collegato il braccio metallico dovrà essere dotata di valvola comandata a distanza e valvola di intercettazione manuale a monte della stessa;

- le estremità libere dei bracci metallici e delle manichette flessibili per la fase gassosa devono essere provviste di valvola di intercettazione manuale, con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;

- per quanto attiene gli accessori dei serbatoi,

- lo scarico delle valvole di sicurezza dirette verso l’alto deve essere tale da non costituire pericolo per gli operatori e ad altezza minima di 2 metri dalla generatrice superiore del serbatoio;

- il collegamento diretto tra i due serbatoi è ammissibile esclusivamente se uno dei due serbatoi resta a disposizione vuoto e bonificato per le emergenze.

- di inviare, per il prosieguo di competenza, la presente deliberazione alla Provincia di Alessandria, alla quale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 21.02.2001, attuativo del d.lgs n. 112/1998 e di quanto ulteriormente specificamente previsto dalla l.r 44/2000, sono state trasferite le competenze di cui al D.P.R. 420/94 in materia di depositi ed impianti di oli minerali, già del Ministero all’Industria, al Commercio e all’Artigianato.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 21-3442

Assegnazione alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” della somma di lire 12.000.000.000 (capitoli 15735 e 27070) ai fini del trasferimento in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (art. 17 lettera d) legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, l’A.R.P.A. “svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica ed altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli ed associati, nonché alle Unità Sanitarie Locali per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale” (art. 2, comma 2) ed i soggetti pubblici si avvalgono dell’A.R.P.A. per le attività da essa svolte a norma dell’articolo 3 (art. 2, comma 3).

L’art. 17 della legge regionale 60/1995, stabilisce poi alla lettera d) che al finanziamento dell’A.R.P.A. si provvede anche con altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale.

Per il finanziamento delle attività istituzionalmente svolte dall’A.R.P.A. a favore della Regione, la legge regionale 14 maggio 2001 n. 10 ha previsto lo stanziamento nel bilancio di previsione della somma di lire 7.000.000.000 al capitolo 15735 (“Trasferimenti correnti per il finanziamento dell’agenzia regionale per l’ambiente”) e della somma di lire 5.000.000.000 al capitolo 27070 (“Trasferimenti in conto capitale all’agenzia regionale per l’ambiente”).

Ai fini di procedere al trasferimento all’Agenzia di tali risorse in attuazione della norma di legge sopra richiamata occorre preliminarmente provvedere all’accantonamento e alla contestuale assegnazione in favore della Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” - competente alla luce delle declaratorie stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 442-14210 del 30 settembre 1997 - per l’adozione degli atti di impegno e liquidazione.

Quanto alla destinazione di tali risorse, si osserva che nel corso del precedente esercizio finanziario sono entrate in vigore la legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 (recante disposizioni in materia di “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate”), la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”) e la legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52 (recante “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”).

Tali normative esplicitavano i compiti dell’Agenzia in materia e prevedevano altresì l’incremento degli stanziamenti di bilancio iscritti in favore dell’A.R.P.A. ai fini di consentire l’assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di avvio anche mediante l’acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie.

Conseguentemente, con le DD.G.R. nn. 21-365 del 4 luglio 2000, 47-1388 del 20 novembre 2000 e 44-1665 del 11 dicembre 2000 veniva stabilito il trasferimento in favore dell’Agenzia delle risorse iscritte in forza dei provvedimenti legislativi sopra richiamati, prevedendo che l’effettivo impiego venisse documentato con specifica ed analitica relazione in allegato al rendiconto sull’esercizio finanziario 2000.

In considerazione delle priorità di intervento emerse in occasione delle sedute del Comitato regionale di indirizzo e della necessità di garantire presso le strutture centrali e periferiche dell’Agenzia una adeguata ed efficiente dotazione strumentale idonea allo svolgimento sull’intero territorio regionale dei compiti attribuiti dal Legislatore regionale, si propone di trasferire all’A.R.P.A. le risorse in conto capitale prevedendo che le stesse vengano utilizzate per l’acquisizione di attrezzature e strumentazioni nella misura che risulterà necessaria ad assicurare in via permanente in relazione all’assetto organizzativo adottato l’assolvimento dei compiti di cui alle normative oggetto delle leggi regionali nn. 42/2000, 43/2000 e 52/2000.

In occasione dell’adozione dell’atto di impegno, si dovrà prevedere che il trasferimento dei fondi avrà luogo ad avvenuta presentazione a cura dell’A.R.P.A. di una relazione che illustri e giustifichi le finalità degli investimenti necessari al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti dalla normativa regionale sopra richiamata, precisando anche l’assetto organizzativo e strumentale attuale e quello previsto a regime.

Nella illustrazione di tale assetto organizzativo e strumentale dovrà essere altresì considerato e imputato l’utilizzo degli specifici finanziamenti trasferiti nel corso delle precedenti annualità di bilancio anche al fine di fornire un quadro globale dell’adeguamento dell’Agenzia ai citati compiti di istituto.

In sede di rendiconto sull’esercizio finanziario 2001, l’A.R.P.A. dovrà altresì presentare una rendicontazione comprovante l’avvenuto adeguamento strumentale in coerenza con le previsioni oggetto della relazione sopra menzionata.

L’eventuale eccedenza del finanziamento assegnato rispetto al fabbisogno derivante dall’attuazione delle leggi regionali nn. 42/2000, 43/2000 e 52/2000, dovrà invece essere rendicontato in allegato al conto consuntivo come già avvenuto in occasione delle assegnazioni in conto capitale effettuate nei precedenti esercizi finanziari.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale,

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51

vista la legge regionale 14 maggio 2001 n. 10 relativa al bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003

a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di accantonare per le finalità descritte in premessa la somma di lire 7.000.000.000 (Acc. 101036), stanziata sul capitolo 15735/2001 (Trasferimenti correnti per il finanziamento dell’Agenzia regionale per l’ambiente), e la somma di lire 5.000.000.000 (Acc. 101037), stanziata sul capitolo 27070/2001 (Trasferimenti in conto capitale all’agenzia regionale per l’ambiente) del bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2001, che presentano la necessaria disponibilità;

- di assegnare le somme come sopra accantonate alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” per l’adozione dei provvedimenti di trasferimento all’Agenzia regionale per la protezione ambientale da assumersi nel rispetto dei criteri e dei principi richiamati in premessa;

- di stabilire che in sede di trasferimento dei fondi venga posto a carico dell’A.R.P.A. l’obbligo di relazione e documentazione sull’effettivo impiego delle risorse trasferite in conto capitale nei termini di cui in premessa.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 22-3443

Asilo Infantile “Lucca” di Roppolo (BI). Estinzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

l’estinzione dell’Asilo Infantile “Lucca” di Roppolo ed il trasferimento dell’intero patrimonio, passività incluse, al Comune di Roppolo, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Roppolo è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l’espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 23-3444

Rettifica della D.G.R. n. 26-2033 del 22/01/2001. Asilo Infantile “Regina Margherita” di Asti - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e approvazione nuovo Statuto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di rettificare la propria deliberazione n. 26 - 2033 del 22 gennaio 2001 sostituendone il dispositivo con il seguente:

“di riconoscere l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02.04.2001 dell’Asilo Infantile ”Regina Margherita", con sede in Asti, il cui Statuto è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio, e delle relative rendite, alle attività socio-assistenziali previste dallo Statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della L.R. 62 del 13/04/1995 e s.m.i. e dell’art.115 della L.R. n. 5 del 15 marzo 2001, la cessione sotto qualunque forma, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi dovrà essere comunicata all’Assessorato Politiche Sociali, Direzione 30 ed alla Provincia di Asti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l’espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell’Ente.

 (omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 24-3445

Asilo Infantile “San Giuseppe” di Villadeati (AL), fraz. Zanco. Estinzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

l’estinzione dell’Asilo Infantile “San Giuseppe” di Villadeati, fraz. Zanco, ed il trasferimento dell’intero patrimonio, passività incluse, al Comune di Villadeati, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Villadeati è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l’espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 25-3446

Asilo Infantile “Prigione” di Castellazzo Bormida (AL). Estinzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

l’estinzione dell’Asilo Infantile “Prigione” di Castellazzo Bormida ed il trasferimento dell’intero patrimonio, passività incluse, al Comune di Castellazzo Bormida, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Castellazzo Bormida è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l’espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 26-3447

Sviluppo della rete di assistenza regionale per l’ictus cerebrale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le indicazioni in merito al percorso diagnostico - assistenziale per i pazienti con cerebrovasculopatia acuta e allo sviluppo della rete di assistenza così come precisato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato A

PERCORSO DIAGNOSTICO- ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI CON CEREBROVASCULOPATIA ACUTA.

Una delle specificità della condizione morbosa di cui ci occupiamo, cioè l’ictus cerebrale, è che esso comporta sia un’elevata mortalità che un altissimo tasso di disabilità residua.

Il nucleo centrale nella definizione del Percorso diagnostico-assistenziale per questo tipo di pazienti è rappresentato dalla organizzazione delle Stroke-Unit o Centri-Ictus, strutture dedicate all’assistenza del paziente cerebrovascolare acuto che hanno dimostrato una migliore efficacia rispetto alla degenza ordinaria nei reparti convenzionali .

Tale beneficio, come è stato appurato dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale, si traduce in ridotta morbilità, maggiore possibilità di rientro del paziente al domicilio con riduzione della durata della degenza, minori deficit residui, minor tempo necessario per una completa riabilitazione.

Considerata l’alta incidenza della patologia cerebrovascolare nella popolazione, a diversi livelli di complessità, si ritiene opportuno costituire una rete che preveda una adeguata diffusione sul territorio di Centri di assistenza che pur non identificandosi con la “ Stroke- Unit ” in quanto struttura completamente dedicata, si caratterizzino per la presenza degli altri elementi distintivi di tale modello:

* letti dedicati, alcuni dei quali monitorizzati;

* la presenza di un Team Multidisciplinare;

* l’inizio precoce del trattamento riabilitativo.

Per i pazienti che necessitano di prestazioni più complesse deve essere garantito un rapido trasferimento presso Centri di riferimento di 2° livello e successivo rientro presso gli Ospedali di invio.

Le strutture di riferimento dovranno anche assicurare la necessaria consulenza neurochirurgica e neuroradiologica ai centri periferici.

La rapidità di collegamento è garantita dalla presenza di una rete telematica che già esiste fra i vari centri e da modalità uniformi di trasmissione dati.

L’individuazione di un percorso specifico per tale patologia persegue, inoltre, l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza dell’assistenza ospedaliera soprattutto in termini di riduzione della durata dei ricoveri per malattie cerebrovascolari.

Tale percorso comprende un complesso pacchetto di interventi che vengono forniti in tempi diversi dopo l’esordio dello stroke e che possono essere ricondotti a 2 momenti fondamentali:

* Trattamento della fase acuta

* Trattamento della fase post-acuta.

TRATTAMENTO FASE ACUTA

* PRE- OSPEDALIERA

L’ictus cerebrale è una emergenza medica , la corretta gestione del paziente con stroke ha quale irrinunciabile priorità il rapido accesso del paziente in una sede idonea. Si ritiene pertanto utile informare e sensibilizzare la popolazione sui principali sintomi legati all’insorgenza dell’ ictus per un rapido riconoscimento del paziente con deficit neurologico acuto, allertamento del sistema di emergenza e suo avvio in Ospedale idoneo.

Si ritiene, inoltre, necessario predisporre protocolli validati in sede regionale sulle modalità di prima assistenza rivolti a Medici di Medicina Generale, Medici di Guardia Medica, Medici ed Infermieri del 118 ed eventuali corsi di formazione strutturati secondo le rispettive professionalità

* FASE OSPEDALIERA

DEA: i pazienti con ictus devono essere avviati in un Ospedale sede di DEA, in quanto è indispensabile per un corretto e rapido inquadramento diagnostico disporre della strumentazione che permetta di individuare la gravità e la natura dell’evento se emorragico o ischemico e poter predisporre tempestivamente il trattamento idoneo.

Il trattamento in DEA deve essere aderente a linee-guida accreditate. Si ravvisa, quindi, la necessità per i medici che operano in tale contesto di prevedere corsi di aggiornamento sulla base della predisposizione di Protocolli diagnostico-terapeutici validati in sede regionale con l’obiettivo di garantire omogeneità di gestione e trattamento del paziente con ictus cerebrale all’arrivo in DEA.

E’ importante ridurre al minimo i tempi per l’esecuzione di tutto l’iter dell’emergenza e trasferire il paziente in un reparto dotato di letti dedicati all’ictus o se necessario in un Centro di secondo livello.

CENTRI DI ASSISTENZA: dotati di attrezzature dedicate e che si avvalgono di equipe multidisciplinari.

Il fabbisogno di assistenza allo stroke è determinato dalla incidenza degli eventi di ictus nella popolazione di riferimento. Considerato che l’ictus cerebrale è una malattia ad alta incidenza ( nella Regione Piemonte circa 8.500 casi all’anno ) e con diffusa distribuzione sul territorio si propone di istituire 1 Centro- Ictus in ognuna delle seguenti Aziende Sanitarie Locali: n° 2 - 3 - 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 - 12- 13- 14- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22 - presso l’Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano e il presidio Mauriziano di Torino.

REQUISITI STRUTTURALI - TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI

L’attività indicata deve essere svolta in ogni A.S.L. sopra-elencata in un presidio ospedaliero che sia sede di D.E.A. e disponga di:

* Radiodiagnostica con TAC disponibile 24h

* Lab. Analisi disponibile 24h

* UTIC e Lab. di Ecocardiografia

* Laboratorio di Neurosonologia

* U.O. di Neurologia o consulenza neurologica 24h

* U.O. di Riabilitazione

* Servizio o consulenza di Dietologia

* Collegamento anche telematico con le strutture di riferimento per consulenze Neurochirurgiche, Neuroradiologiche e di Chirurgia Vascolare.

Nel Presidio tale attività deve essere organizzata attraverso l’individuazione di letti dedicati con determinate caratteristiche tecniche e dotazioni strumentali situati all’interno di degenze Neurologiche o di Medicina Interna a seconda della specifica competenza nelle malattie cerebrovascolari.

I requisiti per posto letto sono i seguenti:

* pompe di infusioni parenterali ed enterali

* testa letto con gas medicali e aspirazione

* dispositivi antidecubito a pressione d’aria variabile.

* Dispositivi di prevenzione della trombosi venosa profonda.

Alcuni letti dovranno essere monitorizzati e quindi disporre di monitor per controllo continuo dei parametri vitali ( ECG, PA, Saturazione Ossigeno ).

Per permettere un adeguato utilizzo dei posti letto monitorizzati il loro numero deve essere compatibile con le risorse umane che nel singolo presidio possono essere utilizzate per svolgere tale funzione.

La degenza media dei pazienti nei letti monitorizzati non deve superare le 96 ore, salvo complicanze.

All’interno del reparto sede dei letti dedicati all’ictus è necessario disporre di:

* Elettrocardiografo

* Defibrillatore

* Aspiratore per broncoaspirazione.

* Carrello per terapia di emergenza - rianimazione.

Qualora in taluna delle Aziende indicate in precedenza non siano presenti tutte le condizioni sopracitate, tali Aziende procederanno nel tempo, in conformità e nell’ambito del fabbisogno finanziario indistinto netto annuale assegnato dalla Regione al completamento delle strutture e alla loro attivazione.

TEAM MULTIDISCIPLINARE

L’ictus è una patologia cerebrale che deve essere gestita per i problemi clinici e terapeutici da un neurologo o da un internista con specifica competenza per le malattie cerebrovascolari; tuttavia la realtà dell’ictus è quasi sempre una realtà complessa, in cui confluiscono più problematiche mediche.

La gestione del paziente necessita, quindi, di un apporto professionale composito, oltre al Neurologo e all’Internista , una figura indispensabile è il Fisiatra; è auspicabile, inoltre, una stretta collaborazione con il Cardiologo e il Dietologo.

Il Team deve anche avvalersi di infermieri professionali, fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali.

Le ASL sopra-elencate devono attivare, nei Presidi in cui sono stati individuati i letti dedicati, un Team multidisciplinare secondo modalità dipartimentali che raccordino funzionalmente le professionalità interessate.

L’ azienda può costituire allo scopo un Gruppo di Progetto a cui partecipano i responsabili delle strutture interessate.

Il coordinamento del Team deve essere assegnato al responsabile del reparto ove sono situati i letti dedicati.

Il Team multidisciplinare oltre ad assistere i pazienti ricoverati nei letti dedicati ha il compito di:

* promuovere sulla base di linee-guida accreditate a livello nazionale ed internazionale Protocolli diagnostico-terapeutici per la patologia cerebrovascolare nei diversi momenti assistenziali da validare in sede regionale.

* offrire la propria consulenza agli altri presidi di ASL;

* gestire un ambulatorio dedicato alle cerebrovasculopatie, onde consentire il follow - up dei pazienti precedentemente ricoverati nei letti dedicati.

Il Team deve, inoltre, sovrintendere la raccolta dati per la rilevazione di indicatori che verranno elaborati a livello regionale e finalizzati alla verifica dell’attività.

E’ necessario, inoltre, stabilire una stretta collaborazione con i Responsabili Distrettuali per garantire continuità assistenziale e una corretta prosecuzione del processo di recupero funzionale anche al fine del coinvolgimento del Medico di Medicina Generale.

Allo scopo di garantire una adeguata integrazione fra le attività della fase di emergenza e trattamento intensivo e la fase dedicata al recupero delle abilità e al ripristino del ruolo famigliare e sociale e per favorire le dimissioni protette dei pazienti, il coordinatore del Team multidisciplinare insieme allo specialista Fisiatra promuovono delle riunioni periodiche con i Responsabili Distrettuali e i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale per l’identificazione di adeguati percorsi post- ospedalieri.

ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE

L’inizio precoce del trattamento riabilitativo diminuisce l’incidenza di invalidità e deficit residui per questo tipo di patologie. Deve, quindi, essere garantita precocità e continuità nell’intervento riabilitativo in attuazione di un progetto individuale da formularsi sotto la responsabilità dello specialista fisiatra che è uno dei componenti indispensabili del Team multidisciplinare.

Sulla base di quanto indicato nel P.S.R. e nella D.G.R. n° 40-28002 del 2-8-99 si prevede in dettaglio relativamente alle attività riabilitative nella:

* FASE ACUTA

* valutazione delle pregresse capacità funzionali;

* valutazione fisiatrica globale con individuazione dei primi obiettivi riabilitativi.

E’ da prevedersi un carico di lavoro riabilitativo complessivo di circa 1 ora/die, secondo le possibilità del paziente.

* Preliminare valutazione del percorso extraospedaliero del paziente.

TRATTAMENTO FASE POST-ACUTA

Nella fase post-acuta le attività assistenziali sono finalizzate a prevenire le ricadute e a favorire il recupero delle abilità compromesse dall’ictus attraverso lo sfruttamento delle potenzialità del paziente al fine di restituirgli quanto più possibile la sua autonomia riducendone il grado di dipendenza.

La fase post-acuta ospedaliera prevede:

* valutazione fisiatrica con prima prognosi riabilitativa e conseguente progetto individualizzato;

E’ da prevedersi un carico di lavoro riabilitativo complessivo di 1 - 1,5 ora /die secondo le possibilità del paziente.

* Individuazione alle dimissioni dei bisogni medici, riabilitativi e assistenziali del paziente attraverso una valutazione svolta dal Neurologo o Internista e dallo specialista Fisiatra in collaborazione con il Medico di Medicina Generale.

Il percorso può comprendere una:

DEGENZA RIABILITATIVA INTENSIVA con trattamento riabilitativo intensivo di almeno 3ore/die presso strutture riabilitative a caratterizzazione ospedaliera.

DH RIABILITATIVO in alternativa alla degenza intensiva nel caso di pazienti stabili dal punto di vista internistico, trasportabili, che possono trarre vantaggio da un trattamento riabilitativo intensivo.

FASE EXTRA-OSPEDALIERA

ASSISTENZA DOMICILIARE IN REGIME ADI

Nel caso che i bisogni complessivi del paziente possano essere gestiti al domicilio , questa possibilità deve essere favorita in modo prioritario.

Le risorse riabilitative necessarie devono essere concordate, in fase di stesura del progetto individualizzato da parte dello specialista fisiatra, all’interno del Gruppo Multidisciplinare con il medico di Medicina Generale, la famiglia e i servizi socio-assistenziali.

Le azioni riabilitative consistono nella rieducazione funzionale neuromotoria, logopedica e nella valutazione di adattamenti ambientali ed idonei ausili ed ortesi con un impegno di circa 1-1.5 ora/die.

DEGENZA RIABILITATIVA ESTENSIVA

Nel caso di pazienti in fase post-acuzie non in grado di trarre vantaggio da un trattamento riabilitativo intensivo e non gestibile al domicilio o di paziente in fase di stabilizzazione con necessità di trattamenti riabilitativi di mantenimento, può essere necessario un periodo di degenza presso una riabilitazione estensiva con un impegno riabilitativo di minore intensità ( non inferiore a 1 ora/die ).

ATTIVITA’ DI SECONDO LIVELLO

Le attività di secondo livello sono dirette a pazienti selezionati che necessitano di interventi diagnostici ad alto contenuto tecnologico e di interventi terapeutici complessi, tra i quali in particolare gli interventi correlati alla patologia emorragica subaracnoidea ( ESA ), per questa patologia la tempestività di intervento diagnostico e terapeutico è in grado di modificare profondamente la prognosi.

Attualmente nel 35% - 50% dei casi di ESA si assiste al decesso ( fino al 40% entro il primo mese dall’evento, la maggioranza entro le prime ore ) o a grave disabilità del soggetto con permanere di deficit motori e intellettivi che non permettono di riprendere le precedenti attività di vita.

Tali risultati sono da imputare principalmente a ritardi nella diagnosi o nella prescrizione di un trattamento adeguato.

Per affrontare adeguatamente questa patologia occorre riconoscere precocemente nei presidi sanitari sul territorio i segni e i sintomi dell’ESA ed è necessario avviare il paziente nel più breve tempo possibile ad una struttura di secondo livello.

Tali strutture oltre a possedere i requisiti indicati in precedenza devono garantire prestazioni di:

* Neuroradiologia diagnostica ed interventistica;

* Neurochirurgia

* Chirurgia Vascolare.

Anche nelle strutture di secondo livello l’approccio al paziente deve avere le caratteristiche della multidisciplinarietà, il Team in questo caso comprenderà oltre alle figure professionali citate in precedenza, il neurochirurgo, il neuroradiologo e il chirurgo vascolare.

Le strutture di secondo livello garantiscono essenzialmente l’assistenza in fase acuta per le patologie di maggiore complessità , per pazienti trasferiti, molto spesso, dai Centri di primo livello.

Si propone di individuare quali sedi di attività di secondo livello per quadrante: MOLINETTE e CTO per il quadrante di Torino e le rispettive Aziende Ospedaliere per i quadranti di NO , CN e AL.

Le strutture di livello superiore devono garantire ai Centri di primo livello la necessaria consulenza per le funzioni specialistiche di Neuroradiologia, Neurochiururgia, Chirurgia Vascolare.

RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO (TELE-STROKE)

E’ opportuno che il collegamento tra Centri periferici, Centri-Ictus e Centri di riferimento di 2° livello possa avvenire in rete telematica per trasmissione di immagini.

E’ possibile utilizzare la rete telematica, già consolidata, del progetto regionale PATATRAC, utilizzata nel trattamento dei traumi cranici .

A questo riguardo è stata prevista una estensione del progetto alla patologia cerebrovascolare attraverso la predisposizione di una scheda specifica; si potranno in questo modo trasmettere in tempo reale, in occasione di un consulto neurochirurgico e neuroradiologico di urgenza, immagini di esami diagnostici e altri dati ritenuti importanti.

Inoltre l’estensione di tale rete alle Centrali 118 con possibilità di anticipare informazioni e dati sui pazienti in arrivo, potrà favorirà interventi sempre più precoci per le patologie cardiocircolatorie, come quella in esame, in cui l’incidenza di eventi minacciosi per la vita è massima nelle prime ore di insorgenza dei sintomi.

L’utilizzo di tale rete oltre a ridurre il numero dei trasporti inutili e a favorire con tempestività i trasporti necessari, contribuisce ad ottimizzare l’attività di consulenza.

L’estensione dei collegamenti ad un numero sempre maggiore di centri periferici potrà favorire uno scambio di informazioni fra gli Stroke-Team operanti nelle varie Aziende Sanitarie.

Al fine di stabilire criteri di valutazione, di efficacia e di processo della attività dei Centri - Ictus verranno utilizzati gli strumenti informativi sulle prestazioni attualmente disponibili, integrati dai dati raccolti presso gli Ospedali della rete attraverso una scheda che è in corso di predisposizione.

In primo luogo, con riferimento a quanto indicato in precedenza, si valuterà in relazione ai ricoveri con D.R.G. 14 l’effetto della assistenza nei Centri Ictus rispetto alla durata dei ricoveri.

La rete di assistenza e le fasi del percorso potranno essere modificate sulla base delle analisi di processo e di risultato.



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 27-3448

Linee-guida organizzative attività di Teleconsulto Medico Piemonte Ospedali in Rete (Tempore)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare le linee- guida organizzative per l’attività di Teleconsulto Medico Piemonte Ospedali In Rete ( Tempore ) così come precisato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di individuare per quanto attiene gli aspetti medico - scientifici - organizzativi della attività di Teleconsulto un gruppo di supporto tecnico - consultivo che sarà costituito con successiva determina dirigenziale;

* di valorizzare le informazioni medico-scientifiche dell’attività in rete per effettuare analisi epidemiologiche regionali.

Le spese che derivano dalla attivazione degli ambiti di utilizzo della rete saranno oggetto di impegno sul capitolo corrispondente al 12292 del bilancio 2001 a decorrere dall’anno 2002 e successivi.

(omissis)

Allegato A

LINEE - GUIDA ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA’ DI TELECONSULTO MEDICO PIEMONTE OSPEDALI IN RETE ( TEMPORE )

INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE RETE TELEMATICA DEAnet NEI PRESIDI SUL TERRITORIO

La rete telematica DEAnet prevede l’applicazione di tecnologia dedicata alla raccolta di dati e immagini diagnostiche dagli Ospedali periferici ( che richiedono la consulenza ) e la loro trasmissione verso gli Ospedali sede di reparti specialistici ( che forniscono consulenza ).

L’integrazione nella rete DEAnet delle Centrali 118 permette flussi informativi con le singole strutture ospedaliere connesse al fine di anticipare informazioni sui pazienti in arrivo presso l’Ospedale e per avere dati aggiornati sulla disponibilità di posti letto.

Già in occasione dei primi collegamenti le connessioni effettuate hanno costituito la base di una rete con l’obiettivo di includere in futuro nuove apparecchiature in modo veloce e sicuro.

Grazie a tale soluzione il collegamento di un nuovo centro è relativamente semplice e si avvale dell’utilizzo di una rete protetta e di linee commerciali (ISDN ) dedicate a tali attività.

L’utilizzo del collegamento telematico per aree disciplinari diverse rende necessaria la postazione del collegamento nel DEA. Da questa postazione  possono eventualmente essere stabiliti degli ulteriori collegamenti con i reparti specifici.

Le Aziende Sanitarie collegate in rete aderiscono al progetto sulla base di uno schema - tipo di adesione.

Al finanziamento necessario alla installazione ed attivazione delle apparecchiature periferiche si è provveduto con la citata D.G.R. N. 42 - 25953 del 16.11.98.

Non sono previsti costi per le consulenze richieste dai Centri collegati.

CENTRI COLLEGATI E ASPETTI DI PRASSI MEDICA UNIFICATA.

I servizi specialistici devono garantire la consulenza in tempo reale. A tal fine è necessaria la presenza sulle 24 ore di un operatore ( preferibilmente un infermiere professionale) che raccolga la richiesta di consulenza e la smisti allo specialista.

Deve, quindi, essere garantita la presenza sulle 24 ore degli specialisti delle patologie interessate che devono assicurare la possibilità di una risposta rapida alla richiesta di consulto.

Con il contributo dei Responsabili dei suddetti servizi specialistici verranno definiti, sulla base di linee- guida accreditate, protocolli regionali per l’attività medico - organizzativa di intervento per ciascuna patologia per cui potrà essere utilizzata la rete telematica.

Sulla base di tali protocolli saranno predisposte le schede di rilevazione dati da utilizzare per la richiesta di consulenza .

Verranno, quindi, attivati a livello regionale corsi di formazione sull’utilizzo delle specifiche schede.

Gli stessi Responsabili Sanitari cureranno gli aggiornamenti medico - scientifici dei singoli progetti.

Negli Ospedali sede di DEA di primo livello è opportuno individuare un responsabile per il complesso dei progetti, tale compito considerata la postazione del collegamento e la connotazione di urgenza degli interventi deve essere svolto dal Responsabile del DEA.

Periodicamente verrà effettuata da un esperto esterno individuato dal Comitato Tecnico una supervisione del collegamento nei Centri in rete.

FASI OPERATIVE

A regime il Centro diagnostico periferico ( CDP ) dopo aver selezionato determinate immagini diagnostiche e aver compilato una scheda definita sulla base di linee- guida cliniche condivise, compone la richiesta di consulenza e la invia al Centro specialistico.

Il Centro di consulenza analizza la richiesta, visiona le immagini ricevute, analizza i dati e compone la risposta alla richiesta di consulenza, la stampa e la invia al richiedente.

Il CDP analizza la risposta, stampa la consulenza e la allega alla cartella clinica del paziente.

La consulenza per via telematica riveste la stessa valenza di una consulenza effettuata di persona dallo specialista.

TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE

Di prassi nel caso in cui si decida per il trasferimento del paziente questi verrà trasferito nel Centro di secondo livello che ha fornito la consulenza, in mancanza di posti - letto la Centrale 118 indicherà il Centro specialistico più vicino per il trasferimento del paziente.

Attraverso il collegamento in rete è possibile fornire in tempo reale alla Centrale 118 la disponibilità dei posti - letto nei presidi.

E’ necessario che tale funzione venga assicurata dall’operatore che presidia la macchina che riceverà tale indicazione dai rispettivi reparti.

MONITORAGGIO ED OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA REGIONALE.

L’Assessorato alla Sanità promuove il monitoraggio dell’avanzamento del progetto per la valutazione dello standard di utilizzo della rete; a tale scopo saranno anche previste riunioni periodiche con i Centri di consulenza.

Verrà inoltre valutato lo sviluppo e l’opportunità di utilizzo della rete nell’ambito di diversi percorsi diagnostico - assistenziali.

Al riguardo si ritiene necessario definire una metodologia comune che prevede le due fasi seguenti:

* definizione di protocolli regionali sulla base di linee- guida accreditate;

* predisposizione con l’apporto degli operatori del settore di una scheda specifica per la richiesta di consulenza.

Con successivi provvedimenti saranno individuati gli ulteriori ambiti di utilizzo della rete telematica.

Considerato, inoltre, che tra gli obiettivi regionali da perseguire riveste particolare importanza la possibilità di conoscere per ciascun ambito di utilizzo della rete l’incidenza della patologia e la ricaduta degli interventi attuati, si prevede di attivare una osservazione epidemiologica permanente per l’analisi, lo studio e la valutazione dei dati raccolti attraverso la rete.

Tale strumento oltre ad essere indispensabile per la verifica della funzionalità del sistema rappresenta il supporto per la previsione di eventuali programmi collegati di prevenzione primaria.



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 28-3449

Modalità organizzative per l’applicazione delle tecniche NAT allo screening del sangue

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di stabilire che dal 1.10.2001 tutti gli emocomponenti prodotti e trasfusi nella Regione Piemonte dovranno essere risultati negativi al test NAT per HCV;

di approvare le modalità organizzative per l’applicazione delle tecniche NAT allo screening del sangue e emocomponenti di cui all’allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

di approvare la revisione delle tariffe del sangue come indicato in allegato B che forma parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto che i maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in lire 1.725.000.000 per l’anno 2001 sono posti a carico del bilancio delle strutture pubbliche e private, che utilizzano gli emocomponenti.

(omissis)

Allegato A

Modalità organizzative per l’esecuzione di test NAT per la validazione biologica degli emocomponenti.

In considerazione dei tempi necessari per l’esecuzione a regime dello screening del sangue con test NAT si ritiene opportuno destinare ogni risorsa alla sua attivazione nei tempi preventivati senza ricorrere nel frattempo ad altra metodica di ricerca dell’antigene HCV mediante procedura immonoenzimatica.

Rilevato un fabbisogno regionale di circa 230.000 unità da testare, l’ottimizzazione dell’attività si ottiene con la individuazione di una struttura regionale pubblica e accreditata, eventualmente suddivisa in due sedi (Piemonte orientale e occidentale), incaricata della produzione degli emocomponenti compresi i test di validazione (sierologici e NAT).

In via transitoria, in attesa della individuazione di questa struttura ove potrebbe essere concentrata anche la produzione degli emocomponenti si stabilisce di lasciare la decisione sulle sedi ove eseguire i test alle singole Aziende sede di SIT.

Le stesse Aziende, in sede di dipartimento trasfusionale, ovvero di accordo di quadrante, concordano le sedi ove effettuare i test e l’organizzazione relativa, tenuto conto delle specifiche tecniche di cui ai punti successivi, delle disponibilità di ognuna e nella ricerca della massima sinergia possibile, privilegiando la soluzione di una unica sede per quadrante.

In considerazione dei tempi previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 17 del 30.10.2000 le Aziende sono tenute a comunicare al più presto e comunque entro il 15.7.2001 le determinazioni al riguardo.

Il costo standard della esecuzione del test NAT è, comunque, calcolato su un livello di efficienza medio regionale che deve essere perseguito a livello aziendale.

Tale livello di efficienza medio regionale comporta un costo minimo pari a lire 30.000 stimato in relazione alla effettuazione da parte del laboratorio di riferimento di almeno 20.000 unità all’anno, ovvero alla validazione di un numero inferiore di unità, purché si utilizzino personale e strutture dell’Azienda già dedicate alla biologia molecolare.

Dopo il primo anno di esecuzione dei test, l’Azienda dovrà verificare il costo

effettivo e trasmettere alla Commissione Regionale Sangue le risultanze.

In attesa di disposizioni del Ministero o dell’Istituto Superiore di Sanità i laboratori dovranno validare l’esecuzione del test NAT secondo il documento “Guidelines for validation of Nucleic Acid Amplification Tecnology (NAT) for the detection of Hepatitic C Virus ( HCV ) RNA in plasma pool ” PA/PH/OMCL (98) del Consiglio d’Europa e secondo lo schema utilizzato per la sperimentazione del ISS.

I laboratori stessi dovranno produrre appena disponibile ( entro il mese di agosto 2001 ) al CRCC la seguente documentazione:

* utilizzo di Kit autorizzati specificamente per lo screening

* sensibilità del Kit

* robustezza/cross contaminazione

* specificità del Kit

* training del personale, gestito dalla ditta, specifico per il prodotto utilizzato

* copia delle istruzioni operative del laboratorio.

Il CRCC, verificata la completezza della documentazione, provvederà a relazionare all’Assessorato e alla Commissione Regionale Sangue.

Le strutture individuate per l’effettuazione del test dovranno:

* garantire l’esecuzione del test NAT per la ricerca di costituenti virali HCV;

* effettuare il test anche nelle giornate prefestive e talora festive, in caso di necessità.

* provvedere alla ricezione dei campioni dalle strutture trasfusionali afferenti.

* i campioni devono pervenire al laboratorio di riferimento con etichettatura a norma UNI che identifichi il Centro di provenienza e il progressivo di identificazione univoca dell’unità;

* ai campioni si dovrà allegare una bleeding list analogamente a quanto stabilito dal CRCC per l’invio alla ditta di frazionamento del plasma;

* provvedere allo stoccaggio di campioni di ogni unità testata per almeno 1 anno;

* archiviare le bleeding - list relative ai campioni ricevuti da ciascun Centro di raccolta;

* ritornare i risultati ai SIT per FAX o altro sistema idoneo appena disponibili o comunque nei termini di 24 ore dal prelievo.

Allegato B

Revisione Tariffe Sangue Ed Emocomponenti

Sangue Intero L. 190.730 + 30.000 Tot. L. .220.730

Unita’ di Plasma da AferesiL. 171.000 + 30.000 Tot. L. 201.000

Concentrato Piastrinico o Leucocitario da Aferesi L. 798.000 + 30.000 Tot. L. 828.000

Concentrato Piastrinico da Plasmapiastrino Aferesi      L. 285.000 + 30.000  Tot. L. 315.000



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 29-3450

Autorizzazione all’A.S.L. 9 di Ivrea sede del C.R.C.C. alla partecipazione all’Accordo Interregionale di gestione Piano Plasma

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Con DD.G.R. n. 145 - 14244 del 25.11.96 e n. 126 - 15269 del 9.12.96 è stato avviato il Piano Plasma Regionale con la approvazione della convenzione ex art. 10,legge 107/90, tra la Regione e la ditta Farma - Biagini S.p.A. per la lavorazione del plasma raccolto dai Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali della Regione Piemonte.

In seguito con D.G.R. n. 41- 18443 del 21.4.97 è stata affidata al Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione con sede presso l’A.S.L. 9 di Ivrea la sorveglianza e la verifica sulla corretta esecuzione della convenzione, nonché i rapporti con le A.S.R. per il ritiro del plasma dalle stesse prodotto e relativa distribuzione dei farmaci emoderivati, con comunicazione alla Regione di tutti i dati necessari.

Essendo la convenzione sopracitata giunta a scadenza il 31.12.99 si è ritenuto opportuno in merito al proseguo del programma affidare al C.R.C.C. la completa gestione del Piano Plasma, in linea con quanto stabilito dalla Legge 107/90.

Con D.G.R. n. 31-27578 del 14.6.99 è stata, quindi, data delega all’A.S.L. 9 di Ivrea sede del C.R.C.C. di stipulare la convenzione con la ditta autorizzata alla lavorazione del plasma e alla produzione degli emoderivati riservando alla Regione i compiti suoi propri di programmazione e controllo.

Pur avendo questa gestione prodotto risultati apprezzabili nell’ambito del programma regionale plasma, si ritiene necessario perseguire la ottimizzazione del sistema.

Considerato che è stato istituito fra i C.R.C.C. delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Toscana, Molise, Emilia Romagna un Consorzio finalizzato a ottimizzare la gestione dei relativi programmi regionali Sangue e Plasma.

Considerato, inoltre, che nel corso di incontri informali tra i C.R.CC. non consorziati è stata proposta la possibilità di un accordo interregionale allo scopo di:

* potenziare i meccanismi di compensazione per garantire il raggiungimento della autosufficienza e la piena collocazione dei plasmaderivati prodotti con le massime garanzie di qualità e sicurezza;

* rendere maggiormente competitive le condizioni contrattuali ed i rapporti di scambio con la ditta preposta alla lavorazione del plasma e alla produzione degli emoderivati;

* favorire maggiormente la continuità nell’approvvigionamento degli emoderivati.

Ritenuto che la partecipazione dell’A.S.L. 9 di Ivrea sede del C.R.C.C. all’accordo sopracitato potrà contribuire ad ottimizzare la gestione del Piano Plasma regionale relativamente ai punti sopraindicati.

Considerato, inoltre, che tale procedura è prevista nel D.M. 1.3.2000 “ Piano Nazionale Sangue e Plasma 1999-2001 ” che espressamente prevede per le Regioni la possibilità di concludere accordi per rendere più competitive le condizioni contrattuali e i rapporti di scambio.

Acquisito il parere della Commissione Regionale Sangue che ha valutato positivamente l’iniziativa

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare l’A.S.L. 9 di Ivrea sede del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione alla partecipazione all’Accordo Interregionale di gestione Piano Plasma.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la L. 4.5.90 n. 107;

visto il D.M. 1.3.2000;

viste le DD.G.R. n. 145-14244 del 25.11.96, n. 124- 15269 del 9.12.96, n. 41-18443 del 21.4.97 e n. 31- 27578 del 14.6.99;

acquisito il parere favorevole del CO.RE.SA. in data 6.6.2001;

a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

di autorizzare l’A.S.L. 9 di Ivrea sede del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione alla partecipazione all’Accordo Interregionale di gestione Piano Plasma.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 34-3455

AA.SS.RR. - Procedimento di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 4 di Torino - Atto n. 622/2001/US.DG del 8.5.01 “Atto Aziendale dell’ASL 4. Adozione” - nota prot. 01/04286 del 20.6.01. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto dell’adozione da parte del Direttore Generale dell’ASL 4 di Torino della deliberazione n. 622/2001/US.DG del 8.5.2001 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’ASL 4. Adozione” e delle precisazioni di cui alla nota prot. 01/04286 del 20.6.2001;

* di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- l’Atto Aziendale deve disciplinare compiutamente le funzioni del Comitato di Dipartimento (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 All. A, Titolo II);

- le strutture organizzative “Medico Competente” e “S.P.P.” devono, conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia, essere poste in posizione di Staff al Direttore Generale anche sotto il profilo della dipendenza gerarchica (D. Lgs. 626/94, Circolare Assessore Sanità prot. n. 3242/48/768 del 12.5.1997);

- i servizi di assistenza alle persone con problemi di dipendenza sono attribuiti alla U.O.A. SERT mancando ogni riferimento alla costituzione del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, All. B che ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 21.1.99);

- la struttura organizzativa “Psicologia” stante la tipologia delle funzioni esercitate trova più opportuna collocazione nell’area dei servizi territoriali ;

- l’Atto Aziendale deve disciplinare i criteri concernenti la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia economica di rilievo comunitario (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 All. A, Titolo I);

- l’art. 20, in materia di disciplina dei controlli interni, non richiama le previsioni concernenti il servizio Ispettivo di cui all’art. 1, comma 62, legge 662/96;

- l’atto aziendale deve disciplinare l’organizzazione e le competenze dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, all. B, titolo II);

- la dotazione complessiva di personale deve tenere conto delle previsioni del piano di Attività Annuale di cui all’art. 11 l.r. 61/97.

* La realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, deve risultare compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo (D.G.R. n. 27-1912 del 7.1.2001 e singoli provvedimenti, riguardanti ciascuna Azienda Regionale, relativi agli obiettivi gestionali ed economici per l’anno 2001), applicandosi, in caso contrario, le previsioni di cui alla l.r. 10/95, art. 12, comma 3, lett. c;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 35-3456

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 600 del 31.5.01 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale ASL 10 di Pinerolo per l’utilizzazione delle strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero di Pinerolo (U.O.A. Medicina Generale), da parte della Scuola di Specializzazione in Reumatologia Anno Accademico 2000/2001". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.L. 10 di Pinerolo n. 600 del 31.05.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale ASL 10 di Pinerolo per l’utilizzazione delle strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero di Pinerolo (U.O.A. Medicina Generale), da parte della Scuola di Specializzazione in Reumatologia anno accademico 2000/2001";

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 36-3457

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 289 del 11.06.01 “Accordo attuativo tra l’Azienda Ospedaliera ”SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" e l’Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la formazione degli studenti iscritti al corso di diploma universitario di infermiere - Anno Accademico 2000/2001". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.O SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 289 del 11.06.2001 avente ad oggetto “Accordo attuativo tra l’Azienda Ospedaliera ”SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per la formazione degli studenti iscritti al corso di diploma universitario di infermiere - Anno Accademico 2000/2001";

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 37-3458

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 776 del 5.06.01 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo n. 776 del 05.06.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia”;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 38-3459

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 756 del 4.06.01 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Universita’ degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - A.A. 2001-2002". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo n. 756 del 04.06.2001 avente ad oggetto “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - A.A. 2001-2002";

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 39-3460

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. Aso SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 258 del 29.05.01 “Convenzione tra Universita’ Studi di Pavia e Azienda Ospedaliera per utilizzazione strutture sanitarie dell’U.O.A. 1 a Chirurgia da parte della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Rinnovo”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 258 del 29.05.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia e Azienda Ospedaliera per utilizzazione strutture sanitarie dell’U.O.A. 1^ Chirurgia da parte della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Rinnovo”;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 40-3461

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 339 del 11.06.01 “Rinnovo accordo convenzionale per l’anno accademico 2001/2002 tra la ASL 14 e l’Universita’ degli Studi di Torino - Scuola di Specializzazione in Geriatria”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.L. 14 di Omegna n. 339 del 11.06.2001 avente ad oggetto “Rinnovo accordo convenzionale per l’anno accademico 2001/2002 tra la ASL 14 e l’Università degli Studi di Torino - Scuola di Specializzazione in Geriatria”;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 41-3462

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO Maggiore della Carita’ di Novara. Atto n. 792 del 16.05.01 “Polo Oncologico - Istituzione borse di studio Scuola di specializzazione in Oncologia: provvedimenti relativi” come modificato con atto n. 960 del 15.06.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.O. Maggiore della Carità di Novara n. 792 del 16.05.2001 avente ad oggetto “Polo Oncologico - Istituzione borse di studio Scuola di Specializzazione in Oncologia - Provvedimenti relativi” come modificato con atto n. 960 del 15.06.01;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 42-3463

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 10 di Pinerolo. Atto n. 434 del 12.04.01 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l’Universita’ degli Studi di Torino - Facolta’ di Psicologia - per tirocinio di formazione e orientamento” come modificato e integrato con atto n. 593 del 31.05.01. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.SL 10 di Pinerolo n. 434 del 21.04.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia - per tirocinio di formazione e orientamento” come modificato e integrato con atto n. 593 del 31.05.01;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 43-3464

L.R. 16/92, art. 19 - Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario. Nomina due rappresentanti dell’Università degli Studi di Torino eletti dalla componente studentesca

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Sig. Marco Grimaldi e il Sig. Michel Corrado nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio, per il biennio accademico 2000/2001 - 2001/2002, quali rappresentanti dell’Università degli studi di Torino per la componente studentesca.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 44-3465

Accantonamento fondi a favore della Direzione Beni Culturali da destinarsi alla Fondazione per il Salone del Libro e per il Salone della Musica. Accantonamento di L. 200.000.000 (cap. 10940/2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare l’adozione dei competenti provvedimenti per l’accantonamento a favore della Direzione ai Beni Culturali della somma di lire 200.000.000 sul cap. 10940/2001 da destinarsi alla Fondazione per il Salone del Libro e per il Salone della Musica per l’aumento del fondo di dotazione. (A(101032)

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 45-3466

Approvazione documento denominato “Il Patrimonio culturale per il Piemonte del futuro e recante - obiettivi ed indirizzi programmatici per il 2001 e per il Biennio 2002-2003 e relativi allegati”. Assegnazione risorse finanziarie e accantonamenti per L. 50.843.540.000 nell’ esercizio 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare, per i motivi descritti in premessa ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 17 delle rispettive leggi regionali n. 58/78 e 51/97 l’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione “Il patrimonio culturale per il Piemonte del futuro” - obiettivi ed indirizzi programmatici per il 2001 e per il biennio 2002-2003;

2) di approvare, altresì, al fine della copertura delle spese, l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità del documento programmatico di che trattasi per l’anno 2001 e gli accantonamenti disposti sui capitoli del bilancio regionale esercizio corrente come da allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che con D.G.R. n. 2236 del 12.02.2001, 2317 del 26.02.2001, 2610 del 29.3.2001 e 2821 del 17.4.2001 sono stati definiti alcuni obbiettivi di carattere urgente ora previsti anche nell’allegato A) e sono stati effettuati i relativi accantonamenti per L. 85.701.900.000 richiamati nell’allegato B)

4) di autorizzare la Direzione Beni Culturali all’adozione dei competenti provvedimenti in attuazione e in conformità alle finalità e obiettivi del documento programmatico di cui al punto 1) del dispositivo;

5) di sottoporre la presente delibera al parere della VI Commissione Consiliare competente per materia ai sensi del 3° comma dell’art. 7 della legge 58/78.

L’efficacia del presente atto è subordinata al rilascio del parere favorevole sopracitato.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 48-3469

Accantonamento della somma di Lire 30.000.000 sul capitolo 10949/01 quale somma aggiuntiva per azioni ulteriori nell’ambito del progetto partenariale denominato DAPHNE-KIDS ad assegnazione alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, in quanto struttura regionale competente in materia di europartenariato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alle iniziative aggiuntive al progetto partenariale denominato “DAPHNE - KIDS” secondo le finalità, attraverso le azioni e con i partner indicati nella scheda allegata facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per le motivazioni illustrate in premessa;

2) di accantonare a tal fine la somma di Lire 30.000.000 sul capitolo 10949/01 quale somma necessaria per la partecipazione della Regione Piemonte al progetto in parola; (A/101031)

3) di assegnare tale somma alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale in quanto struttura competente in materia di Europartenariato.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 49-3470

L.R. 41/98, art. 16 - Piano di riparto a favore delle Province Piemontesi delle risorse già destinate al finanziamento della L.R. 48/91 - Anno 2001 - Assegnazione ed accantonamento della somma di Lire 1.620.000.000. sul cap. 11099 /2001 a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale-Lavoro per i provvedimenti di competenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire l’assegnazione a favore delle Province piemontesi, comprensiva della compensazione delle somme assegnate nel corso dell’esercizio dell’anno 2000, della somma di lire 1.620.000.000, stanziata ed iscritta nel capitolo 11099 del bilancio Regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2001, per i fini di cui all’art. 16, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1997, n. 41, così come indicato nel sottostante prospetto del piano di riparto:

Provincia di Alessandria: Lire 195.000.000

Provincia di Asti: Lire: 105.000.000

Provincia di Biella: Lire 75.000.000

Provincia di Cuneo: Lire 285.000.000

Provincia di Novara: Lire 165.000.000

Provincia di Torino: Lire 495.000.000

Provincia del Verbano Cusio Ossola: Lire 165.000.000

Provincia Di Vercelli: Lire 135.000.000

Di riservarsi di rivedere per gli anni successivi i criteri di riparto tra le Province delle risorse già destinate al finanziamento della L R 48/91 (L R 41/98 art. 16)., come richiesto dal Comitato al lavoro e formazione professionale.

Di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, il presente provvedimento quale atto di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro ai fini dell’esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla legge stessa, relativamente all’esercizio dell’anno 2001.

Di stabilire, per gli effetti del precedente comma, che le singole Province impieghino le somme assegnate dal presente provvedimento, per garantire lo svolgimento di attività in continuità ed analogia a quelle svolte dai soppressi centri d’iniziativa locale per l’occupazione per i fini previsti dall’art. 15, comma 4 della LR 41/98 e che lo svolgimento delle predette attività debba ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale.

Di stabilire che all’impegno e alla liquidazione a favore delle Province delle sopra indicate somme, l’Amministrazione Regionale provveda successivamente e subordinatamente l’acquisizione agli atti di apposito provvedimento del competente Organo Provinciale che approva un programma delle attività sopra citate, il cui esito sarà oggetto di rapporto conclusivo trasmesso all’Amministrazione Regionale entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 1.620.000.000 sul cap. 11099/2001 (A. 101016) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro per i provvedimenti di competenza.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 54-3474

Riduzione di accantonamento di Lit. 1.116.212.001 da trasferire su cap. 16005/2001 per erogazione contributi “una tantum” a ciascuna delle Amministrazioni Provinciali del Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di ridurre l’accantonamento sul Cap. 10740/2001 per l’importo di Lit. 1.116.212.001, in particolare:

Lit. 1.000.000.000 (A. 100975) e Lit. 116.212.001 (A. 100153).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 56-3476

Adesione al “Comitato Organizzatore Locale per l’organizzazione del Master Nazionale del 50 Nike Junior Tour” per l’organizzazione della quinta edizione del circuito tennistico “Nike Junior Tour 2001". Erogazione contributo finanziario, art. 4, l.r. 6/77. Integrazione alla D.G.R. n. 50 - 2572 del 26/3/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di aderire al “Comitato Organizzatore Locale per l’organizzazione del Master Nazionale del 5° Nike Junior Tour”, per l’organizzatore locale del Master Nazionale della quinta edizione del circuito tennistico Nike Junior Tour, integrando conseguentemente l’allegato alla D.G.R. n. 50-2572 del 26/03/2001 per quanto riguarda il punto 5), in ordine a quote di adesione a Comitati e Associazioni, ai sensi dell’art. 4, della l.r. 6/77;

* di erogare a suddetto Comitato, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 6/77, un contributo finanziario pari a lire 50.000.000 (cinquantamilioni), che sarà impegnato con successivo atto amministrativo secondo gli indirizzi di cui in premessa, sul cap. 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001.

Il Comitato dovrà divulgare la campagna di comunicazione “Regione Piemonte Sport Pulito” mirata a radicare ed amplificare i valori culturali e sociali dello sport e diffondere il corretto esercizio delle attività’ sportive e fisico-motorie, nonchè per promuovere e valorizzare con la campagna “Turismo in Piemonte - Emozioni da vivere”, l’immagine del Piemonte quale territorio oltre che di eventi sportivi internazionali anche di grande richiamo turistico.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 4-3482

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cirie’ (TO). Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Ciriè, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 47 in data 26.7.1999, n. 84 in data 20.12.1999, n. 4 in data 24.1.2000 e n. 3 in data 29.1.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 5.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione definitiva costituente la Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Ciriè, debitamente vistata, si compone di:

Atti Amministrativi

- Deliberazioni consiliari n. 47 in data 26.7.1999, n. 84 in data 20.12.1999 e n. 4 in data 24.1.2000, esecutive ai sensi di legge;

- Deliberazione consiliare n. 3 in data 29.1.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Elaborati Tecnici

- Elab.: Esame osservazioni (All. 1 alla D.C. n. 47/99 rett. con D.C. n. 84/99 e D.C. n. 4/2000)

- Elab. 1: Relazione illustrativa (All. 2 alla D.C. n. 47/99 rett. con D.C. n. 84/99 e D.C. n. 4/2000)

- Elab.: Determinazioni in merito alle osservazioni della Regione Piemonte (All. 1)

- Tav. 2a/V2: Viabilità e zonizzazione con le modificazioni e le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte, in scala 1:5000 (All. 2)

- Tav. 2b1/V2: Viabilità e zonizzazione con le modificazioni e le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte - (Nord), in scala 1:2000 (All. 3)

- Tav. 2b2/V2: Viabilità e zonizzazione con le modificazioni e le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte - (Centro), in scala 1:2000 (All. 4)

- Tav. 2b3/V2: Viabilità e zonizzazione con le modificazioni e le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte - (Sud), in scala 1: 2000 (All. 5)

- Tav. 2c/V2: Viabilità, zonizzazione e servizi (Centro Storico), in scala 1:1000 (All. 7 alla D.C. n. 47/99 rett. con D.C. n. 84/99 e D.C. n. 4/2000)

- Elab.3: Norme tecniche di attuazione comprensive delle Tabelle per le prescrizioni degli interventi - testo coordinato con le modificazioni ed integrazioni introdotte a seguito dell’accoglimento delle osservazioni della Regione Piemonte (All. 6)

Elaborati Geologico - tecnici:

- All. A/V2: Relazione geologico - tecnica a supporto della variante n. 2 al P.R.G.C. (All. 7), corredata dalle seguenti tavole grafiche:

- Tav. 1: Carta geologica, in scala 1:10.000 (All. 7/1)

- Tav. 2: Carta geomorfologica, in scala 1:10.000 (All. 7/2)

- Tav. 3: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (in ottemperanza alla C.P.G.R. 8/5 (96, n.7LAP), in scala 1:10.000 (All. 7/3)

- Tav. 4: Carta di sintesi con la sovrapposizione delle previsioni del P.R.G.C., in scala 1:5.000 (All. 7/4).

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche da introdurre “ex-officio”, ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.77. n. 56 e s.m.i.

Norme di attuazione

Art. 13 - Parametri edilizi, parametri urbanistici e destinazioni d’uso

A) Categorie di intervento sul territorio

Titolo III - Modifiche interne e/o modesto ampliamento

- Si aggiunga alla fine del 6º comma la seguente prescrizione: “In ogni caso gli ampliamenti di superficie dovranno essere prioritariamente realizzati nei volumi ex agricoli eventualmente presenti e compresi nella sagoma degli edifici principali o tramite il recupero di sottotetti o di altri volumi presenti ed inutilizzati sempreché compatibili con il riuso abitativo”.

Art. 28 - Aree per attività polifunzionali (Asr1 ____ 5)

- Si modifichi la norma aggiungendo alla fine del 9º comma il seguente testo: “Le destinazioni d’uso e la classificazione normativa dei volumi esistenti o delle aree inedificate oggetto di trasferimento della capacità edificatoria dovranno essere ridefinite con specifica variante secondo le procedure previste dall’art. 17, 7º c., della L.R. n. 56/77.”.

- All’ultimo punto del comma 11, si aggiunga il seguente ulteriore capoverso “Gli interventi ammessi sull’area Asr5 sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L. 431/85".

Art. 29 - Impianti industriali e/o artigianali esistenti

- Quale 8º comma del paragrafo “Ex Battandero Ru1", si aggiunga la seguente prescrizione: ”Il Piano di Recupero dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Regionale di cui all’art. 91bis della L.U.R..

- Quale ultimo comma del paragrafo “Impianti industriali e/o artigianali esistenti nel territorio urbano (C1 C2)” si aggiunga il seguente testo: “Il P.R.G.C. individua sul territorio comunale gli ex impianti produttivi industriali e/o artigianali da rilocalizzare (ex rl ____ 36) le cui aree assumono agli effetti della destinazione d’uso e delle categorie di intervento ammesse, le caratteristiche proprie della zona ove sono ubicate”.

Art. 30 - Standards e livello servizi, comma 4

- Si aggiunga alla fine del comma la seguente prescrizione: “A condizione che la localizzazione delle aree a parcheggio interessate sia funzionale alle aree oggetto di S.U.E. e che i parcheggi siano fruibili ed accessibili dagli insediamenti previsti.”

Art. 37 - Prescrizioni di carattere geologico

- Alla lettera B), Piano stralcio delle fasce fluviali, si aggiunga dopo il periodo: “____ di edifici esistenti) è ____” la seguente frase: “subordinata alle limitazioni e prescrizioni relative alla classe di rischio geologico in cui l’intervento ricade nonché ____”.

- Al termine del punto B) si completi il testo con la frase seguente: “In caso di parziale difformità riscontrabile nelle indicazioni grafiche delle fasce riportate sulla Carta di Sintesi (tav. 4), rispetto alle cartografie del P.S.F.F. queste ultime si intendono in ogni caso prevalenti.”.

- Si aggiunga quale terzo ed ultimo capoverso la seguente prescrizione: “Mediante specifica variante al presente strumento urbanistico potranno essere definite modalità e procedure per l’eventuale rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio (fasce A e B del P.S.F.F.), secondo i disposti dell’art. 16 bis del P.S.F.F. e dell’art. 18 bis delle N.T.A. del P.A.I., approvato con D.P.C.M. il 24.5.2001; in attesa dell’attivazione di tali procedure l’Amministrazione Comunale verificherà le complessive condizioni di sicurezza dei siti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di protezione civile.”. Art. 38 - Sedimi viari, fasce di rispetto, allineamenti, recinzioni - Territorio agricolo

- Si stralci il 5º comma e lo si sostituisca con il seguente testo: “Per gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti all’interno delle fasce di rispetto possono essere autorizzati aumenti di volume nei limiti di cui all’art. 27, 12º comma, della L.R. n. 56/77; è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere arretramenti per particolari condizioni di viabilità”.

Art. 40 - Bassi fabbricati

- Si aggiunga quale 2º capoverso il seguente periodo: “Eventuali locali accessori dovranno essere prioritariamente realizzati in strutture esistenti non utilizzabili a fini residenziali; la realizzazione di bassi fabbricati si intende esclusa per gli edifici o complessi edilizi di cui all’art. 36 lettere a), b) e d), delle N.T.A.”.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 5-3483

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cressa (NO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cressa, in Provincia di Novara, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 35 in data 12.12.1995, n. 9 in data 14.6.1996, n. 9 in data 14.5.1998 e n. 11 in data 3.6.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 31.5.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cressa, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 35 in data 12.12.1995 e n. 9 in data 14.6.1996, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati urbanistici:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Norme di attuazione

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Tabulati di elaborazione e lettura dei dati del rilievo dello stato di fatto

- Elab. - Allegato “A” - Controdeduzioni a osservazioni e ricorsi

- Tav.1P - Planimetria sintetica del piano e delle previsioni urbanistiche dei comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav.2P - Progetto Preliminare - Destinazioni d’uso e vincoli - Individuazione di osservazioni e ricorsi, in scala 1:5000

- Tav.2P - Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:5000

- Tav.3Pa - Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pb - Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pc - Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.4P - Centro storico: a)Destinazioni d’uso e vincoli b) Categorie d’intervento, in scala 1:1000

- Tav.1R - Individuazione delle entità rilevate, in scala 1:2000

- Tav.2Ra - Condizioni igienico-strutturali degli edifici, in scala 1:2000

- Tav.2Rb - Condizioni igienico-strutturali degli edifici, in scala 1:2000

- Tav.2Rc - Condizioni igienico-strutturali degli edifici, in scala 1:2000

- Tav.3Ra - Destinazioni prevalenti dei piani terra, in scala 1:2000

- Tav.3Rb - Destinazioni prevalenti dei piani terra, in scala 1:2000

- Tav.3Rc - Destinazioni prevalenti dei piani terra, in scala 1:2000

- Tav.4Ra - Destinazioni prevalenti degli altri piani, in scala 1:2000

- Tav.4Rb - Destinazioni prevalenti degli altri piani, in scala 1:2000

- Tav.4Rc - Destinazioni prevalenti degli altri piani, in scala 1:2000

- Tav.5Ra - Numero dei piani fuori terra, in scala 1:2000

- Tav.5Rb - Numero dei piani fuori terra, in scala 1:2000

- Tav.5Rc - Numero dei piani fuori terra, in scala 1:2000

- Tav.6R - Rete fognaria, in scala 1:5000

- Tav.7R - Rete idrica, in scala 1:5000

- Tav.8R - Pubblica illuminazione, in scala 1:5000

- Tav.9R - Rete gas-metano, in scala 1:5000

- Tav.10R - Uso del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi, in scala 1:5000

- Tav.11R - Individuazione delle aree soggette a tutela ex-lege 431/85, in scala 1:5000

Elaborati geologico-tecnici:

- Elab. - Relazione - stesura Gen. 1994

- Tav.01 - Planimetria - Individuazione delle superfici, in scala 1:5000

- Tav.02 - Carta geologica e geomorfologica, in scala 1:25000

- Tav.03 - Carta dell’idrografia e degli elementi idrogeologici, in scala 1:5000

- Tav.04 - Carta geotecnica del sottosuolo fondazionale, in scala 1:5000

- Deliberazioni consiliari n. 9 in data 14.5.1998 e n. 11 in data 3.6.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati urbanistici:

- Elab. - Relazione di controdeduzioni

- Elab. - Norme di attuazione (controdeduzioni)

- Elab. - Note integrative alle “Controdeduzioni” di cui alla D.C. del 14.5.1998

- Tav.2P - (Controdeduzioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:5000

- Tav.2P - (Controdeduzioni-integrazioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:5000

- Tav.3Pa - (Controdeduzioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pa - (Controdeduzioni-integrazioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pb - (Controdeduzioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pb - (Controdeduzioni-integrazioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pc - (Controdeduzioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.3Pc - (Controdeduzioni-integrazioni). Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav.4P - (Controdeduzioni). Centro storico: a)Destinazioni d’uso e vincoli b) Categorie d’intervento, in scala 1:1000

Studio idrologico ed idraulico:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Allegati grafici

- Elab. - Relazione integrativa - schede di sintesi (relative al rischio idraulico connesso alle aree di nuova destinazione urbanistica)

- Tav.01 - Planimetria bacino idrografico, in scala 1:10000

- Tav.02 - Planimetria di dettaglio - Area Nord, in scala 1:1000

- Tav.03 - Planimetria e sezioni - Particolari Area Nord, in scala 1:200

- Tav.04 - Planimetria di dettaglio - Area Sud, in scala 1:1000

- Tav.05 - Planimetria e sezioni - Particolari Area Sud, in scala 1:100

- Tav.06 - Profilo longitudinale. Topografia Area Nord, in scala 1:500

- Tav.07 - Planimetria - Fasce di esondazione -Generale Area Nord, in scala 1:1000

- Tav.08 - Planimetria - Fasce di esondazione - Dettaglio (Tr100/200/500) - Area Nord, in scala 1:2000

- Tav.08/b - Planimetria - Fasce di esondazione - Tr 80% di 200 anni - 200 anni - 500 anni - in scala 1:2000

- Tav.09 - Sezioni idrauliche - altezze idriche per i diversi tempi di ritorno - Area Nord - Sezioni 0-4, in scala 1:500

- Tav.09/b - Sezioni idrauliche - altezze idriche per i diversi tempi di ritorno - Area Nord - Sezioni 5-9, in scala 1:500

- Tav.10 - Planimetria - Fasce di esondazione - Generale Area Sud, in scala 1:1000

- Tav.11 - Planimetria - Fasce di esondazione - Dettaglio (Tr 100/200/500) - Area Sud, in scala 1:1000

- Tav.12 - Sezioni idrauliche - altezze idriche per i diversi tempi di ritorno - Area Sud - Sezioni 0-5, in scala 1:500

Elaborati geologici:

- Elab. - Relazione - (assunta con D.C. n. 9 in data 14.6.1996 e riadottata con D.C. n. 9 in data 14.5.1998)

- Tav. - Carta della pericolosità geomorfologica. Utilizzazione Urbanistica del territorio, in scala 1:10000 (assunta con D.C. n. 9 in data 14.6.1996 e riadottata con D.C. n. 9 in data 14.5.1998).

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”:

Cartografia

Tavv. n. 2P e n. 3Pa

- eliminare l’area di nuovo impianto per insediamenti commerciali, direzionali e turistico-ricettivi posta in fregio alla strada statale 229

Carta della pericolosità geomorfologica - Utilizzazione Urbanistica del territorio

- sostituire il testo del punto B) della legenda con il seguente:

“Classe Uno Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.3.1988.

Classe Due Porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.3.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto o dell’intorno significativo.

Classe Tre-A Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.

Classe Tre-B Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutele del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti a norma di legge. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico (cronoprogrammi) ed i Piani di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti".

Art. 1:

- integrare il punto B1 con:

- Relazione integrativa

- Carta della pericolosità geomorfologica - utilizzazione urbanistica del territorio - scala 1.10.000

- Studio idrogeologico ed idraulico Torrente Lirone:

- Relazione

- Allegati Grafici

- Relazione Integrativa - Schede di sintesi relative al rischio idraulico connesso alle aree di nuova destinazione urbanistica

- Tav. 01: Planimetria  Bacino idrografico - scala 1:10000

- Tav. 02: Planimetria di dettaglio - Area nord  scala 1:1000

- Tav. 03: Planimetria e Sezioni - Particolari Area Nord - scala 1:200

- Tav. 04: Planimetria di dettaglio - Area Sud - scala 1:1000

- Tav. 05: Planimetria e Sezioni - Particolari Area Sud - scala 1:100

- Tav. 06: Profilo Longitudinale -  Topografia Area Nord - scala 1:500

- Tav. 07: Planimetria Fasce di Esondazione Generale Area Nord - scala 1:1000 - Tav. 08: Planimetria Fasce di Esondazione  - Dettaglio (Tr 100/200/500) Area Nord  scala 1:2000

- Tav. 081b: Planimetria Fasce di Esondazione (Tr 80% di 100/200/500) - scala 1:2000

- Tav. 09: Sezioni Idrauliche (Sezioni 0-4) Area Nord - scala 1:500

- Tav. 09/b: Sezioni Idrauliche (Sezioni 5-9) Area Nord - scala 1:500

- Tav. 10: Planimetria Fasce di Esondazione Generale Area Sud - scala 1:1000

- Tav. 11: Planimetria Fasce di Esondazione - Dettaglio (Tr 100/200/500) Area Sud - scala 1:1000

- Tav. 12: Sezioni Idrauliche (Sezioni 0-5) Area Sud - scala 1:500"

Artt. 4, 5, 6, 7:

- aggiungere il seguente ultimo comma: “Per quanto non previsto od in contrasto - relativamente alle definizioni degli indici e alla terminologia edilizia ed urbanistica riportati ai comma precedenti valgono le prescrizioni contenute nel testo del Regolamento Edilizio comunale approvato con D. C. n. 37 del 20.12.1999.”

Art. 6, punto 2:

- stralciare dal testo del 1º capoverso la dizione “e anche in assenza di legale vincolo (____) uguale a ml. 2,70".

Art. 18, 1º comma lettera d):

- sostituire le parole “viene distinta” riportate dopo la dizione “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia” con la dicitura seguente “di tipo A e di tipo B, così come definiti dalla Circolare PGR n. 5/SG/URB del 27.4.1984, a cui si rimanda per quanto non specificato od in contrasto, vengono distinti”

Art. 24:

- aggiungere il seguente ultimo comma: “Le aree costituenti il tracciato della nuova viabilità di circonvallazione dell’abitato, secondo lo studio idraulico sono interessate dalle aree di esondazione del Torrente Lirone; lo stesso studio prevede ”opere di protezione e difesa" per la messa in sicurezza. Queste aree sono ascritte alla classe Tre-BB e l’utilizzo urbanistico assoggettato a cronoprogramma".

Art. 25:

- inserire il seguente ultimo comma: “Le prescrizioni di carattere geologico-tecnico interessanti le aree di cui al presente articolo, sono contenute nell’articolo 49 bis”.

Quale art. 25 bis - Aree per attrezzature tecnologiche

- Introdurre il seguente testo “Sono aree occupate da impianti tecnologici con particolari esigenze funzionali, operanti nel settore dei servizi di urbanizzazione primaria ed agli stessi assimilabili, e sono individuate sulle Tavole di Piano con apposita simbologia. Per gli interventi attivabili in tali aree si farà riferimento alle specifiche leggi di settore.”

Art. 26:

- inserire il seguente ultimo comma: “Si richiamano i parametri di cui al precedente articolo. L’area di cui sopra è ascritta alla classe Tre-B della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96. Dovrà essere verificata la compatibilità con il piano di recupero ambientale della cava”.

Art. 29 bis, lettera c):

- eliminare al punto 3 la dizione “completamento, demolizione e ricostruzione”;

- aggiungere al punto 6 la precisazione “, tale possibilità verrà ammessa solo nel caso in cui non siano recuperabili strutture già destinate ad altri usi”; - stralciare al punto 7 il testo riprodotto;

- aggiungere al punto 8 l’espressione “per una superficie massima non superiore a 25 mq.”

Art. 30:

- inserire il seguente ultimo comma: “Si richiama il pieno rispetto delle prescrizioni di carattere geologico-tecnico contenute all’interno dell’articolo 49 bis. Nelle aree contrassegnate sugli elaborati geologici con i numeri 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 30 e 34 (alcune delle quali sottoposte a SUE e normate dal successivo art. 31) non sono ammessi interventi.”

Art. 33, lettera e)

- sostituire le parole “nuova costruzione” riportate nel 3º capoverso con “fabbricato”.

Art. 34:

- inserire il seguente ultimo comma: “Alcune delle aree di che trattasi ricadono in ambiti potenzialmente soggetti a laminazione in sinistra idrografica della Roggia Molinara. In esse non saranno ammesse opere che possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei luoghi; si richiamano le prescrizioni di cui all’articolo 49 bis”.

Art. 35, 1º comma:

- aggiungere dopo le parole “della medesima proprietà” la dizione: “e non possano essere attuati diversamente, a causa della conformazione planimetrica”.

Artt. 37, 38, 39, lettera a):

- sostituire la dizione “due alloggi e per un massimo di 240 mq. di SU” con “un alloggio e per un massimo di 120 mq. di SL”.Art. 39:

- introdurre il seguente ultimo comma: “L’area sita in adiacenza al complesso industriale ”SantàAndrea" è destinata esclusivamente all’ampliamento funzionale della suddetta attività produttiva esistente.

Prescrizioni geologico-tecniche: l’area contraddistinta negli elaborati geologici con il n. 2 è ascritta alla classe Tre-B della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e l’utilizzo urbanistico subordinato alla verifica della natura del riempimento ai sensi del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). E’ prescritto il rifacimento dell’alveo del fosso Geola e del canale irriguo con tecniche di ingegneria naturalistica ed il mantenimento di una fascia di rispetto a verde. Dovrà essere verificata la compatibilità con  il piano di recupero ambientale della cava.

L’area cartografata sulla Tavola 3PA  - Destinazioni d’uso e vincoli (scala 1:2000) e contrassegnata sugli elaborati geologici con il n. 19, è ascritta alla classe Tre-B. Dovrà essere verificata la compatibilità con il piano di recupero ambientale della cava".

Art. 40, lettera a):

- sostituire la dizione “due alloggi (____) 240 mq di SU” con “un alloggio e per un massimo di 120 mq. di SL”.

Art. 41:

- sostituire alla lettera a) la dizione “due alloggi (____) 240 mq di SU” con “un alloggio e per un massimo di 120 mq. di SL”.

- sostituire alla lettera b) la dizione “Rc = 2/5 della ST” con “Rc = 2/5 della SF”.

Art. 46, lettera e):

- inserire il seguente ultimo comma: “Parte dell’area  ricade sulla discarica di RSU esaurita cartografata negli elaborati di piano del vigente P.R.G.G.. L’utilizzo dell’area corrispondente alla discarica è subordinato alle verifiche ai sensi del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Art. 47:

- aggiungere al 1º comma punto 6) il seguente testo: “dovendosi in ogni caso mantenere un arretramento minimo di mt. 10,00 a norma del R.D. 25.7.81 n. 523. Per il Torrente Geola è istituita una fascia di rispetto ascritta alla classe Tre-A della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 della profondità di venticinque metri dal limite del demanio, per ogni lato, dal confine comunale fino alla confluenza del Torrente Geola nel Torrente Lirone.

Per la Roggia Molinara è istituita una fascia di rispetto ascritta alla classe Tre-A della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 della profondità di dieci metri dal limite del demanio, per ogni lato, dal confine comunale fino alla confluenza della Roggia Molinara nel Torrente Lirone.

Per il reticolo idrografico minore non compreso nell’elenco delle acque pubbliche:

Ml. 10.".

- inserire al 7º comma: dopo la dizione “Ml. 100" la precisazione ”misurati dal perimetro delle aree destinate ad “Attrezzature tecnologiche”, anche in difformità da quanto indicato in cartografia."

Art. 48, lettera d):

- aggiungere il seguente paragrafo: “In sede di formazione dello strumento urbanistico esecutivo dovranno essere opportunamente progettati, di concerto con l’A.N.A.S., razionali innesti veicolari all’area e previste inoltre corsie di accelerazione e decelerazione al fine di evitare innesti diretti sulla S.S. 229".

Art. 49:

- aggiungere il seguente ultimo comma: “Le aree soggette a tutela ex L. 431/85 sono oggetto di periodica verifica da parte dell’Amministrazione Comunale in rapporto ad eventuali modificazioni morfologiche dello stato dei luoghi (boschi, corsi d’acqua ecc. ____); per tali ragioni la loro individuazione è suscettibile di mutamento/rivisitazione”.

Art. 49 bis:

- sostituire il testo proposto  con il seguente: “La Carta della pericolosità geomorfologica Utilizzazione Urbanistica del territorio, scala 1:10000 adottata con D.C.C. n. 9 del 14.6.1996 e con D.C.C. n. 9 del 14.5.1998 suddivide il territorio comunale in porzioni aventi caratteristiche di pericolosità omogenea, indipendentemente dall’utilizzo antropico. Sono previste le seguenti classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96: classe Uno, Due, Tre-A e Tre-B. Le porzioni di territorio ascritte alla classe Tre-AA sono inedificabili. Le porzioni di territorio ascritte alla classe Tre-B sono inedificabili allo stato attuale; nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito della realizzazione, attraverso un cronoprogramma gestito a livello comunale, degli interventi di riassetto e della avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Tali interventi di riassetto sono di carattere pubblico e non afferenti le prescrizioni redatte ai sensi dell’art. 14 comma 2 punto b) della L.R. 56/77.

Le prescrizioni particolari per gli interventi edificatori previsti dal Piano riportate nelle “schede identificative” contenute nella Relazione geologico-tecnica e nelle _schede di sintesi" contenute nella Relazione integrativa dello studio idrologico ed idraulico del Torrente Lirone, facenti parte integrante del P.R.G.C., hanno valore di norma e ad esse deve essere ottemperato in fase sia di progettazione che di attuazione degli interventi.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 6-3484

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Caluso (TO). Approvazione della Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale del Comune di Caluso, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 22 in data 2.4.1998, n. 58 in data 30.9.1998, n. 29 in data 6.6.2000 e n. 51 in data 1.12.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 5.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale del Comune di Caluso, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 22 in data 2.4.1998 e n. 58 in data 30.9.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Relazione illustrativa comprensiva di:

- Elab.All.1 -Rapporto sullo stato di attuazione del PRI

- Elab.All.2 -Rapporto sugli esiti della consultazione

- Elab.All.3 -Quadri sinottici (dati quantitativi)

- Tav.B4.0.1 -Capoluogo - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Tav.B4.0.2 -Arè - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Tav.B4.0.3 -Rodallo - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Tav.B4.0.4 -Vallo - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Tav.B4.0.5 -Carolina - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Elab. -Controdeduzioni alle osservazioni - Contributo tecnico

- Elab.C -Norme di attuazione - testo coordinato

- Elab.C1 -Norme di attuazione - Allegati - Schede normative

- Elab.C2 -Norme di attuazione - modifiche ed integrazioni

- Tav. 3.1 -Progetto generale, in scala 1:5000

- Tav. 3.2 -Progetto generale, in scala 1:5000

- Tav.4.1.1 -Capoluogo- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tav.4.1.2 -Capoluogo- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tav.4.2.1 -Arè- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tav.4.2.2 -Rodallo- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tav.4.2.3 -Vallo- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tav.4.2.4 -Carolina- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000

- Tavv.B.5/1S -Stralci tipi di intervento - Capoluogo, in scala 1:1000

- Tavv.B.5/2S -Stralci tipi di intervento - Arè, Rodallo, Vallo, Mojette, in scala 1:1000

- Elab. -Indagine geologico-tecnica

- Tav.A -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica - schema generale, in scala 1:25000

- Tav.1 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000

- Tav.2 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.3 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000

- Deliberazioni consiliari n. 29 in data 6.6.2000 e n. 51 in data 1.12.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Osservazioni della Regione - Determinazioni ai sensi dell’art. 15, 13° c. L.R. 56/77 e s.m.i.

- Elab.C -Norme di attuazione - testo coordinato

- Elab.C1 -Norme di attuazione - Allegati - Schede normative

- Tav.B.3.1 -Progetto generale, in scala 1:5000

- Tav.B4.0.3-Rodallo - Sviluppo del P.R.G. - quadro di unione allegato alla relazione illustrativa, in scala 1:2000

- Tav.4.2.2 -Rodallo- Sviluppo del P.R.G. (aree in variante), in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche da introdurre “ex-officio”, ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.77. n. 56 e s.m.i.

Norme di attuazione

Art. I.1.2., comma 8, lettera c)

- Si integri il secondo capoverso aggiungendo dopo le parole: “____ non costituisce variante al P.R.G. ____” per gli interventi di cui alle lettere a), b1), b2) e d)." e dopo “____ dagli uffici comunali.” la seguente frase: “La modifica di destinazione d’uso di cui alla lettera c), costituisce variante di P.R.G. se comporta ampliamento dei volumi esistenti e/o interessa parti di territorio agricolo.”.

Art. Il.1.1

- Si aggiunga quale comma 5 il seguente testo: “5. A norma dell’art. 3.2 della L. 142/90 sono comunque competenza del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca Variante di P.R.G., atti di indirizzo e provvedimenti di scopo assunti in attuazione del Documento di indirizzi generali di Governo approvato dal Consiglio di cui all’art. 32, 2º c. della L. 142/90 che, ferme restando norme e previsioni del P.R.G., siano diretti, con efficacia permanente o temporanea, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, alla tutela dei valori storici ed ambientali del tessuto edificato, alla tutela dei diritti dei cittadini, al coordinamento dei processi di trasformazione urbanistica ed al controllo della spesa pubblica. Tali atti e provvedimenti, agli effetti dell’art. 35, 2º c.  della cit. legge 142/90 possono impartire definiti indirizzi alla Giunta Comunale nella gestione del P.R.G. e degli atti di trasformazione urbanistica ed edilizia, quando non siano già intervenuti tra operatori e Comune accordi, intese e convenzioni con efficacia giuridica.”.

Art. II.2.2., comma c5

- Si aggiunga dopo le parole: “____ comunque abitabili”, il seguente periodo. “il volume del sottotetto se abitabile e funzionalmente connesso all’ultimo piano abitabile o se costituisce unità abitativa autonoma, ____”.

- Si stralci il periodo da: “____ ed il volume del sottotetto ____” a “____ all’ultimo piano abitabile;” sostituendolo con “ed il volume del sottotetto se privo dei requisiti di abitabilità.”.

Art. III.3.4., comma d7bis

- Si integri la norma aggiungendo alla fine del comma il seguente periodo: “Il recupero di tali fabbricati è in ogni caso subordinato al rispetto delle norme in materia igienico edilizia e di distanza dei fabbricati.”.

Art. III.4.4., comma a1.3

- Si integri il comma aggiungendo quale secondo capoverso la seguente prescrizione: “La riclassificazione delle aree interessate dagli irterventi costituisce variante al P.R.G. secondo i criteri contenuti nell’art. 17 della L.R. 56/77.”.

Art. III.5.2, comma d3

- Si integri la norma sostituendo la parola: “produttiva” con il seguente periodo: “artigianale di cui alla lettera B), punto a), dell’art. 3.4.3, comma b1, comunque non nociva e molesta, e compatibile con la residenza.”.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 7-3485

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Suno (NO). Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell’ art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Suno (NO), adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 7 in data 26.3.1997, n. 16 in data 8.10.1997, n. 19 in data 29.6.1999 e n. 2 in data 28.2.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 13.4.2001, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa al nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Suno, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 7 in data 26.3.1997 e n. 16 in data 8.10.1997, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Controdeduzioni comunali ad osservazioni e ricorsi presentati relativamente al progetto preliminare del PRGC ‘96 del Comune di Suno

- Elab. - Tabulati di elaborazione e lettura dei dati del rilievo urbanistico

- Elab. - Individuazione grafica delle entità rilevate

- Elab. - Norme di Attuazione

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav.2Pa - Destinazioni d’uso e vincoli-localizzazione di osservazioni e ricorsi in scala 1:5000

- Tav.2Pb - Destinazioni d’uso e vincoli-localizzazione di osservazioni e ricorsi in scala 1:5000

- Tav.1Ra - Condizioni igienico-strutturali degli edifici in scala 1:5000

- Tav.1Rb - Condizioni igienico-strutturali degli edifici in scala 1:5000

- Tav.2Ra - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Rb - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Rc - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Rd - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Re - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Rf - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.2Rg - Destinazioni prevalenti dei piani terra in scala 1:2000

- Tav.3Ra - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Rb - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Rc - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Rd - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Re - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Rf - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.3Rg - Destinazioni prevalenti degli altri piani in scala 1:2000

- Tav.4Ra - Rete idrica in scala 1:5000

- Tav.4Rb - Rete idrica in scala 1:5000

- Tav.5Ra - Rete pubblica illuminazione in scala 1:5000

- Tav.5Rb - Rete pubblica illuminazione in scala 1:5000

- Tav.6Ra - Rete fognaria in scala 1:5000

- Tav.6Rb - Rete fognaria in scala 1:5000

- Tav.7Ra - Rete gas metano in scala 1:5000

- Tav.7Rb - Rete gas metano in scala 1:5000

- Tav.8Ra - Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi in scala 1:5000

- Tav.8Rb - Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi in scala 1:5000

- Tav.9Ra - Individuazione delle aree soggette a tutela ex legge 431/85 in scala 1:5000

- Tav.9Rb - Individuazione delle aree soggette a tutela ex legge 431/85 in scala 1:5000

- Tav.1P - Planimetria sintetica di piano e delle previsioni urbanistiche dei comuni contermini in scala 1:25000

- Tav.2Pa - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:5000

- Tav.2Pb - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:5000

- Tav.3Pa - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pb - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pc - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pd - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pe - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pf - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pg - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.4P - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:1000

- Elab. - Relazione Geomorfologia e Geologico-Tecnica

- Tav.01 - Carta Geologica in scala 1:25000

- Tav.02 - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

- Tav.03 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia ed idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio in scala 1:10000

- Tav.04 - Planimetria di individuazione delle aree considerate nella relazione Geologico-Tecnica in scala 1:5000

- deliberazioni consiliari n. 19 in data 29.6.1999 e n. 2 in data 28.2.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Delibera di correzione di errori materiali

- Elab. - Relazione-Controdeduzioni ad osservazioni e rilievi del competente Assessorato Regionale

- Elab. - Norme di Attuazione

- Tav.2Pa - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:5000

- Tav.2Pb - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:5000

- Tav.3Pa - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pb - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pc - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pd - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pe - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pf - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.3Pg - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:2000

- Tav.4P - Destinazioni d’uso e vincoli in scala 1:1000

- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica

- Elab. - Schede monografiche degli interventi previsti di piano

.TAv.2 - Analisi fisica integrata del bacino del T.Meia in scala 1:15000

- Tav.3 -Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:10000

- Tav.4 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia ed idoneità alla utilizzazione urbanistica del territorio in scala 1:10000

- Tav.5 - Individuazione degli interventi previsti di piano in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Azzonamento

tavv. n. 2Pa e n. 3Pb

- eliminare i lotti più a nord dell’area artigianale esistente individuata lungo Via Conturbia, rappresentati in cartografia ancora totalmente liberi da manufatti.

tavv. n. 2Pa e n. 3Pc

- eliminare la porzione dell’ambito di nuovo impianto residenziale individuato ad est dell’abitato di Baraggia, posta al di sotto della strada in previsione.

Norme di Attuazione

art. 19 lett. b

- eliminare nel 5º comma la frase: “Indipendentemente dalle categorie di intervento definite dalla Tav. 4P” inserendo altresì la dizione: “delle unità abitative e ____” dopo “non potranno comportare aumenti del numero”.

art. 20 lett. a

- modificare il 3º comma come segue: “Con l’esclusione delle aree interne ai nuclei abitati di Suno capoluogo e della fraz. Baraggia e sempreché sia verificata ____ omissis ____”

art. 21 lett. c

- ridurre al punto 14 voce “Destinazioni d’uso”, l’aumento massimo consentito al 25%.

art. 21 bis lett. a

- inserire nel 1º capoverso, dopo le parole “sportive d’uso privato” la precisazione “funzionali esclusivamente alle abitazioni esistenti”;

- stralciare al 2º capoverso le dizioni: “ad attività culturali e ricreative” e “e, nell’eventualità che sia verificata ____ _omissis ____ legge medesima,

- eliminare il 3º capoverso.

art. 21 bis lett. c), 1º capoverso

- eliminare al punto 4 la dizione “o al cambio di destinazione nel rispetto di quanto previsto alla lettera a)”;

- stralciare il punto 5;_

- inserire nel punto 8 dopo le parole “igienico-sanitari” la seguente dicitura “e tecnologici”;

- aggiungere al punto 11, dopo le parole “____ non superi il 30%”, la dizione “sempreché all’interno dell’area di pertinenza non siano presenti altre strutture già esistenti sulle quali è possibile il recupero ai fini consentiti nel presente punto”;

- eliminare nel punto 12 le parole “per uso privato ____ omissis___- 15 mq. di sul”;

art. 21 bis lett. c), 2º capoverso

- limitare il parametro H a “mt. 7.5, fatte salve altezze maggiori già preesistenti”

- modificare il parametro Np come segue “2 (due). Sono fatte salve altezze maggiori se esistenti antecedentemente alla data di adozione del presente P.R.G.”.

- stralciare al parametro Ds la dizione “Nel caso di edificazione a completamento di cortina ____ omissis ____ dalla mezzeria stradale di mt. 2,50".

art. 21 bis lett. d)

- integrare il quarto capoverso come segue: “E’ consentito il recupero per strutture pertinenziali alla destinazioni in atto di volumi inutilizzati ____”

- stralciare l’ultimo capoverso. Art. 22 lett. d)

- aggiungere la prescrizione: “L’accesso al lotto posto a nord dell’abitato di Baraggia, in prossimità dell’incrocio tra la SS 229 e la nuova strada in previsione, dovrà avvenire a mezzo della viabilità secondaria, evitando ingressi sull’arteria principale. L’edificazione del lotto posto tra la SS 229 ed il cavo Ferri, a nord della strada per Cavaglio, dovrà utilizzare l’accesso già esistente sulla SS 229 o provvedere ad un ingresso dalla viabilità secondaria”.

Art. 24 lett. c)

- sostituire nel primo capoverso le parole “il cui tipo ed il cui ambito territoriale” con “esteso all’intero ambito, il cui tipo” e la parola “bacino” con “S.U.E.”;

- eliminare nel secondo capoverso l’espressione “o a compensazione per quei concessionari ____ omissis ____ immessa nel mercato immobiliare (Sf - 0,60 mc/mq.)” aggiungendo al termine della norma la frase “Tale possibilità operativa è ammessa solo in presenza di preventiva formazione di P.P.E. e di reperimento di adeguata quota di servizi aggiuntiva”.

- eliminare nel 3º capoverso la dizione “il Comune stabilirà anche il giusto valore ____ omissis ____ da parte di altri privati”.

Art. 24 lett. d)

- aggiungere la disposizione: “Nel caso di interventi in aree prossime ad impianti produttivi e/o ad attività con problemi di coesistenza con le principali funzioni residenziali occorrerà porre in essere adeguate fasce di filtro verde alberato”. Art. 24 lett. e)

- eliminare il testo normativo proposto.

art. 28

- ridurre alla lettera b), 5º comma, la volumetria destinata alla residenza a mc. 400 ed il numero degli alloggi ad uno.

- sostituire alla lettera d), l’ultimo comma con le seguenti norme “La realizzazione di nuove costruzioni e/o di ampliamenti richiede la contestuale attivazione di adeguate aree a servizi nella misura minima dal 10% della Sf, dovendosi altresì rispettare, nel caso di punti vendita collegati ad attività produttiva, gli standards di cui al punto 3) dell’art. 21 della L. R. 56/1977 e s.m.i.

L’area individuata lungo la via Conturbia potrà essere utilizzata unicamente per deposito materiali ed uffici dell’azienda edile in esercizio, con l’intesa che le eventuali strutture realizzabili dovranno essere poste ad una distanza minima dalla strada pari alla profondità della fascia di rispetto stabilita per l’adiacente ambito agricolo"

art. 29

- ridurre alla lettera c), 2º comma, la volumetria destinata alla residenza a mc. 400 ed il numero degli alloggi ad uno.

- aggiungere alla lettera d) la seguente prescrizione: “In sede attuativa occorrerà garantire un arretramento minimo dalla SS. 229 pari a mt. 30 e consentire l’accessibilità esclusivamente dalla viabilità secondaria previa opportuna sistemazione dell’innesto della strada per Cavaglietto con la SS. 229.

Si dovrà inoltre tener conto di quanto prescritto in materia di sicurezza idrogeologica dei siti".

art. 30

- ridurre alla lettera b), 5º comma la volumetria destinata alla residenza a mc. 400 ed il numero degli alloggi ad uno.

- inserire alla lettera d), 1º comma, la dizione “Si richiama il punto 3) dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. per il reperimento degli standard urbanistici relativi ai punti vendita e/o alla commercializzazione dei prodotti”.

- stralciare alla lett. d) l’ultimo comma inserito con le controdeduzioni.

- aggiungere alla lett. d) la frase “Nell’ambito produttivo esistente posizionato lungo la SS 229 occorrerà mantenere un arretramento minimo pari a mt. 30".

art. 31

- riformulare l’ultimo capoverso della lettera b) “Indici di edificabilità” nei seguenti termini “Per la realizzazione delle volumetrie destinate alla residenza per il titolare e/o custode si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 29".

art. 33

- ridurre alla lett. b), al 3º comma, la volumetria residenziale a mc. 400 ed il numero degli alloggi ad uno.

- sostituire alla lettera d), ultimo comma le espressioni: “nel caso di interventi che comportino la preventiva formazione di S.U.E., questa” e “o possibilmente in modo da prevedere» con ”da attuarsi a mezzo P.E.C. o concessione convenzionata" e “prevedendo”.

- aggiungere alla lett. d) l’espressione “L’edificazione dovrà garantire una fascia di arretramento stradale pari a 30 mt.”

art. 34 lett. d)

- correggere nel 1º comma i vari riferimenti legislativi inerenti alla disciplina del Commercio introducendo nel testo “L.R. 12.11.1999 n. 28 in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, la D.C.R. 29.10.1999 n. 563/13414, nonché le D.G.R. n. 42-29532 e n. 43-29533 del 1.3.2000".

- aggiungere le disposizioni seguenti “In conclusione, la progettazione dell’intervento dovrà in particolare garantire la soddisfacente dotazione di attrezzature per tutte le diverse attività insediate, un appropriato sistema di accessibilità tale da non incidere sui livelli di funzionalità dell’arteria principale, il rispetto delle condizioni d’impianto dettate dalle indagini idrogeologiche e la salvaguardia delle preesistenze naturali di pregio riconoscibili”.

art. 36

- ridurre alla lettera b), 3º comma, la volumetria residenziale a mc. 400 ed il numero degli alloggi ad uno.

art. 37 lett. d)

- sostituire l’ultimo capoverso con “Si richiama in ogni caso il pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. in materia di servizi pubblici e di uso pubblico”.

art. 38

- modificare alla lettera b), 4º comma il valore dell’indice fondiario IF da “mc/mq. 0,01" a ”mc/mq. 0,001"

- stralciare alla lettera d), relativamente al parametro Dc, le parole “con possibilità di ____ omissis ____”

art. 46

- inserire la seguente norma “L’attuazione delle diverse opere infrastrutturali previste dovrà sempre garantire il pieno rispetto delle condizioni e delle limitazioni illustrate nelle indagini idrogeologiche predisposte a corredo del piano e di quanto contenuto, in tema di sicurezza dei siti, nel presente testo normativo”.

art. 48

- inserire alla lettera d), 3º capoverso la precisazione “La possibilità di realizzare recinzioni a distanze non inferiori a mt. 3,00 è da intendersi limitata all’interno della perimetrazione dei Centri Abitati”.

art. 54 - aggiungere al termine del 1º comma la dizione “fatti salvi comunque i disposti contenuti nel DM 24.11.84, modificato con il DM 16.11.99".

art. 58

- sostituire nel 1º comma la dizione “di tipo RE1" con ”interna" ed aggiungere, al termine della prescrizione, la norma “Gli interventi conservativi di cui sopra potranno comunque essere attivati solo se compatibili con le limitazioni operative riportate nelle  indagini idrogeologiche e geologico-tecniche, predisposte in accompagnamento al P.R.G. e con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata per il riassetto idrogeologico del territorio, con particolare riferimento alle fasce fluviali”.

Art. 59

- aggiungere le seguenti integrazioni normative: “Hanno altresì valore prescrittivo le varie condizioni operative (cautele, limitazioni, vincoli ecc.) riportate negli elaborati idrogeologici e geologico-tecnici predisposti in accompagnamento del Piano Regolatore. In sede di intervento occorrerà in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti disposizioni a carattere generale.

a) Le fasce di rispetto dai corsi d’acqua, salvo prescrizioni più restrittive imposte dalla normativa vigente devono presentare le seguenti profondità minime:

- 50 mt. dalla linea di sponda dell’alveo attivo dei torrenti Terdoppio ed Agogna;

- 20 mt. dalla linea di sponda dell’alveo attivo degli altri corsi d’acqua;

- 10 mt. dalla linea di sponda dei canali e dei fossi irrigui.

b) L’edificazione in aree prossime ai corsi d’acqua, potenzialmente coinvolgibili nella dinamica torrentizia, dovrà essere preceduta da verifiche idrauliche tese ad accertare il corretto dimensionamento delle sezioni idrauliche naturali ed artificiali esistenti o, in alternativa, a fornire il corretto dimensionamento delle stesse che andranno adeguate prima della realizzazione degli interventi edilizi.

c) Il ricorso all’innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora venga accettato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti.

d) Tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolati o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso.

e) Non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua.

f) Dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, pubblici e privati.

g) Le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo a “rive piene” misurata a monte dell’opera: questo indipendentemente dalle verifiche di portata.

h) Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii.

i) E’ richiesta la scrupolosa osservanza del D.M. 11.3.1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

art. 61, 4º comma

- correggere al primo trattino, il limite di “3,00 mt.” in “mt. 5,00";

- innalzare al 2º trattino, il limite a mt. 3,00.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 48 - 3525

Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006: schema di fideiussione per la concessione di anticipi. Modifica della D.G.R. n. 65-3341 del 25/6/01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di adottare lo schema di fideiussione a favore di AGEA allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante ai fini della concessione degli anticipi da erogarsi all’inizio dell’esecuzione di investimenti o attività previsti al punto 10.2 del capitolo 12.3.1.3 “Disposizioni relative alle procedure” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte.

Lo schema di fideiussione allegato alla presenta deliberazione sostituisce integralmente quello adottato con la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 3341 del 25 giugno 2001.

(omissis)

Allegato 1

All’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 ROMA

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICIPO DI SOSTEGNO AL BENEFICIARIO FINALE PER L’INVESTIMENTO PREVISTO DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE -REG. CE 1257/99 CAMPAGNA 2000/2001

PREMESSO

a. che il Beneficiario finale_____ nato a_____ il_____ Cod. Fiscale_____/P.IVA _____ o la Ditta_____ con sede in _____ Cod. Fiscale _____/P.IVA _____ (in seguito denominata “Contraente”) ha richiesto all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla Regione, il pagamento anticipato di L._____ (Lire_____) per l’investimento relativo alla misura_____ o sottomisura_____ previsto dal P.S.R. Reg. CE 1257/99, approvato dalla Commissione Europea in data _____ deliberato dalla Giunta Regionale in data _____;

b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di L. _____ pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO’ PREMESSO

La Società /Banca _____ P. IVA _____ con sede in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale _____

nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell’interesse di_____ P.IVA/Cod.Fiscale_____ con sede/residente in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ ( di seguito indicata come Contraente), a favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire _____ .

l. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4. La durata della garanzia sarà pari al periodo di realizzazione degli interventi strutturali, infrastrutturali e immateriali più due ulteriori periodi di sei mesi e dovrà essere prorogata di sei mesi in sei mesi su espressa richiesta della Regione o in via automatica fino allo svincolo disposto da AGEA, previo nulla osta da parte dell’Ente delegato all’istruttoria.

5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE _____    LA SOCIETA’ _____



Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 68-3545

Art. 108 L.R. 44/2000 come integrata dalla L.R. 5/2001. Regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

L’art. 108, comma 6 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplini, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la costituzione ed il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza Regione-Autonomie locali.

Considerato che con nota prot. n. 1146/UdC del 18.4.2001 la proposta di regolamento è stata sottoposta per eventuali osservazioni ai soggetti che costituiscono o partecipano alla Conferenza;

viste le osservazioni presentate;

considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 4.7.2001 ed ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento “a condizione che si preveda che il Sindaco del Comune capoluogo di Regione sia comunque invitato a partecipare alla Conferenza permanente e che la Giunta regionale operi per introdurre elementi di maggiore equilibrio di rappresentanza territoriale dei Sindaci della Regione”;

ritenuto di modificare lo schema di regolamento inserendo l’invito alle sedute per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione secondo le indicazioni della IV Commissione consiliare;

considerato che la rappresentanza dei Sindaci della Regione in seno alla Conferenza potrà essere modificata in relazione all’assetto istituzionale delle Aziende sanitarie previsto dal Piano socio-sanitario regionale di prossima emanazione;

si propone l’approvazione del regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale riportato nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

Visto il d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;

vista la l.r. 44/2000;

vista la l.r. 5/2001;

la Giunta Regionale, all’unanimità,

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale riportato nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Art. 1
Finalita’

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale prevista dall’art.108 della l.r. 26 aprile 2000, n. 44 come integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 6 della l.r. 20 novembre 1998, n. 34.

Art. 2
Composizione

1. La Conferenza è costituita da:

a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’ASL coincida con quello del Comune;

b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;

c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;

d) il Presidente dell’Unione Province Piemontesi (UPP);

e) il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese;

f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;

g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.

2. Qualora un componente della Conferenza non possa partecipare ai lavori della stessa può indicare un proprio delegato, dandone comunicazione scritta al Presidente della Conferenza.

3. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell’Amministrazione provinciale interessata.

4. La Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l’Azienda ospedaliera quando esercita le funzioni di cui all’art.3, comma 2, terzo, quarto e sesto alinea.

5. Il Sindaco del Comune capoluogo della Regione è invitato alle sedute della Conferenza quando vengono esercitate funzioni diverse da quelle di cui al comma precedente.

Art. 3
Competenze

1. La Conferenza è istituita per l’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge anche al fine di potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale.

2. La Conferenza, in particolare:

- esamina il progetto di Piano socio-sanitario regionale e gli adeguamenti del Piano stesso al Piano sanitario nazionale, approvati dalla Regione previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza;

- partecipa alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dei piani attuativi metropolitani, formulando eventuali osservazioni sui documenti di programmazione aziendale;

- esprime parere sulla conferma o meno dei direttori generali di azienda ospedaliera nei procedimenti di cui all’art.3 bis, comma 6 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed in ogni altro procedimento di valutazione del loro operato, salvo quanto disposto dall’art.3 bis, comma 7 dello stesso decreto;

- esprime parere nei procedimenti di decadenza dei direttori generali di azienda sanitaria regionale di cui all’art.3 bis, comma 7 del d. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso; si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza;

- può chiedere alla Regione, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere, di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma ove il contratto sia già scaduto;

- designa un componente del collegio sindacale delle aziende ospedaliere.

Art. 4
Attribuzioni del Presidente della conferenza

1. La Conferenza e’ presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità.

2. Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza, facendo osservare il regolamento, dirige la discussione, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Il Presidente cura i rapporti con la Conferenza Regione-autonomie locali.

3. Il Presidente può richiedere o autorizzare l’intervento alle sedute di funzionari o altri soggetti ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi su argomenti all’ordine del giorno.

4. Il Presidente della Giunta regionale individua un delegato incaricato di esercitare le funzioni del Presidente della Conferenza in caso di temporaneo impedimento dell’Assessore regionale alla Sanità.

Art. 5
Convocazione

1. La convocazione della Conferenza è fatta dal Presidente con la diramazione dell’ordine del giorno.

2. Ai fini della richiesta di revoca o non conferma di direttore generale di azienda ospedaliera nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale la Conferenza è convocata dal Presidente su richiesta di almeno tre Presidenti di Conferenza dei sindaci della Provincia in cui ha sede l’azienda o di almeno tre Presidenti di Circoscrizione del Comune in cui ha sede l’azienda.

3. Il Presidente riunisce la Conferenza entro un termine di norma non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte dei soggetti di cui al precedente comma, inserendo all’ordine del giorno le relative questioni.

4. L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno della seduta deve essere inviato ai componenti della Conferenza, al componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e, se interessata, al Presidente dell’Amministrazione provinciale almeno cinque giorni prima della seduta.

5. In caso d’urgenza l’avviso deve essere inviato almeno quarantotto ore prima.

Art. 6
Numero legale per le sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Per l’espressione dei pareri, delle richieste e delle designazioni di cui all’art.3, comma 2, terzo, quinto e sesto alinea è richiesta, altresì, la presenza della maggioranza dei componenti di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e b) e comma 4.

3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all’inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un’ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Conferenza non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 7
Funzionamento e votazioni

1. La Conferenza formula osservazioni sul progetto di Piano socio-sanitario regionale e sulla realizzazione dei Piani attuativi locali delle aziende ospedaliere e dei piani attuativi metropolitani attraverso la sottoscrizione di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti; a richiesta, sono riportate a verbale le posizioni divergenti.

A tal fine, le associazioni delle Autonomie locali svolgono un ruolo di promozione ed organizzazione della concertazione, cooperazione e coordinamento delle Autonomie locali di cui sono espressione. Esse ricercano, anche mediante consultazioni preventive, soluzioni di sintesi, utili a valorizzare ogni possibile convergenza su posizioni comuni, maturate nel confronto tra le diverse posizioni ed istanze.

2. I pareri, le richieste e le designazioni di cui all’art. 3, comma 2, terzo, quinto e sesto alinea sono formulati dalla Conferenza a maggioranza dei componenti di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e b) e comma 4. I pareri di cui all’art. 3, comma 2, quarto alinea sono formulati dalla Conferenza a maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Il Presidente e il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria non hanno diritto di voto.

4. I voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale o a scrutinio segreto.

5. La Conferenza vota normalmente per alzata di mano, a meno che almeno cinque componenti chiedano la votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Conferenza a votare.

Art. 8
Sede e segreteria della conferenza

1. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale che opera anche per la Conferenza Regione-autonomie locali, di cui fa parte personale della Direzione competente dell’Assessorato regionale alla Sanità.

2. La segreteria redige il processo verbale delle sedute, dà lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all’Assemblea; vigila sulla fedeltà dei resoconti delle sedute e coadiuva in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Conferenza.

3. La segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza. Le osservazioni, i pareri e le richieste della Conferenza sono trasmessi a cura della segreteria alla Giunta regionale. Le designazioni di componenti di collegio sindacale sono trasmesse all’azienda ospedaliera interessata entro il giorno successivo alla seduta.

Art. 9
Notizie ed informazioni ai componenti della conferenza

1. I componenti della Conferenza possono richiedere agli Uffici regionali competenti, all’Agenzia regionale per i servizi sanitari e alle aziende sanitarie notizie e informazioni connesse con le funzioni esercitate dalla Conferenza.

Art. 10
Raccordo con la conferenza Regione-Autonomie locali

1. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34.

Art. 11
Norme finali

1. Eventuali modifiche non sostanziali al presente regolamento sono approvate dalla Conferenza stessa a maggioranza dei componenti.



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 2-3556

Indirizzi in materia di diffusione sulla rete Internet del Bollettino Ufficiale

A relazione del Presidente Ghigo:

Premesso che il Bollettino Ufficiale è da tempo diffuso sul sito Internet dell’Ente Regione Piemonte, in edizione integralmente riproduttiva dell’edizione cartacea, al fine di offrire al pubblico la possibilità di fruire di tutti gli strumenti informativi messi attualmente a disposizione dal progresso della tecnica;

premesso che con D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 13-29232 è stata prevista l’accessibilità gratuita alla parte III del Bollettino diffuso in Internet, ed abbonamenti a pagamento sono stati previsti limitatamente alle parti I e II, e successivamente, con D.G.R. 12 febbraio 2001, n. 2-2195, è stato accordato a tutti gli abbonati all’edizione cartacea del Bollettino il diritto alla consultazione gratuita dell’edizione completa in Internet;

dato atto che, in seguito ad un’attenta valutazione dei costi derivanti dalle operazioni di diffusione in rete del Bollettino, che, terminata la fase sperimentale, appaiono in costante diminuzione, si ritiene opportuno proseguire nell’opera di incentivazione della diffusione informatica del Bollettino permettendo la consultabilità gratuita dell’intero contenuto del Bollettino in Internet, compresa la parte I;

considerato che, dato il non considerevole numero di abbonati al Bollettino in Internet e i costi molto bassi di diffusione, l’abolizione degli abbonamenti a pagamento non comporta conseguenze rilevanti sul rapporto tra entrate ed uscite dei capitoli di bilancio del Bollettino; in considerazione inoltre della circostanza che la preparazione delle edizioni del Bollettino su CD-ROM destinate alle Direzioni e ai Settori regionali verrà effettuata a partire dall’edizione del 2000, presso la Redazione del Bollettino e non più tramite acquisto presso ditte esterne all’Amministrazione Regionale, come avveniva in precedenza, determinando un marcato abbattimento di costi;

dato atto che la diffusione gratuita del contenuto del Bollettino appare in linea con le direttive espresse, per quanto riguarda la Gazzetta Ufficiale, dal Piano di Azione di E-Government della Presidenza del Consiglio dei Ministri del giugno 2000 (Azione 5.1.4);

considerato che della novità introdotta con la presente deliberazione verrà data immediata ed adeguata notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, edizione cartacea ed informatica, e che, per evitare di recare danno a coloro che hanno da poco sottoscritto l’abbonamento, la disposizione concernente la gratuità dell’edizione in Internet decorrerà dal 1° gennaio 2002;

dato atto che, per effetto di quanto espresso al punto precedente, nel periodo intermedio compreso tra la data di pubblicazione della presente deliberazione ed il 1°gennaio 2002 sarà istituita una forma speciale di abbonamento all’edizione in Internet di durata minimo mensile, per un importo di Lire 15.000 al mese, della quale verrà data adeguata pubblicità sul Bollettino Ufficiale, edizione cartacea ed informatica;

dato atto che quanto previsto nella presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Amministrazione Regionale;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. A partire del 1°gennaio 2002, chiunque potrà accedere alla consultazione dell’edizione del Bollettino Ufficiale diffusa sulla rete Internet, comprensiva di parte I,II, e III;

2. E’ istituita una forma di abbonamento al Bollettino Ufficiale diffuso in Internet, sottoscrivibile sino al 31 dicembre 2001, di durata almeno mensile, per un importo di Lire 15.000 al mese;

3. Delle disposizioni impartite con la presente deliberazione verrà data adeguata e tempestiva pubblicità sul Bollettino Ufficiale, edizioni cartacea ed informatica.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 3-3557

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Romagnano Sesia (NO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente e della afferente variante “in itinere”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Romagnano Sesia, in Provincia di Novara, adottata, modificata e variata “in itinere” con deliberazioni consiliari n. 53 in data 14.12.1998, n. 22 in data 31.7.2000 e n. 29 in data 14.12.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 1.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Romagnano Sesia e l’afferente Variante “in itinere”, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 53 in data 14.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati urbanistici:

- Elab.PRA - Relazione illustrativa

- Elab.PRB - Norme di Attuazione

- Elab.PRC1 - Schede statistiche regionali

- Elab.PRC2 - Schede statistiche regionali

- Tav.AT1 - Stato di fatto del consumo del suolo, in scala 1:2000

- Tav.AT2/a - Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria, in scala 1:2000

- Tav.AT2/b - Stato di fatto delle opere di urbanizzazione secondaria, in scala 1:2000

- Tav.AT3/a - Carta dei principali vincoli in atto sul territorio, in scala 1:2000

- Tav.AT3/b - Carta dei principali vincoli in atto sul territorio - foglio 1, in scala 1:5000

- Tav.AT3/b - Carta dei principali vincoli in atto sul territorio - foglio 2, in scala 1:5000

- Tav.AT3/b - Carta dei principali vincoli in atto sul territorio - foglio 3, in scala 1:5000

- Tav.P1 - Rappresentazione sintetica del piano con le fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav.P2/a - Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:5000

- Tav.P2/b - Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:5000

- Tav.P3/a - Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 1, in scala 1:2000

- Tav.P3/a - Usi del suolo Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 2, in scala 1:2000

- Tav.P3/a - Usi del suolo Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 3, in scala 1:2000

- Tav.P3/b - Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 1, in scala 1:2000

- Tav.P3/b - Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 2, in scala 1:2000

- Tav.P3/b - Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi - Foglio 3, in scala 1:2000

- Tav.P4 - Sviluppi del P.R.G. relativi ai nuclei di antica formazione, in scala 1:1000

Elaborati relativi all’analisi agro-forestale:

- Elab. - Analisi del territorio extraurbano. Relazione agro-forestale

- Tav.1 AGR - Analisi del territorio extraurbano. Relazione agro-forestale. Territorio extraurbano prossimo all’abitato, in scala 1:2000

- Tav.2 AGR - Analisi del territorio extraurbano. Relazione agro-forestale. Territorio extraurbano, in scala 1:5000

Elaborati geologici:

- Elab.All.1G - Carta geomorfologica e della dinamica dei versanti, in scala 1:10000

- Tav.All.2G - Carta idrogeologica e della dinamica dei corsi d’acqua, in scala 1:10000

- Tav.All.3G - Carta litotecnica, in scala 1:10000

- Tav.All.4G1 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico, in scala 1:5000

- Tav.All.4G2 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico, in scala 1:5000

- Tav.All.4G3 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico - zona circostante la Roggia Mora nella parte interna all’abitato, in scala 1:2000

- Elab.All.5G - Relazione Geologica

- Elab.All.6G - Schede geologico tecniche

- Deliberazione consiliare n. 22 in data 31.7.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati urbanistici

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte, Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione

- Elab. - Quaderno delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota 4656/19.9Pa del Settore Verifica e Approvazione Strumenti Urbanistici

- Elab. PRB - Norme di attuazione

- Tav.P3/a Fg1- Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/a Fg2- Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/a Fg3- Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/b Fg1- Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/b Fg2- Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/b Fg3- Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P4 - Sviluppi del P.R.G. relativi ai nuclei di antica formazione, in scala 1:1000

Elaborati geologici:

- Tav.All.4G1 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico, in scala 1:5000

- Tav.All.4G2 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico - zona circostante la Roggia Mora nella parte interna all’abitato, in scala 1:2000

- Elab.All.5G - Norme e prescrizioni geologico tecniche

- Elab.All.6G - Schede geologico tecniche

- deliberazione consiliare n. 29 in data 14.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.PR A - Relazione

- Elab.PR B - Norme di attuazione

- Tav.P3/a Fg1- Usi del suolo. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav.P3/b Fg1- Vincoli. Sviluppo del P.R.G. relativo ai territori urbani ed urbanizzandi, in scala 1:2000

- Tav. Q - Quadro di confronto delle planimetrie del P.R.G. adottato (progetto definitivo) e della variante in itinere del P.R.G., in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Azzonamento

Tav. n. P 3/a fg. 1

- eliminare l’area di nuova edificazione residenziale contrassegnata con la sigla SUE 16

Tav. n. P3/a fg. 2

- eliminare l’area di nuova edificazione residenziale contrassegnata con la sigla SUE 2

- eliminare l’area di completamento residenziale in frazione Mauletta, a

sud dell’azienda agricola individuata con il n. 7.

Norme di Attuazione

Art. 19, lett. a)

- introdurre quale ultimo trattino, la seguente prescrizione: “La prevista area a parcheggio in prossimità di Villa Caccia, dovrà rispettare le connotazioni morfologiche ed ambientali del sito, salvaguardando altresì l’esistente percorso pedonale; essa dovrà inoltre essere provvista di piantumazione e di adeguata schermatura vegetale al perimetro”.

Art. 22 voce “disposizioni particolari”

- aggiungere la norma “L’edificazione delle previste aree residenziali di completamento in fraz. Mauletta poste a cavallo dell’asta viaria (ex S.U.E. 6) dovrà trovare collocazione in prossimità del tessuto edificato esistente”.

Art. 24 voce “destinazioni d’uso proprie e compatibili”

- eliminare il 2º trattino che recita “- edifici destinati ad attività di servizio e commerciali superficie coperta superiore a 500 mq.”

Art. 24 voce “disposizioni particolari”

- eliminare la frase “L’applicazione dei parametri ____ omissis ____ collegabili fisicamente”.

Art. 26 voce “parametri”.

- inserire dopo le parole “Nel caso di strutture alberghiere”, la precisazione “connesse alle attrezzature di assistenza ed ospitalità”.

Art. 28 voce “destinazioni d’uso proprie e compatibili”

- aggiungere la prescrizione: “esclusivamente per le aree ricomprese tra la Via Antica Provinciale per Novara e la via Giacomo Grai e suo prolungamento in progetto e la porzione di area in prossimità dell’impianto cimiteriale, il cui S.U.E. dovrà verificarne la fattibilità in ragione degli ulteriori carichi urbanistici che la destinazione commerciale comporta. Fanno eccezione le aree libere di nuovo insediamento per le quali l’insediabilità di attività commerciali è subordinato, previo adeguamento alla L.R. 28/’99, alla stesura di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di pubblica iniziativa che verifichi e, sequenzialmente, garantisca un razionale rapporto fra strutture ed infrastrutture relative alle destinazioni compatibili”.

Art. 32 voce “parametri”

- eliminare la prescrizione “____ con esclusione della posa ____ omissis ____ aree di tipo B)” riportata in corrispondenza dell’indice R.c.

Art. 33 voce “tipi di intervento”

- aggiungere in calce all’articolato la frase:

“Anche se nella legenda dell’elaborato P4 in scala 1:1000 compare quale lett. D l’intervento di demolizione, lo stesso potrà essere assentito, previa debita perizia asseverata, esclusivamente per quegli edifici con precaria stabilità statica che ne comprometta la pubblica incolumità. Inoltre, ancorchè diversamente rappresentati sulla Tavola P4 in scala 1:1000, gli edifici evidenziati quali vincolo ex lege 1089/’39 sono assoggettati esclusivamente agli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo”.

Art. 33 voce “parametri”

- sostituire il valore percentuale riferito all’incremento del volume da “20%” a “10%” e stralciare la prescrizione che recita: “, nonché modificazioni ____ omissis ____ planovolumetrica dell’edificio”.

Art. 33 voce “disposizioni particolari”

- introdurre la seguente integrazione normativa: “approvata con D.G.R. n. 58-392 dell’1.8.1995".

Art. 34 punto c)

- integrare la prescrizione “per i corsi d’acqua la fascia di cui all’art. 29 della L.R. 56/’77 ____ omissis ____”  con la seguente precisazione: “Si richiama al proposito anche quanto riportato nel successivo art. 36, Prescrizioni generali”.

Art. 36 voce “prescrizioni generali”

- aggiungere le disposizioni che recitano:

“Ferma restando l’osservanza di tutte le prescrizioni in materia di tutela idrogeologica del territorio contenute nelle indagini all’uopo effettuate a supporto delle scelte urbanistiche nonché nel presente articolato normativa, si impone altresì il rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

- L’individuazione delle fasce fluviali così come riportate nell’allegata tav. 4G1 è da intendersi esclusivamente rappresentativa: in caso di difformità con le fasce cartografate nel P.S.F.F. hanno validità queste ultime.

- Per le aree ricadenti in fascia A del P.S.F.F., sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lettere a), b) c), della L. 5 agosto 1978 n. 457, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. Per quanto non espressamente richiamato vale quanto indicato nelle N.T.A. del P.S.F.F. e s.m.i.

- Ancorché diversamente rappresentato nell’elaborato 4G1 e riportato nelle precedenti prescrizioni “Ambito geomorfologico” la fascia minima di rispetto dei corsi d’acqua non potrà mai essere inferiore a mt. 10.00 da ciascuna sponda nel rispetto dell’art. 96, comma f del T.U., approvato con R.D. n. 523/1904.

- Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua indicate nella “Carta della pericolosità geomorfologica  e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico” non potranno subire riduzioni al fine di preservare aree libere lungo i corsi d’acqua, utili per la laminazione delle piene e per non peggiorare gli effetti delle stesse nelle aree limitrofe già edificate.

- In relazione alla notevole delicatezza dal punto di vista idraulico della zona di captazione delle acque del Fiume Sesia da parte della Roggia Mora, le zone del cotonificio in prossimità del limite amministrativo con il Comune di Prato Sesia, a monte dei ponti sulla Roggia Mora e sul Fiume Sesia e comprese tra il rilevato ferroviario e la S.S. per Varallo, devono essere inserite in classe 3B nella “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico”.

- Nuovi interventi edilizi prossimi alla Roggia Mora, al di fuori delle fasce di rispetto del canale individuato nella “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico”, potranno essere consentiti, fatte salve le prescrizioni di carattere generale, laddove le arginature e/o le opere di difesa presentino caratteristiche sufficienti a contenere le piene storiche di riferimento (1948, 1951, 1968, ecc.). - L’area ubicata lungo il margine meridionale del territorio comunale in sinistra idrografica del Fiume Sesia, inserita negli elaborati idrogeologici in classe 2.2, compresa tra il corso d’acqua ed il rilevato della ferrovia Novara-Varallo deve essere inserita in classe 3A e sottoposta alla relativa normativa perché potenzialmente inondabile.

- Gli interventi edilizi relativi ad aree in parte classificate come inedificabili nelle carte di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica dovranno essere realizzati solamente nelle zone ritenute sicure nelle citate carte di sintesi.

- Le trasformazioni edilizie indicate nella scheda 13, considerato che l’area in esame è ubicata a tergo degli argini realizzati in sponda sinistra del Fiume Sesia, e risulta leggermente rilevata rispetto alle zone immediatamente retrostanti l’argine, dovranno essere realizzate senza locali interrati e cautelativamente rilevate rispetto al p.c. attuale. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, per maggiore completezza degli atti predisporre e trasmettere alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, in tempi successivi le schede di rilevamento delle frane e dei processi lungo la rete idrografica (allegati 2 e 3 della Circolare Pres. G.R. 7 Lap/’96) ad integrazione della documentazione geologica, facente parte del presente piano regolatore".

Schede geologico tecniche

- sostituire in legenda, il logo della classe III A.1 con quello indicato sull’allegato 4G - classe III A1.



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 4-3558

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Collegno (TO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Collegno, in Provincia di Torino, adottata, modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 72 in data 28.4.1999 e n. 131 in data 11.10.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 20.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Collegno, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 72 in data 28.4.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

- Elab. - Relazione illustrativa modificata a seguito di controdeduzioni

- Elab. - Norme tecniche di attuazione modificate a seguito di controdeduzioni

- Elab. - Relazione geologica

- Elab. - Norme di P.R.G.C. - Variante N° 12

- Tav.1 - Inquadramento normativo - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:2000

- Tav.1a - Inquadramento normativo. La modificazione del tessuto urbano - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:2000

- Tav.2 - Il progetto possibile - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:5000

- Tav.3.8 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis, in scala 1:2000

- Tav.3.11 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis, in scala 1:2000

- Tav.3.12 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis, in scala 1:2000

- Tav.3.15 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis, in scala 1:2000

- Tav.3.8 - Piano Regolatore Generale, in scala 1:2000

- Tav.3.11 - Piano Regolatore Generale, in scala 1:2000

- Tav.3.12 - Piano Regolatore Generale, in scala 1:2000

- Tav.3.15 - Piano Regolatore Generale - Aggiornamento a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte dell’11/11/1994, in scala 1:2000.

- Deliberazione consiliare n. 131 in data 11.10.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte

- Elab. - Relazione illustrativa modificata a seguito di controdeduzioni

- Elab. - Norme tecniche di attuazione modificate a seguito di controdeduzioni

- Elab. - Norme di P.R.G.C. - Variante 12 - modificate a seguito di controdeduzioni

Tav.1 - Inquadramento normativo. La modificazione del tessuto urbano - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:2000

Tav.1a - Inquadramento normativo. La modificazione del tessuto urbano - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:2000

- Tav.2 - Il progetto possibile - modificata a seguito di controdeduzioni, in scala 1:5000

- Tav.3.11 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis, in scala 1:2000

- Tav.3.15 - Piano Regolatore Generale - Variante N. 12 - I bordi della città e le aree di Via De Amicis - Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.° 2804 del 25-6-1992, in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Modificazioni introdotte “ex officio” ai sensi dell’11 comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. e i. conseguenti alle osservazioni della relazione istruttoria in data 11.6.2001

Sulle norme di attuazione

Art. 15, comma 1

Al termine del 1º comma si aggiunga la seguente dizione: “Dovranno comunque essere salvaguardati i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, in particolare per quanto riguarda i tempi di realizzazione degli interventi. Pertanto, qualora l’attivazione delle procedure del Progetto di fattibilità, alternativa al PP, non trovi concretizzazione in un arco temporale di cinque anni, l’A.C. è tenuta ad approvare il Piano Particolareggiato stesso ovvero a modificare la presente norma prevedendo un più idoneo Strumento Attuativo ai sensi delle leggi vigenti”.

Art. 15b, comma 1

Dopo le parole “Le aree pubbliche di particolare rilievo per la città” si stralci la dizione: “____ e indicate con apposito asterisco sulle tavole di inquadramento normativo ____”.

Sulla scheda normativa

Punto 5 - Le relazioni per: via De Amicis

Nella Scheda Normativa relativa alle relazioni per via De Amicis, il comma 5 che recita: “L’ambito oggetto di concorso di progettazione è evidenziato alla tavola di inquadramento normativo.” dovrà essere così riscritto: “L’ambito è oggetto di concorso di progettazione.”



Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 5-3559

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di SantàAlbano Stura (CN). Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Santà Albano Stura, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 50 in data 26.8.1999 e n. 39 in data 7.11.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 25.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Santà Albano Stura, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 50 in data 26.8.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Tav. 2 - Estratto Territorio Comunale, in scala 1:10000

- Tav. 4 bis - Estratto Territorio Comunale zonizzato, in scala 1:2000

- Elab. - Norma di attuazione - Art. 45

- Deliberazione consiliare n. 39 in data 7.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Note del Progettista alle osservazioni della Regione

- Elab. - Norma di Attuazione - Art. 45 testo modificato

- Elab. - Certificazione integrativa del Progettista.

(omissis)

Allegato

Elenco  delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche normative:

Art. 45 - Norme per l’area F - V.D.S. (volo da diporto e sportivo)

- 3º comma: dopo le parole “____ Secreto Legislativo 334/99" si intendono aggiunte di seguito le parole ”e si richiamano comunque le vigenti norme stabilite dal citato D.Lgs. 334/99, con particolare riferimento all’art. 14 ed ai conseguenti decreti applicativi; preventivamente al rilascio di qualsiasi concessione e/o autorizzazione devono essere acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti in merito alle condizioni di sicurezza necessarie per l’utilizzo dell’impianto previsto senza i quali non potrà essere realizzata alcuna opera.".

- 4º comma - 4º paragrafo: le parole “2.000 metri quadrati ____ 600 metri cubi” si intendono sostituite con le seguenti parole: “1.500 mq. comprensivi anche della parte residenziale  prevista la quale non potrà superare una quantità volumetrica pari a 600 mc.”.



DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 12 luglio 2001, n. 171-23312

Dimissioni del Signor Agostino Ghiglia dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con la Signora Patrizia D’Onofrio (art. 16 legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(omissis)

Il Presidente Cota proclama eletto Consigliere la Signora Patrizia D’Onofrio.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 12 luglio 2001, n. 172 - 23997

Integrazione Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Elezione di un Consigliere Segretario (art. 14 dello Statuto e art. 4 del Regolamento consiliare)

(omissis)

Il Presidente Cota dà lettura dell’art. 14 dello Statuto e dell’art. 4, comma 7 del Regolamento, ricordando che occorre integrare l’Ufficio di Presidenza con la nomina di un Consigliere Segretario, in sostituzione del dimissionario Gianni Mancuso, eletto al Parlamento.

(omissis)

Il risultato della votazione è il seguente:

Presenti n. 38 Consiglieri

Votanti n. 38 Consiglieri

Hanno ottenuto voti:

Marco Botta n. 28

Mario Contu n. 1

Schede bianche n. 9

Il Presidente Cota proclama, quindi, eletto Segretario il Consigliere Marco Botta che ha riportato il maggiore numero di voti.

(omissis)


DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice 11.4
D.D. 5 giugno 2001, n. 97

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Valgrana S.p.A. con sede in Scarnafigi (CN) - Approvazione del progetto di variante

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di concedere alla Ditta Carni Dock S.r.l. con sede in Via Manta n. 5, Lagnasco (CN), (omissis), la proroga di fine lavori al 30/9/2001 e richiedere nella stessa data il collaudo finale

2) di non prevedere la concessione di ulteriori proroghe oltre la presente e di considerare decaduto il progetto qualora la Ditta non rispetti la data del 30/9/2001 per l’ultimazione dei lavori.

Il Dirigente responsabile
Leopoldo Cassibba



Codice 11.4
D.D. 13 giugno 2001, n. 111

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Carni Dock S.r.l. con sede in Lagnasco (CN) - Rettifica determinazione n. 97 del 5/6/2001 di proroga data ultimazione lavori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) l’oggetto della determinazione n. 97 del 5/6/2001 è così sostituito:

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex Reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche. Ditta: Carni Dock S.r.l. con sede in Lagnasco (CN). Proroga data ultimazione lavori di cui alla determinazione n. 325 del 17/11/99.

Il Dirigente responsabile
Leopoldo Cassibba



Codice 11.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 112

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Salumificio Gonella S.a.s. con sede in Ceva (CN) - Concessione contributo in conto capitale e proroga fine lavori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di concedere alla Ditta Salumificio Gonella S.a.s. con sede in Via Romita 19, 12073 Ceva (CN), (omissis), il contributo di lire 90.840.420 a fronte di economie accertate in riferimento alla determinazione di impegno n. 387 del 22/12/1999.

La spesa di lire 90.840.420 trova copertura finanziaria al capitolo 21720/99 impegno n. 367958 quale quota di fondi statali.

2) E’ concessa la proroga al 30/9/2001 per fine lavori e richiesta del saldo del contributo.

Il Dirigente responsabile
Leopoldo Cassibba



Codice 11.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 113

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (ex reg. CEE 866/90) - Programma Operativo 1994/99, II tranche - Ditta: Aligen Alimentari Generali S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC) - Approvazione del progetto di variante, impegno contributo in conto capitale e proroga fine lavori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) l’approvazione tecnico-economica della variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta Aligen Alimentari Generali S.p.A., con sede in Regione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), (omissis), come da prospetto di seguito riportato:

A) Opere edili    Spessa ammessa
    (Lire)
Fabbricati e impianto lavorazione carni    1.147.819.217
Impianto idrico sanitario e riscaldamento    115.235.000
Impianto disosso bovino    50.000.000
Impianto informatizzazione    23.708.000
Impianto elettrico    393.255.000
Opere di completamento    412.579.940
Totale opere edili    2.142.597.157
B) Impianti, attrezzature e macchinari
Macchinari di lavorazione    741.950.000
Totale macchinari ed attrezzature    741.950.000
C) Spese generali e tecniche (*)
- opere edili: 7% della voce a)    149.981.801
- macchinari, impianti ed attrezzature    22.339.000
Totale spese generali e tecniche    172.320.801
Totale complessivo: A) + B) + C)    3.056.867.958
Totale ammesso in C.T.    3.056.867.000

* Spese calcolate sulla base della D.G.R. n. 86-19254 del 19/10/92 o della richiesta del beneficiario (se inferiori).

Il contributo in conto capitale concedibile è quindi di lire 1.222.746.800 pari al 40% della spesa ammessa di lire 3.056.867.000.

2) Considerato che sono già state concesse ed impegnate lire 403.620.411, la differenza di lire 819.126.389 trova copertura finanziaria sul capitolo 21720/99 impegno n. 367958 (fondi statali)

3) di concedere la proroga di fine lavori al 30/9/2001 e richiedere nella stessa data il collaudo finale.

Il Dirigente responsabile
Leopoldo Cassibba



Codice 11.4
D.D. 22 giugno 2001, n. 118

Regolamento (CEE) 2081 DocUP 1994-99, ob. 5b - Misura I.5 tip. d1 - Parziale recupero del contributo in conto capitale - Accertamento di lire 2.113.455 capitolo 2340/2001; lire 4.931.395 capitolo 2366/2001; lire 7.044.850 capitolo 2367/2001; lire 2.156.300 capitolo 2340/2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di approvare le risultanze di cui al verbale emesso dal Settore Politiche Comunitarie in data 31/5/2001 relativo alla liquidazione del contributo assegnato alla Cantina Sociale di Fontanile d’Asti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/91 Obiettivo 5b;

2. di avviare il procedimento per il recupero della somma complessiva di lire 16.246.000, di cui lire 14.089.700 di quota capitale e lire 2.156.300 per interessi, così come specificato in dettaglio nel foglio allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La somma complessiva di lire 16.246.000 è accertata sullo stato di previsione delle entrate per l’anno 2001 ai capitoli sottoindicati:

- lire 2.113.455 cap. 2340 (quota in capitale fondi regionali); acc. 587/01

- lire 4.931.395 cap. 2366 (quota in capitale fondi statali); acc. 588/01

- lire 7.044.850 cap. 2367 (quota in capitale fondi FEOGA); acc. 589/01

- lire 2.156.300 cap. 2340 (quota interessi); acc. 590/01

La Cantina Sociale di Fontanile d’Asti Soc. Coop. a r.l. dovrà provvedere al rimborso della somma di lire 16.246.000 entro trenta (30) giorni dalla notifica della presente determinazione, mediante versamento tramite bonifico bancario sul conto n. 10/395258 intestato all’Istituto San Paolo IMI - Tesoreria Regionale Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino - cod. ABI 01025, CAB 01100; indicando la seguente causale: “Parziale restituzione contributo Ob. 5b tipologia d1".

In alternativa la somma potrà essere versata sul conto corrente postale n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino, indicando la medesima causale.

Il Dirigente responsabile
Leopoldo Cassibba



Codice 12.1
D.D. 14 giugno 2001, n. 58

Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7 giugno 2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7 giugno 2001 in quanto il capitolo di impegno è da intendersi il 13225 e non il 13226 come erroneamente scritto, visto che su tale capitolo è stato disposto con la D.G.R. n. 35-2927 del 7.5.2001 l’accantonamento n. 100764 a favore della Direzione Regionale 12.

Il Dirigente responsabile
Luigi Balzola



Codice 12.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 59

Reg. CE n. 411/97 - Quantificazione saldo dell’aiuto finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il Piano d’azione approvato (1.1.1998 - 31.12.2000) - O.P. di ortofrutticoli riconosciuta “Piemonte Asprocor Società Consortile Cooperativa a r.l.” - Cissone (CN) - codice OP IT 004 - L. 261.070.761

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dei Reg. Ce n. 2200/96 e n. 411/97, è quantificato in L. 261.080.761 il Saldo dell’Aiuto Finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il Piano d’Azione approvato (di durata 1.1.1998 - 31.12.2000), riguardante l’Organizzazione di produttori di ortofrutticoli riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96, art. 13, denominata “Piemonte Asprocor” - Cissone (CN), che si è successivamente trasformata in Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata ed è stata riconosciuta come Organizzazione Produttori di ortofrutticoli ai sensi dell’art. 11 del Reg. CE n. 2200/96 con Determinazione dirigenziale n. 173 in data 6.11.2000, sotto la denominazione sociale di “Piemonte Asprocor Società Consortile Cooperativa a r.l.”.

Il Dirigente responsabile
Filippo D’Onofrio



Codice 12.4
D.D. 14 giugno 2001, n. 60

Reg. CE n. 411/97 - Quantificazione saldo dell’aiuto finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il Programma operativo approvato (1.1.19998 - 31.12.20030) - O.P. di ortofrutticoli riconosciuta “Organizzazione Produttori Frutta a Guscio Ascopiemonte” - Cravanzana (CN) - codice OP IT 003 - Lire 35.432.298

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dei Reg. Ce n. 2200/96 e n. 411/97, è quantificato in L. 35.432.298 il Saldo dell’Aiuto Finanziario relativo al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000 a cui si riferisce il programma operativo approvato (di durata 1.1.1998 - 31.12.2003), riguardante l’Organizzazione di produttori di ortofrutticoli riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96, art. 11, denominata “Organizzazione Frutta a Guscio Ascopiemonte” di Cravanzana (CN).

Il Dirigente responsabile
Filippo D’Onofrio



Codice 13
D.D. 25 luglio 2001, n. 141

Approvazione della Modulistica in materia di Acquacoltura di cui alla DGR. 2-3478 del 12 .07.2001

Con deliberazione della Giunta regionale n. 78-2687 del 2 aprile 2001, è stato approvato il “Programma regionale nel settore dell’Acquacoltura e della Pesca professionale per il periodo 2000-2006" quale complemento di programmazione al DOCUP nazionale, relativo al regolamento (CE) 2792/99 finanziato con lo SFOP, Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2-3478 del 12 luglio 2001 è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo per le seguenti misure:

Misura 3.2 Acquacoltura;

Misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione;

Misura 4.3 Promozione;

Misura 4.6 Azioni innovanti.

Il citato provvedimento incarica la Direzione Territorio Rurale ad emanare istruzioni operative relative alla Modulistica ed a quant’altro necessario alla operatività.

La Modulistica per la presentazione delle domande sulle misure sopra citate è stata oggetto di consultazione ed approfondimento con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative e con il responsabile a livello regionale dell’Associazione piscicoltori italiani, assistito da dirigenti nazionali della stessa associazione, nelle sedute del 20 giugno e del 3 luglio 2001;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n.29/93 come modificato dal D.lgs n. 470/93;

visto l’art. 21 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

determina

di approvare:

- la Modulistica e le istruzioni operative per la presentazione delle domande di contributo, di cui al Bando regionale nel settore dell’Acquacoltura approvato con DGR n. 2-3478 del 12 luglio 2001, relative alle seguenti Misure:

Misura 3.2 Acquacoltura;

Misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione;

Misura 4.3 Promozione;

Misura 4.6 Azioni innovanti;

- lo schema di fidejussione per la emanazione delle anticipazioni a favore della Regione Piemonte;

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il vicario della Direzione
Carlo Torrengo

La D.G.R. n. 2 - 3478 del 12.7..2001 relativa alla Determinazione Dirigenziale qui sopra riportata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2001, a pagina 140 (ndr)

Allegato (fare riferimento al file PDF)



Codice 18.2
D.D. 24 luglio 2001, n. 121

L.R. 06/12/1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 17/5/1976, n. 28 e s.m.i.

Con la legge regionale 6.12.1999, n. 31 è stata, tra l’altro approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie a favore dei Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni e dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;

l’allegato B, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, alla citata L.R. 31/99, alla voce “Tempi” individua le procedure per addivenire all’assegnazione dei contributi. In particolare è demandato al Comune, sede dell’intervento, raccogliere le domande di partecipazione, approvare le graduatorie dei programmi presentati dai soggetti attuatori e trasmetterle alla Regione. A seguito del ricevimento delle graduatorie la Regione attribuisce ai singoli Comuni le risorse finanziarie spettanti;

con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000 si è provveduto a ripartire tra i Comuni, per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99, le risorse disponibili; con la medesima deliberazione sono state inoltre assunte alcune specificazioni in ordine all’ammissibilità a finanziamento delle domande presentate ai Comuni. Tale deliberazione è stata in seguito parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 5-2769 del 17.04.2001. In attuazione della deliberazione dell’11.12.2000, con nota in data 19.12.2000, si è provveduto a comunicare ai Comuni l’ammissione a finanziamento e la relativa ripartizione delle risorse;

ai sensi di quanto previsto al quarto capoverso della voce “Tempi”, della L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di comunicazione regionale di attribuzione al Comune delle risorse finanziarie. Qualora non si pervenga all’inizio dei lavori entro i sei mesi successivi al termine dei dodici mesi di cui sopra, il contributo è revocato di diritto. Essendo la comunicazione regionale avvenuta in data 19.12.2000 il termine per addivenire all’inizio dei lavori scade il 19.06.2002;

entro i trenta giorni successivi alla comunicazione regionale di attribuzione delle risorse finanziarie, e cioè entro il 19.01.2001, i Comuni hanno trasmesso ai soggetti attuatori la comunicazione ufficiale di finanziamento. Tale lettera è stata inviata per conoscenza anche agli uffici regionali. Il Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse ha provveduto ad inviare una nota di sollecito ai Comuni che risultavano inadempienti. Rilevato che alcuni Comuni nella comunicazione ufficiale di finanziamento ai soggetti attuatori hanno indicato una data diversa da quella del 19.12.2000, per il conteggio della decorrenza del termine per l’inizio dei lavori, è stato richiesto di rettificare la data erroneamente indicata;

con successive note del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia si è proceduto inoltre a richiedere ai Comuni e ai soggetti attuatori alcune precisazioni in merito all’importo del contributo assegnato ai sensi della L.R. 31/99 o richiesto ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., al numero degli alloggi previsti per ciascun intervento, suddiviso tra finanziati e autofinanziati, ed alla loro destinazione d’uso (proprietà, patto di futura vendita, locazione permanente). Ciò ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di contributo concedibile per ciascun alloggio ai sensi della L.R. 31/99, nonchè dell’utilizzo dell’importo ripartito per ciascun Comune con la citata D.G.R. n. 14-1635 dell’11.12.2000;

le Cooperative Indivise, i Comuni e le Agenzie Territoriali per la Casa che realizzano alloggi destinati alla locazione permanente e usufruiscono dei finanziamenti di cui alla L.R. 31/99, possono richiedere contributi integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.. La L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce che tali contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale e per un importo massimo di mutuo di lire 140 milioni, elevabile a 150 milioni, per alloggio;

nel disegno di legge di assestamento del bilancio regionale dell’anno 2001 ai fini di contenere la spesa regionale, pur mantenendo in essere le finalità di consentire l’accesso ad una abitazione in affitto alle categorie sociali più deboli, è stata individuata, per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 31/99, una spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

con la D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l’attivazione degli interventi finanziati, ai sensi della L.R. 31/99 in particolare si è provveduto a:

* individuare per gli interventi destinati alla locazione permanente, ai fini di contenere la spesa regionale, il limite di spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 17.05.1976, n. 28 e s.m.i.;

* stabilire, in prima applicazione, che il contributo concedibile ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. è ridotto, di un importo uguale per ciascun alloggio, affinchè l’onere sull’ammortare massimo dei mutui ammessi a finanziamento non superi gli 8 miliardi di lire di spesa annua a regime;

* demandare ad una successiva determinazione dirigenziale la ricognizione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. 31/99 e l’individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi dei contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* consentire, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero, a parità di finanziamento attribuito con i fondi di cui alle leggi regionali 31/99 e 28/76 e s.m.i. e nel medesimo ambito territoriale di realizzare un numero di alloggi, assistiti da contributo, inferiore a quello minimo indicato dalla L.R. 31/99 o ammesso a finanziamento dal Comune, nel rispetto del contributo massimo ammissibile a finanziamento di lire 30 milioni per alloggio per la L.R. 31/99 e di lire 140 milioni, elevabile a 150 milioni, di mutuo per alloggio ammesso a usufruire di contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e nel rispetto dei massimali di costo vigenti per l’edilizia agevolata;

atteso che i Comuni individuati con la citata D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000 hanno provveduto a trasmettere copia della comunicazione ufficiale di finanziamento inviata ai soggetti attuatori ed a fornire i chiarimenti e le precisazioni richieste dagli uffici regionali, dato atto che per i casi in cui il contributo concesso dal Comune per ciascun alloggio è risultato superiore al limite stabilito dalla L.R. 31/99 si è provveduto a ridurre il contributo attribuito entro tali limiti, è possibile procedere alla ricognizione dei finanziamenti assegnati dai Comuni ai soggetti attuatori per ciascun ambito provinciale e per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99. Ciò anche al fine di quantificare le economie sulle risorse disponibili;

in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001, ai fini di contenere la spesa annuale per la L.R. 28/76 e s.m.i. in lire 8 miliardi a regime, verificato il numero totale degli alloggi destinati alla locazione permanente per i quali sono stati richiesti i contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i, considerato l’andamento dei tassi d’interesse applicato dagli Istituti di credito e la durata dei mutui ordinari stipulati di recente (15 anni - 20 anni), risulta possibile individuare, in prima applicazione, in lire 90 milioni per alloggio l’importo massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della citata L.R. 28/76;

gli allegati alla presente determinazione comprendono quindi sia la ricognizione dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 31/99 che l’ammontare del mutuo, per ciascun intervento, sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e precisamente:

* Allegato “1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello di obiettivo e loro assegnazione;

* Allegato “2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle economie;

* Allegato “3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale, dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* Allegato “4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello comunale ed accertamento delle economie per obiettivo:

A1 “risanamento, ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico non utilizzabile, per degrado, ai fini dell’assegnazione, ovvero interventi di uguale natura compatibili con la permanenza dell’assegnatario; interventi di nuova costruzione in aree di completamento, nonché acquisizione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale da recuperare, già recuperati o di nuova costruzione in ambiti di recupero, trasformazione e riqualificazione, da parte dei Comuni, e delle A.T.C. competenti per territorio mediante stima asseverata dei propri servizi tecnici”. Individuazione, per ciascun intervento, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

A2 “risanamento, ristrutturazione edilizia delle unità abitative e di fabbricati, individuati secondo le modalità dell’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, interventi di nuova costruzione in aree di completamento, nonché ristrutturazione urbanistica di aree dismesse, da cedere in proprietà sulla base di convenzionamento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 gennaio 1977, n. 10, da concedere in locazione permanente o da locare per un periodo non inferiore a otto anni ad un canone di locazione non superiore al 4,5 % del costo totale massimo riconoscibile per l’edilizia agevolata ovvero per uso abitativo diretto dei richiedenti.” Individuazione, per gli alloggi destinati alla locazione permanente, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

A3 “riqualificazione architettonica ed ambientale, risanamento e manutenzione straordinaria delle parti comuni di fabbricati, con priorità per quelli contenuti nei centri storici, ai sensi dell’art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, con particolare riferimento alla sistemazione delle facciate.”;

B “completamento, potenziamento e rinnovo, in esclusiva correlazione con gli interventi di cui alla lettera A), punti 1 e 2, di opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 51 della legge 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dei centri storici, delle aree periferiche degli ambiti urbani degradati.”;

per ciascun intervento sono indicati: il codice dell’intervento, il Comune, il soggetto attuatore (comune, A.T.C., Imprese Edilizie, Cooperative, ecc.), il tipo di operatore, l’ubicazione dell’intervento, il tipo di intervento, il numero degli alloggi suddiviso in: alloggi destinati alla locazione permanente, al patto di futura vendita, alla proprietà, in autofinanziamento, il contributo assegnato ai sensi della L.R. n. 31/99, e l’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.. Per ciascun Comune è indicato il finanziamento ripartito con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000, il totale dei finanziamenti attribuiti dal Comune ai soggetti attuatori e le eventuali economie.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dalla legge regionale del 6.12.1999 n. 31 Scheda Edilizia Residenziale Pubblica e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2- 3423 del 9.7.2001

determina

1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la ricognizione dei finanziamenti attribuiti dai Comuni ai soggetti attuatori ai sensi della L.R. 06.12.1999, n. 31, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica;

2) di individuare, in prima applicazione, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente in lire 90 milioni per alloggio l’importo massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.;

3) di dare atto che negli allegati “1", ”2", “3" e ”4" alla presente determinazione sono riportati:

* Allegato “1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello di obiettivo e loro assegnazione;

* Allegato “2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle economie;

* Allegato “3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale, dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* Allegato “4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello comunale, ed accertamento delle economie, per gli obiettivi: ”A1", “A2", ”A3" e “B”. Individuazione, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i..

Gli allegati “1", ”2", “3" e ”4" fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata integralmente, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato (fare riferimento al file PDF)








Codice 22.8
D.D. 26 luglio 2001, n. 365

Decreto n.106 del 16 marzo 2001 del Ministero dell’Ambiente -Servizio IAR. - D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001. Approvazione del Bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e della modulistica relativa

Il Ministero dell’Ambiente con decreto n.106 del 16 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n.74 del 29 marzo 2001, ha definito e avviato il programma “Tetti fotovoltaici” che prevede la promozione, attraverso contributi pubblici in conto capitale di impianti fotovoltaici “collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano”.

Questo programma è articolato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l’altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome, ai soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell’art.9 del decreto citato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001, ha disposto l’adesione al sottoprogramma rivolto indirizzato ai soggetti pubblici e privati, dando atto che la Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti avrebbe dovuto procedere all’adozione degli atti di approvazione del Bando e dei modelli di presentazione delle domande entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale di accoglimento della richiesta di adesione e assegnazione della relativa quota di finanziamento statale.

Con la stessa D.G.R. è stata individuata sul cap. 26770/2001 la somma di lire 1.300.000.000, assegnata alla Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti da destinare, quale cofinanziamento regionale, per la promozione degli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 106/2001.

Vista la nota prot. n. 11394/22 in data 4 maggio 2001 con la quale il Direttore competente ha assegnato al Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica la somma di lire 1.300.000.000 ai fini dell’adozione dei provvedimenti in coerenza con i principi e le direttive stabilite nella deliberazione sopra citata;

vista la nota del Ministero dell’Ambiente in data 29 maggio 2001 (prot R. P.te n.16672 dell’8.6.2001) di ammissione al cofinanziamento statale di lire 3.031.147.734 per le finalità illustrate;

richiamato il terzo comma dell’art.9 del D.M. 106/01 ai sensi del quale una quota non inferiore al 3% del cofinanziamento statale deve essere riservata al monitoraggio degli impianti;

dato atto che la somma complessivamente destinata all’iniziativa, al netto della quota riservata al monitoraggio, è determinata in lire 4.240.213.300 (Euro 2.189.887,41);

ritenuto pertanto di definire gli atti di approvazione del Bando e dei modelli di presentazione delle domande di contributo;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

-visti gli artt.3 e 16 del D.Lgs 29/1993 e successive modifiche;

-visto l’art. 22 della L.R.51/97;

-visto il D.M. n.106 del 16.03.2001-Servizio IAR.;

-vista la D.G.R. 10-2836 del 23 aprile 2001;

-vista la nota del Direttore prot. n. 11394/22 del 4 maggio 2001;

-vista la comunicazione ministeriale in data 29 maggio 2001

determina

- di approvare il bando di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e la modulistica ad esso acclusa;

- di fissare nei giorni 1° ottobre 2001 e 29 novembre 2001 i termini di inizio e di fine per la presentazione delle richieste di contributo;

- di dare atto che saranno istruite esclusivamente le domande inviate per posta, in busta raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei termini citati e che per la data di presentazione farà fede il timbro postale;

- di dare atto che le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere redatte sulla base dei modelli conformi a quelli allegati al bando;

- di dare atto che il bando specifica i tempi per la realizzazione degli interventi, i casi di revoca del contributo e le modalità di erogazione dello stesso, unitamente alla percentuale di contributo concedibile, nel rispetto di quanto previsto nel citato D.M. 106 del 16 marzo 2001 e della D.G.R 10-2836 del 23 aprile 2001;

- di dare atto che alla spesa relativa alla concessione di contributi si farà fronte con i fondi individuati al cap. 26770 con la D.G.R. n. 10-2836 del 23 aprile 2001 e con quelli che saranno trasferiti dal Ministero dell’Ambiente secondo le modalità indicate nella citata nota del 29 maggio 2001;

- di dare atto che il bando e i relativi allegati verranno pubblicizzati attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P., il sito Internet regionale e gli organi di stampa.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

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CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 8/AQA

Applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 in merito al controllo dei gas di scarico dei veicoli. Bollino blu

Ai Sindaci della
Regione Piemonte
Loro sedi

Ai Presidenti delle
Province Piemontesi
Loro sedi

Con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”, è stato contestualmente approvato il Piano stralcio “Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti”.

Detto stralcio di Piano ha stabilito l’obbligo del bollino blu per tutti i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede nella Regione Piemonte, ed ha previsto, in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 19098, che la circolazione dinamica di questi veicoli sul territorio regionale in assenza di bollino blu sia punita ai sensi dell’articolo 7, comma 13 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”, con la sanzione amministrativa da lire 121.200 a lire 484.800, (con gli aggiornamenti previsti dall’art.194 Codice della strada). Ha inoltre stabilito, fatte salve le indicazioni dell’articolo 12 del Codice della strada in relazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale, che la verifica dell’ottemperanza dei provvedimenti connessi con il bollino blu, sul territorio comunale, competa alla polizia municipale e agli organismi di vigilanza individuati dai comuni.

La contestazione della violazione e la conseguente comminazione della sanzione non abbisogna di specifiche ordinanze in quanto l’obbligo discende direttamente dalla legge regionale 43/2000. A differenza della facoltà prevista dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 7.7.1998, che lasciava al Sindaco la valutazione sulla necessità di prescrivere l’obbligo del bollino blu, il legislatore regionale ha sancito l’obbligo del bollino blu e il relativo regime sanzionatorio attraverso l’articolo 12 della legge regionale 43/2000 di approvazione dello stralcio di piano relativo “ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti” e la disposizione in esso contenuta ai punti 2 (imposizione dell’obbligo di bollino blu sull’intero territorio regionale) e 6 (espressa previsione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7 comma 13 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della strada.

In relazione a tali espressi disposti, nei territori di tutti i Comuni della Regione Piemonte deve essere verificata l’osservanza del disposto di legge e, nel caso di violazione, comminata la sanzione. Va da sé che tale verifica verrà svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base alle proprie competenze, secondo l’articolazione sancita dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della strada.

Le autorità in indirizzo provvederanno, in relazione alla normativa suddetta e nell’ambito delle proprie competenze, a impartire le necessarie disposizioni ai dipendenti organi di vigilanza.

Al fine di garantire omogeneità di comportamento, si riassumono di seguito alcuni aspetti dei diversi provvedimenti connessi con il bollino blu, che hanno particolare rilevanza ai fini del controllo.

Come già precisato, l’obbligo riguarda tutti i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede nella Regione Piemonte. I veicoli interessati sono tutti quelli dotati di motore ad accensione comandata ovvero a benzina, metano, GPL o ad accensione spontanea ovvero diesel, destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote, massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg e velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h.

Non sono invece soggetti:

* i veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati come motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;

* le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il controllo dei gas di scarico per il rilascio del bollino blu deve essere effettuato a partire dal primo anno di immatricolazione del veicolo. Con la DGR 2 aprile 2001 n. 52 - 2661, è stato approvato il calendario sottoriportato, per lo scaglionamento dell’effettuazione dei controlli per tutti i veicoli che per la prima volta sono sottoposti all’obbligo del bollino, tale calendarizzazione è basata sul mese di rilascio della carta di circolazione del veicolo.


Mese e anno di rilascio della carta di circolazione    Mese per l’effettuazione del primo controllo
    per il rilascio del Bollino Blu

Luglio 2000 o Luglio di anni precedenti    Luglio 2001
Agosto 2000 o Agosto di anni precedenti    Agosto 2001
Settembre 2000 o Settembre di anni precedenti    Settembre 2001
Ottobre 2000 o Ottobre di anni precedenti    Ottobre 2001
Novembre 2000 o Novembre di anni precedenti    Novembre 2001
Dicembre 2000 o Dicembre di anni precedenti    Dicembre 2001
Gennaio 2001 o Gennaio di anni precedenti    Gennaio 2002
Febbraio 2001 o Febbraio di anni precedenti    Febbraio 2002
Marzo 2001 o Marzo di anni precedenti    Marzo 2002
Aprile 2001 o Aprile di anni precedenti    Aprile 2002
Maggio 2001 o Maggio di anni precedenti    Maggio 2002
Giugno 2001 o Giugno di anni precedenti    Giugno 2002


I Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni, hanno previsto le modalità (a partire dal primo o dal quarto anno di immatricolazione del veicolo) e la frequenza (annuale o biennale) con le quali per le diverse tipologie di veicoli devono essere effettuate le visite di revisione. Nell’ambito di tali visite di revisione sono svolti anche i controlli dei gas di scarico; si prevede inoltre che le visite di revisione vengano ripetute entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Se un veicolo che deve effettuare per la prima volta il controllo dei gas di scarico ha già effettuato una visita di revisione in un mese diverso da quello di prima immatricolazione, effettuerà il controllo per il rilascio del bollino blu tenendo conto del mese in cui ha svolto la visita di revisione, indipendentemente dal mese di immatricolazione, in modo tale da far coincidere temporalmente il controllo per il bollino blu con la successiva visita di revisione, infatti, in tale circostanza, l’obbligo di controllo per il rilascio del Bollino Blu viene automaticamente assolto, in quanto i controlli ed i costi della visita di revisione comprendono anche quelli per il Bollino Blu.

Il controllo dei gas di scarico effettuati sia per il rilascio del bollino blu sia durante la visita di revisione, hanno validità:

* 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988

* 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988.

I criteri per il controllo dei gas di scarico dei veicoli sono uniformi su tutto il territorio nazionale; di conseguenza i bollini blu ed i relativi certificati emessi da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali sono validi a tutti gli effetti sul territorio piemontese, così come i controlli effettuati in Piemonte ed i relativi bollini blu sono validi su tutto il territorio nazionale.

Fatto salvo quanto già precisato in merito al calendario per la prima effettuazione del controllo dei gas di scarico, per la verifica della regolarità dei veicoli rispetto alle disposizioni della normativa regionale si dovrà pertanto verificare che il veicolo disponga:

* dell’attestazione riportata sulla carta di circolazione dell’avvenuta visita di revisione con esito regolare, ancora valida ai fini del controllo dei gas di scarico (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988, 6 mesi per veicoli ante 1988)

oppure

* della certificazione dell’avvenuta effettuazione del controllo dei gas di scarico ancora valida (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988, 6 mesi per veicoli ante 1988). Alla certificazione deve essere allegata la strisciata con i risultati fornita dall’apparecchiatura utilizzata per il controllo e deve essere esposto il relativo bollino autoadesivo, con la punzonatura del mese di effettuazione della prova. Nei bollini predisposti dalla Regione Piemonte vi è anche l’indicazione della periodicità del controllo, semestrale o annuale in base alla più volte richiamata data di prima immatricolazione del veicolo. L’originale del certificato e la strisciata stampata prodotta dallo strumento di misura devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo.

Va infatti precisato che, ancorché la Regione Piemonte abbia previsto l’esistenza di appositi bollini “revisione” che le Province mettono a disposizione degli Uffici Provinciali della MCTC e delle imprese previste dall’art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” che ne fanno richiesta, la visita di revisione può essere svolta presso officine ed Uffici (anche di altre Regioni) che non dispongono di tale bollino e pertanto tale vetrofania può non essere applicata, senza che tale carenza pregiudichi l’efficacia del rispetto della norma.

Enzo Ghigo

Visto:     L’Assessore
    Ugo Cavallera



COMUNICATI

Comunicato dell’Assessorato Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Protezione Civile - Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Attivazione di un’apposita sezione all’interno del sito internet regionale per la pubblicazione/consultazione dei bandi e avvisi di gara in attuazione della legge del 24 novembre 2000, n.340 art.24 e D.M. n. 20 del 6/04/2001

La legge 24 novembre 2000 n. 340 prevede all’art. 24 l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, a decorrere dal 1° luglio 2001, tale pubblicazione sostituisce ogni altra forma di pubblicità prevista da norme di legge o regolamento.

Il D.M. del 6 aprile 2001 n. 20, nelle more dell’emanazione del predetto D.P.C.M., individua, presso il Ministero dei Lavori Pubblici e presso ogni singola Regione e Provincia autonoma, i suddetti siti informatici, ai fini dell’adempimento degli oneri informativi posti a carico delle amministrazioni appaltanti di cui all’art. 2 comma 2 della legge 109/94 e s.m.i., per quanto attiene in particolare ai lavori pubblici, fatto salvo che sino alla data di emanazione del suddetto D.P.C.M., la pubblicità dei bandi e avvisi di gara sul sito internet regionale non è sostitutiva delle altre forme di pubblicità.

Lo stesso D.M. del 6 aprile 2001 n. 20 individuando come opere di interesse regionale “tutti i lavori realizzati sul territorio delle Regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 56", stabilisce che per quanto riguarda tali opere le amministrazioni di cui all’art. 2 comma 2 della legge 109/94 e s.m.i. pubblicano i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza sugli appositi siti internet predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome nell’ambito delle loro strutture e nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Solo in mancanza dell’attivazione degli stessi le amministrazioni obbligate all’assolvimento di tali oneri informativi, dovranno trasmettere i suddetti bandi ed avvisi di gara all’apposito sito del Ministero dei Lavori Pubblici.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 18-3572 del 23 luglio 2001 ha predisposto una apposita sezione all’interno del sito internet atto alla pubblicazione e alla consultazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara relativi ai lavori pubblici inerenti le opere di interesse regionale.

Il servizio sopra descritto sarà attivato a partire dal 1° agosto 2001 e gli indirizzi internet per accedervi sono i seguenti:

Bollettino Ufficiale Regionale: www.regione.piemonte.it/governo/bollettino

Osservatorio regionale dei LL.PP.: www.regione.piemonte.it/oopp

Maggiori dettagli e chiarimenti sulle modalità operative verranno specificati nella guida al servizio pubblicata sul sito internet stesso.

In caso di comunicazioni il servizio si rapporterà col referente dell’amministrazione appaltante utilizzando i seguenti indirizzi di posta, fax e e-mail:

Settore Opere Pubbliche, C.so Bolzano,44-10121 Torino Tel. 011/4324746 - Fax: 011/4322796 - e-mail: serviziobandi@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
Claudio Tomasini



Comunicato della Direzione Difesa del Suolo

Adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po e Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)

Si comunica che sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19.7.2001 sono stati pubblicati i seguenti atti dell’Autorità di Bacino del fiume Po:

- deliberazione n. 18 del 26.4.2001, avente per oggetto: Adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po.

- deliberazione n. 19 del 26.4.2001, avente per oggetto: Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po).

La deliberazione n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25.7.2001. La deliberazione n. 19 viene pubblicata sul presente numero, nella sezione “Atti dello Stato”.

Il Direttore regionale
Piero Telesca






Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

Autorità di Bacino del Fiume Po - Atti del Comitato Istituzionale Deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001

Adozione del progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (pai) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: Nodo Idraulico di Ivrea, Po Piemontese da Confluenza Sangone a Confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)

Il Comitato Istituzionale

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n. 180";

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

- la propria deliberazione n. 14 dell’26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”;

- la propria deliberazione n. 18 dell’26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”;

Premesso che:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Considerato che:

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- l’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il bacino del fiume Po nell’autunno dell’anno 2000, nel suddetto ambito fluviale di riferimento del PAI sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità (nodi idraulici critici) in relazione alle quali sono state svolte ulteriori attività di approfondimento e di analisi allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali;

- i nodi critici considerati sono i seguenti: fiume Po a S. Mauro Torinese, fiume Dora Baltea ad Ivrea, fiume Po nel tratto foce Sesia - foce Tanaro, fiume Po nel tratto S. Cipriano Po - Arena Po;

- in conseguenza delle esigenze che discendono dalle suddette situazioni di criticità si è resa necessaria, con riferimento ai nodi critici menzionati al punto precedente, l’elaborazione di un Piano Stralcio di integrazione del PAI, da adottarsi con le procedure di cui all’art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- questa Autorità di bacino ha pertanto proceduto all’elaborazione del Progetto di Piano integrativo del PAI di cui al punto precedente, il quale è allegato a codesta deliberazione come sua parte integrante e costitutiva;

- il Comune di Torino ha segnalato in sede di Conferenza programmatica la necessità di procedere ad una modifica delle fasce fluviali per la rete idrografica cittadina in conseguenza dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000;

- nel corso della seduta del Comitato Tecnico del 19 aprile 2001 la regione Piemonte ha presentato richiesta di integrazione al Progetto di Piano in oggetto consegnando specifiche integrazioni cartografiche;

- l’adozione definitiva del Piano stralcio di integrazione al PAI da parte di questo Comitato è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge 183/1989 e dell’art. 1bis del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Acquisito

- il parere favorevole relativo all’allegato Progetto di Piano stralcio integrativo espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 19 aprile 2001;

Ritenuto

di adottare l’allegato Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1

E’ adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il “Progetto di Piano Stralcio di integrazione al PAI - Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po Piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po” (di seguito brevemente denominato “Progetto di integrazione n. 1 al PAI”) il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il Progetto di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;

2. Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali e di rappresentazione delle linee di intervento strutturali.

Art. 2

Dell’adozione del “Progetto di integrazione n. 1 al PAI” è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino provvede a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alle regioni.

Art. 3

Il “Progetto di integrazione n. 1 al PAI” e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 4

Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione ed attuazione del “Progetto di integrazione n. 1 al PAI” e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 5

Il Piano Stralcio di integrazione al PAI è adottato da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell’adozione del “Progetto di integrazione n. 1 al PAI”, allegato alla presente deliberazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Il Segretario Generale    Il Presidente
Roberto Passino    Valerio Calzolaio

Avvertenza: Gli atti e gli elaborati adottati con la deliberazione sopra riportata e allegati alla medesima sono consultabili presso la Direzione Difesa del suolo della Regione Piemonte, Via Petrarca 44, Torino, oltre che presso la sede dell’Autorità di Bacino del fiume Po, Via Garibaldi 75, Parma.