Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001
Comune di Brandizzo (Torino)
Statuto comunale (Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.2.2001)
Art. 13 - Consiglieri
Nel comma 2 si sostituiscono le parole:
ai sensi dellart. 1, comma 2-ter della legge 25.3.93 n. 81"
con le seguenti:
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza
Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione
Nel comma 2 terzo punto si sostituiscono le parole:
previsti dallart. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.
con le seguenti:
consultivi su materie di esclusiva competenza locale
Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione
Viene modificata al comma 1 la dicitura dellultimo punto
autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario comunale, nonché il lavoro straordinario di questultimo.
con la seguente:
autorizza le missioni degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario comunale.
Art. 21 - Vice Sindaco
Nel comma 4 si sostituiscono le parole:
adottata ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.90, n. 55, come modificato dallart. 1 della legge 18.1.92, n. 16"
con le seguenti:
ai sensi dellart. 59 del D.Lgs. 267/2000"
Art. 26 - Competenze
Si aggiunge al comma 3 il seguente punto:
* può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dellorgano regionale di controllo ogni altra deliberazione dellEnte.
Art. 44 - Funzioni di controllo
Nel comma 2 si sostituiscono le parole:
stabilite dalla Legge 15.5.97, n. 127"
con le seguenti:
di cui allart. 127 del D.Lgs. 267/2000".
Art. 54 - Accordi di programma
Il comma 2 del seguente tenore:
Laccordo di programma viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso, ai sensi dellart. 27, comma 4, della Legge 8.6.90 n. 142 come modificato dallart. 17, comma 9, della Legge 127/97.
viene sostituito dal seguente:
Laccordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 60 - Ordinamento
Viene aggiunto il seguente quarto comma:
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.