Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001

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Codice 25.3
D.D. 14 novembre 2000, n. 1199

Autorizzazione idraulica n. 3516/2000 per occupazione di terreno demaniale ex alveo del Torrente Piova in Comune di Castelnuovo Nigra. Ditta: Matera Vito

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Matera Vito, residente in Torino via Monginevro n. 70, ad occupare il terreno demaniale in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alla occupazione in oggetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l’occupazione in argomento dovrà essere eseguita, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopracitato

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione degli interventi necessari a concretizzare l’occupazione, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’occupazione è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alla occupazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che la occupazione stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera