Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 80 - 1700
Art. 3, comma 1 - bis del. D.Lgs 502/1992 e s.m.i. Principi e criteri per
ladozione dellatto aziendale, per lorganizzazione ed il funzionamento
delle Aziende Sanitarie Regionali
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Premesso che:
- il D.Lgs. 229/1999 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dellarticolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
ha modificato larticolo 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche,
con il comma 1 bis, prevedendo per le Aziende unità sanitarie locali la
costituzione in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale;
- il medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. 168/2000, stabilisce,
inoltre, che le Aziende disciplinano la loro organizzazione e il loro funzionamento
con atto aziendale di diritto privato; contestualmente, individua i principali
elementi che devono essere contenuti nellatto aziendale, demandando alle
disposizioni regionali la definizione dei principi e dei criteri per ladozione
del medesimo da parte del Direttore Generale;
- il comma 1-ter del citato D.Lgs. 229/1999 detta i criteri di riferimento
per lattività delle Aziende Sanitarie Regionali, le quali pertanto sono
tenute a garantire equità nellaccesso ai servizi, appropriatezza ed efficacia
negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, efficienza ed economicità
nella produzione e distribuzione di servizi e prestazioni. Sono inoltre
tenute al vincolo del pareggio del bilancio.
Dato atto che il D.Lgs. 229/1999, modificando ed integrando il D.Lgs. 502/92,
ha consistentemente inciso sul precedente assetto organizzativo e che i
principi e i criteri per ladozione dellatto aziendale devono riguardare
lorganizzazione ed il funzionamento dellAzienda nel suo complesso, con
particolare riferimento a:
- organi ed organismi aziendali;
- articolazione distrettuale, dipartimentale e delle strutture operative;
- disciplina delle attribuzioni e dei compiti facenti capo alle direzioni
ed ai dirigenti responsabili di struttura;
- rapporti con lUniversità;
- disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi, ai sensi dellart.3,
comma 1-ter del D.Lgs. 502/92 modificato ed integrato.
Considerato che lart. 3-ter del D.Lgs. 502/1992, così come modificato
e integrato dal D.Lgs. 229/1999, introduce tra le competenze del Collegio
Sindacale la vigilanza sullosservanza della legge;
considerato, inoltre, che il D.Lgs. 286/1999 Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", allart. 1 Principi
generali del controllo interno" stabilisce che le pubbliche amministrazioni,
nellambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati
a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa
(controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione
della dirigenza);
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi e degli strumenti di determinazione dellindirizzo politico,
in termini di congruenza e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).
Considerato che i criteri ispiratori dellorganizzazione e del funzionamento
delle AA.SS.RR. devono essere dedotti, in via generale, dal quadro legislativo
di cui al D.Lgs. 502/1992, così come modificato e integrato dal D.Lgs.
229/1999 e s.m..i., nonché dalla disciplina vigente in materia di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, come dettata dal D.Lgs.29/1993 e s.m.i.
e, nello specifico, dalla D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998, così come
integrata dalla D.G.R. n. 23-26782 dell 8.3.1999.
Ritenuto, in base al citato quadro normativo, di individuare i principi
generali ed i criteri per ladozione dellatto aziendale, in attuazione
del citato art.3, comma 1-bis del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., come definiti
nellAllegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
ritenuto inoltre di individuare i principi ed i criteri di organizzazione
delle AA.SS.RR. come definiti nellambito dellAllegato B, facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto di riferimento
e supporto metodologico per lesercizio delle funzioni regionali di verifica
e valutazione della programmazione aziendale rispetto alle risultanze della
gestione.
Ritenuto di stabilire che latto aziendale viene adottato dal Direttore
Generale, previa informazione sindacale ai sensi dellart. 6 dei CC.CC.NN.LL.
1998 - 2001, entro 60 giorni dallesecutività del presente provvedimento;
dato atto che la disciplina dei dipartimenti nelle Aziende integrate di
cui al D.Lgs. 517/1999 ovvero nelle Aziende in cui sono presenti strutture
complesse a Direzione Universitaria, viene definita dintesa fra le Aziende
Sanitarie Regionali e lUniversità, previo parere della Commissione paritetica
Regione-Università, che si esprimerà in merito alla congruità e coerenza
dellorganizzazione prevista rispetto alle disposizioni stabilite dai vigenti
protocolli dintesa Università-Regione, in forma scritta entro 30 giorni
dalla ricezione della richiesta.
Visti i D.Lgs. 502/1992 e 517/1993 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 29/1993 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 23/7/1998 (P.S.N.1998-2000);
vista la L. 419/1998;
visti i D.Lgs. 229/1999 e 168/2000 di modifica e integrazione del D.Lgs.
502/1992;
visto il D.Lgs. 517/1999;
visti i CC.NN.LL. della dirigenza del S.S.N. (1998 - 2001);
visti i D.P.R. 270/2000, 271/2000 e 272/2000;
vista la L.R. 61/1997;
viste le DD.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998 e n. 23-26782 dell 8.3.1999,
La Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate:
a) i principi, i criteri ed i contenuti dellatto aziendale di cui allallegato
A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) i principi e i criteri di organizzazione delle Aziende Sanitarie Regionali
di cui allallegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di stabilire che latto aziendale viene adottato dal Direttore Generale
con le modalità e nei termini in premessa indicati;
- di stabilire che la disciplina dei dipartimenti nelle Aziende integrate
di cui al D.Lgs. 517/1999, ovvero nelle Aziende in cui sono presenti strutture
complesse a Direzione Universitaria, viene definita dintesa fra le Aziende
Sanitarie Regionali e lUniversità, previo parere della Commissione paritetica
Regione-Università, con le modalità in premessa esplicitate.
(omissis)
Allegato A
Art. 3 comma 1 bis d. lgs. n. 502/92
PRINCIPI , CRITERI E CONTENUTI
ATTO AZIENDALE
INDICE
Titolo I
I.1 Principi
I.2 Criteri per la definizione dellatto aziendale e relativi contenuti
Titolo II
A) COLLEGIO DI DIREZIONE
B) CONSIGLIO DEI SANITARI
C) ORGANO DI INDIRIZZO
D) COMITATO DI DIPARTIMENTO
SCHEMA TIPO DI ATTO AZIENDALE
TITOLO I
I.1 Principi
Il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto della dignità della persona
umana, del bisogno di salute, dellequità nellaccesso allassistenza,
della qualità delle cure e della loro appropriatezza, delleconomicità
nellimpiego di risorse, assicura, in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dalla legge n. 833/78, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello Regionale.
Le Aziende sanitarie sono preposte ad assicurare ed erogare ai cittadini
lassistenza sanitaria e socio sanitaria. Conseguentemente la loro organizzazione
è finalizzata a garantire la soddisfazione dei bisogni sanitari della collettività
locale di riferimento a livello di:
a) assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
Lorganizzazione aziendale delle risorse umane, economiche e strumentali
deve ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, secondo
i dettami del decreto legislativo n. 29/93, confermati dallarticolo 3,
comma 1 ter del decreto legislativo n. 229/99 di modifica ed integrazione
del decreto legislativo 502/92, compatibilmente alla complessità dellAzienda
stessa, espressa anche in termini di funzioni attribuite e di prestazioni
erogate.
Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia deve essere
perseguito nel rispetto del vincolo di bilancio, attraverso lequilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Ogni
centro di responsabilità organizzativa deve dotarsi di un sistema di rendicontazione
analitica.
La programmazione aziendale deve prevedere la partecipazione degli enti
locali e delle associazioni più rappresentative operanti in ambito sanitario
e presenti sul territorio.
Lorganizzazione aziendale deve essere articolata conformemente ai seguenti
principi:
1) Sviluppo del processo di aziendalizzazione, realizzando modelli organizzativi
che siano improntati a: principi imprenditoriali attenti alle esigenze
di equilibrio di bilancio; sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica,
di responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sulladeguato
impiego dei sistemi di controllo interno, nelle diverse articolazioni previste
dalla normativa di riferimento e loro raccordo con i sistemi regionali
di programmazione e di controllo.
2) Flessibilità organizzativa e procedurale che consenta: il raggiungimento
di adeguati livelli di qualificazione ed economicità delle attività, luso
appropriato delle risorse disponibili, la promozione ed il supporto ad
attività valutative e di miglioramento della qualità dei processi di erogazione
dei servizi e delle prestazioni, la tutela degli utenti, lumanizzazione
e la personalizzazione dellassistenza, favorendo risposte alternative
al ricovero ospedaliero, privilegiando lassistenza a livello ambulatoriale,
domiciliare, ospedaliera in day hospital e in day surgery, nonché risposte
idonee a fronteggiare i fenomeni stagionali, momentanei o eccezionali di
emergenza/urgenza.
3) Individuazione dei centri di autorità e delle corrispondenti linee di
responsabilità (organizzativa, gestionale, tecnico-professionale e di budget).
4) Individuazione delle strutture organizzative e delle connesse dotazioni
organiche sulla base delleffettivo fabbisogno di funzionalità, di sviluppo
organizzativo e di razionalizzazione necessario a garantire lappropriato
utilizzo delle risorse umane e strumentali, compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
5) Valorizzazione delle risorse umane e professionali, pari opportunità
in ordine allaccesso allimpiego, ai percorsi formativi, allaffidamento
degli incarichi, allo sviluppo professionale. Sviluppo del sistema formativo
aziendale per supportare le esigenze connesse allimplementazione dei processi
aziendali di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni.
6) Garanzia della legittimità, imparzialità e trasparenza dellazione amministrativa,
tutela e partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle
forze sociali e degli organismi di volontariato, esaustività, tempestività
e diffusione dellinformazione.
7) Dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di aggregazione
delle strutture sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale,
secondo le funzioni attribuite alle singole Aziende dal Piano Sanitario
Regionale o definite negli accordi contrattuali.
8) Distrettualizzazione attraverso lo sviluppo di processi di articolazione
del territorio aziendale finalizzati ad assicurare, alla popolazione di
riferimento; laccesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
9) Programmazione degli acquisti perseguendo, con lo sviluppo di adeguati
strumenti di rilevazione e controllo nellutilizzo delle risorse, obiettivi
di razionalizzazione e contenimento dei costi.
I.2 Criteri per la definizione dellatto aziendale e relativi contenuti.
Latto aziendale, espressione della funzione organizzativa e di autogoverno
dellAzienda sanitaria, definisce le strategie per:
- lorganizzazione dellAzienda, con lindividuazione delle strutture operative
dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione
analitica;
- il funzionamento dellAzienda, comprese quelle relative allindividuazione
dei soggetti capaci ad impegnare lamministrazione verso lesterno, nonché
gli ambiti di intervento regolabili con atti di diritto privato o con provvedimenti
amministrativi.
Latto aziendale deve quantomeno contenere e sviluppare i sotto elencati
punti:
1. Gli elementi identificativi dellazienda.
La sede legale, il logo, il patrimonio, la mission.
2. La disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali e delle direzioni
sanitarie amministrativa.
Dovrà esplicitarsi la distinzione tra le attività di indirizzo e controllo
e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite
ai direttori amministrativo e sanitario.
3. La disciplina delle attribuzioni degli organismi aziendali
Collegio di Direzione
Consiglio dei Sanitari
Organo dindirizzo (con riferimento alle Aziende Ospedaliero-Universitarie)
Comitato di Dipartimento.
La disciplina delle attribuzioni e del funzionamento dei suddetti organismi
dovrà essere coerente alle linee guida riportate nel Titolo II del presente
documento ed alle vigenti deliberazioni regionali.
4. Larticolazione dellAzienda a livello centrale, distrettuale e ospedaliero.
Dovranno esplicitarsi le articolazioni dellAzienda a livello di distretto,
con i relativi ambiti territoriali, e le sedi ospedaliere.
Lambito territoriale del distretto deve essere adeguato alle specifiche
esigenze di assistenza primaria proprie della comunità locale, garantendo
risposte omogenee su tutto il territorio dellA.S.L. ed evitando improprie
frammentazioni nellarticolazione territoriale.
Il distretto, ai sensi dellarticolo 3-quater, comma 1 del decreto legislativo
502/92 e s.m.i., deve comunque comprendere una popolazione non inferiore
ai 60.000 abitanti, fatte salve le eccezioni previste per le zone montane
e per le aree estese, a bassa densità di popolazione residente.
Nellarticolazione delle funzioni distrettuali, deve essere esplicitata
la distinzione fra le competenze e le conseguenti responsabilità connesse
alla funzione di tutela del cittadino, in termini di governo della domanda,
di garanzia dellaccesso ai servizi e di organizzazione del percorso sanitario
e socio-sanitario e le competenze connesse alla gestione operativa ed allerogazione
delle prestazioni.
Lorganizzazione ed il funzionamento dei distretti sono disciplinati in
apposito regolamento aziendale.
5. Le modalità didentificazione dei dipartimenti e relative aggregazioni.
Lindividuazione dei dipartimenti dovrà essere effettuata, nellosservanza
delle modalità di cui al successivo punto 7, tenendo conto delle peculiarità
organizzative, territoriali ed economiche, evitando, in ogni caso, la costituzione
di dipartimenti nei quali confluisca una sola struttura complessa. Dovrà
essere precisata, inoltre, la tipologia dei dipartimenti costituiti, le
connessioni organizzative fra le strutture del dipartimento, tra i dipartimenti
e gli altri livelli organizzativi aziendali. In apposito regolamento aziendale
dovranno essere disciplinati lorganizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti.
6. La disciplina dei dipartimenti integrati con lUniversità.
Per le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso di laurea
in medicina e chirurgia e quelle che posseggono i requisiti per esser sedi
miste Università - Servizio Sanitario Nazionale, latto aziendale dovrà
disciplinare le regole per: la costituzione, lorganizzazione ed il funzionamento
dei dipartimenti integrati e delle strutture semplici e complesse a direzione
universitaria. Analoga disciplina dovrà essere adottata dalle Aziende sanitarie
locali per i presidi in cui insistono strutture complesse ad attività integrata.
La suddetta disciplina, coerente con i protocolli dintesa Università -
Regione, è assunta dintesa con lUniversità.
7. Le modalità didentificazione delle strutture semplici e complesse.
Latto aziendale stabilisce i criteri per lindividuazione delle strutture
complesse e semplici in modo correlato alle funzioni attribuite dal Piano
Sanitario Regionale ed agli strumenti di programmazione.
Nella definizione delle strutture organizzative dovranno adeguatamente
valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione nellottica
di gestione unitaria e dellintegrazione delle attività, evitando la frammentazione
delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi
di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime, nellambito degli
accordi contrattuali.
In relazione alle esigenze di unitarietà di gestione, il livello di specializzazione
delle strutture dovrà essere supportato da adeguati volumi di attività
e dovrà raccordarsi con i livelli di specializzazione già presenti o previsti
negli atti di programmazione regionale. Per le strutture di degenza si
dovrà inoltre avere particolare riguardo alle effettive dotazioni di posti
letto ed ai loro tassi di occupazione.
La razionalizzazione organizzativa dovrà altresì garantire lappropriato
utilizzo delle risorse di personale, evitando incrementi delle dotazioni
organiche non connessi ad effettive esigenze di reperimento di specifiche
professionalità.
La funzione di direzione sanitaria dei presidi riuniti si configura ordinariamente
in modo unitario quale struttura complessa. Le diverse sedi ospedaliere
potranno articolare la medesima funzione in strutture semplici aggregate
alla direzione sanitaria unica di presidio. La dimensione dei presidi ospedalieri,
la complessità e rilevanza delle funzioni attribuite, con particolare riferimento
alla presenza del DEA, potranno giustificare la configurazione delle Direzioni
Sanitarie di singoli presidi quali strutture complesse. Nel caso, la funzione
di coordinamento tra le strutture complesse è assicurata dal Direttore
Sanitario dellAzienda.
Il distretto si configura, di norma, come una struttura complessa. Nei
casi, specificamente previsti al punto 4, in cui il bacino dutenza comprenda
una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, la complessità o meno della
struttura viene valutata dallAzienda stessa in relazione alle funzioni,
ai compiti ed alle responsabilità attribuite.
Nella definizione delle strutture dovrà essere perseguita la razionalizzazione
e la qualificazione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle
ambulatoriali e domiciliari, assicurando adeguati livelli di diffusione,
specializzazione e accessibilità dei servizi. Tale fine sarà perseguito,
anche attraverso: lutilizzo di linee guida e di regolamenti interni che
indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze
cliniche più frequenti o di maggiore gravità; la ricerca di adeguati livelli
di interazione fra soggetti prescrittori e soggetti erogatori; il governo
della domanda di prestazioni e ladeguamento dellofferta al bisogno reale
ed alle risorse diponibili; lappropriato impiego delle risorse strumentali,
anche in termini del loro maggiore utilizzo orario .
Le funzioni e la dotazione organica attribuite a ciascuna articolazione
(dipartimenti e strutture) dellorganizzazione aziendale, in coerenza con
le previsioni dellatto aziendale, dovranno essere individuate nellambito
di apposito documento allegato e parte integrante dellatto stesso. Il
medesimo potrà essere aggiornato in attuazione delle previsioni del Piano
attuativo locale e nei limiti dei volumi, delle tipologie della produzione
annua prevista, nonché delle disponibilità di bilancio. Per le aziende
ospedaliere integrate con lUniversità lorganizzazione è disciplinata
nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative.
8. I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Lesplicitazione dei livelli di autonomia gestionale e tecnico professionale,
anche con riferimento ai provvedimenti di gestione finanziaria e tecnico-amministrativa
che impegnano lAzienda verso lesterno e connesse responsabilità
La definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi dovrà attenersi
ai seguenti principi fondamentali:
attribuzione della responsabilità del risultato in capo ai dirigenti;
valutazione triennale a cura di un Collegio tecnico nominato dal Direttore
generale e presieduto dal Direttore del dipartimento;
rispetto dei requisiti ex D.P.R. n. 484/97 per gli incarichi di direzione
di struttura complessa;
attribuzione di compiti e decisioni che impegnano lAzienda verso lesterno
ai Direttori amministrativo, sanitario, di presidio, di distretto e di
struttura;
ridefinizione della dotazione organica della dirigenza sanitaria a seguito
della soppressione del lavoro a tempo definito e conseguente maggiore disponibilità
di ore;
definizione dei criteri e dei limiti per lattribuzione di incarichi
di struttura e professionali a tempo determinato;
coerenza con le esigenze di quantificazione e disponibilità delle risorse
finanziarie per lattribuzione degli incarichi;
indisponibilità dei posti in organico a seguito del conferimento di incarichi
professionali e di struttura.
Lincarico di direttore del distretto è attribuito dal direttore generale,
ai sensi dellart. 3 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.,
ad un dirigente dellAzienda, sulla base della disciplina per lattribuzione
degli incarichi ai dirigenti responsabili di struttura prevista dal decreto
legislativo n. 502/92 e s.m.i. e dai Contratti Collettivi Nazionali della
Dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dai criteri e modalità di
cui al punto precedente.
Qualora lincarico di direttore del distretto venga affidato ad un medico
di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, deve essere previsto
che la convenzione con lo stesso venga temporaneamente sospesa dal momento
della nomina fino alla scadenza del mandato e che lAzienda sanitaria locale
provveda a nominare un sostituto che prenda in carico gli assistiti.
Nel documento aziendale di cui al punto precedente dovranno essere esplicitati
i singoli livelli di autonomia e responsabilità attribuiti a ciascuna articolazione
organizzativa.
9. La disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi.
Lattività contrattuale deve aver luogo nel rispetto dei principi della
programmazione annuale degli acquisti dei beni e della fornitura dei servizi,
della coerenza con il sistema budgetario, della trasparenza e della massima
concorrenzialità, perseguendo costantemente gli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità .
Latto aziendale deve disciplinare i criteri per laffidamento di contratti
per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria, che deve essere effettuato nel rispetto di
adeguate valutazioni di economicità misurato mediante indagini di mercato
e confronti concorrenziali, tenuto conto altresì delle risultanze dellosservatorio
regionale prezzi o di analoghe strutture qualificate.
Il regolamento aziendale dovrà esplicitare i limiti e le modalità di ricorso
alle diverse tipologie di contratto e le relative procedure . Dovranno
altresì essere individuati i limiti economici entro i quali i responsabili
delle strutture possono impegnare lamministrazione.
10. La disciplina dei controlli interni.
Il controllo interno si articola nelle seguenti funzioni, svolte dagli
organi, strutture ed uffici previsti dalla legge:
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) il controllo di gestione;
c) la valutazione e lautovalutazione del personale;
d) la valutazione ed il controllo strategico.
La stratificazione delle responsabilità nellambito delle Aziende Sanitarie
Regionale porta ad individuare i seguenti livelli di gestione:
a) lAzienda nel suo complesso;
b) le macro-articolazioni organizzative dellAzienda: i presidi ospedalieri,
i distretti, i dipartimenti;
c) le strutture complesse;
d) le strutture semplici.
Rispetto a ciascun livello gestionale dovranno esplicitarsi gli strumenti
di controllo, le procedure e le responsabilità connesse.
11. Lo sviluppo del sistema informativo ed il suo raccordo con i sistemi
di controllo interni ed esterni.
Il sistema informativo aziendale deve essere organizzato in modo coerente
con le esigenze conoscitive e valutative dei vari livelli di governo dellattività
sanitaria (Aziendale, Regionale e Nazionale) al fine di garantire la tempestività,
la completezza e correttezza dei dati forniti.
12. La disciplina della funzione qualità.
LAzienda individua le condizioni organizzative per lo sviluppo della funzione
di valutazione e miglioramento della qualità avvalendosi di un apposito
Ufficio per la qualità, in staff alla Direzione Generale ed operante
in stretto raccordo con le altre strutture organizzative aziendali.
Le politiche aziendali per la qualità, lorganizzazione del sistema qualità,
le procedure tecniche e gestionali attuate per la sua realizzazione, vengono
descritte in un apposito documento aziendale che le Aziende sanitarie regionali
aggiornano periodicamente.
Annualmente, con il coinvolgimento delle varie strutture organizzative,
in relazione ai vari processi aziendali, viene elaborato ed inserito nel
piano di attività annuale il piano aziendale per la qualità, che individua,
per le diverse unità organizzative e per i processi ad esse trasversali,
i programmi di miglioramento selezionati che devono tradursi in specifici
obiettivi.
13. Le procedure di consultazione al fine della predisposizione degli atti
di programmazione.
Il processo di programmazione aziendale deve prevedere la consultazione
delle parti interessate. Latto aziendale descrive le competenze, le procedure
ed i termini della consultazione-concertazione interna ed esterna.
14. La previsione della regolamentazione interna.
Latto aziendale può rinviare alla regolamentazione interna la disciplina
di specifici aspetti oltre a quelli la cui disciplina è già prevista nel
presente provvedimento o dalla normativa statale o regionale.
15. Le azioni di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione degli
utenti.
Nellosservanza delle disposizioni normative, latto aziendale dovrà individuare
tutte le strategie e le azioni atte a sviluppare livelli adeguati di informazione,
accoglienza, tutela e partecipazione degli utenti, delle loro organizzazioni
e degli organismi di tutela dei diritti. Dovranno essere opportunamente
individuati gli standard aziendali di qualità e le procedure per il loro
monitoraggio nonché per la loro adeguata e tempestiva pubblicizzazione.
16. Patrimonio.
Il regolamento aziendale di amministrazione e gestione del patrimonio dovrà
prevedere i criteri per la destinazione duso dei beni appartenenti al
patrimonio disponibile, ai fini della loro salvaguardia, valorizzazione
e redditività. Particolare attenzione deve essere riservata ai beni di
interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico,
naturalistico e di valore culturale.
17. Gestione delle risorse tecnologiche.
LAzienda assicura modalità organizzative e procedure di programmazione
degli acquisti e di manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei
dispositivi medici, che tengono conto dellobsolescenza, adeguamento alle
norme tecniche e disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento
dellassistenza sanitaria garantendo luso sicuro, economico ed appropriato
delle apparecchiature e dei dispositivi.
18. Verifiche di conformità dei contenuti dellatto aziendale.
Le Aziende sanitarie regionali recepiscono nei contenuti dellatto aziendale
gli indirizzi e applicano i criteri indicati dal presente documento. Latto,
espressione dellautonomia aziendale, è immediatamente idoneo a produrre
i propri effetti. I suoi contenuti richiamano la personale responsabilità
del Direttore Generale. La Giunta Regionale ne verifica la conformità alle
disposizioni di cui alla normativa vigente, al presente provvedimento ed
alla programmazione regionale.
Per lavvio del procedimento di verifica, latto aziendale, così come le
successive modifiche ed integrazioni, unitamente al documento di cui al
precedente punto 7, ultimo periodo, adottato con le modalità di cui alla
presente deliberazione, viene depositato dal Direttore Generale dellAzienda
Sanitaria Regionale presso i competenti uffici della Giunta Regionale (Direzione
Regionale Controllo delle attività sanitarie dellAssessorato alla Sanità).
Le eventuali difformità riscontrate sono evidenziate dalla Giunta Regionale
nel termine di 60 giorni dal deposito. Lattività istruttoria, espletata
su iniziativa della Direzione Regionale controllo delle attività sanitarie,
viene congiuntamente svolta dalle Direzioni dellAssessorato Regionale
alla sanità.
Sulla scorta dei rilievi effettuati, lAzienda provvede alla regolarizzazione
dei contenuti dellatto ed al recepimento delle indicazioni Regionali nellambito
del Piano attuativo locale.
Nellambito del potere generale di controllo delle attività lAmministrazione
Regionale può procedere in ogni tempo alla effettuazione di verifiche sui
contenuti dei documenti e regolamenti aziendali che disciplinano le previsioni
individuate negli atti aziendali.
TITOLO II
A) COLLEGIO DI DIREZIONE
Il Direttore generale, nellespletamento delle funzioni di governo e di
direzione strategica della gestione aziendale, si avvale del Collegio di
direzione, nel quale sono rappresentate le articolazioni organizzative
dellAzienda. Il Collegio rappresenta a livello aziendale lambito di definizione,
di mediazione e di sintesi delle attività negoziali che si sviluppano allinterno
dellAzienda tra le macro articolazioni: dipartimenti, distretti, presidi.
Conseguentemente è composto dalle seguenti figure professionali: direttore
sanitario, direttore amministrativo, direttori di distretto, direttori
di dipartimento, direttori di presidio ospedaliero nonché i responsabili
di ogni altra macro-articolazione prevista e disciplinata dalla normativa
vigente.
Latto aziendale ed il regolamento dovranno disciplinare le modalità di
funzionamento del Collegio per lespletamento delle competenze e delle
attività a supporto della Direzione generale. In particolare, devono essere
individuate le procedure per garantire lassolvimento della funzione prioritaria
propria del Collegio, che si sostanzia nel supporto al Direttore generale
per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione
delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria
e delle altre così come vengono dettagliate dallart. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.
B) CONSIGLIO DEI SANITARI
Lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati
dalla vigente deliberazione della Giunta Regionale.
C) ORGANO DI INDIRIZZO
Così come previsto allart. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 517/99,
le Aziende sanitarie ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del
corso di laurea in medicina e chirurgia devono istituire lOrgano di indirizzo
quale struttura deputata a proporre iniziative e misure per assicurare
la coerenza della programmazione generale dellattività assistenziale dellAzienda
con la programmazione didattica e scientifica delle Università ed a verificare
la corretta attuazione della programmazione. Nellatto aziendale dovranno,
dintesa con il Rettore dellUniversità, esplicitarsi le regole a garanzia
dellespletamento delle funzioni che lorgano è chiamato ad adempiere
Il numero dei membri e la composizione dellorgano di indirizzo sono stabiliti
dal protocollo dintesa Università - Regione.
D) COMITATO DI DIPARTIMENTO
D.1 Criteri per la costituzione
E costituito dai responsabili delle strutture complesse e dai responsabili
delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun
dipartimento.
Secondo la tipologia del dipartimento e lorganizzazione dellAzienda possono,
senza diritto di voto, partecipare alle sedute:
a) i responsabili di strutture semplici facenti parte di strutture complesse
appartenenti al dipartimento stesso;
b) i responsabili di strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti
al dipartimento, ma con esso interagenti;
c) i rappresentanti di enti, associazioni e categorie professionali che
interagiscono con il dipartimento.
D.2 Funzioni del Comitato di dipartimento
Il Comitato di dipartimento elabora proposte in ordine a:
a) modelli organizzativi del dipartimento;
b) programmazione annuale delle attività dipartimentali con lelaborazione
degli obiettivi da realizzare nel corso dellanno;
c) promozione del razionale utilizzo del personale assegnato al dipartimento
nellottica della integrazione dipartimentale;
d) programmazione della gestione delle risorse sia umane che economiche
assegnate al dipartimento;
e) valutazione dei fabbisogni di risorse di personale e strumentali, con
definizione delle priorità;
f) gestione del budget assegnato al dipartimento;
g) definizione dei modelli per la verifica e la valutazione della qualità
dellassistenza fornita;
h) piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, programmazione
e coordinamento delle attività didattiche, di ricerca scientifica e di
educazione sanitaria;
i) attribuzione di funzioni di natura professionale, di alta specializzazione,
di consulenza, di studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo,
ai dirigenti non responsabili di struttura;
j) regolamentazione attuativa dellattività libero professionale.
Il Comitato di dipartimento inoltre:
a) esprime il parere sulla proposta di istituzione di strutture semplici;
b) valuta e propone al Direttore generale, tramite il Direttore di dipartimento,
leventuale inserimento di altre strutture nel dipartimento;
c) propone al Direttore generale una rosa di nominativi per la nomina a
Direttore di dipartimento;
d) adotta linee guida utili per il più corretto indirizzo diagnostico terapeutico;
e) valuta ogni altro argomento sottopostogli dal Direttore del dipartimento
o dai dirigenti delle strutture che lo costituiscono in relazione a problemi
od eventi di particolare importanza
SCHEMA TIPO DI ATTO AZIENDALE
Titolo: Indicazioni di carattere generale ed elementi identificativi e
caretterizzanti lAzienda:
- sede legale
- logo
- patrimonio
- scopo e missione; dichiarazioni etiche.
Titolo: Organi Aziendali, organismi collegiali e relative attribuzioni:
- direttore generale
- collegio sindacale
- direttore amministrativo e direttore sanitario
- collegio di direzione
- altri (consiglio dei sanitari, organo dindirizzo, comitato di dipartimento).
Titolo: Aspetti organizzativi dellAzienda:
- articolazione territoriale a livello centrale, distrettuale ed ospedaliero;
- modalità di identificazione dei dipartimenti e relative aggregazioni;
- disciplina degli eventuali dipartimenti integrati con lUniversità;
- modalità didentificazione delle strutture semplici e complesse e criteri
per la loro istituzione;
- esplicitazione del livello di autonomia gestionale e tecnico professionale
delle unità organizzative; criteri e modalità di conferimento degli incarichi.
Titolo: Modalità di gestione, controllo e valorizzazione delle risorse:
- procedure di consultazione al fine della predisposizione degli atti di
programmazione;
- disciplina dei contratti di fornitura e servizi;
- disciplina dei controlli interni;
- sistema informativo e raccordo con i sistemi di controllo esterni;
- disciplina della funzione qualità;
- previsione della regolamentazione interna;
- azioni di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione degli utenti;
- gestione delle risorse tecnologiche.
Allegato B
PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
TITOLO I PRINCIPI E CRITERI PER LORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTOI DIPARTIMENTI
LINEE GUIDA PER LINDIVIDUAZIONE DEI DIPARTIMENTI
Definizione di Dipartimento
Dipartimento strutturale
Dipartimento funzionale
Dipartimento integrato
Dipartimento interaziendale
COMPITI E ATTIVITA DEL DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RISORSE DEL DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO
GRUPPI DI PROGETTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)
CENTRALI OPERATIVE 118
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE (DPD)
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (DMI)
PRINCIPI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI
SERVIZI TERRITORIALI
ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE TERRITORIALI ED
AMBULATORIALI
TITOLO II CRITERI PER LORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO
FUNZIONI E RISORSE DEL DISTRETTO
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
LUFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DISTRETTUALI
IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA DISTRETTUALI
IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DISTRETTUALE
- Il Distretto nellattuale momento di transizione
- Strumenti per lorganizzazione del Distretto a regime
PRINCIPI E CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI
TITOLO III CRITERI PER IL COORDINAMENTO PROGRAMMATICO AI FINI DELL ATTUAZIONE
DELLE STRATEGIE AZIENDALI
INDIRIZZO GENERALE SULLE STRATEGIE AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TRA LE FUNZIONI DI TUTELA E DI PRODUZIONE
FUNZIONE DI PRODUZIONE
FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
TITOLO IV CONTROLLO E QUALITA
CONTROLLI INTERNI
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA
TITOLO I
LINEE GUIDA PER LINDIVIDUAZIONE
DEFINIZIONE DI DIPARTIMENTO
Il Dipartimento è costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti,
pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le
strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia
organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili,
tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine
adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di
ricerca, etico, ed economico.
Lart. 17 bis del decreto legislativo 502/92 così come modificato e integrato
dal decreto legislativo 229/99 :
- definisce lorganizzazione dipartimentale come il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie;
- stabilisce che il Dipartimento è una aggregazione di strutture complesse
.
- prevede lattribuzione di responsabilità ai Dipartimenti, sia professionale
in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di tipo gestionale
in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi.
I Dipartimenti possono essere definiti strutturali, funzionali, integrati,
interaziendali; comunque siano definiti rappresentano il modello operativo
dellAzienda e svolgono attività professionali e gestionali mediche, tecnico-sanitarie
e tecnico-amministrative. Ad essi sono assegnate le risorse necessarie
allassolvimento delle funzioni attribuite.
Le modalità organizzative finalizzate a coordinare una particolare azione
per raggiungere determinati obiettivi di un processo sanitario, meglio
conosciuti come progetti finalizzati e, a volte, denominati impropriamente
Dipartimenti per obiettivo, non costituiscono Dipartimento ai sensi della
sopra menzionata normativa.
Lorganizzazione dipartimentale è predeterminata solo nei casi specificatamente
previsti dalla legge o dalle indicazioni regionali (Dipartimento di prevenzione,
salute mentale, ecc.).
Pertanto, in sede di adozione dellatto aziendale di diritto privato lAzienda
Sanitaria individua le strutture complesse da aggregare in Dipartimenti
. I Dipartimenti strutturali presuppongono laggregazione di strutture
complesse preferibilmente secondo il modello delle aree funzionali omogenee.
Altre aggregazioni organizzative devono trovare esplicita motivazione nellambito
della programmazione aziendale.
Vengono inoltre aggregate ai Dipartimenti le strutture semplici a valenza
dipartimentale, attivate per funzioni attribuite allAzienda dal P.S.R.
e non convenientemente esercitabili da strutture complesse già esistenti,
o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture complesse
(es. blocco operatorio, pronto soccorso).
Le altre strutture semplici, quali articolazioni di quelle complesse,
sono già comprese nella struttura principale aggregata.
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione dellorganizzazione
dipartimentale, tenendo conto di quanto disposto dalla legge 10.8.2000,
n. 251 relativamente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica,
sono:
* la razionalizzazione dellutilizzo delle risorse umane e tecnologiche,
dei posti letto, dei materiali di consumo e dei servizi sanitari intermedi;
* il miglioramento dellefficienza gestionale dei processi di coordinamento
e di controllo, della qualità delle prestazioni erogate, del livello di
umanizzazione delle strutture interne al singolo Dipartimento, del rapporto
tra direzione generale e direzione delle singole strutture;
* il miglioramento e lintegrazione dellattività di formazione e aggiornamento;
* la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici
e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche allesterno
dei Dipartimenti.
DIPARTIMENTO STRUTTURALE
Lindividuazione dei Dipartimenti dovrà essere funzionale allAzienda e
tenere conto della complessità della stessa, della sua estensione sul territorio,
delle caratteristiche geomorfologiche, del numero di strutture complesse
presenti e degli obiettivi che queste ultime debbono conseguire.
Ferma restando la competenza delle Aziende nel definire numero e tipologia
dei Dipartimenti strutturali, la creazione di questa sovrastruttura trova
ragione dessere quando serve a razionalizzare, in termini sia di efficienza
che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative non
altrimenti aggregabili.
Inoltre laggregazione delle strutture operative deve garantire la possibilità
di scelta del Direttore di Dipartimento.
Esemplificando, i criteri di preposizione dei Dipartimenti possono essere:
a) Le Aree funzionali
es.: Medicina, Chirurgia, Diagnostica;
b) Il Settore nosologico
es.: Salute mentale; Malattie Infettive.
c) Le funzioni di supporto e tecnico-amministrative
es. Farmaceutica, ecc.
LAzienda nellambito della sua autonomia può attivare altre forme di collegamento
fra diverse strutture organizzative, quali, ad esempio i gruppi di progetto.
DIPARTIMENTO FUNZIONALE
Anche il Dipartimento funzionale va inteso come aggregazione di strutture
complesse. Non esiste un modello predefinibile di aggregazione in quanto
lesigenza, o lopportunità, di costituire un Dipartimento funzionale finalizzato
al raggiungimento di uno specifico obiettivo trova fondamento, di volta
in volta, in norme nazionali (es. Dipartimento Emergenza e Accettazione),
nelle esigenze della singola Azienda (es. Dipartimento trapianti dorgano)
o nellopportunità di aggregare strutture complesse o semplici a valenza
dipartimentale totalmente indipendenti fra loro, al fine di raggiungere
un determinato obiettivo o assicurare in modo ottimale la continuità diagnostica
e terapeutica ai pazienti (es: Dipartimento Riabilitazione, Oncologia,
Cardio-vascolare, ecc.).
Una medesima struttura, complessa o semplice a valenza dipartimentale,
può far parte di più Dipartimenti funzionali, oltre, naturalmente, che
del proprio Dipartimento strutturale.
La partecipazione di una struttura ad un Dipartimento funzionale è subordinata
al consenso del proprio Dipartimento strutturale.
Al fine di non appesantire lassetto organizzativo aziendale e contenere
la spesa, la costituzione dei Dipartimenti funzionali deve essere mirata
e documentata evitando duplicazioni di funzioni e ove possibile, la partecipazione
a più Dipartimenti della medesima struttura.
Qualora se ne ravvisi la convenienza, può entrare a far parte del Dipartimento
funzionale non una singola struttura ma lintero Dipartimento strutturale
cui la medesima appartiene. In tal caso entrerà a far parte del Comitato
di Dipartimento il Direttore del Dipartimento strutturale stesso.
Ai Dipartimenti funzionali si applicano, per quanto compatibili, i criteri
e le modalità organizzative rappresentati per i Dipartimenti strutturali,
compresa lassegnazione di risorse per lassolvimento delle funzioni attribuite.
E comunque indispensabile che si utilizzi un sistema informativo tale
da monitorare lattività del Dipartimento, con particolare riguardo al
numero e alla tipologia delle prestazioni effettuate dalle diverse strutture,
o Dipartimenti strutturali, a favore del Dipartimento stesso.
DIPARTIMENTO INTEGRATO
Si definiscono Dipartimenti integrati quelli che aggregano strutture a
direzione universitaria e del S.S.N. secondo i principi previsti dal protocollo
dintesa Università-Regione.
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
Il Dipartimento interaziendale aggrega strutture complesse e semplici a
valenza dipartimentale che appartengono ad Aziende diverse. Affinché esista
tale tipologia dipartimentale devono sussistere:
* motivazione, finalità e obiettivi della costituzione del Dipartimento
interaziendale.
* Individuazione delle Strutture complesse e Strutture semplici che costituiscono
il Dipartimento,
* Individuazione dellAzienda prevalente.
* Contratto tra le parti, con contestuale approvazione del regolamento.
Il contratto regolamenta i rapporti tra le parti (personale, strutture,
apparecchiature, posti letto, obiettivi, incentivi, responsabilità ecc...)
nonché gli aspetti economici. Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi.
* Nomina del Direttore di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento viene
nominato dallAzienda Sanitaria prevalente, su proposta del Comitato di
Dipartimento.
COMPITI E ATTIVITA DEL DIPARTIMENTO
Complessivamente, i compiti del Dipartimento possono riassumersi in:
* coordinamento ed organizzazione dellattività di assistenza;
* formazione e aggiornamento;
* didattica;
* ricerca;
* educazione ed informazione sanitaria;
* verifica della qualità;
* organizzazione rapporti con lutenza.
Le attività del Dipartimento, in particolare, sono riconducibile:
* gestione del piano annuale delle attività e dellutilizzazione delle
risorse disponibili assegnate al Dipartimento;
* valutazione e verifica della qualità dellassistenza fornita, che dovrà
essere assicurata adottando metodiche diverse quali, tra le altre, la VRQ
o il Medical Audit, questultimo finalizzato allesame collegiale delle
informazioni ottenute dallesperienza professionale e/o dalle cartelle
cliniche allo scopo di:
- valutare lassistenza fornita ai pazienti;
- verificare le procedure ed i risultati ottenuti;
- migliorare le proprie conoscenze;
- ottimizzare, in modo razionale, lutilizzo delle risorse disponibili;
* utilizzazione ottimale dei posti letto, degli spazi assistenziali, del
personale e delle apparecchiature, che deve essere finalizzata ad una migliore
gestione delle risorse a disposizione al fine di consentire una più completa
assistenza al malato unitamente ad una razionalizzazione dei costi;
* coordinamento con le relative attività extraospedaliere per una integrazione
dei servizi dipartimentali con quelli del territorio ed in particolare
con i Distretti e con i medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta, ai quali spetta il compito di rappresentare il punto di ingresso
dellassistito nel circuito ospedaliero nonché lindispensabile ruolo di
figure di raccordo tra ospedale e territorio. Tale raccordo garantisce
la definizione del piano di dimissione del paziente, gli interventi domiciliari
e i successivi follow-up, nonché lassistenza medica nelle RSA, in funzione
della continuità assistenziale;
* organizzazione dellattività libero-professionale, intesa come interesse
convergente del paziente (libera scelta) del medico e dellAzienda, sulla
base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni e del DPCM 27.3.2000;
* studio, applicazione e verifica di sistemi protocolli, per conferire
la maggiore possibile omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali
e di utilizzo delle apparecchiature;
* promozione di iniziative finalizzate alla umanizzazione dellassistenza
allinterno delle strutture dipartimentali;
* studio e applicazione di sistemi integrati di gestione, anche attraverso
il collegamento informatico allinterno del Dipartimento e tra Dipartimenti,
allo scopo di consentire linterscambio di informazioni ed immagini, larchiviazione
unificata e centralizzata dei dati, nonchè lutilizzazione della telematica
secondo gli sviluppi che la tecnologia nel tempo consentirà;
* individuazione e promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi
nello specifico campo di competenza;
* organizzazione della didattica.
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Compete al direttore del Dipartimento:
a) predisporre la proposta di piano di attività annuale, correlandolo allutilizzo
delle risorse disponibili;
b) negoziare con la Direzione Generale il budget;
c) assicurare il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi
proposti dal Comitato di Dipartimento;
d) promuovere le verifiche periodiche sulla qualità, secondo il modello
prescelto dal Comitato di Dipartimento;
e) controllare laderenza dei comportamenti con gli indirizzi generali
definiti dal Comitato di Dipartimento nellambito: dellassistenza sanitaria,
della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio e di didattica;
f) rappresentare il Dipartimento nei rapporti con il Direttore Generale,
il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore del Presidio
e con organismi esterni, ove sia previsto che il Dipartimento operi in
coordinamento o collegamento con gli stessi;
g) gestire le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni
del Comitato di Dipartimento.
RISORSE DEL DIPARTIMENTO
Per ogni Dipartimento, oltre a definire i compiti e le relative attività,
è necessario individuare le risorse da assegnare in termini di:
* posti letto;
* personale;
* strutture edilizie;
* attrezzature;
* risorse economico-finanziarie.
Le risorse vanno distinte in tre sub aree:
* risorse assistenziali proprie delle singole strutture complesse o semplici
appartenenti al Dipartimento;
* risorse assistenziali comuni del Dipartimento;
* risorse necessarie al funzionamento del Dipartimento.
In una visione strutturale del Dipartimento, dove le strutture sono aggregate
dal punto di vista gestionale e funzionale, si ritiene di poter indicare
schematicamente la seguente distribuzione delle risorse:
a. Alle singole strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale
vengono assegnati:
* il personale laureato, medico e non medico;
* il personale tecnico ed infermieristico con competenze ed esperienze
specifiche nelle singole strutture;
* gli spazi da questo occupati per le attività esclusive della struttura
e lindicazione dei posti letto mediamente utilizzabili;
* le attrezzature esclusivamente utilizzate dalla struttura.
b. Al Dipartimento vengono assegnati:
* il personale infermieristico, il personale tecnico, nonché altre figure
professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del
Dipartimento o non assegnate ad alcuna struttura complessa;
* gli operatori tecnici di assistenza;
* gli spazi operativi, di degenza, di supporto;
* le attrezzature utilizzate da più di una struttura;
* i programmi, i progetti, i piani di Dipartimento;
* le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati.
c. Per il funzionamento del Dipartimento vengono assegnati:
* il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali;
* il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali;
* gli spazi per la direzione ed il coordinamento del Dipartimento, compresi
gli organi di gestione del Dipartimento stesso, nonchè quelli previsti
dallAllegato 2A della D.C.R. n. 616/99 relativi: agli spazi per studio,
ricerca, didattica, audit proporzionali alle attività del Dipartimento,
comprensivi di aule e sale riunioni, segreteria, archivi;
* il sistema informativo, informatico e telematico del Dipartimento;
* i beni e servizi necessari al funzionamento del Dipartimento.
Per quanto riguarda le attività culturali e didattiche, compresa la biblioteca,
le scelte circa la loro collocazione parziale o totale nellambito dipartimentale,
sarà in funzione delle possibilità e delle scelte effettuate a livello
aziendale.
Il budget del Dipartimento è costituito sulla base di distinte voci relative
ai costi delle risorse umane, tecniche e strutturali assegnate, nonché
ai consumi previsti per beni e servizi, ivi compresi farmaci, emoderivati,
emocomponenti, presidi, protesi, reattivi, mezzi di contrasto, etc...
Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi
e progetti dipartimentali, per attività di formazione ed aggiornamento,
didattica e ricerca.
Analogamente il Direttore Generale, con riferimento alla pianificazione
aziendale, concorda con i Direttori di Dipartimento e di Presidio i programmi
ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentali.
Il responsabile del Dipartimento, a sua volta, sulla base di tali indicazioni
e sentito il Comitato di Dipartimento, articola al suo interno il budget
assegnato, destinando specifiche risorse alle Strutture, dopo aver concordato,
con i rispettivi responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali
che le singole strutture svolgeranno nellambito degli obiettivi programmati
dal Dipartimento.
Le risorse, nel loro complesso, dovranno essere verificate in termini di
risultati, prodotti ed obiettivi raggiunti, a seconda della metodologia
adottata e della tipologia di prestazioni erogate, tenuto conto dei programmi
dellAzienda, delle indicazioni regionali e dei dati epidemiologici di
riferimento.
Ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 502/92, il Direttore del
Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività dipartimentale.
ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO
La riorganizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere, secondo
le linee tracciate nel presente documento, comporta la necessità di sottolineare
alcuni aspetti particolarmente delicati per le eventuali implicazioni sullattuale
quadro organizzativo.
Con particolare riferimento alla necessità di:
a) prevedere lattribuzione dei posti letto al Dipartimento e non alle
singole strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale, individuando
orientativamente il numero di posti letto che vengono utilizzati mediamente
dalle singole strutture complesse o semplici;
b) prevedere lattribuzione dellorganico al Dipartimento e le risorse
umane destinate alle singole Strutture complesse (le risorse umane destinate
alle Strutture semplici saranno previste solo qualora siano a valenza Dipartimentale);
c) precisare che le funzioni di direzione, che competono al dirigente delle
strutture complesse, sono esercitate con piena autonomia nel campo clinico-assistenziale,
secondo le linee guida adottate dal Dipartimento;
d) prevedere che il conferimento della responsabilità delle strutture semplici,
nonché degli incarichi previsti dal comma 4, dellart. 15 ter, del decreto
legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni sia effettuato
dal Direttore Generale su proposta congiunta del Direttore di Dipartimento
e del responsabile della struttura complessa di riferimento, sentito il
Comitato di Dipartimento.
GRUPPI DI PROGETTO
Con una certa frequenza si può verificare la necessità che più soggetti,
anche con differenti rapporti contrattuali, operino in accordo e stretto
collegamento fra loro (le così dette modalità dipartimentali) senza che
vi sia la possibilità o lopportunità di costituire un Dipartimento funzionale
(es. presenza di una sola struttura complessa, netta prevalenza di una
struttura complessa sulle altre, ecc.).
In questi casi lAzienda può costituire il Gruppo di progetto cui partecipano,
riuniti in Comitato, i responsabili delle strutture interessate e i rappresentanti
di Enti, Associazioni, Categorie professionali, ecc.
E indispensabile che il Gruppo di progetto utilizzi un sistema informativo
tale da monitorare lattività resa con modalità dipartimentali, con particolare
riguardo al numero e alla tipologia delle prestazioni effettuate dalle
diverse strutture complesse o semplici coinvolte, a favore del Gruppo di
progetto stesso.
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Il D.E.A., già istituito in ogni Ospedale generale con D.C.R. n. 149-CR-3263
del 30.aprile 1975, negli anni è stato oggetto di svariate applicazioni
interpretative e modifiche, sia a livello nazionale, (D.P.R. 27.3.1992
atto di indirizzo alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza), che regionale (Piani socio-sanitari) e locale
(Programmi attività e spesa, intese di programma, ecc.).
Alla luce del decreto legislativo 502/92 e successine modificazioni e integrazioni,
si ritiene indispensabile far rientrare il D.E.A. nella normale tipologia
dei Dipartimenti in cui si articola lAzienda Sanitaria applicando al medesimo,
per quanto compatibili, i criteri e le modalità organizzative rappresentati
per i Dipartimenti strutturali o funzionali.
In riferimento allAzienda ove è costituito, il D.E.A. assume una differente
connotazione e può essere strutturale o funzionale secondo i seguente criteri:
1. Aziende con ospedale sede di D.E.A. di riferimento regionale ove lattività
di pronto soccorso è garantita prevalentemente da strutture complesse a
ciò dedicate in via esclusiva: Medicina dUrgenza, Chirurgia dUrgenza,
Anestesia e Rianimazione D.E.A., ecc.:
1a) - il D.E.A. può essere costituito come Dipartimento strutturale fra
queste strutture che, ovviamente, non potranno far parte di altri Dipartimenti
quali quello chirurgico, medico, ecc.
Per garantire il coordinamento con le altre professionalità operanti in
strutture non appartenenti al D.E.A. (Neurochirurgia, Ortopedia, Chirurgia
Vascolare, Laboratorio, Radiodiagnostica, ecc.), le stesse partecipano
al Comitato D.E.A.
I rapporti sono regolati da protocolli.
In alternativa, lAzienda può costituire il Dipartimento funzionale dellUrgenza
(D.U.), con funzioni di coordinamento, di cui fanno parte le suddette strutture
specialistiche e il D.E.A..
In questo caso si ravvisa lopportunità di far coincidere la figura del
direttore di Dipartimento D.E.A. con quella di direttore di Dipartimento
D.U..
1b) il DEA è costituito come Dipartimento funzionale fra le varie strutture
afferenti che, ovviamente, possono far parte dei rispettivi Dipartimenti
strutturali.
La responsabilità della gestione del personale infermieristico e di supporto
operante presso il pronto soccorso e la responsabilità delle attrezzature
è affidata ad una struttura semplice o complessa a seconda dei casi di
complessità della funzione e della relativa valutazione aziendale integrata
nel D.E.A..
Per questa tipologia di Aziende laccettazione del D.E.A. si riferisce
alla sola attività espletata in regime di urgenza tramite il pronto soccorso.
2. Aziende con ospedale sede di D.E.A. di base ove lattività di pronto
soccorso è garantita prevalentemente mediante lapporto part time di unità
operative dedicate ad altre funzioni (ricoveri di elezione, day hospital
e day surgery, attività ambulatoriale, ecc.) e, di norma, già appartenenti
ad un proprio Dipartimento strutturale:
Il D.E.A. è costituito come Dipartimento funzionale e ne fanno parte le
strutture, o i rispettivi Dipartimenti strutturali, che incidono in modo
significativo sullattività di pronto soccorso.
La gestione del personale infermieristico e di supporto operante presso
il pronto soccorso e delle attrezzature si configura come struttura semplice
a valenza dipartimentale integrata nel DEA., affidata ad un dirigente medico
c esperienza nel settore dellemergenza ovvero nelligiene ed organizzazione
dei servizi ospedalieri.
Per questa tipologia di Aziende il D.E.A. può espletare lattività di accettazione
sia per i ricoveri durgenza che ordinari. A livello statistico, devono
essere distinti.
3. Aziende con più sedi ospedaliere di cui almeno una sede di D.E.A e riunite
in presidio unico:
3a) per la/le sede/i ospedaliere indicate dal PSR come DEA lA.S.L. può
procedere alla costituzione di un Dipartimento funzionale.
Per laltra / le altre sedi ospedaliere ove è attivo un pronto soccorso,
la responsabilità della gestione del personale infermieristico e di supporto
ivi operante si configura come struttura semplice della direzione del presidio
riunito.
Il personale medico afferisce al pronto soccorso secondo le modalità stabilite
dalla direzione del presidio riunito.
Per garantire il coordinamento fra le diverse sedi e strutture deputate
allemergenza, lAzienda costituisce il Dipartimento funzionale dellUrgenza
ove confluiscono il/i D.E.A., il/i pronti soccorso.
In questo caso si ravvisa lopportunità di far coincidere la figura del
direttore di Dipartimento D.E.A. con quella di direttore di Dipartimento
D.U..
3b) LA.S.L. può, in alternativa alla costituzione del Dipartimento dellUrgenza,
aggregare al D.E.A, il/i pronti soccorso, configurati come strutture semplici
delle altre sedi ospedaliere.
Per questa tipologia di Aziende il D.E.A. può espletare lattività di accettazione
sia per i ricoveri durgenza che ordinari. A livello statistico devono
essere distinti.
CENTRALI OPERATIVE 118
Le Centrali operative 118, già istituite su base provinciale in 8 Aziende
Sanitarie, coordinano, in sinergia fra loro, il sistema regionale dellemergenza-urgenza
territoriale.
Alle medesime è affidata sia la gestione organizzativa, tecnica e funzionale
dei sistemi di ricezione chiamate ed invio mezzi di soccorso (centrale
operativa vera e propria) che quella relativa alle strutture deputate allemergenza
territoriale (ambulanze, ecc.).
Le Centrali operative 118 possono essere identificate come strutture complesse,
in particolare ove operano a valenza sovraziendale.
I rapporti fra le Centrali operative 118 e le strutture delle Aziende afferenti
deputate allemergenza sono regolati da protocolli e convenzioni.
Al fine di operare con la massima sinergia possibile è opportuno che il
responsabile della Centrale operativa. 118 partecipi alle sedute dei Comitati
DEA delle Aziende afferenti.
Nelle more dellemanazione di specifiche linee guida regionali sulle competenze
e sulla collocazione organizzativa aziendale delle Centrali operative (rapporti
fra C.O., C.R.I. e Associazioni di volontariato, Aziende afferenti, formazione,
rapporti con i D.E.A.), è opportuno che le stesse non siano inserite in
alcun Dipartimento aziendale.
Lindispensabile coordinamento, a livello regionale, fra le Centrali operative
118 è garantito secondo le modalità stabilite dalla Regione.
IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA
Il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (DPD) ha per finalità la
programmazione, il coordinamento e la verifica, sotto il profilo quali/quantitativo,
delle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione delle
dipendenze patologiche.
Il DPD si occupa inoltre delle patologie correlate alla dipendenza (quali
disturbi psichici, malattie organiche, problemi di integrazione sociale,
comportamenti patologici o devianti, stati di sofferenza soggettiva o ambientale
di varia natura) avvalendosi del contributo integrato di tutte le discipline
e tecniche necessarie.
Funzioni proprie del DPD sono: la programmazione strategica, lo sviluppo
e la progettazione degli interventi in relazione alla rilevazione e allanalisi
dei dati relativi al fenomeno; il coordinamento e lintegrazione con strutture
operative e di attività diverse che convergono sulle finalità del Dipartimento;
la gestione strategica del budget e delle risorse complessive dellAzienda
per lo specifico settore di competenza.
Alla luce dellAccordo Stato-Regioni per la Riorganizzazione del sistema
di assistenza ai tossicodipendenti, sancito nella seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 21 gennaio 1999, il modello organizzativo adottato è
il Dipartimento strutturale territoriale.
Per le specifiche caratteristiche dei Servizi Tossicodipendenze, normati
dal D.M. 444/90 che determina la tipologia di personale e di organizzazione
dei Ser.t, il DPD si può articolare in più strutture operative.
Le strutture aggregate nel DPD sono definite nel numero e nel merito in
ogni ASL in relazione alle necessità e alle strategie locali: comunque
il DPD deve aggregare, come minimo, le strutture operative Ser.T. e Alcologia
e, dove esista un Istituto Penitenziario, una struttura operativa Penitenziaria.
Le attività proprie del DPD si articolano, a seconda delle esigenze locali,
in servizi quali Unità di Strada, Centri Diurni - Drop In, Comunità semiresidenziali,
Comunità residenziali, Poli per le nuove droghe, ecc. garantendo la gestione
della complessità delle strutture tramite larticolazione dei processi
organizzativi e di cura, la diversificazione dei servizi offerti, la ricomposizione
della complessità degli interventi per offrire una completa gamma di servizi,
tempestivi, razionali e integrati a soggetti diversi, con bisogni diversi,
in fasi diverse del processo di cura.
E opportuno che nel Comitato di Dipartimento partecipino, secondo i criteri
previsti per la costituzione del Comitato di Dipartimento, i rappresentanti
delle categorie professionali, le associazioni, i fornitori di servizi
e tutte le strutture sociosanitarie e socio-assistenziali autorizzate,
pubbliche e private, che, nel territorio dellAzienda, a vario titolo,
operano nel campo delle tossicodipendenze.
Dovrà altresì essere garantita la dotazione di posti letto riservati a
ricoveri ospedalieri per il DPD da ricomprendere, di norma, allinterno
del Dipartimento di Medicina Generale.
Il numero di posti letto riservati e le modalità di gestione dei ricoveri
saranno oggetto di appositi protocolli intra - aziendali, a seconda delle
esigenze locali.
Nelle ASL ove è presente una sola struttura complessa, questa coincide
con il D.P.D.
Il Direttore del Dipartimento partecipa al Collegio di direzione.
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)
LA.S.L. organizza la rete dei servizi e delle attività finalizzate alla
tutela della salute mentale nellambito del Dipartimento di Salute Mentale
(DSM), già istituito ai sensi del D.P.R. del 7.4.1994 e confermato nella
sua modalità organizzativa nel D.P.R. 10.11.1999. Il D.S.M svolge le seguenti
funzioni assistenziali:
* ambulatoriale/domiciliare: Centro di Salute Mentale (CSM);
* semiresidenziale: Centro Diurno/Day Hospital (CD/DH);
* residenziale: Comunità Protetta, Centri di terapia Psichiatrica, Comunità
Alloggio (CP/CTP/CA);
* alternativa alla residenzialità: Gruppi Appartamento (GA) e altre soluzioni
di piccolo nucleo previste e regolamentate dalla normativa vigente;
* ospedaliera di ricovero ordinario e di day hospital: Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura (SPDC-DH).
I S.P.D.C. collocati in A.S.O. fanno parte integrante dei DSM in cui insistono
territorialmente, i quali pertanto, assumono la connotazione di Dipartimenti
interaziendali.
I DSM di AA.SS.LL. privi di S.P.D.C. utilizzano lS.P.D.C. di Azienda limitrofa
mediante apposita convenzione.
Il DSM è articolato in moduli tipo con un ambito territoriale corrispondente
ad uno o più distretti e con un bacino dutenza in ogni caso non superiore
a 150.000 abitanti.
Nelle realtà territoriali con bassa densità abitativa è preferibile che
i DSM con una popolazione di riferimento compresa tra 100.000 e 150.000
abitanti siano articolati in due unità modulari.
Il modulo, definito come struttura complessa, garantisce, come minimo,
lattività ambulatoriale e domiciliare, semi-residenziale, residenziale.
Nelle A.S.L. ove è presente un solo modulo, questo coincide con il DSM.
Il Direttore del Dipartimento partecipa al collegio di direzione.
Al DSM possono afferire altre strutture semplici o complesse, secondo le
esigenze organizzative e gestionali dellAzienda.
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (DMI)
In relazione al progetto obiettivo materno infantile, la ridefinizione
del modello organizzativo in ogni A.S.L. dovrà prevedere che le attività
dellarea materno-infantile siano ricondotte allinterno del Dipartimento
Materno infantile di tipo strutturale.
Nel D.M.I. confluiscono tutte le strutture, complesse e semplici, che operano
in via esclusiva o prevalente, nellarea materno-infantile: Pediatria,
Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale, Neuropsichiatria Infantile,
Ostetricia e Ginecologia.
E inoltre opportuno che siano coinvolti nellambito del Comitato di Dipartimento
i responsabili delle strutture operative che svolgono attività collegate
al D.M.I. e i rappresentanti degli Enti, Associazioni e Categorie interessate.
Il coordinamento con attività afferenti a strutture non appartenenti al
D.M.I. (es. R.R.F., Dipartimento Prevenzione, ecc.) è assicurato mediante
la definizione di protocolli interdipartimentali, anche con la costruzione
di gruppi di progetto.
Analogamente per lespletamento delle attività psicologiche, il coordinamento
con il servizio di psicologia, istituito ai sensi del P.S.R. e della D.G.R.
52-29953 del 13.4.2000 ed eventualmente collocato, a livello strutturale,
in altro Dipartimento, è garantito mediante la definizione di protocolli
operativo - funzionali, anche con la costituzione di gruppi di progetto.
Nelle A.S.L. sul cui territorio insistono A.S.O. il D.M.I. deve essere
costituito come Dipartimento interaziendale.
Le A.S.O. possono costituire, al loro interno, Dipartimenti, strutturali
o funzionali, fra le diverse strutture dellAzienda. Tali Dipartimenti
non potranno assumere la dizione di D.M.I. che è riservata alle A.S.L.
In questi casi nel D.M.I. interaziendale possono confluire le singole strutture
dellA.S.O. ovvero il Dipartimento cui appartengono.
PRINCIPI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO
Il Direttore del Presidio Ospedaliero esercita, allinterno del presidio
al quale è preposto, la funzione di garante della coincidenza della risposta
ospedaliera, in termini di produzione di prestazioni, alla domanda di salute
espressa dal territorio, nellambito degli indirizzi strategici stabiliti
dalla Direzione aziendale e del budget attribuito alla produzione ospedaliera.
Latto aziendale disciplina, ai sensi dellart.15-bis del decreto legislativo
502/92 e successive modifiche ed integrazioni, lattribuzione delle funzioni
al Direttore di Presidio (A.S.O. o di A.S.L.), sulla base dei seguenti
indirizzi:
1. è responsabile degli aspetti igienico-organizzativi, della conservazione
della documentazione clinica, del coordinamento del sistema informativo
del presidio e dellorganizzazione complessiva dellattività del presidio;
2. è responsabile del budget complessivo di presidio e coordina lattività
programmatica e di budget dei Dipartimenti attraverso strumenti di concertazione
interna con i Direttori dei Dipartimenti, da stabilire nellatto aziendale;
3. svolge funzioni di negoziazione delle proposte programmatiche formulate
dai Direttori di Dipartimento rispetto alla programmazione aziendale e
distrettuale;
4. svolge funzioni di supporto tecnico allattività dei Dipartimenti, per
gli aspetti organizzativi e gestionali;
5. garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto
alle esigenze di salute del paziente;
6. verifica le necessità dei singoli Dipartimenti e dei risultati raggiunti
dagli stessi, nellambito delle scelte strategiche di gestione aziendali
e di presidio;
Il Direttore di Presidio Ospedaliero e i Direttori di Dipartimento partecipano
al Collegio di Direzione dellAzienda per lespletamento della funzioni
allo stesso attribuite ai sensi dellart.17 del decreto legislativo 502/92
e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al
supporto alla Direzione Generale per lelaborazione del programma di attività
dellAzienda.
Lobiettivo di tale partecipazione e coinvolgimento è quello di ricondurre
o di pervenire, in quella sede, ad una proposta programmatica coordinata
di presidio nellambito della programmazione aziendale.
Sulla base di tale proposta il Direttore di Presidio, con le procedure
stabilite nellatto aziendale, svolge le seguenti attività di negoziazione:
* con le Direzioni distrettuali, per la definizione di una proposta congiunta
sui volumi di prestazioni ospedaliere da destinare a ciascun Distretto
ad integrazione delle attività che lo stesso eroga in via diretta e per
quelle che il Distretto deve garantire ai propri cittadini;
* con la Direzione Generale, per lattribuzione del budget annuale alla
programmazione ed alla produzione di ciascun Dipartimento, nellambito
della programmazione aziendale.
Il budget dipartimentale e quello complessivo di presidio ospedaliero vengono
attribuiti sulla base delle strategie generali aziendali e delle risorse
assegnate annualmente allAzienda e tenendo conto delle proposte di Programma
delle attività territoriali-distrettuali elaborate dai Distretti.
SERVIZI TERRITORIALI
Al fine di garantire lintegrazione fra i vari livelli in cui si può articolare
lassistenza sanitaria (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera), nelle
ASL, alle strutture complesse a valenza sanitaria (Medicina, Chirurgia,
Cardiologia, Laboratorio, Rx. RRF, ecc.) è attribuita la competenza e la
responsabilità clinico-funzionale su tutta lattività nellambito dellAzienda,
sia ospedaliera che territoriale (ambulatori, consultori, ecc.).
Le suddette strutture esercitano tali funzioni con personale proprio, del
Dipartimento cui appartengono, oppure in convenzione.
AllA.S.T. fanno capo, a livello territoriale, funzioni igienico-organizzative
nella gestione dei presidi sanitari extra-ospedalieri e funzioni di coordinamento
organizzativo delle attività ambulatoriali e consultoriali.
Compete principalmente allA.S.T. la gestione tecnico-amministrativa delle
seguenti attività:
* convenzione con specialisti ambulatoriali in coordinamento con le strutture
titolari delle funzioni sanitarie.
* assistenza domiciliare nelle varie forme (ADI, ADP, ADOC, ecc.);
* assistenza residenziale e semi-residenziale per disabili, persone non
autosufficienti, malati terminali, ecc.;
* assistenza integrativa (erogazione protesi, ausili e presidi, autorizzazioni,
rimborsi, trasporti, ecc.);
* educazione sanitaria (nelle scuole, a gruppi a rischio, alla popolazione
generale);
* vigilanza sulle strutture;
* coordinamento delle commissioni valutative multiprofessionali operanti
in ambito distrettuale.
LAST esercita tali funzioni a livello distrettuale con personale proprio
o in convenzione.
ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Il Dipartimento territoriale aggrega le strutture che erogano la propria
attività esclusivamente, o prevalentemente, a livello territoriale. Fra
queste figurano, in particolare:
* AST;
* Medicina Legale, Medicine dello Sport;
* Farmaceutica territoriale o Dipartimento del farmaco, qualora attivato;
* Servizio sperimentale di psicologia qualora non facente capo, per la
tipologia delle funzioni esercitate ai sensi della D.G.R. n. 52 - 29953
del 13.4.2000, ad altro Dipartimento;
* SERT, in attesa dellorganizzazione del Dipartimento delle dipendenze.
Lo sviluppo dellorganizzazione dipartimentale territoriale procede collateralmente
allevoluzione ed al consolidamento, nellA.S.L., della funzione di governo
della domanda di servizi sanitari e socio-sanitari e del conseguente percorso
assistenziale, svolta dal Distretto ed è contestuale allestensione di
tale funzione sui livelli essenziali di assistenza previsti dal P.S.N.
Lorganizzazione dipartimentale dei servizi di territorio è pertanto configurabile
come aggregazione di strutture complesse e semplici aventi competenze e
funzioni prevalentemente orientate sul versante dellofferta e, quindi,
dellerogazione di prestazioni (territoriali, ambulatoriali, domiciliari,
residenziali, semi-residenziali).
In tale quadro, lo sviluppo organizzativo dipartimentale territoriale (Dipartimento
Territoriale), parallelo e contestuale allo sviluppo organizzativo distrettuale
come descritto nel successivo titolo II, procede attraverso:
* la ricognizione puntuale e la razionalizzazione delle funzioni produttive
ed erogative di prestazioni facenti capo, rispettivamente, alla struttura
operativa A.S.T. e al distretto;
* la progressiva riconduzione dalla competenza e responsabilità del distretto
alla competenza e responsabilità delle strutture operative territoriali
di pertinenza, delle funzioni relative alle attività sanitarie e socio-sanitarie
di base ed alle strutture poliambulatoriali e consultoriali distrettuali,
sulla base dei criteri precedentemente indicati;
* la riconduzione della responsabilità clinico-funzionale delle attività
ambulatoriali e consultoriali alle strutture di riferimento, sulla base
del principio sopra indicato che nelle A.S.L. le strutture complesse a
valenza sanitaria (Medicina, Chirurgia, Cardiologia, ecc.) sono competenti
per la propria funzione su tutta lattività dellA.S.L., sia ospedaliera
che ambulatoriale. Rispetto allarea ambulatoriale e consultoriale, lA.S.T.,
con le proprie articolazioni distrettuali, esercita pertanto la funzione
di direzione e di coordinamento organizzativo e gestionale delle strutture
e dellattività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R.271/2000,
Regolamento di esecuzione dellaccordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni;
* larticolazione delle strutture operative territoriali dellA.S.L. in
strutture semplici, operanti in ambito distrettuale: larticolazione deve
essere tale da coprire, in forma omogenea e con criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, il fabbisogno del territorio in coerenza con quanto definito
nei Programmi delle attività territoriali - distrettuali di cui allart.3-quater
del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
* laggregazione delle strutture produttive territoriali, complesse e semplici,
nel Dipartimento territoriale.
TITOLO II
FUNZIONI E RISORSE DEL DISTRETTO
Levoluzione normativa regionale sullorganizzazione sanitaria locale ha
condotto negli anni più recenti, dal Piano Sanitario Regionale alle successive
deliberazioni attuative, a delineare le basi di un percorso finalizzato
a configurare nel Distretto il livello della sanità pubblica ed accreditata
più prossimo alla comunità locale, su cui far ruotare, in prospettiva,
tutto il sistema dei servizi sanitari.
In sostanza, lobiettivo che lorganizzazione distrettuale deve perseguire,
attraverso necessari ed opportuni stadi evolutivi, è una maggiore personalizzazione
del prodotto aziendale sanitario, portandolo in un ambito più vicino ed
a misura del cittadino e del complesso della realtà locale, nel quale la
realtà locale stessa si riconosce e si vede rappresentata e garantita nelle
proprie specifiche esigenze di salute.
Tale funzione, tradizionalmente collocata a livello centrale aziendale,
trova la sua sede naturale ed appropriata nel Distretto, che pertanto si
configura come centro di riferimento sanitario e socio-sanitario per lincontro
fra le istanze espresse dalla comunità e la globalità delle risposte disponibili
da parte del S.S.N.
Nellambito dellA.S.L., il Distretto rappresenta la sede più idonea per
il confronto con le autonomie locali e per la gestione dei rapporti con
la popolazione e, quale garante della salute è responsabile della funzione
di tutela, assicura lespletamento delle attività e dei servizi territoriali
indicati dalla normativa nazionale, nonché delle attività organizzative
e di coordinamento del percorso sanitario connesse allespletamento di
tale importante funzione.
Questa impostazione risponde allesigenza di modellare sul territorio regionale
una rete di servizi sanitari sempre più a portata del cittadino che, partendo
dal Distretto quale unità di base, si sviluppi attraverso una rete produttiva
territoriale, articolata a livello distrettuale ed integrata con il sociale,
quale risposta alle esigenze di tipo extra-ospedaliero, fino alla rete
produttiva ospedaliera per lerogazione di risposte appropriate rispetto
alle effettive esigenze di diagnosi, cura e riabilitazione a livello ospedaliero.
In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa
ed organizzativa, dellA.S.L., costituisce centro di responsabilità e di
autonomia gestionale ed economica, nellambito degli indirizzi della direzione
strategica dellA.S.L., coerentemente con la programmazione regionale.
Nella situazione attuale il Distretto si configura più come un luogo di
gestione di alcuni servizi territoriali che come centro di responsabilità
della tutela della salute del cittadino/utente. Nel corso del presente
documento verranno evidenziate le fasi per unevoluzione graduale, flessibile
e programmata, sulla base delle specificità locali, da una configurazione
tradizionale del Distretto, operante in modo settoriale e per attività
e prevalentemente concentrato sul versante della produzione delle singole
prestazioni territoriali, verso una configurazione di Distretto concentrato
in via prioritaria sul governo della domanda e sulla garanzia di salute,
in cui la responsabilità è attribuita sulla globalità della presa in carico
dellutente e non sulle singole attività, le quali invece fanno capo alle
strutture produttive territoriali o ospedaliere.
LA.S.L. disciplina lorganizzazione del Distretto e la conseguente integrazione
organizzativa fra Distretti e Dipartimenti, in modo da garantire prioritariamente
lerogazione delle prestazioni di assistenza primaria e delle prestazioni
socio-sanitarie di cui allart.3-quinques, comma 1 del decreto legislativo
502/1992 modificato ed integrato.
Il Distretto pertanto garantisce, come stabilito dal successivo comma 2
del medesimo articolo, lerogazione delle prestazioni relative alle seguenti
attività:
1. Assistenza sanitaria di base, che comprende la medicina generale, la
pediatria di libera scelta ed il servizio di continuità assistenziale (guardia
medica).
2. Assistenza specialistica ambulatoriale.
3. Attività e progetti dintervento per le cure domiciliari, con la necessaria
integrazione.
4. Attività finalizzate a garantire il diritto del cittadino allaccesso
ai servizi sanitari (iscrizione al S.S.N., scelta e revoca del medico di
base e del pediatra di libera scelta, prenotazioni attività specialistiche,
accettazione domande assistenza integrativa, ecc.).
5. Assistenza sanitaria allestero ed assistenza ai cittadini non residenti,
con domicilio sanitario nellambito territoriale del Distretto.
6. Attività di tutela della salute collettiva, in coordinamento con il
Dipartimento di prevenzione, ai sensi dellart.7-bis del decreto legislativo
502/1992 modificato ed integrato.
7. Attività consultoriali per la tutela della salute dellinfanzia, della
donna e della famiglia, integrate con quelle ospedaliere e con la pediatria
di base.
8. Attività sanitarie e sanitarie a rilievo sociale rivolte, agli anziani,
ai disabili, al disagio psichico ed alle dipendenze patologiche, compresa
lassistenza residenziale e semiresidenziale, coordinate con quelle dipartimentali.
9. Integrazione operativa tra servizi sanitari e tra questi ed i servizi
socio-assistenziali degli enti locali per quanto attiene agli interventi
nei settori materno-infantile, dellassistenza nei confronti degli anziani,
dei disabili, dei non autosufficienti, dellassistenza ai tossicodipendenti,
ai malati psichiatrici e della vigilanza sulle strutture residenziali e
semiresidenziali.
Le attività indicate vengono assicurate, con le necessarie integrazioni,
nel territorio distrettuale in modo da fornire risposte assistenziali di
base e specialistiche, con caratteri di continuità nelle cure rispetto
ai bisogni delle persone, filtrando gli accessi ospedalieri secondo criteri
di appropriatezza e fornendo, tramite i presidi residenziali e semiresidenziali,
le cure ambulatoriali e domiciliari, idonee risposte territoriali di tipo
continuativo o diurno.
LAzienda disciplina, inoltre, lorganizzazione distrettuale in modo da
garantire lespletamento delle seguenti funzioni:
* programmazione, coordinamento ed organizzazione generale delle prestazioni
e dei servizi che il Distretto deve garantire ai cittadini, assicurandone
la continuità e lintegrazione;
* coordinamento organizzativo e gestionale delle proprie attività con quelle
proprie dei Dipartimenti e delle strutture aziendali;
* coordinamento di tipo organizzativo del quale necessitano tutte le attività
assistenziali integrate con caratteristiche multiprofessionali;
* informazione ed orientamento del cittadino rispetto ai servizi sanitari
locali e regionali, nonché organizzazione dellaccesso e coordinamento
del percorso terapeutico rispetto a tutte le prestazioni di assistenza
primaria garantite dal Distretto stesso, da altre strutture o presidi dellA.S.L.,
da aziende ospedaliere e da altri soggetti erogatori pubblici o privati
accreditati;
* coordinamento inter-distrettuale per la gestione unitaria della convenzione
con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e per
tutte le attività di tutela della salute che necessitano di una gestione
uniforme sul territorio dellA.S.L..
Il Distretto gestisce, infine, le relazioni con le Amministrazioni locali,
con le organizzazioni sociali e di volontariato, con i soggetti accreditati
e con gli altri soggetti istituzionali del territorio di competenza.
Le risorse di personale assegnate al Distretto per lesercizio delle funzioni
di propria competenza sono aggregate in strutture organizzative ed operative,
articolate su base territoriale, in modo da rispondere al fabbisogno dellintero
ambito distrettuale.
LAzienda individua le aree organizzative e quelle operative facenti capo
al Distretto, in base alle funzioni svolte ed alle risorse assegnate.
Il DIRETTORE DEL DISTRETTO
In coerenza con unevoluzione organizzativa aziendale orientata, a regime,
sulla distinzione fra soggetti erogatori acquirenti e soggetti erogatori
produttori delle prestazioni e con il ruolo previsto per il Distretto,
quale articolazione territoriale della funzione di tutela sanitaria della
popolazione, il Direttore del Distretto è la figura dirigenziale manageriale
incaricata dalla Direzione dellA.S.L. allespletamento, in un ambito territoriale
prossimo alla comunità locale, della funzione di governo della domanda
e delle azioni di salute rispetto alle diverse fasi della malattia (dal
primo accesso alla riabilitazione).
Il Direttore del Distretto, nellambito della funzione di tutela affidata
al Distretto, si configura come il garante del complesso delle attività
sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente.
In quanto tale è responsabile della realizzazione, nellambito territoriale
di competenza, degli indirizzi strategici della Direzione dellA.S.L.,
nonché della direzione delle risorse attribuite e dellattività svolta
dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi programmatrici.
Compete al Direttore promuovere, sul territorio di competenza e nellambito
della programmazione distrettuale, la rete di risposte sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate che devono essere garantite ai sensi dellart.
3-quinquies del decreto legislativo 502/92 modificato ed integrato, al
fine di soddisfare i bisogni di assistenza primaria della popolazione.
A tal fine il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento
delle seguenti funzioni:
1. analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
della popolazione al fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici
con tempi adeguati alle necessità dellutenza, nellambito della programmazione
distrettuale;
2. gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali,
amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto;
3. allocazione delle risorse attribuite fra le strutture distrettuali e
private accreditate;
4. organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone
linterrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli
di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza,
qualità e continuità nonché lintegrazione fra gli stessi e gli altri servizi
alla persona esistenti nellambito territoriale;
5. gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture
accreditate presenti sul territorio del Distretto ed allocazione delle
risorse assegnate;
6. coordinamento e concertazione con i responsabili dei Dipartimenti territoriali
e dei presidi ospedalieri dellA.S.L. in merito alla programmazione dellofferta
dei servizi sanitari e socio-sanitari che il Distretto è tenuto a garantire
ed alla formazione professionale degli operatori;
7. coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli
Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle
modalità operative di integrazione rispetto alle attività socio-sanitarie
integrate;
8. elaborazione della proposta relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;
9. monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini
qualitativi e quantitativi, in attuazione del Programma delle attività
territoriali-distrettuali, anche ai fini della descrizione dellattività
svolta, delle risorse impiegate, dei relativi costi e ricavi nellambito
della relazione annuale di Distretto, che deve essere predisposta, a consuntivo,
quale parte integrante della relazione di A.S.L.
Considerate le suddette funzioni, è necessario che il dirigente individuato
per lincarico sia in possesso di adeguate attitudini relazionali e di
comprovate competenze nella gestione e nellamministrazione delle risorse
disponibili a fronte della domanda di servizi, nonché di capacità professionale
nella gestione di percorsi di sviluppo organizzativo.
Al Direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto
alle funzioni assegnate ed agli obiettivi di salute della popolazione di
riferimento definiti nel Programma delle attività territoriali-distrettuali
approvato dal Direttore Generale.
Lespletamento, a livello di Distretto, delle attività connesse alla funzione
di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione, come previsto
dal P.S.N., presuppone la dotazione dellarea di direzione distrettuale
di adeguate risorse professionali competenti rispetto alla programmazione,
alla gestione organizzativa, alla gestione del budget assegnato al Distretto,
alla gestione del sistema informativo, allanalisi ed allelaborazione
dei dati, alla gestione delle relazioni interne ed esterne, nonché al supporto
amministrativo allazione di governo propria del Direttore del Distretto
ed alle attività di tutte le aree distrettuali.
LUFFICIO DI COORDINAMENTO
Il Direttore del Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle
attività distrettuali con funzioni propositive e tecnico-consultive, nonché
di interrelazione funzionale e tecnico-operativa rispetto alla rete dei
servizi e delle attività distrettuali.
Come previsto dallart. 3-sexies, comma 2 del decreto legislativo 502/92
e successive modifiche ed integrazioni, tale ufficio è composto dal Direttore
del Distretto e dalle seguenti figure professionali:
* responsabili di ciascuna area di attività del Distretto;
* un rappresentante dei M.M.G. e un rappresentante dei P.D.L.S. operanti
nel Distretto eletti rispettivamente dai medici di famiglia e dai pediatri
fra i colleghi operanti nello stesso Distretto che abbiano presentato la
propria candidatura;
* un rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel Distretto, designato dagli specialisti medesimi operanti nel
Distretto;
* un farmacista titolare o direttore di farmacia convenzionata con il SSN,
designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private operanti nel Distretto;
* lufficio è integrato, nelle materie afferenti allarea socio-sanitaria,
dal Direttore del Consorzio dal dirigente del Servizio socio-assistenziale
designato dallEnte gestore delle funzioni socio-assistenziali operante
nellambito distrettuale.
Competono a tale Ufficio funzioni propositive e tecnico-consultive relative
alle seguenti attività:
1. supporto alle competenze assegnate al Direttore del Distretto, in particolare
per quanto attiene allelaborazione della proposta annuale relativa al
Programma delle attività distrettuali;
2. coordinamento funzionale, operativo e gestionale di tutte le attività
distrettuali, nellambito degli indirizzi strategici della direzione aziendale,
del Programma delle attività territoriali-distrettuali e del budget attribuito
per lespletamento di tali attività;
3. coordinamento tecnico-operativo fra le attività socio-sanitarie di competenza
dellA.S.L. e quelle socio-assistenziali di competenza dei Comuni, svolte
nellambito territoriale del Distretto;
4. supporto al Direttore del Distretto ai fini dellanalisi del fabbisogno
di salute della popolazione, mediante la definizione di un unico piano
di rilevamento, avvalendosi dei dati epidemiologici e degli indicatori
di processo, di risultato e di qualità;
5. promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi
territoriali, finalizzate a soddisfare il reale bisogno di salute, sempre
nellambito della programmazione aziendale e del budget assegnato;
6. monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nellambito
del Programma delle attività territoriali-distrettuali nonché dellattività
e dei relativi costi indotti dai medici di base e dai pediatri di libera
scelta;
7. definizione dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione della
convenzione per lesercizio delle attività socio-assistenziali a rilievo
sanitario;
8. determinazione, nellambito del budget assegnato, delle risorse da destinare
allintegrazione socio-sanitaria e delle quote rispettivamente a carico
dellA.S.L. e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
9. individuazione delle modalità di raccordo fra la rete produttiva territoriale,
i servizi socio-assistenziali, i medici di base ed i pediatri di libera
scelta, nonché di procedure e modalità condivise di offerta dei servizi
(sportelli unici allutenza, accordi sulle sedi e sugli orari dei servizi
di reciproco rilievo, uso di cartelle socio-sanitarie anche informatizzate,
corsi di formazione e aggiornamento congiunti, continuità assistenziale).
IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA
Il Programma delle attività territoriali-distrettuali, elaborato con i
contenuti e con le modalità di cui allart. 3-quater, comma 3 del decreto
legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con i
contenuti previsti dai Regolamenti di esecuzione degli AA.CC.NN. per i
medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta (D.P.R. 270
e 271 del 28/7/2000), definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione
delle strategie aziendali e sulla base della situazione esistente e del
fabbisogno rilevato nellarea di riferimento, individuando le attività
da svolgere per conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.
Il Programma definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia
ed economicità, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle
attività.
Il Programma rappresenta lambito dintegrazione, sul piano della definizione
degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi
sanitari distrettuali e quelli sociali al fine di offrire al cittadino
interventi coordinati e completi, in unottica di ottimizzazione nellimpiego
delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni
di salute presenti sul territorio di riferimento.
Il Programma delle attività territoriali-distrettuali è proposto dal Direttore
del Distretto, sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la
programmazione regionale e aziendale, previa concertazione e coordinamento
con i responsabili dei Dipartimenti territoriali e dei Presidi ospedalieri
dellA.S.L. e sentito lufficio di coordinamento di cui al punto precedente
e il Comitato dei Sindaci di Distretto.
La proposta di Programma è trasmessa al Direttore Generale ai fini dellapprovazione,
dintesa con il suddetto Comitato limitatamente alle attività socio-sanitarie.
Ai sensi dei citati D.P.R. 270 e 271 del 2000, il Direttore del Distretto,
unitamente ai propri collaboratori ed allUfficio di coordinamento delle
attività distrettuali nella composizione prevista al punto precedente,
è coadiuvato, per il monitoraggio delle attività previste dal Programma,
concernenti la medicina generale e la pediatria di famiglia, rispettivamente
da un rappresentante dei medici di base e da un rappresentante dei pediatri
di famiglia, eletti tra quelli operanti nel Distretto.
IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
Lefficace esercizio della funzione del Distretto quale centro di riferimento
sanitario della comunità locale, presuppone una completa e costante valorizzazione
del ruolo delle autonomie locali.
In tale ottica, il Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dallart.
3-quater, comma 4 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, esplica funzioni consultive e propositive sulla programmazione
distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai
servizi erogati.
In particolare, il citato art. 3-quater del decreto D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni stabilisce che compete al Comitato dei Sindaci
di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni
comunali presenti nellambito territoriale del Distretto, quanto segue:
* lespressione del parere sulla proposta, formulata dal Direttore del
Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;
* lespressione del parere,limitatamente alle attività socio-sanitarie
sullatto del Direttore Generale con il quale viene approvato il suddetto
Programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
* la diffusione dellinformazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali
e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività
in forma integrata e coordinata.
Al Comitato dei Sindaci di Distretto viene inoltre trasmessa, a fini conoscitivi,
la relazione annuale sulle attività distrettuali predisposta ai fini dellelaborazione
della relazione annuale dellA.S.L..
Nei Distretti delle AA.SS.LL. esistenti sul territorio del Comune di Torino,
è istituito il Comitato dei Presidenti di Circoscrizione (in luogo del
Comitato dei Sindaci), ai sensi del citato art. 3-quater, comma 4 del decreto
legislativo 502/92, composto dai Presidenti delle Circoscrizioni comunali
facenti capo allambito territoriale del Distretto.
Ai fini dellespressione dei pareri previsti dalla legge, il Comitato dei
Sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle
politiche sociali propri di ciascun Comune e dellEnte gestore delle funzioni
socio-assistenziali esistenti nellambito territoriale del Distretto, dei
quali ciascun Sindaco fa parte in qualità di membro dellorgano di indirizzo
politico (Assemblea consortile, Assemblea dei Comuni associati e Assemblea
Comunità Montana).
Nei Distretti montani avviati ai sensi della L.R.61/1997 (P.S.R. 1997-1999),
il Comitato dei Sindaci di Distretto è integrato dal Presidente della Comunità
Montana coinvolta del progetto.
Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza
assoluta dei componenti a scrutinio segreto.
Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute
dal Sindaco del Comune sede di Distretto.
Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore
Generale o suo delegato e il Direttore del Distretto.
Il Comitato dei Sindaci, entro 30 gg. dallinsediamento, approva il regolamento
relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso lespletamento
delle attività amministrative e di supporto da parte del Comune che esprime
la Presidenza, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore
del Distretto.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai fini dellespressione dei
pareri sopra citati, previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore
Generale dellA.S.L., quanto lo richieda per iscritto almeno un terzo dei
componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative
proposte.
EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DISTRETTUALE
IL DISTRETTO NELLATTUALE MOMENTO
Nella prima fase di attuazione della riforma si rende necessario, un passaggio
intermedio e transitorio nellassetto organizzativo distrettuale, che si
orienti progressivamente, con la dotazione degli strumenti e delle risorse
necessarie, nella direzione del modello di Distretto funzionale alla centralità
dellutente e conforme al disegno del P.S.N., già delineato dalla Regione
con la D.G.R. 27-26318/1998. Tale evoluzione organizzativa è programmata
e gestita da ciascuna Azienda coerentemente con la propria specificità
locale, con le caratteristiche dellambiente e della popolazione di riferimento
e con le strategie perseguite.
Lo sviluppo procede pertanto, anche mediante progettazioni sperimentali,
previa definizione nellatto aziendale delle scansioni del percorso, attraverso
i seguenti momenti intermedi, i primi due in progressione parallela:
* Potenziamento e concentrazione, a livello di distretto, delle funzioni
di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione per quanto attiene
al livello assistenziale territoriale e razionalizzazione, secondo criteri
di omogeneità, delle competenze produttive di prestazioni facenti capo
rispettivamente al Distretto e alle strutture operative territoriali.
* Sviluppo e concentrazione nellorganizzazione dipartimentale della produzione
dei servizi territoriali ed ospedalieri.
* Decentramento progressivo, a livello di distretto, della funzione complessiva
di tutela sanitaria della popolazione, oggi ancora prevalentemente concentrata
a livello centrale aziendale; decentramento che avviene nellambito degli
obiettivi strategici aziendali stabiliti in sede di programmazione.
Fin dalla fase attuale, le caratteristiche fondamentali dellassetto organizzativo
del Distretto, che deve essere funzionale al perseguimento degli obiettivi
della programmazione strategica aziendale, sono:
1. la responsabilizzazione in ordine alla definizione degli obiettivi operativi
delle strategie aziendali e in ordine allefficace loro perseguimento,
con unefficiente gestione delle diverse risorse disponibili, relativamente
alle attività che il Distretto deve assicurare e garantire ai sensi dellart.3-quinquies,
comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
2. la flessibilità del profilo organizzativo, definito in base al numero
dei processi produttivi e di tutela ed alla relativa composizione delle
funzioni. Pertanto, come stabilito dal P.S.N., a parità di risorse e di
attribuzioni, lorganizzazione distrettuale può essere diversificata in
ragione delle strategie aziendali;
3. la distinzione, in termini di attribuzioni di competenza e di responsabilità,
fra lesercizio della funzione di tutela e di governo del percorso di salute
dellutente, propria del Distretto e lesercizio delle funzioni produttive
di servizi e prestazioni territoriali facenti capo al Distretto nella fase
transitoria;
4. modalità organizzative e gestionali per progetti ed obiettivi precisi,
generali e specifici, con attribuzione delle competenze secondo criteri
di omogeneità, al fine di una trasparente individuazione dei riferimenti
e delle responsabilità, sia allinterno dellA.S.L. che allesterno;
5. la sperimentazione di soluzioni organizzative tali da configurare il
Distretto quale principale punto daccesso, non solo ai servizi distrettuali
ma alla rete generale dei servizi sanitari. Tale soluzione si sostanzia,
operativamente, nellorganizzazione di punti di accettazione territoriale
ai quali compete, oltre alla tradizionale funzione di filtro ed informazione,
anche lattivazione di tutte le risposte necessarie a soddisfare la richiesta
ed il bisogno del cittadino in connessione con le risorse disponibili.
In tale organizzazione il medico di base, primo interlocutore del cittadino,
si rapporta al servizio distrettuale con modalità stabilite a livello aziendale
e tramite soluzioni informatiche tali da agevolare il più possibile la
comunicazione tra i medici stessi e i punti di accettazione;
6. lautonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria nellambito
delle attività che il Distretto deve garantire delle risorse assegnate,
con contabilità separata allinterno del bilancio aziendale;
7. lorganizzazione dellattività distrettuale tale da ottimizzare lintegrazione
fra le funzioni sanitarie e socio-sanitarie di competenza del Distretto
con quelle socio-assistenziali gestite dagli Enti locali o delegate allA.S.L.
dai Comuni e gestite a livello di Distretto.
Le modalità organizzative per lintegrazione socio-sanitaria sono incentrate
sullo strumento della convenzione fra A.S.L. ed Enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali aventi sede nel proprio ambito territoriale, da stipularsi
sulla base degli indirizzi stabiliti nei rispettivi atti di programmazione
locale. Alla convenzione segue la definizione del protocollo operativo
fra Distretto ed Ente o Servizio socio-assistenziale facente capo al proprio
ambito territoriale, nel quale sono definiti i livelli ed i criteri di
coordinamento delle prestazioni e dei servizi, le modalità di costituzione
e funzionamento delle équipe professionali, le procedure a garanzia della
progettazione comune ai fini dellimputazione degli oneri.
Ai fini dellintegrazione socio-sanitaria, è da ritenersi inopportuna la
definizione di protocolli operativi fra il Distretto e Comuni aderenti
ad Enti gestori socio-assistenziali aventi sede in un ambito distrettuale
diverso.
STRUMENTI PER LORGANIZZAZIONE
Latto aziendale recepisce la scansione dei tempi per pervenire allorganizzazione
del Distretto come prevista a regime.
Lorganizzazione distrettuale, a regime, deve essere dotata di strumenti
tali da garantire al cittadino-utente del S.S.N., di poter usufruire di
un sistema di risposte in cui vi è un solo agente-struttura che gestisce
la presa in carico e che lo accompagna lungo tutto il percorso, attivando
la rete dei servizi ed evitando frammentazioni ed inutili attese e passaggi
burocratici.
Costituiscono obiettivi generali ai quali lorganizzazione dei Distretti
deve essere orientata:
* il coordinamento interdistrettuale;
* linterrelazione programmatica, funzionale ed operativa fra il Distretto
e le strutture produttive territoriali ed ospedaliere dellA.S.L., ai fini
della programmazione delle attività distrettuali;
* la razionalizzazione e la riallocazione delle competenze, in forma omogenea,
in capo ai fattori produttivi aziendali, con riconduzione al Distretto
delle funzioni di tutela e delle connesse risorse e responsabilità in ordine
ai servizi che lo stesso deve garantire ai sensi dellart.3-quinquies,
comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
* lo sviluppo della rete informatica, attraverso lestensione alle sedi
distrettuali dei centri unici di prenotazione aziendali ed il collegamento
dei MMG e PDLS e delle farmacie alla rete medesima, per la gestione delle
prenotazioni e la consegna dei referti;
* lo sviluppo di sistemi dinformazione al cittadino sulle prestazioni
erogate dallA.S.L., sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi;
la razionalizzazione delle procedure di accoglienza dellutente al fine
di migliorare lorientamento del cittadino allinterno dellA.S.L. e di
facilitarne laccesso ai servizi;
* lo sviluppo di sistemi informativi finalizzati a identificare il fattore
qualità quale elemento essenziale dei servizi e delle prestazioni offerte;
* la formazione e laggiornamento professionale costante degli operatori
e della dirigenza su modalità di lavoro interrelate e trasversali;
* il monitoraggio e la classificazione dei processi assistenziali.
Un altro fondamentale obiettivo è connesso alla qualificazione e valorizzazione
del ruolo e della professionalità dei medici di base e dei pediatri di
libera scelta ed alla loro responsabilizzazione, quali fattori produttivi
integranti, rispetto agli obiettivi strategici aziendali, a quelli operativi
distrettuali ed al conseguente impiego delle risorse.
Il medico di base ed il pediatra di libera scelta, infatti, oltre a rappresentare
la principale risorsa produttiva del territorio del Distretto, esercitano
un ruolo centrale fra i versanti della domanda e dellofferta di prestazioni
sanitarie, orientando la scelta del paziente nella richiesta di servizi
ed incidendo pertanto, in modo determinante, sul costo complessivo dellintervento
sanitario.
Gli stessi, quali soggetti dellorganizzazione sanitaria locale, operano
in ambito distrettuale concorrendo a garantire i livelli essenziali di
assistenza in modo uniforme a tutti i cittadini.
Lintegrazione della medicina generale nellorganizzazione distrettuale
si realizza sul piano della programmazione e sul piano dellattività.
A. Sul piano della programmazione: la programmazione dellattività dei
medici di base e dei pediatri di libera scelta deve essere coerente con
la programmazione delle attività distrettuali e con il relativo budget
assegnato. In tal senso i medici di base e i pediatri di libera scelta
concorrono ad integrare lorganizzazione distrettuale nellambito della
funzione di tutela della salute dei cittadini.
B. Sul piano delle attività: nellambito dellassistenza primaria il medico
di medicina generale ed il pediatra di libera scelta sono tenuti a svolgere
i compiti delineati dai rispettivi AA.CC.NN., articolati in compiti con
compensi a quota fissa, a quota variabile e con compensi aggiuntivi.
Assume particolare rilievo, rispetto al soddisfacimento dei bisogni sanitari
correlati ai livelli essenziali di assistenza, lo svolgimento delle attività
di cure domiciliari come previsto negli Accordi Regionali, sulla base della
programmazione distrettuale e territoriale delle attività medesime.
Il Distretto realizza pertanto lintegrazione ed il coordinamento della
medicina generale e della pediatria con le proprie attività e, anche incentivando
forme di associazionismo professionale, garantisce la continuità assistenziale.
Tale attività si garantisce attraverso il coordinamento operativo fra lattività
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dellex
guardia medica e dellex medicina dei servizi, dei medici delle attività
territoriali programmate e dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati
interni.
In definitiva, lobiettivo a cui deve tendere lorganizzazione si realizza
nellevoluzione da un semplice rapporto contrattuale ad una sostanziale
collaborazione strategica fra Aziende sanitarie locali e medicina generale
nella gestione del percorso complessivo diagnosi - cura - riabilitazione,
dalle prestazioni ambulatoriali a quelle ospedaliere.
Il modello organizzativo realizzato a regime deve essere tale da consentire
al Distretto la massima razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso
il coordinamento, in via diretta oppure in stretta correlazione con le
strutture competenti, dei diversi servizi e delle relative figure professionali
coinvolte nelle cure primarie, con particolare riferimento ai medici di
famiglia i quali devono essere direttamente partecipi del processo di spostamento
del livello di erogazione delle prestazioni dallospedale al territorio.
PRINCIPI E CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE
Gli ambiti territoriali dei Distretti sono individuati dallA.S.L. sulla
base di quanto disposto dallart.3-quater, comma 1 del decreto legislativo
502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal punto 4) dellAllegato
A, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione,
tenendo conto dei seguenti principi:
* individuazione degli ambiti distrettuali in funzione dellobiettivo della
territorializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, da perseguire
mediante ladozione di modelli organizzativi ispirati a criteri di efficacia,
efficienza, economicità e razionalizzazione nellerogazione di risposte
appropriate rispetto alle rilevate esigenze della popolazione;
* individuazione del territorio distrettuale quale ambito di sviluppo di
rapporti dintegrazione e di coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali
coinvolti nella funzione di tutela sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale
dei cittadini piemontesi.
Il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il
P.S.N. ed il P.S.R. individuano, infatti, nel Distretto la sede territoriale
ottimale ed il livello istituzionale per lintegrazione dellattività sanitaria
con quella socio-sanitaria e sociale a rilievo sanitario, sia sul piano
programmatorio che operativo.
E opportuna, pertanto, la coincidenza dellambito territoriale distrettuale
con uno o più ambiti territoriale di gestione dei servizi socio-assistenziali
da parte dei Comuni.
Deroghe al limite stabilito dal decreto legislativo sono previste in considerazione
della specificità territoriale e delle caratteristiche geomorfologiche
delle seguenti aree:
* zone montane, coincidenti con una o più Comunità Montane, nelle quali
gli aspetti morfologici e culturali assumono particolare rilievo, caratterizzando
anche gli aspetti economici e sociali, soprattutto per la prevalenza delle
fasce anziane della popolazione;
* aree estese, a bassa densità di popolazione residente e ad elevata presenza
di Comuni con dimensioni demografiche molto ridotte: in queste aree, analogamente
a quelle montane, la dispersione abitativa e le discontinuità territoriali
determinano difficoltà di collegamento e di accesso ai servizi di assistenza
primaria alla persona, richiedendo quindi adeguati interventi a salvaguardia
della peculiarità delle esigenze delle comunità locali.
Rispetto alle aree che si caratterizzano oggettivamente come sopra, lambito
territoriale del Distretto deve comunque comprendere una popolazione minima
di 20.000 abitanti.
TITOLO III
Sulla base dei principi di cui allAllegato A, Titolo I, lAzienda individua
gli strumenti per regolare il coordinamento e le interrelazioni orizzontali
e verticali, a livello programmatico e funzionale-operativo, fra la Direzione
centrale strategica e le figure professionali istituzionalmente responsabili
delle macro-articolazioni organizzative ed operative dellA.S.R.
In base ai principi e ai criteri generali di raccordo esposti nelle precedenti
sezioni, lo schema allegato sintetizza il quadro organizzativo delle interrelazioni
per la definizione ed attuazione delle strategie programmatiche aziendali,
come di seguito descritto.
INDIRIZZO GENERALE
Tale indirizzo è espresso a livello regionale, nellambito della legge,
del Piano e delle deliberazioni attuative, degli atti di programmazione
pluriennale degli obiettivi a fronte delle risorse disponibili, nonché
dei programmi finalizzati al perseguimento dellequilibrio economico-gestionale.
Lindirizzo regionale investe ciascun livello aziendale:
* larea strategica (Direzione generale, organi tecnici e politici);
* larea organizzativa e di coordinamento (Direzioni di presidio, di distretto
e della prevenzione);
* larea produttiva e di erogazione (Direzioni dipartimentali).
Il processo di definizione della programmazione aziendale, sulla base dellindirizzo
regionale, si articola attraverso alcuni momenti propositivi e di concertazione
ai vari livelli, definiti, dal punto di vista procedurale dallAzienda
stessa.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
Questo momento, contrassegnato nello schema allegato nellambito della
sezione centrale, si sostanzia nellelaborazione, in forma interrelata
e concertata, di una proposta programmatica da parte di ciascuna macro-struttura
investita di competenze organizzative e di coordinamento. Tali strutture
sono preordinate a garantire la continuità e la gestione integrata del
percorso diagnostico-terapeutico complessivo rispetto alle diverse fasi
della patologia, coordinandolo ed interrelandolo, dal livello territoriale
a quello ospedaliero e definendolo in termini di produzione.
A livello distrettuale i Direttori di Distretto, previo coordinamento fra
di loro sulle strategie operative degli indirizzi regionali, avvalendosi
di rispettivi uffici di coordinamento, individuano una proposta relativa
al Programma delle attività territoriali-distrettuali e delle connesse
risorse da impegnare.
Tale proposta viene confrontata con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
ai sensi dellart.7-bis, comma 2 del decreto legislativo 502/92 modificato
ed integrato, quale struttura operativa dellA.S.L. che garantisce la tutela
della salute collettiva, nonchè con le direzioni dei Dipartimenti produttivi
dellA.S.L. (sezione in basso sullo schema), ai fini della definizione
congiunta del volume di prestazioni che ciascun Dipartimento si impegna
ad erogare a favore dei servizi e delle attività che il distretto deve
garantire ai sensi di legge e in base allorganizzazione aziendale.
Le suddette attività di coordinamento in funzione concertativa coinvolgono
pertanto:
* la Direzione di distretto, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione,
le Direzioni dei Dipartimenti territoriali;
* la Direzione di distretto e la Direzione dei presidi ospedalieri dellA.S.L.
coinvolti nellattività distrettuale, quale garante della direzione strategica
e dellorganizzazione ospedaliera rispetto alla programmazione aziendale
e locale.
A livello ospedaliero analogamente, il Direttore di presidio (o di presidi
ospedalieri riuniti), previo coordinamento con i Direttori di Dipartimento
sulle strategie operative degli indirizzi regionali (v. titolo I), individua
una proposta programmatica della produzione ospedaliera e del relativo
assorbimento di risorse, sulla base della quale procede allattività di
concertazione con le Direzioni dei Distretti e con le Direzioni dei Dipartimenti
extra-ospedalieri interrelati con lattività ospedaliera. Lobiettivo è,
come sopra, quello di concordare il volume di prestazioni che le strutture
ospedaliere si impegnano ad erogare a favore delle altre strutture produttive
ed organizzative dellA.S.L.
FUNZIONE DI PRODUZIONE
In base alle risultanze delle attività di coordinamento di cui al punto
precedente, le Direzioni dei Dipartimenti produttivi operanti in ambito
territoriale (collocati nella sezione in basso allo schema allegato), previo
coordinamento fra di loro rispetto alle aree interrelate, individuano una
proposta programmatica della produzione e del relativo assorbimento di
risorse proprie di ciascun Dipartimento.
FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Le fasi propositive e di concertazione indicate ai punti precedenti confluiscono
nellambito del Collegio di Direzione di cui allart.17 del decreto legislativo
502/1992 modificato ed integrato, del quale il Direttore Generale si avvale
per la definizione della programmazione aziendale. Il Collegio, collocato
nella sezione in alto dello schema allegato, corrispondente allarea strategica
aziendale, rappresenta, pertanto, lambito di sintesi e di mediazione della
concertazione effettuata fra Distretti - Dipartimenti - Presidi .
I suddetti momenti propositivi, concertativi e di mediazione confluiscono
nel Piano attuativo locale dellA.S.L. che, contestualmente alla programmazione
di bilancio pluriennale ed annuale delle risorse assegnate, determina gli
obiettivi da raggiungere e le conseguenti azioni da svolgere, la dislocazione
e leventuale riallocazione dei fattori produttivi interni e delle connesse
risorse. Il Piano viene approvato dal Direttore Generale ai sensi di legge,
sentito il parere degli organi tecnici e consultivi di A.S.L. e dellorgano
di indirizzo politico di cui allart. 3 comma 14 del decreto legislativo
502/92 modificato e integrato.
Larticolazione della funzione di programmazione come sopra descritta,
è configurata nello schema allegato con la freccia indicata a destra.
Nellambito della programmazione strategica annuale e pluriennale oggetto
del Piano attuativo locale viene assegnato il budget rispettivamente ai
Distretti, ai Dipartimenti territoriali e di prevenzione e ai Presidi ospedalieri.
Il percorso di attribuzione del budget di acquisizione e di produzione
da parte della Direzione aziendale, rispettivamente ai livelli di coordinamento
- tutela (area centrale dello schema) e di produzione (area in basso),
è contrassegnata nello schema allegato con la freccia indicata al centro.
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Sulla base degli obiettivi stabiliti e in attuazione delle strategie aziendali
di cui al Piano attuativo locale, nonché nellambito del budget assegnato
dalla Direzione aziendale, vengono predisposti i seguenti atti di programmazione
previsti dal D.Lgs.502/1992 modificato ed integrato:
* Distretti: Programma delle attività territoriali-distrettuali, come descritto
nellapposito paragrafo (Titolo II), proposto dal Direttore del Distretto
sulla base delle risorse assegnate, sentito lufficio di coordinamento
delle attività distrettuali e previo parere del Comitato dei Sindaci di
Distretto. Tale programma è approvato dal Direttore Generale dintesa con
il suddetto Comitato, limitatamente alla attività socio-sanitarie di cui
allart.3-septies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.
* Dipartimenti territoriali ed ospedalieri: Piano delle attività dipartimentali
e dellutilizzazione delle risorse attribuite, predisposto dal direttore
di ciascun Dipartimento, sentito il rispettivo Comitato di Dipartimento;
La fase di attuazione della programmazione strategica aziendale è configurata,
nello schema allegato, con la freccia indicata a sinistra.
TITOLO IV
CONTROLLO E QUALITA
CONTROLLI INTERNI
Il cardine della riforma del sistema di valutazione è costituito dallindividuazione
di un vero e proprio sistema di monitoraggio e valutazione, articolato
in 4 funzioni distinte:
A. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
B. il controllo di gestione;
C. la valutazione del personale;
D. la valutazione e il controllo strategico.
A. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandato al
Collegio Sindacale ex art.3 del decreto legislativo 502/92 e successive
modificazioni;
B. il controllo di gestione si articola in una struttura centrale, complessa
o semplice (ad es. aggregata al sistema informativo) in staff alla direzione
aziendale e in nuclei operanti a livello di struttura periferica o di loro
aggregazioni.
I nuclei sono composti da personale appartenente alla struttura periferica,
appositamente formato e risponde al dirigente della struttura medesima.
Latto aziendale definisce i rapporti fra la struttura centrale del controllo
di gestione e i nuclei periferici;
C. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti delle
Aziende sanitarie Regionale, ai sensi dellarticolo 15, commi 5 e 6 decreto
legislativo 502/92 successive modifiche ed integrazioni, sono il collegio
tecnico ed il nucleo di valutazione.
Le modalità, la periodicità e gli effetti della valutazione dei dirigenti
sono stabilite conformemente ai rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Il nucleo di valutazione è variabile, composto da esperti multidisciplinari
interni ed esterni allAzienda. Al fine di garantire una sufficiente oggettività
di giudizio, i componenti esterni devono rappresentare almeno il 60% del
nucleo. Del nucleo di valutazione non può comunque far parte nessun dirigente
della struttura controllo di gestione.
D. La valutazione e il controllo strategico dellattuazione delle scelte
contenute nelle direttive e atti di programmazione, in termini di congruenza
tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, secondo quanto specificato
nellart. 6 del D.Lgs. 286/99, sono assegnati al nucleo di valutazione
istituito secondo il precedente punto C.
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
1. Principi del modello organizzativo e sue caratteristiche
Nelle Aziende sanitarie regionali i servizi sono erogati con modalità che
promuovano il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini
e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme anche associative riconosciute
dalla legge.
La Direzione Generale dellazienda è responsabile della creazione delle
condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione ed il
supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione
dei servizi e delle prestazioni.
Unapposita struttura organizzativa costituita presso lAzienda, in posizione
di staff alla Direzione Generale, denominata Ufficio per la qualità (U.
p. Q.), presiede allo sviluppo della funzione valutazione e miglioramento
della qualità.
Il livello di complessità della struttura, nellambito dellorganizzazione,
e determinato dallatto aziendale.
LU. p. Q., opera in stretto raccordo con le altre strutture aziendali
ed in coerenza con i sistemi informativi, formativi, premianti, di comunicazione
e di controllo di gestione e fornisce alla Direzione Generale dellAzienda,
negli ambiti di competenza, il supporto per le decisioni strategiche.
Latto aziendale può prevedere la costituzione di strutture flessibili
(gruppi sviluppo qualità) che supportino, operativamente, lattività dellU.
p. Q. su specifiche tematiche di miglioramento.
Il sistema aziendale di gestione per la qualità dovrà essere organizzato
in modo coerente con le previsioni del sistema regionale di controllo,
acquisendone integralmente i contenuti e la struttura ed approfondendo
gli aspetti di particolare interesse locale in relazione agli obiettivi
aziendali.
Le politiche aziendali per la qualità, lorganizzazione del sistema qualità,
le procedure tecniche e gestionali attuate per la sua realizzazione, vengono
descritte in un apposito documento aziendale (Manuale qualità) che le aziende
sanitarie regionali aggiornano periodicamente. LAmministrazione regionale,
nellambito delle proprie attribuzioni, avvalendosi dei propri uffici ispettivi,
verifica il rispetto delle sue previsioni.
Annualmente, con il coinvolgimento delle varie strutture organizzative,
in relazione ai vari processi aziendali, viene elaborato ed inserito nel
piano di attività annuale, il piano aziendale per la qualità che individua
per le diverse unità organizzative e per i processi ad esse trasversali,
i programmi di miglioramento (da tradursi in specifici obiettivi) selezionati
in rapporto a criteri di priorità ed in relazione a parametri di efficacia,
efficienza, adeguatezza, appropriatezza, continuità assistenziale, accessibilità,
soddisfazione dell utenza ed equità.
Compiti
Lunità organizzativa svolge, in materia di gestione per la qualità, funzioni
di promozione, sviluppo organizzativo, coordinamento, informazione, formazione,
consulenza interna, ed espleta, anche in via non esclusiva, i seguenti
compiti:
* sviluppo delle azioni di valutazione e miglioramento continuo della qualità
dei processi e dei prodotti
* sviluppo delle azioni finalizzate alla promozione delladozione, classificazione,
diffusione e aggiornamento di linee guida, regolamenti e protocolli operativi
* sviluppo delle azioni finalizzate alla promozione, coordinamento e supporto
metodologico dellattività dei gruppi sviluppo qualità
* proposta di manuale qualità e suo aggiornamento
* proposta di piano aziendale per la qualità
* interventi di competenza per consentire il necessario raccordo tra il
piano qualità aziendale e le previsioni delle carte dei servizi
* analisi dei processi organizzativi e dei prodotti aziendali
* analisi della domanda di salute e dell offerta / erogazione dei servizi
* analisi connesse alla gestione dei sistemi indicatori di esito e di processo
* interventi di competenza per lo sviluppo delle analisi della qualità
percepita e valutazioni su dimensione sociale della qualità dei servizi
* attività connesse alla sviluppo e gestione dei sistemi qualità aziendali
* analisi di appropriato utilizzo delle risorse aziendali
* iniziative di formazione- aggiornamento specifiche
* collaborazione alla definizione dei sistemi premianti
* collaborazione alla gestione/miglioramento dei sistemi informativi aziendali.
modificato ed integrato con
d. lgs.
n. 229/99 e d. lgs. n. 168/2000.
PRINCIPI, CRITERI E CONTENUTI
DELLATTO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI
DELLE AZIENDE SANITARIE
REGIONALI
PRINCIPI, CRITERI E CONTENUTI
DELLATTO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI DELLE
AZIENDE SANITARIE
REGIONALI
DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
PRINCIPI E CRITERI PER LORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEI
DIPARTIMENTI
DEI DIPARTIMENTI
E ACCETTAZIONE D.E.A.
DELLE DIPENDENZE (DPD)
DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI
DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE
TERRITORIALI ED
AMBULATORIALI
LINEE DI INDIRIZZO PER LORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL
DISTRETTO
DELLE ATTIVITA DISTRETTUALI
TERRITORIALI DISTRETTUALI
DI TRANSIZIONE
DEL DISTRETTO A REGIME
DEI DISTRETTI
CRITERI PER IL COORDINAMENTO
PROGRAMMATICO AI FINI DELLATTUAZIONE
DELLE STRATEGIE AZIENDALI
SULLE STRATEGIE AZIENDALI
TRA LE FUNZIONI DI TUTELA E DI PRODUZIONE
STRATEGICA
DELLA QUALITÀ