Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06
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Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dellOvest Ticino - Romentino (Novara)
Statuto
SOMMARIO
ART. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio
ART. 2 - Natura giuridica del Consorzio
ART. 3 - Comuni aderenti al Consorzio quali Enti fondatori
ART. 4 - Nuove adesioni al Consorzio
ART. 5 - Sede del Consorzio
ART. 6 - Finalità del Consorzio
ART. 7 - Durata del Consorzio
ART. 8 - Recesso dal Consorzio
ART. 9 - Adozione dello statuto
ART. 10 - Modifiche dello Statuto
ART. 11 - Quota di partecipazione
ART. 12 - Gli organi del Consorzio
ART. 13 - La composizione dellAssemblea
ART. 14 - Competenze dellAssemblea
ART. 15 - Funzionamento dellAssemblea
ART. 16 - Il Presidente dellAssemblea
ART. 17 - Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione
ART. 18 - Revoca e decadenza del Consiglio di Amministrazione
ART. 19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
ART. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
ART. 21 - Indennità e rimborso spese
ART. 22 - Competenze del Presidente del Consorzio
ART. 23 - Rimozione e sospensione del Presidente del Consorzio e dei
componenti del Consiglio di Amministrazione
ART. 24 - Nomina e revoca del Direttore
ART. 25 - Competenze del Direttore
ART. 26 - Il Segretario
ART. 27 - Nomina e revoca del Revisore
ART. 28 - Competenze del Revisore
ART. 29 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
ART. 30 - Il Responsabile di Servizio
ART. 31 - Principi generali della contabilità e gestione economico-finanziaria
ART. 32 - Bilancio di previsione annuale
ART. 33 - Informazione
ART. 34 - Piano Esecutivo di Gestione
ART. 35 - Bilancio pluriennale
ART. 36 - Relazione Previsionale e Programmatica
ART. 37 - Controllo di gestione
ART. 38 - Rendiconto
ART. 39 - Provvedimenti di riequilibrio di bilancio
ART. 40 - Patrimonio
ART. 41 - Mezzi finanziari
ART. 42 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati
ART. 43 - Servizio di Tesoreria
ART. 44 - Convenzioni e contratti
ART. 45 - Responsabilità
ART. 46 - Controllo e vigilanza
ART. 47 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
ART. 48 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso
ART. 49 - Funzioni normative
ART. 50 - Norma di rinvio
Art. 1
(Costituzione e denominazione del Consorzio)
1. E costituito il Consorzio denominato Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dellOvest-Ticino, con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO.
Art. 2
(Natura giuridica del Consorzio)
1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Art. 3
(Comuni aderenti al Consorzio quali Enti fondatori)
1.Aderiscono al Consorzio, quali Enti fondatori, i Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate.
Art. 4
(Nuove adesioni al Consorzio)
1. Ferma restando lesigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita ladesione di altri Comuni al Consorzio, dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione, subordinatamente allapprovazione dellAssemblea.
2. Lammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dallAssemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
3. Successivamente, gli enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. In sede di ammissione al Consorzio, lAssemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva, a partecipazione una tantum, non superiore al 20% della quota dovuta per lanno in corso.
Art. 5
(Sede del Consorzio)
1. Il Consorzio ha sede legale provvisoriamente in Romentino, presso Villa Paglino, sita in Via Gambaro Battista n. 47.
2.LAssemblea del Consorzio ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la variazione della sede, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.
Art. 6
(Finalità del Consorzio)
1. Il Consorzio finalizza, ai sensi di legge, lesercizio delle proprie attività ed interventi al raggiungimento del benessere psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della comunità.
In particolare svolge:
-Interventi di segretariato sociale, aventi finalità di informazione e orientamento ai cittadini sui servizi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi;
-Interventi connessi al sostegno relazionale e di aiuto, nellambito dei quali vanno ricomprese prestazioni specifiche di servizio sociale, quali:
a) esenzioni dal pagamento o riduzioni di tariffe per i servizi di competenza del Consorzio;
b) assistenza domiciliare;
c) affidamenti presso famiglie, persone singole, comunità di tipo familiare o istituti;
d) adozioni nazionali ed internazionali;
e) tutela materno-infantile, specie nei casi di assistenza socio-educativa territoriale ai minori, da realizzare dintesa con i Comuni consorziati e nelle modalità stabilite dallAssemblea, mediante progetti finanziati dalla Regione o altro ente pubblico. Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nellambito dellassistenza ai minori in armonia con le linee programmatiche del Consorzio;
f) assistenza socio-giudiziaria;
g) interventi per minori nellambito dei rapporti con lautorità giudiziaria;
h) gestione tutele, minori e adulti incapaci;
i) attività integrative di base, nella fattispecie:
- strutture residenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti;
- centri diurni, presidi residenziali e iniziative di sostegno per portatori di handicap.
Il Consorzio organizza altresì corsi di formazione per gli operatori socio-assistenziali e per le organizzazioni di volontariato del territorio.
Ed ogni altro servizio o adempimento connesso o conseguente o comunque riferibile alle finalità del Consorzio.
2. Il Consorzio ha facoltà di ampliare e/o modificare le proprie funzioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Comuni aderenti.
3. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stess1. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.
Art. 7
(Durata del Consorzio)
1. Il Consorzio ha la durata di 35 (trentacinque) anni a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Art. 8
(Recesso dal Consorzio)
1. Il recesso dellente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
2. Il recesso è comunicato allAssemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dellesercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dellanno successivo.
3. Gli enti consorziati, prendendo atto del recesso, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. Lente recedente resta obbligato al versamento dellintera quota di partecipazione, sia per lintero periodo annuale in corso al momento di ricevimento della delibera di recesso, sia per il successivo intero periodo annuale nonché per gli impegni assunti con effetti permanenti e pluriennali.
5. Lente recedente dovrà lasciare a disposizione del Consorzio immobili e/o infrastrutture già comunque utilizzate ai fini consortili fintantoché il Consorzio stesso non avrà provveduto, con modalità diverse e alle condizioni già previste, allatto della presa in carico.
Art. 9
(Adozione dello statuto)
1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli degli enti consorziati, secondo le norme vigenti.
Art. 10
(Modifiche dello Statuto)
1. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi consigli, su proposta adottata dallAssemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono, comunque, rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
2. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dallAssemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono, comunque, rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
Art. 11
(Quota di partecipazione)
1. Annualmente lAssemblea del Consorzio stabilisce la quota di finanziamento da porre a carico degli enti aderenti, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.
2. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo la quota della presente tabella:
COMUNE Popolazione residente al 31.12.1999 Quote spettanti
TRECATE 16.554 321
GALLIATE 13.631 265
CAMERI 9.588 186
CERANO 6.718 130
ROMENTINO 4.216 82
SOZZAGO 815 16
3. La tabella soprariportata sarà variata annualmente, in funzione della variazione della popolazione residente, al 31 dicembre dellanno precedente, in sede di definizione della quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti; dovrà, per contro, essere obbligatoriamente modificata a seguito di entrata o recesso di nuovi Enti.
Art.12
(Gli organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) lAssemblea;
b) il Presidente dellAssemblea;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente del Consorzio;
e) il Direttore;
f) il Segretario;
g) il Revisore.
Art. 13
(Composizione dellAssemblea )
1. LAssemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega e la revoca della rappresentanza devono avvenire per iscritto e essere comunicate al Presidente dellAssemblea.
3. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con pari responsabilità e dignità.
Art. 14
(Competenze dellAssemblea)
1. LAssemblea è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. LAssemblea:
a) elegge il Presidente dellAssemblea;
b) elegge il Consiglio di Amministrazione;
c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
d) nomina il Revisore;
e) determina le indennità spettanti agli amministratori e al Revisore;
3. LAssemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, i conti consuntivi;
b) i criteri generali per ladozione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
c) i regolamenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e la emissione dei prestiti obbligazionari;
e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e alla fornitura di servizi a carattere continuativo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio;
f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dellAssemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Servizio.
g) le convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di servizi.
4. LAssemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui allart. 10.
5. Gli atti di competenza dellAssemblea sono atti fondamentali e, pertanto, ai sensi dellart.25, 3° comma, della legge 142/1990, sono trasmessi agli enti consorziati.
Art. 15
(Funzionamento dellAssemblea)
1. LAssemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula lordine del giorno.
2. Lavviso di convocazione, deve contenere, unitamente allordine del giorno, il luogo, la data e lora della seduta. Detto avviso oltre che pubblicato agli albi pretori della sede consortile e dei comuni consorziati, devessere consegnato al domicilio dei membri dellAssemblea almeno:
-5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;
-3 giorni prima della seduta per le sessioni straordinarie;
-24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
3. LAssemblea si riunisce in sessione ordinaria per lapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. LAssemblea si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno due membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Direttore.
5. LAssemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei comuni aderenti purché i medesimi rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti e, comunque, con il 50% delle quote millesimali, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.
7. Le sedute dellAssemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni, riguardanti persone, che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza; le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, salvo le nomine.
8. Alle deliberazioni dellAssemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene allistruttoria, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Art. 16
(Il Presidente dellAssemblea)
1. Il Presidente è eletto, per un quinquennio, dallAssemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti, che devono, comunque rappresentare complessivamente il 50% delle quote di partecipazione.
2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dellAssemblea sono svolte dal componente più anziano di età.
3. Il Presidente dellAssemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta, convoca e presiede lAssemblea; stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
b) sovrintende allattività complessiva dellente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
c) compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
d) ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
(Composizione e durata in carica
del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dallAssemblea nella sua prima adunanza e si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni aderenti, compreso il Presidente, esterni allAssemblea, segnalati dai rispettivi Sindaci.
2. Lelezione del Consiglio di Amministrazione avviene a maggioranza assoluta con le modalità dellart.15 - 6° e 7° commi sulla base di una proposta contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, sottoscritta da almeno 2/3 dei componenti dellAssemblea.
3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa.
4. I componenti del Consiglio durano in carica fino allinsediamento dei loro successor1. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
5. Qualora, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati uno o più Consigli Comunali, si procede al rinnovo anticipato dei Consiglieri segnalati dai Comuni interessati dalle suddette elezioni.
Art. 18
(Revoca e decadenza
del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da 2/5 dei membri assegnati e approvata dallAssemblea a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.
2. Nella stessa seduta lAssemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Il mancato intervento, da parte di un consigliere senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza, che deve essere dichiarata dallAssemblea su proposta del suo Presidente.
Art. 19
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dallAssemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Al Consiglio di Amministrazione in particolare compete:
1) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altro organo.
2) Approvare la dotazione organica e il Regolamento sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallAssemblea.
3) Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.
4) Approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.
5) Approvare accordi o convenzioni con enti privati e organizzazioni di volontariato per la gestione di specifiche attività.
6) Nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti-concorso.
7) Lapprovazione di regolamenti di organizzazione per la gestione dei servizi.
8) Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dellAssemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro lanno.
2. Propone allAssemblea gli atti fondamentali di cui allart. 14, 3° comma.
3. Adotta tutti gli atti necessari per lattuazione delle deliberazioni dellAssemblea.
4. Riferisce annualmente allAssemblea sulla propria attività.
Art.20
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di due componenti o del Direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dai present1. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
Art.21
(Indennità e rimborso spese)
1. Al Presidente e ai Consiglieri sono concesse le indennità di carica con apposita deliberazione annuale dellAssemblea del Consorzio.
Agli stessi compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, lindennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello Stato.
Analoghe indennità e rimborsi spese possono essere riconosciuti al Presidente e ai membri dellAssemblea.
Art. 22
(Competenze del Presidente del Consorzio)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. E lorgano di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina lattività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura lunità delle attività del Consorzio.
3. Sovrintende e vigila sullesecuzione delle deliberazioni e sullandamento degli uffici.
4. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina lattività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi allattività del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto lobbligo, di assistere alle sedute dellAssemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
Art. 23
(Rimozione e sospensione del Presidente
del Consorzio e dei componenti
del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Presidente del Consorzio e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi ai sensi dellart. 40 della legge 142/1990 e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 24
(Nomina e revoca del Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dallAssemblea e in conformità alle modalità previste dalla legge.
Di norma è nominato per tre anni e può essere confermato. Durante il triennio il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa riguardante il Consorzio, o comunque, la sua funzionalità ed efficienza.
2. I motivi della revoca dovranno essere contestati allinteressato, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto con invito a presentare sempre per iscritto ed in congruo termine, le proprie difese.
Art. 25
(Competenze del Direttore)
1. Il Direttore è lorgano preposto alla gestione dellattività del Consorzio; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dallAssemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore assume la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, che si esplica attraverso il coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché mediante il potere di impartire direttive ai responsabili; ha potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato; dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale nei concorsi relativi a posti apicali.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dellAssemblea senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 26
(Il Segretario)
1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra uno dei segretari dei Comuni consorziati.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dellAssemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dellEnte, in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Consorzio.
4. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 27
(Nomina e revoca del Revisore)
1. La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore, nominato dallAssemblea a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti previsti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dellatto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3.Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dallincarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere lincarico per un periodo di tempo superiore a un mese.
Art. 28
(Competenze del Revisore)
1. Lattività ed il funzionamento dellorgano di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dellente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dellAssemblea. Lavviso di convocazione con lindicazione dellordine del giorno, del luogo, della data e dellora della seduta è consegnato al Revisore con le medesime modalità dei membri dellAssemblea.
3. Il Revisore collabora con lAssemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellattività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
Art. 29
(Ordinamento degli uffici e dei Servizi)
1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dallAssemblea, approva la dotazione organica del Consorzio e il Regolamento sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
3. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche del personale dei Comuni associati, o di altri enti pubblici mediante incarico o comando e previo assenso delle amministrazioni interessate.
Art. 30
(Il Responsabile di Servizio)
1. Il Responsabile di Servizio è il dipendente che è preposto alla direzione di una delle aree individuate nellart. 3, 3° comma, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. I Responsabili dei Servizi vengono individuati con decreto del Presidente del Consorzio; spettano ai suddetti responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli altri organi del Consorzio. Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali:
- presiedono alle commissioni di gara, su richiesta del Direttore;
- presiedono altresì alle commissioni di concorso, eccetto quelle relative a posti apicali;
- curano listruttoria e la formazione degli atti procedimentali relativi alle gare ed ai concorsi, assumendone la relativa responsabilità;
- stipulano i contratti quali atti conclusivi dei procedimenti di rispettiva competenza;
- adottano atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità;
- emettono provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale;
- rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- adottano gli atti ad essi demandati dal vigente Regolamento di Contabilità;
- esercitano attività di proposizione ed impulso nei confronti degli organi politici.
Art. 31
(Principi generali della contabilità
e gestione economico-finanziaria)
1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dellordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sullefficacia dellazione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dallart.37, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sullequilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e delluso ottimale del patrimonio e delle risorse.
Art. 32
(Bilancio di previsione annuale)
1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dellazione politico-amministrativa del Consorzio.
Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dellanno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dallart. 4, comma 6, del decreto legislativo 77/1995, non può presentare un disavanzo.
3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione allAssemblea per lapprovazione entro il termine previsto dallart.55 della legge 142/1990.
4. Le variazioni di bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via durgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dellAssemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, lAssemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dallAssemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.
Art. 33
(Informazione)
1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui allart. 6 della legge 142/1990 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
2. Linformazione ai cittadini e agli organismi è realizzata mediante appositi avvisi pubblici o notiziari.
Art. 34
(Piano esecutivo di gestione)
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie al responsabile del servizio.
Art. 35
(Bilancio pluriennale)
1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui allart. 31, escluso quello dellannualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.
Art. 36
(Relazione Previsionale e Programmatica)
1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dellattività del Consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto allesercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
Art. 37
(Controllo di gestione)
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, limparzialità, il buon andamento e la trasparenza dellazione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso lanalisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dellorganizzazione del Consorzio, lefficacia, lefficienza ed il livello di economicità nellattività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 38
(Rendiconto)
1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dellanno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dallart. 57, 5° e 6° comma, della legge 142/1990.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dellAssemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per lesame e lapprovazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dallAssemblea entro il 30 giugno dellanno successivo allesercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.
Art. 39
(Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)
1. Entro il 30 settembre, lAssemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dellesercizio relativo.
Art. 40
(Patrimonio)
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili eventualmente trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
Art. 41
(Mezzi finanziari)
1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e altre entrate.
Art. 42
(Trasferimenti e quote di partecipazione
degli enti consorziati)
1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
-il 50% sulla base del bilancio preventivo desercizio, entro il mese di gennaio
-lulteriore 50%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dallart.1224 del codice civile.
4. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine stabilito, deve, previa diffida, richiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario ad acta presso il Comune inadempiente per levasione del mandato dufficio per un importo calcolato come sopra specificato.
Art. 43
(Servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. Loggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.
Art. 44
(Convenzioni e contratti)
1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e delletà evolutiva, stipulando apposita convenzione con lASL n.13, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività ad enti locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali enti.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per laffidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti dei lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
Art. 45
(Responsabilità)
1. Agli amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dallordinamento delle autonomie locali.
Art. 46
(Controllo e vigilanza)
1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dallart. 49 della legge 142/1990.
Art. 47
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni dellAssemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate allalbo pretorio della sede consortile e degli enti consorziati.
2. Ai fini dellesecutività delle deliberazioni, si applicano le disposizioni previste dallart. 47 della legge 142/1990.
Art. 48
(Partecipazione, informazione e diritto di accesso)
1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 142/1990 e 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità allattività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto daccesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalle leggi citate al precedente comma 1.
3. Con apposito regolamento vengono disciplinati il diritto di accesso e linformazione dei cittadini dei comuni consorziati.
Art. 49
(Funzioni normative)
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dellEnte.
La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo del Consorzio, per quindici giorni dopo ladozione della deliberazione e per ulteriori quindici giorni una volta intervenuta lesecutività della deliberazione stessa.
2. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 50
(Norma di rinvio)
1.Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ed i principi generali dellordinamento giuridico.