ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Atto di approvazione dell’appendice all’accordo di programma ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 18/8/2000, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette, tra i seguenti soggetti: Comune di Torino - Regione Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista - Università di Torino


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto per il permesso di ricerca per feldspati ed associati denominato Alzo localizzato nel territorio dei Comuni di San Maurizio d’Opaglio - Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico -Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici

Oggetti dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di gennaio e febbraio 2001

Regione Piemonte - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 -  Comune di Peveragno - Richiesta autorizzazione per realizzazione opere di canalizzazione e regimazione acque superficiali in Loc. Marmotta


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bardonecchia (Torino)

Statuto approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 del 23.2.2000

Comune di Isola Sant’Antonio (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Modifica comma 3 dello Statuto Comunale - Determinazione indennità di carica al Difensore Civico - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5.2.2001

Provincia Verbano Cusio Ossola

Statuto


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa  - Asti

Avviso scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino all’anno 1990

Agenzia Territoriale per la Casa  - Torino

Avviso

ASL n. 20 - Alessandria

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili siti in Via Savonarola 39/45 Alessandria

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se

Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)

Decreto del Dirigente del Servizio n. 3/01 del 16.3.01 - Declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell’ente

Comune di Alba (Cuneo)

Estratto di avviso d’asta per la vendita del fabbricato “ex carcere San Giuseppe”

Comune di Biandrate (Novara)

Avviso

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 1/2001 - Determinazione indennità in favore degli aventi diritto, per l’espropriazione delle aree occorrenti per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle

Comune di Brossasco (Cuneo)

Estratto della delibera C.C. n. 1 del 23/1/2001 - Legge regionale 8/7/1999 n. 19 - Approvazione regolamento edilizio

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione del Pinao di Recupero relativo al fabbricato sito in vicolo Romengo n. 4 ang. Via IV Novembre di proprietà del sig. Stradella Franco, a Catasto al F. 40 n. 15

Comune di Chivasso - Torino - Ufficio Tecnico - Serv. Urbanistica/Edilizia

Avviso di pubblicazione e deposito variante generale al Piano Regolatore vigente ai sensi art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni

Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 3.11.2000 - Integrazione precedente delibera C.C. n. 14/1997

Comune di Lesa (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale 19 febbraio 2001 n. 8 - Approvazione Regolamento Edilizio

Comune di Poirino (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’imposizione di servitù di scolo e fognaria - occupazione anticipata d’urgenza degli immobili necessari per i lavori di costruzione ed ampliamento della rete fognaria nelle frazioni Favari ed Avatanei

Comune di Racconigi (Cuneo)

Avviso bandi concorso assegnazione alloggi

Comune di Torino

Avviso

Comune di Torre Pellice (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 30.11.2000 - “Fassiotti - Costabel Alice - Piano di Recupero” - Approvazione schema di convenzione e presa d’atto nessuna opposizione

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Sig.ra Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano - Adozione

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Ditta Raso Antonio & C. S.n.c. - Adozione

I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - Torino

Convocazione di assemblea

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Novara

Piano Territoriale Provinciale - Avviso di predisposizione

Provincia di Torino

Prat. n. 51/2000 - Decreto di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori della variante all’abitato di Chieri alla S.S. 10 ‘Padana Inferiore’ I lotto - Collegamento tra la S.S. 10 e le S.P. 119 e 122

Provincia di Torino

Prat. n. 34/1999 - Decreto di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori della S.P. n. 77 di Pavone - Demolizione e ricostruzione ponte sul Torrente Chiusella, nonchè ricostruzione e sistemazione del corpo stradale - Alluvione Settembre 1993

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

L.R. 25/94 - Permesso di ricerca di acque minerali “Sorgente Montellina” nel Comune di Quincinetto (TO)

Società Carbotrade Gas SpA - Pontey (Aosta)

Tariffe gas

Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)

Tariffe distribuzione gas metano

Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)

Tariffe distribuzione gas G.P.L.


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Atto di approvazione dell’appendice all’accordo di programma ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 18/8/2000, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette, tra i seguenti soggetti: Comune di Torino - Regione Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista - Università di Torino

Il Sindaco

vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5.9.1989 (mecc. n. 8910983/06), ratificata dal Consiglio Comunale in data 21.4.1990, di approvazione del Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) ai sensi dell’art. 6 L. 122/89 e le successive modificazioni e integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21.3.1990 che inseriva nel P.U.P. il nuovo parcheggio multipiano “Bramante-Molinette”;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.3.1997 (mecc. n. 9701006/06) che inseriva il nuovo parcheggio “Molinette” nella variante al vigente P.U.P, sostituendo il parcheggio “Bramante-Molinette;

visto il protocollo d’intesa siglato in data 17.2.1997 dal Sindaco della Città di Torino prof. Valentino Castellani, dal Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo e dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista dott. Gianfranco Carnevali;

viste le deliberazioni del Consiglio Comunale del 12/1/98 (mecc. N. 9709510/39) e del 5/10/99 (mecc. N. 9908117/06) di approvazione del progetto preliminare del parcheggio e della successiva variante;

visto l’accordo di programma per la realizzazione di un parcheggio multipiano all’interno dell’area ospedaliera delle Molinette, sottoscritto il 17 dicembre 1999 da parte dell’assessore al Territorio e Mobilità della Città di Torino per il Sindaco, dall’assessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni della Regione per il Presidente, dal Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e dal Rettore dell’Università di Torino;

visto l’articolo 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, recante disciplina degli accordi di programma;

visto il testo dell’appendice all’accordo di programma in oggetto, sottoscritto dai soggetti interessati in data 1.3.2001;

approva

1. ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, l’appendice all’Accordo di Programma tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette, che si allega per far parte integrante del presente atto;

2. la presente appendice all’Accordo di Programma non costituisce variante agli strumenti urbanistici;

3. i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto espressamente nel testo dell’accordo stesso, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

Torino, 12 marzo 2001

Il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani

Appendice n. 1 all’accordo di programma, ai sensi 3° comma dell’art. 34 del D.lgs. 267 del 18/8/2000, tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, per la realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette.

(omissis)

l’anno duemilauno, addì uno marzo in Torino

tra

la Città di Torino, rappresentata dal prof. Valentino Castellani, (omissis) in qualità di Sindaco della Città di Torino, domiciliato per la carica in p.zza Palazzo di Città n. 1, Torino;

e

la Regione Piemonte, rappresentata dall’on. Enzo Ghigo, (omissis) in qualità di Presidente della Regione, domiciliato per la carica in p.za Castello n. 165, Torino

e

l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, rappresentata dal dott. Luigi Odasso, (omissis) in qualità di Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista domiciliato per la carica in c.so Bramante n. 88, Torino

e

L’Università di Torino, rappresentata dal prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), in qualità di Rettore dell’Università di Torino, domiciliato per la carica in Via Verdi n. 8 - Torino

Si conviene e stipula

A) Di modificare gli articoli 4, 6, 8, 12 e 14 dell’accordo di programma firmato il 17 dicembre 1999 così come segue:

Art. 4: “Il costo effettivo dell’opera, attualmente previsto in L. 22.100.000.000, venga sostenuto dagli Enti in ragione della destinazione d’uso e della proprietà del manufatto. Il costo totale è comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione del D.L. 494/96 sulla sicurezza.

L’area su cui sorgerà il parcheggio sarà in comproprietà tra l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e la Città di Torino; il valore della stessa è stato fissato in L. 2.880.000.000 (= L/mq. 450.000 X 6.400 mq.). Tale valore verrà ripartito tra la Città di Torino e l’Azienda Ospedaliera, proporzionalmente ai costi consuntivi di appalto comprensivi di tutti gli oneri accessori, riferiti alle proprietà che resteranno in capo ai due enti (parcheggio a rotazione per la Città di Torino e parcheggio riservato all’ospedale per l’Azienda Ospedaliera e l’Università).

A titolo esemplificativo si riporta in allegato uno schema di ripartizione basato sui costi di budget:

Il costo totale del parcheggio, pari a L. 22.100.000.000, è così suddiviso tra i 2 enti in base ai posti auto spettanti a ciascun ente:

572/954 = 60%. Città di Torino

382/954 = 40%. Azienda Osp. ed Università

L. 22.100.000.000 x 60 %. = L. 13.260.000.000 Città di Torino

L. 22.100.000.000 x 40 % = L. 8.840.000.000 Azienda Ospedaliera

Il costo dell’area verrà ripartito secondo le seguenti percentuali:

L. 2.880.000.000 x 60% = L. 1.728.000.000 Città di Torino

L. 2.880.000.000 x 40 % = L. 1.152.000.000 Azienda Ospedaliera

La Città di Torino fruirà, per i posti auto a rotazione, del contributo erogato dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge 122/89, pari a L. 14.500.000 per ogni posto auto fuori terra e L. 20.000.000 per ogni posto auto interrato.

La Città di Torino coprirà l’ulteriore onere derivante dalla realizzazione dei posti auto a rotazione utilizzando gli utili pregressi della sosta a pagamento, così come previsto dal contratto di servizio sulla sosta a pagamento, stipulato con l’ATM in data 29/9/99 e acquisirà dall’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista la propria quota parte dell’area su cui sorgerà il manufatto.

Il costo per la realizzazione dell’elisuperficie sarà a totale carico dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista.

Il progetto preliminare in variante ha verificato la compatibilità tra la struttura a parcheggio e la futura piastra per elicotteri.

L’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, si farà carico del costo dei posti auto fissi alla stessa spettanti dal quale verrà scomputato il valore della quota parte di area che sarà acquisita dalla Città di Torino.

La ripartizione dei finanziamenti può essere schematizzata nella seguente tabella:

ENTE FINANZIATORE

COSTO

 

Regione/legge 122/89

contributo L. 122/89 = NRxC122 = (176+153+57)*20.000.000+(114+72)*14.500.000=

L. 10.417.000.000

Città di Torino con fondi gestione sosta a Pagamento

costo residuo posti auto a rotazione = NRxP/Ntot- C122 = (500+72)*22.100.000.000/954-10.417.000.000=

L. 2.833.733.753

 

quota parte dell’area acquisita dalla città di Torino= V area = 60% di 2.880.000.000=

L. 1.728.000.000

Regione/ospedale

costo residuo posti fissi = NFxP/Ntot-Varea = (454-72)*22.100.000.000/954-1.728.000.000=

L. 7.121.266.247

TOTALE

 

L. 22.100.000.000

dove:

NR = numero dei posti a rotazione

C122 = contributo ex lege 122/89:

14.500.000 per posti auto a rotazione fuori terra

20.000.000 per posti auto a rotazione interrati

NF = numero dei posti previsti per gli addetti delle Molinette

P = costo totale del parcheggio

Ntot = numero dei posti totali

V area = valore della parte di area che dovrà essere acquisita dalla Città di Torino"

Art. 6: “Il soggetto attuatore dell’opera è il Comune di Torino che ha individuato, con deliberazione del 12/1/1998 (mecc. 9709510/39) l’Azienda Torinese Mobilità suo ente strumentale, quale soggetto preposto alla redazione del progetto esecutivo, nonché della realizzazione e gestione del parcheggio a rotazione.”

Art. 8: “Il finanziamento per la realizzazione dei posti auto previsti per l’Azienda Ospedaliera ammontante presuntivamente a L. 7.121.266.247, salvo verifica a collaudo effettuato, verrà erogato direttamente all’Azienda Torinese Mobilità dopo il collaudo stesso”.

Art. 12: “Il prof. Valentino Castellani, Sindaco della Città di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’Accordo di Programma, così come specificato ai punti precedenti e si impegna ad assumere i seguenti oneri, avvalendosi dell’Azienda Torinese Mobilità, come in premessa indicato, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06) e stipulato con atto del 29/9/1999:

* redigere, nel rispetto del cronoprogramma, il progetto definitivo, di cui si acquisirà il parere attraverso una conferenza di servizi;

* conferire all’ATM l’incarico della realizzazione dell’opera, attribuendo alla stessa il diritto di superficie come in premessa indicato;

* eseguire le necessarie indagini geotecniche;

* redigere il progetto esecutivo, indire ed espletare la gara di appalto ed eseguire i lavori;

* gestire il parcheggio pubblico a rotazione;

* rispettare l’allegato cronoprogramma dei lavori ed eseguire il frazionamento dell’area;

* consentire all’Azienda Ospedaliera di realizzare le opere di completamento inerenti l’elisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."

Art. 14: “Il dott. Luigi Odasso, Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’accordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri:

- cedere la quota pari al 60% di comproprietà sull’area su cui sorgerà il parcheggio multipiano alla Città di Torino;

- consentire la costruzione del parcheggio da parte dell’Azienda torinese Mobilità e la costituzione del diritto di superficie alla stessa, come in premessa indicato;

- cedere in proprietà esclusiva alla Città di Torino l’area interessata dalla realizzazione delle rampe veicolari di ingresso e uscita e del fabbricato di accesso/uscita pedonale lato corso Dogliotti;

- erogare il finanziamento residuo all’Azienda Torinese Mobilità, in ragione dei posti auto acquisiti;

- rendere disponibile l’area esterna al manufatto parcheggio per l’installazione del cantiere e per la movimentazione dei veicoli del cantiere stesso;

- consentire l’abbattimento del muro di cinta e del fabbricato che interferisce con la costruzione del parcheggio;

- costituire a favore della Città di Torino una servitù di pubblico passaggio sul sedime dell’area dove verrà realizzato il sottopasso pedonale e veicolare (lato corso Dogliotti);

- concedere agli utenti del parcheggio a rotazione il passaggio nell’area esterna al manufatto per accedere alla struttura ospedaliera;

- completare la struttura realizzando l’elisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."

B) Di abrogare l’art. 15 dell’accordo di programma firmato il 17 dicembre 1999: “Il dott. Rinaldo Bartolino, Rettore dell’Università di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’accordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri: cedere in comproprietà l’area alla Città di Torino”

Per il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani
L’Assessore al Territorio ed alla Mobilità
Franco Corsico
per il Presidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo
L’Assessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni
William Casoni
per il Direttore Generale
dell’Ospedale S. Giovanni Battista
Luigi Odasso
Il Responsabile dell’UOA Patrimonio
Alessandro Stiari
per il Rettore dell’Università di Torino
Rinaldo Bertolino
Il Professore del Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana
Giorgio Palestro


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto per il permesso di ricerca per feldspati ed associati denominato Alzo localizzato nel territorio dei Comuni di San Maurizio d’Opaglio - Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB) -  Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22 febbraio 2001 la Società ECOMIN S.r.l. con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 4, del Comune di Novara, ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Alzo dei Comuni di San Maurizio d’Opaglio, Pella (NO) e Madonna del Sasso (VB).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4556 del 22 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Luigi Vigliero e l’Ing. Luigi Rinaldi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO) -  Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 26 febbraio 2001 la Società Generalstrade S.p.A. con sede in Via Piave n. 36/38 del Comune di Barlassina (MI) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di ricerca mineraria per granati ed associati Fortuna - S. Pietro del Comune di Romentino (NO).

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4754 del 26 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Luigi Vigliero e l’Ing. Luigi Rinaldi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico -Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici

Oggetti dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di gennaio e febbraio 2001

Comune di Colazza (NO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. “Snam S.p.A.”, di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part. 120 - Fg. 3 mapp. 50 e Fg. 9 mapp. 1 e 84 per complessivi mq. 29.300 per consentire il passaggio del metanodotto “Passo Gries - Mortara”.

Comune di Baveno (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. “Snam S.p.A.”, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 68.873, per consentire il passaggio del metanodotto “Passo Gries - Mortara DN 1200".

Comune di Oulx (TO). Istanza di alienazione di porzione di terreno comunale gravato da uso civico distinto, in origine, al NCT Fg. 22 mapp. 269, al Sig. Felice Montaldo.

Comune di Vottignasco (CN). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto per anni 99 a favore della Soc. “SNAM S.p.A.”, di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT fg. 1 mapp. 1 e 2 e fg. 3 mapp. 32 e 78, per allacciamento di cogenerazione “Cartiera Burgo di Verzuolo (CN)”.

Comune di Briga Alta (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novennale, eventualmente rinnovabile, a favore della Soc. “Tim S.p.A.”, di porzione di mq. 225 del terreno di uso civico sito in Comune di Triora (IM) a proprietà indivise con il Comune di Briglia Alta (CN) e distinto al NCT del Comune di Triora, censuario di Realdo, al Fg. 40 mapp. 131, per consentire la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare.

Comune di Caravino (TO). Istanza di autorizzazione all’alienazione alla Soc. “ENEL S.p.A.”, previa sdemanializzazione, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 19 mapp. 481 (ex 283/b) di mq. 28, per consentire la costruzione di cabina elettrica di trasformazione.

Comune di Domodossola (VCO). Nomina di Perito Istruttore per l’accertamento dei gravami di uso civico nel comprensorio comunale.

Comune di Montecrestese (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso del terreno di uso civico distinto al N.C.T. Fg. 48 mapp. 344 (parte di mq. 2.420), per coltivazione cava a favore della Soc. “Cave Beola Roledo”.

Comune di Donato (BI). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, di parte di terreni gravati da uso civico siti nel comprensorio comunale, per ampliamento tratto iniziale della strada comunale Prolungo.

Comune di Masera (VCO). Istanza di autorizzazione allo spostamento del vincolo di uso civico dai terreni comunali siti in località “Colonia” e distinti al NCT Fg. 27 - mapp. 221 (parte) 55 (parte), 208, 229 (parte), 230 (parte), per una superficie complessiva di mq. 55.400 circa, ad altra area comunale attualmente non gravata e distinta al NCT Fg. 2 - mapp. 14, parte di mq. 130.000 circa, per realizzazione P.I.P.

Comune di Crevoladossola (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novantanovennale a favore della Soc. “S. Andrea Deseno S.r.l.”, di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 35 mapp. 66 per mq. 300, mapp. 70 per mq. 3.700 e Fg. 45 mapp. 188 per mq. 3.000, per realizzazione opere idroelettriche.

Comune di Stresa (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. “SNAM S.p.A.”, di porzioni di complessivi mq. 17.160 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCR Part. 591 - Fg. 5 - mapp. 8 e 51, per consentire il passaggio di metanodotto e l’occupazione temporanea relativa ai lavori.

Comune di Briga Alta (CN). Rettifica errore materiale incorso nella stesura dell’ordinanza di legittimazione del Commissario per gli Usi Civici del Piemonte n. 1656 del 26/2/1990 - R.G.C. n. 4 - Rep. n. 1.

Il Responsabile dei suddetti provvedimenti è il Dirigente della Direzione Patrimonio e Tecnico, Dr.ssa Maria Grazia Ferreri ed è possibile prendere visione dei relativi atti presso l’Ufficio Regionale Usi Civici, Via Viotti n. 8 - Torino (tel. 011/4323687 - 0114323688).



Regione Piemonte - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Comune di Peveragno - Richiesta autorizzazione per realizzazione opere di canalizzazione e regimazione acque superficiali in Loc. Marmotta

Data di avvio: 6/3/2001

N. di protocollo dell’istanza: 7231

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni Geom. N. Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione egli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine perla presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bardonecchia (Torino)

Statuto approvato da Consiglio Comunale con atto n. 7 del 23.2.2000

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Bardonecchia:

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato, dai principi generali dell’ordinamento e dal presente Statuto.

- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità

2. Il presente Statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalità

1. Il comune di Bardonecchia si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dell’Alta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, lingua e cultura occitana tutelate dalla legge 15.12.99 n. 482, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le comunità transalpine e da una più recente vocazione turistica in espansione.

2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dell’Alta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.

3. Il Comune di Bardonecchia si riconosce in tale identità storica e culturale riaffermando l’impegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.

4. In particolare il Comune di Bardonecchia si impegna a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità che rappresenta, attraverso la difesa delle tradizioni locali, nella tutela dell’ambiente montano e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione,

attenuando per quanto possibile i disagi dovuti alle sfavorevoli condizioni climatiche e di territorio.

5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3
La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma, il bollo

1. Il Comune di Bardonecchia è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori, del Capoluogo e delle sue Frazioni con una estensione di Kmq. 132,31. Il Comune di Bardonecchia è confinante con i seguenti Comuni: Oulx, Salbertrand ed Exilles, i restanti lati confinano con il Brianconnais e la Maurienne secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede principale nel Capoluogo, in piazza A. De Gasperi n. 1. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal Sindaco.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.

4. Il comune ha un proprio gonfalone e stemma che sono quelli storicamente in uso.

5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Inoltre, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.

7. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale o quando ciò risulti opportuno per realizzare obiettivi di sviluppo e di promozione intercomunale.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.

Art. 9
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso i capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al

Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 15
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) indirizza e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali in materia di particolare rilevanza per l’attività dell’Ente.

Art. 16
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 17
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 18
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.

Art. 22
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 23
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

b) l’accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;

c) i criteri e le direttive ai competenti responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

d) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

e) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 26
Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 27
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

b) l’associazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l’associazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;

c) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, folcloristiche, musicali e d’arma cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

f) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

4. E’, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 28
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 29
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, l’assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

Art. 30
Istanze e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della istanza/ proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 31
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) progetti di opere pubbliche;

e) opere per le quali non possa essere garantita adeguata copertura finanziaria;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Le indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria sono, di norma recepite dall’Amministrazione Comunale;

9.Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta devono adottare i provvedimenti attuativi conseguenti;

11. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali escluse quelle referendarie.

Art. 32
Accesso agli atti e diritto di informazione

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.

5. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

7. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 33
Difensore Civico Comunale

1. Presso il Comune è istituito l’ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento.

2. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e di ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, presso gli organi e uffici del Comune, allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

4. Il Difensore Civico interviene, dietro richiesta degli interessati o per richiesta propria, ogni qual volta ritenga sia stata violata la legge , lo statuto o il regolamento.

5. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nella forma di legge. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.

7. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l’adempimento del proprio mandato, e può usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

8. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

9. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia d’indipendenza, obiettività di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

10. L’ufficio del difensore civico è incompatibile con:

* ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione forniti all’Amministrazione Comunale;

* lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e di comunità montana;

* le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

* la qualità di componente di comitato regionale di controllo.

11. L’incompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio di Difensore Civico se l’interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

12. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto una sola volta.

13. Il Difensore Civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi incui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

14. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.

15. Il Difensore Civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del Consiglio Comunale, su questioni iscritte all’ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.

16. Al Difensore Civico spettano il rimborso delle spese di missione nella misura stabilita dalla legge per i membri del Consiglio Comunale e una indennità di funzione determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

17. L’apposito regolamento - approvato secondo le norme del presente statuto - definisce le modalità di intervento del Difensore Civico Comunale.

18. Il titolare dell’ufficio di Difensore Civico deve di preferenza risiedere nel comune di Bardonecchia.

19. L’ufficio del Difensore Civico Comunale, previsto dalla Legge, è compatibile con l’esistenza di analogo ufficio presso la Comunità Montana A.V.S..

TITOLO IV
Attività amministrativa

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 36
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici. Sono da considerare necessari ed indispensabili per lo sviluppo delle comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, quei servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune di Bardonecchia.

Art. 38
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 39
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Art. 40
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 41
Società per azioni od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 42
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici quali ad esempio lo “Sportello Unico per le attività produttive”

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Art. 24 c. 3-bis L. 142/90 - Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (23)-

Art. 43
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 44
Accordi di programma e conferenza dei servizi

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

4. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione indice di regola una conferenza di servizi.

5. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 45
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 47
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO II
Il Segretario comunale

Art 48
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.

Art. 49
Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.

TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità

CAPO I
Patrimonio e contabilità

Art. 50
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 52, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII
PARTE NORMATIVA

CAPO I
Attività Regolamentare

Art. 53
I Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.

Art. 54
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune e dovrà essere assicurata la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede.

Art. 56
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.



Comune di Isola Sant’Antonio (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

TITOLO II

L’ordinamento istituzionale del Comune

Art. 5 - Organi di governo del Comune

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Sessioni e convocazioni del Consiglio

Art. 9 - Richiamo al Regolamento

Art. 10 - Commissioni Consiliari

Art. 11 - Consiglieri Comunali

Art. 12 - Gruppi Consiliari

Art. 13 - Ruolo della Giunta Comunale

Art. 14 - Composizione

Art. 15 - Funzionamento ed Attività della Giunta

Art. 16 - Principi per l’attività deliberativa degli organi collegiali

Art. 17 - Il Sindaco

Art. 18 - Attribuzioni quale Organo di Amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Attribuzioni organizzative

Art. 21 - Attribuzioni per i servizi statali

Art. 22 - Vice Sindaco

Art. 23 - Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO III

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 24 - Principi e criteri direttivi

Art. 25 - Rapporti tra organi di governo ed apparato amministrativo

Art. 26 - Collaborazioni esterne

Art. 27 - Segretario Comunale

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Comunale

Art. 28 - Principi

Art. 29 - Partecipazione popolare

CAPO II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 30 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 31 - Procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 32 - Proposte di deliberazione di deliberazione di iniziativa popolare

Art. 33 - Referendum

CAPO I I I

Diritti di accesso

Art. 34 - Diritto d’accesso

Art. 35 - Diritto di informazione

CAPO I V

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 36 - Responsabilità del procedimento

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Servizi e forme di gestione

Art. 37 - Servizi pubblici

Art. 38 - Collaborazione sovracomunale per la gestione dei servizi pubblici

Art. 39 - Convenzioni

Art. 40 - Consorzi

Art. 41 - Accordo di programma

CAPO I I

Gestione servizi pubblici

Art. 42 - Forme di gestione

Art. 43 - Istituzioni

Art. 44 - Aziende speciali

TITOLO V I

L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 45 - Contabilità e Bilancio

Art. 46 - Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio

Art. 47 - Il Revisore

Art. 48 - Funzioni del Revisore dei Conti

Art. 49 - Controllo di gestione

TITOLO V I I

DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

Revisione dello Statuto

Art. 50 - Modalità di revisione

CAPO I I

Formazione dei regolamenti

Art. 51 - Procedimento di formazione dei regolamenti e sanzioni

Art. 52 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Isola Sant’Antonio è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 27/06/1983 .

2. L’utilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.

3. Il Comune ha nel palazzo civico un “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da norme regolamentari.

4. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un dipendente Messo e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 3
Finalità

1. Il Comune

a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;

b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;

c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per l’azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;

d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto dell’uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, all’infanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, e agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza.

Concorre al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

e) persegue l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;

f) tutela e valorizza i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività.. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinchè le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità.

g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;

h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. .

TITOLO II
L’ordinamento istituzionale del Comune

Articolo 5
Organi di governo del Comune

Organi di governo elettivi del Comune sono:

- il Consiglio Comunale

- la Giunta Comunale

- il Sindaco.

Articolo 6
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l’intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

La prima seduta dopo l’elezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicesindaco.

4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati all’esame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente.

Il Consiglio Comunale verifica l’attuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo l’approvazione del conto del bilancio.

Articolo 7
Competenze

1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui all’art.42, lett. m) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.

Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per l’esame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio. In tal caso l’avviso deve essere recapitato al domicilio eletto dei consiglieri 10 giorni prima della data fissata per la seduta.

2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.

4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dell’ordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.

5. L’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.

7. Il deposito delle proposte relative all’Ordine del Giorno dovrà essere effettuato 24 ore prima del giorno dell’adunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio.

Articolo 9
Richiamo al Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per l’approvazione delle relative modifiche.

Articolo 10
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.

3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.

4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.

5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.

6. Le Commissioni speciali di indagine o d’inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonchè di proposte sui temi assegnati.

7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nell’attività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per l’istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario.

9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.

10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.

Articolo 11
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera collettività, La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto.

La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata all’interessato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

La proposta di decadenza deve essere posta all’ordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.

Analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dallo stesso Consigliere nel corso del mandato.

Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sull’attività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati.

6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.

7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

8. L’esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all’esame del Consiglio è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta all’interrogazione è obbligatoria.

10. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti all’accesso al pubblico.

11. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Articolo 12
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri all’atto dell’insediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nell’ambito delle quali sono stati eletti.

2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dell’Ente e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.

2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.

3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.

4. L’attività della Giunta è collegiale.

Articolo 14
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da tre Assessori. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.

Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina l’attività degli Assessori per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.

Articolo 16
Principi per l’attività deliberativa degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni dell’operato da questa svolto.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su “persone” il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante dell’Amministrazione comunale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nell’ambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale..

2. Egli risponde politicamente dell’esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, le incompatibilità, l’ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione

1. Il Sindaco:

- coordina e stimola l’attività degli Assessori e ne mantiene l’unità di indirizzo politico;

- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 dell’art. 50 L. 267/2000;

- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dell’Ente,

- coordina, tramite il Consorzio Servizi Sociali, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.

Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.

Articolo 20
Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all’ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:

- stabilire gli argomenti da inserire all’ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;

- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;

- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per l’esame in Consiglio;

- ricevere le dimissioni degli Assessori.

Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco le attribuzioni, per i servizi statali previste dall’art.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.

Articolo 22
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.

2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con l’indicazione separata delle fonti di finanziamento.

3. Per contributi d’importo inferiore a L.. 500.000 si può omettere la citazione del finanziatore.

4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate all’Albo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto

TITOLO I I I
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

Articolo 24
Principi e criteri direttivi

1. L’Organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E’ favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti

3. L’ordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:

a) dell’organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;

b) dell’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) della semplificazione dei procedimenti.

4. L’organizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.

5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante l’individuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.

6. L’organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.

7. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.

Articolo 25
Rapporti tra organi di governo
ed apparato amministrativo

1. Il personale del Comune opera, nell’esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell’ambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.

2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nell’ambito di quegli indirizzi.

3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare l’autonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.

4. L’attività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.

5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con l’ausilio del Segretario Comunale; ad essi il personale risponde del conseguimento degli obiettivi posti e dell’efficienza ed economicità gestionale della loro attività, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse materiali.

Articolo 26
Collaborazioni esterne

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonchè di consulenze tecniche o giuridiche qualora l’assolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.

2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni d’opera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.

3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.

4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale dispone l’utilizzo di tali contratti, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti.

Articolo 27
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell’art.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui all’art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

TITOLO I V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione
Comunale

Articolo 28
Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini anche dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l’accesso alle proprie strutture e ai servizi.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.

5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

Articolo 29
Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

a) le rappresentanze dei cittadini del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;

b) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;

c) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.

2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l’iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

CAPO II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Articolo 30
Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

Articolo 31
Procedure per l’ammissione di istanze,
petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione:

a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell’attività amministrativa;

b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;

c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.

2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.

3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno 1/30 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. L’apposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado ed in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

5. L’Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.

Articolo 32
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti.

2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno quindici presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.

3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.

4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Articolo 33
Referendum

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi, deliberativi di atti amministrativi, in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dell’anno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.

5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.

6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.

7. Il Consiglio Comunale prende in esame l’esito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.

8. L’eventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO I I I
Diritti di accesso

Articolo 34
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 35
Diritto di informazione

1. E’ compito dell’Amministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sull’organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell’Amministrazione stessa.

2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

a) ai bilanci preventivi e consuntivi;

b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.

CAPO I V
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

Articolo 36
Responsabilità del procedimento

1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avvio di procedimento.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLIC I

CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE

Articolo 37
Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. La loro gestione deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza, trasparenza, eguaglianza, imparzialità.

Articolo 38
Collaborazione sovracomunale
per la gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con l’Amministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con l’Amministrazione Provinciale.

Articolo 39
Convenzioni

1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 40
Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.

3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’Ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, l’ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 41
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è promosso e stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

Articolo 42
Forme di gestione

1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall’Unione Europea.

5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite il personale del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.

6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Articolo 43
Istituzioni

1. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune diretto all’esercizio di servizi sociali, culturali, educativi, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’Istituzione:

- Il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, scelti anche fra i soggetti cui è rivolto il servizio.

4. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra soggetti estranei a tale organo.

5. Il Sindaco nomina il Direttore tra le persone che hanno fatto pervenire il proprio curriculum, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e che siano in possesso di esperienza almeno quinquennale presso Pubbliche Amministrazioni o altri Enti in posizione dirigenziale.

6. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può essere revocato su iniziativa del Sindaco o su proposta motivata di due quinti dei Consiglieri Comunali e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 44
Aziende speciali

1. L’Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, costituito dal Consiglio Comunale per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L’ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, e da propri Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione

3. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere principi di uniformità con l’indirizzo generale del Comune, di cui è garante il Presidente dell’Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, da quelli di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti,

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.

5. Il Sindaco può revocare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su proposta motivata di due quinti dei Consiglieri comunali per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

TITOLO VI
L‘ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 45
Contabilità e Bilancio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune e l’attività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 46
Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Articolo 47
Il Revisore

1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei Conti.

2. Il Revisore dei Conti, in numero di uno, è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

3. La durata in carica, nonchè le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Articolo 48
Funzioni del Revisore dei Conti

1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedurali concretati nel corso dell’esercizio finanziario ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione dell’ente nel perseguire l’interesse pubblico.

3. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.

4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

6. Il Revisore puo’ essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi all’operato dell’amministrazione.

7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.

Articolo 49
Controllo di gestione

1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE
NORMATIVA

CAPO I
Revisione dello Statuto

Articolo 50
Modalità di revisione

1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’Art.6 del D.Lgs. 267/2000 purchè sia trascorso un anno dall’entrata in vigore o dall’ultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

CAPO II
Formazione dei regolamenti.

Articolo 51
Procedimento di formazione
dei regolamenti e sanzioni

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.

3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.

4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.

Articolo 52
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.



Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Modifica comma 3 dello Statuto Comunale - Determinazione indennità di carica al Difensore Civico - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5.2.2001

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare l’art. 57, comma 3º, dello Statuto Comunale, approvando il seguente nuovo testo:

“____ Al Difensore Civico compete un’indennità di carica, determinata dal Consiglio Comunale all’atto dell’avvio della procedura per la nomina e comunque non superiore a quella spettante ad un Assessore Comunale lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa”;

2) Di determinare, in sede di prima applicazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione statutaria ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, nella misura di Lire 1.100.000 l’indennità di carica del Difensore Civico.

3) Di dare atto che, con successiva determina del Dirigente del Servizio Amministrativo, si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa conseguente.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Statuto

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto.

Art. 1 LA COMUNITA’ DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Art. 2 LO STATUTO

Art. 3 IL RUOLO

Art. 4 PRINCIPI

Art. 5 FUNZIONI

Art. 6 COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 8 CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 9 RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI: PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 10 PRINCIPI GENERALI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 11 TRASPARENZA

Art. 12 NOMINE

Art. 13 COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE DIRIGENTE

Titolo II

I RAPPORTI CON LA COMUNITA’

Capo I

La partecipazione dei cittadini all’amministrazione.

Art. 14 GENERALITA’

Art. 15 PARI OPPORTUNITA

Art. 16 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 17 ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 18 CONFERENZE

Art. 19 FORME DI CONSULTAZIONE

Capo II

Forme di consultazione dei cittadini.

Art. 20 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Capo III

Referendum popolare consultivo

Art. 21 INIZIATIVA E FORMAZIONE

Art. 22 PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA

Art. 23 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Art. 24 EFFETTI DI REFERENDUM

Capo IV

Difensore civico provinciale

Art. 25 ISTITUZIONE E COMPITI

Art. 26  RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Titolo III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Capo I

Il Procedimento Amministrativo

Art. 27 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

Art. 29 TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Art. 30 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Capo II

Diritto di accesso e d’informazione"

Art. 31 DIRITTO DI ACCESSO

Art. 32 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 33 ALTRE FORME D’INFORMAZIONE

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 34 ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Il Consiglio provinciale.

Art. 35 ELEZIONI

Art. 36 ENTRATA E DURATA IN CARICA

Art. 37 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

Art. 38 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 39 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 40 UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 41 COMPETENZA

Art. 42 AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Art. 43 CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 44 CONSIGLIERE ANZIANO

Art. 45 GRUPPI CONSILIARI

Art. 46 NOMINA DEI CAPIGRUPPO

Art. 47 LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 48 DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO E DEI CONSIGLIERI

Art. 49 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 50 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 51 COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 52 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 53 COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 54 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 55 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 56 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 57 SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 58 SESSIONE STRAORDINARIA

Art. 59 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 60 DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Capo II

Giunta Provinciale

Art. 61 LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 62 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 63  NOMINA DELLA GIUNTA- EVENTUALE REVOCA COMPONENTI

Art. 64 IL VICE PRESIDENTE

Art. 65 L’ASSESSORE ANZIANO

Art. 66 INCARICHI E DIVIETI

Art. 67 ASTENSIONE

Art. 68 PROGRAMMA DI GOVERNO

Art. 69 VERIFICA ED ADEGUAMENTO

Art. 70 MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 71 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

Art. 72 SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

Art. 73 CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 74 ATTRIBUZIONI - COMPETENZE

Art. 75 RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Capo III

Il Presidente

Art. 76 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 77 GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

Art. 78 DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI MANDATI

Art. 79 CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 80 DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 81 IMPEDIMENTO,RIMOZIONE,DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE

Art. 82 EFFETTI DELL’IMPEDIMENTO,RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 83 CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’, COMPATIBILITA’

Art. 84 CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

Art. 85 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Capo IV

Status degli Amministratori

Art. 86 DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

Art. 87 INDENNITA’

Titolo V

SERVIZI PROVINCIALI

Art. 88 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 89 PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI

Art. 90 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

Titolo VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 91 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 92 DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 93 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 94 STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 95 SEGRETARIO GENERALE

Art. 96 DIRETTORE GENERALE

Art. 97 DIRIGENTI

Art. 98 CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 99 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 100 ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 101 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE

Art. 102 COMPETENZE, VALUTAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI

Art. 103 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 104 INCOMPATIBILITA’ - AUTORIZZAZIONI

Art. 105 COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

Titolo VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I

Statuto del contribuente

ART.106  REGOLAMENTI CONTENENTI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART.107 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART.108 ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART.109 COMPITI DELL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo II

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 110 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 111 DEMANIO E PATRIMONIO

Capo III

Ordinamento contabile

Art. 112 ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 113 BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 114 GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 115 RISULTATI DI GESTIONE E CONTO CONSUNTIVO

Capo IV

Revisione economico finanziaria

Art. 116 CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 117 COLLEGIO DEI REVISORI

Capo V

Tesoreria

Art. 118 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Capo VI

Contratti

Art. 119 CONTRATTI

Titolo VIII

L’AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 120 L’AUTONOMIA

Art. 121 L’AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 122 LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 123 AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 124 ALBO DELLA PROVINCIA

Art. 125 REGOLAMENTI - TERMINI PER L’ADOZIONE

Art. 126 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto

Art. 1
LA COMUNITA’ DELLA PROVINCIA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli della democrazia, della garanzia degli inviolabili diritti umani, della pace, della non violenza, della pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, d’opinioni politiche personali e sociali; del diritto al lavoro, della tutela delle minoranze anche linguistiche e della loro valorizzazione culturale, della promozione della cultura e della ricerca tecnica e scientifica, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico. La Provincia s’ispira inoltre ai principi ed ai contenuti della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 2
LO STATUTO

1. Lo Statuto è la fonte primaria dell’ordinamento provinciale, garantisce e disciplina l’esercizio dell’autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, attua i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale.

2. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa provinciale sono esercitate, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, dalle leggi e dalle direttive C.E.E. recepite dal Parlamento.

3. Le norme ed i principi contenuti nello Statuto potranno essere oggetto di revisione al fine di assicurare, anche attraverso una costante attenzione ai bisogni della comunità, le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della stessa.

4. Il Consiglio Provinciale promuoverà le iniziative più idonee affinché sia data allo Statuto la più ampia diffusione e conoscenza tra i cittadini.

Art. 3
IL RUOLO

1. La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, espressione dell’autonomia locale voluta e promossa dalla Costituzione, riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli di democrazia e libertà sempre sostenuti e difesi con gravi sacrifici e fierezza dalle sue popolazioni, soprattutto durante la guerra di Liberazione, e fatti propri dalla Carta Costituzionale. La Provincia, ente locale intermedio, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione.

2. La Provincia esercita le funzioni amministrative, che le sono conferite con la legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali o con leggi regionali nell’ambito del sistema delle autonomie ed in base al principio di sussidiarietà .

3. La Provincia, in ragione delle sue caratteristiche, riconosce il proprio status di peculiarità rispetto ad altri territori e, in tal senso, promuove le iniziative finalizzate al conseguimento di una reale autonomia, fiscale e legislativa, quale ulteriore risultato rispetto al semplice decentramento.

4. La Provincia del VCO, promuove tutte le iniziative atte a ricostituire una razionale integrità territoriale tenendo conto dei confini individuati dalla Regione Piemonte al momento dell’istituzione dei comprensori.

Art. 4
PRINCIPI

1. Nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle proprie attività, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l’attività per progetti come metodo cui uniformare la propria azione.

2. La Provincia svolge le funzioni proprie o conferite secondo il principio di sussidiarietà.

3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e di settore, secondo i criteri e le procedure indicate dalle leggi regionali ed al fine di concorrere alla determinazione programmatica dei piani e programmi dello Stato e della Regione, e provvede alla loro specifica attuazione.

4. L’attività amministrativa della Provincia s’impronta ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, costituisce punto di riferimento e di coordinamento dell’attività amministrativa degli Enti locali del territorio provinciale.

5. La Provincia promuove, in considerazione del rilievo che assume il problema della montagna nella realtà del Verbano-Cusio-Ossola e nel pieno rispetto della loro autonomia, forme di collaborazione con le comunità montane, fornendo ad esse anche la possibilità di usufruire di supporti tecnici ed amministrativi.

6. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti dell’attività degli organi elettivi, degli uffici e della loro dirigenza.

7. Lo Statuto ed i regolamenti riconoscono ai cittadini la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti ed alle informazioni della Provincia.

Art. 5
FUNZIONI

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative d’interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d’igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed

alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali.

2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal Testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Art.6
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

1. La Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta con riferimento alle previsioni ad agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenza dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali d’assetto del territorio, in particolare, indica:

a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c. le linee d’intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure d’approvazione, nonché le norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Art. 7
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici territoriali e strumentali.

2. Coopera nel rispetto dei principi indicati dalla legislazione regionale con i Comuni e la Regione al fine di realizzare un’efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Assume come principi nell’esercizio delle proprie funzioni quello della consultazione, anche in forma assembleare, con i Comuni e le Comunità Montane del suo territorio su problemi di comune interesse e quello di delega e di sussidiarietà.

4. Programma, in collaborazione con i Comuni, Comunità Montane e Regioni, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale.

5. Promuove forme di collaborazione locale e generale con le istituzioni locali e cantonali del Canton Ticino e del Canton Vallese, delle Province e delle Regioni limitrofe, per la realizzazione, nel rispetto dell’autonomia reciproca e delle procedure di legge, di comuni iniziative per il perseguimento d’obiettivi di comune interesse.

6. Può altresì intrattenere rapporti con l’Unione Europea e con i poteri locali d’altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento d’iniziative economiche.

7. La Provincia nell’esercizio delle proprie funzioni svolge compiti conoscitivi ed informatici al fine di assicurare, anche tramite sistemi informatici, la circolazione dei dati fra le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 8
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola, istituita con Decreto Legislativo n. 277 del 30 aprile 1992, comprende la parte del suolo nazionale su cui insiste il territorio dei 77 comuni ivi elencati.

2. Tra i principi fondamentali del Verbano Cusio Ossola vi è l’obbligo morale di tendere a completare il territorio provinciale cooptando quei Comuni che già facevano parte dell’antico comprensorio.

3. Considerato il peculiare carattere della Provincia si stabilisce che la sede della Provincia è ubicata nel capoluogo e che gli uffici centrali della Provincia, delle Amministrazioni statali o di Enti da essi dipendenti possono essere ubicati anche al di fuori del capoluogo di Verbania, secondo una ripartizione determinata dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, con apposita delibera, in relazione alle proprie competenze. In relazione a particolari e motivate esigenze, è data la possibilità al Consiglio ed alla Giunta di riunirsi in altra località della Provincia.

4. Lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola è caratterizzato da uno scudo di foggia sannitica moderna sovrastato da corona (composta da un cerchio d’oro gemmato racchiudente due rami al naturale, uno di alloro e uno di quercia, decussati e ricadenti all’infuori) ed è troncato in due campi, in quello superiore, di colore rosso, è collocata una chiave, color oro, posta in palo, con l’impugnatura a quadrifoglio all’insù e con l’ingegno all’ingiù, accompagnata da due monti all’italiana di tre colli, color argento, sostenuti dalla troncatura, uno a destra, l’altro a sinistra; in quello inferiore, color argento, sono rappresentate tre bande semiondate, con le onde solo all’insù, di color azzurro.

5. Il Gonfalone della Provincia del Verbano Cusio Ossola consiste in un drappo di color azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro, caricato nel centro dello stemma sopra descritto e sormontato dalla iscrizione centrata, in oro, recante la denominazione Provincia del Verbano Cusio Ossola, con cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome.

6. Il regolamento definisce le modalità dell’uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 9
RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI:
PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO
E INFORMAZIONE

1. La Provincia favorisce la partecipazione di cittadini singoli e associati alla formazione della volontà e all’espletamento delle attività d’istituto, ivi compresa quella svolta in forma indiretta, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, e secondo principi di sussidiarietà, di responsabilità ed efficacia nell’attività dei servizi.

2. Assicura a tutti i cittadini l’informazione sulla propria attività, mediante l’istituzione di appositi uffici per le informazioni, l’accesso e le relazioni con il pubblico, nonché la eventuale pubblicazione di un periodico per l’informazione sull’attività della Provincia, per gli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente e per gli atti di ampio interesse generale emanati dagli uffici. Il regolamento ne fissa la periodicità e le modalità di diffusione, indicando, altresì, le forme e le misure del coordinamento e delle responsabilità, al fine di assicurare l’imparzialità e l’unitarietà dell’attività informativa e dell’immagine della Provincia comunicata all’opinione pubblica.

Art. 10
PRINCIPI GENERALI SULLA
GESTIONE DEI SERVIZI

1. Tutte le volte che ne ricorrono le ragioni, le condizioni tecniche, economiche, di opportunità sociale, la Provincia, in base al principio di sussidiarietà, favorisce la gestione dei servizi nella forma e nei modi previsti dalla legge come: concessione a terzi, aziende speciali, istituzioni, consorzi o società per azioni o a s.r.l., Enti, organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro, riservando ai propri organi ed uffici le funzioni di programmazione, pianificazione, di progettazione, di indirizzo, di controllo e di verifica. I requisiti e le modalità di tali forme di esercizio e di servizi sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La Provincia adotta il programma generale dei servizi coordinandolo con la programmazione regionale e degli Enti locali, sulla base della più ampia partecipazione sociale all’individuazione e determinazione degli obiettivi, secondo principi di autonomia, efficienza, economicità ed efficacia di gestione.

3. In tale programma sono individuate le forme di gestione, le caratteristiche di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e la misura dell’eventuale contribuzione alle spese di gestione degli aventi diritto; sono altresì indicate le forme di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei servizi.

4. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione e tutela degli utenti.

Art. 11
TRASPARENZA

1. Al fine del più agevole accesso e della più trasparente gestione dei servizi, appositi regolamenti prevedono e disciplinano, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, l’elenco dei fornitori e degli Enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni di servizio senza scopo di lucro.

2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di partecipazione, di consultazione e di eventuale ricorso alla collaborazione di soggetti privati e del privato-sociale per lo svolgimento delle proprie attività, sui concorsi per il reclutamento del personale, sulle iniziative relative al proprio patrimonio.

3. L’erogazione, nell’ambito delle competenze istituzionali, di contributi a soggetti singoli o associati sulla base di programmi e progetti, sarà subordinata al rispetto dei criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 12
NOMINE

1. Le nomine di competenza della Provincia debbono essere sostenute dalla presenza di specifici requisiti di preparazione e competenza predeterminati nel regolamento e ne deve essere prevista la loro verifica.

2. Tutte le nomine e le designazioni, sia quelle effettuate dal Consiglio Provinciale che dal Presidente, debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza gli organi preposti adottano i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge.

Art. 13
COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE DIRIGENTE

1. Compete agli organi di governo della Provincia l’attività di indirizzo, amministrazione e controllo.

2. Competono ai dirigenti responsabili di settore l’attività di gestione e le scelte operative per l’attuazione dei programmi approvati e per la realizzazione degli obiettivi assegnati e le iniziative determinate e le adozioni di atti che la legge e il presente Statuto non riservino agli organi di governo.

3. Le competenze assegnate comportano il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.

TITOLO II
I RAPPORTI CON LA COMUNITA’

CAPO I
La partecipazione dei cittadini e degli stranieri all’amministrazione della Provincia.

Art. 14
GENERALITA’

1. I cittadini singoli o associati, partecipano alle scelte di Governo della comunità locale attraverso:

a) la rappresentanza liberamente eletta che costituisce il Consiglio provinciale;

b) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione attiva e passiva previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Il regolamento prevedrà i requisiti e le modalità di attuazione delle forme di partecipazione previste dallo Statuto.

3. Ai cittadini dell’Unione Europea e agli Stranieri regolarmente soggiornanti in territorio provinciale è riconosciuto l’accesso e la fruizione dei servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Art. 15
PARI OPPORTUNITA’

1. La Provincia favorisce le misure per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza, nella Giunta e negli altri organi collegiali, di entrambi i sessi con la nomina, per quanto possibile, di almeno un componente di sesso femminile.

Art. 16
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La Provincia riconosce il patrimonio storico, il valore civile ed il ruolo fondamentale degli enti e delle associazioni, espressione della volontà di partecipazione e dell’impegno di solidarietà politica, economica e sociale della popolazione e portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono scopi scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione economica, sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio culturale e artistico e dell’ambiente.

2. In particolare la Provincia favorisce le forme di volontariato dei cittadini che impegnano le loro capacità ed il loro tempo in maniera continuativa e gratuita al fine di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, di rimuovere le cause personali e sociali di emarginazione attraverso opportune forme di sensibilizzazione della comunità provinciale e la promozione di opportunità, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori mediante iniziative delegate ai gruppi stessi o realizzate di comune accordo.

3. La Provincia promuove altresì forme di coordinamento tra le diverse libere forme associative e di collaborazione con esse, per la programmazione e la gestione di attività integrative dei servizi pubblici di competenza provinciale, mediante apposite convenzioni senza corrispettivo diretto.

4. Alle libere forme associative di cui al primo comma possono essere riconosciuti, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, contributi sulla base di progetti di attività inseriti nell’ambito della programmazione provinciale.

Art. 17
ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Sono istituiti presso la Provincia gli albi delle Associazioni:

a. con finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro;

b. con finalità di salvaguardia del territorio e tutela ambientale;

c. con finalità relative alla cultura ed all’educazione;

d. con finalità relative allo sport, al tempo libero e alla qualità della vita;

e. del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale, con finalità tese alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, fisico e relazionale all’origine di situazioni di emarginazione e devianza.

2. Nel regolamento saranno previsti i requisiti per l’iscrizione ai singoli albi che, comunque, dovranno prevedere i seguenti elementi essenziali:

a. svolgimento dell’attività associativa nel territorio provinciale, opportunamente documentata, da almeno due anni;

b. assenza di fini di lucro.

3. Le Associazioni beneficiarie di interventi provinciali o titolari di rapporti convenzionali con la Provincia inviano annualmente al Presidente del Consiglio , che la sottopone all’esame dell’organo collegiale, una relazione sulle attività svolte e sull’utilizzazione dei beni, delle strutture, dei servizi e delle risorse messe a disposizione.

Art. 18
CONFERENZE

1. Su temi specifici e progetti particolari possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentite le Commissioni consiliari competenti, apposite Conferenze la cui formazione ed i cui lavori sono disciplinati dal regolamento.

2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte di deliberazione che la Giunta o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all’ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l’eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all’ordine del giorno deve essere motivato.

Art. 19
FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il regolamento può prevedere forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale.

2. Tali consultazioni non potranno svolgersi contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

3. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II
Forme di consultazione dei cittadini

Art. 20
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono presentare alla Provincia:

a) istanze volte ad ottenere informazioni su atti di competenza provinciale;

b) petizioni per chiedere l’intervento della Provincia su fatti e problemi determinanti della vita sociale, aventi rilevanza per la tutela, promozione e soddisfacimento di interessi collettivi;

c) proposte in ordine ad iniziative da assumersi da parte della Provincia in merito a questioni di sua competenza.

2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate, pena l’inammissibilità, in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che è posta.

3. Le istanze, petizioni e proposte, entro quindici giorni dalla loro presentazione, sono trasmesse, a cura del Presidente, all’organo competente a trattarle, con contestuale comunicazione ai presentatori.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, petizione o proposta, l’organo competente si pronuncia sul merito delle questioni.

Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Provincia comunica ai presentatori le determinazioni adottate dall’organo competente.

I presentatori hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali determinazioni.

CAPO III
Referendum popolare consultivo

Art. 21
INIZIATIVA E FORMAZIONE

1. Su iniziativa di 5.000 elettori della Provincia iscritti nelle liste elettorali di almeno 20 Comuni, in ognuno dei quali i sottoscrittori risultino non inferiori al 3% degli iscritti alle liste elettorali comunali, è indetto dal Presidente della Provincia un referendum consultivo, propositivo e abrogativo avente per oggetto regolamenti provinciali o atti a contenuto generale tra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni per il Consiglio provinciale, tale da consentire la scelta tra due opzioni precise, relative alla stessa materia.

2. I quesiti debbono essere formulati in termini chiari ed intelligibili, tali da non indurre incertezza o confusione sull’esito del referendum, e non possono riguardare:

a) lo Statuto;

b) elezione, designazione, nomina,decadenza e revoca di persone;

c) il personale (la dotazione organica ed il regolamento di organizzazione degli uffici della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni);

d) il Regolamento del Consiglio Provinciale;

e) il Bilancio e la contabilità provinciale;

f) i tributi locali, le tariffe, le espropriazioni e gli appalti.

3. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avvenire contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 22
PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA

1. La richiesta del Comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori nella Provincia.

2. Con la stessa richiesta non può essere proposto più di un referendum.

3. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta i quesiti sono verificati sotto il profilo tecnico giuridico dal Segretario Generale della Provincia. Il Segretario Generale conclude l’istruttoria con una relazione di accompagnamento della proposta referendaria al Consiglio. Il Consiglio Provinciale è convocato dal relativo Presidente entro i successivi trenta giorni per l’ammissibilità della proposta e si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Provinciale nel giudizio di ammissibilità può tenere conto dell’opportunità di coordinare e/o raggruppare le proposte con iniziative referendarie aventi lo stesso contenuto oppure esprimere giudizio negativo per appurata carenza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del referendum. Il Consiglio ha anche la facoltà di invitare motivatamente il Comitato promotore a proporre una formulazione più chiara e completa dei quesiti.

4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Provincia, che autorizza la raccolta delle firme, debitamente autenticate. Essa deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dalla comunicazione del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.

6. Accertato che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto ai sensi del primo comma dell’art. 21, il Segretario Generale lo comunica al Comitato promotore, al Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, che indice il referendum entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

7. Il referendum dispiega gli effetti di cui all’art. 24 se ha partecipato al voto più della metà degli aventi diritto.

Art. 23
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. Le modalità di svolgimento del referendum, le ipotesi di accorpamento di più referendum in sessioni referendarie, le caratteristiche della scheda, le modalità ed i termini per l’esame di eventuali reclami ed i modi per assicurare ai cittadini la più ampia informazione sulle materie sottoposte alla prova referendaria, sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 24
EFFETTI DI REFERENDUM

1. Nel caso in cui il referendum consultivo e propositivo si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico-programmatico al quale il Consiglio e la Giunta provinciale, per quanto di rispettiva competenza, devono attenersi nell’adozione degli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del referendum.

2. Se l’esito del referendum è stato favorevole il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, che sarà approvata o respinta dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare l’attuazione della delibera così assunta all’esercizio finanziario successivo, qualora sia necessaria una variazione di bilancio non effettuabile in corso d’esercizio.

4. Nel caso in cui il referendum abrogativo si sia validamente svolto, con esito positivo, l’atto cui lo stesso si riferisce si intende abrogato dal giorno della pubblicazione del relativo esito che deve avvenire immediatamente dopo il suo accertamento.

CAPO IV
Difensore Civico provinciale

Art. 25
ISTITUZIONE E COMPITI

1. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, o di Enti, pubblici o privati, o di associazioni: abusi, disfunzioni, mancanze e ritardi nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.

3. Il Difensore Civico segnala d’ufficio qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.

4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

5. Il Difensore Civico che venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.

6. La Provincia può stipulare convenzioni con Comuni del proprio territorio, perché questi possano avvalersi delle attività e degli uffici del Difensore Civico Provinciale e favorisce forme associative di Comuni per la gestione associata di uffici di Difensori Civici intercomunali.

7. La nomina a Difensore Civico, i requisiti per la stessa, le incompatibilità con la carica e la durata della stessa saranno individuate in un apposito regolamento che delineerà, altresì, gli ambiti di intervento, i poteri del Difensore Civico, i rapporti dello stesso con gli organi della Provincia.

8. Nel regolamento di organizzazione sarà prevista la dotazione organica per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico.

Art. 26
RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO
CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni, carenze, abusi, ritardi riscontrati durante il suo lavoro nell’anno precedente, segnalando eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

2. Alla seduta del Consiglio nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

3. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell’ente.

4. La relazione viene pubblicata all’Albo della Provincia.

5. Le Commissioni consiliari e la Giunta possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

CAPO I
Il Procedimento Amministrativo.

Art. 27
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’attività amministrativa della Provincia è volta al conseguimento dei fini indicati nello Statuto e dalla legge e si uniforma ai criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza.

2. I procedimenti possono essere aggravati per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente o responsabile del servizio.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, esso deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento;

4. Tutti i provvedimenti amministrativi, eccettuati gli atti normativi a contenuto di indirizzo generale, devono essere motivati con l’indicazione di presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto al risultato delle istruttorie, comprese quelle conseguenti alla partecipazione degli interessati;

5. Il regolamento indica e disciplina le misure atte alla semplificazione dei procedimenti, con particolare riferimento al diritto di autocertificazione, alle modalità di presentazione degli atti e documenti da parte dei cittadini alla Provincia, all’accelerazione e semplificazione delle modalità per prestare pareri e svolgere accertamenti tecnici e alle conferenze dei servizi

Art. 28
RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

1. I Dirigenti e/o i Responsabili di Servizio provvedono ad assegnare la responsabilità dei singoli procedimenti di competenza del rispettivo settore o servizio. Fino a tale assegnazione, o in sua mancanza, è considerato responsabile di ogni singolo procedimento il Dirigente e/o Responsabile del Servizio.

2. Il nome del responsabile del procedimento è comunicato ai destinatari del procedimento e a chi ne abbia interesse e possa intervenire nel procedimento

Art. 29
TERMINI DEI PROCEDIMENTI

1. Il regolamento stabilisce i termini entro cui devono concludersi i diversi tipi di procedimento ed i termini intermedi entro cui i responsabili dei singoli procedimenti devono fare pervenire agli organi competenti lo schema di provvedimento da adottare.

2. In mancanza di tale indicazione il termine finale è in ogni caso non superiore a 30 giorni.

Art. 30
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. La Provincia intende favorire al massimo la trasparenza del procedimento, promovendo opportune forme di partecipazione e di intervento.

2. Per i provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurato l’esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei destinatari e degli interessati, sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento indicato a norma dell’art. 28.

3. Nel regolamento sono stabiliti tempi, modalità, strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la visione ed estrazione di copie degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.

4. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato ai destinatari a cura del responsabile del procedimento, con l’indicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini

CAPO II
Diritto di accesso e d’informazione

Art. 31
DIRITTO DI ACCESSO

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sull’attività degli uffici e dei servizi dipendenti e su quella degli enti delegati, delle istituzioni o aziende dipendenti, delle società concessionarie di servizi provinciali e di quelli a prevalente capitale pubblico locale e di ogni altro ente o impresa cui la Provincia partecipi o dia il proprio contributo.

2. Riconosce altresì il diritto di ottenere informazioni su dati e su elementi in possesso dei diversi uffici e servizi, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge.

3. I contenuti di cui al comma 1 saranno specificati e disciplinati nell’apposito regolamento

Art. 32
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

1. La Provincia riconosce il diritto dei cittadini ad essere informati sui dati e sugli elementi di carattere sociale, economico, territoriale e ambientale di cui è in possesso la Provincia.

2. Nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento, a protezione della riservatezza di persone, gruppi, imprese e della segretezza del procedimento ove prevista, è assicurata a tutti i cittadini la più ampia informazione sull’attività della Provincia.

3. Al fine della pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale la Provincia dispone di Albo pretorio, situato in luogo accessibile al pubblico.

4. All’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni, sono esposti, oltre i provvedimenti di cui al comma precedente, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto di indirizzo generale per la Provincia, ivi compresi i regolamenti e gli atti interpretativi o applicativi di norme giuridiche.

5. E’ in ogni caso riconosciuto ai cittadini il diritto di estrarre copia degli atti già esposti all’Albo pretorio, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 33
ALTRE FORME D’INFORMAZIONE

1. Il Regolamento per l’accesso può prevedere altre misure strutturali ed organizzative, per assicurare la più ampia informazione sulle attività e sui servizi della Provincia e di tutte le altre strutture da essa in ogni caso dipendenti, con essa collegate o cui essa partecipi.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 34
ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

CAPO I
Il Consiglio provinciale

Art. 35
ELEZIONI

1. L’elezione del Consiglio provinciale, il numero dei consiglieri, la durata in carica dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, salva la causa di decadenza di cui all’art. 43, comma 7 del presente Statuto.

2. La Provincia provvederà ad affiggere all’Albo pretorio le liste e gli elenchi dei candidati ed i programmi amministrativi, richiedendone copia all’autorità preposta al ricevimento delle liste delle proposte dei candidati.

3. Salvo quanto stabilito dalla legge, presentatori delle liste o delle candidature debbono presentare alla Provincia, 20 giorni prima della data delle elezioni, una dichiarazione che contenga il preventivo delle spese per la campagna elettorale, che la lista o il candidato a Presidente intendono sostenere.

4. Entro 90 giorni dalla proclamazione i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare in Provincia il rendiconto dettagliato delle spese sostenute che sarà reso pubblico.

5. Norme di dettaglio saranno contenute in apposito regolamento.

Art. 36
ENTRATA E DURATA IN CARICA

1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione. I casi di surroga e sospensione sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale dura in carica sino alle elezioni del successivo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I casi e le procedure per lo scioglimento anticipato e la sospensione del Consiglio Provinciale sono quelli previsti dagli artt. 141,143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero numeri di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

Art. 37
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia, neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. La seduta, fino all’elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Consigliere anziano, individuato a norma dell’art. 44 del presente Statuto.

2. In detta seduta, quale primo adempimento, debbono essere esaminate le condizioni di eleggibilità degli eletti a Consigliere provinciale e a Presidente della Provincia a norma del capo II titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e deve essere dichiarata l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, seguendo la procedura indicata dall’art.69 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

3. Si deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio e degli altri componenti l’Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio provvede, inoltre, alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Circondariale e delle Sottocommissioni

Art. 38
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, Il Consiglio provinciale elegge nel suo seno, il Presidente del Consiglio e i componenti dell’Ufficio di Presidenza. L’elezione del Presidente del Consiglio, nel caso di rinnovo del Consiglio provinciale, avviene dopo la convalida degli eletti.

2. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Dopo l’elezione del Presidente del Consiglio si procede all’elezione degli altri componenti l’Ufficio di Presidenza secondo le modalità e le procedure fissate dal Regolamento del Consiglio.

3. Qualora il Consiglio provinciale non addivenga, nella sua prima seduta, all’elezione del Presidente del Consiglio e/o dei componenti l’Ufficio di Presidenza, alla stessa si procede nel corso della successiva seduta, da convocarsi entro 8 giorni da parte del Consigliere anziano o del Presidente del Consiglio. Nel caso di elezione del Presidente, la stessa avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di elezione dei componenti l’Ufficio di Presidenza, la stessa avviene secondo le modalità di cui al regolamento.

Art. 39
COMPETENZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori e l’attività.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni nel caso di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri o del Presidente della Provincia ed è tenuto ad inserire nel relativo ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del Consiglio assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia.

5. Il Presidente del Consiglio percepisce le indennità previste dalla legge.

6. In caso di suo impedimento o assenza le funzioni vengono assunte da un componente dell’Ufficio di Presidenza secondo quanto stabilito nel regolamento del Consiglio.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza o di mancata nomina degli stessi, le funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano come individuato dall’art. 44 del presente Statuto.

Art. 40
UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il regolamento disciplinerà la costituzione dell’Ufficio Presidenza, la composizione dello stesso e la durata in carica dei suoi componenti.

Art. 41
COMPETENZA

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva limitatamente agli atti fondamentali elencati dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (ed in particolare dall’art. 42, comma 2).

3. Il Consiglio Provinciale, inoltre, pronuncia la decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata, previo espletamento della procedura prevista a successivo art. 43, comma 7.

4. Il Consiglio provinciale fissa i criteri dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori nei modi stabiliti dall’art. 60 del presente Statuto.

Art. 42
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

1. Il Consiglio Provinciale è dotato d’autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento individuerà le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed umane.

3. Il regolamento disciplinerà la gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari costituiti a norma del successivo art. 45.

Art. 43
CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I consiglieri provinciali rappresentano l’intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato e, senza alcun addebito di spesa, copia degli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o relativamente agli atti temporaneamente dichiarati riservati, con provvedimento del Presidente.

3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità indicate dall’art. 39 comma 2.

5. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di ordini del giorno e ad avere risposta secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio

6. I consiglieri sono tenuti, salvo fondate ragioni di impedimento, a presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale.

7. In caso di assenza di un consigliere a più di 2/3 delle sedute tenute nel corso dell’anno o in caso di assenza non giustificata ad almeno 3 sedute consecutive, il Consiglio Provinciale previa notificazione della richiesta di giustificazione dell’assenza da parte del Presidente del Consiglio, con contestuale fissazione di un termine, ne pronuncia la decadenza, in caso di mancata giustificazione entro il termine fissato.

Art. 44
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E’ consigliere anziano quello che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale ha conseguito la maggiore cifra individuale, ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezioni degli organi delle Amministrazioni provinciali, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati consiglieri.

Art. 45
GRUPPI CONSILIARI

1. All’interno del Consiglio Provinciale sono costituiti i gruppi consiliari, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 46
NOMINA DEI CAPI GRUPPO

1. La nomina dei Capi Gruppo è effettuata secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 47
LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, per l’ espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali idonei.

Art. 48
DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO
E DEI CONSIGLIERI

1. La sede dei gruppi consiliari è quella dei locali ad essi destinati presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale.

2. Le comunicazioni ai capigruppo ed ai consiglieri provinciali sono effettuate secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 49
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Nell’ambito delle Commissioni consiliari consultive permanenti, di cui al successivo articolo 51, è istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte sull’organizzazione dei lavori del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

3. Il funzionamento della conferenza dei capigruppo è disciplinato dal regolamento.

Art. 50
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati secondo il metodo della programmazione e disciplinati dal Regolamento.

Art. 51
COMMISSIONI CONSILIARI
CONSULTIVE PERMANENTI

1. Il Consiglio provinciale all’inizio di ogni tornata amministrativa, entro tre mesi dalla sua elezione, od ogni qualvolta ne motivi la necessità, può istituire nel suo seno Commissioni Consultive permanenti costituite con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione, il funzionamento delle commissioni e l’eventuale partecipazione del Presidente della Provincia e degli Assessori sono stabilite dal Regolamento.

Art. 52
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI
CONSULTIVE PERMANENTI.

1. Le Commissioni, nell’ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni consiliari, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Esse riferiscono periodicamente al Consiglio sull’attuazione degli indirizzi programmatici da parte delle Aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui, a qualsiasi titolo, la Provincia partecipi.

Art. 53
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.

1. Viene istituita la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia con deliberazione di Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, incaricata di esperire indagini conoscitive e di accertamento; i poteri, le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento della suddetta Commissione verranno stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

2. La Commissione Consiliare deve essere presieduta da un Consigliere delle opposizioni, appartenente ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti.

Art. 54
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 55
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo ed indirizzate al Consiglio Provinciale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. La surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

3. Nel caso di dimissioni di più Consiglieri, la surroga dovrà essere effettuata con deliberazioni separate, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo delle dimissioni dello stesso.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 38 comma 8 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art.56
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I casi di rimozione e sospensione dei componenti il Consiglio provinciale sono quelli previsti dalla legge.

Art. 57
SESSIONE ORDINARIA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è riunito in sessione ordinaria per l’approvazione dei consuntivi e dei bilanci e degli adempimenti contabili fondamentali.

Art. 58
SESSIONE STRAORDINARIA

1. Il Consiglio provinciale si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati che presentino una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. In quest’ultimo caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le proposte presentate.

Art. 59
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nel quadro dei principi stabiliti dello Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, la presentazione e la discussione delle proposte , il quorum necessario per la validità delle sedute, con almeno la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

Art. 60
DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento del programma di governo di cui all’art. 64, trasmette copia dello stesso ai Consiglieri.

2. Questi, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del programma, possono presentare al Presidente della Provincia le proprie proposte, relativamente a singole attività amministrative da svolgere e/o a singoli progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento del programma di governo invia ai Consiglieri l’avviso di convocazione della seduta consiliare, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data dell’avviso, per l’esame, la discussione e la votazione delle linee programmatiche.

4. Il programma di governo si intende approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
Giunta Provinciale

Art. 61
LA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta Provinciale è organo di governo della Provincia e collabora con il Presidente nel governo dell’Ente.

2. Essa informa la sua attività al principio di collegialità.

3. Essa svolge attività d’indirizzo e di controllo non riservata al Consiglio provinciale.

Art. 62
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente - che la presiede - e dagli Assessori provinciali, tra i quali il Vice Presidente.

2. Il numero massimo degli Assessori è otto, salva la facoltà del Presidente di nominarne un numero inferiore e, in ogni caso, non meno di sei.

3. Gli Assessori possono essere nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Provinciale.

4. gli Assessori possono essere revocati dal Presidente della Provincia dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza.

6. Non possono fare parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art. 63
NOMINA DELLA GIUNTA - EVENTUALE
REVOCA DEI COMPONENTI

1. La nomina dei componenti della Giunta e la loro eventuale revoca sono disciplinati dall’art. 85.

Art. 64
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Art. 65
L’ASSESSORE ANZIANO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dall’Assessore anziano individuato in base all’ordine di presentazione della Giunta.

Art. 66
INCARICHI E DIVIETI

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Presidente della Provincia, secondo criteri disposti dal Presidente stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Il Presidente della Provincia può conferire mandato per la trattazione e la firma di atti di sua competenza al Vice Presidente o agli Assessori.

3. Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 67
ASTENSIONE

1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 68
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.

2. Il Programma di Governo indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

3. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di suggerimenti formulati dalla struttura.

4. Il Programma di Governo viene presentato dal Presidente della Provincia alla Giunta Provinciale che si esprime con deliberazione il cui contenuto non è vincolante.

4. Il Programma di Governo viene, quindi, trasmesso dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio, entro novanta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale esamina la condizione degli eletti, per la discussione del programma secondo la procedura prevista all’art. 60.

Art. 69
VERIFICA ED ADEGUAMENTO

1. Il Presidente della Provincia in qualunque momento e, comunque, dopo due anni dalla approvazione del programma di governo, accerta con la Giunta lo stato di attuazione del programma di governo.

2. Il Presidente propone al Consiglio la verifica e l’eventuale adeguamento e trasmette il Programma di Governo al Presidente del Consiglio.

3. Nel caso di cui al comma precedente si applica la procedura prevista dall’art. 60

Art. 70
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio Provinciale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi dell’art. 141, comma 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 71
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

1. I casi di rimozione e sospensione degli Assessori sono quelli previsti dalla egge.

Art. 72
SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Presidente o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 73
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. In caso di dimissioni del Presidente della Provincia, la Giunta cessa dalla carica, viene sciolto il Consiglio e viene nominato un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 74
ATTRIBUZIONI - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita il potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sugli uffici e sui servizi e adotta gli atti per l’esercizio di tali poteri che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste da norme legislative e statutarie del Presidente della Provincia.

3. Collabora con il Presidente della Provincia per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso sullo stesso.

5. La Giunta adotta i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio e disciplina l’organizzazione del servizi finanziari.

6. Esprime il proprio parere al Presidente della Provincia in merito alla costituzione o resistenza in giudizio dell’Ente.

7. Autorizza, alla rappresentanza legale dell’Ente in giudizio, un componente dell’ Ufficio tutela legale in possesso dei necessari requisiti o nomina a tal fine un professionista esterno o, nei giudizi relativi al rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso, un Dirigente dell’Ente.

8. Decide in merito all’accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri finanziari a valenza pluriennale e che non comportino trasferimenti immobiliari.

9. Approva la bozza di bilancio di previsione ed i provvedimenti collegati da presentare al Consiglio e si pronuncia sugli eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri.

10. Approva il piano esecutivo di gestione e le sue eventuali variazioni.

11. Si pronuncia, in modo non vincolante, in merito al programma di governo.

13. Assegna contributi a persone, enti pubblici o privati nel rispetto delle norme del Regolamento di cui all’art. 12 della L. 241/90.

14. La Giunta o i singoli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio anche per presentare le proposte della Giunta e relazionare in merito agli oggetti posti all’ordine del giorno, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell’adunanza.

Art. 75
RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

1. Il Presidente della Provincia riferisce annualmente al Consiglio provinciale, in sede di presentazione del bilancio di previsione, sull’attività della Giunta provinciale.

CAPO III
Il Presidente

Art. 76
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Provinciale di cui è membro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 74 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e dalle norme da esso richiamate.

Art. 77
GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, dopo l’esame delle condizioni degli eletti, profferendo la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da portare a tracolla.

Art. 78
DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI MANDATI

1. La durata in carica del mandato del Presidente della Provincia e la limitazione dei mandati sono quelle fissate dall’art. 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 79
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 80
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

3. Nel caso di mancata tempestiva revoca delle dimissioni del Presidente della Provincia, il Consiglio è sciolto e contestualmente è nominato un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

Art. 81
IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. In caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 82
EFFETTI DELL’IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Al verificarsi di quanto indicato all’art. 81, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia anche in caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 83
CANDIDABILITA’ , ELEGGIBILITA’,
COMPATIBILITA’

1. I requisiti di eleggibilità, quelli di candidabilità, le cause ostative alla stessa, la ineleggibilità e la decadenza e l’esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia sono quelle fissate dal Capo II Titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 84
CONTESTAZIONE DELLE CAUSE
D’INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità e la procedura per la contestazione delle relative cause sono quelle previste dagli artt. 68, 69 e 70 del Q Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Art. 85
COMPETENZE DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia:

a. ha la legale rappresentanza dell’Ente e la esercita con l’emanazione dei relativi atti, ad eccezione di quelli che il presente Statuto attribuisce ad altri organi della Provincia;

b. nomina i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vice Presidente;

c. può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale;

d. convoca e presiede la Giunta provinciale;

e. presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato entro 90 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio e di esame della condizione degli eletti.

f. promuove e coordina l’attività degli Assessori in relazione alla propria responsabilità di direzione programmatica, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale;

g. può disporre, con proprio decreto, l’istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni e progetti di comune competenza;

h. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;

i. decide, sentita la Giunta provinciale, la costituzione o la resistenza in giudizio indipendentemente dal grado e della fase dello stesso e dalla autorità giudiziaria competente.

j. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti , ad eccezione delle funzioni e responsabilità assegnate alla dirigenza.

k. Nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

l. revoca il Segretario Generale, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta provinciale, per violazione dei doveri d’ufficio;

m. può nominare e revocare un Direttore Generale, previa deliberazione di Giunta;

n. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109-110 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti;

o. indirizza al Segretario Generale o il Direttore Generale, ove sia stato nominato, le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici provinciali;

p. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni effettuando le nomine e le designazioni entro 45 giorni dall’insediamento o nei termini di scadenza del precedente incarico pena l’adozione di provvedimenti sostitutivi da parte del Difensore Civico Regionale;

CAPO IV
Status degli Amministratori Locali

Art.86
DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

1. Per amministratori locali si intendono: il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti delle Giunte Provinciali.

2. gli amministratori locali per l’espletamento del mandato hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e di usufruire delle indennità e dei rimborsi nei modi e nei limiti previsti dal Capo IV Titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 87
INDENNITA’

1. Il Presidente della Provincia ha diritto ad un’indennità di funzione nei limiti e nella misura di cui all’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. I componenti della Giunta Provinciale hanno diritto ad un’indennità di funzione e ad un gettone di presenza e ai diritti fissati dall’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e nella misura determinata dal decreto di cui al comma 8 del succitato articolo che può essere incrementato o diminuito con delibera di Giunta provinciale nei limiti di cui al comma 11 dello stesso articolo.

3. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati e nella misura determinata dall’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale o di commissioni Consiliari.

4. Il singolo Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione,a condizione che vi siano per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

5. I Consiglieri che hanno ottenuto l’indennità di funzione, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio

Provinciale o delle Commissioni che costituiscono articolazione interna od esterna del Consiglio stesso.

6. Nel caso d’assenza non giustificata alle sedute del Consiglio provinciale o delle Commissioni, sarà applicata una detrazione alla misura dell’indennità prevista.

TITOLO V
SERVIZI PROVINCIALI

Art. 88
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La Provincia gestisce i servizi conferiti dalla legge dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà ed attraverso le forme e le modalità previste dalle leggi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del presente Statuto.

2. Nella organizzazione dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere assicurate, attraverso l’adozione delle carte dei servizi, idonee forme di informazione, di tutela degli utenti e di partecipazione, nelle forme anche associative, alle procedute di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 89
PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI

1. La scelta in ordine alle forme di gestione dei singoli servizi viene effettuata dal Consiglio Provinciale mediante l’approvazione di un atto denominato programma generale dei servizi che indica le modalità di esercizio delle attività ed individua la forma di gestione sulla base di un’analisi costi-benefici.

2. Le indicazioni contenute nel programma generale dei servizi costituiscono atto di indirizzo programmatico.

3. Il programma generale dei servizi viene approvato all’inizio di ogni mandato amministrativo e deve essere obbligatoriamente posto all’ordine del giorno per essere, se è il caso, aggiornato annualmente in occasione del bilancio di previsione.

Art. 90
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI

1. La Provincia sviluppa rapporti con i Comuni, con le Comunità Montane, con la Regione e con le altre Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere e formula ed esprime il proprio parere alla Regione per la individuazione degli ambiti per la gestione associata.

2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:

a) le convenzioni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nel rispetto dell’art. 30 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

b) i consorzi, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni nel rispetto dell’art. 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

c) gli accordi di programma, per l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedano la partecipazione di più Enti ed amministrazioni nel rispetto dell’art. 34 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

d) le conferenze di servizio;

e) gli istituti previsti dal diritto comune nel caso di partecipazione, anche indiretta, ad attività economiche connesse con i fini istituzionali.

3. La Provincia coordina l’attività dei Comuni e delle Comunità Montane per l’individuazione dei soggetti, delle forme e delle procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali di svolgimento delle funzioni e fornisce agli Enti interessati l’assistenza tecnico - amministrativa, nonché il supporto per la verifica della corrispondenza delle forme associative già realizzate alle eventuali diverse esigenze manifestatesi

TITOLO VI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 91
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1. La Provincia ha autonomia amministrativa ed organizzativa nell’ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art.92
DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI
ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

1. All’ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, ivi compresi i Dirigenti ed il Segretario provinciale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 93
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, ne determina la dotazione organica, l’organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici si informa a principi di autonomia funzionale, economicità, efficacia ed efficienza, professionalità e responsabilità.

3. Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall’organizzazione gerarchica degli uffici nonché dall’applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle aree di intervento.

4. Nell’ambito delle leggi, nonché dal regolamento di cui al comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione

dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

5. Tale regolamento dovrà tenere conto di quanto domandato al C.C.N.L. nelle materie elencate nell’art. 89 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e fare riferimento, per le procedure per le assunzioni, ai principi fissati dall’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 94
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola come segue:

a) Segreteria Generale;

b) Eventuale Direzione Generale

c) Settori riferiti ad un complesso omogeneo di funzioni, nel cui ambito operano unità operative organiche ed uffici.

Art. 95
SEGRETARIO GENERALE

1. La Provincia ha un Segretario titolare, dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.

3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. esprime il parere di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in relazione alle sue competenza, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c. può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;

e. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale;

f. nell’ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il Presidente della Provincia può conferirne le funzioni al Segretario Generale;

g. svolge le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso per l’assunzione dei Dirigenti.

5. Il rapporto di lavoro del Segretario Provinciale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 96
DIRETTORE GENERALE

1. Può essere nominato, dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale, persona di comprovata professionalità, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che non può eccedere la durata del mandato del Presidente, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, vengono disciplinati, con provvedimento del Presidente, in base all’ordinamento della Provincia e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale.

4. Il Direttore Generale dipende direttamente dal Presidente della Provincia al quale risponde del proprio operato.

5. Il Direttore Generale ha il compito di attuare gli indirizzi e di perseguire gli obiettivi degli Organi di Governo della Provincia secondo le direttive del Presidente della Provincia .

6. Sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed è responsabile dell’andamento complessivo.

7. A tali fini rispondono al Direttore Generale, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente ad eccezione del Segretario Generale.

Art. 97
DIRIGENTI

1. I Dirigenti hanno la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, i quali ultimi dovranno uniformarsi al principio per cui la gestione finanziario - tecnica è attribuita ai Dirigenti che la esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono titolari della gestione amministrativa ed organizzativa dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. I Dirigenti realizzano gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi e dalla Giunta, secondo i canoni della legalità e correttezza amministrativa, dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività delle unità organizzative loro attribuite, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie assegnate.

4. I Dirigenti svolgono compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e operativa, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna che comportino anche impegno di spesa, purché non compresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale e sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi dell’ente. Per lo svolgimento dell’attività di gestione adottano atti denominati determinazioni, la cui formazione, controllo ed efficacia sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti adottati in conformità dall’ente.

5. Il regolamento stabilisce le procedure di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e le modalità per la comunicazione delle stesse alla Giunta provinciale, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.

Art.98
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia con decreto motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del Suo programma amministrativo.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti prescindendo da una precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso.

3. Gli incarichi dirigenziali sono revocati con provvedimento presidenziale nel caso di inosservanza da parte dei dirigenti delle direttive del Presidente della Provincia , della Giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel P.E.G. o per responsabilità di particolare gravità o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi.

Art. 99
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. L’operato dei Dirigenti sarà oggetto di giudizio, effettuato dal nucleo di valutazione istituito ai sensi del regolamento provinciale nell’ambito della tipologia dei controlli interni previsti dall’art. 147 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e secondo il principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali fissate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella valutazione si dovrà considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione.

3. La valutazione dei Dirigenti sarà compiuta con la contemporanea verifica della realizzazione degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa

Art.100
ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI

1. La copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale avviene a seguito delle procedure d’accesso previste dalle disposizioni di legge ovvero tramite processi di mobilità.

2. E’ possibile, altresì, previa deliberazione di Giunta, procedere alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale ricorrendo a contratti individuali a tempo determinato non eccedente il mandato amministrativo di diritto pubblico o di diritto privato.

3. I Dirigenti assunti ai sensi del comma 2 debbono possedere i titoli di studio ed i requisiti professionali, nonché i requisiti soggettivi, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 101
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
DI DIREZIONE

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e dal Contratto Collettivo.

2. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dimostrate.

3. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici.

Art. 102
COMPETENZE, VALUTAZIONE
E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI

1. Il regolamento organico disciplina l’accesso, le attribuzioni e le responsabilità dei dipendenti

2. In sede di concertazione decentrata saranno individuate le metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.

3. Tale valutazione sarà effettuata periodicamente dai rispettivi Dirigenti ed il relativo esito sarà tempestivamente comunicato agli interessati.

Art. 103
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La violazione, da parte dei Dirigenti e dei dipendenti, di doveri previsti nei rispettivi contratti, dà luogo alla applicazione delle sanzioni negli stessi indicate.

2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei Dirigenti, salvo quella del licenziamento che è di competenza del presidente, vengono erogate dal Segretario Generale o, nel caso sia stato nominato, dal Direttore Generale.

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti vengono erogate dall’Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari

Art. 104
INCOMPATIBILITA’ - AUTORIZZAZIONI

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente.

2. Nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di pubblico impiego, il Presidente della provincia può autorizzare, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività extra istituzionali di carattere saltuario ed occasionale nei confronti di soggetti pubblici e privati ovvero l’accettazione di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni.

3. I dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche o livelli dell’Ente, possono chiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le norme contenute nella legge e nell’apposito regolamento.

Art. 105
COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

1. La Giunta, ove sia necessario acquisire apporti professionali altamente qualificati in specifiche materie, può nominare apposite commissioni tecnico-consultive composte da esperti esterni.

2. La collaborazione delle commissioni nominate ai sensi del comma precedente non può eccedere, nella sua durata il normale mandato amministrativo della Giunta provinciale.

TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
Statuto del contribuente

Art.106
REGOLAMENTI CONTENENTI
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.

1. I regolamenti della Provincia del V.C.O. che contengono disposizioni tributarie devono essere improntate al principio della chiarezza e della trasparenza e devono menzionare, nel titolo e nella rubrica dei singoli articoli, l’oggetto delle disposizioni in essi contenute.

2. Nel caso in cui richiamino disposizioni di altri provvedimenti normativi, essi devono specificarne gli estremi e sintetizzarne il contenuto.

3. Nel caso di modifiche essi devono chiaramente riprodurre il nuovo testo contenente la modifica apportata.

4. Essi possono disporre solo per il futuro e non possono avere efficacia retroattiva.

5. Tutte le volte in cui essi prevedono a carico del contribuente un adempimento ne devono fissare la scadenza oltre il sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall’adozione di eventuali provvedimenti attuativi in essi espressamente previsti .

6. Essi non possono prevedere la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.

7. Devono prevedere l’interpello del contribuente.

Art.107
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

1. Il contribuente ha diritto a prendere conoscenza degli atti a lui destinati mediante comunicazione nel luogo del domicilio eletto ai fini dello specifico procedimento con modalità tali che il loro contenuto non possa essere conosciuto da altri soggetti.

2. Il contribuente deve essere posto dall’Amministrazione provinciale in condizione di conoscere ogni fatto o circostanza che può determinare il mancato riconoscimento di un credito e la irrogazione della sanzione, anche attraverso la richiesta d’ integrazione o modifica degli atti già prodotti.

3. Il contribuente, nel caso in cui emergano dei dubbi su importanti aspetti, prima di della iscrizione a ruolo (tranne i casi in cui non sia tenuto ad effettuare il versamento diretto) ha diritto ad essere invitato con qualsiasi mezzo possa essere poi documentato, a fornire i chiarimenti ed a produrre eventuali documenti entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il contribuente ha diritto a non avere irrogate sanzioni né interessi per ritardi, omissioni, errori, imputabili all’Amministrazione o quando la violazione delle norme tributarie dipende da oggettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o nel caso di violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta

5. Al contribuente, per la tutela della sua integrità patrimoniale, è consentita l’estinzione del debito nei modi previsti dalla legge (compensazione, accollo del debito di imposta senza liberazione del contribuente originario) e la proroga, entro il limite previsto dal codice civile, dei termini prescrizionali.

6. Lo stesso ha diritto ad essere rimborsato del costo delle fideiussioni, che ha, eventualmente, dovuto richiedere per la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

7. Il contribuente può inviare istanza di interpello all’amministrazione provinciale.

Art.108
ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Gli atti dell’Amministrazione provinciale aventi carattere tributario devono essere motivati, con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione. Nel caso in cui la motivazione richiama un altro atto, questo deve essere allegato.

2. Tali atti devono indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere ogni utile informazione, l’organo o l’autorità amministrativa avanti il quale può essere proposto ricorso per ottenere il riesame in sede di autotutela, le modalità ed il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Art.109
COMPITI DELLA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE.

1. I rapporti tra l’Amministrazione provinciale ed il contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione.

2. L’Amministrazione provinciale deve assumere le idonee iniziative volte a consentire un’agevole e completa conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia tributaria provinciale. A tal fine può predisporre testi coordinati o schede esemplificative, da mettere a disposizione del contribuente presso gli uffici provinciali o da distribuire agli stessi,

3. L’Amministrazione provinciale deve garantire che i modelli della dichiarazione in materia tributaria, le relative istruzioni e le eventuali comunicazioni siano messe a disposizione del contribuente tempestivamente ed usino un linguaggio semplice tale da essere compreso anche da chi è sfornito di conoscenza in materia tributaria .

4. L’Amministrazione provinciale deve prevedere una procedura agevole che consenta al contribuente l’adempimento delle obbligazioni tributarie senza la necessità di richiedere allo stesso documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre PP. AA. specificatamente indicate dal contribuente.

5. L’Amministrazione provinciale, nel caso di istanza di interpello del contribuente, deve prevedere risposta scritta e motivata entro 120 giorni, trascorsi inutilmente i quali, si intende che la stessa concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione provinciale può rispondere collettivamente.

6. L’Amministrazione provinciale può, con provvedimento della Giunta, disporre il differimento dei termini per l’adempimento tributario nel caso in cui si siano verificati eventi eccezionali o oggettive situazioni che hanno impedito al singolo contribuente di effettuare il pagamento.

7. L’Amministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può rimettere in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.

8. L’Amministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile

Art. 110
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L’ordinamento finanziario della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato.

2. L’autonomia finanziaria della Provincia, riconosciuta dalla legge nell’ambito della Finanza pubblica, è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe provinciali.

4. Le risorse della Provincia sono costituite da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali regionali e comunali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici, contributi, concorsi e recuperi;

d) trasferimenti erariali e regionali di natura corrente;

e) altre entrate proprie di natura patrimoniale;

f) trasferimenti in conto capitale per investimenti e per il programma di opere pubbliche;

g) ricorso al credito;

h) entrate straordinarie per lasciti testamentari e donazioni.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.

6. Le entrate fiscali, oltre che integrare le contribuzioni erariali per la copertura dei costi dei servizi locali indispensabili, concorrono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

7. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi per l’espletamento dei servizi di propria competenza. La Provincia, nella determinazione delle citate voci d’entrata, deve applicare il principio della copertura del costo dei servizi medesimi, nei limiti previsti dalla legge.

8. Le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento sono reperite anche d’ufficio, in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali che prevedono linee di credito per le opere previste dal programma.

9. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati con i comuni interessati, le convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari di investimento, della gestione corrente, nonché le relative garanzie.

10. Ai consorzi, alle aziende speciali e alle istituzioni provinciali, possono essere concessi nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia ed in base ad apposite convenzioni, anticipazioni anche a titolo oneroso per gli investimenti di competenza di detti Enti.

11. La relativa convenzione deve prevedere modalità e tempi di estinzione di tale anticipazione

Art. 111
DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I beni patrimoniali a loro volta si distinguono in disponibili e indisponibili.

3. I beni demaniali, quelli patrimoniali indispensabili e quelli patrimoniali disponibili risultano da appositi inventari aggiornati annualmente. La Giunta sovrintende alla conservazione e gestione dei beni provinciali.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta dei registri e degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica e ad aggiornamento generale.

5. Le modalità di utilizzo dei beni del patrimonio disponibile, conseguenti ad atti di disposizione di qualsiasi genere, saranno volte ad assicurare la più elevata redditività.

6. Il ricorso al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse pubblico.

7. Con atti del Consiglio Provinciale vengono classificati i beni provinciali appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.

8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio, se beni immobili o partecipazioni azionarie; oppure dalla Giunta, se beni mobili, quando la redditività risulti inadeguata o emerga ragione di convenienza ed opportunità per l’Ente.

9. L’alienazione dei beni immobili deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.

10. Apposito regolamento definirà i criteri e le modalità per il rispetto del principio di trasparenza e di forme di pubblicità tesi ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

11. Il corrispettivo derivante dall’alienazione deve essere destinato alla valorizzazione o all’incremento dei beni provinciali, o in altre forme previste dalla legge.

CAPO III
Ordinamento contabile

Art. 112
ORDINAMENTO CONTABILE

1. L’ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla Legge dello Stato.

2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata dall’apposito regolamento

Art. 113
BILANCIO DI PREVISIONE

1. La Provincia delibera entro il termine fissato dalla legge il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. La Giunta, nel predisporre il bilancio, deve osservare i principi dell’universalità, dell’integralità e del pareggio economico e finanziario.

3. Le risorse correnti derivanti dai trasferimenti statali e regionali, dalle tasse e tariffe e da tutte le altre entrate comprese le contribuzioni degli utenti dei servizi e dei cittadini in genere, devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge.

4. Le spese di investimento devono essere coperte da risorse derivanti da trasferimenti di capitale, da leggi di settore e dal ricorso al credito ordinario e speciale, unitamente ad eventuali risorse proprie.

5. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Piemonte.

6. La relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili nel periodo preso in considerazione e individuano i programmi di intervento sulla base degli obiettivi specifici e delle scelte operate per lo sviluppo economico e sociale della Provincia.

7. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, interventi e progetti.

8. Il bilancio è deliberato dal Consiglio provinciale e comunque con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti

Art. 114
GESTIONE DEL BILANCIO

1. Il pareggio economico e finanziario del bilancio deve essere assicurato durante l’intera gestione annuale.

2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate deve essere apposto il parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

3. Il sistema di contabilità, disciplinato dall’apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 115
RISULTATI DI GESTIONE
E CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

2. Al conto consuntivo sono allegate le relazioni illustrative con le quali la Giunta provinciale evidenzia il significato amministrativo economico del conto, esprimendo valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Al conto consuntivo è altresì allegato il prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio e degli storni di fondi effettuati durante l’anno di riferimento.

4. Al conto consuntivo devono essere allegati i rendiconti di aziende speciali ed istituzioni provinciali.

CAPO IV
Revisione economico finanziaria

Art. 116
CONTROLLI DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.

2. Il controllo di gestione, nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario contabile, dovrà essere mirato, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione, alla determinazione dei servizi, all’uso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.

3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo della Provincia tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un’analisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Art. 117
COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti ed eletti come previsto dall’art. 234 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. Il Collegio dei Revisori svolge un’attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali il Collegio dei Revisori assume le informazioni presso gli uffici.

4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere in merito alla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

5. Il Collegio dei Revisori può inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari

CAPO V
Tesoreria

Art. 118
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.

2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla Legge.

3. Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO VI
Contratti

Art. 119
CONTRATTI

1. I contratti, fermo restando quanto disposto dall’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento di cui sopra attenendosi alle procedure previste dalla C.E.E., recepite o comunque vigenti nell’ordinamento interno

TITOLO VIII
L’AUTONOMIA DELLA PROVINCIA

Art. 120
L’AUTONOMIA

1. Il presente Statuto è espressione dell’autonomia riconosciuta alla comunità della Provincia dalla Costituzione e dai principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. Per le materie non riservate all’esclusiva competenza statutaria il presente Statuto integra, ove compatibili, i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali.

3. Le norme statutarie andranno interpretate in base all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità della Provincia richiamati nel presente Statuto, che costituiscono prioritaria fonte d’orientamento per l’interprete.

Art. 121
L’AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Provincia ha autonomia statutaria nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dai principi espressamente enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento delle autonomie locali.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutaria con esse incompatibili.

Art. 122
LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto incontra il limite della non suscettibilità di revisione statutaria della forma democratica di governo locale, qualificata dai valori costitutivi della comunità.

2. La revisione statutaria può essere promossa da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, o da 1/3 dei Consiglieri provinciali, o da almeno tanti Consigli comunali, rappresentanti almeno 1/3 degli elettori della Provincia, mediante deposito nella Segreteria Generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa e dalle firme o deliberazioni richieste.

3. La proposta non può essere messa in discussione prima di sessanta giorni e non oltre novanta dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente.

4. Il Presidente della Provincia cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto della proposta e ai risultati della deliberazione consiliare.

5. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Provinciale può essere riproposta dopo due anni dalla data della sua prima presentazione.

Art. 123
AUTONOMIA NORMATIVA

1. La Provincia ha autonomia normativa, che si esplica nell’adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dello Statuto, ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli altri atti con contenuto normativo espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale sono adottati da quest’organo a maggioranza assoluta, con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione.

4. I regolamenti, divenute eseguibili le relative deliberazioni, sono pubblicati all’Albo provinciale, salvo ulteriori forme di pubblicità, per la durata di 15 giorni, dopo di che diventano obbligatori

Art. 124
ALBO DELLA PROVINCIA

1. La Provincia ha un proprio Albo sul quale vengono affissi per 15 giorni consecutivi, salvo diversi termini previsti dalla legge o dai regolamenti, lo Statuto, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali, i bandi di concorso ed i bandi di gara.

2. Gli atti di particolari rilevanza e volume, quali il Bilancio, il Conto Consuntivo ed il Piano Territoriale, o altri piani, vengono depositati presso la Segreteria Generale con contestuale affissione all’Albo del relativo avviso di deposito.

3. All’Albo può essere pubblicato ogni altro atto al quale la Amministrazione ritiene opportuno dare una particolare pubblicità.

Art. 125
REGOLAMENTI-TERMINE PER L’ADOZIONE

1. I regolamenti previsti dallo Statuto, salvo che la legge non stabilisca termini diversi, sono adottati entro due anni dall’entrata in vigore ed entro 6 mesi quello previsto dall’art. 59.

Art. 126
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo della Provincia, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

















ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Asti

Avviso scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino all’anno 1990

Si comunica che l’A.T.C. di Asti intende procedere allo scarto della documentazione tecnico - amministrativa sino all’anno 1990.

Coloro che sino al periodo suddetto hanno interesse a ritirare detta documentazione possono presentare istanza scritta all’ufficio Servizi Generali dell’A.T.C. di Asti, via Carducci, n. 86 14100 Asti entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/4/2001.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Asti, 21 marzo 2001

Il Direttore
Ubaldo Sabbioni




Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Avviso

Si rende noto che è stata pubblicata nell’Albo Pretorio dei Comuni di: Avigliana, Beinasco, Borgaro T.se, Borgo D’Ale, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Lauriano Po, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Pino T.se, Piossasco, Poirino, Pont Canavese, Rivalta, Rivarolo C.se, Rivoli, San Benigno, San Mauro T.se, Settimo T.se, Susa, Torino, Venaria Reale, Villastellone, Volpiano, presso i Consigli di Circoscrizione di Torino e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 28/2/2001 la graduatoria aggiornata definitiva, relativa al 6º aggiornamento, del bando di concorso per la concessione di cambi in alloggi di risulta emesso dall’Agenzia il 26 Maggio 1997.

Eventuali opposizioni, che dovranno essere inoltrate entro il 30 Marzo 2001, verranno esaminate nella fase dell’aggiornamento della graduatoria con le domande raccolte dal 1 novembre 2000 al 30 Aprile 2001.

Il Presidente
Giorgio Ardito




ASL n. 20 - Alessandria

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili siti in Via Savonarola 39/45 Alessandria

Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria, Via Venezia, 6 - 15100 Alessandria - Tel. 131/306111 Fax 0131/306961

L’Azienda Sanitaria Locale n. 20 procederà alla vendita di tre appartamenti siti in Alessandria via Savonarola n. 39/45 mediante asta pubblica che si terrà il giorno 16/5/2001 alle ore 10,00 presso l’U.O.A. Servizio Tecnico - Patrimoniale dell’Azienda, in Alessandria, via Venezia, 6.

L’asta avverrà per lotti separati con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base di seguito indicato, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 23/5/1924 n. 827 (offerte migliori o almeno pari al prezzo fissato nell’avviso d’asta).

Gli appartamenti in vendita siti in Alessandria via Savonarola 39/45, al piano primo e comunicanti fra loro, sono i seguenti:

Lotto 1) Foglio 268 Mapp. 4024 sub 6 cat A/2. Sup. complessiva mq 116 ca. Prezzo a base d’asta L. 145.000.0000= (Euro 74.886,250);

Lotto 2) Foglio 268 Mapp. 4024 sub 5 cat A/10. Sup. complessiva mq 239 ca. Prezzo a base d’asta: L. 295.000.000= (Euro 152.354,785);

Lotto 3) Foglio 268 Mapp. 4024 sub. 12 cat. A/10. Sup. complessiva mq 119 ca. Prezzo a base d’asta L. 170.000.000= (Euro 87.797,672).

Le offerte dovranno pervenire all’A.S.L. 20 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 15/5/2001.

Copia dell’avviso integrale di gara contenente le modalità per la partecipazione all’asta pubblica potrà essere richiesta all’U.O.n.A. Patrimonio dell’A.S.L. 20 Sig.ra Tiziana Nesti tel. 0131/306957 fax 0131/306961.

Alessandria, 22 febbraio 2001

Il Direttore Generale
Bruno Vogliolo




Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria per categoria relativa al bando speciale di concorso pubblicato in data 29 settembre 2000 per l’assegnazione in locazione semplice di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel Comune di Ovada - Via Bisagno n. 27.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il comune sopra indicato e presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 7 marzo 2001

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli




Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Bussoleno - Avigliana - Borgone di Susa - Bruzolo - Buttigliera Alta - Chianocco - Chiomonte - Condove - S. Ambrogio - S. Antonino di Susa - S. Gorio di Susa - Susa - Villar Dora - Villar Focchiardo e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 23 marzo 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Bussoleno il 10/7/00 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di San Mauro T.se - Castiglione T.se - Gassino T.se - Rivalba - San Raffaele Cimena - Sciolze e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 23 marzo 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di San Mauro T.se il 7/11/00 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta e per eventuale futura costruzione nel Comune di San Mauro T.se.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 23 aprile 2001.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)

Decreto del Dirigente del Servizio n. 3/01 del 16.3.01 - Declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell’ente

Il Dirigente del Servizio

- Richiamata la propria Determinazione n. 48 del 16.3.2000;

- Visto il D.P.R. 495/92;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

decreta

1) Di declassificare il tratto di strada comunale del comune di Alagna Valsesia censito al Fg. 41 mappale 464 di superficie di mq. 32;

2) Di trasferire per i motivi esposti in narrativa, nel Patrimonio disponibile dell’Ente, il tratto di strada avente superficie di mq. 32 complessivi, individuato al Fg. 41 mappale 464;

3) Di richiedere la pubblicazione per estratto all’Albo Pretorio e sul B.U.R., ai sensi dell’Art. 3, 3° comma della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 e di trasmettere, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R., al Ministero LL.PP - Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza di Roma, per la registrazione nell’Archivio Nazionale delle Strade di cui all’Art. 226 del Codice, ai sensi dell’Art. 3 comma 5, del D.P.R. 16.12.92 n. 495.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’Art. 1 del D.Lgs. 13.2.93 n. 40.

Il Dirigente del Servizio
Sergio Bassano




Comune di Alba (Cuneo)

Estratto di avviso d’asta per la vendita del fabbricato “ex carcere San Giuseppe”

Si rende noto

Che il giorno 20.4.2001, alle ore 11, nella sala consiliare, si terrà un’asta pubblica per la vendita del seguente immobile:

Fabbricato “ex carcere San Giuseppe” sito in Alba, Via Vernazza, elevato su tre piani fuori terra.

Riferimenti catastali: Partita 1009669 NCEU, Foglio 37, particella 559, Vicolo San Giuseppe (PT - 1 - 2), zona censuaria 1, Categoria B/3 - Classe U - Consistenza m3 9311 - Rendita 1.862.200

Condizioni di vendita:

- Prezzo a base d’asta: L. 2.400.000.000 Euro 1239496.55.

- Deposito cauzionale: L. 240.000.000 Euro 123949.65.

- Aumenti minimi non inferiori a L. 10.000.000.

- Asta da effettuarsi con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) - R.D. 23.5.1924, n. 827.

L’offerta dovrà pervenire al Comune di Alba - Ripartizione Servizi Legali - Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.4.2001

Il bando di gara integrale, nel quale sono indicati le modalità e i requisiti di partecipazione richiesti, è disponibile presso l’Ufficio Legale e sul sito Internet www.comune.alba.cn.it.

Non si effettua servizio telefax.

Ulteriori informazioni: Ufficio Legale - Tel: 0173/292284/249 Fax: 0173/292300/01.

Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2001.

Alba, 15 marzo 2001

Il Dirigente
Angioletta Coppa




Comune di Biandrate (Novara)

Avviso

Il Comune di Biandrate intende promuovere l’attività edilizia ed uso abitativo individuando sul territorio comunale nuove aree per edilizia residenziale pubblica da assegnare a imprese o società cooperative.

(N. Tel. 0321/83122).

Il Sindaco
Luca De Feo




Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 1/2001 - Determinazione indennità in favore degli aventi diritto, per l’espropriazione delle aree occorrenti per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle

Il Responsabile 3° Settore Territorio Ambiente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti assunti del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale in merito alla approvazione dei progetti preliminare, definitivo e esecutivo, per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della via Caselle; nonché per l’instaurazione dei procedimenti per l’occupazione e per l’espropriazione delle relative aree nelle forme di legge.

Le indennità da corrispondere da parte del Comune di Borgaro Torinese, in favore dei proprietari avente diritto, per l’effettiva espropriazione di aree occorrenti in parte per la sistemazione e ristrutturazione della Via Torino e della Via Caselle, sono determinate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 22.10.1971 n. 865 e dell’articolo 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, con riferimento alla succitata determinazione della Commissione Espropri per la Provincia di Torino, con esclusione di maggiorazioni, conguagli o rimborsi di sorta, come segue:

1) Foglio 5: mappale numero 38 parte (ora n. 1019) di mq 92.

Foglio 5: mappale numero 39 (ora n. 1020) di mq. 72.

Immobili di proprietà della Società Telecom S.p.A. con sede in Torino, C.so Inghilterra n. 7 - C.F. 00471850016 incolonnati alla Partita Catastale 1944;

Indennità di esproprio L./mq. 5.000.

(mq. 164 x L./mq. 5.000) = L. 820.000 (Euro 423,494)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

legge n. 359/1992 L. 492.000 (Euro 254,096)

Oltre I.V.A. in misura di legge.

2) Foglio 5: Mappale n. 402 parte (ora n. 1036) di mq. 125.

Immobile di comproprietà dei Condomini dell’edificio sito in Borgaro Torinese in Via Inghilterra n. 3 incolonnato alla Partita Catastale 381

Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dell’area pari a 31/1000, in capo al Sig. Migliorisi Beniamino Antonino, (omissis):

(mq. 125 x 31/1000 x L./mq. 5.000)= L. 19.375 (Euro 10,006)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

legge n. 359/1992 L. 11.625 (Euro 6,003)

3) foglio 5: mappale numero 388 parte (ora n. 1035) mq. 151.

Immobile di comproprietà dei Condomini dell’edificio sito in Borgaro Torinese in Via Inghilterra n. 2 incolonnato alla Partita Catastale 768

Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dell’area pari a 86/1000, in capo a Giacoppo Giovanni (omissis):

(mq. 151 x 86/1000 x L./mq. 5.000)= L. 64.930 (Euro 33,533)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

Legge n. 359/1992 L. 38.958 (Euro 20,120)

Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dell’area pari a 14,33/1000, in capo al Sig. Bagnato Eros, (omissis) in qualità di coerede della Sig.ra Ponzo Maria Luigia, (omissis):

(mq. 151 x 14,33./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.820 (Euro 5,588)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

Legge n. 359/1992 L. 6.492 (Euro 3,352)

Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dell’area pari a 14.33/1000, in capo al Sig. Giacoppo Davide (omissis):

(mq. 151 x 14,33./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.820 (Euro 5,588)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

Legge n. 359/1992 L. 6.492 (Euro 3,352)

Indennità di esproprio L./mq. 5.000, riferibile alla quota indivisa dell’area pari a 14.34/1000, in capo alla Sig.ra Giacoppo Elga (omissis):

(mq. 151 x 14,34./1000 x L./mq. 5.000)= L. arr. 10.830 (Euro 5,593)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

Legge n. 359/1992 L. 6.498 (Euro 3,355)

Tutti i suddetti immobili sono rappresentati nell’allegata planimetria che forma parte integrante del presente Decreto.

Per quanto riguarda i mappali 402 parte (ora n. 125) e numero 388 parte (ora n. 1035) - Foglio 5, la determinazione delle indennità e la procedura espropriativa, vengono effettuate pur in presenza di precedenti impegni di dismissioni a titolo gratuito, considerata l’impossibilità del Comune ad imporre da dismissione, conseguente al tempo trascorso.

Articolo 2 - In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni.

In tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento, riferita agli importi, come determinati al precedente articolo. La spesa complessiva trova già imputazione agli specifici Capitoli del Bilancio Comunale.

Articolo 3 - Le suddette indennità dovranno essere riconsiderate ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, qualora ne sussistano i presupposti.

Inoltre, per le indennità specificate ai precedenti punti 2) e 3) troverà applicazione la ritenuta prevista dalla legge 31.12.1991 n. 413.

Articolo 4 - Si prende atto della assenza di osservazioni, a seguito del deposito del Piano di espropriazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 22.10.1971 n. 865.

Si prende atto altresì delle aree che vengono separatamente acquisite dal Comune di Borgaro Torinese a prezzo simbolico, come contemplato nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 29.4.1999, n. 25 del 5.6.2000

Sono richiamati i termini di cui all’articolo 13 della legge 25.6.1865 n. 2359, come fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 23.7.1998, con richiamo alla legge 3.1.1978 n. 1, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Articolo 5 - Il presente decreto sarà notificato a cura del Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese agli eventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 6 - I Proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Borgaro Torinese, dichiarazione di accettazione delle indennità determinate e di cessione volontaria degli immobili. In caso di silenzio le medesime indennità si intendono rifiutate e di conseguenza da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 7 - Estratto del presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e comunicato alla Regione.

Articolo 8 - Avverso il medesimo presente Decreto, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Arch. Antonella Barretta - Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Borgaro Torinese, 19 marzo 2001

Il Responsabile 3° Settore
Territorio ed Ambiente
Antonella Barretta




Comune di Brossasco (Cuneo)

Estratto della delibera C.C. n. 1 del 23/1/2001 - Legge regionale 8/7/1999 n. 19 - Approvazione regolamento edilizio

(omissis)

delibera

1) di approvare il regolamento edilizio tipo trasmesso dalla Regione Piemonte con le modifiche riportate in neretto, nel testo che consta di n. 70 articoli e che viene allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento, ad esecutività della delibera, assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte con la contestuale entrata in vigore dallo steso momento.

Il Sindaco
Domenico Amorisco




Comune di Chieri (Torino)

Approvazione del piano di recupero relativo al fabbricato sito in vicolo Romengo n. 4 ang. Via IV Novembre di proprietà del sig. Stradella Franco, a Catasto al F. 40 n. 15

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il P.di.R. relativo al fabbricato contraddistinto a Catasto F. 40 n. 15, di proprietà del sig. Stradella Franco (omissis), compreso nella zona omogenea Ar1 del vigente P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19.5.1997 n. 36-19211, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 4.6.1997;

- Volume in ristrutturazione con aumento del 10% rispetto alla situazione esistente, con destinazione d’uso residenziale mc. 496,78;

- Volume in aumento mc. 40,8;

- Il Piano di Recupero di cui alla presente deliberazione è a titolo gratuito in quanto riguarda la ristrutturazione edilizia del fabbricato civile unifamiliare contraddistinto a Catasto al F. 40 n. 15, con aumento del volume del 10% esente dal pagamento degli oneri concessori ai sensi dell’art. 9, comma 1) lettera d) della legge 28.1.1977 n. 10.

(omissis)

Il Dirigente
Sandro Borzone




Comune di Chivasso - Torino - Ufficio Tecnico - Serv. Urbanistica/Edilizia

Avviso di pubblicazione e deposito variante generale al Piano Regolatore vigente ai sensi art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni

Il Dirigente Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 17 - IVº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 15 - IVº - VIº comma della L.R. P.se n. 56/ 77 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione delle varianti al P.R.G.C.;

Vista la deliberazione cons.re n. 14 del 15/3/2001 avente per oggetto: Adozione Progetto Preliminare di variante al P.R.G.C. generale vigente dichiarata immediatamente esecutiva.

Avvisa

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 - VI comma della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione cons.re n. 14 del 15/3/2001 ed i relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per estratto all’Albo Pretorio C.le e depositati integralmente presso la Segreteria C.le per 30 gg. consecutivi a far data dal 23/3/2001 al 21/4/2001 compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nei giorni festivi e prefestivi gli elaborati della variante saranno a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale in via Siccardi 4.

In base al citato art. 15 - VI comma L.R. 56/77 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di Piano, a partire dal giorno 22/4/2001 e fino alle ore 12.00 del giorno 21/5/2001.

Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.

Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali, di cui uno in competente bollo.

Chivasso, 19 marzo 2001

Il Dirigente U.T.C.
Franceso Lisa




Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 3.11.2000 - Integrazione precedente delibera C.C. n. 14/1997

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di integrare la precedente Deliberazione di Consiglio n. 14 del 27.2.1997 riconoscendo, ai sensi della L.R. n. 86/96, la cessazione della pubblica utilità del reliquato stradale non più utilizzata ed abbandonato identificato a catasto terreni al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 933 di mq. 40.00, n. 934 di mq. 27, n. 935 di mq. 25,00 e n. 936 di mq. 3.00 (ex mappale n. 889) per la superficie di mq. 15 che deriva dalla differenza di mq. 95 superficie complessiva del reliquato stradale - mq. 80 superficie del reliquato stradale già sdemanializzata con precedente del. di C.C. n. 14/97;

1. di disporre, pertanto, la sdemanializzazione della porzione suddetta di mq. 15,00 e l’iscrizione del relativo reliquato nell’elenco dei beni disponibili dell’Ente;

2. di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 86/96, la pubblica utilità dei lotti di terreno attualmente in parte interessati dal tracciato della Strada Comunale della Fornace identificati a catasto terreni al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 890 di mq. 62,00 n. 891 di mq. 24 e n. 892 di mq. 16,00 della superficie complessiva di mq. 102,00, evidenziati nell’allegata planimetria in colore rosso, che verranno ceduti all’Amministrazione dall’Impresa Rivoira a titolo gratuito;

3. di pubblicare all’Albo Pretorio la presente deliberazione con i tempi e le modalità di cui all’art. 3 della L.R. n. 86/96 e ss.mm.ii.

4. di approvare la successiva cessione del reliquato stradale oggetto del presente dispositivo di mq. 15 all’impresa Rivoira Matteo con sede in Fossano assieme ai precedenti mq. 80 di cui alla Del. di C.C. n. 14/97 allo stesso prezzo di cessione di L. 80.000 al mq. come precedentemente determinato;

5. di disporre che le spese relative al rogito notarile saranno assunte al 50% dall’Impresa Rivoira ed al 50% dall’Amministrazione Comunale.

(omissis)




Comune di Lesa (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale 19 febbraio 2001 n. 8 - Approvazione Regolamento Edilizio

(omissis)

Il Consiglio Comunale

a voti unanimi

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale nel testo definito dal gruppo di lavoro comunale nel quale le modifiche ed integrazioni sono riportate in grassetto, e che fa parte integrante della presente deliberazione e che si compone di n. 70 articoli.

(omissis)




Comune di Poirino (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’imposizione di servitù di scolo e fognaria - occupazione anticipata d’urgenza degli immobili necessari per i lavori di costruzione ed ampliamento della rete fognaria nelle frazioni Favari ed Avatanei

Il Responsabile Ripartizione Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 15/2/2001, immediatamente eseguibile, con la quale - fra l’altro - veniva avviato il procedimento di espropriazione ed occupazione anticipata d’urgenza per i lavori in oggetto;

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif.;

rende noto

- che sono depositati nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 Marzo 2001, i seguenti atti:

1) Relazione illustrativa - quadri economici

2) piano particellare di occupazione permanente per imposizione fognaria

3) computo metrico estimativo e piano di raffronto

4) planimetria rete fognaria

5) profili longitudinali - tratti d realizzare in perizia

6) atto di sottomissione

- che, entro il termine di quindici giorni dal termine della seguente pubblicazione, chiunque abbia interesse può proporre osservazioni scritte depositandole nella Segreteria comunale;

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Poirino, 19 marzo 2001

Il Responsabile Ripart. Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
P. Becchio




Comune di Racconigi (Cuneo)

Avviso bandi concorso assegnazione alloggi

Il Sindaco

rende noto

Che, ai sensi della L.R. 22.3.1995 n. 46 sono stati pubblicati in data 14.3.2001 i seguenti due bandi per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.:

- bando generale per l’assegnazione di alloggi di recupero, di risulta e di nuova costruzione;

- bando speciale per l’assegnazione di alloggi di recupero, di risulta e di nuova costruzione,

riservato ad anziani (60%) e giovani coppie (40%) ai sensi dell’art. 10 - comma Iº - lett. g) punti 1) e punti 2-1 e 2-2.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Racconigi o in uno dei Comuni di Facentiparte dell’ambito territoriale n. 39 (Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro Vottignasco).

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici del Comune sopra indicato, e dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 39 dovranno essere presentate entro il termine del 2.5.2001, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero per i quali il termine è prorogato al 1.6.2001, nei seguenti orari:

- martedì: 11 - 13;

- giovedì: 16,30 - 18;

- venerdì: 11 - 13.

Racconigi, 14 marzo 2001

Il Sindaco
Giuseppe Marinetti




Comune di Torino

Avviso

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 30 del Consiglio Comunale del 26/2/2001 (mecc. n. 01-00466/09) con la quale è stata adottata la variante n. 33 al vigente P.R.G. riguardante l’Ambito 4.15 “Castello di Lucento” (parte)

rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e precisamente dal 15/3/01 al 13/4/01 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 28 marzo 2001.

Dal quindicesimo al tredicesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 13 marzo 2001

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Torre Pellice (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 30.11.2000 - “Fassiotti - Costabel Alice - Piano di Recupero” - Approvazione schema di convenzione e presa d’atto nessuna opposizione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare in via definitiva ai sensi degli artt. 41 bis e 43 della L.R. 5.12.77 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano di Recupero di libera iniziativa della zona di recupero area A 11 “Fassiotti” del P.R.G.I., sita in Via Matteo Gay, 25, di proprietà Costabel Alice, descritto nelle premesse ed il relativo schema di convenzione già adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 30.6.2000, dando atto che i documenti sono identici a quanto già precedentemente adottato.

(omissis)

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistici
Rosa Maria Salerno




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Sig.ra Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano - Adozione

(omissis)

delibera

di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà dei Sig.ri Spiga Giovanna, Spiga Domenico e Paolina Luciano, sito in via Madonna, distinto in mappa al foglio 7, mappali 342 - 343, così come da elaborati tecnici a firma dell’Arch. Paracchini Luigi con studio in Castelletto Sopra Ticino e più precisamente:

- Relazione

- Calcoli planovolumetrici

- Tavola stato di fatto

- Tavola di progetto

- Estratto PRGI - Estratto di mappa

di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza;

di adottare lo schema di convenzione di attuazione del Piano di Recupero con l’art. 3 modificato come proposto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Varallo Pombia, 20 marzo 2001

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.3.2001 - Piano di recupero di iniziativa privata proprietà Ditta Raso Antonio & C. S.n.c. - Adozione

(omissis)

delibera

di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà della Ditta Raso Antonio & C. s.n.c. sito in Via Ticino, distinto in mappa al foglio 20, mappali 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 157, così come da elaborati tecnici a firma dell’Arch. Gadda Sergio con studio in Pombia e più precisamente:

- Relazione - Documentazione fotografica

- Tavola 1 pianta piano terra esistente

- Tavola 2 prospetti e sezioni esistenti

- Tavola 3 pianta piano terra progetto

- Tavola 4 pianta piano primo progetto

- Tavola 5 pianta piano primo secondo progetto

- Tavola 6 prospetti e sezioni progetti

- Tavola 7 planimetria comparativa

- Tavola 8 planimetria generale e urbanizzazioni

di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza;

di adottare lo schema di convenzione di attuazione del Piano di Recupero con l’art. 3 modificato come proposto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Varallo Pombia, 20 marzo 2001

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Giovanni Galoardi




I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - Torino

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale di Torino, Corso Casale n. 476, in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2001 alle ore 15.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2001, alle ore 15.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 1,3 del Codice Civile;

2. Varie ed eventuali.

Deposito azioni presso sede sociale, Cassa di Risparmio di Torino o Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Il Presidente
Ettore Broveglio




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 1 marzo 2001 ha approvato la deliberazione n. 113/18030 ad oggetto: “istituzione del coordinamento delle associazioni e organizzazioni di volontariato di protezione civile per la provincia di alessandria - approvazione regolamento”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 1 marzo 2001 ha approvato la deliberazione n. 109/16610 ad oggetto: “regolamento per eseguire il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici: approvazione”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto si rende noto che il consiglio provinciale nella seduta del 5 febbraio 2001 ha approvato la deliberazione n. 7/6969 ad oggetto: “approvazione regolamento commissione esami abilitazione venatoria e tassidermia”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Novara

Piano Territoriale Provinciale - Avviso di predisposizione

Il Presidente

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 7 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.,

rende noto

che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 201 in data 15.3.2001 ha predisposto il progetto di Piano Territoriale Provinciale.

Il progetto è depositato presso il Servizio Pianificazione del Territorio della Provincia di Novara, Piazza Matteotti n. 1 - Novara, per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

- giorni feriali: 9 - 12

- giorni prefestivi e festivi: 10 - 11

e può presentare eventuali motivate osservazioni anche in ordine alla “compatibilità ambientale” in duplice copia, di cui una in bollo, alla Provincia di Novara.

Il Presidente
Maurizio Pagani




Provincia di Torino

Prat. n. 51/2000 - Decreto di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori della variante all’abitato di Chieri alla S.S. 10 ‘Padana Inferiore’ I lotto - Collegamento tra la S.S. 10 e le S.P. 119 e 122

Il Presidente della Provincia

(omissis)

decreta

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle norme di legge.

Art. 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Andezeno e Chieri.

Il Presidente della Provincia
Mercedes Bresso




Provincia di Torino

Prat. n. 34/1999 - Decreto di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori della S.P. n. 77 di Pavone - Demolizione e ricostruzione ponte sul Torrente Chiusella, nonchè ricostruzione e sistemazione del corpo stradale - Alluvione Settembre 1993

Il Presidente della Provincia

(omissis)

decreta

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.

Art. 3 - La Provicia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle norme di legge.

Art. 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pavone Canavese.

Il Presidente della Provincia
Mercedes Bresso




Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

L.R. 25/94 - Permesso di ricerca di acque minerali “Sorgente Montellina” nel Comune di Quincinetto (TO)

Si rende noto

che con istanza l’Amministrazione Comunale di Quincinetto ha richiesto il permesso di ricerca per acque minerali “Sorgente Montellina” nel Comune di Quincinetto.

L’istanza suddetta, corredata dalle planimetrie dell’area interessata, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Quincinetto (TO) per un periodo i 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28-3-2001.

Eventuali opposizioni e osservazioni potranno essere presentate durante il periodo di pubblicazione sopra citato presso la Segreteria del Comune interessato, oppure presso la Regione Piemonte - Settore Acque Minerali e Termali - via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Dirigente di Settore
T. Turinetti




Società Carbotrade Gas SpA - Pontey (Aosta)

Tariffe gas

Sede legale in Pontey (AO) Strada Statale n. 26 civ. n. 1 ed amministrativa in Genova, Vico Carmagnola 7

La Carbotrade Gas S.p.A., in applicazione del Provv. CIP n. 16/1993 e sue successivi aggiornamenti e modifiche, vista la Delibera n. 52/1999 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, comunica che alla data del 1 gennaio 2001 i prezzi massimi di fatturazione del gas GPL distribuito nelle reti di Alagna V., Rassa, Piode, Pila, Scopello, Cellio, Cossano B., Gorzegno, Bergolo, sono i seguenti:

1) Tariffa T1 uso domestico: L/Nmc 5.180,3

2) Tariffa T2 uso riscaldamento individuale: L/Nmc 4.954,7

3) Tariffa T3 fino a 50.000 Nmc/anno: L/Nmc 4.940,3

4) Tariffa T3 oltre 50.000 Nmc/anno: L/Nmc 4.940,3

Le quote fisse sono le seguenti:

1) Tariffa T1: L/mese 3.000

2) Tariffa T2, T3: L/mese 6.000

Le tariffe di cui sopra sono al netto dell’Iva.

Carbotrade Gas S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Giovanni Ravano




Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Distribuzione gas Badano S.r.l. con sede in Borgio Verezzi Via dei Fiori 31 concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Mombasiglio in Provincia di Cuneo

comunica

in osservanza alle Deliberazioni n. 237 e 254 del 28/12/2000 dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che a decorrere dal 1º di gennaio 2001 i valori tariffari in vigore sono i seguenti:

T1 Tariffa uso domestico: L/M3 868,80

T2 Tariffa uso riscaldamento individuale: L/M3 793,18

T3 Altri usi (risc. centralizzato, terziario, artigiani e industrie con consumi inferiori ai 100.000 metri cubi/anno):

- fino a 20.000 m3/anno L/M3 735,18

- oltre 20.000 m3/anno L/M3 665,18

T4 usi industriali e artigianali con consumo fra 100.000 e 200.000 m3/anno

- fino a 100.000 m3/anno L/m3 574,7

- oltre 100.000 m3/anno L/m3 547,1.

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento.




Società Distribuzione Gas Badano S.r.l. - Borgio Verezzi (Savona)

Tariffe distribuzione gas G.P.L.

La Società Distribuzione gas Badano S.r.l. con sede in Borgio Verezzi Via dei Fiori 31 concessionaria del servizio di distribuzione del gas gpl a mezzo rete urbana nei Comuni di Sale Giovanni e Briaglia in Provincia di Cuneo

comunica

in osservanza alle Deliberazioni n. 237 e 254 del 28/12/2000 dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che a decorrere dal 1º di gennaio 2001 i valori tariffari in vigore sono i seguenti:

T1 Tariffa uso domestico: L/M3 3.913

T2 Tariffa uso riscaldamento individuale: L/M3 3.721

T3 Altri usi (risc. centralizzato, terziario, artigiani e industrie con consumi inferiori ai 100.000 metri cubi/anno): L/M3 .3.715

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento.