Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
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Legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle
indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali),
come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel primo periodo del comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale
13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri
del Consiglio e della Giunta regionali), come sostituito dallarticolo
3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30
dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 Status dei consiglieri e gruppi
consiliari) e successive modificazioni e integrazioni e dallarticolo
2 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alle leggi regionali
13 ottobre 1972, n.10 Determinazione delle indennità spettanti ai membri
del Consiglio e della Giunta regionali, 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento
dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale
ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dellarticolo
9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni) le parole ed un rimborso chilometrico calcolato
moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo
di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora
questa si svolga in altra località del territorio regionale, per il costo
chilometrico sono sostituite dalle seguenti: ed un rimborso chilometrico
relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato
moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico. Al termine dello
stesso comma e aggiunta la seguente frase: Nel caso in cui le riunioni
istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il
rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione
ai sensi dellart. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina
del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per
i pasti.
2. Nel secondo comma dellarticolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito
dallarticolo 3 della l.r. 14/1994 le parole come nel comma 1 sono sostituite
da: moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo
della Regione.
3. Nel terzo comma dellarticolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito
dallarticolo 3 della l.r. 14/1994, le parole gli organismi istituzionali
per le cui riunioni sono sostituite dalle parole le riunioni e le attività
istituzionali per le quali.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, stimati,
per lanno 2001, in lire 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del
capitolo 10000 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità.
Art. 3.
1. La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 marzo 2001
Enzo Ghigo