ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Accordo di programma per la realizzazione di interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici dei Comuni di: 1. Oglianico; 2. Rivarolo Canavese; 3. Salassa; 4. San Ponso (TO)


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Lavori di: “Opere di urbanizzazione e costruzione nuovo ponte in comune di Omegna (VB)” - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Zerba del Comune di Pontestura (AL). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Breolungi del Comune di Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Capitto del Comune di Govone (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Vaccheria del Comune di Alba (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati- Progetto “Metropolitana Automatica di Torino - Prolungamento Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Lingotto”, in Comune di Torino


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Conzano (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Donato (Biella)

Statuto comunale

Comune di Piozzo (Cuneo)

Modifica Statuto comunale (Allegato alla delibera del Consiglio Comunale del 23 giugno 2000, n. 13)

Comunita’ Montana Valle Varaita- Sampeyre (Cuneo)

Statuto


ALTRI ANNUNCI

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Avviso di deposito di progetto preliminare della variante generale 2000 del P.R.G.C.

Comune di Cuneo

Decreto n. 81

Comune di San Bernardino Verbano (Verbano Cusio Ossola)

Avviso - variante al piano regolatore

Comune di Vespolate (Novara)

Deliberazione Giunta comunale n. 65 del 21.6.2000. Riadeguamento tariffe servizio idrico per anno 2000

Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

P.I.P. Variante n. 3 - Approvazione progetto definitivo - Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/4/2000

Comune di Novalesa (Torino)

Nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Boracca, Rio della Moglia, Duggia, Pascone, Rio Canale, Rio della Chiesa Vecchia, Rio Pian della Valle, Rio Riale, Rivo Fossato e Ronco in Valsesia, comuni di Civiasco (VC), Quarona (VC) e Varallo Sesia (VC)

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Accordo di programma per la realizzazione di interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici dei Comuni di: 1. Oglianico; 2. Rivarolo Canavese; 3. Salassa; 4. San Ponso (TO)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Finalità

Ai sensi dell’art. 27 della L. 142/90 e s.m.i. e ai sensi della L.R. n. 4/00 modificata dalla L.R. 5/00 col presente accordo di programma si vogliono realizzare opere ed interventi per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei territori turistici dei Comini aderenti.

Obiettivo primario è la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla verifica preliminare delle potenzialità di sviluppo turistico del contesto locale, in relazione alle risorse ambientali, socio economiche e culturali nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile.

Lo studio di fattibilità deve essere così strutturato:

- analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento;

- valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell’offerta dei beni e dei servizi turistici prodotti;

- valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi (competenze, aspetti istituzionali e autorizzativi, risorse, tempi ecc.);

- valutazione della convenienza economica e sociale;

- valutazione preliminare di impatto ambientale in grado di stimare gli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 N. 40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Scopi preminenti sono:

1. la presentazione del dossier di candidatura agli Uffici Regionali entro il 29 agosto 2000;

2. la stesura del Programma Integrato che, sulla base dello studio di Fattibilità, predispone un quadro complessivo degli interventi - pubblici e privati - che si intendono promuovere per lo sviluppo tenendo conto delle peculiarità turistiche proprie del territorio, comprendendo azioni necessarie in materia di controllo degli impatti, della valutazione delle ricadute socio economiche e dell’uso sostenibile delle risorse nel tempo.

L’attuazione in forma associata dei suddetti scopi deve tendere in ogni caso a garantirel’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

Art. 2
Comune Capofila

Per la realizzazione degli scopi, di cui all’art. 1, è individuato un C. Capofila che provvede al coordinamento di tutte le iniziative dei Comuni aderenti.

Il C. Capofila agisce per nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni aderenti, adottando gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa e contabile degli obiettivi dell’accordo, previa consultazione dei rappresentanti degli altri Comuni.

In sede di prima applicazione del presente accordo di programma funge da C. Capofila il C. di Rivarolo C.se (To) salvo successive modifiche che saranno adottate dalla Consulta dei Sindaci di cui al successivo art. 5.

Art. 3
Finanziamenti

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, Ente Promotore, in virtù delle deleghe rilasciate dai Comuni interessati, sarà inoltrata richiesta di contributo alla Regione Piemonte - entro il 29 agosto 2000 - previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 24.1.2000 e s.m.i..

I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accordo, cedono irrevocabilmente al C. di Rivarolo C.se le quote contributive eventualmente assegnate dalla Regione, autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità al Comune Capofila.

Nel caso in cui la Regione Piemonte non proceda all’erogazione del contributo il punto 2 capoverso 4 dell’art. 1 dell’A.diP. e la gestione amministrativa e contabile degli anni 2001 e 2002 dell’A.diP automaticamente non avranno esecuzione, fatta salva la volontà della Consulta dei Sindaci di proseguire l’accordo in modi e tempi diversi.

Art. 4
Spese

Le spese di gestione ordinarie - includendo la redazione dello studio di fattibilità - per ciascun Comune sono pari ad una quota fissa di L. 1.000.000 (un milione) pari ad Euro 516.45, salvo successive modifiche da parte della Consulta dei Sindaci.

Ogni Ente attribuisce al C. di Rivarolo C.se la quota a suo carico così come di seguito indicato:

a) assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’Organo competente sul Bilancio 2000 di L. 1.000.000= da trasferire al Comune Capofila entro il 30.10.2000;

b) assunzione dell’impegno di spesa dell’Organo competente sui Bilanci di Previsione 2001/2002 per l’ammontare che la Consulta dei Sindaci - nelle sedute da tenersi entro e non oltre il 30.9.2000 per l’anno 2001 e il 30.9.2001 per l’anno 2002 - valutate le circostanze stimerà opportuno definire. Le quote annuali, fissate dalla Consulta, dovranno essere versate al C. di Rivarolo da ciascun Ente entro il 30.6.2001 ed entro il 30.6.2002.

c) Il Comune Capofila provvederà a rimettere a ognuno dei Comuni apposito rendiconto di spesa entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di versamento.

Art. 5
Consulta dei Sindaci

Per l’esame degli interventi e programmi di intervento di cui all’art. 1 è istituita la Consulta dei Sindaci degli Enti aderenti, la quale si riunisce presso il Comune capofila e decide a maggioranza dei componenti presenti sui seguenti argomenti:

1 - Programmazione degli interventi e dei programmi di intervento da realizzare nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1

2 - Modifiche e variazioni al presente Accordo di Programma.

3 - Decisione sulle richieste di adesione da parte di altri Enti, diversi da quelli previsti all’accordo presente, sia pubblici che privati.

4 - Variazioni inerenti la quota di adesione versata da ciascun Ente.

5 - Valutazione degli incarichi esterni per l’esecuzione degli atti tecnici e professionali inerenti gli obiettivi di cui all’art. 1.

6 - Vigilanza sull’adempimento dell’Accordo di Programma.

La convocazione della Consulta è disposta dal Sindaco del Comune Capofila, ovvero su richiesta di due componenti.

Per la partecipazione è ammessa la delega del Sindaco ad un Assessore.

Art. 6
Recesso ed Arbitrato

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza dell’accordo di cui all’art. 8 e comunque non prima dei sei mesi dalla stipula, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di un provvedimento dell’Organo competente.

Il recesso è operativo a decorrere dai 60 giorni successivi al provvedimento di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’Ente recedente le spese sino alla data di operatività del recesso stesso.

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta da un collegio arbitrale, in conformità al Regolamento di arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato.

Art. 7
Disposizioni generali

Per tutto quanto non disposto nel presente Accordo di Programma si osservano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 8
Durata

Il presente Accordo di Programma ha durata biennale a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. ai sensi dell’art. 27, comma 4, della Legge 142/90 e produrrà i suoi effetti allorchè sarà sottoscritto da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti.

Rivarolo Canavese, 11 agosto 2000

C. Capofila Rivarolo Canavese
Il Sindaco
Edoardo Gaetano

Comune di Oglianico
Il Sindaco
Mario Vaccarone

Comune Salassa
Il Sindaco
Domenico Bianchetta

Comune San Ponso
Il Sindaco
Domenico Martinetto


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Lavori di: “Opere di urbanizzazione e costruzione nuovo ponte in comune di Omegna (VB)” - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 21/7/2000 il Comune di Omegna, con sede legale in Piazza XXIV Aprile n. 1, ha depositato presso l’Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al “Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico” (prot. di ricevimento n. 16117 in data 21/7/2000) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l’Ufficio di Deposito, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Ercole, che si firma, (Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0321/34441), e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Geol. Semino.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
G. Ercole



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Zerba del Comune di Pontestura (AL). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 10 agosto 2000 la Società Euroter S.r.l. con sede in Via S. Teresa n. 17 del Comune di Schiavon (VI) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Zerba del Comune di Pontestura.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 17809 del 10 agosto 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono i Sigg. Natale Ballario e Gianni Verna del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Breolungi del Comune di Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 8.8.2000 la Società con sede in Via Langhe 141 del Comune di Magliano Alpi (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Breolungi del Comune di Mondovì (CN).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 17482 del 08.08.2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario Lucarno Enzo al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Capitto del Comune di Govone (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 4.8.2000 la Società Calcestruzzi Stroppiana S.p.A. con sede in Loc. Piana Biglini 95 del Comune di Alba (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Capitto del Comune di Govone (CN).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 17218 del 4.8.2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Funzionario Lucarno Enzo del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Vaccheria del Comune di Alba (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 7.8.2000 la Società S.A.E.G.A. S.p.A. con sede in Loc. Vaccheria 23 del Comune di Alba (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Vaccheria del Comune di Alba (CN).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 17325 del 7.8.2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il funzionario Lucarno Enzo del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 8.8.2000 la ditta Fabrizio Salusso con sede in Via Passerotto 13 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 17579 del 8.8.2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono i funzionari Carpi Andrea - Paschetto Claudio del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati- Progetto “Metropolitana Automatica di Torino - Prolungamento Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Lingotto”, in Comune di Torino

In data 26 luglio 2000, la Società Satti S.p.A. con sede in Torino, c.so Turati n. 19/6 ha depositato presso l’ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto “Progetto ”Metropolitana Automatica di Torino - Prolungamento Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Lingotto", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 16353 in data 26 luglio 2000 della Direzione Ambiente e Rifiuti) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Giuseppe Iacopino, responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/432 4245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, rivolgersi all’Ing. Enzo Gino, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/432 4630).

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Aldo Manto


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Conzano (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Stemma, gonfalone e bandiera

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 - Consiglio Comunale

Art. 10 - Sessioni e convocazioni

Art. 11 - Linee programmatiche e di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15 - Sindaco

Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 19 - Vicesindaco

Art. 20 - Giunta comunale

Art. 21 - Composizione

Art. 22 - Nomina

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

Art. 24 - Competenze

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 25 - Partecipazione popolare

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 26 - Associazionismo

Art. 27 - Diritti delle associazioni

Art. 28 - Contributi alle associazioni

Art. 29 - Volontariato

CAPO III

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Consultazioni

Art. 31 - Petizioni

Art. 32 - Proposte

Art. 33 - Referendum

Art. 34 - Accesso agli atti

Art. 35 - Diritto di informazione

Art. 36 - Istanze

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 38 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 39 - Procedimenti ad impulso di ufficio

Art. 40 - Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 41 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 42 - Servizi pubblici comunali

Art. 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 44 - Aziende speciali

Art. 45 - Struttura delle aziende speciali

Art. 46 - Istituzioni

Art. 47 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 48 - Convenzioni

Art. 49 - Consorzi

Art. 50 - Accordi di programma

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 51 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 53 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 54 - Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 55 - Direttore generale

Art. 56 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 57 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 58 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 59 - Collaborazioni esterne

Art. 60 - Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61 - Il segretario comunale

Art. 62 - Funzioni del segretario comunale

CAPO IV

LA RESPONSABILITA’

Art. 63 - Responsabilità verso il comune

Art. 64 - Responsabilità verso terzi

Art. 65 - Responsabilità dei contabili

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 66 - Ordinamento

Art. 67 - Attività finanziaria del Comune

Art. 68 - Revisore dei conti

Art. 69 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 70 - Bilancio comunale e rendiconto della gestione

Art. 71 - Attività contrattuale

Art. 72 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto

Art. 74 - Regolamenti

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 75 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 76 - Parere obbligatori

Art. 77 - Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Conzano è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività una miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socio-culturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanzianbili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5. Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico, e da una Frazione storicamente riconosciuta dalla comunità: SAN MAURIZIO.

2. Il territorio del comune si estende per 1.162 ettari confinante con i comuni di Camagna Monferrato, Lu, Casale Monferrato e Occimiano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 6
Stemma, gonfalone e bandiera

1. Il comune negli atti, nel documento e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Conzano” e con lo stemma raffigurante troncato: il primo d’oro all’aquila di nero coronata dello stesso; il secondo d’argento ad una vita fruttata al naturale. Sotto lo scudo, su lista d’argento svolazzante con le estremità bifide, la leggenda in caratteri maiuscoli romani di nero, “VINCENT AMOR PATRIAE”. Ornamenti esteriori da Comune e concesso con D.P.R. 28.10.82.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 28.10.82.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli e del nome, da parte di soggetti diversi dal Comune, di norma sono vietati.

4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Il Comune è dotato di bandiera con i colori del gonfalone (bianco e giallo con frangia oro); al vessillo è stato aggiunto, diventandone così parte integrante, un nastro di colore blu annodato al culmine dell’asta con scritta Comune di Conzano.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev’essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunale che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 15
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n. 142/90 e s. m. e i.;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della giunta comunale) le funzioni del direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 20
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 21
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vice sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 22
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 23
Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 24
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al consiglio i regolamenti;

b. approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f. fissa i criteri per la ripartizione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale o il Segretario Comunale;

n. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore o del Segretario Comunale.

TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 25
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 26
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 27
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 28
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 29
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 30
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 31
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 32
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 10% avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 33
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. personale e sua organizzazione;

c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d. regolamento del consiglio comunale.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 34
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 35
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati, in Frazione San Maurizio nella Piazza Banda Lenti n. 77.

3. L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il segretario comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 36
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 37
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 38
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 39
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 40
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 41
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni con la Provincia.

Art. 42
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 44
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 45
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 46
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 47
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze dell’ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 48
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 27, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificata dall’art. 17, comma 9 della Legge 127/97.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 51
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 52
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 53
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 54
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 55
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora no risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1°, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 56
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 57
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 58
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il comune può deliberare, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 59
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 60
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 61
Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 62
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 63
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 64
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 65
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 66
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 68
Revisore dei Conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 69
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 70
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 71
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 72
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
Funzione Normativa

Art. 73
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 15 per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 74
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VII
Disposizioni diverse

Art. 75
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 76
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 77
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.




Comune di Donato (Biella)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 L’autonomia statutaria

Art. 2 I fini

Art. 3 Il territorio

Art. 4 Stemma e Gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Gli Organi e le loro Attribuzioni

Art. 5 Gli Organi

Art. 6 Le deliberazioni degli Organi collegiali

Art. 7 Il Consiglio Comunale

Art. 8 Sessioni e Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 9 Il Programma del Mandato

Art. 10 Le Commissioni

Art. 11 I Consiglieri

Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 13 I Gruppi consiliari

Art. 14 Il Sindaco

Art. 15 Attribuzioni di Amministrazione del Sindaco

Art. 16 Attribuzioni di Vigilanza del Sindaco

Art. 17 Attribuzioni di Organizzazione del Sindaco

Art. 18 Il Vicesindaco

Art. 19 Le Funzioni Vicarie

Art. 20 La Giunta Comunale

Art. 21 La Composizione della Giunta Comunale

Art. 22 La Nomina della Giunta Comunale

Art. 23 Il Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 24 Le Competenze della Giunta Comunale

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Della Partecipazione e del Decentramento

Art. 25 La Partecipazione popolare

Capo II - Dell’Associazionismo e del Volontariato

Art. 26 L’Associazionismo

Art. 27 I Diritti delle Associazioni

Art. 28 I Contributi alle Associazioni

Art. 29 Il Volontariato

Capo III - Dei Modi di Partecipazione alla Politica locale

Art. 30 Le Consultazioni popolari

Art. 31 Le Petizioni, le Proposte e le Istanze

Art. 32 I Referendum consultivi propositivi

Art. 33 L’Accesso agli Atti

Art. 34 Il Diritto di informazione

Capo IV - Del Procedimento amministrativo

Art. 35 Diritto di Intervento nei Procedimenti

Art. 36 Procedimenti ad Istanza di Parte

Art. 37 Procedimenti d’Ufficio

Art. 38 Determinazione del Contenuto dell’Atto

TITOLO III - DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 39 Gli Obiettivi dell’Attività amministrativa

Art. 40 I Servizi pubblici comunali

Art. 41 Forme di Gestione dei Servizi pubblici

Art. 42 Le Aziende speciali

Art. 43 Struttura delle Aziende speciali

Art. 44 Le Istituzioni

Art. 45 Le Società per Azioni od a Responsabilità limitata

Art. 46 Le Convenzioni

Art. 47 I Consorzi

Art. 48 Gli Accordi di Programma

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Degli Uffici

Art. 49 Principi strutturali e organizzativi

Art. 50 L’Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 51 Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 52 Diritti e Doveri dei Dipendenti

Capo II - Del Personale direttivo

Art. 53 Il Direttore generale

Art. 54 I Compiti del Direttore generale

Art. 55 Le Funzioni del Direttore generale

Art. 56 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 57 Le Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 58 Gli Incarichi dirigenziali e di Alta Specializzazione

Art. 59 Le Collaborazioni esterne

Art. 60 Gli Uffici di Indirizzo e di Controllo

Capo III - Del Segretario comunale

Art. 61 Il Segretario comunale

Art. 62 Le Funzioni del Segretario comunale

Capo IV - Della Responsabilità

Art. 63 La Responsabilità verso il Comune

Art. 64 La Responsabilità verso i Terzi

Art. 65 La Responsabilità dei Contabili

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 Norme transitorie

TIT0LO I

PRINCIPI GENERALI

Art 1
L’Autonomia statutaria

1. Il Comune di Donato è un ente locale autonomo che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della Regione; esso esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di sussidiarietà e a quello della surroga nelle stesse funzioni da parte dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art 2
I Fini

1. Il Comune promuove il progresso civile, culturale, sociale ed economico della comunità e tutela la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e organizzative della società.

2. Il Comune cura la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e sociali del proprio territorio. Favorisce la conservazione e la conoscenza della lingua piemontese.

3. Il Comune attua politiche per promuovere la conoscenza dei propri patrimoni e retaggi garantendone il godimento della collettività.

Art 3
Il Territorio

1. Il Comune di Donato è interamente situato in territorio montano, compreso quasi interamente sulla sinistra orografica del torrente Viona, sulla destra orografica dei torrenti Gre ed Ingagna, confina con i comuni di Andrate, Chiaverano, Mongrando, Netro, Settimo Vittone , Graglia e Sala Biellese, e si estende per 1.206 Ha.

2. Il Comune comprende storicamente le seguenti località: Donato capoluogo, Ceresito, Casale, Lace ed altri nuclei di minore entità quali Bosa, Grangia, Sacco, Ban, Molino, Losana, Ruscello, Praie, Pralungo, Raviale, Poneira, Montino, Serra, Cugnello, Roncasso, Piazzo, Faipian.

3. Il Comune di Donato fa parte della Comunità Montana Alta Valle Elvo.

Art 4
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il Comune di Donato e con lo stemma riprodotto sul gonfalone e sul bollo del Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

3. La riproduzione e l’uso di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Gli Organi e le loro Attribuzioni

Art 5
Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

Art 6
Le Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà, eventualmente arrotondata per eccesso, dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto quelle stabilite dalla Legge.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. I1 segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario

Art. 7
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Esso rappresenta l’intera comunità.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. I1 Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico- amministrativo dell’organo consiliare.

Art. 8
Sessioni e Convocazione del Consiglio Comunale

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del programma del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono di competenza del Sindaco.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 9
Il Programma del Mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa, e gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art.10
Le Commissioni

1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte di soli consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, la durata e l’oggetto delle commissioni sono disciplinate da un apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art.11
I Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione del consiglio comunale ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’ avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.12
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio comunale, e ogni altra documentazione potrà essere trasmessa a mezzo telefax al numero comunicato dal consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.

Art.13
I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art.14
Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune.

2. E’eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

8. Distintivo del Sindaco come Ufficiale di Governo è la fascia tricolore.

9. Il Sindaco può dotarsi di altro distintivo per la partecipazione a cerimonie di carattere comunale, o in cui non rivesta precipue funzioni di Ufficiale di Governo.

Art.15
Attribuzioni di Amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

- Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

- Convoca i comizi per i referendum, ai sensi della legge 142/90 e s.m. e i.;

- Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- Nomina il segretario comunale;

- Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuna e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 16
Attribuzioni di Vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 17
Attribuzioni di Organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede;

- Provvede alla convocazione, quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

- Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.

Art.18
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 19
Le Funzioni Vicarie

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall’Assessore più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, del Vicesindaco e di tutti gli Assessori, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 20
La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica i risultati dell’attività amministrativa e della gestione

Art. 21
La Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno ricopre la carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri comunali.

Art. 22
La Nomina della Giunta Comunale

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art 23
Il Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta possono essere pubbliche.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

Art 24
Le Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- Propone al consiglio i regolamenti;

- Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali;

- Conferisce incarichi professionali “intuitu personae”per attività di consulenza e di qualsiasi altra natura, salvo i casi in cui sia normativamente prescritto che l’individuazione dei soggetti da incaricare debba avvenire attraverso selezione preventiva e con valutazione dei curricula sulla base dei criteri predeterminati ovvero risulti obbligatorio il ricorso alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge per la scelta del contraente;

- Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

- Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

- Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

- Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

- Approva le convenzioni, con altri enti, aventi precipuo contenuto organizzatorio;

- Esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

- Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

- Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

- Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- Autorizza il Sindaco a stare in giudizio e provvede alla contestuale nomina del difensore;

- Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
Della Partecipazione e del Decentramento

Art. 25
La Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La promozione della partecipazione popolare si esprime con il favore verso le forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Dell’Associazionismo e del Volontariato

Art 26
L’Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo specie se presenti sul proprio territorio.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 27
I Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione riconosciuta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 28

I Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita nell’apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.

Art 29
Il Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Dei Modi di Partecipazione alla Politica locale

Art 30
Le Consultazioni popolari

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art 31
Le Petizioni, le Proposte e le Istanze

1. Chiunque, anche se non residente nel comune, può chiedere all’amministrazione, attraverso petizioni, l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e sottoscritte da almeno cinquanta persone.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

9. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Art 32
I Referendum consultivi propositivi

1. Un numero di elettori non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

- Lo Statuto comunale;

- Il Regolamento del Consiglio comunale;

- I tributi locali;

- Gli atti di bilancio;

- Il Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

- Le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente;

- Per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della richiesta.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

6. Il referendum sarà valido se vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto al voto.

7. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

9. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma due.

Art 33
L’Accesso agli Atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Art 34
Il Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, denominato “Albo Pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

CAPO IV
Del Procedimento amministrativo

Art 35
Diritto di Intervento nei Procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art 36
Procedimenti ad Istanza di Parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque. non oltre a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art 37
Procedimenti d’Ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del presente statuto.

Art 38
Determinazione del Contenuto dell’Atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 39
Gli Obiettivi dell’Attività amministrativa

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art 40
I Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art 41
Forme di Gestione dei Servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

- In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

- A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art 42
Le Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art 43
Struttura delle Aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art 44
Le Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando. nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art 45
Le Società per Azioni od a Responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art 46
Le Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art 47
I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 44 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art 48
Gli Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime dei rappresentanti degli Enti interessati.

3. Ove l’accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Degli Uffici

Art 49

Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- All’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- All’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

- All’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- Al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art 50
L’Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art 51
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di gruppi settoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art 52
Diritti e Doveri dei Dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile del servizio e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e modi con i quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all’adozione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. I1 regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Del Personale direttivo

Art 53
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano quindicimila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Se non è stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art 54
I Compiti del Direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale. riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo i migliori livelli di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che, allo stesso tempo, rimangono - e pertanto ne rispondono - nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art 55
Le Funzioni del Direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

- Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

- Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

- Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

- Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

- Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

- Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

- Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

- Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art 56
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. La struttura organizzativa del Comune è individuata nel relativo regolamento.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art 57
Le Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di direzione politica.

2. Salve le competenze riservate dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune, ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l’esercizio delle funzioni gestionali previste dall’articolo 51, comma 3, della legge 142/90, nonché di ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente statuto, da altre disposizioni regolamentari o, in base a queste, ad essi delegata dal Sindaco.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati

Art 58
Gli Incarichi dirigenziali e di Alta Specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri giustificati motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Art 59
Le Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art 60
Gli Uffici di Indirizzo e di Controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente sia dissestato e/o versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO III
Del Segretario comunale

Art 61
Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art 62
Le Funzioni del Segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.

CAPO IV
Della Responsabilità

Art 63
La Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che venga a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art 64
La Responsabilità verso i Terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.

Art 65
La Responsabilità dei Contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 66
Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del precedente Statuto.




Comune di Piozzo (Cuneo)

Modifica Statuto comunale (Allegato alla delibera del Consiglio Comunale del 23 giugno 2000, n. 13)

Art. 9
ORGANI

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, il Sindaco e la Giunta . Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è il responsabile dell’ amministrazione ed è il legale rappresentante dell’ Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’ azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’ intera comunità, determina l’ indirizzo politico - amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari

2. Impronta l’ azione complessiva dell’ Ente ai principi della democrazia partecipativa, della pubblicità, della trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’ imparzialità.

3. Nell’ adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

5. E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale

6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce

7. L’ elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

8. L’ attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni dall’ insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche e endamenti con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l’ attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale

4. Il Consiglio Comunale può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’ attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie o straordinarie d’ urgenza così come individuato nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’ approvazione del bilancio di previsione e/o del conto consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie.

3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le norme regolamentari.

4. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni di presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le materie di competenza , i poteri, le forme di pubblicità dei lavori, la nomina, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. La presidenza delle Commissioni, con funzioni di garanzia e di controllo, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.

4. I componenti delle Commissioni hanno la facoltà di farsi assistere da esperti.

5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire Commissioni Speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

6. Per la costituzione delle Commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le precedenti norme.

7. Con l’ atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

Art. 14
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità, alla quale costantemente risponde, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

3. Nell’ adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

4. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

5. E’ esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall’ adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

6. E’ parimenti esente da responsabilità, conseguente all’ adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

7. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall’ art. 58, legge 8 giugno 1990, n. 142, e s.m.i., nonché dalla legge n. 20/1994, e s.m.i.

8. L’ elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

9. I Consiglieri comunali entrano in carica all’ atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’ organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

10. Nella prima adunanza successiva all’ elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’ osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni (s. m. i.), procedendo alla loro immediata surrogazione.

11. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’ elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’ insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e s.m.i..

12. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al presidente del consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l’ ufficio protocollo del Comune.

13. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

14. Le dimissioni sono irrevocabili si dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

15. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale

16. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell’ avvenuto accertamento dell’ assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’ art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’ avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti) dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale esamina, e delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

17. La surrogazione dei consiglieri decaduti, o rimossi, dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento

dell’ insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

18. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dei comizi elettorali e l’ insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

19. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano può rinunciare a detta carica in qualsiasi momento. In questo caso viene sostituito, con apposita delibera del consiglio comunale, dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano sottoscrive, assieme al sindaco ed al segretario, i verbali delle deliberazioni consiliari e, in sua assenza, viene sostituito dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti.

Art. 15
FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento e dalla legge. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze (*), secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco su singole questioni.

2. Per l’ espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende e da Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

(*) la parola “INTERPELLANZE” è stata annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza del 5 luglio 2000, n. 3848/2439/5.6.

Art. 16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.

2. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco nel governo della comunità improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’ efficienza.

2. Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 18
COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 2 (due) Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’ incarico uno o più Assessori provvedendo, contestualmente, alla nomina dei sostituti.

Art. 19
ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori scelti tra i componenti il Consiglio Comunale.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica e lo status sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, l’ adottante e

l’ adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singolo componenti.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta

3. Il Sindaco dirige e coordina l’ attività della Giunta e assicura l’ unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma, a discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dipendenti del comune, cittadini, personalità o esperti al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio sugli argomenti in discussione.

5. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 21
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale compie gli atti che non siano riservati al Consiglio Comunale o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 22
VERBALI DI DELIBERAZIONE

1. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull’ apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’ attività svolta.

2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazione di incompatibilità. In tal caso il segretario viene sostituito, dall’ Assessore più giovane di età presente.

3. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall’ Assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 23
IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’ attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’ elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ ufficio.

Art. 24
ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il sindaco:

1.1. ha la rappresentanza generale dell’ Ente;

1.2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’ attività politico - amministrativa del Comune

1.3. coordina l’ attività dei singoli Assessori

1.4. può sospendere l’ adozione di specifici atti concernenti l’ attività amministrativa dei singolo Assessori per sottoporli all’ esame della Giunta.

1.5. ha la facoltà di delega

1.6. promuove ed assume iniziative per concludere, unitamente alla Giunta, accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge

1.7. convoca i comizi per i referendum consultivi

1.8. adotta le ordinanze nei limiti previsti dalla legge

1.9. nomina e revoca il Segretario Comunale

1.10. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore Generale

1.11. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta professionalità

1.12. nomina i rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

Art. 25
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

1.1. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;

1.2. promuove, direttamente o tramite il Segretario Comunale o i Responsabili dei Servizi, indagini e verifiche amministrative sull’ intera attività del Comune

1.3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune

1.4. dispone l’ acquisizione di atti, documenti, ed informazioni preso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all’ Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 26
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco:

1.1. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale e statistica

1.2. sovrintende alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica

1.3. sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli per legge

1.4. sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare alla sicurezza e all’ ordine pubblico informandone il Prefetto

Art. 27
VICESINDACO E DELEGATI DAL SINDACO

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta, individua tra i componenti della medesima il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’ Assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti le Giunta Comunale presenti in quel frangente

SEZIONE II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’ apposito albo

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ ufficio di segretario comunale

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

4. Le incompatibilità con l’ ufficio di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge

5. Può essere nominato Responsabile dei Servizi o degli Uffici

6. Può essere nominato Direttore Generale secondo le norme di legge e le procedure del presente statuto

Art. 29
FUNZIONI ATTRIBUITE
AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nell’ ambito dei principi di cui al precedente articolo,

1.1. sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività mediante direttive ed ordini

1.2. partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

1.3. stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

1.4. presta consulenza giuridica agli organi del comune

1.5. roga, nell’ esclusivo interesse del Comune, atti e contratti;

1.6. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’ interesse dell’ Ente

1.7. svolge le funzioni previste nel regolamento degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco

Art. 30
VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può assegnare la funzione di vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 31
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione

2. Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposto decreto

3. Compiti e funzioni del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione

Art. 32
PRINCIPI STRUTTURALI DEGLI UFFICI

1. L’ amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

1.1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

1.2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché il grado di efficacia dell’ attività svolta da ciascun elemento dell’ apparato

1.3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ ambito di autonomia decisionale dei soggetti

1.4. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici

Art. 33
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’ organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’ azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’ organizzazione ed alla gestione del personale nell’ ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

3. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Art. 34
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’ organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi, le relative norme di accesso all’ ufficio di dipendente comunale re le relative incompatibilità

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’ azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e di responsabilità

3. L’ organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’ apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’ altro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi ad alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 35
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nell’ ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. I Responsabili, nell’ ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’ Ente ed attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo adottando provvedimenti a rielevanza esterna quali:

3.1. adozione di determinazioni a contrattare

3.2. stipula dei contratti in rappresentanza dell’ Ente

3.3. approvazione del ruolo tributi

3.4. adozione dei procedimenti d’ appalto di lavori pubblici, forniture e servizi

3.5. adozione dei procedimenti concorsuali

3.6. adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’ assunzione degli impegni di spesa;

3.7. rilascio di autorizzazioni e concessioni;

4. L’ attività dei Responsabili dei Servizi viene disciplinata dal Regolamento di organizzazione.

Art. 36
INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, ha la facoltà di:

1.1. provvedere all’ assunzione, fuori della dotazione organica, del personale ad alta specializzazione qualora tra i dipendenti dell’ Ente non siano presenti analoghe professionalità;

1.2. in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica, o per altri gravi motivi, assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo

Art. 74
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all’ entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

4. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 75
ORDINANZE

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti generali e comunali i Responsabili degli Uffici e dei Servizi emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. Nelle materie di competenza il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta, motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell’urgenza e dell’ interesse pubblico.

3. Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti devono essere contenute nei limiti richiesti dall’ entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché nei principi generali dell’ ordinamento giuridico. Di regola l’ ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata agli interessati. L’ efficacia di tali provvedimenti deve essere limitata nel tempo in rapporto alle specifiche necessità. Se i destinatai non adempiono all’ ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ ufficio con il recupero delle spese sostenute e, ove occorra, con l’ assistenza della forza pubblica. Quando l’ ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’ albo pretorio.

Art. 76
ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto, dopo

l’ espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è

pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’ albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’ Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all’ albo pretorio del Comune.

2. Da tale momento cessa l’ applicazione delle norme transitorie e modificate.




Comunita’ Montana Valle Varaita- Sampeyre (Cuneo)

Statuto

TITOLO 1
FONTI NORMATIVE E FINALITA’

Art. 1
Costituzione della Comunità Montana

1) Fra i Comuni di Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché nel territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo e Verzuolo, costituenti la zona omogenea n. 6, ai sensi dell’art. 7 della L. 265 del 03.08.1999, è costituita la “Comunità Montana Valle Varaita” con sede in Sampeyre.

Art. 2
Fonti giuridiche e normative

1) Ai sensi dell’art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 la Comunità Montana è una Unione Montana, Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge, emanati da qualsiasi Organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 3
Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1) La Comunità Montana, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2) La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3) Nell’ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un’economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell’anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l’armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale,

g) favorire l’elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un’adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell’applicazione concreta dell’art. 6 della Costituzione Repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello statuto Regionale, con particolare riferimento alla lingua occitana, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 15/12/1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

l) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell’ambiente montano, favorire ogni utile forma d’intesa, anche con gli organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all’interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini.

Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali - Unione dei Comuni

1) La Comunità Montana riconosce nel Comune l’Ente storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2) La Comunità Montana per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri.

Art. 5
Attribuzioni e finalità

1) La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni appartenenti e da tutti gli altri Enti ed organismi contemplati dalle leggi. Essa, attraverso l’attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2) La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi vigenti.

3) L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

A) il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione

particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la

realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e

privata, idonei a favorire il miglioramento stesso anche tramite corsi di formazione

professionale;

B) la difesa del suolo e dell’ambiente;

C) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed

istituzionali, anche a livello internazionale;

D) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

E) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

F) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità

Montana;

G) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

H) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, della popolazione e del territorio con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all’incremento del turismo, agricoltura ed artigianato;

I) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale.

La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di bonifica montana ad essa trasferito dalla L.R. 50/75, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all’interno del bacino idrografico di competenza. Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento al bacino idrografico.

La Comunità Montana predispone il programma di interventi di cui al punto precedente, promuovendo Conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 con la Regione e l’Autorità di bacino di cui all’art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al primo comma del punto i).

La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

L) Gestione del patrimonio forestale.

1) La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell’Unione Europea, agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

d) attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della legge 97/1994.

2) La Comunità montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l’utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolge le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

3) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, gestisce le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

4) La Comunità Montana può affidare la realizzazione delle attività di cui al punto l)/2/b, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 17, comma 1, della legge 97/1994.

M) Piccole opere di manutenzione ambientale.

1) La Comunità Montana, anche in applicazione dell’art. 7 della legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell’importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali.

2) Possono beneficiare del contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

N) Caccia e pesca.

1) La Comunità Montana, secondo le proprie competenze, gestisce i settori della caccia e della pesca e si interessa in materia di funghi (vedi successivo punto Z), così come previsto dalla L.R. 32/82.

O) Incentivi per l’insediamento nelle zone montane.

1) Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani.

2) Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

3) Le disposizioni di cui al presente punto o), si applicano nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

4) La Comunità Montana, a valere sul finanziamento concessole ai fini dell’attuazione della legge n. 72 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, può erogare contributi a favore dei residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5) La Comunità Montana stabilisce l’entità dei contributi in base alle modalità di erogazione stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

P) Interventi per l’acquisizione di quote latte da parte di aziende di montagna e per l’uso dei pascoli.

Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e di consentire alle aziende ivi collocate l’ottenimento di redditi adeguati, la Comunità montana può concedere agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi per l’acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all’art. 10 della stessa legge, nonché per l’acquisizione dei diritti ai premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovicaprini di cui ai Regolamenti CEE del Consiglio nn. 2066/92 e 2069/92.

Q) Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

R) Turismo rurale in ambiente montano.

1) Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell’ambiente rurale e naturale.

2) La Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

3) La Comunità Montana può concedere incentivi per l’attuazione dei progetti di cui al punto r)/1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

S) Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

La Comunità Montana definisce entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nell’anno successivo, in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell’artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna. Individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

In attesa della formazione delle linee regionali, la Comunità Montana agisce sulla base della propria programmazione.

T) Trasporti.

1) Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni montani aventi più di 5.000, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei Comuni, può provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà come da regolamento.

2) Il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

3) La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

4) L’organizzazione del servizio è definita da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell’art. 23 della legge 97/94.

5) La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6) La Comunità Montana di intesa con i Comuni promuove, e se del caso gestisce, a seguito di apposita delega, il trasporto scolastico.

V) Informatizzazione - Ufficio di statistica.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane

dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino

mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell’art. 24 della legge 97/94, in

collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell’Amministrazione

pubblica.La Comunità Montana istituisce, a tal fine, un Ufficio di Statistica ai sensi dell’art. 3

del D.lgs 6 settembre 1989, n. 322.

V) Servizio scolastico.

1) La Comunità Montana, nell’ambito delle sue competenze, collabora con l’Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate, previa intesa con l’Autorità scolastica competente.

2) La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria.

Z) La Comunità Montana esercita le funzioni attribuitele dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 “Riordino

dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo

rurale, caccia e pesca".

W) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, istituisce e gestisce lo Sportello Unico per le

attività economiche.

Art. 6
Metodi e strumenti di azione

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 5, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della proprie organizzazione ed attività;

e) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

i) L’impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società miste pubblico-privato.

Art. 7
Sede, stemma e gonfalone

1) La Comunità Montana ha sede in Sampeyre.

2) Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3) La Comunità Montana può adottare, con deliberazione del Consiglio, ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 8
Albo Pretorio

1) Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all’ “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario è responsabile della pubblicazione, che viene opportunamente certificata.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELLA COMUNITA’ MONTANA

Art. 9
Organi

1) Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3) L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO I
IL CONSIGLIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 10
Composizione

1) Il Consiglio è composto da: n° 42 consiglieri in rappresentanza dei 14 Comuni facenti parte (n.3 per ciascun Comune) eletti in base alle norme di legge in vigore.

2) Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni consociati. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

3) Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi consiglieri da parte dei Comuni.

4) I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 11
Competenze

1) Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall’apposito Regolamento.

2) In particolare il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell’art. 32 della legge 08/06/90 n. 142 e ss.mm.ii.:

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4) Il Consiglio adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1) Ciascun Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.

3) I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy.

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

5) Un numero non inferiore ad 1/5 dei Consiglieri assegnati, può richiedere l’esercizio del controllo da parte dell’Organo regionale sulle deliberazioni della Giunta, entro 10 giorni dall’Affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 17 della L. 08/06/97 n. 127 e ss.mm.ii..

Art. 13
Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere eletto in un momento successivo.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme della legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 14
Gruppi consiliari

1) In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 15
Commissioni consiliari

1) Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2) Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3) Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5) Il Presidente ed i componenti della Giunta invitati partecipano ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6) Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

7) Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8) Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 16
Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1) Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all’ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 17
Votazioni

1) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta, dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3) Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

7) Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Deliberazioni

1) L’iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta:

a) al Presidente della Comunità Montana;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun consiglio comunale della Comunità Montana;

2) Le proposte di cui ai punti c, d, devono essere prese in esame entro 60 giorni e portate all’O.d.G. dell’organo competente, entro i successivi 120 giorni.

3) Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 19
Designazione di rappresentanti

1) Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2) I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3) Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4) Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5) Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere

proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente

l’indicazione dei nuovi rappresentanti con la stessa modalità prevista per la sfiducia nei

confronti della Giunta.

Art. 20
Strumenti di indirizzo e controllo

1) Il consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2) La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 21
Composizione, elezione e cessazione

1) La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da n. 7 Assessori.

2) L’elezione della Giunta è regolata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’elenco degli Assessori.

3) Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

4) Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

Art. 22
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La nuova Giunta così originata entra nella pienezza dei suoi poteri immediatamente.

2) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio, provvede, il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 23
Competenza

1) La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Segretario;

b) a formulare l’ordine del giorno del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei funzionari;

h) ad assumere mutui, ove non diversamente disposto dalla legge.

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti;

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2) La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5) Assiste e partecipa il Segretario Generale - Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 25
Competenza

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2) Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario Generale - Direttore o ai responsabili dei servizi;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario;

e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all’esame della Giunta;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

h) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum;

q) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

Art. 26
Vice Presidente ed Assessore anziano

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 27.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall’Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 27
Deleghe del Presidente

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a rappresentarlo e a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 28
Status degli Amministratori

Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 29
Principi strutturali ed organizzativi

L’Amministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai criteri di indirizzo per l’adozione del regolamento generale degli uffici e dei servizi stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 30
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e del personale, la struttura organizzativa della Comunità Montana, le funzioni dei responsabili dei servizi, le eventuali collaborazioni esterne ed i rapporti funzionali tra le diverse componenti dell’Ente sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31
Ufficio di indirizzo e controllo

1) Il Presidente può istituire uno o più uffici posti alle sue dirette dipendenze per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, composti da personale dipendente dell’Ente, altro personale appositamente assunto e personale con rapporto di lavoro autonomo.

2) Le modalità di costituzione, il funzionamento e la composizione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 32
Segretario Generale - Direttore

1) Ferme restando le disposizioni dell’art. 51 della legge 08.06.90, n. 142, come modificato dall’art.6 della legge n. 127/97, circa l’organizzazione degli uffici e del personale, la Comunità Montana ha un proprio Segretario Generale con funzioni anche di Direttore. Il servizio di Segreteria - Direzione può essere svolto anche in forma associata con altre Comunità Montane secondo le disposizioni del capo 8° della L. 8/6/90 n° 142, previa Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Il Segretario Generale - Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, presta consulenza agli organi della Comunità, coordina i responsabili dei servizi.

3) Il Segretario Generale - Direttore può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l’autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5) Attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti dell’Ente.

6) Stipula, infine, i contratti nell’interesse dell’Ente ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’Ente.

7) Il Segretario Generale - Direttore, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

8) Nel caso di assenza del Segretario Generale - Direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente della Comunità Montana a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario - Direttore, secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

9) Il Segretario Generale - Direttore svolge le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art. 33
Responsabilità verso la Comunità Montana
e verso terzi

1) Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.

2) Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

Art. 34
Tutela dei propri diritti

1) La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Generale - Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all’Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

TITOLO V
METODOLOGIA E STRUMENTI
DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 35
Principi generali

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri Enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri.

2) Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

Art. 36
Procedimenti amministrativi

1) Il Consiglio disciplina i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge.

Art. 37
Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico

1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3) Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

Art. 38
Programmi annuali operativi

1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2) La Giunta, congiuntamente alla presentazione del programma annuale operativo, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, ad integrazione della relazione previsionale e programmatica, una relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione adottati.

Art. 39
Progetti speciali integrati

1) La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d’intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 40
I piani di settore e di servizi

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana ha facoltà di dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2) In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

Art. 41
Forme di gestione

1) Per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2) Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3) La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli Enti interessati al servizio;

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali locali e per l’aumento dell’occupazione locale.

Art. 42
Aziende speciali

1) Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l’equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dell’attività, nell’organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.

2) Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell’organo di revisione delle aziende speciali, scegliendoli fra le persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di un’esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi di cui l’azienda è preposta nonché ai compiti dei Revisori.

3) Nella formazione del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuta presente la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

4) Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti della Giunta della Comunità Montana.

5) Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.

6) Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità Montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell’Amministrazione della Comunità Montana.

Art. 43
Istituzioni

1) L’istituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per l’esercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.

2) E’ costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unicamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l’organizzazione e l’attività dell’istituzione.

3) Il Consiglio della Comunità Montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività dell’istituzione ed il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza su tale attività, tenendo informato il Consiglio della Comunità Montana stessa.

4) Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità Montana.

5) L’istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri Enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da Enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.

6) Per ogni istituzione il Consiglio della Comunità Montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

7) Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’istituzione.

8) Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui all’art. 47 relative alle aziende speciali.

Art. 44
Concessione a terzi

1) La concessione del servizio pubblico è regolamentata dalle leggi in vigore.

Art. 45
Partecipazione ad Enti di diritto privato

1) Il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli Enti privati, anche al di fuori del suo seno, tra le persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

Art. 46
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1) Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità montana, atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2) La Giunta riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3) I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 47
Finalità, principi e strumenti

1) La Comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2) La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3) La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4) In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all’unione di Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 48
Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1) L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2) L’esercizio da parte della Comunità montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio della delega.

3) La Comunità Montana può promuovere la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità stessa.

4) La Comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 49
Adesioni ad Enti ed Associazioni

1) La Comunità Montana può aderire all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2) Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

TITOLO VII
CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA’
CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 50
Nomina, durata in carica e
cessazione del Revisore dei Conti

1) La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità

Art. 51
Competenza del Revisore dei Conti

1) Il Revisore dei Conti ha le competenze fissate dall’art. 105 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

Art. 52
Incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti

1) Per le incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti valgono le norme di cui all’art.102 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

2) Il Revisore dei Conti non potrà superare il numero di incarichi previsti dalla legge.

Art. 53
Responsabilità e compenso

1) Il revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2) In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.

3) Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all’Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4) Al revisore dei Conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Art. 54
I contratti

1) La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, da cui derivino un’entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti dei Responsabili di Settore, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2) Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

3) In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.

4) In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il dipendente con la qualifica di responsabile del servizio o il Segretario Generale - Direttore secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 55
Servizio tesoreria

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2) I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, approvata dal Consiglio. Valgono in materia le leggi vigenti.

TITOLO VIII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 56
Strumenti

1) La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) può istituire il difensore civico;

l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 57
Informazione

1) La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 58
Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietino l’accesso o comunque il differimento della divulgazione.

2) E’ garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3) Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento.

4) L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal regolamento, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della privacy.

Art. 59
Rapporti economici con i privati

1) La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Di norma, l’erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 60
Associazioni

1) La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni che sorgono nello spirito che anima la stessa e che mirano a raggiungere gli obiettivi della medesima, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 61
Consulte

1) La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

2) Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3) Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5) L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

Art. 62
Istanze

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2) L’organo al quale è diretta l’istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 63
Petizioni

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 100, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2) L’organo a cui la petizione è rivolta, deve prendere in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 64
Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3) L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 65
Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consultivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta:

a) del Consiglio della Comunità Montana;

b) dei Consigli di almeno 5 Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) di un numero di cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad 1/10 dell’intero corpo elettorale dei Comuni medesimi.

Non più dell’89% degli elettori di cui al punto c) potrà appartenere allo stesso Comune.

5) L’ammissibilità del referendum è accertata da una Commissione composta dal Difensore civico ove esiste e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il Difensore civico non sia nominato, gli esperti nominati dal Consiglio sono 3, di cui uno in rappresentanza della minoranza ove esista.

6) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Altrettanto può fare la Giunta all’unanimità.

9) Il regolamento determina le ulteriori norme per l’attuazione del referendum.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66
Interpretazione dello Statuto

1) Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2) Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’Ente.

3) Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Art. 67
Revisione dello Statuto

1) Le deliberazione di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo, purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2) Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi 2 anni.

3) La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4) Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 68
Entrata in vigore dello Statuto

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte e affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Art. 69
Regolamenti di attuazione

1) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) Il Consiglio e/o la Giunta della Comunità Montana deliberano i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi 12 dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.



ALTRI ANNUNCI

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Avviso di deposito di progetto preliminare della variante generale 2000 del P.R.G.C.

Il Capo Settore IIIº

In esecuzione alla Deliberazione consiliare n. 38 del 28/7/2000, divenuta esecutiva il 13/8/2000;

Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

rende noto

Il progetto preliminare della “Variante Generale 2000" al Piano Regolatore Generale Comunale vigente adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 del 28/7/2000, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77, è depositato in libera visione al pubblico e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dall’11/9/2000 all’11/10/2000 con il seguente orario:

presso l’Ufficio Tecnico Sez. Urbanistica nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e, nel giorno di sabato, presso l’Ufficio Anagrafe dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

In tale periodo e nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni e proposte dovranno essere presentate perentoriamente al protocollo generale del Comune entro le ore 17.00 del giorno 10/11/2000 in originale su carta da bollo e una copia in carta libera.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni e proposte presentate oltre il termine sopra indicato.

Borgosesia, 21 agosto 2000

Il Capo Settore IIIº
Sergio Zenone




Comune di Cuneo

Decreto n. 81

Il Dirigente del Settore Legale

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 28 giugno 1999 che approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della piazzuola con cippo e lapide in memoria di Tancredi Duccio Galimberti redatto dal Settore Gestione del Territorio;

- Dato atto che l’approvazione del suddetto progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa ai sensi dell’art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- Vista la nota in data 25 luglio 2000 Prot. n. 359/S con la quale il Segretario Generale del Comune certifica: che è stato eseguito il deposito presso la Segreteria Generale degli atti occorrenti per iniziare la procedura espropriativa; che è stata effettuata l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune dal 30 maggio al 2 luglio 2000 ed inserito nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo n. 47 del 16 giugno 2000; che nel termine di 15 giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. della provincia di Cuneo dell’avviso dell’avvenuto deposito dei prescritti atti presso la Segreteria Generale del Comune, non sono pervenute osservazioni scritte da parte degli espropriandi;

- Visto il piano particellare di esproprio;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 dell’8 agosto 2000;

- Vista la Legge 25 giugno 1865 n. 2359 avente per oggetto “Espropriazioni per causa di utilità pubblica”;

- Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865, portante norme sulla espropriazione per pubblica utilità, e successive integrazioni e modificazioni;

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 che trasferisce alle Regioni le competenze in materia di espropriazioni;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successiva di modifica 6.12.1984 n. 61 che delegano ai Comuni le funzioni espropriative;

- Visto l’art. 44 lettera “i” dello Statuto del Comune di Cuneo che attribuisce al Sindaco l’adozione dei provvedimenti in meteria di esproprio nonché i relativi atti preparatori concernenti opere di competenza e di spettanza del Comune;

- Visto l’art. 46, 4° comma, dello Statuto del Comune di Cuneo che conferisce al Sindaco la facoltà di delegare, nell’ambito delle disposizioni di legge, la sottoscrizione di determinati atti ai dirigenti;

- Visto l’art. 51, comma 3, lettera “h” della Legge 8.6.1990 n. 142 come modificato dall’art. 6 della Legge 15.5.1997 n. 127, che attribuisce ai dirigenti gli atti ad essi delegati dal sindaco;

- Vista la delega del Sindaco Prot.n. 16390 del 15 giugno 1999,

decreta

Art. 1 - L’indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto ISAIA Antonio nato a (omissis) (proprietario per ½) e ISAIA Maria nata a (omissis) (proprietaria per ½), per l’esproprio dell’area distinta in Catasto Terreni alla Partita n. 21690, Foglio 21, Mappale n. 69 (ex 10/b) di mq. 159, occorrente per l’allargamento e la sistemazione della piazzuola con cippo e lapide in memoria di Tandredi “Duccio” Galimberti, è determinata in Lire 734.580. (Euro 379,39), pari al valore agricolo medio del seminativo irriguo arborato, stabilito ai fini espropriativi, per l’anno 2000, dalla Regione Piemonte per la regione agraria comprendente la provincia di Cuneo.

Art. 2 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con il Comune di Cuneo la cessione volontaria dell’area per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria come sopra determinata. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata e verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso che l’area espropriata sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, fermo restando l’indennità di espropriazione determinata in favore dei proprietari, uguale importo verrà corrisposto al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito degli atti d’esproprio.

Art. 3 - Sono fissati in uno e due anni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il progetto, i termini entro i quali devono iniziarsi e compiersi sia i lavori che le espropriazioni.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili; sarà comunicato alla Regione Piemonte, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.

Contro di esso sono esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e entro centoventi giorni dalla notifica.

Cuneo, 28 agosto 2000

Il Dirigente del Settore
Pietro Tassone




Comune di San Bernardino Verbano (Verbano Cusio Ossola)

Avviso - variante al piano regolatore

Si comunica che con deliberazione consiliare n. 28 assunta in data 10 luglio 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata variante al vigente nuovo piano regolatore generale comunale - in itinere - adeguamento di norme di attuazione con particolare riferimento al primo comma dell’art. 20 “Impianti e manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”.

Elaborati tecnici adottati:

- Relazione Illustrativa;

- Norme di attuazione PB.

Tale documentazione è depositata presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune per la presa visione per trenta giorni consecutivi dal 6 settembre 2000 al 5 ottobre 2000 con il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12

domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 12

Nei successivi trenta giorni e precisamente dal 6 ottobre 2000 al 4 novembre 2000, chiunque può presentare osservazioni e deduzioni in merito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Responsabile Tecnico - Urbanistico Arch. Ripamonti Roberto.

Responsabile Amministrativo Dr. Stoppini Marco.

San Bernardino Verbano, 6 settembre 2000

Il Segretario Comunale
Marco Stoppini




Comune di Vespolate (Novara)

Deliberazione Giunta comunale n. 65 del 21.6.2000. Riadeguamento tariffe servizio idrico per anno 2000

(omissis)

delibera

1) Di rideterminare a seguito dei rilievi effettuati dall’UU.PP.I.C.A. di Novara le nuove tariffe per il consumo acqua potabile per l’anno 2000 adeguante come appresso:

a) tariffe per le categorie abitative e produttive (artigianato, commercio industria, agricoltura)

- Consumo di acqua fino a 90 mc. annui: Tariffa fissa di lire 29.520 (lire 328 x 90 mc)

- consumi superiori a mc. 90 annui: lire 328 per ogni mc.

B) Tariffa per attività di allevamento animali lire 164 = 1/2 di 328;

Nolo contatore quota fissa lire 6.000 annue.

(omissis)




Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

P.I.P. Variante n. 3 - Approvazione progetto definitivo - Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/4/2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 1 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto definitivo della Variante n. 3 al Piano per gli Insediamenti Produttivi, costituiti dai seguenti elaborati contraddistinti con la sigla “VAR. 3" che ne fanno parte integrante:

Relazione illustrativa

Norme specifiche di attuazione.

Regolamento di attuazione

Stima dei costi delle opere da realizzare

Tavole di piano:

tav. 1: planimetrie generali scala 1:2000

tav. 2: planimetria dello stato attuale scala 1:500

tav. 3: planimetria aree a servizi scala 1:500

tav. 4: planimetria strade e parcheggi scala 1:500

tav. 5: planimetria acquedotto scala 1:500

tav. 6: planimetria fognature scala 1:500

tav. 7: planimetria Elettrica e telefonica scala 1:500

tav. 8: planimetria Illuminazione Pubblica scala 1:500

tav. 9: planimetria Rete metano scala 1:500

tav. 10: planimetria Cabina elettrica scala 1:500

3) di incaricare il Sindaco dei successivi adempimenti relativi alla pubblicazione ed all’invio alla Regione Piemonte per conoscenza.

Il Sindaco
Giovanni Biglione




Comune di Novalesa (Torino)

Nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dal 1° luglio 2000 le opzioni dell’Azienda Elettrica Municipale del Comune di Novalesa, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 141 del 03/08/2000, sono le seguenti:

Illuminazione Pubblica

    L/kW/anno    L/kWh
Bassa tensione    -    52,28
Media Tensione    60.106    48,87

Forniture in Bassa Tensione per clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
115.060    63.502    68,92

Vale la seguente definizione:

Bassa Tensione: Forniture fino a 1 kW

- Potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza, potenza massima prelevata negli altri casi

Potenza disponibile: potenza contrattuale massima disponibile espressa in kW

Le tariffe indicate sono al netto delle componenti B, A, UC e GR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Boracca, Rio della Moglia, Duggia, Pascone, Rio Canale, Rio della Chiesa Vecchia, Rio Pian della Valle, Rio Riale, Rivo Fossato e Ronco in Valsesia, comuni di Civiasco (VC), Quarona (VC) e Varallo Sesia (VC)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 20.03.1865 - allegato F

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa S.O.D.I.S. S.r.l. - Regione Gibellino - 13017 Quarona (VC) con contratto in data 28.7.1999, rep. n. 747, registrato a Vercelli il 27.8.1999, al n. 5414 serie 3º, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Mariagrazia Adduci