Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Legge regionale 16 luglio 2001, n. 16.
Sostituzione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) Edilizia residenziale
agevolata allegate alle leggi regionali 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento
generale di finanziamento per lanno 1996 degli interventi previsti da
leggi regionali nonche disposizioni finanziarie per lanno 1997) e 24
marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per lanno 1997
degli interventi previsti da leggi regionali nonche disposizioni finanziarie
per lanno 1998).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP) Edilizia residenziale agevolata
di cui allallegato A) disposto dallarticolo 3 della legge regionale 1°
marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per lanno 1996
degli interventi previsti da leggi regionali nonche disposizioni finanziarie
per lanno 1997), come sostituito dallarticolo 3 della legge regionale
6 agosto 1996, n. 59, e sostituita dalla scheda FIP Edilizia residenziale
agevolata di cui allallegato A della presente legge.
Art. 2.
1. La scheda FIP Edilizia residenziale agevolata di cui allallegato A)
disposto dallarticolo 4 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento
generale di finanziamento per lanno 1997 degli interventi previsti da
leggi regionali nonche disposizioni finanziarie per lanno 1998), e sostituita
dalla scheda FIP Edilizia residenziale agevolata di cui allallegato B)
della presente legge.
Art. 3.
1. Restano ferme le scadenze individuate dalla l.r. 10/1996 e dalla l.r.
16/1997.
Art. 4.
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2001
Enzo Ghigo
Allegato A
Scheda FIP Edilizia residenziale agevolata
Obiettivo
1. Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale
da concedere a cittadini in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente per laccesso ai benefici di edilizia agevolata:
a) di aree pubbliche nellambito dei piani di zona formati ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167, Disposizioni per favorire lacquisizione
di aree fabbricabili per ledilizia economica e popolare, nei piani particolareggiati
o di recupero formati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 Tutela e uso del suolo e successive modifiche ed integrazioni, nonché
di acquisizione di aree localizzabili ai sensi dellarticolo 3 del decreto
legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 giugno 1974, n. 247 Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;
b) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente,
individuate secondo le modalità dellarticolo 3 della legge regionale 18
dicembre 1979, n. 76 Disposizioni per lindividuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in
esecuzione dellarticolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 nonché di
fabbricati contenuti nellambito dei piani di recupero formati ai sensi
della l.r. 56/1977.
2. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui allarticolo
4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 Autorizzazione ai
Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per lacquisizione delle aree
ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 nellambito dei piani di zona
formati ai sensi della l. 167/1962.
Dotazione finanziaria
1. Per lanno 1996: 25 miliardi ripartiti sulla base del fabbisogno teorico
di abitazioni di cui alla tabella A allegata.
Beneficiari
1. Comuni e loro consorzi che prevedano la realizzazione di interventi
di edilizia residenziale a cura di comuni o loro consorzi; Agenzie territoriali
per la casa (ATC); cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà
divisa o loro consorzi; imprese di costruzione e cooperative di produzione
e lavoro o loro consorzi; con particolare riguardo al recupero di aree
urbane dismesse, alla riqualificazione nonché al completamento di tessuti
urbani edificati. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle disposizioni
in materia di edilizia agevolata.
Tipo ed entità dei contributi
1. I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento della
spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano particolareggiato
o del piano di recupero o del piano di zona formato ai sensi della l. 167/1962
approvato, ovvero, adottato e non ancora approvato, sulla base del programma
pluriennale di attuazione previsto dallarticolo 38 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 Programmi e coordinamento delledilizia residenziale pubblica,
come modificato dallarticolo 1 del d.l. 115/1974, convertito dalla l.
247/1974 o del 100 per cento del costo di acquisizione dellimmobile definito
dallUfficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di recupero del
patrimonio edilizio esistente. La misura massima del finanziamento concedibile,
di cui al precedente periodo, è da considerarsi comprensiva dellindennità
provvisoria per loccupazione durgenza delle aree. Il contributo massimo
concedibile è rapportabile alle unità abitative previste e per ciascuna
di esse, in relazione alla superficie utile realizzata, non può eccedere
il valore di 50 milioni. La superficie utile massima ammissibile a contributo
per le unità abitative non può eccedere i 75 metri quadrati. Il contributo
concesso è a rimborso decennale a rate costanti annuali e limporto di
finanziamento da retrocedere deve essere rivalutato sulla base dellandamento
dellindice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra
la sua anticipazione e la relativa restituzione. Qualora la rivalutazione
dellindice ISTAT del costo di costruzione da restituire con la rata annuale
del contributo assuma valori superiori allandamento dei tassi medi di
interesse applicati dagli Istituti di Credito per gli interventi di edilizia
agevolata, la Giunta regionale è delegata a stabilire il limite della percentuale
di rivalutazione che rimane costante per tutta la durata della restituzione.
Caratteristiche delle opere
1. Tipologie edilizie previste dal piano regolatore generale (PRG), ovvero
dallo strumento urbanistico esecutivo.
Tempi
1. Inizio dei lavori entro quattro mesi dalla comunicazione regionale ai
soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.
2. Ultimazione lavori nei successivi diciotto mesi.
3. Qualora non si pervenga allinizio lavori entro il termine di quattro
mesi in precedenza stabilito, il contributo é revocato di diritto.
Domanda
1. Documentazione da allegare alla domanda:
a) deliberazione dellorgano comunale competente, con la quale vengono
definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici da recuperare;
b) planimetria relativa allo stato di fatto, alle previsioni urbanistiche
corredata degli elementi necessari per stabilire lentità del contributo;
c) deliberazione di individuazione, da parte dellorgano comunale competente,
dei soggetti attuatori;
d) impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere precedentemente allerogazione
del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, così come previsto
con deliberazione della Giunta regionale n. 178-2108 del 9 ottobre 1995,
nonché alla data di rilascio della concessione edilizia polizza assicurativa
postuma decennale stipulata per garantire la qualità di esecuzione dellintervento;
e) dichiarazione da parte del comune che larea sulla quale si realizza
lintervento non beneficia di contributi statali finalizzati allacquisizione
ed urbanizzazione delle aree o allacquisto di fabbricati.
f) dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto attuatore,
che per la realizzazione dellintervento non sono stati concessi finanziamenti
pubblici a totale copertura del costo dello stesso e impegno a non richiederne,
pena la restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni
previste nella presente scheda per la retrocessione del finanziamento.
2. Qualora il comune intenda attuare direttamente lintervento, ovvero
il soggetto attuatore sia lATC, deve essere presentata la documentazione
di cui al comma 1 del presente paragrafo oltre alla deliberazione dellorgano
competente con la quale si esplicita tale volontà.
3. Lassegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta
regionale.
Settore Regionale interessato
1. Settore Edilizia Residenziale Agevolata e Speciale.
Criteri di selezione dei programmi
1. Interventi di restauro e risanamento e ristrutturazione edilizia previsti
per una pluralità di fabbricati esistenti, individuati in uno strumento
urbanistico esecutivo che interessi porzioni del centro storico ovvero
aree periferiche e marginali da riqualificare anche con interventi di completamento,
nonché interventi di riuso di aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente
dislocate o dismesse, individuate anchesse in uno strumento urbanistico
esecutivo, da realizzare da più soggetti attuatori, anche con forme miste
di finanziamento e che prevedano la realizzazione di alloggi con superficie
utile inferiore o uguale a metri quadrati 50, punti 12. In assenza di pluralità
di soggetti attuatori e forme di finanziamento miste, punti 8. In assenza
di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadrati 50 per
almeno un terzo dellintervento devono essere detratti 3 punti.
2. Interventi di recupero finalizzati al restauro e risanamento conservativo
ed alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti 5. In assenza
di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadrati 50 per
almeno un terzo dellintervento devono essere detratti 3 punti.
3. Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, punti 3.
4. Interventi di nuova costruzione realizzati nei piani di zona nonché
nelle aree individuate ai sensi dellarticolo 3 del d.l. 115/1974 convertito
dalla l. 247/1974 realizzati da pluralità di soggetti attuatori pubblici
e privati, anche con forme miste di finanziamento, punti 8. In assenza
di pluralità di soggetti attuatori e forme miste di finanziamento, punti
4. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri
quadrati 50 per almeno un terzo dellintervento devono essere detratti
3 punti.
5. Programmi presentati da:
a) comuni: capoluogo di provincia, punti 10;
b) comuni compresi nellarea metropolitana torinese con esclusione di Torino,
punti 8;
c) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, punti 6;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, punti 4;
e) consorzi di comuni, punti 8;
f) comuni appartenenti alle comunità montane, punti 8.
6. I punteggi di cui al comma 5 del presente paragrafo non sono cumulabili
tra loro.
7. Programmi nei quali lintervento privato, inteso come unità abitative
da realizzare, è pari o superiore allintervento pubblico, punti 10.
8. Programmi nei quali lintervento privato, inteso come al comma 7, è
non inferiore ad un terzo dellintervento pubblico, punti 4.
9. Programmi nei quali si supera per almeno due terzi la soglia minima
di seguito indicata di abitazioni assistite da contribuzione pubblica da
destinare alla locazione permanente, prevedendo anche, entro il 50 per
cento dellincremento, forme di locazione con patto di futura vendita,
punti 14:
a) del 40 per cento per la città di Torino e larea metropolitana torinese;
b) del 30 per cento per la città di Alessandria ed il resto della provincia;
c) del 25 per cento per la città di Asti ed il resto della provincia;
d) del 30 per cento per la città di Biella ed il resto della provincia;
e) del 25 per cento per la città di Cuneo ed il resto della provincia;
f) del 30 per cento per la città di Novara ed il resto della provincia;
g) del 25 per cento per la provincia di Torino, con esclusione del capoluogo
e dellarea metropolitana;
h) del 30 per cento per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
i) del 30 per cento per la città di Vercelli ed il resto della provincia.
10. Programmi di recupero di aree urbane dismesse da realizzare ai sensi
dellarticolo 13, terzo comma, lettera e), della l.r. 56/1977 nei quali
il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del 30 per cento
delle abitazioni in locazione permanente e concentra su tali unità immobiliari
il contributo previsto nella presente scheda, nel limite massimo stabilito
dalla stessa per ogni alloggio, punti 15.
11. Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario commerciale
e direzionale in misura pari o superiore ad un quinto della volumetria
complessiva prevista, punti 4.
12. Programmi oggetto di accordi di programma approvati ai sensi della
normativa vigente alla data del 28 agosto 1996, ovvero nei trenta giorni
successivi, punti 2.
13. Programmi realizzati da una pluralità di soggetti attuatori che determinino
nuove assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni (CIG),
almeno per lintero periodo di realizzazione degli interventi, per non
meno del 10 per cento delle unità regolarmente assunte alla data di pubblicazione
sul BUR della presente scheda, punti 4. Se il rientro dalla CIG o le nuove
assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle unità assunte come
al precedente periodo, punti 6.
14. Programmi da realizzare in comuni nei quali è in corso la procedura
di unione o fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, n.
51 Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione
di Comuni, circoscrizioni provinciali e successive modifiche ed integrazioni,
punti 1.
15. Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme del
PRG, punti 20.
16. Le aree o gli immobili per cui si realizzano i programmi sono di proprietà
del soggetto proponente o di suoi associati, punti 20.
17. Programmi da realizzare da parte di soggetti attuatori che abbiano
già ottenuto finanziamenti disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle
leggi 5 agosto 1978, n. 457 Norme per ledilizia residenziale e 11 marzo
1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988), punti 4.
18. Programmi presentati al comune da consorzi di cooperative edilizie
o consorzi di imprese di costruzione edili o di cooperative di produzione
e lavoro ai quali aderiscono:
a) per i consorzi di cooperative edilizie: un numero di associati non inferiore
a dieci cooperative edilizie;
b) per i consorzi di imprese o di cooperative di produzione e lavoro: un
numero di associati non inferiore a quattro imprese edili o cooperative
di produzione lavoro, punti 5. Deve comunque essere indicata la cooperativa
o limpresa che effettivamente realizza lintervento.
19. Programmi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie a proprietà
divisa e indivisa o loro consorzi, imprese di costruzioni edili o cooperative
di produzione e lavoro o loro consorzi:
a) regolarmente iscritti:
1) per le cooperative, al registro prefettizio e allalbo nazionale delle
cooperative di abitazione;
2) per le imprese edili e le cooperative di produzione e lavoro alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto la costruzione
o il recupero di immobili di edilizia abitativa;
b) con un numero di addetti regolarmente iscritti a libro paga:
1) per le cooperative:
1.1) n. 1 addetto, punti 3;
1.2) n. 2 addetti, punti 6;
1.3) n. 3 addetti, punti 9;
1.4) oltre n. 3 addetti, punti 12;
2) per le imprese o per le cooperative di produzione e lavoro:
2.1) da 5 a 20 addetti, punti 3;
2.2) da 21 a 30 addetti, punti 6;
2.3) da 31 a 60 addetti, punti 9;
2.4) oltre 60 addetti, punti 12.
20. Programmi proposti da consorzi di imprese o di produzione lavoro, ovvero
da consorzi di cooperative edilizie che dispongano di addetti regolarmente
iscritti a libro paga:
a) n. 1 addetto, punti 3;
b) n. 2 addetti, punti 6;
c) n. 3 addetti, punti 9;
d) oltre 3 addetti, punti 12.
21. Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle maestranze
regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi cinque anni.
22. I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati sulla base del numero
di ore lavorative realmente effettuate, calcolando come una unità lavorativa
numero quaranta ore settimanali per cinquantadue settimane allanno.
23. Qualora il programma proposto dal comune preveda quale soggetto attuatore
un consorzio di coordinamento tra una molteplicità di soggetti attuatori,
il punteggio finale riferito al consorzio è determinato dalla media aritmetica
dei punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parità si considerano:
a) per le imprese, le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi:
sede legale nelle province in cui si realizza lintervento. In subordine
il numero dei dipendenti.
b) per le cooperative o loro consorzi: numero dei soci con residenza o
attività lavorativa nel comune sede di intervento. In subordine il numero
dei soci presentati dalloperatore.
Allegato B
Scheda FIP Edilizia residenziale agevolata
Obiettivo
1. Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale
da concedere a cittadini in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla Regione per laccesso ai benefici di edilizia agevolata:
a) di aree pubbliche nellambito dei piani di zona formati ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167 Disposizioni per favorire lacquisizione
di aree fabbricabili per ledilizia economica e popolare, nonché acquisizione
di aree localizzabili ai sensi dellarticolo 3 del decreto legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974,
n. 247 Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale e di
aree sulle quali possano essere localizzati gli interventi di edilizia
agevolata.
b) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente,
individuate secondo le modalità dellarticolo 3 della legge regionale 18
dicembre 1979, n. 76 Disposizioni per lindividuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in
esecuzione dellarticolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché
di fabbricati contenuti nellambito dei piani di recupero formati ai sensi
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela e uso del suolo e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui allarticolo
51 della l.r. 56/1977 nellambito dei piani di zona formati ai sensi della
l. 167/1962 e delle aree sulle quali sono localizzati gli interventi di
edilizia per i quali si richiedono le provvidenze previste dalla presente
scheda.
Dotazione finanziaria
1. Per lanno 1997: 25 miliardi ripartiti sulla base del fabbisogno teorico
di abitazioni di cui alla tabella A allegata.
2. In ogni ambito territoriale devono essere riservate risorse finanziarie
tali da consentire il soddisfacimento della richiesta di abitazioni da
concedere in locazione permanente.
3. Tali contributi possono essere integrati con quelli previsti da altre
disposizioni finanziarie, al fine di ridurre lonere complessivamente a
carico degli assegnatari ai valori previsti per la locazione permanente
dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia agevolata.
4. Qualora in uno o più ambiti territoriali si verifichi una eccedenza
di fondi ed in altri ambiti non sia stato possibile soddisfare le richieste,
i fondi eccedenti sono utilizzati negli altri ambiti territoriali in relazione
alle percentuali di ripartizione di cui alla tabella A allegata, per soddisfare
le richieste di abitazioni.
5. In ogni comune le risorse attribuibili a ciascun operatore devono essere
determinate tenendo conto della posizione assunta conseguentemente allapplicazione
dei criteri di selezione e del soddisfacimento dellapporto di locazione
permanente nelle percentuali previste ai criteri di selezione per ciascun
ambito territoriale.
6. Ai fini dellattribuzione delle risorse tra operatori sono individuate
le seguenti categorie da soddisfare come segue:
a) locazione permanente, in base al soddisfacimento della richiesta;
b) proprietà: imprese e loro consorzi; cooperative e loro consorzi; consorzi
misti di coordinamento, in base allattribuzione a ciascuna di tali categorie,
di un terzo delle risorse da utilizzare per la proprietà.
7. Qualora tra una o più categorie di operatori si verifichi una eccedenza
di fondi e non sia stato possibile soddisfare le richieste di altre categorie,
i fondi eccedenti sono utilizzati a favore delle categorie ancora da soddisfare,
operando in relazione alle richieste rispettivamente presentate.
Beneficiari
1. Comuni e loro consorzi che prevedano la realizzazione di interventi
di edilizia residenziale a cura di comuni o loro consorzi; Agenzie territoriali
per la casa (ATC); cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà
divisa o loro consorzi; imprese di costruzione e cooperative di produzione
e lavoro o loro consorzi; con particolare riguardo al recupero di aree
urbane dismesse, alla riqualificazione nonché al completamento di tessuti
urbani edificati.
2. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle disposizioni regionali
in materia di edilizia agevolata.
3. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente scheda, i programmi
fruenti o assegnatari di provvidenze pubbliche in cui sono già state definite
le entità delle unità abitative, da attuare in edilizia residenziale pubblica
ed in edilizia autofinanziata che loperatore si è impegnato a realizzare
anche in misura superiore ad eventuali minimi.
4. Il beneficio é destinato dai soggetti attuatori di cui al comma 1 del
presente paragrafo ai cittadini in possesso dei requisiti previsti per
ledilizia agevolata.
Tipo ed entità dei contributi
1. I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento della
spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano di zona formato
ai sensi della l. 167/1962 approvato, ovvero, adottato e non ancora approvato,
sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dallarticolo
38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento delledilizia
residenziale pubblica, come modificato dallarticolo 1 del d.l. 115/1974,
convertito dalla l. 247/1974 o della spesa totale prevista nella relazione
finanziaria degli strumenti urbanistici esecutivi, ovvero che si riconosce
in sede di convenzione comunale, o del 100 per cento del costo di acquisizione
dellimmobile definito dallUfficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento
di recupero del patrimonio edilizio o urbano esistente.
2. La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al comma 1 del
presente paragrafo, è da considerarsi comprensiva dellindennità provvisoria
per loccupazione durgenza delle aree.
3. Il contributo massimo concedibile è rapportabile alle unità abitative
indicate nel programma e per ciascuna di esse, in relazione alla superficie
utile realizzata, non può eccedere il valore di 50 milioni.
4. La superficie utile massima ammissibile a contributo per le unità abitative
non può eccedere i 75 metri quadrati. Il contributo concesso è a rimborso
decennale a rate costanti annuali e limporto di finanziamento da retrocedere
deve essere rivalutato sulla base dellandamento dellindice ISTAT dei
costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua anticipazione
e la relativa restituzione.
5. Qualora la rivalutazione dellindice ISTAT del costo di costruzione
da restituire con la rata annuale del contributo assuma valori superiori
allandamento dei tassi medi di interesse applicati dagli Istituti di Credito
per gli interventi di edilizia agevolata, la Giunta regionale è delegata
a stabilire il limite della percentuale di rivalutazione che rimane costante
per tutta la durata della restituzione.
6. I contributi previsti dallarticolo 4 e dallarticolo 4 bis della legge
regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni,
sono concessi nella misura occorrente per evitare laggravio a carico dei
mutuatari per: 1) interessi, diritti, commissioni; 2) eventuale perdita
relativa al collocamento delle cartelle; 3) oneri fiscali e vari; 4) spese
accessorie e rimborso del capitale;
nella misura superiore al 2,50 per cento annuo per le operazioni contratte
alle migliori condizioni di mercato.
7. Il limite massimo di contributo regionale concedibile applicato alle
operazioni a tasso fisso non deve superare il valore del tasso medio di
riferimento previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 457 Norme per ledilizia residenziale, relativo al semestre precedente
allammissione a finanziamento, diminuito di un punto.
8. Il contributo massimo concedibile è decrementato di una quota, determinata
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, del differenziale
fra il miglior tasso accertato con apposita procedura di rilevazione delle
condizioni di mercato e il tasso effettivamente stipulato per ciascuna
operazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono applicabili esclusivamente
per i mutui la cui entrata in ammortamento è successiva al 30 giugno 1997.
10. Lonere complessivo a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste
dallarticolo 4 della stessa l.r. 28/1976, relativamente, ai mutui che
erano in ammortamento da almeno un quinquennio alla data di entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per ledilizia residenziale
pubblica è elevato al 4 per cento a decorrere dal l° gennaio 1999.
Caratteristiche delle opere
1. Tipologie edilizie previste dal piano regolatore generale (PRG), ovvero
dallo strumento urbanistico esecutivo.
Tempi
1. Inizio dei lavori entro quattro mesi dalla comunicazione regionale ai
soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.
2. Ultimazione lavori nei successivi diciotto mesi.
3. Qualora non si pervenga allinizio lavori entro i sei mesi successivi
al termine di inizio lavori in precedenza stabilito, il contributo è revocato
di diritto.
Domanda
1. Documentazione da allegare alla domanda:
a) deliberazione dellorgano comunale competente, con la quale vengono
definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici da recuperare, nonché
individuazione dei soggetti attuatori e dichiarazione che larea o limmobile
su cui si realizza lintervento non beneficia di contributi statali finalizzati
allacquisizione ed urbanizzazione delle aree o allacquisto di fabbricati,
nella misura del 100 per cento della spesa;
b) planimetria relativa allo stato di fatto, alle previsioni urbanistiche
corredata degli elementi necessari per stabilire lentità del contributo;
c) impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere precedentemente allerogazione
del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, così come previsto
con deliberazione della Giunta regionale n. 178-2108 del 9 ottobre 1995;
d) per tutti gli interventi di edilizia residenziale programmati a valere
sul FIP, deve essere stipulata, antecedentemente allerogazione del contributo,
da parte degli operatori, polizza assicurativa all risk e postuma decennale,
con primarie compagnie assicurative di comprovata esperienza nel ramo danni,
nel rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Giunta regionale,
per garantire la qualità di esecuzione dellintervento e a salvaguardia
degli acquirenti o degli assegnatari; a tali condizioni minime devono conformarsi,
precedentemente allerogazione del contributo, le polizze eventualmente
già stipulate;
e) dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto attuatore,
che per la realizzazione dellintervento non sono stati concessi finanziamenti
pubblici a totale copertura del costo dello stesso ed impegno a non richiederne,
pena la restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni
previste nella presente scheda per la retrocessione del finanziamento.
2. Qualora il comune intenda attuare direttamente lintervento, ovvero
il soggetto attuatore sia lATC, deve essere presentata la documentazione
di cui al comma 1 del presente paragrafo oltre a deliberazione dellorgano
competente con la quale si esplicita tale volontà.
3. Lassegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta
regionale.
Settore Regionale interessato
1. Settore Edilizia residenziale agevolata e speciale.
Criteri di selezione dei programmi
1. Interventi di recupero da realizzare, finalizzati al restauro e risanamento
conservativo ed alla ristrutturazione edilizia previsti per una pluralità
di fabbricati esistenti, individuati in uno strumento urbanistico esecutivo
che interessa porzioni del centro storico ovvero aree periferiche e marginali
da riqualificare anche con interventi di completamento, nonché interventi
di riuso di aree produttive e terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate
o dismesse, individuate anchesse in uno strumento urbanistico esecutivo,
da realizzare da più soggetti attuatori, anche con forme miste di finanziamento
e che prevedano la realizzazione di alloggi con superficie utile inferiore
o uguale a 50 metri quadrati, punti 12. In assenza di pluralità di soggetti
attuatori o forme di finanziamento miste, punti 10; in assenza di entrambe
le condizioni, punti 8. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore
o uguale a 50 metri quadrati per almeno un terzo dellintervento devono
essere detratti 3 punti.
2. Interventi di recupero da realizzare, finalizzati al restauro e risanamento
conservativo ed alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti
5. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a 50 metri
quadrati per almeno un terzo dellintervento devono essere detratti 3 punti.
3. Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, punti 3.
4. Interventi di nuova costruzione da realizzare nei piani di zona nonché
nelle aree individuate ai sensi dellarticolo 3 del d.l. 115/1974 convertito
dalla l. 247/1974 da una pluralità di soggetti attuatori anche con forme
miste di finanziamento, punti 8. In assenza di pluralità di soggetti attuatori
o forme miste di finanziamento, punti 6; in assenza di entrambe le condizioni,
punti 4. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a
50 metri quadrati per almeno un terzo dellintervento devono essere detratti
3 punti.
5. Programmi presentati da:
a) comuni capoluogo di provincia, punti 10;
b) comuni compresi nellarea metropolitana torinese con esclusione di Torino,
punti 8;
c) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, punti 6;
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, punti 4;
e) consorzi di comuni, punti 8;
f) comuni appartenenti alle Comunità Montane, punti 8.
6. I punteggi di cui al comma 5 del presente paragrafo non sono cumulabili
tra loro.
7. Programmi nei quali lintervento privato, inteso come unità abitative
da realizzare, è pari o superiore allintervento pubblico, punti 10.
8. Programmi nei quali lintervento privato, inteso come al comma 7, è
non inferiore ad un terzo dellintervento pubblico, punti 4.
9. Programmi compresi nei comuni dellarea metropolitana e nei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, nei quali si supera per almeno
due terzi la soglia minima di seguito indicata di abitazioni assistite
da contribuzione pubblica da destinare alla locazione permanente, prevedendo
anche, entro il 50 per cento dellincremento, forme di locazione con patto
di futura vendita, punti 14:
a) del 40% per la città di Torino e larea metropolitana torinese;
b) del 30% per la città di Alessandria ed il resto della provincia;
c) del 25% per la città di Asti ed il resto della provincia;
d) del 30% per la città di Biella ed il resto della provincia;
e) del 25% per la città di Cuneo ed il resto della provincia;
f) del 30% per la città di Novara ed il resto della provincia;
g) del 25% per la provincia di Torino, con esclusione del capoluogo e dellarea
metropolitana;
h) del 30% per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
i) del 30% per la città di Vercelli ed il resto della provincia;
10. Nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti possono
essere rispettate le soglie minime di cui al comma 9 del presente paragrafo,
a seguito di specifiche motivazioni da parte dellAmministrazione comunale.
11. Programmi di recupero di aree urbane dismesse da realizzare ai sensi
dellarticolo 13, terzo comma, lettera e) della l.r. 56/1977, nei quali
il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del 30 per cento
delle abitazioni in locazione permanente e concentra su tali unità immobiliari
il contributo previsto nella presente scheda, nel limite massimo stabilito
dalla stessa per ogni alloggio, punti 15.
12. Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario commerciale
e direzionale in misura pari o superiore ad un quinto della volumetria
complessiva prevista, punti 4.
13. Programmi oggetto di accordi di programma approvati ai sensi della
normativa vigente alla data del 26 marzo 1997 ovvero nei trenta giorni
successivi, punti 2.
14. Programmi da realizzare da una pluralità di soggetti attuatori, che
determinino nuove assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione
Guadagni (CIG), almeno per lintero periodo di realizzazione degli interventi,
per non meno del 10 per cento delle unità regolarmente assunte alla data
di pubblicazione sul BUR della presente scheda: punti 4. Se il rientro
dalla CIG o le nuove assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle
unità assunte come al precedente periodo, punti 6.
15. Programmi da realizzare in comuni nei quali è in corso la procedura
di unione o fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, n.
51 Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione
di Comuni, circoscrizioni provinciali e successive modifiche ed integrazioni,
punti 1.
16. Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme del
PRG, punti 20.
17. Le aree o gli immobili per cui si realizzano i programmi sono di proprietà
del soggetto proponente o di suoi associati:
a) interventi destinati alla proprietà, punti 20;
b) interventi destinati alla locazione permanente: impegno assunto in sede
di deliberazione di approvazione del programma, di assegnare larea entro
i successivi quattro mesi dalla comunicazione ufficiale di finanziamento.
18. Al fine dellattivazione degli interventi di cui al comma 17 può essere
richiesta la promozione di un accordo di programma.
19. Programmi da realizzare da parte di soggetti attuatori che abbiano
già ottenuto finanziamenti disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle
l. 457/1978 e 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ,
punti 4.
20. Programmi presentati al comune da consorzi di cooperative edilizie
o consorzi di imprese di costruzione edili o di cooperative di produzione
e lavoro ai quali aderiscono:
a) per i consorzi di cooperative edilizie un numero di associati non inferiore
a dieci cooperative edilizie;
b) per i consorzi di imprese o di cooperative di produzione e lavoro un
numero di associati non inferiore a quattro imprese edili o cooperative
di produzione lavoro, punti 5. Deve comunque essere indicata la cooperativa
o limpresa che effettivamente realizza lintervento.
21. Programmi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie a proprietà
divisa ed indivisa o loro consorzi, imprese di costruzioni edili o cooperative
di produzione e lavoro o loro consorzi:
a) regolarmente iscritti:
1) per le cooperative, al registro prefettizio ed allalbo nazionale delle
cooperative di abitazione;
2) per le imprese edili e le cooperative di produzione e lavoro alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto la costruzione
o il recupero di immobili di edilizia abitativa;
b) con un numero di addetti regolarmente iscritti a libro paga:
1) per le cooperative:
1.1) n. 1 addetto, punti 3;
1.2) n. 2 addetti, punti 6;
1.3) n. 3 addetti, punti 9;
1.4) oltre 3 addetti, punti 12;
2) per le imprese o per le cooperative di produzione e lavoro:
2.1) da 5 a 20 addetti, punti 3;
2.2) da 21 a 30 addetti, punti 6;
2.3) da 31 a 60 addetti, punti 9;
2.4) oltre 60 addetti, punti 12.
22. Programmi proposti da consorzi di imprese o di produzione lavoro, ovvero
da consorzi di cooperative edilizie che dispongano di addetti regolarmente
iscritti a libro paga:
a) n. 1 addetto, punti 3;
b) n. 2 addetti, punti 6;
c) n. 3 addetti, punti 9;
d) oltre 3 addetti, punti 12.
23. Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle maestranze
regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi cinque anni. I dipendenti
a tempo parziale vengono calcolati sulla base del numero di ore lavorative
realmente effettuate, calcolando come una unità lavorativa numero quaranta
ore settimanali per cinquantadue settimane allanno.
24. Qualora il programma proposto dal comune preveda quale soggetto attuatore
un consorzio di coordinamento tra una molteplicità di soggetti attuatori,
il punteggio finale riferito al consorzio é determinato dalla media aritmetica
dei punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parità si considerano:
a) per le imprese, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:
1) sede legale nelle province in cui si realizza lintervento. In subordine
il numero dei dipendenti;
b) per le cooperative o loro consorzi:
1) numero dei soci con residenza o attività lavorativa nel comune sede
di intervento. In subordine il numero dei soci presentati dalloperatore.
Per le modifiche implicite alla legge regionale 17 maggio 1978, n. 28 contenute
nel paragrafo Tipo ed entità dei contributi si fa riferimento alla circolare
esplicativa del Presidente della Giunta regionale n. 15/PET del 1° dicembre
1998 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 dicembre 1998
(Art. 1)
ed a cui presentare le domande
dintervento e punteggio attribuibile
(Art. 2)
ed a cui presentare le domande
dintervento e punteggio attribuibile