Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Carrù (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
FINALITA’ FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Carrù è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali della Repubblica italiana.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. L’autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla vita e alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della vita in ogni sua espressione, della salubrità, della sicurezza e della vivibilità dell’ambiente.

2. Assume iniziative volte al sollievo morale e fisico degli anziani, degli inabili, degli invalidi e dei minori e sostiene le iniziative aventi finalità educativa e di prevenzione del disagio giovanile.

Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, assumendo iniziative volte ad eliminare le cause di inquinamento atmosferico, idrico e acustico.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività. Persegue tali scopi anche favorendo e incentivando forme di iniziativa privata.

Art. 5
Promozione dei beni culturali, dello sport
e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e tutela ogni forma sanamente ricreativa.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne agevola l’accesso agli organismi ed associazioni medesime.

4. La Giunta comunale, per ogni singola struttura, servizio ed impianto, ne determina i modi di utilizzo. I privati cittadini o gli organismi ed associazioni che vi accedono, debbono concorrere alle spese di gestione, nelle forme che vengono stabilite

5. Con apposita convenzione, è possibile affidare la gestione di una struttura, di un servizio o di un impianto privilegiando associazioni e organismi locali che non perseguono fini di lucro.

Art. 6
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e turistici.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Assume iniziative nel campo della circolazione stradale, atte a snellire il traffico veicolare e a rendere maggiormente fruibili alle persone gli spazi e le strutture urbane.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 7
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e predispone un’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, assicurando razionali possibilità d’insediamento, nell’ambito dei piani regolatori e degli specifici strumenti attuativi, e adeguate forme di servizi.

3. Sviluppa le attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Ogni iniziativa economica intrapresa da parte del Comune è volta prioritariamente a perseguire la crescita dell’imprenditoria locale e l’aumento dei livelli occupazionali.

5. Il Comune favorisce inoltre l’associazionismo locale di categoria, ivi comprendendo forme di rappresentanza dei consumatori ed iniziative di natura cooperativistica.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritto, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31-12-1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 9
Territorio e sede del Comune

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità: capoluogo, San Giovanni, Bordino, Calleri, Cardoni, Conti, Gonella, L’Arcurata, Massimini, Pagano, Priorato, Rissordo, San Pietro, Santuario Ronchi, Stazione, Tetti Nuovi, Massimina, Zucchetti, Bella, Canelli, Cavallone, Marchesa, Guida e Frave.

2. Il territorio del Comune si estende per complessivi chilometri quadrati 26,01 e confina con i Comuni di Bene Vagienna, Piozzo, Clavesana, Farigliano, Bastia Mondovì, Mondovì e Magliano Alpi.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale, nel rispetto delle leggi in materia.

4. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nel concentrico di Carrù, piazza Municipio 6, capoluogo del Comune.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del Comune. Per particolari esigenze possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede del Comune.

Art. 10
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario comunale, o un impiegato da questi delegato, cura le pubblicazioni avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Il Comune provvederà a pubblicizzare nelle forme più ampie i provvedimenti maggiormente significativi per la comunità.

Art. 11
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di “Comune di Carrù” e con il proprio stemma storico.

2. La riproduzione dello stemma comunale è concessa ad insindacabile giudizio della Giunta comunale.

3. Il gonfalone comunale può essere esibito nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze, alle quali partecipa l’amministrazione comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 13
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che non risiedono nel Comune di Carrù, debbono assumere domicilio nel suo territorio, ove verranno effettuate tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti la carica.

3. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, ovvero risultino assenti in due terzi delle sedute consiliari tenute in un anno, possono essere dichiarati decaduti.

5. La proposta di decadenza può essere avanzata da un consigliere comunale o da un qualunque elettore del Comune, ma non può essere posta all’ordine del giorno del Consiglio se non sono decorsi almeno 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e notificazione all’interessato.

6. Il Consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare le cause giustificative, entro 15 giorni dalla ricevuta notificazione o al momento della discussione del relativo argomento in Consiglio comunale, cause di cui il Consiglio deve prendere atto quando non dipendenti dalla volontà del consigliere interessato.

7. In tutti gli altri casi, previo esame delle cause giustificative prodotte dall’interessato, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza semplice dei presenti.

8. Identiche o analoghe cause giustificative, non possono essere nuovamente fatte valere dal medesimo consigliere nel corso dello stesso mandato.

9. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionale o di altra natura abbia interesse in relazione ad una deliberazione, deve astenersi dal dibattito e non partecipare alla votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il successivo art. 38, definisce i casi in casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d’interessi.

Art. 14
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

2. Della costituzione dei gruppi consiliari e della designazione dei capigruppo, viene data tempestiva comunicazione, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al Sindaco ed al Segretario comunale. Prima di tale comunicazione il gruppo viene individuato tra tutti i componenti eletti nella medesima lista ed il capogruppo nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista.

3. Il regolamento prevede le attribuzioni conferite alla conferenza dei capigruppo.

Art. 16
Il Consiglio comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

5. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

6. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali con criterio proporzionale e voto plurimo. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza e’ attribuita ai gruppi di opposizione. Possono partecipare, se richiesto, alle riunioni delle commissioni, anche esperti esterni e il revisore del conto, senza diritto di voto. Allo stesso modo possono prendere parte il sindaco o gli assessori. La composizione, l’organizzazione, i poteri e la durata delle varie commissioni verranno disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio.

Art. 17
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale, è riservata nell’ordine alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale; alla comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta comunale ed all’approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 3 giorni prima della adunanza.

3. Qualora sia possibile procedere seduta stante a tutte le surrogazioni, i surroganti prendono immediatamente posto tra i Consiglieri e vengono sottoposti a convalida con le medesime modalità indicate al precedente comma 1.

4. Se si perviene alla convalida di tutti i Consiglieri, si procede, nella stessa seduta, ai successivi adempimenti. Nel caso contrario, la seduta viene tolta e rinviata a successiva convocazione.

Art. 18
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato, con proprio provvedimento, dal Sindaco cui compete la fissazione del giorno dell’adunanza.

2. Costituiscono un’intera sessione ordinaria di un anno solare, le riunioni al cui ordine del giorno sono iscrittai l’approvazione del bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione. Le restanti riunioni sono straordinarie.

3. Il Consiglio viene anche convocato dal Sindaco su richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di convocazione su iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

5. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta formulata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e a voto palese in sede di riunione.

Art. 19
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Art. 20
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, o su richiesta a mezzo posta elettronica o telematica, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- 24 ore prima per le convocazioni in seduta straordinaria d’urgenza;

- il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati, in ogni caso;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per e dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 21
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e i casi in cui il Consiglio è aperto alla partecipazione al pubblico.

Art. 22
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 23
Della verbalizzazione

1. Le sedute del Consiglio comunale vengono verbalizzate in forma di atto deliberativo quando non si tratti di discussione ed eventuale approvazione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, da parte del Segretario comunale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Allorchè il Segretario comunale risulti interessato a quanto oggetto della deliberazione, cura preventivamente l’istruttoria ma si assenta dalla sala della riunione al momento della trattazione. In tal caso, sullo specifico argomento, assume le funzioni di verbalizzante un Consigliere scelto da Presidente.

3. Le deliberazioni sono firmate da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 24
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel corso di ciascuna legislatura, nel proprio seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari comunali, esperti, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 25
Attribuzioni delle commissioni

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l’esame di argomenti che potranno essere oggetto di decisione da parte del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questione di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Art. 26
Atti fondamentali

1. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può adottare atti fondamentali.

2. Nell’adozione degli atti fondamentali viene privilegiato il metodo della programmazione, in raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Gli atti fondamentali debbono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, degli strumenti e delle risorse economiche da utilizzare.

4. Salvo che il Consiglio non disponga diversamente, compete alla Giunta, al Sindaco o al Segretario comunale, secondo le attribuzioni di legge o di Statuto, portare a compimento quanto deliberato dal Consiglio con l’atto fondamentale.

Art. 27
Rapporti con la Giunta, direttive generali, audizioni.

1. Il Consiglio, nell’esercizio delle proprie competenze, può discutere ed approvare direttive di carattere generale, ordini del giorno e mozioni sull’azione politico amministrativa della Giunta.

2. Può, altresì, prevedere sistemi di incontro con Giunta, Sindaco o singoli Assessori per la discussione e l’esame di specifici problemi.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 28
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto e rappresenta il Comune.

2. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

4. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

5. Per l’esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la formula prevista dalla legge.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 29
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale con eventuali funzioni di Direttore generale e conferisce incarichi dirigenziali esterni e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

11. Al Sindaco, nelle situazioni di pericolo o connesse con esigenze di Protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di Protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile, sono attribuiti i compiti previsti dalla L.R. 26-04-2000, n. 44.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Stato, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 30
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco fino all’elezione del nuovo Sindaco.

Art. 31
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Il conferimento delle deleghe deve essere fatto per iscritto e comunicato al Consiglio.

2. Le funzioni di ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento, senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

7. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

8. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

9. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 32
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma, le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del sindaco sono presentate al Consiglio regolarmente convocato e riunito.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, senza che le stesse siano state ritirate, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 33
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da quattro a sei, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita’, eleggibilita’ e compatibilita’ a Consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali, sia cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini sino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini sino al 3° grado del Sindaco

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed Organismi interni ed esterni all’Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta, all’atto dell’insediamento, esamina le condizioni di candidabilita’, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli Assessori non Consiglieri comunali, partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio

8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni e mozioni.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 35
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalle legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i princìpi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 36
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare l’incarico a uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 38
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale da essi amministrato.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 39
Principi strutturali ed organizzativi

1. All’ordinamento degli uffici e del personale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i. e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche’ quelle contenute nel testo unico 267/2000.

2. L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi.

- Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività

svolta da ciascun elemento dell’apparato.

- Individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

- Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 40
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza, nelle materie previste dall’art. 89, c. 2), del testo unico 267/2000.

Detto regolamento, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fa riferimento ai principi fissati dall’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 42
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrative e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Art. 43
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 44
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco definisce e attribuisce con provvedimento gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La direzione ed il coordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita al Segretario comunale, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di funzionari responsabili di uffici e servizi o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

4. Gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.

5. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

6. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’Ente.

7. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art. 45
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

CAPO VI
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46
Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi del’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è nominato dal Sindaco ed è scelto in apposito albo.

3. E’ possibile la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

4. Il trattamento economico del Segretario comunale è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali funzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.

6. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

7. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

8. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

9. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dalla legge. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

10. In relazione all’art. 97 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

11. Nel caso non venga nominato Direttore generale, sovrintende e coordina i Responsabili dei Servizi.

CAPO VII
SERVIZI

Art. 47
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associativa mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Nell’organizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 48
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 49
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali, sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 50
Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 51
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’Istituzione, sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvedere all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 52
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 53
Il Direttore

1. Il Direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 54
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di documento corredato dai “curriculum” dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 55
Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale sociale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 56
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO VIII
CONTROLLO INTERNO

Art. 57
Principi e criteri

Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del testo unico n. 267/2000, la cui organizzazione e’ svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, c. 2), del d. lgs. 286/1999.

Spetta al regolamento di contabilita’ e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalita’ di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonche’ delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 58
Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile, relative ai Sindaci delle Società per azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 59
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 60
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 61
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 62
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio di cui all’art. 31 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale.

2. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio, negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 63
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 57 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 64
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

* determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

* individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

* assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservazione delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 65
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini dell’unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. L’Amministrazione attiva forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati residenti ne Comune, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, da esaminarsi entro 30 giorni.

4. Ciascun elettore può far valere innanzi alla giurisdizione ordinaria, contabile e amministrativa le azioni ed i ricorsi che spettano ai Comuni, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

5. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie, autorizzate dallo stesso, gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico in base alle leggi vigenti nazionali e regionali.

Art. 66
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere proceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 67
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita in forma scritta o altre idonee forme di comunicazione entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Art. 68
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, educative, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l’altro, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, debitamente deliberato.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

* per la formazione di comitati e commissioni;

* per dibattere problemi;

* per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 69
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta, che ne fanno esplicita citazione nelle inerenti deliberazioni.

3. Il Sindaco o la Giunta possono inoltre convocare la popolazione per fornire notizie, esporre problemi e tenere discussioni su argomenti di pubblico interesse.

Art. 70
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione, ed il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 71
Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni all’organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 1/5 degli elettori con firme autenticate e con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO IV
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 72
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai successivi articoli, attraverso l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali, vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 73
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 74
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 75
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 76
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

* in materia di tributi e tariffe, nonché sul piano regolatore generale, sul regolamento edilizio, sui piani particolareggiati, sui progetti di opere pubbliche, sulla costituzione di società per azioni od a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico;

* su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

* su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria, nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

* il trenta per cento (30%) del corpo elettorale;

* il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca o sospensione, le modalità di attuazione.

Art. 77
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio comunale la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 78
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 79
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, divulgazione di atti, provvedimenti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione, il presente Statuto ed i regolamenti comunali. Tali pubblicazioni potranno essere consultate all’interno dell’edificio comunale.

Art. 80
Difensore civico

1. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con Enti locali, Amministrazioni statali, altri soggetti pubblici della Provincia per l’istituzione dell’ufficio del Difensore civico.

2. L’organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con i predetti enti verranno disciplinati nell’accordo medesimo ed inseriti nell’apposito regolamento.

3. Mediante modifiche statutarie saranno recepiti i contenuti applicativi dell’accordo con altri enti.

Art. 81
Statuto

1. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedenti l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.

2. Lo Statuto stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincie, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 82
Pari opportunità

1. Il Comune promuove, anche a mezzo di apposita commissione, opportune iniziative per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. E’ garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune.

Art. 83
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

* nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

* in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, sentita la commissione costituita su proposta del Consiglio comunale.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

Art. 85
Ordinanze

1. Il Sindaco è l’organo competente ad emanare le ordinanze per l’attuazione dei regolamenti comunali, delle norme di legge e delle discipline di carattere generale relative alle funzioni di competenza propria del comune.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2, dell’art. 54 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.

6. Qualora l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.

Art. 86
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio dell’Ente.

3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 87
Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dando a tali modifiche la massima pubblicità.

2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

4. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 3/4 dei cittadini elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.