Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1 in data 12 gennaio 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 ottobre 1999 dal Sig. Guido Scolaro, in qualità di Presidente del “Consorzio Acquedotto Frazionale di Masseranga”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acquedotto Frazionale di Masseranga” (omissis), con sede in Frazione Masseranga del Comune di Portula, la concessione in sanatoria per poter continuare a derivare da 4 sorgenti tributarie del torrente Sessera, ubicate in Comune di Portula, moduli massimi 0,0425 e medi 0,023 d’acqua da utilizzarsi per scopi potabili degli abitanti della frazione Masseranga del Comune di Portula, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore “CO.R.D.A.R. - Valsesia”, per mezzo della fognatura pubblica.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º aprile 1950, data d’inizio dell’utilizzo effettivo dell’acqua subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º aprile 1950, dell’annuo canone di L. 480 (Euro 0,25), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 21 gennaio 1949 n. 8; dal 1º gennaio 1962 dell’annuo canone di L. 960 (Euro 0,50), pari al minimo ammesso ai sensi della L. 21 dicembre 1961 n. 1501; dal 3 ottobre 1981 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (Euro 258,23), pari al minimo ammesso dall’art. 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,49), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 692 di Rep. in data 15 ottobre 1999

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 20 settembre 2000

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco