Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Comunicato dellAssessore allUrbanistica, Pianificazione Territoriale
e dellArea Metropolitana, Edilizia Residenziale del 12 settembre 2000,
n. Prot. N. 756/SP
Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19; Regolamento Edilizio Comunale approvato
in conformità al testo tipo formato dalla Regione
Ai Sindaci dei Comuni
A distanza di un anno dallentrata in vigore della Legge Regionale 8 luglio
1999, n. 19 che ha introdotto significative innovazioni in materia di Regolamenti
Edilizi, alcuni Comuni hanno approvato il Regolamento Edilizio in conformità
a quello tipo formato dalla Regione. Avendo gli Uffici dellAssessorato
riscontrato che in alcuni casi gli aspetti procedurali non sono stati correttamente
seguiti ritengo necessario, a titolo collaborativo e ad integrazione di
quanto già comunicato con la nota n. 1857/SP del 10/12/1999, fornire alcune
puntualizzazioni e precisazioni in merito alla procedura di approvazione
del Regolamento Edilizio.
La nota che si allega illustra sinteticamente la procedura di approvazione
e le modalità di trasmissione dei Regolamenti Edilizi approvati fermo restando
quanto prescritto dalla L. R. 19/99 e dalla D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999.
Gli uffici regionali sono a disposizione per eventuali chiarimenti sia
in merito ai contenuti sia per quanto concerne le procedure.
Franco Maria Botta
NOTA TECNICA
Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Regolamento Edilizio Comunale approvato
in conformità al testo tipo formato dalla Regione. Modalità procedurali
di approvazione e trasmissione agli Uffici Regionali
Si richiamano i seguenti adempimenti:
1 ) La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento
Edilizio Comunale nel testo del deliberato deve contenere:
- esplicita dichiarazione di conformità del Regolamento Comunale a quello
Tipo formato dalla Regione;
- il riferimento al numero di articoli di cui è composto il Regolamento
Edilizio;
- lelencazione dei Modelli contenuti negli Allegati (i modelli possono
essere adattati alle proprie esigenze come precisato nelle istruzioni degli
allegati).
2 ) La deliberazione di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale,
vistata dal CO.RE.CO. sotto il profilo della legittimità, assume efficacia
con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte e solo
in quel momento il Regolamento Edilizio entra in vigore.
3 ) Si richiama lattenzione sul fatto che il contenuto dei titoli II,III,VI,VII,VIII
è cogente e le sole integrazioni e modificazioni consentite, senza pregiudizio
della conformità del Regolamento Edilizio Comunale al testo tipo, sono
quelle prescritte e suggerite nelle istruzioni in calce ai singoli articoli.
4 ) E possibile inserire nel testo del Regolamento Edilizio Comunale parte
delle istruzioni predisposte per i singoli articoli identificandole come
note; non è consentito mantenerle nella forma fornita dalla Regione in
quanto in molti casi contengono delle opzioni utili esclusivamente per
la compilazione del regolamento.
5 ) L adeguamento alle definizioni uniformate dei parametri e degli indici
edilizi ed urbanistici dovrà avvenire secondo la procedura stabilita dallart.
12, 4° comma della L.R. 19/99 e dallart. 27 bis del testo del Regolamento
tipo. In via transitoria e senza pregiudizio della conformità al testo
tipo, le definizioni dei parametri edilizi riportate al titolo III sono
sostituite, fino al momento delladeguamento dello strumento urbanistico
ai sensi dellart. 12, comma 5° della L.R.19/99, mediante ricorso a semplice
norma di rinvio, da quelle eventualmente contenute nel P.R.G. vigente.
In questo caso il Comune dovrà completare il contenuto dellart. 27 bis
(cfr. art. 27 bis nel testo del Regolamento e relative istruzioni).
6) Poichè lottemperanza agli aspetti formali e procedurali è necessaria,
in quanto il Regolamento depositato presso gli uffici regionali è a tutti
gli effetti un originale approvato e con piena valenza giuridica, si precisa
che la documentazione relativa al Regolamento Edilizio approvato, da inviare
alla Regione, dovrà essere così composta:
- copia del Regolamento Edilizio, opportunamente fascicolato, munita degli
estremi di approvazione (vedasi pag. 130 del B.U.R. suppl. al n. 35 in
data 1/9/1999) e del timbro identificativo del Comune apposto su ogni pagina;
- copia della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
Regolamento esecutiva ai sensi legge;
- copia dellestratto del B.U.R. riportante la pubblicazione della delibera
di approvazione.
La procedura di approvazione o di adozione dei Regolamenti Edilizi è normata
dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che unitamente al testo del
Regolamento Tipo approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999, è pubblicata
sul supplemento al B.U.R. n. 35 in data 1/9/1999; sul B.U.R. n. 39 in data
29/9/1999 è inoltre pubblicato un avviso di rettifica di alcuni errori
materiali contenuti nel testo del Regolamento Tipo.
della Regione Piemonte