Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 27-2549
L. 31 dicembre 1998 n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a LAja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri. Modalità attuative. Definizione
assetto équipes adozioni nazionali ed internazionali, approvazione percorso
metodologico e schema di relazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui allart. 39 bis, comma
1, lettera a) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98,
la riorganizzazione graduale delle équipes per le adozioni costituite con
direttiva n. 8/86, da effettuarsi entro un anno dallapprovazione della
presente deliberazione, presso i 22 enti gestori delle funzioni socioassistenziali
aventi sede presso i comuni sede di A.S.L o in altra sede sovrazonale ritenuta
idonea dagli enti locali competenti, tenendo conto del territorio, della
popolazione e del carico di lavoro, attribuendo alle 22 équipes così definite
i compiti previsti dalla legge 184/83 e dalla legge 31 dicembre 1998, n.
476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
in materia di adozione internazionale, fatta a LAja il 29 maggio 1993,
e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo le modalità organizzative
indicate in premessa e nellallegato A della presente deliberazione;
- di approvare lassegnazione una tantum agli enti gestori delle funzioni
socioassistenziali che organizzeranno entro un anno dalla presente deliberazione
le nuove 18 équipes per le adozioni, definiti enti capofila per lattuazione
della legge 476/98, la somma di £ 30.000.000 per ciascun ente, nonché complessivamente
£ 120.000.000 al Comune di Torino per lorganizzazione delle 4 équipes
di riferimento, per un totale di £ 660.000.000, che saranno accantonate
con successivo provvedimento della Giunta per sostenere eventuali spese
di avvio, di personale, di acquisto arredi per la sede della équipe, nonchè
per contribuire alle attività di informazione, formazione e di informatizzazione;
- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui allart. 39 bis, comma
1, lettera c) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98,
lallegato B, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente
linee guida del percorso metodologico da attivare per le attività relative
alle adozioni ed in particolare per le adozioni internazionali dal momento
del deposito della dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale
per i Minorenni alla conclusione dellistruttoria da parte delle équipes
per le adozioni;
- di approvare lallegato C, facente parte integrante della presente deliberazione,
contenente la definizione di uno schema, quale riferimento indicativo comune
per la predisposizione della relazione da parte delléquipe per le adozioni
nazionali ed internazionali;
- di incaricare, ai fini degli adempimenti di cui allart. 39 bis, comma
1, lettera c) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98,
la Direzione generale Politiche sociali a procedere affinchè il protocollo
operativo contenente il percorso metodologico di cui allallegato B sia
sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso delladozione
nazionale ed internazionale;
- di confermare quanto già stabilito con D.G.R n. 128- 12716 del 22 aprile
1987 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15 febbraio 1994, e successive modifiche
e integrazioni, circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria
e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per
i minorenni di Torino per valutare lidoneità fisica della coppia aspirante
alladozione, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dal
Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre
il giudizio di idoneità fisica certificato dal Servizio di Medicina legale
stesso,
- di impegnarsi ad organizzare, entro dicembre 2001, corsi di formazione
ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle
adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati ad operare in Piemonte
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi della legge 476/98
e di accantonare per questa attività £.100.000.000 sul capitolo 11888/2001
che vengono assegnate alla Direzione Politiche Sociali; (A/100654)
- di approvare lassunzione in carico dellonere delle spese organizzative
dei corsi di informazione, di preparazione e formazione per le coppie aspiranti
alle adozioni che saranno organizzati a cura delle équipes per le adozioni
con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti
autorizzati secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico
e secondo i criteri in premessa citati.
(omissis)
Allegato A
Indicazioni operative per la riorganizzazione delle equipes per le adozioni
Al fine di riorganizzare la rete dei servizi territoriali in materia di
adozioni, in particolare per quanto riguarda lattuazione dellart. 39-bis
comma 1, lett. a) e c), e per consentire unazione integrata fra i diversi
soggetti coinvolti nellapplicazione della legge vengono gradualmente istituite
sperimentalmente, entro un anno a partire dalla presente deliberazione,
22 équipes sovrazonali operanti sia per ladozione internazionale che per
ladozione nazionale, secondo quanto indicato qui di seguito anche con
riferimento alle sedi e ai rispettivi territori di competenza.
Fermo restando lobiettivo di istituire 22 équipes sovrazonali, quale sede
di raccordo organizzativo, informativo, formativo ed operativo di riferimento
sulla materia, che rappresentano il punto di riferimento e il soggetto
responsabile delle attività previste dalla presente deliberazione, gli
enti gestori delle funzioni socioassistenziali di riferimento nelle singole
zone, in piena autonomia, potranno adottare, per lo svolgimento della medesima
attività, le modalità organizzative più rispondenti alle necessità e alle
caratteristiche del territorio di riferimento.
Lindividuazione della sede prevista nel presente allegato è pertanto indicativa,
fermo restando lindividuazione di 22 équipes sovrazonali; gli enti gestori
delle attività socioassistenziali interessati per le singole zone di riferimento
possono indicare congiuntamente una diversa sede sovrazonale e il relativo
ente gestore capofila.
Le singole équipes adozioni, come già previsto dalla Direttiva regionale
n. 8/1986, devono essere composte da:
- almeno due operatori socio-assistenziali titolari ed un supplente (assistenti
sociali) individuati dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
competenti per territorio;
- almeno un operatore sanitario ed un supplente (psicologo o neuropsichiatra
infantile) individuati dallA.S.L. sul cui territorio ha sede léquipe
adozioni.
Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni (comunque non
inferiore a tre unità come sopra individuate) e dei supplenti, deve essere
determinato congiuntamente da tutti gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
dellambito territoriale individuato e dalle Aziende Sanitarie, tenendo
conto della tabella compresa in questo allegato contenente lipotesi indicativa
di minima di fabbisogno in ore quale contributo per la riformulazione delle
équipes zonali, e del fatto che il personale referente delle stesse équipes
deve essere messo a disposizione su questa attività fino ad un max del
50% dellorario settimanale, considerato che a tali profili professionali
sono demandate anche altre attività del progetto tutela materno infantile.
Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni deve essere
altresì determinato:
- dalle caratteristiche del territorio di riferimento e distanze dalla
sedi centrali e dalle sedi delle Autorità giudiziarie di riferimento
- dalla popolazione di riferimento
- dal numero di domande presentate dalle coppie al Tribunale per i minorenni
e alléquipe adozioni nellanno
- dal numero di incontri informativi e di seminari di preparazione per
le coppie e di formazione organizzati in attuazione della legge 476/98
e della riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti familiari.
Il nuovo assetto organizzativo risultante si intende operante sia per ladozione
internazionale che per ladozione nazionale.
Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le direzioni delle
Aziende sanitarie devono in ogni caso, entro 60 giorni dalla presente deliberazione,
nelle more di una valutazione degli enti locali interessati, titolari della
funzione, per la ridefinizione delle équipes sovrazonali, che deve essere
fatta entro un anno, designare o confermare gli operatori referenti delle
équipes costituite sul territorio e, trasmettere allAssessorato regionale
alle Politiche sociali tali nominativi.
Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che insistono sul territorio
di una stessa A.S.L. e che intendono definire la nuova organizzazione,
dovranno entro un anno dallapprovazione della presente deliberazione designare
gli operatori referenti, assicurando la loro effettiva messa a disposizione,
tenendo conto della professionalità acquisita dagli operatori componenti
le équipes adozioni costituite precedentemente secondo le indicazioni regionali
della dir. N. 8/86.
Lente gestore delle funzioni socioassistenziali referente del comune sede
di A.S.L, o di altro ente gestore della zona appositamente designato, assume
funzioni di ente capofila e assicura che sia sottoscritta una convenzione
tra tutti gli enti titolari della funzione in cui vengono precisata le
quote orarie del lavoro delléquipe e le modalità organizzative, i rispettivi
oneri, le verifiche periodiche dellattività svolta dalléquipe.
Lente capofila delléquipe per le adozioni sovrazonale:
a) istituisce léquipe adozioni sulla base delle indicazioni del presente
atto;
b) trasmette allAmministrazione regionale il relativo provvedimento;
c) comunica al Tribunale per i minorenni del Distretto di Corte dappello
i nominativi di riferimento degli operatori che costituiscono le équipes
adozioni e la sede operativa dello stesso.
Contestualmente le AA.SS.LL. dovranno provvedere alla designazione del
personale sanitario (psicologo o neuropsichiatra infantile), utilizzando
per lindividuazione degli operatori referenti criteri che tengano conto
della professionalità acquisita dagli operatori componenti (prioritariamente
deve essere messo a disposizione personale sanitario e sociale che già
opera nellarea tutela materna infantile) le équipes adozioni costituite
precedentemente secondo le indicazioni regionali della dir. N. 8/86 e trasmettere
allEnte gestore delle funzioni socio assistenziali, capofila preposto,
e allAmministrazione regionale, il relativo provvedimento.
Lazienda sanitaria locale, così come definito nella legge 476/98 e nello
schema di decreto di approvazione dellAccordo Stato Regioni sullintegrazione
sociosanitaria, assicura la messa a disposizione del personale necessario
per le attività di neuropsichiatria infantile e psicologiche secondo il
carico di lavoro sostenendone i relativi oneri.
Si ricorda che, fermo restando la titolarità della procedura adozionale
in carico ai servizi sociali come da dettato legislativo, deve essere condivisa
dagli operatori sanitari la responsabilità delle azioni necessarie allespletamento
delle procedure stesse, devono essere assicurate lunitarietà dellintervento
e lelevata competenza specialistica rispetto ai compiti ed ai tempi assegnati
dalla normativa in materia di adozione e devono essere superate la dispersione
e la disomogeneità delle informazioni date alle coppie che si rivolgono
ai servizi.
Si evidenzia inoltre la necessità di garantire la visibilità delléquipe
territoriale per le adozioni al fine di facilitare laccesso al servizio
da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione
e un coordinamento con la Regione, gli enti autorizzati, il Tribunale per
i minorenni.
Qualora un Comune faccia riferimento ad unéquipe adozioni avente sede
in unA.S.L. diversa da quella di appartenenza, i costi del personale sanitario
facente parte delléquipe adozioni e derivanti dallo svolgimento di attività
rivolte a persone residenti in tale Comune possono essere oggetto di compensazione
tra le due Aziende Sanitarie Locali interessate previo accordo tra di esse.
La messa a disposizione degli operatori socio-assistenziali delléquipe
da parte di Enti gestori a favore di altri Enti gestori ricompresi nel
territorio di riferimento possono essere oggetto di compensazione finanziaria
previ accordi fra essi. In ogni caso gli enti locali singoli e associati
si suddividono lonere del personale socioassistenziale e lonere finanziario
organizzativo della sede.
Proposta di protocollo per le attività inerenti ladozione nazionale ed
internazionale ed in particolare per lattuazione dellart. 39 bis comma
1 lett. c) Legge 184/83 con modifiche legge 476/98, per lindividuazione
del percorso metodologico fra equipes adozioni territoriali ed enti autorizzati
e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Premessa
Il primo protocollo operativo, metodologico, sulladozione è stato adottato
dalla Regione Piemonte con direttiva degli Assessorati alla Sanità e allAssistenza
nel 1986.
Le modifiche apportate alla L. 4 maggio 1983, n. 184, con la L. 31 dicembre
1998, n. 476, che ratifica la Convocazione dellAja del 1993 in materia
di adozione internazionale, hanno sollecitato una sua verifica per una
messa a punto.
Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento
criteri, strumenti e procedure per tutelare in modo più efficace diritti
fondamentali dei minori stranieri e per orientare e sostenere le famiglie
adottanti nella realizzazione del loro progetto.
Il protocollo è stato rielaborato, tenendo conto delle attività complessive
dei servizi per le adozioni nazionali e dei nuovi compiti che la L. n.
184/1983, modificata dalla L. 476/98, affida ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.
Esso prevede una metodologia di lavoro riferita:
a) allattività di preparazione/informazione rivolta alle coppie che richiedono
informazioni e a quelle che presentano dichiarazione di disponibilità per
ladozione nazionale ed internazionale, da parte dei Servizi Territoriali
e degli Enti autorizzati;
b) alla valutazione di idoneità dei coniugi aspiranti alladozione nazionale
e internazionale (artt. 22 e 29 bis, c. 4);
c) alla consulenza e al sostegno per la fase dinserimento dei minore nella
famiglia adottiva e alla valutazione dellandamento dellaffidamento pre-adottivo
(artt. 22, ultimo c., 23 e 25).
Nei casi di adozione internazionale lassistenza e la consulenza ai genitori
adottivi ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale sono
date su richiesta degli interessati.
La legge prevede, che i servizi socio-assistenziali e gli enti autorizzati
in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sullandamento dellinserimento,
segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (art. 34,
comma 2).
Si rileva inoltre che, se ladozione si perfeziona dopo larrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dellautorità
straniera come affidamento pre-adottivo e stabilisce la sua durata in
un anno
Il protocollo si propone:
1) di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici
e di servizio sociale) e di individuare, livelli qualitativi al di sotto
dei quali non è possibile formulare valutazione fondate;
2) di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica
delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale al
fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva per il Tribunale
per i minorenni e, nel casi di adozione internazionale, anche per lEnte
autorizzato.
3) di specificare ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti
a cui la legge fa riferimento (équipes territoriali per le adozioni, enti
autorizzati, Tribunali per i minorenni).
Gli interventi di competenza psicologica e di servizio sociale (o di altro
eventuale profilo professionale che si ritiene di coinvolgere per lattività
di cui al punto b, quale ad esempio per la certificazione dellidoneità
fisica, per la Regione Piemonte, come descritto in delibera, i Servizi
di Medicina legale) devono essere svolti seguendo metodologie professionali
proprie di ciascun operatore nella fase dellindagine conoscitiva e produrre
relazioni valutative specifiche.
I diversi ambiti dindagine, infine, devono convergere verso un momento
di confronto che permetta di verificare le conoscenze acquisite e i giudizi
maturati dai diversi operatori, al fine di pervenire ad una relazione di
sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione comune.
Al tribunale per i minorenni sono trasmesse in un unico invio:
1. relazione dei servizi sociali
2. relazione psicologica
3. relazione di sintesi
Competenze delle equipes per le adozioni
A) Informazioni
Le équipes adozioni, nel contesto di tutta la loro attività, hanno anche
la responsabilità dellinformazione e della preparazione delle coppie aspiranti
alladozione
Informazione generale
Le équipes per le adozioni:
1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si
occupano della promozione dei diritti dei minori e di adozioni rendendo
disponibili le informazioni con riferimento sia alla legge 476/98 sia allart.
1 comma 3 della nuova legge di riforma della disciplina delle adozioni
e degli affidamenti.
2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate
il materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per lattività
di informazione.
4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi
le proprie attività od iniziative relative alladozione nazionale ed internazionale.
Informazione specifica
Le équipes per le adozioni:
1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si
occupano di adozioni rendendo disponibili le informazioni con riferimento
sia alla legge 476/98 sia alla nuova legge di riforma della disciplina
delle adozioni e degli affidamenti.
2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate
il materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per lattività
di preparazione-formazione secondo le modalità operative di seguito descritte.
4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi
le proprie attività od iniziative relative alladozione nazionale ed internazionale.
5. E mirata ad informare la coppia sulladozione nazionale ed internazionale,
sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi necessari.
Tiene sempre al centro il bisogno del bambino e la sua centralità in ogni
fase delladozione.
6. E mirata ad informare la coppia sulliter adottivo allestero e sulle
procedure da attivare con lEnte autorizzato una volta in possesso dei
decreto di idoneità.
7. E mirata ad informare la coppia sulle forme di solidarietà verso i
minori in stato di abbandono in Italia e allestero.
8. E mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi
che non hanno aderito alla Convenzione dellAja.
9. E centrata sullinformazione relativa allo specifico disagio di minori
nelle varie fasi di età e nelle diverse situazioni, con descrizione dei
bisogni e delle sofferenze dei bambini abbandonati, delusi, confusi, maltrattati
psicologicamente, fisicamente e sessualmente, oppure con profondi vissuti
di solitudine e di rabbia o con difficoltà a fidarsi e ad affidarsi ad
un nuovo adulto.
10. E costantemente attenta a sensibilizzare gli aspiranti adottivi ai
bisogni dei minori portatori di problematiche sanitarie e psichiche.
11. E mirata a far conoscere alla coppia i propri diritti.
I servizi socioassistenziali, con la collaborazione dei servizi sanitari,
calendarizzano incontri di informazione per le coppie che richiedono informazioni
sulle adozioni, sugli affidamenti familiari e per quelle aspiranti alladozione
nazionale ed internazionale.
Gli incontri di informazione verranno organizzati dagli operatori delle
équipe adozioni con la collaborazione, oltre che degli enti autorizzati,
anche dei gruppi di associazioni di volontariato che operano nel settore
della cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, degli affidamenti
familiari, delle adozioni nazionali.
Tali corsi di informazione, previsti dallart. 29 bis comma 4 lett. a)
legge 476/98 e quelli previsti dallart. 1 comma 3 della legge di riforma
delle adozioni approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, in via di
pubblicazione, così come descritto in delibera, saranno organizzati indicativamente
a cadenza mensile, a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione
con le organizzazioni di volontariato e gli enti autorizzati, in una sede
individuata dallente gestore delle funzioni socioassistenziali del comune
sede della A.S.L. di riferimento o altra zona facilmente accessibile e
ritenuta idonea del territorio di competenza delléquipe o, in caso di
numero di partecipanti non elevato, in accordo con le équipes adozioni
dellambito territoriale provinciale, presso altra sede idonea nellambito
del territorio provinciale, secondo i tempi e le modalità descritte nel
protocollo metodologico: le spese di organizzazione verranno rimborsate
dallamministrazione regionale, previa approvazione del programma annuale
e presentazione della rendicontazione, secondo modalità operative che verranno
successivamente definite con altro provvedimento.
I corsi di preparazione delle coppie e di formazione di cui allart. 29
bis comma 4 lett. b) e quelli previsti dalla legge di riforma delle adozioni
approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, saranno organizzati in accordo
con gli enti locali interessati, in collaborazione con gli enti autorizzati,
nel numero complessivo di dieci seminari allanno, a cadenza mensile, articolati
su due giornate consecutive, a rotazione nel corso dellanno, su quattro
poli geografici (due ad Alessandria, due a Cuneo, due a Novara, due a Torino
e due a Torino-provincia).
Le coppie aspiranti alladozione, sia che abbiano già presentato la disponibilità
al Tribunale sia in fase pre-disponibilità, hanno così la possibilità di
frequentare un seminario di preparazione e formazione nella zona di riferimento,
oppure di frequentare il corso anche in altra zona o se frequentare, nel
caso di adozione internazionale, di frequentare direttamente i corsi organizzati
dagli enti autorizzati.
In ogni caso sia per i corsi di preparazione alle coppie organizzati dalle
équipes che per quelli organizzati dagli enti deve essere individuato un
operatore responsabile del corso e devono essere predisposti degli attestati
di frequenza.
Gli enti autorizzati ad operare in Piemonte sono disponibili a collaborare
nellorganizzazione e nella realizzazione dei dieci incontri da effettuare
nel corso dellanno sui quattro poli geografici individuati sullintero
territorio regionale.
Le équipe territoriali dovranno trasmettere alla Regione il calendario
degli incontri programmati in accordo con gli enti autorizzati e il preventivo
delle spese.
B) Dichiarazione di disponibilità
La coppia presenta dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni
di Torino; entro 15 giorni i coniugi consegneranno copia della stessa unicamente
allincarico al referente delléquipe territoriale per le adozioni individuato
con delibera istitutiva di cui allallegato A. Il referente del servizio
è responsabile della trasmissione della copia della domanda al Servizio
di neuropsichiatria infantile territorialmente competente; il referente
delléquipe adozioni incaricato trasmette copia delle ricevute allegate
alle domande alla Cancelleria Adozioni del Tribunale.
Dalle date delle ricevute si computano i 4 mesi previsti per legge per
lo svolgimento delle indagini.
I quattro mesi di tempo assegnati ai servizi dallart. 29 bis comma 5 della
legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, si devono ritenere
applicabili anche per le domande di adozione nazionale come confermato
dalla legge appena approvata.
Al momento del deposito della domanda la cancelleria adozioni comunica
alla coppia la data della convocazione da parte di un Giudice onorato e
di un Giudice Togato, nel primo mese successivo ai 4 mesi.
Le équipes per le adozioni:
1. Convocano la coppia per la predisposizione dellindagine
2. Predispongono attività volte ad acquisire gli elementi sulla situazione
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul
loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro
attitudine a farsi carico di una adozione internazionale, sulla loro capacità
di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo,
sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero
in grado di accogliere, nonché acquisiscono ogni altro elemento utile per
la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità
alladozione.
3. Trasmettono al Tribunale una relazione completa dei dati raccolti, entro
quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità
(vedi schema di relazione allegato C)
C) Dallidoneità allincontro con il minore e al trasferimento in Italia
Aggiornano il fascicolo riferito alla coppia, in collaborazione con lente
autorizzato incaricato dalla coppia e raccolgono tutte le notizie relative
al percorso di adozione internazionale in fase di svolgimento.
D) LAdozione
1. Svolgono in collaborazione con lEnte Autorizzato attività di sostegno
del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti fin dallingresso del
minore in Italia e per almeno un anno.
2. Riferiscono - in ogni caso - al Tribunale per i Minorenni sullandamento
dellinserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
E) LAffido preadottivo
1. Raccolgono la documentazione sul minore; a tal fine è indispensabile
che ogni minore in situazione di abbandono o di rischio, sia conosciuto
attentamente e diagnosticato anche psicologicamente dai servizi del territorio
di origine, e da questi seguito con ogni opportuno intervento fino al passaggio
allequipe adozioni
2. Attivano ed organizzano servizi per laccompagnamento del nucleo familiare
con: per ladozione nazionale, conoscenza diretta del bambino, della sua
storia, e delle sue caratteristiche specifiche; descrizione e discussione
di quanto sopra con la coppia; attuazione di ogni misura utile per favorire
lincontro coppia-bambino; valutazione, congiuntamente con il Tribunale
per i Minorenni e gli operatori che lo hanno conosciuto in passato, delle
modalità, del numero e della frequenza degli incontri di conoscenza del
bambino con la coppia; attuazione di ogni altra misura di sostegno al bambino
e/o alla coppia, successivamente allingresso in famiglia, in particolare
nei primi tempi; per ladozione internazionale, disponibilità alla conoscenza
immediata del bambino con i suoi nuovi genitori non appena essi lo richiedano,
ed attuazione degli interventi necessari come sopra.
3. Dal momento dellingresso in Italia del minore e almeno per un anno
ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali
degli enti locali, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari,
i genitori adottivi, il minore.
4. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sullandamento
dellinserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
F) Il Post Adozione
Il lavorare in modo integrato con gli enti autorizzati in questa fase si
renderà necessario soprattutto in presenza di problematiche complesse;
proprio in questi casi è maggiormente necessaria unalleanza di lavoro
che preveda coordinazione ed integrazione a più livelli. In termini di
metodo, i servizi e lEnte potrebbero impostare un progetto integrato,
finalizzato ad assistere i genitori adottivi ed il minore. Sarebbe anche
opportuna la stesura di una Carta dei Servizi relativa alle risorse presenti
sul territorio riferite ad organizzazioni che possono, per la specificità
dei problemi di cui si occupano, essere daiuto per le coppie (esempio:
per quanto riguarda laspetto sanitario del minore: malattie tropicali
ecc.).
Competenze degli enti autorizzati
A) Informazioni
1. Collaborano con i servizi socio-assistenziali.
2. Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le
proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività
di informazione.
4. Comunicano agli altri organismi le proprie attività relative alladozione
internazionale.
5. Informano gli aspiranti alladozione sui costi, tempi procedure e Paesi
con cui operano.
B) Dichiarazione di disponibilità
Collaborano ai percorsi di informazione e preparazione alladozione internazionale
predisposti ed organizzati dai servizi territoriali.
Predispongono percorsi autonomi di informazione e preparazione alladozione
internazionale.
C) Idoneità.
1. Ricevono dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di
adozione.
2. Aprono un fascicolo relativo alla coppia e raccolgono tutte le notizie,
informazioni e notifiche a riguardo.
D) DallIdoneità allincontro con il minore
1. Informano gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate
e sulle concrete prospettive di adozione.
2. Svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti alladozione tra quelli con cui essi intrattengono
rapporti.
3. Trasmettono al Paese in questione la domanda di adozione, unicamente
al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le
Autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti
alladozione ed il minore da adottare.
4. Raccolgono dallautorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
alladozione ed il minore da adottare curando che sia accompagnata da tutte
le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.
5. Trasferiscono tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti alladozione e il minore da adottare e assistendoli
in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero.
6. Ricevono il consenso scritto dagli aspiranti alladozione allincontro
proposto dallautorità straniera tra gli aspiranti alladozione e il minore
da adottare e trasmettono latto di consenso allautorità straniera con
lautentica delle firme degli aspiranti alladozione.
7. Ricevono dallautorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni previste dallart. 4 della convenzione e concordano con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, lopportunità di procedere alladozione
ovvero, in caso contrario, prendono atto del mancato accordo e ne danno
immediata informazione alla commissione Nazionale comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approvano la decisione di affidare
il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
8. Informano immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni
e le équipes per le adozioni della decisione di affidamento dellautorità
straniera e richiedono alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, lautorizzazione allingresso e alla residenza permanente del
minore e dei minori in Italia.
9. Ricevono dallautorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmettono immediatamente al Tribunale per i Minorenni
e alla Commissione.
10. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinchè
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.
11. Svolgono in collaborazione con i servizi dellEnte Locale attività
di sostegno del nucleo adottivo fin dallingresso del minore in Italia
su richiesta degli adottanti.
12. Certificano la data dellinserimento del minore presso i coniugi affidatari
o i genitori adottivi.
13. Certificano alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro
nel caso le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino,
nonché la durata del periodo di permanenza allestero nel caso di congedo
non retribuito.
14. Certificano alla coppia le spese sostenute dai genitori adottivi per
lespletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto
dalla lettera L bis, art. 10 comma 1 D.P.R. 917/86.
E) Il primo incontro, il trasferimento in Italia, ladozione
1. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché
avvenga in compagnia degli adottanti.
2. Proseguono lo scambio di informazioni con i servizi territoriali.
3. Su richiesta degli adottanti, svolgono, in collaborazione con lEnte
Locale, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dallingresso del
minore in Italia e per almeno un anno.
4. Riferiscono in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sullandamento
dellinserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
5. Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro, nonché la
durata del periodo di permanenza allestero.
F) LAffido preadottivo
1. Comunicano alle équipes adozioni il ritorno in Italia del nucleo familiare,
trasmettono la documentazione relativa al minore in loro possesso e/o relazione
sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro
col minore, soggiorno col minore, ____).
2. Attivano e organizzano servizi per:
a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di
origine;
b) laccompagnamento della coppia.
3. Compilano, quando richieste, se non compilate dai servizi territoriali,
le relazioni periodiche per il paese di origine.
4. Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori
adottivi ed il minore. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni
sullandamento dellinserimento.
G) Il Post adozione
Svolgono in collaborazione con lEnte locale attività di sostegno del nucleo
adottivo fin dallingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.
Si può prevedere la costituzione di gruppi composti da rappresentanti dei
servizi e degli Enti, nonché da coppie di genitori adottivi, allo scopo
di seguire la fase post adottiva, estesa anche alladozione nazionale.
Competenze del Tribunale per i minorenni
A) Informazioni
1. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le
informazioni.
2. Diffonde e rende disponibili alle équipes per le adozioni e agli Enti
autorizzati materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le
proprie attività di iniziative relative alladozione internazionale.
4. Trasmette alla Regione, con cadenza trimestrale, i dati relativi al
numero di coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità alladozione,
suddivise per ambito territoriale di competenza di ciascuna équipe.
B) Dichiarazione di disponibilità
1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità alladozione internazionale.
(Vedi punto B Competenze delle équipes per le adozioni)
C) Idoneità.
1. Ricevuta la relazione delle équipes e la certificazione del Servizio
di Medicina legale dispone se necessario gli opportuni provvedimenti e
pronuncia, se si tratta di adozioni internazionali, entro due mesi successivi
decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. In caso di adozione nazionale viene confermata la procedura dellabbinamento
del minore a coppie individuate idonee in Camera di Consiglio, secondo
la prassi di collaborazione con le équipes per le adozioni e lUfficio
Adozioni del Tribunale per i minorenni stesso.
3. Lemissione di idoneità con decreto viene comunicata ai servizi territoriali
competenti.
4. Il decreto di idoneità contiene anche indicazioni per favorire il migliore
incontro tra gli aspiranti alladozione e il minore da adottare.
5. Il decreto è trasmesso immediatamente con copia della relazione dei
servizi territoriali e della documentazione esistente agli atti alla Commissione
Nazionale.
6. Se già indicato dagli aspiranti alladozione, il Tribunale per i Minorenni
trasmette copia delle relazioni e della documentazione esistente agli atti
agli Enti autorizzati compresi in uno specifico Albo Nazionale.
7. Qualora il decreto di idoneità previo ascolto degli interessati sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio
di idoneità, il Tribunale per i Minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione nazionale e allEnte autorizzato.
D) Ladozione
Se ladozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dellarrivo
del minore in Italia:
1. Verifica che nel provvedimento dellautorità che ha pronunciato ladozione
risulti la sussistenza delle condizioni.
2. Accerta che ladozione non sia contraria ai principi fondamentali che
regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori.
Qualora ladozione debba perfezionarsi dopo larrivo in Italia del minore,
riconosce il provvedimento dellautorità straniera come affidamento preadottivo.
E) Laffido preadottivo
1. Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia
conforme, pronuncia ladozione e ne dispone la trascrizione nei registri
dello stato civile; in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo
ed adottare provvedimenti alternativi.
Competenze della Regione
In attuazione delle competenze attribuite dalla legge (art. 39 bis) alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano (promuovono la
definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati
e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili"), la Regione si impegna, oltre a quanto descritto
in deliberazione, a trasmettere a ciascuna équipe territoriale il calendario
degli incontri organizzato dalle équipes per le adozioni territoriali con
la collaborazione degli enti autorizzati, con lindicazione delle rispettive
sedi allo scopo di offrire alle coppie la più ampia scelta di partecipazione
nella fase di informazione/preparazione.
E opportuno che nella prima fase di avvio la Regione abbia una funzione
di coordinamento e raccordo sul piano organizzativo fra i diversi soggetti
coinvolti (Tribunale per i minorenni, Servizi, Enti).
Allegato (Fare riferimento al file PDF) C
Schema di relazione al Tribunale per i minorenni per la valutazione della
coppia aspirante ladozione
Equipe adozioni con sede presso __________
Composizione équipe ______________________
Analisi psico-sociale a fini di adozione relativa ai
Coniugi __________
Residenti a __________
Relazione sociale
Osservazione e descrizione:
Storia individuale:
curriculum scolastico, lavorativo
rapporti con la famiglia dorigine, (passati ed attuali)
eventi significativi
Storia della coppia
Come si sono conosciuti, come si descrivono personalmente luno rispetto
allaltro
Eventi significativi della loro vita di coppia
Vita familiare:
lavoro (attività, solidità, soddisfazione) altri impegni (tipo, orari,
esperienze)
orari e ritmi quotidiani
descrizione spazi abitativi (disposizione, disponibilità spazi ed accoglienza
della casa)
Storia familiare ed adozione:
relazioni sociali (collocazione, interessi, attività)
relazioni famigliari con le rispettive famiglie (collocazione, positività
delle relazioni, sostegno al progetto adottivo)
sterilità, ipofertilità e tentativi di procreazione assistita (descrizione
da parte della coppia, tentativi fatti, proposti o in corso, aspettative)
esperienze con bambini (esperienze di accudimento, cura, e di eventuale
volontariato)
Motivazioni alla scelta adottiva:
come si è arrivati alladozione (eventi significativi che lhanno determinata)
collocazione temporale della scelta adottiva (perché viene fatta adesso)
disponibilità (in dettaglio rispetto alletà, situazione e storia del minore,
provenienza del bambino, disponibilità al rischio sanitario e psicologico)
livello di informazione sulla tematica inerente ladozione nel suo complesso
progetti
attese
Valutazione sociale:
rapporto di coppia
inserimento sociale e qualità delle relazioni sociali
relazioni famigliari e sostegni
motivazione alladozione
concretezza della disponibilità e della progettualità
atteggiamento verso la diversità, la famiglia dorigine, il passato del
bambino
Relazione psicologica
Osservazione e descrizione
Individuale
Struttura della personalità, modalità cognitive e affettive; area delle
relazioni interpersonali e sociali; aspirazioni e realizzazioni personali
e lavorative; immagine del Sé corporeo, area della sessualità, vissuti
sulla sterilità e PMA; modalità e dinamiche intrapsichiche e relazionali
con la famiglia dorigine; rappresentazioni, aspettative e modelli della
funzione genitoriale; interiorizzazione delle figure genitoriali e degli
stili educativi; vissuti su eventi significativi o situazioni traumatiche
nella propria vita; atteggiamenti e reazioni di fronte alla diversità.
Coppia
Dinamiche intrapsichiche e interpersonali; descrizione del rapporto e della
comunicazione; modalità complementari o simmetriche, sintonia, affettiva,
modalità di gestione dei problemi, delle differenze e della conflittualità;
atteggiamenti di fronte alla dipendenza, alla competizione ed alla rivalità;
qualità del rapporto con lesterno; inserimento nel contesto sociale
Desiderio e motivazione
Livello del bisogno e caratteristiche del desiderio; consapevolezza e profondità
della scelta;
capacità identificatorie ed accoglienza empatica dellaltro; capacità di
mentalizzare i cambiamenti nellassetto famigliare ed affettivo.
In presenza di figli: profilo psicologico di ciascuno; descrizione delle
modalità relazionali tra genitori e figli; qualità del rapporto in atto;
consapevolezza e partecipazione alla scelta adottiva; significato, rischi
e risorse delladozione per i figli già presenti.
Adozione
Capacità empatiche e di ascolto delle problematiche del bambino in stato
di abbandono; atteggiamento verso la sua storia e la famiglia dorigine;
aspettative sul legame affettivo futuro rispetto della storia del bambino
ed elaborazione simbolica della perdita delle radici biologiche e culturali;
accoglienza, sostegno ed integrazione della diversità somatica in ambito
famigliare e sociale; accettazione e riconoscimento di esperienze educativi
transculturali; capacità di dialogo con il bambino sulla sua storia personale
e sulladozione.
Valutazione
Livello di maturità affettiva e relazionale personale e di coppia; capacità
di tolleranza di fronte alla frustrazione e flessibilità al cambiamento;
qualità educative genitoriali e spazio mentale per il bambino; modulazione
tra aspetti ideali e reali del bambino adottato; livelli evolutivi, bisogni
e rischi in presenza di altri minori nella famiglia; congruenza tra le
aspettative espresse e le risorse presenti nella coppia, individuazione
delle qualità genitoriali in funzione di specifiche situazioni dei minori
in stato di sofferenza e abbandono.
Valutazione di sintesi (preferibilmente congiunta)
Maturità personale ed affettiva con specifico riguardo alla capacità di
diventare genitori ed amare un bambino non procreato da loro, inizialmente
estraneo, un bambino che abbia bisogno di stabilità e sicurezze, abbandonato
e presumibilmente in una situazione di sofferenza, un bambino spesso portatore
di difficoltà di relazione e di bisogni specifici
Maturità emotiva con specifico riguardo ad: assenza di patologie psichiche,
desiderio genitoriale sano ed adeguato; capacità di affrontare frustrazioni
con reazioni depressive adeguate, ma senza modalità ostili o patologiche;
flessibilità personale e di coppia, assenza di rigidità, capacità e predisposizione
allascolto empatico
Capacità di educare stabilendo rapporti con il figlio appropriati alla
sua età, storia e caratteristiche, bisogni e rischi evolutivi specifici
Validità del rapporto di coppia, che deve qualificarsi non solo come capace
di reggere la crisi di riadattamento derivante dallarrivo del bambino,
ma anche come coppia che abbia rielaborato leventuale difficoltà procreativa,
o che tenga ben presente le esigenze ed i bisogni di loro eventuali altri
figli, in modo da creare uno spazio mentale vero per il nuovo b. e non
rischiare di utilizzarlo per soddisfare propri bisogni di stabilità, sicurezza
o rafforzamento dellidentità
Eventuale indicazione delle caratteristiche genitoriali ipotizzabili e
del bambino per il quale esse potrebbero risultare più favorevoli.
Conclusioni _____________
(nome e cognome) ______
(qualifica) _______________
Data _____