Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 29 agosto 2000, n. 141

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto “Cava di gneiss e relativa discarica” da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta Boaglio Mario per la coltivazione di una cava di gneiss e relativa discarica sita in località Ruschere nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Ruschere del Comune di Bagnolo Piemonte, presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Boaglio Mario con sede in Via Cave n. 193 nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) Siano preventivamente rilocalizzate le opere di presa acquedottistiche ad una distanza di almeno 200 m dall’area richiesta in progetto.

b) Studio idrogeologico approfondito in merito alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee.

c) Analisi tecnico-economica e valutazione previsionale almeno a medio termine (cinque anni) degli sviluppi dell’attività estrattiva e conseguente commercializzazione dei prodotti.

d) Impostazione dell’intervento in modo da garantire il recupero ambientale in corso d’opera ed il miglior raccordo morfologico con il versante originario.

e) Impostazione dell’intervento in modo da garantire, con un’ottimale regimazione delle acque superficiali, un buon assetto idrogeologico esteso anche alla pista di arroccamento interna all’area in disponibilità.

In particolare sia limitato il più possibile il dilavamento e l’erosione della frazione fine dei terreni.

f) Siano previste opere di chiarificazione delle acque di ruscellamento superficiale che interessano il sito di cava prima di essere reimmesse nel circuito naturale.

g) L’impostazione della coltivazione sia studiata in funzione dei sistemi di discontinuità e delle caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso, al fine di limitare il più possibile lo sfrido da porre in discarica.

h) Il progetto dovrà prevedere interventi atti a mitigare le emissioni di polveri e rumori nell’ambiente.

i) Il progetto di recupero ambientale contenga indicazioni sul sito di accantonamento del terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico e sulle modalità di conservazione dello stesso al fine di evitarne la perdita di fertilità per processi di ossidazione, dilavamento e mineralizzazione.

j) I miscugli proposti per il recupero ambientale vengano rivisti e gli interventi di recupero ambientale rispettino criteri più idonei per ottenere con maggior accesso l’attecchimento delle essenze autoctone.

In particolare per quanto riguarda l’impianto di alberi ed arbusti, è preferibile escludere l’utilizzo del Larice, prevedere un maggior distanziamento delle piantine rispetto al sesto d’impianto previsto di 2x2 m ed utilizzare esemplari di altezza inferiore a 1.5m, al fine di ottenere una maggiore probabilità di attecchimento.

Per quanto riguarda gli interventi di inerbimento, è preferibile ridurre il numero delle specie previste per favorire la comprensione dei rapporti di competizione interspecifica indicando le quantità di semi per unità di superficie.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania