Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 5-2702

L.R. 6.8.1996, n. 59, L.R. 24.3.1997, n. 16 e L.R. 6.12.1999. n. 31. Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.). Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Precisazioni in ordine ai criteri per la restituzione anticipata dei benefici finanziari concessi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire che la restituzione anticipata dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 6.8.1996, n. 59, 24.3.1997, n. 16 e 6.12.1999, n. 31, Scheda Edilizia Residenziale Agevolata, avviene nel seguente modo:

1. i beneficiari autorizzati, ai sensi dell’art. 20 della legge 179/92 e della D.G.R. n. 29-22829 del 27.10.1997, a vendere o a locare l’alloggio nel primo quinquennio, i beneficiari che vendono o affittano l’alloggio dopo i primi cinque anni dall’acquisto, i beneficiari che intendono restituire il capitale residuo in un’unica soluzione senza vendere o locare l’alloggio, restituiscono un importo pari all’ammontare del capitale residuo senza alcuna maggiorazione;

2. i beneficiari che vendono o affittano l’alloggio nel primo quinquennio dall’acquisto, senza autorizzazione, restituiscono un importo pari all’ammontare del capitale residuo maggiorato dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale applicato sull’ultima rata restituita.

(omissis)