Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione duso,
con concessione amministrativa decennale a terzi, di porzione di mq. 860
del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 1431 Fg.
53 - mapp. 34, sito in località Barmass Basso per coltivazione cave di
gneiss lamellare. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione
duso di porzione di mq. 860 del terreno comunale gravato da uso civico
distinto al NCT Part. 1431 Fg. 53 mapp. 34, sito in località Barmass Basso,
per darla in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni
1 (uno) aumentabili a 10 (dieci), per coltivazione cave di gneiss lamellare;
- di subordinare lestensione dellautorizzazione da anni 1 ad anni 10,
eventualmente rinnovabili, alla consegna di una relazione peritale di accertamento
complessivo o parziale degli usi civici insistenti sul territorio del Comune,
così come specificato in premessa;
- di stabilire che lestensione della concessione ad anni 10, per larea
richiesta (mq. 860), è autorizzabile dal Comune se sulla stessa risulta
confermata lesistenza delluso civico, dopo che lUfficio Usi Civici della
Regione Piemonte avrà accusato ricevuta dellaccertamento prescritto mentre
sarà necessario ulteriore atto di questa Amministrazione, nel caso emergessero,
dallaccertamento stesso, differenze di superficie interessata dal vincolo
in questione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
di tutte le ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono o si rendessero
necessarie per la realizzazione di quanto richiesto ed allimpegno formale,
da parte del concessionario, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica
dellarea, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano
di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;
- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare allUfficio Usi
Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno
stipulati con la Ditta concessionaria relativamente allistanza in argomento,
dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobblio delle
registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente
autorizzazione;
di dare atto che:
- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata
da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766,
dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta a vincoli di cui al D.lgs.
n. 490/99, ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate
con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata dalla
Circolare Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997, inoltre al termine della concessione,
dovrà essere restituita al Comune recuperata, dal punto di vista ambientale
e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino, allapprovazione
del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione, a cura
e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dallUfficio del Territorio di Cuneo e stabilito
dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici, così come analiticamente
specificato in premessa e, in particolare, i mancati frutti ed il diritto
di esercizio dovranno essere corrisposti al Comune indipendentemente dal
quantitativo di materiale estratto che invece dovrà far variare il diritto
complessivo di escavazione;
- i canoni annui per lesercizio e lescavazione dovuti al Comune dalla
Ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione
non inferiore alle variazioni intervenute nellanno precedente nel costo
della vita rilevato dallISTAT, in particolare il canone di escavazione
potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nellanno
precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni relativamente
al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto,
fatte salve eventuali diverse disposizioni di Legge;
- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli introiti,
inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di
interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge
16 giugno 1927, n. 1766_ nelleventuale attesa, investirli in titoli del
debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione
Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa
Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 dicembre 2000, n. 1293
Maria Grazia Ferreri