ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Regione Piemonte

Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi S.p.A., finalizzato alla realizzazione di una discarica di 1a categoria in loc. Isoletta del Comune di Strambino nonchè di una strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Completamento alla variante nord-est all’abitato di Montanaro tra la S.P. n. 82 e la S.P n. 86 con collegamento alla S.S. n. 26. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Stura in comune di Ovada, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 700) pregiudizievoli al regolare deflusso della acque Tratto a monte Ponte P.za Castello

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione idraulica per la realizzazione di una trincea drenante sub-alveo a scopo irriguo dal rio Cucetta

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione per costruzione passo carraio sul “Rio Mortesino” in Comune di Cervasca

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Alba - Collegamento condotta fognaria zona C.so Piave - C.so Europa con impianti Az. Consor. Alba Nord Loc. Mogliasso - Richiesta autorizzazione attraversamento T. Riddone

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Galaverna Maria Grazia - Richiesta autorizzazione costruzione ponticello sul Rio Mortesino in Comune di Cervasca per accesso a civile abitazione e realizzazione muro contenimento argine

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica denominato Torrente Mellea con cavo interrato MT nei Comuni di Monticello e Santa Vittoria d’Alba


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Benna (Biella)

Statuto Comunale - Allegato alla Delibera C.C. 14 aprile 2000 n. 24

Comune di Campiglia Cervo (Biella)

Statuto comunale

Comune di Vinovo (Torino)

Statuto comunale - Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 18.7.2000


ALTRI ANNUNCI

ASL n. 20 - Alessandria

Regolamento aziendale per la composizione e il funzionamento della Commissione di gara e degli organismi collegiali di valutazione tecnico qualitativa nei procedimenti di scelta del contraente

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 - Seduta del 27 luglio 2000 - Piano di Recupero n. 008 dell’area di intervento n. 29 della zona A6 - Via Craveri Ditta Oggero S.r.l. con sede in Via Marconi n. 35 - Approvazione

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 - Seduta del 27 Luglio 2000 - Piano Particolareggiato del Centro Storico - Variante n. 6 - Approvazione definitiva

Comune di Graglia (Biella)

Variante strutturale al vigente piano regolatore generale intercomunale pubblicazione e deposito del progetto preliminare

Comune di Grugliasco (Torino)

Delibera C.C. n. 51 del 20.7.2000: Approvazione piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) in area urbanistica In1 del P.R.G. vigente - subzona urbanistica Z11d del nuovo P.R.G.C.

Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

Avviso di occupazione d’urgenza

Comune di Mombello Monferrato (Alessandria)

Declassificazione tratto di strada comunale

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 2 - Decreto di occupazione di d’urgenza, in favore della città di Moncalieri, delle aree destinate ai lavori di sistemazione idraulica del Rio San Bartolomeo dalla confluenza del Rio Cenasco all’attraversamento ferroviario

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 3 - Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni. Asservimento delle aree occorrenti per la costruzione della tubazione costituente il manufatto per il mantenimento della portata di minima del Rio Palera

Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso di deposito, ai sensi dell’articolo 10 - Legge 22/10/1971 n. 865, degli atti relativi all’espropriazione delle arre destinate ai lavori di sistemazione idraulica del Rio San Bartolomeo dalla confluenza del Rio Cenasco all’attraversamento ferroviario

Comune di Premeno (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 17/8/2000 ad oggetto: “Esame ed approvazione regolamento edilizio comunale

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente in accoglimento proposte di privati. Avviso di deposito e pubblicazione

Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso

Comune di San Maurizio D’Opaglio (Novara)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 4 agosto 2000 “Variante n. 6 al Piano per insediamenti produttivi PIP D/3. Controdeduzioni alle osservazioni presentate. Approvazione definitiva

Comune di Torino

Avviso

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 44184 del 19.6.2000. T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 12645 del 18/2/2000) della Ditta Pallanzone Fausta Chiara e Assandri Andrea per trapasso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Erro ad uso forza motrice in Comune di Ponzone, assentita precedentemente alla ditta Pallanzone Adolfo e Assandri Rosmunda con D.P.G.R. n. 5277 in data 12/6/1985

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Regione Piemonte

Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi S.p.A., finalizzato alla realizzazione di una discarica di 1ª categoria in loc. Isoletta del Comune di Strambino nonché di una strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte

Premesso:

1) Che la Società Canavesana Servizi proponeva al Comune di Strambino la localizzazione di una discarica di 1ª categoria sul proprio territorio

2) Che il Consiglio Comunale di Strambino con deliberazione n. 51 del 29.11.1993 esprimeva parere favorevole all’individuazione di un sito nel territorio comunale per la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati

3) Che l’Amministrazione Comunale di Strambino e la S.C.S. per la realizzazione della discarica di cui al paragrafo precedente concordavano che il Comune di Strambino acquisisse i terreni necessari e realizzasse, con gara di appalto pubblico, la coltivazione della cava, dimensionata in modo complementare con la costruzione della discarica, mentre la S.C.S. predisponesse il progetto della cava, mettendolo a disposizione del Comune di Strambino e saldasse a compenso dei terreni messi a disposizione dal Comune e per l’impatto ambientale derivante un importo di L. 850.000.000

4) Che la Giunta Comunale di Strambino con deliberazione n. 173 del 29.10.1998 approvava il progetto di cava con recupero ambientale a discarica predisposto dalla S.C.S.

5) Che la Società Canavesana Servizi predisponeva il progetto della discarica e lo trasmetteva con nota 16.11.1998 alla Provincia di Torino per l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/1997

6) Che la Provincia di Torino predisponeva - in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione Comunale di Strambino di considerare per la realizzazione della discarica anche i problemi correlati alla viabilità di accesso alla medesima e alla viabilità generale del territorio comunale - due ipotesi di viabilità di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino in variante all’abitato di Crotte da definirsi con un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90

7) Che la Giunta Provinciale di Torino con deliberazione n. 4-25256 del 24.2.1999 confermava con dichiarazione d’intenti la partecipazione all’accordo di programma congiuntamente al Comune di Strambino, al Comune di Vische e alla Società Canavesana Servizi per la realizzazione della strada di collegamento tra la SP 56 e la SP 81

8) Che con deliberazione n. 486-161148/1998 in data 3.11.1998 il Consiglio Provinciale di Torino ha approvato il progetto preliminare relativo alla strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte per un importo complessivo di L. 3.400.000.000

9) Che il progetto di cui al paragrafo precedente è stato inserito nel programma triennale 1998/2000 dei lavori pubblici della Provincia di Torino per l’anno 1998 approvato a seguito di variazione di bilancio con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 481-159206 del 20.1.1998

10) Che il progetto di cui sopra rientra altresì tra le opere previste nel piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253 del 23.4.1999

11) Che il progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 486-161148/1998 non è soggetto alle procedure di cui alla legge regionale 14.12.1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

12) Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 49-181901/1998 dell’11.11.1998 è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio funzionale per una spesa complessiva di L. 780.000.000

13) Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 298-145644/1999 del 6.10.1999 è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio funzionale per una spesa complessiva di L. 2.620.000.000, di cui L. 600.000.000 finanziati con contributo della Società Canavesana Servizi, come da schema di convenzione predisposto dalla Provincia di Torino ed approvato dalla S.C.S.

14) Che la Giunta Provinciale di Torino autorizzava con delibera n. 876 - 211237/1999 il progetto della discarica presentato dalla S.C.S. subordinandone l’esercizio all’avvenuto completamento della rete viaria di accesso prevista mediante la realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazze e la S.P. 56 di Strambino.

15) Che i Comuni di Strambino e di Vische approvavano con i rispettivi provvedimenti consiliari n. 13 del 11.3.999 e n. 16 del 6.5.1999 le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti in coerenza con il progetto preliminare approvato dal Consiglio Provinciale n. 486-161148/1998, esperendo tutte le fasi del procedimento previste dalla legge urbanistica regionale

16) Che la Provincia di Torino Assessorato alla Pianificazione Territoriale non ha accolto le proposte di varianti parziali presentate dai Comuni di Strambino e di Vische giudicandole varianti strutturali rientranti nella casistica di cui alla lett. a) del 4° comma dell’art. 17 della legge 56/77 ed indicando come soluzione urbanistica la procedura di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90

17) Che il Comune di Strambino con nota n. 6779 del 17.11.1998 ha promosso l’accordo di programma di cui all’oggetto convocando ai sensi del 3° comma dell’art. 27 delle legge 142/90 la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 16 dicembre 1998

18) che della suddetta seduta veniva redatto il verbale n. 1 in cui venivano definiti gli elementi necessari per un approfondimento dell’iniziativa oggetto dell’accordo

19) che in data 31.12.1998 il Sindaco del Comune di Strambino convocava un’ulteriore seduta per il giorno 26 gennaio 1999

20) che della suddetta seduta veniva redatto il verbale n. 2 in cui venivano definiti gli aspetti urbanistici e procedurali e individuato il soggetto promotore dell’accordo nel Comune di Strambino nonché gli impegni della provincia a produrre il progetto definitivo del 2° lotto della strada trasmettendolo ai Comuni di Strambino e di Vische che lo avrebbero approvato in Consiglio Comunale attivando la procedura urbanistica di cui all’art. 17 comma 8 della legge 56/77 e s.m.i.

21) che in data 16 aprile 1999 gli Enti interessati si sono riconvocati per il prosieguo della conferenza di servizi; della seduta veniva redatto il verbale n. 3 nel quale sono state discusse le questioni in merito alle varianti parziali predisposte dai Comuni di Strambino e Vische ed è stato definito il calendario dei successivi adempimenti

22) che in data 30.6.99 come concordato nella precedente riunione gli Enti interessati si sono riconvocati presso la sede del Comune di Vische per perfezionare l’iter dell’accordo di programma; della seduta è stato redatto il verbale n. 4 nel quale è stata dichiarata la non necessità di sottoporre il progetto della viabilità provinciale alla procedura di V.I.A. di cui alla L.R. 40/99 in quanto l’iter procedurale è stato avviato prima del 17.12.1998 e sono state richieste le verifiche in merito all’esistenza di usi civici ed ai pareri di altri enti interferenti con l’opera in progetto nonché il parere dell’Assessorato Regionale Cave.

23) che in data 20.1.2000 gli Enti interessati si sono riconvocati presso la sede del Comune di Strambino per l’aggiornamento della seduta della conferenza; della seduta è stato redatto il verbale n. 5 nel quale viene dichiarato dal Comune di Strambino di aver appaltato la coltivazione della cava per la realizzazione del sito della discarica, nonché viene preso atto che la Provincia di Torino non ha accettato l’interpretazione dei Comuni di Strambino e Vische in merito alla variante parziale, giudicandola quindi strutturale e viene richiesta l’individuazione del Responsabile del Procedimento per l’indizione della conferenza di servizi decisoria

24) che in data 10.2.2000 si è tenuta un’ulteriore seduta, della quale è stato redatto il verbale n. 6 nel quale viene definito l’iter per l’approvazione degli stralci delle varianti ai P.R.G.C. di Strambino e Vische. Nella seduta è stato altresì precisato da parte del rappresentante della Provincia l’acquisizione del parere del Magistrato del Po nonché i tempi ipotizzabili da parte della Provincia per la realizzazione della strada. Nella seduta sono sollevati problemi in merito all’illuminazione dello svincolo della strada provinciale con la strada di Vische, per la soluzione dei quali si richiede la convocazione del rappresentante dell’Enel. Viene altresì stabilito che la prossima seduta sarà decisoria.

25) Che in data 26.6.2000 si è tenuta la conferenza di servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 27 della legge 142/90. Della presente seduta è stato redatto il verbale n. 7 nel quale i convenuti condividevano all’unanimità il progetto della strada presentato dalla Provincia di Torino di collegamento tra la SP 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino in variante all’abitato della frazione Crotte nonché la localizzazione della discarica di 1ª categoria in loc. Isoletta del Comune di Strambino, definendo i rispettivi impegni e modalità operative dell’iniziativa oggetto dell’accordo. I convenuti hanno altresì preso in considerazione l’aspetto della manutenzione e i consumi dell’impianto di illuminazione dell’innesto della nuova strada provinciale in territorio di Vische, il cui problema è stato rinviato alla seduta del 6.7.2000 nell’ambito della definizione degli impegni da parte dei vari Enti

26) Che in data 6 luglio 2000 si è tenuta la conferenza per la definizione della bozza dell’accordo di programma finalizzata ad individuare gli impegni e le modalità operative dei singoli Enti nell’ambito dell’accordo; Della suddetta riunione è stato redatto il verbale n. 8 nel quale viene concordato il testo definitivo dell’accordo

27) che l’accordo di programma prevede in loc. Isoletta la coltivazione di una cava da destinare successivamente a discarica di 1ª categoria avente una capacità di utilizzo volumetrico pari a 173.200 mc di R.S.U. e rifiuti speciali assimilabili nonché la realizzazione di una strada provinciale di tipo V CNR di collegamento tra la SP 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino di lunghezza totale pari a 3810 metri, di cui 1490 fanno parte del primo lotto che parte dall’innesto con la SP56 e si ferma poco prima dell’incrocio per Carrone e 2320 metri che fanno parte del secondo lotto che collega il precedente con l’innesto sulla SP 81 per Mazzè.

28) Che le opere di cui sopra, evidenziate negli allegati della documentazione urbanistica dei Comuni di Vische e Strambino e nei progetti di coltivazione della cava e della discarica costituiscono riferimento giuridico per gli adempimenti le modalità operative e gli obblighi contenuti nel presente accordo e nella convenzione allegata al medesimo

29) Che ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/90 l’adozione del presente accordo di programma con decreto del Presidente della Regione Piemonte costituisce per il progetto riguardante la strada provinciale di collegamento tra la SP 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino allegato all’accordo medesimo condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10, art. 9 lett. f), a favore della Provincia di Torino, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella convenzione e nell’accordo di programma, mentre per i progetti della coltivazione della cava e della discarica di 1ª categoria con relativa strada interna di accesso sono fatte salve le specifiche autorizzazioni emanate con procedimento ordinario dagli Enti competenti

30) Che per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente è prevista una convenzione tra Provincia di Torino, SCS e Comuni di Strambino e Vische, il cui schema fa parte integrante del presente accordo e alla cui stipula si provvederà nei termini fissati dal presente accordo

31) Che il programma complessivo degli investimenti riferiti agli interventi di coltivazione della cava e della discarica di prima categoria e la viabilità provinciale di collegamento tra la SP 56 e la SP 81 previsti nell’accordo di programma ammonta a L. 8.000.000.000, di cui L. 850.000.000 per interventi relativi per l’acquisizione delle aree e la predisposizione della cava; L. 3.750.000.000 per la realizzazione della discarica e la viabilità interna di accesso e L. 3.400.000.000 per la realizzazione della viabilità provinciale di collegamento tra la SP 56 e la SP 81, ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:

- acquisizione delle aree e predisposizione della cava L. 850.000.000 interamente finanziate dalla Società Canavesana Servizi

- Realizzazione della discarica L. 3.750.000.000 interamente finanziata dalla S.C.S

- Realizzazione della strada provinciale finanziata per L. 2.800.000.000 dalla provincia di Torino e L. 600.000.000 dalla S.C.S.

32) che il Comune di Strambino è attualmente proprietario delle aree oggetto di autorizzazione di coltivazione di cava che successivamente saranno oggetto di passaggio di proprietà alla S.C.S per la realizzazione della discarica, fatti salvi gli impegni richiamati al paragrafo 3 delle premesse, Dell’avvenuto passaggio di proprietà sarà data informazione nella prima seduta del Collegio di Vigilanza; La Provincia di Torino provvederà ad espropriare le aree oggetto dell’intervento della strada provinciale

33) che per la realizzazione della strada provinciale di collegamento tra la SP 56 e la SP 81 si rende necessario procedere alla variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni di Strambino e di Vische, approvando per il Comune di Strambino lo stralcio in sede di accordo di programma delle anticipazioni previsionali, relative al progetto della strada provinciale, della variante organica approvata definitivamente dal Consiglio Comunale in data 19.4.2000, attualmente depositata presso gli uffici regionali competenti, e per il Comune di Vische la variante specifica relativa alla porzione di area interessata dal progetto della strada provinciale, da considerarsi altresì in itinere rispetto all’attuale variante organica di prossima approvazione da parte della Regione Piemonte; sono fatti salvi gli adempimenti relativi alle pubblicazioni degli atti delle varianti effettuati dai rispettivi Comuni, in particolare per il Comune di Vische è fatta salva la pubblicazione dei documenti della variante parziale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 6.5.1999 non accettata dalla Provincia di Torino ma il cui contenuto coincide con l’attuale documentazione oggetto dell’accordo di programma

34) che risulta quindi necessario procedere ad assentire in sede di accordo di programma le seguenti variazioni agli strumenti urbanistici di Strambino e Vische, che prevedono per la realizzazione della strada provinciale:

- per il Comune di Strambino il mutamento di destinazione da agricolo a zona SL - Servizi locali (sedime stradale) per il tracciato interessato dalla viabilità provinciale con l’individuazione delle relative fasce di rispetto che per legge sono di metri 30

- per il Comune di Vische il mutamento di destinazione da agricolo a sedime stradale per la porzione interessata dalla viabilità provinciale con l’individuazione delle relative fasce di rispetto che per legge sono di metri 30

35) che in merito all’iniziativa oggetto del presente accordo di programma, il Responsabile del procedimento, prima della stipula dell’accordo di programma, ha acquisito dai Settori competenti della Regione Piemonte e dagli Enti interessati i seguenti pareri, che ha reso noto ai soggetti perfezionanti l’intesa della conclusione dell’accordo di programma.

a) parere idraulico favorevole del Magistrato per il Po n. prot. 236 del 27.1.2000 relativamente al II lotto della strada di collegamento tra la SP 81 e la SP 56

b) parere favorevole con prescrizioni del Settore Pianificazione e Verifica Attività estrattive della Regione Piemonte n. prot. 7350/16.4 del 19.6.2000 riguardante la coltivazione della cava di inerti in loc. Isoletta del Comune di Strambino

c) deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 876-211237/1999 di approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 del progetto della discarica di 1ª categoria sita in loc. Isoletta del Comune di Strambino e di autorizzazione alla gestione della medesima con prescrizioni

d) parere favorevole con osservazioni del Settore Territoriale 19.11 dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte prot. n. 244 del 15.6.2000 riguardante il parere di competenza urbanistica sullo stralcio dell’anticipazione alla variante generale approvata dal Comune di Strambino riferita al progetto della viabilità provinciale oggetto dell’accordo di programma

e) parere favorevole con osservazioni del Settore Territoriale 19.11 dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte prot. n. 244 del 15.6.2000 riguardante il parere di competenza urbanistica sulla variante specifica relativa alla porzione di area interessata dal progetto della strada provinciale oggetto dell’accordo di programma in territorio del Comune di Vische

f) dichiarazione del Settore Territoriale 19.11 dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte, prot. n. 285 del 12.7.2000, con la quale si conferma l’avvenuto adeguamento della documentazione richiesta ai paragrafi d) ed e).

g) comunicazione della Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. del 19.6.2000 di non interferenza del progetto con gli oleodotti di loro gestione

h) comunicazione dell’Italgas del 16.6.2000 con la quale viene individuata l’interferenza con la tubazione del gas che alimenta la frazione di Carrone e precisato che l’intervento non crea problemi con l’espletamento del servizio pubblico

i) comunicazione della SNAM Centro di Ivrea del 19.6.2000 nella quale viene dichiarato che il progetto non interferisce con i loro impianti

j) comunicazione dell’Enel in data 23.6.2000 nella quale viene dichiarato che il progetto non interferisce con i loro impianti di media tensione, mentre si riserva di valutare all’atto del progetto esecutivo eventuali presenze di linee di bassa tensione o di media tensione di nuova posa

k) dichiarazione dei Comuni di Strambino e di Vische dell’inesistenza di vincoli di uso civico sul tracciato della nuova strada provinciale

l) dichiarazione in data 3 luglio 2000 del geologo dott. Eugenio Zanella estensore dello studio geologico del territorio per la variante al piano regolatore di Strambino in merito alla fattibilità del progetto della viabilità provinciale incluso in fascia C del Piano stralcio delle fasce fluviali

m) dichiarazione in data 30 giugno 2000 del geologo dott. Carlo Medardo Dellarole estensore dello studio geologico del territorio per la variante al piano regolatore di Vische in merito alla fattibilità del progetto della viabilità provinciale incluso in fascia C del Piano stralcio delle fasce fluviali

36) che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2000 è stata data comunicazione da parte del responsabile del Procedimento dell’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e della legge regionale 25.7.1994 n. 27 artt. 12 e 13.

37) che il Settore competente dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte con nota del 10.7.2000 prot. 449/19.7 comunicava alla Giunta Regionale i contenuti dell’iniziativa riguardante il presente accordo di programma, con riferimento particolare agli aspetti che impegnano l’Ente all’atto della firma dell’accordo da parte del Presidente della Giunta Regionale o del suo rappresentante delegato.

38) che la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi ad esso allegati:

1a) Documentazione urbanistica:

- COMUNE DI STRAMBINO

- relazione tecnica

- estratto della corografia del progetto preliminare della strada di collegamento tra la SP 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino in variante all’abitato della frazione Crotte di Strambino, approvato dal Consiglio Provinciale in data in data 21.10.98 con deliberazione n. 161148/1998

- estratto del vigente P.R.G. costituito da:

tav. 3b - planimetria generale del piano regolatore comunale

tav. 3c1 - sviluppi del piano regolatore generale relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale - Strambino capoluogo

tav. 3c4 - sviluppi del piano regolatore generale relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi e ai dintorni di pertinenza ambientale - frazione Crotte

- estratto del vigente P.R.G. con riportato il tracciato stradale approvato dal Consiglio Provinciale, costituito da:

tav. 3b - planimetria generale del piano regolatore comunale

tav. 3c1 - sviluppi del paino regolatore generale relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale - Strambino capoluogo

tav. 3c4 - sviluppi del piano regolatore generale relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi e ai dintorni di pertinenza ambientale - frazione Crotte

- estratto dei documenti di indagine geologica approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2000 costituito da:

tav. 1 carta geomorfologia dei dissesti e delle battute di sponda

tav. 2 carta geoidrologica e delle zone adibite a coltivazioni arboree di alto fusto

tav. 3 carta della dinamica fluviale delle aree alluvionabili del reticolato idrografico minore e delle opere di difesa idraulica

tav. 4 carta litotecnica

tav. 5 carta di sintesi

relazione geologica

allegati tecnici - legge regionale 56/77 art. 14 comma 2 b

- COMUNE DI VISCHE

- Relazione tecnica

- Tav. B3 - Progetto - Stato di fatto

- Tav. B3 - Progetto - Variante specifica al P.R.G.I.

- Stralcio carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

2a) Documentazione tecnica dei singoli progetti:

- Progetto di coltivazione di cava

Tavole di progetto:

1) corografia

2) carta tecnica regionale

3) estratto di P.R.G.

4) estratto catastale

5) rilievo topografico

6) planimetria generale della cava

7) planimetria quotata con sezioni

8) sezioni trasversali S0 S1 S2 S3

9) sezioni trasversali S4 S5 S6 S7

10) sezioni trasversali S8 S9 S10

11) recupero dell’area sezioni trasversali S0 S1 S2 S3

12) recupero dell’area sezioni trasversali S4 S5 S6 S7

13) recupero dell’area sezioni trasversali S8 S9 S10

Relazioni:

Relazione geologica, tecnica ed idrogeologica

Relazione tecnico descrittiva

Relazione di coltivazione e relazione tecnico economica

Documentazione fotografica

Estratto di P.R.G. e norme di attuazione

- PROGETTO DI DISCARICA DI 1ª CATEGORIA

Relazione tecnica

Relazione geologica e idrogeologica

All. A) Relazione di compatibilità ambientale - carta topografica di localizzazione dell’impianto

All. B) Relazione di compatibilità ambientale - carta dell’uso attuale del suolo

All. C) Relazione di compatibilità ambientale - carta delle unità ecosistemiche

All. D) Relazione di compatibilità ambientale - carta dei tipi forestali

All. E) Relazione di compatibilità ambientale

All. F) Relazione di compatibilità ambientale - carta dei corsi d’acqua superficiali

All. G) documentazione fotografica

Tav. R.A. 1 - Planimetria di recupero ambientale

Tav. R.A. 2 - Sezioni recupero ambientale

Tav. 1 - Corografia

Tav. 2 - Carta tecnica regionale

Tav. 3 - Estratto di P.R.G.

Tav. 4 - Estratto catastale

Tav. 5 - Rilievo topografico

Tav. 6 - planimetria generale dell’impianto

Tav. 7 - Planimetria generale dell’impianto quotata

Tav. 8 - Planimetria generale dell’impianto con indicate le sezioni

Tav. 9 - Planimetria rete di raccolta ed emungimento del percolato

Tav. 10 - sezioni trasversali S0 S1

Tav. 11 - sezioni trasversali S2 S3

Tav. 12 - sezioni trasversali S4 S5

Tav. 13 - sezioni trasversali S6 S7

Tav. 14 - sezioni trasversali S8 S9 S10

Tav. 15 - sezione longitudinale

Tav. 16 - sezione schematica della vasca su rete di captazione e emungimento percolato

Tav. 17 - particolari del sistema di impermeabilizzazione e raccolta del percolato

Tav. 18 - vasca raccolta percolato

Tav. 19 - pozzi di raccolta e sollevamento percolato

Tav. 20 - canalette raccolta acque superficiali

Tav. 21 - particolari costruttivi

Tav. 22 - particolari del sistema di ancoraggio teli

Tav. 23 - vasca raccolta acqua e lavaggio ruote automezzi

Tav. 24 - Camino di captazione biogas

Tav. 25 - Impianto di illuminazione

Tav. 26 - Pesa a ponte piante e sezioni

Tav. 26 bis - Strada di allacciamento alla provinciale - Planimetria

Tav. 27 - Strada di allacciamento alla provinciale - Profilo longitudinale

Tav. 28 - Strada di allacciamento alla provinciale - Sezioni

- PROGETTO DEFINITIVO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 81 E LA SP 56

Primo Stralcio funzionale - Allargamento SP 56

Relazione generale

Relazione geotecnica

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Elenco ditte

Tav. 0 - Corografia generale di inquadramento

Tav. 1. - Estratto di piano regolatore generale

Tav. 2 - Stato attuale con rilievo topografico

Tav. 3 - Planimetria di progetto

Tav. 4 - Asse quotato di progetto

Tav. 5 - Profilo longitudinale

Tav. 5.1 - Pianta stato di progetto tratto A

Tav. 6 - Sezioni trasversali

Tav. 7 - Planimetria svincolo impianti e dettagli

Tav. 8 - Piano particellare di esproprio

Secondo Lotto

Relazione generale

Relazione geotecnica

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Tav. 1 - Corografia generale di inquadramento

Tav. 2 - Estratto di piano regolatore generale

Tav. 3 - Planimetria

Tav. 4 - Pianta stato di progetto

Tav. 5 - Profilo longitudinale

Tav. 6 - Sezioni trasversali

Tav. 6.2 - Sezioni tipo particolareggiate

Tav. 7 - Particolari

Tav. 8 - Piano particellare d’occupazione

3a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Copia della pubblicazione sul B.U.R. relativa alla comunicazione dell’avvio del procedimento

- Comunicazione alla Giunta Regionale da parte del settore Accordi di programma relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto dell’accordo di programma

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 29.10.1998 di approvazione del progetto di cava con recupero ambientale a discarica

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4-25256 del 24.2.1999 di partecipazione all’accordo di programma

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 486-161148 del 3.11.1998 di approvazione progetto preliminare

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 49-181901 del 11.11.1998 di approvazione progetto definitivo I lotto

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 298-145644 del 6.10.1999 di approvazione progetto definitivo II lotto

- Schema di convenzione tra Provincia Comune di Strambino Comune di Vische e S.C.S.

- Pareri di competenza degli Enti interessati di cui al paragrafo 31 delle premesse al presente accordo di programma

- n. 8 verbali delle sedute della conferenza di servizi di cui ai paragrafi da 16 a 25 delle premesse

- Cronoprogrammi specifici degli interventi attuativi inerenti alla coltivazione di cava alla realizzazione della discarica e viabilità di accesso e alla realizzazione della viabilità provinciale di collegamento tra la SP 81 e la SP 56

Rimangono agli atti del responsabile del procedimento e non fanno parte integrante del presente accordo i documenti relativi alle convocazioni, comunicazioni tra i vari Enti ecc.

39) i tempi di validità dell’accordo di programma sono fissati in anni 5, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti valutata dal Collegio di Vigilanza

40) il presente accordo di programma, ancorché promosso dal Comune di Strambino, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma

41) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo rappresentante delegato, dal Presidente della Provincia o suo rappresentante delegato, dal Sindaco del Comune di Strambino o suo rappresentante delegato, dal Sindaco del Comune di Vische o suo rappresentante delegato, dal Presidente della Società Canavesana Servizi S.p.A. o suo rappresentante delegato, i Consigli Comunali dei Comuni di Strambino e Vische dovranno ratificare l’adesione dei rispettivi Sindaci o rappresentanti delegati all’accordo di programma, pena la decadenza dell’accordo medesimo.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

L’anno duemila addì ventuno del mese di luglio, alle ore 10,30, nella sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello 165, Torino,

tra

la Regione Piemonte, rappresentata dal Vice Presidente, Sig. William Casoni (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, il quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 3877 del 7 luglio 2000

e

La Provincia di Torino, rappresentata dall’Ing. Dario Masera, Responsabile del Settore Pianificazione Viabilità, (omissis), che interviene con delega del Presidente della Provincia di Torino n. 155779 del 17/7/2000, domiciliato per la carica in Torino, Corso Lanza n. 75, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 3877 del 7 luglio 2000

e

Il Comune di Strambino, rappresentato dal geom. Matteo Garetto, (omissis), in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica in Strambino, Piazza Municipio 1, promotore dell’accordo

e

Il Comune di Vische, rappresentato dal Sig. Acotto Ilario, (omissis), in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica in Vische, Via Piazza Colonnello Amione 1, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 3877 del 7 luglio 2000

e

La Società Canavesana Servizi, società per azioni con capitale interamente pubblico, rappresentata dal Dott. Maurilio Franchetto, (omissis), in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Ivrea, Via Novara, che partecipa all’accordo in qualità organismo di gestione di pubblico servizio come previsto dal Capo VII art. 22 lett. e) della legge 142/90, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 3877 del 7 luglio 2000

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto dell’accordo

Ai sensi del 4° comma dell’art. 27 della legge 142/90, così come modificato dalla legge 127 del 15.5.1997, è condiviso all’unanimità, dal Vice Presidente della Regione Piemonte, Sig. William Casoni, dal Presidente della Provincia di Torino, qui rappresentato dall’Ing. Dario Masera, Responsabile del Settore Pianificazione Viabilità, dal Sindaco del Comune di Strambino Geom. Matteo Garetto, dal Sindaco del Comune di Vische Sig. Acotto Ilario e dal Presidente della Società Canavesana Servizi, Dott. Maurilio Franchetto, il contenuto del presente accordo di programma avente per oggetto la coltivazione di cava in loc. Isoletta ed il conseguente utilizzo a discarica pubblica di 1ª categoria, nonché la realizzazione della strada di collegamento tra la SP 81 e la SP 56 in variante all’abitato di Crotte nel Comune di Strambino.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

Art. 2
Impegni

La Regione Piemonte, nella persona del Sig. William Casoni, Vice Presidente della Giunta Regionale, si impegna affinchè sia adottato l’accordo medesimo con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/90 assentendo le variazioni urbanistiche specificate al successivo punto 3 che assumono efficacia all’atto della firma del medesimo.

La Provincia di Torino nella persona dell’Ing. Dario Masera delegato del Presidente:

si impegna a realizzare la nuova arteria di collegamento tra la SP 56 e la SP 81 con la previsione della rettifica del tracciato dell’attuale tratto di collegamento con la frazione Carrone e la realizzazione di un nuovo tronco con inserimento sulla SP n. 81, comprensivo dell’impianto di illuminazione dello svincolo con la SP 81, entro 26 mesi dal decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte

Si impegna a finanziare l’opera di cui al punto precedente, così come approvato nel quadro economico inserito nella convenzione, per l’importo complessivo di L. 2.800.000.000

Si impegna a declassificare e retrocedere i tratti specificati nella convenzione di cui all’art. 6 ai Comuni di Vische e Strambino ad opera ultimata e comunque non oltre 32 mesi dal decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte.

Si impegna a verificare l’opportunità di smantellare il reliquato stradale di accesso alla frazione Carrone, fatti salvi i diritti di accesso ai fondi limitrofi. Tale verifica sarà posta all’attenzione del collegio di vigilanza per la definizione della questione, che potrà prevedere l’eventuale acquisizione da parte del Comune di Strambino.

Il Comune di Strambino nella persona del Sindaco geom Matteo Garetto

Si impegna a sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 giorni il presente accordo di programma;

Si impegna a garantire che al termine della coltivazione della cava il sito per la futura realizzazione della discarica sia conforme al progetto autorizzato.

Si impegna a conclusione della coltivazione della cava a cedere con atto pubblico le aree alla Società Canavesana Servizi per la realizzazione della discarica con le modalità successivamente indicate

Si impegna ad accollarsi le aree dimesse dalla Provincia di Torino della ex SP 81 dal km. 11+750 fino al confine con il comune di Vische, provvedendo alla relativa classificazione nel repertorio delle strade comunali e alla relativa manutenzione.

Si impegna a vigilare a conclusione dell’uso della discarica che il ripristino ambientale sia eseguito con le modalità previste nelle autorizzazioni degli Enti competenti e che non crei pregiudizio alcuno all’ambiente circostante.

Si impegna a valutare la possibilità di acquisizione del reliquato in frazione Carrone, una volta sciolte le riserve della Provincia di Torino e d’intesa con la medesima.

Il Comune di Vische nella persona del Sindaco Sig. Acotto Ilario.

Si impegna a sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 giorni il presente accordo di programma;

Si impegna ad accollarsi le aree dimesse dalla Provincia di Torino della ex SP 81 dal km 8+350 fino al confine con il comune di Strambino , provvedendo alla relativa classificazione nel repertorio delle strade comunali e alla relativa manutenzione.

Si impegna ad assumersi l’onere della manutenzione dell’impianto e dei relativi consumi per la pubblica illuminazione ubicata nello svincolo di innesto sulla SP 81.

La Società Canavesana Servizi nella persona del Presidente Dott. Maurilio Franchetto.

Si impegna ad acquisire le aree che il Comune Strambino provvederà a cedere con atto pubblico alla Società medesima, già predisposte alla realizzazione di una discarica per R.S.U. provvedendo, a compenso per i terreni ceduti e per l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione della discarica, a versare al Comune di Strambino L. 850.000.000 così suddivisi:

- L. 250.000.000 all’ottenimento del parere favorevole della Regione Piemonte per la Cava (già versate nel mese di dicembre 1999)

- L. 350.000.000 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo

- L. 250.000.000 alla data di inizio dei conferimenti

Si impegna a realizzare la discarica di 1ª categoria in loc. Isoletta coerentemente con il cronoprogramma e compatibilmente con il cronoprogramma di realizzazione della strada provinciale e di renderla funzionante per il conferimento alla data di percorribilità della strada provinciale e all’avvenuto completamento della rete viaria di accesso.

Si impegna con le modalità stabilite nella convenzione da stipularsi con la Provincia di Torino ed i Comuni di Strambino e Vische ad elargire alla Provincia di Torino il contributo di L. 600.000.000 entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

Si impegna a realizzare la strada di accesso alla discarica coordinandosi con la Provincia per le modalità di innesto alla provinciale.

Si impegna a conclusione dell’utilizzo della discarica a ripristinare lo stato dei luoghi così come da progetto autorizzato.

Si impegna a contribuire annualmente ai costi dei consumi di energia elettrica inerente all’impianto di pubblica illuminazione dello svincolo in territorio di Vische, quantizzabili ad avvenuta definizione del progetto esecutivo da parte della Provincia ed alla conseguente stima dei costi stessi da parte della soc. Sole, fino al perdurare della gestione post-mortem della discarica. La soluzione del predetto impegno sarà oggetto di determinazione del Collegio di Vigilanza.

Il mancato adempimento da parte dei soggetti firmatari degli impegni di cui al presente articolo nonché il mancato rispetto dei tempi dei cronoprogrammi specifici di cui all’art. 5 e degli impegni contenuti nella convenzione di cui all’art. 6 del presente dispositivo, comporta l’applicazione di un’eventuale sanzione pecuniaria definita caso per caso dal collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma, fatte salve ragionevoli cause di forza maggiore, ampiamente documentate dal soggetto inadempiente.

Art. 3
Variazioni Urbanistiche

L’adozione del presente accordo con decreto del Presidente della Giunta Regionale determina:

- per il Comune di Strambino la variazione urbanistica al piano regolatore generale vigente e l’anticipazione della variante organica depositata presso la Regione Piemonte, relativamente all’opera riguardante la viabilità provinciale di collegamento tra la SP 81 e la SP 56.

- per il Comune di Vische la variazione urbanistica al piano regolatore generale vigente della porzione di area interessata dal progetto della strada provinciale, da considerarsi altresì in itinere rispetto all’attuale variante organica di prossima approvazione da parte della Regione Piemonte.

Sono fatti salvi gli adempimenti relativi alle pubblicazioni degli atti delle varianti oggetto dell’accordo di programma effettuati rispettivamente per il Comune di Strambino nell’ambito della variante generale e per il Comune di Vische nell’ambito della variante parziale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 6.5.1999 non accettata dalla Provincia di Torino ma il cui contenuto coincide con l’attuale documentazione oggetto dell’accordo di programma.

L’assenso alla previsione localizzativa della viabilità provinciale di collegamento tra la SP 81 e la SP 56 e al ripristino della destinazione agricola del tratto oggetto di rettifica della viabilità di accesso della frazione Carrone, assume effetto cogente di variazione urbanistica per le tavole di riferimento facenti parte della documentazione urbanistica specificata al paragrafo 38 delle premesse (allegato 1a).

Non è oggetto di assenso di variazione urbanistica nell’ambito dell’accordo di programma l’autorizzazione alla coltivazione di cava e la realizzazione della discarica in quanto la variazione urbanistica di quest’ultima è stata assentita automaticamente all’atto dell’approvazione del progetto della discarica ai sensi del D.Lgs. 22/97.

L’efficacia delle variazioni urbanistiche introdotte nell’accordo di programma e assentite con decreto della Regione Piemonte in ottemperanza dei disposti del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/90, per quanto riguarda il progetto relativo alla viabilità provinciale di collegamento tra la SP 81 e la SP 56 decorre eccezionalmente dalla data della firma del decreto stesso da parte del Presidente della Regione Piemonte, per le motivazioni conseguenti alla necessità di coordinare l’esercizio della discarica di 1ª categoria con la viabilità provinciale che ne costituisce anche viabilità di accesso.

Art. 4
Concessioni edilizie

L’adozione del presente accordo con decreto del Presidente della Giunta Regionale costituisce condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito ai sensi dell’art. 9 lett. f) della legge 10/77 a favore della Provincia di Torino per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la SP 81 e la SP 56 (allegato n. 2 a del paragrafo 38 delle premesse) fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, le modalità attuative e degli obblighi contenuti nel presente accordo e nella convenzione allegata.

Tale condizione deve essere dichiarata da parte dei Consigli Comunali di Strambino e Vische all’atto della ratifica dell’adesione dei rispettivi Sindaci all’Accordo.

Art. 5
Piano finanziario e cronoprogramma

Le opere e gli interventi previste nel presente accordo sono finanziate così come indicato nel paragrafo 31 delle premesse del presente accordo e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte dei soggetti interessati alla loro esecuzione, il collegio di vigilanza può, in caso di dimostrato ritardo, sanzionare il soggetto inadempiente come precisato nell’art. 2 del presente dispositivo, fatte salve cause di forza maggiore.

Art. 6
Convenzioni

Al presente accordo è allegato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Torino i Comuni di Strambino e Vische e la S.C.S. per la realizzazione della strada provinciale di collegamento tra la SP 56 e la SP 81.

La convenzione dovrà essere sottoscritta entro 90 giorni dalla firma del decreto del Presidente della Regione Piemonte che adotta il presente accordo.

Copia della convenzione dovrà essere trasmessa a cura del Responsabile del Procedimento agli Enti firmatari.

Gli impegni contenuti nella presente convenzione, per quanto non definito diversamente dall’art. 2 del presente dispositivo, esplicano efficacia giuridica nell’ambito dell’accordo di programma.

Art. 7
Pareri

Le prescrizioni e le raccomandazioni specificatamente contenute nei singoli pareri e autorizzazioni elencati al paragrafo 35 delle premesse e allegati all’accordo di programma espressi dai settori regionali competenti e dagli Enti interessati, fanno parte integrante delle condizioni progettuali che dovranno essere rigorosamente osservate dai soggetti attuatori in fase di esecuzione delle opere.

Art. 8
Vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del collegio di vigilanza sono esercitate ai sensi del 6° comma dell’art. 27 della legge 142/90 e come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente accordo di programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’accordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori e dei soggetti firmatari del presente accordo. Applica altresì sanzioni pecuniarie in coerenza con quanto espresso all’art. 2 del presente dispositivo.

Il collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere.

Il collegio di vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Strambino ed è composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Torino del Comune di Vische e della Società Canavesana Servizi. I componenti sono individuati con decreto del Presidente della Giunta Regionale all’atto dell’adozione del presente accordo.

Alle attività del collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 9
Modifiche

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto del presente accordo proposti in base a motivate e specifiche esigenze funzionali tali da comportare la modifica dei contenuti del presente accordo di programma sono assentibili previo il consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell’accordo medesimo, con l’osservanza delle procedure amministrative previste dall’istituto degli accordi di programma.

Eventuali modifiche non essenziali saranno valutate dal collegio di vigilanza ed assentite con specifica determinazione a cui seguirà l’approvazione con decreto del Sindaco del Comune di Strambino.

Art. 10
Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di vigilanza.

Nel caso in cui il collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Ivrea su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

Art. 11
Durata dell’accordo

La durata del presente accordo è stabilita in in anni 5 decorrenti dalla firma del decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Art. 12
Vincolatività dell’accordo

I soggetti stipulanti il presente accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Il presente atto è costituito in n. 18 pagine dattiloscritte e manoscritte di cui il responsabile del procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
il Vice Presidente
William Casoni

Per la Provincia di Torino
il delegato del presidente
Responsabile del Settore
Pianificazione Viabilità
Dario Masera

Per il Comune di Strambino
Il Sindaco
Matteo Garetto

Per il Comune di Vische
Il Sindaco
Acotto Ilario

Per la Società Canavesana Servizi
Il Presidente
Maurilio Franchetto

Il D.P.G.R. relativo al presente accordo di programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 settembre 2000 - parte I° (Ndr).


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Completamento alla variante nord-est all’abitato di Montanaro tra la S.P. n. 82 e la S.P n. 86 con collegamento alla S.S. n. 26. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Si comunica che l’Area Viabilità della Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino, P.IVA 01907990012 ha depositato presso l’Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al completamento della variante nord-est all’abitato di Montanaro tra la S.P. n. 82 e la S.P. n. 86 con collegamento alla S.S. n. 26, avviando la fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’arch. Tullio Galliano, tel. 011/861 3815/3830 fax. 011/861 3857, del Servizio V.I.A.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina



Regione Piemonte -  Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Stura in comune di Ovada, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 700) pregiudizievoli al regolare deflusso della acque Tratto a monte Ponte P.za Castello

Data di avvio: 13/9/2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: geom. Pierluigi Bruno.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15° giorno dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione idraulica per la realizzazione di una trincea drenante sub-alveo a scopo irriguo dal rio Cucetta

N. protocollo dell’istanza: 25728 del 30.8.2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione per costruzione passo carraio sul “Rio Mortesino” in Comune di Cervasca

N. protocollo dell’istanza: 25956 del 4.9.2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Alba - Collegamento condotta fognaria zona C.so Piave - C.so Europa con impianti Az. Consor. Alba Nord Loc. Mogliasso - Richiesta autorizzazione attraversamento T. Riddone

Data di avvio: 11-9-00

N. di protocollo dell’istanza: 26616

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Cuomo N.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Galaverna Maria Grazia - Richiesta autorizzazione costruzione ponticello sul Rio Mortesino in Comune di Cervasca per accesso a civile abitazione e realizzazione muro contenimento argine

Data di avvio: 11-9-00

N. di protocollo dell’istanza: 26691

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Cuomo N.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica denominato Torrente Mellea con cavo interrato MT nei Comuni di Monticello e Santa Vittoria d’Alba

N. protocollo dell’istanza: 27095 del 14/9/2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Signora Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo










STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Benna (Biella)

Statuto Comunale - Allegato alla Delibera C.C. 14 aprile 2000 n. 24

Titolo I
Principi Generali

Art. 1
L’Autonomia statutaria

1. Il Comune di Benna è un ente locale autonomo che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della Regione; esso esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di sussidiarietà e a quello della surroga nelle stesse funzioni da parte dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
I Fini

1. Il Comune promuove il progresso civile, culturale, sociale ed economico della comunità e tutela la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e organizzative della società.

2. Il Comune cura la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e sociali del proprio territorio. Favorisce la conservazione e la conoscenza della lingua piemontese.

3. Il Comune attua politiche per promuovere la conoscenza dei propri patrimoni e retaggi garantendone il godimento della collettività.

Art. 3
Il Territorio

1. Il territorio del Comune è quello compreso entro i confini della storicamente nota come

Magnifica Comunità di Benna.

Art. 4
Le insegne del Comune

1. Lo stemma araldico del Comune di Benna è così blasonato:

d’azzurro, alla capanna aperta (benna) d’oro, formata da un tetto a due falde e da quattro sostegni verticali, fondata sulla campagna di verde, sostenente una colomba d’argento, posta in profilo; il tutto accompagnato in capo da tre stelle di sei raggi, poste una, due: d’oro.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone così conformato:

drappo partito d’azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma.

3. L’insegna della comunità è il bicolore orizzontale giallo e azzurro. Essa è esposta nella ricorrenza di cerimonie di carattere locale o secondo le disposizioni dell’amministrazione.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Titolo II
Ordinamento Strutturale

Capo I
Gli Organi e le loro Attribuzioni

Art. 5
Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

Art. 6
Le Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà, eventualmente arrotondata per eccesso, dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese;

sono da assumere a scrutinio segreto quelle stabilite dalla Legge

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato del presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario

Art. 7
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. E’dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Esso rappresenta l’intera comunità.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio, comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare.

Art. 8
Diritto di patronato

1. Il Consiglio comunale esercita il diritto di patronato nella nomina del titolare della Parrocchia di San Pietro.

2. Il Consiglio comunale esprime il proprio privilegio con il voto sul Parroco designato dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 9
Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del programma del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima dei giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono di competenza del Sindaco.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 10
Il Programma del mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa, e gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata, per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consigliare straordinaria ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 11
Le Commissioni

1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte di soli consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, la durata e l’oggetto delle commissioni sono disciplinate da un apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 12
I Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione del Consiglio comunale ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte, consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio comunale, e ogni altra documentazione potranno essere trasmesse a mezzo telefax al numero comunicato dal Consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.

Art. 14
I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento dei consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 15
Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune.

2. E’ eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e al responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto - organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

8. Distintivo del Sindaco come Ufficiale di Governo è la fascia tricolore.

Il Sindaco può dotarsi di altro distintivo per la partecipazione a cerimonie di carattere comunale, o in cui non rivesta precipue funzioni di Ufficiale di Governo.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) Convoca i comizi per i referendum, ai sensi della legge 142/90 e s.m. e i.;

d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) Nomina il segretario comunale;

f) Conferisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore; del pari le revoca, previa deliberazione della Giunta comunale;

g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione dei Sindaco

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione, quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) Riceve le interrogazioni;

d) Riceve le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.

Art. 19
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 20
Le Funzioni vicarie

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall’Assessore più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, del Vicesindaco e di tutti gli Assessori, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 21
La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica i risultati dell’attività amministrativa e della gestione

Art. 22
La composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno ricopre la carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto e non possono presiederlo.

Art. 23
La nomina della Giunta Comunale

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art 24
Il funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta possono essere pubbliche.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

Art. 25
Le competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i regolamenti;

b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

f) Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) Approva le convenzioni, con altri enti, aventi precipuo contenuto organizzatorio;

h) Esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

i) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente.

Titolo II
Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

Capo 1
Della Partecipazione e del Decentramento

Art. 26
La Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La promozione della partecipazione popolare si esprime con il favore verso le forme associative è di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

4. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Dell’Associazionismo e del Volontariato

Art. 27
L’Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo specie se presenti sul proprio territorio.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 28
I diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione riconosciuta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta

Art. 29
I contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita nell’apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 30
Il Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l’aspetto infortunistico.

Capo III
Dei modi di partecipazione alla politica locale

Art. 31
Le Consultazioni popolari

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Le petizioni, le proposte e le istanze

1. Chiunque, anche se non residente nel comune, può chiedere all’amministrazione, attraverso petizioni, l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e sottoscritte da almeno cento persone.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

9. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Art. 33
I Referendum consultivi propositivi

1. Un numero di elettori non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

a) Il Regolamento dei Consiglio comunale;

b) I tributi locali;

c) Gli atti di bilancio;

d) Il Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

e) Le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente;

f) Per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della richiesta.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

6. Il referendum sarà valido se vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto al voto.

7. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

9. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma due.

Art. 34
L’accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Art. 35
Il Diritto Di Informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, denominato “Albo Pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Capo IV
Del Procedimento amministrativo

Art. 36
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 37
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque non oltre a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 38
Procedimenti d’ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 43 del presente statuto.

Art. 39
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo III
Dell’Attività amministrativa

Art. 40
Gli obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 41
I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 42
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 43
Le aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 44
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 45
Le Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 46
Le società per azioni od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 47
Le convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48
I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico dei consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 43 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49
Gli accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e I’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime dei rappresentanti degli Enti interessati.

3. Ove l’accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo IV
Uffici e Personale

Capo 1
Degli Uffici

Art. 50
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) all’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) all’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) all’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51
L’organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica dei personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 52
Il regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di gruppi settoriali.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obbiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore; il responsabile del servizio e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e modi con i quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all’adozione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
Del Personale direttivo

Art. 54
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Se non è stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 55
I compiti del Direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo i migliori livelli di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che, allo stesso tempo, rimangono - e pertanto ne rispondono - nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 56
Le funzioni del Direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e dei personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 57
I responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 58
Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) adottano le altre ordinanze che la legge o altre norme regolamentari espressamente non riservino ad altri soggetti;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi Sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

l) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59
Gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri giustificati motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Art. 60
Le collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 61
Gli uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco; della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente sia dissestato e/o versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

Capo III
Del Segretario comunale

Art. 62
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi dei Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 63
Le funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.

Capo IV
Della Responsabilità

Art. 64
La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che venga a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 65
La responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, dei segretario, dei direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 66
La responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 67
Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del precedente Statuto.




Comune di Campiglia Cervo (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Campiglia Cervo:

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità generali

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.

2. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell’insediamento umano nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Promuove lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l’originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, ambientale ed ogni testimonianza segno di originale ed autonoma identità.

3. Il Comune concorre all’attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, al fine del loro insediamento sociale compatibilmente con le risorse disponibili.

4. Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune può erogare contributi e concede facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle associazioni ed Enti del volontariato compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Sono fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni, imposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3
Tutela ambientale

1. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire l’inquinamento delle acque da agenti esterni.

Art. 4
Tutela attività sportive e ricreative

1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica, soprattutto per la formazione dei giovani, anche nel tentativo di prevenirli dal contatto con la droga, impegnandoli in sane competizioni.

2. Per questo favorisce l’attività di Enti, organismi, associazioni ricreative e sportive, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento e compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l’accesso ai cittadini singoli ed associati, regolamentandone l’utilizzo ma favorendo, con ogni sforzo, le società locali che promuovono iniziative ricreative soprattutto per i cittadini.

Art. 5
Tutela diritto allo studio

1. Il Comune svolge funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Art. 6
Tutela attività industriali, commerciali
- Artigianato - Agricoltura

1. Il Comune tutela tutte le attività industriali e l’esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivare l’attività, favorisce le associazioni.

Art. 7
Tutela assetto territoriale -Sviluppo residenziale

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato recupero degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 8
Tutela edifici culto e pratiche religiose ammesse

1. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l’esercizio della pratica religiosa ammessa.

Art. 9
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 1169 ettari, confina con i comuni di Rosazza, Quittengo, San Paolo Cervo, Mosso Santa Maria, Vallemosso, Piedicavallo e con l’isola territoriale del comune di Andorno Micca.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 75.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 10
Simbolo e sigillo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Campiglia Cervo.

Art. 11
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell’apporto delle formazioni operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Biella, con la regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 12
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 13
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 14
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio, comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima dei giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare; qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo in tal caso quindi meno l’obbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno, altresì, essere inseriti argomenti nella stessa seduta del Consiglio quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica e che questi siano unanimemente concordi.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Gli avvisi potranno essere recapitati a mezzi di telefax o attraverso un’altra forma telematica, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente, in tal caso farà fede la ricevuta di trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore il soggetto

incaricato comunale dell’invio.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 16
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 17
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali l’oggetto specifico dell’incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni all’Amministrazione comunale purché questi siano in qualche modo interessati all’argomento trattato dalla Commissione stessa.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 18
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte, consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 19
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. Sono escluse funzioni meramente ispettive

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 20 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3. Presso il Comune di Campiglia Cervo, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 19, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art. 3 1, comma 7 ter, della legge 142/90, e ss.mm.ii. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 21
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. 2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge 142/90, e ss.mm.ii.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o dei direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni;

d) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 26
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 29
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 30
Nomina della Giunta comunale

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 31
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata, e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

Art. 32
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali che non rientrano fra le competenze di altri organi.

Titolo Il
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 33
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il termine “cittadino” deve essere sempre inteso e usato nel senso tecnico di cittadini residenti nel Comune di Campiglia Cervo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 34
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle nonne vigenti e dal presente statuto.

3. Le associazioni riconosciute che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune devono presentare annualmente il loro bilancio

4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 35
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 36
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita nell’apposito regolamento previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 37
Volontariato

1. Il Comune prende atto dell’esistenza di forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori e dell’ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 38
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.

5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6, Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell’Amministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.

7. La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 39
Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborare su autonoma iniziativa dei cittadini che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’Ente Locale.

2. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede ed uffici e a tener conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l’attività comunale.

Art. 40
Petizioni, proposte e istanze

1. I cittadini residenti in Campiglia Cervo possono, tramite petizione, chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio comunale di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e accompagnate e sottoscritte da almeno cento elettori comunali.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini aventi diritto o legittimo interesse possono presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa; la risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Art. 41
Referendum consultivi propositivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) tributi locali;

d) atti di bilancio;

e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

f) norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente;

g) per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L’iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

4. Il Consiglio comunale nominerà una apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dell’ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.

6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, con fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione in tal senso.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragion d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

12. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

13. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Art. 42
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino, che ne abbia diretto interesse, può avere libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 43
Diritto di informazione - Albo Pretorio

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di nonna, mediante affissione in apposito spazio denominato “Albo Pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

6. Il Segretario comunale sovrintende il servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Ad egli compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del Messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla legge, è data facoltà al Segretario di delegare un impiegato comunale od il Messo stesso a certificare l’avvenuta pubblicazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 44
Nomina

1. Il difensore civico, qualora non sia scelto preferibilmente in forma di convenzione con altri comuni o con la provincia di Biella, è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 45
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 46
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 47
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede, qualora non venga disposto diversamente per convenzione con altri comuni o con la Provincia di Biella, presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale scopo potrà fare richiesta di essere posto a conoscenza delle date delle dette riunioni.

Art. 48
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 49
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale, salvo diversa disposizione di legge o di convenzione.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 50
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 51
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque. non oltre a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 52
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 43 del presente statuto.

Art. 53
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
Attività amministrativa

Art. 54
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 55
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 58
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.

5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 43 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

CAP. I
Uffici

Art. 64
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 65
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 67
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge è dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore; il responsabile del servizio e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo. II
Personale direttivo

Art. 68
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 69
Compiti del direttore generale

I. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale. riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 70
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 72
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dal consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 73
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 74
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 75
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco; della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del dlgs n. 504/92.

CAPO III
Il Segretario comunale

Art. 76
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 77
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può, partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 78
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

1. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

2. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 79
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 80
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque singerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 81
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 82
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3, Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 83
Amministrazione dei beni comunali

1. Il. Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio finanziario comunale dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 84
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 85
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 86
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 87
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. E revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione: al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 88
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 89
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 90
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 91
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 92
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto

b) Nelle materie di competenza comunale

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva.

7. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

8. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 93
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi costituzionali, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle altre fonti pari ordinate e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalla legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94
Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del precedente Statuto.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.




Comune di Vinovo (Torino)

Statuto comunale - Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 18.7.2000

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia e funzione del Comune

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Albo Pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Il Sindaco

Art. 7 - Il Vicesindaco

Art. 8 - Il Consiglio Comunale

Art. 9 - I Consiglieri

Art. 10 - Commissioni

Art. 11 - Presidente del Consiglio Comunale

Art. 12 - Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente

Art. 13 - Mozioni

Art. 14 - Giunta Comunale

Art. 15 -Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art 16 - Partecipazione popolare

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 17 - I servizi pubblici locali e forme di cooperazione. Accordi di programmi

Art. 18 - Gestione in economia

Art. 19 - Concessione a terzi

Art. 20 - L’Azienda speciale

Art. 21 - L’istituzione

Art. 22 - Le società

Art. 23 - Convenzioni

Art. 24 - Consorzi

Art. 25 - Gestione dei servizi in forma associata

Art. 26 Accordi di programma

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 27 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 28 - Il Segretario comunale

Art. 29 - Vicesegretario

Art. 30 - Il Direttore generale

Art. 31 - Direzione degli uffici e dei servizi. Collaborazioni esterne e a tempo determinato.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 32 - Autonomia finanziaria Art. 33 - Demanio e patrimonio

Art. 33 - Demanio e patrimonio.

Art. 34 - Revisione economico finanziaria

Art. 35 - Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Assicurazione Amministratori e dipendenti

Art. 37 - Revisione ed abrogazione dello Statuto

Art. 38 - Disposizioni finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Lo Statuto dei Comune di Vinovo, che ebbe fin dal 1458 un proprio codice di legislazione municipale finalizzato alla regolamentazione del vivere civile per il bene comune, è improntato alle caratteristiche peculiari della popolazione che lo abita, nonché alle tradizioni e alle consuetudini locali ivi compresi il mantenimento e lo sviluppo dei valori storici, culturali nel rispetto delle diverse realtà sociali presenti nel territorio.

TITOLO 1
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia e funzione del Comune

1. Il Comune è l’Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente prevista e garantita.

2. Il Comune:

- rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico;

- è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;

- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria;

- determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione;

- esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia;

- concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale;

- attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, congiunte e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa;

- svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;

- definisce gli obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale;

- pianifica l’assetto territoriale al fine di garantire un armonico sviluppo territoriale, socio economico e un controllo rigoroso, mediante gli strumenti urbanistici;

- ispira la propria azione per tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, perseguendo una politica di prevenzione sul territorio e di costante adeguamento dei servizi sociali e sanitari;

- favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;

- riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale;

- assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;

- promuove e riconosce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, attraverso gli istituti di partecipazione previsti dalla normativa vigente;

- garantisce la partecipazione popolare che si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo;

- organizza il servizio di protezione civile in maniera diretta o mediante

associazioni operanti sul territorio comunale o sovracomunale;

- eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi;

- assicura i servizi sociali fondamentali alle categorie più deboli di cittadini;

- adotta lo Statuto che è atto normativo ed espressione dell’autonomia del Comune, ai sensi degli articoli 5 e 28 della Costituzione. Esso è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Inoltre:

a) l’adozione dello Statuto, le modifiche, l’entrata in vigore avviene secondo la normativa vigente.

b) le modifiche possono essere proposte:

- da almeno la metà dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco;

- da almeno il 50% degli elettori.

- ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie;

- esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie;

- i regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive non possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

Tutti i regolamenti entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 2
Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune di Vinovo comprende la parte del suolo nazionale delimitato col piano topografico, di cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1228 approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Comune è costituito dai seguenti nuclei abitativi: Centro e Frazione Garino, inoltre vi sono i seguenti altri agglomerati: Tetti Borno, Tetti Grella, Tetti Rosa, Villaggio Ippico, Villaggio De.Ga., Torrette.

3. Le modificazioni della denominazione delle località sono disposte dal Consiglio Comunale previa consultazione della popolazione residente.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è situato nel capoluogo.

Art. 3
Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Vinovo”.

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato e scortato da Vigili urbani, si può esibire il gonfalone comunale.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione grafica dello stemma del gonfalone del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, qualora non previsto dall’apposito regolamento.

Art. 4
Albo Pretorio

1. E’ istituito nel palazzo civico apposito spazio, di facile accesso, da destinare all’Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 6
Il Sindaco

1. Il Sindaco:

- è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;

- rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e di gestione, nonché sull’esecuzione degli atti;

- esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio , considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

- sono attribuiti poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti comunali;

- ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in particolare:

- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

- Rappresenta l’ente in giudizio, sia come attore, sia come convenuto Detta rappresentanza può essere da lui delegata;

- Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- Nomina il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale e ne informa il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;

- Revoca uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve provvedere alla sostituzione entro 15 giorni gli Assessori dimissionari;

- Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, con firma dei relativi atti ad uno o più Assessori. Dei provvedimenti ne dà comunicazione al C.C.;

- Affida, con formale provvedimento, ai Consiglieri incarichi di collaborazione con gli Assessori competenti, per attività di particolare difficoltà o opere di particolare importanza. Dei provvedimenti ne dà comunicazione al C.C.;

- Delega la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori ed al Segretario comunale;

- Fino all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale svolge tutte le funzioni a lui attribuite;

- Nella prima riunione del nuovo Consiglio Comunale presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

- Propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

- Riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;

- Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

- Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore,

- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

-Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, d’intesa con la Giunta Comunale, fino a quando non sia stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale;

- Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni o gli atti, anche riservati;

- Può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

- Compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- Impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale;

- Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, e di statistica;

- Emana tutti gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

-Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni..

2. L’impedimenno permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale, che restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni dei Sindaco sono presentate per iscritto ed entro i successivi dieci giorni deve essere convocato il Consiglio Comunale.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state, ritirate o che il Consiglio Comunale ne abbia preso atto prima, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 7
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano d’età.

Art. 8
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale:

-rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico e amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;

- la durata, composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;

- esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel, presente Statuto e nelle norme regolamentari;

- conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e corretta gestione amministrativa;

- nell’adozione degli atti fondamentali individua gli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari;

- ispira la propria azione al principio di solidarietà e sussidiarietà;

- è dotato di autonomia organizzativa e funzionale;

- si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all’unità superiore, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza speciale;

- si svolge, di norma, in sedute pubbliche.

2. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale.

3. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e fino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili;

4. L’attività dei Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente e ed è convocato dal Presidente del C.C. o da chi ne fa le veci, che ne presiede i lavori, sentito il Sindaco.

5. Gli adempimenti di cui al presente comma in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente, sono assolti da chi ne fa le veci.

6. La prima seduta dei C.C. dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

7. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.

8. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e con l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

9. La disciplina, il funzionamento, l’attività e le specifiche attribuzioni del Consiglio comunale sono contenute in apposito regolamento.

10. Il Consiglio Comunale delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto. Gli astenuti, nelle votazioni palesi, e le schede bianche, nulle o annullate, nelle votazioni segrete, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

11. Delle sedute sono redatti i verbali sottoscritti da chi presiede l’adunanza e dal Segretario.

Art. 9
I Consiglieri

1. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

2. I consiglieri comunali:

- rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo

di mandato;

- hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio;

- hanno un potere ispettivo sull’attività dell’ente attraverso interrogazioni, mozioni e accesso e rilascio di atti;

- sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge;

- sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale;

- devono comunicare annualmente, ai fini della trasparenza, i redditi posseduti, entro il mese successivo a quello stabilito dalla legge vigente per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Presidente del C.C. eleverà formale richiamo in ogni Consiglio comunale;

- devono essere tutelati nei propri diritti ed interessi;

- possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sano individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei candidati alla carica di Sindaco ovvero, nel caso di cessazione dalla carica, nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Non possono costituirsi nuovi gruppi consiliari, diversi da quelli formatisi a seguito della consultazione elettorale, se tali nuovi gruppi non sono composti da almeno tre consiglieri.

3. La posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate dalla legge.

4. Oltre che ai casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono automaticamente dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, di tale decadenza il Consiglio Comunale ne prende atto.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

6. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi, per quest’ultimi la proroga non può avere durata superiore a 45 giorni.

8. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo.

9. I gruppi consiliari possono riunirsi in apposita sala nella sede comunale, l’accesso, riservato ai soli consiglieri, verrà opportunamente disciplinato dai gruppi.

Art. 10
Commissioni.

1. Il Consiglio Comunale istituisce, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta, le commissioni permanenti. Può inoltre istituire quelle temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte ed elette solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sanno disciplinate da apposito regolamento,

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliare l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

5. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende, delle istituzioni dipendenti dall’Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di rappresentanti in numero superiore ad uno. L’elezione ed il sistema di votazione avviene secondo le modalità previste dall’art 13 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223.

6. Al Presidente di ciascuna commissione consiliare, secondo le rispettive competenze e le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del C.C., prima dell’esame da parte dello stesso, vanno portati a conoscenza, per quanto di competenza, gli atti relativi a:

- Statuto dell’ente e delle aziende speciali;

- Bilancio di previsione e relative variazioni;

- Rendiconto di gestione;

- P.R.G.C. e strumenti attuativi;

- Regolamenti di competenza consiliare e loro modifiche;

- Convenzioni con enti di interesse pubblico;

- Acquisti e alienazione immobiliari superiori a 50 milioni;

- Costituzione di istituzioni, aziende speciali, convenzioni di pubblici servizi, nonché costituzione o partecipazione in S.p.A., qualora non siano previsti in atti fondamentali dei comune;

7. Il Presidente provvederà a convocare la Commissione nel più breve tempo possibile per la trattazione degli argomenti da esaminare.

8. Il mancato esame degli argomenti di cui sopra, non preclude l’iscrizione degli stessi all’ordine dei giorno del Consiglio Comunale.

Art. 11
Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto. Nella prima votazione, per l’elezione dei predetti, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, mentre nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il consesso.

2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell’esito della consultazione elettorale.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha espressi, possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

5. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto.

6. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

7. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune che non competa loro per effetto della carica rivestita.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- rappresenta il Consiglio Comunale;

- convoca e fissa, sentito il Sindaco, le date delle riunioni del Consiglio

Comunale, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

- partecipa e vigila alle Commissioni consiliari;

- assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

Art. 12
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente.

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l’approvazione entro novanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale;

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo del Consiglio;

6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordini di stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 13
Mozioni

1. E’ mozione la richiesta presentata da uno o più consiglieri comunali di procedere alla discussione e votazione su un determinato oggetto;

2. E’ mozione di censura la richiesta presentata da uno o più consiglieri comunali tendente a censurare l’operato di un organo o singolo componente di esso.

3. E’ mozione di sfiducia costruttiva la richiesta motivata di un dibattito generale tendente a sindacare: la legittimità, l’attualità, la rispondenza agli interessi generali dell’azione amministrativa della maggioranza in carica.

4. La mozione di sfiducia costruttiva se respinta non può essere presentata prima di un anno dall’avvenuta votazione.

5. Le modalità di presentazione di votazione ed approvazione della mozione di sfiducia costruttiva sono regolate dalla legge.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 14
Giunta comunale

1. La Giunta:

- compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

- è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza;

- adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale;

- esprime parere a resistere in giudizio;

- approva transazioni;

- riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività;

- collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo;

- svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio;

- è composta dal Sindaco e dagli Assessori, fino al numero massimo previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di Vicesindaco, scelto tra i consiglieri. Possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa. I medesimi possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione via non hanno diritto di voto.

Gli Assessori devono comunicare, prima di assumere le proprie funzioni, ai fini della trasparenza, i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale. Qualora non presentassero tale dichiarazione, non potranno espletare le funzioni.

- si uniforma al principio della collegialità;

- è convocata e presieduta dal Sindaco che assicura l’unità d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni;

- per essere validamente costituita, necessità dell’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco;

- delibera a maggioranza assoluta dei voti in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede in sua vece;

2. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta e il Sindaco rimangono in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

6. Delle sedute della Giunta sono redatti i verbali sottoscritti da chi la presiede e dal Segretario.

Art. 15
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione.

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta devono astenersi dall’esercitare attività professionale nel territorio comunale, qualora la stessa comporti un conflitto d’interessi con la specifica funzione ricoperta dall’amministratore.

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti e affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

7. In caso di astensione, per improvvisa assenza o impedimento del Segretario Generale, al fine di assicurare il regolare completamento degli organi collegiali ove non possa essere sostituito, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale scelgono uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 16
Partecipazione popolare.

1. Il Comune di Vinovo, ammette le seguenti forme di partecipazione popolare:

a) Associazionismo;

1) Il Comune:

- riconosce e promuove le forme di associazionismo di fatto c/o di diritto presenti sul proprio territorio, purché dotati di Statuto e di un numero minimo di soci;

- può istituire la consulta delle associazioni;

- può erogare alle associazioni con esclusione dei partiti politici contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività di carattere generale;

- può mettere a disposizione delle associazioni strutture, beni o servizi in modo gratuito;

- può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale;

2) E’ istituito un registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Per ottenere la registrazione è necessario che l’associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento:

- apposita istanza;

-copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante;

4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5) Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione, secondo la normativa vigente e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative doll’Ente nel settore in cui essa opera.

6) Le associazioni che hanno ricevuto contributo in denaro dall’Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l’impiego, appositamente verificato.

7) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

b) Consulta delle associazioni;

1. Il Comune di Vinovo, per la promozione e l’attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, può istituire la Consulta delle associazioni.

2. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale del comunità di Vinovo.

c) Volontariato;

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente;

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni;

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e, ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

d) Consultazioni;

1. La consultazione è un sistema di indagine con la quale è possibile verificare l’orientamento dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi relativi allo svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

2. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione o parte di essa, quando il problema investe una limitata posizione del territorio, allo scopo di acquisire pareri e proposte.

e) Petizioni;

1. La petizione consiste in una richiesta diretta a richiamare l’attenzione dell’operato politico del governo locale su questioni di interesse collettivo o a sollecitarne l’intervento.

2. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;

f) Istanze;

1. Sono istanze le richieste rivolte ad un organo politico o burocratico di compiere una data attività attinente alle esplicazione della propria funzione per perseguire interessi collettivi.

2. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

3. La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita, di norma, entro 30 giorni dalla data della sua presentazione.

g) Proposte;

1. Sono proposte gli atti propulsivi con i quali non solo si dà inizio ad un procedimento amministrativo, ma si esprime un avviso in ordine al contenuto che dovrebbe avere il provvedimento da emanarsi da parte dell’organo di amministrazione attiva al fine di raggiungere interessi collettivi.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

h) Comunicazione;

1. Il Comune, gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- l’oggetto del procedimento promosso;

- l’ufficio, e la persona responsabile del procedimento;

- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma precedente debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

i) Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo;

1. Il Comune, gli Enti ed Aziende dipendenti ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire,

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento;

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti, in associazioni o comitati legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio;

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l’obbligo di valutazione, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento, secondo le modalità previste dal regolamento.

j) Accesso agli atti;

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici;

2. Possono essere sottratti alla consultazione tanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione;

3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

k) Referendum;

1. Sono consentiti referendum:

- consultivi;

- propositivi;

- abrogativi;

in materia di esclusiva competenza comunale. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi e finanza locale e tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

e) in materia di statuto;

d) regolamento di Consiglio Comunale;

e) su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione;

b) il Consiglio comunale.

4. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all’esito degli stessi il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

6. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

8. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall’attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

l) Difensore civico;

1. Il difensore civico:

a) è garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione a tutela dei diritti e interessi dei cittadini e degli utenti dei servizi;

b) è eletto dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri;

c) dura in carica fino alla scadenza dell’organo che lo ha eletto e può essere revocato solo per gravi inadempienze, può essere rinnovato non più di una volta ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore;

d) per essere eletto deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale;

e) cessa dalla carica per dimissioni, per le stesse cause per le quali sì perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità, per revoca da parte del Consiglio Comunale;

f) non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune;

g) ha diritto di conoscere tutti gli atti del Comune e di averne copia;

h) relaziona annualmente al Consiglio Comunale sull’attività svolta;

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 17
I servizi pubblici locali e forme di cooperazione. Accordi di programmi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale;

2. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa;

3. La gestione dei servizi pubblici viene assicurata nelle seguenti forme: a) in economia

b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo convenzioni con altri enti locali;

g) a mezzo di consorzi con altri enti pubblici;

h) mediante l’esercizio associato delle funzioni;

i) a mezzo di accordi di programma.

4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra i costi e i ricavi;

5. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

6. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e private le altre entrate finalizzate;

7. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e dalle Società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alla esigenze dei cittadini.

Art. 18
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda o altra forma di gestione.

Art. 19
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con atto motivato circa la convenienza di tale forma di gestione; soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 20
L’Azienda speciale.

1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale;

2. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti;

3. Sono organi dell’Azienda:

- il Presidente;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Direttore, cui compete la responsabilità di gestione;

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consliari fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore;

5. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza dei mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione, su propria iniziativa o sulla base dell’accoglimento di una mozione di sfiducia costruttiva secondo le modalità di cui al precedente art. 13;

6. Il Comune conferisce all’Azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati delLa gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;

7. I Revisori dei Conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale, con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 21
L’Istituzione.

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’Ente per l’esercizio dei servizi sociali, anche di carattere educativo o culturale, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale;

2. Sono organi dell’Istituzione:

- il Presidente;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata, secondo le stesse modalità di cui al comma 5 del precedente articolo.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti, le forme di controllo e vigilanza.

5. I Bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali;

Art. 22
Le società

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di a cui al comma 3, lett. e) dell’art. 22 della legge n. 142/90 e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9, 1º comma della legge 2.4.1968 n. 475.

Art. 23
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 24
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessa, la partecipazione della Provincia.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 25
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto di enti aderenti;

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni limitrofi l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati un efficiente erogazione dei servizi;

4. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati di apposita convenzione;

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale e di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi;

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti,

7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 26
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 27
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati da apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali;

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

3. L’apposito regolamento definisce e stabilisce:

- la struttura organizzativa;

-la dotazione organica e l’organigramma del personale, dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall’Ente;

- le modalità di selezione per l’assunzione ed i requisiti di accesso;

- le forme e l’esercizio del controllo di gestione;

- le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

- i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico;

- le forme di coordinamento dell’attività degli uffici;

- la mobilità del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’Ente;

- la strutturazione formale dei rapporti tra Segretario Generale, Direttore Generale e Responsabili di servizio;

- la definizione di adeguati percorsi di carriera atta a valorizzare le professionalità acquisite nell’ente;

- il C.C.N.L.;

- la possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

Art. 28
Il Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo;

2. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell’ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

- Svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l’attività;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- Può rogare i contratti del Comune, autentica le scritture private e atti nell’interesse del Comune;

- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

- Svolge funzioni di Direttore generale se conferitagli dal Sindaco nel caso non fosse stata stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso Direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;

- Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o di adozione di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi - benefici;

- Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;

- Coordina l’orario di lavoro dei dipendenti in funzione all’orario di servizio;

- Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;

- Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti;

- Sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza nel caso di

vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto o dai regolamenti;

- Adotta i provvedimenti con rilevanza esterna intersettoriale;

- Ha facoltà di avocazione dei provvedimenti dei responsabili di servizio;

-Ha la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente affidatagli dal Sindaco.

3. Qualora non venga nominato il Direttore Generale, al Segretario Generale possono essere attribuite anche le funzioni e le attività proprie del Direttore.

Art. 29
Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea;

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Art. 30
Il Direttore generale

1. Il Direttore generale nominato dal Sindaco sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- Predispone la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme e dalla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

- Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

- Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

- Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;

- Dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;

- Gestisce i processi di mobilità intersettoriale;

- Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco e alla Giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;

- Adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei servizi qualora siano assenti previa istruttoria del servizio competente;

- Concilia e transige le liti in corso.

Art. 31
Direzione degli uffici e dei servizi. Collaborazioni esterne e a tempo determinato.

1. L’incarico di Responsabili degli uffici e dei servizi è attribuito al funzionario preposto all’area di attività o al servizio, inquadrato nella categoria apicale dell’ente, in base al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

2. L’incarico viene attribuito secondo quanto stabilito dalle norme di legge e contrattuali, con provvedimento scritto e motivato e può essere revocato con procedimento che garantisca il contraddittorio

3. Il responsabile degli uffici e dei servizi è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa, dell’efficacia ed efficienza della gestione.

4. I posti di responsabile degli uffici e dei servizi, staff o di alta specializzazione, possono essere coperti con le modalità stabilite dal regolamento mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Il regolamento definisce le modalità in base alle quali il Sindaco conferisce incarichi di collaborazione esterna finalizzati al conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 32
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprio e trasferite;

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali;

3. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo;

4. Il bilancio corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti;

5. Prima dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi e il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e attuazione degli interventi programmati;

6. Nel corso dell’esercizio l’azione dell’Amministrazione è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa;

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità;

8. La Giunta comunale entro il trenta Giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati di gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica;

Art. 33
Demanio e patrimonio.

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti Locali;

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica;

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’Ente e non strumentali all’erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da consentire un’adeguata redditività,

Art. 34
Revisione economico finanziaria.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni, in particolare:

- attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

- deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza e i risultati;

- nell’esercizio delle sue attribuzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari;

2. Il Regolamento di Contabilità definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Collegio, disciplina l’organizzazione, ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore dei Conti con gli organi elettivi e burocratici;

Art. 35
Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme le modalità disciplinate nel regolamento di Contabilità;

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi;

3. Per l’esercizio di controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità interne e/o esterne all’Ente o di Società ed Organismi specializzati;

4. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti;

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36
Assicurazione Amministratori e dipendenti

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i rappresentanti del Comune, sono assicurati contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato. L’onere, è a carico del Comune.

2. Sono a carico del Comune la spesa relativa alla stipulazione di assicurazioni per la copertura dei rischi professionali relativi alle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi del Segretario e Direttore Generale e del Vice Segretario.

Art. 37
Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione;

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

Art. 38
Disposizioni finali.

1. Il Consiglio Comunale predispone ed approva appositi regolamenti per l’attuazione di quanto indicato negli articoli 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21 e 32.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. L’adozione e l’adeguamento dei regolamenti deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.




















ALTRI ANNUNCI

ASL n. 20 - Alessandria

Regolamento aziendale per la composizione e il funzionamento della Commissione di gara e degli organismi collegiali di valutazione tecnico qualitativa nei procedimenti di scelta del contraente

Articolo 1. Nell’ambito delle normative nazionali e regionali di riferimento, l’Amministrazione dell’A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona adotta il seguente regolamento per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara, nonché degli Organismi collegiali preposti alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte pervenute nei singoli procedimenti amministrativi di scelta del Contraente.

Articolo 2. Le Commissioni di gara relative ai procedimenti amministrativi di gara pubblica ad incanto, ovvero a licitazione privata sono costituite come segue:

- n. 1 Presidente scelto indistintamente tra il Personale in servizio e disponibile del ruolo amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore amministrativo;

- n. 2 Testimoni noti e idonei scelti casualmente anche tra il Personale di Ufficio dell’Amministrazione;

- n. 1 Ufficiale Rogante nominato con atto deliberativo del Direttore Generale.

Articolo 3. Per la valutazione qualitativa delle proposte di offerta tecnica, vengono, di volta in volta, costituiti i seguenti differenti Organismi collegiali:

a. Commissioni giudicatrici di cui alla legge quadro in materia di appalti pubblici di lavori (legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni);

b. Commissione tecnica di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria;

c. Organismo tecnico di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia inferiore alla soglia comunitaria.

Articolo 4. Le Commissioni, di cui ai punti sub a. e sub b. dell’articolo 3, sono designate e nominate di norma con determinazione dirigenziale motivata del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico nel corso del procedimento. La nomina, sempre motivata, può essere inclusa anche nel dispositivo di determinazioni infra procedimentali (per es.: approvazione atti di gara, ammissione Concorrenti, ecc. ____). La costituzione degli Organismi di cui al punto sub c. dell’articolo 3 deriva automaticamente dalla adozione del presente regolamento in capo ai Titolari delle funzioni ricoperte e individuate al successivo articolo 7. Il Presidente dell’Organismo ne cura, di volta in volta, l’individuazione nominativa e la composizione complessiva, di concerto con il Responsabile del procedimento.

Articolo 5. Tutti gli Organismi di cui all’articolo 3 deliberano le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i Componenti (c. d. collegio perfetto) e con votazione palese. Possono essere assegnati, in sede di istruttoria, compiti e funzioni di approfondimento tecnico a uno o più Componenti l’Organismo, con l’obbligo di relazionare in seduta plenaria. Nessuna decisione a valenza esterna può essere adottata se non dalla Commissione al completo. La valutazione e/o il punteggio sono attribuiti a maggioranza assoluta dei Componenti. Gli eventuali Componenti dissenzienti hanno il dovere di motivare, a Verbale, le ragioni del voto contrario. Il Presidente dell’Organismo può decidere di svolgere i lavori in seduta aperta, ovvero in camera chiusa. Al Presidente competono tutte le funzioni di ordine del giorno, coordinamento dei lavori e responsabilità delle istruttorie e dei Verbali.

Articolo 6. Le Commissioni tecniche di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria sono composte da 3 o 5 Componenti effettivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, la cui individuazione è effettuata in sede di approvazione degli atti di gara (bando, capitolato speciale, lettera di invito a presentare offerta) per ciascun procedimento amministrativo. La qualifica di Presidente è di norma affidata al Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico o suo Delegato.

Articolo 7. Gli Organismi tecnici di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia inferiore alla soglia comunitaria sono composte da 3 Componenti effettivi, di cui 1 con funzione di Presidente, come segue:

- Responsabile U.O.A. Provveditorato Economato (o Tecnico Patrimoniale a seconda della iniziativa del procedimento) o suo Delegato, con funzioni di Presidente;

- Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero (ovvero Direttore del Dipartimento di Assistenza Sanitaria Territoriale, ovvero Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ovvero Responsabile della Farmacia Ospedaliera, ovvero Responsabile gestione unificata Materiali (G.U.M.) a seconda della competenza di destinazione della fornitura) o suo Delegato;

- Responsabile del Dipartimento di utilizzo della fornitura o suo Delegato.

Ai Componenti di cui sopra possono essere aggiunti 1 o più Esperti qualificati in materia (interni e/o esterni all’Amministrazione, per es.: Responsabile delle singole Unità Operative, della Società di ingegneria clinica, ecc. ____) nei casi ritenuti particolarmente significativi e specialistici. La lettera di invito a presentare offerta e/o il capitolato speciale di ciascun procedimento determinano preliminarmente la composizione e i criteri di funzionamento dell’Organismo tecnico.

Articolo 8. L’individuazione di un eventuale Delegato relativamente agli Organismi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, deve avere validità per tutto il procedimento, deve avvenire in forma scritta e necessariamente prima della prima seduta. La mancata e ingiustificata partecipazione alle sedute da parte dei Componenti costituisce titolo per la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno causato all’Amministrazione. Per il Personale dipendente dell’A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona, la partecipazione agli Organismi di cui al presente regolamento costituisce dovere di ufficio rientrante nei compiti ordinari delle proprie mansioni. L’individuazione di Componenti esterni deve avvenire con determinazione motivata del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico, previa valutazione del curriculum e delle esperienze professionali e previa dichiarazione di imparzialità e mancanza di interessi privati nei confronti di tutti i partecipanti alla gara e/o trattativa privata da parte del nominando.

Articolo 9. Le Commissioni giudicatrici di cui alla legge quadro in materia di appalti pubblici di lavoro sono normate dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dalle residuali disposizioni prescritte dal bando integrale a dagli altri atti di gara.

Articolo 10. Per tutti gli Organismi di cui agli articoli 6 e 7, il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cura e coordina le attività degli Stessi, partecipa alle sedute con funzioni di Segretario verbalizzante, svolge le funzioni di segreteria organizzativa per il Presidente e può fissare un termine ultimo entro il quale l’Organismo è tenuto a concludere i propri lavori, superato il quale lo stesso Responsabile del procedimento diviene, previa adozione di provvedimento formale da parte del Direttore Generale, Commissario ad acta per la conclusione dei lavori di valutazione qualitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione a carico dei Componenti inadempienti.

Articolo 11. L’attività degli Organismi di cui agli articoli 6 e 7 deve concludersi, a seconda di quanto definito in sede di singolo procedimento, come segue:

- con un giudizio di conformità ed idoneità (ovvero non conformità e non idoneità) del bene e/o servizio offerto, quale condizione di ammissione alle successive fasi del procedimento a cura dell’Amministrazione (per es.: trattativa negoziata con unico contraente, trattativa privata mediante gara informale al prezzo più basso con preventivo giudizio di idoneità, ecc.____);

- ovvero, con la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica ed assegnazione di un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dagli atti di gara (per es.: gara pubblica o trattativa privata mediante gara informale con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ecc. ____).

L’istruttoria deve necessariamente prevedere, in via preliminare, la definizione, espressa a Verbale, dei principali criteri di valutazione che l’Organismo intende adottare indistintamente per la valutazione delle singole offerte. La valutazione può riguardare differenti elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenze, prove, ecc. ____) secondo quanto stabilito dagli atti di gara e/o trattativa. Durante tutte le fasi di attività dell’Organismo, le offerte contenenti le quotazioni economiche devono restare sigillate sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alle Ditte concorrenti con lettera fax, su proposta del Presidente dell’Organismo e a firma del Responsabile del procedimento. L’Organismo non può in alcun modo modificare le condizioni e le disposizioni stabilite agli atti di gara, né richiedere modificazioni e/o integrazioni sostanziali alle offerte tecniche presentate. Nei casi di valutazione di progetti gestionali ad esecuzione periodica e/o continuativa può formulare delle raccomandazioni che le singole Ditte offerenti, in caso di aggiudicazione, sono tenute ad adempiere quale condizione dell’affidamento. Per le offerte dichiarate non idonee, ovvero che non abbiano raggiunto l’eventuale punteggio minimo prestabilito, non si procede alla apertura delle buste contenenti la quotazioni economica e/o di prezzo che resterà agli atti sigillata con dicitura esterna a firma del responsabile del procedimento di “busta contenente offerta non ammessa alle successive fasi del procedimento”. Fino alla adozione degli atti amministrativi di approvazione da parte dell’Amministrazione, i Verbali e le deliberazioni degli Organismi costituiscono atti prodromici e infra procedimentali non definitivi e non soggetti a ricorso in via autonoma, ma solamente opponibili, con memoria scritta, in capo al Responsabile del procedimento il quale cura il diritto di accesso nei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia (legge quadro n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni). Con l’adozione degli atti di affidamento della fornitura, l’Amministrazione deve espressamente approvare i Verbali dell’Organismo di valutazione che, resi in tal guisa definitivi, diventano, unitamente all’atto che li approva, soggetti al possibile ricorso alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 12. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli speciali Organismi di valutazione e di idoneità per l’affidamento degli incarichi di progettazione di opere di cui alla citata legge quadro degli appalti di lavori pubblici per le parti non incompatibili con le vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di autoregolamentazione aziendale in materia.

Articolo 13. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 - Seduta del 27 luglio 2000 - Piano di Recupero n. 008 dell’area di intervento n. 29 della zona A6 - Via Craveri Ditta Oggero S.r.l. con sede in Via Marconi n. 35 - Approvazione

L’anno duemila, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 20,15 nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, sede della riunione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Vista la relazione di istruttoria in data 4 novembre 1998 da parte dei competenti uffici ed integrazione in data 12.7.2000;

Visto il parere della Commissione Edilizia in data 26 ottobre 1998;

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 100 del 12.11.1998, di adozione del progetto di Piano di Recupero n. 8 del fabbricato ex opera Pia Brunetti sito in Via Craveri;

Visto l’art. 40, 41 bis e 43 ultimo comma della Legge Regionale n. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Considerato che la Commissione Regionale per la tutela dei Beni Culturali ed Ambientali con pareri espressi nelle sedute in data 24.2.99, 28.4.99, 29.9.99, 19.1.2000 e facendo seguito ad incontri in data 21.7.1999, 20.10.99 ha imposto la definizione di un assetto progettuale differente da quanto adottato, consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica impostato sul lato sud-est del lotto (denominata soluzione “A”) a fronte dell’originaria previsione di inspessimento della manica lungo vicolo Brunetti;

Visto infine il parere della Commissione Regionale per la tutela dei Beni Culturali ed Ambientali nella seduta 29 marzo 2000, pervenuto il 28 aprile 2000 prot. n. 10697 che esprime “parere favorevole in merito alla presente soluzione esaminata identificata con la lettera ”A";

Considerato che il comma 8 art. 40 della L.R. 56/77 ed s.m.i. prevede che “il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il Piano Particolareggiato (leggasi Piano di Recupero) al parere della Commissione Regionale”;

Vista la Variante n. 6 al P.P.C.S. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 2.3.2000 che, in relazione al comparto in questione, muta l’individuazione prescrittiva dell’area a Verde privato in obbligo di mantenimento di tale superficie complessiva sul lotto al fine di poter rispettare le prescrizioni della Commissione Regionale;

Visto il progetto di P.d.R. che, adeguato al parere della suddetta Commissione Regionale, risulta composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

Considerato che il piano è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 5.5.2000 al 3.6.2000 e che nei 30 giorni successivi, ovvero fino al 3.7.2000, non risulta siano pervenute osservazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Funzionario responsabile del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Servizio Gestione del Territorio;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 18, votanti n. 18, n. 18 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni;

2. Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero relativo all’area di intervento n. 29 della zona A6, ai sensi dell’art. 41 bis della L.U.R., quale risulta dai seguenti documenti:

All. 1 Relazione illustrativa - Soluzione “A” datata 5.4.2000

All. 2 Planimetria delle previsioni del P.R.G.C. e del P.P. del Centro Storico datata 5.4.2000

All. 3 Sol. “A” - Planimetria del Piano di recupero in mappa catastale aggiornata scala 1:1.000 datata 5.4.2000

All. 4 Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria (esistenti) datata 5.4.2000

Elab. 5 Progetto Plano-Volumetrico degli interventi previsti

Tav. 5.1 Rilievo - Pianta Piano Terra scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.2 Rilievo - Pianta Piano Primo scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.3 Rilievo - Pianta Piano Secondo scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.4 Rilievo - Pianta Piano tetto scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.5 Rilievo - Pianta Piano Interrato scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.6 Rilievo - Prospetti 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.7 Rilievo - Prospetti 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.8 Rilievo - Sezioni e prospetti scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.9 Sol. “A” - Progetto - Pianta Piano Terra scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.10 Sol. “A” - Progetto - Pianta Piano Primo scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.11 Sol. “A” - Progetto - Pianta Piano Secondo scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.12 Sol. “A” - Progetto - Pianta Piano Terzo scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.13 Sol. “A” - Progetto - Pianta Piano Interrato scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.14 Sol. “A” - Progetto - Prospetti 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.15 Sol. “A” - Progetto - Prospetti 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.16 Sol. “A” - Progetto - Sezioni e prospetti scala 1:100 datata 5.4.2000

Tav. 5.17 Documentazione Fotografica datata 5.4.2000

All. 6 Elenchi catastali delle proprietà datata 5.4.2000

All. 7 Norme specifiche di attuazione datata 5.4.2000

All. 8 Soluz. A - Piano di recupero inserito nella planimetria del Piano Particolareggiato del Centro storico scala 1:500 datata 5.4.2000 a condizione che risulti efficace la Variante n. 6 al Piano Particolareggiato del Centro Storico in premessa descritta e che il verde privato “pensile”, previsto al di sopra delle autorimesse interrate, sia realizzato mediante riporto di uno spessore di terreno di almeno 50 cm.




Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 - Seduta del 27 Luglio 2000 - Piano Particolareggiato del Centro Storico - Variante n. 6 - Approvazione definitiva

L’anno duemila, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 20,15 nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, sede della riunione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto il Provvedimento Interno della Giunta Comunale n. 41 del 10 febbraio 2000 avente per oggetto “Interventi in Centro Storico - Determinazioni”;

Visto il Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.G.R.P. n. 7.2.1985 n. 66-40947 e successive Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 in data 24.10.1990, Variante n. 2 (normativa) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 25.1.1994, Variante n. 3 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 25.1.1994, Variante n. 4 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 in data 17.12.1997 e Variante n. 5 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 11.3.1999;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dal Dipartimento Urbanistica ed Ambiente - Servizio Gestione del Territorio datati 16.2.2000 inerenti il progetto di Variante n. 6 al Piano Particolareggiato per il Centro Storico relativo a: definizione di destinazioni d’uso incompatibili nei locali a piano terra affacciantisi su Via Roma; precisazione in merito alla possibilità di sopraelevazione nei casi di fabbricati sottoponibili a “ristrutturazione con elementi vincolati” ex art. 9 delle Norme specifiche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico; integrazione della scheda di intervento n. 29 della zona A 6 in Via Craveri per la parte relativa alla distribuzione dell’area a verde;

Vista la Delibera C.C. n. 41 del 2.3.2000, di adozione del progetto di Variante n. 6 al Piano Particolareggiato per il Centro Storico;

Visti gli l’artt. 40 e 41 bis della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Considerato che il progetto di Variante n. 6 al Piano Particolareggiato per il Centro Storico è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 24.3.2000 al 22.4.2000 e nel mese successivo non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere favorevole della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali espresso nella seduta del 17.5.2000 e comunicato con nota pervenuta in data 5.6.2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espressa dal Funzionario responsabile del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Servizio Gestione del Territorio;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 18, votanti n. 18, n. 18 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni.

2. Di approvare in via definitiva la Variante n. 6 al Piano Particolareggiato per il Centro Storico relativo all’area di intervento n. 29 della zona A6, ai sensi dell’art. 40 della L.U.R., costituita dai seguenti documenti allegati come parte integrante e sostanziale della presente Delibera:

Relazione;

Elaborati.




Comune di Graglia (Biella)

Variante strutturale al vigente piano regolatore generale intercomunale - Pubblicazione e deposito del progetto preliminare

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che il progetto preliminare della variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 26 giugno 2000, è pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Graglia per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal giorno 2 ottobre 2000 al giorno 31 ottobre 2000.

Durante tale periodo la deliberazione predetta e gli elaborati tecnici adottati sono depositati presso la Segreteria del Comune di Graglia, Via Marconi n. 6, affinchè chiunque possa prenderne visione nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00; Domenica dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Nei successivi 30 (trenta) giorni e precisamente dal 1 novembre 2000 al 30 novembre 2000, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, redatte in originale su carta legale e in duplice copia in carta libera, mediante consegna e registrazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Graglia.

Graglia, 4 settembre

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Guabello




Comune di Grugliasco (Torino)

Delibera C.C. n. 51 del 20.7.2000: Approvazione piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) in area urbanistica In1 del P.R.G. vigente - subzona urbanistica Z11d del nuovo P.R.G.C.

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104, del 21 dicembre 1999, è stato adottato il Piano per Insediamenti Produttivi relativo all’area urbanistica In1 del P.R.G.C. vigente - subzona urbanistica Z11d del nuovo P.R.G.C.;

Gli atti relativi al P.I.P. sono stati depositati, ai sensi di legge, per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 20 gennaio 2000 al 18 febbraio 2000 e dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico con avviso affisso all’Albo Pretorio; nel contempo è stato comunicato che nei successivi 30 giorni (precisamente dal 19 febbraio 2000 al 19 marzo 2000) chiunque ne avesse avuto interesse poteva presentare osservazioni e proposte;

(omissis)

Visto il P.R.G.C. approvato con deliberazione G.R. 2.8.1983 n. 74-27316 e sue successive varianti;

Visto il Progetto definitivo del nuovo P.R.G.C. adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 20.7.1999;

Visto il progetto di Piano per Insediamenti Produttivi;

Viste le osservazioni e proposte presentate, la sintesi delle stesse e le relative proposte di controdeduzioni;

Visto l’art. 27 della Legge 865/71;

Visti gli artt. 38-39-40 e 42 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

La Giunta propone affinchè il Consiglio Comunale

deliberi

- di dare atto che sono pervenute n. 2 osservazioni al progetto di Piano per Insediamenti Produttivi come indicato in premessa;

- di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate nel testo proposto e riportato nel fascicolo “Sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni”;

- di approvare il Piano per Insediamenti Produttivi relativo all’area urbanistica In1 del P.R.G.C. vigente - subzona urbanistica Z11d del nuovo P.R.G.C. costituito dai seguenti elaborati:

(omissis)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Grugliasco, 10 luglio 2000

Il Dirigente Settore Urbanistica
Marco Rossi

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di dare atto che sono pervenute n. 2 osservazioni al Piano per Insediamenti Produttivi;

- di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate nel testo riportato nel fascicolo “Sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni”, allegato alla presente deliberazione;

- di approvare il Piano per Insediamenti Produttivi relativo all’area urbanistica In1 del P.R.G.C. vigente - subzona urbanistica Z11d del nuovo P.R.G.C. costituito dai seguenti elaborati che vengono a far parte integrante della presente deliberazione:

Elab. 01 stralcio piano regolatore generale con inserimento del progetto; Elab. 02 mappa catastale aggiornata; Elab. 03 mappa catastale aggiornata con inserimento del progetto; Elab. 04 planimetria di progetto; Elab. 05 planimetria con individuazione della destinazione delle aree; Elab. 06 urbanizzazioni: viabilità, parcheggi ed aree verdi; Elab. 07 urbanizzazioni: sezioni stradali tipo; Elab. 08 urbanizzazioni: rete fognatura nera e bealere; Elab. 09 urbanizzazioni: rete smaltimento acque bianche; Elab. 10 urbanizzazioni: pubblica illuminazione e rete E.N.E.L.; Elab. 11 urbanizzazioni: tracciato rete telefonica; Elab. 12 urbanizzazioni: tracciato rete acquedotto; Elab. 13 urbanizzazioni: tracciato rete gas; Elab. 14 norme di attuazione; Elab. 15 relazione illustrativa e finanziaria; Elab. 16 elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel P.I.P.; Elab. 17 computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 27 della Legge 865/71 il Piano avrà validità di dieci anni dalla sua approvazione e che nel suddetto termine di validità dovranno essere completate le procedure di acquisizione delle aree ed ultimati gli interventi previsti.

Grugliasco, 12 settembre 2000

Il Sindaco
Mariano Turigliatto




Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

Avviso di occupazione d’urgenza

Il sottoscritto Riberi Massimo, Responsabile del procedimento;

(omissis)

determina

I. E’ disposta a favore del Comune di Limone Piemonte l’occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Limone Piemonte e descritti nell’allegato elenco e piano particellare che formano parte integrante del presente provvedimento, occorrenti per i lavori di realizzazione strada collegamento Via S. Giovanni e Via Almellina (anello lungo).

II. L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data odierna e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data in cui essa avrà avuto luogo.

III. Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato ai sensi delle vigenti leggi con successivo provvedimento.

IV. Il tecnico incaricato per la redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso delle aree da assoggettare ad occupazione temporanea d’urgenza è il Geometra Ettore Bocus di Robilante;

V. Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario, ed eventualmente il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi. L’avviso di convocazione per la realizzazione del suddetto verbale contenente luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune. In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con l’intervento di due validi testimoni;

VI. I beni immobili sopra individuati ed oggetto della presente occupazione d’urgenza saranno acquisiti mediante regolare procedimento di espropriazione, la cui procedura dovrà essere iniziata e terminata come indicato nella deliberazione in premessa citata di approvazione dei lavori.

VII. di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Massimo Riberi


Allegato (fare riferimento al file PDF)












Comune di Mombello Monferrato (Alessandria)

Declassificazione tratto di strada comunale

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.7.2000 è stata disposta la declassificazione del seguente tratto di strada comunale;

Strada denominata Melone indicata nello stradario comunale come lanna 1º o lana individuata al foglio 26 per una superficie di mq. 1.000.

Il Responsabile del Servizio
Claudio Deandrea




Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 2 - Decreto di occupazione di d’urgenza, in favore della città di Moncalieri, delle aree destinate ai lavori di sistemazione idraulica del Rio San Bartolomeo dalla confluenza del Rio Cenasco all’attraversamento ferroviario

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore della Città di Moncalieri e per i suoi aventi causa è autorizzata, per la durata di tre anni dalla data dell’immissione nel possesso, l’occupazione d’urgenza delle aree site nel territorio comunale, contraddistinte al Catasto Terreni nei fogli 19, 20 e 21 con specifici mappali, meglio rappresentate nel Piano Particellare elencato nei documenti costituenti il progetto delle opere di sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo dalla confluenza del rio Cenasco all’attraversamento ferroviario, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 17 settembre 1999.

Articolo 2 - L’occupazione così disposta (che avrà decorrenza dalla data dell’immissione nel possesso degli immobili, da eseguirsi entro tre mesi dalla data del presente provvedimento), potrà essere protratta fino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, fissata ai sensi dell’articolo 13 - legge 25/6/1865 n. 2359 (sino al 20 novembre 2002), come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 555 del 21 novembre 1997.

Articolo 3 - Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l’occupazione degli immobili da cui ai precedenti articoli non segua entro il termine di tre mesi dalla data dello stesso.

Articolo 4 - La Città di Moncalieri corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità spettante ai sensi di legge.

Articolo 5 - Il presente decreto di occupazione d’urgenza sarà notificato, a cura del Dirigente della Ripartizione V Urbanistica Edilizia Privata, agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali e civili, e sara pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’Albo Pretorio del Comune ed inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

ordina

Articolo 6 - Al Geometra Luigi Sella, con studio tecnico sito a Nichelino (TO) in Via Torino n. 194, di procedere all’occupazione dei terreni ed alla compilazione del relativo stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra specificati entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 - legge 3/1/1978 n. 1.

La Città di Moncalieri, in persona del suddetto rappresentante nominato con il presente provvedimento, in concomitanza alla compilazione dello stato di consistenza e sempre previa notifica e pubblicazione del suddetto avviso, provvederà in contraddittorio con i proprietari, usufruttuari ed eventuali fittavoli, o in loro assenza con l’intervento di due testimoni, all’immissione nel possesso degli immobili redigendo apposito verbale.

I tecnici incaricati di redigere lo stato di consistenza degli immobili sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione, previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Comunica

Articolo 7 - Che ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Architetto Giuseppe Pomero, presso la Ripartizione V Urbanistica Edilizia Privata della Città di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II.

Articolo 8 - Che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Esente da bollo a norma dell’articolo 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

Moncalieri, 15 settembre 2000

Il Dirigente della Ripartizione
V Urbanistica Edilizia Privata
Giuseppe Pomero




Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 3 - Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni. Asservimento delle aree occorrenti per la costruzione della tubazione costituente il manufatto per il mantenimento della portata di minima del Rio Palera

Il Dirigente del Settore

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13 maggio 1997 con la quale è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi relativo alla zona Vadò ai sensi dell’articolo 42 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l’Accordo di Programma stipulato in data 9 giugno 1997 fra la Regione Piemonte, la Città di Moncalieri e gli altri enti interessati dalle opere ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2351/1997 del 18 giugno 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997 e ratificato dalla Città di Moncalieri con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 13 giugno 1997;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 8 luglio 1997 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi delle opere afferenti i nuovi interventi di infrastrutturazione a servizio della nuova zona industriale Vadò;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 14 luglio 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli atti, redatti ai sensi dell’articolo 10 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, necessari per l’attivazione delle procedure espropriative;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 21 luglio 1997, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree interessate dai lavori di urbanizzazione di cui alla delibera sopra richiamata;

Considerato che le opere previste sono state realizzate così come risulta dal verbale di collaudo finale del 15 settembre 1999;

Ritenuto pertanto necessario imporre la servitù relativa al passaggio di tubazione del Rio Palera, come meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente decreto (planimetria in omissis);

Dato atto che le ditte interessate dai lavori sono state indennizzate come risulta dalla nota protocollo n. 64 del 9 febbraio 2000 della Montepo S.p.A. trasmessa alla Città di Moncalieri in data 14 giugno 2000 acclarata al Protocollo Generale al n. 30887 il 15 giugno 2000;

Vista la Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto l’articolo 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 relativo all’occupazione d’urgenza e l’articolo 14 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i.;

Visto l’articolo 75 dello Statuto della Città di Moncalieri;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;

Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i.;

Vista la Disposizione Sindacale n. 71 del 20 novembre 1997;

Vista la Disposizione Sindacale n. 53 del 24 maggio 2000;

decreta

Articolo 1

In favore della Città di Moncalieri è imposta la servitù permanente a carico del fondo in Moncalieri (TO) distinto al Catasto Terreni, sezione censuaria di Moncalieri, al foglio n. 43 particella n. 92 di proprietà di Ferrero Carla (omissis) comproprietaria e Ferrero Anna (omissis) comproprietaria, per l’interramento della tubazione in calcestruzzo della sezione di centimetri 150, corredata di tre pozzi di ispezione, che mette in comunicazione la parte a monte del Rio Palera, in prossimità della svolta verso sud-est con la parte a valle della svolta stessa, il tutto come meglio risulta rappresentato nella planimetria allegata al presente decreto (planimetria in omissis).

Articolo 2

La Città di Moncalieri notificherà il presente decreto agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Articolo 3

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune, inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di torino in data 26 settembre 2000 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 settembre 2000.

Esente da bollo a norma dell’articolo 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

Moncalieri, 18 settembre 2000

Il Dirigente del Settore
Giuseppe Pomero




Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso di deposito, ai sensi dell’articolo 10 - Legge 22/10/1971 n. 865, degli atti relativi all’espropriazione delle arre destinate ai lavori di sistemazione idraulica del Rio San Bartolomeo dalla confluenza del Rio Cenasco all’attraversamento ferroviario

Il Dirigente del Settore

(omissis)

rende noto

alle Ditte espropriande ed ai terzi interessati che presso gli uffici del Servizio Urbanistica della Ripartizione V Urbanistica Edilizia Privata è depositata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 - legge 22/10/1971 n. 865, la relazione esplicativa delle opere all’oggetto, corredata dai seguenti documenti:

(a) estratti delle mappe catastali con l’individuazione delle aree oggetto d’esproprio;

(b) elenco dei proprietari iscritti a Catasto aggiornato secondo gli estremi risultanti dagli atti conservati presso l’Ufficio del Territorio di Torino;

(c) estratti del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Detti elaborati sono consultabili nei gironi ed orari di apertura al pubblico, ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15.

Il presente avviso, ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 - legge 22/10/1971 n. 865, sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 27/9/2000 nonchè inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di torino in data 26/9/2000.

Da quest’ultima decorrono quindici giorni di tempo entro i quali, ai sensi del terzo comma dell’articolo 10 - legge 22/10/1971 n. 865, gli interessati hanno facoltà di presentare osservazioni scritte indirizzandole al Sindaco presso l’ufficio Protocollo di questo Comune.

Esente da bollo a norma dell’articolo 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

Moncalieri, 19 settembre 2000

Il Dirigente della Ripartizione
V Urbanistica Edilizia Privata
Giuseppe Pomero




Comune di Premeno (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 17/8/2000 ad oggetto: “Esame ed approvazione regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, predisposto in conformità al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale in seduta del 29.7.1999 con deliberazione n. 548-9691, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1.9.1999, n. 35, supplemento, ed entrato in vigore con decorrenza 1º gennaio 2000, costituito da n. 71 articoli (n. 70 articoli; n. 1 articolo - 27 bis - relativo a disposizioni transitorie), n. 11 Allegati, n. 1 Appendice all’art. 31 e Certificato con gli estremi di approvazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Trasmettere copia del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al Comitato Regionale di Controllo;

3) Dare atto che ad avvenuta esecutività la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3, 3º comma, della legge regionale n. 19 in data 8/7/1999;

4) Dare atto altresì che ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 in data 8.7.1999, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) Trasmettere copia del presente Regolamento Edilizio Comunale unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta Regionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 in data 8.7.1999.




Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente in accoglimento proposte di privati. Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 in data 3.8.2000, divenuta esecutiva il 4.9.2000, avente ad oggetto: “variante n. 17 al P.R.G.C. vigente in accoglimento proposte di privati - adozione”

rende noto

Che la delibera di adozione della variante in oggetto, unitamente ai relativi elaborati, saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune presso la Sede Comunale in Via Macallé n. 9 ed ivi depositati per trenta giorni consecutivi, dal 27.9.2000 a tutto il 27.10.2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Eventuali chiarimenti e delucidazioni sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, con il seguente orario:

Sabato - dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e deposito del piano, ossia dal 12.10.2000 al 27.10.2000, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.

Saluzzo, 14 settembre 2000

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli




Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Avviso

Il Sindaco

rende noto

che a decorrere dal 27/9/2000 è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune la graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi in San Damiano d’Asti, di cui al bando di concorso del 8/5/2000 dell’Agenzia Territoriale per la Casa di Asti.

Il Sindaco
Valter Valle




Comune di San Maurizio d’Opaglio (Novara)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 4 agosto 2000 “Variante n. 6 al Piano per insediamenti produttivi PIP D/3. Controdeduzioni alle osservazioni presentate. Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

- di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 56/77 e smi e della legge 22.10.1971 n. 865, la Variante n. 6 al Piano Insediamenti Produttivi - P.I.P. Zona D/3, così come redatta dall’Arch. Fontana Asterio dello Studio Coop. Arch. G1 di Verbania, e costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Destinazione d’uso delle aree di progetto;

- Tav. 2 - Aree destinate a servizi e tabella valori dimensionali;

- Tav. 3 - Planimetrie di ristrutturazione intersezioni;

- Tav. 4 - Norme di attuazione;

- Tav. 4 - Suddivisione in lotti di intervento;

- Tav. A1 - Relazione;

- Tav. A2 - Aree oggetto di variante;

- Tav. A3 - Planimetria Piano vigente.

- di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 42 e 40 della legge regionale n. 56/77 e smi, di provvedere alla pubblicazione della presente delibera consiliare esecutiva sul BUR della Regione Piemonte, di provvedere al deposito del progetto definitivo della variante n. 6 al PIP D/3 in questione presso la segreteria comunale e provvedere infine alla trasmissione di copia della presente deliberazione esecutiva completa degli elaborati della variante in questione alla Regione Piemonte per conoscenza.

Il Sindaco
Franco Neve

Il Segretario Direttore Responsabile del Servizio
Nicola Di Pietro

Il Tecnico Comunale Responsabile del Procedimento
Valter Fontaneto




Comune di Torino

Avviso

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 154 del Consiglio Comunale del 26/7/2000 (mecc. n. 00-05687/09) con la quale è stata adottata la Variante n. 31 al P.R.G.

Adeguamento ai sensi dell’art. 17, comma 5 bis della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. del 12/11/99 n. 28.

rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e, precisamente, dal 16/8/2000 al 14/9/2000, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27 settembre 2000.

Nei successivi trenta giorni, cioè dal 15/9/2000 al 14/10/2000, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1 - in ore d’ufficio dei giorni feriali).

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto

si rende noto

che la Giunta Provinciale nella seduta del 10.8.2000 ha approvato la deliberazione n. 405/58861 ad oggetto: “Regolamento per la mobilità esterna - approvazione:.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 44184 del 19.6.2000. T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 12645 del 18/2/2000) della Ditta Pallanzone Fausta Chiara e Assandri Andrea per trapasso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Erro ad uso forza motrice in Comune di Ponzone, assentita precedentemente alla ditta Pallanzone Adolfo e Assandri Rosmunda con D.P.G.R. n. 5277 in data 12/6/1985

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pallanzone Fausta Chiara e Assandri Andrea il trapasso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Erro in Comune di Ponzone di mod. 1,22 (l/s 122) per produrre sul salto di mt. 3,29 la potenza nominale media di KW 3,94 ad uso forza motrice già assentita precedentemente alla Ditta Pallanzone Adolfo e Assandri Rosmunda con D.P.G.R. n. 5277 del 12/6/1985.

- La concessione continuerà ad essere vincolata

- agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal predetto decreto n. 5277 del 12/6/1985.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Lucia Bruno

Estratto del disciplinare:

Art. 6 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Erro in dipendenza della concessa derivazione tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza




Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”

Oggetto: derivazione n. 4805 - torrente Maira (sorgenti) - Comune di Acceglio. Istanza 28.12.1990. Richiedente: Fariano Carlo Alberto - ora Sorgenti Maira s.a.s. di Maria Rosa Battioli & C.

Con Determinazione dirigenziale 22 agosto 2000 n. 33, è stata assentita la concessione di derivare, per anni trenta successivi e continui dal torrente Maira in comune di Acceglio, località Sorgenti, moduli 5 per produrre, sul salto di metri 78, la potenza nominale di Kw 382 per azionare una centralina elettrica.

Estratto del Disciplinare 7-7-2000, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 15 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà in dipendenza della concessa derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

A norma dell’art. 47 del T.U. 1775/1933, le cautele per la coesistenza tra le derivazione di cui al presente disciplinare e la preesistente utenza dell’Enel, di cui all’Art. 10, saranno regolate dalla convenzione stipulata tra l’Enel S.p.A. ed il signor Fariano Carlo Alberto in data 9.2.1998.

Registrato a Cuneo il 4 settembre 2000 al n. 5150 Serie 3º. Esatte lire 1.250.000.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo