Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Codice 13.4
Concessione di azienda faunistico-venatoria denominata Val Clarea ricadente
nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di disporre in favore del Sig. Alessandro Di Gregorio la concessione
di azienda faunistico-venatoria denominata Val Clarea di complessivi
ha 2.478.64,65, ricadente nella zona faunistico delle Alpi della Provincia
di Torino per larea delimitata nella planimetria agli atti, fino al 31.1.2007.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che dalla legge regionale
n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265, e successive modificazioni,
alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) deve adottare tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare
e migliorare lambiente naturale e di protezione della fauna dellarea
interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle
linee guida, fissate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, in ordine ai
miglioramenti ambientali;
2) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale
di assestamento e di prelievo agli ungulati nonchè il piano di prelievo
relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto
stabilito dai punti 2 e 4 dellallegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059
del 20.7.1998 e successive modificazioni;
3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale
di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto
conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla
citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;
4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di
prelievo lesercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti
e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda faunistico-venatoria;
- esercitare la vigilanza nel territorio dellazienda da almeno una guardia
giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo
deve essere comunicato dalla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura
e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del
tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di
concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati
dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè
dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente
alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti
richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza,
le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali
e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 2 maggio 2001, n. 75
Carlo Di Bisceglie