ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 7 giugno 2001, n. 19/2001 (prot. n. 17575/01) - Approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Cossogno, il Comune di San Bernardino Verbano, il Parco Nazionale della Val Grande, il Corpo Forestale dello Stato; Leggi Regionali 43/94 art. 9 e 16/97 art. 14 Deliberazione della Giunta regionale n. 206-21934 del 6/8/1997 - Come modificato dalla Conferenza dei Servizi in data 20/12/2000 all’art. 4, ai sensi dell’art. 12 comma 12.1 della D.G.R. 24/11/97, n. 27-23223. (omissis)


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Costruzione ponte in c.a. sul Rio San Biagio

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Realizzazione opere di difesa spondale lungo l’argine del Rio Sam Biagio

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Richiesta di nulla osta per un attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Vermenagna in Comune di Limone Piemonte con linea elettrica a 15 kV

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Parco Naturale Alpi Marittime - Richiesta autorizzazione esecuzione lavori di sistemazione aerea attrezzata delle Rovine in Comune di Entracque

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “La Perla” in Comune di Varie (TO)

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante ampliamento delle cave in località Provana e Garettino dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Castellero (Asti)

Modifica allo statuto comunale

Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Consorziale della Piana - Villanova d’Asti (Asti)

Adeguamento tariffe a decorrere dal 1° Gennaio 2001

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivalta il 7/2/00 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Perrero

Comune di Alessandria

Avviso relativo Piano Esecutivo Convenzionato Ampliamento zona artigianale attrezzata D3

Comune di Alessandria

Avviso relativo Piano Esecutivo Convenzionato denominato Unità 4 Norberto Rosa ubicato in Zona Cristo

Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19.4.2001 divenuta esecutiva il 5.5.2001. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona Viale Pilone - Approvazione

Comune di Baldichieri d’Asti (Asti)

Avviso

Comune di Brandizzo (Torino)

Estratto di deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 26.2.2001: Approvazione nuovo regolamento edilizio

Comune di Brandizzo (Torino)

Estratto di deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28.5.2001: Regolamento edilizio comunale, conforme al regolamento edilizio tipo, approvato con del. C.C. n. 20 del 26.2.2001. Rettifica errore materiale contenuto nell’art. 16

Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Comune di Casalborgone (Torino)

Adozione variante generale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Comune di Ceva (Cuneo)

Decreto n. 13 del 7 giugno 2001

Comune di Colleretto Giacosa (Torino)

Lavori di difesa dell’acquedotto comunale recinzione area di tutela (evento alluvionale novembre 1994) - Avviso ad opponendum

Comune di Moretta (Cuneo)

Emissione bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Comune di Moretta - Provincia di Cuneo - ambito territoriale n. 41

Comune di Nichelino (Torino)

Art. 17, 7° comma, legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. - Variante n. 4 parziale al P.R.G.C. vigente per l’adeguamento alla normativa commerciale. Progetto preliminare. Avviso di pubblicazione e deposito

Comune di Nichelino (Torino)

Variante n. 5 strutturale al P.R.G.C. vigente adottata ai sensi dell’art. 17, 2° e 4° comma della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Avviso di pubblicazione e deposito

Comune di Orta San Giulio (Novara)

Approvazione piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.3.2001, esecutiva in data 14.4.2001 - 4° PEEP (Piano per l’edilizia economica e popolare), controdeduzione alle osservazioni ed approvazione

Comune di Pray (Biella)

Approvazione in via definitiva di piano di recupero a scopo residenziale presentato dal signor Iucolano Pietro riguardante gli immobili di cui al foglio n. 10 mappali 392/393. Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 maggio 2001

Comune di Salasco (Vercelli)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto indennità n. 9/2001 - Procedura espropriativi di immobili necessari all’apertura e alla sistemazione viabile di via Veronese tra via Vaninetti e via Fea

Comune di Tortona (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 40 del 24 aprile 2001: proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Tortona - Avvio della procedura di approvazione

Comune di Verbania

Variante in itinere al piano regolatore generale adottato - classificazione geologica del territorio ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8.5.96

Comune di Viverone (Biella)

Deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 5.2.2001 “Piano di recupero di libera iniziativa ai sensi della L.R. 56/77 in Via Zimone - Approvazione definitiva

CREA S.p.A. - Savigliano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Villafalletto (CN)

Opera Pia Ceppi di Bairols - Cercenasco (Torino)

Estratto avviso vendita terreno

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 20441 del 7 maggio 2001; “Modifica Regolamento per eseguire il controllo del rendimento e dello stato di manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 551/99

Provincia di Torino

Bando per l’assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente ed autovettura:

Regione Piemonte

L.R. 25/1994 - Rinnovo della concessione per acque minerali “La Perla” in Comune di Vaie (TO).

Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 7 giugno 2001, n. 19/2001 (prot. n. 17575/01) - Approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Cossogno, il Comune di San Bernardino Verbano, il Parco Nazionale della Val Grande, il Corpo Forestale dello Stato; Leggi Regionali 43/94 art. 9 e 16/97 art. 14 Deliberazione della Giunta regionale n. 206-21934 del 6/8/1997 - Come modificato dalla Conferenza dei Servizi in data 20/12/2000 all’art. 4, ai sensi dell’art. 12 comma 12.1 della D.G.R. 24/11/97, n. 27-23223. (omissis)

Il Presidente della Provincia
del Verbano Cusio Ossola

(omissis)

decreta

E’ approvato l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Cossogno, il Comune di San Bernardino Verbano, il Parco Nazionale della Val Grande, il Corpo Forestale dello Stato, sottoscritto in data 30 maggio 2001 e finalizzato alla modifica dei punti n. 2 e n. 7 dell’art. 4 dell’A. di P. sottoscrittto in data 11/2/2000, prorogandone i termini previsti per l’attuazione delle opere al 31/12/2001 e per la regolamentazione del traffico veicolare turistico al 31/5/2002.

(omissis)

Il Presidente
Ivan Guarducci

Estratto dell’accordo di programma

(omissis)

l’anno 2001 addì 30 maggio alle ore 9.00 presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola in Verbania Fondotoce, tra: (Omissis) si è concordato: L’Accordo di Programma sottoscritto tra i soggetti sopraelencati in data 11 febbraio 2000 e pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 22/3/2000 è così modificato:

“Art. 4) - L’accordo di programma ha efficacia sino al 31/12/2001, per l’attuazione degli interventi di cui ai punti n. 2 e n. 7. Il sistema di regolamentazione del traffico veicolare turistico verrà concordato ed applicato entro il 31/5/2002.”

Firmato:

Per la Regione Piemonte l’Assessore Regionale al Turismo pro tempore Geom. Ettore Racchelli; Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola il Presidente pro tempore Dott. Ivan Guarducci; Per il Comune di Cossogno rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Giacomo Ramoni; Per il Comune di San Bernardino Verbano rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Claudio Cardoletti; Per il Parco nazionale della Val Grande rappresentato dalla Presidente pro tempore Dott. Franca Olmi; Per il Corpo Forestale dello Stato rappresentato dal Colonnello De Stefani Stelvio.

Il Responsabile del Procedimento
Giandomenico Vallesi


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Costruzione ponte in c.a. sul Rio San Biagio

Data di avvio: 4/6/2001

N. di protocollo dell’istanza: 17886

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Realizzazione opere di difesa spondale lungo l’argine del Rio San Biagio

Data di avvio: 4/6/2001

N. di protocollo dell’istanza: 17888

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Richiesta di nulla osta per un attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Vermenagna in Comune di Limone Piemonte con linea elettrica a 15 kV

Data di avvio: 28 maggio 2001

N. di protocollo dell’istanza: 17108

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Parco Naturale Alpi Marittime - Richiesta autorizzazione esecuzione lavori di sistemazione aerea attrezzata delle Rovine in Comune di Entracque

Data di avvio: 4/6/2001

N. di protocollo dell’istanza: 18051

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “La Perla” in Comune di Varie (TO)

Data di avvio: 22.5.2001

N. di protocollo dell’istanza: 18882

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 150 giorni

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Gaudenio De Paoli

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Anna D’Orsi

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via  Magenta 12 - 10128 Torino

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Direttore Vicario
Gaudenio De Paoli



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante ampliamento delle cave in località Provana e Garettino dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 18.05.2001 le ditte Cave Provana S.p.A. con sede legale in Torino Via Palmieri, 29 e Cava Carignano S.r.l. con sede in Torino Via De Sonnaz, 19, hanno depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante ampliamento delle cave in località Provana e Garettino dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 12426 del 18.5.2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Stampa, pubblicato in data 18.5.2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 18.05.2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Castellero (Asti)

Modifica allo statuto comunale

Art. 36

“1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la figura del Vice Segretario, da attribuire ad un dipendente apicale in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche”.



Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di San Benedetto Belbo è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, di cui ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per l’assetto e l’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di San Benedetto Belbo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l’esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’adeguatezza organizzativa, con economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

Art.2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di S. Benedetto Belbo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a). Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 1’eguaglianza degli individui;

b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali del proprio territorio;

e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

g). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

h).tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

i).rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

l). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;

Art.3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per Kmq.4,97 e confina con i Comuni di Murazzano, Mombarcaro, Niella Belbo.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Fratelli Cora n.1
4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

6. All’interno del territorio del Comune di San Benedetto Belbo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del Sindaco

1.Il Comune di San benedetto Belbo negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Benedetto Belbo.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5
Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art.7
Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Alta Langa

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art.9
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il rappresentante legale del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.10
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario. I Verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall’Assessore Anziano e dal Segretario.

Art. 11
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è l’organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

6. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere 1a dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, non ché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. L’elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

8. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12
Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo;

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all’azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni, e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo .

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.

Art.13
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana , quella dell’Unione europea e quella della Giunta Regionale per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, nei seguenti termini rispetto al giorno di convocazione:

- almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

La consegna dell’avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

b) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno dell’adunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati , cioè:

- n. ......sei................................. Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

e di - n. ......quattro.............................. Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

5.La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all’art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

6.Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili , non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art.17
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo d i Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art.20 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben precisati) interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un’indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco medesimo.

Art.20
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente art.16 , comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 21
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, nella seduta di insediamento presta dinanzi al consiglio comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi, e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti , sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Quando non di spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell’articolo 650 C.P.

9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n.66.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli, indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi i commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dei Comune; in particolare il Sindaco:

a). dirige e coordina l’attività politica e amministrativa dei Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b). promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c). convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267;

d). adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge, a carattere esclusivamente locale;

e). nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f). conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g). nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni , le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a). stabilisce gli argomenti all’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b). esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c). propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d). riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.25
Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) All’adozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Se l’ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

e) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

f) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma é tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse;

g) Nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;

h) In caso di emergenza connessi con il traffico e/o l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare l’orario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art.26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27
Impedimento permanente del sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

LA GIUNTA

Art. 31
Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. la Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

g) dispone l’accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lett. i) e l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

h) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura

giudicante ed il grado di appello;

i) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda l’utilizzo dello strumento del Peg;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
Istituti di partecipazione - Difensore civico

CAPO I
Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni - istanze e proposte

Art. 37
Partecipazione dei cittadini

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 40
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza , registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 41
Diritti delle associazioni,

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta; in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta .

Art. 42
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire. servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito Albo Regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità della

collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art.43
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
REFERENDUM

Art. 44
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 45
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 46
Effetti del referendum

1 Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

2 . Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

3 . Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni, dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono, comunque, assumere decisioni contrastanti con essa.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito.

5. Consultazioni e referendum non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizionali

Art. 47
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa .

Stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.48
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all’articolo precedente, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 49
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al indaco interrogazioni in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, forma scritta , nonché adeguate misure di pubblicità dell ‘ istanza .

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 50
Istituzione dell’ufficio

1. Il Comune intende costituire in forma associata l’ufficio del Difensore Civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità

Art. 51
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. L’elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, e i rapporti con gli enti associati saranno disciplinati con apposita modifica dello Statuto Comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il comune , gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenirvi.

2. Quanti, sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi anno facoltà di intervenire nel procedimento quanto possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati anno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che 1’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

4. L’amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell’istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

5. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale

agli interessati , nella quale devono essere indicati:

- l’ufficio ed il funzionario responsabile l’istruttoria del procedimento amministrativo;

. L’oggetto del procedimento amministrativo;

- le modalità con le quali si possa avere notizia dell’iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nell’individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non si sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge.

TITOLO IV

CAPO I
Attività amministrativa

Art. 53
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune. e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.54
Servizi pubblici comunali

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto. ‘

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.

4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni , ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

f). a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 56
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda.

Art.57
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoria ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività iteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso 1’equibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art. 58
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle. aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 59
Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’Istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’Istituzione.

Art.60
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all’articolo 116 comma 1° del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, , e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 62
Convenzioni

1. Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.63
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciale in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art.64
Unione di Comuni

1. Il Comune ha la facoltà di partecipare all’Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie . Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unione dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse , dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 65
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 66
Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 67
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 68
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile

Art. 69
Attività finanziaria del Comune

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.70
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dall’anno successivo.

4. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione svolta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 71
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il . Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza.

Art.72
Attività contrattuale

1. il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine, che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 73
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

Art.74
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un apposito verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 75
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 76
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d’esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 77
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art.78
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 79
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dall’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 80
Segretario comunale - Direttore generale

1. Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’arte. 107 del D.Lgs. n.267/2000. Allo stesso è corrisposta un’indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

6. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità a loro attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio l’Ente comunale da cui dipendono, avendo essi competenza all’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, anche mediante autonomi poteri si spesa, d’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 81
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio, perciò i poteri d’indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono a loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti a loro attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozionedelle ordinanze che non rientrano nella competenza del Sindaco;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Nell’ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 82
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO VII
Funzione normativa

Art.83
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall’art.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 84
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Esercizio della potestà regolamentare

Art. 85
Regolamenti

1.Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie;

3.L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere

4.Nella formazione dei regolamenti può essere consultati i soggetti interessati.

5.I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge

6.I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7.Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto.

8.Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.

Art.86
Entrata in vigore

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.


ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Consorziale della Piana - Villanova d’Asti (Asti)

Adeguamento tariffe a decorrere dal 1° Gennaio 2001

Il Segretario
dell’Ente Acquedotto Consorziale della Piana

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 7.6.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si procedeva all’approvazione delle nuove tariffe per la distribuzione di acqua potabile, con decorrenza 1° Gennaio 2001;

Vista la deliberazione CIPE n. 62 del 22.6.2000 concernente le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2000";

Vista la conformità delle elaborazioni di calcolo per la determinazione delle tariffe idriche alle direttive ed i criteri emanati con gli appositi provvedimenti di cui sopra;

Comunica

le nuove condizioni tariffarie a carico dell’utenza dei Comuni gestiti dall’Ente Acquedotto Consorziale della Piana, relative al servizio di distribuzione di acqua potabile nel limite massimo, imposte escluse, come segue:

Uso domestico    da 0 a 50 mc.     Lire 350
    da 51 a 75 mc.    Lire 740
    da 76 a 112 mc.    Lire 1000
    oltre 112 mc.    Lire 1300
Uso agricolo     da 0 a 120 mc.    Lire 350
    da 121 a 180 mc.    Lire 740
    oltre 180 mc.    Lire 1000
Uso allevamento     tariffa unica    Lire 370
Uso artigianale    da 0 a 120 mc.     Lire 740
    da 121 a 180 mc.    Lire 1000
    oltre 180 mc.    Lire 1300
Uso commerciale    da 0 a 240 mc.    Lire 740
    da 241 a 360 mc.    Lire 1000
    oltre 360 mc.     Lire 1300
Uso industriale    da 0 a 1000 mc.    Lire 740
    da 1001 a 1500 mc.    Lire 1000
    oltre 1500 mc.     Lire 1300
Uso cantiere    tariffa unica    Lire 1000
Uso diversi    tariffa unica    Lire 740

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con applicabilità delle nuove tariffe a partire dal 1° Gennaio 2001.

Villanova d’Asti, 20 giugno 2001




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivalta il 7/2/00 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Rivalta di Torino - Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Volvera e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 giugno 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivalta il 7/2/00 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nel Comune di Rivalta di Torino.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 19 luglio 2001.

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Perrero

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio del Comune di Perrero e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 26 giugno 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Perrero il 16.1.2001 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Perrero.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 26 luglio 2001.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Alessandria

Avviso relativo Piano Esecutivo Convenzionato Ampliamento zona artigianale attrezzata D3

Il Sindaco

Ai sensi dell’art. 30 della L. 5/8/1978 n. 457 e dell’art. 15 della L. 17/8/1942 n. 1150

rende noto

Presso il Servizio Contratti del Comune di Alessandria - Ufficio Agenti Notificatori, sono depositati per la durata di quindici giorni consecutivi, affinchè chiunque possa prenderne conoscenza il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato “Ampliamento zona artigianale attrezzata D3" che ricopre una superficie complessiva di mq. 237.922 circa la cui area risulta censita al N.C.T. al foglio 119 mappali 77 parte - 86 parte - 89 parte - 742 parte 308 parte, al foglio 120 mappale 140 parte, al foglio 122 mappali 137 parte - 16-17-18-19-20-21-22 parte - 37 parte - 57-58-59-110-111 e al foglio 123 mappali 6 parte - 7 parte - 8 parte - 9 parte - 10 parte - 72 parte con il relativo schema di convenzione da stipulare con il Comune.

Nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni e proposte scritte, intestate al Sindaco ed indirizzate a: Comune di Alessandria - Servizio Contratti, citando il n. 48180 di protocollo.

Alessandria, 15 giugno 2001

Il Sindaco
Francesca Calvo




Comune di Alessandria

Avviso relativo Piano Esecutivo Convenzionato denominato Unità 4 Norberto Rosa ubicato in Zona Cristo

Il Sindaco

Ai sensi dell’art. 30 della L. 5/8/1978 n. 457 e dell’art. 15 della L. 17/8/1942 n. n. 1150

rende noto

Presso il Servizio Contratti del Comune di Alessandria - Ufficio Agenti Notificatori, sono depositati per la durata di quindici giorni consecutivi, affinchè chiunque possa prenderne conoscenza il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Unità 4 Norberto Rosa”, ubicato in Zona Cristo la cui area complessiva, censita al N.C.T. al foglio 109 mapp. 141-140-139-138-767-137-768-532-531-530-529-528-134-131 e Foglio 110 mapp. 135-136, ricopre una superficie complessiva di mq. 126.064 ed individuata dal P.R.G.C. come area residenziale della città di 3º classe e soggetta a strumento urbanistico esecutivo di cui agli artt. 35 bis e 64 delle N.T.A. con il relativo schema di convenzione da stipulare con il Comune.

Nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni e proposte scritte, intestate al Sindaco ed indirizzate a: Comune di Alessandria - Servizio Contratti, citando il n. 48181 di protocollo.

Alessandria, 15 giugno 2001

Il Sindaco
Francesca Calvo




Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19.4.2001 divenuta esecutiva il 5.5.2001. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona Viale Pilone - Approvazione

(omissis)

Il Consiglio comunale

Riunitosi in seduta il giorno 19.4.2001

ha deliberato

1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP2. 2 del P.R.G.C., denominato “Viale Pilone” e precisamente dal 13 marzo 2000 all’11 aprile 2000, è stata presentata una sola osservazione, in data 17 marzo, da parte della Società Vecchia Asti s.a.s., della Società Ruscalla Renato S.p.a., dei Sigg.ri Appiano Gabriele e Amerio Ada, osservazione registrata sul Registro delle osservazioni del Programma Integrato, allegato alla presente sotto la lettera A).

2) di controdedurre all’osservazione di cui al punto 1) secondo quanto relazionato sul documento allegato b’ alla presente.

3) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, della legge regionale 9/4/1996 n. 18 in quanto in conformità al Piano Regolatore Generale vigente, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP2. 2 del P.R.G.C., denominato “Viale Pilone”, Programma costituito dagli elaborati progettuali, predisposti ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s. m. ed i., allegati alla presente sotto la lettera c.

4) di dare atto che i soggetti proponenti il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP2.2 del P.R.G.C., denominato “Viale Pilone” sono la Cooperativa Uni-C.A.P.I., il Consorzio Co.p.e.a e la Società Ruscalla Renato s.p.a. oltre all’Agenzia Territoriale per la Casa di Asti, aderente all’associazione temporanea degli operatori di cui sopra.

5) di dare atto che le aree interessate dal Programma Integrato ancora di proprietà del Comune di Asti verranno cedute ai soggetti proponenti attraverso la stipula di apposita convenzione urbanistica che disciplinerà altresì i rapporti tra il Comune e gli Operatori stessi.

6) di approvare la bozza tipo di convenzione urbanistica predisposta ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n. 10 ed allegata alla presente sotto la lettera D).

7) di demandare alla Giunta Comunale per l’approvazione degli ulteriori provvedimenti che si renderanno necessari per l’attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo di cui sopra quali, tra l’altro, l’approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Asti e gli Operatori proponenti il Programma Integrato, schema completo dei dati relativi alle aree da cedere da parte del Comune nonché di tutti i dati necessari.

8) di dare atto che gli allegati A), B), C) e D) di cui sopra, costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

9) di mandare al Settore Urbanistica, Ufficio Trasformazioni Urbanistiche per le ulteriori incombenze previste all’articolo 6 della legge regionale 18/96, al Settore Infrastrutture, Viabilità ed Ambiente, al Settore Contabilità Finanziaria ed al Settore Gestione e sviluppo del Patrimonio e Sicurezza, per gli adempimenti di propria competenza.

10) di dare atto che a seguito dell’approvazione dell’emendamento sopraindicato, gli allegati individuati sotto le lettere b’), c’), e’) di cui sopra, si intendono sostitutivi di quelli già individuati sotto le lettere b, c, e.

Il Dirigente
Antonio Scaramozzino




Comune di Baldichieri d’Asti (Asti)

Avviso

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione del provvedimento del Consiglio Comunale n. 9 in data 28 aprile 2001, esecutivo ai sensi di legge,

rende noto

che è depositato in visione presso la Segreteria Comunale nonchè pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 27 giugno 2001 al 27 luglio 2001 il progetto preliminare di Variante strutturale ex art. 17 c. 4 L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 32-21079 del 21/7/1997, per adeguamento alla C.P.G.R. n. 7/LAP/96.

Chiunque può prenderne visione presso l’Ufficio di Segreteria nei giorni di apertura al pubblico.

Nei successivi 30 giorni e precisamente dal 28 luglio 2001 al 27 agosto 2001 chiunque potrà presentare osservazione e proposte scritte nel pubblico interesse.

Baldichieri d’Asti, 27 giugno 2001

Simone Accossato




Comune di Brandizzo (Torino)

Estratto di deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 26.2.2001: Approvazione nuovo regolamento edilizio

1) di approvare il Regolamento Edilizio Comunale,

(omissis)

composto da n. 69 articoli, conforme a quello Tipo predisposto dalla Regione Piemonte e da n. 10 modelli, costituiti da:

- Modello 1: Certificato Urbanistico (C.U.);

- Modello 2: Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- Modello 3: Relazione illustrativa del Progetto Municipale;

- Modello 4: Concessione Edilizia;

- Modello 5: Autorizzazione Edilizia;

- Modello 6: Comunicazione di inizio dei lavori;

- Modello 7: Comunicazione di ultimazione dei lavori;

- Modello 8: Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità;

- Modello 9: Atto di impegno per interventi Edificatori in Zone Agricole;

- Modello 10: Certificato di abitabilità.

2) Di dare atto che non appena divenuta esecutiva, la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte e solo in quel momento il Regolamento Edilizio entrerà in vigore.

Il Responsabile del procedimento    Il Sindaco
Giuseppe Mangiapane    Roberto Buscaglia




Comune di Brandizzo (Torino)

Estratto di deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28.5.2001: Regolamento edilizio comunale, conforme al regolamento edilizio tipo, approvato con del. C.C. n. 20 del 26.2.2001. Rettifica errore materiale contenuto nell’art. 16

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di rettificare l’errore materiale riportato all’articolo 16 comma 3, lettera a) del Regolamento Edilizio approvato con Del. C.C. n. 20/2001, eliminando la dicitura “per aree di espansione”;

2) Di dare atto che non appena divenuta esecutiva la presente deliberazione, il Regolamento edilizio verrà pubblicato per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte e solo in quel momento il Regolamento Edilizio diverrà efficace.

Il Responsabile del Procedimento    Il Sindaco
Giuseppe Mangiapane    Roberto Buscaglia




Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Il Responsabile del Servizio e del procedimento

rende noto

che il giorno 1.8.2001 alle ore 10.00 in Cannobio, presso la Sala Municipale, avrà luogo l’asta pubblica (ai sensi artt. 73, lettera c,, e 76, comma 2, R.D. 827/1924) con il seguente oggetto: cessione del diritto a costruire nel sottosuolo in Cannobio Loc. S. Miracolino un parcheggio pluripiano secondo progetto preliminare guida ed alle condizioni tutte fissate nell’apposito schema di contratto.

Importo base di gara: L. 950.000.000. Copia integrale dell’Avviso può essere richiesto al Settore Gestione del Territorio (tel. 0323/738215, fax 0323/738216, e-mail comunecannobio@cannobio.net oppure lavoripubblici@cannobio.net) negli orari di ufficio.

Cannobio, 20.6.2001

Il Responsabile del Settore
Segretario Direttore
Nicola Di Pietro




Comune di Casalborgone (Torino)

Adozione variante generale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Si comunica che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 11/5/2001 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, il progetto preliminare di variante generale al P.R.G.C. di Casalborgone, ai sensi dell’art. 15 della legge 56/77 e s.m.i.

La suddetta delibera e tutti gli atti tecnici adottati saranno depositati presso gli Uffici comunali per 30 giorni consecutivi compreso i festivi a partire dal 16/6/2001 fino al 16/7/2001.

Durante il periodo suddetto chiunque potrà prenderne visione nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11,00 - domenica e festivi dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Nei successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ai sensi della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., che dovranno pervenire agli uffici in originale su carta da bollo ed in duplice copia su carta libera, perentoriamente, entro il 16/8/2001.

Il Sindaco
Giovanna Pentenero




Comune di Ceva (Cuneo)

Decreto n. 13 del 7 giugno 2001

Il Sindaco

(omissis)

Visto l’atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 62 del 4/4/2001, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori delle opere di urbanizzazione primaria in loc. San Bernardino in ambito di aree di riordino e completamento (ex P.E.C.L.I.);

Visto altresì l’atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 89 in data 04 Giugno 2001, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: conferma procedura espropriativa di cui alla deliberazione G.C. nr. 62/2001 - accollo maggiori oneri ditta Finalpi immobiliare;

Preso atto che l’art. 36, comma 1, lette. E) dello Statuto Com.le riserva al Sindaco la competenza ad emettere provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza

decreta

Art. 1

E’ disposta in favore del Comune di Ceva l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Ceva e identificati come nell’elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in località San Bernardino in ambito di aree di riordino e completamento (ex Pecli).

Partita e ditta proprietaria. Tomatis Giovanna (omissis)

= Foglio 28 - mappale 536 - superficie ha 00.23.00 - superficie reale da occupare mq. 530

= Foglio 28 - mapp. 537 - sup. ha 00.17.90 - superficie reale da occupare mq. 540

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione del possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione al proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale espropri di Cuneo e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

incarica

Il geom. Canavese Gianni, con studio in Ceva, Via Marenco n. 18 della redazione dello stato di consistenza degli immobili e della contestuale presa di possesso.

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Ceva, 7 giugno 2001

Il Sindaco
Alfredo Vizio




Comune di Colleretto Giacosa (Torino)

Lavori di difesa dell’acquedotto comunale recinzione area di tutela (evento alluvionale novembre 1994) - Avviso ad opponendum

Importo dell’opera: Lire 30.000.000 (euro 15.493,71)

Impresa: PAIN Fiorito con sede in via Alice n. 64 - Lessolo (TO)

Contratto d’appalto in data 9-2-1999, rep. n. 285

Avviso ad opponendum

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici,

Avverte

che avendo l’appaltatore dei lavori in oggetto, Impresa PIAN Fiorito con sede in via Alice n. 64 - Lessolo (TO), ultimato i lavori in base agli atti sopracitati, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il giorno 20 luglio 2001 (termine perentorio).

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Colleretto Giacosa, 20 giugno 2001

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Pierpaolo Ganio Vecchiolino




Comune di Moretta (Cuneo)

Emissione bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Comune di Moretta - Provincia di Cuneo - ambito territoriale n. 41

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 come modificata dalla L.R. 29 luglio 1996 n. 51, è stato pubblicato in data 11 giugno 2001 il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di recupero e di risulta.

La partecipazione è consentita a tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa nel Comune di Moretta o in uno dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 41 (ex U.S.L. n. 17).

Le domande di partecipazione, compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici del Comune sopra indicato, dovranno essere presentate entro il termine del 26 luglio 2001, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero per i quali il termine è prorogato al 25 agosto 2001.

Moretta, 11 giugno 2001

Il Segretario Comunale
Felice Oro




Comune di Nichelino (Torino)

Art. 17, 7º comma, legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. - Variante n. 4 parziale al P.R.G.C. vigente per l’adeguamento alla normativa commerciale. Progetto preliminare. Avviso di pubblicazione e deposito

I Dirigenti delle Aree 3 - 4 - 5

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica:

Visto l’art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 114/98 e la L.R. n. 28/99;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23.5.2001 con cui è stato adottato il progetto preliminare di variante n. 4 parziale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, per l’adeguamento alla normativa commerciale;

rendono noto

che la citata deliberazione del C.C. n. 50 del 23.5.2001, divenuta esecutiva a norma di legge, e gli atti tecnici costituenti la variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 18 giugno 2001 al 17 luglio 2001 con il seguente orario:

ore 10.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Urbanistica

ore 10,00 - 12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione del C.C. n. 50 del 23.5.2001;

che, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, ai sensi dell’art. 17, 7º comma, della L.R. 56/77.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una in bollo, e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 17 luglio 2001.

Il termine del 17 luglio è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentate dopo tale data.

Nichelino, 7 giugno 2001

Il Dirigente dell’Area 5    Il Dirigente delle Aree 3 e 4
G.C. Franchino    A. Morrone




Comune di Nichelino (Torino)

Variante n. 5 strutturale al P.R.G.C. vigente adottata ai sensi dell’art. 17, 2º e 4º comma della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Avviso di pubblicazione e deposito

Il Dirigente delle Aree 3 e 4

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica:

Visto la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.5.2001 con cui è stata adottata la variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 111-27050 del 30.7.1993:

rende noto

che la citata deliberazione del C.C. n. 51 del 23.5.2001, divenuta esecutiva a norma di legge, e gli atti tecnici costituenti la variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 18 giugno 2001 al 17 luglio 2001 con il seguente orario:

ore 10.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Urbanistica

ore 9,00 - 12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione del C.C. n. 51 del 23.5.2001;

che durante il periodo suddetto chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Le eventuali osservazioni e proposte alla variante n. 5 strutturale al P.R.G.C. vigente potranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito e perciò entro il 16 agosto 2001, ai sensi del citato art. 15 della L.R. 56/77.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una in bollo, e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, è possibile allegare elaborati esplicativi.

Il termine del 16 agosto 2001 è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentate dopo tale termine.

Nichelino, 7 giugno 2001

Il Dirigente dell’Area 5    Il Dirigente delle Aree 3 e 4
G.C. Franchino    A. Morrone




Comune di Orta San Giulio (Novara)

Approvazione piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il Responsabile del Servizio

Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/5/2001 divenuta esecutiva in data 10/6/2001, a tutti gli effetti di Legge, è stato approvato definitivamente il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente relativo al fabbricato sito in Orta S. Giulio via Fava del committente Sig.ra Ferrari Donatella, (omissis), pubblicando lo stesso sul BUR al fine di assumerne la sua efficacia ai sensi dell’art. 41 bis comma 6º della L.R. 56/77.

Il Responsabile del Servizio
Antonella Zanetti




Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.3.2001, esecutiva in data 14.4.2001 - 4° PEEP (Piano per l’edilizia economica e popolare), controdeduzione alle osservazioni ed approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera:

1) di controdedurre alle osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presentate a seguito della pubblicazione del IV piano per l’edilizia economica e popolare adottato con deliberazione di questo consiglio comunale n. 75 del 21/12/1999, nei modi e con le motivazioni riportate in premessa, dando atto che le osservazioni relative alla parte del progetto ricadente nella zona CP7 saranno controdedotte con il provvedimento che approverà anche detta zona successivamente al parere relativo al vincolo imposto con D.M. 1/8/85 (cosidetti Galassini);

2) di approvare il IV piano per l’edilizia economica e popolare adottato con deliberazione di questo consiglio comunale n. 75 del 21/12/1999 e composto di un unico elaborato, con esclusione della zona CP7, elaborato da considerarsi modificato in seguito all’accoglimento delle osservazioni di cui al punto 1;

3) di rinviare a successivo atto deliberativo l’approvazione della parte del IV piano per l’edilizia economica e popolare ricadente nella zona denominata CP7, modificando in tale occasione l’intero elaborato di cui al punto 2, dando atto che le parti dell’elaborato di cui al punto 2 riguardanti la zona CP7 sono da considerarsi solo adottate;

4) di dare atto che l’approvazione del IV piano per l’edilizia economica, di cui al punto 2, costituisce modifica e non variante al piano regolatore generale ai sensi art. 17 comma 8 della legge regionale n. 56/77, e che la presente deliberazione e l’elaborato approvato saranno trasmessi alla Regione, per le comunicazioni previste all’art. 17 comma 9 e all’art. 40 comma 3 della L.R. 56/77 e s.m. e i. e che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti dell’art. 40 comma 3 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Pinerolo, 4 giugno 2001

Il Dirigente del Settore Urbanistica
David Terracini




Comune di Pray (Biella)

Approvazione in via definitiva di piano di recupero a scopo residenziale presentato dal signor Iucolano Pietro riguardante gli immobili di cui al foglio n. 10 mappali 392/393. Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 maggio 2001

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli dieci e zero contrari espressi in forma palese dai dieci Consiglieri presenti e votanti;

(omissis)

delibera

1) di approvare, per quanto in premessa, in via definitiva, il piano di recupero presentato dal signor Iucolano Pietro per gli immobili di proprietà in Frazione Pray Alto e distinti all’NCT del Comune di Pray al Foglio n. 10 mappali 392/393;

2) di dare atto che gli elaborati tecnici costituenti il piano di recupero qui allegati a farne parte integrante e sostanziale sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 41 bis, comma 5, della L.R. 56/1977 ed quanto previsto dal vigente P.R.G.C. (art. 3.3.2 N.T.A.);

3) di dare atto che il Piano di recupero assumerà efficacia con la pubblicazione sul BUR della presente deliberazione;

4) di ribadire che in sede di richiesta di concessione edilizia le nuove opere di recinzione dovranno essere conformi ai disposti di cui all’articolo 2.4.3 delle NTA vigenti.

Il Sindaco
Filippo Pierluigi




Comune di Salasco (Vercelli)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale

Il giorno 23.7.2001 alle ore 17,30, presso il Municipio, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del seguente terreno di proprietà comunale: - Partita Catastale n. 7 - N.C.T.: Foglio n. 2, mappale 20/a - superficie di mq. 7.190 - R.D. 107.850 - R.A. 122.230 destinazione urbanistica: “area edificabile per attività produttive”;

Prezzo a base d’asta: L. 71.900.000 (pari ad Euro 37.133,25).

L’asta pubblica sarà esperita con il sistema previsto nel Regolamento Comunale per l’alienazione di beni immobili e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.

Le offerte, da redigersi in carta bollata, potranno essere inviate per posta raccomandata e dovranno pervenire al Comune di Salasco non più tardi delle ore 13.00 del giorno 21.7.2001.

L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta più favorevole, purchè sia superiore o almeno uguale al prezzo a base d’asta.

Per ulteriori informazioni e copia integrale dell’avviso d’asta rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 0161 - 95913.




Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito

Si rende noto che

Il Commissario Straordinario, in data 10/5/2001 ha adottato la deliberazione n. 16 ad oggetto: “L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. revoca delibera C.C. n. 51 del 26.7.2000 - Variante n. 4 al P.R.G.C. per l’adeguamento allo studio geologico riformulato in ragione dell’evento alluvionale ottobre 2000 ed al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del bacino del Fiume Po - Adozione Progetto Preliminare”.

Gli atti sono pubblicati all’Albo Pretorio e depositati per estratto presso la Segreteria Comunale ed in continua visione presso l’ufficio Urbanistica, Via Martiri della Libertà 150, per 30 giorni consecutivi dal 25 giugno 2001.

Chiunque può prenderne visione e presentare, entro il 23/9/2001, osservazioni nel pubblico interesse.

Sono fatte salve le osservazioni già presentate.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Giuseppe Enrico




Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito

Si rende noto che

Il Commissario Straordinario, in data 10/5/2001 ha adottato la deliberazione n. 18 ad oggetto: “Variante n. 1al Piano particolareggiato esecutivo dell’area NI.O.1 - Adozione ai sensi della legge regionale 56/1977 S.M.I.”

Gli atti costituenti la suddetta Variante n. 1 sono pubblicati all’Albo Pretorio depositati per estratto presso l’ufficio Segreteria del Comune di San Mauro T.se ed in visione continua presso l’ufficio Urbanistica, nella sede municipale, via Martiri della Libertà 150, per 30 giorni consecutivi dal 25 giugno 2001.

Chiunque può prenderne visione e presentare, entro il 23/9/2001, osservazioni nel pubblico interesse.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Giuseppe Enrico




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto indennità n. 9/2001 - Procedura espropriativi di immobili necessari all’apertura e alla sistemazione viabile di via Veronese tra via Vaninetti e via Fea

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

L’ indennità da corrispondere a favore delle sotto elencate ditte catastali, per l’espropriazione degli immobili per l’apertura e la sistemazione viabile di via Paolo Veronese tra via Vaninetti e via Fea, al lordo della ritenuta dì imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992, è così determinata:

Ditta n. 1 - Paracchi S.p.A.

F.1054 n. 9p - mq. 1.010 - L. 10.100.000 (Euro 5216,21)

Ditta n. 1/1 - Paracchi S.p.A.

F.1054 e 1078 strade pubbliche parte - mq. 635 - L. 6.350.000 (3279,50)

Ditta n. 1/2 - Paracchi S.p.A.

F.1054 strade pubbliche parte - mq. 190 - L. 1.900.000 (981,27)

Ditta n. 2 - Società anonima fondi rustici ed urbani

F.1054 n. 60p - mq. 180 - L. 1.810.800 (Euro 935,20)

Ditta n. 3 - Macario Ban Bernardo - Macario Ban Ferina

F. 1078 n. 215p - strade pubbliche parte - mq. 225 - L. 2.250.675 (Euro 1162,37)

Ditta n. 5 - Macario Ban Ferina - Troglia Ieri Paola

F. 1078 strade pubbliche parte - mq. 57 - L. 570.000 (Euro 294,38)

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’ Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’ indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2º comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torino, 14 giugno 2001

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Tortona (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 40 del 24 aprile 2001: proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Tortona - Avvio della procedura di approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di approvare la Proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Tortona redatta dalla Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e costituita da

- Relazione descrittiva

- Elaborato grafico in scala 1:15000 denominato 1/COM

- Elaborato grafico in scala 1:15000 denominato 1/COM/BUF

- Elaborato grafico in scala 1:5000 denominato 2/CENTRO

- Elaborato grafico in scala 1:5000 denominato 2/CENTRO/BUFFER

- Database

- Documentazione fotografica

(omissis)

A seguito di quanto sopra deliberato viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica secondo quanto disposto dall’art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, e perciò

(a) Dal giorno 28 luglio 2001 al giorno 25 settembre 2001 ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Tortona e alla Provincia di Alessandria proposte ed osservazioni in merito

(b) Entro il giorno 25 ottobre 2001 la Provincia ed i Comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte.

Tortona, 27 giugno 2001

Il Sindaco
G. Bonavoglia




Comune di Verbania

Variante in itinere al piano regolatore generale adottato - classificazione geologica del territorio ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8.5.96

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e S.M.I.

Si rende noto che

Con deliberazione n. 77 del 26.4.2001 è stata adottata la variante “in itinere” al Piano Regolatore Generale riguardante la classificazione geologica del territorio ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8.05.1996.

Gli atti relativi alla variante suddetta saranno depositati presso la Ripartizione Urbanistica - Edilizia Privata in via Brigata Val Grande Martire a Verbania Intra, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 27 giugno 2001 al 26 luglio 2001, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari: - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; - mercoledì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito suddetto, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, anche da parte di portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini dell’applicazione della L.R. n. 40 del 14.12.1998.

Verbania, 27 giugno 2001

Il Sindaco    Il Dirigente
Aldo Reschigna     Vittorio Brignardello




Comune di Viverone (Biella)

Deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 5.2.2001 “Piano di recupero di libera iniziativa ai sensi della L.R. 56/77 in Via Zimone - Approvazione definitiva

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, in via definitiva il piano di recupero di libera iniziativa proposto dai Sig.ri Gambullo Diego e Antoniotti Eleonora, proprietari e aventi diritto rispettivamente dei mappali 89, 93, 90, 231, 232 Fog. 13 costituenti fabbricati e aree pertinenziali, ubicati nel vigente P.R.G.I, in area residenziale NAF.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Aldo Tondella




CREA S.p.A. - Savigliano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Villafalletto (CN)

La C.R.E.A. S.p.A. Filiale Nord Ovest determina le seguenti tariffe massime per l’erogazione acqua potabile agli utenti dell’Acquedotto di Villafalletto decorrenza 1 gennaio 2001.

A) Utenze domestiche:
- agevolata fino a 30 mc (min. garantito)    L/mc 1.030
- base da 31 a 90 mc    L/mc 1.215
- 1° supero oltre i 91 mc    L/mc 1.405
B) Usi diversi dal domestico:
1) Allevamento animali consumo libero    L/mc 605
2) Uso artigianale, commerciale, industriale:
- base fino a 90 mc (min. garantito)    L/mc 1.215
- 1° supero oltre i 91 mc     L/mc 1.405
C) Nolo contatore:
- fino a 100 mc/mese canone mensile L. 450    L./a 5.400
- da 101 a 500 mc/mese canone mensile L. 750    L./a 9.000
- da 501 a 1.500 mc/mese canone mensile L. 2.000    L./a 24.000
- oltre i 1.500 mc/mese canone mensile L. 4.000    L./a 48.000
Tariffa servizio fognatura L./mc 170; depurazione     L./mc 500.




Opera Pia Ceppi di Bairols - Cercenasco (Torino)

Estratto avviso vendita terreno

Il Segretario in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Direzione 25/5/2001 n. 17, avvisa che il giorno 16/7/2001 alle ore 15.00, presso la sede dell’Ente, Via Ospizio, n. 8, Cercenasco, si procederà alla vendita, tramite asta pubblica di un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di Cercenasco.

La vendita avverrà ai sensi della lettera b) art. 73 R.D. 827/1924.

Importo a base d’asta L. 330.000.000 (trecento trentamilioni).

Per ritiro bando integrale ed ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Ente, ore 9.00 - 12.00 dal Lunedì al Venerdì - Tel. 011/9809449.

Cerncenasco, 27 giugno 2001

Il Segretario
Albino Lomello




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 20441 del 7 maggio 2001; “Modifica Regolamento per eseguire il controllo del rendimento e dello stato di manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 551/99

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20441 del 7 maggio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una parziale modifica ed integrazione dell’art. 7 del Regolamento per eseguire il controllo del Rendimento degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 551/99.

La suddetta deliberazione, ripubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12 giugno 2001 al 26 giugno 2001, entrerà in vigore il 27 giugno 2001.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Torino

Bando per l’assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente ed autovettura

1. Riferimenti normativi

1.1. Il presente provvedimento ha la finalità di stabilire, per l’anno 2001, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto, tra i soggetti aventi diritto, dei fondi destinati all’incentivazione del rinnovo del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, in applicazione della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

2. Requisiti richiesti

2.1. E’ ammesso a contributo l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, avvenuto mediante contratto di compravendita o mediante locazione finanziaria con obbligo di riscatto della proprietà per entrambi i contraenti, in sostituzione di autovetture aventi destinazione di cui all’art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), ossia destinate al servizio di noleggio con conducente e autovettura o al servizio di taxi per il trasporto di persone.

2.2. I soggetti richiedenti il contributo devono aver acquistato le nuove autovetture nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2001.

In caso di locazione finanziaria il contratto di leasing non può essere anteriore al 1 gennaio 2000 ed il riscatto per l’acquisto della proprietà dell’autovettura deve essere esercitato non oltre il 31 luglio 2001. Nel caso di riscatto successivo a tale data, il soggetto richiedente potrà partecipare ai futuri bandi, purché entro i limiti temporali di validità della sopra citata legge regionale (2000-2004).

2.3. Per la concessione del contributo in oggetto, le autovetture da sostituire devono essere possedute dal soggetto richiedente da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo, sempre con destinazione di cui al precedente 2.1.

3. Beneficiari

3.1. Sono beneficiari dei contributi, di cui al presente provvedimento, i soggetti individuati dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

4. Entità del contributo

4.1. Il contributo è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto delle autovettura di cui all’art. 2, comma 1, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura. In caso di acquisizione dell’autovettura, già in locazione finanziaria, la determinazione della suddetta misura del 20% è computata sul prezzo d’acquisto sostenuto dal concedente il bene in locazione, ed il limite massimo di contribuzione, non superiore a lire 5 milioni, è commisurato al valore di riscatto.

4.2. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con altri contributi previsti da norme statali, regionali e comunitarie.

5. Concessione del contributo

5.1. Il contributo accordato verrà liquidato al proprietario dell’autovettura, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell’art. 7, in un’unica soluzione subordinatamente alla riscossione dei trasferimenti regionali di finanziamento della citata L.R. n. 3/2000.

6. Presentazione delle domande

6.1 Per il primo semestre dell’anno 2001 le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2001.

6.2. Le domande, redatte in conformità ad apposito modulo, in bollo, devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra a mano presso:

Provincia di Torino - Servizio Trasporti - Ufficio Noleggio e Taxi - Via Lagrange n. 2, 10123 Torino

oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino.

6.3 Ove il suddetto termine cada in giorno festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

Del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall’Ufficio incaricato a ricevere le domande di cui trattasi. Non sono consentiti altri mezzi di presentazione della domanda.

6.4. Le domande trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, ma non pervenute alla Provincia di Torino entro dieci giorni dal termine di scadenza di cui al comma 1, non saranno ammesse al finanziamento del semestre corrente; saranno, comunque, prese in considerazione nel bando successivo.

6.5. Le domande che riportano dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno ammesse al finanziamento e dell’esito verrà data informazione all’interessato al fine della ripresentazione della domanda, fermo restando i termini di cui al comma 6.1.

7. Formazione della graduatoria

7.1. Le domande pervenute, che avranno superato l’istruttoria amministrativa di conformità a quanto prescritto, saranno inserite, al fine del finanziamento, in graduatoria, sentita la Commissione Consultiva Provinciale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 24/1995.

La graduatoria sarà formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Le domande non ammesse al finanziamento saranno elencate in una “lista degli esclusi”.

7.2. Qualora si verifichino situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando l’anzianità della vettura da sostituire.

7.3. La graduatoria avverrà sulla base dei criteri di priorità sotto indicati:

1) anzianità d’immatricolazione dell’autovettura da sostituire:

- per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, a partire dal 6º anno dalla data d’immatricolazione: punti 1 (uno);

2) svolgimento del servizio in comuni compresi nelle seguenti classi di dimensione demografica:

- comuni appartenenti all’area metropolitana torinese, come individuata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 512395/2000 del 11/4/2000, avente per oggetto: “Servizio pubblico taxi nell’area metropolitana di Torino. Proposta di modifica ed integrazione del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della l.r. 23/2/95 n. 24": punti 4 (quattro);

3) svolgimento del servizio in aree a domanda debole:

- servizio esercitato in uno dei comuni facenti parte delle Comunità Montane della Provincia di Torino: punti 3 (tre);

4) impiego di automobile a propulsione elettrica o mista (tradizionale ed elettrica): punti 2 (due).

7.4. Ai soggetti esclusi dal contributo verrà data comunicazione dell’esito, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

7.5. Nella formazione della graduatoria sono fin d’ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio.

8. Pubblicità

8.1. Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 30 gg. prima del termine di scadenza della presentazione della domanda. Il bando e la relativa domanda sono inoltre inserite nel sito Internet w-ww.provincia.torino.it, nonché affisso all’Albo pretorio della Provincia di Torino.

8.2. La graduatoria e la lista degli esclusi saranno pubblicate all’Albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito delle domande. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet www.provincia.torino.it.

9. Efficacia delle domande

9.1 Le domande ammesse al contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento regionale. Le escluse per insufficienza del finanziamento regionale verranno automaticamente riconsiderate nel bando successivo, sino al termine del periodo previsto dalla L.R. 3/2000 (2000-2004) ed inserite nella nuova graduatoria.

10. Presentazione dei documenti

10.1. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla fine della pubblicazione prevista dall’art. 8.2, gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, in originale o in copia conforme emessa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2001, di acquisto della nuova autovettura per la quale si chiede il contributo, avvenuto con contratto di compravendita o con riscatto previsto nel contratto di leasing.

10.2. La mancata ricezione della documentazione, entro il termine indicato al punto 10.1, comporta l’esclusione dal finanziamento per il primo semestre dell’anno 2001.

Copia del bando e del modulo di domanda può essere ritirato presso il Servizio Trasporti della Provincia di Torino, via Lagrange n. 2 Tel. 011.8613526/7.

Torino, 27 giugno 2001

Il Dirigente Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri




Regione Piemonte

L.R. 25/1994 - Rinnovo della concessione per acque minerali “La Perla” in Comune di Vaie (TO).

Si rende noto

che con istanza in data 28/3/2001 la Soc. Fonti S. Michele Amynvals S.a.s. con sede in Torino, via Vola 27/A e stabilimenti in Vaie, ha chiesto il rinnovo della concessione per acque minerali “La Perla” in Comune di Vaie (TO).

L’istanza in parola, corredata dalla planimetria dell’area interessata, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Vaie per il periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 luglio 2001.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato alla Segreteria del Comune interessato, oppure alla Regione Piemonte - Settore Programmazione Interventi sulle Terme - acque Minerali e Termali - via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Direttore Vicario
De Paoli Gaudenzio




Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Il Presidente

Con riferimento alle procedure di cui al punto 1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. N. 248/97 del 18 dicembre 1997

Comunica

che le tariffe del servizio idrico per l’anno 2000, al netto dell’IVA, per gli utenti del Comune di Cambiasca, a valere dal 1° gennaio 2001, determinate secondo le Direttive di cui alla Deliberazione del C.I.P.E. 62/2000 del 22 giugno 2000, sono le seguenti:

Servizio Acquedotto:

le tariffe relative al servizio acquedotto non sono state sottoposte ad incremento tariffario.

Uso domestico Fasce di consumo annuali
Uso domestico 90
a Tariffa agevolata da 0 a 90 mc     223 L/mc
b Tariffa p3 oltre 90     400 L/mc
Uso domestico 108
a Tariffa agevolata da 0 a 108 mc     278 L/mc
b Tariffa p3 oltre 108     400 L/mc
Uso domestico 216
a Tariffa agevolata da 0 a 216 mc     278 L/mc
b Tariffa p3 oltre 216     400 L/mc
Uso domestico 324
a Tariffa agevolata da 0 a 324 mc     278 L/mc
b Tariffa p3 oltre 324     400 L/mc
Uso domestico 432
a Tariffa agevolata da 0 a 432 mc     278 L/mc
b Tariffa p3 oltre 432     400 L/mc
Uso domestico 540
a Tariffa agevolata da 0 a 540 mc     278 L/mc
b Tariffa p3 oltre 540     400 L/mc
uso orto 90
a da 0 a 90 mc 2    78 L/mc
b oltre 90     400 L/mc
uso orto 108
a da 0 a 108 mc     278 L/mc
b oltre 108     400 L/mc
uso orto 216
a da 0 a 216 mc     278 L/mc
b oltre 216     400 L/mc
uso orto 324
a da 0 a 324 mc     278 L/mc
b oltre 324     400 L/mc
uso orto 432
a da 0 a 432 mc     278 L/mc
b oltre 432     400 L/mc
uso orto 540
a da 0 a 540 mc     278 L/mc
b oltre 540     400 L/mc
quota fissa 5.000 L/anno
Servizio Fognatura:
acque reflue domestiche o assimilate     174 L/mc
Servizio Depurazione:
acque reflue domestiche o assimilate     521 L/mc

Il Presidente
Paolo Micotti




Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Il Presidente

Con riferimento alle procedure di cui al punto 1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. N. 248/97 del 18 dicembre 1997

Comunica

che le tariffe del servizio idrico per l’anno 2000, al netto dell’IVA, per gli utenti del Comune di Cossogno, a valere dal 1° gennaio 2001, determinate secondo le Direttive di cui alla Deliberazione del C.I.P.E. 62/2000 del 22 giugno 2000, sono le seguenti:

Servizio Acquedotto:

le tariffe relative al servizio acquedotto non sono state sottoposte ad incremento tariffario.

Uso domestico Fasce di consumo annuali
a Tariffa agevolata da 0 a 75 mc     666 L/mc
b Tariffa base oltre 75 mc fino a 300 mc     800 L/mc
c Tariffa p3 oltre 300 mc     1.000 L/mc
Servizio Fognatura:
acque reflue domestiche o assimilate     174 L/mc
Servizio Depurazione:
acque reflue domestiche o assimilate      521 L/mc

Il Presidente
Paolo Micotti




Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Il Presidente

Con riferimento alle procedure di cui al punto 1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. N. 248/97 del 18 dicembre 1997

Comunica

che le tariffe del servizio idrico per l’anno 2000, al netto dell’IVA, per gli utenti del Comune di Arizzano, a valere dal 1° gennaio 2001, determinate secondo le Direttive di cui alla Deliberazione del C.I.P.E. 62/2000 del 22 giugno 2000, sono le seguenti:

Servizio Acquedotto

Uso domestico Fasce di consumo annuali
a Tariffa agevolata da 0 a 74 mc     669 L/mc
b Tariffa base oltre 74 mc fino a 120 mc     804 L/mc
c Tariffa p1 oltre 120 mc fino a 300 mc     955 L/mc
d Tariffa p3 oltre 300     1.206 L/mc
Servizio Fognatura:
acque reflue domestiche o assimilate     174 L/mc
Servizio Depurazione:
acque reflue domestiche o assimilate     521 L/mc

Il Presidente
Paolo Micotti




Servizi Pubblici Verbanesi - S.P.V. S.r.l. - Verbania

Avviso

Il Presidente

Con riferimento alle procedure di cui al punto 1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. N. 248/97 del 18 dicembre 1997

Comunica

che le tariffe del servizio idrico per l’anno 2000, al netto dell’IVA, per gli utenti del Comune di Ghiffa, a valere dal 1° gennaio 2001, determinate secondo le Direttive di cui alla Deliberazione del C.I.P.E. 62/2000 del 22 giugno 2000, sono le seguenti:

Servizio Acquedotto:

Uso domestico Fasce di consumo annuali
Abbonamento da 50 mc/anno
a Tariffa agevolata da 0 a 50 mc     376 L/mc
b Tariffa base oltre 50 mc fino a 200 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 200 mc     1.015 L/mc
Abbonamento da 100 mc/anno
a Tariffa agevolata da 0 a 100 mc     535 L/mc
b Tariffa base oltre 100 mc fino a 250 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 250 mc     1.015 L/mc
Non residenti
a Tariffa agevolata da 0 a 150 mc     583 L/mc
b Tariffa p 3 oltre 150 mc     1.015 L/mc
Multifamiliare Panizza
a Tariffa agevolata da 0 a 3.600 mc     376 L/mc
b Tariffa base oltre 3.600 mc fino a 3.750 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 3.750 mc     1.015 L/mc
Multifamiliare Pa.Co
a Tariffa agevolata da 0 a 600 mc     495 L/mc
b Tariffa base oltre 600 mc fino a 750 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 750 mc     1.015 L/mc
Multifamiliare Roccolo
a Tariffa agevolata da 0 a 950 mc     376 L/mc
b Tariffa base oltre 950 mc fino a 1.100 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 1.100 mc     1.015 L/mc
Multifamiliare Villa Selva
a Tariffa agevolata da 0 a 200 mc     455 L/mc
b Tariffa base oltre 200 mc fino a 350 mc     693 L/mc
c Tariffa p 3 oltre 350 mc     1.015 L/mc
Uso piscine     7.236 L/mc
Quota fissa 7.200 L/anno
Servizio Fognatura:
acque reflue domestiche o assimilate     174 L/mc
Servizio Depurazione:
acque reflue domestiche o assimilate     521 L/mc

Il Presidente
Paolo Micotti