Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Codice 13.4
L.R. 70/96. Trasformazione dellazienda faunistico-venatoria Della Serra
ubicata nel territorio della Provincia di Torino. Rilascio della concessione
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996
e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri
in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista listanza, pervenuta in data 23.4.1997, del Sig. Baratto Silvano,
in qualità di direttore concessionario, intesa a trasformare lazienda
faunistico-venatoria Della Serra di complessivi ha 1300 ricadenti nella
zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, per larea delimitata
nella planimetria agli atti, in aziende agri-turistico-venatoria;
considerato che, a seguito della vertenza intrapresa tra il concessionario
e il Consorzio, solo ora è possibile trasformare e rinnovare laziende
suddetta in riscontro della sentenza n. 308/2000 del Tribunale di Ivrea;
dato atto che ai fini della trasformazione dellazienda faunistico-venatoria
anzidetta il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista
dallart. 26 dellallegato alla citata D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996,
punti:
1 - planimetria catastale;
5 - stato di consistenza permanente e relativo inventario della fauna presente
nonchè indicazione dei programmi di conservazione, ripristino e gestione
faunistico-ambientale;
7 - piano annuale dimmissione per le diverse specie oggetto di prelievo;
8 - indicazione del personale di vigilanza, nonchè verbale dellassemblea
consortile in data 20.3.1997 con il quale tra laltro è stata deliberata
la trasformazione dellazienda Della Serra in azienda agri-turistico-venatoria
e da cui risulta la permanenza e validità del consorzio;
richiamata al DGR n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa allinteressato
con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale sono state definite le linee
guida alle quali il direttore concessionario delle Aziende agri-turistico-venatorie
deve attenersi relativamente agli adempimenti tecnici;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
vista la l.r. 70/96;
determina
- Di trasformare e rinnovare la concessione dellazienda faunistico-venatoria
Della Serra, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia
di Torino, per ha 1300, in azienda agri-turistico-venatoria omonima, a
favore del Sig. Baratto Silvano, fino al 31.1.2007.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni,
delle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale
di prelievo relativo alle specie che sintendono immettere ed abbattere
secondo quanto stabilito dal punto 2 dellallegato alla già richiamata
D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;
2) per le specie cacciabili non comprese nel piano annuale di prelievo
lesercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e
dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
- esercitare la vigilanza nel territorio dellazienda mediante una guardia
giurata volontaria;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura
e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del
tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di
concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati
dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè
dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente
alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti
richiesti per lintestazione della stessa, la presenza delle guardie venatorie,
le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico ambientali
e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 marzo 2001, n. 29
Carlo Di Bisceglie