EDILIZIA RESIDENZIALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 febbraio 2001, n. 137 – 5625

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse relative all’anno 2000

Comunicato dell’Assessorato Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale della Regione Piemonte

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 febbraio 2001, n. 137 – 5625

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse relative all’anno 2000

(omissis)

Tale deliberazione nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata all’unanimità dei 28 Consiglieri presenti.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare l’articolo 11 istitutivo del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998;

vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 73/2000 del 4 agosto 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, con la quale sono state ripartire le risorse per l’anno 2000 con l’attribuzione alla Regione Piemonte della somma di lire 41.307.000.000;

considerato che con il decreto ministeriale sopra citato è stato altresì stabilito che qualora le regioni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o delle soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle individuate dal decreto stesso;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) con cui la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi della facoltà di integrare il fondo di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998 prevedendo per il 2000 la somma di lire 5 miliardi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-1633 dell’11 dicembre 2000 con la quale si propone al Consiglio regionale di deliberare i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998 relativi all’anno 2000;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

1) di stabilire che la concessione, agli aventi titolo, dei contributi relativi al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998, per l’esercizio 2000 sia effettuata dai comuni sulla base di apposita graduatoria e sia assoggettata al possesso dei seguenti requisiti minimi, riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2000, pari a complessive lire 18.743.400, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 12 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’inciden-za del canone di locazione risulti superiore al 18 per cento:

Numero componenti
il nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

L. 32.486.700

3 persone

L. 39.633.774

4 persone

L. 46.131.114

5 o più persone

L. 51.978.720

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno 1999, diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico.

Il canone da considerare è costituito dalla somma dei canoni effettivamente corrisposti nell’anno 1999, risultanti dal contratto di locazione, intestato al richiedente, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L’incidenza del canone sul reddito è da verificarsi ponendo a rapporto il canone corrisposto e il reddito del nucleo familiare diminuito in ragione dei figli eventualmente a carico.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:

- i locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10 e i locatari di immobili ad uso non abitativo;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale A1, A2, A3, A7, A8, A9 e A10;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10;

2) di stabilire che i comuni fissino l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale preventivamente elencate nel bando comunale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

3) di stabilire, altresì, che le risorse disponibili sono ripartite dalla Direzione regionale dell’edilizia tra i comuni proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria, da effettuarsi da parte dei comuni medesimi, delle domande pervenute. A tal fine i comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione regionale dell’edilizia, entro e non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l’ammontare del fabbisogno, secondo le modalità individuate dalla Direzione medesima;

4) di prevedere che i comuni che introducano a cofinanziamento del fondo risorse proprie possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate dal presente provvedimento. La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal comune, deve essere coperta dallo stanziamento comunale;

5) di demandare alla Direzione regionale dell’edilizia la formulazione di indirizzi tecnici ai comuni, al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi;

6) di precisare che i comuni sono tenuti ad inoltrare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 3, tutte le informazioni ad uso statistico e di osservatorio che saranno richieste dalla Direzione regionale dell’edilizia, nei modi e nelle forme da quest’ultima individuati;

7) di stabilire che il competente Assessorato regionale all’edilizia residenziale può utilizzare una quota, non superiore a lire 300.000.000, delle risorse regionali destinate al fondo per azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi, al fine di consentire al maggior numero possibile di cittadini di venire a conoscenza di tale opportunità, con particolare attenzione alla promozione delle forme di pubblicità locale, per i Comuni con meno di 20 mila abitanti;

8) di demandare ad ulteriori provvedimenti, sulla base delle eventuali economie accertate a seguito delle comunicazioni di cui al punto 3, l’individuazione di forme di utilizzo, a sostegno della locazione, delle risorse disponibili, diverse dall’erogazione diretta dei contributi ai cittadini.

(omissis)


COMUNICATI

Comunicato dell’Assessorato Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale della Regione Piemonte

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 137-5625 del 13 febbraio 2001 sono stati individuati i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse destinate ai contributi a sostegno della locazione, relative all’anno 2000.

Tale deliberazione ha previsto alcune variazioni rispetto ai criteri e alle procedure adottate per l’anno precedente. Per tale ragione, anche al fine di assicurare un’omogeneità comportamentale e di agevolare quei Comuni che non avessero provveduto, nell’anno passato, ad emettere gli appositi bandi di concorso, si ritiene utile illustrare nel dettaglio le modalità operative e i requisiti individuali previsti nella delibera consiliare.

a) COMPETENZE DEI COMUNI

Al fine di consentire ai propri cittadini residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione, ai Comuni compete l’emissione di apposito bando di concorso, la raccolta e l’istruttoria delle domande pervenute.

Per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione Piemonte l’effettivo fabbisogno riscontrato. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Edilizia - Settore Disciplina e vigilanza - Via XX Settembre, 88 - 10122 Torino, entro e non oltre cinque mesi dalla data del presente Bollettino Ufficiale. Per la verifica del rispetto di tale termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La comunicazione da inoltrarsi da parte dei Comuni dovrà contenere la seguente dicitura:

«Ai fini della ripartizione delle risorse relative all’anno 2000, destinate ai contributi per il sostegno alla locazione, questo Comune, a seguito di emissione di apposito bando di concorso e dell’istruttoria delle domande pervenute, ha riscontrato un fabbisogno per l’erogazione dei relativi contributi pari a L. ................. . Tale fabbisogno consente di soddisfare le n. .......... domande valide pervenute».

Il fabbisogno da indicare nella suddetta comunicazione è pari alla somma degli importi dei contributi spettanti a ciascun richiedente, comprensivi dell’eventuale incremento riconoscibile ai nuclei in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti a sfratto esecutivo per finita locazione o rientranti in una delle fattispecie di particolare debolezza sociale individuate dal Comune nel bando di concorso.

In allegato al presente comunicato vengono forniti, come già lo scorso anno, uno schema tipo di bando di concorso e di modulo di domanda. Si ribadisce che i Comuni possono, comunque, adottare un testo di bando e un modulo di domanda diversi da quelli qui proposti, fermo restando che le informazioni contenute nel modello regionale dovranno essere note ai Comuni per poterle successivamente inviare a questi uffici.

b) REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Come per l’anno passato, sono state individuate due diverse categorie di beneficiari, distinte per entità del reddito e incidenza sul medesimo del canone di locazione corrisposto.

Nella prima fascia si collocano i nuclei familiari che hanno complessivamente percepito nell’anno 1999 un reddito non superiore alla somma di L. 18.743.400, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia stata superiore al 12 per cento.

Nella seconda fascia si collocano i nuclei familiari che hanno complessivamente percepito nell’anno 1999 un reddito non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’incidenza del canone sia stata superiore al 18 per cento:

Numero componenti
il nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

L. 32.486.700

3 persone

L. 39.633.774

4 persone

L. 46.131.114

5 o più persone

L. 51.978.720

Nel caso di nuclei in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti a sfratto esecutivo per finita locazione o rientranti in una delle fattispecie di particolare debolezza sociale individuate dal Comune nel bando di concorso, i suddetti limiti possono essere incrementati fino ad un massimo del 25 per cento.

Il reddito da considerare è dato dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili percepiti nell’anno 1999 da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare alla data di apertura del bando comunale. Tale reddito complessivo va diminuito di 1 milione per ogni figlio a carico.

Il canone da considerare è costituito dalla somma dei canoni effettivamente corrisposti nell’anno 1999, risultanti da uno o, eventualmente, più contratti di locazione, intestati al richiedente, regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Dovendosi dichiarare il canone corrisposto, questo è ovviamente da intendersi anche al netto della morosità.

Preme far rilevare alcune differenze rispetto all’anno precedente:

* non costituisce elemento di differenziazione la tipologia del reddito percepito. Pertanto ogni reddito concorre in egual misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;

* la composizione del nucleo familiare è quella anagrafica alla data di apertura del bando comunale. Ogni componente del nucleo viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne, percettore o meno di reddito e che sia o meno a carico;

* la verifica dell’incidenza canone/reddito va fatta ponendo a rapporto il canone corrisposto (come sopra definito) e il reddito familiare diminuito delle detrazioni per i figli a carico.

c) CAUSE DI ESCLUSIONE

Il contributo può essere richiesto per il pagamento del canone dell’abitazione condotta in locazione. Sono, ovviamente, esclusi i canoni pagati per altre fattispecie di immobili (locali commerciali, box auto, alloggi utilizzati esclusivamente per attività lavorative, ecc...).

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:

* i locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10

* i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale A1, A2, A3, A7, A8, A9 e A10;

* i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10.

d) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo spettante al richiedente avente titolo - compatibilmente con le risorse disponibili - è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 12 per cento o al 18 per cento, subordinatamente alla fascia di appartenenza.

A titolo esemplificativo:

- un nucleo familiare con reddito relativo al 1999 pari a L. 15.000.000 e canone corrisposto nel 1999 pari a L. 5.000.000 si colloca in fascia A, in quanto ha reddito inferiore a L. 18.743.400 e un’incidenza canone/reddito superiore al 12 per cento.

Un’incidenza canone/reddito del 12% ammonta per tale nucleo a L. 1.800.000 (12% di L. 15.000.000).

Il contributo spettante al nucleo è, quindi, pari alla differenza tra il canone effettivamente corrisposto (5.000.000) e la suddetta incidenza del 12% (1.800.000).

Il contributo è cioè pari a L. 3.200.000.

- un nucleo familiare di due persone con reddito relativo al 1999 pari a L. 30.000.000 e canone corrisposto nel 1999 pari a L. 8.000.000 si colloca in fascia B, in quanto ha reddito inferiore al limite massimo previsto e un’incidenza canone/reddito superiore al 18 per cento.

In questo caso l’abbattimento dell’incidenza canone/reddito va operata fino al 18% e, quindi, il contributo sarà pari al canone corrisposto (L. 8.000.000) meno l’incidenza del 18% (L. 5.400.000) e sarà, pertanto, pari a L. 2.600.000.

Sull’ammontare del contributo come sopra calcolato, il Comune - sempre compatibilmente con le risorse disponibili - può operare un incremento fino ad un massimo del 25%, qualora ricorrano le condizioni previste.

Sempre in merito all’ammontare dei contributi, è utile ricordare che:

* i limiti massimi di contributo concedibile sono pari a L. 6.000.000 per la fascia A e L. 4.500.000 per la fascia B. Tali limiti sono superabili esclusivamente in caso di incremento per le categorie disagiate;

* ai nuclei a reddito zero è, ovviamente, concedibile un contributo pari all’intero canone corrisposto, sempre con le sopra evidenziate limitazioni massime;

* il contributo corrisposto non può, comunque, in nessun caso superare l’ammontare del canone corrisposto nell’anno, giacché altrimenti la parte eccedente perderebbe il connotato proprio di contributo per il pagamento del canone, per diventare un contributo a fondo perduto, in contrasto con le finalità della legge;

* l’incremento del contributo previsto per i casi di disagio sociale non può essere concesso qualora il nucleo abbia già beneficiato, onde poter essere ammesso, dell’incremento del limite di reddito fino ad un massimo del 25 per cento.

e) CO-FINANZIAMENTO COMUNALE

I Comuni che introducano a co-finanziamento del fondo risorse proprie possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate dalla deliberazione del Consiglio Regionale.

La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal Comune deve essere interamente coperta dallo stanziamento comunale.

I Comuni dovranno, pertanto, comunicare alla Regione unicamente il fabbisogno necessario ad abbattere i rapporti canone/reddito al 12 e 18 per cento e a concedere gli incrementi per i casi di disagio.

A soli fini statistici, i Comuni riporteranno sulla comunicazione da inoltrare alla Regione, di cui al punto a), la seguente espressione:

«Questo Comune ha introdotto, a co-finanziamento delle risorse che saranno attribuite dalla Regione, risorse proprie per un importo di L. ........................ ».

f) DATI STATISTICI

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la comunicazione del fabbisogno riscontrato, i Comuni sono tenuti ad inoltrare alla Direzione Edilizia della Regione Piemonte tutte le informazioni ad uso statistico che saranno successivamente richieste, nei modi e nelle forme individuati dalla Direzione stessa.

L’Assessore
Franco Maria Botta

Allegato

SCHEMA di BANDO DI CONCORSO
per l’attribuzione di contributi
per il pagamento del canone di affitto
dell’alloggio condotto in locazione

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un contributo per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio.

CHI PUO’ FARE DOMANDA?

Tutti gli affittuari di un alloggio, intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 1999, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) fruiscono di un reddito annuo lordo complessivo dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 1999 non superiore alla somma di L. 18.743.400, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione effettivamente corrisposto nel medesimo anno risulti superiore al 12 per cento;

2) fruiscono di un reddito annuo lordo complessivo dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 1999 non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione effettivamente corrisposto nel medesimo anno risulti superiore al 18 per cento:

Numero componenti
il nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

L. 32.486.700

3 persone

L. 39.633.774

4 persone

L. 46.131.114

5 o più persone

L. 51.978.720

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno 1999, diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico.

Il canone da considerare è costituito dalla somma dei canoni effettivamente corrisposti nell’anno 1999, risultanti dal contratto di locazione, intestato al richiedente, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

CHI E’ ESCLUSO?

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente paragrafo:

- i locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale A1, A2, A3, A7, A8, A9 e A10;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE

Il Consiglio Regionale ha previsto la possibilità di concedere benefici aggiuntivi ai nuclei familiari in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento o soggetti a sfratto esecutivo per finita locazione.

In aggiunta a tali fattispecie, questo Comune ritiene che tali benefici siano estensibili alle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale:

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda e documentati nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune.

Va presentata presso ........................, entro e non oltre le ore .... del giorno ................. . Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

schema di domanda