Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 9.2
D.D. 14 luglio 2000, n. 189

Ingiunzione di pagamento. Recupero somma nei confronti da titolare della Ricevitoria Lotto, per mancato riversamento delle tasse automobilistiche da corrispondersi secondo la procedura di addebito automatico di cui al D.P.C.M. n. 11 del 25.01.1999

- Visto l’art. 17, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, che demanda alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le Regioni possano affidare a terzi l’attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;

- visto l’art. 17, comma 11, della Legge 27/12/1997 n. 449, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di espletare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 25.01.1999 (previsto dall’art. 17, comma 12, della Legge 449/97 e pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28.01.1999) che disciplina il rapporto tra i tabaccai e le Regioni circa la riscossione delle tasse automobilistiche;

- vista la Determinazione n. 357 del 12.08.1999 della Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria con la quale sono stati autorizzati i tabaccai elencati nell’allegato A alla riscossione delle tasse automobilistiche a mezzo procedura bancaria di addebito automatico, sospendendo l’espletamento del servizio di riscossione, a far data dal 25.08.1999, di tutte le ricevitorie lotto non comprese nel predetto elenco, tra cui quella di proprietà;

- preso atto che la Lottomatica ha riattivato in data 08.09.1999 il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, come da richiesta del 06.09.1999 della Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Tributi;

- considerato che il versamento alla Regione Piemonte da parte dei tabaccai delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche deve essere effettuato, settimanalmente, sulla base del saldo indicato nell’estratto conto fornito dal sistema informatico Lottomatica, secondo la procedura bancaria di addebito automatico;

- viste le note prot. n. 18 del 23.02.2000 e prot. n. 19 del 25.02.2000 con le quali l’Istituto Bancario San Paolo di Torino comunicava il mancato pagamento da parte delle tasse automobilistiche relative alle settimane d’incasso 26.01.2000/01.02.2000 e 02.02.2000/08.02.2000 per un importo complessivo di Lire 28.593.600, comprensivo della penale di cui all’art. 4 del D.P.C.M. n. 11 del 25.01.1999;

- dato atto che, nonostante i solleciti di cui alle note prot. n. 2775 del 03.03.2000 e n. 4015 del 28.03.2000 della Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria Entrata, si limitava a restituire la minor somma di Lire 10.000.000, risultando inadempiente dell’importo residuo di Lire 18.593.600;

- atteso che la Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria Entrate, al fine di recuperare la predetta somma residua, procedeva con nota prot. n. 5582 del 20.04.2000 all’escussione della garanzia fideiussoria costituita con Polizza fideiussoria assicurativa n. 209S 1403 del 28.01.1999 dalla Zurich International Italia S.p.A.;

- preso atto che la polizza fidejussoria assicurativa n. 209S 1403 del 28.01.1999, sottoscritta dalla Ecomap con la Società Zurich International Italia S.p.A. e depositata presso il Ministero delle Finanze, garantisce gli obblighi dei tabaccai ricevitori lotto di cui agli elenchi consegnati dalla FIT alla Regione Piemonte nei limiti indicati dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 11 del 25.01.1999;

- vista la nota del 10.05.2000 con la quale l’Ufficio Sinistri della Zurich International Italia S.p.A. ha precisato che la copertura fideiussoria garantita per l’anno 2000 ammonta a Lire 6.000.000;

- vista la nota prot. n. 7185 del 05.06.2000 con la quale la Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria Entrate intimava al debitore il pagamento della somma di Lire 12.593.600 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento del sollecito;

- vista la nota del 10.07.2000 con la quale l’Ufficio Sinistri della Zurich International Italia S.p.A. ha rettificato la sua precedente nota del 10.05.2000, precisando che la copertura fideiussoria garantita per l’anno 2000 ammonta a Lire 8.000.000;

- verificato il persistente mancato pagamento della residua somma di Lire 10.593.600;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

vista la L.R. 51/97;

visti gli artt. 2 e seg. del R.D. 14.04.1910 n. 639;

ingiunge

Al (omissis), in qualità di titolare della (omissis) Lotto (omissis), ubicata in (omissis), di restituire entro trenta giorni dalla data di notifica della presente la somma di Lire 10.593.600 maggiorata delle spese di notifica a margine del presente atto.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su c.c.b. n. 10/395258 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Via Garibaldi n. 2 - 10122 Torino (ABI 01025 e CAB 01100)”, oppure su c.c.p. 10364107 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello n. 165 - 10122 Torino”, specificando la causale del versamento.

Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione, entro 10 giorni dal versamento, con lettera raccomandata (allegando copia del bonifico o copia della ricevuta), alla Regione Piemonte Direzione Bilanci e Finanze Settore Ragioneria-Entrata P.zza Castello n. 165 - 10122 Torino.

Tale somma sarà introitata sul capitolo n. 60 del Bilancio regionale 2000 (Acc. n. 700/00).

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto si procederà al recupero della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l’osservanza delle norme del R.D. 14.04.1910 n. 639.

In forza dell’art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51 il presente atto è esecutivo di diritto.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. L. 241/90 si precisa che avverso la presente ingiunzione può essere proposta, entro 30 giorni dalla notificazione, opposizione davanti al Tribunale Civile di Torino ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca