Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 5-1969

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Gamalero (AL). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Gamalero, in provincia di Alessandria e dallo stesso adottata con deliberazioni consiliari n. 34 in data 21.12.1998, n. 10 in data 21.5.1999, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazioni consiliari n. 18 in data 26.5.2000 e n. 30 in data 29.9.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 15.12.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2

L’approvazione della presente variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale, riferita unicamente al Comune di Gamalero, costituisce adeguamento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).

ART. 3

La documentazione definitiva relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Gamalero, debitamente vistata, si compone di:

Atti amministrativi

- Deliberazioni consiliari n. 34 in data 21.12.1998 e n. 10 in data 21.5.1999, esecutive ai sensi di legge

- Deliberazioni Consiliari n. 18 in data 26.5.2000 e n. 30 in data 29.9.2000, esecutive ai sensi di legge

Elaborati tecnici

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Allegati 1-2-3-4 alla scheda C

- Tav. 1 - Gamalero - Inquadramento territoriale, in scala 1:25000

- Tav. 2f - Gamalero - Assetto insediativo dell’ambito territoriale, in scala 1:10000

- Tav. 3f1 - Gamalero - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Capoluogo, in scala 1:2000

- Tav. 3f2 - San Rocco di Gamalero - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - San Rocco, in scala 1:2000

- Elab. - Relazione geologico - tecnica

- Tav. 1 - Carta geologica, in scala 1:5000

- Tav. 2 - Carta geomorfologica dei dissesti della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:5000

- Tav. 3 - Carta idrogeologica, in scala 1:5000

- Tav. 4 - Carta dell’acclività, in scala 1:5000

- Tav. 5 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:5000

- Tav. 6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

A) - Norme Tecniche d’Attuazione

art. 10 - Tipi di intervento

punto g - Aree in ambiti a strumento urbanistico esecutivo (pag. 30).

Ambito 6.3 - L’ultimo periodo che va da: “Dovrà ____ rete fognaria.” s’intende integralmente stralciato.

punto h - Aree turistico ricettive e termali (pag. 35) - Al termine del punto, per le aree a parcheggio pubblico, dovrà essere inserita la seguente tabella “La   quantità di aree per i parcheggi pubblici a raso od interrati saranno le seguenti:

- attrezzature ricettive quali alberghi, motel, ostelli, ecc.: 50% della superficie fondiaria;

- attrezzature di servizio quali bar, ristoranti, teatri, sale da ballo, ritrovi: 100% superficie utile;

- attrezzature per lo svago quali piscine, campi sportivi, attrezzature per il tempo libero del 50% della superficie fondiaria;

- attrezzature per attività culturali e sociali quali centri d’incontro, locali per conferenze, strutture socio-assistenziali, esposizioni temporanee: 35% della superficie utile.".

art. 19 - comma 5º - Il comma 5º s’intende integralmente stralciato.

art. 20 - Norme di Attuazione - Fasce Fluviali.

punto 3 - Fascia di esondazione (Fascia B)  - Al punto 3, dopo la lett. c), (pag. 56) dovrà essere aggiunto un nuovo punto che recita: “d) Gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonchè gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino.”.

punto 8 - Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico - Al termine del punto (pag. 58), s’intende inserito un nuovo punto 8 bis che recita: “punto 8 bis - Impianti di depurazione  e trattamento dei rifiuti solidi - L’Autorità di Bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono adeguarsi gli impianti di trattamento di acque reflue esistenti o in progetto, nonchè i rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all’interno delle Fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di Piano dell’Autorità di Bacino stesso.”.

punto 9 - Interventi urbanistici e indirizzi alla Pianificazione urbanistica - (pag. 58) - Alla seconda riga dopo le parole: “____ alle limitazioni che seguono ____” andrà inserita la seguente locuzione: “____, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ____”

punto 9.2 - Alla quarta riga dopo le parole “____ è tenuta a valutare ____” verranno inserite le parole: “____ d’intesa con l’Autorità di Bacino ____”.