ACQUE PUBBLICHE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del canone

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 5/LAP

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni in ordine al versamento dei canoni e sovracanoni di utilizzazione del demanio idrico

BENI CULTURALI

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 36-2610

Finanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilievo regionale. Accantonamento di L. 320.000.000. (Cap. 11720/2001)

BILANCIO

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

Ordinamento contabile della Regione Piemonte.

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 1-2524

Impegno di spesa conseguente a prenotazione sul capitolo 10870 del bilancio 2001

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 23-2545

Determinazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 ed approvazione del conto di tesoreria relativo all’anno 2000

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 48-2570

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001. Iscrizione della somma di lire 300.000.000 per il finanziamento dell’accordo di programma: “Patto per lo sviluppo del Piemonte” di cui al DPCM del 5 maggio 1999 mediante prelievo dal capitolo di spesa n. 27167 del bilancio di previsione per l’anno 2001

CAVE E TORBIERE

Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attivita’ Estrattiva

Nuove procedure relative all’autorizzazione per le attivita’ estrattive ai sensi delle Ll.Rr. 69/1978, 45/1989, 44/2000 e D.lgs 490/1999.

CONTENZIOSO

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 11-2534

Liquidazione parcella all’avv. Giovanni Caniggia. Spesa L. 4.643.760 (cap. 10560/2001)

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 1-2575

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della determina n. 291 del 6.3.1998. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 2-2576

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della determina n. 291 del 6.3.1998. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 3-2577

Parziale modifica e integrazione D.G.R. n. 88-31924 del 24.1.1994 di autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico legale

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 4-2578

Parziale modifica e integrazione D.G.R. n. 90-31926 del 24.1.1994 di autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico legale

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 5-2579

Autorizzazione a promuovere azione civile avanti il Tribunale di Torino contro una Società, per l’escussione della polizza fidejussoria n. 0015354 del 6.8.1997 . Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Maria Lacognata

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 6-2580

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della D.G.R. 28.12.2000 n. 39-1874. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

CULTURA

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 18-2541

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Programma di attività 2000-2001. Attività di collaborazione con Enti ed Associazioni. Accantonamento di L. 200.000.000 (capitolo 11755/01)

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 42-2564

Individuazione iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale piemontese di cui alla deliberazione di accantonamento n. 14-2317 del 26.2.2001

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 43-2565

Interventi di assistenza tecnica ai Programmi di iniziativa comunitaria Interreg II (Italia-Francia), Interreg III (Italia-Francia e Italia-Svizzera). Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di L. 340.000.000 (capitoli vari)

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 46-2568

D.G.R. n. 26-198 del 12 giugno 2000. Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste della somma di L. 350.000.000 sul capitolo 23252/01 per la parziale copertura dei costi per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto speciale integrato presentato dalla Comunita’ Montana Val Sangone “Opere di ripristino del soprassuolo nel complesso forestale di Monte San Giorgio”

EDILIZIA OPERE VARIE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 6-2529

Legge n. 1357/55 art. 3. Legge n. 765/67 art. 16. Comune di Baldichieri d’ Asti (AT). Diniego di nulla osta per il rilascio di una concessione edilizia in deroga per la formazione di una nuova area per ubicazione shelter (container) per telefonia. Proprietà S.p.a. ALCATEL. D.C. n. 51 in data 20/12/2000

EDILIZIA RESIDENZIALE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 4-2527

Legge 5/08/1978, n. 457, Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Autorizzazione all’A.T.C. di Torino all’utilizzo dei fondi accantonati di cui alla D.G.R. n. 51-16159 del 22/06/1992 per un importo complessivo di lire 525.397.000 (Euro 271.344,90)

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 49-2571

Assistenza Tecnica. Obiettivo 3 Asse F, Misura F.1. Assegnazione risorse alla Direzione F.P.L. per finanziare un appalto di servizi avente ad oggetto la valutazione delle dimensioni di congruenza ed innovazione dei progetti pervenuti in esecuzione della Direttiva annuale (M.d.L.) per l‘anno formativo 2001/2002. Accantonamento di L. 350.000.000.=.o.f.c. (180.759,915 Euro) sul Bilancio 2001. Capitoli vari

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 14

Opere di Navigazione Interna. Comune di Oggebbio. Interventi di manutenzione e miglioramento funzionale della stazione lacuale. Revoca della D.G.R. n. 580 - 4271 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235122) di L. 150.000.000=

Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 15

Opere di Navigazione Interna. Comune di Omegna. Lavori di completamento dell’infrastruttura portuale, sita nella sponda ovest del Lago d’Orta, in zona Bagnella. Revoca della D.G.R. n. 578 - 4269 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235126) di L. 465.000.000=

Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 16

Opere di Navigazione Interna. Comune di Ghiffa. Interventi di manutenzione e miglioramento funzionale dell’edificio ad uso imbarcadero sito nel Comune omonimo. Revoca della D.G.R. n. 562 - 4253 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235149) di L. 100.000.000=

Codice 26.4
D.D. 17 gennaio 2001, n. 18

Introiti relativi ai canoni per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi

Codice 26.4
D.D. 30 gennaio 2001, n. 27

Lago Maggiore. Comune di Arona. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata 23° Cimento Invernale" nelle acque del lago Maggiore indetta per il giorno 11.02.2001 dalle ore 11.30 alle ore 12.00

Codice 26.4
D.D. 31 gennaio 2001, n. 32

Lago Maggiore. Interventi urgenti atti a fronteggiare i danni a seguito dell’evento alluvionale del 13-16.10.2000. Affidamento, in sanatoria, all’Impresa Lietta Pierino, S.r.l. di Verbania, degli interventi di somma urgenza per rimozione tronchi e materiale vario presente in acqua o depositato sulle sponde (Comuni di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero, Cannobio). Importo L. 192.355.637 oneri fiscali compresi

Codice 26.4
D.D. 1 febbraio 2001, n. 34

Occupazione aree appartenenti al demanio lacuale regionale in zona portuale di Isola Bella in Comune di Stresa, a mezzo n. 1 pontile di mq. 6.00. Individuazione del soggetto avente titolo

Codice 26.4
D.D. 1 febbraio 2001, n. 35

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione al Sig. Vidoli Claudio

Codice 26.4
D.D. 2 febbraio 2001, n. 37

Lago Maggiore. L.R. 23/1/84 n. 8 art. 31 lett. g. Servizio di rimozione e smaltimento scarti lignei provenienti da pulizia del lago. Affidamento alla Ditta System Eco Green di Gaggiano (MI). Spesa presunta di L. 11.000.000 I.V.A. compresa

Codice 26.4
D.D. 5 febbraio 2001, n. 41

Opere di Navigazione Interna sul Fiume Po. Comune di Cardè (CN). Realizzazione di un punto d’attracco sul fiume Po ed opere accessorie. Approvazione progetto esecutivo

Codice 26.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 42

Bando pubblico del 21.8.2000 per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna. Individuazione degli aventi titolo

Codice 26.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 43

Revoca della concessione per l’occupazione del posto d’ormeggio n. 11, pontile 2, lato C, sito presso i pontili pubblici del Comune di Pella, rilasciata al Sig. Coda Zabetta Alberto

Codice 26.4
D.D. 9 febbraio 2001, n. 49

Scuola Nautica Gamma Torino - Autorizzazione alla circolazione a motore sulle acque del Lago di Viverone

Codice 26.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 53

Autorizzazione ad esercitare il servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con unità di navigazione sulle acque piemontesi. Ditta Ferri Adamo

Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 54

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Autorizzazione circolazione unità di navigazione dotate di motore

Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 55

Fiume Po. Comune di Torino e Comune di Moncalieri. Autorizzazione allo svolgimento manifestazione remiera, indetta per il giorno 18.02.2001 dalle ore 9.00 alle ore 13.45

Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 56

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Autorizzazione circolazione unità di navigazione dotate di motore

Codice 26.4
D.D. 14 febbraio 2001, n. 58

Servizio pubblico non di linea in conto terzi con unità di navigazione. Presa d’atto cessazione attività ditta “Moriggia Giancarlo” con sede in Verbania e trasferimento dell’autorizzazione alla “Ditta Vidoli Alessandro”, con sede in Baveno

Codice 26.4
D.D. 15 febbraio 2001, n. 59

D.P.R. n. 616/1997, art. 97 - Navigazione Interna - Lago Maggiore. Comune di Ghiffa (VB). Realizzazione pontile galleggiante per ormeggio imbarcazioni. Importo L. 165.000.000. Parere

NOMINE

D.C.R. 3 aprile 2001, n. 155 - 12075

Ordine Mauriziano - (art. 5 L. 1596/1962) - Collegio dei Revisori - designazione di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente

OPERE PUBBLICHE

Codice 25.2
D.D. 4 gennaio 2001, n. 5

D.L. 646/94 - L. 22/95 - Alluvione Novembre 1994 - Pagamento somme relative a lavori di ripristino opere pubbliche danneggiate di cui alla D.G.R. n. 156-2946 del 6.11.1995 - Cap. 24076/2000 - Comune di Alba - Messa in sicurezza della discarica in Loc. Toppino - Importo L. 757.277.400=

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 13

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Argentera (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino selezioni di deflusso Fiume Stura, Rio Becchi rossi, Giorgia della Madonna e Roburent, muro sostegno fraz. Bersezio. Contributo L. 31.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 15

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Roccavione (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Vallone Miraglio, Tetto Ghigo, Vallone S. Giovanni, Vallone S. Giacomo, Tetti Massa e Battista Massa. Contributo L. 61.200.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 21

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Melle (CN). Lavori di somma urgenza: esecuzione guado accesso, ripristino opere di difesa spondale e ricostruzione ponte strada com. Aprico. Contributo L. 25.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 6

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Vernante (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino ponticello su Rio Valle Grande in loc. Due Ponti, ripristino strada. Contributo L. 50.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 7

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Vinadio. Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Vallone Neraissa, fraz. Lentre, S. Bernaldo, Vallone; sistemazione idrauliche lungo torr. Neraissa, rio Freddo, rio S. Anna, Rio Corborant. Contributo L. 100.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 8

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Valdieri (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. fraz. Arpetta Marconi con rifacimento ponte, difesa spondale area attrezzata e disalveo Vallone dei Verdi. Contributo L. 163.800.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 9 gennaio 2001, n. 22

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Valmala (CN) - Lavori di somma urgenza: regimazione acque e ripristino strade c. Ervatti, Parasacco Rora e Sarnaud. Contributo L. 20.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 9 gennaio 2001, n. 23

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Monterosso Grana (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Oggeri e Rossi e difesa spondale rio Bedale in B.ta Fucine. Contributo L. 30.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 11 gennaio 2001, n. 32

LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84 - Comune di Conzano - Lavori di consolidamento strutturale della Rocca di S. Biagio a seguito di dissesto sismico - Contributo L. 60.000.000=

Codice 25.4
D.D. 12 gennaio 2001, n. 37

Diffida a seguito di accertamento di violazione del R.D. n° 523/1904. - tratto Rio di Leto o Cornigliassa; in Comune di Villaromagnano Località “Arene” P.I. 450 Rio Cornigliassa. Ditta: Nicoletta Calandra e Pier Luigi Bassi Tortona

Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 39

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Prazzo (CN) - Lavori di somma urgenza: ripristino e consolidamento s. c.li varie, infrastrutture ed acquedotti e fognature, sistemazione idraulica T. Maira ed affluenti, Rio dei Rossetti, T. Elva, rifacimento muro sostegno in B.ta Chiesa - Contributo L. 60.000.000 - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 40

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Neive (CN) - Lavori di somma urgenza: ripristino s. c.li varie e rimozione materiale alluvionale - Contributo L. 42.000.000 - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 41

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Canosio (CN) - Lavori di somma urgenza: sistemazione idraulica Rio Colle S. Giovanni nel capoluogo e ripristino s. c. Valletta e Colle S. Giovanni - Contributo L. 18.000.000 - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 42

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Sampeyre (CN) - Lavori di somma urgenza: opere ripristino transito su ponte B.ta Girassi, difesa spondale borg. Caire, campeggio loc. Calchesio, ripristino s. c.li varie - Contributo L. 90.000.000 Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 44

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Marmora - Lavori di somma urgenza: asportazione frana s. c. Intersile e Oliveto, sistemazione idraulica Rio Marmora, ripristino e consolidamento s c.li varie - Contributo L. 30.000.000 - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 16 gennaio 2001, n. 45

LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84 - Comune di Castelletto M.to - Lavori di ripristino manto di copertura fabbricato adibito a scuola materna - Contributo L. 30.000.000=

Codice 25.2
D.D. 16 gennaio 2001, n. 46

LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84 - Comune di Ovada - Lavori di difesa sponda destra torrente Stura in località Pizzo di Gallo - Contributo L. 100.000.000=

Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 59

LL.RR. n° 59/89 e n° 14784 - Comunità Montana Alta Val Tanaro - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 60

LL.RR. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Val Ceronda e Casternone - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 61

L.R. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese Comune di Mornese. Devoluzione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.7
D.D. 23 gennaio 2001, n. 74

Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Lirone con linea elettrica a 15 KV, in territorio del Comune di Cressa - Ditta: ENEL Distribuzione S.p.A.

Codice 25.4
D.D. 23 gennaio 2001, n. 78

Intervento di manutenzione ordinaria All. Nov. 2000 (Quadro Torr. Lemme in Comune di Gavi)

Codice 25.2
D.D. 23 gennaio 2001, n. 79

D.L. 13/05/1999 n° 132 - L. n° 226 - Comune di Celle di Macra. Importo L. 125.000.000=. Piogge maggio 1999

Codice 25.2
D.D. 25 gennaio 2001, n. 93

Alluvione autunno ‘93 - Finanziamento complessivo L. 500.000.000=. Variazione programmi precedentemente approvati

Codice 25
D.D. 25 gennaio 2001, n. 94

L.R. n. 18/84 - Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 1410 del 28/12/2000: “Quarto piano di contributi per opere pubbliche di competenza comunale e di interesse regionale. Spesa di L. 7.860.000.000 (cap. 25010 anni 2001 e 2002), L. 1.440.000.000 (cap. 23950 anno 2001), L. 2.055.000.000 (cap. 23960 anno 2001) e L. 2.000.000.000 (cap. 24780 anni 2001 e 2002)”

Codice 25.2
D.D. 25 gennaio 2001, n. 95

L.R. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese Comune di Bosio. Devoluzione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 114

Alluvione ‘94 - L. n° 35/95 - Comunità Montana Val Chiusella. Variazione programmi precedentemente approvati

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 128

L.R. 38/78 e 18/84 - Comune di Viola (CN) - Lavori di consolidamento movimento franoso a monte s.c. nuova Pallarea loc. Romana - Contributo L. 25.000.000

Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 141

LL.RR. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Alta Langa - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 142

LL.RR. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 143

LL.RR. n° 59/89 e n° 14/84 - Comunità Montana Valli Po Bronda e Infernotto - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

Codice 25.6
D.D. 9 febbraio 2001, n. 170

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Castello-Fossato nei Comuni di Viola e Lisio con linea elettrica aerea MT 15 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Esercizio di Cuneo

Codice 25.5
D.D. 22 febbraio 2001, n. 251

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1105 per la realizzazione dei lavori di sistemazione sponda destra torrente Tinella in Comune di Castagnole Lanze. Richiedente: Comune di Castagnole Lanze

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 8

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 “Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.”.

PERSONALE REGIONALE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 47-2569

Dirigente regionale ing. Giovanni Ercole: nomina a responsabile del settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Asti. Art. 27 della l.r. 51/97

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 25-2547

Legge 10/5/1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni. Progetto di Piano per l’assetto idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorita’ di Bacino con deliberazione n. 1/99 in data 11/5/1999. Presa d’atto degli esiti della Conferenza Programmatica della Provincia di Asti

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 26-2548

Legge 10.05.1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 1/99 in data 11.05.1999. Presa d’atto degli esiti della Conferenza Programmatica della Provincia di Novara

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 5-2528

Approfondimento del Piano Territoriale Regionale nella Valle di Susa e nell’Alta Val Chisone. DGR 43-1093 del 16/10/2000, DGR 33-1548 del 5/12/2000, DGR 4-2084 del 29/1/2001. Proroga dei termini

POLITICHE COMUNITARIE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 44-2566

Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994-99. - Decisione C(96) 716 del 3/04/96 - Accantonamento a favore della Direzione n. 20 della spesa di L. 1.834.896.000 (L. 685.028.000 sul cap. 13893/2001, L. 856.285.000 sul cap. 13895/2001, L. 293.583.000 sul cap. 20947/2001)

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 45-2567

Iniziativa Comunitaria LEADER+ 2000-2006 - Comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C 139/05 - Interventi di assistenza tecnica - Accantonamento di L. 42.000.000 sul cap. 23329/01

POLIZIA LOCALE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 52-2574

Assegnazione dei fondi di cui ai capitoli 11180 e 11190 alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega. Approvazione programma di lavoro del Settore Polizia Locale

PROTEZIONE CIVILE

D.G.R. 11 aprile 2001, n. 1-2764

Legge n. 365/2000 - Evento alluvionale dell’ottobre 2000. Modalità operative particolari e criteri di ammissibilità relativi alle imprese agricole

Regione Piemonte
Ordinanza 2 aprile 2001, n. 475

Eventi alluvionali ottobre 1996 - Beinette - Perizia di Variante n. 1 - Progetto per lavori di ricostruzione ponte sul Torrente Josina in centro abitato e di sistemazione dell’alveo - intervento B - Finanziamento di Lire 449 milioni di cui all’O.P.G.R. n. 421 del 11/3/1999

Regione Piemonte
Ordinanza 2 aprile 2001, n. 476

Eventi alluvionali ottobre 1996 - Amministrazione Provinciale di Cuneo (Comune di Demonte) - Progetto per perizia di variante - S.P. n. 293 - Bivio S.S. 21 Festiona - Nuovo ponte sul fiume Stura - Progetto comprensivo di 3 finanziamenti: - 140/OPI Alluvione Ottobre 1996 O.P.G.R. 448/23.6.99 contro 2 Lire 2.974.540.311 - conto 3 Lire 250.000.000 - Totale Lire 3.224.540.311. + (73/99/OPI Alluvione Maggio 1999 aggravamento Giugno 2000 Lire 1 miliardo)

RADIO-TELEVISIONE

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 81

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Borgaro n. 70

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 82

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Locana (TO), Località Truc Fassin Frazione Balmella - Foglio n. 124, Particella n. 185

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 83

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Vinadio (CN), Località Frazione Podio Soprano

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 84

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cassine (AL), Vicolo Marconi - Foglio n. 18, Mappale n. 195

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 85

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Maggiora (NO), Via Fornaci - Foglio n. 6, Mappale n. 297

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 86

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Fossano (CN), Piazza Romanisio n. 15

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 87

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Sirti S.p.A., con sede legale in Cassina de’ Pecchi (MI), Via E. Fermi n. 2. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Ivrea (TO), Via Cappuccini n. 19

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 88

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Avigliana (TO), Strada Antica di Francia - Foglio n. 29, Mappale n. 257

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 89

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Borgaro Torinese (TO), Via Italia

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 90

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Lequio Berra (CN), Località Bedollo Soprano - Foglio n. 5, Mappale n. 364

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 91

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via San Marino n. 68, angolo Piazza Montanari n. 168

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 92

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Berthollet n. 3

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 93

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Verzuolo (CN), Via Siccardi n. 5

Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 94

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Casalgrasso (CN), Località Cascina Garrone - Foglio n. 19, Mappale n. 262 in sommità a torre piezometrica del Consorzio Acquedotto

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 100

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Montalenghe (TO), Via Prato Mauro - Foglio n. 11, Mappale n. 54

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 101

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO), Via Grugliasco Borgata Dojrone - Foglio n. 10, Particella n. 13

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 102

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Tassarolo (AL), Via Cimitero - Foglio n. 7, Mappale n. 87

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 103

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Bellinzago Novarese (NO), Località Campo Sportivo - Mappale n. 381, Foglio n. 43

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 104

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cantarana (AT), Località Regione Arboschio - Foglio n. 5, Mappali nn. 457, 203, 284, 496

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 105

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Riva Presso Chieri (TO), Strada Buttigliera presso il Cimitero Comunale - Foglio n. 15, Mappale n. 230

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 106

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Buriasco (TO), Località Cascina Fodrera - F. 1, n. 172 (ex n. 94/a)

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 107

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Gattinara (VC), Vicolo Mongrando - Foglio n. 28, Mappale n. 196

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 108

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Acqui Terme (AL), Piazza Matteotti n. 31

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 109

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Pamparato (CN), Via Arotte, Frazione Serra - Foglio n. 12, Mappale n. 154

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 98

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Pietraporzio (CN), Località Murenz - Foglio n. 3, Mappale n. 251

Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 99

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti (AT), Località Frazione Quarto Superiore - Foglio n. 95, Mappali nn. 406, 407, 408 - Torre piezometrica dell’acquedotto Comunale

SANITA’

D.G.R. 19 marzo 2001, n. 66 - 2515

Accantonamento sul capitolo reimpostato n. 12190 del bilancio relativo all’anno 2011 dell’importo di L. 27.887.088

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 13-2536

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 262/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 “Convenzione tra l’ASL 2 Torino e la Scuola di Psicologia della salute dell’Università degli Studi di Roma ”La Sapienza" per l’effettuazione di esperienze pratiche guidate". Approvazione

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 14-2537

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 1 di Torino. Atto n. 75/15/01 del 23.02.2001 “Convenzione tra l’ASL 1 di Torino e l’Universita’ degli studi di Torino - Facolta’ di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale”. Approvazione condizionata

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 15-2538

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 263/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 “Rinnovo convenzione tra l’ASL 2 Torino e la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. di Torino per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici presso il Dipartimento di Salute mentale, l’UOA NPI e l’UOA SER.T.”. Approvazione

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 16-2539

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 152 del 13.02.2001 “Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la 1 a Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica”. Approvazione

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 17-2540

Centri Informazione Salute Immigrati - DGR n. 56-10571 del 15/7/1996. Accantonamento di L. 500.000.000= sul Cap. 12292/2001 a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 10-2584

A.S.L. 4. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 31-1916 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 11-2585

A.S.L. 5. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 32-1917 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 12- 2586

A.S.L. 6. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 33-1918 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 13-2587

A.S.L. 7. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 34-1919 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 14-2588

A.S.L. 8. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 35-1920 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 15-2589

A.S.L. 9. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 36-1921 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 16-2590

A.S.L. 10. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 37-1922 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 17-2591

A.S.L. 11. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 38-1923 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 18-2592

A.S.L. 12. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 39-1914 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 19-2593

A.S.L. 13. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 40-1925 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 20-2594

A.S.L. 15. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 42-1927 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 21-2595

A.S.L. 16. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 43-1928 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 22-2596

A.S.L. 17. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 44-1929 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 23-2597

A.S.L. 18. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 45-1930 del 7.01.01 e n.1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 24-2598

A.S.L. 19. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 46-1931 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 25- 2599

A.S.L. 20. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 47-1932 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 26-2600

A.S.L. 21. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 48-1933 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 27-2601

A.S.L. 22. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 49-1934 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 28-2602

A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 50-1935 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 29-2603

A.S.O. C.T.O./C.R.F./M. Adelaide. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 51-1936 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 30-2604

A.S.O. O.I.R.M./S.Anna. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 52-1937 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 31-2605

A.S.O. S. Luigi di Orbassano. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 53-1938 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 32-2606

A.S.O. Maggiore della Carita’ di Novara. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 54-1939 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 33-2607

A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 55-1940 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 34-2608

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 56-1941 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 35-2609

A.S.L. 14. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 41-1926 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 7-2581

Revoca DD.G.R. dal n. 50-2499 al n. 65-2514 del 19.03.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 8-2582

A.S.L. 1. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 28-1913 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

D.G.R. 29 marzo 2001, n. 9-2583

A.S.L. 3. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 30-1915 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

Codice 27.1
D.D. 26 gennaio 2001, n. 77

Parziale rettifica determinazione n. 165 del 22/09/1998 avente per oggetto: “Ricerca sanitaria finalizzata regionale. Approvazione e finanziamento progetti di ricerca ed autorizzazione alla liquidazione di Lire 855.400.000=, capitolo 12276/97"

Codice 27.2
D.D. 26 gennaio 2001, n. 78

Modifica e integrazione della determinazione n. 472 del 25/10/2000

Codice 27.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 80

Attuazione della D.G.R. n. 27-27574 - Progetto di monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 - Fase B

Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 95

Ditta Guido Tazzetti & C. S.p.A. con sede legale e stabilimento in Torino, Strada Settimo n. 266. Autorizzazione igenico-sanitaria alla produzione, confezionamento, deposito e commercio additivo chimico per uso alimentare “sorbato di calcio E203" e al confezionamento, deposito e commercio additivi chimici per uso alimentare: E507, E270, E524, E338, E422 e E420 ad integrazione precedenti autorizzazioni

Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 96

Ditta “S.I.L.E.A. S.r.l.”, con sede e stabilimento in Torino, Largo Bardonecchia, 175. Autorizzazione igenico-sanitaria alla produzione, deposito e commercio di aromi e al confezionamento, deposito e commercio di coloranti e di additivi chimici per uso alimentare, ad integrazione precedente autorizzazione. Presa d’atto modifica della ragione sociale

Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 97

Ditta “Lauretana S.p.A.” con sede e stabilimento in Graglia (BI), Frazione Campiglie n. 56. Autorizzazione igienico sanitaria alla ridefinizione lay-out linea vetro ed inserimento nuovo sistema di controllo. Presa d’atto modifica della ragione sociale

Codice 27.1
D.D. 7 febbraio 2001, n. 120

Avvio Bando Regionale per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria finalizzata. Impegno della somma di Lire 3.000.000.000= sul cap. 12265/2000

SPORT

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 20-2543

Obiettivi e criteri per la spesa diretta della Promozione sportiva Anno 2001. Accantonamento Lire 557.042.740 sul cap. 14620/2001 a favore della Direzione Turismo Sport e Parchi

Codice 21.4
D.D. 6 aprile 2001, n. 152

L.R. 22/12/1995, n. 93 - D.C.R. 30/5/1996, n. 240 - 8251 - D.G.R. n. 2-2523 del 20/03/2001 - Programma Pluriennale per la Promozione delle attività sportive e fisico-motorie - Approvazione dell’avviso per la presentazione delle proposte progettuali e del modello di domanda di finanziamento per l’anno 2001

TRASPORTI

Codice 26
D.D. 7 febbraio 2001, n. 44

Designazione del Responsabile del procedimento per la fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto “Realizzazione di approdo turistico e struttura afferente di servizio”, in Comune di Cannero Riviera (VB), presentato dal Comune Cannero Riviera (VB)

Codice 26.1
D.D. 15 febbraio 2001, n. 60

Progettazione del nodo di interscambio MOVIcentro di Novara. “Intervento di razionalizzazione ed ottimizzazione del nodo ferroviario di Novara”. Approvazione di atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata Rep. 4031/2000

TURISMO

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 50-2572

L.r. 75/96, art. 3. Approvazione del Programma parziale delle attività di promozione turistica del Piemonte per l’anno 2001

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 24-2546

Iniziative in materia di informazione, documentazione ed educazione in campo ambientale: assegnazione alla Direzione regionale 22 della complessiva somma di lire 1.135.000.000 (capitoli vari) per l’adozione dei provvedimenti attuativi; prenotazione di lire 430.000.000 sul cap. 15250/2002 e di lire 100.000.000 sul cap. 15250/2003

TUTELA DEL SUOLO

Codice 25.4
D.D. 11 gennaio 2001, n. 33

Ripristino sezione deflusso rio Bogliona in comune di Terzo (AL). Determina di autorizzazione

Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 83

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento in subalveo di un metanodotto in sostituzione di quello aereo sul Rio Strona in Comune di Omegna. Ditta: SNAM S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 84

Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idrogeologica ed adeguamento sezione di deflusso con rifacimento del ponte sul Rio Cristo in Comune di Premia. Ditta: Comune di Premia

Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 86

L.R. n° 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto delle “Opere di urbanizzazione e costruzione nuovo ponte in comune di Omegna” presentato dal Comune di Omegna (VB) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n° 40/1998

Codice 25.3
D.D. 25 gennaio 2001, n. 97

Autorizzazione idraulica n. 3555 per la realizzazione di attraversamento del Rio Olacco con tubazione idrica in PEAD PN 16 DN 50 mm., in Località Molino del Comune di Bairo. Ditta: Comune di Bairo

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 101

Autorizzazione idraulica n. 1101 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio SantàAndrea nel Comune di Castello di Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 102

Autorizzazione idraulica n. 1100 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Freddo nel Comune di Castello di Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 103

Autorizzazione idraulica n. 1099 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Fontana Santa nel Comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 104

Autorizzazione idraulica n. 1098 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio di Quarto nel comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 105

Autorizzazione idraulica n. 1097 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Tagliaferro nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 106

Autorizzazione idraulica n. 1096 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Valmanera nel comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 107

Autorizzazione idraulica n. 1095 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Rilate nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 108

Autorizzazione idraulica n. 1094 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento del rio Valle della Ceresa nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 109

Autorizzazione idraulica n. 1093 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Valleandona nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 110

Autorizzazione idraulica n. 1092 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio di Monale o di Monte in Comune di Baldichieri. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 111

Autorizzazione idraulica n. 1091 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Castellero nel Comune di Baldichieri. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 112

Autorizzazione idraulica n. 1090 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Stanavasso nel Comune di Dusino San Michele. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 113

Autorizzazione idraulica n. 1089 per l’attraversamento con cavo telefonico a fibre ottiche del rio Verde nel comune di Villanova d’Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 30 gennaio 2001, n. 115

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con attraversamenti del Torrente Cairasca e dei Rii Paris, Callaioni, Fresaia e Maulone nei Comuni di Varzo e Trasquera. Ditta: Idroelettrica Sempione S.r.l.

Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 120

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Colla in Comune di Margarita e attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Brobbio in Comune di Beinette con linea elettrica aerea a 15 kV (ricostruzione linea a 15 kV “Trucchi-Galli” nei Comuni di Margarita e Beinette). Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - IN/Gruppo Progettazione Reti e Cabine. Novara

Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 121

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Torto in Comune di Manta con cavo staffato al ponte a 15.000 V ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Zona di Savigliano

Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 122

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Torto in Comune di Verzuolo con cavo staffato al ponte. ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Zona di Savigliano

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 130

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di pronto intervento per il ripristino sezione deflusso del rio Vallumida nel Comune di Montegrosso D’Asti - Contributo L. 40.000.000

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 131

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino transito s. c. v. Belveglio nel Comune di Vinchio - Contributo L. 30.000.000

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 132

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino condotta acque meteoriche e piazzale adiacente il peso pubblico nel Comune di Castelboglione - Contributo L. 18.000.000

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 133

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino condotta fognaria ed impianto depurazione in località Gallareto nel Comune di Piovà Massaia - Contributo L. 25.000.000

Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 134

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino sezione d’alveo e difesa spondale sul rio Valle di Val Bonina nel Comune di Mombercelli - Contributo L. 45.000.000

Codice 25
D.D. 31 gennaio 2001, n. 136

L.R. n. 18/84 - Rettifica ed integrazione D.D. n° 94 del 25/01/2001

Codice 25.5
D.D. 31 gennaio 2001, n. 140

R.D. N. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1102 per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del torrente Tatorba nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida

Codice 25.6
D.D. 1 febbraio 2001, n. 144

R.D. 523/1901 - Polizia Fluviale n. 3855 - Difesa spondale su Rio Secco in corrispondenza del Foglio XIV, particella n. 623 del Comune di Bagnolo Piemonte - Autorizzazione in sanatoria - Richiedente: Ribotta Pasquale -

Codice 25.3
D.D. 1 febbraio 2001, n. 155

Autorizzazione idraulica n. 3562 per la realizzazione di attraversamento provvisorio del Torrente Sangone con tubazione gas in polietilene DN 50 mm., da posare sul ponte militare temporaneamente a servizio della S.P. 193 della Colletta, loc. Dalmassi, in Comune di Giaveno. Ditta: Società Italiana per il Gas S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 2 febbraio 2001, n. 157

Autorizzazione idraulica n. 3563 per i manufatti interferenti con il Torrente Chisoletta, da realizzare in corrispondenza delle opere di derivazione d’acqua, dal torrente medesimo, a servizio di un invaso con funzione di riserva idrica per scopo antincendio, in località Picchi Ravera, in Comune di Cumiana. Ditta: Comune di Cumiana

Codice 25.9
D.D. 5 febbraio 2001, n. 158

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento aereo telefonico sul Rio Alla Vasca in Comune di Craveggia. Ditta: Telecom Italia S.p.A.

Codice 25.9
D.D. 5 febbraio 2001, n. 159

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico sul fiume Toce e l’attraversamento del Rio Spinaciatta per la costruzione della fognatura comunale per le frazioni Cagiogno e Ronconi in Comune di Premia

Codice 25.3
D.D. 5 febbraio 2001, n. 160

L.R. 40/98 ss.mm.ii.. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: “Sistemazione idrogeologica di un tratto del Torrente Prebech - I° lotto” in Comune di Chianocco. Proponente: Comunità Montana Bassa Valle Susa e Cenischia. Determinazione di esclusione della fase di VIA

Codice 25.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 161

Intervento di manutenzione ordinaria Torr. Ardana in Comune di Gavi per il ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi mc. 3.250, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. (Tratto a monte confluenza T. Lemme). Primo lotto mc. 1.650

Codice 25.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 162

Ditta Vallestaffora S.r.l. con sede in Bagnaria (PV) via IV Novembre 1. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Museglia in Comune di Montacuto Località Cà del Sarto - Giara, consistenti in lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 640 nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 1010

Codice 25.2
D.D. 7 febbraio 2001, n. 163

L.R. 28/75 - Comune di Donato - Lavori di realizzazione opere stradali di interesse comunale. Devoluzione contributo per realizzazione nuovo tratto iniziale della strada comunale Pralungo. Nessuna variazione agli impegni di spesa già assunti

Codice 25.4
D.D. 7 febbraio 2001, n. 164

Ditta Scorza Costruzioni, con sede in Bosio, via dei Tigli, 6. Lavori di manutenzione ordinaria T. Morsone, località Acqua Sulfurea, in comune di Voltaggio. Eliminazione di materiale litoide (mc 100) pregiudizievole al funzionamento delle opere

Codice 25.4
D.D. 7 febbraio 2001, n. 165

Ditta F.lli Lanzavecchia Snc, località Masino 14/6, Lerma. Progetto di rinaturazione e ripristino dei luoghi alterati da eventi alluvionali. Autorizzazione n. 3074 del 19.08.1996 e successiva n. 3246 del 5.09.1996. Torrente Piota in comune di Lerma (laghi località Cirimilla). Intervento di manutenzione richiesto con nota del 18.01.2001. Movimentazione materiale d’alveo mc 500

Codice 25.9
D.D. 8 febbraio 2001, n. 166

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con ponticello del Rio Lancone in Comune di Domodossola. Ditta Ebrindati Annunziato

Codice 25.4
D.D. 8 febbraio 2001, n. 167

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Erro in comune di Cartosio (località Arbiglia). Ripristino sezioni d’alveo mediante eliminazione materiali litoidi (3.000 mc) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Codice 25.9
D.D. 8 febbraio 2001, n. 168

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con metonodotto del Rio Alfenza in Comune di Crodo. Ditta: Geico S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 8 febbraio 2001, n. 169

Autorizzazione idraulica n. 3564 per la realizzazione di attraversamento del torrente Moretta con tubazione gas in acciaio DN 100 mm. e condotta idrica in PEAD DN 200 mm, affiancate al ponte lungo la S.S. n. 589 al km. 20+061 in Comune di Cumiana. Ditta Consorzio A.C.E.A. - Pinerolo (TO)

Codice 25.7
D.D. 9 febbraio 2001, n. 171

Autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte sul Torrente Roccia, a servizio della nuova strada di collegamento tra la S.P. 31 di Borgomanero-Prato Sesia e la Via Dei Partigiani - Ditta: Comune di Prato Sesia

Codice 25.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 172

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria - Lavori di ricostruzione tratto rete fognaria tra la rate com.le Barbano Dante e via Circonvallazione del Comune di Cellamonte - Contributo L. 11.000.000

Codice 25.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 173

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Roasio (VC) Lavori concernenti indagini geognostiche e regimazione acque superficiali piazzale scuola materna comunale - Contributo L. 12.000.000

Codice 25.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 177

Ditta: Comune di Carrega Ligure. Autorizzazione idraulica, (PI n° 452) per la ricostruzione del muro del ponte storico in sponda destra del rio Connio in Loc. Connio in Comune di Carrega Ligure

Codice 25.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 178

Ditta: Comune di Carrega Ligure. Autorizzazione idraulica, (PI n° 451) per la realizzazione di consolidamento riva sinistra rio Connio loc. Connio in comune di Carrega Ligure

Codice 25.2
D.D. 12 febbraio 2001, n. 179

L.R. n. 18/84 - Comune di Stroppo - Lavori di impianti elettrici - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 40.000.000=

Codice 25.2
D.D. 12 febbraio 2001, n. 180

L.R. n. 18/84 - Comune di Lu - Lavori di sistemazione opere stradali - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 35.000.000=

Codice 25.9
D.D. 13 febbraio 2001, n. 182

R.D. 523/1904 - L.R. 18/84. Comunità Montana Valle Vigezzo; Progetto definitivo inerente i lavori di consolidamento opere idrauliche preesistenti sul torr. Melezzo orientale comprendenti interventi a presidio di prevista discarica (2a Cat. Tipo A) di materiali inerti. Importo Lit. 270.000.000=

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 187

Autorizzazione idraulica n. 3567 per l’attraversamento del Rivo Noce con collettore fognario da posizionare all’interno di un esistente ponte in Via Cristinera in Comune di Cantalupa. Ditta: Sigg. Martina M., Bianciotto S., Cravero R., Galetto G., Ruffinatto F.

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 189

Autorizzazione idraulica n. 3551 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Chisone, con condotta di gas metano in acciaio DN 400 mm, staffata al ponte a servizio della strada comunale della Balma, in località Ponte Rosso, in Comune di Fenestrelle. Ditta: Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 190

Autorizzazione idraulica n. 3552 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Torrente Chisone, con condotta di gas metano in acciaio DN 400 mm, in località Ponte Rosso, in Comune di Fenestrelle. Ditta: Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 191

Autorizzazione idraulica n. 3550, per l’occupazione di suolo demaniale (particella 1133), ex alveo Torrente Rochemolles, con due condotte di acqua calda per teleriscaldamento, una condotta per gas metano, e cinque cavidotti per cavi elettrici, in Comune di Bardonecchia, zona ingresso centro abitato - via Torino. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 192

Autorizzazione idraulica n. 3549, per la realizzazione all’attraversamento della Dora di Bardonecchia, con condotta fognaria, staffata al ponte di via Susa, in località Courbe, in Comune di Bardonecchia. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 193

Autorizzazione idraulica n. 3526 per la realizzazione di n. 2 attraversamenti del Torrente Gravio, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 34+470 della S.S. n. 24 del Monginevro e nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 34+600, in Comune di Condove. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 197

Autorizzazione idraulica n. 3540 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Comba Scura, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 63+960 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 198

Autorizzazione idraulica n. 3528 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Pissaglio, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 45+780 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Bussoleno. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 200

Autorizzazione idraulica n. 3531 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Gelassa, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 60+250 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Gravere. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 201

Autorizzazione idraulica n. 3533 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Chanteloube, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nella banchina posta a lato della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 75+510, in Comune di Salbertrand. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 204

Autorizzazione idraulica n. 3543 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio del Molino, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 47+500, in Comune di Bussoleno. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 205

Autorizzazione idraulica n. 3544 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Majores, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 61+300, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 208

Autorizzazione idraulica n. 3548 per la realizzazione dell’attraversamento del Canale Scolatore Novaretto, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nella banchina posta a lato della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Canale posto al km 28+680, in Comune di Caprie. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 209

Autorizzazione idraulica n. 3566 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Pontet, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro, in corrispondenza del ponte posto al km 69+800, in Comune di Salbertrand. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.6
D.D. 19 febbraio 2001, n. 210

Polizia idraulica n. 3866 - Sistemazione idraulica del T. Ellero fra il ponte Carmine ed il Ponte FF.SS. in Comune di Bastia Mondovì da parte dell’Amministrazione Comunale

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 213

Autorizzazione idraulica n. 3539 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Mollieres, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 63+500 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 214

Autorizzazione idraulica n. 3542 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Sessi, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 31+820 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Caprie. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 221

Nulla osta idraulico in sanatoria n° 167 della Ditta Meccanotessile s.a.s. “Guido Regis” di ing. Giacomo Lucchini per posa di canaletta prefabbricata per scarico acque meteoriche - Rio Merle - Comune di Valle Mosso

Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 222

Autorizzazione idraulica n° 150/c - Comuni di Cossato e Mottalciata - Rio Druma, Rio del Pero, Rio Vercate - Lavori di “Manutenzione straordinaria consistenti in realizzazione di soglie sommerse e risagomature delle sponde” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 223

Autorizzazione idraulica n° 150/b - Comune di Mottalciata - Rio Druma - Lavori di “Manutenzione straordinaria consistenti in taglio piante e riprofilatura sponda dx Rio Druma mediante posizionamento di massi di media e grossa dimensione” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 224

Autorizzazione idraulica n° 150/a - Comuni di Mottalciata e Cossato - Rio Drumetta, Rio Druma, Rio Pero, Rio Vercate -. Lavori di “Delimitazione proprietà con posa di paletti, filo e/o rete metallica senza esecuzione di opere edili” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 225

Autorizzazione idraulica 69c - Comune di Cerrione - Rio Abbondanza - Lavori “Costruzione ponticello - Variante al progetto originario di cui all’autorizzazione idraulica n° 69/b, assunta con determinazione Dirigenziale n° 1222/25.10 del 17/11/2000" - Comune di Cerrione

Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 241

Autorizzazione idraulica n. 3568 per la realizzazione di un manufatto di scarico delle acque di lavorazione in sponda sinistra del rio Ritorno in Comune di Barbania. Ditta: Eurolav con sede in Barbania

Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 242

Autorizzazione idraulica n. 3565 per il consolidamento del ponte sul Torrente Lemina sulla S.C. dei Monti di Costagrande in Comune di San Pietro Val Lemina

Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 243

Autorizzazione idraulica n. Au-408 per l’attraversamento del torr. Soana e Fonzo, con linea elettrica, in Comune di Ronco C.se loc. Fucine. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.r.l. - Esercizio di Ivrea -

Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 244

Autorizzazione idraulica n. Au-409 per l’attraversamento del Rio Ritano Cambrere, con linea elettrica, in Comune di Vidracco - Castellamonte, fr. Muriaglio. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea -

Codice 25.2
D.D. 22 febbraio 2001, n. 247

Evento sismico del 21.08.2000. Piano stralcio per la ricostruzione, di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Interno con delega alla protezione civile n. 3084/2000, approvato con D.D. n. 1215 del 16.11.2000. Anticipazione del 70% agli enti beneficiari dei contributi

Codice 25.5
D.D. 22 febbraio 2001, n. 250

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1104 per la realizzazione dei lavori di sistemazione sponda sinistra rio Cervino in località Stazione in Comune di Mombaruzzo. Richiedente: Comune di Mombaruzzo

Codice 25.3
D.D. 26 febbraio 2001, n. 254

Autorizzazione idraulica n. 3570/2001 per l’attraversamento aereo del Rio Valle Pasano con condotta gas staffata all’esistente ponticello in Comune di Chieri. Ditta: Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas)

Codice 25.3
D.D. 26 febbraio 2001, n. 255

Autorizzazione idraulica n. 6/2001 per difesa spondale lungo il canale Gora (o Rio della Vecchia o Rio Secco) nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero comunale in Comune di Bibiana. Ditta: Comune di Bibiana

Codice 25.3
D.D. 27 febbraio 2001, n. 264

Autorizzazione idraulica n. 3530 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Galambra, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 67+900 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Exilles. Ditta: E-VIA S.p.A.

Codice 25.2
D.D. 1 marzo 2001, n. 276

Evento sismico del 21.08.2000. Piano stralcio per la ricostruzione, di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Interno con delega alla protezione civile n. 3084/2000, approvato con D.D. n. 1215 del 16.11.2000. Anticipazione del 70% agli enti beneficiari dei contributi. Rettifica al punto 2 del dispositivo della D.D. n. 247 del 22.02.2001

Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 277

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 8/2001 per lavori di ripristino di una difesa spondale interessante il Rio Marone in Comune di Cavour. Ditta: Lamberto Mario

Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 278

Autorizzazione idraulica n. 10/2001 per la costruzione di un muro di difesa spondale destra al Rio Marone, in Comune di Cavour. Ditta richiedente: Rossa Chiaffredo, Tavella Ester, Tavella Aldo

Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 279

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 9/2001 per lavori di ripristino di una difesa spondale interessante il Rio Marone in Comune di Cavour. Ditta: Edilpellice S.n.c.

Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 284

Autorizzazione idraulica n. 3572 per la realizzazione di un nuovo, ponte e di due tratti di difesa spondale al torrente Morsino in Comune di Almese. Ditta: Plasticavi Italiana S.p.A. - Via Rivera, 100 Almese

Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 285

Autorizzazione idraulica n. 3569 per la realizzazione di un manufatto di attraversamento del Rio Ravetta lungo la strada consortile del Ritano in Comune di Chieri. Ditta: Forese e Portogallo

Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 286

Autorizzazione idraulica n. 12 per la realizzazione di un tratto di scogliera in sponda sinistra del torrente Bendola e per l’esecuzione di n. 2 soglie di fondo in Comune di Volpiano. Ditta: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 287

Autorizzazione idraulica n. 11 per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul rio S. Giovanni in Comune di Volpiano

Codice 25.9
D.D. 7 marzo 2001, n. 300

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia idraulica; Fiume Toce in comune di Crodo; Ditta ENEL S.p.A.; Lavori manutentori invaso di Braccio a servizio dell’impianto idroelettrico di Crevoladossola, comportanti l’asportazione complessiva di mc. 76.000 di materiale inerente demaniale di cui mc. 46.000 soggetti a canone demaniale; 2^ fase esecutiva - asportazione di mc. 12.000 di cui mc. 6.000 soggetti a canone dem.

Codice 25.10
D.D. 9 marzo 2001, n. 302

Autorizzazione idraulica n. 166 - Comune di Quaregna - Torrente Quargnasca - Lavori “Opere edilizie da realizzarsi in fregio al Torrente Quargnasca” - Ditta Flainox

Codice 25.10
D.D. 9 marzo 2001, n. 303

Autorizzazione idraulica n° 174 - Comune di Biella - Rio Viariggio - Lavori di “Risanamento igienico del Rio Viariggio tra le strade Cimitero e Canton Bonino - scolmatore lungo la strada Barazzetto-Vandorno” - Comune di Biella

Codice 25.3
D.D. 9 marzo 2001, n. 304

Autorizzazione idraulica n. 3573 per la realizzazione di due passerelle pedonali, rispettivamente sul Rio di Valle Maggiore e sul Canale Piccolo, nonchè di alcuni tratti di sistemazione spondale mediante l’esecuzione di scogliere in massi in Comune di Gassino T.se. Ditta: Comune di Gassino

Codice 25.3
D.D. 12 marzo 2001, n. 306

Autorizzazione idraulica n. 14/01 per l’esecuzione di lavori di disalveo e sistemazione di un tratto del Rio Albera in Comune di Burolo

Codice 25.10
D.D. 13 marzo 2001, n. 316

Polizia idraulica n Prov Bi 10/b - Ditta Alpe Guizza S.p.A. - Nulla osta idraulico per la realizzazione di opere onde attivare derivazione idrica dal Torrente Viona e di difesa spondale nel Comune di Donato - Torrente Viona

URBANISTICA

D.G.R. 26 marzo 2001, n. 3-2526

Programmi di recupero urbano, art. 11, L. 493/93. Indirizzi per l’attuazione. Proroga dei termini di cui alla D.G.R. n. 50-21268 del 29.7.97

VIABILITA’

Codice 26.2
D.D. 17 gennaio 2001, n. 19

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Impegno ed erogazione della somma di Lire 98.464.907= sul cap. 27190/2001 corrispondenti al saldo del contributo concesso al Comune di Fossano (CN) con D.G.R. n. 78-40948 del 30.11.94 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Lotto I”. Economia di spesa di Lire 35.535.093

Codice 26.2
D.D. 17 gennaio 2001, n. 20

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Impegno ed erogazione della somma di Lire 90.000.000= quale saldo del contributo concesso al Comune di Casale Corte Cerro (VBO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Tratto 1A del programma piste ciclabili” sul cap. 27190/2001

Codice 26.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 26

Sciovia a fune alta “Costabella” (1395-1427) nel comune di Frabosa Sottana (CN). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio, approvazione regolamento di esercizio

Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 28

Rilascio del parere favorevole per la prosecuzione del pubblico esercizio, funivia “Va e vieni” “Oropa-Lago del Mucrone” (1206-1868), in comune di Biella (BI), in concessione alla società Funivie Oropa con sede in Località Santuario, Oropa (BI)

Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 30

Sciovia a fune alta “Baby Genevris” (1872-1927) nel comune di Sauze d’Oulx (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 31

Sciovia a fune alta “Pian Belfè 1" (1300-1440) nel comune di Alta di Stura (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

Codice 26.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 39

Sciovia a fune alta “Nube D’Argento 2" (1836-2227) nel comune di Sestriere (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

Codice 26.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 40

Rilascio del parere favorevole per la riapertura al pubblico esercizio della seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Abetina” (1267-1719), in esercizio sul territorio dei comuni di Trausella e di Traversella in provincia di Torino. Concessionaria la Cooperativa “Valchiusella Servizi” con sede in Via Monte Marzo, 14 Fraz. Drusacco, Vico Canavese (TO)

Codice 26.2
D.D. 7 febbraio 2001, n. 45

Costruzione di una seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Ponte - Sagersboden”, da m. 1296 a m. 1776 s.l.m., in Comune di Formazza (VB). Proprietario il comune di Formazza. Approvazione varianti al progetto approvato

Codice 26.2
D.D. 8 febbraio 2001, n. 47

Rilascio del parere favorevole per l’apertura al pubblico esercizio, nomina del Direttore di Esercizio, approvazione del Regolamento di Esercizio della funivia monofune, seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Ponte - Sagersborden” (1299 - 1780), costruita sul territorio del comune di Formazza (VB), in concessione alla società “Magic Sky” S.r.l. con sede in Fraz. Vado, n. 1 Formazza (VB)

Codice 26.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 48

Sciovia a fune alta “La Motta 2" (2476-2807) nel comune di Sestriere (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

Ordinamento contabile della Regione Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’ordinamento contabile della Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

Art. 2.

(Criteri e principi dell’ordinamento
finanziario della Regione)

1. L’ordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire alla finanza della Regione di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, ed opera secondo principi coerenti con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Art. 3.

(Criteri e principi dell’ordinamento
contabile della Regione)

1. L’ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:

a) conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l’attività della Regione, e di favorire le forme della partecipazione secondo i dettati dello Statuto della Regione;

b) fissazione di regole affinchè l’attività finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia;

c) osservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

2. L’ordinamento contabile della Regione è predisposto:

a) tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni e integrazioni, e conseguenti provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;

b) applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione e della accelerazione delle procedure, in base il disposto di cui all’articolo 20, comma 7, della l. 59/1997.

Art. 4.

(Regolamenti di contabilità)

1. Mediante specifici “regolamenti di contabilità”, di seguito denominati regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed assunti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale, con riferimento all’articolo 44, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Capo II.

GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Sezione I.

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Art. 5.

(Documento di programmazione economico-finanziaria)

1. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.

2. In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.

3. Per i fini di cui all’articolo 5 del d.lgs. 267/2000, il documento di programmazione economico-finanziaria è inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali prevista dall’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), che esprime il proprio parere entro il 25 luglio nel rispetto dei tempi definiti all’articolo 6, comma 4, della stessa legge.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.

5. L’impostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonchè le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all’articolo 74 dello Statuto della Regione, sono definiti con il Regolamento.

6. Il documento di programmazione economico-finanziaria è aggiornato annualmente.

Art. 6.

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell’ambito di quest’ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.

6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l’ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.

Art. 7.

(Programma operativo)

1. Sulla base del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell’inizio dell’esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nell’anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all’articolo 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

2. La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento.

3. Il regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso regolamento prevede che, qualora il conseguimento di alcuni obiettivi richieda interventi successivi alla chiusura annuale dell’esercizio, le dotazioni finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e non impegnate entro il detto termine possano essere riportate al programma operativo dell’esercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie assegnate per gli stessi obiettivi in quest’ultimo programma.

4. Il regolamento determina, altresì, le modalità per la predisposizione del programma operativo.

Sezione II.

STRUMENTI DI MANOVRA FINANZIARIA

Art. 8.

(Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

Art. 9.

(Provvedimenti collegati alla manovra
finanziaria annuale)

1. Entro il 30 novembre, la Giunta può presentare al Consiglio, per l’approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

Sezione III.

BILANCIO ANNUALE

Art. 10.

(Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’integrità, dell’universalità, dell’unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

3. Ai fini dell’equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell’entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell’articolo 31.

7. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e’ iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell’ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11.

(Formazione delle previsioni)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonchè la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

2. Per l’analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).

3. Le disposizioni occorrenti ai fini dell’attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.

Art. 12.

(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.

3. La legge relativa all’esercizio provvisorio del bilancio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate, l’impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.

4. La legge regionale che autorizza l’esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all’esecuzione delle spese obbligatorie nonchè l’entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.

Art. 13.

(Gestione provvisoria del bilancio)

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano approvate dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all’articolo 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo delle spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio siano rinviate dal Governo al Consiglio, a norma dell’articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente alle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell’impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale di base, prevista nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 14.

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della Regione, le entrate sono ripartire nei seguenti titoli:

Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: Entrate extratributarie;

Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell’approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 15.

(Specificazione e classificazione delle spese)

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in:

a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell’approvazione del Consiglio, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;

c) capitoli, nell’apposito allegato al bilancio di cui all’articolo 10, comma 11, secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. La Regione procede alle modificazioni in materia di entrate e di spese sulla base dei criteri stabiliti con l’atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 76/2000.

Art. 16.

(Codificazione del bilancio di previsione)

1. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unione Europea e dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’ articolo 53, commi 4 e 5.

Art. 18.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonchè dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell’esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l’ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonchè le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l’iscrizione negli stanziamenti dell’unità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l’adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all’Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.

Art. 19.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio o dell’assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità nell’ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.

2. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l’iscrizione negli stanziamenti dell’unità previsionale di competenza.

3. La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con deliberazione del Consiglio.

Art. 20.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell’esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L’ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all’Assessore competente in materia di bilancio l’adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.

Art. 21.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. L’ammontare del fondo è stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione delle Giunta. La deliberazione indica la compatibilità dei prelievi con gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attività.

Art. 22.

(Fondi speciali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell’esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.

5. Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

Art. 23.

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l’assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l’assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui all’articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonchè a quello dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 10, comma 3.

Art. 24.

(Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonchè per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.

Art. 25.

(Divieto di storni)

1. Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.

Art. 26.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all’articolo 22, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.

2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi che s’intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge.

Sezione IV.

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 27.

(Oggetto)

1. La gestione del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.

Art. 28.

(Entrate)

1. Le fasi delle entrate della Regione sono: l’accertamento, la riscossione e il versamento.

2. L’accertamento delle entrate della Regione avviene:

a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei relativi atti o provvedimenti statali;

b) per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche previste dalla legge;

c) per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra quelle indicate alle lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti o altri documenti certi che ne precisino l’ammontare;

d) per le entrate delle contabilità speciali, sulla base dei relativi titoli.

3. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle entrate della Regione.

Art. 29.

(Annullamento dei crediti)

1. I crediti della Regione di modesto importo, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa competente. L’annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all’ammontare della medesima.

Art. 30.

(Residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell’esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate.

3. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.

Art. 31.

(Spese)

1. Le fasi delle spese della Regione sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

5. La Regione può assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall’articolo 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.

7. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell’anno cui il bilancio si riferisce senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonchè per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità.

9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno e’ riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Art. 32.

(Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma dell’articolo 31, e non pagate entro il termine dell’esercizio.

2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme che non assumano la natura di impegni ai sensi della presente legge.

3. Le somme non impegnate al termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa.

4. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui passivi, tenendo, altresì, conto di quanto disposto dall’articolo 21 del d.lgs. 76/2000.

Art. 33.

(Avanzo di amministrazione)

1. L’avanzo di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto, di cui all’articolo 35, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

3. L’avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per il finanziamento di spese d’investimento.

4. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può essere effettuato dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione.

Art. 34.

(Disavanzo di amministrazione)

1. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio per il suo riassorbimento.

Sezione V.

RENDICONTO GENERALE

Art. 35.

(Rendiconto della gestione)

1. Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione.

2. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonchè le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all’articolo 38 sono disciplinati dal regolamento.

Art. 36.

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

Art. 37.

(Conto generale del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Nell’impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal d.lgs. 279/1997, in quanto applicabili.

4. I beni della specie di quelli indicati all’articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall’articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.

5. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.

Art. 38.

(Risultati economici della gestione)

1. Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione.

2. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.

3. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall’articolo 40, con quelle del rendiconto generale.

Capo III.

CONTROLLI

Art. 39.

(Controlli interni)

1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonchè dalla l.r. 51/1997.

2. I controlli interni hanno per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 40.

(Modalità dei controlli interni)

1. Mediante atto amministrativo, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 39, comma 2, lettere c) e d).

Capo IV.

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 41.

(Principi generali)

1. Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge.

Art. 42.

(Autonomia finanziaria)

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) trasferimenti dal bilancio della Regione;

b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente.

2. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione di cui alla lettera a) è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio nei termini di cui all’articolo 43.

3. Ai fini dell’iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l’importo del fabbisogno occorrente.

4. Il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto, sotto la denominazione: “Spese del Consiglio regionale”, in un’unica unità previsionale della spesa della Regione.

5. Il fabbisogno del Consiglio, deliberato dal Consiglio regionale, è messo a disposizione del Consiglio stesso globalmente.

6. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L’istituto di credito assume la funzione di Tesoriere del Consiglio.

Art. 43.

(Autonomia contabile)

1. L’Ufficio di Presidenza predispone il bilancio annuale di previsione del Consiglio, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario) e lo sottopone al Consiglio per l’approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.

2. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio sono redatti con l’osservanza della disciplina stabilita al riguardo per la Regione dalla presente legge, in quanto applicabile, e del regolamento di cui all’articolo 44.

3. Il Consiglio delibera il proprio bilancio in apposita seduta almeno venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.

4. Per le variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante l’anno finanziario, si provvede con deliberazione del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di Presidenza e con le modalità previste per la deliberazione del bilancio di previsione e nell’ambito delle compatibilità complessive del bilancio della Regione. La deliberazione è comunicata alla Giunta dal Presidente del Consiglio. La Giunta iscrive le eventuali maggiori somme nel bilancio della Regione, provvedendo alle variazioni occorrenti.

5. L’Ufficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per l’approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio stesso. L’approvazione avviene seguendo le stesse modalità e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.

Art. 44.

(Regolamento di contabilità)

1. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 30 del d. lgs. 76/2000, disciplina, mediante apposito regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante del regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 51/1997.

Capo V.

ENTI, AGENZIE E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 45.

(Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali)

1. Il bilancio degli enti indicati nell’Allegato A è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’annualità, dell’integrità, dell’universalità, dell’unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.

2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso con l’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all’articolo 11 di quest’ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

3. Il bilancio degli enti indicati nell’Allegato B è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.

4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

5. Il bilancio delle agenzie, delle società e degli enti indicati nell’Allegato C, l’assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.

6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.

7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l’osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.

8. La Regione può chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.

Art. 46.

(Coordinamento contabilità sanitaria)

1. Entro il 31 dicembre 2001 la Giunta propone al Consiglio le disposizioni per l’adeguamento della contabilità del sistema sanitario ai principi dell’unitarietà e della possibilità di costante controllo delle dinamiche di spesa comunque riconducibili al bilancio regionale.

Art. 47.

(Gestione del bilancio degli enti dipendenti
dalla Regione)

1. La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell’articolo 45, avviene con l’osservanza dei principi stabiliti nella presente legge e nel regolamento, in quanto applicabili.

Art. 48.

(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Il rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell’articolo 45, è formato secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione dalla presente legge e dal regolamento, ovvero secondo le regole previste dalla legge in base alla natura dell’ente.

2. Il rendiconto degli enti di cui al comma 1, è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dalla legge in considerazione della natura dell’ente, ed è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di approvazione.

Art. 49.

(Relazione sulla gestione degli enti
dipendenti dalla Regione)

1. Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell’articolo 45 e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l’approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell’anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui all’articolo 39, comma 1, gli enti indicati nel comma 1, e che dipendono dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di gestione.

3. Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.

4. Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari del rendiconto regionale, è predisposta un’apposita relazione comprensiva del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale.

5. Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate unitamente a questo.

6. Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari.

Art. 50.

(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre, gli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell’articolo 45, sono tenuti a inviare alla Regione una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base dei flussi di entrata e di spesa, nonchè le stime di quelli attesi fino al termine dell’esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento.

2. La mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione di qualsiasi versamento all’ente a carico del bilancio della Regione.

Capo VI.

ENTI LOCALI

Art. 51.

(Funzioni conferite agli enti locali)

1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 10 della l.r. 34/1998, nell’entrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche unità previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle funzioni conferite agli enti locali. Le unità previsionali di base della spesa tengono conto di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera b).

2. I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell’ambito del bilancio dell’ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dal d. lgs. 267/2000.

3. Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle funzioni trasferite sono effettuati ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 34/1998. Il rendiconto delle spese relative alle funzioni conferite è allegato al rendiconto generale della Regione.

Capo VII.

FONDI STATALI ASSEGNATI ALLA REGIONE

Art. 52.

(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)

1. I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della l. 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, in specifiche unità previsionali di base, tenendo conto delle modalità indicate nei provvedimenti previsti dall’articolo 7 della stessa legge.

2. Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell’articolo 51.

Art. 53.

(Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 52, nonchè sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell’assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l’impossibilità del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d’occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l’assegnazione.

5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese, a norma dell’articolo 31, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

Capo VIII.

RESPONSABILITÀ - OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 54.

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)

1. In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti).

Art. 55.

(Obbligo di denuncia)

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La legge regionale sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale individua i dipendenti tenuti all’obbligo di denuncia previsto dal comma 1.

Capo IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

(Introduzione dell’EURO)

1. La Regione si attiene, per quanto concerne l’introduzione dell’EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell’articolo 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

Art. 57.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con i disposti della presente legge, in particolare:

la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);

la legge regionale 2 settembre 1991, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 dicembre 1981, n. 55 “Norme di contabilità regionale”);

la legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti all’articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 “Norme di contabilità regionale”).

Art. 58.

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della legge il documento di programmazione economica e finanziaria, di cui all’articolo 5, è presentato al Consiglio entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2001

Enzo Ghigo

(Art. 45, comma 1)

Parco fluviale del Po e dell’Orba

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi

Parco naturale delle Alpi Marittime

Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea

Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore

Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese

Ente di gestione del Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero

Parco naturale dei Laghi di Avigliana

Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese

Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione di Leccio di Chianocco

Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina “F. Piacenza”

Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa

Parco naturale della Val Troncea

Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino

Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Preve’

Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo

Parco naturale Alta Valsesia

Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione

Ente Parco Lame del Sesia

Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola

Parco naturale del Monte Fenera

Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani

Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, tratto torinese

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

Parco naturale di Stupinigi.

(Art. 45, comma 3)

Ente per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.)

Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.)

Consorzio per il sistema informativo (CSI)

Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)

Agenzia regionale per i servizi sanitari (A.R.E.S.S.)

Agenzia Piemonte Lavoro.

(Art. 45, comma 5)

Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)

Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (ASO)

Finpiemonte S.p.A. (Istituto finanziario regionale piemontese)

SAGAT S.p.A.

IPLA S.p.A.

Aeroporto di Cerrione - Biella SACE S.p.A.

Aeroporto Cuneo-Levaldigi G.E.A.C. S.p.A.

S.I.TO. S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

SO.CO.TRAS. S.p.A.

Texilia - S.p.A.

Interporto Rivalta Scrivia - S.p.A.

R.T.P. S.p.A.

M.I.A.C. S.C.p.A.

C.A.A.T. S.C.p.A.

Expo 2000 S.p.A.

B.I.C. Piemonte S.pA.

Promark - S.p.A.

P.A.P.A.C. S.r.l.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

Centro Supercalcolo Piemonte - C.S.P. - s.c.a r.l.



Legge regionale 11 aprile 2001, n. 8

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 “Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.) come modificato dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 32, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

1. La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire direttamente le aree necessarie per l’intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l’urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980 n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l’interscambio tra sistemi di trasporto).

2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della l.r. 11/1980, su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.

3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. le altre aree, comprese nel progetto di cui all’articolo 13 della l.r. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dell’intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. - che dovrà impegnarsi, all’atto dell’acquisizione, a garantirne una destinazione d’uso coerente con le funzioni dell’Interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.

4. La S.I.TO. , intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.

5. La S.I.TO. , nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.TO. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.

6. La S.I.TO. , potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell’acquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d’uso coerente con le funzioni interportuali.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2001

Enzo Ghigo



DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 66 - 2515

Accantonamento sul capitolo reimpostato n. 12190 del bilancio relativo all’anno 2011 dell’importo di L. 27.887.088

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di L. 27.887.088 sul capitolo reimpostato n. 12190 del bilancio 2001, (100611/A) per far fronte alle spese per convenzioni con personale qualificato, dipendente dal servizio sanitario nazionale, a supporto dell’attività del Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario;

- di autorizzare la Direzione Regionale Controllo delle Attività sanitarie, e per quanto di competenza, il Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario a predisporre tutti gli atti conseguenti a quanto disposto nel precedente punto;

- di autorizzare la struttura sopra individuata ad assumere i singoli provvedimenti di determinazione di spese.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 1-2524

Impegno di spesa conseguente a prenotazione sul capitolo 10870 del bilancio 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di impegnare la somma di Lire 75.000.000 sul capitolo 10870 del bilancio 2001 che presenta la necessaria disponibilità, quale corrispettivo previsto per l’incarico di collaborazione svolto dal Prof. Luca Antonini ai sensi dell’articolo 15 comma 6 della L.R. 51/97.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 3-2526

Programmi di recupero urbano, art. 11, L. 493/93. Indirizzi per l’attuazione. Proroga dei termini di cui alla D.G.R. n. 50-21268 del 29.7.97

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) Di incaricare il responsabile del procedimento dei programmi di recupero urbano di:

1. espletare le opportune verifiche con gli uffici regionali competenti, per individuare sussidi ed agevolazioni da concedere a soggetti privati per la realizzazione di impianti sportivi;

2. concedere una proroga al Comune di Venaria, per l’individuazione del soggetto privato non oltre il mese di luglio 2001;

b) Di demandare ad apposita determina del responsabile del procedimento la concessione di proroghe ai Comuni e alle ATC, per un periodo non superiore a 12 mesi, per gli interventi, i cui progetti non sono presentati alle commissioni competenti (CTC e CROP) entro i termini previsti nei protocolli d’intesa.

Per i progetti, i cui termini di presentazione sono scaduti, i 12 mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR di questa deliberazione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 4-2527

Legge 5/08/1978, n. 457, Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Autorizzazione all’A.T.C. di Torino all’utilizzo dei fondi accantonati di cui alla D.G.R. n. 51-16159 del 22/06/1992 per un importo complessivo di lire 525.397.000 (Euro 271.344,90)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di autorizzare l’A.T.C. di Torino all’utilizzo di quota parte della somma accantonata con la D.G.R. 51-16159 del 22/06/1992 per un importo complessivo di lire 525.397.000 (Euro 271.344,90);

2) di ammettere a finanziamento il progetto proposto dall’A.T.C. della Provincia di Torino con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 19 febbraio 2001, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 569 del 13 novembre 2000, per un costo globale di lire 525.397.000 (Euro 271.344,90), relativo ai lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche nei fabbricati e negli alloggi dei quartieri siti in Torino e Provincia di proprietà o amministrati dall’Agenzia;

3) di accantonare la somma pari a lire 2.859.289.000 (Euro 1.476.699,54), derivante dalla differenza tra l’importo di lire 3.384.686.000 (Euro 1.748.044,44) ad oggi accantonato e l’importo di lire 525.397.000 (Euro 271.344,90), per le finalità previste dalla D.G.R. n. 51 del 22/06/1992.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 5-2528

Approfondimento del Piano Territoriale Regionale nella Valle di Susa e nell’Alta Val Chisone. DGR 43-1093 del 16/10/2000, DGR 33-1548 del 5/12/2000, DGR 4-2084 del 29/1/2001. Proroga dei termini

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di concedere una proroga, per le motivazioni espresse in narrativa, relativa alla consegna degli elaborati di cui alle convenzioni allegate alle DGR n. 43-1093 del 16/10/2000, DGR n. 33-1548 del 5/12/2000 e DGR n. 4-2084 del 29/1/2001, di centoventi giorni;

2. di prendere atto che non sussistono altre modificazioni rispetto ai contenuti delle DGR n. 43-1093 del 16/10/2000, DGR n. 33-1548 del 5/12/2000 e DGR n. 4-2084 del 29/1/2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 6-2529

Legge n. 1357/55 art. 3. Legge n. 765/67 art. 16. Comune di Baldichieri d’ Asti (AT). Diniego di nulla osta per il rilascio di una concessione edilizia in deroga per la formazione di una nuova area per ubicazione shelter (container) per telefonia. Propriet’ S.p.a. ALCATEL. D.C. n. 51 in data 20/12/2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di non concedere, per i motivi illustrati in premessa, il nulla osta al rilascio della concessione edilizia in deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente, richiesto dal Comune di Baldichieri D’ Asti, per consentire alla ALCATEL S.p.a. di posizionare un impianto destinato ad ospitare apparecchiature a supporto delle reti di trasmissione dati.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 11-2534

Liquidazione parcella all’avv. Giovanni Caniggia. Spesa L. 4.643.760 (cap. 10560/2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di liquidare, quali spettanze dovute per l’opera svolta per conto della Regione Piemonte, all’avv. Giovanni Caniggia la somma di L. 4.643.760, al lordo della ritenuta d’acconto.

La somma totale di L. 4.643.760 è impegnata sul cap. 10560/2001 (imp. n. 980).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 13-2536

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 262/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 “Convenzione tra l’ASL 2 Torino e la Scuola di Psicologia della salute dell’Università degli Studi di Roma ”La Sapienza" per l’effettuazione di esperienze pratiche guidate. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.L. 2 di Torino n. 262/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e la Scuola di Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Roma ”La Sapienza" per l’effettuazione di esperienze pratiche guidate;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 14-2537

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 1 di Torino. Atto n. 75/15/01 del 23.02.2001 “Convenzione tra l’ASL 1 di Torino e l’Universita’ degli studi di Torino - Facolta’ di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale”. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.L. 1 di Torino n. 75/15/01 del 23.02.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’ASL 1 di Torino e l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di laurea in servizio sociale” a condizione che sia modificato il dispositivo e l’art. 2 della convenzione eliminandosi la condizione di tacito rinnovo di quest’ultima;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 15-2538

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 263/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 “Rinnovo convenzione tra l’ASL 2 Torino e la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. di Torino per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici presso il Dipartimento di Salute mentale, l’UOA NPI e l’UOA SER.T.”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.L. 2 di Torino n. 263/DGFF/10/2001 del 26.02.2001 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra l’ASL 2 Torino e la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. di Torino per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici presso il dipartimento di salute mentale, l’UOA NPI e l’UOA SER.T”, nell’intesa che l’eventuale rinnovo della convenzione sia effettuato con atto formale;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 16-2539

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO S. Croce e Carle di Cuneo. Atto n. 152 del 13.02.2001 “Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la 1 a Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo n. 152 del 13.02.2001 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per il finanziamento di n. 1 posto aggiunto per la 1 a Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica”;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 17-2540

Centri Informazione Salute Immigrati - DGR n. 56-10571 del 15/7/1996. Accantonamento di L. 500.000.000= sul Cap. 12292/2001 a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare sul Cap. 12292 del bilancio 2001, (100631/A) a favore della Direzione regionale 29 - Controllo delle Attività Sanitarie, la somma di L. 500.000.000= per il finanziamento delle attività dei Centri I.S.I. - Informazione Salute Immigrati di cui alla D.G.R. n. 56-10571 del 15.7.1996, da erogare a titolo di contributo alle rispettive A.S.L. previa pronunzia favorevole in ordine al proseguimento delle attività stesse.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 18-2541

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Programma di attività 2000-2001. Attività di collaborazione con Enti ed Associazioni. Accantonamento di L. 200.000.000 (capitolo 11755/01)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di procedere all’assegnazione di risorse finanziarie, mediante accantonamento, consistenti in L. 200.000.000 (capitolo 11755 accantonamento n. 100613) alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del relativo Programma di attività 2000-2001, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa.

Il Dirigente competente della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, provvederà con proprie determinazioni all’utilizzo delle risorse accantonate ai sensi della L.R. 51/97 art. 23 a), g) ed h).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 20-2543

Obiettivi e criteri per la spesa diretta della Promozione sportiva Anno 2001. Accantonamento Lire 557.042.740 sul cap. 14620/2001 a favore della Direzione Turismo Sport e Parchi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di accantonare a favore della Direzione Turismo Sport e Parchi Lire 557.042.740 sul capitolo 14620/2001 (100632/A) che presenta la necessaria disponibilità per l’attuazione delle iniziative in premessa;

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 23-2545

Determinazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 ed approvazione del conto di tesoreria relativo all’anno 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare nell’importo di L. 4.992.290.290.450 l’elenco dei residui attivi da conservare nel conto consuntivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 come da allegato “A” che forma parte integrante alla presente deliberazione;

- di approvare nell’importo di L. 3.952.618.753.823 l’elenco dei residui passivi da conservare nel conto consuntivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 come da allegato “B” che forma parte integrante alla presente deliberazione;

- di dare atto che ai fini delle verifiche del riscontro con le risultanze del tesoriere, i dati contabili agli atti dell’Amministrazione regionale relativi all’esercizio finanziario 2000 sono quelli desumibili dagli allegati C e D rispettivamente per entrate ed uscite entrambi facenti parte integrante del presente provvedimento;

- di accertare, al fine del discarico di responsabilità di cui all’art. 85 della L.R. 55/81, la regolarità del conto presentato dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino - IMI - nella sua qualità di capofila delle banche Tesoriere della Regione Piemonte relativamente all’esercizio finanziario 2000, agli atti dell’Amministrazione regionale così come risulta riassunto nell’allegato E che fa parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 24-2546

Iniziative in materia di informazione, documentazione ed educazione in campo ambientale: assegnazione alla Direzione regionale 22 della complessiva somma di lire 1.135.000.000 (capitoli vari) per l’adozione dei provvedimenti attuativi; prenotazione di lire 430.000.000 sul cap. 15250/2002 e di lire 100.000.000 sul cap. 15250/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ridurre da lire 20.000.000 a lire 14.000.000 l’accantonamento operato sul cap. 15250/2001 (346556A) con le DD.G.R. 21-27264 del 31 maggio 1999 e 16-2146 del 5 febbraio 2001 per far fronte agli oneri relativi al contratto stipulato per la redazione, produzione e diffusione del foglio informativo della Rete regionale di servizi per l’educazione ambientale;

- di accantonare per l’attuazione e la prosecuzione delle iniziative in materia di pianificazione, informazione, documentazione ed educazione in campo ambientale così come specificate in premessa i seguenti stanziamenti iscritti nel corrente esercizio di bilancio:

- lire 110.000.000 sul cap. 15201/2001 (100651/A)

- lire 45.000.000 sul cap. 15236/2001 (100652/A)

- lire 980.000.000 sul cap. 15250/2001 (100653/A)

- di prenotare la somma di lire 430.000.000 sul cap. 15250/2002 (100059/2002) e la somma di lire 100.000.000 sul cap. 15250/2003 (100003/2003) per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni conseguenti all’adozione delle iniziative individuate in premessa e che verranno a scadenza nei prossimi esercizi finanziari;

- di assegnare le somme come sopra accantonate alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 25-2547

Legge 10/5/1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni. Progetto di Piano per l’assetto idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorita’ di Bacino con deliberazione n. 1/99 in data 11/5/1999. Presa d’atto degli esiti della Conferenza Programmatica della Provincia di Asti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di prendere atto dei documenti del Verbale n. 3 della Conferenza Programmatica della Provincia di Asti, che risultano depositati presso la Direzione Regionale Difesa del Suolo e che risultano costituiti da:

a. i fogli delle presenze relative ai rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Autorità di bacino del fiume Po, dei Comuni, delle Comunità Montane, della Provincia;

b. la sintetica verbalizzazione degli interventi della Conferenza Programmatica e la descrizione dello svolgimento della Conferenza stessa;

c. le schede relative alla situazione urbanistica e geomorfologica dei 118 Comuni, della Comunità Montana Astigiana Valle Bormida e della Provincia di Asti, con allegate le sintesi delle osservazioni pervenute, il parere istruttorio della Regione Piemonte, nonché la scheda, consegnata nell’ambito della Segreteria tecnica nei giorni 19-20-21 febbraio, con le ulteriori annotazioni degli Enti (allegato n. 1);

d. le iniziali proposte di perimetrazione della Regione Piemonte di aree a rischio molto elevato RME/267/01 relative al Comune di Cisterna d’Asti, e delle valutazioni prodotte dal Comune in sede di Conferenza Programmatica (allegato n. 2);

e. i quadri riassuntivi delle diverse situazioni comunali in rapporto a: osservazioni presentate, stato dei dissesti indicati dal Progetto di P.A.I., obblighi tecnico-amministrativi da ottemperare (quadro riassuntivo delle osservazioni presentate, quadro riassuntivo delle ricadute in materia urbanistica - allegato n. 3);

f. Proposte di modifica parziale del P.A.I. relative ai Comuni di Canelli, Chiusano, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Montechiaro d’Asti, Robella, Settime, Villafranca d’Asti. e Villanova addendum 1 del P.A.I. (allegato n.4)

2. di demandare a successivo atto deliberativo:

a. il riepilogo delle valutazioni sulle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati;

b. il testo contenente le osservazioni alle Norme di Attuazione del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico e la relativa bozza di istruttoria tecnica, predisposto dagli uffici della Regione Piemonte, integrato dalle valutazioni e dal giudizio sintetico;

c. la formalizzazione di tutte le conseguenti decisioni in ordine alla definizione delle aree RME/267/01.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 26-2548

Legge 10.05.1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 1/99 in data 11.05.1999. Presa d’atto degli esiti della Conferenza Programmatica della Provincia di Novara

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

I. di prendere atto dei documenti del Verbale n. 7 della Conferenza Programmatica della Provincia di Novara, che risultano depositati presso la Direzione regionale Difesa del Suolo, e che risultano costituiti da:

A. La sintetica verbalizzazione degli interventi della Conferenza Programmatica e la descrizione dello svolgimento della Conferenza stessa;

B. Registro delle presenze relative ai rappresentanti ed amministratori di enti pubblici convenuti alla Conferenza Programmatica;

C. Elenco dei Comuni suddivisi sulla base della situazione dello strumento urbanistico generale

D. Schede distinte per gli 88 Comuni e per la Provincia:

* relative alla situazione urbanistica - geomorfologica;

* restituite ed aggiornate con eventuali proposte ( schede consegnate in ambito della Segreteria Tecnica nei giorni 5,6,7 marzo );

* di sintesi delle osservazioni pervenute e delle risultanze di istruttoria.

E. Registri delle presenze e di accesso ai documenti relativi alle giornate 5,6,7 marzo u.s. di segreteria tecnica.

II. di prendere atto della necessità di integrare gli elaborati di cui all’Allegato 4 Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di PAI con l’indicazione delle aree a rischio molto elevato RME/267/99 già individuate dal Piano Straordinario per il Comune di Armeno;

III. di demandare a successivo atto deliberativo:

A. il riepilogo delle valutazioni sulle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati;

B. il testo contenente le osservazioni alle Norme di Attuazione del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico e la relativa bozza di istruttoria tecnica, predisposto dagli uffici della Regione Piemonte, integrato dalle valutazioni e dal giudizio sintetico.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 42-2564

Individuazione iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale piemontese di cui alla deliberazione di accantonamento n. 14-2317 del 26.2.2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare la Direzione Beni Culturali all’adozione dei singoli provvedimenti ripartendo la somma nel seguente modo:

1) L. 425.000.000 per iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale piemontese, compresa la presenza della Regione ai saloni (es. Fiera del Libro di Torino, Salone dell’Arte e del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali di Ferrara, Salone dei prodotti e dei servizi dedicati all’arte di Arezzo)

2) L. 50.000.000 per la produzione di materiale documentario e di attività finalizzate alla produzione di detto materiale

3) L. 200.000.000 per attività di gestione, manutenzione e sviluppo delle banche dati sui beni culturali, sul sito internet e sul numero verde che fornisce informazioni sui beni culturali

4) L. 25.000.000 per spese di acquisto materiale e attrezzature per il laboratorio fotografico e grafico, materiale d’uso e consumo, pubblicazioni e riviste ecc.

Le iniziative di cui ai punti 2) e 4) si provvederà secondo i criteri ed i principi della normativa vigente in materia di affidamento di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Direzione Beni culturali è altresì autorizzata ad apportare modifiche all’interno delle singole ripartizioni sino a un massimo del 20%.

Le modalità di spesa verranno definite nei singoli provvedimenti amministrativi.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi per la Regione Piemonte.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 43-2565

Interventi di assistenza tecnica ai Programmi di iniziativa comunitaria Interreg II (Italia-Francia), Interreg III (Italia-Francia e Italia-Svizzera). Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di L. 340.000.000 (capitoli vari)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di disporre l’accantonamento, a favore della Direzione regionale Economia montana e Foreste, della somma complessiva di lire 340.000.000 iscritta sui capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2001, come riportati nella tabella seguente:

Capitolo n.     importo     n. accantonamento
23274/01     100.000.000     100649
13893/01     75.000.000     100643
13895/01     75.000.000     100644
23329/01     90.000.000     100645
TOTALE     340.000.000

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 44-2566

Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994-99. - Decisione C(96) 716 del 3/04/96 - Accantonamento a favore della Direzione n. 20 della spesa di L. 1.834.896.000 (L. 685.028.000 sul cap. 13893/2001, L. 856.285.000 sul cap. 13895/2001, L. 293.583.000 sul cap. 20947/2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare a favore della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione (Dir.n.20) la somma di L. 1.834.896.000 (L. 685.028.000 sul cap. 13893/2001 (100647/Acc.), L. 856.285.000 sul cap. 13895/2001 (100648/Acc.), L. 293.583.000 sul cap. 20947/2001 (100650/Acc.)), per l’attuazione del progetto 88R “Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sull’abitato di Clavière”.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 45-2567

Iniziativa Comunitaria LEADER+ 2000-2006 - Comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C 139/05 - Interventi di assistenza tecnica - Accantonamento di L. 42.000.000 sul cap. 23329/01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

di disporre l’accantonamento, a favore della Direzione Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di L. 42.000.000 iscritta sul capitolo 23329/01 del bilancio di previsione come riportato nella tabella seguente;

Capitolo n.     importo     n. accantonamento
23329/01     42.000.000     100642

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 46-2568

D.G.R. n. 26-198 del 12 giugno 2000. Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste della somma di L. 350.000.000 sul capitolo 23252/01 per la parziale copertura dei costi per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto speciale integrato presentato dalla Comunita’ Montana Val Sangone “Opere di ripristino del soprassuolo nel complesso forestale di Monte San Giorgio”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare a favore della Direzione Economia Montana e Foreste la somma di L. 350.000.000 (100641/Acc) sul capitolo 23252 del bilancio regionale per l’anno 2001 allo scopo di provvedere alla parziale copertura dei costi per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto speciale integrato presentato dalla Comunità Montana Val Sangone “Opere di ripristino del soprassuolo nel complesso forestale di Monte San Giorgio”, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 26 - 198 del 12 giugno 2000.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 47-2569

Dirigente regionale ing. Giovanni Ercole: nomina a responsabile del settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Asti. Art. 27 della l.r. 51/97

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l.r. 51/97 e dei relativi “Criteri” di cui alla DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di affidare, nell’ambito della direzione Opere pubbliche, la responsabilità del settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Asti, all’ing. Giovanni ERCOLE

- di revocare, conseguentemente, l’incarico di responsabile del settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Verbania attribuito al dirigente con DGR n. 173-23642 del 22.12.97 nonché ogni altro incarico da questo derivante fermo restando quello attribuitogli con DGR n. 9-28224 del 27.9.99 (vicario del settore omonimo con sede in Novara);

- di stabilire che tale provvedimento ha effetto dalla data del 2 aprile 2001 o dalla data di effettiva presa di servizio del dirigente presso la struttura di destinazione, se successiva;

- di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun incremento alla spesa attualmente sostenuta.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 48-2570

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001. Iscrizione della somma di lire 300.000.000 per il finanziamento dell’accordo di programma: “Patto per lo sviluppo del Piemonte” di cui al DPCM del 5 maggio 1999 mediante prelievo dal capitolo di spesa n. 27167 del bilancio di previsione per l’anno 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ai sensi dell’art. 14 della L.R. 16/97 in esecuzione della richiesta della Direzione competente ed in attuazione dell’art. 42 della L.R. 55/81 sono apportate al bilancio di previsione per l’anno 2001 la variazioni inserite nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

di assegnare alla Direzione 6 la somma di lire 300.000.000 iscritte al capitolo di spesa n. 10338. (100674/A).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 49-2571

Assistenza Tecnica. Obiettivo 3 Asse F, Misura F.1. Assegnazione risorse alla Direzione F.P.L. per finanziare un appalto di servizi avente ad oggetto la valutazione delle dimensioni di congruenza ed innovazione dei progetti pervenuti in esecuzione della Direttiva annuale (M.d.L.) per l‘anno formativo 2001/2002. Accantonamento di L. 350.000.000.=.o.f.c. (180.759,915 Euro) sul Bilancio 2001. Capitoli vari

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di individuare nella somma di L.350.000.000.=.(Euro 180.759,915) o.f.c. la copertura finanziaria necessaria per realizzare l’appalto dei servizi indicato in oggetto;

- di riservare, nell’ambito delle risorse previste dal P.O.R. obiettivo 3 Assistenza tecnica Asse F Misura F.1, 2000/2006, la somma di L.350.000.000.=.(Euro 180.759,915) o.f.c. che verrà, a tal fine, assegnata alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro;

- di dare atto che alla spesa di L. 350.000.000.=.(Euro 180.759,915) o.f.c si farà fronte secondo i principi del cofinanziamento, ripartendo il totale delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa , per il 45% a carico dell’Fondo Sociale Europeo, per il 44% a carico del Fondo di Rotazione Nazionale e per 11% a carico del Bilancio Regionale:

Il Direttore Formazione Professionale - Lavoro provvederà mediante proprie Determinazioni ai successivi adempimenti connessi alla realizzazione delle azioni in oggetto.

per L.350.000.000.=.o.f.c. (Euro. 180.759,915) mediante accantonamento sul Bilancio Annuale 2001 secondo la seguente ripartizione:

L.157.500.000.(Euro.81.341,962) Cap.11341/2001 Fondo Sociale Europeo (100655/A)

L.154.000.000.(Euro.79.534,363) Cap.11359/2001 Fondo di Rotazione (100656/A)

L. 38.500.000.(Euro.19.883,591) Cap.11357/2001 Bilancio Regionale (100657/A)

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 50-2572

L.r. 75/96, art. 3. Approvazione del Programma parziale delle attività di promozione turistica del Piemonte per l’anno 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare secondo quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 75/96, il Programma parziale valido per i primi nove mesi dell’anno, finalizzato alle sole attività di promozione turistica in Piemonte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formulato secondo le seguenti azioni ed interventi:

1) azioni di commercializzazione sul mercato italiano ed estero;

a) partecipazione a Fiere autonome e Borse Turistiche italiane;

b) partecipazione a Fiere all’estero in ambito ENIT;

2) organizzazione di educational tour;

3) azioni di comunicazione ed immagine, ideazione di campagne pubblicitarie, acquisto spazi pubblicitari su testate italiane ed estere, acquisti e produzioni di immagine;

4) compartecipazione a grandi eventi turistico-culturali, turistico-enogastronomici e sportivi, che valorizzino il Piemonte;

5) quote di adesione a Comitati e Associazioni, ai sensi dell’art. 4, l.r. 6/77;

6) studi e ricerche, acquisto di banche dati in materia turistica;

7) organizzazione materiale promo-pubblicitario informativo.

Le azioni e gli interventi di cui sopra potranno anche essere organizzate con la collaborazione dell’A.T.R. come peraltro previsto dalla L.R.75/1996 e saranno realizzate per perseguire i seguenti macro obiettivi:

1) migliorare il coordinamento tra le attività dei soggetti che operano nel settore del turismo (ATR, ATL, Consorzi, Associazioni non-profit, Pro-loco, Province, Comuni), con la politica promozionale svolta dalla Regione;

2) rafforzare e diffondere l’immagine turistica piemontese mediante l’impostazione di una strategia organica di comunicazione istituzionale, attraverso l’utilizzo di mezzi differenziati e tecnologicamente innovativi;

3) incrementare i flussi turistici verso il Piemonte attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche italiane ed estere, al fine di far conoscere e valorizzare le risorse e l’immagine turistica piemontese;

4) promozione e marketing del territorio mediante l’organizzazione di Workshop per gli operatori e di educational per far conoscere ai giornalisti e ai tour-operator le bellezze e le risorse dell’offerta turistica piemontese;

5) attivare il sistema di monitoraggio turistico, attraverso la realizzazione dell’Osservatorio Turistico.

Il Programma parziale delle attività di promozione turistica in Piemonte allegato, è approvato nelle more della predisposizione ed approvazione del Programma pluriennale di indirizzo e coordinamento 2001-2003 e, contestualmente, del Programma annuale per l’anno 2001, i quali dovranno essere presentati entro trenta giorni agli organi competenti per la loro approvazione, in base agli articoli 3 e 4, della l.r. 75/96.

L’attuazione degli indirizzi inerenti alle azioni ed interventi previsti è demandata alla Direzione Regionale Turismo, Sport e Parchi, da realizzarsi con i fondi accantonati sul cap. 14600/2001 del bilancio di previsione per l’anno 2001 - acc. n. 100427 -, nella considerazione che le spese previste hanno valore indicativo e potranno essere oggetto di variazione compensativa, all’interno delle varie iniziative contenute nel Programma.

Il suddetto Programma può essere aggiornato, integrato e completato, secondo il disposto dell’art. 3, comma 5 della l.r. 75/96, con successivo provvedimento della Giunta regionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 52-2574

Assegnazione dei fondi di cui ai capitoli 11180 e 11190 alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega. Approvazione programma di lavoro del Settore Polizia Locale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di assegnare alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega i fondi di cui ai seguenti capitoli:

cap. 11180/2001 L. 500.000.000 (acc. 100665)

cap. 11190/2001 L. 700.000.000 (acc. 100666)

per lo svolgimento delle funzioni del settore Polizia Locale, quali risultano in particolare dall’allegato programma di lavoro;

di dare atto che il programma di lavoro potrà essere soggetto a integrazioni o modifiche da parte della Giunta Regionale, qualora specifiche esigenze lo richiedano.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 1-2575

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della determina n. 291 del 6.3.1998. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 2-2576

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della determina n. 291 del 6.3.1998. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 3-2577

Parziale modifica e integrazione D.G.R. n. 88-31924 del 24.1.1994 di autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico legale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare la D.G.R. n. 88-31924 del 24.1.1994 sostituendo l’avv. Isabella Ferro con l’avv. Giovanna Scollo nella difesa dell’Amministrazione Regionale nel succitato procedimento.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 4-2578

Parziale modifica e integrazione D.G.R. n. 90-31926 del 24.1.1994 di autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico legale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare la D.G.R. n. 90-31926 del 24.1.1994 sostituendo l’avv. Isabella Ferro con l’avv. Giovanna Scollo nella difesa dell’Amministrazione Regionale nel succitato procedimento.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 5-2579

Autorizzazione a promuovere azione civile avanti il Tribunale di Torino contro una Società, per l’escussione della polizza fidejussoria n. 0015354 del 6.8.1997 . Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Maria Lacognata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore a promuovere avanti il Tribunale Ordinario di Torino azione giudiziaria civile contro una società, con sede legale in Roma, a tutela del proprio credito maturato nei confronti di una società, in premessa descritto, e garantito da polizza fidejussoria SIC n. 0015354 del 6.8.1997 e relativa Appendice integrativa, avvalendosi per il suddetto giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, del patrocinio dell’avv. Maria Lacognata, professionista legale addetta all’Avvocatura regionale

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 6-2580

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da un privato per l’annullamento della D.G.R. 28.12.2000 n. 39-1874. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giovanna Scollo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Giovanna Scollo ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 7-2581

Revoca DD.G.R. dal n. 50-2499 al n. 65-2514 del 19.03.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di revocare, per le motivazioni di cui alle premesse le DD.G.R. dal n. 50-2499 al n. 65-2514 assunte in data 19.03.01.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 8-2582

A.S.L. 1. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 28-1913 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 1 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n.46/03/01 del 07.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* di ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 9-2583

A.S.L. 3. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 30-1915 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 3 con deliberazione n. 274/015/2001 del 26.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 10-2584

A.S.L. 4. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 31-1916 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 4 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione 177 del 06.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nel 2000 stesso;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di non esercitare attività di cardiochirurgia in quanto non autorizzato lo svolgimento di tale funzione;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale e di strutture organizzative complesse, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi, tenuto anche conto di quanto specificato in premessa sulle alte specialità;

* di ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 11-2585

A.S.L. 5. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 32-1917 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 5 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione 148 del 07.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nel 2000 stesso;

* assegnare all’Azienda il compito di rivedere criticamente il piano di attività presentato in quanto alcune delle azioni congiunturali proposte non presentano sufficienti garanzie di reale stabilità ed inoltre la strategia per il 2001 non evidenzia una approfondita ricerca di efficienza generale circa l’utilizzo delle risorse

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di strutture organizzative complesse, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* di ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 12- 2586

A.S.L. 6. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 33-1918 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 6 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione 173 del 05.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nel 2000 stesso;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 13-2587

A.S.L. 7. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 34-1919 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 7 con deliberazione n. 223 del 14.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati anche in riferimento all’attribuzione alla competenza dei Consorzi socio assistenziali di una quota pari a quella che l’A.S.L. riduce per i ricoveri in R.S.A a seguito della manovra;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 14-2588

A.S.L. 8. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 35-1920 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 8 con determinazione n. 70 del 06.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 15-2589

A.S.L. 9. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 36-1921 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 9 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con delibera n.219 del 09.03.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative a: elevata contrazione dell’attività, diminuzione dei costi dell’assistenza farmaceutica, elevata contrazione dei costi per beni e servizi, variazioni di personale impiegato tenuto conto delle attività previste per l’anno 2001) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 16-2590

A.S.L. 10. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 37-1922 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 10 con deliberazione n. 127 del 06.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 17-2591

A.S.L. 11. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 38-1923 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 11 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n.305 del 07.02.01 così come modificata dalla deliberazione n. 440 del 28.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative a: elevata contrazione dei costi relativi all’assistenza territoriale e all’assistenza farmaceutica, elevata contrazione dei costi per beni e servizi, aumento di personale impiegato) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 18-2592

A.S.L. 12. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 39-1914 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 12 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione 107 del 21.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative alla riduzione dei costi per beni e servizi) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del monitoraggio trimestrale l’assunzione di eventuali nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva per il perseguimento degli obiettivi attesi e del rispetto dei livelli assistenziali;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 19-2593

A.S.L. 13. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 40-1925 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 13 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 74 del 06.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire il progetto relativo al riordino dell’Ospedale di Galliate e di rinviare le relative determinazioni successivamente alle valutazioni conseguenti la verifica trimestrale regionale in sede di monitoraggio;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 20-2594

A.S.L. 15. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 42-1927 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 15 con deliberazione n. 84 del 06.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 21-2595

A.S.L. 16. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 43-1928 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 16 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con delibera n. 217 del 06.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative alla effettiva possibilità di realizzare la prevista riduzione della spesa farmaceutica e all’aumento dei costi per il personale e l’acquisto di beni e servizi) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 22-2596

A.S.L. 17. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 44-1929 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 17 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione 88 del 06.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 23-2597

A.S.L. 18. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 45-1930 del 7.01.01 e n.1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 18 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con determinazione n. 201 del 07.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative a: elevata contrazione dei costi relativi all’assistenza territoriale e all’assistenza farmaceutica, contrazione dei costi per beni e servizi) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* prendere atto della crescita della residenzialità sanitaria e del dipartimento di prevenzione avvenuta al termine dell’anno 2000, i cui effetti economici si manifestano compiutamente nell’esercizio 2001;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare all’analisi del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 24-2598

A.S.L. 19. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 46-1931 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 19 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con delibera n. 354 del 26.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative all’elevata contrazione dei costi relativi ai beni e servizi e del personale) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 25- 2599

A.S.L. 20. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 47-1932 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 20 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 104 del 06.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative a: assistenza residenziale per anziani, contrazione dei costi relativi ai beni e servizi e assistenza farmaceutica) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 26-2600

A.S.L. 21. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 48-1933 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 21 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con delibera n. 150 del 06.02.01, stimato che il differenziale positivo fra l’assegnato 2001 e il preconsuntivo 2000 consenta il rispetto del budget senza ulteriori risorse;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 27-2601

A.S.L. 22. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 49-1934 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.L. 22 con deliberazione n. 78 del 07.02.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati, anche in riferimento al mantenimento dei livelli assistenziali sul territorio;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 28-2602

A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 50-1935 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASO S. Giovanni Battista di Torino il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 345 del 06.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative all’aumento dei costi relativi ai beni e servizi e di personale impiegato) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 29-2603

A.S.O. C.T.O./C.R.F./M. Adelaide. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 51-1936 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASO C.T.O. - C.R.F. - Maria Adelaide di Torino il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 138 del 15.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative all’elevata contrazione dei costi relativi ai beni e servizi e all’aumento di personale impiegato) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* di prendere atto dell’incremento o dell’avvio, nell’anno 2000, delle attività necessarie per la qualificazione dell’ospedale quale centro del trauma di valenza regionale, i cui effetti economici si manifestano compiutamente nell’anno 2001;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 30-2604

A.S.O. O.I.R.M./S.Anna. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 52-1937 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASO O.I.R.M. S.Anna di Torino il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 282 del 14.02.01, nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative all’elevata contrazione dei costi relativi ai beni e servizi) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* di prendere atto che le azioni di razionalizzazione organizzativa dei due presidi, viste le esigenze di salvaguardia dei livelli assistenziali di carattere generale, scontano la perdurante necessità di realizzare attività di base che sarebbero proprie di aziende territoriali;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 31-2605

A.S.O. S. Luigi di Orbassano. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 53-1938 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’A.S.O. S.Luigi di Orbassano il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazioni n. 157 del 07.02.01, n.172 del 12.02.01 e n. 330 del 09.03.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di rivedere criticamente il piano di attività presentato in quanto alcune delle azioni congiunturali proposte non evidenziano una approfondita ricerca di efficienza generale circa l’utilizzo delle risorse;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto forte incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi, anche in considerazione della ricerca di maggiore efficienza richiamata al punto precedente;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale le determinazioni in merito alla manovra complessiva, unitamente alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 32-2606

A.S.O. Maggiore della Carita’ di Novara. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 54-1939 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.O. Maggiore della Carità di Novara con deliberazione n. 200 del 06.02.01, subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 33-2607

A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 55-1940 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo con deliberazione n. 259 del 01.03.01 subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale e di strutture organizzative complesse, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 34-2608

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 56-1941 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate di:

* approvare la manovra adottata dal Direttore Generale dell’A.S.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria con deliberazione n. 64 del 07.02.01, subordinando la continuazione delle azioni e delle attività programmate alle risultanze del monitoraggio trimestrale, ove, unitamente all’andamento economico saranno valutate le attività e i livelli assistenziali in premessa indicati;

* richiamare l’Azienda alla necessità di riconsiderare il previsto incremento di personale, in considerazione dei maggiori oneri che questa azione comporterebbe negli esercizi successivi;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 35-2609

A.S.L. 14. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 41-1926 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 14 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 75 del 07.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative ai risvolti economici derivanti dal nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* formulare assenso sullo sviluppo del nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna, così come rappresentato dall’azienda, riservando le ulteriori determinazioni esecutive, nei termini previsti per le risultanze del primo monitoraggio trimestrale, dopo aver esaminato nel dettaglio gli aspetti finanziari e di attività dell’operazione;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati nonchè all’iter procedurale del nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 36-2610

Finanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilievo regionale. Accantonamento di L. 320.000.000. (Cap. 11720/2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l’accantonamento (A. 100661) della somma di L. 320.000.000 sul Capitolo 11720 del Bilancio regionale di previsione per il 2001 a favore della Direzione Regionale ai Beni Culturali così destinata:

- L. 200.000.000 a favore della Associazione Artissima di Torino per la realizzazione della edizione 2001 della Rassegna Artissima - Internazionale di Arte Contemporanea;

- L. 40.000.000 a favore dell’Unione Industriale di Torino per la realizzazione di un ciclo di conferenze sui Castelli in Piemonte;

- L. 80.000.000 a favore dell’Unione Industriale di Torino per la progettazione e realizzazione di un Concorso di progetti per la valorizzazione della Città di Venaria.

La Direzione Regionale ai Beni Culturali provvederà con propria determinazione alla formalizzazione dell’impegno di spesa e definirà le modalità di liquidazione dei singoli importi.

All’accantonamento di L. 320.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 11720 del Bilancio di previsione 2001.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2001, n. 1-2764

Legge n. 365/2000 - Evento alluvionale dell’ottobre 2000. Modalità operative particolari e criteri di ammissibilità relativi alle imprese agricole

A relazione del Presidente Ghigo

Vista la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile datata 30/1/2001 “Applicazione dei benefici previsti dall’art.4-bis della legge 11 dicembre 2000 n°365" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°35 del 12 febbraio 2001 e in particolare il punto 2.3 recante gli interventi ammissibili si reputa necessario integrare quanto ivi riportato, dettagliando maggiormente le varie tipologie di intervento ammissibili. Ciò anche in seguito ad approfondimenti e chiarimenti discussi con le Province e le Comunità Montane preposte all’istruttoria delle domande per le aziende agricole, sentito anche il parere delle Organizzazioni Professionali di Categoria più rappresentative;

rilevato infatti che il comparto agricolo rappresenta una fattispecie particolare, per il quale vengono a presentarsi tipi di intervento che non trovano analogo riscontro presso altre categorie imprenditoriali;

vista altresì la direttiva integrativa del Ministro dell’Interno datata 10/04/2001 qui trasmessa dall’ Agenzia di Protezione Civile prot. APC/464/2001/DIR. del 10/04/2001;

ritenuto necessario formulare una serie di indicazioni utili per la compilazione delle domande che, in virtù delle deleghe conferite con l.r. n°17/99, andranno presentate alle Province e alle Comunità Montane, fermo restando naturalmente che sulle somme indicate andrà applicato il contributo a fondo perduto previsto dalla legge n°365/2000, ovvero del 40% (cui si aggiunge un mutuo decennale fino al 75% del valore del danno), ovvero del 75% per le imprese con meno di 20 addetti (fino a un massimo di L. 500 milioni), ovvero ancora del 100% nel caso di imprese classificate “bi-alluvionate”;

tenuto conto che i prezzi previsti per i vari interventi più sotto specificati sono commisurabili a quelli adottati in occasione dell’alluvione del 1994, aumentati percentualmente del 10-15% circa per tener conto degli effetti della svalutazione monetaria;

ritenuto di integrare il modulo di domanda approvato dalla direttiva 31/1/2001 pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001, per la parte agricola, con il modello allegato alla presente per farne parte integrante e recante:

A) l’indicazione delle superfici di terreno che saranno soggette a lavori di ripristino della coltivabilità o di reimpianto di piantagioni arboree, o della superficie dei terreni non più ripristinabili in quanto andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell’alveo di fiumi o torrenti, espressa in ettari, con l’indicazione dei mappali e del tipo di coltura catastalmente indicata o denunciata.

B) nel caso di prodotti o scorte in magazzino per i quali si richiede il contributo, dovrà essere indicata la tipologia del prodotto (riso, fieno, semente, concime, ecc...) e la quantità, espressa in quintali di ciascun prodotto.

valutato il ritardo con cui queste indicazioni giungono rispetto al termine per la presentazione delle domande fissato sulla base della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della direttiva del 30/1/2001 del Ministro degli Interni, per cui si rende opportuno concedere agli agricoltori un termine aggiuntivo per la presentazione delle perizie e di eventuali integrazioni alla domanda, che dovrà essere comunque presentata entro il termine del 21 maggio p.v.;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di concedere, limitatamente alle imprese agricole, un termine aggiuntivo, con scadenza il 21 maggio 2001, per la presentazione delle domande congiuntamente al modulo aggiuntivo previsto dalla presente deliberazione e allegato per farne parte integrante, nonché, per le domande con un volume di danno superiore ai 30.000.000, alla prescritta perizia asseverata.

Le peculiari istruzioni da utilizzare per le indicazioni relative alle tipologie di intervento ammissibili in agricoltura ai sensi della legge 365/2000 e della direttiva 30/1/2001 pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001, sono riportate come segue:

1. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA’ DEI TERRENI

Tali lavori sono ammissibili per la spesa fatturata necessaria al ripristino di terreni agricoli di qualunque genere, ivi compresi i terreni golenali purché risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione.

Nel ripristino della coltivabilità dei terreni sono compresi anche i ripristini di opere indispensabili quali muri a secco, viminate, ecc... per la tenuta dei terrazzamenti.

Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

2. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA’ DEI TERRENI

Sono altresì ammissibili i lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni sommersi eseguiti in economia dall’imprenditore agricolo, e conteggiati in via forfetaria così come segue:

A) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ricoperti, a seguito di sommersione, da materiale detritico quali limo, sabbia ed altri materiali, per uno spessore fino a 10 cm:

- senza intervento di mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, ecc)

per ha - fino a L. 1.200.000 (euro 619,7)

- con intervento di mezzi meccanici per ha - fino a L. 1.800.000 (euro 929,6)

B) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agrari ricoperti, a seguito esondazione di fiumi, torrenti e rii, da materiali detritici ghiaiosi o comunque totalmente da asportare o da rifiuti di vario genere (da avviare a discarica autorizzata), ovvero del riporto di cotico fertile:

- per spessori medi fino a 20 cm

ad ettaro: fino a L. 2.500.000 (fino a euro 1291,1)

- per spessori medi fino a 60 cm

ad ettaro: fino a L. 6.000.000 (fino a euro 3098,7)

- per spessori medi oltre 60 cm

ad ettaro: fino a L. 9.500.000 (fino a euro 4906,3)

C) - Sono ammissibili al calcolo del volume di danno anche i costi degli eventuali conferimenti a discarica autorizzata di materiali depositati qualora ciò sia previsto da disposizioni vigenti e, in tale caso, devono essere disponibili le relative fatture.

D) - Le opere quali muri a secco, viminate, ecc... indispensabili per la tenuta dei terrazzamenti o i lavori e i drenaggi eseguiti a consolidamento nel caso di frane, dovranno essere computati adottando il prezzario Regionale sez. XXII (Agricoltura).

Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

Il costo del ripristino, anche se superiore al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dall’art.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del verificarsi dell’evento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata, viene riconosciuto nei limiti del suddetto valore tabellare.

In caso di richieste di contributo superiori a lire 30 milioni, la perizia asseverata deve attestare, nel rispetto delle indicazioni parametriche sopra indicate, lo spessore medio dei riporti o degli scavi e la tipologia dei materiali depositati.

3. INDENNIZZO PER I TERRENI NON RIPRISTINABILI O ANDATI COMPLETAMENTE PERDUTI O INCLUSI IN VIA PERMANENTE NELL’ALVEO DI FIUMI E TORRENTI

Per i terreni nei quali non può essere ripristinato lo strato coltivabile a causa dell’erosione profonda o perché inclusi in via pressoché permanente nell’alveo di fiumi e torrenti così come modificatosi a seguito dell’alluvione, può essere corrisposto un indennizzo pari al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dall’art.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del verificarsi dell’evento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata o denunciata.

Sul modulo integrativo andrà pertanto indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

L’indennizzo ricevuto per i terreni non ripristinabili deve essere reimpiegato in azienda, così come previsto al punto 2.3 della Direttiva per l’applicazione dei benefici previsti dall’art.4-bis della legge 11/12/2000 n°365 approvata il 30/1/2001.

Tale indennizzo, ai sensi della legge 365/2000 spetta ai proprietari dei terreni agricoli perduti. Nell’ambito della famiglia dell’imprenditore agricolo è consentita la corresponsione dell’indennizzo di cui sopra anche nel caso in cui il titolare dell’impresa risulti essere diverso dal proprietario del terreno, purché il proprietario stesso faccia parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attività agricola nella medesima impresa, così come intesa dall’art.230 bis del C.C. (“Dell’impresa familiare”).

4. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DELLE PIANTAGIONI ARBOREE

Sono ammissibili i lavori di reimpianto delle piantagioni arboree eseguiti in economia dall’imprenditore agricolo e dai membri della sua famiglia, come segue:

- Frutteto L. 12.000.000 (euro 6197,4)/ha

- Actinidieto L. 24.000.000 (euro 12395,0)/ha

- Noccioleto L. 5.000.000 (euro 2582,2)/ha

- Pioppeto L. 3.600.000 (euro 1859,2)/ha

- Vigneto L. 28.000.000 (euro 14460,8)/ha

- Piante floricole poliennali L. come da prezzario regionale sez.Agricoltura

5. PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI PER LA VENDITA E RESI INCOMMERCIABILI DALL’ALLUVIONE

Poiché il verificarsi dell’alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti e immagazzinati, facendo mancare all’azienda la fonte di reddito per l’annata agraria successiva, i prodotti in magazzino saranno ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte.

Il valore di riferimento dovrà essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non è necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei “Mercuriali” delle Camere di Commercio.

Il costo per l’eventuale spesa sostenuta per la riessiccazione dei cereali può concorrere alla determinazione del volume di danno. A tal fine faranno fede le fatture della Ditta che ha provveduto alla riessicazione ovvero a quelle per l’acquisto del combustibile necessario.

6. COLTURE FLORICOLE e VIVAISTICHE POLIENNALI

Per il riconoscimento in qualità di prodotti finiti o semilavorati delle specie floricole poliennali, in serra o in pieno campo, si richiama e si conferma quanto precisato con nota del Presidente della Giunta Regionale n° 26930/S.1/1.45 datata 5/12/2000 riferita alle ordinanze 3090/2000, 3095/2000 e 3096/2000, come segue:

- le piante pronte per la vendita presenti in serra e/o in pieno campo (in questo caso assimilabile a magazzino) possono essere indicate come “prodotti finiti” (C1).

- le piantine non ancora pronte per la vendita, in serra e/o pieno campo, ovvero le piante madri, possono altresì essere indicate sotto la voce “prodotti semilavorati” (C2).

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)
































DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2001, n. 155 - 12075

Ordine Mauriziano - (art. 5 L. 1596/1962) - Collegio dei Revisori - designazione di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento

della votazione: n. 45

Votanti: n. 45

(omissis)

Hanno riportato voti:

Rappresentante effettivo:

Pizzi Gabriele Maria, (omissis) n. 29

Caracciolo Francesco n. 4

Ceruzzi Paolo n. 1

Rappresentante supplente:

Notaristefano Dante, (omissis)  n. 29

Ceruzzi Paolo n. 1

Schede bianche: n. 11

Schede nulle: n. -

Il Presidente Cota proclama eletti quali componenti designati del Collegio dei Revisori dell’Ordine Mauriziano i Signori: Pizzi Gabriele Maria, quale rappresentante effettivo e Notaristefano Dante, quale rappresentante supplente.

(omissis)














DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice 21.4
D.D. 6 aprile 2001, n. 152

L.R. 22/12/1995, n. 93 - D.C.R. 30/5/1996, n. 240 - 8251 - D.G.R. n. 2-2523 del 20/03/2001 - Programma Pluriennale per la Promozione delle attività sportive e fisico-motorie - Approvazione dell’avviso per la presentazione delle proposte progettuali e del modello di domanda di finanziamento per l’anno 2001

Vista la L.R. 22/12/95, n.93 - Titolo III, art.7 , in materia di promozione delle attività sportive;

visto il Programma Pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, approvato con D.C.R. 30/5/96, n. 240 - 8251, attuativo della succitata legge;

visto inoltre che con D.G.R. n. 2 - 2523 del 20/03/2001, sono state determinate le condizioni per la presentazione delle proposte progettuali per l’anno 2001, la scheda di valutazione dei progetti con i relativi criteri e punteggi;

ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’avviso per la presentazione delle proposte progettuali e del modello di domanda in cui sono indicate le procedure e le modalità per l’anno 2001, di cui all’allegato alla presente determina;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del D. Lgs. N.29/93 come modificato dal D. Lgs. N.470/93;

visto l’art.22 della l.r. 51/97;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia dal provvedimento di Giunta Regionale n. 2 - 2523 del 20/03/2001;

determina

di approvare l’avviso per la presentazione delle proposte progettuali ed il modello di domanda allegato, in cui sono indicate le procedure e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l’anno 2001 entro il termine del 31/05/2001, relativamente ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia dal provvedimento di Giunta Regionale n. 2 - 2523 del 20/03/2001.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell’art.65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco

La D.G.R. n. 2 - 2523 del 20.3.2001 relativa alla presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 dell’11 aprile 2001, Parte I (ndr)

allegato

Legge Regionale 22/12/95, n. 93
“Norme per lo sviluppo dello sport
e delle attività fisico-motorie”

AVVISO PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E FISICO-MOTORIE.  Anno 2001

FINALITA’ E LINEE D’INTERVENTO

La Regione in attuazione della L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 - TIT. III e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1,  sostiene mediante contributi in conto capitale le iniziative volte alla promozione delle attività’ sportive e fisico motorie tra i giovani in età’ scolare, le fasce deboli della popolazione;

sostiene le manifestazioni sportive di carattere agonistico e promozionale e le manifestazioni sportive che si integrano con quelle turistiche e culturali;

sostiene le iniziative volte a favorire l’attività e l’organizzazione sportiva (attraverso l’attivazione di servizi alle società’ e associazioni sportive), oltre che la cultura e l’informazione sportiva.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti attuatori a cui sono concedibili i contributi sono:

a) Comitato regionale e Comitati provinciali del C.O.N.I. e delle sue Federazioni sportive;

b) Comitati regionali e provinciali degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;

c) Società ed Associazioni sportive, costituite senza fini di lucro, con particolare riferimento a quelle con ampia ed effettiva base associativa, limitatamente ad interventi di rilevanza regionale;

d) Consigli Scolastici Provinciali.

TIPO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Le iniziative previste dal presente Programma vengono finanziate mediante la concessione di contributi annuali in conto capitale.

I criteri stabiliti dalla D.G.R. 2-2523 del 20/3/01, per la determinazione dell’importo contributivo sulla spesa ritenuta ammissibile sono i seguenti:

- non sono ammesse le proposte progettuali la cui spesa sia inferiore a L. 5.000.000;

- contributo per il 50% della spesa ritenuta ammissibile a tutte le iniziative rivolte principalmente ai disabili;

- contributo per il 40% della spesa ai progetti volti ad assicurare la pratica sportiva nell’età scolare d’intesa con gli organi scolastici;

- contributo per il 25% della spesa ai progetti volti ad assicurare la pratica sportiva esclusivamente agli anziani;

- contributo per il 30% della spesa ai progetti predisposti dai CONI, dalle sue Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva volti ad assicurare servizi (informativi, formativi, di consulenza utili all’organizzazione o allo svolgimento di gare), alle società sportive a queste affiliate, con l’esclusione dell’organizzazione complessiva delle gare;

- contributo per il 20% della spesa ritenuta ammissibile alle altre iniziative idonee;

- contributo di L. 2.500.000 per i progetti predisposti dalle Associazioni e Società sportive la cui spesa ammissibile non sia inferiore a L. 5.000.000 e superiore a L. 10.000.000, in ragione di non più di un progetto per ciascuna Associazione o Società sportiva.

I contributi citati sono cumulabili con quelli di altri Enti, ma non con quelli impegnati sui capitoli di spesa d’esercizio, diretta o contributiva, accantonati a favore della Direzione Turismo, Sport, Parchi.

Il contributo concedibile, deve rispettare i principi stabiliti dalla D.C.R. citata, (non oltre 100 milioni per soggetto attuatore, non oltre 50 milioni per iniziativa).

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE


Le domande di contributo, per l’anno 2001, redatte su modelli predisposti dagli uffici regionali, sono esenti da bollo e devono pervenire, alla Direzione Turismo, Sport Parchi - Settore Sport - entro il 31 maggio 2001, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ( fa fede il timbro postale).

NON SONO AMMESSE LE PROPOSTE PROGETTUALI LA CUI SPESA SIA INFERIORE A L. 5.000.000.

La Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Sport - predisporrà i modelli per le domande di contributo rispettando le norme sull’autocertificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal DPR n. 445 del 28/12/00 - art. 46 e 47 e sul trattamento dei dati sensibili di cui alla  legge 675//96.

Le domande, compilate in ogni parte, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante che dovrà allegare obbligatoriamente la fotocopia del documento d’identità o documento equipollente in corso di validità e la relazione descrittiva, dell’iniziativa e/o progetto, redatta su carta intestata del soggetto richiedente.

SELEZIONE DELLE PROPOSTE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istruttorie relative all’ammissione a contributo delle domande dovranno essere espletate entro 120 gg dalla disponibilità, da parte degli uffici, di tutte le domande di contributo.

Per la valutazione delle richieste, ai fini della predisposizione della graduatoria, dovranno essere applicati i punteggi contenuti nella D.G.R. n. 2-2523 del 20/3/2001 , al fine di:

- incentivare le attività di pratica sportiva tra i giovani in età scolare e le fasce deboli della popolazione;

- sostenere manifestazioni sportive che si integrano con quelle turistiche e culturali;

- sostenere le iniziative volte a favorire l’attività, l’organizzazione e l’informazione sportiva;

- compartecipare alle grandi manifestazioni di forte valenza promozionale, alle campagne istituzionali di particolare interesse per la Regione e per cui incentivare quelle manifestazioni che aderiscono alla campagna istituzionale “Sport Pulito”, veicolandone il marchio. (Per maggiori informazioni si consulti il sito: www.regione.piemonte.it/speciali/sport2001);

- coinvolgere un elevato numero di utenti/partecipanti e spettatori;

- andrà in oltre valutata la capacità, da parte del soggetto attuatore, di condurre a termine l’iniziativa.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è assunta con determinazione del Dirigente del Settore Sport; i contributi sono liquidati:

- nella misura del 50% ad avvio dell’iniziativa e su richiesta dell’interessato;

- il rimanente 50% ad ultimazione dell’iniziativa previa rendicontazione redatta su modelli predisposti dagli uffici della Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Sport - nel rispetto delle norme relative alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previste dal DPR n. 445 del 28/12/00 - artt. 47, 71 e 76 -

Tale rendicontazione dovrà essere inoltrata agli uffici entro il 29 marzo 2002, ad eccezione di quella relativa ai progetti che si rivolgono alle attività scolastiche e a quelli che si svolgono a cavallo fra settembre 2001 e giugno 2002, che dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre 2002.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella ammessa a preventivo, la percentuale contributiva sarà rapportata a quella rendicontata.

Le iniziative delle Associazioni e Società sportive la cui spesa ammissibile non sia inferiore a L. 5.000.000 e superiore a L. 10.000.000, dovranno essere rendicontate per l’intero importo a consuntivo. Verrà revocato il contributo nel caso in cui la rendicontazione finale non raggiunga l’importo di L. 5.000.000.

L’Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare controlli a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in base al D.P.R. 445 del 28/12/00 - art.71. A tal fine potrà essere richiesta documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.



Codice 25.2
D.D. 4 gennaio 2001, n. 5

D.L. 646/94 - L. 22/95 - Alluvione Novembre 1994 - Pagamento somme relative a lavori di ripristino opere pubbliche danneggiate di cui alla D.G.R. n. 156-2946 del 6.11.1995 - Cap. 24076/2000 - Comune di Alba - Messa in sicurezza della discarica in Loc. Toppino - Importo L. 757.277.400=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 6

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Vernante (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino ponticello su Rio Valle Grande in loc. Due Ponti, ripristino strada. Contributo L. 50.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 7

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Vinadio. Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Vallone Neraissa, fraz. Lentre, S. Bernaldo, Vallone; sistemazione idrauliche lungo torr. Neraissa, rio Freddo, rio S. Anna, Rio Corborant. Contributo L. 100.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 8

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Valdieri (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. fraz. Arpetta Marconi con rifacimento ponte, difesa spondale area attrezzata e disalveo Vallone dei Verdi. Contributo L. 163.800.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 13

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Argentera (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino selezioni di deflusso Fiume Stura, Rio Becchi rossi, Giorgia della Madonna e Roburent, muro sostegno fraz. Bersezio. Contributo L. 31.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 15

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Roccavione (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Vallone Miraglio, Tetto Ghigo, Vallone S. Giovanni, Vallone S. Giacomo, Tetti Massa e Battista Massa. Contributo L. 61.200.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 5 gennaio 2001, n. 21

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Melle (CN). Lavori di somma urgenza: esecuzione guado accesso, ripristino opere di difesa spondale e ricostruzione ponte strada com. Aprico. Contributo L. 25.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 9 gennaio 2001, n. 22

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Valmala (CN) - Lavori di somma urgenza: regimazione acque e ripristino strade c. Ervatti, Parasacco Rora e Sarnaud. Contributo L. 20.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 9 gennaio 2001, n. 23

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000. Comune di Monterosso Grana (CN). Lavori di somma urgenza: ripristino s.c. Oggeri e Rossi e difesa spondale rio Bedale in B.ta Fucine. Contributo L. 30.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 11 gennaio 2001, n. 32

LL.RR. nº 38/78 e nº 18/84 - Comune di Conzano - Lavori di consolidamento strutturale della Rocca di S. Biagio a seguito di dissesto sismico - Contributo L. 60.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.4
D.D. 11 gennaio 2001, n. 33

Ripristino sezione deflusso rio Bogliona in comune di Terzo (AL). Determina di autorizzazione

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 12 gennaio 2001, n. 37

Diffida a seguito di accertamento di violazione del R.D. nº 523/1904. - tratto Rio di Leto o Cornigliassa; in Comune di Villaromagnano Località “Arene” P.I. 450 Rio Cornigliassa. Ditta: Nicoletta Calandra e Pier Luigi Bassi Tortona

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 39

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Prazzo (CN) - Lavori di somma urgenza: ripristino e consolidamento s. c.li varie, infrastrutture ed acquedotti e fognature, sistemazione idraulica T. Maira ed affluenti, Rio dei Rossetti, T. Elva, rifacimento muro sostegno in B.ta Chiesa - Contributo L. 60.000.000 - Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 40

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Neive (CN) - Lavori di somma urgenza: ripristino s. c.li varie e rimozione materiale alluvionale - Contributo L. 42.000.000 - Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 41

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Canosio (CN) - Lavori di somma urgenza: sistemazione idraulica Rio Colle S. Giovanni nel capoluogo e ripristino s. c. Valletta e Colle S. Giovanni - Contributo L. 18.000.000 - Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 42

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Sampeyre (CN) - Lavori di somma urgenza: opere ripristino transito su ponte B.ta Girassi, difesa spondale borg. Caire, campeggio loc. Calchesio, ripristino s. c.li varie - Contributo L. 90.000.000 Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 44

L.R. 38/78 - Evento alluvionale 10 - 14 giugno 2000 - Comune di Marmora - Lavori di somma urgenza: asportazione frana s. c. Intersile e Oliveto, sistemazione idraulica Rio Marmora, ripristino e consolidamento s c.li varie - Contributo L. 30.000.000 - Contabilità finale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 16 gennaio 2001, n. 45

LL.RR. nº 38/78 e nº 18/84 - Comune di Castelletto M.to - Lavori di ripristino manto di copertura fabbricato adibito a scuola materna - Contributo L. 30.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 16 gennaio 2001, n. 46

LL.RR. nº 38/78 e nº 18/84 - Comune di Ovada - Lavori di difesa sponda destra torrente Stura in località Pizzo di Gallo - Contributo L. 100.000.000=

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 59

LL.RR. nº 59/89 e nº 14784 - Comunità Montana Alta Val Tanaro - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 60

LL.RR. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Val Ceronda e Casternone - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 19 gennaio 2001, n. 61

L.R. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese Comune di Mornese. Devoluzione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.7
D.D. 23 gennaio 2001, n. 74

Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Lirone con linea elettrica a 15 KV, in territorio del Comune di Cressa - Ditta: ENEL Distribuzione S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. residente in Borgomanero, Via Gozzano 5, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Società richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.4
D.D. 23 gennaio 2001, n. 78

Intervento di manutenzione ordinaria All. Nov. 2000 (Quadro Torr. Lemme in Comune di Gavi)

In data 1/12/2000 il comune di Gavi con nota n. 8546 chiedeva di eseguire i lavori di manutenzione citati in oggetto indicando la ditta Alice Scavi con sede in Gavi Borgata Alice n. 128, esecutrice degli stessi.

In data 15/12/2000 è stata eseguita una visita sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore, il quale riteneva ammissibile il progetto di manutenzione.

L’intervento, visti gli elaborati tecnici, consiste nella movimentazione di mc. 300 di materiale d’alveo, di cui mc. 100 oggetto di estrazione e i restanti mc. 200 sistemati sulle sponde e in zona demaniale.

I lavori consistono anche nella pulizia degli alveoli del guado, nel taglio e allontanamento di vegetazione spontanea sita a valle del guado stesso, la quale pregiudica il regolare deflusso delle acque.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego di seguenti mezzi:

a) Escavatore - pala caricatrice

b) Autocarri targati: - AL/714556 - AM243ZF

che non possono essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto di questo Settore.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito. La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito il materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di quindici giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 706.000 (di cui me 60 a L. 8.400 e mc. 40 a L. 5.050) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Alice Scavi con sede in Gavi Borgata Alice n. 128, ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Lemme in Comune di Gavi, 100 mc. (cento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 23 gennaio 2001, n. 79

D.L. 13/05/1999 nº 132 - L. nº 226 - Comune di Celle di Macra. Importo L. 125.000.000=. Piogge maggio 1999

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 83

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento in subalveo di un metanodotto in sostituzione di quello aereo sul Rio Strona in Comune di Omegna. Ditta: SNAM S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta SNAM S.p.A. residente in Torino ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Società richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio, sezione di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 84

Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idrogeologica ed adeguamento sezione di deflusso con rifacimento del ponte sul Rio Cristo in Comune di Premia. Ditta: Comune di Premia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Comune di Premia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati tecnici di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio, sezione di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 24 gennaio 2001, n. 86

L.R. nº 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto delle “Opere di urbanizzazione e costruzione nuovo ponte in comune di Omegna” presentato dal Comune di Omegna (VB) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. nº 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere che il progetto del “Opere di urbanizzazione e costruzione nuovo ponte in comune di Omegna” presentato dal Comune di Omegna (VB) non debba essere sottoposto alla Fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, nonchè alle specifiche condizioni nella stessa dettagliate, concertate con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale nel corso dell’istruttoria, di seguito così sintetizzate:

1) non sussistono peculiarità di carattere tale da indurre effetti di particolare rilievo sull’ambiente, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) le opere in oggetto dovranno essere conformi a quanto previsto dal quaderno delle opere tipo allegato al D.P.C.M. Toce del 7/12/95 e s.m.i.;

b) dovrà essere dato opportuno avviso di inizio lavori alla polizia Provinciale, con congruo anticipo sui tempi (minimo 10 giorni da tale inizio), onde concordare le misure di intervento a recupero della fauna ittica presente nel tratto interessato; le relative spese sono a carico della Società richiedente;

c) la costruzione delle opere in oggetto dovrà essere pianificata dal punto di vista temporale e di modalità di esecuzione in modo da causare il minor impatto ambientale possibile anche in fase di realizzazione delle stesse;

d) non dovrà essere effettuato sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente;

e) nel caso in cui le operazioni di cantiere richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento / rabbocco, ecc..) dovranno essere garantite tutte e condizioni di sicurezza per lavoratori e l’ambiente;

f) nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

g) al fine di salvaguardare le componenti relative ad acque superficiali ed ecosistema acquatico a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente (perdite dei mezzi di cantiere), dovranno essere predisposte adeguate procedure operative di intervento di pronta ed efficace attuazione al verificarsi dell’emergenza;

h) il cantiere non dovrà essere dotato di infrastrutture di tipo civile;

i) dovranno essere ripristinate le aree, la copertura vegetale e la morfologia alterate dai lavori, a fine di consentire, almeno in parte, la rinaturazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico; a tal fine non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostruzione degli strati erbaceo, arbustivo ed arboreo;

j) al fine dell’ottenimento del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, dovrà essere presentata ed allegata al progetto definitivo una relazione idrogeologica ad integrazione di quella esistente, che tenga conto degli effetti prodotti dagli eventi alluvionali del luglio ‘96 - settembre ‘98 e ottobre 2000. Dovrà essere inoltre prodotta una o più sezioni significative dell’alveo attuale del torrente Strona in corrispondenza dell’attraversamento.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.2
D.D. 25 gennaio 2001, n. 93

Alluvione autunno ‘93 - Finanziamento complessivo L. 500.000.000=. Variazione programmi precedentemente approvati

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25
D.D. 25 gennaio 2001, n. 94

L.R. n. 18/84 - Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 1410 del 28/12/2000: “Quarto piano di contributi per opere pubbliche di competenza comunale e di interesse regionale. Spesa di L. 7.860.000.000 (cap. 25010 anni 2001 e 2002), L. 1.440.000.000 (cap. 23950 anno 2001), L. 2.055.000.000 (cap. 23960 anno 2001) e L. 2.000.000.000 (cap. 24780 anni 2001 e 2002)”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di integrare la determinazione n. 1410 del 28/12/2000 con i finanziamenti di cui all’elenco che si allega come parte integrante;

2. di dare atto che alla spesa complessiva risultante dal finanziamento del programma approvato con d.d. n. 1410 del 28/12/2000 integrato dal presente provvedimento, si fa fronte così come segue:

Opere stradali

- lire 3.220.000.000 sul capitolo 25010/2001 (DD.G.R. n. 4/27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

- lire 4.770.000.000 sul capitolo 25010/2002 (D.G.R. n. 49-1670 del 11/12/2000)

Opere cimiteriali

- lire 895.000.000 sul capitolo 24780/2001 (DD.G.R. n. 4/27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

- lire 1.275.000.000 sul capitolo 24780/2002 (D.G.R. n. 49-1670 del 11/12/2000)

Opere di edilizia municipale

- lire 1.825.000.000 sul capitolo 23960/2001 (DD.G.R. n. 4/27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

- lire 595.000.000 sul capitolo 23960/2002 (D.G.R. n. 49-1670 del 11/12/2000);

Opere di illuminazione pubblica

- lire 575.000.000 sul capitolo 23950/2001 (DD.G.R. n. 4/27740 del 7/7/99 e n. 49-1670 del 11/12/2000)

- lire 985.000.000 sul capitolo 23950/2002 (D.G.R. n. 49-1670 del 11/12/2000);

3. l’impegno delle somme di cui sopra verrà assunto con successivo provvedimento.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

Codice 25.2
D.D. 25 gennaio 2001, n. 95

L.R. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese Comune di Bosio. Devoluzione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.3
D.D. 25 gennaio 2001, n. 97

Autorizzazione idraulica n. 3555 per la realizzazione di attraversamento del Rio Olacco con tubazione idrica in PEAD PN 16 DN 50 mm., in Località Molino del Comune di Bairo. Ditta: Comune di Bairo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bairo, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento del corso d’acqua in argomento, ponendo particolare cura alla quota di posa del tubo-guaina contenente la condotta idrica, la quale non dovrà in alcun modo ridurre la sezione libera di deflusso delle acque;

3. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dell’attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dell’attraversamento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 101

Autorizzazione idraulica n. 1101 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Sant’Andrea nel Comune di Castello di Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 102

Autorizzazione idraulica n. 1100 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Freddo nel Comune di Castello di Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 103

Autorizzazione idraulica n. 1099 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Fontana Santa nel Comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12.il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 104

Autorizzazione idraulica n. 1098 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio di Quarto nel comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 105

Autorizzazione idraulica n. 1097 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Tagliaferro nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 106

Autorizzazione idraulica n. 1096 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Valmanera nel comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2.il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 107

Autorizzazione idraulica n. 1095 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Rilate nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 108

Autorizzazione idraulica n. 1094 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento del rio Valle della Ceresa nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8.il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 109

Autorizzazione idraulica n. 1093 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Valleandona nel Comune di Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 110

Autorizzazione idraulica n. 1092 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio di Monale o di Monte in Comune di Baldichieri. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 111

Autorizzazione idraulica n. 1091 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Castellero nel Comune di Baldichieri. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 112

Autorizzazione idraulica n. 1090 per scavo e posa di cavi telefonici a fibre ottiche lungo la S.S. n. 10 “Padana Inferiore” in attraversamento al rio Stanavasso nel Comune di Dusino San Michele. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10.l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 29 gennaio 2001, n. 113

Autorizzazione idraulica n. 1089 per l’attraversamento con cavo telefonico a fibre ottiche del rio Verde nel comune di Villanova d’Asti. Richiedente: Società E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E-VIA S.p.A. con sede in Via Felice Casati n. 16 Milano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 114

Alluvione ‘94 - L. nº 35/95 - Comunità Montana Val Chiusella. Variazione programmi precedentemente approvati

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.9
D.D. 30 gennaio 2001, n. 115

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con attraversamenti del Torrente Cairasca e dei Rii Paris, Callaioni, Fresaia e Maulone nei Comuni di Varzo e Trasquera. Ditta: Idroelettrica Sempione S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Idroelettrica Sempione S.r.l. residente in Crevoladossola (VB), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio, sezione di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 120

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Colla in Comune di Margarita e attraversamento del corso d’acqua pubblica Torrente Brobbio in Comune di Beinette con linea elettrica aerea a 15 kV (ricostruzione linea a 15 kV “Trucchi-Galli” nei Comuni di Margarita e Beinette). Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - IN/Gruppo Progettazione Reti e Cabine. Novara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 121

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Torto in Comune di Manta con cavo staffato al ponte a 15.000 V ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Zona di Savigliano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte, Zona di Savigliano, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/185 (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d’acqua denominato Rio Torto nel Comune di Manta con cavo staffato al ponte a 15.000 V, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 30 gennaio 2001, n. 122

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Torto in Comune di Verzuolo con cavo staffato al ponte. ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Zona di Savigliano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte, Zona di Savigliano, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/185 (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d’acqua denominato Rio Torto nel Comune di Verzuolo con cavo bt staffato al ponte, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 128

L.R. 38/78 e 18/84 - Comune di Viola (CN) - Lavori di consolidamento movimento franoso a monte s.c. nuova Pallarea loc. Romana - Contributo L. 25.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 130

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di pronto intervento per il ripristino sezione deflusso del rio Vallumida nel Comune di Montegrosso D’Asti - Contributo L. 40.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 131

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino transito s. c. v. Belveglio nel Comune di Vinchio - Contributo L. 30.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 132

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino condotta acque meteoriche e piazzale adiacente il peso pubblico nel Comune di Castelboglione - Contributo L. 18.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 133

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino condotta fognaria ed impianto depurazione in località Gallareto nel Comune di Piovà Massaia - Contributo L. 25.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 134

L.R. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti - Lavori di ripristino sezione d’alveo e difesa spondale sul rio Valle di Val Bonina nel Comune di Mombercelli - Contributo L. 45.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25
D.D. 31 gennaio 2001, n. 136

L.R. n. 18/84 - Rettifica ed integrazione D.D. nº 94 del 25/01/2001

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.5
D.D. 31 gennaio 2001, n. 140

R.D. N. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1102 per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del torrente Tatorba nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida” con sede in Roccaverano (AT) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e di cui alla precitata D.D. n. 394 del 18/04/2000 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza del’autorizzazione stessa, entro il termine di 1 (uno) anno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandrina al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 141

LL.RR. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Alta Langa - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 142

LL.RR. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 1 febbraio 2001, n. 143

LL.RR. nº 59/89 e nº 14/84 - Comunità Montana Valli Po Bronda e Infernotto - Concessione contributo per acquisto mezzo sgombero neve

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.6
D.D. 1 febbraio 2001, n. 144

R.D. 523/1901 - Polizia Fluviale n. 3855 - Difesa spondale su Rio Secco in corrispondenza del Foglio XIV, particella n. 623 del Comune di Bagnolo Piemonte - Autorizzazione in sanatoria - Richiedente: Ribotta Pasquale -

In data 06.12.2000 il Sig. Ribotta Pasquale - ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica in sanatoria delle opere, già realizzate, indicate all’oggetto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Geom. Bruno Marco Maria, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva, dalla planimetria degli interventi in progetto, dalle sezioni di progetto sul Rio Secco, dai particolari costruttivi, relativi alle seguenti opere:

1. Difesa spondale in massi non cementati in sponda destra idrografica del Rio Secco per una lunghezza di 50 m ed un’altezza media di 2 m;

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Bagnolo Piemonte per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 06.12.2000 è stato effettuato in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile il mantenimento delle opere indicate negli elaborati di progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la D.G.R. nº 24 - 24228 del 24/03/98;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- Vista la Legge Regionale n. 40/98;

- Vista la Direttiva del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino emanata con Deliberazione n. 2/99 del 11.05.1999 concernente “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”.

- Visto il verbale di sopralluogo dal quale risulta che l’opera in oggetto non pregiudica il regolare deflusso delle acque del Rio Secco.

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Sig. Ribotta Pasquale a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, con l’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzare o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

5. il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc.....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.3
D.D. 1 febbraio 2001, n. 155

Autorizzazione idraulica n. 3562 per la realizzazione di attraversamento provvisorio del Torrente Sangone con tubazione gas in polietilene DN 50 mm., da posare sul ponte militare temporaneamente a servizio della S.P. 193 della Colletta, loc. Dalmassi, in Comune di Giaveno. Ditta: Società Italiana per il Gas S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Italiana per il Gas - Esercizio di Torino, con sede in C.so Regina Margherita, 52 - Torino, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas, idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dell’attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dell’attraversamento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).

13. la presente autorizzazione idraulica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n. 2830 del 27/10/1995, rilasciata dallo scrivente Settore con nota prot. n. 4582-4919/95 del 27/10/1995.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 2 febbraio 2001, n. 157

Autorizzazione idraulica n. 3563 per i manufatti interferenti con il Torrente Chisoletta, da realizzare in corrispondenza delle opere di derivazione d’acqua, dal torrente medesimo, a servizio di un invaso con funzione di riserva idrica per scopo antincendio, in località Picchi Ravera, in Comune di Cumiana. Ditta: Comune di Cumiana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cumiana, con sede in P/za Martiri 3 Aprile n. 3, ad eseguire i manufatti elencati in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia garantita la stabilità della scogliera, nonchè del retrostante versante, e sia garantito che la struttura di fondazione abbia il piano di appoggio posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,0 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. la tubazione di scarico della canaletta di adduzione delle acque derivate non dovrà sporgere dal profilo spondale esistente;

5. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dell’attraversamento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.), nonchè il provvedimento di concessione di derivazione d’acqua, ai sensi del T.U. n. 1775/1933, da parte dell’Amministrazione Prov.le competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.9
D.D. 5 febbraio 2001, n. 158

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento aereo telefonico sul Rio Alla Vasca in Comune di Craveggia. Ditta: Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Telecom Italia S.p.A. - residente in Novara - ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, sezione staccata di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 5 febbraio 2001, n. 159

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico sul fiume Toce e l’attraversamento del Rio Spinaciatta per la costruzione della fognatura comunale per le frazioni Cagiogno e Ronconi in Comune di Premia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Premia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, sezione staccata di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.3
D.D. 5 febbraio 2001, n. 160

L.R. 40/98 ss.mm.ii.. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: “Sistemazione idrogeologica di un tratto del Torrente Prebech - Iº lotto” in Comune di Chianocco. Proponente: Comunità Montana Bassa Valle Susa e Cenischia. Determinazione di esclusione della fase di VIA

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di escludere, per quanto riportato in premessa e che si richiama integralmente nel presente dispositivo, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 14/12/1988 n. 40, il progetto relativo alla “Sistemazione idraulica ed idrogeologica di un tratto del Torrente Prebech - IIº lotto” da realizzare in Comune di Chianocco, presentato dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Cenischia, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 12 LR. 40/98), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- recepire le osservazioni contenute nella nota della Provincia di Torino in data 30/01/2001 prot. 20764 richiamate in premessa alla presente determinazione;

2) Di inviare la presente determinazione a tutti gli Enti e gli Istituti interessati e partecipanti alla Conferenza dei Servizi;

3) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 161

Intervento di manutenzione ordinaria Torr. Ardana in Comune di Gavi per il ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi mc. 3.250, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. (Tratto a monte confluenza T. Lemme). Primo lotto mc. 1.650

In data 25/08/1999 questo Settore ha provveduto alla redazione del progetto sopra descritto.

Lo stesso è stato pubblicato senza opposizioni sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21/06/2000.

In seguito alla pubblicazione, in data 30/06/2000 una sola ditta (Alice Scavi con sede in Gavi Borgata Alice n. 128) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto.

L’intervento consiste nella movimentazione di materiali d’alveo per complessivi mc. 1.650, di cui 650 ad imbottimento di sponda e i restanti mc. 1.000 oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

a) Escavatore - pala caricatrice

b) Autocarri targati: AL/714556 - AM243ZF

che non possono essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto di questo Settore.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di quindici giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 7.060.000 (di cui mc 600 a L. 8.400 e mc. 400 a L. 5.050) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Alice Scavi con sede in Gavi Borgata Alice n. 128, ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Lemme in Comune di Gavi, 1000 mc. (mille metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 162

Ditta Vallestaffora S.r.l. con sede in Bagnaria (PV) via IV Novembre 1. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Museglia in Comune di Montacuto Località Cà del Sarto - Giara, consistenti in lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 640 nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 1010

In data 18/09/2000, il Settore OO.PP. di Alessandria redigeva un progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Staffora in Comune di Montacuto Località Cà del Sarto - Giara, sulla base della segnalazione del Comune stesso in data 06/06/2000.

Il Progetto è stato pubblicato senza opposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 04/10/2000.

Contemporaneamente alla pubblicazione, in data 05/10/2000 la sola Ditta Vallestaffora S.r.l. ha presentato richiesta per l’esecuzione di quanto previsto in progetto, dietro pagamento di canone erariale relativamente al materiale di esubero e non utile a fini idraulici in loco.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- la presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

A) Nº 1 escavatore cingolato;

B) Nº 1 pala cingolata

C) Nº 5 autocarri targati: PV 645648; PV 645649; PV 649899; BE 523 AH; PV 846404

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di trenta (30) giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 7.468.950 a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso: il materiale litoide si presenta costituito da ciottoli di grossa pezzatura alternato a lenti di materiale limoso, in una percentuale del 30% circa, tale da indurre a formulare un valore del canone demaniale pari a 70% x 1.010 mc. = 707 x 8.400 L/mc = L. 5.938.800; 30% x 1.010 mc = 303 x 5.050 L/mc = L. 1.530.150.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato; scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

- Riconosciuta la regolarità dei lavori d’estrazione questo Settore provvederà d’Ufficio per lo svincolo del deposito cauzionale dandone contestuale notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di pulizia idraulica o comunque interessati al fatto estrattivo.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto l’allegato 4 delle norme di Attuazione del PSFF approvato con DPCM del 24/07/98 che recepisce e modifica la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 29/6/39 n. 1497, così come previsto dalla Circolare 8/EDE del 15/5/98 del Presidente della Giunta Regionale;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ai sensi dell’art. 7 della L. 55 del 19/3/90, come modificata con L. 203 del 12/07/91 dalla quale risulta che non sussistono provvedimenti definitivi o provvisori a norma dell’art. 10 L. 575/65 (e s.m.i.) e procedimenti in corso nei confronti dell’Impresa.

determina

Di autorizzare la Vallestaffora S.r.l. con sede in Bagnaria (PV) ad estrarre dall’alveo idrico del Torrente Museglia in Comune di Montacuto mc. 1.010 (milledieci metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati; una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 7 febbraio 2001, n. 163

L.R. 28/75 - Comune di Donato - Lavori di realizzazione opere stradali di interesse comunale. Devoluzione contributo per realizzazione nuovo tratto iniziale della strada comunale Pralungo. Nessuna variazione agli impegni di spesa già assunti

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.4
D.D. 7 febbraio 2001, n. 164

Ditta Scorza Costruzioni, con sede in Bosio, via dei Tigli, 6. Lavori di manutenzione ordinaria T. Morsone, località Acqua Sulfurea, in comune di Voltaggio. Eliminazione di materiale litoide (mc 100) pregiudizievole al funzionamento delle opere

In data 19/01/2001, con nota n. 168, il Comune di Voltaggio chiedeva la manutenzione ordinaria nel tratto del torrente Morsone, località Acqua Sulfurea, indispensabile per il riordino della sezione di deflusso delle acque. Nella stessa nota, il Comune dichiarava che la Ditta Scorza Costruzioni corrente in Bosio, via dei Tigli, 6, era disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione e che si impegnata a pagare i relativi canoni demaniali del materiale estratto.

L’intervento, come rappresentato dai grafici prodotti, consiste nella movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc. 100, oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di sette giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 773.000 (L. 8.400 al mc per 80 mc e L. 5.050 al mc per 20 mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Scorza Costruzioni ad estrarre dell’alveo idrico del torrente Morsone in Comune di Bosio, località Acqua Sulfurea, 100 mc. (centometri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 7 febbraio 2001, n. 165

Ditta F.lli Lanzavecchia Snc, località Masino 14/6, Lerma. Progetto di rinaturazione e ripristino dei luoghi alterati da eventi alluvionali. Autorizzazione n. 3074 del 19.08.1996 e successiva n. 3246 del 5.09.1996. Torrente Piota in comune di Lerma (laghi località Cirimilla). Intervento di manutenzione richiesto con nota del 18.01.2001. Movimentazione materiale d’alveo mc 500

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di sette giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 2.017.500 (L. 8.400 al mc per 150 mc e L. 5.050 al mc per 150 mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di 300 mc di materiale d’alveo. La rimanente parte di mc 200 verrà impiegata per imbottimenti di sponda.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Sezione Staccata Demanio di Alessandria - , competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Vista l’autorizzazione n. 3074 del 19.08.1996, e successiva n. 3246 del 5.09.1996, rilasciata da questo Settore;

Vista la domanda in data 18.01.2001, presentata dalla Federazione Italiana Pescatori Sportivi - Sezione provinciale di Alessandria - con la quale si chiede l’autorizzazione all’esecuzione delle opere in oggetto e nel contempo si cedono i diritti ad operare l’intervento alla Ditta F.lli Lanzavecchia Snc, località Masino 14/6, Lerma;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

determina

Di autorizzare la Ditta F.lli Lanzavecchia Snc, località Masino 14/6, Lerma relativamente all’esecuzione del progetto di rinaturazione e ripristino dei luoghi del Torrente Piota in comune di Lerma (laghi località Cirimilla).

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.9
D.D. 8 febbraio 2001, n. 166

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con ponticello del Rio Lancone in Comune di Domodossola. Ditta Ebrindati Annunziato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Ebrindati Annunziato - residente in Domodossola, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, sezione staccata di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.4
D.D. 8 febbraio 2001, n. 167

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Erro in comune di Cartosio (località Arbiglia). Ripristino sezioni d’alveo mediante eliminazione materiali litoidi (3.000 mc) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

In data 16.11.2000 questo Settore ha provveduto alla redazione del progetto sopra descritto.

Lo stesso è stato pubblicato senza opposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6.12.2000.

In seguito alla pubblicazione, due Ditte si sono dichiarate disposte ad eseguire i lavori in oggetto. Di conseguenza, è stata bandita una gara di aggiudicazione mediante offerta a rialzo sull’importo a progetto determinato dall’applicazione delle tabelle di canone demaniale. Aggiudicataria (verbale di aggiudicazione redatto in data 5.2.2001) è risultata la Ditta Benzi Remo, con sede in Malvicino, Regione Isola Buona, con un’offerta in aumento del 2%.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

Escavatore - pala caricatrice.

Autocarri targati: BB194NJ, AP873SR, BH220DD, AP961FW, BL146YL.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di sette giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti. In particolare il versamento relativo al materiale estratto (L. 9.600 al mc per 750 mc e L. 5.050 al mc per 750 mc) per un ammontare base di L. 10.987.500, portate a L. 11.207.250 per maggiorazione d’asta del 2%, a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso. La parte restante di materiale d’alveo oggetto d’intervento (mc. 1.500) non è soggetta ad onere fiscale in quanto la stessa sarà movimentata in alveo, come da progetto, per i previsti imbottimenti di sponda.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Alessandria - Reparto Demanio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Benzi Remo D.I. ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Erro in Comune di Cartosio, località Arbiglia, 1.500 mc. (millecinquecento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.9
D.D. 8 febbraio 2001, n. 168

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con metonodotto del Rio Alfenza in Comune di Crodo. Ditta: Geico S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Geico S.p.A. residente in Cremona, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, sezione staccata di Novara, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.3
D.D. 8 febbraio 2001, n. 169

Autorizzazione idraulica n. 3564 per la realizzazione di attraversamento del torrente Moretta con tubazione gas in acciaio DN 100 mm. e condotta idrica in PEAD DN 200 mm, affiancate al ponte lungo la S.S. n. 589 al km. 20+061 in Comune di Cumiana. Ditta Consorzio A.C.E.A. - Pinerolo (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio A.C.E.A., Via Vigone, 42, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas, idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

4. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle tubazioni in attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico.).

14. la presente autorizzazione idraulica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n. 3370 del 08.07.1999, rilasciata dallo scrivente Settore con nota prot. n. 3527/25.3 del 08.07.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 9 febbraio 2001, n. 170

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica Rio Castello-Fossato nei Comuni di Viola e Lisio con linea elettrica aerea MT 15 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte - Esercizio di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte, Esercizio di Cuneo, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/185 (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d’acqua denominato Rio Castello-Fossato nei Comuni di Viola e Lisio con linea elettrica aerea MT a 15 kV, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.7
D.D. 9 febbraio 2001, n. 171

Autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte sul Torrente Roccia, a servizio della nuova strada di collegamento tra la S.P. 31 di Borgomanero-Prato Sesia e la Via Dei Partigiani - Ditta: Comune di Prato Sesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Prato Sesia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo);

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio di Novara, al di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) ed inoltre dovrà comunicare, con congruo anticipo, all’Amm.ne Prov.le competente per territorio l’esecuzione delle opere in parola, al fine di predisporre gli opportuni interventi per la tutela della fauna ittica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 172

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria - Lavori di ricostruzione tratto rete fognaria tra la rate com.le Barbano Dante e via Circonvallazione del Comune di Cellamonte - Contributo L. 11.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 173

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Roasio (VC) Lavori concernenti indagini geognostiche e regimazione acque superficiali piazzale scuola materna comunale - Contributo L. 12.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 177

Ditta: Comune di Carrega Ligure. Autorizzazione idraulica, (PI nº 452) per la ricostruzione del muro del ponte storico in sponda destra del rio Connio in Loc. Connio in Comune di Carrega Ligure

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Forno Mauro



Codice 25.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 178

Ditta: Comune di Carrega Ligure. Autorizzazione idraulica, (PI nº 451) per la realizzazione di consolidamento riva sinistra rio Connio loc. Connio in comune di Carrega Ligure

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta: Comune di Carrega L., ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall’alveo venga seguita l’ordinaria pratica per il pagamento dell’eventuale canone demaniale;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in questo resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, con l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Agenzia del Demanio - Filiale di Alessandria, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 - vincolo paesaggistico, - alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Forno Mauro



Codice 25.2
D.D. 12 febbraio 2001, n. 179

L.R. n. 18/84 - Comune di Stroppo - Lavori di impianti elettrici - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 40.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 12 febbraio 2001, n. 180

L.R. n. 18/84 - Comune di Lu - Lavori di sistemazione opere stradali - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 35.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.9
D.D. 13 febbraio 2001, n. 182

R.D. 523/1904 - L.R. 18/84. Comunità Montana Valle Vigezzo; Progetto definitivo inerente i lavori di consolidamento opere idrauliche preesistenti sul torr. Melezzo orientale comprendenti interventi a presidio di prevista discarica (2a Cat. Tipo A) di materiali inerti. Importo Lit. 270.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di consolidamento opere idrauliche preesistenti sul torr. Melezzo comprendenti, tra l’altro, interventi a presidio di prevista realizzazione di discarica (2ª Cat. Tipo A) di materiali inerti, con recupero ambientale e bonifica, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde e le opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verifica la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6. il capitolato speciale di appalto dovrà essere uniformato ai disposti della L. 109/94 e s.m.i.;

7. prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 187

Autorizzazione idraulica n. 3567 per l’attraversamento del Rivo Noce con collettore fognario da posizionare all’interno di un esistente ponte in Via Cristinera in Comune di Cantalupa. Ditta: Sigg. Martina M., Bianciotto S., Cravero R., Galetto G., Ruffinatto F.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, i Sigg. Martina M., Bianciotto S., Cravero R., Galetto G., Ruffinatto F., con sede in Cantalupa (To), ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto esistente (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo);

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8.l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 189

Autorizzazione idraulica n. 3551 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Chisone, con condotta di gas metano in acciaio DN 400 mm, staffata al ponte a servizio della strada comunale della Balma, in località Ponte Rosso, in Comune di Fenestrelle. Ditta: Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione, con sede in via Lamarmora 68, 10128 Torino, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. le sponde, le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del tubo in acciaio (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del suddetto tubo mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 190

Autorizzazione idraulica n. 3552 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Torrente Chisone, con condotta di gas metano in acciaio DN 400 mm, in località Ponte Rosso, in Comune di Fenestrelle. Ditta: Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione, con sede in via Lamarmora 68, 10128 Torino, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave in cls contenente la tubazione, le cui generatrici superiori dovranno risultare, in ogni caso, ad una profondità di almeno mt. 1.50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione interessata;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. le sponde, le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del tubo in acciaio (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del suddetto tubo mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 191

Autorizzazione idraulica n. 3550, per l’occupazione di suolo demaniale (particella 1133), ex alveo Torrente Rochemolles, con due condotte di acqua calda per teleriscaldamento, una condotta per gas metano, e cinque cavidotti per cavi elettrici, in Comune di Bardonecchia, zona ingresso centro abitato - via Torino. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valsusa S.r.l., con sede in Rivoli via Rivalta 102, ad occupare l’area in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’area occupata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas metano idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l’occupazione dell’area in argomento dovrà avvenire, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. l’autorizzazione si intende accordata per la sola occupazione di suolo demaniale con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, che comportano l’occupazione di terreno demaniale, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’occupazione dell’area demaniale è avvenuta conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 192

Autorizzazione idraulica n. 3549, per la realizzazione all’attraversamento della Dora di Bardonecchia, con condotta fognaria, staffata al ponte di via Susa, in località Courbe, in Comune di Bardonecchia. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valsusa S.r.l., con sede in Rivoli via Rivalta 102, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, che comportano l’occupazione di terreno demaniale, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’occupazione dell’area demaniale è avvenuta conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto, (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte dell’Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativa e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 193

Autorizzazione idraulica n. 3526 per la realizzazione di n. 2 attraversamenti del Torrente Gravio, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 34+470 della S.S. n. 24 del Monginevro e nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 34+600, in Comune di Condove. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte e dell’intubamento interessati dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 197

Autorizzazione idraulica n. 3540 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Comba Scura, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 63+960 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 198

Autorizzazione idraulica n. 3528 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Pissaglio, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 45+780 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Bussoleno. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 200

Autorizzazione idraulica n. 3531 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Gelassa, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 60+250 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Gravere. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica  della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 201

Autorizzazione idraulica n. 3533 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Chanteloube, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nella banchina posta a lato della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 75+510, in Comune di Salbertrand. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa dell’intubamento interessato dall’attraversamento:

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 204

Autorizzazione idraulica n. 3543 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio del Molino, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 47+500, in Comune di Bussoleno. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 205

Autorizzazione idraulica n. 3544 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Majores, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Rio al km 61+300, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa dell’intubamento interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 208

Autorizzazione idraulica n. 3548 per la realizzazione dell’attraversamento del Canale Scolatore Novaretto, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nella banchina posta a lato della S.S. n. 24 del Monginevro in corrispondenza dell’intubamento del Canale posto al km 28+680, in Comune di Caprie. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa dell’intubamento interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 209

Autorizzazione idraulica n. 3566 per la realizzazione dell’attraversamento del Rivo Pontet, con cavi telefonici a fibre ottiche, posati nel sedime della S.S. n. 24 del Monginevro, in corrispondenza del ponte posto al km 69+800, in Comune di Salbertrand. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 19 febbraio 2001, n. 210

Polizia idraulica n. 3866 - Sistemazione idraulica del T. Ellero fra il ponte Carmine ed il Ponte FF.SS. in Comune di Bastia Mondovì da parte dell’Amministrazione Comunale

In data 22/12/00 l’Amministrazione in oggetto indicata, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere indicate in epigrafe.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Andrea Filippi e costituiti da un fascicolo di disegni in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bastia Mondovì per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 15/02/01 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/72;

- visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

- Vista la L.R. N. 40/98;

- Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14/12/2000;

- Ritenuto che ricorrono nella situazione locale le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 comma 2 della suddetta ordinanza

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici l’Amministrazione Comunale in epigrafe indicata, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-le sponde, le eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi sei e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo);

-questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

-il soggetto autorizzato dovrà acquisire, se necessario, il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio, Sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

-il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 213

Autorizzazione idraulica n. 3539 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Mollieres, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 63+500 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Chiomonte. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 febbraio 2001, n. 214

Autorizzazione idraulica n. 3542 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Sessi, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 31+820 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Caprie. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 221

Nulla osta idraulico in sanatoria nº 167 della Ditta Meccanotessile s.a.s. “Guido Regis” di ing. Giacomo Lucchini per posa di canaletta prefabbricata per scarico acque meteoriche - Rio Merle - Comune di Valle Mosso

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il nulla-osta si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendono necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il nulla-osta è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge.

- Il nulla-osta è subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, secondo le vigenti leggi in materia (concessioni edilizia, autorizzazione di cui alla L. 431/85 (vincolo paesaggistico), alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 222

Autorizzazione idraulica nº 150/c - Comuni di Cossato e Mottalciata - Rio Druma, Rio del Pero, Rio Vercate - Lavori di “Manutenzione straordinaria consistenti in realizzazione di soglie sommerse e risagomature delle sponde” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 223

Autorizzazione idraulica nº 150/b - Comune di Mottalciata - Rio Druma - Lavori di “Manutenzione straordinaria consistenti in taglio piante e riprofilatura sponda dx Rio Druma mediante posizionamento di massi di media e grossa dimensione” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 224

Autorizzazione idraulica nº 150/a - Comuni di Mottalciata e Cossato - Rio Drumetta, Rio Druma, Rio Pero, Rio Vercate -. Lavori di “Delimitazione proprietà con posa di paletti, filo e/o rete metallica senza esecuzione di opere edili” - Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Azienda Agricola Lidia Coppe ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 225

Autorizzazione idraulica 69c - Comune di Cerrione - Rio Abbondanza - Lavori “Costruzione ponticello - Variante al progetto originario di cui all’autorizzazione idraulica nº 69/b, assunta con determinazione Dirigenziale nº 1222/25.10 del 17/11/2000" - Comune di Cerrione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta De Martini S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la quota di imposta delle fondazioni dovrà essere attestata ad almeno un metro al di sotto della quota di fondo alveo;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 241

Autorizzazione idraulica n. 3568 per la realizzazione di un manufatto di scarico delle acque di lavorazione in sponda sinistra del rio Ritorno in Comune di Barbania. Ditta: Eurolav con sede in Barbania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Eurolav, con sede in Barbania, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di sostegno terminale dello sbocco della tubazione di scarico delle acque reflue nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,20 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 242

Autorizzazione idraulica n. 3565 per il consolidamento del ponte sul Torrente Lemina sulla S.C. dei Monti di Costagrande in Comune di San Pietro Val Lemina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Pietro Val Lemina, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota tale da garantire, comunque, la fondazione sulla roccia in posto;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 243

Autorizzazione idraulica n. Au-408 per l’attraversamento del torr. Soana e Fonzo, con linea elettrica, in Comune di Ronco C.se loc. Fucine. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.r.l. - Esercizio di Ivrea -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’ENEL - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea corso Vercelli n. 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale (allegato) sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni ambientali, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.);

3. anche in considerazione del fatto che il recente evento alluvionale dell’ottobre 2000 ha determinato erosioni di sponda particolarmente consistenti proprio nella zona della confluenza dei torrenti Soana e Fonzo, il previsto palo in sinistra idrografica dovrà essere posizionato oltre i 5,00 m. rispetto all’esistente ciglio di sponda.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2001, n. 244

Autorizzazione idraulica n. Au-409 per l’attraversamento del Rio Ritano Cambrere, con linea elettrica, in Comune di Vidracco - Castellamonte, fr. Muriaglio. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’ENEL - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea corso Vercelli n. 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale (allegato) sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni ambientali, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 22 febbraio 2001, n. 247

Evento sismico del 21.08.2000. Piano stralcio per la ricostruzione, di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Interno con delega alla protezione civile n. 3084/2000, approvato con D.D. n. 1215 del 16.11.2000. Anticipazione del 70% agli enti beneficiari dei contributi

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.5
D.D. 22 febbraio 2001, n. 250

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1104 per la realizzazione dei lavori di sistemazione sponda sinistra rio Cervino in località Stazione in Comune di Mombaruzzo. Richiedente: Comune di Mombaruzzo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 22 febbraio 2001, n. 251

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1105 per la realizzazione dei lavori di sistemazione sponda destra torrente Tinella in Comune di Castagnole Lanze. Richiedente: Comune di Castagnole Lanze

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole Lanze con sede in Castagnole Lanze Via Ruscone n. 9 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e di cui alla precitata D.D. n. 850 dell’11/08/2000, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Alessandria, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.3
D.D. 26 febbraio 2001, n. 254

Autorizzazione idraulica n. 3570/2001 per l’attraversamento aereo del Rio Valle Pasano con condotta gas staffata all’esistente ponticello in Comune di Chieri. Ditta: Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico idraulica del manufatto di attraversamento del rio a lato del quale è staffata la condotta in argomento

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas), con sede in Torino - Via XX Settembre n. 41, a mantenere l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della condotta gas di attraversamento in argomento a lato della quale è stata ancorata la condotta stessa;

3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la Società Italiana per il Gas p.A. dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto allegato alla presente autorizzazione;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 26 febbraio 2001, n. 255

Autorizzazione idraulica n. 6/2001 per difesa spondale lungo il canale Gora (o Rio della Vecchia o Rio Secco) nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero comunale in Comune di Bibiana. Ditta: Comune di Bibiana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bibiana ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati ed idoneamente immorsati in modo tale da offrire reciprocamente sufficienti garanzie di stabilità; dovranno avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8 q.li e dovranno essere a spacco, a struttura non geliva nè lamellare;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori/degli interventi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 27 febbraio 2001, n. 264

Autorizzazione idraulica n. 3530 per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Galambra, con cavi telefonici a fibre ottiche, staffati all’esistente ponte posto al km 67+900 della S.S. n. 24 del Monginevro, in Comune di Exilles. Ditta: E-VIA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta E-VIA S.p.A. con sede in via F. Casati 16, 20124 Milano, a realizzare l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della cassetta in vetroresina contenente i cavi a F.O. (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta cassetta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte della competente Agenzia del Demanio, filiale di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 1 marzo 2001, n. 276

Evento sismico del 21.08.2000. Piano stralcio per la ricostruzione, di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Interno con delega alla protezione civile n. 3084/2000, approvato con D.D. n. 1215 del 16.11.2000. Anticipazione del 70% agli enti beneficiari dei contributi. Rettifica al punto 2 del dispositivo della D.D. n. 247 del 22.02.2001

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 277

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 8/2001 per lavori di ripristino di una difesa spondale interessante il Rio Marone in Comune di Cavour. Ditta: Lamberto Mario

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 278

Autorizzazione idraulica n. 10/2001 per la costruzione di un muro di difesa spondale destra al Rio Marone, in Comune di Cavour. Ditta richiedente: Rossa Chiaffredo, Tavella Ester, Tavella Aldo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2001, n. 279

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 9/2001 per lavori di ripristino di una difesa spondale interessante il Rio Marone in Comune di Cavour. Ditta: Edilpellice S.n.c.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 284

Autorizzazione idraulica n. 3572 per la realizzazione di un nuovo, ponte e di due tratti di difesa spondale al torrente Morsino in Comune di Almese. Ditta: Plasticavi Italiana S.p.A. - Via Rivera, 100 Almese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Plasticavi Italiana S.p.A. con sede in Almese Via Rivera, 100 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale e delle strutture costituenti il nuovo ponte nei riguardi, sia delle spinte dei terreni, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto, per quanto attiene le difese spondali, ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Dovranno esclusivamente provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare e dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

7. le sponde, il fondo alveo, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, mentre le opere longitudinali e trasversali, presenti in corrispondenza e nei pressi del nuovo ponte, non dovranno subire danni dall’esecuzione delle opere restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Agenzia del Demanio - Filiale di Torino - C.so Bolzano n. 30 Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente, la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 285

Autorizzazione idraulica n. 3569 per la realizzazione di un manufatto di attraversamento del Rio Ravetta lungo la strada consortile del Ritano in Comune di Chieri. Ditta: Forese e Portogallo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Forese e Portogallo, residente in Chieri, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di attraversamento del corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessati dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 286

Autorizzazione idraulica n. 12 per la realizzazione di un tratto di scogliera in sponda sinistra del torrente Bendola e per l’esecuzione di n. 2 soglie di fondo in Comune di Volpiano. Ditta: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Praoil Oleodotti Italiani S.p.A., con sede in Genova P.zza della Vittoria 15, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale e delle due soglie di fondo nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessati dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 5 marzo 2001, n. 287

Autorizzazione idraulica n. 11 per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul rio S. Giovanni in Comune di Volpiano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Volpiano, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa in sx orografica a monte dell’esistente passerella pedonale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte, nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno di tutte le opere di difesa previste, dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.9
D.D. 7 marzo 2001, n. 300

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia idraulica; Fiume Toce in comune di Crodo; Ditta ENEL S.p.A.; Lavori manutentori invaso di Braccio a servizio dell’impianto idroelettrico di Crevoladossola, comportanti l’asportazione complessiva di mc. 76.000 di materiale inerente demaniale di cui mc. 46.000 soggetti a canone demaniale; 2 a fase esecutiva - asportazione di mc. 12.000 di cui mc. 6.000 soggetti a canone dem.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Guido Ercole



Codice 25.10
D.D. 9 marzo 2001, n. 302

Autorizzazione idraulica n. 166 - Comune di Quaregna - Torrente Quargnasca - Lavori “Opere edilizie da realizzarsi in fregio al Torrente Quargnasca” - Ditta Flainox

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Flainox ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali timbrati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali alla competente Autorità se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.10
D.D. 9 marzo 2001, n. 303

Autorizzazione idraulica nº 174 - Comune di Biella - Rio Viariggio - Lavori di “Risanamento igienico del Rio Viariggio tra le strade Cimitero e Canton Bonino - scolmatore lungo la strada Barazzetto-Vandorno” - Comune di Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali timbrati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31/12/2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Comune dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali alla competente Autorità se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.3
D.D. 9 marzo 2001, n. 304

Autorizzazione idraulica n. 3573 per la realizzazione di due passerelle pedonali, rispettivamente sul Rio di Valle Maggiore e sul Canale Piccolo, nonchè di alcuni tratti di sistemazione spondale mediante l’esecuzione di scogliere in massi in Comune di Gassino T.se. Ditta: Comune di Gassino

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 12 marzo 2001, n. 306

Autorizzazione idraulica n. 14/01 per l’esecuzione di lavori di disalveo e sistemazione di un tratto del Rio Albera in Comune di Burolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Burolo, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sottomurazione della sponda in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. l’estrazione del materiale d’alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del Torrente; procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori d’estrazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

4. il materiale legnoso prelevato dall’alveo, dovrà essere depositato esclusivamente nelle aree all’uopo individuate negli atti progettuali;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti di sottomurazione previsti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.10
D.D. 13 marzo 2001, n. 316

Polizia idraulica n Prov Bi 10/b - Ditta Alpe Guizza S.p.A. - Nulla osta idraulico per la realizzazione di opere onde attivare derivazione idrica dal Torrente Viona e di difesa spondale nel Comune di Donato - Torrente Viona

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 14

Opere di Navigazione Interna. Comune di Oggebbio. Interventi di manutenzione e miglioramento funzionale della stazione lacuale. Revoca della D.G.R. n. 580 - 4271 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235122) di L. 150.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 15

Opere di Navigazione Interna. Comune di Omegna. Lavori di completamento dell’infrastruttura portuale, sita nella sponda ovest del Lago d’Orta, in zona Bagnella. Revoca della D.G.R. n. 578 - 4269 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235126) di L. 465.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 16

Opere di Navigazione Interna. Comune di Ghiffa. Interventi di manutenzione e miglioramento funzionale dell’edificio ad uso imbarcadero sito nel Comune omonimo. Revoca della D.G.R. n. 562 - 4253 del 30.11.1995 e perente Cap. 25360/95 (I. 235149) di L. 100.000.000=

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 gennaio 2001, n. 18

Introiti relativi ai canoni per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 17 gennaio 2001, n. 19

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Impegno ed erogazione della somma di Lire 98.464.907= sul cap. 27190/2001 corrispondenti al saldo del contributo concesso al Comune di Fossano (CN) con D.G.R. n. 78-40948 del 30.11.94 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Lotto I”. Economia di spesa di Lire 35.535.093

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 17 gennaio 2001, n. 20

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Impegno ed erogazione della somma di Lire 90.000.000= quale saldo del contributo concesso al Comune di Casale Corte Cerro (VBO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Tratto 1A del programma piste ciclabili” sul cap. 27190/2001

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 26

Sciovia a fune alta “Costabella” (1395-1427) nel comune di Frabosa Sottana (CN). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio, approvazione regolamento di esercizio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 30 gennaio 2001, n. 27

Lago Maggiore. Comune di Arona. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata 23º Cimento Invernale" nelle acque del lago Maggiore indetta per il giorno 11.02.2001 dalle ore 11.30 alle ore 12.00

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 28

Rilascio del parere favorevole per la prosecuzione del pubblico esercizio, funivia “Va e vieni” “Oropa-Lago del Mucrone” (1206-1868), in comune di Biella (BI), in concessione alla società Funivie Oropa con sede in Località Santuario, Oropa (BI)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 30

Sciovia a fune alta “Baby Genevris” (1872-1927) nel comune di Sauze d’Oulx (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 31 gennaio 2001, n. 31

Sciovia a fune alta “Pian Belfè 1" (1300-1440) nel comune di Alta di Stura (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 31 gennaio 2001, n. 32

Lago Maggiore. Interventi urgenti atti a fronteggiare i danni a seguito dell’evento alluvionale del 13-16.10.2000. Affidamento, in sanatoria, all’Impresa Lietta Pierino, S.r.l. di Verbania, degli interventi di somma urgenza per rimozione tronchi e materiale vario presente in acqua o depositato sulle sponde (Comuni di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero, Cannobio). Importo L. 192.355.637 oneri fiscali compresi

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 1 febbraio 2001, n. 34

Occupazione aree appartenenti al demanio lacuale regionale in zona portuale di Isola Bella in Comune di Stresa, a mezzo n. 1 pontile di mq. 6.00. Individuazione del soggetto avente titolo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 1 febbraio 2001, n. 35

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione al Sig. Vidoli Claudio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 1 boa (ST:32) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 36 mappale n. 3 del comune di Stresa, richiesta dal Sig. Vidoli Claudio, in qualità di titolare della ditta individuale di servizio pubblico non di linea come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

La boa dovrà essere di materiale plastico, di colore bianco e dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare le seguenti sigle identificative: ST32.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Vidoli Claudio, in qualità di titolare della ditta individuale di servizio pubblico non di linea è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionati alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 2 febbraio 2001, n. 37

Lago Maggiore. L.R. 23/1/84 n. 8 art. 31 lett. g. Servizio di rimozione e smaltimento scarti lignei provenienti da pulizia del lago. Affidamento alla Ditta System Eco Green di Gaggiano (MI). Spesa presunta di L. 11.000.000 I.V.A. compresa

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 39

Sciovia a fune alta “Nube D’Argento 2" (1836-2227) nel comune di Sestriere (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 40

Rilascio del parere favorevole per la riapertura al pubblico esercizio della seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Abetina” (1267-1719), in esercizio sul territorio dei comuni di Trausella e di Traversella in provincia di Torino. Concessionaria la Cooperativa “Valchiusella Servizi” con sede in Via Monte Marzo, 14 Fraz. Drusacco, Vico Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) Di rilasciare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, parere favorevole per la riapertura all’esercizio pubblico dell’impianto funiviario, seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominato “Abetina” da m. 1267 a m. 1719 s.l.m., in esercizio sul territorio dei comuni di Trausella e di Traversella in provincia di Torino. Concessione alla Cooperativa “Valchiusella Servizi” con sede in Via Monte Marzo, 14 Fraz. Drusacco, Vico Canavese (TO), fino alla scadenza temporale di cui al D.M. 02/01/85, nº 23.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 5 febbraio 2001, n. 41

Opere di Navigazione Interna sul Fiume Po. Comune di Cardè (CN). Realizzazione di un punto d’attracco sul fiume Po ed opere accessorie. Approvazione progetto esecutivo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 42

Bando pubblico del 21.8.2000 per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna. Individuazione degli aventi titolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di dare il titolo per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna ai Sigg.: Bainotti Giacomo, Ravizza Mauro, Aresi Sergio, Bignami Gianni, Ferro Carlo, Maulini Ambrogio, Rolla Carla, Beretta Bruno, Cerutti Massimo, Dequarti Luigi, Lodi Danilo, Lodi Gianluca, Capra Sergio, Martinoli Giorgio, Di Bari Luca, Cassese Carmine, Clemente Alessandro e Cattaneo Franco;

- le assegnazioni formali dei posti d’ormeggio avverranno con successive determinazioni dirigenziali dopo il pagamento della tassa, del canone e del deposito cauzionale da parte degli aventi titolo all’occupazione di che trattasi.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 6 febbraio 2001, n. 43

Revoca della concessione per l’occupazione del posto d’ormeggio n. 11, pontile 2, lato C, sito presso i pontili pubblici del Comune di Pella, rilasciata al Sig. Coda Zabetta Alberto

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26
D.D. 7 febbraio 2001, n. 44

Designazione del Responsabile del procedimento per la fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto “Realizzazione di approdo turistico e struttura afferente di servizio”, in Comune di Cannero Riviera (VB), presentato dal Comune Cannero Riviera (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di designare l’ing. Piero Pais, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, Responsabile del procedimento (ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le indicazioni della L.R. 51/97).

Inoltre, sentito il suddetto Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, si individua l’arch. Luigi Serra, funzionario del Settore Navigazione Interna e Merci, quale referente di progetto per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme.

Il Direttore regionale
Aldo Manto



Codice 26.2
D.D. 7 febbraio 2001, n. 45

Costruzione di una seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Ponte - Sagersboden”, da m. 1296 a m. 1776 s.l.m., in Comune di Formazza (VB). Proprietario il comune di Formazza. Approvazione varianti al progetto approvato

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 8 febbraio 2001, n. 47

Rilascio del parere favorevole per l’apertura al pubblico esercizio, nomina del Direttore di Esercizio, approvazione del Regolamento di Esercizio della funivia monofune, seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominata “Ponte - Sagersborden” (1299 - 1780), costruita sul territorio del comune di Formazza (VB), in concessione alla società “Magic Sky” S.r.l. con sede in Fraz. Vado, n. 1 Formazza (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) Di rilasciare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, parere favorevole per l’apertura all’esercizio pubblico dell’impianto funiviario, seggiovia biposto ad attacchi fissi, denominato “Ponte - Sagersboden” da m. 1299 a m. 1780 s.l.m. fino alla scadenza temporale di cui al D.M. 02/01/85, nº 23. L’impianto, costruito sul territorio del comune di Formazza in provincia del Verbano Cusio Ossola, è di proprietà del comune di Formazza ed in concessione alla società “Magic Sky”, con sede in Fraz. Valdo, n. 1, Formazza.

B) di approvare il Regolamento di Esercizio del suddetto impianto funiviario. Copia del regolamento è depositata presso Direzione Regionale Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione con prot. n. 173/26.2 del 8/01/2001;

C) di rilasciare l’assenso alla riconferma dell’ing. Giorgio Chieu quale Direttore di Esercizio dell’impianto.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 9 febbraio 2001, n. 48

Sciovia a fune alta “La Motta 2" (2476-2807) nel comune di Sestriere (TO). Benestare apertura impianto al pubblico esercizio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 9 febbraio 2001, n. 49

Scuola Nautica Gamma Torino - Autorizzazione alla circolazione a motore sulle acque del Lago di Viverone

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 12 febbraio 2001, n. 53

Autorizzazione ad esercitare il servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con unità di navigazione sulle acque piemontesi. Ditta Ferri Adamo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 54

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Autorizzazione circolazione unità di navigazione dotate di motore

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 55

Fiume Po. Comune di Torino e Comune di Moncalieri. Autorizzazione allo svolgimento manifestazione remiera, indetta per il giorno 18.02.2001 dalle ore 9.00 alle ore 13.45

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 13 febbraio 2001, n. 56

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Autorizzazione circolazione unità di navigazione dotate di motore

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 14 febbraio 2001, n. 58

Servizio pubblico non di linea in conto terzi con unità di navigazione. Presa d’atto cessazione attività ditta “Moriggia Giancarlo” con sede in Verbania e trasferimento dell’autorizzazione alla “Ditta Vidoli Alessandro”, con sede in Baveno

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 15 febbraio 2001, n. 59

D.P.R. n. 616/1997, art. 97 - Navigazione Interna - Lago Maggiore. Comune di Ghiffa (VB). Realizzazione pontile galleggiante per ormeggio imbarcazioni. Importo L. 165.000.000. Parere

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.1
D.D. 15 febbraio 2001, n. 60

Progettazione del nodo di interscambio MOVIcentro di Novara. “Intervento di razionalizzazione ed ottimizzazione del nodo ferroviario di Novara”. Approvazione di atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata Rep. 4031/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Gianni Rosa



Codice 27.1
D.D. 26 gennaio 2001, n. 77

Parziale rettifica determinazione n. 165 del 22/09/1998 avente per oggetto: “Ricerca sanitaria finalizzata regionale. Approvazione e finanziamento progetti di ricerca ed autorizzazione alla liquidazione di Lire 855.400.000=, capitolo 12276/97"

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.2
D.D. 26 gennaio 2001, n. 78

Modifica e integrazione della determinazione n. 472 del 25/10/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 29 gennaio 2001, n. 80

Attuazione della D.G.R. n. 27-27574 - Progetto di monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 - Fase B

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare l’elenco delle aziende da sottoporre a monitoraggio per la Fase B) che per ragioni di privacy non viene allegato alla presente Determinazione, ma rimane agli atti della Direzione;

- di approvare i seguenti indirizzi operativi:

l’elenco suddiviso per ciascuna ASL sarà trasmesso ai Responsabili degli SPreSAL con raccomandata riservata.

Sulla base di tale elenco, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra citata, gli SPreSAL provvederanno a trasmettere alle aziende individuate il modello di monitoraggio predisposto dalla Regione Piemonte di cui all’allegato 1 della citata D.G.R. n. 27-27574 del 14/06/99.

Le aziende, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del modello di monitoraggio, dovranno compilarlo e trasmetterlo, unitamente ad una copia del registro infortuni aziendale, allo SPreSAL dell’ASL competente per territorio.

Gli SPreSAL procederanno nei successivi 4 mesi alla verifica in azienda di quanto riportato nel modello, alla presenza dei soggetti aziendali della prevenzione (Datore di Lavoro, RSPP, RSL, Medico Competente, ecc.).

Gli SPreSAL cureranno la raccolta su supporto magnetico dei dati verificati e desunti dal modello e trasmetteranno tali informazioni al Settore Regionale competente nei successivi 60 giorni.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 81

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Borgaro n. 70

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 82

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Locana (TO), Località Truc Fassin Frazione Balmella - Foglio n. 124, Particella n. 185

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 83

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Vinadio (CN), Località Frazione Podio Soprano

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 84

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cassine (AL), Vicolo Marconi - Foglio n. 18, Mappale n. 195

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 85

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Maggiora (NO), Via Fornaci - Foglio n. 6, Mappale n. 297

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 86

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Fossano (CN), Piazza Romanisio n. 15

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 87

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Sirti S.p.A., con sede legale in Cassina de’ Pecchi (MI), Via E. Fermi n. 2. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Ivrea (TO), Via Cappuccini n. 19

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 88

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Avigliana (TO), Strada Antica di Francia - Foglio n. 29, Mappale n. 257

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 89

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Borgaro Torinese (TO), Via Italia

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 90

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Lequio Berra (CN), Località Bedollo Soprano - Foglio n. 5, Mappale n. 364

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 91

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via San Marino n. 68, angolo Piazza Montanari n. 168

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 92

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Berthollet n. 3

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 93

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Verzuolo (CN), Via Siccardi n. 5

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 30 gennaio 2001, n. 94

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Casalgrasso (CN), Località Cascina Garrone - Foglio n. 19, Mappale n. 262 in sommità a torre piezometrica del Consorzio Acquedotto

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 95

Ditta Guido Tazzetti & C. S.p.A. con sede legale e stabilimento in Torino, Strada Settimo n. 266. Autorizzazione igenico-sanitaria alla produzione, confezionamento, deposito e commercio additivo chimico per uso alimentare “sorbato di calcio E203" e al confezionamento, deposito e commercio additivi chimici per uso alimentare: E507, E270, E524, E338, E422 e E420 ad integrazione precedenti autorizzazioni

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 96

Ditta “S.I.L.E.A. S.r.l.”, con sede e stabilimento in Torino, Largo Bardonecchia, 175. Autorizzazione igenico-sanitaria alla produzione, deposito e commercio di aromi e al confezionamento, deposito e commercio di coloranti e di additivi chimici per uso alimentare, ad integrazione precedente autorizzazione. Presa d’atto modifica della ragione sociale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.1
D.D. 1 febbraio 2001, n. 97

Ditta “Lauretana S.p.A.” con sede e stabilimento in Graglia (BI), Frazione Campiglie n. 56. Autorizzazione igienico sanitaria alla ridefinizione lay-out linea vetro ed inserimento nuovo sistema di controllo. Presa d’atto modifica della ragione sociale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 98

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Pietraporzio (CN), Località Murenz - Foglio n. 3, Mappale n. 251

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 99

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti (AT), Località Frazione Quarto Superiore - Foglio n. 95, Mappali nn. 406, 407, 408 - Torre piezometrica dell’acquedotto Comunale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 100

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Montalenghe (TO), Via Prato Mauro - Foglio n. 11, Mappale n. 54

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 101

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO), Via Grugliasco Borgata Dojrone - Foglio n. 10, Particella n. 13

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 102

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Tassarolo (AL), Via Cimitero - Foglio n. 7, Mappale n. 87

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 103

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Bellinzago Novarese (NO), Località Campo Sportivo - Mappale n. 381, Foglio n. 43

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 104

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cantarana (AT), Località Regione Arboschio - Foglio n. 5, Mappali nn. 457, 203, 284, 496

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 105

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Riva Presso Chieri (TO), Strada Buttigliera presso il Cimitero Comunale - Foglio n. 15, Mappale n. 230

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 106

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Buriasco (TO), Località Cascina Fodrera - F. 1, n. 172 (ex n. 94/a)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio




Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 107

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Gattinara (VC), Vicolo Mongrando - Foglio n. 28, Mappale n. 196

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 108

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Acqui Terme (AL), Piazza Matteotti n. 31

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 febbraio 2001, n. 109

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Pamparato (CN), Via Arotte, Frazione Serra - Foglio n. 12, Mappale n. 154

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 7 febbraio 2001, n. 120

Avvio Bando Regionale per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria finalizzata. Impegno della somma di Lire 3.000.000.000= sul cap. 12265/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del canone

Alle Province Piemontesi

e p.c.

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione generale Difesa del Suolo

Al Servizio idrografico e mareografico nazionale

All’Agenzia del demanio

All’ENEL S.p.A.

LORO SEDI

Come noto, con la pubblicazione del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 è divenuto pienamente operativo dal 21 febbraio 2001 il riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico previsto dalla l.r. 44/2000 in attuazione del d.lgs. 112/1998.

Poiché in merito sono state segnalate dalle Amministrazioni alcune problematiche che richiedono urgenti chiarimenti, con la presente si ritiene opportuno fornire prime indicazioni di carattere procedurale circa le modalità di conduzione dei procedimenti relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla riscossione dei relativi canoni demaniali evidenziando le innovazioni che emergono dal mutato quadro delle competenze.

Grandi derivazioni

Risulta innanzi tutto necessario chiarire che le nuove funzioni attribuite alle Province in merito alle grandi derivazioni non possono costituire oggetto dell’avvalimento degli Uffici regionali previsto dalla D.G.R. n. 29-1864 del 28.12.2000 e disciplinato dalla precedente Circolare 22 febbraio 2001 n. 2/PRE.

Tale avvalimento presuppone infatti che siano temporaneamente utilizzate le strutture che in precedenza erano titolari della funzione ed è principalmente mirato a consentire nel frattempo l’individuazione e la formazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti.

Le funzioni attribuite alle Province relativamente alle grandi derivazioni riguardano invece procedimenti a suo tempo di competenza statale e vanno a completare il quadro di attribuzioni provinciali in materia di gestione del demanio idrico già di loro spettanza sulle piccole derivazioni in forza della l.r. 5/1994 e in ordine alle quali le Province hanno pertanto maturato un’esperienza pluriennale.

La Direzione 24 Pianificazione delle risorse idriche è comunque a disposizione per la collaborazione necessaria al fine di risolvere le questioni più complesse che si dovessero riscontrare in questa delicata fase di avvio della riforma.

Riordino degli archivi

Fermo restando quanto sopra, la predetta Direzione - secondo quanto concordato in seno alla Conferenza delle risorse idriche del 29 gennaio 2001 ai fini di una loro corretta consegna alle Amministrazioni provinciali - sta procedendo alla riunificazione e al riordino dei fascicoli pervenuti sia dal Ministero dei Lavori Pubblici, sia dal Provveditorato Opere Pubbliche.

In merito si ricorda che, allo scopo di mettere l’Amministrazione provinciale in condizione di adottare gli atti di competenza, tale accordo fa comunque salva - nelle more del riordino e della conseguente trasmissione degli archivi - la possibilità di richiedere in qualunque momento la consegna della singola pratica secondo necessità.

Parere del Servizio idrografico e mareografico nazionale

Per quanto riguarda la conduzione dell’istruttoria di istanze di grandi derivazioni, le Amministrazioni in indirizzo non dovranno più acquisire il parere del Servizio idrografico e mareografico nazionale, ma procederanno in piena autonomia alle valutazioni del caso: tale parere, a suo tempo previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 agosto 1943 n. 3764 e ribadito dal d.p.r. 24 gennaio 1991 n. 85, non è stato oggetto di riserva in capo allo Stato nell’ambito dell’articolo 88 del d.lgs. 112/1998 ed è pertanto da ritenersi assorbito nelle funzioni di gestione del demanio idrico attribuite a codeste Amministrazioni dalla l.r. 44 del 2000.

Le informazioni necessarie potranno comunque essere acquisite anche attraverso l’accesso ai dati pluviometrici e idrometrici e relative serie storiche in possesso dell’Amministrazione regionale, dati che - in attesa della loro messa a disposizione sul sito Internet della Regione - sono al momento disponibili presso la Direzione Pianificazione delle risorse idriche, Settore 24.2 Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque oppure presso la Direzione Servizi tecnici di prevenzione, Settore 20.2 Meteoidrografico e reti di monitoraggio.

Parere vincolante della Regione

Ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della l.r. 44/2000 la Regione esprime il parere vincolante per il rilascio delle concessioni delle grandi derivazioni idriche, valutandone la compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale.

Sono soggetti al predetto parere unicamente i provvedimenti di nuova concessione, anche in sanatoria, le varianti sostanziali e quelle che, seppur non sostanziali, comportano un aumento della portata derivata, nonché i rinnovi.

Per le istanze di concessione per le quali non è ancora iniziata la fase istruttoria, la Regione esprimerà il parere a seguito dell’effettuazione della visita locale, cui pertanto dovrà essere invitata, e , ove questa non sia prevista, dopo le pubblicizzazioni di rito.

In relazione alle domande di concessione di derivazione per le quali alla data del 31 dicembre 2000 era già stata avviata l’istruttoria, la Regione rilascerà il parere vincolante su richiesta della Amministrazione provinciale competente in qualunque fase l’iter istruttorio venga a trovarsi; tuttavia, in ragione della natura vincolante del parere e dell’oggetto delle valutazioni ad esso sottese, il medesimo dovrà comunque essere richiesto prima del rilascio dell’eventuale provvedimento di autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle opere di cui all’articolo 13 del R.D. 1775/1933.

Nel caso di derivazioni soggette alle procedure della l.r. 40/1998, la Regione esprimerà il parere di cui trattasi nell’ambito del procedimento di verifica di cui all’articolo 10 o di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 12 della predetta legge.

Disposizioni comuni alle piccole e grandi derivazioni ed alle licenze di attingimento

Partecipazione di altri Enti all’attività istruttoria

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 9, comma 2 e dell’articolo 18 del d.p.r. 342/1965, operata rispettivamente dal d.lgs. 79/1999 e dal d.p.r. 58/1998, è venuta meno la necessità del coinvolgimento dell’ENEL nell’ambito delle istruttorie relative alle derivazioni ad uso idroelettrico e conseguentemente non è più dovuto il relativo parere.

In ragione poi dell’intervenuta operatività del trasferimento in capo alla Regione delle competenze in materia di determinazione dei canoni di concessione, introito e destinazione dei relativi proventi deve ritenersi abrogato l’articolo 15 del R.D. 1775/1933 in ordine alla verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla quantificazione del canone determinato nel provvedimento di assenso alla utilizzazione.

Poiché, in ragione dell’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, la legge regionale 44 del 2000 non ha riservato alla Regione alcuna funzione consultiva in merito, sarà pertanto la Provincia a quantificare il canone demaniale dovuto sulla base delle disposizioni vigenti e a riportarlo nel disciplinare di concessione ovvero nel provvedimento di licenza dell’attingimento, adottando l’atto senza acquisire preliminarmente alcun parere in merito alla congruità del canone stesso.

A tal fine in allegato alla presente Circolare si riportano, come comunicati con nota dell’Agenzia del demanio di Alessandria prot. n. 1497 del 2.4.2001 e con nota dell’Agenzia del demanio di Torino prot. n. 75632/01/T29 del 3.4.2001, i canoni applicati dalle competenti strutture del Ministero delle Finanze nell’anno 2000, nonché l’aggiornamento dei medesimi per l’anno corrente.

Depositi e cauzioni

Si reputa che il mutato assetto delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, emergente dai combinati disposti del d.lgs. 112 del 1998 e dalla l.r. 44/2000 in tema di funzioni espressamente riservate allo Stato o alla Regione, abbia determinato altresì il trasferimento in capo all’Amministrazione provinciale dell’introito del quarantesimo del canone previsto dall’articolo 7, comma terzo del r.d. 1775/1933 nonché della cauzione di cui all’articolo 11, comma secondo dello stesso regio decreto.

Quantificazione e corresponsione del canone dovuto

Negli atti da ultimo citati si dovrà specificare che i canoni per l’uso di acqua pubblica devono essere versati alla Regione Piemonte. A tal fine nella comunicazione all’istante di avvenuto rilascio del provvedimento si indicherà che tale versamento può essere effettuato:

- mediante il conto corrente postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino”, con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche” e l’indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o della licenza di attingimento.

oppure

- mediante conto corrente bancario n. 10/395258, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, Via Garibaldi 2 - 10122 TORINO”, codice ABI 01025, codice CAB 01100, con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche” e l’indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o della licenza di attingimento.

Fermi restando le decorrenze di legge e, in caso, di sanatorie l’eventuale corresponsione allo Stato dei canoni dovuti antecedentemente al 31 dicembre 2000, nel disciplinare di concessione ovvero nel provvedimento di licenza dell’attingimento dovrà altresì essere definito un termine entro il quale effettuare il pagamento, che si reputa congruo indicare in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori o di concessione nel caso di piccole derivazioni, ovvero dal termine assegnato per l’ultimazione dei lavori o dal momento di effettivo uso dell’acqua, se anteriore, nel caso di grandi derivazioni.

Misuratori delle portate derivate

Per quanto riguarda gli obblighi di installazione dei misuratori delle portate derivate, nelle more della emanazione del regolamento regionale ai sensi del punto 3 dell’allegato B) alla l.r. 61/2000, si invita a riportare nei disciplinari di concessione la seguente proposizione “Ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs 152/1999, il Concessionario dovrà installare, su prescrizione dell’Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all’Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.”.

Adempimenti successivi all’adozione del provvedimento di assenso all’utilizzazione

Effettuata la registrazione fiscale del disciplinare presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, la Provincia provvederà alla comunicazione al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento di assenso all’utilizzazione con invito a ritirarne copia presso la Provincia stessa e non più presso l’ex Ufficio del Registro, essendo venuta meno la competenza dello Stato in materia di gestione del demanio.

Contestualmente alla comunicazione all’interessato, la Provincia provvederà altresì a trasmettere il provvedimento di concessione alla Direzione 24, Settore 24.1 Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni, per l’attivazione delle procedure relative alla riscossione del canone determinato dal disciplinare.

Analogamente dovranno essere trasmesse le licenze di attingimento e ogni altro provvedimento che abbia influenza sul contenuto dei ruoli degli utilizzatori di acqua pubblica; in particolare si segnala la necessità che la Provincia dia tempestiva comunicazione anche in merito al ricevimento delle istanze di concessione in sanatoria.

Invio di atti

In conseguenza delle sopra evidenziate ricadute del processo di riforma sul previgente assetto di competenze e della relativa soppressione di alcune funzioni consultive e istruttorie, anche l’invio di atti ed in particolare dell’ordinanza di istruttoria dovrà essere adeguato al nuovo riparto di funzioni.

In tal senso la Direzione generale Difesa del suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha espressamente richiesto con nota prot. n. TB/2661 del 6 marzo u.s. di non procedere più all’invio alla predetta Direzione ministeriale della copia delle ordinanze di istruttoria e degli atti autorizzativi relativi alle istanze di piccole derivazioni di acqua pubblica.

Atteso poi che le competenze in materia di gestione del demanio idrico sono oggi attribuite come funzioni proprie e non più subdelegate, a decorrere dalla data di ricevimento della presente codeste Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione 24 unicamente la documentazione necessaria all’espressione del parere vincolante sulle grandi derivazioni, nonché i sopracitati atti necessari alla riscossione dei canoni.

Concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto

Per quanto concerne il procedimento relativo agli usi delle acque che hanno assunto natura pubblica a seguito della piena operatività dell’articolo 1 della l. 36/1994 nonché i tempi e modi di riscossione dei relativi canoni demaniali, si richiamano integralmente le disposizioni del Regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R, adottato in attuazione della l.r. 61/2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 10 del 7 marzo 2001).

Utenze in atto

Si informa infine che l’Amministrazione regionale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 22 dicembre 2000, ha trasmesso una nota personalizzata a ciascuno degli utenti di acqua pubblica risultanti dagli elenchi acquisiti presso il Ministero delle Finanze, allegando alla stessa una scheda con gli elementi essenziali ai fini della quantificazione del canone dovuto e con invito a segnalare eventuali errori e incompletezze.

Al fine di creare il ruolo degli utilizzatori di acqua pubblica necessario alla riscossione dei canoni dovuti e contestualmente riorganizzare, nell’ambito degli studi propedeutici al Piano di tutela delle acque, il Catasto delle utenze idriche, saranno concordate con codeste Amministrazioni attività di verifica, implementazione ed incrocio dei dati, ivi compresi quelli derivanti dagli esiti della l.r. 88/1996 in merito alle utenze di antica data e dalle istanze di sanatoria.

Enzo Ghigo

Visto:    L’Assessore
    Ugo Cavallera

Allegato










Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 5/LAP

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni in ordine al versamento dei canoni e sovracanoni di utilizzazione del demanio idrico

Agli utilizzatori di beni del demanio idrico

Alle Agenzie del demanio di Torino e Alessandria

Alle Province Piemontesi

Ai Comuni piemontesi

Alle Associazioni di categoria interessate

Alle CC.C.I.A.A. del Piemonte

e p.c.

Alle Prefetture del Piemonte

Al Magistrato per il Po

LORO SEDI

Premessa

Con l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/2000 (pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001) si è concluso il processo di riforma della Pubblica amministrazione relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, iniziato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 e il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attuativo della medesima.

In virtù dei disposti della deliberazione della Giunta regionale n. 29-1864 del 28 dicembre 2000, dalla data di pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri decorre altresì la piena operatività del nuovo assetto di competenze delineato per l’ordinamento regionale piemontese dalla l.r. 26 aprile 2000 n. 44.

Per quanto riguarda la competenza della Regione alla determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico e all’introito dei relativi proventi (articoli 86 e 89, comma 1, lettera i) del d.lgs. 112/1998 e s.m.i.; articoli 55 comma 1, lettera f) e 59 comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000), in ragione della mutata competenza in materia si forniscono di seguito alcune indicazioni operative ai soggetti utilizzatori di beni del demanio idrico, e si pregano gli Enti ed Organismi in indirizzo di diffonderne l’informazione al fine di consentirne la massima conoscibilità da parte di tutti i soggetti interessati.

Canoni e sovracanoni di utilizzazione del demanio idrico

Nelle more dell’adozione dell’apposita regolamentazione regionale prevista dalle disposizioni in premessa richiamate, continuano ad applicarsi in via provvisoria i canoni e sovracanoni di utilizzazione del demanio idrico definiti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 2000.

I canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche devono peraltro essere aggiornati con una maggiorazione dell’1,7% ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze in data 24 novembre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/2000.

Mentre per i sovracanoni non sono mutati i destinatari dei relativi proventi, a partire dall’anno in corso i canoni di utilizzazione del demanio idrico dovranno essere versati alla Regione Piemonte con le sottoindicate modalità:

Canoni per l’uso di acque pubbliche: i versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino”, con la seguente causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, integrata con l’indicazione del codice provvisorio utenza di cui alla nota della Direzione regionale Risorse idriche n. 1783/24 del 5 marzo 2001; in caso di mancata ricezione di tale nota, gli utenti di acqua pubblica, prima di effettuare il versamento del canone relativo al corrente anno, sono invitati a chiedere il codice provvisorio di utenza alla predetta Direzione (tel. 011/4323121 oppure 011/4322881; e-mail uso.acque@regione.piemonte.it) e a riportare il medesimo sul conto corrente;

Canoni per la concessione di spiagge lacuali: i versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente postale n. 22208144, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino”, con la causale “Canone di concessione di spiagge lacuali” integrata con la specificazione del tipo di utilizzo di cui alla tabella A;

Canoni per l’uso di pertinenze idrauliche: i versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente postale n. 22207120, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino”, con la causale “Canone per l’uso di pertinenze idrauliche” integrata con la specificazione del tipo di utilizzo di cui alla tabella B.

I versamenti dei canoni possono essere effettuati anche a mezzo bonifico bancario intestato a: “Tesoreria Regione Piemonte - Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino - Via Garibaldi, 2 - 10122 Torino - conto corrente bancario n. 10/395258 - codice ABI 01025 - codice CAB 01100, riportando le causali e le informazioni sopra specificate.

Coloro che avessero già provveduto al versamento alle Agenzie del Demanio di canoni dovuti a titolo di uso del demanio idrico per l’anno 2001, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti per il corrente anno.

Enzo Ghigo

Visto:     gli Assessori
    Ugo Cavallera
    Ettore Racchelli

TIPOLOGIE DI UTILIZZO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DA INDICARE NELLE CAUSALI DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPIAGGE LACUALI E PER L’USO DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Tabella A

CONCESSIONE DI SPIAGGE LACUALI

attività pubbliche di diporto, scali, approdi, ormeggi, boe

attività balneari e connesse

attività commerciali e connesse

attività ittiche e connesse

attività navali e di cantieristica navale

attività ricreative e turistiche

attività sportive

cabine telefoniche

magazzini di deposito merci

posto di pronto soccorso e simili

servitù di passaggio e simili

strade, piazzali, ecc. ad uso pubblico

tabelloni pubblicitari

pesca sportiva

abitazioni ad uso privato

parchi, giardini ad uso privato

spiagge, moli, darsene ad uso privato

servizio di navigazione

fluitazione

Tabella B

USO DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

• attraversamento aereo di acque pubbliche con o senza occupazione di suolo demaniale con

- linee telefoniche

- elettrodotto

- metanodotto

- oleodotto

- ponte o passerella

- altro

• copertura di corsi d’acqua

• scarichi

- industriali

- acque domestiche

- fognature

- depurazione

• attraversamento sotterraneo di acque pubbliche con occupazione di suolo demaniale con

- linee telefoniche

- elettrodotto

- metanodotto

- oleodotto

- ponte o passerella

- altro

• estrazione di materiali litoidi

• pioppicoltura

• sfalcio d’erba, taglio d’alberi

• opere di difesa

• altri utilizzi










COMUNICATI

Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attivita’ Estrattiva

Nuove procedure relative all’autorizzazione per le attivita’ estrattive ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989, 44/2000 e D.Lgs 490/1999.

La l.r. 44/2000 muta il quadro autorizzativo per l’esercizio dell’attività estrattiva di cava rispetto a quello normato dalle ll.rr. 69/1978 e 40/1998.

Per quanto concerne la l.r. 69/1978 il nuovo riferimento normativo prevede la sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva con la Conferenza di Servizi presso la regione per le istanze presentate ai sensi della l.r. 30/1999 e per le cave ubicate in Aree Protette di importanza regionale.

Per le istanze relative a tutte le altre attività estrattive sono istituite Conferenze di Servizi presso le province ; gli artt. 32 e 33 della l.r. 44/2000 determinano la composizione rispettivamente delle Conferenze presso le province e di quella presso la Regione.

Il nuovo quadro normativo impone quindi una modifica delle procedure in atto.

CONFERENZE DI SERVIZI PRESSO LA REGIONE.

Relativamente alle istanze da sottoporre all’esame della Conferenza di Servizi presso la Regione occorre distinguere se l’attività estrattiva specifica ricada in Area Protetta di importanza regionale o sia finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordi di Stato-Regioni come definito dalla l.r. 30/1999.

a) ATTIVITA’ ESTRATTIVA IN AREE PROTETTE.

Nel caso in esame il proponente è tenuto a presentare al Presidente della Giunta regionale istanza con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia per l’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- 1 copia per ogni Comune interessato;

- 1 copia per ogni Amministrazione Provinciale interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali, qualora per l’Area Protetta interessata non sia in vigore il Piano d’Area; in caso contrario le 4 copie devono essere presentate ad ognuno dei Comuni interessati unitamente all’istanza;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato qualora l’area di intervento sia sottoposta a vincolo ex l.r. 45/1989 ;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata.

b) ATTIVITA’ ESTRATTIVA EX L.R. 30/1999.

Per quanto riguarda i progetti di cava ex l.r. 30/1999 il proponente è tenuto a presentare istanza al Comune o ai Comuni interessati con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per ciascun Comune competente;

- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia al Gruppo Interassessorile SETIS presso l’Assessorato Trasporti ;

- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo previsto dal D.Lgs. 490/1999. Nel caso in cui il vincolo ai sensi del D.Lgs 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti dall’art. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. l’istanza relativa e le copie del progetto devono essere presentate alle Amministrazioni comunali competenti;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato, qualora l’area di intervento sia sottoposta a vincolo ex l.r. 45/1989. E’ da sottolineare che in questo caso la competenza relativa al vincolo per scopi idrogeologici resta in capo alla Regione ai sensi dell’art. 63-2° comma - della legge regionale n. 44/2000 trattandosi di interventi di interesse regionale.

Le Amministrazioni comunali responsabili del procedimento provvedono ad inviare le copie della documentazione tecnica alle Amministrazioni e ai Settori regionali interessati.

CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO LE PROVINCE.

Come già riferito nel paragrafo introduttivo per la generalità delle attività estrattive (escluse le cave ubicate in Aree protette di rilevanza regionale e quelle riferite alla l.r. 30/1999) la Provincia è tenuta alla convocazione di specifica Conferenza di Servizi.

Le Amministrazioni comunali restano titolari delle funzioni autorizzative ; sono tuttavia tenute a richiedere l’intervento istruttorio della Conferenza di Servizi presso la Provincia ai sensi dell’art. 31 1° comma l.r. 44/2000.

L’iter procedurale è pertanto il seguente:

il proponente presenta istanza al Comune o ai Comuni interessati con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per ciascun Comune interessato;

- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata ;

- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs. 490/1999. Nei casi in cui il vincolo ai sensi del D.lgs. 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti dall’art. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. l’istanza relativa e le copie del progetto devono essere presentate alle Amministrazioni Comunali competenti;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo ex l.r. 45/1989.

Le Amministrazioni comunali nel richiedere alla Provincia la convocazione della Conferenza di Servizi, provvedono ad inviare le copie della documentazione a tutte le Amministrazioni competenti e ai Settori regionali interessati.

Le nuove procedure, previste dalla l.r. 44/2000 e riguardanti progetti di cava di cui alla l.r. 40/1998, sono oggetto di successiva deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 23 della medesima legge regionale.






Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

Regione Piemonte
Ordinanza 2 aprile 2001, n. 475

Eventi alluvionali ottobre 1996 - Beinette - Perizia di Variante n. 1 - Progetto per lavori di ricostruzione ponte sul Torrente Josina in centro abitato e di sistemazione dell’alveo - intervento B - Finanziamento di Lire 449 milioni di cui all’O.P.G.R. n. 421 del 11/3/1999

Il Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 (Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione civile n. 2477 del 19.11.1996).

- Viste l’Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96;

- vista la propria Ordinanza n. 1 del 30/12/96;

- vista la propria Ordinanza n. 3 del 10/1/97 con cui è stata istituita una Conferenza permanente di Servizi;

- vista la propria Ordinanza n. 421 del 11/3/99;

- visto il progetto dei lavori presentato in data 16/2/2001;

- visto il verbale della Conferenza permanente di Servizi n. 52 in data 8/3/2001;

dispone

1) di approvare la perizia di variante tecnica n. 1 - intervento B - per lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Josina in centro abitato e di sistemazione  dell’alveo nel Comune di Beinette (Cn), sulla base del parere espresso dalla Conferenza permanente di Servizi di Cuneo con verbale n. 52 dell’8/3/2001 senza prescrizioni

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

Torino, 2 aprile 2001

Enzo Ghigo



Regione Piemonte
Ordinanza 2 aprile 2001, n. 476

Eventi alluvionali ottobre 1996 - Amministrazione Provinciale  di Cuneo (Comune di Demonte) - Progetto per perizia di variante - S.P. n. 293 - Bivio S.S. 21 Festiona - Nuovo ponte sul fiume Stura - Progetto comprensivo di 3 finanziamenti: - 140/OPI Alluvione Ottobre 1996 O.P.G.R. 448/23.6.99 contro 2 Lire  2.974.540.311 - conto 3 Lire 250.000.000 - Totale Lire 3.224.540.311. + (73/99/OPI Alluvione Maggio 1999 aggravamento Giugno 2000 Lire 1 miliardo)

Il Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 (Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione civile n. 2477 del 19.11.1996).

- Viste l’Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96;

- vista la propria Ordinanza n. 1 del 31/12/96;

- vista la propria Ordinanza n. 3 del 10/1/97 con cui è stata istituita una Conferenza permanente di Servizi;

- visto il progetto dei lavori presentato in data 23/2/2001;

- visto il parere favorevole del Settore Gestione Beni Ambientali con nota prot. n. 4144/19/19.20 in data 8/3/2001;

- visto  il parere favorevole dell’Ufficio Operativo del Magistrato per il Po di Alessandria con nota prot. n. 1425 in data 5/3/2001;

- visto il verbale della Conferenza permanente di Servizi n. 52 in data 8/3/2001;

- visto la nota prot. n. 3108 del 20/3/01 pervenuta dalla Sezione Ufficio Tecnico Po Piemontese;

dispone

1) di approvare il progetto per perizia di variante sulla Strada Provinciale n. 293 - bivio S.S. 21 Festiona, riguardante la realizzazione di nuovo ponte sul Fiume Stura di Demonte nel Comune di Demonte (Cn), sulla base del parere espresso dalla Conferenza permanente di Servizi di Cuneo con verbale n. 52 del 8/3/2001 con le seguenti prescrizioni;

- in fase esecutiva dovranno essere effettuate le verifiche strutturali relative all’opera in progetto e dovranno essere trasmesse al competente Magistrato per il Po la parte progettuale relativa alla regimazione, completa di computi estimativi ed elaborati grafici, la medesima documentazione dovrà essere integrata con la descrizione delle tipologie costruttive che si intenderanno adottare per le difese idrauliche a protezione del Po;

- le superfici dei rilevati previsti dovranno essere recuperate a verde con operazioni di inerbimento e piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone;

- l’intasamento con cls delle scogliere previste in sponda destra e a protezione delle spalle sia effettuato solo internamente con giunti aperti

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

Torino, 2 aprile 2001

Enzo Ghigo