Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2000
ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)
Regolamento Aziendale di disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1444 in data 17.10.2000)
Articolo 1. Il presente regolamento aziendale, redatto in ottemperanza ai principi di cui allarticolo 3, comma 1 ter, del D.lgs. n. 502/1992, come modificato ed integrato dai successivi D.lgs. n. 229/1999 e n. 168/2000, norma laffidamento dei contratti civilistici di appalto, di somministrazione e di compravendita relativi alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria.
Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dai vigenti regolamenti di cassa economale, spese in economia e nei casi di contratti di appalto per lesecuzione di opere e/o lavori pubblici di cui alla legge quadro 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2. LAmministrazione uniforma le proprie procedure in materia di contratti di fornitura ai principi generali di economicità, efficacia e pubblicità di cui allarticolo 1 della legge quadro 7.8.1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, definendo con il presente regolamento, la tipologia e le caratteristiche giuridiche e formali di scelta del contraente che costituiscono vincolo organizzativo per tutte le Unità Operative di spesa.
Laffidamento delle forniture deve aver luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale aziendale e in coerenza con il sistema budgetario.
LAmministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi, per ciascuno dei quali è preliminarmente individuato un Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e seguenti della citata legge nr. 241/1990.
In ogni caso del procedimento è garantito il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della citata legge nr. 241/1990, riconosciuto chiunque vi abbia interesse per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti. La responsabilità dellesercizio del diritto di accesso è posta a carico del Responsabile del procedimento
Articolo 3. LAmministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalità:
- secondo le norme di cui al D.lgs. 24.7.1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al D.lgs. 17.3.1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di servizi di cui al valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al D.lgs. 25.2.2000, n. 65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia inferiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al presente regolamento per la fornitura di beni e/o servizi il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia ricompreso tra L. 60.000.000 e la soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le disposizioni stabilite dai vigenti regolamenti aziendali di cassa economale e per le spese in economia per i casi ivi previsti.
Articolo 4. I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dellAmministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalità:
a. nella forma pubblica amministrativa alla presenza di Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);
b. per registrazione a repertorio di un ufficiale rogante del testo sottoscritto dalle Parti, di disciplinare di incarico, ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione dopera professionale da parte di Soggetto non commerciale;
c. per mezzo della sottoscrizione appiedi del capitolato speciale e/o della lettera di invito a presentare offerta, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza (ivi compreso il buono di ordinazione meccanografico), secondo luso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.
Articolo 5. La scelta del contraente per laffidamento delle forniture di cui al presente regolamento avviene con le seguenti procedure:
I. mediante trattativa privata preceduta da gara informale con invito a presentare offerta rivolto ad almeno 5 ditte specializzate del settore;
II. mediante trattativa negoziata con unico contraente nei soli casi strettamente previsti dalla vigente normativa regionale in materia (articolo 16 bis della legge regionale 18.1.1995, n. 8, introdotto con successiva legge regionale n. 69/96);
III. mediante gara pubblica a licitazione privata ad asta pubblica secondo le disposizioni vigenti in materia di affidamenti contrattuali dello Stato, di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573, nei casi in cui lAmministrazione ritenga, per la complessità e/o la specificità della fornitura, utile ed opportuno il ricorso alla procedura di gara formale.
Articolo 6. Il procedimento di trattativa privata mediante gara informale è avviato con linoltro della lettera di invito a presentare offerta, repertoriata al protocollo generale dellEnte (con eventuale capitolato doneri allegato), che deve contenere le principali disposizioni che regolano la procedura di scelta del contraente, le specifiche tecniche e le descrizioni operative della fornitura, le principali condizioni economiche e commerciali del rapporto, la documentazione richiesta, la modalità di espressione dellofferta, i criteri di aggiudicazione, nonchè lindividuazione del Responsabile del procedimento e ogni altra disposizione ritenuta utile. Tali atti sono di competenza del Responsabile del procedimento, individuato in precedenza dal Responsabile della Unità Operativa di competenza, secondo lorganizzazione e le funzioni assegnate nellambito della stessa Unità Operativa dal Piano di Organizzazione Aziendale, dal regolamento di funzionamento dei Dipartimenti e dagli altri provvedimenti interni.
Linoltro può avvenire con qualsiasi mezzo (anche via telefax o fonogramma) ferma restando la necessità di comprovare lo stesso con ricevuta (di ritorno o tagliando fax) ovvero con verbale di fonogramma. Non sono ammessi procedimenti avviati per telefono.
Lofferta economica, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta (ovvero da procuratore speciale incaricato con atto pubblico) deve essere contenuta in busta sigillata a parte per consentire lespletamento delle procedure preliminari di ammissione formale e di eventuale valutazione qualitativa ad offerta ancora celata.
Lapertura delle offerte economiche ammesse deve avvenire contestualmente, con redazione di processo Verbale, da parte del Responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testi.
Durante la fase di istruttoria, il Responsabile del procedimento può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alle ditte offerenti.
Laffidamento della fornitura può avvenire secondo i seguenti criteri:
a) al prezzo inferiore ( unitario, complessivo, per canone, ecc..)
b) a favore dellofferta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione di un punteggio in centesimi da attribuire, in sede di lettera di invito a presentare offerta, in parte al prezzo e in parte ad altri elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale ecc. ____)
Il peso puntuale degli elementi qualitativi non può mai superare i 60/100.
Lattribuzione di questi ultimi avviene da parte di un Organismo tecnico di valutazione qualitativa, composto da almeno 3 componenti e si conclude con la redazione di apposito Verbale da allegare al provvedimento di affidamento e che precede lapertura delle offerte economiche.
Il Responsabile del procedimento cura e coordina le attività di valutazione qualitativa.
Una volta individuato il primo classificato, il Responsabile del procedimento può richiedere allo stesso un ulteriore sconto migliorativo sullofferta originaria.
Si procede allaffidamento anche in caso di presenza di una sola offerta valida, previa valutazione di congruità economica e tecnica della stessa.
Il procedimento di scelta del contraente si conclude con ladozione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione degli atti di procedura, del Verbale di apertura delle offerte economiche, delleventuale Verbale di valutazione qualitativa e di affidamento della fornitura.
Articolo 7. Nei soli casi strettamente indicati allarticolo 16 bis della legge regionale 18.1.1995, n. 8, le Unità Operative possono procedere allaffidamento di forniture di beni e/o servizi di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (I.V.A. esclusa) mediante procedura negoziata che deve essere sufficientemente motivata ed illustrata da parte del Responsabile del procedimento, sia in termini economici che tecnici (eventualmente avvalendosi del parere di esperti interni e/o esterni allAmministrazione). Tali motivazioni, devono essere riportati alle premesse della deliberazione con cui si procede allaffidamento della fornitura.
Articolo 8. Nei casi di gara formale a licitazione privata asta pubblica , lAmministrazione procede con le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisti da parte dello Stato di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573 e delle eventuali nuove normative in materia che dovessero sopraggiungere.
Articolo 9. La valutazione della congruità dei prezzi è assolta prioritariamente mediante confronto con lOsservatorio dei Prezzi e delle Tecnologie della Regione Piemonte e con riferimento agli elenchi previsti dallarticolo 6 della legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dallarticolo 44, comma 1, della legge 23.12.1994, n. 724.
Per lacquisizione di beni e servizi informatici, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 12.12.1993, n. 39 e successive norme regolamentari di attuazione.
Articolo 10. Gli affidamenti di fornitura di beni e/o servizi a carattere continuativo o periodico di cui al presente provvedimento possono essere oggetto di rinnovazione contrattuale secondo le disposizioni vigenti in materia (articoli 6, comma 2, della citata legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
Articolo 11. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.