Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001
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Codice 9.2
Modificazione della Determinazione n. 85 del 10/04/2001 ai sensi dellart.
4 dellOrdinanza n. 3121 del Ministero dellInterno delegato per la Protezione
Civile
IL DIRIGENTE
- Vista lOrdinanza n. 3121 del 4/04/2001;
- Vista la Determinazione n. 85 del 10/04/2001;
- Vista la L.R. N. 51 dell8/08/1997;
- Vista la D.G.R. n. 2-22476 dell8/09/1997.
determina
Di modificare la determinazione n. 85 del 10/04/2001 specificando che lammortamento
del mutuo di L. 275.000.000.000= decorre dal 1º luglio 2001 così come previsto
dallart. 4 dellOrdinanza n. 3121 del 4/04/2001, durata quindici anni
(dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2016).
La somma mutuata deve essere erogata in ununica soluzione il 1º luglio
2001, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contabilità
speciale infruttifera n. 31930 come previsto dal comma 6 dellart. 66 della
legge 23/12/2000 n. 388.
Il Direttore regionale
D.D. 20 aprile 2001, n. 100
Pierluigi Lesca