Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001
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Codice 25.6
R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3875 - Realizzazione di difesa spondale
sul Rio Tagliata in Comune di Saluzzo Loc. Via Grangia Vecchia - Richiedente:
Giordanino Giuseppe -
In data 22.03.2000 e con successiva integrazione del 20.12.2000 il Sig.
Giordanino Giuseppe ha presentato istanza per il rilascio dellautorizzazione
idraulica per la realizzazione delle opere indicate alloggetto.
Allistanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Geom.
Sola Elio, iscritto allAlbo dei Geometri della Provincia di Cuneo al n.
2255, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalle planimetrie,
dalle sezioni di progetto, dalla documentazione fotografica in base ai
quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere:
1. Realizzazione di difesa spondale per una lunghezza di 20m ed unaltezza
media di 2,60 m in sponda sinistra idrografica del Rio Tagliata in corrispondenza
della particella n. 115 del Foglio 59 del Comune di Saluzzo.
Copia dellistanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata
allalbo Pretorio del Comune di Saluzzo per 15 giorni consecutivi dal 21.03.01
al 05.04.01 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.
In data 19.01.01 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario
incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.
A seguito del sopralluogo e dallesame degli atti progettuali, è ritenuta
ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto,
nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con losservanza delle
seguenti prescrizioni:
1. Laltezza complessiva della difesa spondale non superi la quota di piano
campagna della sponda opposta.
2. La scogliera in progetto sia addossata alla sponda naturale al fine
di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso
dacqua.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto lart. 22 della L.R. 51/97;
- Vista la D.G.R. nº 24 - 24228 del 24/03/98;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;
- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;
- Visto lart. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Vista la Legge Regionale n. 40/98;
- Vista la Deliberazione nº 9/1995 dellAutorità di Bacino del Fiume Po
di approvazione del piano stralcio 45;
- Visto lallegato 4 delle norme di Attuazione del PSFF approvato con DPCM
del 24/07/98 che recepisce e modifica la Delibera del Comitato Istituzionale
dellAutorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto lart. 59 della L.R. 44/2000;
- Visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31
del 21/02/2001)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Giordanino Giuseppe, ad
eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati
allistanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con losservanza
delle seguenti ulteriori condizioni:
1. lopera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi mentre quello
eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà
essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici). I lavori
in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con
la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione,
salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
Sarà fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per
giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini
previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al
fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza
fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico
incaricato della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente
al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate
incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia
(concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte (B.U.R.).
Il Dirigente responsabile
D.D. 3 maggio 2001, n. 580
Carlo Giraudo