Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Codice 13.4
D.D. 6 marzo 2001, n. 29

L.R. 70/96. Trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Della Serra” ubicata nel territorio della Provincia di Torino. Rilascio della concessione

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista l’istanza, pervenuta in data 23.4.1997, del Sig. Baratto Silvano, in qualità di direttore concessionario, intesa a trasformare l’azienda faunistico-venatoria “Della Serra” di complessivi ha 1300 ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, per l’area delimitata nella planimetria agli atti, in aziende agri-turistico-venatoria;

considerato che, a seguito della vertenza intrapresa tra il concessionario e il Consorzio, solo ora è possibile trasformare e rinnovare l’aziende suddetta in riscontro della sentenza n. 308/2000 del Tribunale di Ivrea;

dato atto che ai fini della trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria anzidetta il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dall’art. 26 dell’allegato alla citata D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996, punti:

1 - planimetria catastale;

5 - stato di consistenza permanente e relativo inventario della fauna presente nonchè indicazione dei programmi di conservazione, ripristino e gestione faunistico-ambientale;

7 - piano annuale d’immissione per le diverse specie oggetto di prelievo;

8 - indicazione del personale di vigilanza, nonchè verbale dell’assemblea consortile in data 20.3.1997 con il quale tra l’altro è stata deliberata la trasformazione dell’azienda “Della Serra” in azienda agri-turistico-venatoria e da cui risulta la permanenza e validità del consorzio;

richiamata al DGR n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa all’interessato con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale sono state definite le linee guida alle quali il direttore concessionario delle Aziende agri-turistico-venatorie deve attenersi relativamente agli adempimenti tecnici;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

vista la l.r. 70/96;

determina

- Di trasformare e rinnovare la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Della Serra”, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, per ha 1300, in azienda agri-turistico-venatoria omonima, a favore del Sig. Baratto Silvano, fino al 31.1.2007.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, delle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale di prelievo relativo alle specie che s’intendono immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;

2) per le specie cacciabili non comprese nel piano annuale di prelievo l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell’azienda mediante una guardia giurata volontaria;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Caccia e Pesca della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, la presenza delle guardie venatorie, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico ambientali e territoriali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie