ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Accordo di programma “Contratto di Quartiere via Arquata”


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 - All. IV del d.p.c.m. 27/12/88 - Art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Integrazione al comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 30.8.00 inerente il progetto “Nuova centrale termoelettrica di circa 250 MW a ciclo combinato” nel Comune di Settimo Torinese, presentato dalla Società Edison Termoelettrica S.p.A.

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione

L.R. 49/85 art. 7 Contributi straordinari a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per i servizi di assistenza scolastica

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di ampliamento di cava di pietre ornamentali in località Fraz. S. Rocco del Comune di Premia - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

Progetto di “Acquedotto del Rio Acque Striate per l’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi” sito nei Comuni di Voltaggio, Fraconalto, Carrosio e Gavi (AL) presentata dalla Cementir S.p.A - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

“Progetto preliminare di variante alla S.S. 299 di Alagna - Circonvallazione di Romagnano e Prato Sesia”, nei comuni di Romagnano e Prato Sesia (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bognanco (Verbano Cusio Ossola)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 giugno 2000 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 Statuto Comunale

Comune di Livorno Ferraris (Vercelli)

Statuto - (Legge 3 agosto 1999 n. 265)


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa c/o A.T.C. - Torino

Avviso

2° Commissione Provinciale per l’Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95) - Novara

Avviso

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblico decreto n. 274 del 1.9.2000 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di strada Belmonte (1° lotto stralcio)

Comune di Baldichieri d’Asti (Asti)

Deliberazione C.C. n. 22 del 24/8/2000 avente ad oggetto piano di recupero ex art. 41 bis L.R. 56/77 e s.m.i. relativo ai lavori di ristrutturazione complesso immobiliare di proprietà comunale sito in Via Re Umberto I - Approvazione

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.08.2000 “Piano di Recupero area n. 18 proposto da Comba Maura e Comba Manuela - Approvazione”

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Approvazione Piano di Recupero per ristrutturazione fabbricati

Comune di Canale (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva di piano per gli insediamenti produttivi - zona I 17

Comune di Chivasso (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione del tratto ovest di “Canale di Gronda” compreso tra la Cascina Pozzo ed il Rio Palazzolo

Comune di Cigliè (Cuneo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - Classificazione strade vicinali in loc. Peironi a seguito dismissione da parte dell’Amministrazione Provinciale

Comune di Grognardo (Alessandria)

Estratto del verbale di deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 12/5/2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Avviso di approvazione Piano di Recupero

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 5/2000 - (F61) - Espropriazione aree occorse alla realizzazione della strada di collegamento al centro socio terapeutico. Decreto definitivo di esproprio

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 4/2000 - (F61) - Espropriazione aree occorse alla sistemazione delle intersezioni a raso incroci ferroviari linea Torino-Pinerrolo e le vie Giusti e Torino - Allargamento Via Sella - Decreto definitivo di esproprio

Comune di Prascorsano (Torino)

Estratto bando di asta pubblica - Alienazione terreno

Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso di deposito “per notizia” del progetto definitivo di Piano per Insediamenti Produttivi P.I.P. e del progetto definitivo di contestuale variante strutturale n. 1bis alla variante n. 1 al PRGC vigente approvata con DGR n. 189-14131 del 13.4.92

Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso di deposito “per notizia” del progetto definitivo di definitivo di Variante n. 2bis - in itinere - alla variante n. 2 al PRGC vigente

Comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata di immobile posto in Via Roma, presentato dalla Sig.ra Sartore Teresa Irene - Approvazione in via definitiva

Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5164 - Fiume Po - Comune di Cardè - Vanzetti Uberto, Ambruno Davide, Ambruno Giorgio - Istanza 29.4.98

Provincia di Novara

Estratto del processo verbale della seduta del Consiglio Provinciale - Deliberazione n. 73/2000 N. Codice 22357 - Strada Provinciale Traversale del Basso Novarese - Declassificazione a comunale del tratto interno all’abitato, sotteso alla nuova variante, dal Km. 23 + 150 per ml.

Regione Piemonte

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la sicurezza alimentare nell’area del Sahel - Anno 2000

Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97.Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. n. 67/94. Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Accordo di programma “Contratto di Quartiere via Arquata”

Il Sindaco

Rilevato che:

- con provvedimento del Sindaco della Città di Torino del 2 giugno 2000, è stata indetta per il 9 giugno 2000 (prot. 6005) la prima riunione della Conferenza di Servizi tra i rappresentanti legali:

- del Ministero dei LL.PP.

- della Città di Torino;

- della Regione Piemonte;

- dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

- del Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino,

- della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte;

- dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino;

per la conclusione dell’Accordo di Programma avente ad oggetto il “Contratto di Quartiere di Via Arquata”;

- l’indicata Conferenza di Servizi si è conclusa in data 29 giugno e le amministrazioni convenute hanno espresso il proprio assenso al programma;

- con Deliberazione del 24 luglio 2000 (mecc. 2000/5914/70) il Consiglio Comunale della Città di Torino ha approvato il testo definitivo dell’Accordo di Programma;

- hanno stipulato l’Accordo di Programma nel testo approvato:

- la Città di Torino, in data 27 luglio 2000

- la Regione Piemonte, in data 2 agosto 2000

- l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in data 31 luglio 2000

- l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, in data 27 luglio 2000

- il Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, in data 28 luglio 2000;

- l’accordo di programma deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco (L. 142 del 1990, art. 27, c. 4);

- richiamati tutti i succitati atti;

- vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, in particolare l’art. 27;

- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il Sindaco

- approva l’Accordo di Programma avente ad oggetto il Contratto di Quartiere di Via Arquata, sottoscritto:

- il 27 luglio 2000 dal Sindaco della Città di Torino e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino;

- il 28 luglio 2000 dal Provveditore agli Studi di Torino;

- il 31 luglio 2000 dal Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

- il 2 agosto 2000 dal Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte;

il quale costituisce parte integrante del presente atto;

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Valentino Castellani

Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Progetto Speciale Periferie
Giovanni Magnano

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE
“VIA ARQUATA” - TORINO

Tra

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Enzo GHIGO;

CITTA’ DI TORINO, in persona del Sindaco Prof. Valentino CASTELLANI;

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente Giorgio ARDITO;

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 di TORINO, in persona del Direttore Generale Prof. Dario CRAVERO;

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO, in persona del Provveditore agli Studi dott.ssa Marina BERTIGLIA.

Premessa

con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del Comitato per l’Edilizia Residenziale 22 ottobre 1997, n. 238, registrato alla Corte dei Conti, Delegazione presso il Ministero dei Lavori Pubblici in data 27 novembre 1997 (reg. 2, fog. 351) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24, era approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia sovvenzionata da realizzare «nell’ambito di programmi di recupero urbano denominati Contratti di Quartiere»;

la Città di Torino indicava all’Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino l’opportunità di presentare una proposta di contratto di quartiere avente ad oggetto la zona di via Arquata;

l’Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino (deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 maggio 1998, n. 270) aderiva alla proposta di Contratto di Quartiere via Arquata e previsto in linea cautelativa la spesa di lire 1.687.000.000 per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti idrico - sanitari degli edifici di via Arquata, quartieri 10 e 11;

la Città di Torino approvava la proposta di Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata» e nominava responsabile l’arch. Giovanni Magnano (deliberazione Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49);

il Sindaco della Città di Torino, il 26 giugno 1998 (prot. 3187/I.1.3), presentava alla Regione Piemonte la proposta di Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata»;

la Regione Piemonte selezionava l’indicata proposta di Contratto di Quartiere (deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 24 - 25209) e la trasmetteva al C.E.R. (nota 13 agosto 1998, n. 8487);

con deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 1998, n. 488 - C.R. 9390 e deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 24 - 25209, la Regione Piemonte destinava al Contratto di quartiere «Via Arquata» la somma di L. 2.800.000.000 come anticipo a copertura del costo a carico dei privati per il risanamento delle parti comuni di immobili, nonché la somma di L. 1.772.284.497 per opere di urbanizzazione (recupero e messa a norma di sala pubblica in corso Dante);

con D.M. Lavori Pubblici 16 settembre 1998, n. 1362 era nominata la Commissione per la valutazione e selezione delle proposte di «Contratto di quartiere» la quale formulava la relativa graduatoria (verbale n. 11 trasmesso al C.E.R. con nota 16 dicembre 1998);

il Comitato esecutivo del C.E.R., il 29 gennaio 1999, effettuava la scelta definitiva delle proposte tra le quali quella avente ad oggetto il contratto di Quartiere Via Arquata, la quale prevede un finanziamento di L. 20.000.000.000 a valere sui fondi destinati ai contratti di quartiere, è risultata classificata al secondo posto con punteggio pari a 45;

con D.M. Lavori Pubblici - Segretario generale del C.E.R. 25 febbraio 1999, n. 191, registrato all’Ufficio centrale di bilancio il 26 marzo 1999, al n. 47 ad affisso all’albo del Ministero dei Lavori Pubblici dall’1 al 30 aprile 1999, erano resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal Comitato esecutivo;

il D. M. Lavori Pubblici 5 agosto 1999, prot. n. 1026/Dir. II, art. 1, prevedeva che «I Comuni collocati ai primi 46 posti della graduatoria dei Contratti di quartiere, di cui al decreto ministeriale n. 191 del 25 febbraio 1999, sono tenuti a sottoscrivere il protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del bando di gara, con il Segretariato generale del C.E.R. entro il 30 novembre 1999 predisponendo preventivamente gli atti necessari»;

il medesimo D.M. Lav. Pub. 5 agosto 1999 prevedeva altresì, all’art. 2 che «il comune può motivatamente richiedere - redigendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti, da inviare entro la suddetta data - una proroga alla scadenza di cui all’art. 1. Tale proroga non può comunque superare il termine del 30 aprile 2000».

con lettera 30 luglio 1999, prot. 4482/I 1.3, la Città di Torino chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici di introdurre modificazioni al Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata»;

la Regione Piemonte esprimeva il proprio parere favorevole in ordine alle indicate modificazioni richieste dalla Città di Torino (lettera Regione Piemonte, Assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale 16 settembre 1999, prot. 8590/18.1);

con nota 4 novembre 1999, prot. 1322/1999, divisione IV, il Ministero dei Lavori Pubblici accoglieva le indicate variazioni richieste dalla Città di Torino;

con nota 8 novembre 1999, Divisione IV, prot. 1445/99 (7 settembre 1999, divisione IV, prot. 1080/2) il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale ribadiva la possibilità di proroga dell’indicato termine del 30 novembre sino al 30 aprile 2000, previa motivata richiesta e redazione di un cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti;

la Città di Torino chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale la proroga del termine per la sottoscrizione del protocollo d’intesa avente ad oggetto il contratto di quartiere «via Arquata» al 30 aprile 2000 (nota 30 novembre 1999, prot. 1414);

il Ministero dei Lavori Pubblici accordava l’indicata proroga sino al 30 aprile 2000 (nota 16 dicembre 1999, prot. 1630/99);

con legge Regione Piemonte 6 dicembre 1999, n. 31, si approvava la scheda del fondo Investimenti Piemonte relativa all’Edilizia residenziale Pubblica e si prevedevano ulteriori risorse finanziarie per il contratto di quartiere «Via Arquata», pari a L. 1.000.000.000;

nell’ambito del «Programma triennale di Opere Pubbliche» 2000-2002 la Città di Torino impegnava la somma di L. 4.500.000.000 per la sistemazione del suolo pubblico in via Arquata (deliberazione Consiglio comunale 7 marzo 2000, n. 20008623/24);

l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino approvava il progetto definitivo dell’intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata, ed il relativo quadro tecnico economico, da realizzare sul proprio patrimonio (deliberazione Consiglio di amministrazione 4 aprile 2000, n. 134);

la Città di Torino approvava lo schema finanziario definitivo del contratto di quartiere e la relativa relazione illustrativa, nonché lo schema di bando di concorso per la progettazione per la definizione dei contenuti di un servizio avente finalità sociali e culturali da svolgere nei locali siti sotto il cavalcavia di corso Dante n. 15 in regime di concessione (deliberazione Giunta comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70);

la Città di Torino approvava il progetto definitivo per la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere di via Arquata (deliberazione Giunta Comunale 11 aprile 2000, n. 2963/33);

il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, il 18 aprile 2000, stipulavano il protocollo d’intesa avente ad oggetto l’attuazione del programma di recupero urbano denominato «Contratto di Quartiere di via Arquata»;

con atto del Sindaco 2 giugno 2000, n. 6005, la Città di Torino indiceva la conferenza di servizi al fine di verificare la possibilità di concludere un accordo di programma ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, avente ad oggetto l’attuazione del programma di recupero urbano denominato «Contratto di Quartiere di via Arquata» in Torino, così come definito nella proposta approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49 (allegato 1) e modificato con la deliberazione Giunta comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70 (allegato 2), nonché richiamato nel protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato 3), convocando i rappresentanti legali della Regione Piemonte, dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1, del Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, del Ministero dei Lavori Pubblici e della Soprintendenza per i Beni ambientali ed Architettonici del Piemonte (allegati 5 e 6);

la conferenza di servizi si riuniva il 9, il 15, il 22 ed il 29 giugno 2000 (verbali n. 1, 2, 3, 4; allegati 7, 8, 9 e 10) ed approvava il testo del presente accordo.

Le parti, così come sopra individuate e rappresentate, ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, come modificato ed integrato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, stipulano il seguente Accordo di programma avente ad oggetto il Contratto di Quartiere «Via Arquata»:

Articolo 1
Oggetto

Il presente accordo disciplina l’attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Quartiere «Via Arquata» così come definito nella proposta approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49 (allegato 1) e modificato con la deliberazione Giunta Comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70 (allegato 2), nonché richiamato nel protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato 3), i quali costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Contratto di quartiere prevede la realizzazione di opere pubbliche, di un progetto di accompagnamento sociale, nonché di un progetto occupazionale.

Articolo 2
Opere pubbliche

Il Contratto di Quartiere «Via Arquata» prevede la realizzazione di opere pubbliche in Torino, via Arquata, delle seguenti tipologie: lavori di risanamento conservativo, realizzazione e messa a norma di impianti, recupero di alloggi ed altri locali in proprietà dell’A.T.C., recupero di alloggi in proprietà di soggetti privati, nonché lavori di sistemazione dello spazio pubblico e di recupero di locali per il centro di quartiere; il recupero e la riutilizzazione dell’ex magazzino comunale situato sotto il cavalcavia di corso Dante, attraverso la realizzazione di un servizio con finalità di promozione sociale e culturale in regime di concessione.

L’esecuzione delle indicate opere pubbliche sarà altresì disciplinata dalla convenzione tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino avente ad oggetto «L’attuazione di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito del programma di recupero urbano denominato contratto di Quartiere» ed al relativo Capitolato d’Oneri.

Sin d’ora il protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato n. 3) prevede che la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa stesso (18 aprile 2000), trasmettano al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto esecutivo degli interventi di edilizia sovvenzionata e di sperimentazione previsti dal contratto di quartiere, approvati e corredati da concessione edilizia o da deliberazione comunale di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 4, c. 16, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, c. 60.

A tal fine, l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino si impegna a presentare alla Città di Torino le richieste di concessione od autorizzazione edilizia di tutti gli interventi di propria competenza, corredate della necessaria documentazione, entro il 15 agosto 2000.

Articolo 3
Progetto di accompagnamento sociale

Il progetto di accompagnamento sociale è composto da progetti di azioni di sviluppo locale partecipato indicati nel Contratto di Quartiere «Via Arquata» ed è attuato direttamente dalle amministrazioni interessate con i propri operatori, ovvero dai soggetti promotori riuniti nell’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata (allegato 4) secondo quanto previsto dalla Deliberazione di cui al successivo art. 8, comunque nell’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Articolo 4
Progetto occupazionale

Il progetto occupazionale è composto da progetti di azioni finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo dei residenti del quartiere, anche attraverso il loro impiego nella realizzazione delle opere pubbliche previste dal Contratto di Quartiere, nella manutenzione e nella gestione dei servizi nel quartiere di via Arquata e la loro qualificazione al fine di formare figure professionali da impiegare negli interventi di sviluppo locale.

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a ridefinire il progetto occupazionale previsto nel Contratto di Quartiere «Via Arquata», nella parte in cui prevede l’applicazione della disciplina in materia di Lavori Socialmente Utili in ragione delle norme intervenute in materia ed in particolare del D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 81.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e la Città di Torino si impegnano ad esperire le procedure di evidenza pubblica necessarie all’affidamento dell’esecuzione delle opere pubbliche previste nel Contratto di Quartiere prevedendo nei relativi atti di gara l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di impiegare lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o disoccupati prioritariamente residenti nelle aree interessate dal contratto di quartiere.

Articolo 5
Piano finanziario

Il Piano finanziario contenuto nel Contratto di Quartiere «Via Arquata» definisce i costi di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Articolo 6
Rapporti tra Città di Torino e Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino.

La Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, prevedono interventi integrati dei rispettivi servizi socio - assistenziali e socio - sanitari competenti per territorio, ivi compresa l’azione degli operatori delle imprese sociali in convenzione, con particolare riguardo alla lettura integrata dei bisogni degli abitanti ed alla creazione di un sistema informativo comune.

A tal fine la Città di Torino (ai sensi degli artt. 3 e 11 del proprio Statuto) e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 (ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) esercitano le attività ed adempiono ai compiti previsti dalla deliberazione per la promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata di cui al successivo art. 8.

Definiscono, entro il 30 novembre 2000, in Conferenza di servizi ex articolo 5 della deliberazione citata al comma precedente, le modalità per la realizzazione e gestione di un sistema informativo comune finalizzato alla lettura integrata dei bisogni degli abitanti di via Arquata ed al coordinamento delle attività di rispettiva competenza, anche nella prospettiva della realizzazione di un presidio integrato.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento dei servizi deputati alla tutela della salute mentale, la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1, unitamente alla Regione Piemonte, si impegnano a definire, anche in conferenza di servizi, strategie organizzative che abbiano le caratteristiche di una sorta di «Patto per la Salute Mentale», secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 novembre 1999 (Approvazione del progetto obbiettivo «Tutela salute mentale» 1998 - 2000).

Articolo 7
Rapporti tra Città di Torino e Provveditorato agli Studi di Torino

La Città di Torino ed il Provveditorato agli Studi di Torino, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, prevedono interventi integrati con particolare riferimento alla lettura dei bisogni degli abitanti.

La Città di Torino ed il Provveditorato agli Studi di Torino definiscono, unitamente alle Scuole “Coppino”, “Foscolo” ed altre interessate, entro il 30 novembre 2000, in conferenza di servizi ex articolo 5 della deliberazione per la promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata di cui al successivo art. 8, le modalità per la realizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attività di rispettiva competenza, con la primaria finalità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica palese e occulta.

A tale scopo si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla lettura dei bisogni della popolazione nelle diverse fasce d’età, della creazione di momenti di formazione comune, nonché della costituzione ed implementazione delle reti di scuole al fine di ampliare l’offerta formativa sul territorio di via Arquata.

Articolo 8
Deliberazione per la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali - Promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata

L’accordo di programma approva la deliberazione prevista all’art. 11 dello Statuto della Città di Torino avente ad oggetto la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali con particolare riferimento all’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata (allegato 4), la quale disciplina il rapporto tra amministrazioni pubbliche e privati soggetti promotori ed attuatori del Contratto di Quartiere di via Arquata per le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Articolo 9
Vigilanza e controllo sull’esecuzione del Contratto di quartiere

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitate dal Collegio di Vigilanza costituito nei modi indicati al successivo articolo 11, il quale vigila ed indica gli interventi necessari per una piena, tempestiva e corretta attuazione del Programma.

Il Collegio può proporre la proroga del termine di durata dell’Accordo di Programma per motivate esigenze, nonché assentire modificazioni ed integrazioni non essenziali del Programma.

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di inadempimento degli obblighi assunti, contesta l’inadempienza e diffida ad adempiere entro un congruo termine; decorso infruttuosamente il predetto termine, può disporre gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.

Articolo 10
Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza, costituito ai sensi della l. n. 142 del 1990, art. 27, comma 6, è presieduto dal Sindaco della Città di Torino o suo delegato, nonché è composto da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, da un rappresentante della Azienda Sanitaria Locale n. 1, da un rappresentante del Provveditorato agli Studi.

All’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del Presidente entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’approvazione dell’Accordo, il Collegio definirà l’organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Il Collegio di vigilanza è coadiuvato dal necessario personale della Città di Torino.

Articolo 11
Termine

La durata del presente Accordo di Programma è quella del Contratto di Quartiere «Via Arquata».

Articolo 12
Approvazione, pubblicazione, effetti

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino, è approvato dal Sindaco della Città di Torino.

L’accordo ed il provvedimento di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le attività oggetto dell’accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

REGIONE PIEMONTE
in persona del Presidente della Giunta Regionale
On. Enzo GHIGO

CITTA’ DI TORINO
in persona del Sindaco
Prof. Valentino CASTELLANI

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI TORINO
in persona del Presidente Giorgio ARDITO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 di TORINO
in persona del Direttore Generale
Prof. Dario CRAVERO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO
in persona del Provveditore agli Studi
dott.ssa Marina BERTIGLIA

Elenco allegati

1. Deliberazione Giunta Comunale della Città di Torino 16 Giugno 1998, n. 98/0497/49

2. Deliberazione Giunta Comunale della Città di Torino 11 Aprile 2000, N. 00/03002/70

3. Protocollo d’intesa 18 Aprile 2000

4. Deliberazione per la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali - Promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata.

Atto Costitutivo e Statuto dell’Agenzia.

5. Indizione Conferenza di Servizi (Provvedimento Sindaco Della Città Di Torino 2 Giugno 2000, N. 6005)

6. Comunicazione del Responsabile del Procedimento

7. Conferenza di Servizi - Verbale 9 Giugno 2000, N. 1

8. Conferenza di Servizi - Verbale 15 Giugno 2000, N. 2

9. Conferenza di Servizi - Verbale 22 Giugno 2000, N. 3

10. Conferenza di Servizi - Verbale 29 Giugno 2000, N. 4


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 - All. IV del d.p.c.m. 27/12/88 - Art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Integrazione al comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 30.8.00 inerente il progetto “Nuova centrale termoelettrica di circa 250 MW a ciclo combinato” nel Comune di Settimo Torinese, presentato dalla Società Edison Termoelettrica S.p.A.

A seguito di comunicazione del Ministero dell’Ambiente pervenuta il 22.9.00, si comunica che i termini per la consultazione e presentazione di memorie e osservazioni ai sensi dell’art. 7 dell’allegato IV del d.p.c.m. 27.12.1988 sono prorogati di ulteriori 30 giorni aggiuntivi ai primi 45 giorni, per un totale di 45 giorni.

Anna Maria Tasselli



Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione

L.R. 49/85 art. 7 Contributi straordinari a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per i servizi di assistenza scolastica

Data di avvio del procedimento: settembre 2000.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 31.12.2000.

Dirigente Regionale responsabile del procedimento: Arch. Angelo Battagliotti.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sigg. Amerio Enza (0114324393), Formento Aurora (0114323511), Giai Marilena (0114324395), Longhitano Alfio (0114324404).

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Assistenza Scolastica, Settore Istruzione, Via Meucci, 1 - 1° Piano - Torino.

Il Dirigente del Settore Istruzione
Angelo Battagliotti

Allegato


PROV    ENTE    DESCRIZIONE    Codice    Fascia


TO    Moncenisio    Scuola Sussidiata    A    

TO    Comune di Beinasco    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Chivasso    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Collegno    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Favria    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Ivrea    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Pinerolo    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Piossasco    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Rivalta di Torino    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Rivara    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di San Mauro    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Torino    Libri di testo in Braille     B    

NO    Comune di Galliate    Libri di testo in Braille     B    

VC    Comune di Gattinara    Libri di testo in Braille     B    

AL    Comune di Murisengo    Libri di testo in Braille     B    

CN    Comune di Cuneo    Libri di testo in Braille     B    

CN    Comune di Priocca    Libri di testo in Braille     B    

TO    Comune di Alpignano    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Beinasco    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Bollengo    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Borgaro Torinese    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Cambiano    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Caselle Torinese    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Chivasso    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Collegno    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Druento    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Grugliasco    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Ivrea    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Leinì    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Nichelino    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Pavarolo    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Rivalta di Torino    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di San Mauro Torinese    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di San Maurizio Canavese    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Settimo Torinese    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Torino    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Trofarello    Scuola materna estiva    E    

TO    Comune di Volpiano    Scuola materna estiva    E    

VC    Comune di Crescentino    Scuola materna estiva    E    

VC    Comune di Valduggia    Scuola materna estiva    E    

VC    Comune di Varallo    Scuola materna estiva    E    

BI    C.M. Bassa Valle Cervo - Andorno Micca    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Borgomanero    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Carpignano Sesia    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Galliate    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Ghemme    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Gozzano    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Lesa    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Novara    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Oleggio    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Pogno    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Romagnano Sesia    Scuola materna estiva    E    

NO    Comune di Varallo Pombia    Scuola materna estiva    E    

CN    Comune di Bra    Scuola materna estiva    E    

CN    Comune di Cavallermaggiore    Scuola materna estiva    E    

CN    Comune di Cuneo    Scuola materna estiva    E    

CN    Comune di Mondovì    Scuola materna estiva    E    

CN    Comune di Racconigi    Scuola materna estiva    E    

AT    Comune di Bubbio    Scuola materna estiva    E    

AL    Comune di Casale Monferrato    Scuola materna estiva    E    

AL    Comune di Tortona    Scuola materna estiva    E    

AL    Comune di Valenza    Scuola materna estiva    E    

CN    C.M. Valle Maira    Convitto Alpino    C    

TO    Comune di Caluso    Convitto I.P.    D    

NO    Comune di Arona    Convitto I.P.     D    

NO    Comune di Lesa    Convitto I.P.    D    

CN    Comune di Ceva    Convitto I.P.    D    

TO    C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AT    C.I.S.A. - Asti Sud - Nizza Monferrato    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    C.I.S.A. Consorzio Intercomunale
    S.A. Carmagnola    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    C.I.S.S. Consorzio Intercomunale S.S. Pinerolo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

VB    C.I.S.S. Zona Ossola - Pallanzeno    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    C.M. Val Chisone e Germanasca    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    C.M. Valli Gesso (Vermenagna - Pesio)
    Robilante    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    C.M. Valli Mongia (Cevetta e Langa Cebana)
    Ceva    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    C.S.S. Ovada    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

VB    C.S.S. Verbania    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Arignano    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Barbaresco    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Beinette    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Brossasco    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Caltignaga    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Caprie    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Casalino    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Cascinette d’Ivrea    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Caselette    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Cavallermaggiore    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AT    Comune di Cisterna d’Asti    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Comignago    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di Coniolo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Costigliole Saluzzo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Cureggio    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Envie    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Farigliano    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Gargallo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di Gavi    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Genola    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Govone    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Granozzo con Monticello    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Grosso    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Guarene    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di La Morra    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Lagnasco    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Macello    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Manta    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Marene    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Mathi    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Mazzè    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Monchiero    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Monforte d’Alba    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Montanera    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Monteu Roero    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Morozzo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Neive    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Novello    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Paesana    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di Pasturana    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Pavarolo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Pecetto Torinese    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Piobesi d’Alba    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Piscina    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Pont Canavese    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Revello    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di Rivalta Bormida    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Roddi    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Roletto    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Salmour    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di San Francesco al Campo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di San Michele Mondovì    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di San Pietro Mosezzo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di San Salvatore Monferrato    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Sanfront    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Sant’Albano Stura    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Santo Stefano Roero    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

NO    Comune di Soriso    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

AL    Comune di Stazzano    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Torre Mondovì    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Treiso    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Trinità    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Valdieri    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Vernante    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Villafalletto    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

CN    Comune di Villar San Costanzo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia A

TO    Comune di Alpignano    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

AL    Comune di Arquata Scrivia    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Barge    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

NO    Comune di Borgomanero    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

CN    Comune di Boves    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Busca    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

TO    Comune di Buttigliera Alta    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

TO    Comune di Cambiano    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Canale    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

TO    Comune di Candiolo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Caselle Torinese    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Centallo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Ciriè    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

VC    Comune di Crescentino    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Cumiana    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

NO    Comune di Galliate    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Nole    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

NO    Comune di Oleggio    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Pino Torinese    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Racconigi    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Saluzzo    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

TO    Comune di San Mauro Torinese    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

TO    Comune di Santena    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Savigliano    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

CN    Comune di Sommariva del Bosco    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

VC    Comune di Trino    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

TO    Comune di Trofarello    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia B

VC    Comune di Varallo    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia B

AT    Comune di Asti    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

CN    Comune di Bra    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia C

AL    Comune di Casale Monferrato    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

TO    Comune di Chieri    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

TO    Comune di Collegno    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

CN    Comune di Cuneo    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

CN    Comune di Fossano    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

TO    Comune di Ivrea    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia C

TO    Comune di Moncalieri    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

CN    Comune di Mondovì    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

AL    Comune di Novi Ligure    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

AL    Comune di Tortona    Assistenza alunni disabili    F1    Fascia C

VC    Comune di Vercelli    Assistenza alunni disabili     F1    Fascia C

CN    Comune di La Morra    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

AL    Comune di Melazzo    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

AL    Comune di Montechiaro d’Acqui    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

TO    Comune di Rueglio    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

CN    Comune di Sanfront    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

VC    Comune di Saluggia    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

AL    Comune di Spigno Monferrato    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

TO    Comune di Vistrorio    Acquisto sussidi     F2    Fascia A

TO    Comune di Cambiano    Acquisto sussidi    F2    Fascia B

VC    Comune di Gattinara    Acquisto sussidi    F2    Fascia B

TO    Comune di Pino Torinese    Acquisto sussidi    F2    Fascia B

TO    Comune di Trofarello    Acquisto sussidi    F2    Fascia B

TO    Comune di Chivasso    Acquisto sussidi    F2    Fascia C

CN    Comune di Cuneo    Acquisto sussidi    F2    Fascia C

TO    Comune di Moncalieri    Acquisto sussidi    F2    Fascia C

TO    Comune di Buriasco    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

AT    Comune di Calliano    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

TO    Comune di Chianocco    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

TO    Comune di Grosso    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

AT    Comune di Isola d’Asti    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

TO    Comune di San Pietro Val Lemina    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

CN    Comune di Villar San Costanzo    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

TO    Comune di Virle Piemonte    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia A

TO    Comune di Beinasco    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Bruino    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Buttigliera Alta    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Candiolo    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia B

TO    Comune di Caselle Torinese    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Ciriè    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

NO    Comune di Oleggio    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Piossasco    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

TO    Comune di Vigone    Trasporto alunni disabili    F3    Fascia B

AT    Comune di Asti    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C

CN    Comune di Bra    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C

TO    Comune di Chivasso    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C

TO    Comune di Collegno    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C

TO    Comune di Pinerolo    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C

TO    Comune di Torino    Trasporto alunni disabili     F3    Fascia C


Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di ampliamento di cava di pietre ornamentali in località Fraz. S. Rocco del Comune di Premia - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 13/9/2000 la Ditta Graniti S. Rocco S.r.l. con sede in Via Torino, 23 del Comune di Premia ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Fraz. S. Rocco del Comune di Premia.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 19488 del 13/9/2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

Progetto di “Acquedotto del Rio Acque Striate per l’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi” sito nei Comuni di Voltaggio, Fraconalto, Carrosio e Gavi (AL) presentata dalla Cementir S.p.A - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 21 settembre 2000 la Cementir S.p.A. con sede legale in Roma, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell’articolo 12 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di “ Acquedotto del Rio Acque Striate per l’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi ” allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 20120 in data 21 settembre 2000 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell’art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Stampa, pubblicato in data 21 settembre 2000

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/98.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l’Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente Responsabile
Orazio Ruffino



Regione Piemonte - Direzione Trasporti

“Progetto preliminare di variante alla S.S. 299 di Alagna - Circonvallazione di Romagnano e Prato Sesia”, nei comuni di Romagnano e Prato Sesia (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 6.9.2000, l’Ente nazionale per le strade, Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in Torino, Via Talucchi 7, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al “Progetto preliminare di variante alla S.S. 299 di Alagna. Circonvallazione di Romagnano e Prato Sesia”, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 18942 in data 16.9.2000 della Direzione Ambiente e Rifiuti) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Giuseppe Iacopino, dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 4245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all’arch. Riccardo Lorizzo, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 4232).

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Aldo Manto


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bognanco (Verbano Cusio Ossola)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 giugno 2000 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 Statuto Comunale

Indice

Titolo I
- Autonomia e finalità del Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

Art. 2 Sede, stemma e confalone

Art. 3 Funzioni

Art. 4 Statuto Comunale

Art. 5 Regolamenti

Art. 6 Albo Pretorio

Titolo II
- Ordinamento Istituzionale

Capo 1 - Gli organi istituzionali

Art. 7 Organi

Capo II - Il Consiglio

Art. 8 Elezione, composizione e durata

Art. 9 1 Consiglieri

Art. 10 Prerogative delle minoranze consiliari

Art. 11 Prima seduta del Consiglio

Art. 12 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 13 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente

Art. 14 Competenze del Consiglio

Art. 15 Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Art. 17 Adunanze del Consiglio

Art. 18 Funzionamento del Consiglio

Capo III - Il Sindaco

Art. 19 Il Sindaco

Art. 20 Competenze del Sindaco

Art. 21 Il Vice Sindaco

Art. 22 Deleghe ed incarichi

Art. 23 Cessazione della carica di Sindaco

Capo IV - La Giunta

Art. 24 Composizione della Giunta

Art. 25 Funzionamento della Giunta

Art. 26 Competenze della Giunta

Art. 27 Revoca degli Assessori

Capo V - Norme comuni

Art. 28 Mozione di sfiducia

Art. 29 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Titolo III
- Decentramento Amministrativo e Partecipazione

Art. 30 Libere forme associative

Art. 31 Consulenze tecniche di settore

Art. 32 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Art. 33 Referendum comunali

Art. 34 Diritto d’accesso e di informazione dei cittadini

Titolo IV
- Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I - L’organizzazione amministrativa

Art. 35 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 36 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 37 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 38 Il Segretario comunale

Art. 39 Il Direttore generale

Art. 40 Gestione amministrativa

Art. 41 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

Art. 42 Le determinazioni ed i decreti

Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 43 I servizi pubblici locali

Art. 44 L’Azienda Speciale

Art. 45 L’Istituzione

Art. 46 Gestione dei servizi in forma associata

Titolo V
- Finanza e Contabilità

Art. 47 Autonomia finanziaria

Art. 48 Demanio e patrimonio

Art. 49 Revisione economico finanziaria

Art. 50 Controllo di gestione e controllo di qualità

Titolo VI
- Disposizione finale

Art. 51 Disposizione finale

Titolo I
Autonomia e finalità del Comune

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Sede, stemma e gonfalone

Il Comune ha sede nel capoluogo.

Ha lo stemma ufficiale ed il gonfalone di cui all’allegato “A”.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3
Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

Il Comune demanda ad apposito regolamento la disciplina per l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4
Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni, separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 5
Regolamenti

li Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione dei Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 6
Albo Pretorio

Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Titolo II -
Ordinamento Istituzionale

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 7
Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II - Il Consiglio

Art. 8
Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

L’elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica dei Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento dei Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 9
I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento dei Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, di cui all’art. 32 della legge n. 142/90 e s.m.i.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 10
Prerogative e competenze delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 11
Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

E’ presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere anziano intendendosi colui che ha conseguito la maggior cifra elettorale individuale.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine dei giorno.

Art. 12
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio stesso, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 13
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.

Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 14
Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

- programmi

- piani finanziari

- relazioni previsionali e programmatiche

- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

- conti consuntivi

c) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia

- accordi di programma

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti

- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio

- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

- concessioni di pubblici servizi

- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

- nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta

n) atti elettorali e politico - amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti - surrogazione dei Consiglieri

- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

- nomina della commissione elettorale comunale

- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione dei potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.

Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull’andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Il regolamento può prevedere l’esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.

Art. 16
Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura dei Presidente della commissione.

E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

Art. 17
Adunanze del Consiglio

Le sedute dei Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati (n. 6).

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso (n. 4).

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei Voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 18
Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari

d) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Capo III - Il Sindaco

Art. 19
Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 20
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 21
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione dei Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 22
Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

Le deleghe sono comunicate al Consiglio.

li Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al protocollo ed il Consiglio deve essere riunito entro i successivi dieci giorni a cura del Vicesindaco.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 24
Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 a 4 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e’ incompatibile con quella di Consigliere Comunale, bensì è incompatibile con la libera professione di tecnico nell’ambito comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2º grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3º grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori dei Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 26
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 27
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Capo V - Norme comuni

Art. 28
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta dei Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Titolo III -
Decentramento Amministrativo e Partecipazione

Art. 30
Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative culturali e sociali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.

L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 31
Consulte tecniche di settore

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente.

Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 32
Proposte di iniziativa popolare e
forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/3 del corpo elettorale possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonchè gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 33
Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa dei Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 90º giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a

referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 34
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.

L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

Titolo IV -
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I - L’organizzazione amministrativa

Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi

L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’Ente.

Art. 36
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 37
Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contradditorio con il funzionamento interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 38
Il Segretario comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’Ente.

Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’Ente modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Oltre alle funzioni espressivamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento dal Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente e agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 39
Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’Ente.

A tal fine il Direttore:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettaglio degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, (4) attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei sevizi ed adotta le relative misure attuative;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’Ente.

La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - può attribuire in tutto o in parte - le relative funzioni al Segretario Comunale per l’intero periodo dei mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un compenso aggiuntivo rapportato alla gravosità dell’incarico.

Art. 40
Gestione amministrativa

I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 41
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni dei Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell’Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 42
Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.

Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia, tipologia e l’ufficio di provenienza.

Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 43
I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione del servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere, erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 44
L’Azienda Speciale

L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.

Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.

Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 45
L’istituzione

L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo dei mandato amministrativo dei sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L’organo di revisione dei Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

Art. 46
Gestione dei servizi in forma associata

Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

Titolo V -
Finanza e Contabilità

Art. 47
Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente, consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 48
Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la foro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio dei Comune.

Art. 49
Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.

Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione dei Revisore le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 50
Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Titolo VI -
Disposizione finale

Art. 51
Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.




Comune di Livorno Ferraris (Vercelli)

Statuto - (Legge 3 agosto 1999 n. 265)

INDICE

Titolo I
Elementi Costitutivi

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di associazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Titolo II
Organi del Comune

Art. 7 Organi elettivi

Art. 8 Elezioni del Consiglio Comunale

Art. 9 Prima seduta del Consiglio

Art. 10 Il Consiglio Comunale poteri e competenze

Art. 11 Adunanze del Consiglio

Art. 12 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 13 Il consigliere comunale

Art. 14 Doveri del Consigliere

Art. 15 Obblighi dei Consiglieri

Art. 16 Poteri dei Consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Consiglio Comunale dei ragazzi

Titolo III
La Giunta

Art. 19 Attribuzioni e competenze

Art. 20 Composizione

Art. 21 Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 22 Funzionamento della Giunta comunale

Titolo IV
Il Sindaco

Art. 23 Funzioni

Art. 24 Competenze del Sindaco

Art. 25 Mozione di sfiducia

Art. 26 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Titolo V
Ordinamento Amministrativo del Comune

Art. 27 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 28 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 29 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 30 Personale

Art. 31 Il Segretario Comunale

Art. 32 Il Direttore Generale

Art. 33 Gestione Amministrativa

Titolo VI
Partecipazione ed informazione

Capo I - Partecipazione popolare e referendum

Art. 35 Partecipazione popolare

Art. 36 Iniziative e proposte popolari

Art. 37 Referendum comunali

Capo II - Diritto di accesso e di informazione

Art. 38 Pubblicità degli atti

Art. 39 Diritto di accesso

Titolo VII
Difensore Civico

Art. 40 Istituzione e attribuzioni

Art. 41 Nomina

Art. 42 Incompatibilità e decadenza

Art. 43 Sede, indennità e rapporti col Consiglio

Titolo VIII
Ordinamento Finanziario

Art. 44 Autonomia finanziaria

Art. 45 Demanio e patrimonio

Art. 46 Beni patrimoniali e disponibili

Art. 47 Contratti

Art. 48 Contabilità e bilancio

Titolo IX
Responsabilità

Art. 49 Disposizioni in materia di responsabilità

Titolo X
Funzione normativa

Art. 50 Statuto

Art. 51 Regolamenti

Art. 52 Disposizioni finali e transitorie

Titolo I
Elementi costitutivi

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Livorno Ferraris è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli strumenti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità locale.

3. Assicura condizioni di pari opportunità affinchè i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e anche attraverso forme di collaborazione civica.

4. L’attività del Comune si ispira ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con il contributo delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di associazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia di Vercelli, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

4. Il Comune, per svolgere in modo efficiente ed economico servizi e funzioni specifici, può adottare le seguenti forme di coordinamento e associazione con Comuni, Provincia e Regione:

- convenzioni, consorzi, unione di Comuni; accordi di programma.

5. L’adesione alla unione di Comuni, deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

6. L’adesione ai Consorzi deve essere deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4
Territorio e Sede comunale

1. Il territorio comunale comprende l’abitato di Livorno Ferraris e le seguenti frazioni: S. Giacomo, Gerbidi, Garavoglie, Castell’Apertole, Colombara e località Mariette.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 58,11 ed è confinante con i Comuni di: Lamporo, Crescentino, Fontanetto Po, Trino, Bianzè, Moncrivello, Cigliano, Saluggia.

3. Sede del Comune è Palazzo Ciocca, in via Martiri della Libertà n. 100.

4. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, nella sala consiliare, ubicata nell’ex sede municipale di piazza Galileo Ferraris.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità della lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1º comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma d’azzurro alla croce cucita di rosso, accantonata da quattro stelle d’oro, con l’uso ab antiquo.

Titolo II
Organi del Comune

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione nel pieno rispetto del dettato legislativo di separazione dei poteri tra gli organi del Comune e tra l’attività di indirizzo e gestionale.

Art. 8
Elezione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto.

2. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

5. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

6. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 9
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, elabora il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e provvede alla relativa presentazione al consiglio entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione della sua elezione.

4. Il Sindaco, prima di presentare al Consiglio il documento programmatico, deve riunire la conferenza dei capigruppo alla quale nella fattispecie compete un potere di voto plurimo, proporzionale alla rappresentanza in Consiglio Comunale del rispettivo gruppo di appartenenza. Con analogo procedimento la conferenza dei capigruppo può promuovere l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche.

5. La verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori è demandata al Consiglio Comunale.

Art. 10
Il Consiglio Comunale - Poteri e competenze

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico, amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. I consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincoli di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri vigilano sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, attraverso le commissioni consiliari ove costituite e, singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva sull’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) Atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare

b) Atti di programmazione

- programmi

- piani finanziari

- relazioni previsionali e programmatiche

- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonchè i pareri da rendere in dette materie

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

- conti consuntivi

c) Atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) Atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra Comuni e fra Comuni e provincia

- accordi di programma

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) Atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti

- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

- concessioni di pubblici servizi

- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) Atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.

Alle richieste delle commissioni consiliari ove costituite, non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Il regolamento può prevedere l’esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito regolamento.

6. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 12
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali ove costituite.

2. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

f) le modalità di esercizio delle funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonchè il funzionamento delle commissioni consiliari ove costituite.

4. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d’impiego.

5. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 13
Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. In caso di surrogazione il Consigliere comunale entra in carica non appena viene adottata dal Consiglio la relativa delibera.

3. Le dimissioni del Consigliere Comunale, ove non siano presentate direttamente in aula consiliare, devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed al Segretario che devono in via immediata disporre per l’assunzione al protocollo generale nell’ordine temporale di presentazione e darne formale comunicazione ai consiglieri.

4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve essere adottata dal Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data del protocollo e dalla contestuale comunicazione delle dimissioni del consigliere.

5. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 14
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Art. 15
Obblighi dei Consiglieri

1. Fatte salve le fattispecie previste dall’art. 19, comma 1º della Legge 3 agosto 1999 n. 265, i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti nei confronti del Comune, delle aziende o istituzioni comunali quando si tratti di interesse proprio o del coniuge, dei parenti o affini sino al quarto grado.

2. I consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

3. I consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del comune o delle aziende o istituzioni comunali.

Art. 16
Poteri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale e possono altresì formulare interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni anche sulle attività di pertinenza degli altri organi del Comune e dell’apparato burocratico.

2. Il diritto di iniziativa del singolo consigliere si esercita altresì mediante la presentazione di proposte di deliberazione e/o emendamenti, questi ultimi relativamente ad argomenti già iscritti all’ordine del giorno.

3. La richiesta di iscrizione di questioni all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di mozione in materie di competenza del consiglio comunale o di specifico interesse della comunità, purchè non di competenza esclusiva di altri organi.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I consiglieri possono richiedere di sottoporre al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate le deliberazioni della Giunta e del Consiglio entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio quando riguardano le materie indicate dal comma 38 dell’art. 17 della legge 127/97. La richiesta deve essere scritta, motivata e con l’indicazione delle norme violate. Il quorum previsto per tale richiesta è pari a 1/5 dei consiglieri assegnati.

6. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l’esercizio dei poteri riconosciuti dal presente articolo.

Art. 17
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e il relativo capigruppo nel consigliere, non appartenenti alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze per la lista vincente, mentre per le altre liste consiglieri candidati a Sindaco.

2. E’ istituita, presso il Comune di Livorno Ferraris, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 10, comma 2, lettera c) del presente statuto, nonchè dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m.i.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 18
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo III
La Giunta

Art. 19
Attribuzioni e Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.

Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

Riferisce annualmente al Consiglio in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo sulla propria attività e svolge azione propositiva e d’impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario comunale.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di Assessori nel numero minimo di due e massimo di sei nominati anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Gli Assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti di propria competenza e per rispondere alle interrogazioni ed alle istanze dei Consiglieri.

Art. 21
Ineleggibilità ed Incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, o parenti e affini fino al 2º grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3º grado del Sindaco.

3. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

4. Il Sindaco può ricoprire tale carica per due soli mandati consecutivi.

Art. 22
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti; nelle votazioni palesi; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza in sua vece.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, su richiesta del Sindaco e senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, funzionari del Comune e Consiglieri Comunali.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibiIi sono adottate con il voto della maggioranza dei componenti.

7. In caso di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, l’Assessore più anziano per ordine di età esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Titolo IV
Il Sindaco

Art. 23
Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

3. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo la proclamazione degli eletti, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 24
Competenze del sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchè, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità d’urgenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale ove previsto e conferisce gli incarichi di responsabili di uffici e servizi, nonchè quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento, delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 25
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 26
Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza
Sospensione o Decesso del Sindaco

1. In case di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1’ trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Titolo V
Ordinamento Amministrativo
del Comune

Art. 27
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei funzionari e/o dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonchè disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’ente.

Art. 28
Indirizzi e criteri direttivi
del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi a cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonchè i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) prevedere l’eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso.

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 29
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita al Segretario Comunale; può essere attribuita anche a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

6. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

8. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 30
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

2. La Giunta Comunale con l’adozione di apposito regolamento disciplina:

a) i concorsi e le selezioni;

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il Comune promuove e realizza il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, ricercando la massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 31
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna.

7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli servizi della struttura organizzativa dell’ente.

8. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

10. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

12. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 32
Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipate dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei corsi tra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

A tal fine il direttore:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonchè dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento ad adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

6. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona la Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’Ente.

7. La Giunta entro i successivi quindici giorni esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

8. Ove il Segretario Comunale sia stato nominato anche Direttore Generale a norma delle vigenti disposizioni compete ad esso un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravità dell’incarico.

Art. 33
Gestione amministrativa

1. I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definitivi negli atti d’indirizzo.

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio e rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei funzionari gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 34
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale per il controllo e la revisione economica e finanziaria elegge un revisore dei conti, da ricercarsi tra gli iscritti negli Albi dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

2. Il revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni ed è eleggibile una sola volta.

3. Il Revisore, in conformità al presente Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Titolo VI
Partecipazione e informazione

Capo I
Partecipazione popolare e referendum

Art. 35
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale anche in base alla suddivisione del territorio in rioni e frazioni.

Art. 36
Iniziative e proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Il Comune adotta apposito regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi della partecipazione, impegnandosi a rispondere alle richieste entro 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale.

Art. 37
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrograzione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogrativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogrativi sono indetti dal sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nel liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

4. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via

preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

7. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caduzione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

11. Le modalità di presentazione di quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l’indicazione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, in apposito regolamento.

Capo II
Diritto di Accesso
e di informazione

Art. 38
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia pregiudizio agli indirizzi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte e dei regolamenti comunali.

Art. 39
Diritto di accesso

1. E’ istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico onde garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo VII
Difensore Civico

Art. 40
Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale è istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

4. Acquisite le documentazioni e informazioni necessarie, comunica al cittadino o all’associazione che ha richiesto l’intervento le sue valutazioni o l’eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del provvedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere entro periodi temporali di volta in volta stabiliti. Comunica agli organi competenti disfunzioni, abusi, carenze e ritardi riscontranti.

5. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

Art. 41
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Non può essere rieletto.

3. L’elezione del difensore civico avviene entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

4. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la presente formula: “Giuro di osservare le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di pubblico bene”.

Art. 42
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) che si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità elencate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai suoi doveri di ufficio.

Art. 43
Sede, Indennità e rapporti col Consiglio

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

2. Al difensore civico non viene corrisposta alcuna indennità rivestendo l’incarico la funzione di carica onorifica.

3. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale nella seduta in cui è posto all’ordine del giorno l’esame e l’approvazione del conto consuntivo, una relazione dell’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi.

4. Titolo VIII
Ordinamento finanziario

Art. 44
Autonomia finanziaria del Comune

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e dell’andamento della spesa.

I risultati della gestione sono secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

6. La Giunta comunale entro il termine previsto dalla legge presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 45
Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.

Art. 46
Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili devono essere utilizzati nel proficuo interesse del Comune.

Art. 47
Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni, ed appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 48
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

3. I responsabili dei servizi che dovranno gestire gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, nell’ambito del piano esecutivo di gestione elaborato dalla Giunta, sono individuati nel Regolamento di contabilità.

Titolo IX
Responsabilità

Art. 49
Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Titolo X
Funzione normativa

Art. 50
Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 51
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio.

6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 52
Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è deliberato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

2. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, per l’accesso agli atti amministrativi, per la dotazione organica del personale, per la contabilità. per la disciplina dei contratti e per ogni altra materia prevista dalla legge.



ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa c/o A.T.C. - Torino

Avviso

Si rende noto che è stata pubblicata nell’Albo Pretorio dei Comuni di: Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro, Bussoleno, Caluso, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle, Cavagnolo, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Gassino T.se, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Lauriano Po, Leinì, Luserna S. Giovanni, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Pino T.se, Piossasco, Pont Canavese, Rivalta, Rivarolo C.se, Rivoli, San Mauro T.se, Settimo T.se, Torino, Venaria Reale, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera, Crescentino, presso i Consigli di Circoscrizione di Torino e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 29/9/2000 la graduatoria aggiornata definitiva, relativa al 4º aggiornamento, del bando di concorso per la concessione di cambi in alloggi di risulta emesso dall’Agenzia il 26 maggio 1997.

Eventuali opposizioni, che dovranno essere inoltrate entro il 31 ottobre 2000, verranno esaminate nella fase dell’aggiornamento della graduatoria con le domande raccolte dal 1 maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Il Presidente
Giorgio Ardito




2º Commissione Provinciale per l’Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95) - Novara

Avviso

La 2º Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l’A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP in Omegna.

Contro detta graduatoria è possibile presentare ricorso entra 30 gg. dall’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio di Omegna.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l’A.T.C. di Novara.

Il Presidente della Commissione
Roberto Fava




Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblico decreto n. 274 del 1.9.2000 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di strada Belmonte (1º lotto stralcio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) Le indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di Strada Belmonte - 1° lotto stralcio, sono le seguenti:

Sig.ri Ferrero Italo e Liuzzi Ida
Fg. 51, mapp. 49/p di mq. 200 ca x L/mq. 1.850 x 1,5    L.    555.000. (Euro 286.63).
Fg. 51, mapp. 50/p di mq.200 ca x L/mq. 7.210 x 1,5    L.    2.163.000 (Euro 1117.10).
Fg. 51, mapp. 123/p di mq. 300 ca x L/mq. 410 x 1,5    L.     184.500 (Euro 95.29).
Fg. 51, mapp. 124/p di mq. 110 ca x L/mq. 1.545 x1,5    L.    254.980 (Euro 131.69).
Fg. 51, mapp. 204/p di mq. 70 ca x L/mq. 1.650 x1,5    L.    173.250 (Euro 89.48).
Totale    L.    3.330.730 (Euro 1720.18).
Sig.ra Torrengo Caterina
Fg. 51, mapp. 157/p di mq. 15 ca x L/mq. 1.650 x 1.5    L.    37.125 (Euro 19.17).
Seminario Vescovile di Alba
Fg. 51, mapp. 42/p di mq. 105 ca x L/mq. 1.850 x 1.5    L.    291.375 (Euro 150.48).
Fg. 51, mapp. 44/p di mq. 20 ca x L/mq. 570 x 1.5    L.    17.100 (Euro 8.83).
Fg. 51, mapp. 48/p di mq. 120 ca x L/mq. 410 x 1.5    L.    73.800. (Euro 38.11).
Totale    L.    382.275. (Euro 197.43).

oltre indennità aggiuntiva spettante al coltivatore dei suindicati fondi

Sig. Merlo Italo:
Fg. 51, mapp. 42-44-48/p di mq. 245 ca    L.    254.850 (Euro 131.62).

Per l’importo complessivo di L. 4.004.980 (Euro 2068.40)

Le superfici sono determinate in via presuntiva in attesa della redazione del frazionamento a cura del tecnico incaricato.

L’indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi.

B) Sulle indennità di espropriazione non verrà operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413, in quanto trattasi di aree ricadenti in zona agricola.

C) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

D) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l’Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l’indennità stessa, a’ sensi del disposto dell’art. 12 della Legge n. 865/1971, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

E) In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante

Alba, 1 settembre 2000

Il Dirigente
Angioletta Coppa




Comune di Baldichieri d’Asti (Asti)

Deliberazione C.C. n. 22 del 24/8/2000 avente ad oggetto piano di recupero ex art. 41 bis L.R. 56/77 e s.m.i. relativo ai lavori di ristrutturazione complesso immobiliare di proprietà comunale sito in Via Re Umberto I - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il piano di recupero di che trattasi così come redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Pasquale Rossi di Torino, prodotto a questo Comune in data 7/10/1999, comportante una spesa di complessive L. 832.636.501 (esclusa I.V.A. e spese tecniche);

2. di dare atto che il piano di recupero avverrà secondo il progetto redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Pasquale Rossi di Torino, che si compone di:

- elaborato tecnico - Relazione;

- elaborato tecnico n. 1 - Corografia - Estratto di mappa - PRGC - Planimetria generale con la delimitazione del territorio interessato dal piano di recupero;

- elaborato tecnico n. 2 - Planimetria con indicazione dei caseggiati oggetto del piano di recupero;

- elaborato tecnico n. 3 - Pianta Piano Terra - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 4 - Pianta Piano Primo - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 5 - Pianta Piano Secondo - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 6 - Pianta Piano Sottotetto - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 7 - Prospetti Est - Ovest Caseggiato A - Sezione Caseggiato B - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 8 - Sezione Caseggiati C-B - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 9 - Prospetti Sud - Ovest Caseggiato C - Sezione Caseggiato C - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 10 - Prospetto Ovest Caseggiato C - Sezione Caseggiato B - Rilievo;

- elaborato tecnico n. 11 - Pianta Piano Terra - Progetto;

- elaborato tecnico n. 12 - Pianta Piano Primo - Progetto;

- elaborato tecnico n. 13 - Pianta Piano Secondo - Progetto;

- elaborato tecnico n. 14 - Pianta Piano Sottotetto - Progetto;

- elaborato tecnico n. 15 - Prospetti Est - Ovest Caseggiato A - Sezione A - B Caseggiato A - Progetto;

- elaborato tecnico n. 16 - Prospetti Sud - Ovest Caseggiato B - Sezione Caseggiato C - Progetto;

- elaborato tecnico n. 17 - Prospetto Sud - Ovest Caseggiato C - Prospetto Sud e Sezione Caseggiato B - Progetto;

- elaborato tecnico n. 18 - Prospetto Nord Caseggiato C - Progetto;

- elaborato tecnico n. 19 - Sistemazione area, reti fognarie acque nere e piovane e impianto di illuminazione;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Simone Accossato, Responsabile del Servizio Tecnico.

(omissis)




Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.08.2000 “Piano di Recupero area n. 18 proposto da Comba Maura e Comba Manuela - Approvazione”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare gli elaborati costituenti il piano di recupero dei beni immobili individuati catastalmente al F. 61 particelle 259 - 356 del N.C.E.U., presentato dalle Signore Comba Maura e Comba Manuela, a firma dell’Arch. Mario Guasti e del Geom. Giorgio Cedrone, di seguito elencati:

documentazione fotografica;

relazione tecnica 7 dicembre 1999;

estratto di P.R.G.C. e catastale - ingrandimento e sezioni (20.3.2000);

rilievo piante 1:100 (20.3.2000);

rilievo prospetti e sezioni 1:100 (20.3.2000);

calcoli planovolumetrici di rilievo e di progetto (20.3.2000);

progetto piante prospetti e sezioni 1:100 (28.4.2000);

progetto pianta e sezioni quotate con riferimento alla via Baracca e alle reti tecniche 1:100 (28.4.2000);

bozza di convenzione (20.3.2000);

- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

di procedere alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione;

(omissis)




Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Approvazione Piano di Recupero per ristrutturazione fabbricati

Il Funzionario Responsabile

rende noto che con deliberazione consiliare n. 51 del 31/7/2000 è stato approvato il Piano di Recupero formato ai sensi art. 41 bis L.R. 56/77 e concernente la ristrutturazione edilizia di fabbricati con destinazione alberghiera in Fr. Beguda.

Il Funzionario Responsabile
Luciano Panizza




Comune di Canale (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva di piano per gli insediamenti produttivi - zona I 17

Il Sindaco

rende noto

che con atto deliberativo n. 49 C.C. del 11.9.00 è stato approvato, in via definitiva, il progetto di Piano per gli Insediamenti Produttivi - in Canale - area I17 del P.R.G.C.

Il Sindaco
Marco Monchiero




Comune di Chivasso (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione del tratto ovest di “Canale di Gronda” compreso tra la Cascina Pozzo ed il Rio Palazzolo

Il Dirigente Area Tecnica

(omissis)

rende noto

alle ditte espropriande ed agli interessati che, a partire dal 6.10.00, saranno depositati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, presso la Segreteria del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata di questo comune e, nei giorni prefestivi e festivi, presso il Comando dei Vigili Urbani in Via Siccardi 3, dalle ore 9 alle ore 12 in libera visione al pubblico, i seguenti documenti, conformi al disposto dell’art. 10 della Legge in data 22.10.71 n. 865

1. relazione illustrativa dell’opera e delle procedure per l’acquisizione delle aree

2. piano particellare di occupazione e d’esproprio composto da n. 2 elaborati con evidenziate la particelle da espropriare (tav 1./2, 2/2) e dall’elenco ditte catastali con calcolo delle superfici soggette ad occupazione temporanea e ad esproprio

3. stralcio della cartografia del Piano Regolatore Comunale vigente con inserita l’opera in progetto;

Il presente avviso ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m e i. sarà affisso all’Albo pretorio di questo Comune e inserito nel foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino n. 73 del 6.10.00 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Entro il termine di 15 giorni dalla data di inserzione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la segreteria di questo Comune a norma del sopracitato art. 10 della Legge in data 22.10.71 n. 865

Con l’occasione si invitano i sigg.ri proprietari a fornire a questa Amministrazione autocertificazione ai sensi art. 4 L n. 15 del 4.1.68, comprovante la proprietà e disponibilità dell’immobile oggetto del procedimento espropriativo e a comunicare i nomi di eventuali fittavoli segnalando a questi ultimi che possono intervenire nel contraddittorio.

Chivasso 26 settembre 2000

Il Dirigente dell’U.T.C.
Francesco Lisa




Comune di Cigliè (Cuneo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - Classificazione strade vicinali in loc. Peironi a seguito dismissione da parte dell’Amministrazione Provinciale

La Giunta Municipale

(omissis)

delibera

Di classificare strade vicinali di uso pubblico i due tratti di strada siti in località Peironi, dismessi dall’Amministrazione provinciale di Cuneo a questo Comune che si estendono rispettivamente: per m. 270 sul lato destro della strada provinciale n. 12 Niella Tanaro-Bastia (progressiva km. 9,560 al km. 9,830) e per m. 160 sul lato sinistro della medesima strada provinciale (progressiva 9,564 al km. 9,724), meglio evidenziati nell’allegata planimetria che forma parte integrante della presente deliberazioni;

Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali motivate opposizioni e di procedere, infine ad avvenuta esecutività del presente atto, alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3 della citata legge regionale n. 84/1996.




Comune di Grognardo (Alessandria)

Estratto del verbale di deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 12/5/2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio composto da n. 70 articoli, dagli allegati e dall’appendice all’art. 31, conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Walter Viola




Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Avviso di approvazione Piano di Recupero

Il Funzionario

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 28.6.2000, divenuta esecutiva il 10.7.2000, di accoglimento del Piano di Recupero;

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 36 in data 25.09.2000, divenuta esecutiva il 9.10.2000 di adozione definitiva del Piano di Recupero;

rende noto

che con le suddette deliberazioni è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato da Altina - Beltrando per un intervento da eseguirsi in Monasterolo di Savigliano, Via Monviso.

Monasterolo di Savigliano, 11 ottobre 2000

Il Funzionario
Bruno Parizia




Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 5/2000 - (F61) - Espropriazione aree occorse alla realizzazione della strada di collegamento al centro socio terapeutico. Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte, occorse alla realizzazione della strada di collegamento al Centro Socio Terapeutico:

- Eredi di Ramello Teresio:

Genovesio Margherita, propr. 1/3

Ramello Gianfranco, propr. 1/3

Ramello Maria Gabriella, propr. 1/3

Fg. 8 map. 92 di mq. 80

- Genovesio Margherita (anche erede di Ramello Teresio), propr. 4/6

Eredi di Ramello Teresio:

Ramello Gianfranco, propr. 1/6

Ramello Maria Gabriella, propr. 1/6

Fg. 8 map. 1084 (già 375 parte) di mq. 121

- Ramello Gianfranco, propr. 1/2

Ramello Maria Gabriella, propr. 1/2

Fg. 8 map. 1080 (già 151 parte) di mq. 52

- Giachello Bartolomeo (erede di Giachello Francesco), propr. 1/2

Gonella Margherita, propr. 1/2

Fg. 8 map. 1082 (già 232 parte) di mq. 317

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Si da’ atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Articolo 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 19 settembre 2000

Il Dirigente Aree Tecniche
Antonio Morrone




Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 4/2000 - (F61) - Espropriazione aree occorse alla sistemazione delle intersezioni a raso incroci ferroviari linea Torino-Pinerolo e le vie Giusti e Torino - Allargamento Via Sella - Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte, occorse alla sistemazione delle intersezioni a raso incroci ferroviari linea Torino-Pinerolo e le vie Giusti e Torino e allargamento della via Sella:

- Proprietà Vespa Aldo Augusto (erede di Vespa Giovanni e Vespa Pietro)

Fg. 17 map. 994 (già 148 parte) di mq. 124

- Proprietà Iussi Silvana,

Fg. 17 map. 984 (già 975 già 149 parte) di mq. 242

- Proprietà Società Alba S.r.l., sede in Torino, via Melchiorre Gioia 11

Fg. 17 map. 986 (già 976 già 149 parte) di mq. 324

Fg. 17 map. 981 (già 619 parte) di mq. 336

- Proprietà Ferrovie dello Stato S.p.A.

Fg. 7 map. 1735 (già 200 parte) di mq. 57

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Si da’ atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Articolo 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 19 settembre 2000

Il Dirigente Aree Tecniche
Antonio Morrone




Comune di Prascorsano (Torino)

Estratto bando di asta pubblica - Alienazione terreno

Alienazione di immobile di proprietà comunale sito in Prascorsano - Località Prabasone.

Importo a base di gara: L. 11.310.000.

Questa Amministrazione intende alienare l’immobile di cui sopra mediante asta pubblica che sarà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base sopra indicato ex art. 73, lett. C) commi 1 - 2 - 3 del R.D. 23/5/1924, nr. 827.

La gara con offerte solo in aumento sarà ad unico ed definitivo incanto.

La gara si svolgerà il giorno 15/11/2000 alle ore 08:00 presso gli uffici del Comune di Prascorsano.

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo di raccomandata postale entro le ore 12:00 del 14/11/2000 l’offerta redatta in lingua italiana unitamente alla documentazione da prodursi in conformità del bando integrale indirizzandola a: Comune di Prascorsano - Via Villa nr. 1 - 10080 Prascorsano.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il bando di asta pubblica integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Prascorsano ove è possibile prenderne visione dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (tel. 0124/698141).

Prascorsano, 2 ottobre 2000

Il Responsabile del Servizio
Fausto Pavia




Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso di deposito “per notizia” del progetto definitivo di Piano per Insediamenti Produttivi P.I.P. e del progetto definitivo di contestuale variante strutturale n. 1bis alla variante n. 1 al PRGC vigente approvata con DGR n. 189-14131 del 13.4.92

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi del titolo III° L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazioni:

n. 38 del 16.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e, contestualmente, il progetto preliminare di variante n. 1bis alla variante n. 1 al PRGC vigente, secondo i disposti del comma 6., art. 40 L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

n. 69 del 21.9.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha controdedotto alle osservazioni pervenute ed adottato il progetto definitivo di Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e, contestualmente, il progetto definitivo di variante n. 1bis alla variante n. 1 al PRGC vigente ai sensi del comma 6., dell’art. 40, L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Detti progetti definitivi di P.I.P. e di variante al PRGC saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati - per notizia - per estratto all’Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi, dal 4.10.2000 al 2.11.2000 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione in orario d’ufficio:

dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00

domenica e festivi ore 10.00 - 12.00.

Eventuali informazioni procedurali potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale.

San Damiano D’Asti, 22 settembre 2000

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Gardino




Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso di deposito “per notizia” del progetto definitivo di definitivo di Variante n. 2bis - in itinere - alla variante n. 2 al PRGC vigente

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi del titolo III° L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazioni:

n. 32 del 26.4.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il progetto PRELIMINARE di variante n. 2bis - in itinere - alla variante n. 2 al PRGC vigente;

n. 70 del 21.9.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha controdedotto alle osservazioni pervenute e contestualmente adottato il progetto definitivo di variante n. 2bis - in itinere - alla variante n. 2 al PRGC vigente.

Detto progetto definitivo sarà depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato - per notizia - per estratto all’Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi, dal 4.10.2000 al 2.11.2000 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione in orario d’ufficio:

dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00

domenica e festivi ore 10.00 - 12.00.

Eventuali informazioni procedurali potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale.

San Damiano d’Asti, 22 settembre 2000

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Gardino




Comune di Santa Vittoria D’Alba (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata di immobile posto in Via Roma, presentato dalla Sig.ra Sartore Teresa Irene - Approvazione in via definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con votazione unanime resa per alzata di mano

delibera

1) Di prendere atto che entro i termini previsti dagli artt. 40 e 41 bis della L. n. 457 del 5/8/78, non sono pervenute osservazioni al piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla signora Sartore Teresa Irene ed adottato con deliberazione n. 15/CC del 11/5/2000;

2) di approvare, pertanto, in via definitiva, il piano di recupero costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica (allegato 1)

- relazione geologica

- documentazione fotografica (allegato 3)

- planimetria del Piano di Recupero su mappa catastale aggiornata dotata delle principali quote planoaltimetriche;

- rilievo dei fabbricati esistenti (tavola 1)

- rilievo planoaltimetrico, con curve di livello, estratto IGM (tavola 2)

- progetto del nuovo fabbricato (allegato 4)

- schema di convenzione (allegato 2)

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Roberto Tibaldi




Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5164 - Fiume Po - Comune di Cardè - Vanzetti Uberto, Ambruno Davide, Ambruno Giorgio - Istanza 29.4.98

Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24.2.2000 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 24.2.2000, alle Ditte suddette di derivare dal Fiume Po mod. 0,50 (l/s 50) da prelevare per ore 30 ogni turno di 30 giorni, corrispondente ad una portata continua di mod. medi 0,0208 (l/s 2,08) ad uso irriguo.

Estratto del Disciplinare

Art. 12 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell’acqua e che rientrano nelle competenze dell’Amministrazione Provinciale. In ogni caso i concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, che ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 6.3.2000 al n. 2025 serie 3ª. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 21 settembre 2000

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Novara

Estratto del processo verbale della seduta del Consiglio Provinciale - Deliberazione n. 73/2000 N. Codice 22357 - Strada Provinciale Traversale del Basso Novarese - Declassificazione a comunale del tratto interno all’abitato, sotteso alla nuova variante, dal Km. 23 + 150 per ml.

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di declassificare a “comunale”, per i motivi in premessa specificati, il tratto interno all’abitato di Granozzo con Monticello, sotteso alla variante lungo la strada provinciale Traversale del Basso Novarese compreso tra la progr. km. 23 + 885 e la progr. km. 24 + 150 della lunghezza di ml. 265;

2) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, nonchè dal Segretario Generale.




Regione Piemonte

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la sicurezza alimentare nell’area del Sahel - Anno 2000

La determinazione dirigenziale S1.4 n. 1053 del 4 ottobre 2000 relativa al presente bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 - parte I e II - dell’11 ottobre 2000 (Ndr).

La Regione Piemonte, sulla base della mozione n. 382 “Iniziative politiche di cooperazione con il Terzo Mondo”, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 febbraio 1997, ha scelto di promuovere e di dare un sostegno organico ad iniziative volte ad affrontare il problema della sicurezza alimentare nei paesi economicamente meno sviluppati.

Per raggiungere questo obiettivo e dare continuità all’azione già intrapresa nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999 il Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale, ai sensi delle Leggi Regionali 4/82 e 67/95, ha ritenuto opportuno concentrare l’azione in quattro paesi dell’area saheliana dell’Africa Occidentale: Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal.

La Regione, con determinazione dirigenziale n. 506 del 8/6/1999, sulla base delle indicazioni e degli orientamenti elaborati dal Comitato di Solidarietà, ha approvato le “Direttive di intervento per la definizione di un programma regionale di azioni concernenti la sicurezza alimentare nei Paesi meno sviluppati” per l’anno 1999 e al punto C3 ha stabilito di estendere all’anno 2000 gli orientamenti previsti per l’assegnazione di contributi a favore di enti ed associazioni.

In coerenza con le indicazioni contenute nelle Direttive viene pubblicato questo bando, che riguarda la presentazione di richieste di contributo per progetti concernenti la sicurezza alimentare nei quattro Paesi saheliani precedentemente individuati, promosse da enti e organismi piemontesi pubblici e privati.

Articolo 1
Principi

Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta il metodo definito della “cooperazione decentrata”.

Tale metodo si basa sui seguenti principi:

- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni e le opportunità locali, che è proprio dei soggetti che già operano nelle aree oggetto di intervento;

- sostegno ad iniziative che coinvolgano, in attività di cooperazione, gruppi di immigrati provenienti dai quattro Paesi del Sahel in cui opera la Regione;

- promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze, risorse tecniche e finanziarie tra il sistema produttivo piemontese e quello dei paesi saheliani interessati;

- stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica e scientifica tra le Università piemontesi, quelle dei Paesi saheliani e i differenti soggetti decentrati locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

- promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;

- stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni, scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare reti transnazionali di rapporti territoriali, per l’ideazione, la programmazione e la realizzazione di progetti di crescita culturale e di educazione alla pace;

- sostegno ad iniziative di cooperazione proposte da Enti e Istituzioni locali saheliani nell’ambito di accordi di partenariato.

Articolo 2
Soggetti eleggibili

Le richieste di contributo potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

a) Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi regionali, Università, Istituti scolastici di ogni ordine e grado e forme associative o di cooperazione tra gli stessi, che abbiano sede in Piemonte.

b) Associazioni, Enti, Organizzazioni non Governative, ONLUS, Istituti religiosi e Cooperative che possiedano i seguenti requisiti:

sede legale in Piemonte ovvero, nel caso di soggetti di carattere nazionale, svolgenti la loro attività sul territorio regionale tramite una loro sezione,

- esperienza in attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo,

- non aventi finalità di lucro.

Per “esperienza in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” si intende esclusivamente l’avere realizzato interventi che siano stati co-finanziati in base a una delle seguenti leggi o ad uno dei seguenti programmi:

- legge 49/87 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo” (PVS) e successive modifiche e integrazioni;

- legge 212/92 “Collaborazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale” (PECO);

- programmi dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali per interventi nei PVS o nei PECO;

- legge regionale 67/95.

Il contributo regionale assegnato ad un progetto ai sensi del presente bando non è cumulabile con i contributi riconosciuti dalla Regione Piemonte sulla base di altre linee di finanziamento (percorso A e B) previste dalle Direttive di intervento per la definizione di un programma regionale di azioni concernenti la sicurezza alimentare nei Paesi meno sviluppati.

Articolo 3
Iniziative ammissibili

Saranno presi in considerazione progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, che presentino i seguenti requisiti:

a) siano volti ad affrontare le problematiche relative alla sicurezza alimentare dei paesi Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, con particolare riferimento ai piani nazionali ed internazionali di sicurezza alimentare e sviluppo rurale e le misure programmate a livello decentrato;

b) prevedano azioni che siano in grado di produrre effetti significativi e verificabili sulla sicurezza alimentare delle popolazioni interessate e che mirino ad uno sviluppo di medio-lungo periodo (che non siano cioè finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza come calamità naturali, conflitti armati, ecc.).

Articolo 4
Procedura per la selezione delle iniziative

Le iniziative presentate saranno oggetto di una prima istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell’Ufficio regionale competente, nel corso della quale verrà valutata l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti definiti agli artt. 2 e 3 del presente bando.

Quindi l’Ufficio regionale competente, in base ai criteri di cui al successivo art. 5, individuerà i progetti giudicati meritevoli di sostegno ed approverà, con determinazione dirigenziale, una graduatoria delle iniziative.

L’Ufficio regionale competente elaborerà infine un programma operativo complessivo, determinando l’entità dei contributi da assegnare a ciascun progetto.

Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, l’Ufficio regionale competente comunicherà per iscritto agli enti interessati l’esito dell’istruttoria e l’ammontare del eventuale contributo assegnato.

Le graduatorie dei progetti saranno utilizzate fino a esaurimento delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2000 con appositi atti amministrativi.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti si procederà al finanziamento delle iniziative nel rispetto della graduatoria.

Articolo 5
Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti avverrà attribuendo ai progetti un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

1. ricadute sulla popolazione in termini di sicurezza alimentare;

(fino a 30 punti)

2. valorizzazione delle capacità locali di promozione del proprio sviluppo;

(fino a 24 punti)

3. qualità delle sinergie con altri partner piemontesi

(fino a 16 punti)

4. capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità piemontese;

(fino a 8 punti)

Ulteriori punti verranno assegnati ai singoli progetti in rapporto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

6. continuità con i progetti già sostenuti dalla Regione negli anni 1997- 99;

(8 punti)

7. collaborazione, nell’attuazione e/o nel finanziamento del progetto, di associazioni di immigrati saheliani in Piemonte;

(8 punti)

8. collaborazione di piccole e medie imprese o aziende artigiane piemontesi con realtà economiche dei paesi oggetto dell’intervento regionale;

(8 punti)

9. partecipazione al progetto di Università piemontesi;

(6 punti)

10. partecipazione al progetto di Aziende Sanitarie Locali;

(6 punti)

11. partecipazione al progetto di Enti Locali, singoli o associati;

(4 punti)

12. valutazione positiva nella fase di monitoraggio degli anni precedenti

(2 punti)

Articolo 6
Erogazione dei contributi

Il contributo regionale per ogni progetto non potrà superare il 50% dei costi complessivi, a fronte di risorse messe a disposizione dagli enti proponenti per un importo non inferiore al 40% del finanziamento regionale.

Esso inoltre non potrà essere superiore a L. 100.000.000.

I contributi assegnati saranno erogati in tre rate rispettivamente del 30%, 50% e 20%.

La prima rata verrà liquidata dalla Regione, come anticipo sulle spese da sostenere, non appena sia stata adottata la determinazione di approvazione dei progetti ed una volta ricevuta la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa da parte del soggetto proponente.

La seconda verrà liquidata a fronte di una relazione circa lo stato di avanzamento delle opere e di una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto per un importo pari al 50% del contributo assegnato.

La terza verrà liquidata, concluso il progetto, alla presentazione di una relazione sugli interventi eseguiti e di una rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione di tutti gli interventi previsti nel progetto.

Gli enti che lo ritengono opportuno possono presentare congiuntamente la rendicontazione relativa alla 2° e 3° rata del contributo.

La rendicontazione delle spese dovrà essere redatta sui moduli appositamente predisposti dalla Regione e dovrà comprendere:

la tabella dei preventivi e dei consuntivi di spesa firmata dal legale rappresentate dell’ente (modulo 1)

- un elenco dei documenti giustificativi delle spese, firmato dal legale rappresentate dell’ente e avallato da sindaci o revisori dei conti (modulo 2)

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprovi l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nei progetti approvati dalla Regione (modulo 3)

La rendicontazione delle spese da parte degli enti pubblici potrà anche comportare l’invio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione del progetto purché contengano precisi riferimenti idonei a rendere conoscibile la natura delle spese.

I documenti giustificativi delle spese non dovranno essere allegati alla rendicontazione ma dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione della Regione Piemonte nelle sedi legali degli Enti per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere sottoposti a verifica.

Le spese previste dalle azioni concordate per l’assegnazione dei contributi dovranno essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.

In casi eccezionali gli enti possono presentare alla Regione Piemonte una domanda di proroga del termine per la rendicontazione adeguatamente motivata. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; l’eventuale diniego da parte della Regione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’ente interessato.

La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata nel preventivo allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui non pervenga all’ufficio regionale preposto la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione a contributo, si potrà procedere alla revoca del contributo stesso.

Il contributo potrà inoltre essere revocato qualora:

non venga presentata idonea documentazione dalla quale si desuma il costo effettivo delle iniziative e delle attività realizzate;

- le iniziative finanziate non siano state realizzate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione del contributo (e in particolare abbiano disatteso la valutazione della Regione relativa all’applicazione dei criteri di comparazione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5).

Articolo 7
Variazione dei progetti in corso d’opera

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verifichino eventi eccezionali ed imprevisti, gli enti beneficiari di contributo potranno presentare istanza motivata di variazione dei progetti in corso d’opera, allegando la relativa documentazione.

I funzionari regionali incaricati valuteranno le modifiche proposte al progetto e nei successivi 30 giorni comunicheranno per iscritto all’ente interessato l’esito dell’istanza.

Le modifiche ammesse potranno concernere:

1. parziale variazione delle località di intervento, purché non vengano variati gli obiettivi e le tipologie di azioni specifiche,

2. parziale variazione dei partners, purché si tratti di sostituzioni o aggiunte, debitamente motivate,

3. variazione di singole voci del preventivo di spesa per quote non superiori al 30%, purché la variazione non comporti un aumento del contributo assegnato. Non è necessaria l’autorizzazione per la modifica del preventivo qualora la compensazione tra i capitoli di spesa non superi il 10% di variazione per singolo capitolo,

4. variazioni di caratteristiche tecniche delle opere in fase di realizzazione

5. parziale variazione delle metodologie previste per la realizzazione delle azioni specifiche.

Articolo 8
Termine e modalità di presentazione delle domande

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati dovranno presentare, per ogni progetto, una domanda in carta semplice

La domanda di contributo è resa in esenzione dal bollo ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 11 della legge 16 Giugno 1998 n. 191 e dell’art. 21 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15., compilata secondo allegato A e corredata dei prescritti allegati.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’ente o dell’associazione proponente. La firma del rappresentante legale dovrà essere autenticata. Non è soggetta ad autenticazione quando è apposta in presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla o quando la domanda con la firma è presentata insieme alla fotocopia di un documento di identità.

Alle domande di contributo (allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti utilizzando, se specificato, i moduli predisposti dalla Regione:

una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto redatta in forma libera;

- una scheda di sintesi del progetto (allegato B);

- un preventivo dei costi (allegato C);

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie ai fini dell’eventuale erogazione del contributo (allegato D);

- l’eventuale fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente;

- l’atto costitutivo e lo Statuto dell’ente, qualora non fossero già in possesso degli uffici regionali competenti;

- una dichiarazione di gradimento del progetto da parte delle autorità locali dei paesi del Sahel. Gli enti potranno inviare tale dichiarazione anche successivamente, comunque non oltre il momento della comunicazione di avvio del progetto ai fini dell’erogazione della prima tranche del contributo.

a scheda di sintesi del progetto e il preventivo di spesa dovranno pervenire alla Regione anche in versione informatica, tramite floppy-disk o con messaggio e-mail all’indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno giovedì 9 novembre al seguente indirizzo:

Regione Piemonte

Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

Settore Affari Internazionali e Comunitari

P.zza Castello 165

10122 Torino

Le istanze dovranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione;

b) con consegna a mano esclusivamente al Settore Affari Internazionali e Comunitari, Ufficio Cooperazione Internazionale - Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano, uffici n. 501/507/511; la consegna potrà avvenire dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

c) mediante telefax, utilizzando il numero 011/432.5972, con l’obbligo - entro i dieci giorni successivi - di integrare la domanda mediante consegna a mano o invio a mezzo posta.

Sulla busta contenente l’istanza di contributo dovrà essere scritto: Iniziative per la sicurezza alimentare nei Paesi del Sahel - anno 2000.

Le notizie relative all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5 dovranno essere debitamente documentate. Dovranno essere parimenti documentate le esperienze in “attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” di cui all’art 2.

Le iniziative per le quali si richiede il contributo potranno essere già avviate autonomamente prima dell’approvazione dei relativi atti amministrativi senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione regionale.

Le istanze pervenute oltre il termine previsto saranno prese in considerazione solo fino all’esaurimento delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Articolo 9
Monitoraggio e valutazione dei progetti

La Regione Piemonte avvierà apposite azioni per monitorare e valutare la realizzazione dei progetti approvati al fine di considerarne l’impatto sulla sicurezza alimentare nei paesi del Sahel e le ricadute in termini di informazione e coinvolgimento della società civile piemontese.

Articolo 10
Informazioni di carattere generale

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari, sarà unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L’istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Dott. Aurelio Catalano, Dirigente del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Cooperazione Internazionale ai seguenti numeri:

Telefono: 011/432.4776 - 2757 - 3940

Fax: 011/432.5927

E-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

Il testo del presente bando, con i relativi allegati, è disponibile presso i siti Internet:

www.regione.piemonte.it

• http:\\agora.regione.piemonte.it

Allegato (Fare riferimento al file PDF)




Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97.Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione Regionale “Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n.22/97:

Avviso pubblico per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

- cittadinanza italiana;

- requisiti personali in riferimento alla nomina;

- attività lavorative ed esperienze svolte;

- eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I criteri di individuazione degli esperti sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 48-997 del 02.10.2000.

La Direzione Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione degli esiti dell’ individuazione degli esperti entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall’Assessore avente delega in materia di lavoro;

b) un esperto individuato tra il personale della FINPIEMONTE S.p.A.;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta alla settimana, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente. Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

3. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità.

4. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, come da provvedimento di nomina del Comitato Tecnico sulla base dell’articolo 8 della Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede ai sensi della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.




Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. n. 67/94. Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione Regionale “Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 67/94:

Avviso pubblico per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

- cittadinanza italiana;

- requisiti personali in riferimento alla nomina;

- attività lavorative ed esperienze svolte;

- eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I criteri di individuazione degli esperti sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 49-998 del 02.10.2000

La Direzione Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione degli esiti dell’ individuazione degli esperti entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/94 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall’Assessore avente delega in materia di cooperazione;

b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli Albi Professionali possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui alle lettere b) e c).

2. Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente. Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

3. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità.

4. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, come da provvedimento di nomina del Comitato Tecnico sulla base dell’articolo 8 della Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede ai sensi della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.