Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000
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Legge regionale 27 novembre 2000, n. 55.
Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni anno 2000)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2000 sono introdotte,
ai sensi dellarticolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981,
n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni,
le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nellallegato
A.
Art. 2.
(Lavoro straordinario dei dipendenti regionali
1. Il lavoro straordinario effettuato dal personale regionale per fronteggiare
lo stato di emergenza verificatosi in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali
del 13 - 16 ottobre 2000 viene retribuito anche in eccedenza ai limiti
contrattuali vigenti.
2. Alla relativa spesa, prevista in lire 150.000.000, si fa fronte sul
capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000, la cui denominazione viene
modificata come di seguito indicato: Spese per il personale a seguito
degli interventi nelle zone colpite dallalluvione del novembre 1994 e
dallalluvione del mese di ottobre 2000.
Art. 3.
(Variazioni per gli anni 2001 e 2002)
1. Nel bilancio pluriennale per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte, ai
sensi dellarticolo 43, comma 3, della l.r. 55/1981 e successive modificazioni
e integrazioni, le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati
nellallegato B.
Art. 4.
(Scheda Fondo Investimenti Piemonte -
1. Per lanno 2001 è approvata la scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP),
di cui alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di
programmazione degli investimenti regionali), allegata alla presente legge.
Art. 5.
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. Lelenco 2 relativo ai pagamenti mediante aperture di credito, di cui
allarticolo 10 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di
previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), è integrato con i capitoli
10896 - 24410 - 11290 - 11590 - 11600 - 11615 - 11620 - 11630 - 11720 -
11745 - 11800 - 11805 - 11865 - 11867 - 20370 - 20390 - 20400 - 20402 -
20403 - 20425 - 20440 - 20450 - 20460 - 20462 - 20463.
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Lelenco 1 relativo alle spese obbligatorie e dordine, di cui allarticolo
8 della l.r. 33/2000, è integrato con i capitoli 20677 - 10360.
Art. 7.
(Fondi globali)
1. Gli elenchi allegati alla l.r. 33/2000, relativi ai capitoli 15910,
27170, 26160, 27165 e 27167 sono sostituiti dagli elenchi contenuti nellallegato
C.
Art. 8.
(Devoluzione in materia di sanità)
1. Le somme assegnate alla Regione sul capitolo 13730 denominato Erogazione
di fondi per lacquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi
di profilassi predisposti dal Ministero o dai veterinari provinciali. -
FSR sono devolute per la somma di lire 1.150.000.000 al capitolo 13731
denominato Interventi per il miglioramento dellOsservatorio epidemiologico
regionale per le malattie degli animali e per la registrazione del bestiame
(D.P.R. 317/1996 e Reg. CEE n. 820/1997).
Art. 9.
(Piano finanziario indicativo
1. E approvato il seguente piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo
Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, con le seguenti previsioni
di erogazione delle spese:
2. Per gli esercizi finanziari 2000-2002 i relativi stanziamenti di competenza
di fondi regionali sono autorizzati negli articoli seguenti.
3. Per gli esercizi successivi dal 2003 al 2006 si provvederà alla copertura
finanziaria con le rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.
Art. 10.
(Autorizzazioni di spesa di fondi
1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul
capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti
nella misura complessiva di lire 10.000 milioni (5,17 Meuro) per lanno
2000, di lire 55.000 milioni (28,41 Meuro) per lanno 2001 e di lire 55.000
milioni (28,41 Meuro) per lanno 2002, con le seguenti finalità:
a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
- esercizio 2000: lire 10.000 milioni (Meuro: 5,17)
- esercizio 2001: lire 18.500 milioni (Meuro: 9,56)
- esercizio 2002: lire 24.000 milioni (Meuro: 12,40)
Tali spese verranno versate allAGEA e successivamente allOrganismo Pagatore
regionale istituito ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165 (Soppressione dellAIMA e istituzione dellAgenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dellart. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59);
b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di stato aggiuntivi
di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e previsti
al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 sono autorizzate
le seguenti spese:
- esercizio 2001: lire 36.500 milioni (Meuro: 18,85)
- esercizio 2002: lire 31.000 milioni (Meuro: 16,01).
2. Sul bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 è istituito
il seguente capitolo denominato: Contributi a favore di imprenditori agricoli
singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle
misure a), b), g), i), j), n), p) q), r), s) t) e u) del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Somme versabili allOrganismo
pagatore regionale (Articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999).
Tali somme verranno versate allOrganismo pagatore regionale istituito
ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs 165/1999; fino alla costituzione dellOrganismo
pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli
enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino
dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Art. 11.
(Devoluzione di quote assegnate ai sensi
1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge 2 dicembre 1998,
n. 423 (Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo
e zootecnico) al punto b) della deliberazione CIPE 19 febbraio 1999 per
complessive lire 13.764.909.000, per lire 2.963.837.670 ai sensi della
legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle
Comunità europee per la riforma dellagricoltura) e per lire 313.786.950
ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva
comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate),
sono devolute per il finanziamento di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi
degli articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999 previsti nel capitolo
16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Piemonte.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario
2000 è istituito il capitolo denominato: Contributi a favore di imprenditori
agricoli singoli ed associati e di altri beneficiari previsti alle misure
a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato
aggiuntivi (quote devolute) - Somme versabili allOrganismo pagatore regionale
(articoli 51 e 52 del Regolamento 1257/1999) e con uno stanziamento di
lire 17.042.533.020.
Art. 12.
(Devoluzione di economie di fondi statali
1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi nn. 153/1975, 352/1976,
1 agosto 1981, n. 423 (Interventi per lagricoltura), 25 marzo 1982, n.
94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9 concernente norme per ledilizia residenziale e provvidenze
in materia di sfratti), 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per
lattuazione di interventi programmati in agricoltura), iscritte nello
stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2000
derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dellesercizio
1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle
domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 22 febbraio 1977,
n. 15 (Norme per lattuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161
e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dellagricoltura)
e 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura
e foreste) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco
di ciascuno indicati:
DEVOLUZIONE DA:
capitolo 13765 Lire 1.572.868.532
capitolo 21153 Lire 9.736.287.415
capitolo 21160 Lire 598.286.338
capitolo 23350 Lire 1.783.617.670
capitolo 23363 Lire 39.895.356
capitolo 26370 Lire 588.321.838
DEVOLUTI A:
a) Per lire 1.161.762.000 al capitolo che sarà istituito nello stato di
previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione Contributi
a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari
previsti alla misura c), formazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quota devoluta - Somme versabili
allOrganismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n.
1257/1999);
b) Per lire 13.157.515.149 al capitolo che sarà istituito nello stato di
previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione Contributi
a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari
per interventi previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quote devolute - Somme
versabili allOrganismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento
CE n. 1257/1999).
2. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi della legge n. 752/1986, iscritte
nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario
2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dellesercizio
1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle
domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali n. 63/1978, 14 agosto
1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e
lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti
agricoli), 5 gennaio 1995, n. 5 (Intervento straordinario sugli oneri per
le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio
1991, n. 184 e n. 185) e 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali
per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) sono devolute ai
capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
DEVOLUZIONE DA:
capitolo 13016 Lire 511.002.700
capitolo 13095 Lire 1.724.644.500
capitolo 13520 Lire 2.175.000.000
capitolo 21075 Lire 2.500.000.000
capitolo 21076 Lire 1.500.000.000
capitolo 21380 Lire 313.783.056
capitolo 22020 Lire 717.591.477
capitolo 22090 Lire 85.884.630
DEVOLUTI A:
Capitolo 13250 Lire 1.724.644.500
Capitolo 13340 Lire 1.259.261.863
Capitolo 13352 Lire 140.000.000
Capitolo 13460 Lire 2.035.000.000
Capitolo 21105 Lire 3.000.000.000
Capitolo 21350 Lire 196.000.000
Capitolo 22000 Lire 1.173.000.000.
Art. 13.
(Autorizzazione al riutilizzo di economie
1. Le somme assegnate alla Regione in base alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185 (Nuova disciplina dei fondi di solidarietà nazionale), iscritte
nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario
2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dellesercizio
1999 e non utilizzate per esaurimento delle domande a seguito dei danni
dellevento alluvionale del 4-7 novembre 1994, possono essere utilizzate
per far fronte ai danni provocati dallevento alluvionale del 13-16 ottobre
2000, ai sensi della l. 185/1992 e con le modalità previste dalle leggi
nn. 22/1995, 35/1995 e 438/1995.
2. E autorizzata la devoluzione di lire 8.000.000.000 di economie accertate
con il conto consuntivo dellesercizio 1999 sul capitolo 22236, e di lire
7.000.000.000 di economie accertate con il conto consuntivo dellesercizio
1999 sul capitolo 22963 verso il capitolo 22253 dello stato di previsione
della spesa per complessive lire 15.000.000.000.
3. La denominazione dei capitoli 21918, 22236, 22253, 22266 e 22963 dello
stato di previsione della spesa è integrata, prima del riferimento legislativo,
con le seguenti parole e dellevento alluvionale del 13-16 ottobre 2000.
Art. 14.
(Anticipazione di fondi regionali per interventi di primo ripristino per
i danni in agricoltura derivanti dallevento alluvionale del 13-16 ottobre
2000)
1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle
aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta,
trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate
ai sensi dellarticolo 2 della l. 185/1992 nonché per il ripristino delle
strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate
dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, cui si applicano le disposizioni
delle l. 185/1992 con le modalità previste dalle leggi nn. 22/1995, 35/1995
e 438/1995, sono stanziate a titolo di anticipazione regionale sulle future
assegnazioni statali lire 2.429.000.000 sullesercizio 2000.
2. Alla spesa si fa fronte con la riduzione dello stanziamento di competenza
e di cassa dellesercizio 2000 dei seguenti capitoli e per i seguenti importi:
lire 1.780.000.000 sul capitolo 21630, lire 449.000.000 sul capitolo 22050
e lire 200.000.000 sul capitolo 23530.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è istituito
un capitolo denominato: Anticipazione a carico del bilancio regionale
di assegnazioni statali per interventi di emergenza e di primo ripristino
in agricoltura a seguito dellevento alluvionale del 13-16 ottobre 2000
(articolo 55 della l.r. 63/1978 e l. 185/1992).
Art. 15.
(Sostegno alla conservazione e protezione
1. Il capitolo 15720, relativo alle spese per gli interventi previsti dalla
legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione
e protezione del Lupo italiano), il cui stanziamento per lanno finanziario
2000 è stabilito in lire 50.000.000 dallarticolo 28 della l.r. 33/2000,
è incrementato di lire 100.000.000.
Art. 16.
(Piano di attività 2000 del Museo regionale
1. A seguito delle modificazioni intervenute è riadottato, ai sensi e per
gli effetti derivanti dallapplicazione dellarticolo 5, ultimo comma,
della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale
di Scienze Naturali), il Piano di attività per lanno 2000 del Museo regionale
di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.
Art. 17.
(Parere dellUnione Europea)
1. La concessione degli aiuti previsti dallarticolo 4 con scheda Fondo
Investimenti Piemonte (FIP) - Parchi tecnologici piemontesi, ai sensi dellarticolo
88 del Trattato, è disposta dopo il parere favorevole dellUnione Europea.
Art. 18.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 novembre 2000
Enzo Ghigo
I documenti contabili allegati alla presente legge saranno pubblicati sul
Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 48 del 1° dicembre 2000 (Ndr)
in occasione degli eventi
alluvionali
del 13 - 16 ottobre 2000)
Parchi tecnologici piemontesi)
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
regionali per gli anni 2000-2002)
della l. 423/1998, della l. 153/1975
e della l. 352/1976)
a destinazione vincolata a favore
delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
di fondi statali a destinazione
vincolata
per levento alluvionale del 13-16 ottobre 2000
e alla parziale
devoluzione delle stesse)
del Lupo italiano)
di Scienze Naturali)