Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto Cava di gneiss e relativa
discarica da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità
ambientale relativo allistanza della Ditta Boaglio Mario per la coltivazione
di una cava di gneiss e relativa discarica sita in località Ruschere nel
Comune di Bagnolo Piemonte (CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Ruschere del Comune di Bagnolo Piemonte, presentato ai sensi dellarticolo
10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Boaglio Mario con sede in Via Cave n. 193 nel
Comune di Bagnolo Piemonte (CN), non deve essere sottoposto alla fase di
valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui allart. 12 L.R.
40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 490/1999 deve tenere conto
necessariamente delle seguenti indicazioni:
a) Siano preventivamente rilocalizzate le opere di presa acquedottistiche
ad una distanza di almeno 200 m dallarea richiesta in progetto.
b) Studio idrogeologico approfondito in merito alla circolazione delle
acque superficiali e sotterranee.
c) Analisi tecnico-economica e valutazione previsionale almeno a medio
termine (cinque anni) degli sviluppi dellattività estrattiva e conseguente
commercializzazione dei prodotti.
d) Impostazione dellintervento in modo da garantire il recupero ambientale
in corso dopera ed il miglior raccordo morfologico con il versante originario.
e) Impostazione dellintervento in modo da garantire, con unottimale regimazione
delle acque superficiali, un buon assetto idrogeologico esteso anche alla
pista di arroccamento interna allarea in disponibilità.
In particolare sia limitato il più possibile il dilavamento e lerosione
della frazione fine dei terreni.
f) Siano previste opere di chiarificazione delle acque di ruscellamento
superficiale che interessano il sito di cava prima di essere reimmesse
nel circuito naturale.
g) Limpostazione della coltivazione sia studiata in funzione dei sistemi
di discontinuità e delle caratteristiche geomeccaniche dellammasso roccioso,
al fine di limitare il più possibile lo sfrido da porre in discarica.
h) Il progetto dovrà prevedere interventi atti a mitigare le emissioni
di polveri e rumori nellambiente.
i) Il progetto di recupero ambientale contenga indicazioni sul sito di
accantonamento del terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico
e sulle modalità di conservazione dello stesso al fine di evitarne la perdita
di fertilità per processi di ossidazione, dilavamento e mineralizzazione.
j) I miscugli proposti per il recupero ambientale vengano rivisti e gli
interventi di recupero ambientale rispettino criteri più idonei per ottenere
con maggior accesso lattecchimento delle essenze autoctone.
In particolare per quanto riguarda limpianto di alberi ed arbusti, è preferibile
escludere lutilizzo del Larice, prevedere un maggior distanziamento delle
piantine rispetto al sesto dimpianto previsto di 2x2 m ed utilizzare esemplari
di altezza inferiore a 1.5m, al fine di ottenere una maggiore probabilità
di attecchimento.
Per quanto riguarda gli interventi di inerbimento, è preferibile ridurre
il numero delle specie previste per favorire la comprensione dei rapporti
di competizione interspecifica indicando le quantità di semi per unità
di superficie.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 29 agosto 2000, n. 141
Vito Valsania