Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 24 aprile 2001, n. 164-14484
Modalità di funzionamento dellOsservatorio regionale per lUniversità
e per il diritto allo studio universitario (L.r. 29/1999, art. 4, comma
2)
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di
mano ed approvata con 33 voti favorevoli.
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di approvare le modalità di funzionamento dellOsservatorio regionale per
lUniversità e per il Diritto allo studio universitario, secondo lo schema
allegato alla presente deliberazione per farne integrante.
Legge regionale 18 novembre 1999, n. 29
Interventi per lUniversità ed il Diritto allo studio universitario
Modalità di funzionamento dellOsservatorio regionale per lUniversità
e per il Diritto allo studio universitario (Art. 4, comma 2)
Art. 1
Presso la Direzione regionale ai Beni culturali è istituito, ai sensi del
comma 1 dellart. 4 della l.r. 29/1999, lOsservatorio regionale per lUniversità
e per il Diritto allo studio universitario.
Art. 2
LOsservatorio, ai sensi dellart. 1, persegue i seguenti scoppi:
- acquisire informazioni e documentazione;
- raccogliere ed aggiornare dati statistici;
- promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e
dei servizi per il diritto allo studio;
- fornire supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento;
- elaborare metodologie e criteri per la valutazione dellefficacia delle
attività formative e di ricerca del sistema universitario piemontese e
degli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli
standards europei ed internazionali;
- promuovere la diffusione dei dati acquisiti e dei progetti elaborati,
dei risultati delle valutazioni sul sistema universitario e sul diritto
allo studio;
- favorire il confronto fra gli Atenei, le Amministrazioni pubbliche ele
forze sociali ed economiche, con specifica attenzione al coinvolgimento
della popolazione studentesca.
Art. 3
Per la definizione delle linee strategiche, degli obiettivi, degli ambiti
di indagine dellattività dellOsservatorio, è istituito un Comitato di
indirizzo e garanzia.
Del Comitato, composto da quarantuno membri, fanno parte:
a) lAssessore regionale competente in materia di sviluppo universitario
e di diritto allo studio;
b) lAssessore regionale competente in materia di Formazione professionale
o suo delegato;
c) tre membri designati dallUniversità degli Studi di Torino, due dal
Politecnico di Torino e uno dallUniversità del Piemonte Orientale;
d) tre membri designati dal Comitato regionale di coordinamento del Piemonte
tra esperti italiani ed internazionali, in materia di analisi dei sistemi
universitari e del diritto allo studio, delle dinamiche del mercato del
lavoro connesse con la domanda di formazione e di valutazione delle attività
formative e di ricerca;
e) sei studenti designati dalle rappresentanze studentesche del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione dei tre Atenei piemontesi,
due per Ateneo;
f) il Sovrintendente scolastico ed i Provveditori agli Studi del Piemonte;
g) il Presidente dellUnione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura del Piemonte o suo delegato;
h) sette membri designati dalle associazioni dimpresa del Piemonte:
- uno per Federpiemonte;
- uno per Federapi;
- uno per Federazione Regionale Agricoltori del Piemonte;
- uno per Confcommercio e Confesercenti;
- uno per Federazione Regionale Coltivatori Diretti e Confederazione Italiana
Agricoltori;
- uno per Confartigianato, CNA, Casa;
- uno per AGCI, Confcooperative Piemonte, Lega Nazionale delle Cooperative;
i) tre membri designati dalle Segreterie regionali delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive, in base al numero
degli iscritti in Piemonte;
l) il Presidente dellEnte per il Diritto allo Studio Universitario o suo
delegato;
m) il Direttore regionale ai Beni culturali;
n) il Direttore regionale alla Formazione professionale;
o) il Dirigente responsabile del Settore regionale Università e Istituti
Scientifici.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 4
Presidente del Comitato è lAssessore regionale competente in materia di
sviluppo universitario e di diritto allo studio.
Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina, nella prima seduta, il
Vice Presidente fra i tre esperti designati dal Comitato regionale di coordinamento.
Art. 5
Il Comitato dura in carica cinque anni.
La sostituzione dei membri, che cessano dalla carica per dimissioni o per
altra causa, o, nel caso degli studenti di cui alla lettera e) dellart.
3, per conclusione della carriera universitaria, anteriormente alla scadenza,
avviene nei modi previsti per la loro nomina.
Art. 6
Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta lanno.
Lavviso di convocazione, con lindicazione degli argomenti da trattare
è inviato ai membri del Comitato a mezzo lettera raccomandata o a mezzo
telefax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Comitato può deliberare in prima convocazione se è presente la maggioranza
dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dagli uffici del Settore
regionale competente.
Art. 7
Ai membri del Comitato provenienti da fuori Torino sono rimborsate le spese
di viaggio e di vitto ed ai membri provenienti da fuori regione anche le
spese di pernottamento.
Non hanno titolo al rimborso gli Amministratori ed i dipendenti regionali
e gli Amministratori ed i dipendenti dellEnte Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario (EDISU).
Art. 8
Per lattuazione delle scelte e per il raggiungimento degli obiettivi definiti
dal Comitato di indirizzo e garanzia, nellambito delle indicazioni fornite
dal Comitato regionale di coordinamento e nel rispetto dei vincoli giuridici,
finanziari e amministrativi fissati dalla Giunta regionale, ai sensi del
comma 3 dellart. 4 della l.r. 29/1999, il Direttore regionale ai Beni
culturali, con il supporto del Dirigente responsabile del Settore regionale
competente si avvale di una Commissione tecnica così composta:
a) tre esperti designati dal Comitato regionale di coordinamento e scelti
tra il personale degli Atenei piemontesi, sulla base di comprovata esperienza
e capacità nei settori connessi allattività dellOsservatorio;
b) uno studente designato dal Comitato regionale di coordinamento, su proposta
della rappresentanza studentesca in seno al Comitato stesso;
c) un rappresentante designato dallistituzione con cui la Giunta regionale,
su proposta del Comitato regionale di coordinamento, stipula, ai sensi
del comma 3 dellart. 4 della l.r. 29/1999, la convenzione per il funzionamento
e lo svolgimento dellattività dellOsservatorio;
d) il Direttore dellEDISU.
La Commissione è nominata con Determinazione del Direttore regionale ai
Beni culturali.
Art. 9
La Commissione dura in carica cinque anni ed è coordinata dal Direttore
regionale ai Beni culturali. La sostituzione dei membri, che cessano dalla
carica per dimissioni o per altra causa o, nel caso dello studente di cui
alla lettera b) dellart. 8, per conclusione della carriera universitaria,
anteriormente alla scadenza, avviene nei modi previsti per la loro nomina.
Art. 10
Ai membri della Commissione provenienti da fuori Torino sono rimborsate
le spese di viaggio e di vitto ed ai membri provenienti da fuori regione
anche le spese di pernottamento.
Non hanno titolo al rimborso i dipendenti regionali ed i dipendenti dellEDISU.
Art. 11
Per la gestione dellattività dellOsservatorio, in applicazione del comma
3 dellart. 4 della l.r. 29/1999, la Giunta regionale stipula una convenzione
con listituzione proposta dal Comitato regionale di coordinamento.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)