Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24
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Provincia di Vercelli
Modifiche allo Statuto provinciale
Si rende noto che il Consiglio Provinciale con deliberazione n 181 del 3.4.2001, esecutiva, ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto della Provincia di Vercelli:
Lart. 5 Organi viene così modificato:
1. Sono organi politici di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Provincia.
Il comma 5 dellart. 8 Diritti e doveri dei Consiglieri viene così modificato:
5. I Consiglieri hanno diritto:
omissis
d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio indicando le questioni che il Presidente deve inserire allordine del giorno, secondo le disposizioni sul diritto di iniziativa previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
e) di richiedere motivatamente per iscritto in numero non inferiore ad un quarto dei Consiglieri assegnati, lesercizio del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio con le modalità di cui allart. 127 del D.Lgs. 267/2000;
f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.
g) di consultare presso lUfficio Atti di Giunta ed avere copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta, trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.
Il comma 6 bis dellart. 11 Commissioni Consiliari viene così modificato:
Il Consiglio può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, Commissioni di indagine sullattività dellamministrazione, composte in proporzione ala consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi consiliari. I poteri e la composizione di tali Commissioni sono stabiliti, di volta in volta, nella deliberazione di nomina. Il regolamento determina le modalità del loro funzionamento. Tali commissioni si uniformano per quanto inerisce al loro funzionamento alle disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti dal regolamento per lorganizzazione del Consiglio provinciale.
TITOLO II
CAPO III
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Il comma 2 dellart. 20 Competenze viene così modificato:
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Provincia, in particolare:
omissis
t) nomina, sentita la Giunta, i responsabili delle unità organizzative di massimo livello, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, dallo statuto e dai regolamenti provinciali. Assegna, inoltre, valutate le proposte del Comitato tecnico di coordinamento di cui allart. 26, il personale a ciascuna unità organizzativa di massimo livello, in conformità alla dotazione organica e alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dellAmministrazione.
omissis
v) può attribuire ai Dirigenti responsabili di settore, delega, per la durata del loro incarico, per lesercizio della rappresentanza in giudizio della Provincia.
Il comma 1 dellart. 25 Personale viene così modificato:
1. Il personale è inserito in ununica dotazione organica, che deve conformarsi alla programmazione triennale del fabbisogno da approvarsi dal Consiglio provinciale contestualmente alladozione del bilancio di previsione.
Il comma 3 dellart. 26 Dirigenti viene così modificato:
3. La preposizione dei Dirigenti alle unità organizzative di massima dimensione è limitata nel tempo. Essi comunque esercitano le funzioni di competenza fino allemanazione del provvedimento presidenziale di conferimento dellincarico e/o rinnovo dello stesso.
Lart. 31 Controllo di gestione viene così modificato:
1. La Provincia applica il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dallart. 197 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, lefficienza, lefficacia e leconomicità dellattività finalizzata alla realizzazione dei predetti obiettivi.
2. La Provincia sviluppa, altresì, un ulteriore sistema di controlli finalizzato a garantire il riscontro della regolarità giuridico-amministrativa e contabile delle proprie attività, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali e del restante personale dipendente.
Il comma 1 dellart. 36 Partecipazione ad enti di diritto privato viene così modificato:
1. La partecipazione della provincia a società per azioni per la gestione di pubblici servizi è consentita, anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dellart. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.
Allart. 39 Regolamenti viene aggiunto il seguente comma:
3. Le contravvenzioni ai regolamenti provinciali per lesercizio delle funzioni sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in apposito regolamento.
TITOLO VII
CAPO I
TRASPARENZA
Il comma 3 dellart. 48 Informazione viene così modificato:
La Provincia assicura ai cittadini, ivi compresi quelli dellUnione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei comuni della provincia, linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
CAPO III
ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
Il comma 1 dellart. 53 Istanze viene così modificato:
I cittadini residenti nel territorio provinciale, singoli o associati, nonché i cittadini dellUnione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della Provincia possono presentare istanze scritte agli organi della Provincia in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dellazione provinciale.
Il comma 1 dellart. 54 Petizioni viene così modificato:
1 I cittadini residenti nel territorio provinciale, in numero di almeno cinquecento, ivi compresi i cittadini dellUnione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della Provincia, possono presentare petizioni scritte agli organi della Provincia, in relazione alle rispettive sfere i competenza, per chiedere ladozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo.
CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO
Lart. 58 viene così modificato:
1 E istituito il Difensore civico a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione provinciale, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.
2 Il Difensore civico è eletto, dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 60 gg. e la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica tre anni, e, comunque, fino allentrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta.
3 Il Difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio provinciale con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri dufficio.
4 Il regolamento determina le indennità ed i requisiti occorrenti per ricoprire la carica di difensore civico provinciale e disciplina lesercizio delle sue funzioni.
Lart. 59 viene così modificato:
Prerogative
1. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero dufficio, interviene, ad esclusione della materia del pubblico impiego, presso la Provincia, gli enti e le aziende da questa dipendenti nonché presso i concessionari di servizi provinciali, per disfunzioni, carenze e ritardi, affinché vi si ponga rimedio e venga garantita losservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti provinciali. I membri del Consiglio e della Giunta nonché i membri degli organi elettivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia possono proporre istanze al Difensore civico esclusivamente a tutela dei cittadini e mai per fini personali correlati alla posizione ricoperta.
2. Alle segnalazioni e alle eventuali richieste del Difensore civico, i vari responsabili dei procedimenti e se del caso, i dirigenti responsabili di settore forniscono motivata risposta entro i termini e con le modalità previste nel regolamento. A sua volta, il Difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce entro il termine massimo di 60 giorni, verbalmente o per iscritto a quest ultimo circa gli esiti del suo intervento. Il Difensore civico deve sospendere la propria attività nei casi in cui venga a conoscenza che è stata intrapresa azione penale sui fatti a lui segnalati.
3. Il Difensore civico, inoltre:
a. segnala al Presidente della Provincia ed agli organi provinciali di governo nonché ai dirigenti responsabili di settore le disfunzioni, i ritardi, gli abusi e le carenze riscontrati ed avanza, se del caso, le opportune proposte;
b. può intervenire affinché sia data piena attuazione alle norme del capo V del titolo VII introdotte nello statuto in attuazione dei principi della legge n. 212/2000, che detta disposizioni in materia di statuto dei contribuenti;
c. svolge le funzioni previste dalla legge in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
d. ha facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati.
e. ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per lesercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto dufficio, salvo quanto previsto dalla legge.
Dopo lart. 59 viene aggiunto il seguente:
Art. 59 bis
Mezzi del difensore civico
1. La provincia mette a disposizione del Difensore civico idonei locali presso la sede centrale, dotati di quanto necessario per il buon funzionamento dellUfficio stesso.
2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento dellUfficio del Difensore civico sono a carico del bilancio della provincia.
3. Il Difensore civico è coadiuvato nello svolgimento della sua attività da personale provinciale di adeguata esperienza e preparazione.
Lart. 60 Collaborazione con i Comuni viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 60
Rapporti con il Consiglio provinciale
1. Il Difensore civico sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio provinciale, tramite il Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Presidente della Provincia, la relazione sullattività svolta con le osservazioni e le proposte atte a migliorare sempre più i rapporti tra lamministrazione e i cittadini. Copia della relazione è trasmessa a cura dellufficio Atti del Consiglio agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali, al Direttore ed al Segretario generale.
2. Al Difensore civico vengono inviati gli ordini del giorno del Consiglio e della Giunta provinciale nonché quelli delle commissioni consiliari.
Al TITOLO VII viene aggiunto il
CAPO V
Disposizioni a tutela dei contribuenti con i seguenti articoli:
Art. 60 bis
Rapporti con il contribuente e limiti concernenti lapplicazione delle norme del presente capo.
1. I rapporti con il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede nonché a quelli della informazione, conoscenza degli atti, chiarezza e motivazione degli stessi.
2. Le modalità organizzative riguardanti la materia dei tributi provinciali sono volte a tutelare i contribuenti, per cui trovano applicazione, previa, se del caso, ladozione delle prescritte norme regolamentari, gli istituti deflattivi del contenzioso, tra i quali si richiamano lautotutela, linterpello del contribuente, la compensazione e laccertamento con adesione.
3. Gli atti destinati al contribuente devono essere portati alla sua conoscenza, con le modalità che assicurino la riservatezza sul loro contenuto, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari;
4. Non possono essere applicate sanzioni a carico del contribuente in dipendenza di violazioni formali comportanti errori ininfluenti per lente impositore.
5. Le norme del presente capo concernono solo rapporti e situazioni derivanti dallapplicazione dei tributi provinciali, per cui non investono le altre entrate di pertinenza dell ente.
Art. 60 ter
Diritto di informazione
1. I regolamenti provinciali in materia tributaria, oltre che essere pubblicati cosi come dispone la vigente normativa, sono messi a disposizione di chiunque interessato presso lUfficio relazioni con il pubblico e sono portati a conoscenza dei cittadini, dopo la loro approvazione, attraverso la stampa locale e a mezzo del sito Internet della provincia.
2. Il contribuente deve essere informato di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero lirrogazione di una sanzione, con possibilità di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.
3. Linvio della comunicazione preventiva di cui al c.2 del presente articolo non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione della pratica da parte del contribuente, fermo restando che lobbligo di informativa non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.
Art.60 quater
Violazioni in dipendenza di ritardi, omissioni
od errori degli
uffici
1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nel caso in cui questi si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici provinciali oppure quando il suo comportamento, che ha concretizzato la violazione, sia dipeso da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori compiuti dallente.
2. Le argomentazioni del contribuente, attestanti i fatti che a suo dire legittimano linvocazione della non punibilità, e oggetto di un contraddittorio con il competente servizio provinciale.