Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 67-3236
Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta in
merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori
montani. Criteri generali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di sostenere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento
e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la
concessione di un contributo finanziario, assegnato alle comunità montane,
per la copertura dei costi sostenuti per limpiego di personale docente
e non docente nella scuola elementare e materna, nellambito di programmi
finalizzati allattuazione di iniziative volte a soddisfare la richiesta
di tempo pieno, di attività integrative e di insegnamento della lingua
straniera;
- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti
tenendo conto:
* della realtà della pluriclasse e, in subordine della realtà delle classi
funzionanti nei comuni montani per soddisfare la richiesta di tempo pieno,
tempo prolungato, dellampliamento e arricchimento dellofferta formativa
con attività integrative, per linsegnamento delle lingue straniere,
* della difficoltà del trasferimento degli alunni sul territorio,
* del rapporto alunni/docenti, in raffronto con le scuole con le stesse
caratteristiche,
* della presenza, o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi
di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli,
- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione
delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla
base dei programmi proposti dalle singole comunità montane, volto al raggiungimento
degli obiettivi descritti;
- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste,
di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento,
limitatamente ai costi per limpiego di personale, delle scuole sussidiate,
in subordine al finanziamento delle attività per linsegnamento della lingua
straniera quindi al finanziamento di attività integrative,
- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma
regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli Istituti
scolastici, fermo restando lonere di rendiconto finale da parte delle
comunità montane;
- agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, stabiliti in L. 1.174.400.000,
la Direzione Regionale Economia Montana e Foreste farà fronte con le risorse
già individuate nella D.G.R. n. 59-2822 del 17/4/2001 relativa alle iniziative
della Giunta Regionale ex art. 51, comma 1 lettera b, della L.R. 16/99;
- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma
regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli Istituti
scolastici, fermo restando lonere di rendiconto finale da parte delle
comunità montane.
(omissis)