Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 5-2702
L.R. 6.8.1996, n. 59, L.R. 24.3.1997, n. 16 e L.R. 6.12.1999. n. 31. Fondo
Investimenti Piemonte (F.I.P.). Scheda Edilizia Residenziale Agevolata.
Precisazioni in ordine ai criteri per la restituzione anticipata dei benefici
finanziari concessi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di stabilire che la restituzione anticipata dei finanziamenti concessi
ai sensi delle leggi regionali 6.8.1996, n. 59, 24.3.1997, n. 16 e 6.12.1999,
n. 31, Scheda Edilizia Residenziale Agevolata, avviene nel seguente modo:
1. i beneficiari autorizzati, ai sensi dellart. 20 della legge 179/92
e della D.G.R. n. 29-22829 del 27.10.1997, a vendere o a locare lalloggio
nel primo quinquennio, i beneficiari che vendono o affittano lalloggio
dopo i primi cinque anni dallacquisto, i beneficiari che intendono restituire
il capitale residuo in ununica soluzione senza vendere o locare lalloggio,
restituiscono un importo pari allammontare del capitale residuo senza
alcuna maggiorazione;
2. i beneficiari che vendono o affittano lalloggio nel primo quinquennio
dallacquisto, senza autorizzazione, restituiscono un importo pari allammontare
del capitale residuo maggiorato dellindice ISTAT del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale applicato sullultima rata restituita.
(omissis)