Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 36.
Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dellorganizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni.
Art. 2.
(Associazioni pro loco: compiti e obiettivi)
1. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
c) sviluppare lospitalità e leducazione turistica dambiente;
d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
f) curare linformazione e laccoglienza dei turisti, anche con lapertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati alleducazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche alleliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
Art. 3.
(Unione nazionale pro loco dItalia, Comitato regionale del Piemonte
e
Comitati provinciali: riconoscimento dellattività)
1. La Regione riconosce lattività dellUnione nazionale pro poco dItalia (UNPLI), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei Comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.
2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dellUNPLI che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dellassistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nellambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite ledizione di pubblicazioni e periodici.
3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla lattività dei Comitati provinciali, rappresenta lUNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura losservanza dei doveri.
4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.
Art. 4.
(Albo delle associazioni turistiche pro loco)
1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1 è istituito lalbo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.
2. Può essere iscritta allalbo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco lassociazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare lattività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta allarticolo 1;
b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dellassociazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio lassociazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dellassociazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate allarticolo 1.
Art. 5.
(Iscrizione allalbo delle associazioni turistiche pro loco)
1. Per liscrizione allalbo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dellatto costitutivo e delleventuale iscrizione allUNPLI.
2. Liscrizione allalbo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dellassociazione dallalbo, allorché vengano meno i requisiti per liscrizione.
3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni allalbo e le relative variazioni.
4. Liscrizione allalbo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte allalbo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dallarticolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
Art. 6.
(Contributi alle associazioni pro loco)
1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attività del tempo libero.
3. Liscrizione allalbo di cui allarticolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.
4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dellUnione europea.
Art. 7.
(Finanziamento del programma di attività dellUNPLI)
1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dellUNPLI.
2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dellUnione europea.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dellUNPLI.
2. Agli oneri conseguenti allattuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività e Contributi allUnione nazionale pro loco dItalia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività, e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per lanno 2000.
Art. 9.
(Norme abrogative)
1. Sono abrogati:
a) larticolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dallarticolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31;
b) larticolo 28 della l.r. 12/1987;
c) il comma 3 bis dellarticolo 38 della l.r. 12/1987, aggiunto dalla l.r. 31/1998;
d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera);
e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui allarticolo 28 della l.r. 12/1987, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui allarticolo 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)