Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 18-2270
Art. 2 D.Lgs 626/1994 e s.m.i. individuazione del datore di lavoro. Modifica
della precedente D.G.R. 31-202 del 12 giugno 2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di modificare la D.G.R. n. 31-202 del 12/6/2000, individuando, per le ragioni
in premessa illustrate, ai fini dellapplicazione del decreto legislativo
n. 626/1994 la figura di datore di lavoro per il personale del ruolo della
Giunta regionale, nel direttore della direzione Patrimonio e Tecnico;
di dare atto che la predetta scelta organizzativa riveste carattere definitivo
ed ha effetto dalla data di dimissioni dellattuale direttore della direzione
Patrimonio e Tecnico;
di dare inoltre atto che lindividuazione quale datore di lavoro costituisce
lattribuzione normale di uno status, che si coniuga con i contenuti del
contratto individuale di lavoro di diritto privato stipulato dal dirigente
con incarico di direttore della direzione Patrimonio e Tecnico e rientra
tra le funzioni ed i compiti connessi a tale incarico;
di stabilire che il datore di lavoro come sopra identificato eserciti il
proprio ruolo anche al fine della programmazione degli interventi di adeguamento
delle strutture regionali al disposto del D.Lgs. n. 626/1994 e che possa
essere supportato, per quanto di rispettiva competenza, dal:
Direttore regionale dellOrganizzazione del personale
Direttore del Bilancio
Direttore della Comunicazione istituzionale
Conferenza dei Direttori regionali;
Comitato regionale di coordinamento;
di dare atto che al datore di lavoro competono gli obblighi di cui allart.
4 del D.Lgs. n. 626/94;
di autorizzare, per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 4, il datore
di lavoro ad avvalersi, quando necessario, dellausilio e del supporto
di esperti della materia (anche attraverso lattivazione di periodiche
consulenze) di comprovata competenza professionale per la soluzione di
problematiche di tipo specialistico che esorbitano dalle ordinarie competenze
e conoscenze dei funzionari tecnici ed amministrativi dallEnte preposti
a tale attività;
di stabilire che ciascun direttore regionale ed i relativi dirigenti, nonchè
i responsabili degli Uffici di comunicazione, hanno le responsabilità in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che il D.Lgs 626/94
e successive modifiche attribuiscono ai dirigenti e ai preposti;
di precisare che gli stessi soggetti, per quanto riguarda lattuazione
del programma di interventi in materia di sicurezza, ciascuno per la propria
parte di rischi, hanno responsabilità entro limiti finanziari di spesa
determinati allinterno di quote di budgets che devono essere loro assegnate
e che in ogni caso la loro responsabilità, sul piano patrimoniale, riguarda
gli interventi ordinari, rispetto ai quali gli stessi hanno concreta possibilità
di incidere in relazione alla loro effettiva capacità di spesa, non estendendosi
a quelli esorbitanti la quota di budget loro attribuita o comunque agli
interventi strutturali ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro;
di prendere atto dellavvenuta istituzione di apposito capitolo di spesa
nel bilancio regionale, da assegnare alla competenza della Direzione Patrimonio
e Tecnico, onde poter provvedere agli interventi attraverso autonomi poteri
gestionali, tenuto anche conto dellappalto per linnovazione tecnologica
attualmente in corso, a cui il direttore della predetta direzione quale
datore di lavoro può accedere;
di invitare i lavoratori dipendenti allesatto adempimento delle regole
di lavoro secondo la dovuta diligenza e, in generale, allosservanza della
normativa anti-infortunistica ed alla piena collaborazione con il datore
di lavoro designato per il raggiungimento degli obiettivi dal medesimo
fissati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
di dare mandato alla direzione competente di garantire una adeguata copertura
assicurativa al datore di lavoro e, in genere, ai direttori, dirigenti
e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti in materia.
(omissis)