ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comune di TorinoAtto di approvazione dellappendice allaccordo di programma ai sensi del 4° comma dellart. 34 del d.lgs. 267 del 18/8/2000, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno allOspedale Molinette, tra i seguenti soggetti: Comune di Torino - Regione Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista - Università di Torino
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Regione Piemonte - Direzione IndustriaProgetto per il permesso di ricerca per feldspati ed associati denominato Alzo localizzato nel territorio dei Comuni di San Maurizio dOpaglio - Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
Regione Piemonte - Direzione IndustriaProgetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico -Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civiciOggetti dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di gennaio e febbraio 2001
Regione Piemonte - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico - CuneoComunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Comune di Peveragno - Richiesta autorizzazione per realizzazione opere di canalizzazione e regimazione acque superficiali in Loc. Marmotta
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Bardonecchia (Torino)Statuto approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 del 23.2.2000
Comune di Isola SantAntonio (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)Modifica comma 3 dello Statuto Comunale - Determinazione indennità di carica al Difensore Civico - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5.2.2001
Provincia Verbano Cusio OssolaStatuto
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Territoriale per la Casa - AstiAvviso scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino allanno 1990
Agenzia Territoriale per la Casa - TorinoAvviso
ASL n. 20 - AlessandriaEstratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili siti in Via Savonarola 39/45 Alessandria
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi c/o ATC - AlessandriaAvviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - TorinoGraduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - TorinoGraduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se
Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)Decreto del Dirigente del Servizio n. 3/01 del 16.3.01 - Declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dellente
Comune di Alba (Cuneo)Estratto di avviso dasta per la vendita del fabbricato ex carcere San Giuseppe
Comune di Biandrate (Novara)Avviso
Comune di Borgaro Torinese (Torino)Decreto n. 1/2001 - Determinazione indennità in favore degli aventi diritto, per lespropriazione delle aree occorrenti per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle
Comune di Brossasco (Cuneo)Estratto della delibera C.C. n. 1 del 23/1/2001 - Legge regionale 8/7/1999 n. 19 - Approvazione regolamento edilizio
Comune di Chieri (Torino)Approvazione del Pinao di Recupero relativo al fabbricato sito in vicolo Romengo n. 4 ang. Via IV Novembre di proprietà del sig. Stradella Franco, a Catasto al F. 40 n. 15
Comune di Chivasso - Torino - Ufficio Tecnico - Serv. Urbanistica/EdiliziaAvviso di pubblicazione e deposito variante generale al Piano Regolatore vigente ai sensi art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni
Comune di La Morra (Cuneo)Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 3.11.2000 - Integrazione precedente delibera C.C. n. 14/1997
Comune di Lesa (Novara)Deliberazione del Consiglio comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale 19 febbraio 2001 n. 8 - Approvazione Regolamento Edilizio
Comune di Poirino (Torino)Avviso di deposito degli atti per limposizione di servitù di scolo e fognaria - occupazione anticipata durgenza degli immobili necessari per i lavori di costruzione ed ampliamento della rete fognaria nelle frazioni Favari ed Avatanei
Comune di Racconigi (Cuneo)Avviso bandi concorso assegnazione alloggi
Comune di TorinoAvviso
Comune di Torre Pellice (Torino)Deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 30.11.2000 - Fassiotti - Costabel Alice - Piano di Recupero - Approvazione schema di convenzione e presa datto nessuna opposizione
Comune di Varallo Pombia (Novara)Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Sig.ra Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano - Adozione
Comune di Varallo Pombia (Novara)Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Ditta Raso Antonio & C. S.n.c. - Adozione
I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente - TorinoConvocazione di assemblea
Provincia di AlessandriaAvviso
Provincia di AlessandriaAvviso
Provincia di AlessandriaAvviso
Provincia di NovaraPiano Territoriale Provinciale - Avviso di predisposizione
Provincia di TorinoPrat. n. 51/2000 - Decreto di occupazione durgenza degli immobili necessari ai lavori della variante allabitato di Chieri alla S.S. 10 Padana Inferiore I lotto - Collegamento tra la S.S. 10 e le S.P. 119 e 122
Provincia di TorinoPrat. n. 34/1999 - Decreto di occupazione durgenza degli immobili necessari ai lavori della S.P. n. 77 di Pavone - Demolizione e ricostruzione ponte sul Torrente Chiusella, nonchè ricostruzione e sistemazione del corpo stradale - Alluvione Settembre 1993
Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e TermaliL.R. 25/94 - Permesso di ricerca di acque minerali Sorgente Montellina nel Comune di Quincinetto (TO)
Società Carbotrade Gas SpA - Pontey (Aosta)Tariffe gas
Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)Tariffe distribuzione gas metano
Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)Tariffe distribuzione gas G.P.L.
ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comune di Torino
Atto di approvazione dellappendice allaccordo di programma ai sensi del 4° comma dellart. 34 del d.lgs. 267 del 18/8/2000, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno allOspedale Molinette, tra i seguenti soggetti: Comune di Torino - Regione Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista - Università di Torino
Il Sindaco
vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5.9.1989 (mecc. n. 8910983/06), ratificata dal Consiglio Comunale in data 21.4.1990, di approvazione del Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) ai sensi dellart. 6 L. 122/89 e le successive modificazioni e integrazioni;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21.3.1990 che inseriva nel P.U.P. il nuovo parcheggio multipiano Bramante-Molinette;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.3.1997 (mecc. n. 9701006/06) che inseriva il nuovo parcheggio Molinette nella variante al vigente P.U.P, sostituendo il parcheggio Bramante-Molinette;
visto il protocollo dintesa siglato in data 17.2.1997 dal Sindaco della Città di Torino prof. Valentino Castellani, dal Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo e dal Direttore generale dellAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista dott. Gianfranco Carnevali;
viste le deliberazioni del Consiglio Comunale del 12/1/98 (mecc. N. 9709510/39) e del 5/10/99 (mecc. N. 9908117/06) di approvazione del progetto preliminare del parcheggio e della successiva variante;
visto laccordo di programma per la realizzazione di un parcheggio multipiano allinterno dellarea ospedaliera delle Molinette, sottoscritto il 17 dicembre 1999 da parte dellassessore al Territorio e Mobilità della Città di Torino per il Sindaco, dallassessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni della Regione per il Presidente, dal Direttore dellAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e dal Rettore dellUniversità di Torino;
visto larticolo 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, recante disciplina degli accordi di programma;
visto il testo dellappendice allaccordo di programma in oggetto, sottoscritto dai soggetti interessati in data 1.3.2001;
approva
1. ai sensi dellart. 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, lappendice allAccordo di Programma tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno allOspedale Molinette, che si allega per far parte integrante del presente atto;
2. la presente appendice allAccordo di Programma non costituisce variante agli strumenti urbanistici;
3. i soggetti che hanno sottoscritto lAccordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto espressamente nel testo dellaccordo stesso, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
Torino, 12 marzo 2001
Il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani
Appendice n. 1 allaccordo di programma, ai sensi 3° comma dellart. 34 del D.lgs. 267 del 18/8/2000, tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, per la realizzazione di un parcheggio multipiano interno allOspedale Molinette.
(omissis)
lanno duemilauno, addì uno marzo in Torino
tra
la Città di Torino, rappresentata dal prof. Valentino Castellani, (omissis) in qualità di Sindaco della Città di Torino, domiciliato per la carica in p.zza Palazzo di Città n. 1, Torino;
e
la Regione Piemonte, rappresentata dallon. Enzo Ghigo, (omissis) in qualità di Presidente della Regione, domiciliato per la carica in p.za Castello n. 165, Torino
e
lAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, rappresentata dal dott. Luigi Odasso, (omissis) in qualità di Direttore dellAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista domiciliato per la carica in c.so Bramante n. 88, Torino
e
LUniversità di Torino, rappresentata dal prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), in qualità di Rettore dellUniversità di Torino, domiciliato per la carica in Via Verdi n. 8 - Torino
Si conviene e stipula
A) Di modificare gli articoli 4, 6, 8, 12 e 14 dellaccordo di programma firmato il 17 dicembre 1999 così come segue:
Art. 4: Il costo effettivo dellopera, attualmente previsto in L. 22.100.000.000, venga sostenuto dagli Enti in ragione della destinazione duso e della proprietà del manufatto. Il costo totale è comprensivo degli oneri derivanti dallapplicazione del D.L. 494/96 sulla sicurezza.
Larea su cui sorgerà il parcheggio sarà in comproprietà tra lAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e la Città di Torino; il valore della stessa è stato fissato in L. 2.880.000.000 (= L/mq. 450.000 X 6.400 mq.). Tale valore verrà ripartito tra la Città di Torino e lAzienda Ospedaliera, proporzionalmente ai costi consuntivi di appalto comprensivi di tutti gli oneri accessori, riferiti alle proprietà che resteranno in capo ai due enti (parcheggio a rotazione per la Città di Torino e parcheggio riservato allospedale per lAzienda Ospedaliera e lUniversità).
A titolo esemplificativo si riporta in allegato uno schema di ripartizione basato sui costi di budget:
Il costo totale del parcheggio, pari a L. 22.100.000.000, è così suddiviso tra i 2 enti in base ai posti auto spettanti a ciascun ente:
572/954 = 60%. Città di Torino
382/954 = 40%. Azienda Osp. ed Università
L. 22.100.000.000 x 60 %. = L. 13.260.000.000 Città di Torino
L. 22.100.000.000 x 40 % = L. 8.840.000.000 Azienda Ospedaliera
Il costo dellarea verrà ripartito secondo le seguenti percentuali:
L. 2.880.000.000 x 60% = L. 1.728.000.000 Città di Torino
L. 2.880.000.000 x 40 % = L. 1.152.000.000 Azienda Ospedaliera
La Città di Torino fruirà, per i posti auto a rotazione, del contributo erogato dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge 122/89, pari a L. 14.500.000 per ogni posto auto fuori terra e L. 20.000.000 per ogni posto auto interrato.
La Città di Torino coprirà lulteriore onere derivante dalla realizzazione dei posti auto a rotazione utilizzando gli utili pregressi della sosta a pagamento, così come previsto dal contratto di servizio sulla sosta a pagamento, stipulato con lATM in data 29/9/99 e acquisirà dallAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista la propria quota parte dellarea su cui sorgerà il manufatto.
Il costo per la realizzazione dellelisuperficie sarà a totale carico dellAzienda Ospedaliera San Giovanni Battista.
Il progetto preliminare in variante ha verificato la compatibilità tra la struttura a parcheggio e la futura piastra per elicotteri.
LAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, si farà carico del costo dei posti auto fissi alla stessa spettanti dal quale verrà scomputato il valore della quota parte di area che sarà acquisita dalla Città di Torino.
La ripartizione dei finanziamenti può essere schematizzata nella seguente tabella:
ENTE FINANZIATORE |
COSTO |
|
Regione/legge 122/89 |
contributo L. 122/89 = NRxC122 = (176+153+57)*20.000.000+(114+72)*14.500.000= |
L. 10.417.000.000 |
Città di Torino con fondi gestione sosta a Pagamento |
costo residuo posti auto a rotazione = NRxP/Ntot- C122 = (500+72)*22.100.000.000/954-10.417.000.000= |
L. 2.833.733.753 |
quota parte dellarea acquisita dalla città di Torino= V area = 60% di 2.880.000.000= |
L. 1.728.000.000 |
|
Regione/ospedale |
costo residuo posti fissi = NFxP/Ntot-Varea = (454-72)*22.100.000.000/954-1.728.000.000= |
L. 7.121.266.247 |
TOTALE |
L. 22.100.000.000 |
dove:
NR = numero dei posti a rotazione
C122 = contributo ex lege 122/89:
14.500.000 per posti auto a rotazione fuori terra
20.000.000 per posti auto a rotazione interrati
NF = numero dei posti previsti per gli addetti delle Molinette
P = costo totale del parcheggio
Ntot = numero dei posti totali
V area = valore della parte di area che dovrà essere acquisita dalla Città di Torino"
Art. 6: Il soggetto attuatore dellopera è il Comune di Torino che ha individuato, con deliberazione del 12/1/1998 (mecc. 9709510/39) lAzienda Torinese Mobilità suo ente strumentale, quale soggetto preposto alla redazione del progetto esecutivo, nonché della realizzazione e gestione del parcheggio a rotazione.
Art. 8: Il finanziamento per la realizzazione dei posti auto previsti per lAzienda Ospedaliera ammontante presuntivamente a L. 7.121.266.247, salvo verifica a collaudo effettuato, verrà erogato direttamente allAzienda Torinese Mobilità dopo il collaudo stesso.
Art. 12: Il prof. Valentino Castellani, Sindaco della Città di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dellAccordo di Programma, così come specificato ai punti precedenti e si impegna ad assumere i seguenti oneri, avvalendosi dellAzienda Torinese Mobilità, come in premessa indicato, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06) e stipulato con atto del 29/9/1999:
* redigere, nel rispetto del cronoprogramma, il progetto definitivo, di cui si acquisirà il parere attraverso una conferenza di servizi;
* conferire allATM lincarico della realizzazione dellopera, attribuendo alla stessa il diritto di superficie come in premessa indicato;
* eseguire le necessarie indagini geotecniche;
* redigere il progetto esecutivo, indire ed espletare la gara di appalto ed eseguire i lavori;
* gestire il parcheggio pubblico a rotazione;
* rispettare lallegato cronoprogramma dei lavori ed eseguire il frazionamento dellarea;
* consentire allAzienda Ospedaliera di realizzare le opere di completamento inerenti lelisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."
Art. 14: Il dott. Luigi Odasso, Direttore dellAzienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dellaccordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri:
- cedere la quota pari al 60% di comproprietà sullarea su cui sorgerà il parcheggio multipiano alla Città di Torino;
- consentire la costruzione del parcheggio da parte dellAzienda torinese Mobilità e la costituzione del diritto di superficie alla stessa, come in premessa indicato;
- cedere in proprietà esclusiva alla Città di Torino larea interessata dalla realizzazione delle rampe veicolari di ingresso e uscita e del fabbricato di accesso/uscita pedonale lato corso Dogliotti;
- erogare il finanziamento residuo allAzienda Torinese Mobilità, in ragione dei posti auto acquisiti;
- rendere disponibile larea esterna al manufatto parcheggio per linstallazione del cantiere e per la movimentazione dei veicoli del cantiere stesso;
- consentire labbattimento del muro di cinta e del fabbricato che interferisce con la costruzione del parcheggio;
- costituire a favore della Città di Torino una servitù di pubblico passaggio sul sedime dellarea dove verrà realizzato il sottopasso pedonale e veicolare (lato corso Dogliotti);
- concedere agli utenti del parcheggio a rotazione il passaggio nellarea esterna al manufatto per accedere alla struttura ospedaliera;
- completare la struttura realizzando lelisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."
B) Di abrogare lart. 15 dellaccordo di programma firmato il 17 dicembre 1999: Il dott. Rinaldo Bartolino, Rettore dellUniversità di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dellaccordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri: cedere in comproprietà larea alla Città di Torino
Per il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani
LAssessore al
Territorio ed alla Mobilità
Franco Corsico
per il Presidente della Regione
Piemonte
Enzo Ghigo
LAssessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni
William
Casoni
per il Direttore Generale
dellOspedale S. Giovanni Battista
Luigi
Odasso
Il Responsabile dellUOA Patrimonio
Alessandro Stiari
per il Rettore
dellUniversità di Torino
Rinaldo Bertolino
Il Professore del Dipartimento
di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana
Giorgio Palestro
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Regione Piemonte - Direzione Industria
Progetto per il permesso di ricerca per feldspati ed associati denominato Alzo localizzato nel territorio dei Comuni di San Maurizio dOpaglio - Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
In data 22 febbraio 2001 la Società ECOMIN S.r.l. con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 4, del Comune di Novara, ha depositato, ai sensi dellarticolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso lUfficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Alzo dei Comuni di San Maurizio dOpaglio, Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB).
La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dellOrgano tecnico regionale prot. n. 4556 del 22 febbraio 2001 ai sensi dellart. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellarticolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Luigi Vigliero e lIng. Luigi Rinaldi del medesimo Settore.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Direttore Regionale
Vito Valsania
Regione Piemonte - Direzione Industria
Progetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
In data 26 febbraio 2001 la Società Generalstrade S.p.A. con sede in Via Piave n. 36/38 del Comune di Barlassina (MI) ha depositato, ai sensi dellarticolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso lUfficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO).
La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dellOrgano tecnico regionale prot. n. 4754 del 26 febbraio 2001 ai sensi dellart. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellarticolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Luigi Vigliero e lIng. Luigi Rinaldi del medesimo Settore.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Direttore Regionale
Vito Valsania
Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico -Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici
Oggetti dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di gennaio e febbraio 2001
Comune di Colazza (NO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. Snam S.p.A., di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part. 120 - Fg. 3 mapp. 50 e Fg. 9 mapp. 1 e 84 per complessivi mq. 29.300 per consentire il passaggio del metanodotto Passo Gries - Mortara.
Comune di Baveno (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. Snam S.p.A., di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 68.873, per consentire il passaggio del metanodotto Passo Gries - Mortara DN 1200".
Comune di Oulx (TO). Istanza di alienazione di porzione di terreno comunale gravato da uso civico distinto, in origine, al NCT Fg. 22 mapp. 269, al Sig. Felice Montaldo.
Comune di Vottignasco (CN). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto per anni 99 a favore della Soc. SNAM S.p.A., di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT fg. 1 mapp. 1 e 2 e fg. 3 mapp. 32 e 78, per allacciamento di cogenerazione Cartiera Burgo di Verzuolo (CN).
Comune di Briga Alta (CN). Mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa novennale, eventualmente rinnovabile, a favore della Soc. Tim S.p.A., di porzione di mq. 225 del terreno di uso civico sito in Comune di Triora (IM) a proprietà indivise con il Comune di Briglia Alta (CN) e distinto al NCT del Comune di Triora, censuario di Realdo, al Fg. 40 mapp. 131, per consentire la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare.
Comune di Caravino (TO). Istanza di autorizzazione allalienazione alla Soc. ENEL S.p.A., previa sdemanializzazione, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 19 mapp. 481 (ex 283/b) di mq. 28, per consentire la costruzione di cabina elettrica di trasformazione.
Comune di Domodossola (VCO). Nomina di Perito Istruttore per laccertamento dei gravami di uso civico nel comprensorio comunale.
Comune di Montecrestese (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso del terreno di uso civico distinto al N.C.T. Fg. 48 mapp. 344 (parte di mq. 2.420), per coltivazione cava a favore della Soc. Cave Beola Roledo.
Comune di Donato (BI). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, di parte di terreni gravati da uso civico siti nel comprensorio comunale, per ampliamento tratto iniziale della strada comunale Prolungo.
Comune di Masera (VCO). Istanza di autorizzazione allo spostamento del vincolo di uso civico dai terreni comunali siti in località Colonia e distinti al NCT Fg. 27 - mapp. 221 (parte) 55 (parte), 208, 229 (parte), 230 (parte), per una superficie complessiva di mq. 55.400 circa, ad altra area comunale attualmente non gravata e distinta al NCT Fg. 2 - mapp. 14, parte di mq. 130.000 circa, per realizzazione P.I.P.
Comune di Crevoladossola (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa novantanovennale a favore della Soc. S. Andrea Deseno S.r.l., di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 35 mapp. 66 per mq. 300, mapp. 70 per mq. 3.700 e Fg. 45 mapp. 188 per mq. 3.000, per realizzazione opere idroelettriche.
Comune di Stresa (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. SNAM S.p.A., di porzioni di complessivi mq. 17.160 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCR Part. 591 - Fg. 5 - mapp. 8 e 51, per consentire il passaggio di metanodotto e loccupazione temporanea relativa ai lavori.
Comune di Briga Alta (CN). Rettifica errore materiale incorso nella stesura dellordinanza di legittimazione del Commissario per gli Usi Civici del Piemonte n. 1656 del 26/2/1990 - R.G.C. n. 4 - Rep. n. 1.
Il Responsabile dei suddetti provvedimenti è il Dirigente della Direzione Patrimonio e Tecnico, Dr.ssa Maria Grazia Ferreri ed è possibile prendere visione dei relativi atti presso lUfficio Regionale Usi Civici, Via Viotti n. 8 - Torino (tel. 011/4323687 - 0114323688).
Regione Piemonte - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico - Cuneo
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Comune di Peveragno - Richiesta autorizzazione per realizzazione opere di canalizzazione e regimazione acque superficiali in Loc. Marmotta
Data di avvio: 6/3/2001
N. di protocollo dellistanza: 7231
Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90
Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.
Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni Geom. N. Cuomo.
Settore in cui è possibile prendere visione egli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.
Termine perla presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.
Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Bardonecchia (Torino)
Statuto approvato da Consiglio Comunale con atto n. 7 del 23.2.2000
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Bardonecchia:
- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato, dai principi generali dellordinamento e dal presente Statuto.
- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità
2. Il presente Statuto, nellambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 2
Finalità
1. Il comune di Bardonecchia si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dellAlta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, lingua e cultura occitana tutelate dalla legge 15.12.99 n. 482, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le comunità transalpine e da una più recente vocazione turistica in espansione.
2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dellAlta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.
3. Il Comune di Bardonecchia si riconosce in tale identità storica e culturale riaffermando limpegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.
4. In particolare il Comune di Bardonecchia si impegna a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità che rappresenta, attraverso la difesa delle tradizioni locali, nella tutela dellambiente montano e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione,
attenuando per quanto possibile i disagi dovuti alle sfavorevoli condizioni climatiche e di territorio.
5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
- dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma,
il bollo
1. Il Comune di Bardonecchia è costituito dallinsieme delle popolazioni e dei territori, del Capoluogo e delle sue Frazioni con una estensione di Kmq. 132,31. Il Comune di Bardonecchia è confinante con i seguenti Comuni: Oulx, Salbertrand ed Exilles, i restanti lati confinano con il Brianconnais e la Maurienne secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede principale nel Capoluogo, in piazza A. De Gasperi n. 1. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal Sindaco.
3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.
4. Il comune ha un proprio gonfalone e stemma che sono quelli storicamente in uso.
5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Inoltre, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. Luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.
7. Il bollo è il sigillo che reca lemblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.
Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Nellambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e lorganizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale o quando ciò risulti opportuno per realizzare obiettivi di sviluppo e di promozione intercomunale.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo lordine dato dalletà. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire lattività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.
Art. 9
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 10
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 11
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso i capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
Art. 14
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art. 15
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) indirizza e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali in materia di particolare rilevanza per lattività dellEnte.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 17
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 18
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 19
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 20
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 21
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2.La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività in occasione dellapprovazione del rendiconto annuale.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori nonché stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:
a) lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
b) laccettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
c) i criteri e le direttive ai competenti responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
d) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dellufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
e) lapprovazione degli accordi di contrattazione decentrata;
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini allattività del Comune, per assicurare la corretta gestione, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando laccesso alle strutture ed ai servizi del Comune
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione
1. LAmministrazione comunale favorisce e promuove lattività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
b) lassociazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che lassociazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;
c) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, folcloristiche, musicali e darma cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;
f) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. LAmministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
4. E, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dellutenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 28
Consultazioni
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dellinterlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.
4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 29
Petizioni
1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, lassegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.
Art. 30
Istanze e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dellistanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della istanza/ proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 31
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) progetti di opere pubbliche;
e) opere per le quali non possa essere garantita adeguata copertura finanziaria;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.
6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Le indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria sono, di norma recepite dallAmministrazione Comunale;
9.Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
10. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta devono adottare i provvedimenti attuativi conseguenti;
11. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali escluse quelle referendarie.
Art. 32
Accesso agli atti e diritto di informazione
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero dintervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dellelettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.
5. Tutti gli atti dellAmministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
6. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
7. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
Art. 33
Difensore Civico Comunale
1. Presso il Comune è istituito lufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento.
2. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e di ritardi dellAmministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, presso gli organi e uffici del Comune, allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
4. Il Difensore Civico interviene, dietro richiesta degli interessati o per richiesta propria, ogni qual volta ritenga sia stata violata la legge , lo statuto o il regolamento.
5. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nella forma di legge. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.
7. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti ladempimento del proprio mandato, e può usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
8. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
9. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia dindipendenza, obiettività di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
10. Lufficio del difensore civico è incompatibile con:
* ogni altra carica elettiva pubblica e con lesercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione forniti allAmministrazione Comunale;
* lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e di comunità montana;
* le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
* la qualità di componente di comitato regionale di controllo.
11. Lincompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dallufficio di Difensore Civico se linteressato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.
12. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto una sola volta.
13. Il Difensore Civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi incui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.
14. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullattività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.
15. Il Difensore Civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del Consiglio Comunale, su questioni iscritte allordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.
16. Al Difensore Civico spettano il rimborso delle spese di missione nella misura stabilita dalla legge per i membri del Consiglio Comunale e una indennità di funzione determinata annualmente dal Consiglio Comunale.
17. Lapposito regolamento - approvato secondo le norme del presente statuto - definisce le modalità di intervento del Difensore Civico Comunale.
18. Il titolare dellufficio di Difensore Civico deve di preferenza risiedere nel comune di Bardonecchia.
19. Lufficio del Difensore Civico Comunale, previsto dalla Legge, è compatibile con lesistenza di analogo ufficio presso la Comunità Montana A.V.S..
TITOLO IV
Attività amministrativa
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 34
Principi e criteri informatori
dellazione amministrativa
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sullautonomia, sulla funzionalità e sulleconomicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Organizzazione dellazione amministrativa
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;
b) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Nellorganizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.
3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.
Art. 36
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione od unazienda. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
5. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata allerogazione degli altri indispensabili servizi pubblici. Sono da considerare necessari ed indispensabili per lo sviluppo delle comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, quei servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune di Bardonecchia.
Art. 38
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 39
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dallart. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvati dal Consiglio comunale.
Art. 40
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dellistituzione.
Art. 41
Società per azioni od a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto, lacquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 42
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici quali ad esempio lo Sportello Unico per le attività produttive
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Art. 24 c. 3-bis L. 142/90 - Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (23)-
Art. 43
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 44
Accordi di programma e conferenza dei servizi
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso, ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
4. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, lamministrazione indice di regola una conferenza di servizi.
5. La conferenza stessa può essere indetta anche quando lamministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 45
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dellazione amministrativa.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché allorganizzazione e gestione del personale nellambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché leconomicità.
Art. 47
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
CAPO II
Il Segretario comunale
Art 48
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.
Art. 49
Vicesegretario comunale
1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.
TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità
CAPO I
Patrimonio e contabilità
Art. 50
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 52, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VII
PARTE NORMATIVA
CAPO I
Attività Regolamentare
Art. 53
I Regolamenti
1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto relativamente alle materie di propria competenza.
2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.
Art. 54
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti, di cui allart. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., sono subordinati ai seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allalbo pretorio del Comune e dovrà essere assicurata la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede.
Art. 56
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Comune di Isola SantAntonio (Alessandria)
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Art. 5 - Organi di governo del Comune
Art. 6 - Il Consiglio Comunale
Art. 7 - Competenze
Art. 8 - Sessioni e convocazioni del Consiglio
Art. 9 - Richiamo al Regolamento
Art. 10 - Commissioni Consiliari
Art. 11 - Consiglieri Comunali
Art. 12 - Gruppi Consiliari
Art. 13 - Ruolo della Giunta Comunale
Art. 14 - Composizione
Art. 15 - Funzionamento ed Attività della Giunta
Art. 16 - Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
Art. 17 - Il Sindaco
Art. 18 - Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 20 - Attribuzioni organizzative
Art. 21 - Attribuzioni per i servizi statali
Art. 22 - Vice Sindaco
Art. 23 - Pubblicità delle spese elettorali
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
Art. 24 - Principi e criteri direttivi
Art. 25 - Rapporti tra organi di governo ed apparato amministrativo
Art. 26 - Collaborazioni esterne
Art. 27 - Segretario Comunale
TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini allAmministrazione Comunale
Art. 28 - Principi
Art. 29 - Partecipazione popolare
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 30 - Forme di consultazione della popolazione
Art. 31 - Procedure per lammissione di istanze, petizioni e proposte
Art. 32 - Proposte di deliberazione di deliberazione di iniziativa popolare
Art. 33 - Referendum
CAPO I I I
Diritti di accesso
Art. 34 - Diritto daccesso
Art. 35 - Diritto di informazione
CAPO I V
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 36 - Responsabilità del procedimento
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
Servizi e forme di gestione
Art. 37 - Servizi pubblici
Art. 38 - Collaborazione sovracomunale per la gestione dei servizi pubblici
Art. 39 - Convenzioni
Art. 40 - Consorzi
Art. 41 - Accordo di programma
CAPO I I
Gestione servizi pubblici
Art. 42 - Forme di gestione
Art. 43 - Istituzioni
Art. 44 - Aziende speciali
TITOLO V I
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 45 - Contabilità e Bilancio
Art. 46 - Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
Art. 47 - Il Revisore
Art. 48 - Funzioni del Revisore dei Conti
Art. 49 - Controllo di gestione
TITOLO V I I
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
Revisione dello Statuto
Art. 50 - Modalità di revisione
CAPO I I
Formazione dei regolamenti
Art. 51 - Procedimento di formazione dei regolamenti e sanzioni
Art. 52 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Isola SantAntonio è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 27/06/1983 .
2. Lutilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.
3. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da norme regolamentari.
4. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un dipendente Messo e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per lazione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto delluguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, allinfanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, e agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza.
Concorre al perseguimento dellobiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
e) persegue lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
f) tutela e valorizza i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività.. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinchè le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità.
g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. .
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Articolo 5
Organi di governo del Comune
Organi di governo elettivi del Comune sono:
- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.
Articolo 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori.
La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicesindaco.
4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati allesame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente.
Il Consiglio Comunale verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
Articolo 7
Competenze
1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui allart.42, lett. m) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.
Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio. In tal caso lavviso deve essere recapitato al domicilio eletto dei consiglieri 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dellordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.
5. Ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno dovrà essere effettuato 24 ore prima del giorno delladunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio.
Articolo 9
Richiamo al Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dellarticolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Articolo 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.
6. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonchè di proposte sui temi assegnati.
7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nellattività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario.
9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.
10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
Articolo 11
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera collettività, La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.
La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto.
La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata allinteressato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.
Analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dallo stesso Consigliere nel corso del mandato.
Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati.
6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.
7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Lesame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta allinterrogazione è obbligatoria.
10. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti allaccesso al pubblico.
11. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Articolo 12
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri allatto dellinsediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nellambito delle quali sono stati eletti.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dellEnte e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.
2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.
4. Lattività della Giunta è collegiale.
Articolo 14
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da tre Assessori. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.
Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina lattività degli Assessori per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.
Articolo 16
Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni delloperato da questa svolto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su persone il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante dellAmministrazione comunale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nellambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale..
2. Egli risponde politicamente dellesercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, lineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.
Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
1. Il Sindaco:
- coordina e stimola lattività degli Assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 dellart. 50 L. 267/2000;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dellEnte,
- coordina, tramite il Consorzio Servizi Sociali, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.
Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.
Articolo 20
Attribuzioni organizzative
1. Appartengono allufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
- stabilire gli argomenti da inserire allordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per lesame in Consiglio;
- ricevere le dimissioni degli Assessori.
Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali
1. Competono al Sindaco le attribuzioni, per i servizi statali previste dallart.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.
Articolo 22
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dallarticolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.
2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con lindicazione separata delle fonti di finanziamento.
3. Per contributi dimporto inferiore a L.. 500.000 si può omettere la citazione del finanziatore.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate allAlbo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto
TITOLO I I I
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Articolo 24
Principi e criteri direttivi
1. LOrganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti
3. Lordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:
a) dellorganizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;
b) dellindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) della semplificazione dei procedimenti.
4. Lorganizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.
5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante lindividuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.
6. Lorganizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.
7. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.
Articolo 25
Rapporti tra organi di governo
ed apparato amministrativo
1. Il personale del Comune opera, nellesercizio delle proprie mansioni istituzionali, nellambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nellambito di quegli indirizzi.
3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.
4. Lattività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con lausilio del Segretario Comunale; ad essi il personale risponde del conseguimento degli obiettivi posti e dellefficienza ed economicità gestionale della loro attività, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse materiali.
Articolo 26
Collaborazioni esterne
1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonchè di consulenze tecniche o giuridiche qualora lassolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni dopera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale dispone lutilizzo di tali contratti, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti.
Articolo 27
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dallAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dellart.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui allart.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
TITOLO I V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini allAmministrazione
Comunale
Articolo 28
Principi
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini anche dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone laccesso alle proprie strutture e ai servizi.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 29
Partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:
a) le rappresentanze dei cittadini del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;
b) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;
c) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dallassenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Articolo 30
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
Articolo 31
Procedure per lammissione di istanze,
petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione:
a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività amministrativa;
b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;
c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.
2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.
3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno 1/30 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dellanno precedente.
4. Lapposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado ed in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
5. LAmministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sullammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 32
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti.
2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno quindici presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.
3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Articolo 33
Referendum
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi, deliberativi di atti amministrativi, in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.
5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.
6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.
7. Il Consiglio Comunale prende in esame lesito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.
8. Leventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO I I I
Diritti di accesso
Articolo 34
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 35
Diritto di informazione
1. E compito dellAmministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sullorganizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellAmministrazione stessa.
2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
CAPO I V
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo
Articolo 36
Responsabilità del procedimento
1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio di procedimento.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLIC I
CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE
Articolo 37
Servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. La loro gestione deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza, trasparenza, eguaglianza, imparzialità.
Articolo 38
Collaborazione sovracomunale
per la gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con lAmministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con lAmministrazione Provinciale.
Articolo 39
Convenzioni
1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 40
Consorzi
1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.
3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, lordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 41
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è promosso e stipulato dal Sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
Articolo 42
Forme di gestione
1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite il personale del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
Articolo 43
Istituzioni
1. Listituzione è un organismo strumentale del Comune diretto allesercizio di servizi sociali, culturali, educativi, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dellIstituzione:
- Il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione dellistituzione è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, scelti anche fra i soggetti cui è rivolto il servizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra soggetti estranei a tale organo.
5. Il Sindaco nomina il Direttore tra le persone che hanno fatto pervenire il proprio curriculum, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e che siano in possesso di esperienza almeno quinquennale presso Pubbliche Amministrazioni o altri Enti in posizione dirigenziale.
6. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può essere revocato su iniziativa del Sindaco o su proposta motivata di due quinti dei Consiglieri Comunali e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Articolo 44
Aziende speciali
1. LAzienda Speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, costituito dal Consiglio Comunale per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lordinamento, la composizione ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dallapposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, e da propri Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione
3. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere principi di uniformità con lindirizzo generale del Comune, di cui è garante il Presidente dellAzienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, da quelli di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti,
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio dAmministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.
5. Il Sindaco può revocare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su proposta motivata di due quinti dei Consiglieri comunali per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.
TITOLO VI
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 45
Contabilità e Bilancio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune e lattività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Articolo 46
Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini attraverso la pubblicazione allAlbo Pretorio.
Articolo 47
Il Revisore
1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti, in numero di uno, è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
3. La durata in carica, nonchè le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
Articolo 48
Funzioni del Revisore dei Conti
1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedurali concretati nel corso dellesercizio finanziario ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellopera e dellazione dellente nel perseguire linteresse pubblico.
3. Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dellattività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
6. Il Revisore puo essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi alloperato dellamministrazione.
7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.
Articolo 49
Controllo di gestione
1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE
NORMATIVA
CAPO I
Revisione dello Statuto
Articolo 50
Modalità di revisione
1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allArt.6 del D.Lgs. 267/2000 purchè sia trascorso un anno dallentrata in vigore o dallultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
CAPO II
Formazione dei regolamenti.
Articolo 51
Procedimento di formazione
dei regolamenti e sanzioni
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.
4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.
Articolo 52
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)
Modifica comma 3 dello Statuto Comunale - Determinazione indennità di carica al Difensore Civico - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5.2.2001
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di modificare lart. 57, comma 3º, dello Statuto Comunale, approvando il seguente nuovo testo:
____ Al Difensore Civico compete unindennità di carica, determinata dal Consiglio Comunale allatto dellavvio della procedura per la nomina e comunque non superiore a quella spettante ad un Assessore Comunale lavoratore dipendente che non abbia richiesto laspettativa;
2) Di determinare, in sede di prima applicazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione statutaria ai sensi dellart. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, nella misura di Lire 1.100.000 lindennità di carica del Difensore Civico.
3) Di dare atto che, con successiva determina del Dirigente del Servizio Amministrativo, si provvederà allassunzione dellimpegno di spesa conseguente.
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Statuto
INDICE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto.
Art. 1 LA COMUNITA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Art. 2 LO STATUTO
Art. 3 IL RUOLO
Art. 4 PRINCIPI
Art. 5 FUNZIONI
Art. 6 COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 7 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
Art. 8 CARATTERISTICHE COSTITUTIVE
Art. 9 RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI: PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Art. 10 PRINCIPI GENERALI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 11 TRASPARENZA
Art. 12 NOMINE
Art. 13 COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE DIRIGENTE
Titolo II
I RAPPORTI CON LA COMUNITA
Capo I
La partecipazione dei cittadini allamministrazione.
Art. 14 GENERALITA
Art. 15 PARI OPPORTUNITA
Art. 16 LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 17 ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE
Art. 18 CONFERENZE
Art. 19 FORME DI CONSULTAZIONE
Capo II
Forme di consultazione dei cittadini.
Art. 20 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
Capo III
Referendum popolare consultivo
Art. 21 INIZIATIVA E FORMAZIONE
Art. 22 PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA
Art. 23 MODALITA DI SVOLGIMENTO
Art. 24 EFFETTI DI REFERENDUM
Capo IV
Difensore civico provinciale
Art. 25 ISTITUZIONE E COMPITI
Art. 26 RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Titolo III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
Capo I
Il Procedimento Amministrativo
Art. 27 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI
Art. 29 TERMINI DEI PROCEDIMENTI
Art. 30 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Capo II
Diritto di accesso e dinformazione"
Art. 31 DIRITTO DI ACCESSO
Art. 32 DIRITTO ALLINFORMAZIONE
Art. 33 ALTRE FORME DINFORMAZIONE
Titolo IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 34 ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Il Consiglio provinciale.
Art. 35 ELEZIONI
Art. 36 ENTRATA E DURATA IN CARICA
Art. 37 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA
Art. 38 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 39 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 40 UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 41 COMPETENZA
Art. 42 AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA
Art. 43 CONSIGLIERI PROVINCIALI
Art. 44 CONSIGLIERE ANZIANO
Art. 45 GRUPPI CONSILIARI
Art. 46 NOMINA DEI CAPIGRUPPO
Art. 47 LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 48 DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO E DEI CONSIGLIERI
Art. 49 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Art. 50 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 51 COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI
Art. 52 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI
Art. 53 COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI
Art. 54 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
Art. 55 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
Art. 56 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI
Art. 57 SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 58 SESSIONE STRAORDINARIA
Art. 59 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 60 DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
Capo II
Giunta Provinciale
Art. 61 LA GIUNTA PROVINCIALE
Art. 62 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Art. 63 NOMINA DELLA GIUNTA- EVENTUALE REVOCA COMPONENTI
Art. 64 IL VICE PRESIDENTE
Art. 65 LASSESSORE ANZIANO
Art. 66 INCARICHI E DIVIETI
Art. 67 ASTENSIONE
Art. 68 PROGRAMMA DI GOVERNO
Art. 69 VERIFICA ED ADEGUAMENTO
Art. 70 MOZIONE DI SFIDUCIA
Art. 71 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI
Art. 72 SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI
Art. 73 CESSAZIONE DALLA CARICA
Art. 74 ATTRIBUZIONI - COMPETENZE
Art. 75 RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.
Capo III
Il Presidente
Art. 76 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Art. 77 GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE
Art. 78 DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI MANDATI
Art. 79 CESSAZIONE DALLA CARICA
Art. 80 DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Art. 81 IMPEDIMENTO,RIMOZIONE,DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE
Art. 82 EFFETTI DELLIMPEDIMENTO,RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Art. 83 CANDIDABILITA, ELEGGIBILITA, COMPATIBILITA
Art. 84 CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA
Art. 85 COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Capo IV
Status degli Amministratori
Art. 86 DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE
Art. 87 INDENNITA
Titolo V
SERVIZI PROVINCIALI
Art. 88 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 89 PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI
Art. 90 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
Titolo VI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 91 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 92 DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 93 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Art. 94 STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 95 SEGRETARIO GENERALE
Art. 96 DIRETTORE GENERALE
Art. 97 DIRIGENTI
Art. 98 CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Art. 99 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 100 ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 101 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE
Art. 102 COMPETENZE, VALUTAZIONE E RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI
Art. 103 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 104 INCOMPATIBILITA - AUTORIZZAZIONI
Art. 105 COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE
Titolo VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Capo I
Statuto del contribuente
ART.106 REGOLAMENTI CONTENENTI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
ART.107 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
ART.108 ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA
ART.109 COMPITI DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Capo II
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 110 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 111 DEMANIO E PATRIMONIO
Capo III
Ordinamento contabile
Art. 112 ORDINAMENTO CONTABILE
Art. 113 BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 114 GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 115 RISULTATI DI GESTIONE E CONTO CONSUNTIVO
Capo IV
Revisione economico finanziaria
Art. 116 CONTROLLI DI GESTIONE
Art. 117 COLLEGIO DEI REVISORI
Capo V
Tesoreria
Art. 118 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Capo VI
Contratti
Art. 119 CONTRATTI
Titolo VIII
LAUTONOMIA NORMATIVA
Art. 120 LAUTONOMIA
Art. 121 LAUTONOMIA STATUTARIA
Art. 122 LA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 123 AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 124 ALBO DELLA PROVINCIA
Art. 125 REGOLAMENTI - TERMINI PER LADOZIONE
Art. 126 ENTRATA IN VIGORE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto
Art. 1
LA COMUNITA DELLA PROVINCIA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli della democrazia, della garanzia degli inviolabili diritti umani, della pace, della non violenza, della pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, dopinioni politiche personali e sociali; del diritto al lavoro, della tutela delle minoranze anche linguistiche e della loro valorizzazione culturale, della promozione della cultura e della ricerca tecnica e scientifica, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico. La Provincia sispira inoltre ai principi ed ai contenuti della Carta Europea delle autonomie locali.
Art. 2
LO STATUTO
1. Lo Statuto è la fonte primaria dellordinamento provinciale, garantisce e disciplina lesercizio dellautonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nellambito dei principi fissati dal Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali, attua i principi costituzionali e legislativi dellautonomia locale.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dellorganizzazione amministrativa provinciale sono esercitate, nellambito dei principi fissati dalla legge, in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, dalle leggi e dalle direttive C.E.E. recepite dal Parlamento.
3. Le norme ed i principi contenuti nello Statuto potranno essere oggetto di revisione al fine di assicurare, anche attraverso una costante attenzione ai bisogni della comunità, le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della stessa.
4. Il Consiglio Provinciale promuoverà le iniziative più idonee affinché sia data allo Statuto la più ampia diffusione e conoscenza tra i cittadini.
Art. 3
IL RUOLO
1. La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, espressione dellautonomia locale voluta e promossa dalla Costituzione, riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli di democrazia e libertà sempre sostenuti e difesi con gravi sacrifici e fierezza dalle sue popolazioni, soprattutto durante la guerra di Liberazione, e fatti propri dalla Carta Costituzionale. La Provincia, ente locale intermedio, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione.
2. La Provincia esercita le funzioni amministrative, che le sono conferite con la legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali o con leggi regionali nellambito del sistema delle autonomie ed in base al principio di sussidiarietà .
3. La Provincia, in ragione delle sue caratteristiche, riconosce il proprio status di peculiarità rispetto ad altri territori e, in tal senso, promuove le iniziative finalizzate al conseguimento di una reale autonomia, fiscale e legislativa, quale ulteriore risultato rispetto al semplice decentramento.
4. La Provincia del VCO, promuove tutte le iniziative atte a ricostituire una razionale integrità territoriale tenendo conto dei confini individuati dalla Regione Piemonte al momento dellistituzione dei comprensori.
Art. 4
PRINCIPI
1. Nellesercizio delle funzioni e nello svolgimento delle proprie attività, la Provincia assume la programmazione pluriennale e lattività per progetti come metodo cui uniformare la propria azione.
2. La Provincia svolge le funzioni proprie o conferite secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e di settore, secondo i criteri e le procedure indicate dalle leggi regionali ed al fine di concorrere alla determinazione programmatica dei piani e programmi dello Stato e della Regione, e provvede alla loro specifica attuazione.
4. Lattività amministrativa della Provincia simpronta ai principi della partecipazione democratica, dellimparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, costituisce punto di riferimento e di coordinamento dellattività amministrativa degli Enti locali del territorio provinciale.
5. La Provincia promuove, in considerazione del rilievo che assume il problema della montagna nella realtà del Verbano-Cusio-Ossola e nel pieno rispetto della loro autonomia, forme di collaborazione con le comunità montane, fornendo ad esse anche la possibilità di usufruire di supporti tecnici ed amministrativi.
6. La semplificazione del procedimento e dellazione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti dellattività degli organi elettivi, degli uffici e della loro dirigenza.
7. Lo Statuto ed i regolamenti riconoscono ai cittadini la partecipazione al procedimento amministrativo e laccesso agli atti ed alle informazioni della Provincia.
Art. 5
FUNZIONI
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative dinteresse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o lintero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dellambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, digiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi allistruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed
alla formazione professionale, compresa ledilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal Testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Art.6
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
1. La Provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta con riferimento alle previsioni ad agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dellattività programmatoria dei Comuni.
2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenza dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali dassetto del territorio, in particolare, indica:
a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c. le linee dintervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure dapprovazione, nonché le norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dellapprovazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nellesercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Art. 7
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici territoriali e strumentali.
2. Coopera nel rispetto dei principi indicati dalla legislazione regionale con i Comuni e la Regione al fine di realizzare unefficiente sistema delle autonomie locali.
3. Assume come principi nellesercizio delle proprie funzioni quello della consultazione, anche in forma assembleare, con i Comuni e le Comunità Montane del suo territorio su problemi di comune interesse e quello di delega e di sussidiarietà.
4. Programma, in collaborazione con i Comuni, Comunità Montane e Regioni, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale.
5. Promuove forme di collaborazione locale e generale con le istituzioni locali e cantonali del Canton Ticino e del Canton Vallese, delle Province e delle Regioni limitrofe, per la realizzazione, nel rispetto dellautonomia reciproca e delle procedure di legge, di comuni iniziative per il perseguimento dobiettivi di comune interesse.
6. Può altresì intrattenere rapporti con lUnione Europea e con i poteri locali daltri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento diniziative economiche.
7. La Provincia nellesercizio delle proprie funzioni svolge compiti conoscitivi ed informatici al fine di assicurare, anche tramite sistemi informatici, la circolazione dei dati fra le Amministrazioni Pubbliche.
Art. 8
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE
1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola, istituita con Decreto Legislativo n. 277 del 30 aprile 1992, comprende la parte del suolo nazionale su cui insiste il territorio dei 77 comuni ivi elencati.
2. Tra i principi fondamentali del Verbano Cusio Ossola vi è lobbligo morale di tendere a completare il territorio provinciale cooptando quei Comuni che già facevano parte dellantico comprensorio.
3. Considerato il peculiare carattere della Provincia si stabilisce che la sede della Provincia è ubicata nel capoluogo e che gli uffici centrali della Provincia, delle Amministrazioni statali o di Enti da essi dipendenti possono essere ubicati anche al di fuori del capoluogo di Verbania, secondo una ripartizione determinata dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, con apposita delibera, in relazione alle proprie competenze. In relazione a particolari e motivate esigenze, è data la possibilità al Consiglio ed alla Giunta di riunirsi in altra località della Provincia.
4. Lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola è caratterizzato da uno scudo di foggia sannitica moderna sovrastato da corona (composta da un cerchio doro gemmato racchiudente due rami al naturale, uno di alloro e uno di quercia, decussati e ricadenti allinfuori) ed è troncato in due campi, in quello superiore, di colore rosso, è collocata una chiave, color oro, posta in palo, con limpugnatura a quadrifoglio allinsù e con lingegno allingiù, accompagnata da due monti allitaliana di tre colli, color argento, sostenuti dalla troncatura, uno a destra, laltro a sinistra; in quello inferiore, color argento, sono rappresentate tre bande semiondate, con le onde solo allinsù, di color azzurro.
5. Il Gonfalone della Provincia del Verbano Cusio Ossola consiste in un drappo di color azzurro, riccamente ornato di ricami doro, caricato nel centro dello stemma sopra descritto e sormontato dalla iscrizione centrata, in oro, recante la denominazione Provincia del Verbano Cusio Ossola, con cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati doro. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. Lasta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome.
6. Il regolamento definisce le modalità delluso dello stemma e del gonfalone.
Art. 9
RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI:
PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO
E INFORMAZIONE
1. La Provincia favorisce la partecipazione di cittadini singoli e associati alla formazione della volontà e allespletamento delle attività distituto, ivi compresa quella svolta in forma indiretta, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità dellazione amministrativa, e secondo principi di sussidiarietà, di responsabilità ed efficacia nellattività dei servizi.
2. Assicura a tutti i cittadini linformazione sulla propria attività, mediante listituzione di appositi uffici per le informazioni, laccesso e le relazioni con il pubblico, nonché la eventuale pubblicazione di un periodico per linformazione sullattività della Provincia, per gli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente e per gli atti di ampio interesse generale emanati dagli uffici. Il regolamento ne fissa la periodicità e le modalità di diffusione, indicando, altresì, le forme e le misure del coordinamento e delle responsabilità, al fine di assicurare limparzialità e lunitarietà dellattività informativa e dellimmagine della Provincia comunicata allopinione pubblica.
Art. 10
PRINCIPI GENERALI SULLA
GESTIONE DEI SERVIZI
1. Tutte le volte che ne ricorrono le ragioni, le condizioni tecniche, economiche, di opportunità sociale, la Provincia, in base al principio di sussidiarietà, favorisce la gestione dei servizi nella forma e nei modi previsti dalla legge come: concessione a terzi, aziende speciali, istituzioni, consorzi o società per azioni o a s.r.l., Enti, organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro, riservando ai propri organi ed uffici le funzioni di programmazione, pianificazione, di progettazione, di indirizzo, di controllo e di verifica. I requisiti e le modalità di tali forme di esercizio e di servizi sono disciplinati da apposito regolamento.
2. La Provincia adotta il programma generale dei servizi coordinandolo con la programmazione regionale e degli Enti locali, sulla base della più ampia partecipazione sociale allindividuazione e determinazione degli obiettivi, secondo principi di autonomia, efficienza, economicità ed efficacia di gestione.
3. In tale programma sono individuate le forme di gestione, le caratteristiche di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e la misura delleventuale contribuzione alle spese di gestione degli aventi diritto; sono altresì indicate le forme di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei servizi.
4. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione e tutela degli utenti.
Art. 11
TRASPARENZA
1. Al fine del più agevole accesso e della più trasparente gestione dei servizi, appositi regolamenti prevedono e disciplinano, nellambito dei principi fissati dalla legge, lelenco dei fornitori e degli Enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni di servizio senza scopo di lucro.
2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di partecipazione, di consultazione e di eventuale ricorso alla collaborazione di soggetti privati e del privato-sociale per lo svolgimento delle proprie attività, sui concorsi per il reclutamento del personale, sulle iniziative relative al proprio patrimonio.
3. Lerogazione, nellambito delle competenze istituzionali, di contributi a soggetti singoli o associati sulla base di programmi e progetti, sarà subordinata al rispetto dei criteri stabiliti da apposito regolamento.
Art. 12
NOMINE
1. Le nomine di competenza della Provincia debbono essere sostenute dalla presenza di specifici requisiti di preparazione e competenza predeterminati nel regolamento e ne deve essere prevista la loro verifica.
2. Tutte le nomine e le designazioni, sia quelle effettuate dal Consiglio Provinciale che dal Presidente, debbono essere effettuate entro 45 giorni dallinsediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza gli organi preposti adottano i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge.
Art. 13
COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE
DIRIGENTE
1. Compete agli organi di governo della Provincia lattività di indirizzo, amministrazione e controllo.
2. Competono ai dirigenti responsabili di settore lattività di gestione e le scelte operative per lattuazione dei programmi approvati e per la realizzazione degli obiettivi assegnati e le iniziative determinate e le adozioni di atti che la legge e il presente Statuto non riservino agli organi di governo.
3. Le competenze assegnate comportano il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.
TITOLO II
I RAPPORTI CON LA COMUNITA
CAPO I
La partecipazione dei cittadini e degli stranieri allamministrazione
della Provincia.
Art. 14
GENERALITA
1. I cittadini singoli o associati, partecipano alle scelte di Governo della comunità locale attraverso:
a) la rappresentanza liberamente eletta che costituisce il Consiglio provinciale;
b) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione attiva e passiva previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il regolamento prevedrà i requisiti e le modalità di attuazione delle forme di partecipazione previste dallo Statuto.
3. Ai cittadini dellUnione Europea e agli Stranieri regolarmente soggiornanti in territorio provinciale è riconosciuto laccesso e la fruizione dei servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Art. 15
PARI OPPORTUNITA
1. La Provincia favorisce le misure per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza, nella Giunta e negli altri organi collegiali, di entrambi i sessi con la nomina, per quanto possibile, di almeno un componente di sesso femminile.
Art. 16
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. La Provincia riconosce il patrimonio storico, il valore civile ed il ruolo fondamentale degli enti e delle associazioni, espressione della volontà di partecipazione e dellimpegno di solidarietà politica, economica e sociale della popolazione e portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono scopi scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione economica, sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio culturale e artistico e dellambiente.
2. In particolare la Provincia favorisce le forme di volontariato dei cittadini che impegnano le loro capacità ed il loro tempo in maniera continuativa e gratuita al fine di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, di rimuovere le cause personali e sociali di emarginazione attraverso opportune forme di sensibilizzazione della comunità provinciale e la promozione di opportunità, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori mediante iniziative delegate ai gruppi stessi o realizzate di comune accordo.
3. La Provincia promuove altresì forme di coordinamento tra le diverse libere forme associative e di collaborazione con esse, per la programmazione e la gestione di attività integrative dei servizi pubblici di competenza provinciale, mediante apposite convenzioni senza corrispettivo diretto.
4. Alle libere forme associative di cui al primo comma possono essere riconosciuti, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, contributi sulla base di progetti di attività inseriti nellambito della programmazione provinciale.
Art. 17
ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE
1. Sono istituiti presso la Provincia gli albi delle Associazioni:
a. con finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro;
b. con finalità di salvaguardia del territorio e tutela ambientale;
c. con finalità relative alla cultura ed alleducazione;
d. con finalità relative allo sport, al tempo libero e alla qualità della vita;
e. del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale, con finalità tese alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, fisico e relazionale allorigine di situazioni di emarginazione e devianza.
2. Nel regolamento saranno previsti i requisiti per liscrizione ai singoli albi che, comunque, dovranno prevedere i seguenti elementi essenziali:
a. svolgimento dellattività associativa nel territorio provinciale, opportunamente documentata, da almeno due anni;
b. assenza di fini di lucro.
3. Le Associazioni beneficiarie di interventi provinciali o titolari di rapporti convenzionali con la Provincia inviano annualmente al Presidente del Consiglio , che la sottopone allesame dellorgano collegiale, una relazione sulle attività svolte e sullutilizzazione dei beni, delle strutture, dei servizi e delle risorse messe a disposizione.
Art. 18
CONFERENZE
1. Su temi specifici e progetti particolari possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentite le Commissioni consiliari competenti, apposite Conferenze la cui formazione ed i cui lavori sono disciplinati dal regolamento.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte di deliberazione che la Giunta o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono allordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per leventuale adozione. Il rifiuto di inserimento allordine del giorno deve essere motivato.
Art. 19
FORME DI CONSULTAZIONE
1. Il regolamento può prevedere forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale.
2. Tali consultazioni non potranno svolgersi contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
3. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
CAPO II
Forme di consultazione dei cittadini
Art. 20
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini singoli o associati possono presentare alla Provincia:
a) istanze volte ad ottenere informazioni su atti di competenza provinciale;
b) petizioni per chiedere lintervento della Provincia su fatti e problemi determinanti della vita sociale, aventi rilevanza per la tutela, promozione e soddisfacimento di interessi collettivi;
c) proposte in ordine ad iniziative da assumersi da parte della Provincia in merito a questioni di sua competenza.
2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate, pena linammissibilità, in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che è posta.
3. Le istanze, petizioni e proposte, entro quindici giorni dalla loro presentazione, sono trasmesse, a cura del Presidente, allorgano competente a trattarle, con contestuale comunicazione ai presentatori.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dellistanza, petizione o proposta, lorgano competente si pronuncia sul merito delle questioni.
Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Provincia comunica ai presentatori le determinazioni adottate dallorgano competente.
I presentatori hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali determinazioni.
CAPO III
Referendum popolare consultivo
Art. 21
INIZIATIVA E FORMAZIONE
1. Su iniziativa di 5.000 elettori della Provincia iscritti nelle liste elettorali di almeno 20 Comuni, in ognuno dei quali i sottoscrittori risultino non inferiori al 3% degli iscritti alle liste elettorali comunali, è indetto dal Presidente della Provincia un referendum consultivo, propositivo e abrogativo avente per oggetto regolamenti provinciali o atti a contenuto generale tra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni per il Consiglio provinciale, tale da consentire la scelta tra due opzioni precise, relative alla stessa materia.
2. I quesiti debbono essere formulati in termini chiari ed intelligibili, tali da non indurre incertezza o confusione sullesito del referendum, e non possono riguardare:
a) lo Statuto;
b) elezione, designazione, nomina,decadenza e revoca di persone;
c) il personale (la dotazione organica ed il regolamento di organizzazione degli uffici della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni);
d) il Regolamento del Consiglio Provinciale;
e) il Bilancio e la contabilità provinciale;
f) i tributi locali, le tariffe, le espropriazioni e gli appalti.
3. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avvenire contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 22
PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA
1. La richiesta del Comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori nella Provincia.
2. Con la stessa richiesta non può essere proposto più di un referendum.
3. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta i quesiti sono verificati sotto il profilo tecnico giuridico dal Segretario Generale della Provincia. Il Segretario Generale conclude listruttoria con una relazione di accompagnamento della proposta referendaria al Consiglio. Il Consiglio Provinciale è convocato dal relativo Presidente entro i successivi trenta giorni per lammissibilità della proposta e si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Provinciale nel giudizio di ammissibilità può tenere conto dellopportunità di coordinare e/o raggruppare le proposte con iniziative referendarie aventi lo stesso contenuto oppure esprimere giudizio negativo per appurata carenza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del referendum. Il Consiglio ha anche la facoltà di invitare motivatamente il Comitato promotore a proporre una formulazione più chiara e completa dei quesiti.
4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Provincia, che autorizza la raccolta delle firme, debitamente autenticate. Essa deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dalla comunicazione del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.
6. Accertato che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto ai sensi del primo comma dellart. 21, il Segretario Generale lo comunica al Comitato promotore, al Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, che indice il referendum entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
7. Il referendum dispiega gli effetti di cui allart. 24 se ha partecipato al voto più della metà degli aventi diritto.
Art. 23
MODALITA DI SVOLGIMENTO
1. Le modalità di svolgimento del referendum, le ipotesi di accorpamento di più referendum in sessioni referendarie, le caratteristiche della scheda, le modalità ed i termini per lesame di eventuali reclami ed i modi per assicurare ai cittadini la più ampia informazione sulle materie sottoposte alla prova referendaria, sono stabilite da apposito regolamento.
Art. 24
EFFETTI DI REFERENDUM
1. Nel caso in cui il referendum consultivo e propositivo si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico-programmatico al quale il Consiglio e la Giunta provinciale, per quanto di rispettiva competenza, devono attenersi nelladozione degli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del referendum.
2. Se lesito del referendum è stato favorevole il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum, che sarà approvata o respinta dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare lattuazione della delibera così assunta allesercizio finanziario successivo, qualora sia necessaria una variazione di bilancio non effettuabile in corso desercizio.
4. Nel caso in cui il referendum abrogativo si sia validamente svolto, con esito positivo, latto cui lo stesso si riferisce si intende abrogato dal giorno della pubblicazione del relativo esito che deve avvenire immediatamente dopo il suo accertamento.
CAPO IV
Difensore Civico provinciale
Art. 25
ISTITUZIONE E COMPITI
1. Presso lAmministrazione Provinciale è istituito lufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, o di Enti, pubblici o privati, o di associazioni: abusi, disfunzioni, mancanze e ritardi nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.
3. Il Difensore Civico segnala dufficio qualora, nellesercizio delle funzioni di cui al comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.
4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
5. Il Difensore Civico che venga a conoscenza nellesercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato, ha lobbligo di farne rapporto allAutorità Giudiziaria.
6. La Provincia può stipulare convenzioni con Comuni del proprio territorio, perché questi possano avvalersi delle attività e degli uffici del Difensore Civico Provinciale e favorisce forme associative di Comuni per la gestione associata di uffici di Difensori Civici intercomunali.
7. La nomina a Difensore Civico, i requisiti per la stessa, le incompatibilità con la carica e la durata della stessa saranno individuate in un apposito regolamento che delineerà, altresì, gli ambiti di intervento, i poteri del Difensore Civico, i rapporti dello stesso con gli organi della Provincia.
8. Nel regolamento di organizzazione sarà prevista la dotazione organica per il funzionamento dellUfficio del Difensore Civico.
Art. 26
RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO
CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni, carenze, abusi, ritardi riscontrati durante il suo lavoro nellanno precedente, segnalando eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
2. Alla seduta del Consiglio nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
3. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dellente.
4. La relazione viene pubblicata allAlbo della Provincia.
5. Le Commissioni consiliari e la Giunta possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.
TITOLO III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E
DI ACCESSO
CAPO I
Il Procedimento Amministrativo.
Art. 27
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Lattività amministrativa della Provincia è volta al conseguimento dei fini indicati nello Statuto e dalla legge e si uniforma ai criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza.
2. I procedimenti possono essere aggravati per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dellistruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente o responsabile del servizio.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda, ovvero debba essere iniziato dufficio, esso deve essere concluso mediante ladozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento;
4. Tutti i provvedimenti amministrativi, eccettuati gli atti normativi a contenuto di indirizzo generale, devono essere motivati con lindicazione di presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto al risultato delle istruttorie, comprese quelle conseguenti alla partecipazione degli interessati;
5. Il regolamento indica e disciplina le misure atte alla semplificazione dei procedimenti, con particolare riferimento al diritto di autocertificazione, alle modalità di presentazione degli atti e documenti da parte dei cittadini alla Provincia, allaccelerazione e semplificazione delle modalità per prestare pareri e svolgere accertamenti tecnici e alle conferenze dei servizi
Art. 28
RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI
1. I Dirigenti e/o i Responsabili di Servizio provvedono ad assegnare la responsabilità dei singoli procedimenti di competenza del rispettivo settore o servizio. Fino a tale assegnazione, o in sua mancanza, è considerato responsabile di ogni singolo procedimento il Dirigente e/o Responsabile del Servizio.
2. Il nome del responsabile del procedimento è comunicato ai destinatari del procedimento e a chi ne abbia interesse e possa intervenire nel procedimento
Art. 29
TERMINI DEI PROCEDIMENTI
1. Il regolamento stabilisce i termini entro cui devono concludersi i diversi tipi di procedimento ed i termini intermedi entro cui i responsabili dei singoli procedimenti devono fare pervenire agli organi competenti lo schema di provvedimento da adottare.
2. In mancanza di tale indicazione il termine finale è in ogni caso non superiore a 30 giorni.
Art. 30
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. La Provincia intende favorire al massimo la trasparenza del procedimento, promovendo opportune forme di partecipazione e di intervento.
2. Per i provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurato lesercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei destinatari e degli interessati, sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento indicato a norma dellart. 28.
3. Nel regolamento sono stabiliti tempi, modalità, strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la visione ed estrazione di copie degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.
4. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato ai destinatari a cura del responsabile del procedimento, con lindicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini
CAPO II
Diritto di accesso e dinformazione
Art. 31
DIRITTO DI ACCESSO
1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sullattività degli uffici e dei servizi dipendenti e su quella degli enti delegati, delle istituzioni o aziende dipendenti, delle società concessionarie di servizi provinciali e di quelli a prevalente capitale pubblico locale e di ogni altro ente o impresa cui la Provincia partecipi o dia il proprio contributo.
2. Riconosce altresì il diritto di ottenere informazioni su dati e su elementi in possesso dei diversi uffici e servizi, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge.
3. I contenuti di cui al comma 1 saranno specificati e disciplinati nellapposito regolamento
Art. 32
DIRITTO ALLINFORMAZIONE
1. La Provincia riconosce il diritto dei cittadini ad essere informati sui dati e sugli elementi di carattere sociale, economico, territoriale e ambientale di cui è in possesso la Provincia.
2. Nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento, a protezione della riservatezza di persone, gruppi, imprese e della segretezza del procedimento ove prevista, è assicurata a tutti i cittadini la più ampia informazione sullattività della Provincia.
3. Al fine della pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale la Provincia dispone di Albo pretorio, situato in luogo accessibile al pubblico.
4. AllAlbo pretorio, per la durata di 15 giorni, sono esposti, oltre i provvedimenti di cui al comma precedente, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto di indirizzo generale per la Provincia, ivi compresi i regolamenti e gli atti interpretativi o applicativi di norme giuridiche.
5. E in ogni caso riconosciuto ai cittadini il diritto di estrarre copia degli atti già esposti allAlbo pretorio, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 33
ALTRE FORME DINFORMAZIONE
1. Il Regolamento per laccesso può prevedere altre misure strutturali ed organizzative, per assicurare la più ampia informazione sulle attività e sui servizi della Provincia e di tutte le altre strutture da essa in ogni caso dipendenti, con essa collegate o cui essa partecipi.
TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 34
ORGANI DI GOVERNO
1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
CAPO I
Il Consiglio provinciale
Art. 35
ELEZIONI
1. Lelezione del Consiglio provinciale, il numero dei consiglieri, la durata in carica dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, salva la causa di decadenza di cui allart. 43, comma 7 del presente Statuto.
2. La Provincia provvederà ad affiggere allAlbo pretorio le liste e gli elenchi dei candidati ed i programmi amministrativi, richiedendone copia allautorità preposta al ricevimento delle liste delle proposte dei candidati.
3. Salvo quanto stabilito dalla legge, presentatori delle liste o delle candidature debbono presentare alla Provincia, 20 giorni prima della data delle elezioni, una dichiarazione che contenga il preventivo delle spese per la campagna elettorale, che la lista o il candidato a Presidente intendono sostenere.
4. Entro 90 giorni dalla proclamazione i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare in Provincia il rendiconto dettagliato delle spese sostenute che sarà reso pubblico.
5. Norme di dettaglio saranno contenute in apposito regolamento.
Art. 36
ENTRATA E DURATA IN CARICA
1. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione. I casi di surroga e sospensione sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale dura in carica sino alle elezioni del successivo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I casi e le procedure per lo scioglimento anticipato e la sospensione del Consiglio Provinciale sono quelli previsti dagli artt. 141,143 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dellart. 59 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero numeri di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.
Art. 37
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA
1. La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia, neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. La seduta, fino allelezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Consigliere anziano, individuato a norma dellart. 44 del presente Statuto.
2. In detta seduta, quale primo adempimento, debbono essere esaminate le condizioni di eleggibilità degli eletti a Consigliere provinciale e a Presidente della Provincia a norma del capo II titolo III del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali, e deve essere dichiarata lineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, seguendo la procedura indicata dallart.69 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
3. Si deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio e degli altri componenti lUfficio di Presidenza.
4. Il Consiglio provvede, inoltre, alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Circondariale e delle Sottocommissioni
Art. 38
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Nella prima seduta, Il Consiglio provinciale elegge nel suo seno, il Presidente del Consiglio e i componenti dellUfficio di Presidenza. Lelezione del Presidente del Consiglio, nel caso di rinnovo del Consiglio provinciale, avviene dopo la convalida degli eletti.
2. Lelezione del Presidente avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Dopo lelezione del Presidente del Consiglio si procede allelezione degli altri componenti lUfficio di Presidenza secondo le modalità e le procedure fissate dal Regolamento del Consiglio.
3. Qualora il Consiglio provinciale non addivenga, nella sua prima seduta, allelezione del Presidente del Consiglio e/o dei componenti lUfficio di Presidenza, alla stessa si procede nel corso della successiva seduta, da convocarsi entro 8 giorni da parte del Consigliere anziano o del Presidente del Consiglio. Nel caso di elezione del Presidente, la stessa avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di elezione dei componenti lUfficio di Presidenza, la stessa avviene secondo le modalità di cui al regolamento.
Art. 39
COMPETENZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori e lattività.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni nel caso di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri o del Presidente della Provincia ed è tenuto ad inserire nel relativo ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte allesame del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia.
5. Il Presidente del Consiglio percepisce le indennità previste dalla legge.
6. In caso di suo impedimento o assenza le funzioni vengono assunte da un componente dellUfficio di Presidenza secondo quanto stabilito nel regolamento del Consiglio.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei componenti dellUfficio di Presidenza o di mancata nomina degli stessi, le funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano come individuato dallart. 44 del presente Statuto.
Art. 40
UFFICIO DI PRESIDENZA
1. Il regolamento disciplinerà la costituzione dellUfficio Presidenza, la composizione dello stesso e la durata in carica dei suoi componenti.
Art. 41
COMPETENZA
1. Il Consiglio Provinciale è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva limitatamente agli atti fondamentali elencati dal Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali (ed in particolare dallart. 42, comma 2).
3. Il Consiglio Provinciale, inoltre, pronuncia la decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata, previo espletamento della procedura prevista a successivo art. 43, comma 7.
4. Il Consiglio provinciale fissa i criteri dellordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Partecipa alla definizione, alladeguamento e alla verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori nei modi stabiliti dallart. 60 del presente Statuto.
Art. 42
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA
1. Il Consiglio Provinciale è dotato dautonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento individuerà le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed umane.
3. Il regolamento disciplinerà la gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari costituiti a norma del successivo art. 45.
Art. 43
CONSIGLIERI PROVINCIALI
1. I consiglieri provinciali rappresentano lintera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del loro mandato e, senza alcun addebito di spesa, copia degli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o relativamente agli atti temporaneamente dichiarati riservati, con provvedimento del Presidente.
3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità indicate dallart. 39 comma 2.
5. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di ordini del giorno e ad avere risposta secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio
6. I consiglieri sono tenuti, salvo fondate ragioni di impedimento, a presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale.
7. In caso di assenza di un consigliere a più di 2/3 delle sedute tenute nel corso dellanno o in caso di assenza non giustificata ad almeno 3 sedute consecutive, il Consiglio Provinciale previa notificazione della richiesta di giustificazione dellassenza da parte del Presidente del Consiglio, con contestuale fissazione di un termine, ne pronuncia la decadenza, in caso di mancata giustificazione entro il termine fissato.
Art. 44
CONSIGLIERE ANZIANO
1. E consigliere anziano quello che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale ha conseguito la maggiore cifra individuale, ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezioni degli organi delle Amministrazioni provinciali, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati consiglieri.
Art. 45
GRUPPI CONSILIARI
1. Allinterno del Consiglio Provinciale sono costituiti i gruppi consiliari, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
Art. 46
NOMINA DEI CAPI GRUPPO
1. La nomina dei Capi Gruppo è effettuata secondo le norme contenute nel regolamento.
Art. 47
LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI
1. Ai gruppi consiliari, per l espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali idonei.
Art. 48
DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO
E DEI CONSIGLIERI
1. La sede dei gruppi consiliari è quella dei locali ad essi destinati presso gli uffici dellAmministrazione provinciale.
2. Le comunicazioni ai capigruppo ed ai consiglieri provinciali sono effettuate secondo le norme contenute nel regolamento.
Art. 49
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. Nellambito delle Commissioni consiliari consultive permanenti, di cui al successivo articolo 51, è istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte sullorganizzazione dei lavori del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
3. Il funzionamento della conferenza dei capigruppo è disciplinato dal regolamento.
Art. 50
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati secondo il metodo della programmazione e disciplinati dal Regolamento.
Art. 51
COMMISSIONI CONSILIARI
CONSULTIVE PERMANENTI
1. Il Consiglio provinciale allinizio di ogni tornata amministrativa, entro tre mesi dalla sua elezione, od ogni qualvolta ne motivi la necessità, può istituire nel suo seno Commissioni Consultive permanenti costituite con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione, il funzionamento delle commissioni e leventuale partecipazione del Presidente della Provincia e degli Assessori sono stabilite dal Regolamento.
Art. 52
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI
CONSULTIVE PERMANENTI.
1. Le Commissioni, nellambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni consiliari, nellambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Esse riferiscono periodicamente al Consiglio sullattuazione degli indirizzi programmatici da parte delle Aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui, a qualsiasi titolo, la Provincia partecipi.
Art. 53
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.
1. Viene istituita la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia con deliberazione di Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, incaricata di esperire indagini conoscitive e di accertamento; i poteri, le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento della suddetta Commissione verranno stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari
2. La Commissione Consiliare deve essere presieduta da un Consigliere delle opposizioni, appartenente ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti.
Art. 54
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
1. Le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.
Art. 55
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo ed indirizzate al Consiglio Provinciale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2. La surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
3. Nel caso di dimissioni di più Consiglieri, la surroga dovrà essere effettuata con deliberazioni separate, seguendo lordine di presentazione al protocollo delle dimissioni dello stesso.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 38 comma 8 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art.56
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI
1. I casi di rimozione e sospensione dei componenti il Consiglio provinciale sono quelli previsti dalla legge.
Art. 57
SESSIONE ORDINARIA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. Il Consiglio Provinciale è riunito in sessione ordinaria per lapprovazione dei consuntivi e dei bilanci e degli adempimenti contabili fondamentali.
Art. 58
SESSIONE STRAORDINARIA
1. Il Consiglio provinciale si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati che presentino una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. In questultimo caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo allordine del giorno le proposte presentate.
Art. 59
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. Nel quadro dei principi stabiliti dello Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, la presentazione e la discussione delle proposte , il quorum necessario per la validità delle sedute, con almeno la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
Art. 60
DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
1. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento del programma di governo di cui allart. 64, trasmette copia dello stesso ai Consiglieri.
2. Questi, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del programma, possono presentare al Presidente della Provincia le proprie proposte, relativamente a singole attività amministrative da svolgere e/o a singoli progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento del programma di governo invia ai Consiglieri lavviso di convocazione della seduta consiliare, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data dellavviso, per lesame, la discussione e la votazione delle linee programmatiche.
4. Il programma di governo si intende approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO II
Giunta Provinciale
Art. 61
LA GIUNTA PROVINCIALE
1. La Giunta Provinciale è organo di governo della Provincia e collabora con il Presidente nel governo dellEnte.
2. Essa informa la sua attività al principio di collegialità.
3. Essa svolge attività dindirizzo e di controllo non riservata al Consiglio provinciale.
Art. 62
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente - che la presiede - e dagli Assessori provinciali, tra i quali il Vice Presidente.
2. Il numero massimo degli Assessori è otto, salva la facoltà del Presidente di nominarne un numero inferiore e, in ogni caso, non meno di sei.
3. Gli Assessori possono essere nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Provinciale.
4. gli Assessori possono essere revocati dal Presidente della Provincia dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere allatto dellaccettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza.
6. Non possono fare parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
Art. 63
NOMINA DELLA GIUNTA - EVENTUALE
REVOCA DEI COMPONENTI
1. La nomina dei componenti della Giunta e la loro eventuale revoca sono disciplinati dallart. 85.
Art. 64
IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio delle funzioni, adottata ai sensi dellart. 59 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali
Art. 65
LASSESSORE ANZIANO
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dallAssessore anziano individuato in base allordine di presentazione della Giunta.
Art. 66
INCARICHI E DIVIETI
1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Presidente della Provincia, secondo criteri disposti dal Presidente stesso e ne assumono la relativa responsabilità.
2. Il Presidente della Provincia può conferire mandato per la trattazione e la firma di atti di sua competenza al Vice Presidente o agli Assessori.
3. Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.
Art. 67
ASTENSIONE
1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 68
PROGRAMMA DI GOVERNO
1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.
2. Il Programma di Governo indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
3. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di suggerimenti formulati dalla struttura.
4. Il Programma di Governo viene presentato dal Presidente della Provincia alla Giunta Provinciale che si esprime con deliberazione il cui contenuto non è vincolante.
4. Il Programma di Governo viene, quindi, trasmesso dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio, entro novanta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale esamina la condizione degli eletti, per la discussione del programma secondo la procedura prevista allart. 60.
Art. 69
VERIFICA ED ADEGUAMENTO
1. Il Presidente della Provincia in qualunque momento e, comunque, dopo due anni dalla approvazione del programma di governo, accerta con la Giunta lo stato di attuazione del programma di governo.
2. Il Presidente propone al Consiglio la verifica e leventuale adeguamento e trasmette il Programma di Governo al Presidente del Consiglio.
3. Nel caso di cui al comma precedente si applica la procedura prevista dallart. 60
Art. 70
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio Provinciale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi dellart. 141, comma 3 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 71
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI
1. I casi di rimozione e sospensione degli Assessori sono quelli previsti dalla egge.
Art. 72
SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI
1. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Presidente o cessati dallUfficio per altra causa, provvede il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
Art. 73
CESSAZIONE DALLA CARICA
1. In caso di dimissioni del Presidente della Provincia, la Giunta cessa dalla carica, viene sciolto il Consiglio e viene nominato un Commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 74
ATTRIBUZIONI - COMPETENZE
1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita il potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sugli uffici e sui servizi e adotta gli atti per lesercizio di tali poteri che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste da norme legislative e statutarie del Presidente della Provincia.
3. Collabora con il Presidente della Provincia per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso sullo stesso.
5. La Giunta adotta i Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio e disciplina lorganizzazione del servizi finanziari.
6. Esprime il proprio parere al Presidente della Provincia in merito alla costituzione o resistenza in giudizio dellEnte.
7. Autorizza, alla rappresentanza legale dellEnte in giudizio, un componente dell Ufficio tutela legale in possesso dei necessari requisiti o nomina a tal fine un professionista esterno o, nei giudizi relativi al rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso, un Dirigente dellEnte.
8. Decide in merito allaccettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri finanziari a valenza pluriennale e che non comportino trasferimenti immobiliari.
9. Approva la bozza di bilancio di previsione ed i provvedimenti collegati da presentare al Consiglio e si pronuncia sugli eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri.
10. Approva il piano esecutivo di gestione e le sue eventuali variazioni.
11. Si pronuncia, in modo non vincolante, in merito al programma di governo.
13. Assegna contributi a persone, enti pubblici o privati nel rispetto delle norme del Regolamento di cui allart. 12 della L. 241/90.
14. La Giunta o i singoli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio anche per presentare le proposte della Giunta e relazionare in merito agli oggetti posti allordine del giorno, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità delladunanza.
Art. 75
RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.
1. Il Presidente della Provincia riferisce annualmente al Consiglio provinciale, in sede di presentazione del bilancio di previsione, sullattività della Giunta provinciale.
CAPO III
Il Presidente
Art. 76
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente allelezione del Consiglio Provinciale di cui è membro, secondo le disposizioni dettate dallart. 74 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e dalle norme da esso richiamate.
Art. 77
GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, dopo lesame delle condizioni degli eletti, profferendo la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da portare a tracolla.
Art. 78
DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI
MANDATI
1. La durata in carica del mandato del Presidente della Provincia e la limitazione dei mandati sono quelle fissate dallart. 51 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 79
CESSAZIONE DALLA CARICA
1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
Art. 80
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, lavvenuta presentazione delle dimissioni e leventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. Nel caso di mancata tempestiva revoca delle dimissioni del Presidente della Provincia, il Consiglio è sciolto e contestualmente è nominato un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.
Art. 81
IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
1. In caso dimpedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
Art. 82
EFFETTI DELLIMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1. Al verificarsi di quanto indicato allart. 81, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia anche in caso di sospensione dallesercizio della funzione ai sensi dellart. 59 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 83
CANDIDABILITA , ELEGGIBILITA,
COMPATIBILITA
1. I requisiti di eleggibilità, quelli di candidabilità, le cause ostative alla stessa, la ineleggibilità e la decadenza e lesimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia sono quelle fissate dal Capo II Titolo III del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 84
CONTESTAZIONE DELLE CAUSE
DINELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità e la procedura per la contestazione delle relative cause sono quelle previste dagli artt. 68, 69 e 70 del Q Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali
Art. 85
COMPETENZE DEL PRESIDENTE.
1. Il Presidente della Provincia è lorgano responsabile dellamministrazione della Provincia:
a. ha la legale rappresentanza dellEnte e la esercita con lemanazione dei relativi atti, ad eccezione di quelli che il presente Statuto attribuisce ad altri organi della Provincia;
b. nomina i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vice Presidente;
c. può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale;
d. convoca e presiede la Giunta provinciale;
e. presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato entro 90 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio e di esame della condizione degli eletti.
f. promuove e coordina lattività degli Assessori in relazione alla propria responsabilità di direzione programmatica, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale;
g. può disporre, con proprio decreto, listituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni e progetti di comune competenza;
h. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
i. decide, sentita la Giunta provinciale, la costituzione o la resistenza in giudizio indipendentemente dal grado e della fase dello stesso e dalla autorità giudiziaria competente.
j. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti , ad eccezione delle funzioni e responsabilità assegnate alla dirigenza.
k. Nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti allAlbo nazionale dei segretari comunali e provinciali
l. revoca il Segretario Generale, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta provinciale, per violazione dei doveri dufficio;
m. può nominare e revocare un Direttore Generale, previa deliberazione di Giunta;
n. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109-110 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti;
o. indirizza al Segretario Generale o il Direttore Generale, ove sia stato nominato, le direttive per assicurare limparzialità, il buon andamento e lefficienza degli uffici provinciali;
p. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni effettuando le nomine e le designazioni entro 45 giorni dallinsediamento o nei termini di scadenza del precedente incarico pena ladozione di provvedimenti sostitutivi da parte del Difensore Civico Regionale;
CAPO IV
Status degli Amministratori Locali
Art.86
DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE
1. Per amministratori locali si intendono: il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti delle Giunte Provinciali.
2. gli amministratori locali per lespletamento del mandato hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e di usufruire delle indennità e dei rimborsi nei modi e nei limiti previsti dal Capo IV Titolo III del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 87
INDENNITA
1. Il Presidente della Provincia ha diritto ad unindennità di funzione nei limiti e nella misura di cui allart. 82 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
2. I componenti della Giunta Provinciale hanno diritto ad unindennità di funzione e ad un gettone di presenza e ai diritti fissati dallart. 82 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e nella misura determinata dal decreto di cui al comma 8 del succitato articolo che può essere incrementato o diminuito con delibera di Giunta provinciale nei limiti di cui al comma 11 dello stesso articolo.
3. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati e nella misura determinata dallart. 82 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale o di commissioni Consiliari.
4. Il singolo Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione,a condizione che vi siano per lEnte pari o minori oneri finanziari.
5. I Consiglieri che hanno ottenuto lindennità di funzione, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio
Provinciale o delle Commissioni che costituiscono articolazione interna od esterna del Consiglio stesso.
6. Nel caso dassenza non giustificata alle sedute del Consiglio provinciale o delle Commissioni, sarà applicata una detrazione alla misura dellindennità prevista.
TITOLO V
SERVIZI PROVINCIALI
Art. 88
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. La Provincia gestisce i servizi conferiti dalla legge dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà ed attraverso le forme e le modalità previste dalle leggi e nel rispetto dei principi di cui allart. 10 del presente Statuto.
2. Nella organizzazione dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere assicurate, attraverso ladozione delle carte dei servizi, idonee forme di informazione, di tutela degli utenti e di partecipazione, nelle forme anche associative, alle procedute di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
Art. 89
PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI
1. La scelta in ordine alle forme di gestione dei singoli servizi viene effettuata dal Consiglio Provinciale mediante lapprovazione di un atto denominato programma generale dei servizi che indica le modalità di esercizio delle attività ed individua la forma di gestione sulla base di unanalisi costi-benefici.
2. Le indicazioni contenute nel programma generale dei servizi costituiscono atto di indirizzo programmatico.
3. Il programma generale dei servizi viene approvato allinizio di ogni mandato amministrativo e deve essere obbligatoriamente posto allordine del giorno per essere, se è il caso, aggiornato annualmente in occasione del bilancio di previsione.
Art. 90
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI
1. La Provincia sviluppa rapporti con i Comuni, con le Comunità Montane, con la Regione e con le altre Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere e formula ed esprime il proprio parere alla Regione per la individuazione degli ambiti per la gestione associata.
2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:
a) le convenzioni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nel rispetto dellart. 30 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;
b) i consorzi, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni nel rispetto dellart. 31 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;
c) gli accordi di programma, per lattuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedano la partecipazione di più Enti ed amministrazioni nel rispetto dellart. 34 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;
d) le conferenze di servizio;
e) gli istituti previsti dal diritto comune nel caso di partecipazione, anche indiretta, ad attività economiche connesse con i fini istituzionali.
3. La Provincia coordina lattività dei Comuni e delle Comunità Montane per lindividuazione dei soggetti, delle forme e delle procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali di svolgimento delle funzioni e fornisce agli Enti interessati lassistenza tecnico - amministrativa, nonché il supporto per la verifica della corrispondenza delle forme associative già realizzate alle eventuali diverse esigenze manifestatesi
TITOLO VI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 91
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
1. La Provincia ha autonomia amministrativa ed organizzativa nellambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Art.92
DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI
ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
1. Allordinamento degli uffici e del personale della Provincia, ivi compresi i Dirigenti ed il Segretario provinciale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 93
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1. Il regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, disciplina lordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, ne determina la dotazione organica, lorganizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
2. Lorganizzazione degli uffici si informa a principi di autonomia funzionale, economicità, efficacia ed efficienza, professionalità e responsabilità.
3. Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dallorganizzazione gerarchica degli uffici nonché dallapplicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle aree di intervento.
4. Nellambito delle leggi, nonché dal regolamento di cui al comma 1, le determinazioni per lorganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
5. Tale regolamento dovrà tenere conto di quanto domandato al C.C.N.L. nelle materie elencate nellart. 89 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e fare riferimento, per le procedure per le assunzioni, ai principi fissati dallart. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 94
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
1. La struttura organizzativa della Provincia si articola come segue:
a) Segreteria Generale;
b) Eventuale Direzione Generale
c) Settori riferiti ad un complesso omogeneo di funzioni, nel cui ambito operano unità operative organiche ed uffici.
Art. 95
SEGRETARIO GENERALE
1. La Provincia ha un Segretario titolare, dipendente dallAgenzia autonoma per la gestione dellAlbo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.
3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b. esprime il parere di cui allart. 49 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali, in relazione alle sue competenza, nel caso in cui lente non abbia responsabili dei servizi;
c. può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente;
d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;
e. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale;
f. nellipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il Presidente della Provincia può conferirne le funzioni al Segretario Generale;
g. svolge le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso per lassunzione dei Dirigenti.
5. Il rapporto di lavoro del Segretario Provinciale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 96
DIRETTORE GENERALE
1. Può essere nominato, dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale, persona di comprovata professionalità, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che non può eccedere la durata del mandato del Presidente, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, vengono disciplinati, con provvedimento del Presidente, in base allordinamento della Provincia e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale.
4. Il Direttore Generale dipende direttamente dal Presidente della Provincia al quale risponde del proprio operato.
5. Il Direttore Generale ha il compito di attuare gli indirizzi e di perseguire gli obiettivi degli Organi di Governo della Provincia secondo le direttive del Presidente della Provincia .
6. Sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed è responsabile dellandamento complessivo.
7. A tali fini rispondono al Direttore Generale, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dellEnte ad eccezione del Segretario Generale.
Art. 97
DIRIGENTI
1. I Dirigenti hanno la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, i quali ultimi dovranno uniformarsi al principio per cui la gestione finanziario - tecnica è attribuita ai Dirigenti che la esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti sono titolari della gestione amministrativa ed organizzativa dellente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. I Dirigenti realizzano gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi e dalla Giunta, secondo i canoni della legalità e correttezza amministrativa, dellefficienza, economicità ed efficacia dellattività delle unità organizzative loro attribuite, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie assegnate.
4. I Dirigenti svolgono compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e operativa, compresa ladozione di atti a rilevanza esterna che comportino anche impegno di spesa, purché non compresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dellente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale e sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi dellente. Per lo svolgimento dellattività di gestione adottano atti denominati determinazioni, la cui formazione, controllo ed efficacia sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti adottati in conformità dallente.
5. Il regolamento stabilisce le procedure di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e le modalità per la comunicazione delle stesse alla Giunta provinciale, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.
Art.98
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia con decreto motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del Suo programma amministrativo.
2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti prescindendo da una precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso.
3. Gli incarichi dirigenziali sono revocati con provvedimento presidenziale nel caso di inosservanza da parte dei dirigenti delle direttive del Presidente della Provincia , della Giunta o dellassessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel P.E.G. o per responsabilità di particolare gravità o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi.
Art. 99
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Loperato dei Dirigenti sarà oggetto di giudizio, effettuato dal nucleo di valutazione istituito ai sensi del regolamento provinciale nellambito della tipologia dei controlli interni previsti dallart. 147 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali e secondo il principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali fissate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella valutazione si dovrà considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione.
3. La valutazione dei Dirigenti sarà compiuta con la contemporanea verifica della realizzazione degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, dellimparzialità e buon andamento dellazione amministrativa
Art.100
ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI
1. La copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale avviene a seguito delle procedure daccesso previste dalle disposizioni di legge ovvero tramite processi di mobilità.
2. E possibile, altresì, previa deliberazione di Giunta, procedere alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale ricorrendo a contratti individuali a tempo determinato non eccedente il mandato amministrativo di diritto pubblico o di diritto privato.
3. I Dirigenti assunti ai sensi del comma 2 debbono possedere i titoli di studio ed i requisiti professionali, nonché i requisiti soggettivi, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi per laccesso alla qualifica dirigenziale.
Art. 101
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
DI DIREZIONE
1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e dal Contratto Collettivo.
2. Lattribuzione degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dimostrate.
3. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal regolamento sullordinamento degli uffici.
Art. 102
COMPETENZE, VALUTAZIONE
E RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI
1. Il regolamento organico disciplina laccesso, le attribuzioni e le responsabilità dei dipendenti
2. In sede di concertazione decentrata saranno individuate le metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.
3. Tale valutazione sarà effettuata periodicamente dai rispettivi Dirigenti ed il relativo esito sarà tempestivamente comunicato agli interessati.
Art. 103
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. La violazione, da parte dei Dirigenti e dei dipendenti, di doveri previsti nei rispettivi contratti, dà luogo alla applicazione delle sanzioni negli stessi indicate.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei Dirigenti, salvo quella del licenziamento che è di competenza del presidente, vengono erogate dal Segretario Generale o, nel caso sia stato nominato, dal Direttore Generale.
3. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti vengono erogate dallUfficio competente per i provvedimenti disciplinari
Art. 104
INCOMPATIBILITA - AUTORIZZAZIONI
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con lEnte.
2. Nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di pubblico impiego, il Presidente della provincia può autorizzare, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività extra istituzionali di carattere saltuario ed occasionale nei confronti di soggetti pubblici e privati ovvero laccettazione di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni.
3. I dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche o livelli dellEnte, possono chiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le norme contenute nella legge e nellapposito regolamento.
Art. 105
COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE
1. La Giunta, ove sia necessario acquisire apporti professionali altamente qualificati in specifiche materie, può nominare apposite commissioni tecnico-consultive composte da esperti esterni.
2. La collaborazione delle commissioni nominate ai sensi del comma precedente non può eccedere, nella sua durata il normale mandato amministrativo della Giunta provinciale.
TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
Statuto del contribuente
Art.106
REGOLAMENTI CONTENENTI
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.
1. I regolamenti della Provincia del V.C.O. che contengono disposizioni tributarie devono essere improntate al principio della chiarezza e della trasparenza e devono menzionare, nel titolo e nella rubrica dei singoli articoli, loggetto delle disposizioni in essi contenute.
2. Nel caso in cui richiamino disposizioni di altri provvedimenti normativi, essi devono specificarne gli estremi e sintetizzarne il contenuto.
3. Nel caso di modifiche essi devono chiaramente riprodurre il nuovo testo contenente la modifica apportata.
4. Essi possono disporre solo per il futuro e non possono avere efficacia retroattiva.
5. Tutte le volte in cui essi prevedono a carico del contribuente un adempimento ne devono fissare la scadenza oltre il sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dalladozione di eventuali provvedimenti attuativi in essi espressamente previsti .
6. Essi non possono prevedere la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.
7. Devono prevedere linterpello del contribuente.
Art.107
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
1. Il contribuente ha diritto a prendere conoscenza degli atti a lui destinati mediante comunicazione nel luogo del domicilio eletto ai fini dello specifico procedimento con modalità tali che il loro contenuto non possa essere conosciuto da altri soggetti.
2. Il contribuente deve essere posto dallAmministrazione provinciale in condizione di conoscere ogni fatto o circostanza che può determinare il mancato riconoscimento di un credito e la irrogazione della sanzione, anche attraverso la richiesta d integrazione o modifica degli atti già prodotti.
3. Il contribuente, nel caso in cui emergano dei dubbi su importanti aspetti, prima di della iscrizione a ruolo (tranne i casi in cui non sia tenuto ad effettuare il versamento diretto) ha diritto ad essere invitato con qualsiasi mezzo possa essere poi documentato, a fornire i chiarimenti ed a produrre eventuali documenti entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Il contribuente ha diritto a non avere irrogate sanzioni né interessi per ritardi, omissioni, errori, imputabili allAmministrazione o quando la violazione delle norme tributarie dipende da oggettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o nel caso di violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta
5. Al contribuente, per la tutela della sua integrità patrimoniale, è consentita lestinzione del debito nei modi previsti dalla legge (compensazione, accollo del debito di imposta senza liberazione del contribuente originario) e la proroga, entro il limite previsto dal codice civile, dei termini prescrizionali.
6. Lo stesso ha diritto ad essere rimborsato del costo delle fideiussioni, che ha, eventualmente, dovuto richiedere per la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
7. Il contribuente può inviare istanza di interpello allamministrazione provinciale.
Art.108
ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA
1. Gli atti dellAmministrazione provinciale aventi carattere tributario devono essere motivati, con lindicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione. Nel caso in cui la motivazione richiama un altro atto, questo deve essere allegato.
2. Tali atti devono indicare lufficio presso il quale è possibile ottenere ogni utile informazione, lorgano o lautorità amministrativa avanti il quale può essere proposto ricorso per ottenere il riesame in sede di autotutela, le modalità ed il termine, lorgano giurisdizionale o lautorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
Art.109
COMPITI DELLA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE.
1. I rapporti tra lAmministrazione provinciale ed il contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione.
2. LAmministrazione provinciale deve assumere le idonee iniziative volte a consentire unagevole e completa conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia tributaria provinciale. A tal fine può predisporre testi coordinati o schede esemplificative, da mettere a disposizione del contribuente presso gli uffici provinciali o da distribuire agli stessi,
3. LAmministrazione provinciale deve garantire che i modelli della dichiarazione in materia tributaria, le relative istruzioni e le eventuali comunicazioni siano messe a disposizione del contribuente tempestivamente ed usino un linguaggio semplice tale da essere compreso anche da chi è sfornito di conoscenza in materia tributaria .
4. LAmministrazione provinciale deve prevedere una procedura agevole che consenta al contribuente ladempimento delle obbligazioni tributarie senza la necessità di richiedere allo stesso documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre PP. AA. specificatamente indicate dal contribuente.
5. LAmministrazione provinciale, nel caso di istanza di interpello del contribuente, deve prevedere risposta scritta e motivata entro 120 giorni, trascorsi inutilmente i quali, si intende che la stessa concorda con linterpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Nel caso in cui listanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, lAmministrazione provinciale può rispondere collettivamente.
6. LAmministrazione provinciale può, con provvedimento della Giunta, disporre il differimento dei termini per ladempimento tributario nel caso in cui si siano verificati eventi eccezionali o oggettive situazioni che hanno impedito al singolo contribuente di effettuare il pagamento.
7. LAmministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può rimettere in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
8. LAmministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può sospendere o differire il termine per ladempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 110
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
1. Lordinamento finanziario della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Lautonomia finanziaria della Provincia, riconosciuta dalla legge nellambito della Finanza pubblica, è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nellambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe provinciali.
4. Le risorse della Provincia sono costituite da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali regionali e comunali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici, contributi, concorsi e recuperi;
d) trasferimenti erariali e regionali di natura corrente;
e) altre entrate proprie di natura patrimoniale;
f) trasferimenti in conto capitale per investimenti e per il programma di opere pubbliche;
g) ricorso al credito;
h) entrate straordinarie per lasciti testamentari e donazioni.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.
6. Le entrate fiscali, oltre che integrare le contribuzioni erariali per la copertura dei costi dei servizi locali indispensabili, concorrono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
7. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi per lespletamento dei servizi di propria competenza. La Provincia, nella determinazione delle citate voci dentrata, deve applicare il principio della copertura del costo dei servizi medesimi, nei limiti previsti dalla legge.
8. Le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento sono reperite anche dufficio, in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali che prevedono linee di credito per le opere previste dal programma.
9. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati con i comuni interessati, le convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari di investimento, della gestione corrente, nonché le relative garanzie.
10. Ai consorzi, alle aziende speciali e alle istituzioni provinciali, possono essere concessi nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia ed in base ad apposite convenzioni, anticipazioni anche a titolo oneroso per gli investimenti di competenza di detti Enti.
11. La relativa convenzione deve prevedere modalità e tempi di estinzione di tale anticipazione
Art. 111
DEMANIO E PATRIMONIO
1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni patrimoniali a loro volta si distinguono in disponibili e indisponibili.
3. I beni demaniali, quelli patrimoniali indispensabili e quelli patrimoniali disponibili risultano da appositi inventari aggiornati annualmente. La Giunta sovrintende alla conservazione e gestione dei beni provinciali.
4. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta dei registri e degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica e ad aggiornamento generale.
5. Le modalità di utilizzo dei beni del patrimonio disponibile, conseguenti ad atti di disposizione di qualsiasi genere, saranno volte ad assicurare la più elevata redditività.
6. Il ricorso al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse pubblico.
7. Con atti del Consiglio Provinciale vengono classificati i beni provinciali appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.
8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio, se beni immobili o partecipazioni azionarie; oppure dalla Giunta, se beni mobili, quando la redditività risulti inadeguata o emerga ragione di convenienza ed opportunità per lEnte.
9. Lalienazione dei beni immobili deve avvenire nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico contabile.
10. Apposito regolamento definirà i criteri e le modalità per il rispetto del principio di trasparenza e di forme di pubblicità tesi ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
11. Il corrispettivo derivante dallalienazione deve essere destinato alla valorizzazione o allincremento dei beni provinciali, o in altre forme previste dalla legge.
CAPO III
Ordinamento contabile
Art. 112
ORDINAMENTO CONTABILE
1. Lordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla Legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata dallapposito regolamento
Art. 113
BILANCIO DI PREVISIONE
1. La Provincia delibera entro il termine fissato dalla legge il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. La Giunta, nel predisporre il bilancio, deve osservare i principi delluniversalità, dellintegralità e del pareggio economico e finanziario.
3. Le risorse correnti derivanti dai trasferimenti statali e regionali, dalle tasse e tariffe e da tutte le altre entrate comprese le contribuzioni degli utenti dei servizi e dei cittadini in genere, devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nellambito delle funzioni attribuite dalla legge.
4. Le spese di investimento devono essere coperte da risorse derivanti da trasferimenti di capitale, da leggi di settore e dal ricorso al credito ordinario e speciale, unitamente ad eventuali risorse proprie.
5. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Piemonte.
6. La relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili nel periodo preso in considerazione e individuano i programmi di intervento sulla base degli obiettivi specifici e delle scelte operate per lo sviluppo economico e sociale della Provincia.
7. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, interventi e progetti.
8. Il bilancio è deliberato dal Consiglio provinciale e comunque con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti
Art. 114
GESTIONE DEL BILANCIO
1. Il pareggio economico e finanziario del bilancio deve essere assicurato durante lintera gestione annuale.
2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate deve essere apposto il parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
3. Il sistema di contabilità, disciplinato dallapposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.
Art. 115
RISULTATI DI GESTIONE
E CONTO CONSUNTIVO
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
2. Al conto consuntivo sono allegate le relazioni illustrative con le quali la Giunta provinciale evidenzia il significato amministrativo economico del conto, esprimendo valutazioni di efficacia dellazione condotta, sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Al conto consuntivo è altresì allegato il prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio e degli storni di fondi effettuati durante lanno di riferimento.
4. Al conto consuntivo devono essere allegati i rendiconti di aziende speciali ed istituzioni provinciali.
CAPO IV
Revisione economico finanziaria
Art. 116
CONTROLLI DI GESTIONE
1. Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.
2. Il controllo di gestione, nel rispetto dei principi dellordinamento finanziario contabile, dovrà essere mirato, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione, alla determinazione dei servizi, alluso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo della Provincia tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso unanalisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.
Art. 117
COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti ed eletti come previsto dallart. 234 del Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali.
2. Il Collegio dei Revisori svolge unattività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali il Collegio dei Revisori assume le informazioni presso gli uffici.
4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere in merito alla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dellEnte.
5. Il Collegio dei Revisori può inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari
CAPO V
Tesoreria
Art. 118
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla Legge.
3. Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dellEnte che comportano maneggio di denaro.
CAPO VI
Contratti
Art. 119
CONTRATTI
1. I contratti, fermo restando quanto disposto dallart. 192 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali , sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento di cui sopra attenendosi alle procedure previste dalla C.E.E., recepite o comunque vigenti nellordinamento interno
TITOLO VIII
LAUTONOMIA DELLA PROVINCIA
Art. 120
LAUTONOMIA
1. Il presente Statuto è espressione dellautonomia riconosciuta alla comunità della Provincia dalla Costituzione e dai principi fissati dal Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
2. Per le materie non riservate allesclusiva competenza statutaria il presente Statuto integra, ove compatibili, i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali.
3. Le norme statutarie andranno interpretate in base allart. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità della Provincia richiamati nel presente Statuto, che costituiscono prioritaria fonte dorientamento per linterprete.
Art. 121
LAUTONOMIA STATUTARIA
1. La Provincia ha autonomia statutaria nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dai principi espressamente enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento delle autonomie locali.
2. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutaria con esse incompatibili.
Art. 122
LA REVISIONE DELLO STATUTO
1. La revisione dello Statuto incontra il limite della non suscettibilità di revisione statutaria della forma democratica di governo locale, qualificata dai valori costitutivi della comunità.
2. La revisione statutaria può essere promossa da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, o da 1/3 dei Consiglieri provinciali, o da almeno tanti Consigli comunali, rappresentanti almeno 1/3 degli elettori della Provincia, mediante deposito nella Segreteria Generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa e dalle firme o deliberazioni richieste.
3. La proposta non può essere messa in discussione prima di sessanta giorni e non oltre novanta dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente.
4. Il Presidente della Provincia cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto della proposta e ai risultati della deliberazione consiliare.
5. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Provinciale può essere riproposta dopo due anni dalla data della sua prima presentazione.
Art. 123
AUTONOMIA NORMATIVA
1. La Provincia ha autonomia normativa, che si esplica nelladozione di regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dello Statuto, ed in particolare per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli altri atti con contenuto normativo espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale sono adottati da questorgano a maggioranza assoluta, con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione.
4. I regolamenti, divenute eseguibili le relative deliberazioni, sono pubblicati allAlbo provinciale, salvo ulteriori forme di pubblicità, per la durata di 15 giorni, dopo di che diventano obbligatori
Art. 124
ALBO DELLA PROVINCIA
1. La Provincia ha un proprio Albo sul quale vengono affissi per 15 giorni consecutivi, salvo diversi termini previsti dalla legge o dai regolamenti, lo Statuto, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali, i bandi di concorso ed i bandi di gara.
2. Gli atti di particolari rilevanza e volume, quali il Bilancio, il Conto Consuntivo ed il Piano Territoriale, o altri piani, vengono depositati presso la Segreteria Generale con contestuale affissione allAlbo del relativo avviso di deposito.
3. AllAlbo può essere pubblicato ogni altro atto al quale la Amministrazione ritiene opportuno dare una particolare pubblicità.
Art. 125
REGOLAMENTI-TERMINE PER LADOZIONE
1. I regolamenti previsti dallo Statuto, salvo che la legge non stabilisca termini diversi, sono adottati entro due anni dallentrata in vigore ed entro 6 mesi quello previsto dallart. 59.
Art. 126
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo della Provincia, ai sensi del comma 5 dellart. 6 del Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali.
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Territoriale per la Casa - Asti
Avviso scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino allanno 1990
Si comunica che lA.T.C. di Asti intende procedere allo scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino allanno 1990.
Coloro che sino al periodo suddetto hanno interesse a ritirare detta documentazione possono presentare istanza scritta allufficio Servizi Generali dellA.T.C. di Asti, via Carducci, n. 86 14100 Asti entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/4/2001.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
Asti, 21 marzo 2001
Il Direttore
Ubaldo Sabbioni
Agenzia Territoriale per la Casa - Torino
Avviso
Si rende noto che è stata pubblicata nellAlbo Pretorio dei Comuni di: Avigliana, Beinasco, Borgaro T.se, Borgo DAle, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Lauriano Po, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Pino T.se, Piossasco, Poirino, Pont Canavese, Rivalta, Rivarolo C.se, Rivoli, San Benigno, San Mauro T.se, Settimo T.se, Susa, Torino, Venaria Reale, Villastellone, Volpiano, presso i Consigli di Circoscrizione di Torino e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 28/2/2001 la graduatoria aggiornata definitiva, relativa al 6º aggiornamento, del bando di concorso per la concessione di cambi in alloggi di risulta emesso dallAgenzia il 26 Maggio 1997.
Eventuali opposizioni, che dovranno essere inoltrate entro il 30 Marzo 2001, verranno esaminate nella fase dellaggiornamento della graduatoria con le domande raccolte dal 1 novembre 2000 al 30 Aprile 2001.
Il Presidente
Giorgio Ardito
ASL n. 20 - Alessandria
Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili siti in Via Savonarola 39/45 Alessandria
Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria, Via Venezia, 6 - 15100 Alessandria - Tel. 131/306111 Fax 0131/306961
LAzienda Sanitaria Locale n. 20 procederà alla vendita di tre appartamenti siti in Alessandria via Savonarola n. 39/45 mediante asta pubblica che si terrà il giorno 16/5/2001 alle ore 10,00 presso lU.O.A. Servizio Tecnico - Patrimoniale dellAzienda, in Alessandria, via Venezia, 6.
Lasta avverrà per lotti separati con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base di seguito indicato, ai sensi dellart. 73 lett. C) del R.D. 23/5/1924 n. 827 (offerte migliori o almeno pari al prezzo fissato nellavviso dasta).
Gli appartamenti in vendita siti in Alessandria via Savonarola 39/45, al piano primo e comunicanti fra loro, sono i seguenti:
Lotto 1) Foglio 268 Mapp. 4024 sub 6 cat A/2. Sup. complessiva mq 116 ca. Prezzo a base dasta L. 145.000.0000= (Euro 74.886,250);
Lotto 2) Foglio 268 Mapp. 4024 sub 5 cat A/10. Sup. complessiva mq 239 ca. Prezzo a base dasta: L. 295.000.000= (Euro 152.354,785);
Lotto 3) Foglio 268 Mapp. 4024 sub. 12 cat. A/10. Sup. complessiva mq 119 ca. Prezzo a base dasta L. 170.000.000= (Euro 87.797,672).
Le offerte dovranno pervenire allA.S.L. 20 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 15/5/2001.
Copia dellavviso integrale di gara contenente le modalità per la partecipazione allasta pubblica potrà essere richiesta allU.O.n.A. Patrimonio dellA.S.L. 20 Sig.ra Tiziana Nesti tel. 0131/306957 fax 0131/306961.
Alessandria, 22 febbraio 2001
Il Direttore Generale
Bruno Vogliolo
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi c/o ATC - Alessandria
Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria
Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria per categoria relativa al bando speciale di concorso pubblicato in data 29 settembre 2000 per lassegnazione in locazione semplice di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel Comune di Ovada - Via Bisagno n. 27.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il comune sopra indicato e presso la sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.
Alessandria, 7 marzo 2001
Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino
Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nellAlbo Pretorio dei Comuni di Bussoleno - Avigliana - Borgone di Susa - Bruzolo - Buttigliera Alta - Chianocco - Chiomonte - Condove - S. Ambrogio - S. Antonino di Susa - S. Gorio di Susa - Susa - Villar Dora - Villar Focchiardo e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 23 marzo 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno il 10/7/00 per lassegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.
Il Presidente
Nicolò Franco
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino
Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nellAlbo Pretorio dei Comuni di San Mauro T.se - Castiglione T.se - Gassino T.se - Rivalba - San Raffaele Cimena - Sciolze e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 23 marzo 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se il 7/11/00 per lassegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta e per eventuale futura costruzione nel Comune di San Mauro T.se.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o lA.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 23 aprile 2001.
Il Presidente
Nicolò Franco
Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)
Decreto del Dirigente del Servizio n. 3/01 del 16.3.01 - Declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dellente
Il Dirigente del Servizio
- Richiamata la propria Determinazione n. 48 del 16.3.2000;
- Visto il D.P.R. 495/92;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
decreta
1) Di declassificare il tratto di strada comunale del comune di Alagna Valsesia censito al Fg. 41 mappale 464 di superficie di mq. 32;
2) Di trasferire per i motivi esposti in narrativa, nel Patrimonio disponibile dellEnte, il tratto di strada avente superficie di mq. 32 complessivi, individuato al Fg. 41 mappale 464;
3) Di richiedere la pubblicazione per estratto allAlbo Pretorio e sul B.U.R., ai sensi dellArt. 3, 3° comma della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 e di trasmettere, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R., al Ministero LL.PP - Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza di Roma, per la registrazione nellArchivio Nazionale delle Strade di cui allArt. 226 del Codice, ai sensi dellArt. 3 comma 5, del D.P.R. 16.12.92 n. 495.
4) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dellArt. 1 del D.Lgs. 13.2.93 n. 40.
Il Dirigente del Servizio
Sergio Bassano
Comune di Alba (Cuneo)
Estratto di avviso dasta per la vendita del fabbricato ex carcere San Giuseppe
Si rende noto
Che il giorno 20.4.2001, alle ore 11, nella sala consiliare, si terrà unasta pubblica per la vendita del seguente immobile:
Fabbricato ex carcere San Giuseppe sito in Alba, Via Vernazza, elevato su tre piani fuori terra.
Riferimenti catastali: Partita 1009669 NCEU, Foglio 37, particella 559, Vicolo San Giuseppe (PT - 1 - 2), zona censuaria 1, Categoria B/3 - Classe U - Consistenza m3 9311 - Rendita 1.862.200
Condizioni di vendita:
- Prezzo a base dasta: L. 2.400.000.000 Euro 1239496.55.
- Deposito cauzionale: L. 240.000.000 Euro 123949.65.
- Aumenti minimi non inferiori a L. 10.000.000.
- Asta da effettuarsi con il metodo di cui allart. 73, lettera c) - R.D. 23.5.1924, n. 827.
Lofferta dovrà pervenire al Comune di Alba - Ripartizione Servizi Legali - Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.4.2001
Il bando di gara integrale, nel quale sono indicati le modalità e i requisiti di partecipazione richiesti, è disponibile presso lUfficio Legale e sul sito Internet www.comune.alba.cn.it.
Non si effettua servizio telefax.
Ulteriori informazioni: Ufficio Legale - Tel: 0173/292284/249 Fax: 0173/292300/01.
Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2001.
Alba, 15 marzo 2001
Il Dirigente
Angioletta Coppa
Comune di Biandrate (Novara)
Avviso
Il Comune di Biandrate intende promuovere lattività edilizia ed uso abitativo individuando sul territorio comunale nuove aree per edilizia residenziale pubblica da assegnare a imprese o società cooperative.
(N. Tel. 0321/83122).
Il Sindaco
Luca De Feo
Comune di Borgaro Torinese (Torino)
Decreto n. 1/2001 - Determinazione indennità in favore degli aventi diritto, per lespropriazione delle aree occorrenti per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle
Il Responsabile 3° Settore Territorio Ambiente
(omissis)
decreta
Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti assunti del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale in merito alla approvazione dei progetti preliminare, definitivo e esecutivo, per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della via Caselle; nonché per linstaurazione dei procedimenti per loccupazione e per lespropriazione delle relative aree nelle forme di legge.
Le indennità da corrispondere da parte del Comune di Borgaro Torinese, in favore dei proprietari avente diritto, per leffettiva espropriazione di aree occorrenti in parte per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle, sono determinate, ai sensi dellarticolo 11 della legge 22.10.1971 n. 865 e dellarticolo 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, con riferimento alla succitata determinazione della Commissione Espropri per la Provincia di Torino, con esclusione di maggiorazioni, conguagli o rimborsi di sorta, come segue:
1) Foglio 5: mappale numero 38 parte (ora n. 1019) di mq 92.
Foglio 5: mappale numero 39 (ora n. 1020) di mq. 72.
Immobili di proprietà della Società Telecom S.p.A. con sede in Torino, C.so Inghilterra n. 7 - C.F. 00471850016 incolonnati alla Partita Catastale 1944;
Indennità di esproprio L./mq. 5.000.
(mq. 164 x L./mq. 5.000) = L. 820.000 (Euro 423,494)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
legge n. 359/1992 L. 492.000 (Euro 254,096)
Oltre I.V.A. in misura di legge.
2) Foglio 5: Mappale n. 402 parte (ora n. 1036) di mq. 125.
Immobile di comproprietà dei Condomini delledificio sito in Borgaro Torinese in Via Inghilterra n. 3 incolonnato alla Partita Catastale 381
Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dellarea pari a 31/1000, in capo al Sig. Migliorisi Beniamino Antonino, (omissis):
(mq. 125 x 31/1000 x L./mq. 5.000)= L. 19.375 (Euro 10,006)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
legge n. 359/1992 L. 11.625 (Euro 6,003)
3) foglio 5: mappale numero 388 parte (ora n. 1035) mq. 151.
Immobile di comproprietà dei Condomini delledificio sito in Borgaro Torinese in Via Inghilterra n. 2 incolonnato alla Partita Catastale 768
Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dellarea pari a 86/1000, in capo a Giacoppo Giovanni (omissis):
(mq. 151 x 86/1000 x L./mq. 5.000)= L. 64.930 (Euro 33,533)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
Legge n. 359/1992 L. 38.958 (Euro 20,120)
Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dellarea pari a 14,33/1000, in capo al Sig. Bagnato Eros, (omissis) in qualità di coerede della Sig.ra Ponzo Maria Luigia, (omissis):
(mq. 151 x 14,33./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.820 (Euro 5,588)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
Legge n. 359/1992 L. 6.492 (Euro 3,352)
Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dellarea pari a 14.33/1000, in capo al Sig. Giacoppo Davide (omissis):
(mq. 151 x 14,33./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.820 (Euro 5,588)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
Legge n. 359/1992 L. 6.492 (Euro 3,352)
Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dellarea pari a 14.34/1000, in capo alla Sig.ra Giacoppo Elga (omissis):
(mq. 151 x 14,34./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.830 (Euro 5,593)
Importo ridotto del 40% di cui allart. 5 bis
Legge n. 359/1992 L. 6.498 (Euro 3,355)
Tutti i suddetti immobili sono rappresentati nellallegata planimetria che forma parte integrante del presente Decreto.
Per quanto riguarda i mappali 402 parte (ora n. 125) e numero 388 parte (ora n. 1035) - Foglio 5, la determinazione delle indennità e la procedura espropriativa, vengono effettuate pur in presenza di precedenti impegni di dismissioni a titolo gratuito, considerata limpossibilità del Comune ad imporre da dismissione, conseguente al tempo trascorso.
Articolo 2 - In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni.
In tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento, riferita agli importi, come determinati al precedente articolo. La spesa complessiva trova già imputazione agli specifici Capitoli del Bilancio Comunale.
Articolo 3 - Le suddette indennità dovranno essere riconsiderate ai sensi dellarticolo 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, qualora ne sussistano i presupposti.
Inoltre, per le indennità specificate ai precedenti punti 2) e 3) troverà applicazione la ritenuta prevista dalla legge 31.12.1991 n. 413.
Articolo 4 - Si prende atto della assenza di osservazioni, a seguito del deposito del Piano di espropriazione, ai sensi dellarticolo 10 della legge 22.10.1971 n. 865.
Si prende atto altresì delle aree che vengono separatamente acquisite dal Comune di Borgaro Torinese a prezzo simbolico, come contemplato nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 29.4.1999, n. 25 del 5.6.2000
Sono richiamati i termini di cui allarticolo 13 della legge 25.6.1865 n. 2359, come fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 23.7.1998, con richiamo alla legge 3.1.1978 n. 1, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Articolo 5 - Il presente decreto sarà notificato a cura del Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese agli eventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.
Articolo 6 - I Proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Borgaro Torinese, dichiarazione di accettazione delle indennità determinate e di cessione volontaria degli immobili. In caso di silenzio le medesime indennità si intendono rifiutate e di conseguenza da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.
Articolo 7 - Estratto del presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e comunicato alla Regione.
Articolo 8 - Avverso il medesimo presente Decreto, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione.
Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dellArch. Antonella Barretta - Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.
Borgaro Torinese, 19 marzo 2001
Il Responsabile 3° Settore
Territorio ed Ambiente
Antonella Barretta
Comune di Brossasco (Cuneo)
Estratto della delibera C.C. n. 1 del 23/1/2001 - Legge regionale 8/7/1999 n. 19 - Approvazione regolamento edilizio
(omissis)
delibera
1) di approvare il regolamento edilizio tipo trasmesso dalla Regione Piemonte con le modifiche riportate in neretto, nel testo che consta di n. 70 articoli e che viene allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento, ad esecutività della delibera, assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte con la contestuale entrata in vigore dallo steso momento.
Il Sindaco
Domenico Amorisco
Comune di Chieri (Torino)
Approvazione del piano di recupero relativo al fabbricato sito in vicolo Romengo n. 4 ang. Via IV Novembre di proprietà del sig. Stradella Franco, a Catasto al F. 40 n. 15
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare il P.di.R. relativo al fabbricato contraddistinto a Catasto F. 40 n. 15, di proprietà del sig. Stradella Franco (omissis), compreso nella zona omogenea Ar1 del vigente P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19.5.1997 n. 36-19211, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 4.6.1997;
- Volume in ristrutturazione con aumento del 10% rispetto alla situazione esistente, con destinazione duso residenziale mc. 496,78;
- Volume in aumento mc. 40,8;
- Il Piano di Recupero di cui alla presente deliberazione è a titolo gratuito in quanto riguarda la ristrutturazione edilizia del fabbricato civile unifamiliare contraddistinto a Catasto al F. 40 n. 15, con aumento del volume del 10% esente dal pagamento degli oneri concessori ai sensi dellart. 9, comma 1) lettera d) della legge 28.1.1977 n. 10.
(omissis)
Il Dirigente
Sandro Borzone
Comune di Chivasso - Torino - Ufficio Tecnico - Serv. Urbanistica/Edilizia
Avviso di pubblicazione e deposito variante generale al Piano Regolatore vigente ai sensi art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni
Il Dirigente Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 17 - IVº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 15 - IVº - VIº comma della L.R. P.se n. 56/ 77 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione delle varianti al P.R.G.C.;
Vista la deliberazione cons.re n. 14 del 15/3/2001 avente per oggetto: Adozione Progetto Preliminare di variante al P.R.G.C. generale vigente dichiarata immediatamente esecutiva.
Avvisa
che ai sensi e per gli effetti dellart. 15 - VI comma della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione cons.re n. 14 del 15/3/2001 ed i relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per estratto allAlbo Pretorio C.le e depositati integralmente presso la Segreteria C.le per 30 gg. consecutivi a far data dal 23/3/2001 al 21/4/2001 compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nei giorni festivi e prefestivi gli elaborati della variante saranno a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale in via Siccardi 4.
In base al citato art. 15 - VI comma L.R. 56/77 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di Piano, a partire dal giorno 22/4/2001 e fino alle ore 12.00 del giorno 21/5/2001.
Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.
Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali, di cui uno in competente bollo.
Chivasso, 19 marzo 2001
Il Dirigente U.T.C.
Franceso Lisa
Comune di La Morra (Cuneo)
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 3.11.2000 - Integrazione precedente delibera C.C. n. 14/1997
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. di integrare la precedente Deliberazione di Consiglio n. 14 del 27.2.1997 riconoscendo, ai sensi della L.R. n. 86/96, la cessazione della pubblica utilità del reliquato stradale non più utilizzata ed abbandonato identificato a catasto terreni al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 933 di mq. 40.00, n. 934 di mq. 27, n. 935 di mq. 25,00 e n. 936 di mq. 3.00 (ex mappale n. 889) per la superficie di mq. 15 che deriva dalla differenza di mq. 95 superficie complessiva del reliquato stradale - mq. 80 superficie del reliquato stradale già sdemanializzata con precedente del. di C.C. n. 14/97;
1. di disporre, pertanto, la sdemanializzazione della porzione suddetta di mq. 15,00 e liscrizione del relativo reliquato nellelenco dei beni disponibili dellEnte;
2. di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 86/96, la pubblica utilità dei lotti di terreno attualmente in parte interessati dal tracciato della Strada Comunale della Fornace identificati a catasto terreni al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 890 di mq. 62,00 n. 891 di mq. 24 e n. 892 di mq. 16,00 della superficie complessiva di mq. 102,00, evidenziati nellallegata planimetria in colore rosso, che verranno ceduti allAmministrazione dallImpresa Rivoira a titolo gratuito;
3. di pubblicare allAlbo Pretorio la presente deliberazione con i tempi e le modalità di cui allart. 3 della L.R. n. 86/96 e ss.mm.ii.
4. di approvare la successiva cessione del reliquato stradale oggetto del presente dispositivo di mq. 15 allimpresa Rivoira Matteo con sede in Fossano assieme ai precedenti mq. 80 di cui alla Del. di C.C. n. 14/97 allo stesso prezzo di cessione di L. 80.000 al mq. come precedentemente determinato;
5. di disporre che le spese relative al rogito notarile saranno assunte al 50% dallImpresa Rivoira ed al 50% dallAmministrazione Comunale.
(omissis)
Comune di Lesa (Novara)
Deliberazione del Consiglio comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale 19 febbraio 2001 n. 8 - Approvazione Regolamento Edilizio
(omissis)
Il Consiglio Comunale
a voti unanimi
delibera
Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale nel testo definito dal gruppo di lavoro comunale nel quale le modifiche ed integrazioni sono riportate in grassetto, e che fa parte integrante della presente deliberazione e che si compone di n. 70 articoli.
(omissis)
Comune di Poirino (Torino)
Avviso di deposito degli atti per limposizione di servitù di scolo e fognaria - occupazione anticipata durgenza degli immobili necessari per i lavori di costruzione ed ampliamento della rete fognaria nelle frazioni Favari ed Avatanei
Il Responsabile Ripartizione Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 15/2/2001, immediatamente eseguibile, con la quale - fra laltro - veniva avviato il procedimento di espropriazione ed occupazione anticipata durgenza per i lavori in oggetto;
Visto lart. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif.;
rende noto
- che sono depositati nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 Marzo 2001, i seguenti atti:
1) Relazione illustrativa - quadri economici
2) piano particellare di occupazione permanente per imposizione fognaria
3) computo metrico estimativo e piano di raffronto
4) planimetria rete fognaria
5) profili longitudinali - tratti d realizzare in perizia
6) atto di sottomissione
- che, entro il termine di quindici giorni dal termine della seguente pubblicazione, chiunque abbia interesse può proporre osservazioni scritte depositandole nella Segreteria comunale;
- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.
Poirino, 19 marzo 2001
Il Responsabile Ripart. Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
P. Becchio
Comune di Racconigi (Cuneo)
Avviso bandi concorso assegnazione alloggi
Il Sindaco
rende noto
Che, ai sensi della L.R. 22.3.1995 n. 46 sono stati pubblicati in data 14.3.2001 i seguenti due bandi per lassegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.:
- bando generale per lassegnazione di alloggi di recupero, di risulta e di nuova costruzione;
- bando speciale per lassegnazione di alloggi di recupero, di risulta e di nuova costruzione,
riservato ad anziani (60%) e giovani coppie (40%) ai sensi dellart. 10 - comma Iº - lett. g) punti 1) e punti 2-1 e 2-2.
La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Racconigi o in uno dei Comuni di Facentiparte dellambito territoriale n. 39 (Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro Vottignasco).
Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici del Comune sopra indicato, e dei Comuni facenti parte dellambito territoriale 39 dovranno essere presentate entro il termine del 2.5.2001, salvo che si tratti di lavoratori emigrati allestero per i quali il termine è prorogato al 1.6.2001, nei seguenti orari:
- martedì: 11 - 13;
- giovedì: 16,30 - 18;
- venerdì: 11 - 13.
Racconigi, 14 marzo 2001
Il Sindaco
Giuseppe Marinetti
Comune di Torino
Avviso
- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Visto lart. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione n. 30 del Consiglio Comunale del 26/2/2001 (mecc. n. 01-00466/09) con la quale è stata adottata la variante n. 33 al vigente P.R.G. riguardante lAmbito 4.15 Castello di Lucento (parte)
rende noto
che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dellart. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso lAlbo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso allAlbo stesso e precisamente dal 15/3/01 al 13/4/01 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 28 marzo 2001.
Dal quindicesimo al tredicesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1).
Torino, 13 marzo 2001
Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano
Comune di Torre Pellice (Torino)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 30.11.2000 - Fassiotti - Costabel Alice - Piano di Recupero - Approvazione schema di convenzione e presa datto nessuna opposizione
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare in via definitiva ai sensi degli artt. 41 bis e 43 della L.R. 5.12.77 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano di Recupero di libera iniziativa della zona di recupero area A 11 Fassiotti del P.R.G.I., sita in Via Matteo Gay, 25, di proprietà Costabel Alice, descritto nelle premesse ed il relativo schema di convenzione già adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 30.6.2000, dando atto che i documenti sono identici a quanto già precedentemente adottato.
(omissis)
Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistici
Rosa Maria Salerno
Comune di Varallo Pombia (Novara)
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Sig.ra Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano - Adozione
(omissis)
delibera
di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà dei Sig.ri Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano, sito in via Madonna, distinto in mappa al foglio 7, mappali 342 - 343, così come da elaborati tecnici a firma dellArch. Paracchini Luigi con studio in Castelletto Sopra Ticino e più precisamente:
- Relazione
- Calcoli planovolumetrici
- Tavola stato di fatto
- Tavola di progetto
- Estratto PRGI - Estratto di mappa
di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dellart. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza;
di adottare lo schema di convenzione di attuazione del Piano di Recupero con lart. 3 modificato come proposto dallUfficio Tecnico Comunale.
Varallo Pombia, 20 marzo 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Giovanni Galoardi
Comune di Varallo Pombia (Novara)
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Ditta Raso Antonio & C. S.n.c. - Adozione
(omissis)
delibera
di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà della Ditta Raso Antonio & C. s.n.c. sito in Via Ticino, distinto in mappa al foglio 20, mappali 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 157, così come da elaborati tecnici a firma dellArch. Gadda Sergio con studio in Pombia e più precisamente:
- Relazione - Documentazione fotografica
- Tavola 1 pianta piano terra esistente
- Tavola 2 prospetti e sezioni esistenti
- Tavola 3 pianta piano terra progetto
- Tavola 4 pianta piano primo progetto
- Tavola 5 pianta piano primo secondo progetto
- Tavola 6 prospetti e sezioni progetti
- Tavola 7 planimetria comparativa
- Tavola 8 planimetria generale e urbanizzazioni
di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dellart. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza;
di adottare lo schema di convenzione di attuazione del Piano di Recupero con lart. 3 modificato come proposto dallUfficio Tecnico Comunale.
Varallo Pombia, 20 marzo 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Giovanni Galoardi
I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente - Torino
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale di Torino, Corso Casale n. 476, in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2001 alle ore 15.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2001, alle ore 15.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui allart. 2364 1,3 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.
Deposito azioni presso sede sociale, Cassa di Risparmio di Torino o Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Il Presidente
Ettore Broveglio
Provincia di Alessandria
Avviso
In ossequio alle disposizioni dellart. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 1 marzo 2001 ha approvato la deliberazione n. 113/18030 ad oggetto: istituzione del coordinamento delle associazioni e organizzazioni di volontariato di protezione civile per la provincia di alessandria - approvazione regolamento.
Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus
Provincia di Alessandria
Avviso
In ossequio alle disposizioni dellart. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 1 marzo 2001 ha approvato la deliberazione n. 109/16610 ad oggetto: regolamento per eseguire il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici: approvazione.
Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus
Provincia di Alessandria
Avviso
In ossequio alle disposizioni dellart. 8 dello statuto si rende noto che il consiglio provinciale nella seduta del 5 febbraio 2001 ha approvato la deliberazione n. 7/6969 ad oggetto: approvazione regolamento commissione esami abilitazione venatoria e tassidermia.
Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus
Provincia di Novara
Piano Territoriale Provinciale - Avviso di predisposizione
Il Presidente
In ottemperanza alle disposizioni dellart. 7 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.,
rende noto
che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 201 in data 15.3.2001 ha predisposto il progetto di Piano Territoriale Provinciale.
Il progetto è depositato presso il Servizio Pianificazione del Territorio della Provincia di Novara, Piazza Matteotti n. 1 - Novara, per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e chiunque può prenderne visione con il seguente orario:
- giorni feriali: 9 - 12
- giorni prefestivi e festivi: 10 - 11
e può presentare eventuali motivate osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale in duplice copia, di cui una in bollo, alla Provincia di Novara.
Il Presidente
Maurizio Pagani
Provincia di Torino
Prat. n. 51/2000 - Decreto di occupazione durgenza degli immobili necessari ai lavori della variante allabitato di Chieri alla S.S. 10 Padana Inferiore I lotto - Collegamento tra la S.S. 10 e le S.P. 119 e 122
Il Presidente della Provincia
(omissis)
decreta
Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata loccupazione durgenza per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili necessari alla realizzazione dellopera indicata in premessa.
Art. 2 - Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove loccupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.
Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, lindennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.
Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle norme di legge.
Art. 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Andezeno e Chieri.
Il Presidente della Provincia
Mercedes Bresso
Provincia di Torino
Prat. n. 34/1999 - Decreto di occupazione durgenza degli immobili necessari ai lavori della S.P. n. 77 di Pavone - Demolizione e ricostruzione ponte sul Torrente Chiusella, nonchè ricostruzione e sistemazione del corpo stradale - Alluvione Settembre 1993
Il Presidente della Provincia
(omissis)
decreta
Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata loccupazione durgenza per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili necessari alla realizzazione dellopera indicata in premessa.
Art. 2 - Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove loccupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.
Art. 3 - La Provicia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, lindennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.
Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle norme di legge.
Art. 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pavone Canavese.
Il Presidente della Provincia
Mercedes Bresso
Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali
L.R. 25/94 - Permesso di ricerca di acque minerali Sorgente Montellina nel Comune di Quincinetto (TO)
Si rende noto
che con istanza lAmministrazione Comunale di Quincinetto ha richiesto il permesso di ricerca per acque minerali Sorgente Montellina nel Comune di Quincinetto.
Listanza suddetta, corredata dalle planimetrie dellarea interessata, verrà pubblicata allAlbo Pretorio del Comune di Quincinetto (TO) per un periodo i 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28-3-2001.
Eventuali opposizioni e osservazioni potranno essere presentate durante il periodo di pubblicazione sopra citato presso la Segreteria del Comune interessato, oppure presso la Regione Piemonte - Settore Acque Minerali e Termali - via Magenta 12 - 10128 Torino.
Il Dirigente di Settore
T. Turinetti
Società Carbotrade Gas SpA - Pontey (Aosta)
Tariffe gas
Sede legale in Pontey (AO) Strada Statale n. 26 civ. n. 1 ed amministrativa in Genova, Vico Carmagnola 7
La Carbotrade Gas S.p.A., in applicazione del Provv. CIP n. 16/1993 e sue successivi aggiornamenti e modifiche, vista la Delibera n. 52/1999 dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, comunica che alla data del 1 gennaio 2001 i prezzi massimi di fatturazione del gas GPL distribuito nelle reti di Alagna V., Rassa, Piode, Pila, Scopello, Cellio, Cossano B., Gorzegno, Bergolo, sono i seguenti:
1) Tariffa T1 uso domestico: L/Nmc 5.180,3
2) Tariffa T2 uso riscaldamento individuale: L/Nmc 4.954,7
3) Tariffa T3 fino a 50.000 Nmc/anno: L/Nmc 4.940,3
4) Tariffa T3 oltre 50.000 Nmc/anno: L/Nmc 4.940,3
Le quote fisse sono le seguenti:
1) Tariffa T1: L/mese 3.000
2) Tariffa T2, T3: L/mese 6.000
Le tariffe di cui sopra sono al netto dellIva.
Carbotrade Gas S.p.A.
LAmministratore Delegato
Giovanni Ravano
Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)
Tariffe distribuzione gas metano
La Società Distribuzione gas Badano S.r.l. con sede in Borgio Verezzi Via dei Fiori 31 concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Mombasiglio in Provincia di Cuneo
comunica
in osservanza alle Deliberazioni n. 237 e 254 del 28/12/2000 dellAutorità per lEnergia elettrica e il gas, che a decorrere dal 1º di gennaio 2001 i valori tariffari in vigore sono i seguenti:
T1 Tariffa uso domestico: L/M3 868,80
T2 Tariffa uso riscaldamento individuale: L/M3 793,18
T3 Altri usi (risc. centralizzato, terziario, artigiani e industrie con consumi inferiori ai 100.000 metri cubi/anno):
- fino a 20.000 m3/anno L/M3 735,18
- oltre 20.000 m3/anno L/M3 665,18
T4 usi industriali e artigianali con consumo fra 100.000 e 200.000 m3/anno
- fino a 100.000 m3/anno L/m3 574,7
- oltre 100.000 m3/anno L/m3 547,1.
Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento.
Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)
Tariffe distribuzione gas G.P.L.
La Società Distribuzione gas Badano S.r.l. con sede in Borgio Verezzi Via dei Fiori 31 concessionaria del servizio di distribuzione del gas gpl a mezzo rete urbana nei Comuni di Sale Giovanni e Briaglia in Provincia di Cuneo
comunica
in osservanza alle Deliberazioni n. 237 e 254 del 28/12/2000 dellAutorità per lEnergia elettrica e il gas, che a decorrere dal 1º di gennaio 2001 i valori tariffari in vigore sono i seguenti:
T1 Tariffa uso domestico: L/M3 3.913
T2 Tariffa uso riscaldamento individuale: L/M3 3.721
T3 Altri usi (risc. centralizzato, terziario, artigiani e industrie con consumi inferiori ai 100.000 metri cubi/anno): L/M3 .3.715
Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento.