Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

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Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1067 in data 3 maggio 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 settembre 1999 dalla Sig.a Angela Maria Pastore, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Coggiola, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Coggiola, la concessione in sanatoria di derivare dal Rio Ardeccia, in Comune di Coggiola, una quantità d’acqua non superiore a moduli 0,08 (lt/sec. 8), da utilizzare per scopi potabili del Comune stesso, con restituzione dei reflui di scarico nella condotta “CO.R.D.A.R. - Valsesia”, per mezzo della fognatura pubblica;

Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, continui e successivi, decorrenti dal 6 luglio 1968, data dell’originaria istanza di concessione, e per ulteriori anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 luglio 1998, giorno successivo a quello di scadenza del precedente trentennio, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6 luglio 1968 dell’annuo canone di L. 960 (Euro 0,49), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 21 dicembre 1961 n. 1501; dal 3 ottobre 1981 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi della L. 1º dicembre 1981 n. 692, dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (Euro 258,22), pari al minimo ammesso dall’articolo 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,44), pari al minimo ammesso ai sensi dlel’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,48), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 741 di Rep. in data 14 settembre 1999

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 18 maggio 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco