Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Oldenico (VC). Concessione amministrativa novennale a privati
dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 1 mapp. 56 - 133
- 134 - 141 - 189 - 193, Fg. 2 mapp. 39 - 40 - 78 - 86 - 89 - 99 - 103
- 104, Fg. 3 mapp. 36 - 37 - 39 - 225, Fg. 4 mapp. 66 - 101, Fg. 5 mapp.
52 - 74 - 75 - 136 - 155 - 222, per la coltivazione del riso. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Oldenico (VC) a far sospendere temporaneamente
lesercizio del diritto da parte degli usocivisti sui terreni comunali
distinti al NCT Fg. 1 mapp. 56 - 133 - 134 - 141 - 189 - 193, Fg. 2 mapp.
39 - 40 - 78 - 86 - 89 - 99 - 103 - 104, Fg. 3 mapp. 36 - 37 - 39 - 225,
Fg. 4 mapp. 66 - 101, Fg. 5 mapp. 52 - 74 - 75 - 136 - 155 - 222;
- di autorizzare il Comune di Oldenico (VC) a concedere i suddetti terreni
a terzi per anni 9 (nove) per la coltivazione del riso;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie
per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti
di cui allart. n. 146 del D.lgs. n. 490/99;
- che il Comune di Oldenico (VC) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati
con le Ditte concessionarie relativamente allistanza in argomento, dando
atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni
e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
di dare atto che:
- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso
civico, pertanto disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99,
ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare
Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30/12/1991, confermata dalla Circolare Regionale
n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre al termine della concessione, dovranno
essere restituiti al Comune non depauperati, dal concessionario, dal punto
di vista ambientale;
- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche
inferiori a quanto ritenuto congruo, dallUfficio del Territorio di Vercelli,
aggiornato ogni anno - a far data dal 1999 - con una rivalutazione non
inferiore alle variazioni intervenute nellanno precedente nel costo della
vita rilevato dallISTAT;
- il Comune di Oldenico (VC) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti
la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse
generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge 16 giugno
1927, n. 1766 e nelleventuale attesa, investirli in titoli del debito
pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte,
per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione,
come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 15 dicembre 2000, n. 1283
Maria Grazia Ferreri