Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 81-1701
Composizione, modalità di elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari
ai sensi dellart. 3, comma 12 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.
A relazione dellAssessore DAmbrosio
Ai sensi dellarticolo 3, comma 12 del decreto legislativo 502/92 la Regione
provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità
di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari.
Lorganismo è elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed
è presieduto dal direttore sanitario. Compongono il consiglio: in maggioranza
i medici e gli altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza
del personale infermieristico e del personale tecnico-sanitario. Nellambito
della componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario.
Qualora nellunità sanitaria locale sia presente un presidio ospedaliero
la presenza maggioritaria sarà garantita dalla componente ospedaliera medica.
Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale
per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo
ed i relativi investimenti, si esprime altresì sulle attività di assistenza
sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro
il termine fissato dalla legge regionale.
In ottemperanza al citato disposto, con D.G.R. n. 8-43512 del 28.2.95,
modificata e integrata con la deliberazione n. 56-43758 del 14.3.95 e n.
6-539 del 4.8.95, furono emanate le direttive sulla composizione, le modalità
di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari.
Con lentrata in vigore del D.Lgs. 229/99 di riforma del servizio sanitario
si rende necessario adeguare le disposizioni a suo tempo impartite.
Visto il D.Lgs 229/99 di modifica e integrazione del D.Lgs 502/92 che attribuisce
al Distretto sanitario la tutela del cittadino attraverso lassicurazione
dellassistenza specialistica ambulatoriale, domiciliare, semi-residenziale
e residenziale, riservando allospedale la diagnosi, la cura e la riabilitazione,
della fase acuta e post-acuta;
dato atto del significativo ruolo che viene ad assumere lassistenza territoriale
anche attraverso interventi di continuità assistenziale sia da parte dei
medici di medicina generale che dei pediatri di libera scelta;
visto il Piano Sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 28.7.1998, relativamente
alla fase della vita Infanzia e adolescenza, il P.S.R., di cui alla L.R.
61/97, nonché il progetto obiettivo materno-infantile, di cui al D.M. 24.4.2000
che prevede il coordinamento tra la pediatria ospedaliera il Pediatra di
Comunità e il Pediatra di libera scelta;
considerato il ruolo attribuito, sia al medico di medicina generale che
al pediatra di libera scelta nellambito dellassistenza distrettuale;
ritenuto di aggiornare la composizione del Consiglio dei Sanitari prevedendo
la rappresentanza sia dei medici di medicina generale che dei pediatri
di libera scelta;
ritenuto di mantenere la riserva già prevista dallart. 4, comma 6, del
d. lgs. 502/92, ora abrogato dallart. 2 del d. lgs. 517/99, a favore
della componente universitaria in seno al Consiglio in rapporto alla consistenza
numerica della stessa allinterno dellazienda sanitaria al fine di favorire
lintegrazione tra le strutture operative;
ritenuto, inoltre, di rivedere le modalità di elezione e di funzionamento
del citato Consiglio alla luce del complessivo nuovo e più vasto quadro
normativo di semplificazione e snellimento procedurale della pubblica amministrazione;
visto il D.Lgs 229/99 di modifica e integrazione del D.Lgs 502/92;
visto il Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 28 luglio 1998;
visto il D.M. 24 aprile 2000;
vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 61, approvazione del Piano sanitario
regionale per il triennio 1997 - 1999;
quanto sopra esposto e motivato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi
nelle forme di legge,
delibera
di approvare lallegato alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, recante Direttiva sulla composizione,
le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari,
ai sensi dellarticolo 3, comma 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502",
di revocare le direttive impartite con le Deliberazioni della Giunta regionale
n. 8 -43512 del 28 febbraio 1995, n. 56-43758 del 14 marzo 1995, e n. 6-539
del 4 agosto 1995.
(omissis)
Allegato
DIRETTIVA SULLA COMPOSIZIONE, LE MODALITÀ DI ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI, AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 12, DEL D.
LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502.
Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle Aziende sanitarie
con funzione di consulenza tecnico sanitaria.
Composizione
Il Consiglio dei sanitari delle Aziende sanitarie locali deve essere composto
da:
a) tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui
un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;
b) un rappresentante del personale medico veterinario;
c) due rappresentanti del personale infermieristico;
d) due rappresentanti del personale tecnico sanitario;
e) sette rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri;
f) un rappresentante del personale medico dei servizi del territorio;
g) un rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati;
h) un rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati;
i) un rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione
di incarico a tempo indeterminato;
j) un rappresentante della medicina specialistica convenzionata;
k) un rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia
medica.
Nelle Aziende dove è presente la componente universitaria, allinterno
della categoria professionale e) deve essere garantita la proporzionale
rappresentanza dei membri universitari con eventuale arrotondamento allunità
superiore nel caso di decimale uguale o superiore a 5.
Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario dellazienda;
i Direttori di distretto, di dipartimento e di presidio possono, senza
diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio.
Il Consiglio delle Aziende sanitarie ospedaliere è così composto:
a) otto rappresentanti del personale medico;
b) tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui
un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;
c) due rappresentanti del personale infermieristico;
d) due rappresentanti del personale tecnico sanitario.
Nelle Aziende ospedaliere con un numero di posti letto superiore a 1000
le componenti di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente di dieci
e quattro rappresentanti.
Nelle Aziende ospedaliere dove è presente la componente universitaria,
allinterno delle categorie professionali di cui alle lettere a) e b),
deve essere garantita la proporzionale rappresentanza dei membri universitari.
Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario dellazienda;
i Direttori di dipartimento e di presidio possono, senza diritto di voto,
partecipare alle sedute del Consiglio.
Competenze
Le competenze del Consiglio dei sanitari sono stabilite dallatto aziendale
sulla base di quanto previsto dallart. 3 del decreto legislativo n. 502/92
e s.m.i.
Elettorato passivo.
Costituisce requisito di eleggibilità il possesso di unesperienza non
inferiore ai tre anni nello specifico profilo professionale alla data delle
elezioni unitamente alla sussistenza del rapporto stesso; in particolare:
a) per il personale dipendente dallAzienda sanitaria almeno tre anni di
anzianità di servizio nel Servizio sanitario nazionale;
b) per il personale universitario almeno tre anni di assegnazione, con
provvedimento formale, ad attività assistenziali;
c) per il personale medico convenzionato almeno tre anni di rapporto convenzionale,
senza soluzione di continuità, col Servizio sanitario nazionale. Ove il
medico abbia in corso rapporto convenzionale con più Aziende, egli è unicamente
eleggibile nellAzienda con cui sia in corso lincarico per il maggior
numero di ore ovvero, a parità di ore, lincarico sorto anteriormente.
La cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con lAzienda
sanitaria comporta la decadenza dallufficio.
Elettorato attivo.
Lelettorato attivo, per il personale dipendente dellAzienda sanitaria,
discende dallo status di dipendente dellAzienda stessa, ancorché in base
ad incarico temporaneo, alla data antecedente quella delle elezioni. Per
il personale universitario, requisito per lelettorato attivo è il risultare,
con provvedimento formale, addetto alle attività assistenziali presso le
strutture a direzione universitaria dellAzienda previste dalla convenzione
tra lAzienda e lUniversità.
Lelezione delle rappresentanze dei medici convenzionati è riservata ai
medici convenzionati con lAzienda sanitaria di riferimento. In caso di
rapporti convenzionali con più Aziende, il medico partecipa alla votazione
unicamente nellAzienda con cui sia in corso lincarico per il maggior
numero di ore ovvero, a parità di ore, lincarico sorto anteriormente.
Modalità di espressione del voto
Le elezioni si svolgono per distinte categorie professionali; sono elettori
di ciascuna categoria le figure professionali appartenenti allanalogo
profilo.
Ogni elettore può votare fino a due candidati della componente cui appartiene.
Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle
consentite, la nullità non si estende allintera espressione di voto, dovendosi
ritenere validamente espresse le prime due preferenze.
Seggi elettorali.
I seggi elettorali sono ubicati nei luoghi individuati dal Direttore generale
dellAzienda e comunque presso le sedi di distretto e di presidio. Le operazioni
di voto durano una giornata lavorativa.
I seggi sono composti da tre dipendenti di cui almeno due appartenenti
al ruolo amministrativo, carriera dirigenziale o direttiva. Quello di grado
più elevato, o con maggior anzianità di servizio, assume le funzioni di
Presidente; laltro quelle di segretario verbalizzante.
Competono al seggio elettorale le incombenze relative al corretto adempimento
delle procedure di voto, compreso lo scrutinio, che deve essere pubblico.
Tutte le operazioni sono verbalizzate.
Commissione elettorale.
Il Direttore generale nomina la Commissione elettorale e indice le elezioni
con avviso da pubblicarsi almeno 90 giorni prima della data fissata. Allavviso,
che deve riportare le norme elettorali, è garantita la massima diffusione.
La Commissione elettorale è composta dal Direttore amministrativo dellAzienda
o da un suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo, dirigenti
o della carriera direttiva.
Compete alla Commissione elettorale la raccolta delle candidature e la
formazione e la pubblicizzazione delle liste elettorali suddivise per categorie;
la formazione delle liste degli elettori e linvio dei certificati elettorali;
la nomina dei componenti di seggio e la verifica dellattività svolta dagli
stessi; la raccolta dei verbali dei seggi ed ogni altra incombenza connessa
alle operazioni elettorali, compresa la risoluzione delle controversie
e la decisione sui ricorsi.
Proclamazione degli eletti, insediamento dellufficio.
Sulla base delle risultanze del verbale della Commissione elettorale, il
Direttore generale, con provvedimento formale, proclama gli eletti. In
caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggior anzianità
di servizio allinterno dellAzienda.
Il Consiglio dei sanitari dura in carica 5 anni e deve essere rinnovato
entro 30 giorni dalla sua scadenza. In caso di dimissioni, protratto impedimento,
ovvero di vacanza di un membro del Consiglio dei sanitari, subentra il
primo dei non eletti della rispettiva categoria professionale. Ove la sostituzione
non sia possibile per insufficienza della graduatoria, e la rappresentanza
della categoria scenda al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale,
si procede alla rinnovazione integrale della stessa mediante nuova elezione.
Funzionamento
Il Consiglio dei sanitari è convocato e presieduto dal Direttore sanitario
dellAzienda. Allatto dellinsediamento, nella prima riunione, il Consiglio
dei sanitari elegge il Vice Presidente e, su proposta del Direttore sanitario,
approva il regolamento interno per il suo funzionamento. Tale regolamento
dovrà quantomeno definire le modalità e termini di convocazione e disciplina
lo svolgimento delle sedute; dovrà necessariamente prevedere la possibilità
di convocazione su richiesta di un numero di membri da definire nonché
le ipotesi di decadenza in caso di assenze ingiustificate che si protraggano
per un numero di sedute da individuarsi.
Il Consiglio dei sanitari si riunisce su convocazione del Presidente o,
in assenza, impedimento o vacanza, del Vice Presidente. Le sedute sono
valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica; in seconda
convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Qualora si proceda a nomine o designazioni,
il voto è espresso a scrutinio segreto.
I pareri obbligatori resi al Direttore generale ai sensi dellart. 3, comma
12 del decreto legislativo 502/1992 e s. m. i., sottoscritti dal Presidente
e dal Segretario verbalizzante, devono farsi pervenire al Direttore generale
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
tale termine, il parere si intende favorevole.
Norme di attuazione
Le necessarie norme di attuazione sono adottate dal Direttore generale.