Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001
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Codice 25.7
R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: ENEL S.p.A.. lavori
di sghiaiamento per il ripristino della piena funzionalità della presa
dellimpianto idroelettrico di Vigevano sul ramo secondario del fiume Ticino
in comune di Trecate
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli riguardi tecnici, la Erga S.p.A. - Gruppo ENEL
- Nucleo Idroelettrico Novara; con sede in Novara, via Domenico Maria da
Novara n. 9, ad eseguire i lavori di sghiaiamento per il ripristino della
piena funzionalità della presa dellimpianto idroelettrico di Vigevano
sul ramo secondario del fiume Ticino in comune di Trecate, comportanti
unasportazione di mc. 12.000 di materiale inerte, alle condizioni sottoelencate
e secondo quanto previsto nel progetto allegato allistanza:
Art. 1
lautorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende
limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le
sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere
idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta
dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV
del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla
delimitazione dellalveo dei corsi dacqua o sulle piantagioni in aree
alluvionali.
LAmministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in
tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità
tali da richiedere una particolare loro tutela.
La zona di estrazione indicata nei grafici allegati alla istanza ed approvati
da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di
idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti,
a cura e spese della Ditta titolare.
Lestrazione può essere avviata esclusivamente dopo laccertamento da parte
di questo Ufficio degli allineamenti sopracitati.
Art. 2
Gli scavi, salvo diversa specifica disposizione di questo Ufficio, dovranno
essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente allasse
del corso dacqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio dacqua
verso riva, per successive strisce.
Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente
verso le sponde.
Art. 3
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente
autorizzazione.
Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio
impartite sopralluogo per ultimo anche in fase di avvio dei lavori, si
dovranno naturalmente osservate le seguenti distanze:
- dagli edifici di qualunque genere, nonchè dai ponti, dai guadi notoriamente
praticati m. 25.
In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare
pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni
dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire
sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da
non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da
parte dellAmministrazione e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente
autorizzati e non da alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle
opere di derivazione dacqua. Viene comunque vietato deviare od interrompere
il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè
a tutela del patrimonio ittico, di estratte materiale nelle zone di frega
dei pesci ed inquinare le acque. Allo scopo viene fatto obbligo di concordare
con lAmministrazione Provinciale - Servizio Caccia e Pesca -, prima dellavvio
dei lavori, le procedure precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio
ittico.
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta
ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed
alla segnalazione a questo Ufficio ed allAutorità di P.S..
Nellalveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto; le materie
di rifiuto dovranno essere spianate nel fondo degli alvei o portate a ridosso
delle sponde e regolarmente sistemate con opportuna scarpata, esclusivamente
nei tratti che saranno indicati dai funzionari di questo Ufficio.
Art. 4
Lautorizzazione avrà la durata di gg. 60 lavorativi decorrenti dalla data
di ricevimento della lettera di trasmissione della presente, ma sarà tuttavia
facoltà dellAmministrazione di sospenderla, modificarla ed anche revocarla
in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò
il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso.
Eventuali sospensioni dellestrazione dovranno essere tempestivamente comunicate
allUfficio concedente.
Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali
proroghe che comunque lUfficio scrivente si riserva di concedere solo
per iscritto.
Art. 5
Lautorizzazione è valida per lestrazione del solo quantitativo assentito,
in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro
cui resta valida lautorizzazione.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente
quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni
altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei
relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente
a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 6
Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata
proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile
di qualsiasi danno che derivasse al Demanio pubblico e a terzi per effetto
dellestrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione
ed i suoi funzionari da qualunque richiesta da parte di terzi che in causa
della stessa si ritenessero danneggiati.
Art. 7
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore
e emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente
nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà
pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni. Il
concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare
allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli
operai e dei mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa
i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 8
Il concessionario, dovrà allatto dellestrazione, avere con se, lautorizzazione
ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione
potrà esser sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità
Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo
e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all.
f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
I Sindaci del Comune nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i Carabinieri,
le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre
la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute nella concessione,
a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato
f).
Art. 9
Lestrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica
incolumità e danni allesercizio della pesca e della navigazione, previa
apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello
recante indicazioni analoghe e quelle previste per le concessioni edilizie,
nelle dimensioni, collocazione e visibilità.
In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente
autorizzazione, la regione sociale, il quantitativo assentito ed il tempo
utile, orario degli scavi compreso.
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico
di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante
il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
Art. 10
Il materiale eventualmente di risulta, proveniente dagli scavi in alveo,
dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo
o di sponda, ove necessario in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre
quello eventualmente rinvenuto e costituito da relitti di murature o manufatti
dovrà essere asportato dallalveo.
Art. 11
Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
Art. 12
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico
-, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Art. 13
Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere
i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio,
con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta
che come modalità esecutiva.
I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve
mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli
autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta
al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie
spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata
con rilievi planoaltimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in progetto
e redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere,
iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso,
rimborso o indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della
Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione
dei lavori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 maggio 2001, n. 608
Piero Teseo Sassi